LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NUMERO 22 DEL 6 GIUGNO 2014 LA SETTIMANA IN BREVE LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA PAGINA 3 GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA (L. 78/2014, C.D. JOBS ACT - II PARTE ) LE NOVITA’ DEL CONTRATTO A TERMINE E L. 78/2014 DI M. RINALDI La legge n. 78 del 16 maggio 2014 di conversione del decreto n. 34 del 20 marzo 2014 ha apportato delle novità (e modifiche) al contratto di lavoro a tempo determinato PAGINA 4 L. 78/2014: CONTRATTO A TERMINE E DIRITTO DI PRECEDENZA DI R. STAIANO L’art.1 della L. 78/2014 modifica la disciplina del diritto di precedenza nel contratto a termine. PAGINA 9 APPRENDISTATO, CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE E CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI R. STAIANO L’Art. 2 della L. 78/2014 prevede l’obbligo di stabilizzare il 20% degli apprendisti presenti in azienda prima di assumerne di nuovi è stato limitato alle imprese con più di 50 addetti PAGINA 11 LE RISPOSTE DELL’ESPERTO CURE TERMALI PAGINA 15 DOCUMENTAZIONE NAZIONALE MINISTERO DEL LAVORO: Circolare n. 14 del 29 maggio 2014 su detassazione 2014 PAGINA 18 FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO Circolare n.12 del 2014 su POS professionisti PAGINA 18 REGIONI Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 25 .3. 2014, n. 52 Legge Regionale Toscana, 15.4. 2014, n. 21 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO PAGINA 18 NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL: rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro PMI dei laterizi e affini del 3.2.2014. PAGINA 20 ACCORDI: Accordo quadro del 22 maggio 2014 tra Agci, Confcooperative , Legacoop, e OO.SS. sulla detassazione 2014. PAGINA 33 GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO PAGINA 34 COMUNICATI, CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS E DELL’INAIL PAGINA 36 SCADENZARIO PREVIDENZIALE LO SCADENZARIO DAL 9 GIUGNO AL 23 GIUGNO 2014 PAGINA 38 Pag. 2 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO LA SETTIMANA IN BREVE Amici e Colleghi, ben ritrovati! Vediamo insieme le novità nella Gazzetta Ufficiale della scorsa settimana riguardanti il lavoro. Nella G.U. n. 121 del 27 maggio 2014, è stata pubblicata la L. 23 maggio 2014, n. 80, che prevede la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. Nella G.U. n. 123 del 29 maggio 2014, è stata pubblicata l’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 19 maggio 2014, n. 168, la quale contiene le ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile relative all'evento sismico che il 21 giugno 2013 ha colpito il territorio delle provincie di Lucca e Massa Carrara. Nella G.U. n. 123 del 29 maggio 2014, è stato pubblicato il Comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 29 maggio 2014, il quale rende noto che, in data 27 maggio 2014, con decreto dirigenziale è stato emanato l'ottavo elenco, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Il suddetto elenco, in sostituzione integrale del precedente elenco allegato al decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014, è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (http://www.lavoro.gov.it/Lavoro) all'interno della sezione "Sicurezza nel lavoro". Pag. 3 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO Le novità sul contratto a termine e L. 78/2014 di M. Rinaldi1 Sommario 1. PREMESSA 2. ABOLIZIONE DELLE RAGIONI GIUSTIFICATRICI 3. PROROGHE 4. TETTO DEL 20% 5. DISCIPLINA TRANSITORIA 1. Premessa Il contratto di lavoro subordinato è di norma stipulato a tempo indeterminato, ciò in quanto la natura di tale strumento è quella di garanzia della stabilità nel tempo del rapporto; non è, però, vietato, che il contratto abbia una durata prestabilita dalle parti. La possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro ha subito rilevanti modifiche negli ultimi tempi che sono, quindi, degni di nota e di rilievo. Prima della riforma del mercato del lavoro del 2012 la disciplina del contratto a tempo determinato era particolarmente rigida, e ciò proprio con lo specifico scopo di evitare abusi da parte del datore di lavoro. Il contratto a termine, infatti, poteva essere stipulato solo in presenza di motivi di carattere tecnico-produttivo (far fronte, ad esempio, ad un carico di lavoro particolarmente pesante e soprattutto temporaneo) e per la sostituzione di un lavoratore assente per un periodo specifico (per sostituire, ad esempio una lavoratrice assente per la maternità). La normativa precisava poi che la motivazione per cui l’imprenditore poteva ricorrere a tale tipologia contrattuale doveva essere indicata nello stesso contratto per iscritto, la c.d. causale. La sanzione per la violazione di quanto disposto dalla normativa in materia era la conversione a tempo indeterminato. 1 Manuela Rinaldi, Avvocato, Dottoranda in Diritto dell’Economia e dell’Impresa Università Curriculum Diritto del lavoro – Univ. La Sapienza, Roma. Pag. 4 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO La disciplina del contratto a termine è stata poi, radicalmente, modificata nel 2012 con la legge del 28 giugno 2012, n. 92, riforma c.d. Fornero dal nome dell’allora Ministro del Lavoro; viene introdotto il c.d. “contratto a tempo determinato acausale”. Come noto, poi, la legge n. 78 del 16 maggio 2014 di conversione del decreto n. 34 del 20 marzo 2014 ha, nuovamente, apportato delle novità (e modifiche) al menzionato contratto di lavoro a tempo determinato. Le principali novità in tema di contratto a tempo determinato (nel settore privato) possono così riassumersi: - abolizione delle causali giustificatrici dell’apposizione del termine al contratto di lavoro nonché delle ragioni oggettive per la proroga dello stesso; - durata massima triennale del contratto a termine2; - limite massimo legale al numero complessivo di contratti instaurati da ciascun datore di lavoro; - possibilità di prorogare il contratto fino ad un massimo di 5 volte nell’arco del triennio. 2. Abolizione delle ragioni giustificatrici Argomento, ictu oculi, di peculiare rilevanza nell’ambito del contratto a termine è quello relativo alla acausalità, ovvero all’abolizione delle ragioni giustificatrici, con l’eliminazione, appunto, del requisito causale. Anzitutto la stipula di un contratto a tempo determinato oggi (con l’attuale riforma del 2014) viene consentita senza alcuna necessità di specificazione delle ragioni oggettive e temporanee che fino all’entrata in vigore delle ultime novità legislative erano, invece, richieste. Da ciò ne consegue che viene eliminato il requisito delle ragioni giustificatrici, ragioni (mi si passi il doppio termine) che hanno generato la maggior parte del contenzioso nei vari tribunali. Precedentemente, la L. 92/2012 aveva previsto che solamente il primo contratto a termine acausale avesse una durata massima di 1 anno e non fosse, poi, prorogabile. Pertanto i successivi (ed eventuali) contratti a tempo determinato entro il limite dei 36 mesi, dovevano avere una causale. Quindi, già la riforma del 2012 aveva eliminato il requisito causale alle sopra menzionate condizioni. In tale ambito vi è però da fare una precisazione ovvero una differenza qualitativa di tale normativa del 2012 rispetto all’attuale Riforma Poletti; ovvero, la disposizione del 2012 ammetteva un contratto acausale ma sempre in un’ottica di eccezionalità rispetto alla regola della specificazione delle ragioni giustificatrici. Il contratto acausale era riservato al caso del primo rapporto tra le parti che avesse una durata non superiore a dodici (12) mesi, ferma rimanendo, però, la necessità delle ragioni oggettive e temporanee ai fini dell’assunzione (nuovamente) del medesimo prestatore di lavoro a termine. 2 Sono confermati: obbligo di specificazione del termine in forma scritta; periodo massimo di 36 mesi, comprensivo di proroga e rinnovi, oltre il quale non è possibile assumere a termine lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti. Pag. 5 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 3. Proroghe Ancora nell’ambito della tematica che ci interessa occorre ricordare che la legge n. 99/2013 di conversione del D. L. n. 76/2013 ha precisato la prorogabilità del contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti della durata massima prevista. I contratti collettivi anche aziendali oltre al fatto di stabilire altre ipotesi di acausalità potevano prevedere una durata maggiore dei 12 mesi o ancora che il contratto si poteva stipulare anche con dipendenti che avessero già avuto un precedente rapporto di lavoro (subordinato). Al fine di evitare una (eccessiva) reiterazione dei contratti a tempo determinato tra le stesse parti era stato confermato sia il limite di durata complessiva di 36 mesi che l’intervallo tra un contratto e quello successivo. L’attuale riforma Poletti consente non solo che possa essere stipulato un contratto a termine acausale che abbia una durata triennale 3, ma anche che entro il citato termine sono possibili ben 5 proroghe. Unica condizione (limite) a ciò è il fatto che il prestatore di lavoro continui a svolgere la medesima attività lavorativa e che il numero dei lavoratori con un contratto a tempo determinato (acausale) non superi la soglia – limite del 20% dei lavoratori che siano assunti a tempo indeterminato. Un datore di lavoro già consapevole del fatto che voglia assumere un dipendente per un periodo “non breve” in quanto ha, appunto, la necessità di dipendenti a “lungo termine” è “stimolato – spinto – invogliato” (dal legislatore) ad assumere con un contratto a termine di, ad esempio, 6 mesi, senza alcuna ragione giustificatrice, potendo poi prorogare il contratto per ben 5 volte, fino al citato limite di 36 mesi. Dopo tale termine il datore di lavoro potrà decidere cosa fare, ovvero se cessare il rapporto di lavoro senza “timore di contenzioso” oppure stabilizzare quel lavoratore. Il datore di lavoro potrebbe quindi ad ogni proroga scegliere se cessare il rapporto di lavoro senza alcun preavviso avvalendosi solamente della scadenza contrattuale oppure proseguire il rapporto. In pratica è come se il datore di lavoro avesse a propria disposizione più periodi di prova con la riserva (rectius facoltà) di scegliere se assumere a tempo indeterminato oppure no. E’ ovvio che il datore di lavoro ben potrebbe stipulare un contratto a tempo determinato di una durata (la massima) di 36 mesi, oppure della durata di un anno per poi prorogarlo al massimo1 oppure 2 volte; tale “modalità di assunzione” non è però, sicuramente, per lui conveniente in quanto nel caso in cui pattuisse un termine più lungo (o anche coincidente con il termine triennale) il datore di lavoro potrebbe recedere prima del termine, ovvero ante tempus, solamente per giusta causa4. Con la “tattica” delle proroghe (si passi il termine un po’ forte) invece il datore di lavoro potrà “recedere” (liberamente) ad ogni scadenza; questo è quello che da più parti (soprattutto a 3 4 E’ bene precisare che oltre tale termine non si può andare; occorre un’assunzione a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, il rapporto di lavoro sarebbe assistito dalla stabilità reale fino alla sua scadenza. Pag. 6 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO livello sindacale) è stato contestato in quanto a discapito del lavoratore e della propria tutela alla “non precarietà”5. 4. Tetto del 20% Ancora da precisare è che a fronte dell’eliminazione della causale, viene introdotto un “tetto” all’utilizzo del contratto a tempo determinato. Infatti la riforma del 2014 ha previsto che il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non può eccedere il limite del 20% del numero dei prestatori di lavoro a tempo indeterminato; per le imprese di piccole dimensioni, ovvero che abbiano alle dipendenze fino a 5 dipendenti è sempre possibile un’assunzione a termine. Anche in tale “campo” le critiche e le criticità non mancano…... Anzitutto da precisare è che la sanzione per il superamento del citato limite del 20%6 è una sanzione amministrativa di tipo (solo) pecuniario. Tale sanzione viene calcolata sulla retribuzione corrisposta ai dipendenti a tempo determinato che siano assunti in eccedenza. Nello specifico il superamento del limite è punito con la sanzione pari al: - 20% della retribuzione per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro per il primo lavoratore assunto in eccedenza; - 50% della retribuzione per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro per i lavoratori assunti oltre il limite quantitativo superiore al primo. La “prima pecca” che a parere di chi scrive, si può ravvisare è che la normativa non prevede in modo chiaro ed esplicito la conversione a tempo indeterminato dei contratti che siano stati stipulati in violazione del predetto limite del 20%. In second’ordine, viene fatta salva la possibilità che i sindacati comparativamente più rappresentativi possano individuare una soglia massima di utilizzo mediante le c.d. clausole di contingentamento contenute nei contratti collettivi. Il datore di lavoro, inoltre, in sede di prima applicazione, è tenuto al rispetto della soglia citata entro il termine del 31 dicembre 2014; ciò fatta salva l’ipotesi che un contratto collettivo applicabile in azienda, disponga una soglia oppure un termine che siano più favorevoli. Il datore di lavoro che violerà gli indicati limiti non potrà comunque assumere lavoratori a tempo determinato. 5 6 E’ bene ricordare che in sede di conversione il numero delle proroghe è sceso dalle originarie 8 alle attuali 5. Che non era indicata all’origine nel testo del decreto Pag. 7 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO 5. Disciplina transitoria Altra specificazione da fare nell’ambito che ci occupa è quella concernente i “vecchi” contratti a termine7. Per quanto concerne tali contratti, ovvero quelli stipulati prima della data del 21 marzo 2014, non vi sarà alcun tipo di sanzione nemmeno nel caso in cui facciano sforare il limite massimo del 20%. Vengono esclusi dai limiti quantitativi i contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive, di carattere stagionale, per l’avvio di nuove attività e per i prestatori di lavoro che abbiano un’età superiore a 55 anni. 7 Sul punto cfr. Cirioli D., Termine, vecchi contratti salvi, in Italia Oggi: http://www.italiaoggi.it/news/dettaglio_news.asp?id=201405212040231202&chkAgenzie=ITALIAOGGI&titolo=Termine,%20vecc hi%20contratti%20salvi Pag. 8 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO L. 78/2014: contratto a termine e diritto di precedenza di R. Staiano8 Sommario 1. L. 78/2014 E DIRITTO DI PRECEDENZA NEL CONTRATTO A TERMINE 2. DIRITTO DI PRECEDENZA E CCNL 1. L. 78/2014 e diritto di precedenza nel contratto a termine L’art. 1 della L. 78/2014 modifica il D. Lgs. 368/2001, ossia il contratto a termine. In particolare, viene previsto l’obbligo – in capo al datore di lavoro - di richiamare espressamente nel contratto a tempo determinato, il diritto di precedenza in caso di assunzioni a termine, anche con riferimento al diritto esercitabile dai lavoratori stagionali. In ogni caso il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore del diritto di precedenza mediante comunicazione scritta da consegnare al momento dell’assunzione. Le nuove di disposizioni di legge si applicano ai rapporti di lavoro costituiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 38/2014(21 marzo 2014). 2. Diritto di precedenza e ccnl Molto importante è prendere in considerazione in rassegna i ccnl in tema di diritto di precedenza. SETTORE TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI 8 DIRITTO DI PRECEDENZA Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 9 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO TURISMO CONFCOMMERCIO MAGAZZINI GENERALI METALMECCANICI INDUSTRIA Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di cui agli articoli 77 e 78 hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica. Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per consentire all’azienda di provvedere alla conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento. Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa può individuare ulteriori casi di non applicazione. Ai lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato, per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della L. 28 febbraio 1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Fermo restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. Il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i 12 mesi successivi alla scadenza del contratto a termine con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionale come sopra definita, ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività. Il diritto di precedenza di cui ai due commi precedenti può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in forma scritta al datore di lavoro la propria volontà in tal senso entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Nel caso di una concomitanza di più aspiranti che abbiano maturato i requisiti e manifestato nei termini previsti la volontà di avvalersi del diritto di precedenza, sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine; in caso di parità si farà riferimento alla maggiore età anagrafica. Pag. 10 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO APPROFONDIMENTO Apprendistato, clausola contrattazione collettiva di stabilizzazione e di R. Staiano9 Sommario 1. L. 78/2014 e clausola di stabilizzazione 2. Apprendistato e ccnl: clausola di stabilizzazione 1. L. 78/2014 e clausola di stabilizzazione Il vincolo di stabilizzazione, introdotto con la L.92/2012, diviene applicabile unicamente ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, per i quali l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla conferma a tempo indeterminato del 20% dei contratti di apprendistato venuti a cessare nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. Il computo dei 50 dipendenti deve essere effettuato alla data della nuova assunzione, tenendo conto dei lavoratori part time in proporzione all’orario svolto. Inoltre, il comma 1 dell’art. 2bis della L. 78/2014 specifica che tale disposizione si applica unicamente ai contratti stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del provvedimento e che sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle norme inserite dal D.L. 34/2014. 2. Apprendistato e CCNL: clausola di stabilizzazione A tal proposito, è interessante prendere in considerazione le percentuali stabilizzazione per l’apprendistato indicati nei principali CCNL oggi in vigore. SETTORE DATA CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE ACCORDO OCCHIALI INDUSTRIA 9 9-11-2013 Ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia confermato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti risolti durante il periodo di prova, per licenziamento per Rocchina Staiano, Avvocato e docente a Teramo. Pag. 11 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO giusta causa e per dimissioni. È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti o di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale. LEGNO 11-09-2013 INDUSTRIA TESSILE 5-12-2013 INDUSTRIA LATERIZI 24-06-2013 INDUSTRIA LATERIZI 11-03-2014 L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità la percentuale del comma precedente è ridotta al 30%. L'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le aziende che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità la percentuale del comma precedente è ridotta al 30%. Per poter stipulare nuovi contrarti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver mantenuto in Pag. 12 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. PICCOLA INDUSTRIA LEGNO 25-10-2013 PICCOLA INDUSTRIA (CONFIMI) LEGNO 29-11-2013 PICCOLA INDUSTRIA (CONFAPI) E’ prevista la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata al rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 2, dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 dalle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine di prova. E’ prevista la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata al rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 2, dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 dalle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine di prova. 01-08-2013 La percentuale di stabilizzazione di cui al comma 13 dell’art. 50 è elevata all'80%. 01-08-2013 La percentuale di stabilizzazione di cui al comma 13 dell’art. 50 è elevata all'80%. MINIERE 20-11-2013 La percentuale di conferma dei contratti di apprendistato è elevata dall'85% al 90%. PENNE, MATITE 27-11-2013 MAGAZZINI GENERALI TRASPORTO E SPEDIZIONI MERCI E SPAZZOLE INDUSTRIA Le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia confermato almeno il 70% degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 mesi precedenti. Ai fini del calcolo della percentuale non si computano i rapporti risolti durante il periodo di prova, per licenziamento per giusta causa e per dimissioni. È comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti o di totale mancata conferma degli apprendisti Pag. 13 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO pregressi. Per te imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale. GIOCATTOLI E 20-01-2014 MODELLISMO INDUSTRIA TERZIARIOSERVIZI 28-03-2012 Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 2. Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%. Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno l’80% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l’intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera l), comma 1, dell’art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. Pag. 14 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO LE RISPOSTE DELL’ESPERTO LE CURE TERMALI INTRODUZIONE Le cure termali vengono concesse dall'Inps (dopo l'accertamento dei requisiti assicurativi, contributivi e sanitari) con lo scopo di evitare, ritardare o rimuovere uno stato di invalidità (Rdl. n. 1827 del 04/10/1935 artt.- 45, 81 e 83). La fruizione delle prestazioni balneo-termali da parte degli assicurati dell’Istituto può avvenire soltanto in periodo feriale (art.16 L. 412/1991). INDICE DELLE DOMANDE 1. A chi spettano le cure termali? 2. A chi non spettano le cure termali a carico dell’INPS? 3. Quali sono i requisiti per richiedere le cure termali? 4. Quanti cicli sono previsti? 5. Chi paga il costo delle cure termali? DOMANDE E RISPOSTE D.1. A CHI SPETTANO LE CURE TERMALI? R.1. Le cure termali a carico di SSN ed INPS spettano : ai lavoratori dipendenti che versano il contributo IVS; ai lavoratori dipendenti di cui sopra che hanno esercitato l'opzione per il "bonus" ai sensi dell'art. 1 comma 12 L. 243/2004 purché non siano titolari di pensione di anzianità o di un trattamento pensionistico anticipato prima dell'effettuazione del turno di cure (msg n. 16724 del 28/05/2004) e non abbiano compiuto l'età pensionabile (msg 2798/2007); ai dipendenti Inps; ai dipendenti Inps, precedentemente iscritti all'INPDAP, transitati all'Istituto tramite la mobilità interenti (msg 10969 del 7.04.2006 ) purché non abbiano optato per il mantenimento della posizione assicurativa presso l'INPDAP; ai lavoratori autonomi che versano il contributo IVS; ai lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi (msg. 7478/2007) che perfezionano il requisito con i soli contributi nella summenzionata gestione. Pag. 15 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO D.2. A CHI NON SPETTANO LE CURE TERMALI? R.2. Le cure termali non spettano: agli ex assicurati INPDAI, pur se assoggettati all’assegno di invalidità con le stesse norme in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (decreto legislativo 181/1997). Infatti, hanno versato la contribuzione ad uno specifico fondo che non prevedeva l’erogazione delle cure termali. La concessione delle cure agli anzidetti assicurati sarà possibile soltanto quando gli stessi iscritti dall’1.1.2003 alla “normale” assicurazione IVS, raggiungeranno i richiesti requisiti contributivi; agli assicurati che usufruiscono del Fondo di Solidarietà ex D.M. 375/2003 in quanto la prestazione a carico di tale fondo è assimilabile alla fattispecie del prepensionamento msg. 24860 del 15.09.2006; ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato il cui fondo è gestito dall'Inps msg 263 del 17.04.02; ai lavoratori dello spettacolo in quanto assicurati IVS all' ENPALS compresi i lavoratori (operai e impiegati) delle sale Bingo circ. 76/2002; ai familiari degli assicurati; ai titolari di pensione, con l'eccezione dei titolari di assegno di invalidità. D.3. QUALI SONO I REQUISITI PER RICHIEDERE LE CURE TERMALI ASSISTITE? R.3. I requisiti sono: almeno 5 anni di anzianità assicurativa e i requisiti di contribuzione previsti nell'ultimo quinquennio per il diritto alla pensione di invalidità dall'Inps (art. 28 dpr. 818 del 26/04/1957) di almeno 3 anni di contribuzione (mess. inps, 41939/1989) nei cinque anni precedenti la domanda. Per i lavoratori parasubordinati iscritti nella gestione separata dei lavoratori autonomi (mess. inps, 7478/2007) il requisito si perfeziona con i soli contributi nella su menzionata gestione, non è previsto quindi il cumulo con altra contribuzione; non aver già goduto o da godere nello stesso anno prestazioni termali a carico della ASL o di altro Ente; non aver perfezionato il requisito di età (i limiti di età previsti per le cure termali sono quelli richiesti per la pensione di vecchiaia (65 anni uomini, 60 anni donne) - Decreto Legge n. 503 del 30.12.1992 modificato con Legge n. 724 del 23.12.1994) e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia previsto dalla normativa vigente nell’anno di effettuazione delle cure (msg 2018/2004). Può essere concessa la prestazione termale anche a chi, pur avendo superato i suddetti limiti di età non ha maturato i requisiti minimi contributivi per la pensione di vecchiaia (msg 28003 del 20.12.1988); non essere titolare di pensione di anzianità o di trattamento di pensione anticipata previsto dalle vigenti disposizioni per diversi settori di attività (circ. 15/86) prima dell'effettuazione del turno di cure (msg n. 16724 del 28/05/2004); non essere titolare di assegno definitivo di invalidità o di pensione di inabilità (la domanda può essere presa in considerazione solo successivamente alla eventuale revoca di tali prestazioni circ. 15/86); le cure possono essere concesse solo per forme morbose bronco-catarrali o reumo-artropatiche. Sono escluse malattie che riguardano altri apparati (circ. 230/92, D.M.S./94); non devono sussistere controindicazioni alle cure termali. Pag. 16 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO D.4. QUANTI CICLI SONO PREVISTI? R.4. L'Inps concede le cure per: un solo ciclo annuale (12 giorni, pari a due settimane di cura, dal lunedì della prima settimana al sabato della seconda); un massimo di cinque cicli nell'arco dell'intera vita assicurativa salvo particolari eccezioni (circ. 146/83, mess. inps, 23/2003). In caso di accoglimento , da parte del medico di Sede, di un ciclo oltre il quinto, il parere definitivo sarà espresso dal coordinatore sanitario della sede regionale Inps di competenza, per i dipendenti Inps il parere definitivo sarà espresso dal coordinamento medico legale della Direzione Centrale. D.5. COME È RIPARTITO IL COSTO DELLE CURE TERMALI? R.5. Il costo delle cure è a carico del Servizio Sanitario nazionale, mentre quello del soggiorno presso la località termale negli alberghi convenzionati è a carico dell'Inps. Sono, invece, a carico dell'interessato: i costi del ticket, nella misura prevista dalla legge; le spese di viaggio di andata e ritorno. Pag. 17 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO DOCUMENTAZIONE NAZIONALE MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la circolare n. 14 del 29 maggio 2014, con la quale definisce gli ambiti applicativi per usufruire della detassazione 2014 stabilita con il D.P.C.M. 19 febbraio 2014. I contratti di 2° livello dovranno essere sottoscritti da associazioni dei lavoratori in possesso del grado di rappresentatività richiesto e non potranno essere tenuti in considerazione, ai fini dell’applicabilità dell’agevolazione, eventuali contratti nazionali di categoria. Per quanto attiene alle retribuzioni di produttività, queste si intendono voci retributive “valorizzate separatamente all’interno della contrattazione collettiva” e suscettibili di variazione in relazione all’andamento dell’impresa. Tali voci retributive possono far riferimento alternativamente ad indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione e pertanto è sufficiente la previsione della correlazione ad uno solo di essi da parte della contrattazione collettiva per l’applicabilità della agevolazioni. In ogni caso, deve trattarsi di importi collegati ad indicatori quantitativi che possono essere anche incerti nella loro corresponsione o nel loro ammontare. E’ stato ribadito che l’agevolazione non è condizionata ai risultati effettivamente conseguiti dall’azienda. Inoltre, in caso di accordi territoriali o aziendali sottoscritti prima del DPCM 2013 ma ancora in vigore, è possibile applicare l’agevolazione a condizione di una rispondenza di tutte o alcune delle misure già contenute nei contratti con le previsioni dello stesso DPCM. Infine, per le aziende che hanno sottoscritto un contratto aziendale con i presupposti del DPCM del 2013 e che abbiano, lo scorso anno, provveduto al deposito alla DTL di competenza, non devono effettuare alcuna formalità per il 2014 laddove si limitino ad applicare, senza modifica alcuna, l’accordo già depositato e in relazione al quale abbiano già effettuato nel 2013 la dichiarazione di conformità. Viceversa, per le aziende che non abbiano ancora effettuato alcun adempimento, occorre effettuare il deposito e l’autodichiarazione di conformità degli accordi stipulati nel 2014 entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DPCM 19 febbraio 2014, ovvero rendere la sola autodichiarazione di conformità qualora sia stato effettuato il solo deposito. FONDAZIONE DEI CONSULENTI DEL LAVORO Dal prossimo 30 giugno 2014 i clienti degli studi professionali potranno pagare gli importi superiori a 30 euro tramite il terminale Pos. La circolare n.12 del 29.05.2014 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina le novità apportate dalla normativa, illustrando le tipologie di Pos e i costi di installazione, ma facendo al tempo stesso notare che l'inesistenza di una sanzione per il mancato possesso del dispositivo non implica l'obbligo per i professionisti. REGIONI E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 22 del 31 maggio 2014, il Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, 25 marzo 2014, n. 52, che regolamenta la modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle imprese di agevolazioni per l'accesso al credito in attuazione l'articolo 8, comma 1, della legge regionale 2/2012, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 ottobre 2012, n. 209. Pag. 18 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 21 del 24 maggio 2014, la Legge Regionale Toscana, 15 aprile 2014, n. 21, che contiene disciplina la Conferenza permanente delle autonomie sociali. Abrogazione della l.r. 20/2007. E’ stata pubblicata in G.U., serie Speciale - Regioni, n. 21 del 24 maggio 2014, la Legge Regionale Friuli Venezia Giulia, 26 marzo 2014, n. 3, che contiene le disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali. Pag. 19 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO NORMATIVA CONTRATTUALE CCNL Il 3 febbraio 2014, tra ANIEM Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, ANIER Associazione Nazionale Imprese Edili in Rete, aderenti a CONFIMI IMPRESA e Fe.n.e.a.l. U.I.L., F.i.l.c.a. - C.I.S.L. e F.i.l.l.e.a. - C.G.I.L. è stato stipulato il presente Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 Novembre 2010 per i dipendenti delle piccole e medie imprese produttrici di: a. elementi e componenti in laterizio e prefabbricati in latero-cemento; b. manufatti in calcestruzzo armato e non, in cemento, in gesso e piastrelle, ossia laterizi piccola e media impresa. Il presente accordo decorre dal 1 aprile 2014 ed ha scadenza il 31 dicembre 2016. L’accordo di rinnovo prevede le seguenti principali novità normative contrattuali: A) Apprendistato professionalizzante: Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente CCNL. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal "Testo unico dell'apprendistato" di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 cosi come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni. Per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 167/2011, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) - D) - C) - CS) - B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi. È fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi è così determinata: Categoria Durata complessiva Primo Periodo Secondo Periodo Terzo periodo Mesi Mesi Mesi Mesi AS-ASQ 36 12 12 12 A 36 12 12 12 B 36 12 12 12 CS 30 10 10 10 C 30 10 10 10 D 24 8 8 8 E 12 6 6 - Pag. 20 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO L'inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati: 1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla Categoria F); 2) nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenza e EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il livello di destinazione finale (categoria E); 3) nel terzo ed ultimo periodo: fermo l'inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione finale. Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le Parti interessate al contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di apprendistato. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta l’apprendista è mantenuto in servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla legge. In caso di infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione spettante ai lavoratori di cui all'art. 65 del vigente CCNL e l'azienda integrerà il trattamento Inail spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell'apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di lavoro nei limiti previsti dall'art. 66 del vigente CCNL e corrisposto il 100 per cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell'apprendistato. Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda. Il Premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo anno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno di apprendistato. Fermo restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di apprendistato, per il lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve prevedere l'indicazione delle prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato nei termini di legge, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente articolo unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell'attività formativa. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l'assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di cui all'art. 47 del presente CCNL. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono formalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Per quanto riguarda e figure professionali da formare tramite l'apprendistato professionalizzante, Pag. 21 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO vengono individuate le seguenti macro professionalità: 1) Personale impiegato nella conduzione di impianti e macchinari di produzione; 2) Addetti alla produzione in linea e/o montaggio di prefabbicati; 3) Addetti alla movimentazione dei materiali; 4) Manutentori; 5) Personale addetto alle funzioni complementari ed accessorie (es: controllo qualità sicurezza, ecc.); 6) Personale impiegatizio. Ai fini del conseguimento della qualificazione è destinato un monte ore di 120 ore medie annue retribuite salvo il caso in cui le normative regionali prevedano la riduzione di detto monte ore per casi specifici. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, sulla base di quanto previsto nel Piano formativo individuale. Le modalità e l'articolazione della formazione (interna e/o esterna) potranno essere determinate a livello aziendale, tenendo presente che una quota del monte ore dovrà essere destinata all'apprendimento di nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; una quota sarà riservata alla conoscenza dei diritti e dei doveri nel rapporto di lavoro; una quota concernerà l'organizzazione aziendale e del ciclo produttivo ai fini del completo inserimento dell'apprendista nell'ambiente di lavoro. Le ore di formazione relative all'antinfortunistica e all'organizzazione aziendale dovranno essere realizzate all'inizio del rapporto di lavoro. Le ulteriori ore di formazione specificamente rivolte al conseguimento delle qualificazione, potranno essere realizzate attraverso modalità di formazione in alternanza, on the job, in affiancamelo e moduli di formazione teorica. La formazione on the job può essere sia interna che esterna, anche con modalità e-learning, Le altre materie potranno essere oggetto, in tutto o in parte, di formazione interna o esterna all'azienda, anche facendo ricorso all'e-learning, qualora l'azienda disponga delle dovute capacità formative e/o con soggetti abilitati e qualitativamente riconosciuti. Sono indicatori della capacità formativa interna la presenza di: risorse umane idonee a trasferire competenze, tutor con competenze adeguate, nonché locali idonei in relazione agli obiettivi formativi ed alle dimensioni aziendali. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta, e funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro. I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione di cui sopra saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dall'Istituto formativo e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione. Al termine del periodo di apprendistato l'azienda rilascerà all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi. L'Osservatorio Bilaterale Nazionale, di cui al vigente CCNL, svolgerà, con riferimento ai contratti di apprendistato, i seguenti compiti: 1) aggiungere nuovi schemi di profili formativi a quelli che verranno definiti entro il 30 settembre p.v.; 2) monitorare le esperienze svolte dalle aziende; a tal fine, secondo modalità da definire dallo stesso Osservatorio, le Aziende comunicheranno, entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei contratti di apprendistato stipulati e i relativi livelli da raggiungere; 3) divulgare nelle Aziende cui si applica il vigente CCNL le esperienze più significative. Le parti stipulanti si impegnano a trasmettere il presente accordo ai rispettivi organismi di rappresentanza a livello regionale per i necessari raccordi con l'attività che da questi deve essere svolta ai sensi del comma: dell'art. 49 del D.Lgs. 276/2003 in materia di apprendistato professionalizzante. Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l'apprendistato non compatibili con l'impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni. Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al "T.U. sull'apprendistato" di cui al D.Lgs. n. 167/2011, Pag. 22 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO così come modificato dalla legge n. 92/2012 (Riforma del mercato del lavoro) e successive modificazioni. B) Contratto part-time: Il contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dal D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni e comporta lo svolgimento di attività lavorativa ad orario inferiore rispetto a quello ordinario stabilito dal presente contratto. Il part-time può essere attuato: 1) in forma "orizzontale" (quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro); 2) in forma "verticale" (quello in relazione al quale è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno); 3) in forma "mista", (quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nei punti 1) e 2). L'instaurazione del rapporto di lavoro a part-time avverrà con atto scritto, nel quale saranno precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno; il periodo di prova eventuale potrà essere prolungato in proporzione alla minore durata dell'orario di lavoro concordata. La retribuzione diretta e indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato. Secondo quanto previsto dall'art. 12 bis, comma 1), del D.Lgs. n. 61/2000, i lavoratori affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa delle terapie salvavita, certificata secondo le vigenti norme di legge, hanno diritto, a richiesta, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (verticale o orizzontale). Nella stessa ipotesi il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro. In caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. La trasformazione da tempo pieno a part-time, o viceversa, dei rapporti di lavoro il fatto può avvenire con il consenso delle Parti le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Ai lavoratori in forza con rapporto a part-time che ne facciano richiesta sarà data la priorità rispetto ai nuovi rapporti che si costituiscano a tempo pieno per lo svolgimento delle loro stesse mansioni; ciò vale anche per il caso contrario. A livello percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno. Con riferimento alla possibilità di richiedere la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, l'azienda consulterà preventivamente la RSU o, in mancanza, le OO.SS. territoriali. In attuazione del rinvio disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 come modificato ed integrato dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di: 1) Patologie oncologiche per le quali sussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa ex legge n. 104/1992; 2) Lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex legge n. 104/1992); 3) Lavoratore con figlio convivente di età non superiore ad anni 13; 4) Lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio Pag. 23 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, abilitate al rilascio di titoli di studio legali (art. 10 comma 1 legge n. 300/1970). Per quanto concerne i punti 3) e 4) sopraelencati, la medesima comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 20 giorni, fino al limite massimo del 13%, ovvero dell'8% nelle aziende fino a 100 dipendenti, del totale dei dipendenti occupati con contratto a tempo parziale nell'unità produttiva. Al venire meno delle condizioni sopraindicate che hanno dato luogo alla revoca o modifica delle clausole flessibili o elastiche, potrà essere ripristinato il patto originario. C) Contratto a termine: L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine ai sensi di quanto previsto all'art. 1 comma 1) del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte dell'art. 10 del citato Decreto, il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "non causali", è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Nel caso in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 7, resta ferma la possibilità di stipulare fino a 7 contratti. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo collettivo stipulato con la RSU, o in mancanza con le OO.SS. locali, le percentuali di lavoratori assunti con contratto a termine, possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. L'azienda, quando reputi necessario instaurare rapporti a termine nelle ipotesi a) e b) indicate al secondo comma, procederà all'assunzione con contratto a tempo determinato previa informazione alla RSU, o in mancanza alle OO.SS. locali, relativamente al numero dei rapporti a termine, alle cause ed alle lavorazioni e/o reparti interessati. Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7 lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 24 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. L'azienda fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell'ambito dell'unità produttiva di appartenenza. Per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi i periodi di prova di cui all'art. 2 sono ridotti del 50%, con una durata, in ogni caso, non inferiore a due settimane. Sono esclusi dal periodo di prova i lavoratori assunti con più contratti a tempo determinato nelle stesse mansioni nonché i lavoratori che nelle stesse mansioni svolte con contratto a tempo determinato passano a contratto a tempo indeterminato. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno in fase di ingresso di interventi informativi/formativi sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo adeguati all'esperienza lavorativa ed alla tipologia di attività. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lett. g) ed h) della legge n. 92/2012, gli intervalli tra un contratto a tempo determinato ed il successivo sono ridotti a 20 o a 30 giorni, a seconda della durata pari o superiore a 6 mesi del contratto in scadenza, nelle seguenti ipotesi: lancio di un prodotto innovativo; avvio, rinnovo o proroga di una commessa a termine; sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ferme restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato. Superati i 36 mesi di assunzione a tempo determinato o di prestazione di servizio come somministrato a tempo determinato o come somma di entrambi le fattispecie, il rapporto di lavoro potrà continuare, sottoscrivendo la proroga assistita tra azienda e lavoratore e OO.SS. presso la Direzione Territoriale del Lavoro di competenza, per altri 12 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data del 30 Giugno 2013, per altri 8 mesi per i rapporti di lavoro che raggiungono il periodo massimo entro la data Pag. 24 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO del 31 dicembre 2013. Dal 1° gennaio 2014 i rapporti di lavoro che raggiungono i 36 mesi di assunzione di cui al comma precedente potranno essere prorogati per un massimo di 4 mesi. D) Contratto di somministrazione di lavoro: I casi in cui può essere concluso il contratto di somministrazione di lavoro sono indicati dall'art. 20 commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni. I casi in cui è fatto divieto di ricorrere al contratto di somministrazione sono indicati dall'art. 20 comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modificazioni. Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratti a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato, sia "causali" sia "acausali", è definito nella misura del 22% in media annua dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nella singola azienda, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, salvo quanto stabilito da accordi aziendali. Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti con contratti di somministrazione a tempo determinato nell'ambito della percentuale del 22% sopra richiamata non può superare il 12%. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore. È consentito il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza una causale (cd. acausalità) nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. In tal caso la durata non può essere superiore a 12 mesi e non può essere oggetto di proroga. In alternativa a quanto previsto dal precedente comma, la somministrazione di lavoro a termine, senza causale, non può superare il limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell'ambito dell'unità produttiva, sempre all'interno del limite del 12% di cui al terzo comma, qualora siano utilizzati nei seguenti processi organizzativi: avvio di una nuova attività; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico (nuovi impianti e/o linee/sistemi di produzione); rinnovo o proroga di una commessa consistente. Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra saranno sempre arrotondate all'unità superiore. Nel caso in cui i contratti di somministrazione di lavoro a termine siano stipulati nell'ambito di processi organizzativi aziendali come sopra definiti, la durata massima dei contratti stessi è di 24 mesi e non possono essere oggetto di proroga. Le parti stabiliscono altresì che la contrattazione territoriale o aziendale, definita con la RSU/RSA e/o, in mancanza, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL, potrà individuare ulteriori processi organizzativi e allungare la durata massima fino a 36 mesi. Ferme restando le disposizioni previste per l'assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto in somministrazione a tempo determinato, ai fini del computo del periodo massimo dei 36 mesi di lavoro, le parti stabiliscono che si cumulano tutti i periodi di rapporti di lavoro stipulati con contratti di somministrazione a tempo determinato e con contratti a tempo determinato. In caso di raggiungimento del periodo massimo di cui al comma precedente, il rapporto di lavoro potrà continuare nei casi e secondo le modalità già previste nell'art. 9, ultimo comma, del presente CCNL. Le parti concordano che i profili di esiguo contenuto professionale per i le quali è vietata la stipula di contratti di somministrazione di lavoro, sono quelli previsti dalla categoria F della classificazione del personale di cui all'art. 4 del presente CCNL. La Direzione Aziendale comunica preventivamente alle R.S.U. o, in mancanza alle OO.SS. territoriali aderenti alle associazioni sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare e i motivi del ricorso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto. Una volta l'anno, anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale alla quale aderisce o conferisce mandato, l'azienda utilizzatrice fornisce, agli stessi destinatari di cui al comma precedente, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. I lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro sono destinatari dell'informativa di cui all'art. 21 del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, avendo riferimento all'esperienza lavorativa ed alla mansione svolta. L'utilizzatore osserva altresì nei confronti del lavoratore somministrato, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di Pag. 25 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. L'impresa utilizzatrice fornisce la necessaria formazione in materia di eventuali rischi specifici che la mansione, cui sono adibiti i lavoratori impiegati con contratto di somministrazione di lavoro, comporta. Gli accordi territoriali o aziendali riguardanti il premio di risultato, stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e corresponsione di tale premio; in assenza di disciplina contrattuale territoriale o aziendale, il premio di risultato sarà riconosciuto ai lavoratori somministrati a tempo determinato, in proporzione diretta al periodo di missione complessivamente prestato nell'anno di riferimento del premio stesso, ancorché in virtù di più missioni a termine. E) Trattamento in caso di malattia e infortunio non sul lavoro: L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa. Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il numero di protocollo identificativo del certificato di malattia. L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi protocollo identificativi, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda entro il terzo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente. In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giustificate ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata, L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza. Il lavoratore è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00 di ciascun giorno, o in quelle diverse fasce orarie che fossero stabilite da disposizioni legislative o amministrative, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. Diversamente l'assenza sarà considerata ingiustificata e pertanto perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 77 fatte comunque salve le comprovate cause di forza maggiore. Costituisce grave inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. Avvenendo l'interruzione del servizio per malattia od infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 14 mesi. Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore, anche con più periodi di infermità, raggiunga in complesso 14 mesi di assenza nell'arco di 30 mesi consecutivi. Le aziende considereranno con la massima attenzione la situazione dei lavoratori sottoposti al trattamento di emodialisi, o dei lavoratori affetti da neoplasie, ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie. Al superamento dei limiti di conservazione del posto di cui ai precedenti paragrafi, il lavoratore che rientra nelle patologie indicate, potrà usufruire, se preventiva richiesto in forma scritta, del prolungamento del periodo di comporto fino ad un massimo di 12 mesi. Superato il termine della conservazione del posto, ove la azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà al lavoratore il trattamento previsto dal presente contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta di riprendere servizio, il lavoratore può risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso a tutti gli effetti. Il trattamento economico dovuto al lavoratore in caso di malattia o infortunio non sul lavoro è disciplinato dall'art. 66 ai quali si rinvia. Le Parti riconoscono la opportunità che le aziende, nell'ambito della propria autonomia decisionale, valutino la possibilità di Pag. 26 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO applicare la disposizione di cui al penultimo comma del presente articolo in presenza di malattie con lunga degenza ospedaliera. F) Appalti ed esternalizzazioni: I contratti di appalto di opere e servizi sono disciplinati dalle norme di legge in materia. Sono esclusi dagli appalti i lavori di manutenzione ordinaria continuativa degli impianti di produzione che siano tali da consentire la normale utilizzazione, per omogenee specializzazioni, delle prestazioni lavorative giornaliere di uno o più lavoratori, ad eccezione di quelli che necessariamente devono essere svolti da personale esterno e/o al di fuori dei normali turni di lavoro. Fermo restando quanto stabilito dal 1° comma, le aziende daranno informazione alla RSU, con preavviso di almeno 10 giorni, ridotto a 24 ore nei casi di urgenza, dei lavori affidati in appalto e la denominazione dell'impresa appaltatrice. L'azienda appaltante deve richiedere all'azienda appaltatrice il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartiene l'azienda appaltatrice stessa, nonché delle norme assicurative, previdenziali ed antinfortunistiche. L'adempimento di quanto sopra comporterà la stipulazione di una corrispondente clausola nei relativi contratti di appalto, con previsione di automatica rescissione del contratto stesso in caso di inadempienza che il committente si riserva di verificare anche su segnalazione delle RSU. Le aziende forniranno informazioni alle RSU in ordine ad eventuali decisioni relative al decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dell'azienda. Al fine di prevenire, nel settore, fenomeni di infiltrazioni mafiose e i reati contro il territorio e l'ambiente, riteniamo che questa stagione contrattuale debba affrontare il tema della legalità anche attraverso la contrattazione collettiva e il protagonismo diretto delle parti sociali. Pertanto le Parti convengono di affrontare il tema della legalità, promuovendo l'istituzione di un tavolo nazionale permanente di confronto costituito dalle parti firmatarie, congiuntamente a INPS, INAIL, Ministero degli Interni, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, per realizzare protocolli e linee guida per la legalità, il contrasto al lavoro nero, il controllo dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti e nelle forniture e nei servizi. L'attività di monitoraggio svolto dall'Osservatorio sulle aziende e/o sulle cave sequestrate o confiscate e del monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente etici, sarà disponibile quale strumento utile in caso di affidamento in appalto di tutte quelle attività, diverse dalla produzione, necessarie al miglior funzionamento dell'impresa. G) Previdenza complementare: a.1.) Contribuzione a carico dell'azienda: A favore dei lavoratori iscritti al Fondo le aziende contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. del: 1,2% a decorrere dal 01.05.2004. a.2.) Contribuzione a carico del lavoratore: I lavoratori iscritti al Fondo contribuiranno con un'aliquota ragguagliata al valore del minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. del: 1,2% a decorrere dal 01.05.2004. Il lavoratore iscritto al Fondo di previdenza, potrà elevare volontariamente la quota a proprio carico, in misura superiore ai valori sopra individuati, entro i termini di esenzione previsti dai parametri di Legge. A partire dal 1° aprile 2013, le aliquote contributive paritetiche a carico dell'azienda e del lavoratore iscritto al Fondo sono fissate in ragione dell'1,30%, con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo. A partire dal 1° aprile 2014 la contribuzione da versare al fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura del 1,40%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2015 la contribuzione da versare al fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,50%, ferma restando la base di calcolo. A partire dal 1° aprile 2016 la contribuzione da versare al fondo, in misura paritetica a carico dei lavoratori iscritti al fondo e a carico delle aziende con esclusivo riferimento ai lavoratori iscritti al fondo, viene fissata nella misura dell'1,60%, ferma restando la base di calcolo. A.3.) Quota Tfr: A partire dalla data del 01.05.2004 per i lavoratori di prima occupazione antecedente alla data del 28.04.1993, la quota del TFR maturando da versare al Fondo viene concordata in misura pari al 40% dello stesso e l'Azienda opererà un equivalente minor accantonamento nel fondo aziendale. A favore dei lavoratori con prima occupazione successiva alla data del 28.04.1993 e Pag. 27 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO privi di qualsiasi anzianità contributiva a forme pensionistiche obbligatorie a tale data, la quota di TFR da versare al Fondo sarà pari al 100% e cioè l'intero importo maturato. Tale obbligo da parte delle imprese deve intendersi valevole solo nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo. Per ogni altro aspetto qui non esplicitamente richiamato si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia e/o agli accordi interconfederali. Le parti confermano che l'obbligo dell'azienda al versamento della contribuzione prevista dal CCNL è previsto esclusivamente a favore dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza complementare. La praticabilità di quanto previsto al punto 2), ultimo comma, dovrà essere previamente verificata sotto il profilo previdenziale e fiscale. Per la gestione della previdenza complementare le parti individueranno, per i lavoratori, il fondo pensione contrattuale di riferimento del comparto entro il prossimo 28 febbraio 2014. I lavoratori già iscritti a forme di previdenza contrattuale manterranno le proprie posizioni. Nel caso intervenissero accordi interconfederali in materia tra Confimi Impresa e Cgil, Cisl e Uil, le Parti si incontreranno per le opportune valutazioni e determinazioni,, H) Assistenza sanitaria integrativa: Le Parti individuano quale fondo per l'assistenza sanitaria integrativa "ALTEA", Fondo intersettoriale costituito tra Feneal - Uil, Filca - Cisl, Fillea - Cgil. La quota di contribuzione sarà solo a carico dell'impresa e viene fissata in euro 6,00 mensili, per dodici mensilità, a partire dal mese di gennaio 2014, per ciascun lavoratore iscritto. Tutti i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL hanno diritto, alle erogazioni delle prestazioni sanitarie, definite dallo statuto e dal regolamento del Fondo Altea, in dipendenza del rapporto di lavoro. I) Protocollo sul costo del lavoro: Le parti sociali, esaminando la complessità e le dimensioni della forte recessione che sta penalizzando l'intero comparto delle costruzioni, condividono l'esigenza di interventi mirati sulla struttura del costo del lavoro finalizzati a garantire un sostegno sostanziale al reddito dei lavoratori. L'attuale contesto di crisi, esasperato dai ritardi di pagamento della pubblica amministrazione e dalle difficoltà di accesso al credito, rischia di determinare, peraltro, una preoccupante dequalificazione del settore. Da un'analisi attenta risulta evidente che alcuni anni di mercato a livelli "normali" potranno solamente sanare le ferite di diversi anni di recessione. In questo scenario, di converso, s'inserisce la necessità da parte dell'amministrazione pubblica di aumentare le proprie entrate o, in alternativa, di non ridurle per sanare il bilancio pubblico, in relazione agli obblighi di stabilità finanziaria che ci chiede l'Europa, ma, soprattutto , i mercati finanziari. Ciò rende sostanzialmente inascoltato ogni appello alla riduzione della fiscalità sul lavoro dipendente, che viene rinnovato continuamente dalle Organizzazioni sindacali e dalle Associazioni datoriali oltre alla riduzione del carico di oneri riflessi per rendere più competitive le imprese regolari. Le parti firmatarie del presente documento condividono la necessità di uno sforzo per trovare soluzioni che, al di fuori delle normali dinamiche contrattuali, possano qualificare il migliorandone i livelli retributivi. A tal fine condividono l'impegno a: trovare soluzioni per diminuire il costo del lavoro a totale beneficio del lavoratore; rendere impossibili usi impropri di benefici raggiunti. Nell'intento di trovare azioni che portino ai risultati sopra elencati e siano applicabili in concreto, si ritiene opportuno che il tavolo del rinnovo contrattuale rimanga aperto e attivo. Le parti individuano un primo ambito di lavoro nell'intervento a favore delle imprese che si stanno continuando ad impegnare attivamente per ridurre gli infortuni sul lavoro e per implementare gli standard di sicurezza nel ciclo produttivo anche attraverso il sistema di Gestione della Sicurezza sul lavoro. Si concorda che non è più rinviabile un confronto sul tema complessivo dell'incidenza sul costo del lavoro, del cuneo contributivo con particolare riferimento agli oneri assicurativi verso INAIL e su quali iniziative possano essere messe in campo per ridefinire, anche attraverso la loro riduzione, l'equilibrio delle aliquote applicate dall'istituto. A tale riguardo le parti ritengono che gli utili di gestione dell'istituto debbano essere utilizzati sia per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro e le condizioni di competitività delle imprese, ma in primo luogo, anche per incrementi di reddito dei lavoratori derivanti da risparmi assicurativi. In sintesi si ritiene necessario incrementare i benefici premiali nei confronti delle aziende virtuose e che stanno sostenendo costi più alti delle altre per migliorare le condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro. Le parti quindi s'impegnano a Pag. 28 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO svolgere nel primo trimestre del 2014, ciascuno per la parte che compete le seguenti azioni: 1. richiedere la Convocazione e attivare un tavolo congiunto con Inail per trovare percorsi al fine di conseguire gli obbiettivi di cui sopra; 2. aprire una discussione sul sistema della rivalsa applicata dallo stesso istituto che comporta per le aziende un onere aggiuntivo con la sottoscrizione di polizze RCO; 3. sensibilizzare le proprie basi associative per condividere l'attività; 4. attivare i propri livelli regionali al fine di supportare l'iniziativa sopra esposta; 5. valutare e mettere in atto iniziative congiunte per sostenere l'iniziativa; 6. mantenere aperto un tavolo di coordinamento per condividere ogni azione operativa. J) Sistema di relazioni industriali: a.1.) Livello nazionale: Le Parti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, solidaristico ed universale di tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali. Le Parti confermano altresì l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità. In particolare, le Parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del presente contratto un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti cementizi, di cui verranno contestualmente nominati i componenti di rispettiva designazione. Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 3 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. In particolare, saranno oggetto di esame: lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità; la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti; le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave; combustibili alternativi, risparmio energetico; il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo; la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. 14; l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende; le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche; le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa; l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla internazionalizzazione dei mercati, nonché le problematiche poste dalla legislazione sociale; l'evoluzione tecnologica, l'organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all'Inquadramento professionale. Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con specificazione dell'odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di formato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni Pag. 29 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO ulteriore attività inerente al funzionamento dell'Osservatorio. Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire. L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità. I risultati dei lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su motivata richiesta di una delle Parti) ed a livello nazionale, nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, le informazioni aggregate, riferite ai settori rappresentati, riguardanti: 1. aspetti della congiuntura; 2. prospettive produttive; 3. programmi di investimento relativi a nuovi insediamenti produttivi e localizzazione per grandi aree geografiche; 4. i piani industriali, i processi di delocalizzazione, le acquisizioni, le partecipazioni, le fusioni e/o le cessioni di azienda; 5. programmi di investimento relativi a significativi ampliamenti e/o trasformazioni degli impianti esistenti; 6. prevedibili implicazioni sull'occupazione per i punti b) c) e d), nonché sulle condizioni ambientali ed ecologiche; 7. il monitoraggio delle aziende che hanno adottato comportamenti moralmente non etici; 8. il monitoraggio delle aziende e delle cave sequestrate e/o confiscate; 9. il monitoraggio dei flussi di manodopera e di eventuali fenomeni di riciclaggio dei capitali illeciti sulle forniture e dei servizi; 10. l'andamento dell'occupazione complessiva con specifico riferimento a quella giovanile e femminile nonché a quella degli immigrati extracomunitari; 11. l'andamento delle condizioni di lavoro nel settore e della contrattazione di 2° livello; 12. l'evoluzione degli indirizzi di politica ambientale con particolare riferimento all'approvvigionamento delle materie prime ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produttive; 13. l'andamento degli investimenti per risparmio energetico e per la tutela ambientale; 14. i consumi energetici e lo sviluppo delle buone pratiche di efficienza energetica, dalle Parti riconosciuta pienamente quale strumento decisivo per la crescita industriale ed occupazionale dei due Settori; 15. gli andamenti aggregati a livello nazionale delle prestazioni di lavoro rese oltre l'orario ordinario, nonché delle assenze per malattie, infortuni sul lavoro, cassa integrazione guadagni ed altre causali. Con riferimento alle risultanze dei lavori dell'Osservatorio potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le Parti firmatarie del presente contratto. Su richiesta di una delle Parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e valutazione. Per specifici temi le Parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria. Qualora sulla base dell'esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei due settori, dette problematiche formeranno oggetto di esame specifico tra le Parti in sede nazionale. Le Parti concordano di rendere operativo quanto previsto dalla "Dichiarazione comune" in calce al Sistema di relazioni industriali - livello nazionale di cui al CCNL 16.11.2010. Pertanto, entro il 28 febbraio, le Parti, scambiandosi i nominativi dei componenti del gruppo di lavoro, stabiliranno la data di avvio dei lavori prevedendone la conclusione entro 12 mesi. A.2.) Livello aziendale: Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le Parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le direzioni degli stabilimenti che occupano almeno 50 dipendenti, determinati a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 25/2007, forniranno annualmente alla RSU, su richiesta della stessa, con l'eventuale assistenza delle rispettive Associazioni sindacali, informazioni previsionali riguardanti: a) programmi di investimento che comportino significativi ampliamenti e trasformazioni degli insediamenti esistenti, nuovi insediamenti e loro localizzazione; b) introduzione di nuove tecnologie che oggettivamente comportino significative modificazioni alla organizzazione del lavoro e alla occupazione; c) decentramento in via permanente di fasi significative del proprio processo produttivo al di fuori dello stabilimento; d) progetti ed iniziative tesi al risparmio energetico; e) implicazioni derivanti dall'attività Pag. 30 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO produttiva da specifiche normative regionali con particolare riferimento alle norme in materia estrattiva ed ai relativi riflessi sulle attività di cava e produzione; f) l'andamento dei parametri aziendali in riferimento al premio di risultato. Nel corso dell'incontro saranno illustrate le prevedibili implicazioni degli investimenti predetti sull'occupazione, sulle prospettive produttive e sull'ambiente di lavoro. Le disposizioni di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 25/2007 si applicano alle informazioni ivi previste. Le informazioni che siano fornite espressamente in via riservata sono soggette alla disciplina contenuta nell'art. 5 della legge medesima. I processi di delocalizzazione, di acquisizione e partecipazione a società diverse dello stesso settore saranno oggetto di informazione tempestiva. K) Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d'Impresa: Le Parti convengono che lo sviluppo sostenibile, inteso come integrazione equilibrata e dinamica delle dimensioni relative alla crescita economica, al rispetto dell'ambiente ed alla responsabilità sociale d'impresa, costituisca il modello cui ispirarsi, per l'avvio di azioni in grado di perseguire evoluzioni positive. Nel rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro, le Parti convengono, in particolare: di porre in atto misure finalizzate alla sostenibilità dei processi produttivi delle industrie e dei settori, e al rispetto dell'ambiente; di adottare una metodologia partecipativa di rapporti, basata sulla trasparenza e completezza degli elementi di informazione, sulla corretta comunicazione e sulla promozione di un positivo clima aziendale. Viene valutato come rilevante che tutti i soggetti interessati, lavoratori e imprese, realizzino comportamenti coerenti con quanto sopra, per confermare la validità dei percorsi condivisi in essere e di quelli futuri riguardo: il controllo della filiera produttiva ed in ottemperanza alle disposizioni riferite ai contratti di settore, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ed alle leggi vigenti; la salute psico-fisica e la sicurezza del personale; la protezione ed il rispetto dell'ambiente; un giusto impatto sulle comunità locali. Le Parti ritengono che la responsabilità sociale d'impresa vada intesa come qualificante valore aggiunto per l'imprese e per i suoi rapporti con i lavoratori, i clienti, i fornitori, il territorio e le istituzioni. Le Parti quindi si danno atto che il percorso verso la Responsabilità sociale di impresa costituisce un'effettiva osservanza degli obblighi di legge e di contratto. Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più possibile consapevole e condiviso al tema della responsabilità sociale, le Parti convengono che entro 6 mesi dalla firma del presente CCNL l'Osservatorio Nazionale Paritetico predisponga un documento condiviso contenente linee guida dei requisiti minimi per l'attuazione dei principali elementi della responsabilità sociale d'impresa, tenendo conto anche delle raccomandazioni OIL. Le Parti si impegnano nell'arco di vigenza del presente CCNL a realizzare un protocollo per l'applicazione e la verifica dei comportamenti socialmente responsabili delle imprese del settore, considerando il rispetto delle normative finanziarie, sociali, ambientali, la trasparenza e la corretta tempistica nei processi di informazione e consultazione, gli investimenti per migliorare gli standard di salute e sicurezza, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con l'adozione di modelli organizzativi incentrati sulla persona. Le parti sostengono lo sviluppo di un'impresa socialmente responsabile attraverso l'impegno di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno in relazione al proprio ruolo, ad integrare i temi sociali, etici ed ambientali nelle proprie attività e nei rapporti interni ed esterni, operando responsabilmente, con la consapevolezza dei propri diritti e doveri. Ad ogni livello si opererà in modo coerente per sviluppare a dare attuazione alle norme contenute nel presente CCNL riconducibili ad un impegno sociale dell'impresa, complessivamente considerata e dei singoli che operano in essa. Per favorire percorsi di approfondimento e per sviluppare un approccio quanto più consapevole e condiviso sul tema della Responsabilità Sociale d'Impresa, l'Osservatorio effettuerà indagini sui fattori strategici dello sviluppo delle imprese industriali nel mercato nazionale ed internazionale, per valutare gli aspetti legati alla competitività, innovazione, internazionalizzazione, congiuntamente a criteri che identificano i comportamenti aziendali nei confronti dei principali portatori di interessi. Negli ambiti di cui sopra, l'Osservatorio fornirà, in forma anonima e complessiva, alle parti stipulanti il CCNL, dati relativi alle seguenti dinamiche: indice costo del lavoro su fatturato; rapporto operai/impiegati; rapporto donne/uomini; percentuali dipendenti stranieri; indici di sicurezza sul lavoro; attività formativa in materia di sicurezza; Pag. 31 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO certificazioni qualità applicate; applicazioni dei sistemi di valutazione delle soddisfazioni del cliente; sistemi di valutazione della qualità dei fornitori. Inoltre, per la parte riguardante la competitività, l'Osservatorio potrà analizzare tematiche relative a: prodotti innovativi; percentuale esportazione; percentuale produzione estera. Le parti in relazione alla bilateralità confederale e a quanto convenuto nell'Accordo Interconfederale del 1° agosto 2013, si impegnano ad incontrarsi per il recepimento e le opportune armonizzazioni, non appena verranno definite a livello Confederale gli accordi in materia. Qualora tali accordi non fossero raggiunti entro tre mesi dalla firma del presente CCNL, le Parti nazionali firmatarie si incontreranno al fine di armonizzare i costi contrattuali derivanti dalla mancata bilateralità. Le Parti nell'intento di favorire una razionalizzazione e semplificazione degli accordi contrattuali nei comparti affini a quello edile, condividono l'esigenza di attivarsi per una unificazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dei settori Lapideo/Estrattivo, Manufatti in Cemento e Laterizi, Cemento/Calce/Gesso. A tal fine si impegnano, nel corso della attuale vigenza contrattuale, ad armonizzare i contenuti dei rispettivi testi che consenta, nella successiva ternata di rinnovi, la definizione di un unico CCNL per il settore "materiali da costruzioni". L) Minimi contrattuali e una tantum: I minimi tabellari mensili vigenti vengono incrementati nelle seguenti misure e con decorrenza 01/01/2014, 01/04/2014, 01/02/2015: 01/01/2014 01/04/2014 01/02/2015 Totale livelli Parametri 1° tranche 2° tranche 3° tranche aumenti AS 220 58,24 56,62 53,38 168,24 A 185 48,97 47,61 44,89 141,47 B 151 39,97 38,86 36,64 115,47 CS 143 37,85 36,80 34,70 109,35 C 136 36,00 35,00 33,00 104,00 D 126 33,35 32,43 30,57 96,35 E 117 30,97 30,11 28,39 89,47 F 100 26,47 25,74 24,26 76,47 Gli aumenti retributivi relative alle mensilità da aprile/dicembre 2013 verranno corrisposti con le seguenti modalità: - con la retribuzione di marzo 2014 gli aumenti previsti per i mesi di aprile, maggio, giugno 2013; - con le retribuzioni di maggio 2014 gli aumenti previsti per i mesi di luglio, agosto, settembre 2013: - con le retribuzioni di luglio 2014 gli aumenti previsti per i mesi ottobre, novembre, dicembre 2013 e rateo di tredicesima. Livelli Parametri 01.04.2013 - 01.12.2013 Euro/mese AS 220 58,24 A 185 48,97 B 151 39,97 CS 143 37,85 Pag. 32 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO C 136 36,00 D 126 33,35 E 117 30,97 F 100 26,47 Ai lavoratori in forza al 31.12.2013, nel caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro entro il 31.07.2014 verrà riconosciuto per intero il pagamento dei ratei mensili previsti a copertura del periodo 01.04.2013/31.12.2013 (arretrati). ACCORDI Le Associazioni Agci, Confcooperative e Legacoop, insieme ai sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto, in data 22 maggio 2014, un Accordo quadro al fine di dare attuazione al DPCM 19 febbraio 2014, relativo alla detassazione 2014 per le cooperative. Pag. 33 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO GIURISPRUDENZA E PRASSI LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO Cons. Stato, sez. III, 14 aprile 2014, n. Lo svolgimento delle funzioni primariali da parte 1807 dell'aiuto, oltre il periodo di sessanta giorni per anno solare, dà diritto al sanitario a percepire le differenze retributive tra il trattamento goduto e quello tabellare iniziale spettante alla posizione funzionale superiore, nonché alla variazione del trattamento previdenziale, a prescindere dall'adozione di un formale atto di incarico da parte dell'Amministrazione, in quanto non è configurabile l'ipotesi di una struttura sanitaria che rimanga priva dell'organo di vertice responsabile dell'attività esercitata nel suo ambito. Trib. Milano, sez. lav., 14 maggio 2014 Il patto di prova inserito dal datore di lavoro unilateralmente e successivamente all’impegno assunto dallo stesso di assumere senza prova è privo di valore ed in violazione del canone di buona fede contrattuale di cui agli art. 1175 e 1375 c.c. Pertanto, un eventuale licenziamento basato sulla prova è illegittimo. Cons. stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. Il servizio di ruolo prestato all'estero comporta 2613 l’aumento periodico di stipendio, il quale è connesso, sulla base dell’art.21 del R.D. n.740 del 1940, al servizio svolto con la conseguenza che tale aumento viene a costituire un parametro rapportabile, nei termini quantitativi corrispondenti al periodo trascorso presso sedi estere, ai fini della anzianità di carriera e del corrispondente trattamento economico e non della semplice anticipazione degli scatti convenzionali; dall’altra, deve ritenere anche che natura e funzione ben diversa hanno i c.d. scatti o aumenti periodici convenzionali (alla stregua di quanto disposto nell’art.3 del citato DPR n.399) relativamente ai quali è previsto espressamente il riassorbimento con la progressione stipendiale. Cons. stato, sez. VI, 21 maggio 2014, n. L’appello è improcedibile, nel caso di specie riguarda 2616 la somministrazione quando sia irregolare trascorso un di anno manodopera, dalla data di pubblicazione della sentenza, ove quest’ultima non sia stata notificata, maggiorato dei 46 giorni di sospensione feriale. Pag. 34 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2014, n. 10947 Gli enti pubblici sono tenuti a conformare il trattamento dei dati sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni di diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, soltanto ove tali dati siano indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute con il trattamento di dati anonimi o personali di diversa natura; in ogni caso i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi. Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2014, n. E’ legittimo il licenziamento per giusta causa di un 11827 dipendente pubblico, il quale ha subito un procedimento penale nel quale egli è stato accusato dei reati di peculato - per essersi impossessato dei contributi unificati apposti sui fascicoli delle cause civili presso l’ufficio giudiziario ove prestava servizio come ausiliario - e di soppressione, distruzione e occultamento di atti veri, ossia per aver soppresso le note di iscrizione a ruolo relative a determinati fascicoli. Cass. civ., sez. lav., 27 maggio 2014, n. Per "ramo d'azienda" , ai sensi dell’art. 2112 c.c. (così 11832 come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18 , in applicazione della direttiva CE n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile trasferimento, presuppone la quale, conservi una la in sua preesistente occasione identità, realtà il del che produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio l'esternalizzazione traslativo, come essendo forma preclusa incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito. Pag. 35 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO I MESSAGGI DELL’INPS Messaggio n. 4968 del 28 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla determinazione Commissariale n. 27 del 17 marzo 2014: proroga della convenzione tra l’Inps ed i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE. Messaggio n. 4999 del 29 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sul rilascio della procedura “CRUSCOTTO del PORTALE dei servizi per il CTU”. Messaggio n. 5000 del 29 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sul lavoro accessorio: nuova procedura telematica. Messaggio n. 5002 del 29 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sui coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli ed, in particolare, sulla riduzione contributiva prevista dalla legge 27-12-1997, n.449 – Pensionati INPS ed ex INPDAI. Messaggio n. 5019 del 29 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulle cure termali 2014 e sull’aggiornamento elenchi strutture convenzionate. LE CIRCOLARI DELL’INPS Circolare n. 65 del 28 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sull’art. 3, comma 7 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125: titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici. Circolare n. 66 del 28 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sull’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in capo all’INPS - disposizioni attuative per gli uffici. Circolare n. 67 del 29 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sull’art. 1 decreto legge 24 aprile 2014, n. 66. “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”. Circolare n. 68 del 29 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti sulla Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Italiana Datori di Lavoro Domestico (FIDALDO), l’Associazione Nazionale Datori di lavoro domestico (DOMINA), la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL), la Federazione Italiana Sindacati Addetti ai servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL), Pag. 36 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO l’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTUCS-UIL), la Federazione Sindacale dei Lavoratori a servizio dell’uomo (FEDERCOLF) e il Fondo Colf, per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale ed assistenza integrativa di cui al ccnl del 16 luglio 2013, sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico. Circolare n. 69 del 29 maggio 2014 L'INPS fornisce chiarimenti su una tantum dei lavoratori addetti all’industria tessile/abbigliamento/moda e sul ricalcolo delle prestazioni economiche di maternità, di malattia, di integrazione salariale e di congedo matrimoniale. LE NOTA DELL’INAIL Nota n. 60010 del 28 maggio 2014 L'INAIL comunica che a partire dal 3 giugno 2014, saranno riaperti i termini per la presentazione delle istanze, relative all’annualità 2014, di riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese agricole in regola con gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi e assicurativi, che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al beneficio. Pag. 37 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO SCADENZARIO DAL 9 GIUGNO AL 23 GIUGNO 2014 Lunedì 16 Giugno 2014 CONTRIBUTI INPS LAVORO DIPENDENTE Datori di lavoro hanno l’obbligo di versare all’INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente tramite il Modello di pagamento F24. Lunedì 16 Giugno 2014 RITENUTE IRPEF Per i sostituti d’imposta è previsto il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente. Lunedì 16 Giugno 2014 ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI Per i sostituti d’imposta è previsto il versamento in unica soluzione delle addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito: - delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro; - delle operazioni di conguaglio di fine anno. Lunedì 16 Giugno 2014 ENPALS – VERSAMENTO CONTRIBUTI Aziende dei settori dello spettacolo e dello sport – Versamento dei contributi previdenziali relativi al mese precedente con Modello F24 in modalità telematica per i titolari di P. IVA; Modello F24 presso Banche, Poste, Concessionari o con modalità telematiche per i non titolari P. IVA . Lunedì 16 Giugno 2014 INPGI – VERSAMENTO CONTRIBUTI E INVIO DENUNCIA I Datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativi al mese precedente e contestuale presentazione all’Inpgi della denuncia contributiva mensile. - Contributi: effettuare telematica i soggetti titolari di partita IVA devono i versamenti direttamente, esclusivamente utilizzando il in via modello telematico F24/Accise on line, ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il Pag. 38 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con modello F24/Accise presso gli sportelli dell’ufficio postale, della banca o del concessionario della riscossione, ovvero con modalità telematiche; - Denuncia: presentazione mod. DASM esclusivamente in via telematica attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline). Lunedì 16 Giugno 2014 CASAGIT – VERSAMENTO CONTRIBUTI E INVIO DENUNCIA Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti. Versamento dei contributi relativi al mese precedente e contestuale presentazione della documentazione relativa alla denuncia mensile delle retribuzioni dei dipendenti predisposta in formato elettronico. - Contributi: versamento mediante bonifico bancario sulle coordinate IBAN “IT06F0200805365000400802826” – Unicredit S.p.a. – intestate a Casagit via Marocco 61 00144 Roma. - Denuncia: invio Mod. DASM attraverso i servizi di trasmissione telematica dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline). Invio del riepilogo di denuncia, in formato pdf prodotto automaticamente dalla procedura DASM, all’indirizzo di posta certificata francesco.matteoli@pec.casagit.it, utilizzando la propria casella di posta certificata. Lunedì 16 Giugno 2014 CONTRIBUTI IVS Gli artigiani e i commercianti sono tenuti al versamento della 1° acconto, relativo al 2014, dei contributi dovuti sulla quota eccedente il reddito minimale e del saldo, relativo al 2013. Lunedì 16 Giugno 2014 INAIL – DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI I datori di lavoro che hanno istituito nuove posizioni assicurative con decorrenza ricadente nell’anno precedente e per ciò non inclusi nell’autoliquidazione con scadenza 16 febbraio dell’anno successivo sono tenuti a retribuzioni presentare dei all’Inail dipendenti la denuncia relative delle all’anno Pag. 39 LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO precedente. Venerdì 20 Giugno 2014 CONTRIBUTI FASC Per le imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree è previsto il versamento dei contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati e trasmissione della distinta nominativa dei lavoratori e dei contributi versati. Pag. 40
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