Inaugurazione dell`Anno Giudiziario 2015

PROCURA REGIONALE UMBRIA
INAUGURAZIONE
DELL’ANNO GIUDIZIARIO
2015
Il Procuratore regionale f.f.
Fernanda FRAIOLI
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
PERUGIA 27 FEBBRAIO 2015
PROCURA REGIONALE UMBRIA
Inaugurazione
dell’Anno Giudiziario
2015
Il Procuratore Regionale f.f.
Fernanda FRAIOLI
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PERUGIA 27 FEBBRAIO 2015
Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
La relazione scritta può essere consultata, in formato
elettronico, sul sito della Corte dei conti.
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
Sig. Presidente,
prima di iniziare la mia relazione, desidero formularLe i più
sentiti auguri di benvenuto, unitamente al collega di Procura e a
tutto l’ufficio che rappresento, certa che la Sua assegnazione quale
Presidente della Sezione Giurisdizionale umbra darà un rinnovato
impulso alla nostra attività complessivamente intesa.
Desidero, altresì, unirmi – in modo sintetico per non ripetermi e
sottrarre minuti preziosi alla mia relazione, ma di certo, non meno
sentito – al Suo saluto a tutte le autorità civili e religiose che hanno
ritenuto di onorarci della partecipazione alla presente
manifestazione.
In primis, al Presidente Squitieri per il quale, superfluo ed al
contempo riduttivo, sarebbe dichiararsi onorati di questo privilegio
che non a tutti ha potuto riservare per i molteplici e ben elevati
impegni istituzionali.
Desidero, altresì, ringraziare la docente dell’Istituto Scolastico
“Pieralli” di Perugia per aver condiviso il proposito – attuato con
l’odierna presenza di una rappresentanza di studenti dell’omonimo
istituto – di educare i medesimi alla legalità a cui si è cominciato a
dare esecuzione nella Regione con il Protocollo d’intesa tra questa
Procura e l’Ufficio Scolastico Regionale siglato lo scorso 30 gennaio
e che si inserisce nel più ampio progetto “Educare alla Legalità”
stipulato tra la Corte dei conti ed il MIUR in data 22 ottobre 2013.
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Solitamente l'inaugurazione dell'anno giudiziario è l'occasione per relazionare, prima
ancora che su tutte le fattispecie che durante il periodo di riferimento si sono verificate
nel territorio di competenza, su molte altre circostanze, a cominciare dalle innovazioni
legislative che si sono registrate nel corso dei dodici mesi passati, per sconfinare nei
commenti più o meno consoni alla situazione socio-politica che si è vissuta.
Non è, invece, mia intenzione indugiare in una usuale, quanto ingenerosa,
elencazione della normativa primaria e secondaria che ha disciplinato la nostra attività
istituzionale nell’anno che si è appena concluso, ritenendolo decisamente poco
rispettoso della dignità, personale e professionale, di un uditorio che definire qualificato
è oltremodo riduttivo e, quindi, ben al corrente di quanto, solo tediandolo, potrei
ricordare.
Né, tantomeno, indugerei su dissertazioni politiche da ritrovo, non essendo questa la
sede per farlo, né il PM contabile il soggetto deputato per ovvi motivi istituzionali,
com’è notorio, diametralmente all’opposto.
Intendo, invece, dar conto – essendo, questa sì, la mia funzione istituzionale – di
alcune delle fattispecie di cui si è occupato l'ufficio di Procura, non già nell’usuale
quanto sterile elencazione di asettici numeri, estasi degli amanti delle statistiche, ma in
stretta connessione con il significato della funzione della Corte dei conti che in sede
giurisdizionale persegue e cura il superiore interesse generale della collettività
amministrata mediante l’esercizio dell’azione di responsabilità del PM.
Perché questi – per dirla con la Corte Costituzionale (sent. n. 104 del 9 marzo 1989)
– nella promozione dei giudizi agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale;
rappresenta l’interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti,
delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile
al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati; non
l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o
degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue,
siano pure convergenti con il primo.
Perché la giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità in genere dei
pubblici dipendenti – come sempre la Corte Costituzionale ha riconosciuto, nell’ormai
lontana sentenza n. 68 del 5 aprile del 1971 – “tende a garantire l’interesse generale
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oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente, evitando
tra l’altro il sospetto di compiacenti omissioni o l’affermarsi di pratiche lassiste: in
ottemperanza anche al duplice principio della “imparzialità” e del “buon andamento”
dell’Amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione”.
Senza, però, sottacere che di ben altre fattispecie avrebbe potuto occuparsi – ma che
auspico per l’anno appena iniziato e per quelli futuri – al pari degli altri Requirenti
territoriali, e che non è stato reso possibile dalla scarsa conoscenza dell’istituto che deve
registrarsi presso quel medesimo popolo sovrano in nome del quale la Sezione
Giurisdizionale pronuncia le proprie sentenze.
Così come, nondimeno, anche presso alcune Amministrazioni che ancora stentano a
considerare la Procura contabile quale valido alleato nella lotta al malaffare, alla
corruzione, al pressapochismo: in una parola alla più scorretta gestione del bene
pubblico.
Perché il pubblico, è bene ricordarlo, lungi dall'essere una res nullius è res communes
omnium che necessita, quindi, di una difesa congiunta da parte di tutti, non già di un
inopinato saccheggio.
E, non suoni bizzarra, a tal proposito, la differente posizione del giudice contabile
rispetto a quella delle Amministrazioni e del cittadino governato.
Tra le tipologie di istruttorie di cui si è occupata, nell’anno appena trascorso, la
Procura Regionale che mi onoro oggi di rappresentare, rilevo che una percentuale che
non esito a definire ancora troppo considerevole, deve la propria genesi ad articoli di
stampa i quali – per quanto sovente, ricchi di informazioni e di particolari che
consentono una conoscenza di avvenimenti che dovrebbero, invece, essere appresi
aliunde per iniziare l’attività istituzionale – restano pur sempre esercizio di un’attività di
molto differente da quella propria del Requirente.
Per quanto notorio, oltre che intuitivo, tale concetto lo ha dovuto ribadire
recentissimamente anche la Corte di Strasburgo, quando il 10 febbraio scorso, in una
sentenza ha affermato che non si può chiedere ad un giornalista che pubblica un articolo
su una questione di interesse generale come la presunta corruzione di un politico, anche
usando toni provocatori, un grado di precisione analogo a quello richiesto per stabilire la
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fondatezza di un accusa in sede giudiziaria1.
Ciò nonostante, va alla stampa un doveroso, quanto voluto, plauso per essere sempre
molto generosa e ben riconoscente dell’attività svolta dalla Corte dei conti (in tutte le
sue articolazioni) alla quale non ha mai lesinato spazi per portare a conoscenza del
lettore – anche quello più lontano dalle nostre aule di giustizia – l’operato del giudice
contabile che, di solito, richiama l’interesse solo di coloro che, si considerano addetti ai
lavori.
Erroneamente però, perché anche se i potenziali interessati dall’operato del giudice
contabile, nell’immediato, appaiono coloro che o pubblici sono o risorse pubbliche
gestiscono, non può negarsi che mediatamente, anche i privati cittadini, possano e
debbano interessarsi all’attività della Corte dei conti, non foss’altro che per
l’inconsapevole mandato che a costoro hanno dato di gestire le risorse pubbliche in
favore di una collettività di cui inevitabilmente fanno parte.
Quindi, ben venga il supporto in tal senso praticato dalla stampa a favore della
propalazione dell’attività magistratuale contabile per rendere edotto qualunque cittadino
dell’opera del giudice contabile, in modo da facilitarne la partecipazione attiva nella
segnalazione di episodi di cattiva gestione che, nel causare un danno all’Erario,
direttamente ne determinano anche a suo carico, nonché per consentirgli di prendere
coscienza della posizione rivestita di parte attiva nella conduzione della macchina
pubblica, quantomeno quale fruitore dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione
che si ha il diritto di pretendere in misura soddisfacente ed adeguata al contributo civico
che si riesce a dare, in proporzione alle risorse umane e finanziarie di cui si dispone.
Significativa in tal senso, la nota di un privato cittadino che si è rivolto a questa
Procura chiedendo (si cita testualmente), “CORTESEMENTE alla Corte dei conti di
poter indicare una soluzione all’amministrazione comunale in relazione alla mia
richiesta di risarcimento, maturato dopo diversi anni, purtroppo anche dal contenuto
della risposta data dal Sindaco……….”.
Tanto però, soltanto a seguito dell’interessamento di questa Procura determinato
La sentenza, relativa al ricorso n. 32104/06 dello scorso 10 febbraio, afferisce ad una condanna per diffamazione
emessa in sede nazionale a carico di un giornalista cha aveva pubblicato un articolo sul sindaco di una città della
Romania, chiedendone, con toni provocatori, le dimissioni perché coinvolto in atti di presunta corruzione.
La Corte di Strasburgo ha ritenuto che non si possa pretendere da un giornalista la stessa precisione ed
accuratezza che compete alle Autorità giudiziarie per accertare la colpevolezza. Gli standard sono differenti, così come
differenti sono gli obblighi: d’altronde, il giornalista non deve di certo provare le accuse, ma solo fornire un fondamento
ragionevole alla base delle critiche espresse sulla stampa. E ciò anche con toni provocatori.
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dalla lettura di un articolo di stampa, così come, in apertura di missiva, lo stesso
afferma: “mi riferisco alle notizie da me fatte pubblicare sul Corriere dell’Umbria
(relative) alla vicenda tra il sottoscritto ed il Comune rispetto ad un terreno di mia
proprietà sito in loc…….”.
Con ciò suggellando proprio il rapporto di distanza che lega il comune cittadino
all’organo giudiziario contabile che – per chiara mancanza di conoscenza – non adisce
per chiedere la tutela di un proprio interesse in via diretta, ma soltanto dopo aver saputo
dalla stampa di un interessamento di questi all’operato del Comune di riferimento, in
materia di Piano di Iniziativa Pubblica (P.I.P.) che occasionalmente aveva avuto delle
implicazioni inerenti gli interessi di un privato cittadino.
Ed i numeri lo dimostrano: su una popolazione regionale complessiva di circa
890.000 abitanti, soltanto n. 66 denunce sono risultate provenire da privati cittadini.
Pari impulso, sarebbe auspicabile nei confronti di alcune Pubbliche Amministrazioni
presenti sul territorio che, spiace rilevarlo, ancora arrancano nel rispetto del dettato
dell’art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934 il quale fa loro obbligo di segnalare alla locale
Procura contabile il verificarsi di un fatto potenzialmente dannoso per la finanza
pubblica occorso nell’ambito di propria competenza.
L’Amministrazione deve imparare a difendersi da sola – anche mediante il ricorso a
quel tutore dell’interesse pubblico alla regolarità dell’azione amministrativa, quale è il
PM contabile – contro i soprusi degli stessi soggetti cui, fiduciosa, ha affidato le proprie
funzioni istituzionali nei più svariati settori.
Gli stessi che per ciò solo, la rappresentano sul territorio ed agendo quale sua longa
manus, si identificano con essa, fino a creare, oltre al più classico dei danni – quello
patrimoniale – anche uno ben più consistente al suo prestigio, alla sua onorabilità, alla
sua immagine con riflessi che, purtroppo, sui grandi numeri, travalicano i confini
nazionali, presentandoci in contesti europei ed internazionali come partners inaffidabili
sotto una molteplicità di aspetti.
Fattispecie quali quelle di una Cancelliera addetta all’Ufficio Corpi di reato, nonché
alla Segreteria del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia, la
quale si è appropriata di beni detenuti dall’Amministrazione in quanto corpi di reato per
successivamente rivenderli a terzi, né e un esempio fin troppo eloquente.
Questa, oltre ad aver conseguito una condanna penale confermata nei tre gradi di
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giudizio, per aver commesso una serie di reati – che spaziano dall’essersi impossessata
di diversi oggetti di valore e di altri beni, tutti costituenti corpi di reato, depositati presso
il medesimo Tribunale, e di averli successivamente ceduti a terzi; all’aver distrutto un
numero indeterminato di fascicoli processuali; formato falsamente un numero
imprecisato di buste destinate a sostituire gli involucri autentici dei corpi di reato
sottratti e di aver falsificato i registri informatici e cartacei del Tribunale relativi ai corpi
di reato; di essersi impossessata del corpo di reato contenente 1.750 gr. di cocaina la cui
detenzione illecita era finalizzata allo spaccio onde lucrarne i proventi monetari –
veniva chiamata in giudizio dalla scrivente Procura per la rifusione del danno
corrispondente ai beni sottratti e rivenduti per usufruire del ricavato per usi personali;
delle spese processuali sostenute dall'Erario a fronte dei vari giudizi a suo carico;
nonchè per ottenere il pagamento della provvisionale di € 35.000,00 intimato dal
giudice ordinario, che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (rappresentante, in giudizio,
il Ministero della Giustizia), ha comunicato non essere mai stata versata, per un totale
complessivo di € 84.936,43.
Con tale notazione, non si vuole mettere in dubbio la conoscenza del disposto
normativo che, in un numero elevato di Amministrazioni è presente, quanto la valenza
cogente dallo stesso espressa e ciò è dimostrato dall’assenza di timore delle
conseguenze che possono derivare dall’inottemperanza ad esso, di cui al terzo comma
dell’articolo stesso, siccome ribadito dalla normativa più recente.
Ne sono un esempio, a tal proposito, le numerose comunicazioni ricevute da questa
Procura da parte dall’INAIL in merito al ritardo nella comunicazione degli infortuni
riferiti a personale e/o utenti della scuola registrati da numerosi istituti scolastici che ha
comportato, il pagamento a favore dell’INAIL della somma di €. 1.296,00 (di cui €.
1.290,00 per sanzione ed €. 6,00 per spese di procedura), nell’immediato a carico delle
già esangui casse delle scuole, ma in via di rivalsa, in capo proprio a diversi Dirigenti
Scolastici i quali, ai sensi dell’art. 53 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965 sono tenuti a
tale denuncia ed in caso di contravvenzione alle disposizioni ivi contenute, sono puniti
con un’ammenda il cui ammontare è indicato tra un minimo ed un massimo edittale.
In ciò corroborati da correlata responsabilità ex art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934,
sempre a carico dei medesimi che sono stati chiamati a rispondere in sede contabile per
non aver tenuto indenne dal danno patrimoniale il proprio istituto scolastico per
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l’erogazione della sanzione imposta dall’INAIL
La comminazione di una sanzione, lungi dall’essere un fatto imprevedibile, ben è
prevista dal legislatore nella norma di riferimento e, quindi, ben conosciuta dalla Scuola
che in caso di contravvenzione a quanto prescritto come obbligatorio nei termini ivi
indicati, era già a conoscenza delle conseguenze pecuniarie cui andava incontro.
Il ritardo nella comunicazione, pur obbligatoria ed obbligatoriamente da effettuare
entro un termine indicato dalla norma come perentorio, ha comportato l’applicazione di
una sanzione che grava ingiustamente sulle già esangui casse delle scuole, senza alcuna
valida giustificazione che non consentisse di ottemperare in merito, atteso che si trattava
di un adempimento routinario.
L’art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934, si ricorda, fa espressa imposizione nello statuire
che i direttori generali ed i capi servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni,
vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, debbono farne
denuncia – che deve essere immediata – al Procuratore Generale presso la Corte dei
conti.
Aggiungendo, poi, che quando nel giudizio di responsabilità si accerti che fu omessa
la denuncia, si possono condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche
coloro che omisero la denuncia.
Con ciò, collegandosi, per l’appunto, a quanto parimenti ribadisce la più recente
legge n. 20/94 quando, all’art. 1, co 3, in tema di prescrizione (che fa decorre dalla data
in cui è maturata, se il termine è spirato a causa di omissione o ritardo della denuncia
del fatto) afferma che “rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o
ritardato la denuncia”2.
Tali considerazioni dimostrano quanta poca consapevolezza sussista in merito, ove,
non foss’altro che per spirito di conservazione dettato da un sano egoismo di non
rispondere per fatto commesso da altri, si dovrebbe procedere speditamente alla
denuncia di un evento potenzialmente causativo di danno erariale verificatosi nella
propria sfera di competenza istituzionale.
Ed i numeri lo dimostrano: nel solo anno passato, sono state tratte denunce nella
misura di n. 259 dalla stampa – pari, quindi, ad una percentuale del 22,31% – e n. 665
o ancor prima dal comma 2 che fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del
danno dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, tranne che nel “caso di occultamento doloso del danno”, ove la
decorrenza è individuata nella data della sua scoperta.
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ex art 53, a fronte di n. 1.161 istruttorie aperte di cui n. 506 hanno visto danneggiate le
Amministrazioni statali; n. 594 gli Enti locali e n. 61 le ASL ed Aziende Ospedaliere.
Tale atteggiamento va, tuttavia, interpretato e motivato.
E, valutando dall’angolo visuale di questa Procura è piuttosto evidente come esso sia
espressione non già di una volontà di resistenza all’operato della Procura contabile –
registrabile, per la verità,
in pochi sparuti casi – quanto piuttosto in un’atavica
mancanza di conoscenza e di contatto con l’organo che, se non può, perché non glielo
consente la legge e la sua posizione istituzionale, di esprimere consigli o fare da guida
alle Amministrazioni, purtuttavia, parla loro attraverso gli atti; o esaminando fattispecie
che seppur hanno un destinatario differente in molti casi sono fruibili per analogia; o
con la celebrazione delle udienze, che si ricorda, sono pubbliche.
L’elevato numero di vertenze archiviate (ben n. 1.731) è significativo a tali fini in
quanto corrisponde a vertenze aperte dall’ufficio sol perché ricevute (ed essendo
l’azione del PM contabile obbligatoria, non era dato operare differentemente), da parte
di un’Amministrazione piuttosto parcellizzata sull’intero territorio regionale che, in
un’ottica di non corretta comprensione di cosa si dovesse intendere con “presunto fatto
dannoso” di propria competenza, ha inondato nel tempo la segreteria della Procura con
comunicazioni di fattispecie che neppure lontanamente avrebbero potuto configurare
comportamenti dell’Amministrazione e/o del dipendente forieri di danno erariale.
La prova è stata data dal chiarimento fornito in merito dalla Procura che ha
immediatamente ridotto il numero delle comunicazioni aventi quell’oggetto, a completo
favore di altri maggiormente pregnanti sotto l’aspetto che interessa.
Ne è un esempio la fattispecie di sinistro che è consistito in un trauma oculistico ai
danni di un alunno, minorenne all’epoca dei fatti, il quale, a seguito del lancio di una
gomma da parte di un compagno di classe, fu accidentalmente colpito all’occhio
sinistro, riportando, al momento, un’immediata comparsa di dolore e diminuzione della
vista, successivamente, invece, accertata come lesione all’organo medesimo in
conseguenza del quale i genitori esercenti la potestà genitoriale adirono le vie legali,
citando in giudizio l’Amministrazione scolastica per vedersi risarcito il danno, fisico e
morale, riportato dal proprio figlio, atteso che i tentativi diretti alla composizione
stragiudiziale della lite erano miseramente falliti.
La sentenza del giudice civile – che ha riconosciuto uno stato di malattia con alcuni
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
giorni di inabilità totale, ed altri temporanea, nonchè postumi permanenti che hanno
concretizzato un danno all’integrità psicofisica del minore pari ad una percentuale del
7% – liquidava un complessivo danno di €. 21.183,6 tra patrimoniale e non
patrimoniale; spese di giudizio; CTP; interessi legali su danno non patrimoniale e
rivalutazione monetaria sul danno patrimoniale, di cui è stata chiamata a rispondere la
presunta responsabile individuata nell’insegnante di turno al momento del sinistro.
Conoscenza che, ora con riferimento all’ambito scolastico, si ha motivo di ritenere
venga incentivata e correttamente indirizzata a seguito della firma del protocollo di cui
accennavo in apertura che non si limita ad intervenire sui ragazzi, con riferimento
“all’educazione alla legalità e alla deterrenza, al controllo ed al contrasto delle illiceità
in tutte le attività”, ma anche a programmare seminari e specifici momenti
informativi/formativi per il personale della scuola dai dirigenti scolastici ai direttori dei
servizi amministrativi “volti ad approfondire le tematiche della prevenzione e della
segnalazione ai competenti organi delle fattispecie dannose per l’erario”, che si legge
quale fine specifico, tra gli altri, all’art. 2 del protocollo medesimo.
In molte occasioni, quindi, si è avuto modo di registrare una non corretta conoscenza
dell’obbligo di cui al suddetto art. 53 che, ancora, non viene inteso nel suo giusto
significato di “obbligo legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei
presunti fatti dannosi, attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza professionale, che può
essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni
concretamente esercitate”, come si legge in una nota interpretativa della Procura
Generale di qualche anno fa, in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori
Regionali presso le Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei conti, resasi
necessaria nell’immediato – come ivi riportato – per una serie di ragioni che spaziano
dall’ampliamento della giurisdizione contabile a seguito di pronunce della Corte di
Cassazione, all’entrata in vigore di ulteriori sistemi di raccordo fra il P.M. presso il
giudice contabile e le autorità giudiziarie ordinarie, passando per le numerose modifiche
legislative che in questi anni si sono registrate in altri campi del diritto3.
3 Si legge nella suddetta nota:“ per le seguenti ragioni: l’ampliamento dei confini della giurisdizione contabile a
seguito di pronunce della Corte di cassazione (che hanno affermato la sussistenza della potestà di cognizione del giudice
contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a
partecipazione pubblica) e di recenti interventi legislativi (in materia di danno ambientale, si veda l’art. 313, comma 6, del
d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006); le modifiche alla legge n. 241 del 1990, operate dalla legge n. 15 del 2005, per quanto attiene,
in particolare, alle funzioni del dirigente delle unità organizzative e del responsabile del procedimento amministrativo; gli
spazi di potestà di regolamentazione, in materia di disciplina dei - procedimenti amministrativi e di organizzazione interna,
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Così, pertanto, da assicurare che le denunce di danno diano efficacemente modo al
Pubblico Ministero presso la Corte dei conti di attivarsi con tempestività per l’adozione
degli atti di propria competenza nei confronti dei presunti responsabili, disponendo di
ogni utile elemento di valutazione.
Ancor più oggi che la novella legislativa del 2009 ha ribadito che, per l’esercizio
dell’azione di danno erariale da parte delle Procure contabili, debba rinvenirsi la
sussistenza di una “specifica e concreta notizia di danno” 4.
Come da lungo tempo, consapevolmente, fanno le varie Procure della Repubblica del
territorio regionale, in ossequio al disposto di cui all’art. 129 delle disp. att. cod. pen., la
cui collaborazione non soltanto saluto con immenso favore, ma caldeggio e segnalo per
l’avvenire in modo da consentire il perseguimento di fatti che possono dar luogo a
responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, la cui segnalazione è,
indiscutibilmente preziosa per il loro perseguimento nella sede istituzionalmente
deputata, qual è quella contabile.
Così come ringrazio con riferimento alla tempistica, posto che si rinvengono
segnalazioni quando ancora l’obbligo non si è concretizzato ai sensi del suddetto
articolo, ma se ne dispone ugualmente l’invio a questo ufficio mediante il rilascio, al
termine delle indagini alla Polizia Giudiziaria, del nulla osta alla trasmissione del
relativo rapporto, in modo da consentire anche alla Procura Contabile di perseguire
tempestivamente il danno erariale, in parallelo ed in assoluta autonomia.
Ciò in totale ossequio al basilare principio della separatezza dei due processi
inequivocabilmente disposto con la soppressione del vecchio art. 3 del codice di
procedura penale che, a suggello di tale concetto ha, posto proprio l’abrogazione
dell'istituto dell’obbligatoria sospensione del giudizio di responsabilità in pendenza di
procedimento penale, potendo il giudice contabile disporre accertamenti istruttori per
acquisire gli atti ritenuti necessari per la definizione del giudizio davanti a sé pendente.
Altrettanto dicasi, con riferimento alle restanti Autorità Giudiziarie Ordinarie,
riconosciuti alle Regioni ed agli enti locali dal nuovo titolo V della Costituzione; l’espressa previsione normativa dell’obbligo
di denuncia a carico di altri soggetti pubblici e la sopravvenuta modifica di alcune norme; l’entrata - in vigore gli ulteriori
sistemi di raccordo fra il P.M. presso il giudice contabile e le autorità giudiziarie ordinarie”.
4 La legge 3 ottobre 2009, n. 141 – di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, a sua volta, correttivo
del decreto-legge c.d. anticrisi 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 – all’art. 1, lett. c)
statuisce, tra le altre, che “ Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio
dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate
dalla legge”.
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Amministrative e Tributarie che costantemente e con concreto spirito collaborativo,
curano l’invio delle proprie pronunce a questa Procura onde consentirle di intervenire
nelle ipotesi di presunto danno erariale nelle stesse fattispecie sulle quali hanno
giudicato con riferimento a fatti che concretizzano reati e/o illeciti amministrativi
rientranti nella propria competenza istituzionale.
Anche qui, valga ad esempio un’altra fattispecie di cui si è occupato questo ufficio,
scaturente da un giudizio civile instaurato nei confronti di un Comune dai genitori di un
bambino feritosi camminando a piedi nudi durante un campo estivo organizzato
dall’Ente medesimo.
Il rifiuto del Comune di accogliere la richiesta dei genitori del piccolo di risarcimento
del danno subito della lesione del tendine flessore del 4 dito – sull’assunto che tali
doglianze dovevano essere dirette alla Soc. Coop. con cui era stata stipulata apposita
convenzione comprensiva anche di una polizza per responsabilità civile da parte degli
operatori nei confronti degli utenti – conduceva ad un contenzioso giudiziario che si
concludeva con una condanna fondata sulla mancata prova da parte del Comune in
merito alla colpevolezza del personale addetto alla vigilanza e controllo degli allievi che
comportava l’esborso, da parte del Comune di complessivi €.7.856,24 in favore del
minore danneggiato.
La responsabilità è stata imputata alla Responsabile dell’Area Sviluppo Economico
Sociale, che ha dovuto disporre la liquidazione a favore del soggetto danneggiato, della
somma riconosciuta in sentenza, senza avvalersi delle possibilità siccome sottoscritte in
prima persona con la Cooperativa appaltatrice, in rappresentanza dell’Ente come da
apposita deliberazione di Giunta Municipale.
In chiara controtendenza, invece, a quanto testè rilevato circa la consapevolezza della
portata cogente dell’art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934, si rinvengono le regolari e
persistenti segnalazioni delle fattispecie causative di danno alle casse erariali,
rappresentate dai MANCATI VERSAMENTI DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL
LOTTO che, di sovente, provengono dall’Ufficio Regionale del Ministero
dell’Economia e Finanze.
Numerose sono le fattispecie di tal genere, per danno erariale causato dalla gestione
tenuta dai ricevitori.
Nonostante la formale intimazione ad adempiere ed i ripetuti solleciti per le vie brevi
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da parte dell’ufficio finanziario, i ricevitori non provvedono ad adempiere ai propri
obblighi omettendo di versare quanto di competenza dell’Erario, tanto da determinare
l’emissione di un provvedimento di revoca della ricevitoria.
Gli omessi versamenti dovuti all’Erario sono relativi alle varie settimane contabili e
spaziano, a seconda dei soggetti, da poche migliaia di euro a diverse centinaia.
Di solito, i convenuti conseguono la condanna a rifondere l’intera somma contestata,
corrispondente a quella indebitamente sottratta alle casse erariali a cui vanno ad
aggiungersi le spese accessorie, ovvero gli interessi per tardivo versamento calcolati in
ragione di una volta e mezzo il tasso legale
In un caso, però, il convenuto si è differenziato non soltanto per la cifra sottratta,
ammontante a ben 150.000,00 euro, ma perché a seguito di invito a dedurre, ha ritenuto
di dichiararsi disposto al rimborso della somma, perfino liquidando una polizza
assicurativa personale ed accedendo ad un prestito bancario.
Ulteriore esempio di risultato positivo di fattiva collaborazione seguita a contatti
esplicativi della corretta impostazione dei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e
Procura contabile, si è registrata in materia di SANITÀ, anche se le sollecitazioni
operate da questa Procura hanno sortito effetti quasi con esclusivo riferimento ad un
aspetto peculiare, piuttosto che all’intero ambito amministrativo, appalesandosi, così,
come un intervento limitato.
Purtuttavia, si ritiene apprezzabile e particolarmente significativa sotto l’aspetto della
collaborazione istituzionale la risposta in un settore talmente nevralgico della Pubblica
Amministrazione per il bene che amministra, da essere addirittura costituzionalmente
tutelato, quale quello alla salute pubblica.
In questo campo, infatti, numerosissime fattispecie hanno rappresentato casi di c.d.
“malasanità”, che hanno comportato conseguenti citazioni per il danno causato alla
struttura sanitaria dalle condotte poste in essere da medici, soprattutto durante
l’esecuzione di interventi chirurgici, da cui è scaturito il risarcimento in favore dei
pazienti danneggiati che, per ricadere nella c.d. franchigia della polizza assicurativa,
sono stati erogati direttamente dall’amministrazione sanitaria.
Tali fattispecie spaziano dal danno causato al paziente in occasione di un intervento
chirurgico, ma non a causa di esso (come nel caso dell’ustione di II e III grado al piede
riportata dalla paziente per un non corretto posizionamento dell’elettrobisturi dopo
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
l’utilizzo nell’intervento chirurgico per occlusione intestinale da briglie addominali); a
quelli subiti dal paziente in conseguenza degli errori commessi direttamente dal
chirurgo che aveva eseguito l’intervento, il quale era stato costretto per i gravi esiti
lesivi registrati, a subire, nell’immediato, un secondo intervento d’urgenza ed a
registrare gravi deficit permanenti (come un grave deficit respiratorio e totale disfonia;
la perforazione di altro organo adiacente; polmonite con sospetto di embolia polmonare
a cui seguivano complicanze collaterali, più o meno, ricollegabili quali scabbia ed uno
stato depressivo generico che comportava l’assunzione di farmaci ansiolitici).
In un caso, ancora, l’Amministrazione sanitaria ha dovuto erogare un risarcimento di
€ 214.215,64, ai genitori di una neonata deceduta nei giorni immediatamente successivi
al parto per difficoltà respiratorie causate da una malformazione cardiaca congenita di
cui gli stessi non erano stati messi al corrente durante la gravidanza.
In tutti i casi i danneggiati hanno richiesto alla struttura sanitaria, il risarcimento del
danno subito, evocandola in giudizio avanti al locale Tribunale civile il cui operato
molto spesso non ha visto la conclusione in quanto la proposta di transazione, medio
tempore intervenuta, chiudeva il contenzioso in atto con l’erogazione di un importo
ritenuto soddisfacente per le parti che veniva corrisposto dalla società di liquidazione
ma successivamente rimborsato dall’Azienda, atteso che tale pagamento rientrava nella
franchigia annuale aggregata prevista nel contratto assicurativo.
Così come ho ringraziato la stampa, mi preme, Sig. Presidente, ringraziare, anche
tutte le Forze dell’Ordine che non elenco partitamente per timore di tralasciarne
ingenerosamente qualcuna, posto che, a causa della notoria assenza presso la Procura
Contabile di un Corpo di Polizia Giudiziaria dedicato, sull’esempio delle Procure
Ordinarie presso i Tribunali, tutti i Corpi di Polizia possono essere chiamati dal
Pubblico Ministero contabile a collaborare nell’esecuzione della propria attività di
indagine.
E nell’anno appena trascorso numerose sono state le deleghe istruttorie rilasciate
dall’intera Procura contabile alle varie Forze dell’Ordine presenti sul territorio umbro, a
cui tutte indistintamente hanno sempre adempiuto con la massima solerzia, puntualità e
professionalità – financo quelle che, per estrazione professionale, minore affinità
presentano con l’attività contabile.
Ne sono un esempio, la vicenda relativa all’Università per Stranieri di Perugia e alla
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
decisione da questa assunta di acquisire in locazione passiva un immobile da destinare a
sede di attività che l’Ateneo stesso avrebbe poi affidato a un soggetto esterno, nonchè le
indebite percezioni di contributi pubblici.
Nel primo caso, è stato ravvisato un danno ingiusto nella spesa sostenuta per i canoni
di locazione in quanto: a) l’immobile in questione non aveva le caratteristiche funzionali
alle esigenze istituzionali indicate nella motivazione della delibera, b) il procedimento
di stipula del contratto passivo non era stato temporalmente coordinato con quello di
aggiudicazione del servizio al soggetto terzo, con il quale stipulare un contratto di
sublocazione dello stesso immobile; ciò ha comportato il mancato utilizzo
dell’immobile per circa due anni, con contemporaneo esborso dei canoni di locazione
passiva alla società proprietaria dell’immobile. Con riferimento a questa voce di danno,
è stata ravvisata la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione che
votarono a favore della stipula del contratto di locazione passiva dell’immobile in
questione.
Una ulteriore voce di danno è stata ravvisata nella quantificazione del canone dovuto
dal soggetto che, in forza del contratto di sublocazione, avrebbe gestito l’immobile
fornendo anche servizi nell’interesse dell’Ateneo.
La particolare successione temporale degli atti adottati ha fatto ritenere non congrua
la somma posta a base della gara e sostanzialmente coincidente con quella offerta dal
soggetto aggiudicatario: infatti, detto importo era ingiustificatamente inferiore rispetto a
quello corrisposto dall’Ateneo alla proprietà dell’immobile.
Tale voce di danno è stata addebitata al Rettore pro-tempore che adottò l’atto urgente
di approvazione del bando di gara contenente la fissazione del canone richiesto e al
Direttore Amministrativo che curò la relativa attività istruttoria.
Nel secondo caso, le distinte fattispecie di indebite percezioni di contributi pubblici
hanno interessato:
a)
fondi erogati dalla Regione Umbria a titolo di sostegno economico a favore
delle imprese particolarmente incentrate sui temi dell’innovazione e della competitività
di sistema, ove si è, invece, riscontrato: acquisto di materiale usato ovvero privo dello
status di “beni nuovi di fabbrica” preveniente da azienda con lo status di evasore
fiscale; acquisto di attrezzature provenienti da aziende con lo status di evasori totali;
acquisto di materiale non utilizzato.
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
Alla luce degli accertamenti è, altresì, emerso che il soggetto, consapevolmente, ha
comunicato e presentato alla Regione Umbria notizie e documenti non veritieri inerenti
l’investimento, posto che la ditta al medesimo intestata, ha utilizzato fatture per
operazioni inesistenti, ha utilizzato beni usati ed, infine, ha distratto dall’uso produttivo
dell’impresa individuale i beni e i servizi.
b)
Ma anche di finanziamenti concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei
erogati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia relativi ai regimi di sostegno diretto
nell’ambito della politica agricola per lo sviluppo rurale ove l’operatore del CAA
addetto all’istruzione delle domande, non ha valutato la mancanza dei dati del
dichiarante, né ha fatto compilare la domanda al richiedente alla sua presenza, pur
attestando fatti, dati e situazioni analiticamente riportati in calce alle istanze,
consentendo, così agli eredi di fruire irregolarmente di detti contributi.
Più precisamente, la domanda è risultata priva della sottoscrizione del responsabile
dell’ufficio CAA, necessaria per attestare la presentazione del produttore presso gli
uffici e la correlativa identificazione; il controllo dell’acclusione degli allegati alla
domanda; la firma del produttore, nonché l’attestazione che la domanda ed i relativi
allegati risultano affidati all’ufficio medesimo.
c)
E, ancora, di contributo pubblico erogato dalla Regione Umbria e non
utilizzato dal percettore secondo le finalità per le quali lo stesso era stato concesso –
ovvero per l’acquisto di autobus da destinare al T.P.L. – il quale, a fronte dell’impegno
preso a non alienarli per un determinato periodo ed a rispettarne la destinazione d’uso
per almeno dieci anni, nella realtà, non onorava tali vincoli e, conseguentemente, il
Tribunale Civile di Perugia, su richiesta della Regione Umbria, emetteva nei confronti
del percettore un decreto ingiuntivo, per il pagamento in favore dell’Amministrazione
regionale dell’importo erogato, oltre spese ed interessi e, per la riconosciuta
colpevolezza del reato a lui ascritto di malversazione a danno dello Stato, condannato
alla pena di mesi otto di reclusione.
d)
In una quarta ipotesi – in cui la stessa Regione erogante si è costituita parte
civile nel relativo processo in sede giurisdizionale ordinaria – si è registrata
l’elargizione di un contributo a favore di una società per la realizzazione di un campo di
calcio, che, è risultato invece utilizzato, per finalità del tutto difformi, da parte del
rappresentante legale della società, il quale avrebbe distratto la somma percepita per
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
effettuare pagamenti diversi rispetto all’oggetto ed allo scopo naturale dei fondi
assegnati.
La responsabilità si è riscontrata anche in capo al Dirigente Regionale, che con le
proprie omissioni e/o negligenze ha permesso a terzi di beneficiare di un ingiusto
vantaggio economico, così determinando un mancato utilizzo dei contributi medesimi
da parte di altri soggetti che ne avrebbero avuto diritto, in quanto facenti parte di una
specifica graduatoria in cui erano stati inseriti altri progetti presentati all’epoca dei fatti
e ritenuti meritevoli.
L’impiego delle Forze dell’Ordine ha consentito, altresì, di addivenire in tempi più
che ragionevoli a rendere quella giustizia che solo se esercitata in tempi brevi, può, a
buon diritto, fregiarsi di tale titolo.
Ed i tempi dei nostri processi, sig. Presidente, sono un altro dato rilevante e
qualificante della nostra giurisdizione su cui bisogna soffermarsi, fermamente convinti
che non c’è bisogno di scomodare il Montesquieu per ritenere che una “Giustizia
ritardata, è Giustizia negata”.
Soltanto, infatti, una giustizia rapida è capace di assolvere al proprio compito e con
riferimento a quella contabile si può ad alta voce, senza tema di smentita, affermarne
l’assonanza con la celerità.
I nostri processi raramente conoscono le lungaggini tipiche che purtroppo
accompagnano quelli che si celebrano in altre sedi giudiziarie ed è un valore di cui
andar fieri, ma soprattutto da divulgare onde richiamare l’attenzione di quella comunità
amministrata in nome della quale il PM contabile, prima, ed il suo giudice, poi,
agiscono, affinché prenda piena coscienza della funzione di baluardo a difesa delle
risorse comuni che gli stessi quotidianamente svolgono.
Altro aspetto da non sottovalutare del nostro processo è il carattere deflattivo del
contenzioso rivestito dall’invito a dedurre e dal c.d. procedimento monitorio.
Come nel caso di una fattispecie ancora caduta sotto la lente della Procura – che li ha
ricompresi entrambi – avente ad oggetto lo svolgimento di attività esterna
all’amministrazione di appartenenza svolta da un docente presso l’Istituto d’Arte senza
la prescritta autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, così come prevede la
legge.
Più precisamente, il soggetto è risultato far parte o aver costituito, a far data dall’anno
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
1984, società e/o ditte utilizzando di volta in volta prestanomi, familiari o congiunti,
senza mai richiedere l’autorizzazione alla Pubblica Amministrazione.
Ai sensi dell’art. 53, comma 7 del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, l’inosservanza del
divieto di svolgere attività al di fuori dei propri compiti istituzionali, comporta il
versamento delle corrispondenti somme nel conto dell’entrata del bilancio
dell’amministrazione di appartenenza e destinato, come tale, ad incrementare il fondo di
produttività o simili.
A seguito del ricevimento dell’invito a dedurre che, sulla base della documentazione
in possesso della Procura, ha totalizzato un danno erariale di €. 10.000,00, il convenuto
ha prodotto atti e chiarimenti non conosciuti che hanno manifestato una valenza
parzialmente emendante della propria posizione, che pur restando sempre di difetto, gli
ha consentito di procedere al rimborso della somma che rimaneva (sia pure ridotta a
seguito delle condivisibili argomentazioni e carteggio) a suo carico, evitando, così, il
pubblico processo che ben diverse e maggiormente gravose conseguenze era atto a
comportargli tanto in termini strettamente economici quanto di implicazioni di natura
psicologica.
La possibilità di addivenire ad una composizione del contenzioso fuori della fase
prettamente processuale – con il metodo monitorio o più semplicemente con la
possibilità di fornire chiarimenti a seguito del ricevimento dell’invito a dedurre – è
un'altra peculiarità che connota, mi si lasci dirlo, il nostro procedimento in vista del
raggiungimento di quel più “generale interesse al corretto esercizio, da parte dei
pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili e, cioè l’interesse
direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti
generali ed indifferenziati” affidato al Pubblico Ministero contabile, come ha da tempo
ricordato anche il Giudice delle leggi (Corte C.le 104 del 9 marzo 1989) affermando che
questi “nella promozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e
neutrale”.
Un cenno, accanto ai ben più numerosi giudizi di responsabilità amministrativa, deve
farsi anche a quelli per responsabilità contabile come nel caso del danno subito
dall’Amministrazione postale, ammontante ad €.598.170,00, commesso scientemente ed
in maniera continuativa da una propria dipendente mediante intervento nel sistema
informatico dell’Ente medesimo cui aveva disponibilità di accesso per motivi di servizio
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
per effettuare indebiti prelevamenti, appropriarsene e, quindi, farne un uso
esclusivamente personale come pagamenti di gran lunga superiori alle proprie
possibilità economiche, come attestano spese per abbigliamento di lusso; viaggi intorno
al mondo; elettrodomestici costosi; quote di affitto per la figlia, ecc……
La dinamica delle indebite appropriazioni, siccome ricostruita avveniva tramite:
prelievi illeciti dei risparmi; omesso versamento del danaro ricevuto; apertura di buoni
fruttiferi falsi; nonché accensione di nuovi libretti postali.
Questo ufficio requirente procedeva dopo essere venuto a conoscenza della
presentazione di una serie di denunce/querele ai Carabinieri della Stazione di Colfiorito
da parte di privati cittadini titolari di libretti postali (al portatore) di deposito che ivi
avevano collocato i risparmi di una vita, i quali accertavano un consistente numero di
ammanchi presso la filiale di Verchiano dell’Ufficio Postale di Foligno.
Più specificamente, costoro, che inizialmente erano in numero di 5, dichiaravano di
aver subito il “prosciugamento” dei libretti medesimi per un totale complessivo di €.
321.000,00.
Dagli atti di causa emerge che l’esecuzione del decreto di perquisizione,
successivamente disposto dal PM penale il quale frattanto aveva iniziato la relativa
azione, dava esito positivo, consentendo di rinvenire all’interno dell’abitazione della
dipendente dell’ufficio postale una serie di inequivocabili elementi comprovanti il
contenuto delle denunce, ovvero: timbri delle poste italiane; libretti postali;
documentazioni contabili varie; svariate fatture di pagamento in negozi di lusso e non;
svariate ricevute di pagamento di prestiti personali, finanziamenti, ecc….; fotografie in
formato “informatico/file” ed altro specificamente indicato nel verbale di sequestro
presente agli atti.
Nel corso delle indagini emergevano ulteriori casi illeciti di identico tenore correlati
ad altrettante denunce/querele contro, sempre, la medesima dipendente, da parte di altri
n. 14 titolari (alcuni contitolari) di altrettanti libretti di risparmio e c/c, per un ulteriore
ammanco totale di €. 267.820,00.
Con particolare riferimento ad uno dei querelanti, oltre ad un ammanco sul c/c
postale di €. 10.000,00, si è registrato un ammanco sul libretto postale di €. 3.000,00 +
un acquisto buono fruttifero falso di €. 60.000,00 + un libretto postale disconosciuto.
Per un altro querelante ancora, la situazione si caratterizzava diversamente in quanto,
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
a seguito della querela per ammanco di €. 16.350,00 depositati su un libretto tipo
vecchio di colore verde mod. A 1439, questo veniva dichiarato smarrito all’insaputa dei
clienti (e rinvenuto dai militari dell’Arma in casa della dipendente e confiscato in
occasione del sequestro) per poi, tramite una frode on-line che permetteva l’apertura di
un nuovo libretto, versare le somme asportate dal primo.
Agli atti di causa sono state allegate anche copie della documentazione “conto spese”
acquisite presso una boutique di Foligno ed effettuate dalla dipendente che, a parere dei
militari operanti, proprio per la cospicuità delle somme relative che richiederebbe una
disponibilità economica ben differente da quella ufficialmente posseduta dalla stessa,
dimostrerebbero l’utilizzo delle somme illecitamente sottratte.
Veniva, quindi, ricostruita anche la dinamica del comportamento delittuoso di cui
nella presente sede si è chiesto conto, che è stata delineata con le seguenti modalità:

PRELIEVO ILLECITO DEI RISPARMI: avendo libero accesso ai terminali
dei sistemi informatici delle Poste, con particolare riferimento a quelli per la gestione
informatizzata dei libretti di deposito al portatore e c/c postali degli uffici ove era
impiegata, effettuava operazioni di prelievo illecite – di vari importi, da un minimo di
740 euro fino a 97.000,00 euro – all’insaputa dei titolari dei libretti.
Tali operazioni venivano registrate “informaticamente” nei server delle Poste
Italiane, ma non venivano annotate nei libretti al portatore, sui quali rimaneva stampato
il saldo “integro”,

OMESSO VERSAMENTO DEL DANARO RICEVUTO: talvolta, all’atto del
versamento di denaro contante da parte di titolare di libretto postale, intascava
personalmente la somma ricevuta senza effettuare il giusto aggiornamento del saldo
contabile a livello informatico, ma registrando le stesse operazioni “a penna”
direttamente (e quindi irregolarmente), sui libretti personali.
In tal modo, il nuovo saldo non era allineato con il saldo reale evidenziato nei sistemi
informatici delle Poste Italiane.

APERTURA DI BUONI FRUTTIFERI FALSI: proponeva alla clientela di
investire i propri risparmi depositati nei libretti in acquisto “buoni fruttiferi” a
medio/lungo termine.
Il cliente che aderiva all’investimento prelevava le somme di danaro dal proprio
libretto per l’acquisto del nuovo titolo ricevendo, al posto del titolo ORIGINALE
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
“buono fruttifero”, un foglio formato A4 fotocopiato (falso),

ACCENDEVA NUOVI LIBRETTI regolari intestandoli a nome di altre
persone, a lei note ma non a conoscenza della manovra posta in atto, utilizzandoli, per
così dire, per “parcheggiare in modo sicuro” le somme di danaro illecitamente asportate.
Le indagini condotte hanno portato alla luce un numero di operazioni di tal fatta,
corrispondenti ad un ammanco di €. 598.170,00, tutte effettuate dalla dipendente
dell’ufficio postale di Foligno, filiale di Verchiano nelle cui mani alcuni clienti
versavano materialmente le somme.
In ultimo, non certo per ordine di importanza, quanto al contrario per tributargli il
riconoscimento che merita, desidero ringraziare il personale dell’ufficio, anche se gli
interventi ai quali mi sto riferendo, afferiscono più all’anno appena iniziato.
Ciononostante, meritano menzione per i risvolti favorevoli che già stanno sortendo
per l’intera attività di Procura che si auspica prenderà un nuovo corso.
Mi riferisco in particolare al procedimento di digitalizzazione dei fascicoli di Procura
ed all’uso della Posta Elettronica Certificata.
In proposito mi preme rilevare che nell’arco temporale di poco più di un mese, sono
stati “scannerizzati” n. 700 fascicoli – alcuni dei quali di dimensioni decisamente
considerevoli – con correlativa possibilità di totale eliminazione di quelli cartacei a tutto
vantaggio della funzionalità interna dell’ufficio di Procura e correlativamente della
fruibilità da parte dell’utenza.
È una tappa importante e quantitativamente significativa di quel traguardo che ora ci
si è prefissi di raggiungere a breve, il cui percorso ha visto languire per lungo tempo i
tentativi a ciò finalizzati che hanno partorito esclusivamente la digitalizzazione dei
fascicoli di data più recente e, tra questi, soltanto quelli che hanno portato all’emissione
di un invito a dedurre, escludendo tutti i restanti che sono rimasti in carico
esclusivamente in formato cartaceo.
Attraverso l’attivazione della procedura di scannerizzazione della documentazione
contenuta nelle istruttorie aperte ed ancora in fase di lavorazione, la Procura intende
ultimare il processo di completa digitalizzazione del fascicolo di Procura, raggiungendo,
così, l’obiettivo di consentire la consultazione degli atti di ogni singolo giudizio,
depositato nell’anno in corso, direttamente attraverso l’ausilio di strumenti informatici.
Tuttavia, accanto alla necessità, ancora purtroppo attuale, di mantenere in forma
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
cartacea una parte considerevole del fascicolo processuale, la segreteria si è comunque
organizzata allo scopo di operare, quasi in tempo reale, un’immediata lavorazione degli
atti consistente nella protocollazione, scannerizzazione ed archiviazione degli stessi,
nonché nella loro trasmissione ai Magistrati, i quali, anche da postazioni c.d. “da
remoto”, sono in grado di consultare gli incartamenti relativi sia alla fase istruttoria e
all’Invito a dedurre, sia alla fase successiva al deposito dell’atto di citazione.
Quanto sopra descritto, troverà, in un futuro molto prossimo, un efficace utilizzo
anche in occasione di eventuale proposizione di Appello.
L’archivio “digitale” di ogni Giudizio di I grado consentirà, infatti, la
masterizzazione su supporto informatico (CD) dell’intera documentazione presente
nelle “Note deposito atti”, evitando quindi la spedizione, presso la Procura Generale, di
quantitativi ingenti di materiale cartaceo.
E’ intuibile come tali operatività, consentiranno di espletare molte funzioni proprie
dell’attività di Procura attuando, da subito, una significativa riduzione dei costi ed, in
chiave evolutiva, perseguendo l’obiettivo di dotare l’ufficio degli strumenti e delle
conoscenze necessarie all’attuazione di una sempre più massiva “dematerializzazione”.
E’ soddisfacente rilevare come, in quest’ultime performance, la Procura dell’Umbria
si porrebbe in largo anticipo rispetto ai tempi medi degli standard già raggiunti al
riguardo da altri Uffici regionali.
Con riferimento all’uso della Posta Elettronica Certificata, invece, va rilevato come
sia diventato un metodo di trasmissione in continua espansione rispetto agli standard
precedentemente adottati.
Superate, infatti, le difficoltà iniziali, dovute essenzialmente ad una prima fase di
necessario assestamento organizzativo da parte degli utenti del servizio, ad oggi si rileva
che circa l’85% della posta in uscita e circa il 55% di quella in entrata, viene gestita
attraverso la trasmissione telematica.
Rimane necessario comunque, in alcuni casi, provvedere alla stampa di quella parte
di documentazione destinata a confluire all’interno dei fascicoli processuali che, come
già detto, rimangono ancora in forma cartacea, almeno nella loro versione originale.
L’ufficio è, comunque, attivo nel sensibilizzare i propri interlocutori all’utilizzo
sempre più massivo della PEC, in linea con le più recenti innovazioni legislative ed in
conformità alle disposizioni impartite al riguardo dal Segretario Generale della Corte
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
dei conti.
Da non sottovalutare, infine, l’AMMONTARE dei RECUPERI operati nell’arco
dell’anno trascorso che è pari ad €. 157.001,47 a cui deve aggiungersi l’importo
derivante dalle sentenze di condanna emesse dalla Sezione Giurisdizionale nel
medesimo periodo che ammonta ad €. 261.589,06, con un recupero extragiudiziale pari
ad €. 219,361.
Sull’ammontare, tuttavia, incide l’effetto sospensivo della condanna in primo grado
che esplica la proposizione dell’appello la quale, in tutti i casi che si sono registrati, si è
risolta, in buona sostanza, esclusivamente in una procrastinazione dell’erogazione della
somma dovuta, atteso che sono state appellate sentenze emesse dalla Sezione
Giurisdizionale in n. 5 casi che hanno registrato, in disparte una dichiarazione di
estinzione del giudizio, altrettante conferme delle pronunce di prime cure, con
correlativa corresponsione della sanzione.
Le restanti tematiche trattate nell’anno appena trascorso, oltre a quelle già citate, si
possono individuare, essenzialmente nelle seguenti:
a) DANNI AMBIENTALI.
In questo campo, si sono registrati interventi, soprattutto sotto forma di Abbandono e
deposito incontrollato di rifiuti.
Hanno formato oggetto di citazione vari casi di danno derivante dall’attività di
stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio di diversi
Comuni che ha portato alla chiamata in giudizio del Sindaco e del Responsabile della
materiale gestione dell’isola ecologica, posto che dagli accertamenti effettuati dai
Carabinieri del NOE è emerso il deposito al suolo e senza alcuna impermeabilizzazione,
di rifiuti di vetro, contenuti all’interno di fusti in ferro; rifiuti metallici, depositati
all’interno di un cassone scarrabile; rifiuti provenienti dall’attività di demolizione;
pneumatici fuori uso; frigoriferi e televisori; batterie di piombo e materiali da
demolizione contenenti amianto.
Conseguentemente sussisteva il grave pericolo di inquinamento della falda acquifera
sottostante, trattandosi di rifiuti pericolosi (frigoriferi e televisori; batterie di piombo e
materiali contenenti amianto) e non pericolosi, raccolti in parte in modo non omogeneo
ed in parte depositati in modo incontrollato e per i quali non era stato attivato alcun
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
registro di carico e scarico, siccome emerso dagli accertamenti del NOE.
Un’inutile dissipazione di danaro pubblico, posto che il danno così subito dalle casse
erariali grava direttamente sull’intera collettività, dal momento che gli Enti hanno
dovuto bonificare il sito per gravissima colpa dei propri amministratori.
b)
MANCATA MANUTENZIONE TRATTI STRADALI
Diverse citazioni hanno visto la chiamata in giudizio di dipendenti ANAS per la
mancata manutenzione – che spaziano dalla non corretta attenzione alle riparazioni del
manto stradale in senso stretto, alla mancanza di segnaletica adeguata – di tratti di strada
di competenza dell’Ente che ha causato sinistri stradali.
I privati cittadini danneggiati nella salute e nei veicoli hanno citato in giudizio
l’ANAS che, condannata, ha dovuto risarcirli, mentre in sede contabile si è proceduto
nei confronti dei dipendenti (essenzialmente cantonieri e capi nucleo) i quali sono
venuti meno alle rispettive incombenze di cui al DPR n.1126/81.
c)
BORSE DI STUDIO
Una fattispecie ha avuto ad oggetto l’indebita percezione, da parte di un dottorando
presso l’Università degli Studi di Perugia, della retribuzione prevista dalla legge a titolo
di borsa di studio per i vincitori del bando di concorso per l’ammissione ai relativi corsi
(nello specifico: XXIV ciclo – a.a. 2008/2009, tra cui quello in "Diritto Pubblico" per n.
4 posti, di cui n. 2 con borsa di studio, approvati con successivo Decreto Rettorale n.
139 del 27 gennaio 2009).
Ciò in quanto il dottorando individuato è risultato, non soltanto contemporaneamente
iscritto, per il triennio 2009/2010/2011 presso l’Ateneo perugino e quello veronese, ma
risultava, altresì, dipendente pubblico (del Ministero della Difesa), nonostante una
dichiarazione negativa in tal senso rilasciata all’atto dell’iscrizione.
Il danno ammonta complessivamente ad € 14.539,44.
d)
REATI COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI
A seguito di un procedimento penale del Tribunale di Terni, che condannava due
dipendenti pubblici per il reato di abuso di ufficio di cui all’ art. 323 c. p., veniva
istruita apposita indagine dalla quale risultava, inconfutabilmente, l’esistenza di un
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Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015
danno erariale, con conseguente citazione in giudizio dei presunti responsabili in quanto
i due dipendenti del centro per l’impiego della Provincia di Terni, in violazione di
norme di legge ed, in particolare, della normativa sull’avviamento al lavoro per i
disabili, favorivano l’assunzione presso una banca del figlio di una delle dipendenti
coinvolte, procurandole un ingiusto vantaggio patrimoniale, a danno di altri soggetti che
avrebbero avuto diritto a ricoprire la mansione richiesta.
Il Danno erariale ammonta ad € 92.050,00
e)
CONFERIMENTO DI INCARICHI
All’esito della verifica sulla sana gestione finanziaria del Comune di Spoleto per
l’anno 2009 eseguita dalla locale Sezione Regionale di Controllo, sono emerse una serie
di irregolarità sulle procedure utilizzate per l’affidamento di incarichi che ha reso
necessario la citazione in giudizio dei Responsabili dei procedimenti di conferimento
degli incarichi stessi.
Le violazioni hanno riguardato una serie di provvedimenti tra i quali, in particolare,
la liquidazione del corrispettivo, che in caso di omessa pubblicazione costituisce illecito
e comporta responsabilità erariale, l’affidamento di incarichi in violazione delle
disposizioni di legge, che costituisce anch’esso illecito con conseguente rilievo di
responsabilità erariale ed infine il ricorso a contratti di collaborazione per lo
svolgimento di funzioni ordinarie, per il quale si configura una responsabilità
amministrativa a carico del dirigente che ha stipulato i contratti.
Il Danno erariale ammonta ad €. 234.000,00.
f)
CONTENZIOSO
Atto di citazione emesso a seguito di un contenzioso tra il Comune di Terni ed
un’impresa edile.
Quest’ultima, aggiudicataria di alcuni lotti di terreno, si era impegnata nella
costruzione di alloggi di edilizia popolare (Peep). A causa di alcune problematiche
manifestatesi nel corso della realizzazione dei lavori, tra il Comune di Terni ed una
delle ditte assegnatarie dei lotti edificabili insorgevano delle controversie, dovute in
particolar modo alla mancata bonifica ambientale del sito in cui tali alloggi dovevano
sorgere.
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Da ciò scaturivano una serie di confronti e controversie legali, a seguito delle quali il
Comune di Terni decideva di accordarsi con la ditta, prima del giudizio del Tribunale di
Terni, con un atto di transazione deliberato dai componenti della Giunta Comunale.
Dagli accertamenti eseguiti risulta del tutto evidente che l’Amministrazione
Comunale considerava probabile l’eventualità di soccombere in giudizio, il che
testimonia che la condotta tenuta dall’articolazione competente (Direzione Patrimonio)
non veniva ritenuta del tutto impeccabile.
Ciò nonostante, non risulta che sia stata promossa, da parte dell’Ente Comunale, una
qualsiasi azione di rivalsa (sia a livello disciplinare che erariale) nei confronti dei
dipendenti ritenuti, eventualmente, responsabili di inadempienze e negligenze.
Il danno erariale per un ammontare di € 451.480,22, è stato contestato ai componenti
della Giunta Comunale che hanno deliberato l’atto di transazione ed al Vice Segretario
Generale, che ha sottoscritto ed approvato tale delibera.
g)
INDEBITA FRUIZIONE DI PERMESSI LEGGE 104/92.
Indebita fruizione da parte di dipendenti comunali dei permessi di cui all’art. 33 della
legge n. 104/1992, senza averne diritto.
Più precisamente, si è verificato che i soggetti individuati avevano presentato a tal
fine domande corredate di documentazione (in particolare atti notori) che attestavano
falsamente il diritto di usufruire dei benefici di cui alla presente legge, per sé stessi o per
propri familiari.
L’amministrazione Comunale accortasi dell’insussistenza dei requisiti in capo ai
richiedenti dei presupposti per la fruizione dei benefici in questione, anziché sospendere
e recuperare gli emolumenti versati, ha proceduto soltanto alla sospensione immediata
degli stessi nei confronti di n. 5 dipendenti, dandone comunicazione personale, nonché
ai competenti uffici comunali (Responsabile dell’Area tecnica, dell’Area Governo del
Territorio ed al Sindaco) in quanto, complessivamente, si era registrato un esborso
indebito di €. 29.446,03.
Successivamente, però, a fronte di richieste dei dipendenti interessati volte a detrarre
dal monte ferie i giorni fruiti a titolo di legge 104/1992, la Dirigente Responsabile
dell’Area Servizi Finanziari del Comune di Nocera Umbra, procedeva all’accoglimento
di queste ed alla rideterminazione del quantum dovuto.
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h)
RICOVERI FITTIZI.
Presunta truffa e falso da parte di un consistente numero di dipendenti dell’Ospedale
per ricoveri fittizi ed esami ematochimici effettuati senza il prescritto pagamento del
ticket, a favore di pazienti personalmente conosciuti per i quali anche la Procura della
Repubblica procedeva al rinvio a giudizio dei soggetti indagati.
Chiedo, pertanto, sig. Presidente di dichiarare, alla fine della presente udienza,
l’apertura dell’anno giudiziario 2015.
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DATI STATISTICI
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VIA MARTIRI DEI LAGER, 77 – PROCURA.REGIONALE.UMBRIA@CORTECONTICERT.IT
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