Autori: Dott.ssa Maria Adele Venneri Copyright © 2014 - GRUPPO CONDOMINIOWEB S.R.L. Email: info@condominioweb.com Sito Web: www.condominioweb.com tutti i diritti riservati Questo Ebook è protetto da Copyright. Contiene un codice personale criptato al fine di un riconoscimento dell’acquirente in caso di pirateria, distribuzione online, p2p. Tutti i diritti sono riservati a norma di legge. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta con alcun mezzo senza l’autorizzazione scritta. È espressamente vietato trasmettere ad altri il presente testo, né in formato cartaceo né elettronico, né per denaro né a titolo gratuito. L’elaborazione dei testi contenuti in questo e-book, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità, nei confronti degli Autori e dell’Editore, per eventuali errori ed inesattezze. È vietata qualsiasi forma di riproduzione o di distribuzione. Copertina, progetto grafico e impaginazione: Marta Consoli Chiuso in redazione Giugno 2014 Dott.ssa Maria Adele Venneri Come presentare il 770 del condominio La guida completa, semplice ed efficace, per compilare e presentare il 770 senza l’aiuto di intermediari. Con esempi di calcolo rigo per rigo per non commettere il minimo errore. .COM CONDOMINIOWEB Indice Capitolo 1 Il modello 770 semplificato o ordinario?.......................................6 Capitolo 2 Composizione del modello 770/2014 Semplificato........................8 Capitolo 3 Il prospetto relativo alla comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.................................15 Capitolo 4 Il prospetto relativo alle comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.......................................20 Capitolo 5 I PROSPETTI SS – ST – SV – SX – SY...............................................22 Capitolo 6 Le sanzioni..................................................................................23 Capitolo 7 Il ravvedimento operoso.............................................................26 Capitolo 8 Errori riguardanti la compilazione del modello di versamento F24.. ...................................................................................................28 Capitolo 9 Il Quadro AC...............................................................................29 Capitolo 10 Modalità di presentazione della dichiarazione..............................31 Capitolo 11 Come si presenta il modello 770, Registrazione a Fisconline........33 Capitolo 12 Accesso a Fisconline....................................................................35 Capitolo 13 Come richiedere il PIN per la trasmissione del mod. 770 del condominio..........................................................................................36 Capitolo 14 Il Software di compilazione (installazione)...................................39 Capitolo 15 Esempio di compilazione.............................................................45 Capitolo 16 Altri esempi utili..........................................................................77 Capitolo 17 Programma FileInternet per l’invio dei 770..................................83 Capitolo 18 Quesiti........................................................................................90 Le pagine che seguono, rappresentano l'estratto, non sono ordinate e sono state inserite casualmente Capitolo 1 Il modello 770 semplificato o ordinario? La compilazione del modello 770 è un obbligo previsto dall’art. 4, comma 1, del DPR n. 322/98 a carico dei sostituti d’imposta. I sostituti d’imposta, ai sensi dell’art. 64, comma 1 del DPR n. 600/1973, sono tutti quei soggetti «obbligati al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo d’acconto». Tra le categorie di sostituti d’imposta tenuti all’adempimento, annoveriamo, ad esempio, tutte le società (inclusi i consorzi e le associazioni professionali), gli enti pubblici e privati residenti nel territorio italiano, i condomìni, le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, i curatori fallimentari, gli eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta deceduto ecc. Appunto per questo, in tale modello sono esposti i dati fiscali relativi alle ritenute operate dai sostituti d’imposta nell’anno 2013, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprese le indennità di fine rapporto lavorativo, le prestazioni in forma di capitale erogate dai fondi pensione, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e i resoconti dell’assistenza fiscale prestata nell’anno di imposta cui si riferisce il modello. Questa dichiarazione contiene anche informazioni che riguardano gli aspetti contributivi, previdenziali ed assicurativi. Dal 1° gennaio 1998, in virtù della legge n. 449/1997, il condominio è sostituto d’imposta. In base alla normativa vigente, l’amministratore, in rappresentanza del condominio, è tenuto a operare la ritenuta d’acconto sulle somme erogate a taluni soggetti, compilando e presentando, ogni anno, all’Agenzia delle Entrate il modello 770 (sostituti d’imposta), riassuntivo dei dati concernenti le ritenute effettuate in ciascun periodo d’imposta, quelli riguardanti i versamenti eseguiti, i crediti, le compensazioni operate e i dati contributivi e assicurativi. Laddove, invece, non sussiste l’obbligo di nomina dell’amministratore, tali adempimenti (secondo la circolare n. 204/E del 06.11.2000) potranno essere assolti da uno qualsiasi dei condòmini utilizzando il codice fiscale del condominio. La dichiarazione del sostituto d’imposta si compone di due modelli: il 770 Semplificato e il 770 Ordinario. Riguardo ai dati da comunicare e ai quadri del modello da compilare, i soggetti tenuti a inviare la dichiarazione devono trasmettere uno o entrambi i modelli. Nel modello 770 Semplificato vanno indicati i dati concernenti le certificazioni rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti: • redditi di lavoro dipendente, equiparati (per esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (per esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge) • indennità di fine rapporto • prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione • redditi di lavoro autonomo 6 Spostiamoci ora sulla terza facciata della dichiarazione. Per prima cosa occorrerà compilare il riquadro DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE: Nel suddetti riquadri devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che presenta la dichiarazione. Nel caso di Amministratore di condominio il Codice Carica è il n. 13, come da tabella fornita nelle istruzioni per la compilazione da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi. Il secondo riquadro, REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE: Il suindicato riquadro è costituito da quattro sezioni che devono essere compilate in via alternativa in base alle disposizioni di presentazione scelta. La sezione I è riservata ai sostituti d’imposta che intendano procedere alla trasmissione integrale del Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO (Frontespizio, Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati e/o comunicazioni dati lavoro autonomo,provvigioni e redditi diversi, prospetti SS, ST, SV, SX e SY). 11 Gli importi presenti nella parte riservata all’indicazione dei dati fiscali vanno esposti in euro per mezzo dell’arrotondamento alla seconda cifra decimale. Ad es.: 55,505 si arrotonda a 55,51; 65,493 si arrotonda a 65,49. Punto 1: totale dei redditi da lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per i quali è possibile fruire delle detrazioni di imposta ex art 13, commi 1, 2, 3 e 4, TUIR al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10. Ad es.: stipendi, pensioni ecc. Punto 2: totale dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (indennità, gettoni di presenza ecc.). Punto 3-4: numero dei giorni di lavoro dipendente (p.to 3) e di pensione (p.to 4); servono per determinare correttamente le detrazioni spettanti. Punto 5: totale delle ritenute d’acconto effettuate al sostituito (al netto del credito d’imposta per eventuali imposte pagate all’estero a titolo definitivo e indicate nel p.to 14). Punto da 6 a 8: ammontare dell’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal sostituito sui redditi da lavoro dipendente. Punto da 9 a 13: ammontare dell’addizionale comunale all’Irpef dovuta per l’anno precedente o trattenuta nell’anno precedente. Punto da 14 a 20: importi delle addizionali sospese. Punto 21-22-24-26-27: importi del primo e secondo o unico acconto relativi all’IRPEF, dell’acconto di addizionale comunale all’IRPEF e della prima e della seconda o unica rata relative alla cedolare secca trattenuti dal sostituto al sostituito che si è avvalso dell’assistenza fiscale nel periodo d’imposta oggetto di certificazione. Punto 23-25-28: I suddetti importi devono essere indicati al netto delle eventuali maggiorazioni per rateazione o ritardato pagamento e sono comprensivi dell’importo eventualmente indicato nei punti 23, 25 e 28. Punto da 29 a 35: importi, per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, relativi ad Irpef e addizionale, dell’acconto della tassazione separata, dell’imposta sostitutiva, della cedolare secca su locazioni, e del contributo di solidarietà, non trattenuti dal sostituto per effetto di disposizioni emanate per eventi eccezionali. Punto da 36 a 39: eventuali crediti, per i soggetti che si sono avvalsi dell’assistenza fiscale, relativi ad Irpef e addizionale, nonché il credito di cedolare secca relativi all’anno precedente non rimborsati per qualsiasi motivo dal sostituto. 16 Capitolo 4 Il prospetto relativo alle comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Il suddetto prospetto riguarda le comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentazione di commercio, di procacciamento di affari, e le provvigioni derivanti da vendita a domicilio e redditi diversi (come gli amministratori del condominio). Occorre ricordare che ogni comunicazione concerne i dati riferiti ad un singolo percipiente e deve essere contraddistinta da un diverso numero progressivo da evidenziarsi nell’apposito riquadro PROGRESSIVO COMUNICAZIONE e dal codice fiscale del dichiarante, posto in alto a destra. 20 Capitolo 7 Il ravvedimento operoso. Le violazioni inerenti il modello 770 possono essere sanate tramite il ravvedimento operoso. Il D.Lgs. n. 472/97, all’art. 13 rubricato come “Ravvedimento” prevede l’istituto del ravvedimento operoso. Con il ravvedimento è possibile regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni. La regolarizzazione, consentita soltanto prima che la violazione sia contestata dall’Ufficio e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.), può essere effettuata nei sottostanti illustrati nella tabella che segue. N.B. Per ulteriori delucidazioni in tema di errati versamenti si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 27/E del 2 agosto 2013. Dichiarazione tardiva o integrativa entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione • in caso di omessa presentazione del modello nella presentazione della dichiarazione non va barrata la casella «correttiva nei termini» o «dichiarazione integrativa» • eseguendo entro lo stesso termine il pagamento della sanzione ridotta di 1/10 di € 258,00 ex art.13 c.1 lett.c) D.Lgs.472/97 con codice tributo 8911 Omesso od insufficiente versamento • entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (2,5% dal 01/01/2012 al 31/12/2013 e 1% dal 01/01/2014) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3% (pari ad 1/10 del 30%). • Se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 13 del d.lgs. 18 /12/1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. 26 Capitolo 14 Il Software di compilazione (installazione). Il software si può scaricare direttamente da questo link: http://jws.agenziaentrate.it/jws/ dichiarazioni/2014/77S14.jnlp Oppure seguire le seguenti istruzioni: • Cliccare sulla voce strumenti; 39 Capitolo 15 Esempio di compilazione. Una volta installato per accedere al programma si deve cliccare su start-programmi-UnicoOnLine-Modello 770 Semplificato 2014. Terminata la suddetta operazione, occorre compiere una prima scelta per indicare se si agisce come: • “Soggetto che presente la dichiarazione per proprio conto”; • “Amministrazione dello Stato”; • “Intermediario”; • “Ufficio dell’Agenzia delle Entrate”. Si deve selezionare la prima opzione (Soggetto che presenta la Dichiarazione per proprio conto) per non incorrere in errori. Difatti la presentazione telematica tramite intermediari abilitati indica i soggetti incaricati dall’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni. 45 Giunti in questa fase si avrà a disposizione il modello da compilare in ogni sua parte. Il frontespizio si deve compilare nel seguente modo: Codice fiscale: 93432700727 Denominazione: Amm.ne Condominio Via Amendola 15 Codice attività: 970000 Provincia: Ba Comune: Monopoli Codice comune: f376 Via e numero civico: Via Amendola 16 Cap: 70043 50 ESEMPIO FATTURA SPESE GIARDINAGGIO Se durante l’anno il condominio ha sostenuto spese di giardinaggio, l’amministratore dovrà conservare la relativa fattura con evidenziata la data di pagamento della spesa al fornitore e allegando l’f24 relativo al pagamento della ritenuta d’acconto. Passiamo quindi attraverso la visione dei dati della fattura, a compilare i DATI RELATIVI AL PERCIPIENTE DELLE SOMME. 57 72 Riportiamo i dati come dall’esempio precedente. Arrivati in questo punto si clicca su Conferma e Chiudi. Siamo pronti per compilare il Modulo SS – Dati Riassuntivi Clicchiamo sul + Dati riassuntivi, clicca Modulo 1. Scorriamo fino al Rigo S33 e sommiamo le ritenute d’acconto pagate dal condominio per tutti i fornitori e inseriamo nel rigo. Clicchiamo su Conferma, Chiudi, Ok. 74 Capitolo 16 Altri esempi utili. 1. Nuova fatturazione regime dei minimi. Il regime dei minimi è molto vantaggioso in quanto sconta un’aliquota sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5% (rispetto alla prima aliquota Irpef del 23% la convenienza è evidente). Il legislatore ha deciso di non assoggettare a ritenuta d’acconto i soggetti aderenti al regime, per evitare il generarsi di posizioni creditorie nei confronti dell’erario. A tal fine i contribuenti devono rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto, dalla quale risulti che il reddito è assoggettato all’imposta sostitutiva. La dicitura da indicare nella fattura regime dei minimi se si applica la ritenuta d’acconto è la seguente: “Compenso non assoggettato a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 27 del D.L. n. 98 del 06.07.2011” Con il provvedimento n.185820/2011 dell’Agenzia delle Entrate è stata introdotta un’importante novità secondo la quale i nuovi minimi con imposta sostitutiva del 5% devono: emettere fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto. Le fatture emesse dai contribuenti minimi nel 2014 non comportano l’addebito dell’IVA ma devono essere assoggettate alla marca da bollo su fatture, pertanto sull’originale della fattura emessa che supera l’importo di 77,47 €, si deve applicare una marca da bollo da 2€ che va tenuta da chi emette la fattura mentre sulla copia per il cliente va indicata l’apposita dicitura. La certificazione non è necessaria. Mentre la fattura andrà comunicata comunque nel 770 (quadro Certificazioni lavoro autonomo) AU, indicare codice 3, riportando ai punti 22 e 25 l’importo imponibile ancorché non assoggettato a ritenuta. In questo caso e se non è presente neanche un ritenuta, è necessario andare su frontespizio , redazione dichiarazione e selezionare numero 2 altrimenti cliccando su riepilogo da errore. 77 Capitolo 17 Programma FileInternet per l’invio dei 770. Così come per il 770/2014, ogni anno questo software va scaricato non appena l’Agenzia delle Entrate lo rilascia. In genere a partire da aprile/maggio. A differenze del sw 770/2014 per scaricare FileInternet è necessario accedere tramite Fisconline. Nel caso in cui risulta installata un versione precedente, è consigliabile disinstallarla prima di installare la nuova. Una volta effettuato l’accesso a Fisconline, per scaricare il software sarà sufficiente seguire le istruzioni presenti alla pagina: http://assistenza.agenziaentrate.gov.it/assistenza/index.asp?idServ=2&idFolder=1&St=69 2,E=0000000000206552731,K=1643,Sxi=17,&idCase=4192%29 In particolare dovrà essere scaricato il file FileInternet298_ALL Tips: Visto che abbiamo effettuato l’accesso a Fisconline, si riporta di seguito il link diretto per scaricarlo: ftp://ftpentratel2.finanze.it/repos/FileInternet298_ALL.exe Dopo aver installato il software FileInternet, sarà necessario eseguirlo cliccando su start - programmi - UnicoOnLIne - FileInternet 83 fatto che tali documenti siano funzionali all’approvazione del rendiconto in assemblea. Nella specie, il condomino può ottenere la fotocopia della paga e del Cud del portiere nonché del modello 770 del condominio, essendo tali documenti indispensabili ai fini dell’obbligo di pagare le quote condominiali. Tanto più che per l’articolo 1130 del Codice civile, riformato dalla L. n. 220/2012, l’amministratore è tenuto «a fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso», a pena di revoca anche giudiziale per gravi irregolarità, in caso di inottemperanza, a norma dell’art. 1129, n. 7 del Codice civile, riformato dalla succitata legge. Inoltre, ai sensi del novellato art. 1130 bis «i condomini e i titolari di diritti reali o di godimento sulle unità immobiliari possono prendere visione dei documenti giustificativi di spesa ed estrarne copia a proprie spese». L’amministratore di un condominio non invia il modello 770 (annuale) pur portando a consuntivo ogni anno n. 15 F24 (con relativo addebito di 450 €). Alla domanda di un condomino sulle ragioni del mancato invio, dapprima ha risposto che:“ inviando il modello AC non è più tenuto alla compilazione del modello 770”; successivamente, si è giustificato affermando di aver chiesto delucidazioni all’Agenzia delle Entrate la cui risposta è stata la seguente: “il modello 770 si invia unicamente in presenza del codice 1020 (professionisti). Nel caso in esame, trattandosi unicamente di artigiani con il codice 1019 l’invio del modello 770 non è necessario”. Il condomino deve ritenersi soddisfatto? Ci sono penalità nel caso di mancato invio? Dal 1°gennaio 1998, in base alle modifiche introdotte dalla legge n. 449/97 all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73, il condominio, non il suo amministratore, è diventato sostituto di imposta e quindi obbligato a dotarsi del codice fiscale, nonché del codice del contribuente, attribuito dalla competente concessionaria per la riscossione e ad effettuare la ritenuta, ora del 20%, sui corrispettivi, onorari o salari da pagare per prestazione di lavoro autonomo. La ritenuta deve essere operata anche nel caso in cui il condominio effettui il pagamento di redditi di lavoro dipendente o assimilati, o nel caso in cui effettui il pagamento di corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, di opere o servizi (ad esempio contratto di appalto per le pulizie del condominio). Invece, non sono soggetti a ritenuta d’acconto da parte del condominio i pagamenti relativi ai bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta. Si tratta delle spese di intervento per il recupero del patrimonio edilizio degli immobili e le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico. In questi casi, anche se la somma è corrisposta dal condominio, la ritenuta deve essere operata esclusivamente dalla banca o da poste Italiane Spa. A seguito delle modifiche previste dall’art. 23, c. 8 del D.L. n. 98/2011, la ritenuta, originariamente pari al 10 %, deve essere ora operata (dalla banca o dalle Poste) nella misura del 4 %. Pertanto, se le prestazioni rese dagli artigiani hanno quale oggetto il recupero del patrimonio edilizio dell’immobile e attribuiscono il diritto alla detrazione del 36 % ai proprietari (oggi la detrazione è del 50 %) la ritenuta deve essere effettuata direttamente dalla banca. In generale, sono tenuti a presentare la dichiarazione modello 770/2012 semplificato coloro che nel 2011 abbiano corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 29 del D.P.R. n. 600/73 e 33, c. 4, del D.P.R. n. 42/1988. Il condominio deve, dunque, presentare annualmente, a cura dell’amministratore pro tempore che ne sia stato incaricato, la dichiarazione modello 770 a nome del condominio, nei modi e termini previsti dalla legislazione vigente e rilasciare agli interessati, ogni anno entro 92
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