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Le posizioni di Entrate e Associazione dei commercialisti Poggiani a pag. 10 Impresa/1 - In Italia il giro d’affari del falso è di 6,5 mld. E il mancato gettito fiscale è di 5,3 mld. I numeri elaborati da Mise e Censis Cerne a pag. 14 Impresa/2 - Oltre 117 mila attacchi informatici al giorno a danno delle aziende di tutto il mondo. Più colpiti i big. La foto dell’indagine PwC, CIO e CSO Stroppa a pag. 15 Impresa/3 -Un terzo degli italiani beneficerà degli incentivi Ue che coprono fino al 45% degli investimenti produttivi. Lo scenario della Carta degli aiuti 2014-2020 Lenzi a pag. 16 Impresa/4 - Non autocertificabili i requisiti per la qualificazione della figura di formatore. Lo precisa la commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro De Lellis a pag. 17 Ambiente - Tecno-rifiuti tracciabili a 360°: via alla marcatura Aee alla fonte e alla gestione Raee a valle. Entra nel vivo la disciplina del decreti legislativi 27/2014 e 49/2014 Dragani a pag. 20 Affari in Piazza La Bce gioca la carta dell’Abs per dare ossigeno a listini finanziari e imprese. Tra gli altri interventi: acquisto di bond e titoli e la Tltro dell’Olio a pag. 24 Documenti - La senD tenza della Ctr di Roma te sull’autonoma organizsu zazione del medico za www.italiaoggi.it/docio7 i Seguici anche su A ciascuno la sua voluntary La procedura per la regolarizzazione dei capitali è complessa, spesso molto costosa e dagli esiti imprevedibili. Ma per chi non si adegua c’è l’incubo dell’autoriciclaggio MARINO LONGONI mlongoni@class.it DI A lla fine chi ha un capitale all’estero sotto i 2 milioni sarà invogliato a emergere. Chi ha patrimoni superiori invece a fare il possibile per nasconderli meglio. È questo, in sintesi, il prevedibile risultato della voluntary disclosure. I problemi maggiori, in realtà, arriveranno dopo, quando le procure cominceranno a utilizzare il reato di autoriciclaggio. La commissione finanze della Camera ha licenziato, dopo nove mesi di discussione, il testo del disegno di legge sul rientro dei capitali illegittimamente detenuti all’estero. In questo periodo si sono combattute due diverse visioni, che potremmo definire rigorista e realista. Da una parte l’esigenza di non a concedere sconti a chi ha evaso, dall’altra o quella di incentivare l’emersione di quanto ze più capitale possibile, anche per esigenze te di gettito. Il compromesso faticosamente eraggiunto delinea una procedura estreze mamente complessa, densa di incertezze te e ambiguità, nella quale il contribuente per emergere deve consegnarsi mani e piedi legati all’Agenzia delle entrate, la mo quale gli chiederà conto fino all’ultimo e, centesimo delle imposte non versate, to con l’aggiunta di sanzioni in formato lo ridotto. Una scelta che si può fare solo ei se ispirati da una fiducia estrema nei a confronti della lealtà e della correttezza edel fisco italiano. Considerando i pre- cedenti, in particolare quello che è successo a chi ha fatto lo scudo fiscale, trasformatosi gradualmente da salvacondotto a strumento di tortura del contribuente, sarebbe necessario più un atto di cieco fideismo che un gesto di ragionevole fiducia. Non vanno trascurati i costi che il contribuente dovrà sopportare per la gestione di una procedura che può essere gestita solo da professionalità estreme. In realtà bisogna anche dare atto alla commissione finanze di aver fatto, soprattutto ante lavoro per negli ultimi giorni, un importante a volunrendere digeribile la tary disclosure al maggior numero di contribuenti. In particolare con l’introduzione di uno scudo penale ampio, con la sospensione dei reati di autoriciclaggio e di riciclaggio, con la possibilità, anzi l’obbligo, di sanare tutte le situazioni connesse con la produzione dei capitali che si stanno facendo emergere (l’articolo uno, primo comma, lettera a) del ddl sembra costringere il contribuente che vuole regolarizzare i capitali all’estero a sanare la sua posizione fiscale complessiva, quindi anche i comportamenti delle società che hanno conse consentito di creare la provvista all’estero). Si è cercato di mettere in piedi una specie di ravvedimento operoso, m ne è uscita una procedura così ma co contorta e dagli esiti così impreve vedibili, che saranno ben pochi c i contribuenti allettati. L situazione è diverLa sa per chi può aderir al cosiddetto rire fo forfait. Si tratta di coloro che ha hanno portato al all’estero patrim moni inferiori a 2 milioni di euro (v (valore medio per an anno d’imposta ac accertabile). In qu questo caso infatti pu essere richiepuò st una procedura sta s semplifi cata e tutto sommato neanche molto costosa: si possono infatti calcolare le imposte con un’aliquota del 27% sulla base di un rendimento presunto del capitale pari al 5% dello stesso. Sempre che siano prescritti i termini di accertamento o non siano comunque dovute imposte sul capitale non dichiarato all’estero. In sintesi: la procedura è contorta, in parte ancora oscura, ricca di ambiguità che soltanto la prassi potrà appianare, in alcuni casi molto costosa. E bisognerà pagare tutto e subito, non essendo prevista alcuna possibilità di rateizzazione. In compenso, per chi non aderisce, i rischi sono devastanti. Il governo ha infatti deciso di inserire nello stesso disegno di legge sulla riemersione dei capitali, il reato di autoriciclaggio, che consentirà alle procure di contestare pene severissime a chi, dopo il 30 settembre 2015, non avendo aderito alla voluntary, abbia trasferito, investito o semplicemente speso capitali provenienti da un delitto non colposo. In più i reati non si prescrivono mai. Con l’entrata in vigore della trasparenza bancaria e la sempre più decisa collaborazione tra amministrazioni finanziarie, sarà sempre più difficile occultare un capitale all’estero. E chi verrà pizzicato si giocherà tutto il patrimonio e, molto spesso, anche la galera. In realtà, con gli strumenti ormai in mano all’Amministrazione finanziaria, per i contribuenti italiani ormai l’evasione fiscale comporta rischi tali che solo uno sprovveduto o un disperato può essere disposto a correre. © Riproduzione riservata Il futuro mercato del lavoro come delineato nella legge delega approvata dal senato. Maggiori tutele ai lavoratori Jobs act, è addio al posto fisso Affari Legali Energia, gia, lo spalma incentivi mette in fuga gli investitori !"#!$%"&' Dal fisco al libro unico per oltre 20 mila commercialisti *4!5467!-8 A ddio posti fissi. Nel futuro sarà ancora più difficile arrivare all’assunzione a vita. La mobilità, infatti, caratterizzerà il mercato del lavoro e la carriera sarà un mosaico di diversi rapporti di lavoro, con la stessa o con aziende diverse. La buona notizia è che questa maggiore mobilità sarà assistita da un incremento di tutele, dentro e fuori i rapporti di lavoro, a favore dei lavoratori. E ciò eviterà di tradurre la discontinuità occupazionale in maggiore precarietà, almeno rispetto a come accade oggi. Come avverrà la rivoluzione? Avverrà con uno scambio di paradigmi: via flessibilità e stabilità, dentro mobilità e sicurezza. Lo scenario è quello che traspare dal disegno di legge delega sul Jobs act, su cui mercoledì il Senato ha votato la fiducia al governo. Il disegno di legge, una volta approvato in via definitiva, autorizzerà il Governo a riscrivere le regole del mercato del lavoro: contiene infatti deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro QUESITARIO Ricerca e sviluppo A cura di Gilberto Gelosa 41 Sommario 1 3 4 5 6 6 7 7 Le istruzioni per accedere ai fondi di BRUNO PAGAMICI Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione 300 milioni di euro per sostenere i progetti di ricerca e sviluppo. Gli ambiti di intervento sono quelli individuati dal programma Ue Horizon 2020 e le agevolazioni sono destinate alle imprese industriali, agroindustriali, artigiane e ai centri di ricerca. Le risorse sono messe a disposizione dal bando a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile, che è destinato a promuovere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo. Il Fondo mira inoltre a promuovere la presenza internazionale delle imprese e all’attrazione di investimenti dall’estero, nonché a rafforzare la struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa. Il bando per concorrere all’assegnazione delle agevolazioni è stato emanato con decreto del 20 giugno 2013 del ministro dello sviluppo economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28/09/2013) e modificato con decreto ministeriale del 4 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2014). Con un decreto direttoriale del 17 settembre 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/09/2014), è stata disposta la proroga della presentazione delle domande, che potranno essere inviate a partire dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2014 (precedentemente era alle ore 10,00 del 30 settembre 2014). Le modalità per la presentazione delle domande, nonché le condizioni, le soglie minime per la valutazione delle domande stesse e i punteggi massimi sono stati definiti con il decreto direttoriale del 25 luglio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/08/2014). Utili chiarimenti sono stati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito web. Per quanto riguarda le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate al bando, i 300 milioni di euro sono destinati per il 60% (180 milioni di euro) a progetti proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese costituite in maggioranza da pmi. AMBIENTE Ambiente 12 Borsa Responsabilità raccolta rifiuti Il titolare di un’impresa di raccolta dei rifiuti può essere coinvolto nelle responsabilità dei propri dipendenti? A.S. Condominio Cooperative Diritto tributario Fisco Risponde Piergiorgio Pizzo La Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 15 novembre 2013, numero 45932, ha affermato che il reato di cui all’articolo 256, del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, ha natura contravvenzionale, che si integra mediante semplice colpa. Ne consegue, per la Suprema corte che esso è ascrivibile anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. Inoltre la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 25 maggio 2011, numero 23971, ha precisato che l’articolo 178 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, «ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e di coopera- Iva Redditi d’impresa Soggetti beneficiari Alle agevolazioni possono accedere i seguenti soggetti: t le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1 e 3); t le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; t le imprese artigiane di produzione di beni di cui 13 Ottobre 2014 La riproduzione, anche parziale, è riservata per l’intero fascicolo 13 Ottobre 2014 a pag. 41 !"#$%&'&#( )&'$"*&!+,-.!/0! 1&*2&$.$3&!"&+4&5*$'& !6-"&*$3&!"&+4&5*$'& 7"#&.&*&*'$88&! $+5!'& Scarica subito il software completo e provalo con i tuoi dati! 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V Il ricorso cammina ■ su una strada stretta Dopo la decisione della Cassazione ridotte le possibilità di contestare le sentenze Ciccia a pag. VI Bonelli Erede Pappalardo al fianco di di Asja Ambiente spa a sostegno da Francesco Bocci (Partner). Happy Fit IDeA Fimit nella cessione del Forte Village termine delle esigenze finanziarie del gruppo Asja srl è stata, invece, assistita da Leonardo Bonelli Erede Pappalardo ha assistito IDeA Fimit sgr nella vendita del complesso turistico alberghiero Forte Village Resort, sito in Santa Margherita di Pula (Ca), a Progetto Esmeralda srl, attuale conduttore e gestore dell’immobile. L’operazione prevede un prezzo complessivo di vendita di 180 milioni di euro. Il Alessandro Balp team di Bep al fianco di IDeA Fimit sgr è coordinato dal socio Alessandro Balp, con la collaborazione del senior associate Nicola Franceschina, per gli aspetti corporate e dal socio Andrea Manzitti con il senior associate Christoff Cordiali per i profili fiscali. Progetto Esmeralda srl è stata assistita, per i profili legali, dallo studio di Andrea Guaccero e, per quelli fiscali e finanziari, dallo studio Donato Vocca & Associates. La compravendita è stata rogata dal notaio Claudio Caruso di Milano. Gop con Mps capital services nel finanziamento ad Asja Ambiente Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con un team composto dal managing associate Raffaele Tronci e dalle associate Valentina Grippa, Elisa Larcher della Spalliera e Margherita Mazzoncini, coordinati dal partner Eugenio Grippo, ha assistito Mps Capital Services Banca per le Imprese spa nella concessione di un finanziamento a lungo per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e garantito dai flussi di cassa generati da due impianti eolici e un impianto a biogas in Sicilia (oltre che da garanzie reali sui relativi asset). Per Asja l’operazione è stata seguita dall’ufficio legale interno nelle persone del Responsabile AfRaffaele Tronci fari Legali Tommaso Cassata e della sua collaboratrice Michela Conocchia. Bodini dello studio Bodini di Treviso. Trevisan&Cuonzo con Ado Chale nella tutela di un’opera di industrial design Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di sequestro e inibitoria alla commercializzazione di due esemplari di tavolo, costituenti esatte copie di due modelli appartenenti alla collezione «Goutte d’Eau» del noto artista belga Ado Chale, difeso dallo studio Trevisan&Cuonzo. Con tale decisione il Tribunale ha dunque delineato e chiarito i requisiti per la tutela di un’opera dell’industrial design sotto il profilo del diritto di autore. Il Tribunale ha precisato che le opere del disegno industriale rappresentano una «nuova e autonoma categoria Rodl & Partner assiste McFit Italia nella di opere protette dal diritto d’autore», la cui compravendita dell’azienda di Happy Fit tutelabilità non è in alcun modo esclusa dalla «serialità e riproducibilità dell’opera» Il Gruppo McFit, tramite la filiale italiana né dalla «sua destinazione al mercato dei McFit Italia srl, ha acquistato l’azienda beni di consumo». Happy Fit srl, società che gestisce 14 palestre presenti nel Nord Italia. A seguito Delfino e associati rafforza il finance dell’operazione, entro la fine dell’anno tutte con lo studio di Alberto Dubini le filiali di Happy Fit saranno trasformate nel Corporate Design di McFit. Sempre Lo studio dell’avvocato Alberto Dubini, entro la fine dell’anno, inoltre, in aggiunta fondato nel 2012 dopo una ventennale espealle due palestre di McFit di Verona e di rienza in studi legali di livello internazioBari saranno inaugurati altri due centri in nale come Clifford Chance e Grimaldi e Italia. Nel corso dell’acquisizione McFit Ita- Associati, confluisce nello Studio Delfino lia srl è stata assistita dai consulenti dello e associati Willkie Farr & Gallagher studio Rödl & partner e, in particolare, LLP. Dubini diventa socio dello studio Delper la parte legale dagli avvocati Stefan fino WFG, dove rafforza le competenze dello Brandes (Partner), Chiara Stanzione, studio nel settore della finanza societaria. Vanessa Wagner (Associate Partner) e Lo studio conta oggi circa 40 professionisti, Paolo Zanazza (Senior Associate), non- tra cui otto soci e tre of Counsel. ché per quanto riguarda gli aspetti fiscali Gabriele Ventura PROFESSIONI IN MOVIMENTO Gabriele Baroni in Costa Crociere come communication director Gabriele Baroni ha assunto l’incarico di communication director di Costa Crociere, a diretto riporto di Hansjoerg Kunze, vice president communication & sustainability. Baroni, 44 anni, arriva in Costa Crociere dalla società di consulenza di pubbliche relazioni e comunicazione Burson-Marsteller, dove lavorava dal 2001. Ha sviluppato competenze significative nei progetti di Corporate Communication, Media Relations, Corporate Reputation, Stakeholder Engagement e di Crisis Management. Nel febbraio del Gabriele Baroni 2010 ha assunto l’incarico di Director del settore Financial, Energy & Crisis di Burson-Marsteller. Ad Andrea Cardillo la divisione cloud & enterprise di Microsoft Italia Microsoft Italia affida la guida della divisione cloud & enterprise ad Andrea Cardillo. Cardillo è entrato a far parte di Microsoft nel 2011 con il ruolo di consulting practice manager nell’ambito della Divisione Enterprise Services, con la responsabilità di guidare il team di consulenza di Microsoft Italia. In precedenza, Cardillo ha lavorato 12 anni in Accenture in Italia e all’estero – nel Regno Unito, in Francia, Germania, Spagna e negli Emirati Arabi Uniti – ricoprendo diversi ruoli quali consulente, account executive e responsabile delle solu- zioni di sicurezza IT per il mercato manifatturiero. Prima di raggiungere Accenture, ha lavorato come PLC Programmer presso una software house di Varese. Diego Cusin food & beverage manager dell’hotel Hassler di Roma Diego Cusin è stato nominato nuovo Food & Beverage Manager dell’hotel Hassler di Roma. Cusin vanta lunghe esperienze presso alcune strutture alberghiere di prestigio nel mondo quali l’Hotel Baglioni di Londra, l’Eden Roc di Cap Cana e l’Hotel Caruso di Ravello. Bergamasco di nascita e padovano d’adozione, Diego Cusin ha ereditato l’amore per l’hôtellerie di lusso dallo zio che fu cameriere personale di Papa Giovanni XXIII e dal fascino e dall’eleganza racchiuso nei treni Orient Express che vedeva sfrecciare durante la sua infanzia. Diego Cusin ha iniziato a muovere i primi passi nel settore alberghiero nel 1994, come commis di sala, divenendo nel tempo 1’ maître d’hotel e in seguito food & beverage manager. MOUSTIQUE Il calcio prima di tutto «Chi possiede un arco», spiegava Erodoto, «lo tende quando deve usarlo. E dopo lo lascia allentato». Sulla traiettoria del narratore dell’antica Grecia si proietta fiera Paola Binetti, neuropsichiatra infantile, docente di Storia della medicina, parlamentare da tre legislature e (strenua) paladina dei valori cattolici. Sin dall’arrivo in Senato, nel 2006, alla testa del «rassemblement» dei teodem, ha bersagliato (con prediche ed emendamenti) progetti di legge sull’eutanasia e sulla regolamentazione delle unioni di fatto. Nessun cedimento alle «sirene» progressiste (della coalizione d’appartenenza, il centrosinistra), anzi: bersaglio di forti critiche, non ha mai smesso di indirizzare le sue energie in difesa dei temi eticamente sensibili. Frecce vigorose le scocca pure da deputata (nelle fila dei Popolari per l’Italia), prima firmataria di proposte per l’istituzione dell’Autorità garante dei diritti del- la famiglia, per riconoscere ai nonni (in caso di separazione) il diritto di visita ai nipoti, per consentire a giovani coppie agevolazioni fiscali nell’acquisto della casa o, ancora, relatrice del testo per prevenire e curare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Il massiccio impegno umanitario si sgretola, però, dinanzi alla passione per la squadra del cuore: la Roma. Il 27 settembre, celebrava via twitter il compleanno del capitano Francesco Totti: «Auguri, auguri, auguri!», ma la gioia si tramutava in un cinguettio indignato, il 5 ottobre, al grido di «vergogna!» per la sconfitta contro la Juventus, già pronta a sottoscrivere l’interrogazione di Marco Miccoli (Pd) sul «match» ricco di rigori e polemiche arbitrali. Devota alla fede giallorossa, Binetti si concede un culto «terreno». E rende grazie al proverbio: «La leggerezza, quando riesce, è stimata virtù». IOLAVORO * * * Dal modello Unico ■ al libro unico Sono oltre 20 mila i commercialisti che, complice anche la crisi, hanno scelto di dedicarsi alla consulenza del lavoro a pag. 40 Posto fisso addio, ■ ma salgono le tutele Nel futuro mercato del lavoro delineato dal Jobs act via flessibilità e stabilità, dentro mobilità e sicurezza a pag. 41 La manualità scopre ■ la tecnologia Samsung Maestros Academy e Ied lanciano il corso per formare la figura dell’artigiano digitale a pag. 42 Il marketing ■ si fa strategico Cresce la richiesta di esperti in pianificazione e analisi: Il trend in positivo dal 2012 (nel 2013 +100%) a pag. 43 Oltre cinquemila ■ opportunità di lavoro Emirates seleziona 5 mila cabin crew. Cento under30 agli sportelli Credem. Decisyon cerca tecnici e sviluppatori a pag. 40 . Lunedì 13 Ottobre 2014 Lun R I E N T RO D E I CA P I TA L I 3 Gli effetti del testo sulla collaborazione volontaria approvato in commissione finanze La voluntary disclosure punta sulla riduzione delle sanzioni Pagina a cura DI DUILIO LIBURDI ollaborazione volontaria alla verifica delle somme dovute per imposte e sanzioni senza accesso al forfait se non per i patrimoni fino a 2 milioni di euro come media annuale. Con la possibilità, però, di ricomprendere nella procedura anche il periodo di imposta 2013, come new entry derivante dagli ultimi emendamenti. La complessità nella determinazione delle somme dovute per la sanatoria è in parte mitigata dalla forte riduzione delle sanzioni sia amministrative sia penali. È questo il quadro che emerge dal provvedimento in tema di voluntary disclosure così come approvato dalla commissione finanze della Camera e ora in discussione in aula. Il principio che ha ispirato il testo della norma, sin dall’inizio, è chiaro: procedere alla individuazione di quelle disponibilità che sono all’estero e che sono riferibili a contribuenti residenti in Italia per le quali siano stati violati gli obblighi di monitoraggio fiscale e dunque di compilazione del relativo quadro RW. Peraltro, nel corso dell’iter di redazione del testo normativo, a questa ipotesi si è affiancata anche quella di sanatoria per i contribuenti che non hanno violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale mediante una sorta di maxi ravvedimento operoso, anch’esso aperto sino al periodo di imposta 2013. Va osservato, in primo luogo, come il testo della disposizione normativa non sia del tutto lineare, soprattutto in relazione alle diverse possibilità che vengono offerte in relazione alla gestione delle disponibilità di cui si intende sanare la mancata dichiarazione del passato. Un ruolo fondamentale verrà rivestito dall’amministrazione finanziaria in quanto, evidentemente, la valutazione della documentazione prodotta dal contribuente è demandata proprio all’Agenzia delle entrate al fine di determinare il costo dell’operazione complessiva. Di fatto, la procedura di collaborazione volontaria si articola in step ben identificati dalla legge: - i contribuenti interessati alla voluntary presentano la documentazione e una istanza attraverso la quale sono evidenziate le disponibilità detenute all’estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, al fine di individuare, per esempio, quali siano quelle produttive di reddito e quali, invece, non lo sono. È evidente come questo sia uno dei punti di maggiore delicatezza anche C Pro e contro Consente di sanare le violazioni al monitoraggio fiscale per le disponibilità Collaborazione estere non dichiarate. Varata anche volontaria una procedura che riguarda le imposte sui redditi, l’Iva, l’Irap in relazione a violazioni «nazionali» Sostanzialmente si pagano le imposte e le sanzioni ridotte che, per quanto concerne le violazioni al monitoraggio, sono ridotte alla metà del minimo con la Costi possibilità di definizione a un terzo. Per quanto concerne le imposte sui redditi, l’Iva e l’Irap le sanzioni sono ridotte di un quarto 1. presentazione dell’istanza e della documentazione 2. valutazione da parte dell’agenzia Procedura 3. formulazione di un invito ad aderire ovvero avvio di una procedura di accertamento con adesione Periodi di imposta Pro: la possibilità di sanare le violazioni Contro: l’incognita è rappresentata dal tipo di valutazione della documentazione prodotta Pro: forte sconto sulle sanzioni Contro: assenza di un meccanismo generalizzato di forfetizzazione che esiste solo per i patrimoni finanziari che, in ogni anno, in media, non hanno superato i 2 milioni di euro (tassati al 27% su un rendimento figurativo del 5%). Questa ipotesi riguarda peraltro solo l’ipotesi della disclosure «estera». Pro: legato ai costi. Nella identificazione del debito si tiene conto delle riduzioni previste dalla legge Contro: legato alla valutazione della documentazione e alla quantificazione delle somme Pro: eliminazione delle violazioni sino al periodo Possono essere sanate le violazio- di imposta più recente ni commesse sino al 30 settembre Contro: possibile convenienza ad aderire agli 2014 istituti quali il ravvedimento operoso per le violazioni più recenti documentain relazione alla documenta zione da produrre. Il problema da superare è, infatti, attestare, per esempio con una grandezza pari a 100 non indicata nel quadro RW, che quella grandezza è parte di un reddito già regolarmente tassato in passato e, dunque, in termini di «disponibilità», non costituisce elemento rilevante ai fini della base imponibile; - esaminata la documentazione e determinato il carico complessivo in termini di imposte e sanzioni, la procedura sembra articolarsi sull’invio di un documento da parte dell’Agenzia delle entrate nel quale è indicato il «conto della spesa». La norma parla anche di possibilità di accertamento con adesione, il che, evidentemente, lascia pensare come questo invito non sia completamente immodificabile. Fermo restando che, in ogni caso, il pagamento delle somme dovute non può essere oggetto di compensazione. Va detto che, sulla base della formulazione della norma come risulta modificata dall’ultimo emendamento, viene fissato un termine per la notifica dell’avviso di accertamento laddove, tra il momento della richiesta di collaborazione e il momento di decadenza dell’azione di accertamento del relativo periodo di imposta, vi sono meno di 90 giorni. Per come è scritta la disposizione normativa, tenendo conto che la procedura di voluntary è attivabile entro il 30 settembre 2015, la problematica potrebbe riguardare il periodo di imposta 2009; principale - il vantaggio principale, come accennato, riguarda la riduzione delle sanzioni legate alle violazioni sul monitoraggio fiscale nonché di quelle previste per le violazioni sostanziali ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap. Le prime sono determinate nella misura della metà del minimo con possibilità di definizione a un terzo, fermo restando che, ai soli fini della procedura di voluntary, la sanzione minima per gli investimenti non dichiarati e detenuti in stati o territori black list che stipulano convenzioni con l’Italia è del 3% e dunque pari alla sanzione ordinaria per gli investimenti in white list. In relazione alle violazioni sostanziali, la sanzione minima è ridotta di un quarto. La misura premiale però è concessa a condizione che le attività siano trasferite in Italia o in Stati Ue/See, ovvero la sanatoria riguardi disponibilità già in Stati Ue/ See ovvero ancora si appresti un sistema di comunicazioni tra intermediari extra Ue e lo Stato italiano; - ai fini del reddito, la quantificazione delle imposte dovute viene effettuata in maniera forfetizzata esclusivamente con riferimento ai patrimoni finanziari non eccedenti i 2 milioni di euro medi alla fine di ogni periodo di imposta. In questo caso viene ipotizzato un rendimento del 5% con tassazione al 27% in luogo della determinazione analitica ordinariamente prevista. Dunque, una procedura che fa risparmiare sulle sanzioni e, e a determinate condizioni, anche sui redditi prodotti dagli investimenti esteri fermo restando che il problema di maggiore spessore rimane quello del superamento della presunzione di redditività prevista dall’articolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009. Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, infatti, alcune previsioni di detta norma (per esempio sul raddoppio delle sanzioni e sul raddoppio dei termini di accertamento) vengono sterilizzate ma rimane, comunque, il problema della giustificazione reddituale dell’investimento estero: il superamento del problema dovrà necessariamente avvenire mediante dimostra dimostrazione della stratificazione temporale dell’investimento ovvero della sua irrilevanza come nel caso, per esempio, di patrimoni ereditati. Si pensi, per esempio, a tutte quelle ipotesi di investimenti in Svizzera non oggetto di dichiarazione nel quadro RW. Per questo, appunto, un ruolo di fondamentale importanza è quello rivestito dall’Agenzia delle entrate nell’ambito della valutazione dei documenti che verranno prodotti in quanto, evidentemente, un approccio piuttosto che un altro è suscettibile di modificare anche sensibilmente il costo della sanatoria. © Riproduzione riservata in collaborazione con: TAX DAY II Edizione Convegno !"#$!%#&"!''(')# !""!#*+,&"(!'*-## !"#$%&'('))*+#$(*$(#,*$ -.*(#$/#+$ "'0('!+*+#$(*$.!"/#&'&','&1$*)'#23*(# Milano 6 Novembre 2014 www.mfconference.it . 4 Lunedì 13 Ottobre 2014 R I E N T RO D E I CA P I TA L I Ampio scudo sui reati tributari DI FRANCESCO SQUEO ocietà e soci messi in salvo dalla collaborazione volontaria. La versione di proposta di legge approvata dalla commissione finanze della Camera ha calato l’asso: un ampio scudo penale sui reati tributari, incluse le dichiarazioni fraudolente. Ma non solo: sanati anche i reati di riciclaggio eventualmente collegati ai reati tributari presupposto. Questi ultimi sono tipicamente quelli recati dagli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del dlgs n.74/2000, e segnatamente quelli di cui alle dichiarazioni fraudolente, infedeli ovvero omesse, nonché per gli omessi versamenti di Iva ovvero di ritenute certificate. Lo scenario da cui muovere d’ora innanzi dovrà opportunamente fare i conti con due stringenti novità il cui impatto sarà analogo a quello di una morsa letale: trattasi dello scam- S DI DUILIO LIBURDI L’ ampliamento della disclosure sino al 2013 non comporta, in modo automatico, un costo della procedura inferiore rispetto alla presentazione di una dichiarazione entro il prossimo gennaio o, addirittura, attraverso l’accesso al ravvedimento operoso. Inoltre, ai fini della quantificazione della sanzione, sarà da comprendere in modo definitivo la modalità di applicazione del principio del cumulo giuridico che, a volte, gli uffici dell’amministrazione finanziaria, non applicano in sede di contestazione delle violazioni legate al monitoraggio fiscale. Sono questi due ulteriori temi da valutare nell’ambito della complessiva analisi della norma in materia di voluntary disclosure. Già sottolineato il fatto che l’assenza di meccanismi di forfetizzazione (che non necessariamente, ovviamente, devono riproporre le aliquote previste per il vecchio scudo fiscale) potrebbe in qualche modo indurre a non accedere alla sanatoria, una valutazione specifica deve essere effettuata in relazione ai periodi di imposta sanabili. Con le ultime modifiche normative, infatti, sono state ricomprese nel perimetro della sanatoria anche le violazioni commesse sino a tutto il 30 settembre 2014, cioè a dire quelle violazioni legate al modello Unico 2014 per il periodo di imposta 2013. Da un punto di vista operativo, era diffusissima la situazione dei contribuenti che, in attesa del varo della bio di informazioni automatico (per i dati acquisibili dagli Stati esteri, talvolta anche con efficacia retroattiva), unitamente all’introduzione del reato di auto-riciclaggio ormai alle porte. La valutazione di opportunità di cui all’analisi costi/benefici, dovrà tener conto che, se da un lato il conto rischierà di essere salato, dall’altro sanerà non soltanto il capitale che residua, ma anche tutti coloro i quali abbiano partecipato alla commissione dei reati in discorso, che potranno così beneficiare di un ampio ombrello penale. Non si tratta di un condono, ma piuttosto di un ravvedimento operoso speciale, con una finestra temporale entro la quale aderire che si chiuderà il prossimo 30 settembre 2015. Il binomio società-soci sarà indissolubile, con riflessi anche per gli amministratori. In assenza di riemersione, per questi ultimi troverà applicazione la responsabilità penale ai fini dell’auto-riciclaggio per i fondi costituiti all’estero. A livello economico il conto sarà così determinato: la società vedrà a sé imputati i maggiori ricavi trasferiti all’estero, di cui alla sottofatturazione, con ripresa a tassazione ai fini dell’Ires, dell’Iva e dell’Irap. I soci, dal canto loro, vedranno attribuito quanto verrà riqualificato quale distribuzione di dividendi, certamente evitandosi, nell’ambito dell’analisi della ricostruzione dei fatti e perciò dei calcoli di quanto dovuto, l’insorgere di fenomeni di doppia imposizione economica e, talvolta, seppur marginalmente, giuridica. Un esempio numerico semplificato chiarirà meglio il concetto. Fatto pari a 1.000 il provento oggetto di evasione (di cui alla sottofatturazione), questo verrà considerato quale ricavo ai fini dell’Ires in capo alla srl italiana. L’utile di 1.000 così tassato verrà trattato (al netto dell’Ires della società) quale dividendo e come tale sottoposto a imposizione in capo ai soci secondo le ordinarie regole. Saranno da versare anche le sanzioni sulle cosiddette violazioni sostanziali, nonché quelle di cui alle violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale, per quanto concerne le persone fisiche. Un altro esempio potrà ulteriormente chiarire le casistiche possibili e come interagire. Si ipotizzi il caso di una persona fisica residente che abbia generato redditi non dichiarati in Italia, accreditati su conti esteri, poi intestati a una società offshore (magari per eludere l’euroritenuta), con la persona fisica quale beneficiario effettivo. Anche il dettaglio della società offshore dovrà essere disvelato all’Ucifi. La società risulterà fi ttiziamente interposta con il risultato che il patrimonio e i correlati redditi verranno attribuiti alla persona fisica e coerentemente ripresi a tassazione, in base alla loro qualificazione giuridica. 2013, integrativa vs disclosure Possibile anche la versione nostrana Esiste anche una disclosure italiana: con una modifica normativa inserita nell’originaria disposizione, è infatti consentito l’accesso alla sanatoria anche nei confronti dei contribuenti che non hanno violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. E anche in questo caso, la sanatoria in questione riguarderà i periodi di imposta ancora accertabili sino al 2013. Analogamente alla disclosure estera, dovranno essere determinate in modo analitico le imposte dovute sia per quanto concerne le imposte sui redditi che con riferimento all’Iva e all’Irap. E, anche nell’ipotesi della disclosure «italiana» compete una riduzione delle sanzioni nella misura di un quarto. Di fatto, si tratta di una sorta di maxi ravvedimento operoso che presuppone, in ogni caso, il fatto di dover produrre all’amministrazione finanziaria una istanza e la relativa documentazione di appoggio. Conseguentemente e analogamente alla procedura di collaborazione volontaria che riguarda le disponibilità estere un ruolo decisivo sarà normativa in tema di disclosure si ponevano il problema del comportamento da tenere nell’ultima dichiarazione presentata. Sul punto vi è da dire che se l’investimento non è detenuto in black list, la forte riduzione delle sanzioni delineata dalle modifiche normative del 2013, rendeva comunque non particolarmente rischioso evidenziare, anche per la prima volta, le predette disponibilità. Con una sanzione minima rappresentato dall’approccio alla questione che sarà tenuto dall’Agenzia delle entrate posto che non vi può essere, in questa ipotesi, nessuna forfetizzazione dei costi della sanatoria. La riduzione delle sanzioni non riguarda esclusivamente l’aspetto tributario, ma anche quello penale. Il tratto comune delle due procedure, quella estera e quella nazionale, è infatti legato alla forte riduzione delle sanzioni penali e tributarie di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000. In particolare : - è prevista l’esclusione dalla punibilità per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omessi versamenti di ritenute certificate e Iva; - stessa conseguenza per i reati legati alla presentazione di una dichiarazione fraudolenta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo n. 74 del 2000. Nessuna copertura riguarda, invece, il reato dell’emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. 3%, infatti infatti, sia l’ipotesi del al 3% ravvedimento per il 2012 con la disclosure per gli anni precedenti ovvero la sanatoria nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per tutti gli anni compreso il 2012, non appariva particolarmente gravosa. Ora che la norma in tema di disclosure si va delineando, si pone la necessità di esaminare anche il caso di presentare una dichiarazione integrativa nei 90 giorni successivi al 30 settembre 2014 ovvero, ovvero successivamente, accedere al ravvedimento operoso. In entrambe le ipotesi, l’eventuale accesso agli istituti premiali esistenti a regime nell’ordinamento appaiono comunque più convenienti rispetto alla riduzione delle sanzioni che si può ottenere mediante la disclosure ponendo, nel contempo, il contribuente in una situazione «psicologica» non negativa. Per certi versi, infatti, appare più vantaggio- © Riproduzione riservata so accedere alla disclosure partendo da un periodo di imposta 2013 corretto anche attraverso l’accesso, come accennato, alle sanatorie già previste dall’ordinamento. Naturalmente, la prospettiva può essere diversa con riferip mento a quegli investimenti m detenuti in stati o territori black list con riferimento ai b quali le limitazioni che la norma sulla collaborazione n volontaria contiene in relav zione alla operatività dell’artticolo 12 del decreto legge n. 78 del 2009 non sono complessive. In linea di principio, p iinfatti, continua a operare la presunzione di redditività p sancita dalla norma appena rrichiamata. Altro tema che dovrà essere definito in modo puntuale è quello legato alla p modalità di applicazione delm lle sanzioni finalizzata alla lloro definizione nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria. Posto che si rritiene applicabile in toto il principio del cumulo giurip dico disciplinato dall’articolo 12 del dlgs n. 472 del 1997, va segnalato come, in modo v abbastanza incomprensibile, gli uffici dell’amministraziog ne finanziaria applichino in n modo non omogeneo anche a livello territoriale il principio stesso negli atti di contestazione delle sanzioni relativamente al quadro RW. Negando, per esempio, in maniera abbastanza incomprensibile, l’applicazione del cumulo giuridico nel caso in cui la violazione alle disposizioni sul monitoraggio fiscale sia avvenuta per più periodi di imposta. © Riproduzione riservata . R I E N T RO D E I CA P I TA L I Lunedì 13 Ottobre 2014 Lun 5 ItaliaOggi Sette ha raccolto il parere del decano dei tributaristi italiani, Victor Uckmar Contribuenti con poche certezze DI MARINO LONGONI organizzazioni occulte di società estere. Negli attuali accertamenti vi sono grandi difficoltà nella determinazione del reddito alle stabili organizzazioni e nel riconoscimento dei costi sostenuti. Sarà, pertanto, opportuno adottare dei criteri chiari e se possibile forfettari di determinazione del reddito, altrimenti la via della disclosure sarà zona minata, troppo rischiosa perché troppo incerta. Per quanto riguarda le cause ostative, sarebbe opportuno eliminare la previsione in forza della quale l’accesso a tale procedura risulterebbe precluso anche nel caso in cui la formale conoscenza di uno degli atti istruttori ivi indicati sia stata acquisita da uno dei «soggetti solidalmente obbligati in via tributaria» prima della presentazione all’Amministrazione finanziaria della richiesta di accesso da parte del contribuente interessato. Si tratta di una soluzione normativa potenzialmente pregiudizievole per il contribuente interessato a tale procedura tutte le volte in cui quest’ultimo presenti all’Amministrazione finanziaria la relativa richiesta di a voluntary disclosure rischia di essere un’occasione mancata, se non si riusciranno a fare alcune correzioni in grado di dare maggiori certezze ai contribuenti chiamati ad autodenunciarsi all’Amministrazione finanziaria. Lo dice a ItaliaOggi Sette il decano dei tributaristi italiani, Victor Uckmar, che sulla emersione dei capitali all’estero ha diretto un gruppo di lavoro della Fondazione Antonio Uckmar, coordinato da Caterina Corrado Oliva. Domanda. Professore, nove mesi non sono stati sufficienti alla commissione finanze della Camera per approvare un testo esente da critiche. Risposta. Esatto. Cominciamo dalla forma: il testo varato nei giorni scorsi non rispetta le più elementari regole di tecnica legislativa ed è in contrasto con lo Statuto del contribuente laddove richiama norme mediante i meri riferimenti numerici, con l’aggiunta «e successive modificazioni», senza indicare il contenuto delle norme richiamate D. Dal punto di vista dei contenuti, invece, quali sono i punti dolenti? R. Il problema principale è la mancanza di certezze per il contribuente. Sia con riguardo all’imposta che sarà richiesta dall’Agenzia e dovrà essere versata, sia per le informazioni che dovrà fornire, sia circa le prove documentali che l’Amministrazione accetterà. Con riferimento alle sanzioni, e relative riduzioni, l’incertezza si determina soprattutto per l’applicabilità di differenti frazioni di riduzioni (riduzione di ¼ o della ½ della sanzione applicabile), per i differenti casi (attività in paesi black list e non). D. Il testo deve ancora essere approA CON L O C I D E N I vato in prima lettura. C’è tempo per eventuali modifiche. Ci sono precisazioni che il legislatore dovrebbe inserire e per dare qualche e certezza a chi è interessato a farr emergere i capitali li tenuti all’estero? R. È assolutaamente necessario io chiarire la nozione ne di interposta persoona richiamata dalla lla norma (l’Agenzia zia delle entrate l’ha ha sempre ricondotta tta nella nozione di interposizione fittizia, zia, ma la Cassazione ha esteso l’ambito appliplicativo anche all’ipoipotesi di interposizione ione e sul sito n li reale). Quanto alla n o e h c n ea determinazione della Acquistabil nti.com e m a n o b b a base imponibile, per www.class le società esterovestivestia c te bisognerà chiarire ire la cesso nonostante l’esistenrilevanza delle scritture ritture contabili tete za di una causa ostativa che nute secondo le regole di paesi esteri. però egli ignora, perché non a In assenza di scritture contabili sarà conoscenza dell’avvenuta notifinecessario introdurre criteri sempli- cazione di un atto istruttorio nei ficati di determinazione del reddito confronti di un soggetto «solidalsoprattutto nel caso in cui si dovrà mente obbligato in via tributaria». È determinare il reddito prodotto 10 evidente, infatti, come in questi casi, anni fa. Ancora, sempre sulla base così facendo, il contribuente finirebbe imponibile, si evidenzia che potranno per autodenunciarsi all’Amministraaderire alla voluntary anche le stabili zione. Occorrerebbe poi consentire il L pagamento rateale delle somme da versare per la definizione. Non si capisce come lo Stato possa consentire la rateazione a chi, violata la norma (anche quella sul monitoraggio), viene accertato, e invece la neghi, chiedendo pagamento immediato di diverse annualità di im- Victor Uckmar posta, a chi scelga la via della collaborazione. D. Altri problemi sembrano derivare dal rapporto tra società e soci. R. Infatti, non va dimenticato il problema delle conseguenze della disclosure per i soggetti connessi (società il cui dominus faccia la disclosure si troverebbero ad avere la documentazione offerta in prova dal loro dominus, ai fini della procedura, e tale documentazione costituirebbe al contempo prova di redditi nascosti al Fisco accertabili in capo alla società; salva la possibilità, anzi l’obbligo, di fare anche loro la disclosure interna); né i problemi relativi a eventuali reati connessi a quelli fiscali, che verrebbero scoperti al momento della disclosure, ma non sono ahimè da essa coperti (es. appropriazione indebita dell’amministratore che distrae all’estero fondi della società). D. Infine la legge, una volta approvata in via definitiva, avrà bisogno di numerosi provvedimenti attuativi. R. Già: l’art. 5 sexies, al comma 1, prevede che le modalità di presentazione dell’istanza e le modalità di pagamento sono disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia. E fin qui va bene, ma poi vi aggiunge anche «ogni altra modalità applicativa della relativa procedura»: qui la delega è certamente troppo ampia, infatti il testo del direttore non fornisce la stessa affidabilità del testo normativo; se ci si basa su di esso, e poi l’Amministrazione cambia idea, rettifica, modifica il provvedimento con altre istruzioni, al più c’è una disapplicazione delle sanzioni, ma la maggiore imposta da pagare, rimane. Delega in bianco al direttore dell’Agenzia anche per quanto riguarda la c.d. voluntary disclosure interna, che non trova nel testo di legge altro che una troppo scarna disciplina, la precisazione che possono accedervi anche i soggetti diversi da quelli obbligati al monitoraggio (le società), e poi la vaga aggiunta che occorrerà fornire spontaneamente alla Amministrazione finanziaria «i documenti e le informazioni per la determinazione dei maggiori imponibili». Insomma, il contribuente deve costituirsi, poi si vedrà che gli accadrà. D. Mi pare di capire che a queste condizioni sarà ben difficile che la voluntary abbia successo. R. La voluntary disclosure, in maniera ben più marcata che gli scudi fiscali, si incentra tutta sulla trasparenza e la collaborazione del contribuente; è evidente come, proprio a fronte della estrema trasparenza e collaborazione che viene richiesta al contribuente, ancor più è necessario che siano chiare le garanzie e le conseguenze del suo operare. La piena collaborazione infatti si può ottenere solo ove la normativa, con gli effetti che ne derivano, sia certa e soprattutto chiara. In ogni caso, per quanto riguarda le sanzioni, sarebbe opportuno un maggiore alleggerimento. Ulteriore appesantimento del testo normativo, il reato di autoriciclaggio, che potrebbe essere meglio disciplinato, e meglio ponderato, altrove. . 6 Lunedì 13 Ottobre 2014 PROFESSIONISTI Un primo bilancio a quattro mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo verso le p.a. Una fattura elettronica salata Non convince i professionisti Pagine a cura DI VALERIO STROPPA emplificazione sì, ma non a costo zero. I nuovi obblighi di fatturazione elettronica nei confronti delle p.a. scaricano su professionisti e imprese una serie di adempimenti iniziali onerosi. Sia in termini di tempo, sia a livello economico. A quasi quattro mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo della e-fattura verso le amministrazioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti previdenziali), scattato il 6 giugno 2014, gli operatori tracciano un primo bilancio. A evidenziare le maggiori criticità è Inarsind, il sindacato degli ingegneri e degli architetti liberi professionisti. «Il nuovo sistema richiesto per fatturare alla p.a. non prevede esclusivamente il passaggio dal cartaceo al digitale (magari inviato via Pec), ma impone l’adozione di un formato elettronicostrutturato, cioè scritto in un XML secondo la sintassi del «Tracciato_FatturaPA» con firma digitale», osserva il presidente Inarsind, Salvo Garofalo, «il programma base si può scaricare liberamente da internet. Ma se si vuole qualcosa di semplice e professionale, alla fine conviene acquistarlo. Ovviamente, a spese del privato». Secondo Inarsind, quindi, la situazione rispecchia un leitmotiv da anni denunciato dalle categorie professionali: lo Stato chiede ai lavoratori autonomi e alle imprese di sopperire alle proprie carenze comunicando informazioni utili per gestire la spesa pubblica. «La riforma prevede una dose notevole di dati aggiuntivi da indicare, oltre all’obbligo di conservare i documenti per tempi ancora più lunghi», aggiunge Garofalo, «ma pensiamo veramente che, con simili imposizioni ai privati, la p.a. funzionerà meglio e che i lavoratori autonomi saranno, così, stimolati a modernizzarsi? Se così fosse dovremmo assistere a una drastica riduzione del numero di dipendenti pubblici e della relativa spesa». Sulla stessa lunghezza d’onda anche artigiani e pmi. «L’operazione è partita addossando totalmente i costi, per i necessari adeguamenti informatici, sulle imprese», osserva Andrea Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato, «in pratica, gli associati hanno dovuto acquistare sul mercato il servizio di S Le tappe • La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto l’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, in un’ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica. • Per i restanti p.a. statali il dm n. 55/2013 ha indicato il termine del 6 giugno 2015 (ossia 24 mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, pubblicato nella G.U. del 22 maggio 2013). Il dl n. 66/2014 ha tuttavia anticipato tale termine al 31 marzo 2015. • Il calendario dell’entrata in vigore degli obblighi nei confronti delle singole amministrazioni è stato stabilito con il dm 3 aprile 2013, n. 55. • • Per i ministeri, le agenzie fiscali e gli enti nazionali di previdenza il divieto di accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea è entrato in vigore dal 6 giugno 2014. Il termine del 31 marzo 2015 è stato esteso anche alle amministrazioni locali. Al riguardo è stata prevista la consultazione della Conferenza unificata. Si ricorda che in precedenza sia la legge n. 244/2007 sia il dm n. 55/2013 demandavano per gli enti locali la fissazione delle scadenze a un successivo decreto (ora non più necessario) Ma c’è chi chiede di estendere il sistema Fatturazione elettronica da estendere duzione dei conti pubblici. I restanti 800 anche alle transazioni tra privati. Per- milioni di euro derivano dall’incremento ché le tradizionali procedure ammini- di produttività che il sistema potrà ottestrative, oltre a essere costose, danno nere una volta arrivato a regime. luogo a errori e inefficienze. A spiegarlo D. Cosa intende per «fare bene la fata ItaliaOggi Sette è Alessandro Perego, turazione elettronica»? coordinatore osservatorio digital innoR. Significa non limitarsi alla sola rivation del Politecnico di Milano. cezione e conservazione delle fatture Domanda. Il governo ha accelerato elettroniche, ma introdurre workfl ow sull’adozione della e-fattura verso la approvativi digitali, che consentano di p.a. Quali sono i princiridurre i tempi di gestiopali vantaggi? ne interna e di attivare Risposta. Di certo un prima i mandati di pagapiù efficace monitoragmento, abbattendo così i gio della spesa pubblica tipici ritardi nei pagamene l’identificazione delti delle p.a. le più corrette azioni D. Qualcuno ha denundi spending review. La ciato difficoltà operatifatturazione elettronica ve e costi connessi agli rappresenta inoltre un adempimenti preliminari, importante primo passo come l’iscrizione al Sid. È verso la «sburocratizzapiù un problema tecnolozione» nella relazione gico o culturale? tra imprese e p.a.. E, cosa R. La fatturazione eletancora più importante, è tronica verso la p.a. può Alessandro Perego un’innovazione culturale incentivare la diffusione che può essere di esempio della cultura digitale in all’intero paese, spesso ancorato, anche un Paese ancora lento nel cogliere le opnelle relazioni tra privati, a prassi e a portunità della digitalizzazione. Certo, modelli di gestione cartacei, costosi e questo è solo il primo passo di un perinefficienti. corso che dovrebbe riguardare l’intero D. Secondo i calcoli effettuati dal vo- sistema economico e che porterebbe a stro Osservatorio, a quanto ammonta enormi benefici di efficienza (decine di il risparmio economico per gli operato- miliardi di euro) e soprattutto di comperi? titività sui mercati internazionali. Per R. Fare bene fatturazione elettronica fare questo cammino occorre affrontare vuol dire per la p.a. risparmiare circa un alcune fisiologiche criticità iniziali ed miliardo di euro all’anno. Circa il 20% è richiesto un profondo ridisegno delle di questo risparmio è già «a portata di organizzazioni e dei processi. mano» e si traduce in un’immediata ri© Riproduzione riservata trasmissione telematica e di archiviazione sostitutiva delle fatture nei confronti della p.a.». In tale ottica, la semplificazione avreb- be indirettamente causato ulteriori oneri burocratici, almeno nella fase iniziale, a un tessuto produttivo già alle prese con la crisi di li- quidità. «L’amministrazione pubblica doveva, e poteva, mettere a disposizione delle imprese e degli operatori che li assistono un programma gratuito per generare la fattura elettronica come pure la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche poteva essere effettuata direttamente dal Sistema di interscambio», chiosa Trevisani, «magari si può, in parte, ancora rimediare per il prossimo appuntamento del 31 marzo 2015 (quando l’obbligo sarà esteso verso tutte le altre p.a., ndr)». Volenti o nolenti, tuttavia, chi vende beni o presta servizi alle p.a. centrali si è dovuto adeguare: le tradizionali fatture cartacee, infatti, non possono essere più pagate. Sul medio-lungo termine, oltre ai vantaggi per lo stato (risparmi economici, maggiore trasparenza sui fornitori, monitoraggio della spesa pubblica), la e-fattura dovrebbe produrre significativi benefici pure per professionisti e imprese. «Di sicuro ci sono i risparmi per la carta, i costi di spedizione e gli altri aspetti amministrativi», rileva Bruno Gabbiani, presidente di Ala-Assoarchitetti, «ma l’aspetto sicuramente più importante sarebbe se questo sistema contribuisse a una reale riduzione dei tempi di pagamento. Le direttive dell’Unione europea sono chiare, tuttavia ritengo che nel contesto italiano non è la modalità con cui viene ricevuta la fattura a determinare i noti ritardi. Si tratta di una piccola parte di un ingranaggio molto burocratico e spesso farraginoso: non vorrei essere eccessivamente pessimista, la fattura elettronica è una spinta verso uno stato più moderno, ma è necessario ripensare e rendere più efficiente l’intero sistema». Anche perché, conclude Ala-Assoarchitetti, la telematizzazione dei rapporti tra privati e p.a. produce anche qualche effetto indesiderato. «Riscontriamo sul territorio che in molti comuni gli orari di ricevimento da parte degli uffici tecnici hanno subito un restringimento», puntualizza Gabbiani, «ora che tutti i rapporti sono possibili in via informatica, è più difficile ottenere un confronto diretto con i funzionari. Questo andrebbe benissimo laddove fosse possibile seguire tutte le pratiche a distanza e capire lo stato di avanzamento dell’iter, i responsabili amministrativi eccetera. Purtroppo ciò non è sempre possibile e il confronto personale è ancora in molti casi indispensabile per poter ovviare a quelle lacune e/o malintesi che il rapporto virtuale produce». © Riproduzione riservata . PROFESSIONISTI a fattura elettronica fa risparmiare il 6070% del tempo necessario per l’inserimento dei dati in contabilità. È quanto emerso da un sondaggio lanciato a settembre via Twitter da Menocarta. net, rete di imprese che si occupa a livello nazionale di dematerializzazione documentale e conservazione sostitutiva. I risultati sono stati presentati martedì scorso in occasione di un convegno che si è tenuto presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma. Nel corso dei lavori sono stati illustrati i numeri dei primi mesi di fatturazione elettronica verso le p.a. centrali: nel solo mese di luglio il numero dei documenti trasmessi tramite il sistema di interscambio è quintuplicato (143 mila fatture). Gli uffici pubblici iscritti all’Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni) hanno superato quota 31 mila. Hanno fatto lo stesso 12 mila amministrazioni locali, le quali, seppur non ancora obbligate, si sono mosse in anticipo rispetto all’appuntamento previsto per marzo 2015. Durante il convegno di L Così la contabilità cambia veste Scende al 19% la percentuale di rifiuti Solo una fattura su cinque inviata in formato elettronico viene scartata dal Sistema di interscambio (Sdi). Tra il 6 giugno e il 17 settembre 2014 l’infrastruttura telematica gestita dall’amministrazione finanziaria ha correttamente acquisito più di 550 mila file-fattura. A riportarlo è stata nei giorni scorsi il direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, in un’audizione presso la commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria. «La digitalizzazione del processo ha permesso di rilevare ambiti di miglioramento dei processi di gestione delle fatture e, più in generale, del ciclo di approvvigionamento delle singole amministrazioni», sottolinea Orlandi. Roma gli operatori si sono interrogati sul futuro dei servizi contabili alla luce della sempre maggiore efficienza garantita dalla efattura. «La fatturazione elettronica e la destrutturazione delle attività del commercialista avviata dall’informatica da un lato crea del- A testimonianza della crescente dimestichezza degli operatori con il sistema c’è anche il trend della percentuale delle fatture rifiutate per errori formali. Il tasso di scarti sul totale dei file ricevuti è passato dal 40% registrato dal 6 al 30 giugno 2014 al 26% del mese di luglio, per poi scendere al 19% ad agosto. Complessivamente, dal 6 giugno al 17 settembre i file scartati rappresentano il 23% di quelli ricevuti. Secondo il direttore delle Entrate, una futura estensione della fattura elettronica anche agli scambi privati (soprattutto quelli B2B, ossia tra soggetti passivi Iva) «fornirebbe uno strumento potente per migliorare il contrasto all’evasione e il rapporto con i contribuenti». le opportunità perché offre chance per diventare più competitivi, ma dall’altro può essere anche un problema per la nostra professione», afferma Andrea Cortellazzo, commercialista partner di Menocarta. net, «più ci si spinge verso l’automazione dei processi più è alto il rischio che la figura del commercialista, commercialista per quanto riguarda la parte amministrativa e contabile, scompaia». Per evitare di finire ai margini del mercato, l’attività di tenuta delle scritture contabili deve dunque abbandonare i sentieri tradizionali percorsi fino a oggi e battere altre strade più innovative. Lunedì 13 Ottobre 2014 Come? Per esempio «svolgendo un ruolo chiave come quello di certificatore dei flussi di fatturazione elettronica e di responsabile della conservazione sostitutiva a norma», conclude Cortellazzo. Nel sondaggio sulla fattturazione elettronica svolto via Twitter da Menocarta, la v categoria rileva un sostanziale risparmio di tempo nella gestione della contan bilità (la media oscilla tra il b 60 e il 70% di ore in meno). Molti intervistati hanno M sottolineato la possibilità di sfruttare la e-fattura come chance per il rilancio o per aumentare la competitivittà del proprio studio, menttre diversi professionisti hanno confermato le stime h che parlano di un risparmio economico del 20% del m proprio bilancio (80% delle p spese per servizi di tenuta contabile e adempimenti ffiscali). Altri infine hanno parlato di una «rivoluzione p dai costi iniziali altissimi ma dagli enormi benefici per la collettività» e di un processo che «superate le incertezze iniziali, diventa quasi automatico», sebbene in molti casi sia percepito dai clienti «ancora solo come un aggravio». © Riproduzione riservata “Conoscere non è abbastanza; dobbiamo mettere in pratica ciò che sappiamo. Nemmeno volere è abbastanza; dobbiamo fare.” GUIDE D’AUTORE, INTERPRETAZIONI, SCHEMI, CASI RISOLTI, CHECK LIST, SCADENZE E ADEMPIMENTI, RISPOSTE A QUESITI Perché il sapere da solo non basta, dobbiamo metterlo in pratica. Richiedi la tua prova GRATUITA su inpratica.leggiditalia.it 7 . 8 Lunedì 13 Ottobre 2014 FISCO L’orientamento espresso da recenti sentenze della Corte di giustizia europea sull’Iva Scambi, la sosta oltreconfine può ingarbugliare gli obblighi Pagine a cura DI FRANCO RICCA ell’ambito delle cessioni intracomunitarie, l’invio di beni in conto lavorazione a un prestatore oltre frontiera, prima di consegnarli all’acquirente, può comportare notevoli complicazioni, perché la sosta può modificare «la bandiera» dell’operazione di vendita e richiedere quindi l’esecuzione degli adempimenti Iva in un altro paese membro. Quest’anno la Corte di giustizia Ue ha pronunciato due sentenze interpretative, su casi riguardanti imprese italiane, che portano alla luce la problematica. Nella sentenza del 6 marzo 2014, C-606/12 e C-607/12, la corte si è occupata dei presupposti per la circolazione in sospensione d’imposta i beni a scopo di lavorazione (si veda ItaliaOggi Sette del 17/3/2014). Qualche giorno fa, invece, è intervenuta sulla questione della determinazione del luogo della cessione preceduta da lavorazione. N Il luogo delle cessioni di beni. In via di principio, il luogo delle cessioni di beni agli effetti dell’Iva, secondo le regole enunciate negli articoli 31 e 32 della direttiva 2006/112/Ce, è: - il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente, se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente o da un terzo; - il luogo in cui il bene si trova al momento della cessione, se invece il bene non viene spedito o trasportato. Vi sono poi alcune regole particolari, che per brevità si tralasciano in quanto non pertinenti alla problematica. Nell’ordinamento interno, i criteri di localizzazione di ordine generale sono enunciati al comma 1 dell’art. 7-bis del dpr n. 633/72, il quale stabilisce che: - le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nel territorio dello stato se ivi è situato il bene; non assumono pertanto alcuna rilevanza le variabili di carattere soggettivo, come la sede, il domicilio o la residenza delle parti (cedente e cessionario); - le cessioni di beni mobili si considerano effettuate nel territorio dello stato (I) se si tratta di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione (II) esistenti nel territorio stesso. Come per gli immobili, è del tutto irrilevante il luogo in cui sono stabilite le parti. La norma interna non con- dovendo il bene trovarsi fisicatempla la fattispecie delle mente nel territorio dello stato cessioni di beni, anterior- al momento della cessione. In difetto di uno dei due remente all’importazione, poste in essere dal soggetto che si quisiti, la cessione non si conconsidera debitore dell’impo- sidera effettuata nel territorio sta all’importazione, le quali, dello stato. Posizione giuridica del bene. ai sensi del secondo comma dell’art. 32 della direttiva Il requisito giuridico deve evi2006/112, si considerano effet- dentemente ritenersi carente tuate nel territorio dello stato se il bene è «allo stato estero», membro d’importazione (come anche se si trova nel territopure le cesrio dello stasioni di beni to in regime successive, di transito Per stabilire la effettuaoppure in un condizione giuridica te prima deposito dodel bene occorre dell’imporganale. Tale tazione). requisito, fare riferimento alla Seconinvero, non posizione doganale do la diè esplicitato sposizione nella normanazionale, tiva comudunque, affinché ché la cessione nitaria, con la quale q sembra di un bene mobile sia localiz- anzi porsi in contrasto. Nella zata nel territorio dello stato è sentenza 8 novembre 2012, richiesta la coesistenza di due C-165/11, infatti, la Corte requisiti: di giustizia ha chiarito che i - uno di carattere giuridico, depositi doganali non sono attinente alla condizione del luoghi extraterritoriali ai fini bene, che deve essere naziona- dell’Iva, in quanto appartenle, comunitario oppure vinco- gono al territorio dello stato lato al regime della tempora- membro nel quale si trovano; nea importazione; di conseguenza, le cessioni di - uno di carattere materiale, beni vincolati al regime di de- posito doganale rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, anche se possono essere esentate facoltativamente dagli stati membri. Questo perché, secondo le disposizioni della direttiva, il luogo della cessione è quello in cui i beni si trovano al momento della vendita, senza che occorra distinguere a seconda che si tratti di beni comunitari oppure non comunitari. Per stabilire la condizione giuridica del bene occorre fare riferimento alla posizione doganale quale risulta, in genere (ma non sempre), dalla documentazione presentata e/o rilasciata dall’autorità competente. Esistenza fisica. Quanto al secondo requisito, ossia l’esistenza del bene nel territorio dello stato, se ne desume, sempre argomentando «a contrariis», che in difetto della presenza fisica, la cessione dovrà considerarsi non territoriale. Di conseguenza, la vendita di un bene nazionale situato al di fuori del territorio italiano - per esempio, un bene che, al momento della cessione, si trova all’estero Niente imposta se manca la territorialità In via di principio, come detto, le cessioni che si realizzano quando i beni non si trovano fisicamente nel territorio nazionale devono considerarsi non soggette all’Iva per mancanza della territorialità. La prassi dell’amministrazione finanziaria, tuttavia, distingue l’ipotesi in cui la «manifestazione» della cessione quando i beni si trovano all’estero dipende esclusivamente dal differimento del momento di effettuazione dell’operazione rispetto all’invio dei beni. È il caso, per esempio, delle cessioni di beni in base a contratto estimatorio, per le quali l’art. 6, secondo comma, lett. c), stabilisce che la cessione tra l’affidante e l’accipiente si considera effettuata, anziché nel momento della consegna o spedizione, all’atto della rivendita dei beni al terzo, ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti, e comunque dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. In tal caso può ritenersi che il perfezionamento della cessione, sin dall’origine concepita come tale fra i contraenti, in un momento successivo all’invio o spedizione dei beni, in applicazione di specifiche disposizioni che differiscono, in forza dell’accordo tra le parti, l’effetto traslativo della proprietà, realizzi una sorta di condizione sospensiva e consenta pertanto di attribuire all’operazione la medesima natura che avrebbe avuto in assenza dei presupposti per il differimento del momento di effettuazione, ossia di qualificarla come «cessione all’esportazione» territoriale nello stato e non imponibile ai sensi dell’art. 8, dpr 633/72, anziché cessione extraterritoriale. Questa conclusione è stata confermata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 del 5 maggio 2005, in relazione alla fattispecie del cd. consignment stock, figura negoziale molto impiegata in campo internazionale e molto simile al contratto estimatorio, caratterizzata dal fatto che il cedente nazionale invia le merci a destinazione di un acquirente stabilito fuori del territorio della Comunità, presso un deposito del medesimo (oppure di un terzo, nel quale l’acquirente possa accedere), con l’intesa che le merci resteranno di proprietà del cedente fino a quando non saranno prelevate dall’acquirente. In tal caso, all’atto dell’espletamento delle formalità doganali di esportazione si concretizza una cessione a titolo oneroso delle merci in uscita, cessione che tuttavia, in virtù delle pattuizioni di cui al contratto di consignment stock, è attuata secondo un procedimento che si perfezionerà solo in un secondo momento, all’atto del prelievo dal deposito. In questa ipotesi, prosegue l’agenzia, con il prelievo di merci si è data esecuzione alla compravendita da parte dell’acquirente, cui i beni sono stati inviati e posti a disposizione: si realizzano quindi i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a), dpr 633/72, anche se il plafond di cui all’articolo 8, secondo comma, si andrà a costituire solo nel momento e nella misura in cui le merci risultino prelevate dall’acquirente e debitamente fatturate dal fornitore. Più di recente, con la risoluzione n. 94 del 13 dicembre 2013 l’Agenzia è pervenuta a conclusione analoga in relazione a un’operazione di vendita di beni che erano stati preventivamente stoccati all’estero senza trasferimento della proprietà, ma in base a un accordo fra le parti che, sia pure al di fuori della fattispecie del consignment stock, prevedeva l’impegno contrattuale alla compravendita. in posizione di temporanea esportazione - si qualifica come operazione extraterritoriale, sebbene si tratti di un bene nazionale, indipendentemente dai soggetti coinvolti e dal luogo in cui la transazione è perfezionata giuridicamente (elementi, questi, che non entrano in gioco per determinare il luogo dell’operazione ai fini Iva, nel senso che la cessione resta extraterritoriale anche se il contratto di vendita è stipulato in Italia tra due operatori nazionali). Questa conclusione ha più volte trovato conferma nella prassi. La risoluzione 22 dicembre 1982, n. 391613, affronta la questione del trattamento della cessione di beni temporaneamente esportati, sollevata da una società italiana che, avendo acquistato da un’altra impresa italiana alcuni veicoli che quest’ultima aveva temporaneamente esportato all’estero, chiedeva di conoscere se fosse corretto l’operato della società venditrice, che aveva assoggettato la cessione all’Iva. Il ministero ha risposto che ttale cessione, avendo per oggetto beni mobili nazionali che, g al momento dell’effettuazione dell’operazione, si trovavano all’estero, non rientra nel campo di applicazione dell’imposta p per mancanza del presupposto p della territorialità. In relazione a tale ipotesi, occorre quindi verificare cosa accade, sotto il profilo Iva, all’atto dell’invio dei beni all’estero, anteriormente alla vendita. v A tal fine bisogna distinguerre a seconda della destinazione; infatti, in via di principio: n - l’invio dei beni al di fuori dell’Ue, sia in regime di esporttazione temporanea che definitiva, è del tutto irrilevante n per il tributo in quanto non si p rrealizza una cessione; i beni collocati all’estero (a scopo di lavorazione, di stoccaggio, ecc.) restano infatti di propriettà dell’esportatore, il quale avrà pertanto semplicemente ll’onere di dimostrarne la destinazione al fine di superare lla presunzione legale di cessione - l’invio dei beni in un altro stato membro, invece, qualorra non sussistano i presupposti per la movimentazione p iin regime sospensivo ai sensi dell’art. 41, comma 3, del dl n. 331/93, può rappresentare n un u «trasferimento a se stessi» assimilato a una cessione iintracomunitaria ai sensi del comma 2, lettera c), art. 41 e comportare, quindi, un acquisto intracomunitario nel paese di destinazione. © Riproduzione riservata . Lunedì 13 Ottobre 2014 FISCO n recentissimo intervento interpretativo della corte di giustizia, occasionato da una controversia sul diritto al rimborso per i soggetti non residenti, chiarisce quale è il luogo in cui deve considerarsi effettuata la cessione transfrontaliera di beni preceduta da una lavorazione per conto del venditore. Anche se la pronuncia ha per oggetto esclusivamente la determinazione del luogo dell’operazione, il principio affermato dalla corte produce rilevanti conseguenze nella configurazione e negli adempimenti degli scambi intracomunitari, delle quali gli operatori non possono non tenere conto. Ma andiamo con ordine. Il caso e la questione del procedimento pregiudiziale C-446/13. Un’impresa italiana aveva venduto a una società stabilita in Francia pezzi meccanici di propria produzione, inviandoli a un prestatore d’opera francese per una previa lavorazione di finitura a proprio carico. Ultimata la lavorazione, il prestatore aveva consegnato i beni finiti all’acquirente francese per conto dell’impresa venditrice. Questa aveva fatturato la vendita, comprensiva del costo della lavorazione, come cessione intracomunitaria; aveva quindi richiesto all’autorità francese il rimborso dell’Iva addebitatale dal prestatore d’opera, secondo le disposizioni sul rimborso diretto ai soggetti passivi non stabiliti, contenute all’epoca nell’ottava direttiva (poi trasfuse nella direttiva 2008/9/Ce). L’amministrazione fiscale francese, però, respingeva la richiesta di rimborso, sostenendo che la cessione dei beni, in base alle regole in materia di localizzazione delle cessioni contenute nell’art. 8 della sesta direttiva (ora artt. 31 e 32 della direttiva 2006/112/Ce, richiamati nella pagina precedente), doveva considerarsi effettuata in Francia; questa circostanza comportava l’obbligo, per l’impresa italiana venditrice, di identificarsi in Francia, avendo ivi effettuato un’operazione imponibile e, di conseguenza, l’insussistenza dei presupposti per il rimborso diretto. Investito della controversia promossa dal ricorso dell’impresa italiana, il consiglio di stato francese decideva di sospendere la causa per chiedere alla Corte di giustizia Ue se le disposizioni della direttiva debbano interpretarsi nel senso che la cessione di un bene da parte di una società a un cliente sito in un altro paese dell’Ue, dopo la lavorazione del bene avvenuta per conto del venditore nello stabilimento di un’altra società stabilita anch’essa nel paese dell’acquirente, sia da considerare una cessione avvenuta tra il paese del venditore e il paese del destinatario finale, oppure una cessione interna U Tutto ha origine dalla spedizione I movimenti di beni intraUe • L’invio di beni in conto lavorazione dal committente IT a un prestatore d’opera FR, se i prodotti finiti non sono rispediti nel paese di provenienza, non può effettuarsi in regime sospensivo, ma dà luogo a un trasferimento intraUe «a se stessi» (cessione non imponibile nel paese di origine, acquisto imponibile nel paese di destinazione) • I beni, pertanto, prendono la «bandiera» del paese in cui è effettuata la lavorazione, ossia la Francia, dove deve essere tassata l’introduzione a cura del committente IT • Anche la successiva vendita dei beni si considera quindi localizzata nel paese della lavorazione, dove dovranno essere eseguiti gli adempimenti d’imposta a cura del cedente IT, previa apertura di una posizione Iva mediante identificazione diretta o rappresentante fiscale N bl b ffosse reso Nessun problema se il bene Le ovvie conseguenze della soluzione interpretativa della corte si annidano nella disciplina degli scambi intracomunitari. Restando, per migliore chiarezza, al caso concreto, se la cessione dall’impresa IT all’impresa FR, dopo la lavorazione eseguita in territorio francese per conto dell’impresa cedente, si considera effettuata in Francia, la precedente spedizione dei beni dall’Italia al prestatore d’opera francese, non potendo fruire del regime sospensivo previsto per i movimenti in conto lavorazione (in quanto i beni non rientrano in Italia), costituisce nel paese di origine una cessione intracomunitaria per assimilazione, sotto la specie del c.d. «trasferimento a se stessi», e allo stesso tempo, nel paese di destinazione, un acquisto intracomunitario imponibile. Il regime della movimentazione intraUe, quindi, è molto diverso rispetto a quella extraUe. Pertanto, il soggetto passivo che realizza questa operazione bifronte, ossia l’impresa IT, dovrà identificarsi in Francia, direttamente o mediante rappresentante fiscale, per assolvere l’imposta sull’acquisto intracomunitario, imposta che applicherà concretamente integrando la fattura della cessione non imponibile emessa dalla al paese di quest’ultimo, a partire dallo stabilimento di lavorazione. La risposta della Corte. Nella sentenza, pronunciata il 2 ottobre 2014, la Corte osserva in via preliminare che sebbene la questione si riferisca, in via generale, alle disposizioni della normativa comunitaria sull’Iva che consentono di definire il luogo di una cessione intracomunitaria, si deve ritenere che essa riguardi l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva (ora art. 32, primo comma, direttiva 2006/112), che disciplina il luogo di una cessione di beni in genere senza distinzione fra cessioni intraUe e altre cessioni. Di conseguenza, nel caso di specie, il luogo della cessione di beni deve essere determinato alla luce dell’art. 8, paragrafo 1, lettera a), e a tale riguardo è del tutto irrilevante la stessa impresa nei confronti della propria posizione francese. Ulteriore conseguenza è, realizzando un’operazione imponibile in Francia, l’impresa non ha diritto al rimborso, ma potrà recuperare l’imposta francese attraverso la detrazione. Queste conseguenze potrebbero essere evitate (naturalmente non senza onerose complicazioni) se, ultimata la lavorazione, il prestatore francese restituisse i beni al committente in Italia, il quale successivamente li rispedirebbe in Francia in regime di cessione intracomunitaria. In entrambi i casi, manco a dirlo, per l’erario non cambia assolutamente nulla sotto il profilo sostanziale. Ma il formalismo della disciplina dell’Iva esige il sacrificio. Forse, più che alla dichiarazione standard, nell’Ue si dovrebbe pensare a semplificazioni di più ampio respiro. realizzazione di un «trasferimento» o di una «destinazione» ai sensi dell’articolo 28-bis, paragrafi 5, lettera b) e 6, della sesta direttiva; in altre parole, ai fini della soluzione della questione, non assume alcun rilievo la circostanza che la spedizione dei beni dall’Italia alla Francia, per le esigenze dell’impresa venditrice, possa qualificarsi come cessione intracomunitaria nel paese di partenza e acquisto intracomunitario in quello di destinazione. Posto, dunque, che la questione mira a stabilire se, in un caso simile, il luogo della cessione sia il paese del fornitore o quello dell’acquirente, la corte rileva che la norma comunitaria stabilisce che il luogo di una cessione di beni è situato nel «luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente». La lettera della disposizione non consente di considerare che il 9 luogo della cessione si trovi nel paese del fornitore, perché i beni sono stati prima spediti al prestatore che era stabilito in un altro stato membro, il quale, dopo aver effettuato lavori di rifinitura, li ha poi spediti all’acquirente, stabilito in quest’ultimo stato membro. Pertanto, gli unici beni che formano oggetto del contratto fra venditore e acquirente, ossia i beni finiti, si trovavano già nel paese dell’acquirente al momento iniziale della spedizione o del trasporto a destinazione di quest’ultimo. Questa interpretazione, spiega ancora la corte, è avallata anche dal sistema generale, che identifica il luogo della cessione in quello nel quale avviene il trasferimento del potere di disporre del bene come proprietario: nella fattispecie, il fornitore, quando spedisce i beni al prestatore d’opera, non trasferisce all’acquirente tale potere, in quanto la spedizione mira solo a rendere i beni conformi all’ordine per la successiva cessione all’acquirente. Al riguardo, ricorda ancora la corte, l’art. 8, paragrafo 1, lettera a), implica la sussistenza di un nesso temporale e sostanziale sufficiente tra la cessione dei beni di cui trattasi e la spedizione dei medesimi, nonché una continuità nello svolgimento dell’operazione; nesso e continuità che mancano se la spedizione dei beni da parte del fornitore al prestatore è finalizzata a trasformarli prima della loro cessione all’acquirente, per renderli conformi agli impegni contrattuali tra il fornitore e l’acquirente. Pertanto il luogo della cessione si considera situato nel luogo in cui si trovano i beni divenuti conformi agli impegni contrattuali tra queste due parti. In conclusione, in un caso come quello di specie, il luogo della cessione deve ritenersi situato nel paese nel quale ha inizio la spedizione a destinazione dell’acquirente, ossia in Francia. © Riproduzione riservata . 10 Lunedì 13 Ottobre 2014 FISCO Le posizioni delle Entrate e dell’Associazione dei commercialisti sugli effetti fiscali Rent to buy in assetto variabile Il vincolo al trasferimento condiziona la disciplina Pagina a cura DI FABRIZIO G. POGGIANI er le Entrate, in presenza di un contratto «rent to buy» con futura vendita non vincolante per entrambe le parti, al momento dell’eventuale opzione di acquisto emerge un componente di reddito determinato per differenza tra prezzo di cessione e i canoni di locazione già incassati. Per l’Associazione dei commercialisti è necessario, nel caso del locatore-cedente, contabilizzare una sopravvenienza passiva deducibile, pari ai canoni incassati, e il ricavo da cessione o la plusvalenza (minusvalenza), nel caso di bene strumentale. Queste le indicazioni che emergono dalla lettura di un recente documento (si veda ItaliaOggi del 4/10/2014) dell’Associazione italiana dottori commercialisti (norma di comportamento n. 191/2014) e della risposta dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio scorso (n. 954-63/2013 - prot. 21831), dopo l’intervento del legislatore che ha «tipicizzato» il contratto in oggetto, con l’art. 23, dl 133/2014, che dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Si evidenzia, innanzitutto, che il contratto «rent to buy» comprende, al suo interno, i caratteri della locazione e della vendita del bene, in tal caso di immobile, evidenziando il nascere di un’operazione con la quale inizialmente viene trasferito il mero godimento dell’immobile, dietro versamento di un canone periodico, mentre la proprietà viene trasferita successivamente, con imputazione dei canoni già pagati a scarico del prezzo di vendita, in modo automatico, se è presente una clausola vincolante tra le parti, o per opzione, se la futura vendita La locazione con clausola di trasferimento non vincolante P Imposizione diretta Ai fini Iva non è vincolante per entrami l be le parti. Le norme che hanno introdotto il contratto in esame, contenute nell’art. 23, dl 133/2014, dispongono sugli effetti, sull’eventuale inadempimento, sulla risoluzione del contratto, anche per inadempimento, sul fallimento di una delle parti (locatore-cedente e affittuario-cessionario) e quant’altro ma, ai fini fiscali, rinviano totalmente alla disciplina inerente il riscatto a termine degli alloggi sociali, aggiungendo il comma 5-bis, all’art. 8, dl 47/2014 (cosiddetto «decreto casa»); l’operatività delle disposizioni richiamate, peraltro, sarà definita con un apposito provvedimento ministeriale. • canoni di locazione: concorrono a formare il reddito imponibile in base al «principio della competenza», ai sensi della lett. b), comma 2, art. 109 del Tuir • opzione: emerge un componente rilevante ai fini fiscali, pari alla differenza tra il prezzo di cessione, al netto dei canoni che hanno già concorso alla formazione del reddito imponibile, e il costo fiscale dell’immobile, ai sensi dell’art. 86 del Tuir • canoni di locazione: si rende applicabile la disciplina riferita alle locazioni immobiliari, di cui al n. 8, comma 1, dell’art. 10, dpr 633/1972 e i canoni rilevano all’atto del pagamento, ai sensi del comma 3, dell’art. 6, dpr 633/1972 • opzione: si applica la disciplina per le cessioni immobiliari, di cui ai nn. 8-bis e 8-ter, comma 1, art. 10, dpr 633/1972, tenendo conto che il momento di esecuzione della cessione (effetto traslativo) è all’atto di stipula del contratto definitivo, ai sensi del comma 1, dell’art. 6, dpr 633/1972. Per le Entrate, la base imponibile è costituita dall’ammontare del prezzo concordato al netto dei canoni (acconti prezzo), con applicazione dell’Iva sulla differenza tra prezzo pattuito e i canoni di locazione pagati fino all’esercizio dell’opzione Di conseguenza, lle E Entrate e l’Associazione italiana dei dottori commercialisti hanno dedicato i documenti richiamati, al fine di individuare il corretto atteggiamento contabile, sia ai fini dell’imposizione diretta sia di quella indiretta, evidenziando due situazioni differenti, nel caso in cui, come detto, il contratto iniziale preveda un vincolo al trasferimento per entrambe le parti o solo una opzione. Nel primo caso, ai fini tributari, l’effetto economico del passaggio della proprietà s’intende anticipato al momento della stipula del contratto (anche di locazione) con la conseguenza che ai fini dell’imposizione diretta, il ricavo (o la plusvalenza/minusvalenza) l l / i l ) deve essere assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in corso al momento della stipula del contratto, in ossequio alle disposizioni, di cui alla lett. a), comma 2, art. 109, dpr 917/1986 (Tuir), il bene deve essere eliminato dal bilancio e l’eventuale Iva deve essere applicata all’intero corrispettivo della cessione (canoni + differenza prezzo), in presenza di cedente-impresa, mentre in presenza di cedente-privato il ricavo forma base imponibile al momento della stipula, ai sensi della lett. b), comma 1, dell’art. 67 del Tuir, con imposta di registro applicata già al momento dell’avvio della locazione. Nel N secondo caso, ovvero se la l clausola non è vincolante per p entrambe le parti con la presenza ulteriore di un prep ciso «atto di volontà» da parte, in genere, dell’affittuariocessionario, il trasferimento di proprietà si deve considerare eseguito in tale momento (esercizio dell’opzione), con la conseguenza che la cessione e la locazione rilevano autonomamente; in tal caso, il locatore-cedente, che opera nell’ambito d’impresa e ai fini dell’imposizione diretta, rileva il ricavo (o la plusvalenza/minusvalenza) per l’intero corrispettivo, rileva una sopravvenienza passiva pari ai canoni incassati e imputati al prezzo di cessione, mentre ai fini Iva deve emettere fattura a saldo del corrispettivo contrattualmente prestabilito, tenendo conto delle disposizioni contenute nei nn. 8, 8-bis e 8-ter, dell’art. 10, dpr 633/1972. Diversa la situazione del locatore-cedente, che non opera nell’ambito dell’attività d’impresa, che deve assoggettare i canoni di locazione all’imposta di registro, la cessione sempre all’imposta di registro e tassare la detta cessione, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi della lett. b), comma 1, art. 67, del Tuir. Per entrambe le situazioni, inoltre, è stata indicata l’operatività dell’affittuariocessionario, sia operante in ambito del regime d’impresa che nella sfera giuridica-patrimoniale privata. Per l’Agenzia delle entrate (risposta n. 954-63/2013) «nei periodi precedenti all’eserczio dell’opzione da parte del conduttore l’unico negozio a cui possa attribuirsi rilievo giuridico è la locazione», con la conseguenza che, con l’esercizio dell’opzione, si perfeziona il trasferimento della proprietà dell’immobile e quindi la cessione. Inderogabilità del divieto di doppia imposizione per l’Iva Per le Entrate, ove la cessione sia soggetta a Iva, il tributo deve essere applicato sulla differenza tra il prezzo pattuito, al netto di eventuali acconti versati, e i canoni di locazione pagati dal conduttore fino all’esercizio dell’opzione. Posto che siamo nell’ambito di un locatore-cedente che opera nell’ambito del regime d’impresa e che sono presenti le condizioni per l’applicazione dell’Iva, per l’Agenzia delle entrate è necessario rispettare «l’inderogabile divieto di doppia imposizione», tenendo conto che, nel caso di trasferimento non vincolante, su una parte del prezzo (canoni), il tributo è già stato versato. Per l’Associazione dei commercialisti (norma di comportamento n. 191 pag. 4), il locatore-cedente che opera nell’ambito dell’attività d’impresa deve emettere le fatture per i canoni dovuti applicando l’Iva (in alternativa al regime di esenzione, se ne ricorrono i presupposti) e, all’esercizio dell’opzione (effetto traslativo), emette una fattura a saldo del corrispettivo contrattualmente prestabilito «riqualificando come acconto del corrispettivo, in tutto o in parte, i canoni di locazione percepiti e già fatturati», rettificando in aumento o in diminuzione l’Iva, ai sensi del comma 1, dell’art. 26, dpr 633/1972, in presenza di aliquota diversa. Ciò per il semplice motivo che le Entrate, con la citata consulenza giuridica, non ha esaminato il caso in cui il regime Iva muti nell’in- tervallo, come nel caso in cui il locatore cedente abbia applicato l’aliquota al 10% sui canoni (nuova costruzione) e poi ceda a soggetto che invoca l’agevolazione «prima casa», con aliquota al 4%. Resta aperto, inoltre, il problema relativo all’attribuzione dei ricavi da locazione, poiché, sempre secondo l’associazione (diversamente dal Notariato, studio 490-2013/ T), il locatore-cedente dovrebbe, al momento dell’opzione, rilevare una sopravvenienza passiva (deducibile fiscalmente) per un ammontare pari ai canoni percepiti, contabilizzando un ricavo (o una plusvalenza/minusvalenza), con la conseguente determinazione di una base imponibile pari alla differenza pagata (il reddito di periodo viene diminuito della sopravvenienza passiva e incrementato del ricavo). Al contrario, minor beneficio lo trae l’affittuario-cessionario giacché, muovendosi su detta falsariga, annota ai fini Iva la fattura rettificativa dopo quelle relative ai canoni periodici, ma nel periodo d’imposta riferito all’esercizio di opzione e se il bene immobile è strumentale, rileva una sopravvenienza attiva (tassabile) per i canoni pagati, contabilizza l’immobile tra le immobilizzazioni materiali e deduce solo la quota di ammortamento del periodo (3%), con un cospicuo incremento della base imponibile e della relativa tassazione, in presenza di persone fisiche e soggetti «trasparenti». . FISCO Lunedì 13 Ottobre 2014 11 Alcune valutazioni sulla tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni Affrancamento, il tempo è tutto Gli aumenti non impattano se si procede entro il 17/11 Pagina a cura DI SANDRO CERATO aumento della tassazione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non impatta se il contribuente procede all’affrancamento di valore entro il prossimo 17 novembre in relazione a tutte le partecipazioni non qualificate possedute. Come noto, per effetto di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del dl n. 66/2014 (cd. «Decreto Renzi»), a decorrere dal 1° luglio 2014 la tassazione dei redditi di natura finanziaria (dividendi e plusvalenze) è passata, salvo qualche eccezione, dal 20 al 26%, comprendendo in tale ambito anche i redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a cquinquies), del Tuir, vale a dire il «capital gain» derivante dalla cessione di partecipazioni non qualificate da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa. Si ricorda che sono non qualificate le partecipazioni che rappresentano una percentuale pari o inferiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, ovvero al 25% del capitale o patrimonio sociale (2% in caso di partecipazioni quotate). Per quanto attiene alla decorrenza del descritto aumento, l’art. 6 dello stesso dl 66/2014 stabilisce che l’aliquota del 26% è applicabile a partire dai redditi diversi realizzati dal 1° luglio 2014. A tale proposito, la circ. 27/6/2014, n. 19/E, ha precisato che le plusvalenze si intendono realizzate alla data in cui si perfeziona la cessione della partecipazione e non nel momento in cui è incassato il corrispettivo, poiché tale ultimo momento è rilevante ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui avviene la tassazione della plusvalenza (trattandosi di un reddito diverso tassabile per cassa), e non anche per l’aliquota applicabile al predetto reddito. In base a tale precisazione: - se la cessione della partecipazione è avvenuta a partire dal 1° luglio 2014, e in relazione alla stessa sono stati percepiti degli acconti antecedentemente a tale data, la plusvalenza è comunque soggetta all’aliquota del 26%; - se la cessione della partecipazione è intervenuta entro il 30 giugno 2014, ma il corrispettivo è stato incassato in tutto o in parte successivamente, la plusvalenza è soggetta all’aliquota del 20%, ancorché il corrispettivo stesso sia stato percepito in un momento successivo. Al fine di evitare che l’aumento della tassazione dal 20% al 26% colpisca anche la parte di reddito maturata fino al 30 giugno 2014, l’art. L’ La rivalutazione esclude l’altra opzione Mentre l’affrancamento previsto dal dl 66/2014 comporta la tassazione al 20% della sola plusvalenza maturata al 30 giugno 2014 e deve riguardare necessariamente tutte le partecipazioni non qualificate detenute dal contribuente, la rivalutazione prevista dalla legge di stabilità 2014 prevedeva l’applicazione dell’imposta sostituiva del 2% sull’intero valore della partecipazione al 1° gennaio 2014, come risultante dalla perizia di stima, e poteva aver riguardo anche a una sola partecipazione detenuta dal contribuente. Risulta evidente che per i contribuenti che hanno già proceduto alla rivalutazione prevista dalla citata legge di stabilità, non sembra quasi mai conveniente procedere all’affrancamento previsto dal dl 66/2014, a meno che nei primi sei mesi del 2014 la partecipazione non abbia subito importanti incrementi di valore. Al contrario, coloro che non hanno approfittato della rivalutazione prevista dalla legge n. 147/2013, possono ora valutare l’eventuale affrancamento previsto dal dl 66/2014, pur tenendo conto delle differenze evidenziate in precedenza. Le novità Rivalutazione (legge di Stabilità 2014) Affrancamento (art. 3, dl 66/2014) Partecipazioni possedute al 1° gennaio 2014 Partecipazioni possedute al 30 giugno 2014 Può riguardare anche una sola partecipazione Riguarda tutte le partecipazioni detenute dal contribuente Imposta sostituiva del 2% sul valore di perizia Imposta sostituiva del 20% sulla plusvalenza maturata al 30 giugno 2014 Imposta da versarsi in tre rate annuali a partire dal 30 giugno 2014 Imposta da versarsi entro il 17 novembre 2014 È possibile la rivalutazione parziale Non è possibile la rivalutazione parziale Non assumono rilevanza le minusvalenze Le minusvalenze riducono la base imponibile dell’imposta sostitutiva 3, commi da 15 a 18, del dl 66/2014 prevede la possibilità di affrancare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni possedute dal contribuente possedute alla predetta data del 30 giugno 2014. A seguito di tale affrancamento, per la determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata a partire dal 1° luglio 2014 è possibile assumere il valore affrancato in luogo del costo di acquisto della partecipazione. Per procedere con l’affrancamento in questione, il contribuente deve: - esercitare una specifica opzione; - effettuare il versamento dell’imposta sostitutiva del 20% entro il 17 novembre 2014, sulla differenza tra il valore della partecipazione al 30 giugno 2014 e il costo fiscale della stessa (quasi fosse una sorta di cessione virtuale della partecipazione). In relazione alle modalità di esercizio dell’opzione per l’affrancamento, oltre a ricordare che l’importo versato dovrà essere indicato nel quadro RT del modello Unico 2015, deve riguardare necessariamente tutte le partecipazioni non qualificate detenute dal contribuente (in regime dichiarativo) al 30 giugno 2014, comprese quelle che eventualmente sono già state oggetto di rivalutazione alla stessa data del 30 giugno 2014 ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge di Stabilità 2014 (con pagamento dell’imposta sostitutiva del 2% sull’intero valore risultante dalla perizia). Non è consentito un affrancamento parziale, e pertanto non è possibile affrancare una parte di partecipazione qualificata che, autonomamente considerata, rappresenta una partecipazione non qualificata. Per quanto riguarda il valore delle parte- FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio Cassazione Altre notizie ACCERTAMENTO CODICE TRIBUTO SOPPRESSO Accrediti ingiustificati sui conti di soggetti che rivestono posizioni direttive in una società sono considerati utili societari percepiti (sent. Cassazione n. 20668 1/10/2014) Soppresso il codice tributo 6831 - credito d’imposta di cui alla lr n. 5/2009 della regione autonoma Sardegna (ris. Entrate n. 85/E 2/10/2014) RISCOSSIONE PEX Non basta la visura camerale per attestare l’inattività della società ai fini della participation exemption (sent. Cassazione n. 41686 9/10/2014) Istituito il nuovo codice tributo per la riscossione tramite modello La versione integra- F24 dei contributi da destinare al finanziamento le è disponibile su dell’ente bilaterale naziowww.italiaoggi.it/ nale (ris. Entrate n. 86/E docio7 9/10/2014) c cipazioni al 30 giugno 2014, da ccontrapporre al costo fiscale delle stesse per il calcolo della d plusvalenza maturata e tassap tta al 20%, si devono applicare lle regole già previste dal dm 13/12/2011 (emanato in occa1 ssione del precedente aumentto del capital gain dal 12,5 al 20%), come confermato anche 2 nella circ. n. 19/E/2014. Il citan tto decreto prevede, per quanto rriguarda le partecipazioni in ssocietà non quotate (per quellle quotate si assume il valore di mercato al 30 giugno 2014), d cche il valore corrisponde alla ffrazione di patrimonio netto della società individuato ald ternativamente in base: - all’ultimo bilancio approvato anteriormente al 30 giugno 2014 (e quindi normalmente il riferimento è al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013); - a una relazione giurata di stima redatta da un dottore commercialista o esperto contabile, da un revisore legale dei conti, ovvero da un perito iscritto alla Cciaa. La circ. n. 19/E/2014 ha precisato che per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, le plusvalenze devono essere considerate: - in primo luogo, al netto del 62,5% delle minusvalenze realizzate prima del 1° gennaio 2012 e non ancora utilizzate in compensazione; - in secondo luogo, al netto delle minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e non ancora utilizzate in compensazione; - infine, al netto di eventuali minusvalenze che dovessero derivare dall’affrancamento stesso. Analogamente a quanto previsto in occasione della precedente revisione del sistema di tassazione delle plusvalenze, l’art. 3, comma 13, del dl 66/2014 prevede la «decurtazione» delle minusvalenze realizzate antecedentemente al 30 giugno 2014 ai fini della possibilità di utilizzo delle stesse ad abbattimento di eventuali plusvalenze, come previsto dall’art. 68, comma 5, del Tuir, secondo cui le minusvalenze da capital gain (non qualificate) possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze (non qualificate) realizzate nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quarto. In particolare, si prevede che le minusvalenze realizzate fino al 30 giugno 2014 possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014 nella misura del 48,08% delle minusvalenze realizzate entro il 31 dicembre 2011, e nella misura del 76,92% delle minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014. © Riproduzione riservata . 12 Lunedì 13 Ottobre 2014 CONTENZIOSO & CONTRIBUENTI La Ctr di Roma sull’autonoma organizzazione No Irap al medico Non conta il dipendente part-time DI NICOLA FUOCO l medico della Asl che assume un dipendente part-time paga un canone di locazione per lo studio e utilizza un’autovettura non è tenuto al pagamento dell’Irap. L’impiego di tali mezzi non confi gura l’esistenza di un’autonoma organizzazione e anzi si pone come condizione necessaria per esercitare in maniera efficiente l’importante servizio pubblico a cui egli è chiamato. Sono le conclusioni che si leggono nella sentenza n. 4211/37/14 della Ctr di Roma. La vertenza trattata dai giudici d’appello capitolini riguarda una richiesta di rimborso inoltrata da un medico convenzionato con il Ssn (presso l’Asl di Rieti), relativamente all’Irap corrisposta per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009. Il professionista sosteneva di non usufruire di alcuna autonoma organizzazione e chiede- I va, pertanto, la restituzione delle imposte versate. A seguito del diniego emesso dall’Agenzia delle entrate, il contribuente instaurava il giudizio tributario, proponendo ricorso presso la Ctp di Rieti. Tanto la commissione di primo grado quanto la Ctr di Roma (giudice di seconde cure) hanno condiviso le doglianze espresse dal medico, reputando non dovuto il pagamento dell’Irap effettuato spontaneamente. In particolare, il giudice romano ha ritenuto non confi gurabile il requisito dell’autonoma organizzazione, pur in presenza di un lavoratore dipendente part-time assunto dal professionista. Questa la spiegazione della Ctr: «Gli elementi evidenziati nella vicenda (dipendente part-time, locale in affitto, autovettura) non sembrano tali da integrare il presupposto di una rilevante attività organizzata da assoggettare all’Irap». Di contro, un tale apparato vie- ne visto dalla Commissione come condizione necessaria per «l’ottimale svolgimento dell’obbligazione convenzionale assunta con la struttura sanitaria, e quindi commisurata all’impegno da essa richiesto», considerando anche che si tratta di effettuare un «servizio pubblico di particolare importanza, da svolgere in modo adeguato per i soggetti assistiti». Un elemento che ha coadiuvato la decisione riguarda la misura del compenso corrisposto al dipendente part-time, particolarmente esiguo se rapportato al volume d’affari prodotto dal medico. Anche il compito svolto dal dipendente (addetto alla ricezione dei clienti) ha convinto i giudici tributari a ritenere che non esistesse un’organizzazione capace di sostituirsi al professionista, accrescendone la capacità di produrre ricavi, bensì un mero apparato pensato per una migliore erogazione del Servizio sanitario. © Riproduzione riservata La ristrutturazione sconfessa l’elusione Crediti Iva conferiti compensabili Nel contrasto agli abusi del diritto, l’attività accertativa volta a riqualificare la natura di atti giuridici leciti compiuti dal contribuente deve essere orientata da una certa cautela. Tale cautela deve essere ancor maggiore quando si tratta di operazioni di ristrutturazione societaria nell’ambito di grandi gruppi d’impresa, nei quali è consuetudine realizzare operazioni straordinarie per la riorganizzare degli assetti. La paternità del principio è da attribuire alla Ctr Milano che, con la sentenza n. 4192/11/2014, ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate, già soccombente nel primo grado di un giudizio instaurato da un gruppo operante nel settore dell’energia. La questione dibattuta riguarda la nota tematica dell’abuso del diritto, laddove l’amministrazione tende a riqualificare una serie di atti e/o contratti stipulati dal contribuente, che appaiano composti per realizzare un intento elusivo. Così, un conferimento d’azienda a cui segua la cessione delle quote ottenute viene vista e riqualificata come una «finta» cessione d’azienda e le imposte vengono ricalcolate di conseguenza. Nel caso di specie, ciò era avvenuto all’interno di un grande gruppo d’imprese, tra tutte società appartenenti al medesimo. La Ctr di Milano ha criticato l’applicazione di tale metodologia accertativa in quel preciso contesto: «occorre trovare un giusto bilanciamento tra una pianificazione fiscale eccessivamente aggressiva e libertà di scelta delle forme giuridiche, specialmente in presenza di attività imprenditoriali». «Tale cautela», prosegue il collegio, «deve essere di rilevante importanza quando si è in presenza di ristrutturazioni societarie e soprattutto quando le stesse avvengono nell’ambito di grandi gruppi d’impresa». Benito Fuoco Nell’ambito di un’operazione di conferimento d’azienda, la società conferitaria può utilizzare il credito Iva trasferito con il conferimento per compensare altre imposte; è infondata, di contro, la tesi dell’amministrazione finanziaria secondo cui il credito Iva trasferito con il conferimento può essere solo chiesto a rimborso dalla conferitaria. È quanto si legge nella sentenza n. 7245/44/14 della Ctp di Milano. La vicenda prende le mosse dall’impugnazione di una cartella di pagamento, derivante dal mancato riconoscimento di un credito Iva utilizzato per compensare delle imposte. Il credito era stato trasferito mediante conferimento di ramo d’azienda e la società conferitaria aveva inteso usufruirne per effettuare, in compensazione, dei pagamenti di proprie imposte. Secondo la resistente Agenzia delle entrate, il credito Iva trasferito con il conferimento non è utilizzabile in compensazione, ma può essere solamente richiesto a rimborso. Ciò per due ragioni: 1) perché la compensazione è limitata ai soli casi previsti dalla legge, tra i quali non rientra la fattispecie; 2) perché solamente con la procedura di rimborso l’amministrazione avrebbe la possibilità di controllare la spettanza effettiva dell’eccedenza d’imposta. Secondo la Ctp di Milano, invece, con l’operazione di conferimento, assimilabile per molti versi alla cessione d’azienda, «il credito d’imposta entra nella piena disponibilità del cessionario, il quale può legittimamente utilizzarlo anche in compensazione di propri debiti d’imposta». Del resto, aggiunge la sentenza, «ogni attività verificatoria relativa a detto credito ben potrebbe essere eseguita dall’Ufficio in sede di controllo della dichiarazione». Benito Fuoco BREVI Frode carosello. I costi soggettivamente inesistenti, sostenuti nell’ambito di una frode carosello, sono deducibili dal reddito d’impresa, ai fini delle imposte dirette. Anche nel caso in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, purché tali costi rispettino i criteri di inerenza, competenza, certezza e determinabilità imposti dal Tuir. Lo afferma la Ctp di Brescia nella sentenza n. 408/10/14, richiamando la novità normativa portata dal dl 16/2012 e le interpretazioni recenti rese dalla Suprema Corte. «Sono deducibili per l’acquirente», si legge in pronuncia, «i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, anche se essi sono stati sostenuti nel quadro di una cosiddetta frode carosello e anche nelle ipotesi in cui l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni». In ultimo la specificazione, «salvo che si tratti di costi che, a norma del Tuir, siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e tale disciplina trova applicazione retroattiva». trovato qualora avesse correttamente presentato la dichiarazione». Rimborso Iva, poca forma e molta sostanza. Nella valutazione delle richieste di rimborso Iva presentate dai contribuenti, l’Ufficio fiscale deve dare preminenza alle risultanze fattuali e alla effettiva spettanza del credito, al di là delle omissioni formali o inesattezze dichiarative compiute nella compilazione dei moduli. È l’esortazione che la Ctr di Roma rivolge nella sentenza n. 3745/09/14, richiamando peraltro le disposizioni emanate dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare 21/e del 2013, citata nella pronuncia. Con tali motivazioni, il collegio laziale ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio e legittimato la richiesta del contribuente, «anche alla luce della circolare 21/e emanata dall’Agenzia delle entrate in data 25 giugno 2013 con la quale, premesso testualmente che spesso si registra il riconoscimento della spettanza del credito sulla base della documentazione contabile esibita dal contribuente, si chiamano i dipendenti uffici ad attribuire i crediti che risultino effettivamente spettanti, così ponendo il contribuente, ancorché tardivamente, nella medesima condizione in cui si sarebbe Scudo fiscale ad ampio raggio. Lo scudo fiscale effettuato dalla persona fisica scongiura avvisi di accertamento non soltanto diretti alla persona stessa, ma anche ad una società di cui la persona risulti l’effettivo «dominus». È quanto si legge nella sentenza n. 1058/03/14 della Ctp di Frosinone. La copertura dello scudo fiscale, dunque, si estende anche alle società governate dalla persona fisica che ha aderito alla misura, in virtù di «un ampliamento «di fatto», previsto dalla circolare applicativa del decreto». «Il documento dell’Agenzia delle entrate», prosegue il collegio ciociaro, «chiarisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione effettuate da una persona fisica non potranno essere utilizzate per far partire un accertamento fiscale o anche semplicemente nell’ambito di un controllo avviato magari per motivi diversi nei confronti di una società di capitali di cui quel contribuente è il dominus». Prove certe per il reddito estero. «La fotocopia della pagina redatta in lingua straniera, priva di sottoscrizione e di certificazione di conformità, che costituirebbe secondo la tesi dell’Ufficio la «fiche cliente» della banca Hsbc di Ginevra, appare del tutto irrilevante ai fini probatori, priva com’è di qualunque elemento idoneo a farne ritenere la genuinità quanto alle modalità di formazione, ai contenuti e alla provenienza». Testuali parole hanno condotto la Ctp di Milano a emettere la sentenza n. 7215/29/14, con annullamento dell’avviso di accertamento formato dall’Agenzia delle entrate del capoluogo meneghino. I giudici tributari hanno ritenuto che una pretesa impositiva non potesse essere validamente supportata dalla mera esibizione di una fotocopia di una pagina, peraltro in lingua straniera, che avrebbe dovuto essere, secondo gli accertatori, una sorta di documento di riepilogo della posizione detenuta dalla contribuente presso la banca svizzera. Nicola Fuoco I testi delle sentenze sul sito www. italiaoggi.it/docio7 . IMPRESA Lunedì 13 Ottobre 2014 13 I chiarimenti del decreto interministeriale sulla bonifica e riconversione dei siti inquinati Credito d’imposta condizionato Agevolazione a chi ha aderito all’accordo di programma Pagina a cura DI ROBERTO LENZI l credito di imposta messo a disposizione delle imprese che promuovono programmi per la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale (Sin) o per la riconversione industriale di queste aree è utilizzabile solo per gli investimenti effettuati dopo che l’impresa ha aderito all’accordo di programma. Questo emerge dal decreto interministeriale del 7 agosto 2014, il quale definisce le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza per la concessione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta. Il decreto attua quanto previsto dal decretolegge n. 145 del 2013, meglio conosciuto come Destinazione Italia. Le risorse stanziate per la concessione delle agevolazioni sono complessivamente pari a 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l’anno 2014 e 50 milioni per l’anno 2015. Le risorse potranno essere incrementate con ulteriori stanziamenti, disposti con appositi provvedimenti normativi. I Chi può accedere alle agevolazioni. Possono usufruire del credito di imposta le imprese proprietarie di aree contaminate o interessate ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico produttivo delle citate aree. Inoltre le imprese devono essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese precedentemente alla data di sottoscrizione degli accordi di programma. Le imprese beneficiarie devono avere a oggetto l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo di programma sottoscritto e devono procedere all’acquisto dei beni strumentali, successivamente alla sottoscrizione o adesione agli accordi di programma. Non sono ammesse alle agevolazioni le imprese operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo e nei settori della produzione di prodotti agricoli; dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche; nonché della pesca e dell’acquacoltura. Risultano escluse anche quelle riconducibili all’industria carbonifera; della costruzione navale, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. Quando le grandi imprese sono finanziate. Le grandi imprese possono presentare la richiesta di credito di imposta, se questa riguarda un IL CREDITO IN PILLOLE • Beneficiari: imprese sottoscrittrici di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale e la loro riconversione industriale; • Budget a disposizione: 70 milioni di euro, di cui 20 milioni per l’anno 2014 e 50 milioni per l’anno 2015; • Spese finanziabili: sostenute dall’impresa a decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo di pro- gramma e realizzate entro il 31 dicembre 2015 • Tipologie di beni finanziabili: fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti concernenti nuove tecnologie; • Concessione delle agevolazioni: a seguito di istanza presentata dalle imprese, per le quali è stata effettuata la prenotazione delle risorse, in via esclusivamente telematica L’iter da seguire Gli accordi di programma sono sottoposti al preventivo riscontro formale del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per gli incentivi alle imprese, ai fini della verifica della disponibilità delle risorse finanziarie, previste complessivamente da ciascun accordo di programma, nonché di quelle attribuibili, all’interno del previsto plafond, a ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica, il Ministero provvede alla prenotazione delle risorse in relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa sottoscrittrice o successivamente aderente. La concessione dell’agevolazione avverrà a seguito di istanza presentata dalle imprese, per le quali è stata effettuata la prenotazione delle risorse, per via esclusivamente telematica e nella forma di dichiarazione sostituiva di atto notorio. L’istanza è riferita alle spese sostenute nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di presentazione ed è corredata di una certificazione del soggetto incaricato della revisione legale o del collegio sindacale o di un professionista Sin localizzato nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). Le pmi invece non hanno questo vincolo, la loro richiesta infatti può riguardare un Sin dell’intero territorio nazionale. Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c) della Carta degli aiuti, gli investimenti sono ammissibili solo se finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2, numero 50), del regolamento generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente nello stabilimento. iscritto nel registro della revisione legale, dalla quale risulti l’ammontare delle spese effettivamente sostenute dall’impresa nel periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza stessa e degli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo di imposta. Tale certificazione dovrà essere allegata al bilancio. Le istruzioni e gli allegati per la presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Le istanze trasmesse saranno istruite dal Ministero dello sviluppo economico, al quale spetterà anche di determinare, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse annue stanziate e delle risorse finanziarie prenotate, l’ammontare dell’agevolazione spettante a ciascun beneficiario. Lo stesso ministero emanerà il relativo decreto di concessione e trasmetterà all’Agenzia delle entrate, per via telematica, l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del credito d’imposta spettante a ciascuno di essi. Agevolazioni concedibili. Le imprese possono beneficiare del credito d’imposta a decorrere dal 2014, vale a dire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del dl n. 1452013 avvenuta il 24 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015. Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste nella Carta di aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il contributo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, eccedente gli ammortamenti, dedotti nel medesimo periodo d’imposta per il quale è richiesta l’agevolazione, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva e ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato, effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, il valore dell’investimento è determinato dal costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili, anche a titolo di de minimis. Spese ammissibili. Sono finanziabili le spese sostenute nei periodi di imposta agevolati, vale a dire 2014 e 2015 e che sono state realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di programma. Sono considerate ammissibili le spese relative all’acquisto di fabbricati, macchinari, veicoli industriali, impianti e attrezzature varie. Sono esclusi i mezzi di trasporto se acquisti da imprese attive nel settore dei trasporti. Sono invece finanziabili i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; i brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva. Il decreto prevede una limitazione per le grandi imprese, per queste gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50% del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta. Le spese sono ammissibili se rientrano in programma di investimenti finalizzati alla creazione di un nuovo stabilimento; all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente o se contribuiscono alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente. La finalità può essere riconducibile anche a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novità. Restano, pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque titolo già utilizzati. © Riproduzione riservata . 14 IMPRESA Lunedì 13 Ottobre 2014 I numeri del mercato elaborati dal Ministero dello sviluppo economico con il Censis In Italia il falso vale 6,5 mld E il mancato gettito fiscale è pari a 5,3 miliardi di euro Pagina a cura DI TANCREDI CERNE ei miliardi e mezzo di fatturato, 105 mila posti di lavoro sottratti all’economia legale e un mancato gettito fiscale pari a 5,3 miliardi di euro. Sono questi i numeri del mercato del falso in Italia elaborati dal Ministero dello sviluppo economico in collaborazione con il Censis. Un bollettino di guerra che ha colpito tutti i principali settori del made in Italy. Come l’abbigliamento dove l’industria del falso ha realizzato nel 2012 (ultimi dati disponibili) un fatturato di 2 miliardi e 243 milioni di euro pari al 34,3% del totale. Ma anche i prodotti alimentari la cui contraffazione ha fruttato alla malavita poco più di un miliardo di euro, pari al 15,8%. Senza dimenticare il comparto di cd, dvd e software che con oltre 1,786 miliardi di euro (27,3%) costituisce il secondo principale obiettivo dell’industria del falso. «Se fossero stati venduti gli stessi prodotti sul mercato legale si sarebbero avuti 17,7 miliardi di euro di valore di produzione aggiuntiva, con conseguenti 6,4 miliardi circa di valore aggiunto (pari allo 0,45% dell’intero prodotto interno lordo italiano)», hanno avvertito i ricercatori del Censis. Non solo. La produzione avrebbe generato acquisti di materie prime, semilavorati e servizi dall’estero per un valore delle importazioni pari a 5,6 miliardi di euro. Mentre la produzione degli stessi beni in canali ufficiali avrebbe richiesto circa 105 mila unità di lavoro a tempo pieno, pari a circa lo 0,44% dell’occupazione complessiva nazionale. Analizzando i dati a prezzi costanti, si evince tuttavia che negli ultimi anni il mercato del falso ha fatto registrare un deciso ridimensionamento del fatturato rispetto al 2010, quando il valore si attestava a 7 miliardi e 326 milioni, o all’anno successivo, quando aveva raggiunto addirittura i 7 miliardi 689 milioni di euro. «Per tutti i settori, a eccezione dei medicinali (+0,5%), abbiamo registrato una contrazione del fatturato rispetto al 2010», hanno avvertito gli esperti. «Particolarmente significativa è risultata la variazione del fatturato nel biennio per il settore orologi e gioielli (+20,1%) e per quello dell’abbigliamento e accessori (+14,8%)». E questo, per il fatto che il protrarsi della difficile situazione dell’economia e del mercato del lavoro ha costretto famiglie che erano riuscite negli anni precedenti a mantenere inalterato il livello dei propri consumi a mettere in atto strategie di contenimento della spesa, che hanno interessato, al pari degli altri, anche il consumo dei beni contraffatti. S La contraffazione Gettito tributario generato dalla contraffazione in Italia per categoria di Imposta, 2012 (in mln di euro) Su Su Totale domanda produzione diretta e attivata diretta attivata Imposte Dirette Gettito Ires-Ire Reddito di impresa Gettito Irap reddito di impresa Gettito Ire su redditi da lavoro dipendente 210,18 572,62 782,80 101,61 259,62 361,22 232,32 267,90 500,22 544,10 1.070,11 1.644,25 Gettito Iva sulla vendita 978,22 2.658,20 3.636,42 Totale imposte indirette 978,22 2.658,20 3.636,42 Totale 1.522,33 3.758,34 5.280,67 Totale imposte dirette Imposte Indirette Stima del fatturato della contraffazione in Italia per settori, 2012 (v.a. e var. %) Settore v.a. (mln di euro) Var % Prodotti alimentari, alcoli e bevande 1.035,2 15,8 Profumi e cosmetici 108,3 1,7 Abbigliamento e accessori 2.243,3 34,3 Apparecchi e materiale elettrico 586,6 9,0 Materiale informatico 243,2 3,7 Cd, dvd, cassette audio e video 1.786,5 27,3 Orologi e gioielli 379,8 5,8 Giochi e giocattoli 28,8 0,4 Medicinali 21,4 0,3 Pezzi di ricambio auto 102,1 1,6 Totale 6.535,2 100,0 Fonte: Censis 2014 Senza dimenticare l’effetto deflazione dei prezzi che ha interessato anche il comparto del falso. «L’abbassamento della qualità (e conseguentemente dei prezzi) delle merci vendute in strada potrebbe trovare adeguato riscontro empirico anche nel valore medio dei pezzi sequestrati da Dogane e Guardia di finanza, diminuito da 13 a 10,7 euro nel periodo 2008-2013», hanno segnalato dal Censis. Nonostante questo, la contraffazione continua a rappresentare un problema molto sentito anche per le pesanti perdite generate sul bilancio dello Stato in termini di mancati introiti fiscali. Riportare sul mercato legale la produzione delle merci contraffatte significherebbe, infatti, garantire un gettito fiscale aggiuntivo per l’Erario, tra imposte dirette e indirette, di 5 miliardi e 280 milioni di euro, considerando tutte le fasi della catena di produzione: 782 milioni legato al gettito IresIre sul reddito di impresa, 361 milioni dal gettito Irap e 500 milioni legati al gettito Ire sui redditi del lavoro dipendete. A questo bisogna aggiungere 3,6 miliardi di euro per il gettito Iva sulle vendite per un totale di 5,28 miliardi di euro. Convivere con il falso. La vendita di merce contraffatta rappresenta solo l’ultimo anello di una filiera criminale che comprende anche la produzione, il trasporto e la distribuzione e che, per la sua complessità, richiede il coinvolgimento di organizzazioni criminali dedite anche ad altri tipi di traffici. Queste organizzazioni trovano un humus favorevole in contesti territoriali caratterizzati da un’elevata presenza di attività illegali ai danni delle imprese. Secondo un’inchiesta condotta dal Censis, infatti, quasi il 60% degli intervistati ha segnalato la presenza di imprese irregolari sul proprio territorio, il 52,4% ha denunciato fenomeni di sfruttamento del lavoro e il 51,3% di immigrazione irregolare. Si tratta di tre forme di illegalità diverse ma profondamente interconnesse tra loro che si alimentano a vicenda. «Ben il 46,2% degli intervistati ipotizza che sul proprio territorio venga prodotta merce falsa e il 46,3% afferma che l’acquisto di questa tipologia di merce è un’abitudine in crescita tra i consumatori, in particolare se si fa riferimento agli articoli di abbigliamento e agli accessori», si legge nel rapporto del Censis. Ma cosa fanno le imprese italiane per tutelarsi dal rischio della contraffazione? Troppo poco, secondo il campione di intervistati dal Censis. Secondo due intervistati su tre, infatti, non è sufficiente il livello di conoscenza che le imprese hanno degli strumenti per la tutela della proprietà industriale. E anche in riferimento ai dispositivi più diffusi, come la registrazione della denominazione d’origine, dei marchi o la costituzione di consorzi di tutela, emerge chiaramente la necessità di informare e sensibilizzare ulteriormente le aziende per incentivarne un maggiore uso. È infatti diffusa l’idea che una maggiore informazione alle imprese sul tema della contraffazione e dei danni che provoca potrebbe motivarle a investire di più nella tutela della proprietà industriale (stando almeno al 68,8% degli intervistati). Questo non vuol dire che non siano stati attivati, nei diversi territori, organismi di comunicazione e di supporto: oltre la metà degli intervistati ha segnalato la presenza di sportelli di supporto nella ricerca di incentivi o finanziamenti per la tutela della proprietà industriale, mentre in alcuni territori sono attivi anche tavoli di coordinamento e osservatori sul fenomeno della contraffazione. Questo vale soprattutto per le regioni del Centronord, mentre questi organismi sembrano essere meno presenti al Sud. Al di là della presenza o meno di strutture che si occupano stabilmente di contraffazione, il 60% degli intervistati ha dichiarato che nel proprio territorio non sono mancate negli ultimi anni iniziative di formazione, informazione, sensibilizzazione sui temi della contraffazione e della tutela di prodotti e marchi, che hanno visto come enti promotori soprattutto le associazioni imprenditoriali e le camere di commercio. © Riproduzione riservata . IMPRESA Lunedì 13 Ottobre 2014 15 Indagine realizzata da PwC, CIO e CSO: gli impiegati tra i maggiori responsabili Hacker, in 117 mila sotto attacco Cresce il numero di aziende a rischio. Più colpiti i big Sicurezza informatica Il numero di attacchi informatici nel mondo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3,4 milioni 9,4 milioni 22,7 milioni 24,9 milioni 28,9 milioni 42,8 milioni Da dove arriva la minaccia? Dall’interno Dall’esterno Dipendenti attuali: Hackers: 24% 35% Ex dipendenti: Autore sconosciuto: 18% 30% Consulenti/terzi Concorrenti: 24% contraenti: 18% Fornitori/partner Crimine organizzato: commerciali: 13% 15% Il costo medio di una frode Piccole imprese (ricavi fino a 100 milioni di dollari) Medie imprese (ricavi tra 100 milioni e 1 miliardo di dollari) Grandi imprese (ricavi superiori a 1 miliardo di dollari) 410 mila dollari 1,3 milioni di dollari 5,9 milioni di dollari Fonte: «The Global State of Information Security Survey 2015, a worldwide survey by CIO, CSO and PwC». Pagina a cura DI VALERIO STROPPA ltre 117 mila attacchi informatici al giorno a danno delle aziende di tutto il mondo. In totale nel 2014 saranno quasi 43 milioni, con una crescita del 48% rispetto allo scorso anno. Aumenta anche l’impatto economico delle frodi: quando gli hacker vanno a segno, i danni si attestano in media a 2,7 milioni di dollari, mentre decuplica il numero delle grandi aziende che subiscono perdite per oltre 20 milioni (banche, gestori carte di credito, motori di ricerca ecc.). È quanto emerge dalla Global State of Information Security Survey 2015, curata da PwC, CIO e CSO. La ricerca ha coinvolto 9.700 top manager (ceo, cfo, cio, cso), addetti IT e responsabili delle procedure di sicurezza di 154 paesi. Nonostante le preoccupazioni crescenti, tuttavia, dal sondaggio emerge che le spese per la sicurezza informatica sono globalmente diminuite del 4% rispetto al 2013. Complice la crisi economica che riduce o azzera gli investimenti, negli ultimi cinque anni la percentuale di spesa per la cybersecurity all’interno dei budget IT è rimasta al 4% o diminuita. Le grandi aziende sono i bersagli preferiti dagli hacker, perché detengono informazioni di maggior valore. Le realtà con fatturato superiore al miliardo di dollari hanno registrato il 44% di incidenti in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le imprese più strutturate sono quelle che presentano le difese migliori. Motivo per cui i criminali del web stanno iniziando a colpire anche le piccole e medie imprese. Che in Italia rappresentano oltre il 95% del tessuto produttivo. «Non sorprende che i casi di violazione della cybersecurity crescano ogni anno, insieme O all’impatto ll’i tt finanziario i i che h ne deriva», spiega Fabio Merello, responsabile cybersecurity di PwC Italia «tuttavia, la rilevanza di tali violazioni diventa maggiore se consideriamo le modalità di individuazione e gestione di tali eventi. Gli attacchi sono sempre più sofisticati. È fondamentale identificare procedure che integrino al massimo capacità predittive, preventive, di indagine e di risposta in caso di violazioni, per minimizzarne gli impatti negativi». La ricerca analizza i responsabili delle violazioni ai sistemi di sicurezza informatica. Nella maggior parte dei casi si tratta di impiegati della società o ex dipendenti, ma cresce pure il coinvolgimento di service provider (+15%) e consulenti esterni (+17%). La survey rileva poi un incremento del 64% di incidenti attribuiti all’iniziativa di aziende concorrenti, alcune delle quali «probabilmente supportate dai rispettivi governi». Un ulteriore aspetto affrontato dallo studio consiste nella ridotta sensibilità delle figure apicali dell’azienda ai rischi connessi alla sicurezza informatica. Solo il 49% degli intervistati afferma di aver adottato un team multidisciplinare che periodicamente si riunisce per discutere, coordinare e comunicare informazioni che riguardano tali aspetti. «I rischi legati alla sicurezza informatica non verranno mai completamente eliminati e con la crescita del cybercrime le società devono essere preparate e vigili nell’ambito di uno scenario in costante evoluzione», conclude Merello, «le aziende devono passare da un modello di sicurezza tradizionale, concentrato su prevenzione e controllo, a un approccio basato sulla gestione del rischio che sia in grado di dare priorità agli asset di maggior valore e valuti le minacce incombenti». © Riproduzione riservata Partecipazione dei top manager alla gestione dei rischi informatici In quante aziende il consiglio di amministrazione è direttamente coinvolto nelle seguenti attività? Budget per la sicurezza 40% informatica Definizione di ruoli e responsabilità nel sistema 20% di sicurezza informatica Politiche di sicurezza 36% informatica Investimenti tecnologici 30% per la sicurezza Politica generale di sicurezza 42% aziendale Valutazione dei risultati del sistema di sicurezza e della 25% gestione dei rischi di privacy . 16 IMPRESA Lunedì 13 Ottobre 2014 Quanto emerge dalla carta degli aiuti 2014-2020, approvata dalla Commissione europea Incentivi Ue a un italiano su tre Alle imprese di cinque regioni la fetta più grande Pagina a cura DI ROBERTO LENZI n terzo della popolazione italiana benefi cerà degli incentivi Ue che potranno coprire fino al 45% degli investimenti produttivi. Addirittura, l’agevolazione complessiva potrà coprire fino al 60% della spesa, se gli investimenti saranno effettuati prima del 30 giugno 2015. Questo emerge dalla lettura della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell’Italia, recentemente approvata dalla Commissione europea. Gli abitanti agevolabili sono quelli residenti nelle cinque Regioni del Mezzogiorno Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e Basilicata e in parte delle 40 province del centro nord ammissibili. Spiccano province come Milano, Genova e Venezia tra quelle che possono vantare aree ammissibili. Gli incentivi a sostegno degli investimenti produttivi delle grandi imprese vanno dal 10% nel Centronord al 25% nel Sud, mentre per le piccole imprese si va dal 30 al 45%. La Basilicata ha ripreso il suo posto stabile tra le aree a maggior svantaggio italiane, assieme a Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, fi no a tutto il 2020. In queste aree arriveranno gli aiuti più elevati. Le intensità di aiuto subiranno una leggera riduzione rispetto al periodo precedente, con tagli comunque contenuti nell’ordine massimo di 5 punti percentuali. Al di fuori delle aree defi nite dalla carta degli aiuti le grandi imprese non potranno beneficiare di aiuti di stato a finalità regionale. È opportuno ricordare che gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale hanno stabilito le norme in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per sostenere investimenti in nuovi impianti di produzione nelle regioni meno avvantaggiate d’Europa o sostenere investimenti per ampliare o modernizzare impianti esistenti. La carta degli aiuti, appena approvata individua le aree geografiche in cui le imprese possono ricevere questo tipo di aiuti, e in quale percentuale. Sono state individuate le zone che possono beneficiare di aiuti a finalità regionale agli investimenti ai sensi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e fissati i livelli massimi di aiuto per le imprese nelle regioni ammissibili. La nuova carta opererà nel periodo compreso tra il primo luglio U Le aree interessate Regioni interamente ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE dall'1/7/2014 al 31/12/2020 Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia 2014 e il 31 dicembre 2020. Le nuove zone designate rappresentano una popolazione totale di 20,6 milioni, ovvero il 34,07% della popolazione italiana. I contributi che possono essere concessi a progetti d’investimento variano a seconda delle di- mensioni delle imprese richiedenti. Le imprese che ottengono il contributo più basso sono le grandi imprese. Queste hanno incentivi diversificati a seconda della localizzazione, anche se non possono avere incentivi per la realizzazione di investimenti «tradizionali» nelle zone ordinarie non individuate dalla carta (fanno eccezione gli aiuti non classificabili come aiuti di stato, per esempio il bonus fiscale del 15%, ed eventuali aiuti in regime «de minimis»). Le grandi imprese localizzate nelle zone assistite possono avere incentivi che variano fra il 10%, ottenibile v nelle aree svantaggiate del Centronord e il 25% erogabile nelle regioni svantaggiate del Mezzogiorno. Gli interventi devono essere parametrati ai costi di investimento complessivi, a cui si applicano le intensità di aiuto stabilite. La situazione cambia per le pmi, anche queste a seconda della dimensione possono avere dei contributi aggiuntivi. Gli incentivi aumentano di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per le piccole imprese, pertanto le intensità di aiuto salgono rispettivamente al 20% per le Il credito di imposta sarà del 15% Tutti gli investimenti effettuati dal 25 giugno 2014 fino al 30 giugno 2015 potranno beneficiare del credito di imposta del 15% istituito con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91. Il credito d’imposta viene concesso a tutte le imprese, pmi e grandi, che effettuano investimenti in macchinari su tutto il territorio nazionale. Il forte appeal per questa agevolazione è determinato dal fatto che il credito d’imposta, non essendo riconosciuto come un aiuto di stato, potrebbe essere cumulato con altre agevolazioni. Tradotto in numeri, questo significa che una piccola impresa che investirà nelle regioni più svantaggiate del Mezzogiorno potrà ambire a un incentivo del 45% sotto forma di aiuto di stato, abbinato al credito d’imposta fino al 15%, con la possibilità di coprire con fondi pubblici fino al 60% dell’investimento produttivo, ameno che non intervengano limitazioni specifiche in sede di emissione dei bandi. Gli investimenti ammissibili al credito d’imposta dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2015, le spese ammissibili devono riguardare beni che siano riconducibili a quanto previsto dal codice ATECO 28, ogni singolo bene facente parte del progetto di investimento deve avere un costo imponibile di almeno 10 mila euro. Per procedere alla determinazione del credito di imposta spettante, pari al 15% dell’investimento ammissibile, le imprese devono prima determinare l’importo degli investimenti effettuati nei 5 anni precedenti. Dal costo di investimento ammissibile deve infatti essere detratta la media degli investimenti degli ultimi cinque anni, con la possibilità però di togliere l’anno dei cinque che ha visto effettuare la maggior quantità di investimenti. La carta interessa oltre 40 province del Centronord. Sono quaranta le province italiane del Centronord che possono contare sulla presenza di almeno una zona che beneficerà di aiuti più elevati in quanto ricompresa nella carta degli aiuti 2014-2020. Queste aree all’interno delle 40 province si aggiungono alle cinque regioni del mezzogiorno. Colpisce il fatto che anche una provincia ricca come Milano vanta un comune inserito tra le aree a maggior svantaggio, si tratta di Cambiago. Le province che al proprio interno hanno aree citate dalla carta sono le seguenti: Vercelli, Verbania-Cusio-Ossola, Lodi, Piacenza, Rovigo, Ferrara, Massa Carrara, Teramo, Ascoli Piceno, Perugia, Terni, Viterbo, Rieti, Frosinone, Isernia, Campobasso, Chieti, Cagliari, Sassari, Ogliastra, Nuoro, Oristano, Medio Campidano, Carbonia Iglesias, L’Aquila, Pescara, Latina, Biella, Aosta, Milano, Monza Brianza, Varese, Venezia, Pordenone, Udine, Gorizia, Savona, Genova, Livorno, Ancona. All’interno di queste province sono già individuate le aree (singoli comuni o porzioni di comuni) in cui le imprese potranno beneficiare delle maggiori intensità di aiuto. medie imprese e al 30% per le piccole imprese nel centronord. Salgono invece al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese nel mezzogiorno. Cinque regioni otterranno gli aiuti maggiori. Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia sono le cinque regioni in cui le imprese potranno beneficiare delle intensità di aiuto maggiori. La Basilicata torna tra queste aree dopo un periodo transitorio di esclusione e si aggiunge alle confermate Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, già comprese in questa classificazione per il periodo 2007-2013. Infatti, la Basilicata, pur ricompresa in tali aree, poteva beneficiare dello status solo fino al 2010, pertanto ne è stata esclusa negli ultimi anni. La classificazione si basa sul fatto che queste cinque regioni sono caratterizzate da un pil pro capite inferiore al 75% della media Ue. Gli aiuti diminuiscono, anche se di poco. Le intensità di aiuto subiscono una rriduzione del 5% nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno rispetto alla programman zione 2007-2013. La stessa rriduzione si applica anche ad alcune aree del Centronord. Per il resto, la carta italiana P degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 non p cambia molto diversa da quellla del periodo precedente. La copertura totale in termini di popolazione è quasi identica p (il 34,07% della popolazione ttotale del territorio italiano rrispetto al 34,1% nel periodo precedente). La copertura in p ttermini di popolazione dellle zone ammissibili in base all’articolo 107, paragrafo 3, llettera c), del Tfue è legger- mente aumentata (3.042.000 m abitanti nella nuova carta rispetto a 2.280.000 in quella precedente). La riduzione delp lle intensità è stata applicata iin linea con l’obiettivo degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale di sostenere le regioni n europee più svantaggiate. . IMPRESA Lunedì 13 Ottobre 2014 17 Le precisazioni della commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro Il formatore non si fa da sé Non autocertificabili i requisiti per la qualificazione Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS on è autocertificabile il possesso dei requisiti («criteri») per la qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro per il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché per lavoratori, dirigenti e preposti. Lo precisa la commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, a risposta di un quesito dell’Ordine dei consulenti del lavoro (nota n. 21/2014). I criteri, individuati dal dm 6 marzo 2013, sono in vigore il 18 marzo 2014. La commissione inoltre ha pre- N cisato che al consulente del lavoro non basta aver svolto attività professionale per essere considerato in possesso dei criteri (4 e/o 5) di qualificazione. Le condizioni per essere «formatori». In base al citato dm 6 marzo 2013, si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito e uno dei sei criteri individuati dallo stesso decreto e che tendono a garantire l’adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni (si veda tabella). Il quesito sul 4° criterio. L’Ordine dei consulenti ha chiesto di sapere se il consulente del lavoro che «abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi» occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro possa essere considerato che sia in possesso di qualificazione n. 4. La commissione ministeriale ha spiegato che chiunque (professionista o meno), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi del criterio n. 4 «dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto (decreto 6 marzo 2013, ndr) e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi «attività lavorativa o professionale» coerente con l’area tematica di docenza». La formula usata dal decreto, aggiunge la commissione, indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo, docenza ecc.) indicate specificatamente. Il quesito sul 5° criterio. L’Ordine dei consulenti ha inoltre chiesto di sapere se il consulente del lavoro «che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti» sia in possesso del criterio n. 5 previsto. La commissione ministeriale ha spiegato che chiunque (professionista o meno), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi del criterio n. 5 «dovrà dimostrare di avere svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni «esperienza lavorativa o professionale (…) coerente con l’area tematica oggetto di docenza». A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro tematiche (percorso formativo in didattica, docenza ecc.) individuate dalla norma». © Riproduzione riservata Le condizioni di qualificazione Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito e uno dei criteri: PREREQUISITO = Diploma di scuola secondaria di secondo grado (*) 1° CRITERIO = Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nell'area tematica oggetto della docenza 2° CRITERIO = Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, i perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia. 3° CRITERIO = attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b): a. almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza; b. • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 4° CRITERIO = attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b): a. almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza; b. • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 5° CRITERIO = esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa • corso/i formativo/i in affrancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 6° CRITERIO = esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. (*) Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori. . 18 IMPRESA Lunedì 13 Ottobre 2014 Lo prevede il bando disegni+2, del Mise. Stanziati 5 milioni per le pmi innovatrici Brevetti, via alle agevolazioni Dal 6 novembre le richieste per modelli già registrati DI Pagina a cura CINZIA DE STEFANIS tanziati dal Mise 5 milioni di euro per l’innovazione delle Pmi. Dal 6 novembre sarà possibile richiedere le agevolazioni previste dal bando «disegni+2» del Ministero dello sviluppo economico. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione il progetto di valorizzazione di un disegno o di un modello dovrà essere registrato e l’impresa richiedente l’agevolazione dovrà esserne titolare o dovrà essere in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse stesse. Tutto questo è quanto contenuto nel bando del ministero dello sviluppo economico, rubricato «concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli» (il cui comunicato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2014serie generale n. 183). S Presentazione domande. Per accedere all’agevolazione è necessario compilare il form online. La compilazione del form on line consente l’attribuzione del numero di protocollo, che deve essere riportato nella domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito www.disegnipiu2.it a partire dal 6 novembre e fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’Unioncamere curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’erogazione delle agevolazioni del presente bando, anche attraverso strutture in house del sistema camerale. Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro dieci giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form online. La domanda, redatta secondo i modelli allegati al bando (allegati 1 e 2) , costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000, n. 445. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa contiene: - dichiarazione sostitutiva In sintesi Stanziati dal Mise 5.000.000,00 (cinque milioni) di Fondi disponibili euro per la valorizzazione di disegni e modelli industriali. Dal 6 novembre è possibile presentare le domande di agevolazioni. Per accedere all’agevolazione è necessario compilare il form on line. La compilazione del form on line consente l’attribuzione del numero di protocollo, che deve essere Domande riportato nella domanda di agevolazione. Il form on line sarà disponibile sul sito www.disegnipiu2.it a partire dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale del comunicato relativo al bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. L’Unioncamere curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’eroSoggetto gestore gazione delle agevolazioni del presente bando, anche attraverso strutture in house del sistema camerale. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presenAssegnazione risorse tazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stesse. di atto notorio della dimensione di impresa; - dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione dell’impresa al registro delle Imprese; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali aiuti già ricevuti dall’impresa a titolo di «de minimis» nell’arco dell’ultimo triennio; - dichiarazione che l’impresa richiedente e le imprese fornitrici dei servizi prescelti, i cui costi rientrano tra le spese ammissibili, non si trovano, a partire da 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, in una delle situazioni di cui all’art. 2359 c.c. ovvero non devono essere state partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti, anche in via indiretta; - dichiarazione che l’impresa richiedente non ha usufruito di servizi, per i quali vengono richieste le agevolazioni del presente bando, erogati da: amministratori o soci dell’impresa beneficiaria 1. I dieci giorni dalla data di assegnazione del protocollo online per l’invio della domanda di agevolazione sono calcolati a partire dal giorno successivo a quello di assegnazione del protocollo. Se il 10° giorno utile per l’invio della domanda di agevolazione cade nei giorni di sabato o festivi, tale termine si intende prorogato al primo giorno lavorativo successivo. - dichiarazione liberatoria sulla privacy; - dichiarazione che il disegno/modello registrato sia in corso di validità; - dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione nell’elenco delle imprese con rating di legalità. Allegati ai documenti. La domanda di agevolazione deve essere corredata dai seguenti documenti: - il progetto di valorizzazione del disegno/modello, (allegato 3 «Project plan»), con l’indicazione degli obiettivi finali che si intendono perseguire e dei relativi costi preventivati; - i preventivi di spesa dei servizi specialistici esterni redatti su carta intestata del fornitore e debitamente sottoscritti che descrivano i servizi offerti, i tempi di rilascio, il numero ed il costo unitario delle giornate uomo, l’importo complessivo. I preventivi devono recare data successiva alla data di pubblicazione del comunicato relativo al presente bando nella gazzetta ufficiale; ad essi devono essere allegati i curricula dei fornitori. Nel caso di società occorre allegare, altresì, i curricula delle singole professionalità coinvolte; - il certificato di registrazione del disegno/modello, nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello stesso. La domanda di agevolazione deve essere trasmessa entro dieci giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form online esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: disegnipiu2@legalmail.it Per la validità della data di invio farà fede la data d’arrivo della Pec all’indirizzo sopra indicato. La domanda e i relativi allegati devono essere inviati in formato Pdf unicamente dall’indirizzo Pec dell’impresa richiedente o dall’indirizzo Pec di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorre allegare la relativa procura speciale. Nell’oggetto della Pec si deve riportare la seguente dicitura: «Disegni+2». L’Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente. Non saranno prese in considerazione le domande: - per le quali non si sia proceduto alla compilazione del form on line per l’attribuzione del protocollo; - inviate prima del 90° giorno successivo alla data di pubblicazione Bando; - inviate oltre il 10° giorno dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line; - non inviate secondo le modalità richieste; - presentate da soggetti diversi da quelli soggetti alle agevolazioni; - non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa; - non compilate secondo il modello di domanda (allegato 1 e allegato 2) e prive del project plan (allegato 3) ; - prive del certificato di registrazione del disegno/ modello. Istruttoria dei progetti e concessione dell’agevolazione. Le risorse sono assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del dlgs 123/98, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento delle risorse stesse. Ai fini della definizione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande si farà riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form online. In caso di insufficienza dei fondi l’ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse fi nanziarie disponibili. L’istruttoria delle domande è effettuata dall’Unioncamere che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti, le condizioni di ammissibilità previste dal bando . L’istruttoria si conclude con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dell’agevolazione mediante comunicazione all’impresa interessata, entro il termine di 90 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on line. In caso di esito positivo dell’istruttoria l’Unioncamere adotta un provvedimento di concessione dell’agevolazione in favore dell’impresa beneficiaria . Cosa viene agevolato. Oggetto dell’agevolazione è la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo. Il progetto deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che - alla data di presentazione della domanda di agevolazione - sia registrato e di cui l’impresa richiedente l’agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la titolarità. Il progetto deve essere concluso entro 12 mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell’agevolazione. © Riproduzione riservata . IMPRESA Lunedì 13 Ottobre 2014 19 Le indicazioni sul riconoscimento dello sgravio. Trenta giorni di tempo per i nuovi accordi Solidarietà, è corsa allo sconto Entro il 26/10 le richieste per i contratti già firmati Pagina a cura DI CARLA DE LELLIS onto alla rovescia per chiedere lo sgravio sui contratti di solidarietà. Scade il 26 ottobre il termine per inviare (tramite Pec) le richieste di riconoscimento della riduzione contributiva del 35% da parte delle aziende che hanno attivato riduzioni dell’orario di lavoro superiori al 20%, mediante accordi di solidarietà siglati prima del 26 settembre 2014. Lo sgravio, in ogni caso, spetta per i periodi successivi al 21 marzo 2014 e per tutta la durata della solidarietà. Per i nuovi accordi invece, cioè per quelli stipulati dopo il 26 settembre 2014, le richieste a ministero del lavoro e Inps, sempre tramite Pec (Posta elettronica certificata), vanno inviate entro 30 giorni. C I contratti di solidarietà. Si tratta di particolari accordi basati sulla «solidarietà» tra imprese e sindacati allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali. I contratti di solidarietà possono essere di due tipologie: • a salvaguardia dei posti di lavoro, quando in azienda si presentano ipotesi di esubero di personale (cosiddetta «solidarietà difensiva»); • oppure allo scopo di dare impulso a nuove assunzioni (cosiddetta «solidarietà espansiva»). In entrambi i casi, con questi accordi si autorizza una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, per tutti i lavoratori, al fine di scongiurare licenziamenti (solidarietà difensiva) oppure per provocare la necessità di nuove assunzioni (solidarietà espansiva). Il sostegno previdenziale e pubblico. L’impresa che faccia ricorso a un contratto di solidarietà si garantisce l’intervento della cassa integrazione guadagni e di alcune agevolazioni, valide per se stessa e anche per i lavoratori interessati dalla riduzione di orario di lavoro. In particolare, se l’impresa rientra nel campo della cig gode, per tutta la durata del contratto di solidarietà difensivo, di una riduzione dei contributi la cui misura varia in funzione del territorio e della consistenza della riduzione di orario di lavoro, in misura variabile dal 25 al 40%. L’impresa che invece non rientra nel campo della cig ha diritto a un contributo da spartirsi con i lavoratori, di misura pari alla metà delle retribuzioni che non sono più dovute in seguito della ridu- LE DOMANDE I TERMINI Contratto di solidarietà Scadenza domanda Contratti di solidarietà stipulati dal Entro 30 giorni dalla stipula del contratto 27 settembre 2014 Contratti di solidarietà Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della già stipulati al circolare (quindi entro il 26 ottobre) 26 settembre 2014 A CHI INVIARLE Destinatari Indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) Al ministero del lavoro • dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it All’Inps • SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it Orari derogabili per esigenze temporanee La stipula di un contratto di solidarietà difensiva, evidentemente, si basa su ragioni di crisi e/o di mancanza di commesse che richiedono la generalizzata riduzione della capacità produttiva aziendale. Ma, se durante il periodo di solidarietà difensiva, succede che il mercato migliora e con esso le commesse per l’azienda, può il datore di lavoro richiedere maggior lavoro ai dipendenti? Secondo il ministero del lavoro sì, è possibile, come ha spiegato nell’interpello n. 27/2012. Afferma, in particolare, che non è soggetto a sanzione il datore di lavoro che chieda, al personale in regime di solidarietà difensiva, di lavorare più dell’orario ridotto. I consulenti del lavoro avevano chiesto di sapere quali fossero le sanzioni applicabili all’azienda che non avesse rispettato l’accordo predisposto per la solidarietà. Il ministero ha risposto, invece, che per temporanee esigenze il datore di lavoro può incrementare l’attività e, quindi, richiedere prestazioni ulteriori rispetto a quelle concordate, comunzione dell’orario di lavoro. Il contributo è corrisposto in rate trimestrali, per un periodo massimo di due anni; è rappresentato dalla metà delle predette retribuzioni e va diviso in parti uguali tra datore di lavoro (impresa o studio professionale) e lavoratori (ognuno, dunque, prende un 25%). La solidarietà difensiva. In origine, il contratto di solidarietà difensiva si applicava esclusivamente alle imprese rientranti nel regime della cassa integrazione guadagni straordinaria (cigs); successivamente (legge n. 236/1993), è stato esteso anche alle imprese escluse dalla cigs. Da tale operazione, ne è stata fatta derivare la distinzione del contratto di solidarietà tra contratti di tipo «A» (imprese rientranti nel campo cig) e contratti di tipo «B» que senza eccedere l’orario di lavoro ordinario. In altre parole è possibile per le parti (sindacati e impresa) derogare alla riduzione predeterminata nell’accordo di solidarietà, in virtù di clausole contenute nello stesso accordo e concernenti le modalità di attuazione di tale deroga. Al verificarsi di tali evenienze l’azienda è tenuta a comunicare alla direzione territoriale del lavoro la variazione di orario intervenuta; diversamente laddove è necessario per l’impresa operare una maggiore riduzione dell’orario di lavoro rispetto a quello pattuito, è indispensabile siglare un nuovo contratto di solidarietà. (imprese non rientranti nel campo cig). I contratti di tipo «B» possono essere stipulati da imprese che hanno avviato procedure di mobilità (in base all’articolo 24 della legge n. 223/1991), dalle imprese alberghiere e termali, pubbliche e private (legge n. 236/1993, articolo 5 comma 7) e dalle imprese artigiane (articolo 5, comma 8). Solo per le imprese in cigs. Il nuovo sgravio è stato previsto dal dl n. 34/2014, convertito dalla legge n. 78/2014, a favore delle imprese soggette a cigs che stipulano o che hanno in corso contratti di solidarietà. È poi stato attuato dal decreto interministeriale (lavoro ed economia) n. 83312/2014 e, infine, è stato illustrato dal ministero del lavoro con la circolare n. 23/2014. Lo sgravio, che decorre dal 21 marzo 2014, è subordinato alla previsione da parte delle imprese di strumenti finalizzati alla realizzazione di un miglioramento della produttività o di un piano d’investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo. Lo sgravio. La misura dello sgravio è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i soli lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. Spetta per l’intera durata del contratto di solidarietà con il limite massimo di 24 mesi ed entro le risorse finanziarie disponibili di 15 milioni di euro annui. In merito, il ministero precisa che con l’approssimarsi del raggiungimento del limite di spesa (al monitoraggio provvede l’Inps), le domande saranno ammesse con riserva. E che l’effettivo raggiungimento del limite verrà comunicato sul sito internet del ministero del lavoro e da quel momento le domande non saranno più istruite. La domanda. Per l’ammissione allo sgravio le imprese devono produrre apposita domanda, da inviare per pec, posta elettronica certificata, contestualmente ai seguenti indirizzi: • dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it (per il ministero del lavoro e P.S.); • SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it (per l’Inps). Nell’oggetto dell’e-mail bisogna indicare: «Domanda di sgravio contributivo CDS per l’azienda...» (in sostituzione dei punti va messa la denominazione dell’azienda). L’e-mail deve contenere i seguenti file, tutti firmati con firma digitale: 1. il file «Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS», debitamente compilato, rinominato con «Domanda», più carattere «_» (underscore) più matricola Inps (10 caratteri alfanumerici); 2. la copia del contratto di solidarietà, denominato «CDS», più carattere «_» (underscore), più matricola Inps; 3. il file «Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS», compilato e rinominato con «Elenco» più carattere «_» (underscore), più matricola Inps, più carattere «_» (underscore), più decorrenza domanda); 4. una relazione illustrativa relativa agli «strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero di un piano di investimenti fi nalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo»; 5. eventuali ulteriori allegati. La domanda deve riferirsi a un periodo compreso nel contratto di solidarietà, non superiore a 12 mesi. In caso di azienda con matricole Inps multiple, va utilizzata la matricola della sede in cui è operante il maggior numero di lavoratori interessati alla domanda di sgravio. © Riproduzione riservata . 20 AMBIENTE Lunedì 13 Ottobre 2014 Entra nel vivo la disciplina disegnata dai decreti legislativi 27/2014 e 49/2014 Tecno-rifiuti tracciabili a 360° Via a marcatura Aee alla fonte e gestione Raee a valle Pagina a cura DI VINCENZO DRAGANI arcatura delle nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. «Aee») con gli estremi del produttore, a partire dal 9 ottobre 2014. e controllo telematico Sistri della gestione dei relativi rifiuti (cd. «Raee») dietro minaccia di sanzioni dal 1° gennaio 2015. Queste, insieme a più elasticità nell’utilizzo di sostanze pericolose nella fabbricazione delle Aee e nella scelta da parte degli stessi produttori del miglior sistema per garantire gli standard minimi di recupero/riciclo una volta a fine vita, le ultime novità che interessano la riformulata disciplina ambientale sulle tecno-apparecchiature, in vigore dalla seconda metà del 2014. Il quadro normativo di riferimento. Le novità gravitano intorno ai due provvedimenti nazionali che nella prima parte del 2014 hanno riformulato le regole sulla eco-compatibilità di Aee e Raee: il dlgs 27/2014 sulla produzione ambientalmente sostenibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (adottato in attuazione della direttiva 2011/65/Ue e in vigore dal 30 marzo 2014) che prevede, sulla falsariga della precedente disciplina, la restrizione della commercializzazione di Aee contenenti determinate sostanze pericolose (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di bifenile polibromurato) e il dlgs 49/2014 (emanato in attuazione della direttiva 2012/19/Ue, in vigore dal 12 aprile 2014) sulla gestione dei relativi rifiuti. Entrambe le nuove discipline (che sostituiscono pressoché integralmente quella dello storico dlgs 151/2005, lasciandone però in vita l’attuativo dm 65/2010 sul tracciamento semplificato dei rifiuti) sono fondate sulla logica di «catalogo aperto» che riconduce sostanzialmente sotto il loro campo di applicazione ogni apparecchiatura inquadrabile come «Aee» o «Raee». Il dlgs 27/2014 si applica, infatti, fin dal marzo scorso a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, con l’unica eccezione dei pannelli fotovoltaici installati in loco da professionisti. Il dlgs 49/2014 coprirà invece fino al 14 agosto 2018 solo un novero limitato di Aee a fine vita (coincidente con quello ex dlgs 151/2005, più i pannelli fotovoltaici) mentre dal 15 agosto 2018 si applicherà a tutte le Aee M Il quadro delle ultime novità Obbligo marcatura Aee Dal 9 ottobre 2014 Aee Deroghe per sostanze pericolose Dal 26 settembre 2014 Percentuali minime Dal 21 agosto 2014 recupero/riciclo Raee Sistri Dal 1° gennaio 2015 «Aia» per trattamento Raee Dall’11 aprile 2014 Raee da di dismettere ((a eccezione d i di quelle per sicurezza nazionale, militare e spaziale). Nuova marcatura Aee. Dal 9 ottobre 2014, come anticipato, tutte le nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato devono essere prov- viste di un marchio identificativo del produttore e di un simbolo che ricordi l’obbligo di raccolta separata delle stesse una volta divenute rifiuti. Ai sensi dell’articolo 28 del dlgs 49/2014 il marchio, conforme alla normativa «Cei En» di settore, deve contenere almeno un elemento tra nome del produttore, suo logo (se registrato), numero di iscrizione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al fi nanziamento dei sistemi di gestione Raee. In aggiunta, dunque non in alternativa, è possibile apporre sulle Aee sistemi di identificazione a radio frequenza (Rfid), previa comunicazione e approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. Nel tenore del dlgs 49/2014 il marchio apposto «deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee e che lle stesse sono state immesse i sul mercato successivamente al 13 agosto 2005», imponendo dunque gli operatori in parola a intervenire anche sui beni già prodotti ma ancora non commercializzati alla data del 9 ottobre 2014 (scadenza indicata dall’articolo 40 come termine iniziale dell’obbligo in parola). Insieme al marchio deve altresì essere obbligatoriamente apposto il (noto) simbolo del contenitore dei rifiuti barrato indicante il divieto di smaltimento indifferenziato. Entrambe le etichettature devono essere apposte sulla superficie dell’Aee, su una sua parte visibile dopo la rimozione di un componente che non necessiti di utensili o, in caso di impossibilità per dimensioni o funzioni del prodotto, su imballaggio e istruzioni. Deroghe per sostanze pericolose nelle Aee. Dallo scorso 26 settembre 2014 hanno inoltre piena vigenza sul territorio nazionale le eccezioni al divieto generale di utilizzo di alcune sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove Aee introdotte dagli ultimi provvedimenti tecnici Ue del 2014. Mediante il dm Ambiente 25 luglio 2014 sono infatti state trasposte nel dlgs 27/2014 (sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche) le deroghe sancite dalle ultime otto direttive delegate (numerate dalla 69 alla 76) adottate dall’Unione europea in attuazione della direttiva madre 2011/65/Ue Obbligo di apposizione su nuove Aee di marchio identificativo produttore e simbolo raccolta differenziata Nuove esenzioni dal divieto generale di utilizzo di determinate sostanze pericolose nella produzione di alcune Aee Maggior libertà per i produttori di Aee nel passaggio tra i diversi sistemi di organizzazione (collettivi o individuali) per garantire standard di legge Applicazione sanzioni per violazione adempimenti di tracciamento telematico a carico dei medio-grandi produttori e dei gestori di Raee speciali pericolosi non ammessi al regime semplificato ex dm 65/2010 Necessità di autorizzazione integrata ambientale per trattare in frantumatori quantità di Raee superiori ai 50 megagrammi al giorno sulla dell’uso di ll restrizione i i d ll’ determinate sostanze pericolose nei tecno-prodotti. Le deroghe consentono l’uso in via eccezionale del piombo in strumenti di monitoraggio di impianti industriali, apparecchiature mediche, controllo motori e l’impiego del mercurio in monitor professionali e tubi luminosi. Il tutto sul presupposto dell’attuale insostituibilità tecnica delle sostanze in parola, condizione che, secondo l’attuale tenore del riformulato dlgs 27/2014, ne giustificherà l’impiego in alcuni casi anche fino al 2024. Adempimento obblighi recupero/riciclo Raee. Dal 21 agosto 2014 vige anche una maggior libertà per i produttori di nuove apparecchiature nello scegliere il proprio sistema ottimale per garantire gli obblighi di recupero e riciclaggio minimi dei Raee generati dal consumo delle proprie Aee. La legge 116/2014 ha infatti ritoccato le norme recate dal dlgs 49/2014 sulle opzioni offerte ai soggetti in parola (adempimento in forma individuale o collettiva), stabilendo che la scelta della seconda formula (adesione a sistema collettivo) può essere in qualsiasi momento revocata tramite fuoriuscita dal consorzio al quale si è aderito o passaggio da un ente all’altro. Sistri per Raee. Dal 1° gennaio 2015, invece, la piena operatività del nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti (coincidente con il termine dell’obbligo della parallela tenuta delle tradizionali scritture ambientali e lo scattare della vigenza delle sanzioni Sistri) interesserà anche h molti l i produttori d i e gestori di Raee. In base al dlgs 152/2006 e provvedimenti satellite l’obbligo di tracciamento telematico riguarda infatti tutti i medio-grandi produttori di rifiuti speciali pericolosi (poiché eccezioni per alcune piccole imprese con meno di 10 dipendenti che non stoccano i propri residui sono previste dal recente dm Ambiente 24 aprile 2014) e i soggetti che provvedono a trasporto e trattamento degli stessi. Potranno invece continuare a effettuare il tracciamento dei rifiuti fuori dal Sistri distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica Aee ammessi (in relazione ai corrispondenti rifiuti ritirati) dal dlgs 49/2014 alla tenuta delle scritture ambientali «light» ex dm 65/2010 (tenuta dello «schedario di carico e scarico» e del «documento di trasporto», versioni semplificate dei più complessi e storici «registri di carico e scarico» e «formulario di trasporto dei rifiuti»). «Aia» per trattamento Raee. Dall’11 aprile 2014, lo ricordiamo, è inoltre necessario essere in possesso di «autorizzazione integrata ambientale» per poter effettuare frantumazione di ingenti quantitativi di Raee. Ad imporlo è il dlgs 46/2014, l’ultimo provvedimento in materia di emissioni industriali che ha riscritto l’elenco del dlgs 152/2006 relativo alle attività che necessitano di «Aia» per poter essere esercitate, inserendovi il trattamento superiore ai 50 megagrammi al giorno di rifiuti metallici in frantumatori, residui tra i quali rientrano anche i Raee. © Riproduzione riservata . C O N TA B I L I TÀ Lunedì 13 Ottobre Ottob 2014 21 I contenuti di maggior rilievo del principio contabile Oic 25: obbligo di indicazione Fiscalità differita, il conto economico guida l’iscrizione Pagine a cura DI NORBERTO VILLA E FRANCO CORNAGGIA bbligo di indicazione della fiscalità differita nei bilanci: ma deve essere prima verificata l’esistenza delle condizioni. E le regole di iscrizione differiscono qualora la fiscalità differita consegua da operazioni che interessano il conto economico o meno. Questi i contenuti di maggior rilievo presenti nel principio contabile Oic 25 licenziato dall’organismo italiano di contabilità. Le indicazioni sul tema sono suddivise in due fattispecie ben distinte, la prima delle quali concerne la rilevazione della fiscalità differita su operazioni che hanno effetto sul conto economico. In tali ipotesi la fiscalità differita è correlata alle cosiddette differenze temporanee ovvero differenze del periodo di riconoscimento dell’onere o del provento ai fini contabili e fiscali. Si pensi a una plusvalenza iscritta a conto economico ma la cui tassazione è splittata in più periodi d’imposta ai sensi dell’art. 86 del Tuir o il caso delle spese di manutenzione non interamente deducibili nell’esercizio di competenza civilistica in forza del disposto dell’art. 102 del Tuir. In tal caso le imposte anticipate e differite sono rilevate nel conto economico nell’esercizio in cui emergono le differenze temporanee e per individuarle occorre compiere una serie di O Le imposte anticipate sulle perdite Risultato fiscale 2014 Anticipate 2014 Motivo iscrizione o mancata iscrizione 2014 Fatti da considerare passaggi. Occorre: individuare le differenze temporanee alla fine dell’esercizio; determinare le perdite fiscali riportabili a nuovo; analizzare i tempi di rientro (o annullamento) delle differenze temporanee; calcolare la fiscalità differita alla data del bilancio; valutare le attività per imposte anticipate e le passività per imposte differite iscritte in bilancio. Sull’ultimo punto le attenzioni del principio contabile si soffermano chiaramente sul caso della fiscalità anticipata sottolineando (come già avveniva nel passato) che le stesse devono essere contabilizzate solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Il documento indica le condizioni che permettono di ritenere esistente tale condizione: esiste una proiezione Caso 1 Caso 2 - € 1.000 - € 1.000 € 275 Zero C’è la ragionevole certezza Non c’è la ragionevole certezza di redditi futuri di redditi futuri La ragionevole certezza è comprovata se: • esiste una pianificazione fiscale (che deve essere in qualche modo formalizzata fatto che spesso invece nella prassi non si verifica) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o • vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi fiscali della società dei risultati fiscali (pianificazione fiscale) per un periodo di tempo ragionevole, da cui si evince l’esistenza, negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare delle differenze che si annulleranno; e/o negli esercizi in cui si prevede l’annullamento della differenza temporanea deducibile, vi sono sufficienti differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento. Non è detto che le condizioni richieste per l’iscrizione della fiscalità differita sussista sempre nel periodo d’imposta in cui si verifica la differenza temporanea. Si ipotizzi questo caso: • nell’anno X è contabilizzata a conto economico un provento per i quali è possibile optare Perdite sorvegliate speciali Anche sulle perdite fi scali necessaria l’iscrizione della fiscalità anticipata. A patto che sussistano le condizioni per la loro iscrizione. Il punto di partenza è quello secondo cui una perdita fiscale ha la possibilità di essere portata in diminuzione del reddito imponibile di esercizi futuri. In tal caso quando si registra la perdita sorge anche tale beneficio che non ha natura di credito verso l’Erario «quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione, dato che per utilizzare tale beneficio è necessaria l’esistenza di futuri redditi imponibili. La società valuta, dunque, se esiste la ragionevole certezza che una perdita fi scale possa essere utilizzata negli esercizi successivi». L’iscrizione del beneficio nella voce dello stato patrimoniale CII4-ter «imposte anticipate» è possibile solo se sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Secondo l’Oic 25 «la ragionevole certezza è comprovata quando: • esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o • vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra perdita fi scale e differenze imponibili in futuro». L’iscrizione nel periodo in cui è dichiarata ala perdita deriva dall’applicazione del principio di competenza (che nella sostanza regola l’iscrizione della fiscalità differita) che obbliga nell’anno in cui si verifica la perdita di tener conto del beneficio che si potrà godere in futuro. In ogni caso anche dopo la sua prima iscrizione deve sempre essere monitorata. Vi può essere il caso in cui nell’anno in cui si verifi ca la perdita tali condizioni non esistono ma vengono a manifestarsi in un esercizio successivo (in questo caso in tale momento devono essere iscritte le imposte anticipate) ma anche il caso contrario in cui dopo la loro prima iscrizione gli andamenti non positivi della società obbligano alla cancellazione del credito iscritto. Tale situazione è frequente per esempio nei casi in cui si entro in un periodo di crisi in cui le prospettive reddituali future possono facilmente essere disattese. per la tassazione in più periodi d’imposta (si pensi a una plusvalenza rateizzabile); • nell’anno X si effettua nel modello unico una ripresa in diminuzione per l’importo di tale provento che dovrà essere tassato nei successivi periodi d’imposta; • tecnicamente vi è la possibilità di iscrivere la fiscalità anticipata ma non nel caso concreto si ipotizzi non avere la ragionevole certezza del loro possibile recupero. Il principio contabile in tale ipotesi afferma che «un’attività per imposte anticipate derivante da differenze temporanee deducibili non contabilizzata in esercizi precedenti, in quanto non sussistevano i requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali requisiti alla voce C.II 4-ter dell’attivo, in contropartita alla voce 22 del conto economico», qualora nell’anno X+1 dovesse verificarsi tale condizione si dovrebbe dare il via libera all’iscrizione della fiscalità anticipata in tale anno. Il calcolo delle imposte anticipate/differite deve essere fatto: considerando cumulativamente tutte le differenze temporanee dell’esercizio; applicando le aliquote fiscali in vigore nell’esercizio nel quale le differenze temporanee si riverseranno, previste dalla normativa fiscale vigente alla data di riferimento del bilancio (se la normativa non stabilisce ciò allora il calcolo deve essere effettuato sulla base delle aliquote in vigore alla data di riferimento del bilancio). © Riproduzione riservata Il mancato adempimento va motivato La decisione circa l’iscrizione della fiscalità anticipata relativa alle perdite fiscali riportabili presente sempre non poche difficoltà valutative. Il tutto può spiegarsi con un esempio. Alfa ha chiuso il bilancio 2014 con una perdita di conto economico pari a € 1.000. Anche il risultato fiscale dell’anno è stato di pari importo. L’organo amministrativo ponendosi il dubbio se iscrivere o meno la fiscalità differita attiva su tale perdita ha considerato l’esistenza di una proiezione dei risultati fiscali della società in cui si è previsto di avere redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali. Non si vedono molte strade possibili per poter evitare l’iscrizione della fiscalità anticipata. E qualora si decida per la non iscrizione si ricorda che è necessario motivare tale comportamento in nota integrativa. La non iscrizione di imposte anticipate nel caso di perdite fiscali deve sempre essere motivato ma la motivazione non sempre è facile soprattutto nel caso in cui si progettino risultati economici positivi futuri. Ciò anche considerando che il riporto è ormai illimitato e quindi non si potrà motivare la non iscrizione con il fatto che non si ha ragionevole certezza di quando saranno prodotti redditi (in quanto considerando il venir meno del limite temporale dell’art. 84 ciò avrebbe poco senso) ma eventualmente si potrà sostenere che la produzione del reddito si verificherà negli anni futuri ma che ciò potrebbe avvenire anche in un periodo lontano per il quale è impossibile oggi disporre di piani attendibili che possano certificare una ragionevole certezza del recupero. . 22 C O N TA B I L I TÀ Lunedì 13 Ottobre 2014 Rilevanza agli acquisti A nche l’acquisto di un auto o di un terreno danno luogo alla fiscalità anticipata. Le differenze temporaneo si riscontrano, infatti, nel caso di acquisto di un’attività con un valore contabile e fiscale differente. Il caso è quello dell’acquisto di attività che sono: a) non deducibili dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito; o b) deducibili per un importo inferiore (o superiore) al costo complessivo. L’esempio concreto avanzato dal documento in bozza è il seguente: «in questi casi, il valore fiscale dell’attività è pari a zero, o comunque assume un valore differente (inferiore o superiore), rispetto al valore contabile. Attualmente, nell’ordinamento tributario un esempio è rappresentato dalle autovetture aziendali non esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività, deducibili per un ammontare inferiore al costo complessivo». Le regole dettate per l’iscrizione delle imposte differite trovano applicazione anche nel caso di imposte anticipate e differite che originano da operazioni che non hanno effetto sul conto economico. In tal caso non sono rilevate al conto economico ma contabi- lizzate inizialmente nella voce B2 «Fondi per imposte, anche differite» tramite riduzione della corrispondente posta di patrimonio netto (per esempio, in caso di rivalutazione di attività iscritte in bilancio). Dopo la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite sono riversate al conto economico alla voce 22 «imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate» coerentemente con l’annullamento negli esercizi successivi delle differenze temporanee alle quali si riferiscono. L’altro tema individuato dal documento Oic è quello delle differenze temporanea che sorgono in occasione di operazioni straordinarie. In linea generale il regime fiscale previsto generalmente per queste operazioni è quello della neutralità fiscale con il riconoscimento dei valori fiscalmente riconosciuti prima dell’operazione. L’eventuale iscrizione dei maggiori valori non ha pertanto rilevanza fiscale. Esempio: in un conferimento, la società conferitaria iscrive un’attività a un nuovo valore contabile superiore al valore riconosciuto fiscalmente all’attività generando una differenza temporanea imponibile che richiede la rilevazione di imposte differite. Se l’operazione straordina- Avviamento e fiscalità differita Rilevazione iniziale dell’avviamento con valore non riconosciuto fiscalmente Perdita di valore successiva dell’avviamento non riconosciuto fiscalmente Rilevazione iniziale dell’avviamento con valore riconosciuto fiscalmente Ammortamenti civilistico e fiscali di avviamento riconosciuto con ritmo differente Imposta sostituiva per il riallineamento dell’avviamento ria genera una differenza temporanea, la società acquirente iscrive le relative imposte differite o anticipate alla data in cui avviene l’operazione, a fronte dei maggiori o minori valori derivanti dall’operazione rispetto ai valori fiscali riconosciuti. Ma la normativa spesso concede anche la possibilità di riallineamento di tali valori. Qualora ciò intervenga con riferimento all’esercizio in cui avviene l’operazione, la società calcola l’imposta sostitutiva sul plusvalore attribuito al valore contabile delle attività, in sede di allocazione della differenza. L’imposta sostitutiva è iscritta come debito tributario. Se invece la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’attivo è presa con riferimento a un esercizio successivo a quello dell’operazione, la società: i) Rivalutazione, un’unica strada percorribile Imposte differite obbligatorie nel caso di rivalutazione senza rilevanza fiscale. Se invece la rilevanza è ottenuta con il pagamento di un’imposta sostituiva allora tale ultimo importo riduce la riserva iscritta nel netto a fronte dell’incremento di valore. Nella prima ipotesi ovvero nel caso in cui la rivalutazione abbia efficacia solo civilistica la bozza di principio contabile detta una sola strada percorribile: «Nel caso in cui i maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai fini fiscali, la rivalutazione determina l’insorgenza di una differenza temporanea tra il valore contabile dell’attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive pertanto le imposte differite, Ires e Irap, direttamente a riduzione della riserva iscritta nel patrimonio netto». Invece nell’ipotesi di riconoscimento fiscale del maggior valore non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il valore contabile è pari al valore fiscale e pertanto non vi è nessuna contabilizzazione di fiscalità differita. Molto spesso però ciò è ottenuto con il pagamento di un’imposta sostituiva che determina l’iscrizione di un debito tributario nello stato patrimoniale della società a fronte della riduzione della riserva di rivalutazione. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell’imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e imputati al conto economico. Con riguardo invece alle poste del netto nel caso in cui l’iscrizione del maggior importo trovi come contropartita una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione cosiddetta riserva in sospensione di imposta (al di fuori dell’ipotesi di distribuzione ai soci) occorre considerare che anche in tale ipotesi il regime di sospensione d’imposta determina una differenza temporanea imponibile tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che richiede l’iscrizione di imposte differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale). L’Oic 25 prevede però che in tale ipotesi «le imposte differite relative alla riserva possono non essere contabilizzate se vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci». La società non iscrive le imposte differite La società non iscrive le imposte differite La società non iscrive le imposte differite La società non iscrive le imposte anticipate L’ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc C.4–quater Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella voce 22 del conto economico, in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile; ii) contemporaneamente, iscrive un costo per l’imposta sostitutiva alla voce 22, in contropartita alla rilevazione di un debito tributario (D. 12 del passivo). Vi è da dire che in tal modo si nota un vantaggio economico per l’impresa. Infatti così comportandosi si manifesta un componente positivo di reddito a fronte dello storno della passività iscritta per la fiscalità differita che però non aveva impatto nel conto economico. Secondo l’Oic «la rilevazione del benefico nel conto economico dell’esercizio in cui avviene il riallineamento è basata sul presupposto che, in assenza di riallineamento, il fondo avrebbe prodotto effetti a conto economico attraverso il suo utilizzo in corrispondenza della indeducibilità degli ammortamenti riferiti al maggior valore attribuito all’attività. Pertanto, il venir meno della differenza temporanea imponibile, che aveva generato il fondo in un’unica soluzione, segue lo stesso trattamento contabile che lo stesso avrebbe subito se la differenza temporanea si riducesse nel corso di più esercizi fino al suo azzeramento». Vi è anche da dire che il costo pagato per l’imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento; l’ammontare del costo differito agli esercizi successivi è rilevato nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc C.4–quater, Attività per imposta sostitutiva da riallineamento. © Riproduzione riservata Avviamento con regole proprie Regole ad hoc per la fiscalità differita relativa all’avviamento. Una differenza temporanea imponibile può sorgere al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento, se il suo valore non è riconosciuto ai fini fiscali. In tal caso però la società non iscrive le imposte differite al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento. Questa affermazione è così giustificata: «L’avviamento rappresenta, infatti, la differenza che residua dopo l’allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività iscritte con l’operazione straordinaria. Conseguentemente, l’iscrizione delle imposte differite comporterebbe un aumento del valore contabile dell’avviamento determinando un contemporaneo incremento di pari importo dell’attivo e del passivo; ciò renderebbe l’informazione contenuta nel bilancio meno trasparente». Ecco allora l’esempio: • se l’avviamento di 100 rilevato in un’operazione straordinaria ha un valore fiscale pari a zero, la società non rileva le imposte differite sull’avviamento; • se la società rileva successivamente, per tale avviamento, una perdita di valore pari a 20, l’importo della differenza temporanea imponibile si riduce da 100 a 80 ma il decremento nel valore della differenza temporanea imponibile non rileva ai fini della contabilizzazione delle imposte differite in quanto è anch’essa riferita alla rilevazione iniziale dell’avviamento. Pertanto, la società continua a non rilevare le imposte differite sull’avviamento. Nel caso in cui l’avviamento è riconosciuto ai fini fiscali al momento della rilevazione iniziale, non sorge alcuna differenza temporanea che comporti l’iscrizione di imposte differite. Ma se negli esercizi successivi il valore contabile e fiscale divergono, la società rileva la fiscalità differita in relazione alle differenze temporanee in quanto non derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento. Tale situazione si verifica facilmente nel caso di avviamento da cessione/acquisto d’azienda (riconosciuto fiscalmente) a causa del diverso ritmo di ammortamento civilistico e fiscale dell’avviamento. Infatti, se l’avviamento è riconosciuto ai fini fiscali, ma l’ammortamento civilistico è imputato in un periodo inferiore rispetto a quello fiscale, negli esercizi in cui l’ammortamento civilistico è superiore a quello fiscale si generano differenze temporanee deducibili che si annulleranno negli esercizi successivi, quando l’ammortamento civilistico sarà terminato e continuerà quello fiscale. . SPENDERE MEGLIO Lunedì 13 Ottobre 2014 Luned 23 Gli operatori di telefonia mobile cambiano marcia. Ecco una panoramica delle proposte Tlc, stop alla guerra dei prezzi Contratti a lungo termine e vincoli per fidelizzare clienti Pagina a cura DI SIBILLA DI PALMA fferte che spesso prevedono contratti fino a 30 mesi e disdette molto care. Un trend sempre più diffuso tra gli operatori di telefonia mobile che hanno abbandonato la guerra dei prezzi messa in atto negli ultimi anni in favore di una maggiore prudenza e di proposte meno convenienti rispetto al passato. Ecco una panoramica delle offerte sul fronte ricaricabili e abbonamento, con uno sguardo ai vincoli contrattuali. O Italiani meno fedeli. Secondo dati dell’Agcom (l’Autorità garante delle comunicazioni), nel primo trimestre del 2014 la percentuale degli utenti italiani che ha cambiato operatore telefonico è stata del 6,3% contro il 7,8% del primo trimestre 2013. E nel secondo trimestre di quest’anno il calo dovrebbe essere ancora maggiore. Una tendenza che non è stata determinata però da una maggior fedeltà al proprio operatore. Secondo dati del Politecnico di Milano, infatti, il 2013 ha segnato rispetto al 2012 un calo dei ricavi per il settore a doppia cifra (-14%), il peggior risultato nella storia della telefonia mobile. Questo spinge gli operatori a cercare di migliorare i profitti riducendo il turnover dei clienti attraverso offerte che prevedono vincoli molto lunghi (che possono arrivare fino a 30 mesi) e disdette molto care. Un trend che si sta estendendo anche alle offerte solo Sim che un tempo prevedevano obblighi contrattuali ridotti (massimo 12 mesi). Le offerte degli operatori. Tra le ricaricabili Tim offre le formule 4G Start (600 minuti e 600 sms verso tutti, oltre a 1gb di Internet al costo di 19 euro al mese); 4G Large (1.500 minuti e 1500 sms verso tutti, oltre a 1gb di Internet al costo di 29 euro al mese); 4G Unlimited con minuti e sms illimitati e 3gb di Internet (più 500 mb all’estero) al costo di 49 euro. Mentre 4G Limited Edition propone 400 minuti e 200 sms verso tutti con 500 mb di Internet al costo di 15 euro al mese. Tutte le offerte prevedono il rinnovo automatico ogni mese; è comunque possibile disattivare il servizio gratuitamente e in qualsiasi momento. Sul fronte ricaricabili Wind propone invece, tra le altre, le Le proposte delle compagnie Operatore Tim Wind Vodafone 3 Italia Offerta • Ricaricabili • 4G Start (600 minuti e 600 sms verso tutti, oltre a 1gb di Internet al costo di 19 euro al mese) • 4G Large (1.500 minuti e 1.500 sms verso tutti, oltre a 1gb di Internet al costo di 29 euro al mese) • 4G Unlimited (minuti e sms illimitati e 3gb di Internet al costo di 49 euro) • 4G Limited Edition (400 minuti e 200 sms verso tutti con 500 mb di Internet al costo di 15 euro al mese) • Ricaricabili • All Inclusive (200 minuti e 100 messaggi verso tutti, oltre a Internet illimitato 1 giga al costo di 10 euro al mese per un anno) • All Inclusive Big (400 minuti, 200 sms, Internet illimitato 1 giga al costo di 14 euro al mese) • Abbonamenti • All Inclusive King (800 minuti, 400 sms, Internet illimitati Powered 2gb al costo di 17 euro al mese invece di 40) • All Inclusive Unlimited (minuti e sms illimitati verso tutti, Internet illimitato Powered 2 gb al costo di 29 euro al mese anziché 60) • Ricaricabili • Scegli Voce (500 minuti verso tutti, 100 mb di Internet Veloce a 10 euro al mese) • Abbonamenti • Relax Mini con minuti e sms illimitati verso tutti, 100 mb di Internet veloce a 29 euro al mese • Relax (minuti e sms illimitati, 2 gb di Internet veloce, smartphone incluso al costo di 45 euro al mese) • Ricaricabili • Offerte solo Sim con soglie settimanali • All-In 800 (800 minuti, 800 sms, 2 gb di Internet veloce a 14 euro al mese) • All-In 400 (400 minuti, 400 messaggi e 2 gb di Internet veloce a 10 euro al mese) • All-In One propone chiamate e sms illimitati verso tutti, 2 gb di Internet a settimana al costo di 20 euro anziché 30 con vincolo contrattuale a 30 mesi • Abbonamenti • La compagnia propone invece top Unlimited con chiamate e sms illimitati, oltre a 1 gb di Internet al mese al costo di 15 euro mensili seguenti offerte: All Inclusive (200 minuti e 100 messaggi verso tutti, oltre a Internet illimitato 1 giga al costo di 10 euro al mese per un anno) e All Inclusive Big (400 minuti, 200 sms, Internet illimitato 1 giga al costo di 14 euro al mese). In tutti questi casi per chi passa a Wind o attiva una nuova Sim è previsto un costo di attivazione in promozione a 1 euro anziché 15 (la promozione si applica però solo mantenendo la Sim attiva per 24 mesi). Tra gli abbonamenti la compagnia offre invece, tra le altre, le seguenti proposte attivabili fino al 9 novembre 2014: All Inclusive King (800 minuti, 400 sms, Internet illimitati Powered 2gb al costo di 17 euro al mese invece di 40) e All Inclusive Unlimited (minuti e sms illimitati verso tutti, Internet illimitato Powered 2 gb al costo di 29 euro al mese anziché 60). I piani All Inclusive prevedono un contributo di attivazione di 50 euro, in promozione scontato del 100% per i clienti che mantengono attiva l’offerta per almeno 12 mesi. Tra le ricaricabili, Vodafone propone l’offerta Scegli Voce (500 minuti verso tutti, 100 mb di Internet Veloce a 10 euro al mese). L’offerta si rinnova automaticamente ogni 30 giorni, per disattivarla occorre chiamare il 42071 o accedere alla propria area personale 190 Fai da te. Tra gli abbonamenti, invece, la compagnia propone tra le altre le seguenti offerte: Relax Mini con minuti e sms illimitati verso tutti e 100 mb di Internet veloce a 29 euro al mese e Relax (minuti e sms illimitati, 2 gb di Internet veloce, smartphone incluso al costo di 45 euro al mese). Le offerte prevedono una permanenza minima di 12 mesi dalla data di attivazione; in caso di recesso anticipato la compagnia chiede il pagamento di 100 euro. Per i nuovi clienti è invece previsto un costo di attivazione di 20 euro che verrà addebitato solo in caso di recesso dal contratto entro 30 mesi dalla sottoscrizione. Infine, 3 Italia propone tra le altre le offerte solo Sim con soglie settimanali All-In 800 (800 minuti, 800 sms, 2 gb di Internet veloce a 14 euro al mese) e All-In 400 (400 minuti, 400 messaggi e 2 gb di Internet veloce a 10 euro al mese). Il rinnovo è automatico e avviene settimanalmente. Mentre l’offerta All-In One propone chiamate e sms illimitati verso tutti, 2 gb di Internet a settimana al costo di 20 euro anziché 30 con vincolo contrattuale a 30 mesi. L’offerta prevede inoltre un contributo di 49 euro al momento dell’attivazione che verrà addebitato solo in caso di mancato rispetto del vincolo. Tra gli abbonamenti, la compagnia propone invece top Unlimited con chiamate e sms illimitati, oltre a 1 gb di Internet al mese al costo di 15 euro mensili. L’offerta è valida per chi passa a 3 Italia entro il 30 novembre 2014 e prevede un contributo di attivazione di 49 euro che non verrà addebitato per chi rispetta un impegno contrattuale di 12 mesi. © Riproduzione riservata . 24 Lunedì 13 Ottobre 2014 A F FA R I I N P I A Z Z A Le strategie annunciate da Mario Draghi per dare ossigeno a listini finanziari e imprese La Bce gioca la carta dell’Abs Tra gli altri interventi: acquisto di bond e titoli e Tltro Pagina a cura DI LUIGI DELL’OLIO otrebbe essere l’ultima carta in mano alla Bce per rilanciare l’economia europea, considerato che l’ipotesi di un quantitative easing (realizzato sull’altra sponda dell’Oceano dalla Fed tramite l’acquisto di titoli di Stato americani) ha perso vigore nelle ultime settimane. A giorni partirà il programma di Abs (Assetbacked security) annunciato da Mario Draghi, atteso con grande interesse dai mercati, con l’auspicio che riesca a portare benefici non solo ai listini finanziari, ma anche alle imprese. Così il Vecchio continente dal 2012 P Le caratteristiche dello strumento. L’Abs ha l’obiettivo primario di rendere liquide attività che in partenza non lo sono (si pensi all’esempio di un credito derivante da mutuo, che soffre per la debolezza del mercato immobiliare). L’attivo viene inserito in un apposito veicolo finanziario creato da banche, imprese o pubbliche amministrazioni, che emettono un’obbligazione negoziabile, con i crediti ceduti che vanno a garanzia del pagamento dei bond. Di fatto, in questo modo l’emittente libera il bilancio da un asset difficilmente negoziabile, mentre la garanzia limita i rischi in capo al veicolo finanziario. Secondo quanto annunciato da Draghi nelle scorse set- timane, il programma di Abs delle Bce durerà almeno due anni, con la finalità appunto di aggiungere liquidità al sistema dell’economia reale, e per questa strada consentire alle banche di tornare a finanziare le imprese. Altri provvedimenti annunciati da Francoforte sono l’acquisto di covered bond (obbligazioni caratterizzate da un profilo di rischio molto basso e da un’elevata liquidità) e titoli con rating junk (speculativo) di Grecia e Cipro, ma solo finché restano all’interno di un programma coordinato dalla troika (UeBce-Fmi). «Il potenziale di queste misure si aggira su un trilione», ha detto Draghi presentando il piano di interventi. Per poi precisare: «Questo non significa che arriveremo a questa somma». Il copione è lo stesso spesso seguito dal banchiere cen- trale anche in passato: viene annunciata una misura che può scuotere il mercato, ma offrendo un’indicazione solo di massima della sua portata, in modo da mantenere le mani libere in fase di applicazione, in base alle necessità del momento. L’alternativa alla Tltro. Intanto prosegue un’altra misura straordinaria lanciata dalla Bce, vale a dire la Tltro (Targeted long term refi nancing operation), che consiste in prestiti dell’istituto guidato da Draghi alle banche dell’Eurozona al tasso dello 0,25%, con l’impegno per queste ultime a girare le somme ottenute a sostegno dell’economia reale. Se lo faranno, tra due anni potranno accedere a nuovi finanziamenti; in caso contrario, dovranno restituire le somme ricevute. La prima tornata di Tltro che si è svolta a settembre è stata al di sotto delle aspettative: gli analisti si attendevano una richiesta da parte delle banche tra i 100 e i 110 miliardi di euro, ma l’asticella si è fermata a 82,6 miliardi. La domanda è stata debole soprattutto da parte degli istituti italiani, che hanno richiesto (e ottenuto) 23 miliardi contro i 37 stimati alla vigilia dagli addetti ai lavori. La principale chiave di lettura accreditata sul mercato è che le banche non sanno a chi prestare il denaro, per cui preferiscono prenderlo in quantità limitata. In sostanza, le imprese sane chiedono pochi fondi perché hanno congelato gli investimenti alla luce delle prospettive grigie per l’economia dell’Eurozona. Le aziende in difficoltà non hanno smesso di bussare agli istituti di credito, ma questi ultimi si mostrano molto prudenti nei loro confronti nel timore di veder crescere le sofferenze (crediti di difficile esigibilità). La scadenza di dicembre. Altri analisti legano l’insuccesso dalla prima Tltro proprio all’arrivo del programma di acquisti relativo agli Abs: per le banche potrebbe, infatti, essere più conveniente vendere Abs alla Bce, ottenendo così un vantaggio sul capitale, piuttosto che chiedere altra liquidità, di cui molti istituti non hanno bisogno. Va poi considerato anche un altro aspetto: tra poco più di una settimana si conosceranno gli esiti dell’asset quality review, programma di esami ai quali sono state sottoposte le principali banche dell’Eurozona. In attesa delle pagelle gli istituti si sono mostrati particolarmente prudenti. Un atteggiamento più propositivo sarà possibile solo dopo il superamento di questo ostacolo, ed è per questo che la Tltro in programma a dicembre potrebbe rivelarsi più importante della prima. Di certo c’è che da qui a fine anno i mercati saranno sottoposti a numerosi esami, che potrebbero favorire la volatilità dei listini. Quanto basta per seguire con estrema attenzione l’evolversi degli eventi, pronti a intervenire sul proprio portafoglio in caso di necessità. © Riproduzione riservata Ambrosetti: il calo dell’euro può continuare Lemanik punta sulla Corea del Sud Dove andrà il cambio euro/dollaro nelle prossime settimane? È questa la domanda più gettonata nelle sale operative in questi giorni. Perché, dopo una lunga stagione di corsa da parte della moneta unica, da qualche tempo si è invertita la tendenza. Se si guardasse solo ai fondamentali dell’economia non vi sarebbero dubbi: con gli Stati Uniti che hanno ripreso a crescere in maniera vigorosa (+4,3%) e l’Eurozona che a stento si sta tirando fuori dalla stagnazione, non vi sarebbero ragioni per una fine della fase Toro da parte del biglietto verde. In questa direzione depongono anche le politiche monetarie che si vanno configurando, con la Fed che sta concludendo l’iniezione di liquidità nei mercati e dalla prossima primavera dovrebbe cominciare a rialzare i tassi, mentre la Bce ha assicurato che li manterrà ai livelli attuali ancora oggi. Ma in realtà sui cambi pesano anche altri fattori, a cominciare dalle manovre delle banche centrali, che possono iniettare enormi masse di liquidità per indebolire le rispettive valute, e in questo modo sostenere le esportazioni. Secondo Alessandro Allegri, responsabile dipartimento decisioni di investimento di Ambrosetti asset management, per l’euro «è plausibile la previsione di nuovi minimi relativi nell’ultimo trimestre dell’anno». Secondo l’esperto vi sono spazi per una discesa fino a quota 1,20 sul dollaro, «area che agisce come baluardo alle ipotizzabili spinte ribassiste tuttora attive». Mentre, per quanto concerne invece il punto di equilibrio stimabile per fine anno, viene ipotizzato un valore compreso fra 1,2450 e 1,32. Dopo anni di corsa (quasi) ininterrotta, i listini americani e quelli europei non si possono più considerare a sconto rispetto alle medie storiche. Così tra i gestori accelera la ricerca di mercati ad alto potenziale. Se gli emergenti sono tornati nel mirino da qualche tempo, è pur vero comunque che questi mercati continuano a presentare elementi di incertezza, a cominciare dall’indebolimento dell’export dovuto alla debolezza della domanda europea. Alla luce di queste valutazioni, Marcel Zimmermann, gestore del fondo Lemanik Asian Opportunity, indica le maggiori opportunità del Continente Giallo: «L’economia giapponese, invece, si sta riprendendo dalla debolezza causata del rialzo della tassa sul consumo, con l’inflazione rimasta stabile. «Restiamo positivi sulle valutazioni fondamentali su Cina, Giappone e Corea del Sud», spiega l’esperto, che punta in particolare su quest’ultima alla luce del taglio dei tassi, che promette di sostenere i consumi interni. . Anno 24 - Numero 242 - € 2,50 Lunedì 13 Ottobre 2014 Sette La riforma della Affari GIUSTIZIA da martedì in edicola Legali Inserto speciale di ItaliaOggi7 IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA AVVOCATI CASSAZIONE RICHIESTE A ORLANDO In azienda e in studio professioniste crescono Leggere la sentenza non significa notificarla Serve un Testo unico per il processo telematico Unnia a pag. Caravaglios a pag. Paolucci a pag. IV VII VIII Molte le cause promosse contro lo Spalma-incentivi che ha tagliato risorse e investimenti Energy, via al contenzioso DI ROBERTO MILIACCA S e il buongiorno si vede dal mattino... In queste settimane Affari Legali, così come quotidianamente ha fatto ItaliaOggi, ha dato ampio risalto alle dichiarazioni del premier Matteo Renzi nelle quali viene data come priorità imprescindibile, per il paese, la riforma della giustizia civile, ritenuta pre-condizione indispensabile per poter attrarre investimenti, soprattutto stranieri. Peccato, però, che poi, alla prima prova dei fatti, sia stato proprio lo stesso governo Renzi a porre le condizioni per far nascere nuovo contenzioso e per far scappare gli investitori. Lo raccontano, ad Affari Legali, gli avvocati che si occupano di energia, spiegando che l’effetto del decreto legge n. 91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, il cosiddetto Spalma-incentivi, che ha rimodulato in maniera retroattiva gli incentivi per il fotovoltaico, ha avuto come effetto quello di far fuggire quegli investitori che avevano confidato sulla stabilità delle norme italiane. Ma anche quello di generare nuovo contenzioso, in sede nazionale e comunitaria. E pensare che proprio la Commissione Ue, pur sollecitando la rimodulazione degli incentivi, avesse richiesto espressamente che questa operazione non avvenisse in maniera retroattiva: «le misure di intervento pubblico devono rappresentare un impegno stabile, a lungo termine, trasparente, prevedibile e credibile nei confronti degli investitori e dei consumatori». Cosa che non è avvenuta, dicono i legali sentiti questa settimana da Affari Legali, che hanno già promosso azioni contro lo Spalma-incentivi. Sperando solo che non sia solo l’inizio di un nuovo «spalma-contenzioso». La riforma della GIUSTIZIA L’ARBITRATO FORENSEQFSFMJNJOBSFMBDBVTFQFOEFOUJ tLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (per evitare nuovo contenzioso) LE NUOVE SPESE DI LITEQFSTDPSBHHJBSFMFMJUJUFNFSBSJF t IL RITO SOMMARIO INCENTIVATO (per velocizzare le cause) IL NUOVO RECUPERO CREDITIDPOMBDDFTTPBMMBOBHSBGFUSJCVUBSJB tLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE DEI LEGALI (obbligatoria) IN EDICOLA CON Disponibile anche on line su www.classabbonamenti.com . II Lunedì 13 Ottobre 2014 STUDI & CARRIERE Secondo gli avvocati, la rimodulazione delle risorse sulle rinnovabili farà fuggire capitali Energy, lo «spalma-incentivi» mette in allarme gli investitori Pagine a cura di MARIA CHIARA FURLÒ o sconto del 10% operato dal governo sulle bollette energetiche delle Pmi potrebbe costare al governo molto più caro del previsto. La rimodulazione degli incentivi alle rinnovabili, resasi necessaria per trovare le risorse che avrebbero alleggerito i conti elettrici delle piccole e medie imprese, ha scatenato tutta una serie di ricorsi da parte degli investitori nazionali e internazionali che proprio nel business delle fonti rinnovabili hanno immesso in- L CE, il principio del legittimo affidamento e svariate altre normative e principi di diritto comuniTario. «In caso di esito positivo delle azioni intraprese e delle eventuali ulteriori da intraprendere», spiega Eugenio Tranchino, responsabile per l’Italia di Watson, Farley & Williams, «la conseguenza principale sarebbe che lo Stato italiano potrebbe fi nire per pagare i denuncianti più di quanto avrebbe risparmiato attraverso l’applicazione del provvedimento. D’altro canto, qualora tali istanze rimanessero inascoltate, esiste il rischio concreto che gli operatori esteri abbandonino l’Italia, con danni incalcolabili per la nostra economia». Le azioni legali dovrebbero essenzialmente fondarsi sulla incostituzionalità della norma che, modificando con effetto sostanzialmente retroattivo le convenzioni stipulate con il Gse, incide sul diritto degli operatori a percepire gli incentivi nella misura e con i tempi già stabiliti. Secondo Giuliano Berruti e Federico Manili, entrambi partner di Nctm Giuliano Berruti Federico Manili Studio Legale Associato, «la sostanziale retroattività si percepisce facilmente se solo si considera che la rimodulazione degli incentivi o la loro riduzione compromettono irrimediabilmente tutti i piani economico finanziari sui quali si basano gli investimenti, pongono gli operatori stessi in stato di default nei confronti degli istituti finanziatori, impongono una rivalutazione globale dei progetti. A ciò si aggiunga che l’eventuale allungamento del periodo di incentivazione non è il più delle volte compatibile con il periodo di piena operatività degli impianti fotovoltaici, ed espone gli operatori all’ulteriore e non previsto investimento per revamping, per costi più elevati di manutenzione e per gli oneri aggiuntivi dovuti all’eventuale e probabile estensione temporale dei contratti sui terreni». I due avvocati sottolineano poi come la norma in esame ponga in crisi l’investimento e pertanto «è evidente che i fondi stranieri, prima ancora che rivedere i loro calcoli finanziari, pensano ad una via Eugenio Tranchino genti capitali e firmato contratti pluriennali. Affari Legali ha sentito gli avvocati che stanno seguendo i soggetti coinvolti in questo percorso intrapreso contro la decisione del governo, per capire meglio cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze di questo scontro di interessi. La pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale dell’Art. 26 del Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014 (convertito in legge lo scorso 7 agosto) il cosiddetto «Spalma Incentivi», ha generato una vera e propria mobilitazione tra gli operatori di settore colpiti dalla conversione in legge, peraltro con effetti retroattivi. Il ventaglio di strategie ed azioni legali da intraprendere è molto ampio: ad esempio, Watson, Farley & Williams sta patrocinando gli interessi di oltre 50 operatori nazionali ed internazionali del fotovoltaico attraverso una denuncia presentata alla Commissione Europea, in cui si segnala che lo Spalma Incentivi viola la Direttiva 2009/28/ Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA rmiliacca@class.it e GIANNI MACHEDA gmacheda@class.it di uscita. Certamente non ipotizzano nuovi investimenti. «In questo quadro, già di per sé estremamente negativo, si inserisce poi l’effetto perverso concernente la sfiducia inevitabilmente indotta nel sistema italiano, atteso che misure quale quella in esame fanno inevitabilmente venir meno la fi ducia nella stabilità del sistema giuridico e dei rapporti economici, condizione essenziale per attrarre investimenti non solo nel settore dell’energia». Le conseguenze dei ricorsi dipendono dal tipo di strumento giudiziario che verrà scelto dagli investitori. «Se il ricorso viene promosso davanti al Tar con l’eccezione di incostituzionalità o il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia, la conseguenza potrebbe anche porTare alla caducazione della norma «spalma incentivi» contenuta nella legge di conversione. Se invece l’azione viene promossa ai sensi del Trattato della carta dell’Energia, la conseguenza potrebbe essere – in caso di esito vittorioso per gli investitori - il risarcimento CARLO MONTELLA. ORRICK La norma è frutto dell’assenza di una politica energetica vere, con ogni probabilità, utilizzare quanto ricavato per ripagare le banche finanziatrici. D. Quali saranno allora le conseguenze di questa norma? R. Le azioni legali saranno portate avanti, soprattutto quelle davanti al Tribunale Amministrativo e al Tribunale Civile al fine di Domanda. Con risollevare la questione la legge di converdi legittimità davanti sione il governo è alla Corte Costituziovenuto incontro nale a causa dell’efalle istanze degli fetto retroattivo della investitori? Cosa è norma. Se dovesse escambiato rispetto serci una pronuncia di alla contestata verannullamento il benesione iniziale dello ficio sarebbe per tutti, Spalma Incentivi? i presupposti, in teoria, Risposta. Rispetto ci sarebbero. al disegno iniziale è Il nostro studio è cambiato molto poco, stato già contattato probabilmente la sisoprattutto da investituazione è ancora tori stranieri orientati peggiorata. ad agire attraverso arOltre alle tre opzioCarlo Montella bitrati contro lo Stato ni fortemente retroitaliano per violazione attive perché incidono dell’Energy Charter Treaty che assisulle posizioni in essere da anni, è cura loro la certezza del diritto e che previsto un meccanismo di uscita ora risulterebbe certamente violato. dagli incentivi su base facoltativa I risultati del lavoro che abbiamo attraverso la partecipazione ad aste cominciato a svolgere si vedranno organizzate dal Gse, che difficilmente nell’arco dei prossimi due-tre anni. si realizzeranno. Chi partecipa alle D. Se dovesse fare un bilancio aste, infatti, per vincere deve offrire tra risparmio in bolletta e spesa il tasso di sconto più alto sui propri che eventualmente lo Stato italiaflussi di cassa, ossia quanto meno si no dovrà pagare agli investitori accontenta di ricevere quanto più poscome risarcimento? sibilità avrebbe di vincere. La logica R. Il saldo di questa misura è è quella di svendere, dunque, per do- Una norma fatta solo per propaganda. Al governo manca una politica energetica. È critico l’avvocato Carlo Montella, partner dello studio Orrick, co-office leader della sede di Milano e responsabile del dipartimento italiano di Energy & Infrastructure. certamente negativo, non solo per l’eventuale importo che dovrà essere risarcito agli investitori stranieri per effetto dell’arbitrato internazionale. È l’immagine del paese che non riesce oramai da anni a perseguire una politica energetica coerente e di lungo termine per raggiungere obiettivi strutturali: minor costo dell’energia e maggior indipendenza dall’estero. Le rinnovabili, seppur non da sole ma insieme ad altre tecnologie ed infrastrutture, sono indispensabili per il raggiungimento di tali obiettivi. Nonostante la ricaduta positiva sul prezzo dell’energia determinato dalle rinnovabili, già di per sé un obiettivo immediato, con l’esaurimento del periodo di incentivazione anche il costo degli incentivi verrà meno e per sempre. L’aspetto determinante delle rinnovabili (anche e non solo del fotovoltaico) è dato dal loro contributo alla indipendenza dell’Italia dall’estero. In questa particolare congiuntura politica, data la crisi tra l’Ucraina e la Russia e la ricaduta che ne conseguirà sul prezzo del gas e dunque delle bollette elettrica ragionevolmente già a partire dal prossimo inverno, è facilmente intuibile quanto sia importante, anche per finalità di natura politica, avere un sistema elettrico quanto più possibile indipendente. L’emanazione di provvedimento retroattivi e quasi repressivi, come quello da ultimo adottato, non va di certo nella direzione auspicata. . Lunedì 13 Ottobre 2014 Luned STUDI & CARRIERE III Gli studi preparano i ricorsi in sede Ue contro la retroattività del decreto dei danni derivanti dalla riduzione delle Tariffe incentivanti», spiega Germana Cassar, partner energy e amministrativo dello studio Macchi di Cellere Gangemi che continua, «a seconda della provenienza dell’investimento - estero o italiano Germana Cassar - e del paese di riferimento, le aziende possono alternativamente avviare una procedura arbitrale internazionale ai sensi del trattato della Carta dell’Energia, che si svolge fuori dallo stato italiano, oppure invece impugnare davanti al Tar il provvedimento che attua la riduzione della Tariffa sollevando l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 26 del Dl Competitività per violazione del principio dell’affidamento e della certezza del diritto ovvero il rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia». L’avvocato Cassar ha già dato parere ad alcuni fondi di investimento e consigliato di avviare la procedura arbitrale. I clienti hanno già avviato la fase amichevole, che consiste nell’invio di una diffida al Governo Italiano. «Con le ultime modifiche introdotte nell’emendamento approvato dal Senato, i fondi potrebbero senz’altro decidere di vendere – o svendere e poi abbandonare l’Italia. In effetti la prova che i fondi stanno cambiando prospettiva in termini di investimento in Italia è data dal fatto che tutte le operazioni aventi ad oggetto impianti fotovoltaici che erano in corso prima dell’approvazione del decreto legge e delle bozze che circolavano sono state tutte bloccate con una chiara intenzione di non concludere le operazioni di investimento avviate prima dello spalmaincentivi. In particolare, un fondo di cui non posso fare il nome per questioni di riservatezza a febbraio ci aveva chiesto di aiutarlo a trovare investimenti nel fotovoltaico da circa 40 milioni di euro e, a fronte del decreto legge, l’intenzione è stata revocata», conclude Cassar. Come rilevato, tra varie autorevoli voci, anche dalla Commissione Bilancio della Camera, il rischio contenzioso è effettivamente elevato. E oltre alla questione di legittimità costituzionale, Rossella Antonucci, partner di Legance non esclude il ricorso, da parte degli ope- del decreto, siamo in effetti stati contattati da diversi operatori internazionali (in particolare, fondi di investimento che negli ultimi anni hanno acquisito importanti portafogli sul mercato secondario del fotovoltaico in Italia), cui abbiamo fornito un dettagliato advise sui diversi mezzi di tutela in sede giu- Rossella Antonucci ratori stranieri di azioni in sede arbitrale internazionale (incluso il c.d. arbitrato Icsid – centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti) motivate dalla violazione dell’Energy Charter Treaty cui l’Italia ha aderito, e che impone agli Stati membri il rispetto di principi di equità, stabilità, favore e trasparenza nelle condizioni di investimento, di tutela rispetto ad iniziative di espropriazione e nazionalizzazione non discriminazione tra diverse categorie di investitori e di garanzia di agevole trasferimento di capitali tra gli Stati membri. «Le decisioni adottate in tali procedure», spiega Antonucci, «sono infatti definitive e vincolanti per le parti della controversia, e possono essere eseguite a livello internazionale. Subito a valle dell’entrata in vigore Paolo Esposito risdizionale domestica ed internazionale, anche alla luce dell’ampia esperienza che il nostro studio ha nel settore degli arbitrati d’investimento (incluso il noto arbitrato csid sui tango bonds, in relazione al quale assistiamo Task Force Argentina, l’associazione che rappresenta gli obbligazionisti italiani contro la Repubblica Argentina). Purtroppo il rischio che gli investitori stranieri escludano l’Italia dal proprio perimetro di investimento è attuale e concreto, e la tempistica dei rimedi contenziosi è talmente estesa e incerta che, anche nel caso siano avviati claims in sede domestica o internazionale, non è escluso che medio tempore gli investitori possano in ogni caso decidere di spostare i propri investimenti in altri paesi capaci di assicurare condizioni di maggiore stabilità, e con un minore rischio change in law». Paolo Esposito partner di CBA Studio Legale e Tributario sottolinea invece che i fondi esteri sono sicuramente soggetti che meritano un’ampia tutela ma «lo spalma incentivi colpisce anche molti operatori italiani, che certamente meritano una tutela non inferiore. E di tutela ne serve molta perché, con questo provvedimento, il Governo ha fatto toccare al nostro Paese uno dei punti più bassi nella (in) certezza del diritto: qui non si tratta, come in passato, di mancato rispetto del principio dell’affidamento su un quadro normativo stabile, affidamento comunque riconosciuto e tutelato dalla normativa italiana e comunitaria; qui si va ben oltre, facendo carta straccia di contratti già in vigore, anche da anni, che prevedono prestazioni ben dettagliate, in totale spregio del principio «pacta sunt servanda» che da millenni costituisce un pilastro della civiltà giuridica». © Riproduzione riservata GIACOMO ROJAS ELGUETA, UNIVERSITÀ ROMA TRE Il mutamento delle regole del gioco è una variabile che andava considerata Meglio lo sconto in bolletta alle Pmi o gli incentivi alle energie rinnovabili? Il provvedimento Spalma Incentivi si presta bene a uno studio tecnico che ne analizzi i costi e i benefici. Giacomo Rojas Elgueta è professore aggregato di Economic Analysis of Law presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Affari Legali l’ha intervistato per capire gli effetti che questa norma potrebbe produrre in capo ai diversi soggetti coinvolti. La scelta di policy del Governo muove dall’idea che gli operatori del mercato fotovoltaico siano sovracompensati e che sia possibile ottenere maggiori risultati in termini di benessere collettivo deviando queste risorse verso le Pmi. Ottica che secondo Rojas Elgueta «non presenta elementi di particolare rilievo, essendo connaturale all’azione politica e all’esercizio del potere legislativo decidere come allocare le limitate risorse pubbliche, sacrificando alcuni interessi al fine di promuoverne altri». Domanda. Ma quali sono i costi di questo provvedimento? Risposta. Sul piano dei costi, è ragionevole attendersi che la riduzione percentuale delle tariffe incentivanti adottata dal Governo possa portare alcuni operatori energetici ad avere delle redditività negative, con conseguente rischio di fallimento e perdita di posti di lavoro (l’European visto; b) negli ultimi anni i costi di Photovoltaic Industry Association costruzione degli impianti si sono stima che in Spagna le complessive drasticamente ridotti aumentando politiche di rimodulazione delle tai margini di profitto degli operatori; riffe abbiano portato alla perdita di c) l’energia fotovoltaica consente di circa 46.000 posti di lavoro). evitare esternalità negative, prodotInoltre, l’allungamento del termite da energie inquinanti, stimate in ne della politica di incentivazione 10 euro per MWh a fronte di un inpassato da 20 a 24 anni - imporrà centivo medio pari a agli operatori nuovi 367,2 euro/MWh (36 costi di transazione, volte l’esternalità nedivenendo necessagativa). rio sia rinegoziare Inoltre, su un piai finanziamenti con no distributivo, la gli istituti di credito riduzione degli insia adeguare la vacentivi consente di lidità temporale dei mitigare una rendita permessi rilasciati goduta da pochi ma dalle regioni. Infifinanziata da tutti i ne, il sacrificio delle contribuenti, attraaspettative e degli verso un aggravio interessi acquisiti dain bolletta stimato gli investitori in virtù in circa 12 miliardi della precedente polidi euro l’anno. Infitica di incentivazione ne, naturalmente, il comporterà, inevitaGiacomo Rojas Elgueta recupero di risorse bilmente, l’insorgere pubbliche consente di contenziosi oltre ad di compensare il taglio del 10% delincidere negativamente sulla stabilile bollette energetiche, restituendo, tà del quadro normativo, considerata seppure con un impatto presumibilmomento essenziale per l’attrazione mente modesto, un maggior grado degli investimenti. di competitività alla piccola e media D. E i benefici? industria italiana. R. La riduzione delle tariffe incenD. E con la mancata certezza tivanti consente di correggere un’aldel diritto come la mettiamo? locazione divenuta evidentemente R. In estrema sintesi, l’analisi ecoinefficiente e ciò se solo si considera nomica dei rapporti di durata inseche: a) il mercato del fotovoltaico si gna che nell’evenienza di un rischio è sviluppato a un tasso di crescita decisamente superiore a quello presopravvenuto, non allocato ex ante dalle parti attraverso il regolamento contrattuale, il giudice debba imputarlo in capo alla parte capace di sopportarlo al costo più basso o, alternativamente, ripartirlo fra le stesse. Il diritto contrattuale, dunque, non considera contrario all’efficienza economica il possibile mutamento delle regole che governano un investimento, smentendo così l’assunto secondo cui gli operatori privati non sarebbero disposti ad investire se non a fronte della assoluta immutabilità delle regole del gioco. In questa prospettiva, non stupisce allora che il Tar Lazio (n. 3274/2013), con riguardo alla cessazione anticipata del regime di sostegno al fotovoltaico dettata dal Terzo Conto Energia, abbia stabilito che un investitore «prudente ed accorto» non può fare affidamento su un’assoluta immutabilità del quadro normativo e che, pertanto, a fronte di una sopravvenuta inefficienza del mercato, l’eventuale riforma della politica di incentivi è legittima ogni qual volta l’investitore sia stato nelle condizioni di poterla ragionevolmente prevedere. In conclusione, gli strumenti dell’analisi economica del diritto mettono in evidenza come, nel valutare sul punto dell’efficienza la recente riforma del Governo Renzi, sarebbe ingenuo partire dall’assunto che il mero mutamento del quadro normativo porti alla fuga dei capitali stranieri e al crollo reputazionale del Paese. . IV Lunedì 13 Ottobre 2014 AT T UA L I TÀ Sempre più donne rivestono il ruolo di general counsel nelle imprese italiane Il legale fa breccia nelle aziende Le professioniste rappresentano ormai il 50% degli studi Pagina a cura DI FEDERICO UNNIA ono l’altra metà del cielo ma nella professione legale le donne hanno ancora molti margini di crescita, soprattutto per accedere alle posizioni di comando. È questo lo scenario che è stato tratteggiato da alcune professioniste intervenute a Milano nelle scorse settimane in un incontro, promosso da Mopi, associazione che riunisce persone operanti nell’area del marketing, della comunicazione e dell’organizzazione degli studi professionali, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. «Il ruolo delle donne negli studi legali associati sta diventando sempre più importante, ma esistono anco- S Gaia Franceri ra molte barriere culturali che è necessario far cadere», spiega Gaia Francieri, socia fondatrice di Mopi. «Infatti se il numero di professionisti all’inizio della carriera all’interno degli studi è pari a quello delle professioniste, quando si va ad analizzare la presenza di donne ai vertici la percentuale cade drammaticamente. L’associazione Mopi crede molto nel potenziale femminile e vuole far si che queste barriere scompaiano, per questo ha organizzato tutta una serie di eventi proprio su questo tema» . Quante sono le donne nell’universo delle professioni italiane? In Italia, secondo i dati più recenti della Cassa forense, le donne sono il 43% degli iscritti, in crescita rispetto al 30% del 2001 e al 7% del 1981. Il reddito medio delle donne che svolgono la professione forense è di 28mila euro all’anno, ben il 54% in meno rispetto alla remunerazione base degli iscritti uomini. La maggior parte delle donne si occupa di materie e settori ritenuti poco rilevanti, ovvero il diritto di famiglia, tutela dei minori, contenzioso condominiale e Roberta dell’Apa recupero crediti. Diversa la realtà negli studi associati, formula che in Italia vive una stagione molto significativa. Secondo gli ultimi dati ufficiali Asla, relativi al 2013, si evince che la percentuale delle donne Partners degli studi legali associati ad Asla è del 16,9%. Avvocati e dottori commercialisti sono spesso associati in studi di medie e grandi dimensioni e questa è un’altra realtà ove il ruolo delle donne sta crescendo. Come ha ricordato Roberta dell’Apa, presidente dell’Aidc, Associazione italiana dottori commercialisti e partner studio Dell’Apa Zonca e Associati, gli iscritti all’ordine sono 120mila in Italia, tra dottori commercialisti e ragionieri. Il 31% sono donne con una quota che scende di circa il 105 se ci si sposta nelle regioni del sud Italia. Anche i livelli salariali vedono una significativa differenza tra i generi. Qual è la sfida per il prossimo futuro? «Negli studi legali associati, come in tanti contesti lavorativi, occorre agire affinché la parità di chances tra uomini e donne diventi sostanziale, e non solo formale, puntando, ad esempio, su modalità lavorative e metodi di valutazione che privilegino i risultati concreti dell’attività del professionista e non il presenzialismo, talvolta fine a se stesso», spiega Barbara de Muro, responsabile di Asla Women e partner dello Studio Legale Portale Visconti. Ma quante sono le donne nei grandi studi italiani? Pochi gli studi disposti a rilasciare queste informazioni. Tra i pochi Bonelli Erede Pappalardo dove sono 134 le professioniste donne su 335 professionisti totali, con 12 soci donne (di cui 4 soci coordinatori di dipartimento) su 55 soci totali. In Pavia e Ansaldo su 126 professionisti, 58 sono donne (46%), con 9 partner su 40 complessivi. Nello studio legale Cms, ci sono2 soci donne su 20 soci totali e 30 professioniste su 83 professionisti totali. In Baker & McKenzie le professioniste donne sono 45, con 1 partner (socio equity), 3 local partner (socio salary) ma nessuna donna a capo di un dipartimento. Restando negli studi internazionali presenti in Italia, Eversheds Bianchini ha 16 professioniste donne, 4 partner ma nessuna a capo di un dipartimento. Infine, nello Studio Legale La Scalale professioniste donne (avvocati e praticanti) sono 47 su 84, pari al 56%, con 8 partner donna su 18 Barbara de Muro (44%). In Allen & Overy su un totale di professionisti pari a 85, le donne sono 35 (41%), di cui 1 partner donna e 4 counsel. Un osservatorio privilegiato sul peso che le donne stanno assumendo nella professione legale è quello di Laurence Simons societa anglossassone specializzata nel recruitment di avvocati. «Dal nostro salary survey, nonostante la maggior parte delle risposte venisse da uomini, non emerge una Nicoletta Ravida grande disparita di stipendi tra uomo e donna nel mondo dei giuristi di impresa», dice Nicoletta Ravida, managing consultant southern Europe di Laurence Simons. «Un dato, questo, in controtendenza rispetto ad uno studio fatto dalla cassa di Previdenza Forense nel 2010 secondo il quale le donne dichiaravano un reddito molto più basso rispetto agli uomini: 28,160 rispetto ai 61967» I dati quindi non sono univoci. Uno studio condotto dal consiglio degli ordini d’Europa nel 2012 indica che l’Italia ha il più alto numero di iscritti all’albo di tutta Europa: 233.853 – di cui il 45% sono donne (107.720). È evidente, dunque, un notevole equilibrio nella professione. Un mondo a parte è quello dei giuristi d’impresa. Negli ultimi cinque anni Aigi ha visto un crescente livello di presenze femminili tra i propri soci - che ad oggi si aggira intorno al 41%, di cui almeno il 47% è abilitata all’esercizio della professione forense - e ad una proporzionale diminuzione del genere maschile. «Forse questo dato ci indica che le aziende arruolano un numero sempre crescente di giuriste d’impresa. Ciò soprattutto a seguito dell’aumento crescente della domanda di professionalità elevate all’interno delle imprese in settori non solo connessi alla contrattualistica ed al contenzioso, ma anche al diritto societario, alla compliance, alla corporate social responisibility», spiega Wanya Carraro, vice presidente vicario di Aigi. «In questi ambiti spesso le donne, grazie alla capacità di impostare progetti complessi con metodo e precisione, ricoprono posizioni di responsabilità e sono spesso preferite agli uomini, più orientati ad attività «on the field». «In questi anni, in effetti, abbiamo registrato tra i nostri soci un crescente numero di donne che ricoprono posizioni di General Counsel e direttori affari legali: circa il 23%. Questo è un segnale sicuramente importante, anche se si tratta pur sempre di una percentuale in linea con le medie nazionali, malgrado la nostra professione dovrebbe essere un’oasi privilegiata per le donne perché la formazione umanistica Wanya Carraro di certo le vede statisticamente favorite» aggiunge la Carraro. Che fare per valorizzare il ruolo delle donne nel legal counsel? «Aigi ha intrapreso con i fatti un’importante valorizzazione del ruolo delle donne già al suo interno ove le stesse siedono per il 50% in Consiglio generale e ricoprono altre cariche di responsabilità. Un tema sul quale c’è ancora spazio per sensibilizzare i soci è quello dei criteri di scelta adottati dai legali interni quando conferiscono mandato agli studi esterni. Questa scelta spesso non tiene infatti conto del genere, trasferendo di fatto la questione ai legali esterni e dando quindi per scontato che sia lo studio stesso a fare scelte di efficienza e professionalità tenendo conto di criteri meritocratici che premiano uomini e donne indistintamente». © Riproduzione riservata . A F FA R I L E G A L I Lunedì 13 Ottobre Ot 2014 V Il nuovo regolamento per l’erogazione dell’assistenza fissa sei macro-aree d’intervento La Cassa cofinanzia bandi Ue Fondi specifici ai legali che partecipano ai progetti Pagina a cura DI GIOVANNA STUMPO a s s a Fo r e n s e h a pronto il «Regolamento per l’erogazione dell’assistenza» sostitutivo di quello di cui al decreto ministeriale 25/10/2004 e succ. mod. ex dm 24/7/2006 e 20/5/2010 che, salvo emendamenti, sarà applicabile dall’1 gennaio successivo alla sua approvazione da parte dei ministeri vigilanti, alle domande di sostegno economico presentate dagli iscritti dopo tale data, anche se riferite a eventi anteriori. Erogabili come da espres- C sa domanda, con corredo di adeguato supporto documentale (da inviarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica anche per tramite dei Consigli dell’Ordine di riferimento), gli interventi saranno collegabili a sei macro tipologie di prestazione, a cui corrisponderanno somme stanziate a bilancio annuale dalla Cassa, di importo variabile per rapporto al numero di iscritti ed imputazione al gettito contributivo integrativo. In sede di prima applicazione, lo stanziamento previsionale previsto sarà ripartito in percentuale variabile, per tipologie di macrointerventi (si veda tabella in pagina), come segue: A. prestazioni in caso di bisogno: 17%; B. prestazioni a sostegno alla famiglia: 7%; C. prestazioni a sostegno della salute 25%; D. prestazioni a sostegno della professione: 46%; E. prestazioni per spese funerarie: 5%. Fondi specifici (di importo variabile) copriranno casi di catastrofe/calamità naturale, co - finanziamenti per partecipare a bandi/progetti Ue, nazionali o regionali, misure di welfare in favore dei più giovani Iscritti. Il procedimento a seguito di istanza, dovrà concludersi con provvedimento espresso della Cassa, entro 90 giorni dall’avvenuta ricezione della domanda. Per il caso di rigetto della stessa (che dovrà essere motivato), il professionista richiedente potrà proporre ricorso, nei successivi 30 giorni. ©Riproduzione riservata Prestazioni macro (entità e beneficiari) SITUAZIONI DI BISOGNO • Erogazioni in caso di bisogno individuale: Dazioni «una tantum» per chi si trovi in situazione di temporanea indigenza da evento improvviso, non volontariamente causato o prevedibile e tale da non consentire di farvi fronte con mezzi propri. A beneficio di: I) Iscritti in regola comunicazioni reddituali; II) i titolari di pensione di vecchiaia/invalidità che si cancellino dagli albi; III) titolari di pensione di anzianità/inabilità; IV) titolari di pensione indiretta/di reversibilità. Importo erogabile: variabile in relazione all’indicatore ISEE riferito all’anno precedente alla domanda (tetto max di 25.000 euro). • Trattamenti per pensionati di vecchiaia con 80 anni compiuti: Erogazioni fruibili dagli Avvocati che, pensionati di vecchiaia con 80 anni di età, risultino iscritti alla Cassa ante il quarantesimo anno di età. Importo erogabile: come sopra (tetto max di 15.000 euro e comunque non oltre la pensione minima). • Trattamenti per pensionati con 70 anni compiuti, invalidi civili al 100%: Erogazioni per i titolari di pensione diretta, con 70 anni di età, che risultino iscritti alla Cassa ante il quarantesimo anno di età, in possesso di certificato di invalidità civile e non titolari di assegno di accompagnamento. Importo erogabile: come sopra (tetto max di 10.000 euro e comunque non oltre la metà della pensione minima) SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA • Erogazioni a familiari non autosufficienti: Emolumenti in favore di 1 solo beneficiario X nucleo familiare dell’ Iscritto, in regola con le comunicazioni reddituali, che assista in via esclusiva coniuge/figli/genitori con invalidità grave (legge 104/1992), attesta da certificazione ASL/accertata con provvedimento giudiziale definitivo, non ricoverati a tempo pieno. Importo erogabile: in base ad ISEE non superiore a 30.000 euro, sia dell’assistito che dell’Iscritto. • Borse di studio per gli orfani: Erogazioni in denaro (per il primo anno: 500 euro per scuola primaria; 800 euro per scuola secondaria di I e II grado; 1.000 euro per Università e istituti equiparati) per gli orfani degli Iscritti con meno di 26 anni, titolari di pensione di reversibilità/indiretta erogata alla Cassa, e frequentanti. Purché in regola con il corso di studi ed in presenza di ISEE entro 30.000 euro. • Borse di studio per i figli: Erogazioni fruibili su bando annuale, per i figli degli Iscritti, studenti universitari con meno di 26 anni e che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami di ciascun anno accademico (media di votazione non inferiore a 27/30 e ISEE entro i 30.000 euro). • Altre provvidenze per la genitorialità: Emolumenti agli Iscritti in regola con le prescritte comunicazioni reddituali. TUTELA DELLA SALUTE • Copertura con onere della Cassa di gravi eventi morbosi/gravi interventi chirurgici: Scatta in presenza degli eventi affliggenti l’Iscritto, con possibilità di estensione volontaria ai familiari conviventi. Trattamento erogabile dalla Cassa tramite propria società di mutuo soccorso, o in virtù di convenzione/polizza collettiva stipulata con primaria assicurazione. • Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche: Facilitazioni e sconti, da convenzioni della Cassa, per servizi/prestazioni in case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche e altri. • Interventi di chirurgia preventiva/ Polizze «long term care» e infortuni: Coperture assicurative come da specifiche convenzioni/ polizza collettiva di Cassa Forense con primaria assicurazione. • Convenzioni per prestiti ipotecari vitalizi: Specifiche convenzioni riguarderanno la concessione di prestiti vitalizi ipotecari (dl n. 203/2005 conv. in legge n. 248/2005). AIUTO ALLA PROFESSIONE 1. Misure per la generalità degli iscritti in regola con l’invio delle comunicazioni reddituali: • Assistenza indennitaria: Emolumento non rinnovabile in relazione ad uno stesso infortunio e non eccedente la durata annuale, pari alla diaria giornaliera di 1/365° della media dei redditi professionali di cui al Mod. 5 degli ultimi 3 anni ante evento (limite max reddituale pensionabile previsto dal Regolamento contributi). Per gli Iscritti non pensionati che per infortunio/malattia debitamente documentata, non abbiano potuto esercitare la professione, per almeno due mesi. • Agevolazioni/Riduzione dei costi di esercizio della professione: Saranno oggetto di convenzioni ad hoc. • Assistenza in caso di catastrofe/calamità naturale: Corresponsione a fondo perso di somma pari al 25% del danno subito, provato con perizia giurata e con il limite max del doppio della pensione minima; per gli Iscritti che al momento dell’evento causativo di danno abbiano domicilio professionale in zona colpita da catastrofe/calamità naturale dichiarata dalle competenti autorità, per danni a immobili/beni strutturali, con impatto sull’attività professionale. • Agevolazioni per l’accesso al credito: Interventi a tasso agevolato per l’abbattimento degli interessi su finanziamenti per allestimento/potenziamento dello Studio e/o frequenza di corsi per divenire specialisti, come da bandi istitutivi. • Agevolazioni per la concessione di mutui; Agevolazioni per l’accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione: Come da specifiche convenzioni ad hoc. 2. Iniziative a favore dei giovani: Bandi specifici preciseranno importi, requisiti e condizioni in favore degli Iscritti con meno di 40 anni per: I) agevolazioni per l’accesso al credito per l’avviamento di Studio; II) organizzazione di corsi qualificanti organizzati o accreditati dalla Cassa, anche in via telematica per acquisizione di tecniche/promozione di competenze, non esclusa l’organizzazione di Studio; III) borse di studio per l’acquisire il titolo di specialista. SPESE FUNERARIE • Rimborso spese erogabile a favore dei prossimi congiunti dell’Iscritto deceduto (come da fattura per i giustificativi) fino a max di 4000 euro, purché il reddito dell’iscritto defunto percepito nei due anni ante decesso, non superi di tre volte la pensione minima. . VI Lunedì 13 Ottobre 2014 A F FA R I L E G A L I La decisione delle sezioni unite civili della Cassazione scompagina le usuali prassi Il ricorso è in una strettoia Ridotte all’osso le possibilità di contestare le sentenze DI ANTONIO CICCIA icorsi in Cassazione in una strettoia. Sono ridotti ai minimi termini i casi in cui si può contestare la motivazione della sentenza di merito. Anzi, si tratta di situazioni tanto patologiche da stimare eccezionali e residuali: quando nella sentenza non si trova traccia della motivazione (nel senso che non è proprio scritta); e quando la motivazione è incoerente (nel senso che contestualmente prima afferma e poi nega uno stesso fatto o una stessa valutazione). La restrizione degli accessi al giudizio di legittimità è descritta dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 19881/14, che approfondisce gli effetti della modifica all’articolo 360 del codice di procedura civile ad opera dell’articolo 54, del decreto legge 83/2012, convertito con modificazioni, dalla legge 134/12 (si veda ItaliaOggi del 23 settembre scorso). Di fatto, scompare il ricorso in cassazione per difetto di motivazione. Secondo le sezioni unite, infatti, la motivazione non sarà contestabile sempre, ma solo R quando manca o è talmente sconclusionata da apparire assente. Se la motivazione è scritta e se non è intrinsecamente incoerente, allora la sentenza, su questo punto, sarà inattaccabile. Sfugge, invece, al giudizio di legittimità la motivazione insufficiente. La motivazione potrà essere zoppicante o non perfetta in tutti i suoi passaggi logici, ma questo non basta a far ribaltare la pronuncia. La corte di cassazione articola il vizio di motivazione superstite in quattro possibili figure: motivazione mancante, motivazione apparente, contrasto tra affermazioni inconciliabili, motivazione incomprensibile. A questo risultato si è arrivati partendo dalla riformulazione dell’articolo 360, n. 5), codice di procedura civile, disposta con l’articolo 54, dl 83/2012, secondo cui è deducibile esclusivamente l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Questo comporta che la valutazione in cassazione della sentenza di merito deve essere contenuta nel minimo costituzionale: e cioè nel senso che, poiché la costituzione prevede che le sentenze siano motivate, allora la cassazione può e deve controllare almeno il rispetto del precetto costituzionale. I n s o m ma, come si legge nella pronuncia in commento, l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante; da questo punto di vista il vizio è rilevante se attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali. Invece non ha alcuna rilevanza il difetto di «sufficienza». Possono essere denunciati alla Suprema corte, invece, la «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», la «motivazione apparente», il «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile». Anche questa pronuncia finisce per agevolare la strada che porta alla riduzione dei gradi di giudizio. Questo obiettivo si può raggiungere o direttamente abolendo le impugnazioni oppure introducendo filtri alla ammissibilità delle impugnazioni stesse. La delimitazione a pochi casi del ricorso in cassazione rientra in quest’ultima impostazione e si aggiunge ai filtri alla proposizione dell’appello e alla introduzione di condizioni obbligatorie di procedibilità. La sentenza, poi, analizza un altro tema e cioè l’omesso esame di un fatto decisivo. Si tratta del nuovo testo del n. 5) dell’articolo dell’art. 360 codice procedura civile, relativo al vizio specifico (denunciabile in cassazione) che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della senten- za o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La cassazione, nella pronuncia in commento, ha spiegato che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per se vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; inoltre l’interessato deve indicare nel ricorso; il «fatto storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il «come» e il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la «decisività» del fatto stesso. Le novità sopra descritte si applicano ai ricorsi contro sentenze depositate dopo l’11 settembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 83/2012. © Riproduzione riservata Nell’opposizione alla sanzione l’appello può essere sanato Parti assenti davanti al mediatore Caso di mancata partecipazione Nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, l’appello che è stato proposto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c. Lo hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione, sez. VI civile – 2, con ordinanza n. 20800 dello scorso 02 ottobre. È pacifico che l’appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, introdotti nella vigenza dell’art. 23 legge n. 689/1981, come modificato dall’art. 26 dlgs n. 40/2006, e prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma, altresì, notificato alla controparte. Appare opportuno in sede di commento sottolineare che per mezzo del ricorso, inteso come atto di iniziativa processuale, la domanda viene rivolta direttamente all’Autorità (vocatio iudicis), mentre l’atto di citazione rappresenta la forma di una domanda da esercitarsi verso la controparte, e viene utilizzato nelle controversie tra soggetti posti in posizione paritaria. La citazione viene infatti utilizzata per convenire in giudizio qualcuno, onde sentire il giudice accertare la propria pretesa, ontologicamente rivolta a controparte (vocatio in ius). Si rammenta, inoltre, in ossequio con la giurisprudenza della stessa Cassazione, che legittimato passivo nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e dall’ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto. Maria Domanico Se le parti non si presentano davanti al mediatore non c’è mancato accordo, ma mancata partecipazione. Lo ha sottolineato il Tribunale di Roma, sezione XIII, con sentenza dello scorso 29 settembre. Il Tribunale è stato chiamato ad esprimersi su un caso in cui un giudice valutò che in una controversia sussistevano valide ed evidenti ragioni per disporre l’avvio di un percorso di mediazione. Ma dinanzi al mediatore le parti non sono comparse. Quindi il mediatore ha dichiarato concluso il procedimento di mediazione per mancato raggiungimento di un accordo ad opera delle parti. Secondo i giudici romani è manifesta l’inesattezza di quanto è stato scritto nel verbale di mediazione: «Il mediatore, non evidentemente bene accorto del contesto nel quale si muoveva, riteneva di poter dare comunque atto che l’accordo non era stato raggiunto dalle parti, di cui non aveva avuto la presenza, neppure del richiedente, e che quindi per tale ragione il procedimento di mediazione era per tale ragione concluso. Decisione che va qualificata del tutto errata». Il procedimento di mediazione è fallito dato che nessuna delle parti si è recata il giorno fissato per l’incontro, davanti al mediatore. Il mediatore avrebbe dovuto dare atto semplicemente di questo. Secondo i giudici: «Affermare che le parti non avevano raggiunto l’accordo è un’aporia, sicuramente non consapevole, ma pur sempre tale. Ed infatti è contrario al vero affermare che le parti non abbiamo raggiunto un accordo in mediazione». Lo scrittore colombiano Nicolas Gomez Davila sosteneva che «La verità non è un giudizio, ma adesione a un’evidenza concreta»: ebbene, il mediatore, come ogni soggetto chiamato a dirimere una controversia, è rivolto all’aderenza alla realtà, altrimenti c’è il rischio di passare da una situazione che deve avere i caratteri dell’oggettività, ad una che potrebbe qualificarsi come soggettiva. Inoltre, è opportuno rammentare, che il raggiungimento della conciliazione può avvenire spontaneamente ovvero mediante adesione alla proposta del mediatore, ma essa ha comunque efficacia negoziale e può consistere in una transazione, in un negozio di accertamento, incorporare rinunce e previsioni pro futuro. È ovvio che tale efficacia negoziale viene meno nel momento in cui nessuna delle parti si presenta. Angelo Costa © Riproduzione riservata © Riproduzione riservata . A F FA R I L E G A L I SENTENZE/ Lo ha chiarito la Corte di cassazione Notifica bloccata La lettura non ha lo stesso valore DI ADELAIDE CARAVAGLIOS a lettura in udienza della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. non ha lo stesso valore sostanziale della notifica della medesima: lo ha chiarito la Corte di cassazione (n. 19743/2014), secondo la quale «la tesi […] che assegna alla lettura della sentenza il valore di sostanziale notifica della sentenza stessa è manifestamente infondata, impropriamente attribuendo alla scelta del giudice di decidere nelle forme di cui alla norma citata la medesima valenza della scelta della parte di notificare la sentenza ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ.». Invero, continua il collegio giudicante, l’art. 281, nel disporre al comma 1, che il giudice, al termine della discussione, pronuncia la sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e, al comma 2, che la decisione si intende pubblicata L con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene e la successiva, immediata, sua pubblicazione mediante il deposito in cancelleria, «non lascia intendere, neppure implicitamente, che sia stato derogato anche il disposto dell’art. 326 cod. proc. civ. (nel senso, cioè, che la lettura del dispositivo equivalga anche alla sua notificazione) o dell’art. 327 cod. proc. civ. (nel senso, cioè, di rendere inapplicabile il termine “lungo” nell’ipotesi in cui sia stata adottata tale forma di decisione)». Così argomentando ha, quindi, accolto il ricorso, mosso avverso la decisione di appello, nel quale, con l’unico articolato motivo di censura, veniva lamentata l’erronea applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c., la motivazione incerta e carente, nonché l’error in procedendo e l’errata e omessa applicazione degli artt. 325 e ss. c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. A parere dei giudici della III sezione civile, infatti, con ciò aderendo all’«insegnamento nomofilattico delle Ss.Uu.», il termine breve di impugnazione, ex art. 325 c.p.c., «decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse ex art. 281-sexies […], non potendosi ritenere equipollente alla notificazione, in quanto atto ad istanza di parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in udienza». ©Riproduzione riservata La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7 Lunedì 13 Ottobre Ot 2014 VII Per il compenso del legale pesa l’interesse del cliente Quando si valuta il compenso professionale spettante al legale, per l’incarico svolto, non si deve tener conto solo del valore complessivo dell’affare convenzionalmente stabilito nel contratto, ma è opportuno considerare anche l’interesse della parte, che ha accordato l’incarico, rispetto al risultato da raggiungere. Lo hanno affermato i giudici della seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 19406 del 15 settembre. I giudici di piazza Cavour si sono espressi circa il caso in cui una società si opponeva al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da un avvocato per il pagamento degli onorari, a seguito dell’attività stragiudiziale regolarmente svolta. La società deduceva che il legale non aveva effettuato tutte le prestazioni indicate. In primo grado il tribunale accoglieva l’opposizione. In secondo grado i giudici accoglievano, poi, il gravame proposto dal legale, stabilendo che il compenso doveva essere commisurato al valore complessivo delle opere quale poteva ricavarsi dalla lettera di conferimento. La società, lamentando l’errore della Corte d’appello che non aveva condiviso l’individuazione dell’oggetto, proponeva ricorso per cassazione, considerando sufficiente e necessaria la sola prospettazione della lettera di incarico, indicante il valore convenzionale dell’affare. Secondo la Suprema corte, la Corte d’appello «non ha mai in alcun modo affrontato la questione posta circa la determinazione del valore dell’oggetto dell’incarico, essendosi limitata a considerare che la sola indicazione dell’importo di 3 miliardi contenuta nell’oggetto della lettera d’incarico riguardasse il valore convenzionale attribuito all’oggetto del contratto, prescindendo da ogni ulteriore valutazione in ordine alla situazione nella quale si trovava la lottizzazione e al relativo iter, così da poter meglio definire quale fosse l’effettivo e specifico interesse della parte che conferiva l’incarico rispetto al risultato dello stesso». Pertanto al fine del calcolo dell’onorario del professionista si deve valutare non soltanto l’importanza della prestazione svolta ma anche i risultati e i vantaggi che il cliente ha ottenuto. Angelo Costa LETTURE DI DIRITTO Autore - Bruno Fabio Pighin Titolo - Diritto Penale Canonico Casa editrice -Marcianum Press, Venezia, 2014, pagg. 700 Prezzo - Euro 50 Argomento - Nuovi e «più gravi» delitti sono stati configurati nel 2010 dalla Santa Sede per reprimere comportamenti criminosi esplosi di recente in campo cattolico, i quali hanno attirato l’attenzione generale. Nel 2013 Papa Francesco ha completato un’ampia riforma penale che, pur riguardando direttamente lo Stato della Città del Vaticano, vi ha assoggettato anche i dipendenti della Curia romana e delle istituzioni a essa collegate. A fronte di così rilevanti novità, venne a mancare un quadro sistematico e globale della materia, ora offerto da questo manuale, che presenta tutti i delitti e le relative sanzioni nel vigente sistema penale canonico. L’opera, unica nel suo genere per l’aggiornamento alla normativa attuale, ha il pregio della completezza. È articolata in quattro parti in base alle seguenti finalità: illustrare i fondamenti del diritto penale canonico, anche in risposta alle contestazioni vecchie e nuove; indicare gli strumenti giuridici per costituire, applicare ed estinguere le pene; comporre il «mosaico» di tutti i reati oggi previsti dalla Chiesa, muniti delle rispettive punizioni per arginare gli scandali e recuperare i colpevoli; tracciare l’iter processuale per garantire la ricerca della verità, il ristabilimento della giustizia e l’emendamento del reo. Al testo sono allegate 13 appendici che mettono a disposizione del lettore l’intero ventaglio dei provvedimenti riguardanti le sanzioni penali canoniche a livello universale. Questa documentazione essenziale, successiva al Codice di diritto canonico promulgato nel 1983, è integrata dalle note esplicative emanate a più riprese dalla Sede Apostolica. Il volume si apre con un interessante proemio di Juan Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, che, tra l’altro, afferma: «Ideato come manuale per la formazione di canonisti, il libro non si sofferma soltanto sui rilievi astratti delle costruzioni concettuali e delle discussioni dottrinali. L’autore, pur essendosi confrontato con l’intera bibliografia nel campo della sua ricerca e con le più significative pubblicazioni della giuspenalistica in ambito secolare, è andato oltre. Egli, con maestria, convoglia il lettore alla valutazione oggettiva e al discernimento delle componenti soggettive in ordine alle concrete condotte penalmente rilevanti, guidandolo poi sul versante applicativo delle pene». Autori - Aa.Vv. Titolo - Diritto del lavoro e legislazione sociale Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2014, pagg. 1200 Prezzo - Euro 80 Argomento - Il testo realizzato a cura dall’Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl) e con il patrocinio dell’Ordine nazionale dei consulenti del lavoro, si pone quale punto di riferimento per tutti coloro che si accingono a sostenere l’esame di consulente del lavoro. Il manuale si propone come strumento di studio e di preparazione all’esame sia per il praticante che per il futuro professionista. Infatti affronta, in chiave didattica, la disciplina del diritto del lavoro e della legislazione sociale. Il volume si caratterizza per un completo aggiornamento dei contenuti inerenti le tematiche del «lavoro» e della «previdenza». La struttura del manuale privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto del lavoro, ma anche gli aspetti di carattere previdenziale e di legislazione sociale che costituiscono elemento fondamentale nella completa preparazione del futuro consulente. Grande importanza nella trattazione hanno mantenuto gli elementi operativi tipici della professione di consulente del lavoro, realizzata attraverso l’analisi degli aspetti amministrativi del personale (contratto di lavoro, rapporto di lavoro, retribuzione, estinzione del rapporto di lavoro, flessibilità del lavoro). Tra le novità normative più rilevanti dell’edizione 2014 oltre alla completa revisione del quadro normativo vanno segnalati i provvedimenti di inizio anno della legge di Stabilità 2014 (dl 147/13) e del decreto Destinazione Italia (dl 145/13) con gli interventi di contrasto al lavoro sommerso, nonché il «Decreto milleproroghe» (dl 150/13) e i provvedimenti estivi con i due decreti «Fare» (dl 69/13) e «Lavoro» (dl 76/13) con il quale sono stati ulteriormente previste nuove misure per favorire l’assunzione di giovani, l’apprendistato, il lavoro a progetto, Il contratto a termine e l’associazione in partecipazione. Autori - A cura di Valerio Piacentini Titolo - Codice civile italiano tradotto in inglese. Parte societaria Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2014, pagg. 227 Prezzo - Euro 40 Argomento - Sono sempre più frequenti i rapporti economici con operatori internazionali e la conoscenza della lingua diviene fondamentale anche per la regolamentazione delle questioni giuridiche. Questo, ovviamente, vale anche per quegli imprenditori o professionisti stranieri che si trovano a operare sul territorio italiano. L’opera curata da Valerio Piacentini corre in soccorso proprio di questi ultimi fornendo loro uno strumento adeguato per la corretta gestione e amministrazione della loro azienda. Il testo contiene in lingua inglese quegli articoli del codice civile (dall’articolo 2325 all’articolo 2510) che costituiscono il fondamento normativo di carattere generale valido per tutti i tipi di società di capitali. L’autore, professore a contratto di diritto commerciale presso l’università Bocconi e membro della commissione per la corporate governance dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano, fornisce in tal modo un indispensabile strumento di lavoro, aggiornato alla normativa vigente al 1° febbraio 2014, sia per gli operatori stranieri operanti nel nostro paese sia per quelle istituzioni italiane (camere di commercio o consolati) che quotidianamente si confrontano con soggetti stranieri dovendo illustrare loro le norme societarie italiane. a cura di Francesco Romano . VIII Lunedì 13 Ottobre 2014 A F FA R I L E G A L I È quanto emerso dal tavolo tecnico convocato dal guardasigilli Un testo unico per il Pct Troppi i protocolli sul processo telematico Pagina a cura DI MARZIA PAOLUCCI artedì scorso, dalla prima riunione del tavolo tecnico sul processo civile telematico dopo la pausa estiva, è emerso che sarà probabilmente un testo unico la chiave di volta per chiarire le difficoltà che si stanno presentando sul fronte Pct. Il primo punto riguarda i tanti protocolli in materia di processo civile telematico esistenti sul territorio, ora cominciano a dare fastidio e l’Oua scrive: «esigenze diverse, a volte contrapposte alla norma». In altre parole, troppe prassi e poca chiarezza visto che le regole cambiano da ufficio a ufficio. Altra matassa da sbrogliare è quella di quei depositi telematici degli atti introduttivi definiti «irrituali» e quindi rifiutati da più di un’ordinanza emessa dal 30 giugno scorso in poi in nome di una mancata obbligatorietà visto che in senso stretto, la normativa prevede l’ obbligo di deposito telematico per i soli atti endoprocedimentali. È quanto è emerso quasi all’unanimità per bocca delle varie componenti di avvocatura, magistratura e personale amministrativo, circa una ventina tra interlocutori istituzionali e professionali del ministro Orlando che l’atro ieri si sono avvicendati al tavolo programmato a via Arenula. Tante le sigle arrivate davanti al ministro Orlando: Anf, Aiga, Cnf, Camere civili, Cassa Forense e Oua per l’avvocatura ma anche l’Associazione nazionale magistrati, il Csm, magistratura di Cassazione e Consiglio di stato, l’Avvocatura di stato e la rappresentanza amministrativa degli uffici giudiziari. All’ordine del giorno M E anche la giurisprudenza è discordante Partita l’obbligatorietà del pct sul deposito degli atti endoprocedimentali, comincia invece, in un susseguirsi di ordinanze e sentenze discordanti, la confusione per quelli introduttivi per i quali la normativa di riferimento non prevede alcun obbligo di deposito. Nel mirino dell’avvocatura italiana, c’è un’ordinanza del tribunale di Padova di fine agosto che ha dichiarato «irrituale» il deposito di un atto introduttivo in via telematica, in particolare una comparsa di risposta. «Ferma restando la sentenza della Cassazione del 2009 che ha statuito la validità del deposito irrituale se l’atto raggiunge lo scopo di essere conosciuto dal giudice e dalla controparte, fa sorridere quest’affermazione se si pensa agli sforzi fatti dal governo e da noi tutti per arrivare al processo civile telematico». Così Danilo Sipala dello Studio Legale Lupi & Associati di Milano che al telefono con ItaliaOggi Sette ritiene «il provvedimento destinato a snaturare la ratio del pct disincentivando così l’avvocato a ricorrervi per il rischio di vedere bollato un (legittimo) deposito telematico come inammissibile». L’ ordinanza fa riferimento al decreto Crescita del 2012 che prevede «l’obbligo dell’invio con modalità telematiche degli atti endoprocedimentali non escludendo al tempo stesso l’adozione delle stesse modalità anche agli atti introduttivi di attore e convenuto», rimasti però non disciplinati dalla normativa. In questo caso, il giudice, ex articolo 35, comma 1, del dm 44/2011, ha ritenuto che l’invio per via telematica degli atti introduttivi, e quindi anche della comparsa di risposta, sia c’erano la valutazione dell’impatto del dl 90 sulle «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» e il dl 132 per la parte riguardante le misure per la digitalizzazione delle esecuzioni, si è parlato anche delle problematiche emerse in merito all’obbligatorietà del Pct e delle istanze sindacali in materia. Il metodo e i risultati conseguiti dal ministro Orlan- da escludere perché in quel particolare ufficio giudiziario, mancava per l’attivazione della trasmissione informatica, il decreto dirigenziale da parte della Dgsia che accertasse l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, insieme alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. Definite «corrette» dalla stessa ordinanza, anche due pronunce dei tribunali di Torino e Foggia per aver dichiarato inammissibile il solo invio telematico, senza deposito cartaceo. È invece di luglio, una più clemente ordinanza emessa a Bergamo che ha consentito all’avvocato la rimessione in termini per deposito telematico rituale ma erroneo. Un pasticcio giuridico che si sarebbe potuto evitare se solo, la normativa, il decreto legge 90/2014 convertito nella legge 114/2014, che nulla dice sulla facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi, avesse provveduto a colmare un vuoto importante. Ci ha provato il ministero della giustizia con circolare interpretativa del 27 giugno 2014: «Ma è stato un tentativo non riuscito», considera Sipala, «visto che fa salva la possibilità per i difensori di depositare anche gli atti introduttivi, previa verifica dell’abilitazione rilasciata al tribunale dalla direzione sistemi informatici del ministero. Ma prevede poi che, in caso di mancanza della stessa autorizzazione, ci si rimetta alla discrezionalità del giudice. Un modo per conferire una discrezionalità completa alla Dgsia prima e al giudice poi perché ciò che può essere considerato rituale da un giudice, può non esserlo per un altro». do piacciono a tutti: «Ritengo questo modo di procedere la più moderna modalità di governo dei processi di innovazione che ho visto in questi anni perché mettendoci tutti insieme, consente di anticipare e ridurre a sintesi le difficoltà emerse». Così considera con ItaliaOggi Sette Renato Romano, presente all’appuntamento in rappresentanza con Nicola Stellato dell’Associazione dirigenti giustizia. «Cominciamo a ingranare perché almeno non parliamo più di funzionamento del sistema ma più concretamente di formazione, risorse economiche e tecnologiche», puntualizzano Leonardo Pasetto e Luigi Martin, responsabili Aiga dell’attuazione del Pct, quei giovani che con critico spirito di servizio, hanno intascato l’apprezzamento del ministro Orlando stampando di tasca loro 100mila schede informative sul Pct da distribuire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ai colleghi tra cancellerie e consigli dell’ordine del paese. E in effetti, oggi, «la prima preoccupazione riguarda l’adeguatezza delle risorse che l’avvento del sistema porta con sé, il cammino verso la smaterializzazione del fascicolo è ancora lungo ma la volontà di tutti è quella di andare sempre avanti», insiste Romano. «Oggi tutti facciamo la nostra parte. Certo è che ora, i protocolli, tutti diversi, creano più problemi che altro visto che ognuno si è organizzato il Pct come voleva», rileva Ester Perifano dell’Anf. L’Oua ha presentato le sue indicazioni scritte a cominciare dalla prima necessità di modificare l’art. 16-bis del dl 179/12 per consentire facoltativamente, il deposito di tutti gli atti del Pct anche diversi da quelli endoprocedimentali o la previsione di avvenuta notifica anche in caso di casella Pec piena del destinatario con sanzione pecuniaria pesante per i casi di inattivazione o inesattezza dell’indirizzo di chi riceve. «Osservazioni», chiosa Nicola Marino, presidente Oua, «apprezzate da tutti, certo è che per sanare i disguidi sarebbe necessario evitare circolari orientative da parte del ministero che non sono vincolanti e invece emettere un testo unico proposto dal ministero». Il riferimento in questo caso va alla circolare interpretativa del ministero datata 27 giugno 2014 che fa salva la possibilità per i difensori di depositare anche gli atti introduttivi, previa verifica dell’abilitazione rilasciata al tribunale dalla direzione sistemi informatici del ministero. Ma prevede poi che, in caso di mancanza della stessa autorizzazione, ci si rimetta alla discrezionalità del giudice. ©Riproduzione riservata !"#$% 6727005'0279:01275 &!'#(#$)!'*$)'+,-#%./($-#$' 4:210523';1&&7 380123 25 1)'*!)'+/'5005923'+,-* !)'1';3992175'+,-/ 452=5'78038=7>5 850127&3 25 1)'*!)'+*'5005923'+,-* !)'4' 12'5'+,-/ !""#$#$%&'(#$)&((&*&$+((+'+$(+,!#"#$%&*$-+"&.&$/$.#("/*0/ 4%.".'* .!"%$"! <123'$'458021007 !*'$#.*$-$!'"(//).+! 544:%1'7587'$* 3(%25%271'7587 "$%')!'%&1& . Ricerca e sviluppo Le istruzioni per accedere ai fondi di BRUNO PAGAMICI Il Ministero dello sviluppo economico mette a disposizione 300 milioni di euro per sostenere i progetti di ricerca e sviluppo. Gli ambiti di intervento sono quelli individuati dal programma Ue Horizon 2020 e le agevolazioni sono destinate alle imprese industriali, agroindustriali, artigiane e ai centri di ricerca. Le risorse sono messe a disposizione dal bando a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile, che è destinato a promuovere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo. Il Fondo mira inoltre a promuovere la presenza internazionale delle imprese e all’attrazione di investimenti dall’estero, nonché a rafforzare la struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa. Il bando per concorrere all’assegnazione delle agevolazioni è stato emanato con decreto del 20 giugno 2013 del ministro dello sviluppo economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28/09/2013) e modificato con decreto ministeriale del 4 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31/01/2014). Con un decreto direttoriale del 17 settembre 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/09/2014), è stata disposta la proroga della presentazione delle domande, che potranno essere inviate a partire dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2014 (precedentemente era alle ore 10,00 del 30 settembre 2014). Le modalità per la presentazione delle domande, nonché le condizioni, le soglie minime per la valutazione delle domande stesse e i punteggi massimi sono stati definiti con il decreto direttoriale del 25 luglio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4/08/2014). Utili chiarimenti sono stati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito web. Per quanto riguarda le risorse del Fondo per la crescita sostenibile destinate al bando, i 300 milioni di euro sono destinati per il 60% (180 milioni di euro) a progetti proposti dalle micro, piccole e medie imprese e dalle reti di imprese costituite in maggioranza da pmi. Soggetti beneficiari Alle agevolazioni possono accedere i seguenti soggetti: • le imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per acqua o per aria (attività di cui all’art. 2195 del codice civile, numeri 1 e 3); • le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale; • le imprese artigiane di produzione di beni di cui 13 Ottobre 2014 . RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI alla Legge n. 44/1985; • i centri di ricerca con personalità giuridica; • gli organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti. Tali soggetti potranno presentare progetti in forma singola o anche congiuntamente tra loro (fino ad un massimo di tre soggetti per progetto). Nel caso di progetto congiunto, il progetto dovrà essere realizzato mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione dovranno configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto dovrà prevedere: • la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante; • la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione de i risultati del progetto di ricerca e sviluppo; • l’individuazione del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; una clausola con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di consulenza. Requisiti di ammissibilità Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti proponenti, alla data di presentazione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti: • avere una stabile organizzazione in Italia; • essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese; • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; • trovarsi in regime di contabilità ordinaria; • non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; • essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; • non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (Ce) n. 800/2008. Tali disposizioni si applicano anche agli organismi di ricerca, qualora compatibili in ragione della loro forma giuridica. 2 I chiarimenti del Mise I liberi professionisti qualificati ai sensi degli articoli 2229 e seguenti Esclusioni del codice civile non rientrano tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni individuati dall’articolo 4 del dm 20 giugno 2013 Possono essere ammissibili alle agevolazioni anche le start-up innovative, come definite dall’art. 25 del dl n. 179/2012 convertito Start-up nella legge n. 221/2012, soltanto innovative nel caso in cui abbiano un bilancio approvato e depositato da cui si possono desumere i dati contabili necessari per il calcolo della capacità di rimborso Una fondazione potrà presentare domanda di agevolazioni in qualità di organismo di ricerca e, dunque, esclusivamente come co-proponente di un progetto congiunto, solo Fondazioni qualora possegga tutti i requisiti per essere considerata come organismo di ricerca e, in particolare, nel caso in cui le attività di ricerca e di sviluppo rappresentino la finalità principale del soggetto proponente e non mere attività collaterali Progetti congiunti Nel caso di progetto congiunto, risultano ammissibili (oltre alle reti di imprese, ai consorzi e agli accordi di partenariato) anche altre tipologie contrattuali, come le associazioni temporanee di imprese, purché le stesse rispettino i requisiti richiesti Il contratto di collaborazione dovrà essere stipulato prima dell’invio della domanda di agevolazione, poiché fra la documentazione richiesta a corredo della domanda stessa dovrà essere presentata anche una copia del contratto stesso. Qualora il contratto di colContratto di laborazione non contenga il mancollaborazione dato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero, conferito dai soggetti proponenti al soggetto capofila, lo stesso potrà essere presentato unitamente alla presentazione della domanda o successivamente alla stessa in seguito alla comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto presentato. . RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI I progetti ammissibili Saranno agevolati progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una tecnologia appartenente ai seguenti ambiti: • tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic); • nanotecnologie; • materiali avanzati; • biotecnologie; • fabbricazione e trasformazione avanzate; • spazio; • tecnologie inerenti alla priorità «Sfide per la Società» prevista dal Programma «Horizon 2020». Le tecnologie ammesse Nello specifico, il bando prevede che possano essere agevolate le seguenti tecnologie: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic): • tecnologie connesse a nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi integrati avanzati e intelligenti) • tecnologie connesse all’elaborazione di prossima generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate) • tecnologie connesse con l’internet del futuro relative a infrastrutture, tecnologie e servizi • tecnologie di contenuto e gestione dell’informazione (Tic per i contenuti e la creatività digitali) • interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti) • tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica Nanotecnologie: • nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione • strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di vita dei nanomateriali e dei nanosistemi • sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie • sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei loro componenti e dei loro sistemi • tecnologie di supporto per lo sviluppo e l’immissione sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l’ingegneria avanzata a livello atomico) Materiali avanzati: • tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali autoriparabili, materiali biocompatibili) • sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale dei futuri prodotti • tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi nel sistema del montaggio, dell’adesione, della separazione, dell’assemblaggio, dell’autoassemblaggio • • • • • • • • • • • • e del disassemblaggio della decomposizione e dello smantellamento) tecnologie connesse ai materiali per un’industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l’intensificazione dei processi, il riciclaggio, il disinquinamento e l’utilizzo dei materiali a elevato valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione tecnologie connesse ai materiali per le industrie creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con valore storico o culturale metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in grado di consentire progressi nella scienza e nell’ingegneria dei materiali) tecnologie connesse all’ottimizzazione dell’impiego di materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei materiali e strategie aziendali innovative Biotecnologie: biotecnologie d’avanguardia (ad esempio: la biologia sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi) tecnologie connesse a processi industriali basati sulla biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione ambientale) tecnologie di piattaforma innovative e competitive (ad esempio: genomica, metagenomica, proteomica, strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un’ampia gamma di settori economici) Fabbricazione e trasformazione avanzate: tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da un minore utilizzo dei materiali e dell’energia, da un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico, tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio in processi industriali a elevata intensità energetica, in grado di favorire la competitività, il miglioramento dell’efficienza delle risorse e dell’energia, la riduzione dell’impatto ambientale delle industrie di trasformazione a elevata intensità energetica (ad esempio: l’industria chimica, della cellulosa e della carta, del vetro, dei metalli non ferrosi e dell’acciaio) Spazio: tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l’innovazione del settore spaziale e tecnologie connesse all’innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio l’utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di navigazione tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi dall’idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio: la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei 3 . RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI • • • • • • dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari) tecnologie in grado di favorire l’utilizzo dei dati spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti Tecnologie inerenti alle «Sfide per la società»: migliorare la salute e il benessere della popolazione migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati consentire la transizione verso un’economia verde grazie all’innovazione ecocompatibile Termini e durata I progetti dovranno essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data del decreto di concessione del finanziamento agevolato. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno. La predetta data di avvio dovrà essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del dpr n. 445/2000, entro 30 giorni dalla data del primo titolo di spesa o dell’inizio attività del personale interno. Pertanto, come chiarito dal Mise nelle Faq pubblicate sul sito web, saranno ritenute ammissibili anche le spese sostenute prima dell’adozione del decreto di concessione dell’agevolazione. Saranno considerati ammissibili i progetti di durata compresa tra 18 e 36 mesi. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo economico potrà concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi. Le spese ammissibili Gli investimenti per i progetti presentati dovranno avere importo compreso tra 800 mila euro e 3.000.000 di euro. Nel caso in cui i progetti siano presentati congiuntamente da più soggetti, ciascun proponente dovrà sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili. Saranno considerate ammissibili le spese riconducibili alle seguenti voci: 1. spese per il personale (dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca) limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto; 2. costi per strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo; 3. costi per servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know how, tramite una tran- 4 sazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; 4. spese generali imputate al programma, per ciascuno stato di avanzamento lavori, nel limite massimo del 50% delle spese per il personale di cui al punto 1). Saranno considerate ammissibili le spese rendicontate con il calcolo pro-rata sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle spese generali dell’impresa e il valore complessivo delle spese del personale dell’impresa. Le spese dovranno quindi essere certificate, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all’ultimo bilancio approvato relativo al soggetto beneficiario nella sua interezza e non alla specifica unità produttiva od operativa. In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, sarà possibile rendicontare le spese generali sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano debitamente giustificate e documentate; 5. costi per materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico. Non rientrano invece, in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per le protezioni del personale (guanti, occhiali ecc.), cd-rom e carta per stampanti, vetreria di ordinaria dotazione ecc. I costi dovranno essere determinati in base alla fattura al netto di Iva, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; saranno invece comprensivi di Iva nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Saranno inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali. In ogni caso, non saranno ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500 euro (al netto di Iva). I costi saranno ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto, a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima della presentazione della richiesta di erogazione. I pagamenti dei titoli di spesa di cui ai punti 2), 3) e 5) dovranno essere effettuati esclusivamente per mezzo di bonifici bancari o attraverso Sepa credit transfer, con causale: «Bene/servizio acquisito ai sensi del decreto mise 20/06/2013». Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall’euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo al giorno di effettivo pagamento. I costi sostenuti nell’ambito del progetto per lo svolgimento di attività di ricerca industriale dovranno essere rilevati separatamente da quelli sostenuti per lo svolgimento di attività di sviluppo sperimentale. Determinazione dei costi Il bando prevede l’individuazione di specifici criteri per la determinazione dei costi oggetto di agevolazione. Costo del personale dipendente Questa voce comprende il personale del soggetto pro- . RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI ponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Le ore dedicate giornalmente al programma da ciascun addetto dovranno essere rilevate in appositi registri di presenza, dei quali ciascun soggetto beneficiario dovrà dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del programma. Tali schemi dovranno essere sottoscritti dal singolo addetto, ovvero dal capo reparto per il personale ausiliario, e dovranno, inoltre, essere controfirmati dal responsabile del programma. Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario, sulla base delle seguenti indicazioni: • per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti); • il «costo orario» sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa. Per il personale dipendente da Enti pubblici di ricerca (EPR) le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560; per il personale dipendente da Università pubbliche si assumono pari a 1.500; • ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali e ore straordinarie; • le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro Costo del personale non dipendente Questa voce comprende il personale in rapporto di collaborazione con il soggetto proponente, con contratto a progetto o interinale, nonché, per gli enti pubblici di ricerca (Epr) e le università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto beneficiario. Il contratto, a progetto o interinale, dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto beneficiario. Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario, sulla base delle seguenti indicazioni: • per il personale impiegato nel programma con contratto a progetto, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti; • per il personale impiegato nel programma con contratto interinale, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti; • per il personale titolare di specifico assegno di ricerca, per ogni persona è preso come base il costo effettivo annuo lordo dell’assegno maggiorato degli oneri di legge, con l’esclusione di eventuali diarie e spese che rientrano nel forfait delle spese generali. Il «costo orario» è, quindi, determinato dividendo per ogni persona il costo annuo lordo, come sopra individuato, per il numero di ore lavorative contenute nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa. Per il personale dipendente da enti pubblici di ricerca (Epr) le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560; per il personale dipendente da Università pubbliche si assumono pari a 1.500. Costo per strumenti e attrezzature In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per tutto il loro ciclo di vita, per il programma di ricerca e sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento. I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono: • il costo delle attrezzature e delle strumentazioni da utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura al netto di Iva, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di Iva nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; • per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il programma, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all’agevolazione in parte proporzionale all’uso effettivo per il programma, con riferimento all’ammortamento fiscale delle stesse. Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell’uso effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene. Ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l’obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il 5 . RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il programma. Costo per servizi di consulenza La voce comprende sia costi relativi a servizi di consulenza che costi per prestazioni di terzi e per l’acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza, definiti beni immateriali. Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal «soggetto collegato» anche il rendiconto del «soggetto collegato». In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi. I costi per le attività svolte dall’amministratore unico non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i costi delle attività svolte possono essere ammessi in relazione a un incarico, conferito dal consiglio di amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al compenso spettante per la carica ricoperta. Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di carattere esecutivo. Il costo è determinato in base alla fattura, al netto di Iva, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di Iva nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri: • il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il programma, è determinato in base alla fattura al netto di Iva, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di Iva nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile; • il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo, è ammesso all’agevolazione in proporzione all’uso effettivo per il programma, con riferimento all’ammortamento fiscale degli stessi. Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni Regime agevolativo Il beneficio spettante ai soggetti destinatari consiste in un finanziamento agevolato pari al: 6 • 70% delle spese ammissibili per le imprese di piccola dimensione; • 60% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione; • 50% delle spese ammissibili per le imprese di grande dimensione. In alternativa, solo nel caso di organismi di ricerca, le agevolazioni potranno essere concesse, su richiesta del soggetto proponente, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 25%. Il chiarimento del Mise Nel caso in cui l’Organismo di ricerca non richieda esplicitamente il contributo alla spesa, le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 70%. La percentuale di agevolazione prevista deve intendersi riferita esclusivamente alle spese sostenute dall’Organismo di ricerca e non a quelle complessive del progetto di ricerca e sviluppo proposto. Condizioni del finanziamento Il finanziamento sarà concesso alle seguenti condizioni: • tasso di interesse: agevolato pari al 20% del tasso di riferimento stabilito dalla Commissione europea in vigore alla data di concessione dell’agevolazione e, comunque, non inferiore allo 0,8% annuo; • durata: massima di otto anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione (è facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento); • rimborso: secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno; • garanzia: nessuna garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge n. 449/1997. Erogazione delle agevolazioni Le agevolazioni saranno erogate sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l’ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto agevolato. Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento il soggetto beneficiario dovrà presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte ed alle spese effettivamente sostenute in un periodo temporale pari ad un semestre o ad un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attività. Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI e medie imprese, la prima erogazione potrà essere disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario dovrà presentare la richiesta relativa alle spese del progetto sostenute nel periodo di riferimento. Nel caso di progetti congiunti la richiesta dovrà essere presentata esclusivamente dal soggetto capofila e deve riferirsi alle spese sostenute da tutti i soggetti proponenti nel periodo di riferimento. Unitamente alla richiesta di erogazione dovrà essere presentata la seguente documentazione: • rapporto tecnico sulle attività svolte; • quadro riassuntivo dei costi sostenuti, suddiviso per voci di spesa e per tipologia di attività svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale). Nel caso di progetti congiunti il quadro riassuntivo dei costi deve dare evidenza oltre che dei costi complessivi del progetto anche dei costi sostenuti da ciascuno dei soggetti co-proponenti; • schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo; • dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese generali, qualora imputate pro-rata; • documentazione di spesa, consistente nelle copie delle fatture d’acquisto o nei documenti contabili di valore probatorio equivalente, relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l’erogazione e dei relativi documenti attestanti il pagamento; • nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota, in alternativa a quanto indicato nei precedenti punti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa; • nel caso di richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento, in aggiunta ai documenti sopra elencati, relazione tecnica finale sull’intero progetto concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti e un quadro riassuntivo delle spese complessivamente sostenute. Le modalità per la presentazione delle richieste di erogazione e gli schemi in base ai quali dovrà essere redatta la richiesta saranno definiti con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese. La richiesta di erogazione del primo stato di avanzamento lavori dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione e la richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento entro tre mesi dalla data di ultimazione del progetto. Revoche Le agevolazioni saranno revocate, in tutto o in parte, in caso di: a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale; c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; e) mancato avvio del progetto nei termini; f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione; g) mancato rispetto dei termini massimi per la realizzazione del progetto; h)mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione del progetto; i) mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso; j) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione. Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non avrà diritto alle quote residue ancora da erogare e dovrà restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del dlgs n. 123/1998. Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi parziali significativi. Con riferimento al caso di revoca di cui alla lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni. Presentazione domande La domanda di agevolazioni e la documentazione richiesta dovranno essere redatte e presentate esclusivamente in via telematica utilizzando la procedura di compilazione guidata di cui alla sezione «Progetti di R & S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020» del sito internet del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it. I soggetti proponenti potranno iniziare la compilazione della domanda di agevolazioni e della relativa documentazione allegata a partire dal 15 ottobre 2014. La domanda, in seguito alla proroga disposta con il decreto direttoriale 17 settembre 2014, potrà essere trasmessa a partire dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2014. In ciascuna giornata di apertura, lo sportello agevolativo sarà aperto dalle ore 9,00 e fi- 7 RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI no alle ore 19,00. Ciascun soggetto, sia in forma singola sia congiunta, potrà presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni, ad eccezione degli organismi di ricerca, i quali potranno partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o altre unità organizzative- funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria. Il chiarimento del Mise Ai fini della corretta procedura di presentazione delle domande, il Pc deve avere le seguenti caratteristiche: - RAM: 512 MB (32 bit) o superiore; - spazio su disco rigido: 16 GB o superiore; - sistema operativo: uno tra i seguenti: Microsoft Windows®8, Microsoft Windows®7, Microsoft Windows® Vista, Microsoft Windows® XP; Sistema Operativo Mac OS X 10.X; - browser: uno tra i seguenti: Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer dalla versione 10. Per un corretto funzionamento della piattaforma si consiglia di disabilitare ogni blocco pop-up presente sul browser o configurarlo in modo da consentire l’accesso e l’apertura dei pop-up. Per quanto riguarda la dimensione dei file, ogni singolo file non può superare i 5 Mb. Inoltre, oltre ai file dei documenti obbligatori prescritti dalla domanda, ogni singolo proponente ha la possibilità di caricare su piattaforma fino a 5 ulteriori file per eventuale documentazione aggiuntiva, qualora se ne ravvisi la necessità. Infine, in merito allo standard di firma digitale si evidenzia che la piattaforma accetta esclusivamente lo standard di firma digitale p7m. Documentazione Progetto presentato da un unico soggetto proponente Nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia presentato da un unico soggetto proponente, dovrà essere presentata la seguente documentazione: • domanda di agevolazione (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 1 del decreto direttoriale 25/7/2014); • scheda tecnica (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2 al decreto direttoriale 25/7/2014); • piano di sviluppo (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3 al decreto direttoriale 25/7/2014); • dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 25/7/2014). I dati riportati nella dichiarazione dovranno essere relativi: – agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di age- 8 volazione come desumibili dai relativi bilanci approvati e depositati ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle relative dichiarazioni dei redditi presentate e dai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali; – (nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi) all’ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione come desumibili dal relativo bilancio approvato e depositato ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalla relativa dichiarazione dei redditi presentata e dal relativo bilancio redatto secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali. Progetti presentati congiuntamente da più proponenti Nel caso di progetti presentati congiuntamente da più proponenti, dovrà essere presentata la seguente documentazione: • domanda di agevolazione (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 5 al decreto direttoriale 25/07/2014); • piano di sviluppo redatto (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3 al decreto direttoriale 25/07/2014); • dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di valutazione redatta, secondo lo schema di cui all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 25/7/2014. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa. I dati riportati nella dichiarazione dovranno essere relativi: – agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione come desumibili dai relativi bilanci approvati e depositati ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle relative dichiarazioni dei redditi presentate e dai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali; – (nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi) all’ultimo esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione come desumibili dal relativo bilancio approvato e depositato ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalla relativa dichiarazione dei redditi presentata e dal relativo bilancio redatto secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili aziendali; • dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai requisiti di accesso, redatta, per ciascuno per soggetti proponenti ad eccezione degli organismi di ricerca, secondo lo schema di cui all’allegato n. 6 al decreto direttoriale 25/07/2014; RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI • dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai requisiti di accesso, redatta dai soli organismi di ricerca secondo lo schema di cui all’allegato n. 7 al decreto direttoriale 25/07/2014; • copia del contratto di rete o di un’altra tipologia di contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti. I chiarimenti del Mise La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 4 del decreto direttoriale 25/7/2014 dovrà essere compilata e presentata anche dai soggetti proponenti che hanno approvato e depositato i propri bilanci redatti secondo i criteri Ias. In tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle dovranno riguardare le specifiche voci di bilancio, come specificate nella dichiarazione stessa, determinate mediante una riclassificazione del proprio Stato patrimoniale e del proprio Conto economico secondo rispettivamente gli articoli 2424 e 2425 del codice civile I dati relativi al personale dipendente in fase di presentazione della domanda di agevolazione, tramite la procedura guidata, disponibile dal 15 ottobre nella pagina dedicata del sito del Ministero dello sviluppo economico «Progetti di R&S negli ambiti tecnologici di Horizon 2020», dovranno essere inseriti negli schemi 2 e 3 di cui all’allegato 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2014, «sintesi numerica del piano di sviluppo». Nello specifico le categorie saranno relative a dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali. La figura professionale del quadro andrà inserita nella categoria impiegati e le figure collaboratori a progetto, assegnisti, ecc., nella voce categorie speciali. Altresì in merito agli organismi di ricerca nei casi in cui la normativa contrattuale applicabile al singolo organismo di ricerca non consentisse l’identificazione delle categorie sopra indicate, lo stesso può procedere all’inserimento dei dati quantitativi richiesti, fornendo al contempo nel primo paragrafo della prima parte del piano di sviluppo una «tabella di corrispondenza delle categorie» che leghi le categorie prefissate in tabella «Dirigenti/Impiegati/Operai/Categorie speciali» (e i relativi dati numerici inseriti) alle categorie effettivamente identificate dal singolo organismo. Procedura valutativa Le domande saranno istruite secondo la procedura valutativa a sportello sulla base dell’ordine cronologico giornaliero di presentazione. Ciò vuol dire che le richieste presentate nello stesso giorno saranno considerate come pervenute nello stesso istante indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione. Qualora le risorse residue non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le stesse domande saranno ammesse ad istruttoria sulla base di una specifica graduatoria di merito, formata, in ordine decrescente, in relazione al punteg- gio relativo al criterio di cui alla successiva lettera b) (sostenibilità economico-finanziaria del progetto). In caso di parità di punteggio, sarà data priorità al programma con il minor costo. L’avvenuto esaurimento delle risorse, e la conseguente chiusura dello sportello, verrà comunicato con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). Attività istruttoria Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare: • l’ammissibilità formale della domanda; • il merito del progetto proposto ad agevolazione. • • • • • Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale In tale fase l’istruttoria sarà tesa a verificare: la completezza di tutta la documentazione presentata; il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità; il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo e di durata del progetto; il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande; il superamento della soglia minima prevista in relazione alla capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato. Capacità di rimborso del finanziamento La capacità di rimborso del finanziamento sarà accertata, sulla base dei dati relativi all’ultimo esercizio, verificando la seguente relazione: Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N) dove: «Cflow»: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio) e degli ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, come segue: • il valore relativo al risultato di esercizio è quello della voce «risultato prima delle imposte»; • il valore degli ammortamenti è dato dalla somma delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A (ammortamento delle immobilizzazioni immateriali) e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento delle immobilizzazioni materiali); «CFa»: indica l’importo del finanziamento agevolato da restituire; «N»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall’impresa in sede di domanda di agevolazione. Nel caso di progetti congiunti la verifica della capacità di rimborso sarà accertata per ciascuno dei soggetti proponenti con riferimento al finanziamento agevolato corrispondente all’ammontare dei costi presentati a carico dello stesso soggetto proponente. Qualora il valore del Cflow sia inferiore al valore soglia, anche per uno solo dei soggetti proponenti, il progetto non sarà ammesso alla successiva attività istruttoria. 9 RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI Il chiarimento del Mise La capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato verrà accertata verificando la relazione Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N), sulla base dei dati contabili relativi all’ultimo esercizio del soggetto proponente per il quale è stato approvato e depositato il relativo bilancio ovvero, nel caso di società di persone o di imprese individuali, sono state presentate le relative dichiarazioni dei redditi. Tali dati, come desunti dalla dichiarazione allegata alla domanda di agevolazioni, dovranno essere riferiti esclusivamente al soggetto proponente. Non potranno essere, pertanto, considerati i dati desumibili da bilanci consolidati e non sono ammissibili altre soluzioni come ad esempio lettere di patronage o fideiussioni bancarie rilasciate dal socio di maggioranza. Seconda Fase: valutazione del merito del progetto Le domande di agevolazioni che supereranno la fase di ammissibilità saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto: – capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne; – qualità delle collaborazioni; – fattibilità tecnica del progetto; b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto: – copertura finanziaria delle immobilizzazioni; – indipendenza finanziaria; – incidenza degli oneri finanziari sul fatturato; – incidenza gestione caratteristica sul fatturato; c) qualità tecnica del progetto: – risultati attesi; – tipologia di innovazione; d) impatto del progetto: – interesse industriale; – potenzialità di sviluppo. Nel caso di progetti congiunti i criteri di cui alle lettere a), c) e d), saranno valutati complessivamente in relazione al progetto presentato. Gli indicatori relativi al criterio di cui alla lettera b), saranno, invece, calcolati con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti (con esclusione degli organismi di ricerca) e il relativo punteggio sarà ottenuto come media ponderata (in relazione all’ammontare dei costi ammissibili a carico di ciascuno partecipante) dei punteggi dei proponenti. Criterio di valutazione caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto Elementi di valutazione Capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade Qualità delle collaborazioni, da valutare sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza, con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato, all’attinenza delle attività previste a carico degli organismi di ricerca all’ambito della ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e alla misura in cui le attività degli organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l’organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di servizi di consulenza saranno considerate solo le collaborazioni almeno pari al 10% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto (1) Fattibilità tecnica del progetto, da valutare sulla base dell’adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative. Le risorse strumentali saranno valutate con particolare riferimento all’idoneità e alla rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto saranno valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative saranno valutate in relazione alle procedure organizzative (routine) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti Soglia minima ambito di valutazione: 13 punti Punteggio max del criterio 8 7 7 (1) Come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico nelle Faq pubblicate nel proprio sito, tale limitazione del 10% deve intendersi riferita all’ammontare complessivo dei servizi offerti dagli Organismi di ricerca e non a quelli riferibili al singolo Organismo di ricerca (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da due Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto) 10 RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI Criterio di valutazione sostenibilità economico-finanziaria del progetto Elementi di valutazione Condizioni Copertura finanziaria delle immobilizzazioni (rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni). I predetti valori saranno determinati con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del codice civile, come segue: 0% < D < 120% - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del passivo «patrimonio netto»; - il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo della voce D del passivo «debiti»; - il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della D ≥ 120% voce B dell’attivo «immobilizzazioni» Indipendenza finanziaria (rapporto tra i mezzi propri e il totale del passivo). I predetti valori saranno determinati con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del codice civile, come segue: - il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del passivo «patrimonio netto»; il valore relativo al passivo è quello del totale del «passivo» Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I predetti valori saranno determinati con riferimento allo schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, come segue: - il valore degli oneri finanziari è quello della voce C 17 «interessi e altri oneri finanziari»; - il valore del fatturato è quello del totale della voce A «valore della produzione» Punteggio D*5 6 6 E < 0% 0 0% ≤ E < 30% E*30 E ≥ 30% 9 F ≥ 15% 0 F < 15% Punteggio max criterio 8 - F * 53 9 8 Incidenza gestione caratteristica sul fatturato (rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato). I predetti valori saranno determinati con riferimento allo schema di conto economico di G < 0% 0 cui all’art. 2425 del codice civile, come segue: - il valore del margine operativo lordo (mol) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A «valore della produzione» e le seguenti voci: * voce B 6 «costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»; 4 * voce B 7 «costo della produzione per servizi»; * voce B 8 «costo della produzione per godimento di beni di 0% ≤ G < 8% G*50 terzi»; * voce B 9 «costo della produzione per il personale»; * voce B 11 «costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»; * voce B 14 «costo della produzione per oneri diversi di gestione»; G ≥ 8% 4 - il valore del fatturato è quello del totale della voce A «valore della produzione» Soglia minima ambito di valutazione: 17 punti Come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico nelle Faq pubblicate nel proprio sito, nel caso in cui, il valore del punteggio dei singoli indicatori non sia determinabile sulla base delle formule matematiche a causa di una indeterminatezza del risultato, ad esempio nel caso in cui il fatturato sia nullo ovvero, in casi teorici, siano nulle le immobilizzazioni o il passivo, si procede come di seguito indicato: - in relazione agli indicatori E (Rapporto dato dai mezzi propri e il totale delle immobilizzazioni), F (Rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato) e G (Rapporto tra il mol e il fatturato) viene attribuito il punteggio minimo pari a zero; - in relazione all’indicatore D (Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni) verrà attribuito il punteggio massimo pari a 6. 11 RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI Criteri di valutazione - qualità tecnica del progetto Punteggio max del criterio Elementi di valutazione Risultati attesi, da valutare sulla base della rilevanza, utilità e originalità rispetto allo stato dell’arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. L’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente 15 Tipologia di innovazione, da valutare con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto 12 Soglia minima ambito di valutazione: 16 punti Criterio di valutazione - impatto del progetto Punteggio max del criterio Elementi di valutazione Interesse industriale, da valutare sulla base dell’interesse industriale all’esecuzione del progetto da determinare in relazione all’impatto economico dei risultati attesi, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati Potenzialità di sviluppo, da valutare sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell’architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro Soglia minima ambito di valutazione: 14 punti L’attività istruttoria delle domande di agevolazione sarà conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: • il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima previsto per ogni criterio. In caso di progetti congiunti, la soglia minima di accesso dovrà essere rispettata da ciascun soggetto proponente; • il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 70 punti. Adempimenti e obblighi In caso di esito positivo dell’attività istruttoria, il soggetto proponente dovrà presentare, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, la seguente documentazione necessaria per l’adozione del decreto di concessione: • dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del dlgs n. 159/2011; • indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di 12 12 12 firma per la sottoscrizione del decreto di concessione; • eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole e medie dimensioni, di accesso alla garanzia del fondo appositamente costituito, per l’ottenimento dell’anticipazione della prima quota di agevolazione, contenente l’autorizzazione per il Ministero di trattenere dall’ammontare dell’anticipazione una quota pari al 2%; • nel caso di progetti congiunti, mandato conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata ove non presentato unitamente alla domanda di agevolazioni. Il Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra procederà all’adozione del decreto di concessione e lo trasmetterà al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel caso di progetti congiunti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila dovrà, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto per accettazione. Nel caso di progetti congiunti il decreto di concessione dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti. Lunedì 13 Ottobre 2014 39 Lavoro È IN EDICOLA A Il settimanale delle Opportunità professionali SCELTI & PRESCELTI Angeli antiburocrazia per aziende lombarde Nel futuro disegnato dal Jobs act scompare il posto fisso ma i lavoratori guadagnano maggiori tutele Trenta giovani laureati a supporto delle imprese contro gli eccessi della burocrazia. È la nuova misura adottata dalla giunta della regione Lombardia per semplificare la vita delle aziende. Il servizio, denominato «angeli anti burocrazia», sarà introdotto in via sperimentale per 12 mesi e prevede l’assunzione di 30 giovani laureati in materie giuridiche ed economiche, con buona conoscenza della lingua inglese, che forniranno informazioni e assistenza sulle procedure da seguire per i principali adempimenti concernenti la vita delle imprese. Per le laureate italiane la parità è lontana Fanno più fatica a trovare un impiego e, quando lo trovano, sono spesso pagate meno degli uomini. In molti casi si devono accontentare di ricoprire ruoli meno rilevanti e di condizioni contrattuali peggiori. Per le laureate italiane, insomma, la parità sembra essere un obiettivo ancora lontano. Basti pensare che il 42% degli uomini laureati, quattro anni dopo il diploma, guadagna tra i 1.250 e i 1.750 euro, obiettivo centrato solo dal 28% delle donne. È quanto emerge dal III rapporto Bachelor «Giovani laureati in cammino tra università e carriera». Cinquanta borse alla Sapienza L’università La Sapienza di Roma ha indetto la nuova edizione di «Wanted the best», un concorso per l’assegnazione di 50 borse di studio annuali di 3.225 euro destinate ai laureati di primo livello presso altre università italiane che nell’anno accademico 2014/2015 hanno scelto di immatricolarsi a un corso di laurea magistrale presso l’ateneo romano. Domande entro il 30 dicembre 2014. La provincia di Bolzano premia l’innovazione Supplemento a cura di FRANCA FLORIS ffloris@class.it mobile SU Gianfranco Simoncini. La Toscana vara l’Agenzia regionale per il lavoro che raccoglierà le funzioni di collocamento, servizi per l’impiego, politiche attive finora in capo alle province Maurizio Landini. La Fiom pronta a occupare le fabbriche contro il Jobs act (per via della modifica all’art. 18) rischia il flop. Ai metalmeccanici già assunti, infatti, non cambierà nulla. Ù GI La Provincia autonoma di Bolzano ha approvato un bando per favorire la capitalizzazione di nuove imprese o di imprese innovative da costituire, che abbiano un elevato contenuto tecnologico e che creino valore aggiunto in Alto Adige. Saranno concessi aiuti compresi tra 50.000,00 € e 200.000,00 €. Domande entro il 23 dicembre 2014. Informazioni sul sito www. provincia.bz.it. Ilèlavoro 40 Lunedì 13 Ottobre 2014 SCENARI Complice la crisi, oltre 20 mila professionisti scelgono la consulenza INTROVABILI Dal fisco al libro unico Stagnini e sarti cercansi I commercialisti scommettono sul lavoro DI SIMONA D’ALESSIO n «esercito» di oltre 20 mila commercialisti (su un totale di 115 mila iscritti agli albi) ha scelto di consacrare la propria attività alla consulenza in materia di lavoro. Ed è in buona parte la crisi economica, che ha come dirette conseguenze ristrutturazioni aziendali, riorganizzazioni, accorpamenti ed altre operazioni straordinarie che incidono sul quadro produttivo ed occupazionale, ad aver incrementato il fenomeno. A tracciare l’orizzonte di una figura professionale con (ulteriori) ampi margini di crescita è Vito Jacono, consigliere nazionale dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, che in un colloquio con IOLavoro ricorda che, «per effetto dei concordati, che si sono sviluppati in maniera massiccia negli ultimi anni, affrontati prettamente dalla U nostra categoria, ci si trova spesso a cimentarsi con quel che rientra nella materia del lavoro». La specializzazione che permette di entrare in questioni relative al trasferimento di dipendenti e alla gestione degli esuberi, per- tanto, «è evidente che va al di là dell’occuparsi del cedolinopaga», bensì affonda le radici nella consulenza «ad hoc» per imprese che vivono stagioni di cambiamento. Ma conviene scommettere sull’attività di «commercialista del lavoro», lasciando (quasi del tutto) da parte le altre incombenze di carattere contabile e fiscale, che animano le giornate negli studi? I pregi non mancano, risponde il professionista, che indica come primo vantaggio quello di potersi avvalere di «un percorso formativo vero, esauriente, molto appagante per chi vi si dedica con impegno». Ma, subito dopo, espone il maggior difetto: quello economico. «È un paradosso», premette, giacché «nel momento in cui utilizzi tempo e competenze per le aziende in difficoltà non hai le gratificazioni in termini remunerativi paragonabili a quelle pratiche, attinenti, cioè, a quanto riesci, poi, a realizzare a beneficio dell’imprenditore e del suo personale». L’aggiornamento del professionista, inoltre, non può ritenersi mai soddisfacente. «C’è bisogno di affi nare costantemente le capacità e di applicarsi nello studio, soprattutto alla luce delle modifiche che il governo sta portando avanti con il «Jobs Act» e, in particolare, considerando le ipotesi di revisione dello Statuto dei lavoratori», tanto che, anticipa, l’Ordine nazionale punta sulle scuole di alta formazione in questo campo, sulla scia di quanto avviato alcuni anni fa dagli avvocati giuslavoristi. Altro tassello rilevante, sottolinea Jacono, sarà l’imminente firma del protocollo d’intesa studiato insieme all’Inps per stimolare un diverso «modus operandi» per ispettori di vigilanza e aziende nel corso degli accertamenti. L’idea, conclude, è permettere all’azienda di avere «un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione contributiva senza l’applicazione delle sanzioni», in taluni casi eccessivamente elevate, che dovranno essere liquidate soltanto in mancanza dei versamenti dovuti. Un’azione preventiva, dunque, che abbia come finalità il restringimento al massimo dei fenomeni evasivi ed elusivi. Dal tappezziere allo stagnino, dall’accompagnatore turistico al sarto passando per l’elettricista. Nonostante la difficile situazione del mercato del lavoro, con la disoccupazione giovanile che ha raggiunto il 44,2%, ci sono ancora professioni in Italia di difficile reperimento e lavori che nessuno vuole o è in grado di fare. Così, secondo il giro delle regioni fatto dall’Ufficio Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza sui dati Sistema Informativo Excelsior 2014, si scopre che in Lombardia non piacciono i mestieri antichi. Le figure di lattonieri e stagnini sono difficili da reperire nel 77,8% dei casi richiesti; così come è non è facile trovare un tappezziere (71,4%). E nella regione della «moda» si IL CASO BOSCH La formazione si fa strumento di marketing È abbastanza inconsueto che un’impresa si impegni direttamente con proprio personale, in un periodo di crisi, a organizzare 2/3 eventi ogni mese mirati all’aggiornamento e allo sviluppo della formazione manageriale, accessibili gratuitamente ai direttori delle risorse umane di aziende diverse, ai consulenti e, in genere, ai soggetti interessati a quest’area professionale. Naturalmente, le porte sono aperte anche ai propri dipendenti e a quelli delle aziende clienti. Tutto questo avviene ormai da alcuni anni nell’auditorium milanese del gruppo Bosch in Italia a opera della sua direzione HR e organizzazione, che invita prestigiosi relatori, italiani e stranieri, testimonianze qualificate, specialisti ed esperti in grado di confrontarsi tra di loro e con il pubblico presente su temi di attualità, approfondimenti sulla diversificata legislazione del lavoro, esperienze avanzate gestionali, formative ed organizzative. «Uno dei motivi principali alla base di questo orientamento», afferma Roberto Zecchino, ideatore e promotore dell’iniziativa, nonché vice president Human resources & organization South Europe Bosch, «si ritrova nella cultura umanistica della nostra casa madre tedesca e nella stretta relazione scuola-lavoroimpresa esistente in Germania, da cui derivano varie iniziative per combattere la disoccupazione giovanile. Per rispondere, inoltre, alle esigenze di formazione manageriale e tecnologica dei nostri collaboratori e delle aziende clienti, è nata a Milano nel 2002 la scuola di formazione interna Tec (Training esperienze competenze), che è il soggetto promotore di tutte queste attività». In realtà, si aggiungono altre motiva- zioni quali: la diffusione dell’immagine positiva del brand Bosch; la creazione di un network capace di far nascere sinergie tra differenti realtà organizzative per favorire eventuali collaborazioni professionali e di business (cross selling); la ricerca di ottenere un ritorno positivo verso i propri collaboratori, perché, attraverso la partecipazione agli eventi, arricchiscano le conoscenze che possano essere trasferite nel loro lavoro. «In tempi di forte crisi socio-economica», prosegue Zecchino, «aprirsi al mondo esterno attraverso eventi in-house può costituire una strategia vincente». L’ampio catalogo di corsi di Tec, che svolge le sue attività formative in tre aree: manageriale, tecnologica ed esperenziale, soddisfa non solo le esigenze per lo sviluppo dei collaboratori Bosch, ma può essere esteso sia ai dipendenti delle imprese clienti, ma anche di altre aziende. Di fatto si è in presenza di «vendita della formazione» che caratterizza la peculiarità marketing oriented della direzione risorse umane della Bosch. Un’ulteriore riprova è data dal programma di orientamento al lavoro chiamato «Allenarsi per il Futuro» applicato dal gruppo già a partire dalle scuole medie, dove si presenta la diversità dei mestieri, alcuni dei quali vengono direttamente conosciuti attraverso gli stages. Al termine degli studi numerosi ragazzi vengono selezionati per accedere a un tirocinio in una delle aziende di Bosch Italia e tra questi alcuni vengono assunti. Gli altri, ovunque vadano a lavorare, hanno di sicuro vissuto una bella esperienza e hanno memorizzato la gamma dei prodotti Bosch verso cui si indirizzeranno nella scelta di possibi- li acquisti. Interessanti collaborazioni di sostegno riguardano sia il centro di formazione professionale dei Salesiani di Torino, al quale sono state donate per il laboratorio di meccanica apparecchiature Bosch per la diagnostica auto, sia la fondazione torinese «Piazza dei mestieri», che ha finalità educative e si impegna a garantire un futuro a giovani ragazzi in difficoltà, alla quale vengono offerti utili percorsi formativi. Un ulteriore esempio di intreccio tra politica di immagine e impegno formativo di alto livello è rappresentato dal prossimo avvio dell’Accademia dell’Imprenditore, impostata con l’università Cattaneo Liuc di Castellanza, diretta a imprenditori delle Pmi e di aziende familiari, utilizzando il know-how di Tec. L’attività della scuola interna di formazione, che può contare su una struttura diretta di otto specialisti, diventa così un laboratorio dal duplice profilo: da un lato la cura e lo sviluppo di metodologie didattiche attive e costantemente aggiornate con particolare riferimento al proprio universo di gruppo (circa 6 mila collaboratori); dall’altro lato la capacità di attrarre nuove clientele aziendali, programmando eventi appealing, sviluppando nuovi progetti formativi di interesse del mercato, allargando il network delle relazioni esterne. Ne viene fuori un quadro dinamico di HR management con evoluta mentalità di marketing, che coniuga un elevato livello di professionalità nello sviluppo delle risorse umane con una costante attenzione al mercato e al business, che non si ritrova facilmente nel panorama delle imprese italiane e delle stesse multinazionali presenti sul nostro territorio. Pietro Scardillo fatica a rintracciare sarti e modellisti (44,4%, vale a dire per un fabbisogno di 180 nuovi addetti 80 figure sono «scoperte»). Nel Lazio, terra di turismo, mancano all’appello 270 accompagnatori turistici. In Liguria scarseggiano i gelatai e pasticcieri, oltre ai falegnami. In Piemonte le imprese hanno difficoltà nel trovare esperti di pubbliche relazioni e mancano i «pony express». In Trentino-Alto Adige non è semplice assumere agronomi. Se volete un ingegnere elettrotecnico, un tecnico della sicurezza e un idraulico non cercatelo in Veneto. Mancano i cuochi in Friuli, Abruzzo e Sardegna. Gli elettricisti scarseggiano in Puglia e in Toscana, in Emilia Romagna i contabili addetti alle buste paga. Si cercano vasai in Umbria. Nelle Marche si fatica a trovare carpentieri e esperti di marketing. In Campania difettano i professionisti dell’informatica, tra tecnici programmatori e analisti di software. AAA fisioterapisti si cercano in Sicilia, in Calabria camerieri e in Basilicata esperti di beni culturali. L’ I N C H I E S T A Lunedì 13 Ottobre 2014 41 Il futuro mercato del lavoro come delineato nella legge delega approvata dal senato L’assunzione non sarà più a vita Stop all’articolo 18, ma maggiori tutele ai lavoratori DI DANIELE CIRIOLI ddio posti fissi. Nel futuro sarà ancora più difficile arrivare all’assunzione a vita, per sempre. La mobilità, infatti, caratterizzerà il mercato del lavoro e la carriera sarà un mosaico di diversi rapporti di lavoro, con la stessa o con aziende diverse. La buona notizia è che questa maggiore mobilità sarà assistita da un incremento di tutele, dentro e fuori i rapporti di lavoro, a favore dei lavoratori. E ciò eviterà di tradurre la discontinuità occupazionale in maggiore precarietà, almeno rispetto a come accade oggi. Come avverrà la rivoluzione? Avverrà con uno scambio di paradigmi: via flessibilità e stabilità, dentro mobilità e sicurezza. Cioè via le forme contrattuali diverse dal lavoro dipendente e via l’art. 18; dentro solo il contratto a tempo indeterminato, privo però di quel diritto all’illicenziabilità che l’ha caratterizzato finora, in cambio di migliori ammortizzatori e maggiori tutele sul lavoro. Per ora la ricetta è sulla carta. Lo scenario è quello che traspare dal disegno di legge delega sul Jobs Act, su cui mercoledì il Senato ha votato la fiducia al governo, chiesta dopo che lo stesso esecutivo aveva stravolto con un maxi-emendamento il testo originario, presentato al parlamento il 3 aprile. Il disegno di legge, una volta approvato in via definitiva, autorizzerà il Governo a riscrivere le regole del mercato del lavoro: contiene infatti deleghe in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Un solo contratto di lavoro. Partiamo dalla riforma dei contratti di lavoro. Oggi si è abituati a navigare fra tre principali forme di lavoro: subordinato, autonomo e parasubordinato. Il primo è il migliore in termini di tutele, specialmente se a tempo indeterminato: è quello più ricco di contributi per la pensione; è quello che tutela pienamente in caso di malattia e maternità; è quello che garantisce la piena indennità di disoccupazione e un pieno di ammortizzatori sociali in caso di crisi aziendale; è quello che garantisce «l’illicenziabilità» (art. 18). Non è così invece per il lavoro autonomo (con la «partita Iva») e nemmeno per il parasubordinato (co.co.co., lavoro a progetto o co.co.pro.): in questi casi sono scarse le A Le altre novità Prevista l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione, Agenzia Unica vigilata dal ministero del lavoro, con attribuzione di competenze per il lavoro gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi Modifiche mansioni Prevista la revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, ovvero altri casi e ipotesi individuati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative Controlli a distanza Prevista la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive e organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore Data certa dimissioni Prevista l’introduzione di modalità semplificate per garantire “data certa”, nonché autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore/trice in relazione a dimissioni o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. A tal fine, si terrà conto dei “comportamento concludente” del lavoratore (se va via ma poi ci ripensa, non potrà invalidare le dimissioni) Scambio permessi Prevista l’introduzione della facoltà di cessione, fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, di tutti o parte dei giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale a favore del collega che sia genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute Tax credit Prevista l’introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una certa soglia di reddito tutele per la pensione e per i casi di malattia, di maternità e di disoccupazione; poche sono anche le pretese retributive e di «illicenziabilità» nemmeno a parlarle. Nel futuro le tre forme di lavoro dovrebbero restare, ma fortemente limitate nell’utilizzabilità. Prima di tutto ci sarà una maggiore «certezza» sui reali contenuti e anche sulle varie tipologie di contratti di lavoro, per via della redazione di un Testo unico, semplificato, e l’abrogazione delle disposizioni sparse e spesso nascoste tra i vari provvedimenti legislativi; ciò dovrebbe evitare difficoltà interpretative e applicative, quindi minor contenzioso. In secondo luogo, ci sarà una ricognizione delle varie forme contrattuali e una loro valutazione pragmatica, finalizzata all’abrogazione di quelle meno utilizzate e/o con il più alto tasso di litigiosità. In terzo luogo – ciò che rappresenta il «cuore» di tutta la riforma – ci sarà la promozione del contratto di lavoro a tempo indeterminato quale «forma privilegiata» rispetto a tutti gli altri tipi di contratto. Come? Lo dice la delega: rendendolo più conveniente, rispetto agli altri, in termini di oneri diretti e indiretti. La riforma insomma centra il «problema» che da sempre ha ridotto ai minimi termini l’appeal sulle aziende del contratto a tempo indeterminato: il costo. Un costo troppo elevato, in termini appunto di oneri diretti (retribuzione, contribuzione, Irap) e oneri indiretti (la stabilità, l’illicenziabilità ossia l’art. 18), che ha costretto le aziende spesso a utilizzare la «flessibilità» come strumento per abbatterli: false co.co.co. e false partite Iva ne sono l’esempio. Per renderlo più conveniente, la delega apre al governo due vie di azione: a) abbattimento dei costi, come detto; b) introduzione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, c.d. «a tutele crescenti». La differenza tra le due vie non è sottolineata dalla delega, ma un aspetto appare scontato: la prima via riguarderà «tutti» i contratti a tempo indeterminato, quelli esistenti e quelli futuri; la seconda via, invece, riguarderà solo le nuove assunzioni. Nell’uno e nell’altro caso, poi, la soluzione per abbattere i costi appare la stessa: l’abrogazione o quanto meno una contrazione del diritto alla «stabilità del posto di lavoro» che tale contratto (e solo questo contratto) riconosce ai fortunati dipendenti. È riconosciuto ormai da diverse parti che, colpa anche di una giurisprudenza troppo creativa (basti pensare all’invenzione del repechage), l’art. 18 ha prodotto più danni che benefici al mercato del lavoro, rappresentando un pesante «onere indiretto» per le aziende, perché aleatorio (chissà se capiterà?) e perché di difficile quantificazione (quanto costerà?). Aspetti che sulle aziende hanno fatto da deterrente per questo tipo di contratto di lavoro, preferendo la «certezza» di rapporti a termine quando non addirittura la convenienza delle collaborazioni (a progetto o a partita Iva). L’abrogazione dell’art. 18, perciò, ridurrà drasticamente il «costo» (indiretto) di questo rapporto di lavoro, riportando l’asticella dell’appeal per le aziende a livelli alti: non va dimenticato, infatti, che l’azienda ha necessità di avere dipendenti e non collaboratori, perché dal dipendente può pretendere la disponibilità della sua attività lavorativa, come e quando lo richieda la produzione; dal collaboratore no (e nemmeno da una partita Iva). Lavoratori più tutelati. La riforma non sarà penalizzante per i lavoratori. Sì, sarà più difficile sognarsi un posto di lavoro per la vita una volta conquistata un’assunzione a tempo indeterminato (ma perché oggi c’è questa certezza?); tuttavia ci sarà da guadagnare in termini di tutele. La delega, infatti, interviene in materia di ammortizzatori sociali in maniera incisiva a favore dei lavoratori. Le direttrici di riforma sono due, ossia con riferimento: a) agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro (cioè nei casi in cui l’azienda va in crisi); b) agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria (cioè nel caso di perdita del posto di lavoro). Sul primo versante la riforma programma una rivisitazione del sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare della cassa integrazione e dei contratti di solidarietà, per integrarlo con i nuovi servizi assistenziali previsti dai c.d. Fondi di solidarietà introdotti dalla riforma Fornero (legge n. 92/2012). In via di principio è previsto che le integrazioni salariali non saranno più utilizzabili in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo di essa, così finalizzando la cassa integrazione specificatamente a essere sostegno delle imprese nelle «crisi temporanee» per evitare licenziamenti. Sul secondo versante la riforma ha in programma un miglioramento della tutela a favore dei lavoratori, oggi rappresentata dall’Aspi. Infatti, prevede un’omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportandone la durata alla pregressa storia contributiva del lavoratore e l’incremento della durata massima ai lavoratori che hanno carriere contributive più rilevanti. Ciò vuol dire che l’Aspi sarà più pesante e più lunga per i lavoratori più «anziani» in termini di contribuzione e di iscrizione all’Inps. Ancora prevede una universalizzazione del campo di applicazione dell’Aspi, con estensione ai co.co.co. (esclusi sindaci e amministratori) e la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni. Insomma, gli ingredienti per una (nuova) rivoluzione del mercato del lavoro sembrano esserci e dosati bene. Se e quando avverrà, invece, appare molto più incerto. © Riproduzione riservata 42 Lunedì 13 Ottobre 2014 FORMAZIONE Da novembre il corso attivato da Samsung e Ied Le risorse per 1.500 operatori Artigiani digitali In Sardegna fondi per formare Oss La tecnologia innova la tradizione DI FILIPPO GROSSI È nato il primo corso per formare la figura dell’artigiano digitale. Il corso, che verrà attivato da novembre, si chiama Samsung Maestros Academy @IED ed è stato promosso congiuntamente da Samsung e Ied. Samsung Maestros Academy, l’accademia digitale ideata da Samsung per valorizzare l’artigianato italiano, ha infatti lo scopo di tramandare il sapere artigiano agli studenti mostrando come è possibile innovare la tradizione grazie all’utilizzo della tecnologia. Ed è proprio in questo contesto che si colloca la figura dell’artigiano digitale, una professione emergente che si pone a cavallo tra designer, artigiani e specialisti del web sharing and communication. Il corso si rivolge, in particolare, ai giovani che desiderano sviluppare lavori di artigianato contemporaneo, capaci di competere nel mercato globale e di veicolare i valori del made in Italy. Esso, inoltre, si colloca in un’epoca di piena rivoluzione dal punto di vista digitale che intende richiamare e reinterpretare il lavoro artigianale: in questo nuovo scenario, la creatività e la manualità tipiche delle bot- teghe si mescolano con la velocità e la flessibilità del mondo digitale attraverso l’uso di strumenti tecnologicamente avanzati, allo scopo di dare nuova forma ad un diverso modo di lavorare. Il corso si articola in diverse aree di studio tra cui: creatività, progettazione, tecnologie, tecniche e materiali. Al termine del ciclo di lezioni gli studenti saranno in grado di creare, sviluppare, gestire e comunicare un progetto attraverso i nuovi strumenti della digital fabrication. Samsung, insieme a Ied, mette inoltre a disposizione 12 borse di studio a copertura totale per offrire una formazione completa ai talenti emergenti e dare loro la possibilità di realizzare il proprio progetto personale. Per partecipare alla selezione di Samsung Maestros Academy è necessario inviare, entro il 15 ottobre, la propria idea di progetto (una grafica, un oggetto, un’immagine, un testo, un suono, un ambiente, un video o un disegno) che sarà valutata da una giuria composta da professionisti. Per avere maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione consultare il sito web: http://www.maestrosacademy.it/IED. DI PAOLO CABONI P renderanno il via entro il prossimo febbraio 2015 i nuovi corsi di formazione professionale per operatori socio sanitari in Sardegna. Lo prevede una delibera approvata recentemente dalla Giunta regionale presieduta da Francesco Pigliaru. La delibera prevede la disponibilità di oltre 6 milioni di euro per complessivi 60 corsi, che andranno a formare tra 1.200 e 1.500 persone. È stato anche approvato un programma regolamentato di corsi di formazione autofinanziati o parzialmente autofinanziati con risorse provenienti dal recupero di fondi Por 2007-2013 e fondi a valere sul Por Fse 2014-2020. Tra i destinatari dei corsi un occhio di riguardo sarà dato ai disoccupati e a quanti negli ultimi tre anni erano inseriti nel bacino dei fruitori di ammortizzatori sociali. Quattro le categorie di intervento, ognuna con 375 posti riservati. Le selezioni riguarderanno: 1) disoccupati e inoccupati di età non inferiore ai 18 anni; 2) disoccupati e inoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni; 3) disoccupati e occupati che siano stati destinatari di ammortizzatori sociali negli ultimi tre anni; 4) occupati nei servizi socioassistenziali e socio-sanitari non in possesso della qualifica di Oss. Per accedere ai corsi basta il possesso della licenza media. L’avviso è stato pubblicato a far data dal 10 ottobre 2014. Per informazioni: www.regione.sardegna.it. CORSI & MASTER Sono aperte fino al 21 ottobre 2014 le iscrizioni alla nuova edizione del master in Marketing e comunicazione (MiMeC) organizzato da università Bocconi. Il master, al via il 10 febbraio 2015 fino al 20 aprile 2016, è ideato per rispondere alla domanda delle imprese di figure professionali capaci di immaginare prodotti, servizi e soluzioni di commercializzazione allineate ai bisogni dei consumatori e degli utilizzatori industriali. Il programma prevede un percorso di studio e lavoro finalizzato all’apprendimento dei diversi contenuti del marketing management, dalla ricerca di mercato, allo sviluppo dei prodotti, alla comunicazione ed eventi, alla vendita e al retailing ed esso intende valorizzare nei partecipanti anche le capacità relazionali e di problem solving. I contenuti sono riferiti sia alle organizzazioni più tradizionali che all’impiego delle moderne piattaforme di e-commerce, e-communication. Il master si rivolge primariamente a giovani laureati e laureandi, provenienti da ogni facoltà, italiana o straniera equipollente. Rappresentano elementi preferenziali per l’ammissione una limitata esperienza lavorativa (idealmente non superiore ai due anni) e una buona conoscenza della lingua inglese. Sotto il profilo attitudinale, invece, il MiMeC ricerca studenti caratterizzati da forte motivazione e iniziativa, capacità relazionali, atteggiamento costruttivo, passione per la professione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www. unibocconi.it. Sono in corso le iscrizioni al master in Medicina dei trapianti ed epatologia avanzata organizzato dall’Università degli studi di Milano-Bicocca. Il master, che si svolgerà da novembre 2014 a novembre 2015, ha come obiettivo quello di formare i professionisti medici e chirurghi che lavoreranno nel campo del trapianto di organi solidi addominali. Il master, inoltre, includerà elementi di trapianto renale e di trapianto multiviscerale e si focalizzerà sul trapianto di fegato e sulla gestione avanzata del paziente con grave insufficienza d’organo (rene/fegato). In particolare, per chiunque intendesse partecipare al master, sono disponibili due borse di studio da 23 mila euro ciascuna, messe a disposizione dalla Fondazione Irccs – Istituto nazionale dei tumori e dal Dipartimento di chirurgia e medicina transazionale dell’università degli Studi di Milano-Bicocca. La scadenza del bando è fissata al 17 ottobre 2014. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, occorre consultare il sito internet: www. unimib.it Sono partite le iscrizioni al master in Gestione delle risorse energetiche attivato a Roma da Safe (Sostenibilità ambientale fonti energetiche). Il master, per cui c’è tempo fino al 16 ottobre per richiedere una borsa di studio, intende offrire una formazione mul- tidisciplinare e di alto livello grazie al coinvolgimento e all’interazione fra aziende, istituzioni e università. Il master si svolgerà a Roma dal 19 gennaio al 31 luglio 2015, per un totale di circa 700 ore, comprendenti lezioni in aula, seminari specialistici, esercitazioni, workshop, progetti applicativi e visite a siti operativi; il programma è articolato per aree tematiche: nei moduli introduttivi vengono potenziate le capacità organizzative e comportamentali dei partecipanti attraverso tecniche di team building, team working e di comunicazione. Successivamente, viene fornita una formazione di base nel general management, ovvero project management, gestione economico-finanziaria e processi direzionali dell’impresa. I successivi moduli, infine, analizzano il quadro strategico e normativo del settore energetico-ambientale, in Europa e in Italia. Una volta acquisite le nozioni fondamentali, vengono analizzati nel dettaglio gli aspetti tecnici, gestionali ed ambientali relativi a tre settori strategici del settore dell’energia quali oil & gas, energia elettrica e fonti rinnovabili. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, visitare il sito web: www.master.safeonline.it C’è tempo fino al 25 ottobre per iscriversi al master di specializzazione in Programmazione e controllo di gestione organizzato da Ifaf – Scuola di Finanza. Il Master, che si terrà a Padova, intende preparare una figura di controller in grado di svolgere un ruolo più ampio nel processo decisionale, operando quale «architetto» dello sviluppo aziendale. Una figura, quindi, che disponga delle competenze e degli strumenti per interpretare in modo completo i fenomeni aziendali e per affrontare efficacemente le problematiche operative, competitive e gestionali. Il master è realizzato in collaborazione con Assocontroller, associazione che riunisce i Controller italiani. Motivo per cui, i partecipanti al corso avranno la possibilità di associarsi ad Assocontroller gratuitamente per un anno. Il percorso ha inoltre una metodologia molto operativa offrendo, grazie a continue esercitazioni e case study, strumenti che i partecipanti possono utilizzare da subito nella loro attività professionale. Per iscriversi e per avere maggiori informazioni, consultare il sito web: www.ifaf.it Lunedì 13 Ottobre 201 2014 PERCORSI 43 Il trend positivo (nel 2013 +100% rispetto all’anno precedente) si conferma anche nel 2014 Il marketing diventa strategico Cresce la richiesta di esperti in pianificazione e analisi Pagina a cura DI ROBERT HASSAN A umentano le richieste di product manager e di marketing manager. L’attenzione al marketing, inteso come attività di definizione strategica del prodotto o categoria di prodotto o brand, è quindi in crescita in questi ultimi anni. È in atto infatti una riorganizzazione di uffici di product marketing manager per le diverse categorie di prodotto in cui è strutturata la società, cercando di portare all’interno le competenze tecniche e attitudine commerciale. Il trend di queste richieste, secondo un’analisi di Technical Hunters, società di head hunting, era in atto già dalla fine del 2012, ma si è consolidato ultimamente ed è previsto in crescita anche in prospettiva. In particolare nel 2013 il trend è ulteriormente cresciuto del 100% rispetto l’anno precedente e la situazione si è consolidata nel primo semestre del 2014. I profili più richiesti Figura professionale Mansione Si occupa di pianificare e coordinare le attività di marketing (caratteristiche, definizione dei prezzi, diProduct manager stribuzione, promozione ecc.) relative a un brand, un prodotto o a una linea di prodotti Si occupa di ricercare, condividere, analizzare i dati relativi al consumo e al settore per proporre, applicare Marketing manager e tradurre operativamente tutte quelle strategie che porteranno l'azienda stessa al successo Il product manager si occupa di pianificare e coordinare le attività di marketing (caratteristiche, definizione dei prezzi, distribuzione, promozione ecc.) relative a un brand, un prodotto o a una linea di prodotti. Il marketing manager è invece una figura professionale che all’interno di una azienda si occupa di ricercare, condividere, analizzare i dati relativi al consumo e al settore per proporre, applicare e tradurre operativamente tutte quelle strategie che porteranno l’azienda stessa al successo. successo Le figure inerenti al marketing studiano quindi il mercato, analizzando trend e settore, canali e dinamiche di mercato. La loro attività è legata a un presidio del territorio di riferimento, sia nazionale o internazionale, fondato sull’analisi di ogni variabile legata al consumo. «Questi due ruoli presidiano il territorio affiancando il commerciale e traendo dai dati legati ai consumi dei trend idee per pianificare attività innovative che pos- sano incrementare le quote di mercato», spiega Paola Marchesi, manager di Sales Hunters, divisione di Technical Hunters. «Il marketing manager ha competenze strategico-decisionali e allo stesso tempo svolge un’attività operativa di analisi del territorio e del mercato di riferimento. Il marketing strategico non riguarda solo il business to consumer, negli ultimi tre anni infatti il b2b ha attinto competenze dal b2c per comprendere come meglio posizionarsi sul mer- cato e quali leve muovere per migliorare i propri risultati. Attualmente la divisione Sales Hunters, focalizzata su progetti sales e marketing, ha in atto processi di ricerca e selezione di professionalità a partire dai tre anni di esperienza, con retribuzione lorda annua dai 35.000 € in poi, fino ad arrivare alla funzioni gestionali, attorno agli 80.000 €. Abitualmente i candidati selezionati hanno una formazione universitaria in ambito economico o ingegneristico, esperienza in ambito di mercato affine per tipologie di canali più che di prodotto specifico e approccio flessibile di interazione sia con uffici tecnici, produttivi e R&D, sia commerciali. Come per tutto l’ambito vendite e marketing, l’attenzione è volta anche all’internazionale. La conoscenza dell’inglese quindi deve essere fluente e la disponibilità alla trasferte è un elemento necessario per ricoprire questi ruoli», conclude Paola Marchesi. © Riproduzione riservata Aziende a caccia di profili internazionali La specializzazione sul web come fattore competitivo Le figure legate all’area marketing sono richieste anche in ambito internazionale: nelle multinazionali che accentrano responsabilità per più stati il direttore marketing assume il ruolo chiave di identificare e promuovere iniziative di marketing internazionale in paesi stranieri, sviluppando promozioni e supporto alle vendite. L’espansione sui mercati esistenti, il monitoraggio e l’analisi delle vendite di questi mercati per aumentare la redditività è il core della sua attività. Il ruolo di direttore marketing internazionale è profondamente cambiato negli ultimi anni per vari motivi: per la sempre più reale globalizzazione dei mercati, dei media, soprattutto web/2.0, ma anche per l’attenzione alle differenti culture e per la necessità di essere presenti in più paesi. Questi sono i principali fattori che impongono a chi ha questo ruolo un continuo up grade delle sue conoscenze in questi ambiti e un continuo monitoraggio di Paesi, culture e modelli di vita, consumo e comunicazione. Se è possibile sviluppare e vendere un prodotto servizio uguale in tutto il mondo è altrettanto indispensabile differenziare e personalizzare la sua distribuzione e comunicazione a seconda del paesi. Questa figura dunque gestisce le ricerche di mercato e lo sviluppo dei prodotti. Ha la responsabilità di massimizzare la quota di mercato internazionale dell’impresa e i profitti. Per essere un buon direttore marketing internazionale occorre avere una forte conoscenza del mondo delle vendite e del marketing nel contesto globale. Questo ruolo generalmente deve avere frequentato un master in business administration con un focus sul marketing. Deve inoltre avere la capacità di adattarsi a un’ampia varietà di ambienti e culture. È auspicabile la conoscenza delle lingue straniere, soprattutto l’inglese, dal momento che la posizione si occupa di economie estere, della politica e della cultura su base giornaliera. I direttori marketing internazionali devono essere inoltre creativi e generatori di idee, avendo un ruolo chiave nel lancio di prodotti e servizi in tutto il mondo. Per aziende tra 150 milioni e 350 milioni di euro di fatturato, la sua retribuzione si aggira tra 130.000 e 160.000 euro lordi annui più variabile. Per aziende oltre 350 milio- n i di euro di fatturato fino a un miliardo, lo stipendio è tra i 200 mila e 250 mila euro più variabile. La rapida e continua crescita dell’utilizzo di internet, le evoluzioni tecnologiche e le potenzialità hanno fatto evolvere il ruolo di web marketing manager da pioniere a vero fattore competitivo per l’azienda che vuole lavorare a tutto campo. Il potenziale business che offre ormai all’area marketing tradizionale di appartenenza è evidente, anche per attirare nuove e più tradizionali tipologie di clienti dall’enorme mercato che il web presenta. In aggiunta, la crescente diffusione di una multimedialità sempre più facile nell’offerta, come i diffusissimi mobile phone di ultima generazione, amplifi ca lo spettro d’azione. Questa professione si è molto evoluta negli ultimi anni. Prima era una figura più tecnologica, ora invece è più un professionista che deve avere più conoscenze di marketing classico. Ultimamente questo professionista è passato da un ruolo puramente operativo ed esplorativo a quello strategico, affrontando crescenti complessità e implementando delle vere metodologie per perseguire gli obiettivi che impone il web nel mercato B2C, estendendosi in modo complementare anche al B2B. Accanto alla figura del marketing manager è richiesto quindi anche il web marketing manager, un professionista che solitamente opera a stretto contatto con le figure tecniche che realizzano concretamente il sito. È un ruolo che deve avere una grande dimestichezza con i principali concetti relativi all’architettura hardware e software, dai linguaggi html e java a quelli universali, firewall e network computer. Occorre poi una conoscenza di tutti gli aspetti che riguardano i diversi tipi di portali e siti web, ovvero la gestione degli utenti, accessi, risorse condivise, backup e metodologie di auditing. Il web marketing manager progetta e gestisce l’attività di promozione online dei siti web con tutti gli strumenti di web marketing sia interni che esterni all’azienda, gestisce la comunicazione pubblicitaria del progetto web, sovrintende le scelte per il conseguimento degli obiettivi commerciali programmati, genera progetti di web marketing finalizzati al raggiungimento di obiettivi prefissati dal cliente ed è il responsabile delle partnership strategiche e del posizionamento del sito nei motori di ricerca. 44 Lunedì 13 Ottobre 2014 AZIENDE Appuntamento a novembre con i cabin crew day a Venezia e Milano In cabina con Emirates La compagnia assume 5 mila assistenti di volo Pagina a cura DI LAURA ROTA E mirates, una delle compagnie aeree tra le più redditizie del mondo e con la crescita più rapida, ha l’obiettivo di inserire 5.000 nuove figure professionali nell’anno finanziario 2014-2015 (dal 1° aprile 2014 alla fine di marzo 2015), da reclutare in tutto il mondo. La compagnia offre diverse opportunità di lavoro a bordo, con un team internazionale di oltre 16.000 assistenti di volo, da più di 120 paesi, che parlano oltre 50 lingue. Emirates organizza periodicamente i Cabin Crew Open Day, giornate di recruiting durante le quali i responsabili delle risorse umane presentano l’azienda e incontrano i candidati. Dopo la giornata svoltasi il 9 ottobre a Brindisi, i prossimi appuntamenti in Italia sono il 15 novembre a Venezia e il 20 a Milano: non si tratta però di open day, ma di appuntamenti su chiamata, a seguito della registrazione sul sito Emirates Group Career. La compagnia cerca persone di mentalità aperta, spigliate e service-oriented, con almeno 21 anni di età, altezza minima con il braccio alzato di 212 centimetri in punta di piedi per raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti i tipi di aeromobili, diploma di scuola superiore, buone capacità di problem solving, ottima conoscenza dell’inglese e, preferibilmente, anche di altre lingue, idoneità fisica, assenza di tatuaggi in parti del corpo visibili indossando l’uniforme, buona educazione, capacità di lavorare in team e di interagire con persone di culture diverse. I candidati, al momento del colloquio, devono avere con sé un curriculum aggiornato in inglese e una fo- tografia. Il Cabin Crew Open Day fornisce ai candidati l’opportunità di approfondire la conoscenza del lavoro che sognano di fare e di sperimentare la vita nella cosmopolita Dubai. Fiorente metropoli, Dubai offre uno stile di vita eccezionale e una vasta gamma di svaghi e attrazioni culturali, oltre al clima soleggiato tutto l’anno. L’open day si rivolge a uomini e donne interessati a parlare con il team di selezione e ricevere le prime informazioni sulla compagnia e il lavoro svolto a bordo dei suoi mezzi. Emirates vola attualmente in 146 destinazioni in 81 paesi con una flotta giovane e tecnologicamente avanzata di 229 aerei wide-bodied, dotati di tutti i comfort e all’avan- guardia nel settore. Inoltre, ha ordini per un totale di 293 aerei, del valore di circa 138 miliardi di dollari, ed è il principale cliente di Airbus A380, con 53 velivoli nella sua flotta e 87 in ordinativo. Garantisce attualmente l’operatività di 42 voli a settimana verso Dubai in partenza da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia. La compagnia è molto conosciuta e apprezzata in Italia per la qualità del suo servizio, che si contraddistingue per l’eccellenza della propria offerta in first e business class ma anche per comfort e servizi di cui possono godere i passeggeri in economy class. Emirates Airlines ha ricevuto più di 500 premi internazionali per l’elevato livello dei suoi servizi e conta oltre 8,3 milioni di membri Skywards in tutto il mondo. Gli interessati possono consultare il sito www.emiratesgroupcareers.com per maggiori informazioni, per rimanere aggiornati sulle prossime date e per presentare la candidatura. Cento giovani agli sportelli Credem Tecnici e sviluppatori per i software Decisyon Saranno 100 i giovani al di sotto dei 30 anni che Credem assumerà entro fine 2015, in coerenza con la strategia di crescita della banca, realizzata con importanti investimenti nel potenziamento dell’organico e, in particolare, dei ruoli commerciali. Il piano ha portato negli ultimi tre anni all’inserimento di circa 300 giovani e 130 esperti. «Investire sulle persone», dichiara Francesco Reggiani, direttore del personale Credem, «è uno degli elementi fondamentali della nostra strategia di crescita. In questo modo, vogliamo anche dare un concreto segnale di fiducia al sistema, sostenendo l’occupazione dei giovani che saranno il motore della nazione nei prossimi anni. Offriamo un ambiente stimolante, siamo una realtà solida con una storia centenaria fatta di risultatii eccellenti, di cura e attenzione al nostro lavoro. In Credem un giovane con spirito imprenditoriale e la voglia di mettersi in gioco e imparare trova tutte le opportunità per crescere e per sviluppare la propria carriera. Il fatto che il 90% dei nostri manager sia cresciuto all’interno dell’azienda», conclude Reggiani, «è la migliore dimostrazione di quanto la nostra banca punti sulla crescita delle persone». La selezione, indirizzata sia alla rete commerciale sia alla direzione centrale, è rivolta a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche di Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. L’iter di inserimento prevede una preselezione, cui segue un colloquio di gruppo per rilevare le attitudini dei candidati, le aspettative e le motivazioni, oltre alla coerenza di questi con i valori e gli obiettivi aziendali. La banca effettua ingenti investimenti nella formazione. Gli interessati possono inviare il curriculum nella sezione Lavora con noi del sito www.credem.it . Decisyon, azienda italiana che sviluppa software di business intelligence, nonostante gli ingenti finanziamenti ricevuti da oltreoceano, ha deciso di trasferire in America solo l’headquarter e di mantenere a Latina, dov’è nata, la produzione che, visti i progressi, deve essere potenziata. Il paradosso è che la società non riesce a reperire il personale che cerca. «Stiamo assumendo», spiega Franco Petrucci, co-fondatore, «in ambito consulenza, sales manager, presales manager e sviluppatori a Latina e Milano, per ora almeno una quindicina ma, in futuro, apriremo altre posizioni». L’80% di questi profili sono tecnici e sviluppatori, quasi impossibili da trovare in Italia. «Tanto che abbiamo fatto un accordo con la Sapienza di Roma», continua Petrucci, «che ci segnala i suoi laureati del settore. Ne abbiamo presi cinque in stage che sono stati assunti. E ne inseriamo continuamente. Unico requisito: conoscere Java. Ora però, cerchiamo figure con qualche anno di esperienza». E l’azienda non riesce a trovarle, nonostante il ricorso ad agenzie di selezione del personale, annunci, LinkedIn: nessuno strumento è sufficiente per individuare figure professionali la cui offerta è inferiore alla domanda. «A Latina», conclude Petrucci, «abbiamo un team di un trentina di giovani ingegneri che ha sempre lavorato benissimo, non vogliamo spostarci. Ma, a estrema ratio, se proprio non trovassimo professionisti qui, potremmo pensare di aprire altrove». Il prossimo obiettivo di Decisyon è quello di raggiungere 100 milioni di dollari di fatturato nel 2015 e di farsi conoscere in tutto il mondo, magari proprio partendo da Latina, dove pochi sanno che opera una delle società hi-tech più quotate a livello mondiale. Gli interessati possono candidarsi al sito www.decisyon. com/about-us/jobs. NEWS Opportunità nel settore farmaceutico. Teva seleziona circa 20 laureati, con conoscenza della lingua inglese, da inserire con contratti a tempo determinato nelle aree medica, marketing e amministrativa. L’azienda offre anche opportunità all’estero e stage della durata di un anno, al termine del quale i migliori vengono inseriti. Presentare la candidatura mediante il sito www. tevapharm.com, careers at Teva. Mediobanca è alla ricerca di giovani in possesso di laurea specialistica o master in economia o ingegneria gestionale con ottima conoscenza dell’inglese,di finanza aziendale, contabilità e ragioneria, matematica finanziaria e dei principali applicativi windows. È richiesto interesse per la gestione del rischio, le nuove tecnologie e la complessità della finanza. Candidarsi a www.mediobanca.com/ it/, lavora con noi. Metropolitana Milanese, per gestire il patrimonio di edilizia residenziale pubblica del comune di Milano, cerca responsabili gestione patrimonio e clienti Erp, di filiale gestione patrimonio, security patrimonio e appalti e addetti filiale gestione patrimonio e clienti Erp, gruppo di tutela patrimonio, gestione alloggi e canoni, impianti, condomini e custodia immobili. Curriculum al sito www. metropolitanamilanese. it, lavora con noi. La Vic di Fossato di Vico (Pg), tra le prime aziende in Europa nel settore della produzione e commercializzazione di elementi di fissaggio, ricerca laureati in ingegneria meccanica o gestionale, di età compresa tra i 25 e 32 anni, con ottima conoscenza della lingua inglese e degli strumenti statistici di base. Gli interessati possono inviare il curriculum al sito www.vic.it, azienda, lavora con noi. Poste Italiane ha lanciato in tutta Italia una campagna di recruiting di oltre 1.450 postini e addetti smistamento postale per l’inverno 2014-2015, da assumere con contratto a tempo determinato di 2 o 3 mesi per le esigenze legate ai picchi di stagione, alla sostituzione del personale assente e al potenziamento dell’organico nel periodo di Natale e Capodanno. La selezione è rivolta a diplomati con almeno 70/100. Curriculum a www.poste.it, lavora con noi. 45 Lunedì 13 Ottobre 2014 !"#$%&#"%'%()!"$ Offro # *$%$$% $%$$% *&'%*! &'% ! (%) !" "#$#%&'($($#)*# +* ! Lavoro Agenti Emilia-Romagna Agente e venditore Smart Alarm Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda leader nella vendita di sistemi di sicurezza: Agenti E Venditori Smart Alarm. Si richiede: Diploma di scuola media superiore; Residenza nelle province delle Regioni Emilia-Romagna e Veneto; Esperienza pregressa nella vendita di beni o servizi; Preferibile esperienza di vendita diretta a freddo su canale Business e/o Residenziale; Forte propensione al cliente e ottime doti relazionali; Dinamismo, proattività, voglia di fare; Disponibilità immediata. Si offre: Minimo garantito (per i primi 3 mesi); Commissioni ai più alti livelli di mercato; Formazione teorica; Affiancamento sul campo; Rimborso spese e smartphone; Contratto con ritenuta d’imposta (senza partita IVA fino al reddito di 5000 euro), oppure di agenzia; Reali opportunità di carriera. Sedi di lavoro: Modena, Reggio, Parma, Piacenza. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Lombardia Agente Informatore Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per Azienda operante nel settore cosmetico-farmaceutico: 1 Agente Informatore. La risorsa, riportando direttamente alla Direzione Commerciale, si occuperà di: gestione canale di vendita, contatti e clienti su specifica zona in esclusiva; assistenza al consumatore a livello tecnico, informativo e commerciale; costante aggiornamento su novità prodotti e servizi; Si richiede: titolo di studio affine al settore cosmetico-farmaceutico (gradita laurea); conoscenza tecnica del settore cosmetico farmaceutico; esperienza nella mansione, oppure già esistente rete di contatti settore medico-estetico (ad esempio: dermatologi, operatori di medicina estetica, fisioterapisti, farmacie e ambulatori); automuniti; Orario di lavoro: Full-time; Sede di lavoro: Lombardia. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – OFFRO LAVORO PSICOLOGIA DEL LAVORO Savoir faire d’ufficio Il mio ufficio è un campo di battaglia. Ho a che fare con persone che fanno di tutto per mettermi in cattiva luce e per prevaricare. Come devo comportarmi? Francesca, Milano La possibilità che i nostri compagni di lavoro non ci piacciano andrà innanzitutto accettata, al fine di instaurare con chi ci circondi un rapporto professionale onesto, basato sul rispetto dei ruoli, indipendentemente dalle simpatie reciproche. Con alcune persone non sarà facile il limitarsi a uno scambio formale o esclusivamente concentrato sui contenuti lavorativi dal momento che gli aspetti caratteriali e di personalità entreranno inevitabilmente in gioco. A tal proposito sarà necessario il domandarsi se la mancanza di feeling dipenda dalle circostanze (condizioni stressanti, scadenze da rispettare, appartenenza ad un gruppo poco omogeneo) oppure si tratti esclusivamente del modo di essere e di fare degli individui con i quali dobbiamo interagire. La prima regola sarà quella dell’evitare assolutamente qualunque forma di violenza verbale, un modo di fare civile e soprattutto professionale sarà apprezzato dai superiori e dagli altri colleghi , mentre il mettersi sulla difensiva o invitare l’altro al duello saranno atteggiamenti che con facilità potrebbero ulteriormente complicare le relazioni future. Anche di fronte a un atteggiamento indifferente nei nostri confronti dovremo cercare di non rispondere al gioco sentendoci ignorati o disprezzati: la contromossa ideale sarà l’organizzarsi in modo autonomo, imparando a gestire l’imprevisto, senza dover contare necessariamente sul collega che si comporta come se noi non esistessimo. Alcuni soggetti applicano volontariamente manovre indirizzate all’acquisizione di un proprio potere personale, tra le quali l’adozione costante di un comportamento colpevolizzante secondo un principio distorto in base a cui per essere i primi sarà indispensabile che gli altri risultino peggiori. Avendo a che fare con simili colleghi sarà indispensabile l’essere pienamente consapevoli delle proprie responsabilità e competenze, al fine di non sentirsi ingiustamente inadeguati.. Angelo Boccato - info@angeloboccato.it e-mail micentro@articolo1.it Articolo1 A i l 1 Agente Monomandatario Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per società di servizi alle imprese: 1 Agente Monomandatario. La risorsa si occuperà di sviluppo commerciale. Si richiede: Provenienza dal settore del noleggio auto a lungo termine (requisito indispensabile); Esperienza nel ruolo; Disponibilità a trasferte sul territorio lombardo. Completano il profilo ottime doti relazionali, dinamismo, flessibilità, spirito commerciale. Si offre Mandato come agente monomandatario. Benefit: cellulare, pc, auto. Sede di lavoro: Assago. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione l’autorizzazione i di iinteresse e l’ i i al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail micentro@articolo1.it Articolo1 Agente Monondatario Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per società leader nei servizi alle imprese: 1 Agente Monondatario. I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono dinamici e provengono dal settore automotive (noleggio auto a lungo termine)o dalla vendita di software. È richiesta la disponibilità a trasferte sul territorio lombardo. Si offre mandato come agente monomandatario con pc, cellulare e auto. Sede di lavoro: Lombardia. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono I SETTORI Agenti 45 Com mmercio 45 Info ormatica 46 Ingegneri 46 Intrrattenimento 46 Log gistica 47 Ma anager 47 Meeccanica 47 Mo oda e Lusso 47 Quualità 47 Risttorazione 47 Sannità 49 inviaare un dettagliato curriculum inviare indic cando il riferimento alla posiindicando zione di interesse e l’autorizzazione dei dati personali a: al trattamento tra Artic Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-ma e-mail micentro@articolo1.it Artic Articolo1 Piemonte Agenti Mono o Plurimandatari Artic Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per il potenziamento della strut struttura di vendita di società clien cliente leader nel settore telecomun municazioni: Agenti Mono o Plurima rimandatari. Le risorse saranno di supp supporto alla Direzione Business e nel raggiungimento degli obiettivi ccommerciali riferiti al mercato HO.R HO.RE.CA. I candidati prescelti avran avranno il compito di contribuire alla crescita della base abbonati, attrav attraverso la prospezione dell’area asseg assegnata e la promozione di nuovi abbo abbonamenti rivolta alle strutture alber alberghiere, ai bar, pub, ristoranti e pubblici esercizi in genere. La ricerca è aperta sia ad agenti Monomandatari sia Plurimandatari che svolgono l’attività in settori non in concorrenza con l’azienda. Si richiede: Partita IVA già aperta e iscrizione ruolo Agenti (requisito indispensabile); automunito; attitudine a lavorare per obiettivi; spiccata capacità organizzativa; buone doti relazionali, di comunicazione e problem solvine; passione, dinamismo e motivazione; costituisce titolo preferenziale, ma non vincolante, l’aver maturato un’esperienza nel settore HO.RE. CA. Si offre: piano provigionale diretto; piano di incentivazione che premia il raggiungimento di obiettivi prefissati; zona di competenza; affiancamenti e formazione on the job; inserimento in una team che I professionisti, gli enti e le aziende che volessero segnalare le proprie offerte di lavoro possono inviare le richieste al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica: offrolavoro@class.it la lavora con entusiasmo, determinazione e creatività. Sedi di lavoro: zi Asti, Cuneo, Alessandria, Torino, A Aosta. Gli annunci sono rivolti a A candidati ambosessi. Le persone ca in interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando de il riferimento alla posizione di in interesse e l’autorizzazione al tr trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – A ee-mail torino@articolo1.it A Articolo1 Commercio Emilia-Romagna Funzionario Commerciale F A Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per importante multinazioce nale, leader nel settore della prona duzione di guarnizioni e sistemi du di 1 Funzionario Commerciale Area Emilia Romagna / Veneto A / Friuli / Trentino / Marche E Limitrofe. La Risorsa riporterà L direttamente al Responsabile di Commerciale Italia, e avrà rapporti di lavoro con la comunità locale e globale della Società. Le principali attività affidate alla Risorsa saranno: la gestione dei Clienti attivi e potenziali, con contatti diretti e visite presso le loro sedi la preparazione delle offerte tecnico-economiche e il controllo del flusso commerciale mirato all’acquisizione degli ordini il supporto allo sviluppo e all’attuazione dei Business Development Plan per l’Italia il conseguimento e il mantenimento di un eccellente livello di Customer Satisfaction l’identificazione dei trend e delle opportunità di mercato; la promozione del brand e dei prodotti della Società il monitoraggio della concorrenza il supporto tecnico ai Clienti e il conseguimento di nuove approvazioni di prodotto presso i Clienti, le Società di Ingegneria, gli Utilizzatori Finali la condivisione delle informazioni raccolte durante l’attività, sia con la redazione periodica di rapporti, sia con la partecipazione alle riunioni nazionali e internazionali La Risorsa sarà attiva anche nello svolgimento di altre attività assegnate nel rispetto del proprio ruolo e delle proprie capacità. Il profilo ricercato ha le seguenti competenze e attitudini: inglese fluente; attitudine commerciale; spiccata proattività, forte capacità di lavorare per obiettivi, condotta auto-motivante e collaborativa, abilità relazionali; laurea in ingegneria Meccanica o diploma in Meccanica, ovvero in discipline tecniche affini; ottima conoscenza degli strumenti informatici di base e del pacchetto MS Office; disponibilità 02/58317598 46 Lunedì 13 Ottobre 2014 a frequenti trasferte sul territorio nazionale e saltuarie trasferte all’estero; condotta etica e di larghe vedute; residenza nelle zone relative alla ricerca in corso; possibilità di essere assunto a breve termine Sarà considerata un vantaggio la pregressa esperienza nel settore delle guarnizioni industriali e dei sistemi di tenuta industriali Saranno prese in considerazione solo le candidature corrispondenti al profilo ricercato. Si offre: contratto a tempo indeterminato CCNL Commercio; ambiente di lavoro motivante e di respiro internazionale; inquadramento e una RAL commisurati al livello del Candidato, e comunque tali da soddisfare le richieste dei profili professionali più alti; benefit tipici dell’attività commerciale esterna; formazione tecnicocommerciale strutturata, commisurata all’esperienza della risorsa, e un continuous training. La risorsa svolgerà le proprie mansioni con sede home-based, ed effettuerà periodici incontri presso la sede di Milano. Orario di lavoro: full time. Contratto: tempo indeterminato. Sede di lavoro: proprio domicilio. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Piemonte Funzionario commerciale Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda cliente settore industriale: Funzionario Commerciale Settore Guarnizioni. La risorsa riporterà direttamente al Responsabile Commerciale Italia, e avrà rapporti di lavoro con la comunità locale e globale della Società. Si richiede: Laurea in ingegneria Meccanica o diploma in Meccanica, ovvero in discipline tecniche; Inglese fluente; Ottima conoscenza degli strumenti informatici di base e del pacchetto MS Office; Attitudine commerciale; Spiccata proattività, forte capacità di lavorare per obiettivi, condotta auto-motivante e collaborativa, abilità relazionali affini; Disponibilità a frequenti trasferte sul territorio nazionale e saltuarie trasferte all’estero; Residenza nelle zone relative alla ricerca in corso. Sarà considerata un vantaggio la pregressa esperienza nel settore delle guarnizioni industriali e dei sistemi di tenuta industriali. Si offre inserimento a tempo indeterminato. Zona: Piemonte, Liguria. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail torino@articolo1.it Articolo1 Guida all’uso di OFFRO LAVORO O F F R O L AVO R O Informatica Lombardia Programmatore C Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per Azienda operante nel settore ICT: 2 Programmatori C. Le risorse si occuperanno di programmazione delle strutture di base per importante cliente del settore TLC. I candidati con cui desideriamo entrare in contatto sono sia junior con una minima esperienza nel ruolo (1/2 anni), sia senior con almeno 5 anni di esperienza nel ruolo. Si richiede: Esperienza nello sviluppo di applicazioni di rete SS7 per GSM/3G; Conoscenza del linguaggio ASN.1; Conoscenza dei protocolli di segnalazione SS7/ SIGTRAN quali SCCP, TCAP, MAP, CAMEL, DIAMETER; familiarità con ambienti ECLIPSE e software WIRESHARK; conoscenza OS Tandem NSK. Si offre contratto di assunzione diretta da parte dell’azienda cliente con durata e inquadramento commisurati alle effettive competenze maturate. Sede di lavoro: Milano zona Porta Venezia. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail micentro@articolo1.it Articolo1 Ingegneri Emilia-Romagna Ingegnere/Tecnico Elettrico/Elettronico Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda: 1 Ingegnere/ Tecnico Elettrico/Elettronico. Il candidato proviene dal settore automazione con comprovata esperienza nella programmazione PLC, HMI, Azionamenti in genere. Si richiede: pluriennale esperienza nella mansione; preferibile conoscenza Robot e/o Motion Control; conoscenza della lingua inglese e/o spagnola; disponibilità a frequenti trasferte estere; disponibilità immediata. Sede: Modena. Si offre inserimento diretto in azienda. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Piemonte Neolaureato Ingegneria Meccanica Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda multinazionale francese operante nel settore automotive: 1 Neolaureato Ingegneria Meccanica. Il candidato sarà inserito in stage per apprendere i meccanismi di analisi di fattibilità e costruzione del costo di nuovi prodotti (componenti in plastica). Si richiede: Laurea triennale in ingegneria meccanica. Buona conoscenza inglese e francese. Si offre contratto di Stage di 6 mesi. Sede di lavoro: Rivoli. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail torino@articolo1.it Articolo1 Ingegnere Meccanico Project Leader Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca: 1 Ingegnere Meccanico Project Leader. Si richiede: Laurea triennale in ingegneria meccanica; Buona conoscenza inglese e francese; Esperienza minima di 2 anni nella mansione maturata c/o Multinazionali. Contratto: da definire. Sede di lavoro: Rivoli. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curricu- lum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail torino@ articolo1.it Articolo1 Intrattenimento Emilia-Romagna Addetto di Sala Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per sala slot e VLT: 1 Addetto di Sala. La risorsa si occuperà di: supporto ai clienti; gestione sala; gestione cassa. Si richiede: esperienza maturata in impieghi a stretto contatto con il pubblico; disponibilità a turni, anche notturni; disponibilità immediata. Sono previste almeno 2 trasferte a Roma non rimborsate. Sede di lavoro: Carpi(MO). Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Lombardia Commis di Bar Sala Vlt Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda operante nel Settore Giochi e Scommesse: 5 Commis di Bar Sala Vlt. Le risorse, in riporto al responsabile di sala, svolgeranno le seguenti mansioni: Assistenza alla clientela; Somministrazione bevande; Gestione cassa; Supporto informazioni sull’utilizzo delle macchine da gioco. Si richiede: Diploma; Esperienza come barista o addetto sala; Disponibilità a lavorare su turni (anche notturni e festivi); Possesso di auto propria. Si offre contratto a tempo determinato di 2 mesi con concretissime prospettive di inserimento in azienda. Sede di lavoro: Lissone (MB). Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail micentro@ articolo1.it Articolo1 I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI CANALE 27 Canale 55 07.00 Caffè Affari 09.10 Primo Tempo 11.30 l Bello delle Donne - Serie Tv Serie 3 ep. 10 13.45 I Cesaroni - Serie Tv Serie 3 Ep. 8 e 9 16.00 TG Giorno 16.30 TG Sport 17.05 Prometeo 18.40 Distretto di Polizia - Serie Tv Serie 5 ep. 19 e 20 20.50 Film “Occhio Indiscreto” 22.40 Law&Order - Serie Tv Serie 14 Ep. 13 e 14 Caffè Affari Linea Mercati Mattina Trading Room CFD Trading Analisi Tecnica Ospite F. Tenini (Milano Finanza) 13.50 Gli Speciali di Class Cnbc Fiat Chrysler a Wall Street 15.00 Linea Mercati Pomeriggio 16.05 Gli Speciali di Class Cnbc Fiat Chrysler a Wall Street 17.00 Alert Mercati 18.00 Report - Il TG della Finanza Ospiti C.Barberis (Moneyfarm) F. De Rossi (Quattroruote) 19.10 I Vostri Soldi di C. Signorile 20.30 Gli Speciali di Class Cnbc Fiat Chrysler a Wall Street 22.00 Linea Mercati Notte 07.00 10.00 11.10 11.40 12.20 Canale 56 Design&Living Il gusto del Made in Italy Top Lot Le aste in diretta Ride&Drive Tutte le novità per un viaggio straordinario My Tech La tecnologia utile di tutti i giorni Tempo di Lusso Vivere e conoscere ciò che fa la differenza Sapori&Profumi Ecco le eccellenze culinarie Art TV Il mondo dell’arte Class Life 7 Il meglio del lifestyle Ogni settimana Itali@Oggi.it offre ai suoi lettori il più completo servizio di segnalazione delle opportunità di accesso e di mobilità nel mondo del lavoro. Tutte le segnalazioni sono suddivise per settore. All’interno di questa classificazione il lettore potrà individuare, nel modo più rapido, la regione in cui preferirebbe svolgere la propria attività e lì cercare le offerte di www.radioclassica.com A partire dalle 7: Full Fashion Designer Le sfilate dei grandi stilisti Ladies Fashion Dream Breakout Models Milano Il docu-reality sulla vita e la moda delle modelle Models New York Il docu-reality sulla vita e la moda delle modelle 7.00 Onda del Mattino 11.00 Vissi d’Arte Vissi d’Amore Curiosità della musica classica 15.30 L’Apertura di Wall Street 16.00 Ritratti Confidenze di Musicisti 17.30 Chiusura Piazza Affari e Borse Europee 18.00 Acquarello Show Rubrica di Jazz 18.30 Punto Piazza Affari 19.00 Stravaganza Barocca La musica del XVII secolo 21.00 Vissi d’Arte Vissi d’Amore 23.00 Stravaganza Barocca 00.00 Onda della Notte Hair Secret lavoro evidenziate dallo spoglio degli annunci. La sua ricerca, a livello regionale, risulterà agevolata dalla possibilità di selezionare solo quegli annunci che interessano le qualifiche e le esperienze professionali già maturate. Per esempio, un ingegnere minerario residente in Veneto che intenda trovare una nuova occupazione come consulente di una impresa petrolifera, OFFRO LAVORO, esercitando il diritto di cronaca, mette anche puntualmente in evidenza gli annunci e le segnalazioni di possibilità di occupazione pubblicati sulla stampa italiana, nazionale 08.00 Special Class: Il salto ad ostacoli ai WEG “Campionato del Mondo” 09.25 Special Class: Attacchi a Venaria “Reggia di Venaria” 11.10 Class Horse TV Live 12.00 Class Horse Tg 12.45 Special Class: F2 Italian Trophy “Un miracolo chiamato via lattea” 15.15 Nearly but not quite “Longines World Cup di Jumping 2014” 16.35 Special Class: Una Morganti d’oro “Sara Morganti si racconta” 17.35 The Road to Normandy “Alltech FEI World Equestrian Games” 20.00 CSI 3* Bagnaia 2014 “Un angolo di paradiso” 20.30 Class Horse Tg dovrà semplicemente ricercare nelle pagine seguenti, all’interno della sezione dedicata agli «Ingegneri» il sottotitolo riservato alle opportunità offerte in «Veneto» e, all’interno di questo, tutte le segnalazioni che richiedono un «Consulente». Avrà così, in un semplice colpo d’occhio, tutte le offerte presenti sul mercato che lo riguardano direttamente. e locale, sulle riviste specializzate e sui più prestigiosi organi di informazione internazionale. Ogni annuncio si intende diretto indistintamente a uomini e donne. Lunedì 13 Ottobre Ott 2014 O F F R O L AVO R O Logistica Meccanica Emilia-Romagna Emilia-Romagna Addetto al montaggio meccanico Neolaureato o Neodiplomato per stage Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda settore metalmeccanico/plastico: 1 Neolaureato o Neodiplomato per stage nell’ambito logistico. La risorsa verrà inserita come supporto all’ufficio logistica e spedizioni dell’azienda cliente. Si richiede: conseguimento del titolo di studio da non più di 12 mesi; disponibilità immediata; buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: Carpi (MO). Durata: 6 mesi, prorogabili. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Lombardia Neolaureato in Ingegneria gestionale Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per prestigiosa società leader nel settore della logistica: 1 Neolaureato in Ingegneria Gestionale. La risorsa in riporto al Responsabile Vendite svolgerà le seguenti mansioni: Ricerca nuove aziende clienti; Sviluppo new business. Si richiede: Laurea in Ingegneria Gestionale; Disponibilità a frequenti tasferte; Dinamismo e orientamento a lavorare per obiettivi completano il profilo. Si offre stage di 6 mesi con rimborso spese. Sede di lavoro: Trezzo sull’Adda. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail micentro@ articolo1.it Articolo1 Manager Emilia-Romagna Project Manager Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per nota azienda automotive: Project Manager-Progettisti Meccanici. Le risorse si occuperanno di: attività di gestione progetti; progettazione e calcolo strutture dei veicoli; modellazione solidi/ superfici; gestione clienti/fornitori; gestione preventivi e costi. Si richiede: laurea in inegneria meccanica; pregressa esperienza di almeno 2 anni come progettista meccanico settore automotive con cad 3d (preferibile conoscenza Catia V5); ottima conoscenza della lingua inglese e/o tedesca; disponibilità immediata. Sede di lavoro: provincia di Modena- Ancona. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@ articolo1.it Articolo1 Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda del settore automotive: 1 Addetto al Montaggio Meccanico Carrozzeria Auto. Si richiede: pregressa esperienza di almeno 2 anni nel ruolo; ottima conoscenza e lettura del disegno meccanico; disponibilità immediata. Sede di lavoro: Modena. Si offre inserimento in azienda. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Disegnatore/Progettista Meccanico Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per nota azienda di lavorazione lamiera: Disegnatore/Progettista Meccanico. Il candidato si occuperà di attività di sviluppo lamiere con cad SolidWorks. Si richiede: diploma di perito meccanico o laurea in ing. Meccanica; pregressa esperienza di almeno 2 anni come disegnatore meccanico; buona conoscenza del cad Solid Works; disponibilità immediata. Sede di lavoro: provincia di Modena. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@ articolo1.it Articolo1 Operatore su macchine Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda metalmeccanica: Operatore Su Macchine A Controllo Numerico Esperto. La risorsa si occuperà di carico/scarico e lavorazioni meccaniche su torni e frese cnc. Si richiede: esperienza nella mansione; conoscenza e lettura del disegno meccanico; disponibilità immediata. Durata: 3 mesi, prorogabili. Sede di lavoro: provincia di Modena. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Progettista Meccanico Machinery Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per noto studio tecnico di Modena: Progettisti Meccanici Machinery. I candidati si dovranno occupare di attività di progettazione macchine automatiche, settore packaging. Si richiede: pregressa esperienza di almeno 2 anni come progettista meccanico settore industrial machinery; ottima conoscenza di AUTOCAD e SOLIDWORKS; disponibilità immediata. Sede di lavoro: Modena/Reggio Emilia. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@ articolo1.it Articolo1 Responsabile magazzino Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda metalmeccanica operante nel settore automotive-mezzi pesanti: Responsabile Magazzino e Capo Officina. Le risorse si occuperanno di: gestione risorse; gestione flussi di lavoro/merce in coordinamento con gli altri reparti produttivi. Si richiede: pregressa esperienza nel ruolo maturata in aziende del settore automotive, preferibilmente mezzi pesanti; disponibilità immediata. Sede: provincia di Reggio Emilia. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Moda e Lusso Lombardia Assistente alla clientela Categorie Protette Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per società settore moda: 1 Assistente Alla Clientela - Categorie Protette (L.68/99). La risorsa in riporto allo Store Manager si occuperà dell’accoglienza e dell’assistenza alla clientela. Si richiede: esperienza anche breve nelle vendite; buone capacità relazionali; disponibilità immediata; possesso di auto propria. Si offre incarico diretto con l’azienda. Sede di lavoro: Rescaldina (MI). Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail micentro@ articolo1.it Articolo1 Piemonte Addetto vendita Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per prestigiosa azienda operante nel settore lusso (pelletteria/ gioielleria): Addetto Vendita Con Esperienza Nel Settore Lusso. Il candidato, inserito all’intero di un team di tre persone, si occuperà di: Assistenza alla cliente; Gestione cassa; Vendita assistita. Si richiede: Pregressa esperienza in contesti di lusso; Ottime doti relazionali; Conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione. Sede di lavoro: Torino centro. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail torino@ articolo1.it Articolo1 Addetto vendita conoscenza Cinese Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda cliente operante nel settore abbigliamento/accessori: Addetto Vendita Settore Lusso Conoscenza Cinese. La risorsa, inserita all’interno della boutique, si occuperà di: Assistenza alla clientela e fidelizzazione; Cassa. Si richiede: Ottima conoscenza della lingua cinese, inglese, italiano; Precedente esperienza in analoga mansione (preferibilmente 47 settore lusso); Proattività. Si offre iniziale contratto di somministrazione con possibilità di inserimento in azienda. Sede di lavoro: Serravalle Scrivia (AL). Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail torino@articolo1.it Articolo1 e lettura del disegno meccanico; disponibilità immediata. Si offre contratto di somministrazione con possibilità di proroga. Sede di lavoro: Novellara (Re). Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Qualità Saldatore Capoturno Emilia-Romagna Meccanico su macchine da taglio ceramica Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda ceramica: 1 Meccanico su macchine da taglio per ceramica. La risorsa, inserita in reparto produzione, si occuperà principalmente di: Taglio e rifinitura pezzi speciali (battiscopa e listelli). Controllo e gestione del macchinario. Manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina da taglio. Si richiede: Esperienza nella mansione di almeno 3/4 anni. Gradita esperienza maturata in ceramiche produttrici di pezzi speciali; Competenze meccaniche. Residenza in zona limitrofa alla sede di lavoro. Disponibilità immediata e a contratti di breve durata rinnovabili settimanalmente. Orario di lavoro: full time. E’ previsto iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione della durata di una settimana. Sede di lavoro: Toano (Re). Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Addetto taglio laser Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda operante nel settore della lavorazione lamiera: 1 Addetto Taglio Laser. La risorsa si occuperà della lavorazioni meccaniche su lamiera con macchina taglio laser. Si richiede: esperienza nel settore lamiera/carpenteria preferibilmente come addetto macchine da taglio; conoscenza Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca: Saldatore Capoturno. La risorsa si occuperà di: saldatura TIG; coordinamento di 10 risorse; programmazione robot di saldatura. Si richiede: pluriennale esperienza nel settore lamiera/carpenteria come saldatore TIG; pluriennale esperienza nella gestione risorse/turni in officine meccaniche; conoscenza e lettura del disegno meccanico; disponibilità immediata. Sede di lavoro: Novellara (RE)..Durata: 3 mesi, prorogabili. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@articolo1.it Articolo1 Ristorazione Lombardia Cuoco – Aiuto cuoco Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per società di ristorazione collettiva: Cuochi – Aiuto Cuochi. Le risorse si occuperanno di: preparazione pasti; sistemazione cucina. Si richiede: esperienza nel ruolo maturata preferibilmente presso ristoranti di cucina italiana o presso mense collettive; attestato HACCP in corso di validità; divisa e scarpe antinfortunistica; disponibilità immediata. Si offre contratti a tempo determinato di breve durata. Sede di lavoro: Milano e provincia, Monza e provincia. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Telefono 02-58219.1 - e-mail: italiaoggi@class.it Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209) Direttore Marino Longoni (02-58219207) Redazione: Silvana Saturno (02-58219378) Roxy Tomasicchio (02-58219335) Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile) ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 69920374. Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bernago (Mi) Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283. Concessionaria esclusiva per la pubblicità: Class Pubblicità - Via Burigozzo 8 - 20122 Milano - Tel. 02-58219521-2. 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Goldbell 1 - Rue Eugène Ruppert, 5 www.aspecta.it EMG Ivy Asset Strategy A (EUR) POLAR CAPITAL FUNDS Comparto Classe di Azioni Global Technology EUR GBP USD Healthcare Opportunities EUR GBP USD Polar Japan Fund USD GBP JPY UK Absolute Return Class A EUR Class A GBP Class A USD Class I EUR Class I GBP Class I USD NAV EUR 1344,40 USD USD CHF EUR EUR EUR CHF USD EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR USD 162,50 159,35 133,10 150,14 151,46 298,31 271,68 296,5800 287,84 280,72 112,12 111,11 117,47 117,77 206,67 193,9200 200,4100 187,4400 189,5000 USD EUR EUR USD USD EUR EUR USD 128,81 130,70 128,25 126,65 132,47 133,26 129,53 128,87 RAM (Lux) Tactical Funds Valori al Div Income D Div Income E Div Income F Div Income H Quality Bond Fund D Quality Bond Fund E Quality Bond Fund F Quality Bond Fund H 18,09 09/10/2014 14,2200 09/10/2014 22,9800 09/10/2014 17,70 13,9200 10,8800 19,88 12,3800 2149,0700 12,22 10,2523 16,5042 12,5050 10,4927 16,8911 Em Mkts Eq B($) Em Mkts Eq F($) Em Mkts Eq J(Chf) Em Mkts Eq L Em Mkts Eq O European Equities B European Equities C(Chf) European Equities D($) European Equities F European Equities H Long/Short Em.Mkts Eq B ($) Long/Short Em.Mkts Eq E Long/Short European Eq B Long/Short European Eq D ($) North American Eq. B($) North American Eq. E North American Eq. F($) North American Eq. G North American Eq. H($) 09/10/2014 09/10/2014 29/05/2012 10/10/2014 10/10/2014 10/10/2014 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 18/11/2013 Chiara Vita S.p.A. Via Gaggia, 4 20139 Milano Entra in Chiara Vita con il tuo Smartphone UNIT LINKED www.polarcapital.co.uk MetLife Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia Via Andrea Vesalio n. 6 00161 Roma Valorizzazione al: 09/10/14 UNIDESIO 760071 12,167 03/10/2014 UNIDESIO 760125 12,000 03/10/2014 UNIDESIO 760182 8,4840 03/10/2014 UNIDESIO 760072 11,769 03/10/2014 UNIDESIO 760129 12,114 03/10/2014 UNIDESIO 760183 11,255 03/10/2014 UNIDESIO 760073 11,810 03/10/2014 UNIDESIO 760130 10,9220 03/10/2014 UNIDESIO 760185 11,2290 03/10/2014 UNIDESIO 760074 13,113 03/10/2014 UNIDESIO 760137 10,6840 03/10/2014 UNIDESIO 760186 11,1660 03/10/2014 UNIDESIO 760075 12,908 03/10/2014 UNIDESIO 760139 11,870 03/10/2014 UNIDESIO 760187 11,5630 03/10/2014 UNIDESIO 760078 11,3360 03/10/2014 UNIDESIO 760140 11,9340 03/10/2014 UNIDESIO 760188 10,6560 08/11/2013 UNIDESIO 760080 11,5070 03/10/2014 UNIDESIO 760147 11,8540 03/10/2014 UNIDESIO 760189 11,5620 03/10/2014 UNIDESIO 760082 11,2240 03/10/2014 UNIDESIO 760149 11,8150 03/10/2014 UNIDESIO 760191 10,484 03/10/2014 UNIDESIO 760085 10,821 03/10/2014 UNIDESIO 760150 11,8330 03/10/2014 UNIDESIO 760192 11,5550 03/10/2014 MetLife Liquidità 1,000 MetLife Protezione in Crescita 80% 1,184 UNIDESIO 760088 12,2100 03/10/2014 UNIDESIO 760156 10,324 03/10/2014 UNIDESIO 760193 11,6500 03/10/2014 MetLife Protezione in Crescita 70% 1,267 MetLife Protezione in Crescita 90% 1,087 UNIDESIO 760091 12,1700 03/10/2014 UNIDESIO 760157 12,1870 03/10/2014 UNIDESIO 760198 8,1660 03/10/2014 UNIDESIO 760095 10,619 03/10/2014 UNIDESIO 760158 10,2760 03/10/2014 UNIDESIO 760201 11,232 03/10/2014 UNIDESIO 760096 10,9860 03/10/2014 UNIDESIO 760159 11,7320 03/10/2014 UNIDESIO 760202 11,735 03/10/2014 UNIDESIO 760098 12,208 03/10/2014 UNIDESIO 760160 11,408 03/10/2014 UNIDESIO 760203 12,5470 03/10/2014 Alico Monet. Protetto 09/10/14 1,107 Alico P.P. Global 2027 09/10/14 1,133 UNIDESIO 760099 11,6450 03/10/2014 UNIDESIO 760163 10,1730 03/10/2014 UNIDESIO 760205 10,8680 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2014 09/10/14 1,008 Alico P.P. Global 2028 09/10/14 1,058 UNIDESIO 760100 11,8300 03/10/2014 UNIDESIO 760167 11,310 03/10/2014 UNIDESIO 760206 10,7940 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2015 09/10/14 0,989 Alico P.P. Global 2029 09/10/14 1,186 UNIDESIO 760102 11,258 03/10/2014 UNIDESIO 760170 11,901 03/10/2014 UNIDESIO 760210 11,604 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2016 09/10/14 1,012 Alico P.P. Global 2030 09/10/14 1,157 UNIDESIO 760104 10,9620 03/10/2014 UNIDESIO 760173 11,4820 03/10/2014 UNIDESIO 760216 10,619 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2017 09/10/14 1,041 Alico P.P. Global 2031 09/10/14 1,210 UNIDESIO 760105 10,7700 03/10/2014 UNIDESIO 760229 10,603 03/10/2014 1,172 03/10/2014 1,077 09/10/14 11,7970 09/10/14 Alico P.P. Global 2032 UNIDESIO 760174 Alico P.P. Eur 2018 Alico P.P. Eur 2019 09/10/14 1,109 Alico Prot.Trim. Eur 09/10/14 1,082 UNIDESIO 760106 11,8290 03/10/2014 UNIDESIO 760179 11,414 03/10/2014 UNIDESIO 760234 10,083 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2020 09/10/14 1,125 Alico Prot.Trim. Usa 09/10/14 1,085 UNIDESIO 760109 11,4330 03/10/2014 UNIDESIO 760180 11,6210 03/10/2014 UNIDESIO 760235 9,989 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2021 09/10/14 1,175 Alico Gest.Bilanc.Glob 09/10/14 1,322 Alico P.P. Eur 2022 09/10/14 1,156 Alico Gest.Azion.Glob 09/10/14 1,339 Alico P.P. Eur 2023 09/10/14 1,190 Alico Gest.Bilanc.Eur 09/10/14 1,341 Alico P.P. Eur 2024 09/10/14 1,132 Alico Gest.Azion. Eur 09/10/14 1,284 Alico P.P. Eur 2025 09/10/14 1,137 Alico Aper.Indiciz.Eur 09/10/14 UNIT LINKED - FONDI INTERNI AZZOAGLIO CONSERVATIVO 6,6210 03/10/2014 BILANCIATO 11,2350 03/10/2014 AZZOAGLIO DINAMICO 5,2860 03/10/2014 CONSERVATIVE 10,4670 03/10/2014 0,973 AZZOAGLIO EQUILIBRATO 6,4890 03/10/2014 BOND MIX 10,6590 03/10/2014 11,4810 03/10/2014 BALANCED 11,3960 03/10/2014 GLOBAL EQUITY 13,2840 03/10/2014 UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,3550 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2026 09/10/14 1,386 Alico Aper.Indiciz.Usa 09/10/14 1,463 UNIDESIO PRUDENTE Alico P.P. Eur 2027 09/10/14 1,159 Alico Aper.Indiciz.Glo 09/10/14 1,190 UNIDESIO MODERATO 11,4880 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2028 09/10/14 1,054 Alico Aper.Indiciz.Ita 09/10/14 0,808 UNIDESIO ATTIVO 11,5450 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2029 09/10/14 1,167 Alico Liquidita’ 09/10/14 1,077 UNIDESIO VIVACE 11,1570 03/10/2014 Alico P.P. Eur 2030 09/10/14 1,178 Alico R. Prudente 09/10/14 1,166 1,193 Alico R. Crescita 09/10/14 1,080 10,5190 03/10/2014 03/10/2014 09/10/14 OBBLIGAZIONARIO MISTO UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 11,1010 Alico P.P. Eur 2031 Alico P.P. Eur 2032 09/10/14 1,171 Alico R. Multi Comm. 09/10/14 0,656 AZIONARIO EURO 8,5730 03/10/2014 UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO 10,8200 03/10/2014 Alico P.P. Usa 2014 09/10/14 1,021 Alico Multi Comm. 09/10/14 0,686 AZIONARIO GLOBALE 11,0660 03/10/2014 UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE 13,6630 03/10/2014 Alico P.P. Usa 2015 09/10/14 1,042 Alico R. Peak Usa 2014 09/10/14 1,039 Alico P.P. Usa 2016 09/10/14 1,084 Alico R. Peak Usa 2015 09/10/14 1,029 Alico P.P. Usa 2017 09/10/14 1,097 Alico R. Peak Usa 2020 09/10/14 1,162 Alico P.P. Usa 2018 09/10/14 1,153 Alico R. Peak Usa 2025 09/10/14 1,237 Alico P.P. Usa 2019 09/10/14 1,195 Alico R. Peak Usa 2030 09/10/14 Alico P.P. Usa 2020 09/10/14 1,208 Alico R. Peak Usa 2035 Alico P.P. Usa 2021 09/10/14 1,293 Alico P.P. Usa 2022 09/10/14 Alico P.P. Usa 2023 INDEX LINKED PIP - FONDI INTERNI FTSE MIB 99,7410 08/10/2014 FTSE MIB 2010 100,3340 08/10/2014 1,237 EUROSTOXX 50 - 2010 100,9030 08/10/2014 09/10/14 1,229 DUAL INDEX - 2013 96,9400 08/10/2014 Alico R. Peak Eur 2014 09/10/14 1,030 INDEX EURO DIVIDEND - 2013 99,3050 08/10/2014 1,236 Alico R. Peak Eur 2015 09/10/14 1,066 INDEX EuroCrescita 2014 92,1960 08/10/2014 09/10/14 1,278 Alico R. Peak Eur 2020 09/10/14 1,191 Alico P.P. Usa 2024 09/10/14 1,177 Alico R. Peak Eur 2025 09/10/14 1,252 INDEX TRENTA 2011 109,4460 08/10/2014 Alico P.P. Usa 2025 09/10/14 1,243 Alico R. Peak Eur 2030 09/10/14 1,295 INDEX FOUR E 50 - 2011 107,2080 08/10/2014 Alico P.P. Usa 2026 09/10/14 1,516 Alico R. Peak Eur 2035 09/10/14 1,219 INDEX STOXX EUROPE - 2011 106,7130 08/10/2014 Alico P.P. Usa 2027 09/10/14 1,229 Alico R. Peak Asia 2014 09/10/14 1,074 EUROSTOXX 50 - 2012 106,5460 08/10/2014 Alico P.P. Usa 2028 09/10/14 1,161 Alico R. Peak Asia 2015 09/10/14 1,116 Alico P.P. Usa 2029 09/10/14 1,086 Alico R. Peak Asia 2020 09/10/14 1,283 Alico P.P. Usa 2030 09/10/14 1,276 Alico R. Peak Asia 2025 09/10/14 1,401 Alico P.P. Usa 2031 09/10/14 1,310 Alico R. Peak Asia 2030 09/10/14 1,457 Alico P.P. Usa 2032 09/10/14 1,283 Alico R. Peak Asia 2035 09/10/14 1,430 Alico P.P. Global 2014 09/10/14 1,001 Alico Sec. Acc. 2016 09/10/14 1,037 Alico P.P. Global 2015 09/10/14 0,988 Alico Sec. Acc. 2017 09/10/14 1,089 Alico P.P. Global 2016 09/10/14 1,019 Alico R. Sec. Acc. 2017 09/10/14 1,128 HELVETIA EUROPE BALANCED 198,1000 07/10/2014 HELVETIA WORLD BOND 230,5900 07/10/2014 HELVETIA GLOBAL BALANCED 162,9200 07/10/2014 HELVETIA GLOBAL EQUITY 108,9400 07/10/2014 13,4470 12,4290 13,4240 INDEX LINKED HELVETIA 4-30 LINEA 1 LINEA 1 - FASCIA A LINEA 1 - FASCIA B LINEA 2 LINEA 2 - FASCIA A LINEA 2 - FASCIA B LINEA 3 LINEA 3 - FASCIA A LINEA 3 - FASCIA B 12,2680 12,7050 12,4150 12,9680 13,2430 13,3370 12,9820 13,1690 14,1570 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 30/09/2014 Entra in Helvetia con il tuo Smartphone UNIT LINKED - FONDI INTERNI 108,28 08/10/2014 09/10/14 0,977 Alico P.P. Asia 2014 09/10/14 1,109 Alico P.P. Global 2018 09/10/14 1,094 Alico P.P. Asia 2015 09/10/14 1,144 Alico P.P. Global 2019 09/10/14 1,182 Alico P.P. Asia 2020 09/10/14 1,297 Alico P.P. Global 2020 09/10/14 1,144 Alico P.P. Asia 2025 09/10/14 1,385 Alico P.P. Global 2021 09/10/14 1,198 Alico P.P. Asia 2030 09/10/14 1,383 Alico P.P. Global 2022 09/10/14 1,146 Alico P.P. Asia 2035 09/10/14 1,427 Alico P.P. Global 2023 09/10/14 1,194 Alico Long Investment 09/10/14 0,756 HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE 11,8600 07/10/2014 Alico P.P. Global 2024 09/10/14 1,142 Alico Agriculture 09/10/14 0,504 HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY 11,8600 07/10/2014 Alico P.P. Global 2025 09/10/14 1,174 Alico Metals 09/10/14 0,548 Alico P.P. Global 2026 09/10/14 1,430 ATTIVO SPECIFICO HELVETIA QUATTRO.10 02/10/2014 02/10/2014 02/10/2014 FPA - LINEE Helvetia Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano Alico P.P. Global 2017 www.metlife.it PREVIMISURATO PREVIBRIOSO PREVIDINAMICO 96,0983 08/10/2014 HELVETIA WORLD EQUITY 129,6100 07/10/2014 FPA - LINEE PIP - FONDI INTERNI www.helvetia.it LINEA GARANTITA 12,2220 30/09/2014 LINEA BILANCIATO 13,3670 30/09/2014 LINEA OBBLIGAZIONARIO 12,6600 30/09/2014 LINEA AZIONARIO 10,0110 30/09/2014 www.chiaravita.it O F F R O L AVO R O Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail micentro@articolo1.it Articolo1 Sanità Emilia-Romagna Audioprotesisti Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per il Gruppo Audibel, consolidata ed innovativa realtà italiana nel settore della vendita di apparecchi acustici: Audioprotesisti. Siamo alla ricerca di professionisti laureati da almeno 3 anni con esperienza maturata presso affermate aziende del settore o che abbiano operato nelle zone di riferimento con titolarità e autonomia, proponendo soluzioni tecnologiche uditive-riabilitative secondo le norme sanitarie vigenti. Il candidato possiede un solido know-how, acquisito attraverso la formazione universitaria, l’attività sul campo, l’aggiornamento continuo. Deve essere in grado di assumere con competenza e determinazione la gestione del territorio assegnato e di operare all’interno di un gruppo di lavoro con obiettivi e prospettive condivise. Dal candidato ci aspettiamo professionalità e responsabilità nella scelta dell’ausilio uditivo, nella valutazione dei parametri tecnici nella fornitura e nell’adattamento e controllo degli apparecchi acustici. L’offerta economica sarà formulata in base all’esperienza maturata. Sedi di lavoro: Liguria, Toscana, Marche, Emilia Romagna, Lazio. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. 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È richiesta disponibilità immediata e a lavorare sui vari punti vendita di Modena e provincia. Tipo di contratto: tempo determinato, prorogabile. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@ articolo1.it Articolo1 Receptionist Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per studio medico: 1 Receptionist Appartenente Alle Categorie Protette Part Time. La risorsa verrà inserita all’interno del team di Front Office e collaborerà nelle attività di: accoglienza e accettazione dei pazienti, dando le necessarie informazioni sulle modalità di fornitura del servizio; prenotazione di appuntamenti per visite mediche, prestazioni specialistiche; controllo impegnative e fatturazione alla ASL; archiviazione e consegna dei referti medici; attività di segreteria. Si richiede: Diploma di Scuola Media Superiore; Buona conoscenza del Pacchetto Office; Buona dialettica; Inglese scolastico; Appartenenza alle Categorie Protette, con invalidità pari o superiore al 46%. Sede di lavoro: Carpi (MO). Durata: 6 mesi, prorogabili. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail modena@ articolo1.it Articolo1 Lombardia Informatore scientifico del farmaco Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per azienda operante nel campo della produzione e distribuzione di farmaci: 1 Informatore scientifico del farmaco. La risorsa, riportando all’Area Manager si occuperà di: Presentare i farmaci (prevalentemente dell’area cardovascolare/respiratoria). Predisporre la reportistica relativa alla propria attività; Garantire il raggiungimento dei target commerciali assegnati. Si richiede: Laurea in Famracia,Biotecnologie, CFT o similari; Esperienza almeno triennale nel ruolo; Buona conoscenza della lingua inglese (upper intermediate); Ottime capacità relazionali, comunicative e organizzative, flessibilità, metodo Conoscenza dei principali applicativi informatici (Office in particolare Excel e Power Point). Si offre contratto di somministrazione di un anno più proroghe, con livello da valutare in base all’esperienza. Benefit: premi sulle vendite, auto/ PC/cellulare aziendali. Sede di lavoro: Milano Hinterland. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail micentro@articolo1.it Articolo1 AVVISO DI GARA PER ESTRATTO BRESCIA MOBILITA’ S.P.A.- Piazza S. Padre Pio da Pietrelcina, 1 – Brescia, informa che in data 01/10/2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee un Avviso relativo all’indizione di una gara di appalto a procedura ristretta per il servizio di gestione delle mense interne aziendali nonché per la produzione e la distribuzione dei pasti presso le sedi delle società del gruppo Brescia Mobilità L’Avviso integrale e le Norme di Qualificazione sono reperibili sul sito Internet www.bresciamobilita.it, area “Fornitori”. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Brescia Mobilità spa – Ufficio Approvvigionamenti – Roberto Micheletti e-mail: rmicheletti@bresciamobilita.it, tel. 030 3061047, fax 030 3061045, Pec bsmobacquisti@legalmail.it. Il Direttore Generale Ing. Marco Medeghini Lunedì 13 Ottobre Ott 2014 49 Piemonte Ottico Articolo1 Agenzia per il Lavoro cerca per importante azienda cliente operante nel settore ottica: Ottico. La risorsa sarà inserita all’interno del punto vendita e si occuperà di assistenza e vendita alla clientela. Si richiede: Diploma in Ottica; Abilitazione alla professione di Ottico; Disponibilità full time, week end, festivi. Contratto: da definire. Sede di lavoro: La Spezia. Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per il Lavoro – e-mail torino@articolo1.it Articolo1 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PER ESTRATTO La CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha affidato alla MANITAL S.C.P.A. il servizio di Facility Management della sede di Roma nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip. L’Avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 30.09.2014 e ivi pubblicato il 04/10/2014 GU/S n. S191, nonché pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 116 del 10.10.2014. Il Responsabile della Divisione Amministrazione (Dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi) PAOLO PANERAI IL NUOVO MILIONE ITALIA&CINA Edizione speciale rilegata € 18.00 COME VINCERE E FARE AFFARI SFRUTTANDO L’AMICIZIA E I LEGAMI MILLENARI TRA LE DUE CULTURE Il libro che racconta e aiuta a comprendere la Cina moderna attraverso le parole del suo fondatore Deng Xiaoping !""!#$%&"%'(%#"%)(!(%! COME ENTRARE NEL GOLFO D’ORO a d n o Sec e n o i z i ed INTERNATIONAL GOLFO - ITALIA I NOMI CHE CONTANO PER FARE AFFARI A DUBAI, ABU DHABI, IN QATAR, KUWAIT, OMAN E TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO IN EDICOLA CON QUESITARIO A cura di Gilberto Gelosa 41 Sommario 1 3 4 5 6 6 7 7 AMBIENTE Ambiente Borsa Condominio Cooperative Diritto tributario Fisco 12 Responsabilità raccolta rifiuti Il titolare di un’impresa di raccolta dei rifiuti può essere coinvolto nelle responsabilità dei propri dipendenti? A.S. Risponde Piergiorgio Pizzo La Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 15 novembre 2013, numero 45932, ha affermato che il reato di cui all’articolo 256, del decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, ha natura contravvenzionale, che si integra mediante semplice colpa. Ne consegue, per la Suprema corte che esso è ascrivibile anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. Inoltre la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 25 maggio 2011, numero 23971, ha precisato che l’articolo 178 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152, «ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e di coopera- Iva Redditi d’impresa 13 Ottobre 2014 La riproduzione, anche parziale, è riservata per l’intero fascicolo zione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano rifiuti”». E la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 28 febbraio 2013, numero 13739, ha affermato che «il reato di gestione di rifiuti non autorizzata è ascrivibile al titolare dell’impresa anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata» e aggiunge che «la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti… è ribadita dal dlgs 15 del 2006, art. 178 il quale... stabilisce che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente (..) ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti”». E il Tribunale amministrativo regionale della Toscana (Tar), sezione seconda, con la sentenza del 5 ottobre 2011, numero 1443, ebbe a puntualizzare che «è ipotizzabile a carico del produttore dei rifiuti un titolo di responsabilità concorsuale omissiva nella condotta commissiva dell’autore dell’abbandono, in ragione della violazione colposa degli obblighi di sorveglianza nascenti dalla posizione qualificata di garanzia». Confronta, pure, al riguardo, la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, del 2 luglio 2010, numero 37194. 12 --------------------------- Impianti alimentati Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili è un termine perentorio? D.L. Risponde Piergiorgio Pizzo Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati da energie rinnovabili è, alla luce della giurisprudenza abbastanza costante, perentorio. Il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del 14 ottobre 2013, numero 5000, ha affermato che il termine di 180 giorni, previsto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo numero 387, del 29 dicembre 2003, ha il carattere della perentorietà, atteso che esso è un principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica. Esso, peraltro, viene a rispondere a esigenze di celerità e semplificazione amministrativa, venendo così a garantire uniformemente sul territorio nazionale il rispetto di un termine valido verso tutti per il rilascio dell’autorizzazione unica. Pertanto, il mancato rispetto di detto termine legittima il ricorso avverso il silenzio – inadempimento. Però, per i giudici del Consiglio di stato: «Il giudice, con riguardo alla azione avverso il silenzio, può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata, o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’Amministrazione». Ne consegue che neanche il giudice può sostituirsi alla Pubblica amministrazione, nonché alle scelte a essa riservate. Il giudice, poi, non può pronunciarsi «con riferimento, come scrivono i giudici di Palazzo Spada, a poteri amministrativi non ancora esercitati». Con l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3 mar- 2 - XLI - 13 Ottobre 2014 zo 2011, numero 28, il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio summenzionato è stato ridotto a novanta giorni e ha conservato il suo carattere di perentorietà. Tale affermazione trova conforto nella sentenza numero 5895, del 21 novembre 2012, del Consiglio di stato che ha condannato una Regione, competente in materia di autorizzazione unica, per la mancata conclusione del procedimento nel termine perentorio di novanta giorni. In ogni caso, il mancato rispetto di detto termine viola una chiara disposizione normativa e contravviene allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti alimentati da energie rinnovabili, voluto dal legislatore e, a monte, dalla direttiva dell’Unione europea e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi all’aumento della produzione di energia rinnovabile (Tar Molise, Campobasso, 29 novembre 2006, numero 984). 12 --------------------------- Aree protette Si chiede se, in tema di parere da emettere da parte dell’Ente parco, possa esser invocato il cosiddetto silenzio-assenso. D.L. Risponde Piergiorgio Pizzo Il Consiglio di stato, sezione quarta, con la sentenza numero 5188, del 28 ottobre 2013, ha affermato che in materia di tutela dell’ambiente, il parere dell’Ente parco, che ha in tutela l’area protetta, deve essere sempre espresso. Per i giudici, nel caso, non esiste un’ipotesi di silenzio–assenso, per cui il diniego di nulla osta, anche se sopravvenuto oltre il termine fissato dalla legge deve essere considerato legittimo. Il pronunciamento dà un’interpretazione di segno opposto rispetto a quella formulata dallo stesso Consiglio di stato, sezione sesta, con la sentenza del 29 dicembre 2008, numero 6591. Il Consiglio di stato, con la citata sentenza del 2013, numero 5188, sottolinea che la disposizione contenuta nell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,numero 394 (legge quadro sulle Aree protette), che disciplina il nulla osta relativo alle opere che devono essere effettuate all’interno dell’Ente parco, è stata abrogata dalla disposizione portata dall’articolo 20, comma quarto, della legge numero 241, del 1990, così come sostituita dalla legge numero 80 del 2005, che ha convertito il decreto legge in materia di competitività. Detta disposizione, per i predetti giudici abrogata, prevedeva che il suddetto nulla osta poteva essere rilasciato anche tramite il silenzio- assenso, una volta decorso il termine di sessanta giorni, prorogabile una volta soltanto per un massimo di trenta giorni. Per il Consiglio di stato, infatti, nel caso, non esiste un rapporto di specialità che consenta alla citata disposizione di cui all’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, numero 394, di sopravvivere anche dopo l’entrata in vigore della successiva disposizione di cui al summenzionato articolo 20, comma quarto, della legge numero 241, del 1990, così come sostituita dalla legge numero 80 del 2005. Si è in presenza di una successione nel tempo tra due norme generali e, di conseguenza, la legge posteriore, alla luce del noto principio (articolo 15 del codice civile), viene ad abrogare la legge anteriore, con essa incompatibile. 12 --------------------------- Distanza dal mare per costruzioni La battigia del mare e la distanza delle costruzioni da essa come devono essere definite e interpretate? T.L. Risponde Piergiorgio Pizzo Ai fini del calcolo della distanza dal mare per l’inedificabilità nell’ambito dei centocinquanta metri, un elemento che bisogna prendere in considerazione è la battigia del mare. Normalmente per battigia del mare si intende quella zona delle coste sabbiose e limose che viene periodicamente sommersa e scoperta dalle onde con mare calmo. Tale definizione, però, non tiene conto del fatto che, per lo più, nel nostro Paese, si è in presenza di coste rocciose. Pertanto, è bene ritenere che per battigia del mare si debba intendere il punto in cui avviene il contatto tra il mare e la terraferma. In tal modo si viene ad avere un criterio di valutazione conforme per tutto il territorio nazionale. Ora, al fine di determinare la distanza della costruzione dalla battigia del mare, alla luce di costante giurisprudenza del giudice amministrativo, è bene effettuare il calcolo non con riferimento allo sviluppo scosceso dell’abitazione al mare, bensì prendendo in esame la linea orizzontale tra i punti più vicini del manufatto e della costa, nel punto di intersezione con la linea verticale proiettata dalla battigia al mare. Diversamente, se si misurasse la distanza seguendo l’andamento scosceso del terreno si avrebbe che i litorali bassi e sabbiosi, spesso caratterizzati da una certa uniformità di paesaggio, sarebbero tutelati da un divieto assoluto di edificare a distanze inferiore a centocinquanta metri, mentre per il litorali frastagliati e discontinui, generalmente più interessanti sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, il divieto non varrebbe per quelle costruzioni che si porrebbero a una distanza solo formalmente superiore a quella minima di legge, in ragione del dislivello o della particolare conformazione del pendio, pur essendo obiettivamente in linea d’aria a una distanza dalla battigia del mare inferiore a quella prescritta. Al riguardo, interessante è la sentenza numero 998, del 29 ottobre 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia. BORSA 17.3 Azioni rivenienti da recesso Sono un piccolo risparmiatore e ho azioni Fiat in portafoglio. Ho ricevuto una comunicazione dalla mia banca in cui si parla di un’offerta in opzione di azioni rivenienti da recesso. Vorrei avere chiarimenti circa questa operazione. R.I. Risponde Gianni Ferrari A seguito della fusione Fiat-Chrysler si sono create le condizioni per cui gli azionisti possono avvalersi del diritto di recesso ai sensi del codice civile. Conseguentemente, Fiat SpA ha provveduto a offrire in opzione, ai propri azionisti che non si sono avvalsi di tale diritto, le azioni ordinarie oggetto di recesso. L’offerta ha per oggetto Azioni ordinarie Fiat Spa - god. regolare - Isin IT0001976403 . Il periodo di adesione all’offerta va dal 5/9/2014 al 6/10/2014 (estremi inclusi) con data di regolamento che la Società emittente provvederà a comunicare successivamente con apposito avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa e sul proprio sito internet all’indirizzo www.fiatspa.com . Il rapporto di opzione è di n. 1 azione ordinaria Fiat Spa ogni n. 19,35 azioni possedute, ovvero ogni n. 19,35 diritti posseduti . Il prezzo di sottoscrizione è di euro 7,727 per ciascuna nuova azione ordinarias ottoscritta. Coloro che aderiranno all’offerta, purché ne facciano richiesta sul modulo di adesione, avranno altresì diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni rimaste inoptate all’esito dell’offerta. 17.3 --------------------------- Offerta di acquisto di titoli Sono un piccolo risparmiatore e ho obbligazioni CIR in portafoglio. Ho ricevuto un’offerta di acquisto e una proposta di modifica a termini e condizioni per il prestito obbligazionario eurobond 2024 . Potete sinteticamente spiegarmi cosa comporta l’adesione o meno alla proposta di acquisto? D.O. Risponde Gianni Ferrari Come si legge nel comunicato emesso dalla società in data 8 settembre 2014, CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (quotata alla Borsa di Milano) rende noto di aver proposto oggi agli idonei Portatori di prestiti obbligazionari dalla stessa emessi e denominati «€300,000,000 5.75 per cent. Notes due 2024» , di conferire le proprie Notes per l’acquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro . CIR ha inoltre chiesto agli obbligazionisti di approvare, attraverso una Extraordinary Resolution (Risoluzione Straordinaria) talune modifiche ai termini e alle condizioni delle Notes per permettere alla Società di rimborsare anticipatamente tutte le, e non solo parte delle, Notes rimanenti a conclusione dell’offerta (qualora ve ne siano). L’ammontare nominale in circolazione delle Notes è di € 210.162.000. L’Assemblea dei Portatori di Notes per l’approvazione della Extraordinary Resolution sarà convocata per il 13 ottobre a Milano. La maggioranza richiesta per l’approvazione della Extraordinary Resolution è la più alta fra (I) il 50% del valore nominale delle Notes emesse e non estinte e (II) i due terzi del valore nominale delle Notes rappresentate in assemblea. L’Offerta e la Proposta si inquadrano nell’ambito di una più efficiente gestione della liquidità di CIR. CARATTERISTICHE OFFERTA DI ACQUISTO: 3 - XLI - 13 Ottobre 2014 · periodo di offerta: dal 9 settembre 2014 all’1 ottobre 2014; · nominale minimo di adesione: EUR 50.000 e, successivamente multipli di EUR 1.000 · prezzo di acquisto: 108%; saranno anche riconosciuti gli interessi maturati e non corrisposti alla data di pagamento . · data pagamento: 16 ottobre 2014 · nominale minimo di adesione: EUR 50.000 e, successivamente multipli di EUR 1.000 · in caso di adesione i titoli resteranno bloccati sino alla conclusione dell’operazione. L’adesione all’offerta di acquisto equivale a esprimere il «voto a favore» della «Risoluzione Straordinaria» e pertanto, in caso di approvazione, gli aderenti all’offerta riceveranno un premio di consenso («consent») pari all’1 per cento del nominale. Non è quindi consentito sia aderire all’offerta sia votare all’assemblea straordinaria. --------------------------- 17.3 Offerta di acquisto obbligazioni Ho delle obbligazioni della Peugeot Spa. Ho letto sui giornali che vi sono delle offerte di riacquisto di alcune di esse da parte della Società. Potete dirmi quali obbligazioni sono coinvolte e i relativi prezzi di riacquisto? R.L. Risponde Gianni Ferrari In data 9 settembre 2014 la società Peugeot S.A. ha annunciato una offerta di Acquisto su alcune emissioni obbligazionarie di propria emissione, sino al limite massimo di accettazione delle adesioni pari a euro 300.000.000. L’invito non è rivolto agli Stati Uniti e alle U.S. Person e prevede restrizioni per diversi Paesi. Con particolare riferimento all’Italia, l’offerta di acquisto è promossa in regime di esenzione dall’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 101bis, comma 3-bis, dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, e in conformità all’articolo 35-bis, comma 4 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999, n. 11971, come modificato e integrato. La clientela non residente in Italia è pertanto invitata a verificare le restrizioni presenti nel documento di offerta in funzione del Paese di residenza. Titoli interessati: ISIN Titolo Prezzo di acquisto FR0010915116 PEUGEOT5,625% GN15EUR 104,375% € 1.000 FR0011124544 PEUGEOT 03/16 FX 6,875 EUR 109,125% € 1.000 FR0010957282 PEUGEOT 28OT16EUR 107,6% € 1.000 FR0011233451 PEUGEOT5,625% LG17EUR 110% € 1.000 Periodo di offerta: 5% Taglio minimo dal 9 settembre 2014 al 16 settembre 2014. Data di regolamento: 19 settembre 2014. La società riconoscerà altresì gli interessi maturati e 4 - XLI - 13 Ottobre 2014 non ancora corrisposti alla data di regolamento. 17.3 --------------------------- Aumento di capitale Sono un piccolo azionista di Igd. Potete darmi le caratteristiche dell’aumento di capitale che è stato disposto, con le relative tempistiche? L.L. Risponde Gianni Ferrari Immobiliare grande distribuzione (Igd), società immobiliare quotata alla borsa di Milano, ha disposto un aumento di capitale a pagamento avente le seguenti caratteristiche. Titoli che generano il diritto di opzione: Azioni Ordinarie Igd Spa - godimento regolare – aventi codice ISIN IT0003745889; Diritto di opzione: ISIN IT0005053357; Titoli rivenienti dall’adesione all’aumento di capitale: Azioni Ordinarie Igd Spa - godimento regolare – ISIN IT0003745889; Data stacco diritto d’opzione: 29/9/2014; Trattazione diritti d’opzione: Negoziabili in Borsa Italiana dal 29/9/2014 al 10/10/2014; Periodo di adesione all’Aucap: dal 29/9/2014 al 17/10/2014 con regolamento 17/10/2014 ; Rapporto di opzione: n. 11 nuove azioni ordinarie Igd Spa, prive di valore nominale, ogni n. 10 diritti di opzione esercitati; Prezzo di sottoscrizione: Euro 0,504 per ciascuna nuova azione sottoscritta. CONDOMINIO 4.6 Animali e condominio Il divieto di tenere animali è una regola legittima da inserire nel regolamento di condominio? L.O. Risponde Stefano Baruzzi Il quinto comma dell’art. 1138 del cod. civ., introdotto dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012, efficace dal 17/6/2013, dispone che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Pur non mancando opinioni di segno opposto, la tesi più accreditata - conforme agli orientamenti manifestatisi in passato in seno alla Corte di cassazione, che si ritengono essere stati deliberatamente recepiti dal legislatore nella riforma del condominio - è che tale preclusione (quella, appunto, di vietare gli animali in condominio) operi soltanto con riferimento ai regolamenti di tipo assembleare approvati a partire dal 18 giugno 2013 e non per quelli assembleari già in vigore prima di tale data, né per quelli di tipo «contrattuale» posto che con riferimento a questi ultimi il 4° comma dello stesso art. 1138 da sempre dispone che «le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni» - intendendosi per tali anche i regolamenti contrattuali – «e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118, 2° comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137». COOPERATIVE 2.3 Agenzie per il lavoro La carenza di posti di lavoro, soprattutto per giovani, da tutti è ritenuto il nodo fondamentale della nostra decrescita economica. Un tempo c’erano le liste di collocamento e poi ci sono forse state altre iniziative per indirizzare i giovani alla ricerca di una sistemazione? Nemmeno a livello europeo, dove sembra che ogni stato pensi per sé e dove il legislatore sta fermo. Così non sbaglia! Quale è il vostro parere? G.G. Risponde Giannino Cascardo A titolo puramente personale ritengo che la ripartenza dell’occupazione si può sviluppare solo intervenendo su alcuni settori, che si dimostrano in grado di attirare l’attenzione, soprattutto di tanti giovani pieni di volontà, iniziative, risorse. Penso, ad esempio, al mondo agricolo e allo sviluppo di uno smistamento dei prodotti che eviti le strozzature dei prezzi della grande distribuzione. È poco, ma è un esempio virtuoso di coinvolgimento giovanile. Come pure gli interventi in tecnologie avanzate, il ricupero del patrimonio artistico, ecc.. Lo Stato dovrebbe anche impegnarsi finanziariamente per risanare il territorio martoriato dall’inciviltà e dal degrado arrecato per decenni dalla speculazione, creando così lavoro. Ma i soldi? In quanto al legislatore si è attivato, da oltre un decennio, per creare agenzie per il lavoro e quindi ancora prima che la crisi mordesse. Il dlgs n. 276/2003, aggiornato con varie norme successive (ad es. con la legge n. 78/2014) prevede la costituzione di un albo di tali agenzie presente presso il Ministero del lavoro. A tale albo possono accedere società di capitali, cooperative o consorzi si cooperative di stanza in Italia «o di altro Stato membro della Unione europea». L’art. 5 del provvedimento prevede requisiti giuridici e finanziari, mentre l’art. 4 la tempistica per una richiesta di iscrizione a tempo indeterminato delle agenzie. 2.3 --------------------------- Rete soggetto Il commercialista che seguiva la nostra rete, purtroppo è scomparso improvvisamente e, dato che accentrava su di sé tutte le conoscenze del settore, non ha delegato a nessun altro dello studio gli adempimenti di vario genere. C’è un giovane praticante che, ci pare, sia dotato di tanta volontà di conoscere e sarebbe disposto a prendere in mano la situazione anche subito, pur di avere dei suggerimenti circa la nostra situazione. Potreste darci qualche suggerimento conciso da trasmettergli? L.I. Risponde Giannino Cascardo Dal contesto della lettera, molto più dettagliata e nell’impossibilità di pubblicarla per intero, rilevo che trattasi di una rete-soggetto, cioè di un nuovo soggetto giuridico. C’è una pubblicazione recente del luglio scorso di registroimprese.it che ne tratta schematicamente ma con precisione in una decina di pagine. Questa preziosa guida ha il pregio anche di rinviare ad altri indirizzi internet per approfondimenti. La prima parte del titolo del documento è significativo: «Adempimenti amministrativi e informazioni sul contratto di rete di imprese». Direi che, per il momento, è più che sufficiente per il giovane praticante a cui vanno i miei auguri. 2.3 --------------------------- Distretto calzaturiero Eravamo primi nel mondo in vari settori produttivi. In quanto lombardo ricordo che nel Vigevanese la produzione di calzature si affermava dappertutto. Il design dei nostri stilisti gareggiava con quello di tanti paesi esteri. E ora, abbiamo perso anche questo primato? Ma nessuno fa niente per contrastare questo declino? R.I. Risponde Giannino Cascardo Si consoli il lettore. A Vigevano vive il distretto industriale calzaturiero e meccano-calzaturiero, che interessa una quindicina di comuni. Le Pmi locali hanno compreso che da soli non potevano contrastare l’agguerrita concorrenza (di bassa qualità!) dei paesi esteri e non solo di quelli orientali. Riunendosi, sotto l’ombrello del Sistema Moda, resistono e, anzi, hanno i requisiti per candidarsi a partecipare al fondo di garanzia per le Pmi deciso dal Ministero dello sviluppo economico (di concerto con quello dell’economia e delle finanze) datato 15 gennaio 2014, dedicato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature. Le agevolazioni sono riservate ai distretti, per il rilascio di garanzie anche tramite i confidi, «ove siano state realizzate opere per il riciclo e la depurazione di almeno il 95% delle acque a uso industriale». Il comma 2 del decreto coinvolge anche le regioni e le risorse ammontavano a 10 milioni di euro. Penso che la Lombardia si sia attivata al riguardo. 2.3 --------------------------- Reti e distretti Le notizie fornite dalla stampa specializzata e anche le risposte riportate in questa rubrica, richiamano l’attenzione su due nuovi strumenti che sembrano fra i più efficaci per contrastare la crisi economica: le reti d’impresa e i distretti industriali. È possibile un coinvolgimento coordinato fra gli uni e gli altri? Ne sortirebbe un mix probabilmente vincente a vario titolo. U.J. Risponde Giannino Cascardo Sotto il profilo quantomeno pratico non mi pare che siano previsti soggetti che assommino contemporaneamente le caratteristiche dei due «strumenti» citati. Tuttavia una direzione concordata mi viene suggerita dall’iniziativa 5 - XLI - 13 Ottobre 2014 della regione Lombardia, che sponsorizza – fino a esaurimento dei fondi e con termine (purtroppo) breve, dato che le domande di finanziamento scadrebbero a fine settembre 2014 – azioni di rete indirizzate specificamente a gruppi di lavoratori in situazioni di crisi o in cerca di occupazione, ai fini di contrastare la crisi e di accompagnamento all’inserimento di lavoratori in aziende in crescita o di nuova istituzione, con un occhio di riguardo in particolare per l’avvento dell’Expo. Autorizzati a presentare la domanda sono: un capofila, operatore accreditato a livello regionale ai servizi al lavoro e una rete di almeno tre soggetti (compreso il capofila). Fra questi compaiono anche i distretti commerciali, i distretti e metadistretti industriali. DIRITTO TRIBUTARIO 1 Rappresentanza processuale è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Il successivo comma due prevede alcuni casi per i quali la tassa non è dovuta. Essi sono individuati nel caso in cui i locali non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso a cui essi sono destinati stabilmente e nel caso in cui sono i predetti locali sono in condizione di obiettiva inutilizzabilità. Questo dato deve essere indicato esplicitamente nella denuncia originaria o di variazione presentata al Comune. La Corte di cassazione, all’uopo interessata, con l’ordinanza numero 12443, del 3 giugno 2014, ha affermato che la predetta normativa pone una presunzione legale in ordine alla produzione dei rifiuti a carico del contribuente. Infatti, per i Supremi giudici, su di esso grava l’onere di provare l’esistenza dei presupposti per potere usufruire dell’esenzione, come per legge. Pertanto, nel caso, se nella denuncia originaria o in quella di variazione, presentata al Comune competente, non sono state evidenziate le obiettive condizioni di inutilizzabilità del garage, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta. Il difetto di assistenza tecnica, nel giudizio tributario, può portare alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del processo? O.L. Risponde Giovanni Pizzo La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza del 2 marzo 2012, numero 3266, ha affermato che, nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, atteso che l’incarico al difensore, a norma dell’articolo 12, comma terzo del decreto legislativo numero 546, del 31 dicembre 1992, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso, e non dà luogo, quindi, a una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio. In tal modo, come puntualizzato dalla stessa Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza dell’8 maggio 2013, numero 10735, si evitano irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvono in danno per il soggetto che si intende tutelare. Peraltro, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non si traduce in difetto di rappresentanza processuale, dato che l’incarico al difensore, a norma dell’articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo numero 546, del 31 dicembre 1992, può esser conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso e non dà luogo, pertanto, a una nullità attinente alla costituzione del contraddittorio. 1 --------------------------- Tassa smaltimento rifiuti urbani Sono proprietario di un garage auto che per la vetustà dell’edificio è inutilizzabile. Sono tenuto al pagamento, per esso, della tassa sui rifiuti solidi urbani, dato che in esso non viene prodotto alcun rifiuto? D.O. Risponde Giovanni Pizzo Il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti solidi urbani, ai sensi dell’articolo 62, comma primo, del decreto legislativo numero 507, del 1993, (analogamente è disposto in ordine alla Tares e alla Tari), 6 - XLI - 13 Ottobre 2014 FISCO 15.1 Pertinenze Imu Ai fini dell’Imposta municipale propria (Imu), esiste un criterio certo per individuare le pertinenze dell’abitazione? Z.L. Risponde Giovanni Pizzo La legge numero 147, del 2013 (legge di stabilità per l’anno 2014), puntualizzando meglio la normativa che regolamenta l’Imposta municipale propria (Imu), portata dall’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 214, del 2011, ha affermato che la suddetta imposta non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze. Ha aggiunto, poi, che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo. La Corte di cassazione, con la sentenza del 30 novembre 2009, numero 25127, ebbe ad affermare che, ai sensi dell’articolo 817, del codice civile, son pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Quindi, ai fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre basarsi, per i Supremi giudici, «sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’articolo 817 del codice civile». In materia fiscale, aggiungono i predetti giudici, «attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve essere valutato con maggiore rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite». REDDITI D’IMPRESA 1.1.5 Imposte pagate all’estero IVA 1.2 Iva spagnola Un’impresa spagnola esegue servizi per nostro conto presso cliente spagnolo ed emette a noi conseguente fattura. Dobbiamo aspettarci una fattura con Iva spagnola? Rientra negli elenchi Intrastat da presentare? Conseguentemente a nostra volta fattureremo il servizio al cliente finale spagnolo. Si tratta di un Fuori Campo Iva? A sua volta rientra in Intrastat? F.B. Risponde Simone Del Nevo L’Iva del paese di competenza (in questo caso spagnola) si applica solo nel caso in cui il servizio fosse eseguito su un bene immobile. Nel caso in cui la prestazione di servizi generica fosse riferita a un bene mobile dovrete integrare tale fattura, ricevuta senza indicazione dell’Iva spagnola, con Iva italiana e inserirla nei modelli Intrastat. Anche la vostra fattura al cliente finale spagnolo rientra negli elenchi Intrastat da presentare e sarà non soggetta a Iva, art. 7-ter in quanto il committente della prestazione risiede in Spagna. 1.2 --------------------------- Commercializzazione vino La nostra azienda vinicola ha ricevuto richieste da vari ristoranti tedeschi e belgi per commercializzare vino e distillati. Occorrono procedure particolari a livello doganale e/o di assolvimento accise? B.F. Risponde Simone Del Nevo Per prima cosa occorre ottenere un numero di autorizzazione accisa presso l’Utf (ufficio tecnico di finanza) presente presso l’Agenzia delle dogane competente per territorio. Successivamente, tramite l’Agenzia delle entrate, iscrivere la propria partita Iva al sistema Vies. Il database Vies comprende tutte le partite Iva dei Paesi della Comunità europea che possono operare in ambito comunitario: occorre perciò verificare che anche i clienti (tedeschi e belgi) siano iscritti a tale sistema. In mancanza di tale dato per il cliente non sarà possibile emettere fattura non imponibile Iva, art. 41 legge 427/93 ma sarà necessario emettere fattura con Iva italiana. Ulteriore conseguenza sarà l’obbligo o meno di compilare gli elenchi Intrastat relativi, necessari solo nel caso di cessioni art. 41. Infine insieme ai prodotti dovrà essere presente un documento di accompagnamento accise (elettronico). Tale documento normalmente è il Daa elettronico. Nel caso in cui il cliente non fosse abilitato a ricevere documenti elettronici Accise (necessita di autorizzazione della sua Dogana), allora si rende necessario individuare un deposito fiscale a destino (in generale anche una casa di spedizione) autorizzata a ricevere alcolici. Un’impresa italiana, con stabile organizzazione in Grecia, subisce una tassazione estera, nel primo anno, maggiore di quella dovuta complessivamente in Italia, pertanto, la differenza viene indicata come credito d’imposta a riporto per gli anni successivi. Nel secondo e ultimo anno di attività della stabile organizzazione, è dovuta un’imposta estera, mentre in Italia non è dovuta alcuna imposta a causa di una perdita complessiva d’esercizio. Le tasse estere pagate nel secondo esercizio sono rimborsabili? Entro quanto tempo si può fare la richiesta di rimborso? L’eccedenza di credito d’imposta del primo esercizio come si deve considerare? F.G. Risponde Marco Nessi L’imposta estera produce un credito ai sensi dell’articolo 165 del Tuir nei limiti della relativa imposta italiana eventualmente dovuta sul medesimo reddito. In mancanza di tale imposta, l’imposta estera, per quanto riportabile in avanti come eccedenza, non è rimborsabile e incide come costo nel risultato d’esercizio della società italiana. 1.1.5 --------------------------- Recupero crediti Un soggetto (persona fisica) percepisce compensi da una società specializzata nell’attività di recupero stragiudiziale del credito. A quale categoria reddituale (reddito d’impresa o di lavoro autonomo) devono essere ricondotti tali compensi? F.G. Risponde Marco Nessi Si ritiene che la categoria reddituale di riferimento per i redditi prodotti per l’attività di recupero crediti cui si riferisce il quesito sia quella di impresa. La prestazione resa può essere inquadrata tra quelle ausiliarie di cui all’articolo 2195 del codice civile, quindi derivanti dalla qualifica di imprenditore. Ciò riconduce i ricavi conseguiti nell’alveo dei redditi d’impresa determinati dall’articolo 56 del Tuir. 1.1.5 --------------------------- Attività di rivendita di tabacchi Un soggetto che ha acquistato una rivendita di tabacchi all’atto della voltura della licenza ha dovuto pagare una somma una tantum (pari agli aggi maturati dal precedente gestore nell’anno precedente) ai Monopoli dello stato. Il versamento avviene in 12 rate mensili. Il costo sostenuto dal nuovo gestore deve essere dedotto dal reddito d’impresa tutto nell’anno della voltura o per cassa (tenendo conto dell’anno di pagamento) o in cinque anni (spese pluriennali) equiparandole alle spese di avvio di una nuova attività? B.N. Risponde Marco Nessi L’importo a cui fa riferimento il lettore corrisponde 7 - XLI - 13 Ottobre 2014 alla somma che i nuovi concessionari devono corrispondere, una tantum, all’amministrazione finanziaria all’atto di cessione delle concessioni ordinarie e speciali per la rivendita di tabacchi. Ai fini contabili, il principio nazionale n. 24 prevede espressamente il caso dell’iscrizione delle concessioni amministrative per l’esercizio di specifiche attività - con pagamento di somma iniziale una tantum - tra le immobilizzazioni materiali: in questo caso, la somma versata va iscritta alla voce B I 4 («Concessioni, licenze, marchi e diritti simili») e capitalizzata lungo tutta la durata della concessione (e non, diversamente dai costi di impianto e ampliamento, nel limite massimo di cinque esercizi). Questo criterio è valido anche ai fini fiscali, alla luce del comma 2 dell’articolo 103 del Tuir, secondo il quale «le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione iscritti nell’attivo di bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge». 1.1.5 --------------------------- Società di comodo La nostra società rientra nei parametri previsti per le società di comodo, tuttavia riteniamo che sussistano valide e oggettive ragioni per richiedere l’esonero dall’applicazione della normativa. Siamo però restii a presentare istanza all’Agenzia delle entrate in quanto sappiamo che raramente esse vengono accolte e, in tal modo, ci esporremmo di sicuro ad accertamento. Se, però, non presentiamo l’istanza, ci è stato segnalato che rimane preclusa la possibilità di ricorrere alla Commissione tributaria. È vero? Potete darci qualche indicazione utile sulla materia? U.F. Risponde Stefano Baruzzi Quella sopra riferita - ossia, l’asserita preclusione del diritto a ricorrere in caso di mancata presentazione dell’istanza preventiva per la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo in presenza di valide esimenti - è la tesi inizialmente sostenuta dall’Agenzia delle entrate (circ. 7/E/2009), ma abbandonata con la circ. 32/E/2010, par. 8. Peraltro, la tesi restrittiva non è condivisa dalla Corte di cassazione che in alcune importanti pronunce, anche di recente, ha affermato il limpido e fondamentale principio secondo cui «la procedura d’interpello di cui all’art. 37-bis, comma 8, del dpr n. 600/73 costituisce per il contribuente una facoltà che consente di conseguire (in caso di risposta positiva dell’Ufficio) una certezza nei rapporti con la Amministrazione. Ma l’utilizzo di tale strumento non costituisce una via obbligata per il superamento della presunzione posta a carico del contribuente stesso dalle disposizioni antielusive. Quindi al contribuente è sempre consentito fornire in giudizio la prova delle condizioni che consentono di superare la presunzione dalla legge posta a suo danno dal momento che il principio di effettività di cui all’art. 53 Cost. impone di limitare nel più ristretto ambito le presunzioni juris et de jure». In tal senso la recente sentenza n. 16183/2014 che, rifacendosi a quanto già affermato nella sent. n. 17010/2012, ha confermato gli esiti della sentenza della Ctr del Lazio – sez. distaccata di Latina n. 68/39/2012, favorevole al contribuente in quanto aveva ravvisato la «presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dell’art. 30, legge 724/94». Nello stesso senso, di recente, anche la Ctp di Lecce (sent. n. 508/02/13). I lettori possono inviare i loro quesiti anche via E-mail, all’indirizzo quesitario@class.it GLI ESPERTI DEL QUESITARIO Giuseppe Aliano: Riscossione contenzioso; Gianluca Alparone: Agevolazioni; Stefano Baruzzi: Fiscalità degli immobili; Alessandro Bernasconi: Demanio e patrimonio pubblico; Andrea Bonino: Agenti e lavoro dipendente; Camera Arbitrale Milano: Arbitrato e conciliazione; Mario Caprini: Sicurezza sul lavoro; Giannino Cascardo:Cooperative, reti e distretti; Giuseppina Cavalieri: Pubblico impiego e diritto amministrativo; Antonio Ciccia: Diritti del consumatore e tutela della privacy; Matteo De Donatis: Beni culturali; Claudio Della Monica: Diritto e Previdenza; Luciano De Angelis: Diritto societario e antiriciclaggio; Simone Del Nevo: Dogane, commercio estero e trasporti; Stefano Farnè: Qualità, sicurezza sul lavoro, energia, logistica; Christina Feriozzi: Registrazioni contabili e revisione; Gianni Ferrari: Borsa e prodotti finanziari; Sebastiano Garufi: 8 - XLI - 13 Ottobre 2014 Fiscalità internazionale; Stefano Graidi: Diritto tributario internazionale; Andrea Liparata: Enti non commerciali; Stefano Malatesta: Diritto del lavoro; Sandra Mauro: Previdenza; Uberto Meraviglia Mantegazza: Diritto tributario internazionale; Pierluigi Marchini: Azienda e bilancio; Sergio Mogorovich: Diritto tributario; Marco Nessi: Diritto d’impresa e Iva; Lorena Pellissier: Iva intracomunitaria e internazionale; Paola Pizzighini: Diritto del lavoro; Giovanni Pizzo: Tributi locali; Piergiorgio Pizzo: Ambiente; Fabrizio Poggiani: Agricoltura; Debora Ravenna: Diritto di famiglia; Giuseppe Rosignoli: Agenti; Alberto Traballi: Fiscalità dell’impresa; Riccardo Tofani: Diritto commerciale; Andrea Toscano: Dogane, commercio estero e trasporti; Tamara Vallini: Redditi da lavoro autonomo; Giovanni Zangrilli: Iva, Ddt, scontrini e ricevute Matteo De Donatis Monzese, è giornalista, consulente in materia di organizzazione e comunicazione di eventi, nonché di formazione professionale continua per il professionista. Si è laureato a 21 anni in Scienze dei beni culturali con una tesi sulla collezione Saibene e si è specializzato a 23 anni in Storia e critica dell’arte presso l’Università degli studi di Milano. Appassionato di sport, interista doc, colleziona libri. PROSPETTO DEI VALORI CORRENTI DELLE POLIZZE INDEX LINKED DATA ULTIMA QUOTAZIONE AL 30 SETTEMBRE 2014 VALORE AL 30/09/2014 PRODOTTO INDEX EMITTENTE TITOLO OBBLIGAZIONARIO Lombarda Vita Best of Euro-USA 2008-2014 117,010 ABN AMRO BANK NV Lombarda Vita Euro Sector New 106,600 BANCA IMI S.p.A. EMITTENTE OPZIONE MOODY | S&P | FITCH Baa1 | A- | A - | BBB | BBB+ SOCIETÉ GENERALE BNP PARIBAS MOODY | S&P | FITCH A2 | A | A A1 | A+ | A+ CATTOLICA&AUTOBOX LA GARANZIA CHE PREMIA IL TUO STILE DI GUIDA E TI FA SENTIRE SEMPRE AL SICURO e in più... Sconto sulle Garanzie RC Auto e Furto! 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