N° 10 - Studio Rosina e Associati

Studio Rosina e Associati
DOTTORI COMMERCIALISTI
FULVIO ROSINA
DANIELA ROSINA
ANT ANTONIO ROSINA
GIOVANNI TRAVERSO
MAURIZIO CIVARDI
FRANCESCO PITTIGLIO
SIMONETTA MANFREDINI
STEFANO LUPINI
MASSIMO SCOTTON
MARCO SANGUINETI
SIMONE PAZZAGLIA
PAOLA BROVERO
ELISA ROGGERO
CARLO DEGL’INNOCENTI
LUCIA TACCHINO
ADOLFO RONCO
VANESSA DI BARBARO
FIORELLA CARLOMAGNO
CLARA GRIGNASCHI
EMANUELA PARINI
FRANCESCO ISOTTA
Consulente esterno:
FRANCESCO MATTARELLI
Avvocato – Dottore commercialista
e-mail: iniziale nome.cognome@studiorosina.it
Genova, 21 Febbraio 2014
A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI
Circolare n. 10/2014
Oggetto :
Certificazione dei compensi erogati e delle ritenute operate nel 2013
Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nel 2013
Scadenza : 28 febbraio 2014
CERTIFICAZIONE DEI COMPENSI EROGATI E DELLE RITENUTE OPERATE NEL 2013
Come ogni anno, in attuazione dell’art.4, co.6-ter e 6-quater D.P.R. n.322/98, entro il giorno 28 febbraio
devono essere consegnate, o spedite ai percipienti, da parte dei sostituti d’imposta, le certificazioni
attestanti l’effettuazione delle ritenute fiscali e contributive operate nel corso dell’anno 2013 sui:
 compensi corrisposti ai lavoratori autonomi, abituali o occasionali (si ricorda che la rivalsa del 4% operata
dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata Inps si considera ricavo a tutti gli effetti e deve
essere assoggettata a ritenuta di acconto),
 compensi corrisposti agli intermediari di commercio.
Vanno inoltre predisposte e consegnate le certificazioni delle ritenute operate dai condomini per contratti di
appalto di opere o di servizi e le certificazioni delle ritenute operate dalle Banche e dalle Poste Italiane al
momento dell’accredito ai beneficiari dei bonifici relativi all’esecuzione di lavori che fruiscono delle
detrazioni del 50% e del 55%.
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Il citato decreto non prevede una forma obbligatoria per le certificazioni, tuttavia esse devono contenere i
seguenti dati:
 identificativi del sostituto di imposta (che sottoscrive la certificazione);
 identificativi del soggetto che ha subito la ritenuta (percipiente);
 causale del versamento (es. prestazioni di consulenza, provvigioni, ecc.);
 importo delle somme corrisposte, con indicazione di quelle non imponibili;
 ammontare delle ritenute operate;
 ammontare degli eventuali contributi previdenziali trattenuti (ad esempio Gestione Separata Inps,
Enasarco, ecc.);
 periodo di erogazione del compenso, ai fini del controllo della tempestività del versamento della
ritenuta.
Riteniamo anche opportuno richiamare l’attenzione su alcuni particolari compensi:
 sportivi dilettanti
nella certificazione dei compensi erogati agli sportivi dilettanti, deve essere evidenziata anche la somma
di euro 7.500,00 che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art.69, co.2 TUIR;
 nuove iniziative produttive - regime agevolato ex art 13 L. n.388/00
non è obbligatorio certificare i compensi erogati ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno
optato per il regime agevolato di cui all’art.13 L. n.388/00, in quanto trattasi di compensi sui quali non
vanno trattenute le ritenute di acconto;
 imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex art.27 D.L. n.98/11
sono da riportare nel modello 770 i compensi corrisposti a soggetti che si avvalgono del regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art.27 D.L. n.98 del 6
luglio 2011, anche se tali compensi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto. Riteniamo quindi
opportuno suggerire la certificazione anche di tali compensi nella misura complessiva delle somme
erogate;
 ricercatori residenti all’estero
le somme erogate quale compensi per lavoro autonomo a ricercatori residenti all’estero di cui al D.L.
n.185/08 non vanno certificate per la parte che non ha concorso a formare il reddito imponibile ovvero
il 90% dell’ammontare erogato;
 finanziamenti fruttiferi
vanno certificate le ritenute applicate, all’atto del pagamento, sugli interessi corrisposti ai soci.
In tale caso si suggerisce di redigere un documento dal quale risultino le caratteristiche del
finanziamento, quali il piano di rimborso, l’onerosità e l’esplicito impegno alla restituzione delle somme
oggetto del finanziamento;
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 prestiti obbligazionari
la ritenuta sugli interessi dovuti sui prestiti obbligazionari si applica, secondo il disposto dell’art.2, co.9
D.L. n.138/11, nel momento in cui l’interesse è esigibile. Andranno quindi certificate nel 2014 le
ritenute versate in relazione agli interessi esigibili dal 1° gennaio 2013 (quindi nel caso di cedola 1°
luglio 2013-1° gennaio 2014, tutto l’interesse deve intendersi esigibile dal 2014 - anche se maturato nel
2013 - e la relativa ritenuta sarà da versare solo nel 2014 e da certificare nel 2015).
Ricordiamo che la certificazione delle ritenute sarà utilizzata ai fini della redazione della dichiarazione
dei redditi del percipiente e del modello 770 semplificato.
Con riferimento a questo ultimo adempimento, riteniamo opportuno, ai fini di una corretta descrizione
in certificazione, riportare le causali di pagamento previste dalla dichiarazione dei sostituti d’imposta:
A
prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
C
utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza,
quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
H
indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle
società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già
imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa;
M
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o
permettere;
N
indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati:
 nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;

in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere
amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e
associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del
direttore e dei collaboratori tecnici;
O
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, obblighi di fare, di non fare o
permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata;
Q
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
R
provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
T
provvigioni corrisposte a mediatore;
U
provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
V
provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio; provvigioni corrisposte a
incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e
periodici;
W
corrispettivi erogati dai condomini per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o di
servizi.
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CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI - CORRISPOSTI NEL 2013
Il prossimo 28 febbraio scade il termine entro il quale i soggetti che - nel 2013 - hanno corrisposto utili
o proventi equiparati, ovvero compensi agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto
(in quest’ultimo caso anche da parte di società di persone/ditte individuali), devono rilasciare ai
percettori di tali somme la relativa certificazione, utilizzando l’apposito modello, aggiornato
dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 7 gennaio 2013.
I dati riportati nella certificazione saranno utilizzati:

dal percettore ai fini della compilazione del mod. 730/UNICO 2014 PF;

dal soggetto che ha erogato le somme ai fini della compilazione del mod. 770/2014 Ordinario.
Nell’ipotesi di distribuzione di dividenti o di proventi assimilati, devono procedere all’invio della
certificazione:
 le società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73,
comma 1, lettere a e b del Tuir);
 le casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
 gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa;
 i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte
Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito
accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa;
 le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad
esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
 le imprese di investimento e agenti di cambio;
 ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati
derivanti da azioni o titoli.
La concorrenza al reddito dei dividendi per le persone fisiche non imprenditori, si caratterizza per due
modalità di imposizione.
In particolare gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da
titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni:
 se formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo al quello in corso al 31 dicembre
2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49.72%.;
 se formati con utili prodotti prima di tale periodo d’imposta, concorrono alla formazione del
reddito nella misura del 40%.
Tale distinzione si applica agli utili che derivano da partecipazioni in soggetti residenti in Italia, da
partecipazioni in soggetti residenti in Paesi indicati nella white list, da partecipazioni quotate in società
residenti in Paesi black list, ovvero in partecipazioni non quotate in società residenti in tali Paesi per i
quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell’art. 167 del TUIR.
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La certificazione deve essere rilasciata anche nel caso di distribuzione di:
 riserve di capitale (ad esempio : riserva sovrapprezzo azioni) che - in virtù della presunzione di cui
all’art. 47 - comma 1 - del T.U.I.R. - sono considerate utili o riserve di utili.
In tale ipotesi, la società deve comunicare al socio la diversa natura delle riserve oggetto di
distribuzione ed il relativo regime fiscale applicabile;
 utili o riserve di utili da parte di società in regime di trasparenza di cui agli 115 e 116 del T.U.I.R.,
formatisi nei periodi di validità dell’opzione, che non concorrono alla formazione del reddito dei
soci.
La certificazione deve essere, altresì, rilasciata per i proventi derivanti da:
 titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
 contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o
lavoro);
 contratti di cointeressenza propria o impropria (si intende per contratto di cointeressenza
propria l’apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per
contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite
senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ma che
hanno percepito utili e proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta, ovvero ad
imposta sostitutiva anche in misura convenzionale e utili ai quali si applicano le disposizioni
dell’articolo 27/bis del D.P.R. 600/73.
I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione nel loro Paese di residenza per ottenere, se
previsto, il credito d’imposta per le imposte pagate in Italia.
La certificazione non è necessaria relativamente agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenute a
titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del D.P.R. 600/73, quando vi
sono gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461.
Modello di certificazione
Per la certificazione in esame va utilizzato un apposito modello (aggiornato con provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate del 7.01.2013), composto di un riquadro riservato all’indicazione dei dati del
soggetto che rilascia la certificazione e di n. 4 sezioni nelle quali vanno riportati i dati:
 del soggetto emittente
 dell’intermediario non residente
 del percettore
 degli utili/proventi equiparati corrisposti.
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La certificazione può essere predisposta anche utilizzando un formato diverso rispetto a quello del
modello menzionato, purché i dati siano esposti rispettando la sequenza, la denominazione e
l’indicazione del numero progressivo dei punti previsti nello schema di certificazione.
Precisiamo, infine che - se per uno stesso soggetto devono essere certificati sia utili che uno o più
proventi equiparati, ancorché assoggettati ad aliquote diverse - vanno rilasciate distinte certificazioni.
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Cordiali saluti.
Studio Rosina e Associati
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