N. 00621/2014 REG.PROV.CAU. N. 00135/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 135 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: Maria Carolina Albanese, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Agnese Caprioli in Lecce, Via Luigi Scarambone, 56; contro Ministero della Difesa, Capitaneria di Porto Gallipoli, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Lecce, domiciliata in Lecce, Via F.Rubichi 23; Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Marina Militare Ispettorato di Sanita' 1° Ufficio 3^Sezione; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell'ordine del giorno n. 134 del 18 settembre 2013, notificato in data 31 ottobre 2013, ed accettato con riserva dalla ricorrente; - della nota prot. M_D MSPESAN 0003794 del 28 agosto 2013, ancorché errata nel destinatario; - della nota prot. M_D MSPESAN 0004100 del 24 settembre 2013; - del decreto n. 115/2013 datato 26 marzo 2013 del Comandante della Capitaneria di Porto di Bari, mai notificato e/o comunicato e/o conosciuto; ove necessario e per quanto di interesse: - della nota di cui al prot. n. 4837/2011 del 31 marzo 2011 del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Sanità Militare; - della coeva nota di accompagnamento della Marina Militare - Ispettorato della Sanità, di cui al prot. n. M_D MSPESA 0002299 del 26 aprile 2011; - della nota di cui al prot. n. 4678/2011 della Marina Militare - Nave San Marco - Ufficio Comando - del 17 giugno 2011, di trasmissione della suddetta nota prot. n. 4837/2011; della nota della Marina Militare - Direzione di Sanità Taranto - prot. n. M_D MSANTA 0004239 DEL 24 novembre 2011; - dell'allegato A alla suddetta nota prot. n. M_D MSANTA 0004239; - della nota della Marina Militare - Nave San Marco - prot. n. 8611 del 19 dicembre 2011 di trasmissione della suddetta nota prot. n. M_D MSANTA 0004239; - della circolare SMM 1062; - del fg. nr. 6591 del 9 settembre 2013 di Nave SAN MARCO; - del fg. nr. 24153 del 6 giugno 2013 di DIREZIOMARE Bari; - di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale; nei motivi aggiunti, depositati in data 15 aprile 2014, per l'annullamento: - della nota prot. n. R20140500099 del 14 febbraio 2014 del Comando Logistico Sud (MARICOMLOG di Napoli), conosciuto in data 20 febbraio 2014, e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale; nei motivi aggiunti, depositati in data 30 ottobre 2014, per l'annullamento: - del provvedimento di cui al prot. n. M_D SIGSM 0008 73 31 luglio 2014, mai notificato e/o comunicato, nonchè della coeva nota di cui al prot. n. M_D SIGSM 0008 73 31 luglio 2014 di accompagnamento al suddetto provvedimento; - ove necessario, del provvedimento di cui al prot. n. M_D SIGSM 0005864 27.5.2014, della nota prot. n. MARISPESAN 0000605 del 21 febbraio 2014, della nota prot. n. M_D MSPESAN 0001839 dell'11 giugno 2014, della memoria del 5.9.2014 del Ministero della Difesa, depositata presso il TAR Lecce in data 6 settembre 2014, della nota prot. n. R20140710042 del 12 marzo 2014, della nota prot. n. R20140710042 del 12.3.2014 del Comando Logistico Sud, della nota prot. n. 50653/NKA-DIRSAN3UFFMCLOGNA del MARICOMLOG di Napoli, della nota del 7 febbraio 2014 della COMPAMARE Gallipoli, della nota prot. n. 50492/NKA-DIRSAN3UFFMCLOGNA del MARICOMLOG di Napoli, della nota prot. n. 50351/NKA del 5.2.2014 del DIRSAN3UFFMCLOGNA e della nota prot. n. R20140090379 del 9 gennaio 2014 della Nave San Marco. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Capitaneria di Porto Gallipoli; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori avv. G. Misserini per la ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini; Preso atto che dal complesso delle disposizioni dettate in materia e, in particolare dal T.U. 81/2008, si evince chiaramente che le conoscenze mediche e tecnico-scientifiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni di Medico Competente attengono alla specifica materia della Medicina dei Lavoro; Ritenuto che la ricorrente non risulta in possesso di titolo specialistico in medicina del lavoro e/o in discipline equipollenti e non è, altresì, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008; Valutata la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda accoglie e per l'effetto: a) sospende in parte qua i provvedimenti impugnati; b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 12 marzo 2015. Compensa le spese della presente fase di giudizio. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati: Rosaria Trizzino, Presidente Ettore Manca, Consigliere Mario Gabriele Perpetuini, Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 28/11/2014 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
© Copyright 2024 Paperzz