Jobs act, è addio al posto fisso

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IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE
IN EVIDENZA
*
*
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Professionisti - La fatturazione elettronica fa discutere: per alcuni professionisti costa tempo e denaro. Per altri
rinnova il modo di tenere la contabilità
Stroppa da pag. 6
Fisco/1 - Cessioni intra Ue, la sosta
oltreconfine dei beni complica tutto.
L’orientamento di recenti sentenze della
Corte di giustizia europea sull’Iva
Ricca da pag. 8
Fisco/2 - Rent to buy in assetto variabile. Il vincolo al trasferimento condiziona
la disciplina. Le posizioni di Entrate e
Associazione dei commercialisti
Poggiani a pag. 10
Impresa/1 - In Italia
il giro d’affari del falso
è di 6,5 mld. E il mancato gettito fiscale è
di 5,3 mld. I numeri
elaborati da Mise e
Censis
Cerne a pag. 14
Impresa/2 - Oltre 117 mila attacchi informatici al giorno a danno delle aziende di tutto il mondo. Più colpiti i big. La
foto dell’indagine PwC, CIO e CSO
Stroppa a pag. 15
Impresa/3 -Un terzo
degli italiani beneficerà degli incentivi
Ue che coprono fino
al 45% degli investimenti produttivi. Lo
scenario della Carta
degli aiuti 2014-2020
Lenzi a pag. 16
Impresa/4 - Non autocertificabili i requisiti per la qualificazione della figura
di formatore. Lo precisa la commissione
per gli interpelli in materia di sicurezza
sul lavoro
De Lellis a pag. 17
Ambiente - Tecno-rifiuti tracciabili
a 360°: via alla marcatura Aee alla
fonte e alla gestione Raee a valle. Entra
nel vivo la disciplina
del decreti legislativi
27/2014 e 49/2014
Dragani a pag. 20
Affari in Piazza La Bce gioca la carta
dell’Abs per dare ossigeno a listini finanziari e imprese. Tra
gli altri interventi: acquisto di bond e
titoli e la Tltro
dell’Olio a pag. 24
Documenti - La senD
tenza della Ctr di Roma
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sull’autonoma organizsu
zazione del medico
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A ciascuno la sua voluntary
La procedura per la regolarizzazione dei capitali è complessa, spesso molto costosa
e dagli esiti imprevedibili. Ma per chi non si adegua c’è l’incubo dell’autoriciclaggio
MARINO LONGONI
mlongoni@class.it
DI
A
lla fine chi ha un capitale all’estero sotto i 2 milioni sarà invogliato a emergere. Chi ha patrimoni superiori invece a fare
il possibile per nasconderli meglio. È questo,
in sintesi, il prevedibile risultato della voluntary disclosure. I problemi maggiori, in
realtà, arriveranno dopo, quando le procure
cominceranno a utilizzare il reato di autoriciclaggio.
La commissione finanze della Camera ha
licenziato, dopo nove mesi di discussione, il
testo del disegno di legge sul rientro dei capitali illegittimamente detenuti all’estero.
In questo periodo si sono combattute due
diverse visioni, che potremmo definire rigorista e realista. Da una parte l’esigenza di non
a
concedere sconti a chi ha evaso, dall’altra
o
quella di incentivare l’emersione di quanto
ze
più capitale possibile, anche per esigenze
te
di gettito. Il compromesso faticosamente
eraggiunto delinea una procedura estreze
mamente complessa, densa di incertezze
te
e ambiguità, nella quale il contribuente
per emergere deve consegnarsi mani e
piedi legati all’Agenzia delle entrate, la
mo
quale gli chiederà conto fino all’ultimo
e,
centesimo delle imposte non versate,
to
con l’aggiunta di sanzioni in formato
lo
ridotto. Una scelta che si può fare solo
ei
se ispirati da una fiducia estrema nei
a
confronti della lealtà e della correttezza
edel fisco italiano. Considerando i pre-
cedenti, in particolare quello che è successo
a chi ha fatto lo scudo fiscale, trasformatosi
gradualmente da salvacondotto a strumento
di tortura del contribuente, sarebbe necessario più un atto di cieco fideismo che un gesto
di ragionevole fiducia. Non vanno trascurati i
costi che il contribuente dovrà sopportare per
la gestione di una procedura che può essere
gestita solo da professionalità estreme.
In realtà bisogna anche dare atto alla commissione finanze di aver fatto, soprattutto
ante lavoro per
negli ultimi giorni, un importante
a volunrendere digeribile la
tary disclosure al maggior numero di contribuenti. In particolare con l’introduzione di
uno scudo penale ampio, con la sospensione
dei reati di autoriciclaggio e di riciclaggio, con
la possibilità, anzi l’obbligo, di sanare tutte
le situazioni connesse con la produzione dei
capitali che si stanno facendo emergere (l’articolo uno, primo comma, lettera a) del ddl
sembra costringere il contribuente che vuole
regolarizzare i capitali all’estero a sanare la
sua posizione fiscale complessiva, quindi anche i comportamenti delle società che hanno
conse
consentito
di creare la provvista all’estero). Si
è cercato di mettere in piedi una
specie di ravvedimento operoso,
m ne è uscita una procedura così
ma
co
contorta
e dagli esiti così impreve
vedibili,
che saranno ben pochi
c
i contribuenti
allettati.
L situazione è diverLa
sa per chi può aderir al cosiddetto
rire
fo
forfait.
Si tratta
di coloro che
ha
hanno
portato
al
all’estero
patrim
moni
inferiori a
2 milioni di euro
(v
(valore
medio per
an
anno
d’imposta
ac
accertabile).
In
qu
questo
caso infatti
pu essere richiepuò
st una procedura
sta
s
semplifi
cata e tutto
sommato neanche molto costosa: si possono
infatti calcolare le imposte con un’aliquota
del 27% sulla base di un rendimento presunto del capitale pari al 5% dello stesso. Sempre
che siano prescritti i termini di accertamento
o non siano comunque dovute imposte sul capitale non dichiarato all’estero.
In sintesi: la procedura è contorta, in parte
ancora oscura, ricca di ambiguità che soltanto la prassi potrà appianare, in alcuni casi
molto costosa. E bisognerà pagare tutto e
subito, non essendo prevista alcuna possibilità di rateizzazione. In compenso, per chi non
aderisce, i rischi sono devastanti. Il governo
ha infatti deciso di inserire nello stesso disegno di legge sulla riemersione dei capitali, il
reato di autoriciclaggio, che consentirà alle
procure di contestare pene severissime a chi,
dopo il 30 settembre 2015, non avendo aderito alla voluntary, abbia trasferito, investito
o semplicemente speso capitali provenienti
da un delitto non colposo. In più i reati non
si prescrivono mai. Con l’entrata in vigore
della trasparenza bancaria e la sempre più
decisa collaborazione tra amministrazioni finanziarie, sarà sempre più difficile occultare
un capitale all’estero. E chi verrà pizzicato si
giocherà tutto il patrimonio e, molto spesso,
anche la galera.
In realtà, con gli strumenti ormai in mano
all’Amministrazione finanziaria, per i contribuenti italiani ormai l’evasione fiscale comporta rischi tali che solo uno sprovveduto o
un disperato può essere disposto a correre.
© Riproduzione riservata
Il futuro mercato del lavoro come delineato nella legge delega approvata dal senato. Maggiori tutele ai lavoratori
Jobs act, è addio al posto fisso
Affari
Legali
Energia,
gia, lo spalma
incentivi mette in
fuga gli investitori
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Dal fisco al libro
unico per oltre 20
mila commercialisti
*4!5467!-8
A
ddio posti fissi. Nel futuro sarà
ancora più difficile arrivare all’assunzione a vita. La mobilità, infatti, caratterizzerà il mercato del
lavoro e la carriera sarà un mosaico di diversi rapporti di lavoro, con la stessa o con
aziende diverse. La buona notizia è che
questa maggiore mobilità sarà assistita
da un incremento di tutele, dentro e fuori
i rapporti di lavoro, a favore dei lavoratori.
E ciò eviterà di tradurre la discontinuità
occupazionale in maggiore precarietà, almeno rispetto a come accade oggi.
Come avverrà la rivoluzione? Avverrà
con uno scambio di paradigmi: via flessibilità e stabilità, dentro mobilità e sicurezza. Lo scenario è quello che traspare dal
disegno di legge delega sul Jobs act, su cui
mercoledì il Senato ha votato la fiducia al
governo.
Il disegno di legge, una volta approvato
in via definitiva, autorizzerà il Governo a
riscrivere le regole del mercato del lavoro: contiene infatti deleghe in materia di
riforma degli ammortizzatori sociali, dei
servizi per il lavoro e delle politiche attive, in materia di riordino dei rapporti di
lavoro e di sostegno alla maternità e alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro
QUESITARIO
Ricerca
e sviluppo
A cura di Gilberto Gelosa
41
Sommario
1
3
4
5
6
6
7
7
Le istruzioni per accedere ai fondi
di BRUNO PAGAMICI
Il Ministero dello sviluppo economico mette a
disposizione 300 milioni di euro per sostenere i
progetti di ricerca e sviluppo. Gli ambiti di intervento sono quelli individuati dal programma Ue
Horizon 2020 e le agevolazioni sono destinate alle imprese industriali, agroindustriali, artigiane
e ai centri di ricerca.
Le risorse sono messe a disposizione dal bando a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile,
che è destinato a promuovere progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema
produttivo. Il Fondo mira inoltre a promuovere
la presenza internazionale delle imprese e all’attrazione di investimenti dall’estero, nonché a
rafforzare la struttura produttiva, il riutilizzo di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa.
Il bando per concorrere all’assegnazione delle
agevolazioni è stato emanato con decreto del 20
giugno 2013 del ministro dello sviluppo economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
28/09/2013) e modificato con decreto ministeriale del 4 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31/01/2014).
Con un decreto direttoriale del 17 settembre
2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/09/2014),
è stata disposta la proroga della presentazione delle domande, che potranno essere inviate a
partire dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2014 (precedentemente era alle ore 10,00 del 30 settembre
2014).
Le modalità per la presentazione delle domande, nonché le condizioni, le soglie minime per la
valutazione delle domande stesse e i punteggi
massimi sono stati definiti con il decreto direttoriale del 25 luglio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n.
179 del 4/08/2014).
Utili chiarimenti sono stati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito web.
Per quanto riguarda le risorse del Fondo per la
crescita sostenibile destinate al bando, i 300 milioni di euro sono destinati per il 60% (180 milioni
di euro) a progetti proposti dalle micro, piccole e
medie imprese e dalle reti di imprese costituite
in maggioranza da pmi.
AMBIENTE
Ambiente
12
Borsa
Responsabilità raccolta rifiuti
Il titolare di un’impresa di raccolta dei rifiuti può essere coinvolto nelle responsabilità dei propri dipendenti?
A.S.
Condominio
Cooperative
Diritto tributario
Fisco
Risponde Piergiorgio Pizzo
La Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 15 novembre
2013, numero 45932, ha affermato che il reato di cui all’articolo 256, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, numero 152, ha natura contravvenzionale, che si integra
mediante semplice colpa. Ne consegue, per la Suprema corte che esso è ascrivibile
anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei
dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. Inoltre la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 25 maggio 2011, numero 23971,
ha precisato che l’articolo 178 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, numero
152, «ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e di coopera-
Iva
Redditi
d’impresa
Soggetti beneficiari
Alle agevolazioni possono accedere i seguenti soggetti:
t le imprese che esercitano attività industriale
diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per acqua o
per aria (attività di cui all’art. 2195 del codice
civile, numeri 1 e 3);
t le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
t le imprese artigiane di produzione di beni di cui
13 Ottobre 2014
La riproduzione, anche parziale,
è riservata per l’intero fascicolo
13 Ottobre 2014
a pag. 41
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2
Lunedì 13 Ottobre 2014
AFFARI
ITALIAOGGI SETTE PREVIEW
DAGLI STUDI LEGALI
LEGALI
* * *
Energy, senza incentivi
■ boom di contenzioso
La rimodulazione delle risorse
per le energie rinnovabili sta
aprendo un contenzioso molto forte tra investitori e Stato
italiano
Furlò alle pagg. II e III
Cresce il peso
■ delle donne avvocato
Negli studi legali e soprattutto
nelle aziende le professioniste
hanno ruoli sempre più importanti, come partner e come general counsel
Unnia a pag. IV
La Cassa forense
■ cofinanzia bandi Ue
Tra le novità in arrivo con il
regolamento, fondi specifici
agli avvocati che partecipano
ai progetti europei
Stumpo a pag. V
Il ricorso cammina
■ su una strada stretta
Dopo la decisione della Cassazione ridotte le possibilità di
contestare le sentenze
Ciccia a pag. VI
Bonelli Erede Pappalardo al fianco di
di Asja Ambiente spa a sostegno da Francesco Bocci (Partner). Happy Fit
IDeA Fimit nella cessione del Forte Village termine
delle esigenze finanziarie del gruppo Asja srl è stata, invece, assistita da Leonardo
Bonelli Erede Pappalardo ha assistito
IDeA Fimit sgr nella vendita del complesso
turistico alberghiero
Forte Village Resort,
sito in Santa Margherita di Pula (Ca),
a Progetto Esmeralda
srl, attuale conduttore
e gestore dell’immobile. L’operazione prevede un prezzo complessivo di vendita di
180 milioni di euro. Il
Alessandro Balp
team di Bep al fianco
di IDeA Fimit sgr è coordinato dal socio
Alessandro Balp, con la collaborazione
del senior associate Nicola Franceschina, per gli aspetti corporate e dal socio
Andrea Manzitti con il senior associate
Christoff Cordiali per i profili fiscali.
Progetto Esmeralda srl è stata assistita,
per i profili legali, dallo studio di Andrea
Guaccero e, per quelli fiscali e finanziari,
dallo studio Donato Vocca & Associates.
La compravendita è stata rogata dal notaio
Claudio Caruso di Milano.
Gop con Mps capital services nel
finanziamento ad Asja Ambiente
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners, con un team composto dal
managing associate Raffaele Tronci e
dalle associate Valentina Grippa, Elisa
Larcher della Spalliera e Margherita
Mazzoncini, coordinati dal partner Eugenio Grippo, ha assistito Mps Capital
Services Banca per le Imprese spa nella
concessione di un finanziamento a lungo
per gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e garantito dai flussi di cassa generati da due
impianti eolici e
un impianto a biogas in Sicilia (oltre
che da garanzie
reali sui relativi
asset). Per Asja
l’operazione è stata seguita dall’ufficio legale interno
nelle persone del
Responsabile AfRaffaele Tronci
fari Legali Tommaso Cassata e della sua collaboratrice
Michela Conocchia.
Bodini dello studio Bodini di Treviso.
Trevisan&Cuonzo con Ado Chale nella
tutela di un’opera di industrial design
Il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta
di sequestro e inibitoria alla commercializzazione di due esemplari di tavolo, costituenti esatte copie di due modelli appartenenti alla collezione «Goutte d’Eau» del
noto artista belga Ado Chale, difeso dallo
studio Trevisan&Cuonzo. Con tale decisione il Tribunale ha dunque delineato e
chiarito i requisiti per la tutela di un’opera dell’industrial design sotto il profilo del
diritto di autore. Il Tribunale ha precisato
che le opere del disegno industriale rappresentano una «nuova e autonoma categoria
Rodl & Partner assiste McFit Italia nella di opere protette dal diritto d’autore», la cui
compravendita dell’azienda di Happy Fit tutelabilità non è in alcun modo esclusa
dalla «serialità e riproducibilità dell’opera»
Il Gruppo McFit, tramite la filiale italiana né dalla «sua destinazione al mercato dei
McFit Italia srl, ha acquistato l’azienda beni di consumo».
Happy Fit srl, società che gestisce 14 palestre presenti nel Nord Italia. A seguito Delfino e associati rafforza il finance
dell’operazione, entro la fine dell’anno tutte con lo studio di Alberto Dubini
le filiali di Happy Fit saranno trasformate nel Corporate Design di McFit. Sempre Lo studio dell’avvocato Alberto Dubini,
entro la fine dell’anno, inoltre, in aggiunta fondato nel 2012 dopo una ventennale espealle due palestre di McFit di Verona e di rienza in studi legali di livello internazioBari saranno inaugurati altri due centri in nale come Clifford Chance e Grimaldi e
Italia. Nel corso dell’acquisizione McFit Ita- Associati, confluisce nello Studio Delfino
lia srl è stata assistita dai consulenti dello e associati Willkie Farr & Gallagher
studio Rödl & partner e, in particolare, LLP. Dubini diventa socio dello studio Delper la parte legale dagli avvocati Stefan fino WFG, dove rafforza le competenze dello
Brandes (Partner), Chiara Stanzione, studio nel settore della finanza societaria.
Vanessa Wagner (Associate Partner) e Lo studio conta oggi circa 40 professionisti,
Paolo Zanazza (Senior Associate), non- tra cui otto soci e tre of Counsel.
ché per quanto riguarda gli aspetti fiscali
Gabriele Ventura
PROFESSIONI IN MOVIMENTO
Gabriele Baroni in Costa Crociere
come communication director
Gabriele Baroni ha assunto l’incarico di communication director di Costa
Crociere, a diretto riporto di Hansjoerg
Kunze, vice president communication
& sustainability. Baroni, 44 anni, arriva in Costa Crociere dalla società
di consulenza di pubbliche relazioni
e comunicazione Burson-Marsteller,
dove lavorava dal
2001. Ha sviluppato competenze
significative nei
progetti di Corporate Communication, Media Relations, Corporate
Reputation, Stakeholder Engagement e di Crisis Management.
Nel febbraio del
Gabriele Baroni
2010 ha assunto
l’incarico di Director del settore Financial, Energy
& Crisis di Burson-Marsteller.
Ad Andrea Cardillo la divisione cloud
& enterprise di Microsoft Italia
Microsoft Italia affida la guida
della divisione cloud & enterprise ad
Andrea Cardillo. Cardillo è entrato a
far parte di Microsoft nel 2011 con il
ruolo di consulting practice manager
nell’ambito della Divisione Enterprise Services, con la responsabilità di
guidare il team di consulenza di Microsoft Italia. In precedenza, Cardillo
ha lavorato 12 anni in Accenture in
Italia e all’estero – nel Regno Unito,
in Francia, Germania, Spagna e negli Emirati Arabi Uniti – ricoprendo
diversi ruoli quali consulente, account
executive e responsabile delle solu-
zioni di sicurezza IT per il mercato
manifatturiero. Prima di raggiungere
Accenture, ha lavorato come PLC Programmer presso una software house
di Varese.
Diego Cusin food & beverage
manager dell’hotel Hassler di Roma
Diego Cusin è stato nominato nuovo
Food & Beverage Manager dell’hotel
Hassler di Roma. Cusin vanta lunghe
esperienze presso alcune strutture alberghiere di prestigio nel mondo quali
l’Hotel Baglioni di Londra, l’Eden Roc
di Cap Cana e l’Hotel Caruso di Ravello. Bergamasco di nascita e padovano
d’adozione, Diego Cusin ha ereditato
l’amore per l’hôtellerie di lusso dallo
zio che fu cameriere personale di Papa
Giovanni XXIII e dal fascino e dall’eleganza racchiuso nei treni Orient Express che vedeva sfrecciare durante la
sua infanzia. Diego Cusin ha iniziato a
muovere i primi passi nel settore alberghiero nel 1994, come commis di sala,
divenendo nel tempo 1’ maître d’hotel
e in seguito food & beverage manager.
MOUSTIQUE
Il calcio prima di tutto
«Chi possiede un arco», spiegava
Erodoto, «lo tende quando deve usarlo. E dopo lo lascia allentato». Sulla
traiettoria del narratore dell’antica
Grecia si proietta fiera Paola Binetti,
neuropsichiatra infantile, docente di
Storia della medicina, parlamentare
da tre legislature e (strenua) paladina dei valori cattolici. Sin dall’arrivo in Senato, nel 2006, alla testa
del «rassemblement» dei teodem, ha
bersagliato (con prediche ed emendamenti) progetti di legge sull’eutanasia e sulla regolamentazione delle
unioni di fatto. Nessun cedimento
alle «sirene» progressiste (della coalizione d’appartenenza, il centrosinistra), anzi: bersaglio di forti critiche,
non ha mai smesso di indirizzare le
sue energie in difesa dei temi eticamente sensibili. Frecce vigorose le
scocca pure da deputata (nelle fila
dei Popolari per l’Italia), prima firmataria di proposte per l’istituzione
dell’Autorità garante dei diritti del-
la famiglia, per riconoscere ai nonni
(in caso di separazione) il diritto di
visita ai nipoti, per consentire a
giovani coppie agevolazioni fiscali
nell’acquisto della casa o, ancora,
relatrice del testo per prevenire e
curare la dipendenza dal gioco
d’azzardo. Il massiccio impegno
umanitario si sgretola, però, dinanzi alla passione per la squadra
del cuore: la Roma. Il 27 settembre,
celebrava via twitter il compleanno
del capitano Francesco Totti: «Auguri, auguri, auguri!», ma la gioia
si tramutava in un cinguettio indignato, il 5 ottobre, al grido di «vergogna!» per la sconfitta contro la
Juventus, già pronta a sottoscrivere
l’interrogazione di Marco Miccoli
(Pd) sul «match» ricco di rigori e
polemiche arbitrali. Devota alla
fede giallorossa, Binetti si concede
un culto «terreno». E rende grazie
al proverbio: «La leggerezza, quando riesce, è stimata virtù».
IOLAVORO
* * *
Dal modello Unico
■ al libro unico
Sono oltre 20 mila i commercialisti che, complice anche la
crisi, hanno scelto di dedicarsi
alla consulenza del lavoro
a pag. 40
Posto fisso addio,
■ ma salgono le tutele
Nel futuro mercato del lavoro delineato dal Jobs act via
flessibilità e stabilità, dentro
mobilità e sicurezza
a pag. 41
La manualità scopre
■ la tecnologia
Samsung Maestros Academy
e Ied lanciano il corso per
formare la figura dell’artigiano digitale
a pag. 42
Il marketing
■ si fa strategico
Cresce la richiesta di esperti
in pianificazione e analisi: Il
trend in positivo dal 2012 (nel
2013 +100%)
a pag. 43
Oltre cinquemila
■ opportunità di lavoro
Emirates seleziona 5 mila cabin crew. Cento under30 agli
sportelli Credem. Decisyon
cerca tecnici e sviluppatori
a pag. 40
.
Lunedì 13 Ottobre 2014
Lun
R I E N T RO D E I CA P I TA L I
3
Gli effetti del testo sulla collaborazione volontaria approvato in commissione finanze
La voluntary disclosure punta
sulla riduzione delle sanzioni
Pagina a cura
DI DUILIO LIBURDI
ollaborazione volontaria alla verifica delle
somme dovute per imposte e sanzioni senza
accesso al forfait se non per i
patrimoni fino a 2 milioni di
euro come media annuale. Con
la possibilità, però, di ricomprendere nella procedura anche il periodo di imposta 2013,
come new entry derivante dagli
ultimi emendamenti. La complessità nella determinazione
delle somme dovute per la sanatoria è in parte mitigata dalla forte riduzione delle sanzioni
sia amministrative sia penali.
È questo il quadro che emerge
dal provvedimento in tema di
voluntary disclosure così come
approvato dalla commissione
finanze della Camera e ora in
discussione in aula. Il principio
che ha ispirato il testo della
norma, sin dall’inizio, è chiaro:
procedere alla individuazione
di quelle disponibilità che sono
all’estero e che sono riferibili a
contribuenti residenti in Italia
per le quali siano stati violati
gli obblighi di monitoraggio
fiscale e dunque di compilazione del relativo quadro RW.
Peraltro, nel corso dell’iter di
redazione del testo normativo,
a questa ipotesi si è affiancata
anche quella di sanatoria per
i contribuenti che non hanno
violato le disposizioni in materia di monitoraggio fiscale
mediante una sorta di maxi
ravvedimento operoso, anch’esso aperto sino al periodo di imposta 2013. Va osservato, in
primo luogo, come il testo della disposizione normativa non
sia del tutto lineare, soprattutto in relazione alle diverse
possibilità che vengono offerte
in relazione alla gestione delle
disponibilità di cui si intende
sanare la mancata dichiarazione del passato.
Un ruolo fondamentale verrà
rivestito dall’amministrazione
finanziaria in quanto, evidentemente, la valutazione della
documentazione prodotta dal
contribuente è demandata proprio all’Agenzia delle entrate
al fine di determinare il costo
dell’operazione complessiva. Di
fatto, la procedura di collaborazione volontaria si articola
in step ben identificati dalla
legge:
- i contribuenti interessati
alla voluntary presentano la
documentazione e una istanza
attraverso la quale sono evidenziate le disponibilità detenute all’estero in violazione
delle norme sul monitoraggio
fiscale, al fine di individuare,
per esempio, quali siano quelle produttive di reddito e quali,
invece, non lo sono. È evidente
come questo sia uno dei punti
di maggiore delicatezza anche
C
Pro e contro
Consente di sanare le violazioni al monitoraggio fiscale per le disponibilità
Collaborazione estere non dichiarate. Varata anche
volontaria
una procedura che riguarda le imposte
sui redditi, l’Iva, l’Irap in relazione a
violazioni «nazionali»
Sostanzialmente si pagano le imposte
e le sanzioni ridotte che, per quanto
concerne le violazioni al monitoraggio,
sono ridotte alla metà del minimo con la
Costi
possibilità di definizione a un terzo. Per
quanto concerne le imposte sui redditi,
l’Iva e l’Irap le sanzioni sono ridotte di
un quarto
1. presentazione dell’istanza e della
documentazione
2. valutazione da parte dell’agenzia
Procedura
3. formulazione di un invito ad aderire
ovvero avvio di una procedura di accertamento con adesione
Periodi
di imposta
Pro: la possibilità di sanare le violazioni
Contro: l’incognita è rappresentata dal tipo di
valutazione della documentazione prodotta
Pro: forte sconto sulle sanzioni
Contro: assenza di un meccanismo generalizzato di forfetizzazione che esiste solo per i
patrimoni finanziari che, in ogni anno, in media,
non hanno superato i 2 milioni di euro (tassati
al 27% su un rendimento figurativo del 5%).
Questa ipotesi riguarda peraltro solo l’ipotesi
della disclosure «estera».
Pro: legato ai costi. Nella identificazione del
debito si tiene conto delle riduzioni previste
dalla legge
Contro: legato alla valutazione della documentazione e alla quantificazione delle somme
Pro: eliminazione delle violazioni sino al periodo
Possono essere sanate le violazio- di imposta più recente
ni commesse sino al 30 settembre Contro: possibile convenienza ad aderire agli
2014
istituti quali il ravvedimento operoso per le
violazioni più recenti
documentain relazione alla documenta
zione da produrre. Il problema
da superare è, infatti, attestare,
per esempio con una grandezza pari a 100 non indicata nel
quadro RW, che quella grandezza è parte di un reddito già
regolarmente tassato in passato e, dunque, in termini di
«disponibilità», non costituisce
elemento rilevante ai fini della
base imponibile;
- esaminata la documentazione e determinato il carico complessivo in termini di imposte e
sanzioni, la procedura sembra
articolarsi sull’invio di un documento da parte dell’Agenzia
delle entrate nel quale è indicato il «conto della spesa». La norma parla anche di possibilità
di accertamento con adesione,
il che, evidentemente, lascia
pensare come questo invito
non sia completamente immodificabile. Fermo restando che,
in ogni caso, il pagamento delle
somme dovute non può essere
oggetto di compensazione. Va
detto che, sulla base della formulazione della norma come
risulta modificata dall’ultimo
emendamento, viene fissato un
termine per la notifica dell’avviso di accertamento laddove,
tra il momento della richiesta
di collaborazione e il momento di decadenza dell’azione di
accertamento del relativo periodo di imposta, vi sono meno
di 90 giorni. Per come è scritta
la disposizione normativa, tenendo conto che la procedura
di voluntary è attivabile entro
il 30 settembre 2015, la problematica potrebbe riguardare il
periodo di imposta 2009;
principale
- il vantaggio principale,
come accennato, riguarda la
riduzione delle sanzioni legate
alle violazioni sul monitoraggio
fiscale nonché di quelle previste per le violazioni sostanziali
ai fini delle imposte sui redditi,
Iva e Irap. Le prime sono determinate nella misura della
metà del minimo con possibilità di definizione a un terzo,
fermo restando che, ai soli fini
della procedura di voluntary,
la sanzione minima per gli
investimenti non dichiarati
e detenuti in stati o territori
black list che stipulano convenzioni con l’Italia è del 3%
e dunque pari alla sanzione
ordinaria per gli investimenti
in white list. In relazione alle
violazioni sostanziali, la sanzione minima è ridotta di un
quarto. La misura premiale
però è concessa a condizione
che le attività siano trasferite in Italia o in Stati Ue/See,
ovvero la sanatoria riguardi
disponibilità già in Stati Ue/
See ovvero ancora si appresti
un sistema di comunicazioni
tra intermediari extra Ue e lo
Stato italiano;
- ai fini del reddito, la quantificazione delle imposte dovute
viene effettuata in maniera
forfetizzata esclusivamente
con riferimento ai patrimoni
finanziari non eccedenti i 2
milioni di euro medi alla fine
di ogni periodo di imposta. In
questo caso viene ipotizzato
un rendimento del 5% con tassazione al 27% in luogo della
determinazione analitica ordinariamente prevista.
Dunque, una procedura che
fa risparmiare sulle sanzioni e,
e
a determinate condizioni, anche sui redditi prodotti dagli investimenti esteri fermo restando che il problema di maggiore
spessore rimane quello del superamento della presunzione
di redditività prevista dall’articolo 12 del decreto legge n. 78
del 2009. Nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, infatti, alcune previsioni
di detta norma (per esempio
sul raddoppio delle sanzioni
e sul raddoppio dei termini di
accertamento) vengono sterilizzate ma rimane, comunque, il
problema della giustificazione
reddituale dell’investimento
estero: il superamento del problema dovrà necessariamente
avvenire mediante dimostra
dimostrazione della stratificazione temporale dell’investimento ovvero
della sua irrilevanza come nel
caso, per esempio, di patrimoni
ereditati. Si pensi, per esempio,
a tutte quelle ipotesi di investimenti in Svizzera non oggetto
di dichiarazione nel quadro RW.
Per questo, appunto, un ruolo
di fondamentale importanza
è quello rivestito dall’Agenzia
delle entrate nell’ambito della
valutazione dei documenti che
verranno prodotti in quanto,
evidentemente, un approccio
piuttosto che un altro è suscettibile di modificare anche
sensibilmente il costo della
sanatoria.
© Riproduzione riservata
in collaborazione con:
TAX DAY II Edizione
Convegno
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Milano 6 Novembre 2014
www.mfconference.it
.
4
Lunedì 13 Ottobre 2014
R I E N T RO D E I CA P I TA L I
Ampio scudo sui reati tributari
DI
FRANCESCO SQUEO
ocietà e soci messi in salvo
dalla collaborazione volontaria. La versione di proposta di legge approvata dalla
commissione finanze della Camera
ha calato l’asso:
un ampio scudo
penale sui reati
tributari, incluse
le dichiarazioni
fraudolente. Ma
non solo: sanati
anche i reati di
riciclaggio eventualmente collegati ai reati tributari presupposto.
Questi ultimi
sono tipicamente
quelli recati dagli
articoli 2, 3, 4, 5,
10-bis e 10-ter del
dlgs n.74/2000, e
segnatamente quelli di cui alle dichiarazioni fraudolente, infedeli ovvero
omesse, nonché per gli omessi versamenti di Iva ovvero di ritenute certificate. Lo scenario da cui muovere
d’ora innanzi dovrà opportunamente
fare i conti con due stringenti novità
il cui impatto sarà analogo a quello di
una morsa letale: trattasi dello scam-
S
DI
DUILIO LIBURDI
L’
ampliamento della
disclosure sino al
2013 non comporta,
in modo automatico,
un costo della procedura inferiore rispetto alla presentazione di una dichiarazione
entro il prossimo gennaio
o, addirittura, attraverso
l’accesso al ravvedimento
operoso. Inoltre, ai fini della
quantificazione della sanzione, sarà da comprendere in
modo definitivo la modalità
di applicazione del principio
del cumulo giuridico che, a
volte, gli uffici dell’amministrazione finanziaria, non
applicano in sede di contestazione delle violazioni legate al monitoraggio fiscale.
Sono questi due ulteriori
temi da valutare nell’ambito della complessiva analisi
della norma in materia di voluntary disclosure. Già sottolineato il fatto che l’assenza
di meccanismi di forfetizzazione (che non necessariamente, ovviamente, devono
riproporre le aliquote previste per il vecchio scudo fiscale) potrebbe in qualche modo
indurre a non accedere alla
sanatoria, una valutazione
specifica deve essere effettuata in relazione ai periodi
di imposta sanabili. Con le
ultime modifiche normative,
infatti, sono state ricomprese
nel perimetro della sanatoria
anche le violazioni commesse
sino a tutto il 30 settembre
2014, cioè a dire quelle violazioni legate al modello Unico
2014 per il periodo di imposta
2013. Da un punto di vista
operativo, era diffusissima la
situazione dei contribuenti
che, in attesa del varo della
bio di informazioni automatico (per
i dati acquisibili dagli Stati esteri,
talvolta anche con efficacia retroattiva), unitamente all’introduzione del
reato di auto-riciclaggio ormai alle
porte. La valutazione di opportunità
di cui all’analisi costi/benefici, dovrà
tener conto che, se da un lato il conto
rischierà di essere salato, dall’altro
sanerà non soltanto il capitale che
residua, ma anche tutti coloro i quali
abbiano partecipato alla commissione dei reati in discorso, che potranno
così beneficiare di un ampio ombrello
penale.
Non si tratta di un condono, ma
piuttosto di un ravvedimento operoso
speciale, con una finestra temporale
entro la quale aderire che si chiuderà
il prossimo 30 settembre 2015.
Il binomio società-soci sarà indissolubile, con riflessi anche per gli amministratori. In assenza di riemersione,
per questi ultimi troverà
applicazione la responsabilità penale ai fini
dell’auto-riciclaggio per i
fondi costituiti all’estero.
A livello economico il conto sarà così determinato:
la società vedrà a sé imputati i maggiori ricavi
trasferiti all’estero, di cui
alla sottofatturazione,
con ripresa a tassazione
ai fini dell’Ires, dell’Iva e
dell’Irap. I soci, dal canto
loro, vedranno attribuito
quanto verrà riqualificato quale distribuzione
di dividendi, certamente
evitandosi, nell’ambito dell’analisi
della ricostruzione dei fatti e perciò dei calcoli di quanto dovuto,
l’insorgere di fenomeni di doppia
imposizione economica e, talvolta,
seppur marginalmente, giuridica.
Un esempio numerico semplificato
chiarirà meglio il concetto. Fatto
pari a 1.000 il provento oggetto di
evasione (di cui alla sottofatturazione), questo verrà considerato quale
ricavo ai fini dell’Ires in capo alla srl
italiana. L’utile di 1.000 così tassato verrà trattato (al netto dell’Ires
della società) quale dividendo e
come tale sottoposto a imposizione
in capo ai soci secondo le ordinarie
regole. Saranno da versare anche le
sanzioni sulle cosiddette violazioni
sostanziali, nonché quelle di cui alle
violazioni della disciplina sul monitoraggio fiscale, per quanto concerne
le persone fisiche.
Un altro esempio potrà ulteriormente chiarire le casistiche possibili
e come interagire. Si ipotizzi il caso
di una persona fisica residente che
abbia generato redditi non dichiarati in Italia, accreditati su conti
esteri, poi intestati a una società
offshore (magari per eludere l’euroritenuta), con la persona fisica quale
beneficiario effettivo.
Anche il dettaglio della società offshore dovrà essere disvelato
all’Ucifi. La società risulterà fi ttiziamente interposta con il risultato
che il patrimonio e i correlati redditi
verranno attribuiti alla persona fisica
e coerentemente ripresi a tassazione,
in base alla loro qualificazione giuridica.
2013, integrativa
vs disclosure
Possibile anche la versione nostrana
Esiste anche una disclosure italiana: con
una modifica normativa inserita nell’originaria disposizione, è infatti consentito
l’accesso alla sanatoria anche nei confronti
dei contribuenti che non hanno violato le
disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. E anche in questo caso, la sanatoria
in questione riguarderà i periodi di imposta ancora accertabili sino al 2013. Analogamente alla disclosure estera, dovranno
essere determinate in modo analitico le imposte dovute sia per quanto concerne le imposte sui redditi che con riferimento all’Iva
e all’Irap. E, anche nell’ipotesi della disclosure «italiana» compete una riduzione delle
sanzioni nella misura di un quarto. Di fatto,
si tratta di una sorta di maxi ravvedimento operoso che presuppone, in ogni caso,
il fatto di dover produrre all’amministrazione finanziaria una istanza e la relativa
documentazione di appoggio. Conseguentemente e analogamente alla procedura di
collaborazione volontaria che riguarda le
disponibilità estere un ruolo decisivo sarà
normativa in tema di disclosure si ponevano il problema
del comportamento da tenere nell’ultima dichiarazione
presentata. Sul punto vi è
da dire che se l’investimento non è detenuto in black
list, la forte riduzione delle
sanzioni delineata dalle modifiche normative del 2013,
rendeva comunque non particolarmente rischioso evidenziare, anche per la prima
volta, le predette disponibilità. Con una sanzione minima
rappresentato dall’approccio alla questione
che sarà tenuto dall’Agenzia delle entrate posto che non vi può essere, in questa
ipotesi, nessuna forfetizzazione dei costi
della sanatoria. La riduzione delle sanzioni
non riguarda esclusivamente l’aspetto tributario, ma anche quello penale. Il tratto
comune delle due procedure, quella estera
e quella nazionale, è infatti legato alla forte
riduzione delle sanzioni penali e tributarie
di cui al decreto legislativo n. 74 del 2000.
In particolare :
- è prevista l’esclusione dalla punibilità per
i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e omessi versamenti di ritenute
certificate e Iva;
- stessa conseguenza per i reati legati alla
presentazione di una dichiarazione fraudolenta ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del predetto decreto legislativo
n. 74 del 2000.
Nessuna copertura riguarda, invece, il reato dell’emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti.
3%, infatti
infatti, sia l’ipotesi del
al 3%
ravvedimento per il 2012 con
la disclosure per gli anni precedenti ovvero la sanatoria
nell’ambito della procedura
di collaborazione volontaria
per tutti gli anni compreso
il 2012, non appariva particolarmente gravosa. Ora che
la norma in tema di disclosure si va delineando, si pone
la necessità di esaminare
anche il caso di presentare
una dichiarazione integrativa nei 90 giorni successivi
al 30 settembre 2014 ovvero,
ovvero
successivamente, accedere al
ravvedimento operoso. In entrambe le ipotesi, l’eventuale
accesso agli istituti premiali
esistenti a regime nell’ordinamento appaiono comunque
più convenienti rispetto alla
riduzione delle sanzioni che
si può ottenere mediante la
disclosure ponendo, nel contempo, il contribuente in una
situazione «psicologica» non
negativa. Per certi versi, infatti, appare più vantaggio-
© Riproduzione riservata
so accedere alla disclosure
partendo da un periodo di
imposta 2013 corretto anche
attraverso l’accesso, come
accennato, alle sanatorie già
previste dall’ordinamento.
Naturalmente, la prospettiva
può essere diversa con riferip
mento a quegli investimenti
m
detenuti in stati o territori
black list con riferimento ai
b
quali le limitazioni che la
norma sulla collaborazione
n
volontaria contiene in relav
zione alla operatività dell’artticolo 12 del decreto legge n.
78 del 2009 non sono complessive. In linea di principio,
p
iinfatti, continua a operare la
presunzione di redditività
p
sancita dalla norma appena
rrichiamata. Altro tema che
dovrà essere definito in modo
puntuale è quello legato alla
p
modalità di applicazione delm
lle sanzioni finalizzata alla
lloro definizione nell’ambito
della procedura di collaborazione volontaria. Posto che si
rritiene applicabile in toto il
principio del cumulo giurip
dico disciplinato dall’articolo
12 del dlgs n. 472 del 1997,
va segnalato come, in modo
v
abbastanza incomprensibile,
gli uffici dell’amministraziog
ne finanziaria applichino in
n
modo non omogeneo anche a
livello territoriale il principio
stesso negli atti di contestazione delle sanzioni relativamente al quadro RW. Negando, per esempio, in maniera
abbastanza incomprensibile,
l’applicazione del cumulo
giuridico nel caso in cui la
violazione alle disposizioni
sul monitoraggio fiscale sia
avvenuta per più periodi di
imposta.
© Riproduzione riservata
.
R I E N T RO D E I CA P I TA L I
Lunedì 13 Ottobre 2014
Lun
5
ItaliaOggi Sette ha raccolto il parere del decano dei tributaristi italiani, Victor Uckmar
Contribuenti con poche certezze
DI
MARINO LONGONI
organizzazioni occulte di società estere. Negli attuali accertamenti vi sono
grandi difficoltà nella determinazione del reddito alle stabili organizzazioni e nel riconoscimento dei costi
sostenuti. Sarà, pertanto, opportuno
adottare dei criteri chiari e se possibile forfettari di determinazione
del reddito, altrimenti la via della
disclosure sarà zona minata, troppo
rischiosa perché troppo incerta. Per
quanto riguarda le cause ostative,
sarebbe opportuno eliminare la previsione in forza della quale l’accesso
a tale procedura risulterebbe precluso
anche nel caso in cui la formale conoscenza di uno degli atti istruttori ivi
indicati sia stata acquisita da uno dei
«soggetti solidalmente obbligati in via tributaria» prima
della presentazione
all’Amministrazione finanziaria
della richiesta
di accesso da
parte del contribuente interessato. Si tratta di
una soluzione
normativa potenzialmente
pregiudizievole per il
contribuente
interessato
a tale procedura tutte le
volte in cui
quest’ultimo presenti
all’Amministrazione
finanziaria
la relativa richiesta di
a voluntary disclosure rischia
di essere un’occasione mancata, se non si riusciranno a fare
alcune correzioni in grado di
dare maggiori certezze ai contribuenti
chiamati ad autodenunciarsi all’Amministrazione finanziaria. Lo dice a
ItaliaOggi Sette il decano dei tributaristi italiani, Victor Uckmar, che
sulla emersione dei capitali all’estero
ha diretto un gruppo di lavoro della
Fondazione Antonio Uckmar, coordinato da Caterina Corrado Oliva.
Domanda. Professore, nove mesi
non sono stati sufficienti alla commissione finanze della Camera per approvare un testo esente da critiche.
Risposta. Esatto. Cominciamo
dalla forma: il testo varato nei giorni
scorsi non rispetta le più elementari
regole di tecnica legislativa ed è in
contrasto con lo Statuto del contribuente laddove richiama norme mediante i meri riferimenti numerici,
con l’aggiunta «e successive modificazioni», senza indicare il contenuto
delle norme richiamate
D. Dal punto di vista dei contenuti,
invece, quali sono i punti dolenti?
R. Il problema principale è la mancanza di certezze per il contribuente.
Sia con riguardo all’imposta che sarà
richiesta dall’Agenzia e dovrà essere
versata, sia per le informazioni che
dovrà fornire, sia circa le prove documentali che l’Amministrazione accetterà. Con riferimento alle sanzioni, e
relative riduzioni, l’incertezza si determina soprattutto per l’applicabilità di differenti frazioni di riduzioni
(riduzione di ¼ o della ½ della sanzione applicabile), per i differenti casi
(attività in paesi black list e non).
D. Il testo deve ancora essere approA CON
L
O
C
I
D
E
N
I
vato in prima
lettura. C’è tempo per eventuali modifiche. Ci
sono precisazioni
che il legislatore
dovrebbe inserire
e
per dare qualche
e
certezza a chi è
interessato a farr
emergere i capitali
li
tenuti all’estero?
R. È assolutaamente necessario
io
chiarire la nozione
ne
di interposta persoona richiamata dalla
lla
norma (l’Agenzia
zia
delle entrate l’ha
ha
sempre ricondotta
tta
nella nozione di interposizione fittizia,
zia,
ma la Cassazione ha
esteso l’ambito appliplicativo anche all’ipoipotesi di interposizione
ione
e sul sito
n
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reale). Quanto alla
n
o
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n
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determinazione della
Acquistabil
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e
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b
b
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base imponibile, per
www.class
le società esterovestivestia c te bisognerà chiarire
ire la
cesso nonostante l’esistenrilevanza delle scritture
ritture contabili tete
za di una causa ostativa che
nute secondo le regole di paesi esteri. però egli ignora, perché non a
In assenza di scritture contabili sarà conoscenza dell’avvenuta notifinecessario introdurre criteri sempli- cazione di un atto istruttorio nei
ficati di determinazione del reddito confronti di un soggetto «solidalsoprattutto nel caso in cui si dovrà mente obbligato in via tributaria». È
determinare il reddito prodotto 10 evidente, infatti, come in questi casi,
anni fa. Ancora, sempre sulla base così facendo, il contribuente finirebbe
imponibile, si evidenzia che potranno per autodenunciarsi all’Amministraaderire alla voluntary anche le stabili zione. Occorrerebbe poi consentire il
L
pagamento rateale delle somme da
versare per la definizione. Non si capisce come lo Stato
possa consentire
la rateazione
a chi, violata la norma
(anche quella sul monitoraggio),
viene accertato, e invece la neghi,
chiedendo
pagamento
immediato di
diverse annualità di im-
Victor
Uckmar
posta, a chi scelga la via della collaborazione.
D. Altri problemi sembrano derivare dal rapporto tra società e soci.
R. Infatti, non va dimenticato il
problema delle conseguenze della
disclosure per i soggetti connessi
(società il cui dominus faccia la disclosure si troverebbero ad avere la
documentazione offerta in prova dal
loro dominus, ai fini della procedura, e
tale documentazione costituirebbe al
contempo prova di redditi nascosti al
Fisco accertabili in capo alla società;
salva la possibilità, anzi l’obbligo, di
fare anche loro la disclosure interna);
né i problemi relativi a eventuali reati
connessi a quelli fiscali, che verrebbero scoperti al momento della disclosure, ma non sono ahimè da essa coperti
(es. appropriazione indebita dell’amministratore che distrae all’estero
fondi della società).
D. Infine la legge, una volta approvata in via definitiva, avrà bisogno di
numerosi provvedimenti attuativi.
R. Già: l’art. 5 sexies, al comma 1,
prevede che le modalità di presentazione dell’istanza e le modalità di pagamento sono disciplinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia.
E fin qui va bene, ma poi vi aggiunge
anche «ogni altra modalità applicativa della relativa procedura»: qui la
delega è certamente troppo ampia,
infatti il testo del direttore non fornisce la stessa affidabilità del testo
normativo; se ci si basa su di esso, e
poi l’Amministrazione cambia idea,
rettifica, modifica il provvedimento
con altre istruzioni, al più c’è una
disapplicazione delle sanzioni, ma
la maggiore imposta da pagare, rimane. Delega in bianco al direttore dell’Agenzia anche per quanto
riguarda la c.d. voluntary disclosure interna, che non trova
nel testo di legge altro che una
troppo scarna disciplina, la precisazione che possono accedervi
anche i soggetti diversi da quelli
obbligati al monitoraggio (le società), e poi la vaga aggiunta che
occorrerà fornire spontaneamente
alla Amministrazione finanziaria
«i documenti e le informazioni per
la determinazione dei maggiori imponibili». Insomma, il contribuente
deve costituirsi, poi si vedrà che gli
accadrà.
D. Mi pare di capire che a queste
condizioni sarà ben difficile che la
voluntary abbia successo.
R. La voluntary disclosure, in maniera ben più marcata che gli scudi
fiscali, si incentra tutta sulla trasparenza e la collaborazione del contribuente; è evidente come, proprio a
fronte della estrema trasparenza e
collaborazione che viene richiesta
al contribuente, ancor più è necessario che siano chiare le garanzie e le conseguenze del suo
operare. La piena collaborazione
infatti si può ottenere solo ove
la normativa, con gli effetti
che ne derivano, sia certa e
soprattutto chiara. In ogni
caso, per quanto riguarda le
sanzioni, sarebbe opportuno
un maggiore alleggerimento.
Ulteriore appesantimento del
testo normativo, il reato di
autoriciclaggio, che potrebbe essere meglio disciplinato, e
meglio ponderato,
altrove.
.
6
Lunedì 13 Ottobre 2014
PROFESSIONISTI
Un primo bilancio a quattro mesi dall’entrata in vigore dell’obbligo verso le p.a.
Una fattura elettronica salata
Non convince i professionisti
Pagine a cura
DI VALERIO STROPPA
emplificazione sì,
ma non a costo zero.
I nuovi obblighi di
fatturazione elettronica nei confronti delle p.a.
scaricano su professionisti e
imprese una serie di adempimenti iniziali onerosi. Sia
in termini di tempo, sia a
livello economico. A quasi
quattro mesi dall’entrata in
vigore dell’obbligo della e-fattura verso le amministrazioni
centrali (ministeri, agenzie
fiscali, enti previdenziali),
scattato il 6 giugno 2014, gli
operatori tracciano un primo
bilancio.
A evidenziare le maggiori
criticità è Inarsind, il sindacato degli ingegneri e degli
architetti liberi professionisti. «Il nuovo sistema richiesto per fatturare alla p.a.
non prevede esclusivamente
il passaggio dal cartaceo al
digitale (magari inviato via
Pec), ma impone l’adozione
di un formato elettronicostrutturato, cioè scritto in
un XML secondo la sintassi
del «Tracciato_FatturaPA»
con firma digitale», osserva
il presidente Inarsind, Salvo
Garofalo, «il programma base
si può scaricare liberamente
da internet. Ma se si vuole
qualcosa di semplice e professionale, alla fine conviene
acquistarlo. Ovviamente, a
spese del privato».
Secondo Inarsind, quindi,
la situazione rispecchia un
leitmotiv da anni denunciato
dalle categorie professionali:
lo Stato chiede ai lavoratori autonomi e alle imprese
di sopperire alle proprie
carenze comunicando informazioni utili per gestire la
spesa pubblica. «La riforma
prevede una dose notevole di
dati aggiuntivi da indicare,
oltre all’obbligo di conservare i documenti per tempi
ancora più lunghi», aggiunge Garofalo, «ma pensiamo
veramente che, con simili
imposizioni ai privati, la p.a.
funzionerà meglio e che i lavoratori autonomi saranno,
così, stimolati a modernizzarsi? Se così fosse dovremmo assistere a una drastica
riduzione del numero di
dipendenti pubblici e della
relativa spesa».
Sulla stessa lunghezza
d’onda anche artigiani e
pmi. «L’operazione è partita addossando totalmente
i costi, per i necessari adeguamenti informatici, sulle
imprese», osserva Andrea
Trevisani, direttore politiche fiscali di Confartigianato, «in pratica, gli associati
hanno dovuto acquistare
sul mercato il servizio di
S
Le tappe
•
La legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha introdotto l’obbligo
della fatturazione elettronica nei
rapporti economici tra pubblica
amministrazione e fornitori, in
un’ottica di trasparenza, monitoraggio e rendicontazione della
spesa pubblica.
•
Per i restanti p.a. statali il dm n.
55/2013 ha indicato il termine
del 6 giugno 2015 (ossia 24
mesi dall’entrata in vigore dello
stesso decreto, pubblicato nella
G.U. del 22 maggio 2013). Il dl n.
66/2014 ha tuttavia anticipato
tale termine al 31 marzo 2015.
•
Il calendario dell’entrata in vigore
degli obblighi nei confronti delle
singole amministrazioni è stato
stabilito con il dm 3 aprile 2013,
n. 55.
•
•
Per i ministeri, le agenzie fiscali
e gli enti nazionali di previdenza
il divieto di accettare fatture
emesse o trasmesse in forma
cartacea è entrato in vigore dal
6 giugno 2014.
Il termine del 31 marzo 2015 è
stato esteso anche alle amministrazioni locali. Al riguardo è stata
prevista la consultazione della
Conferenza unificata. Si ricorda
che in precedenza sia la legge n.
244/2007 sia il dm n. 55/2013
demandavano per gli enti locali
la fissazione delle scadenze a un
successivo decreto (ora non più
necessario)
Ma c’è chi chiede di estendere il sistema
Fatturazione elettronica da estendere duzione dei conti pubblici. I restanti 800
anche alle transazioni tra privati. Per- milioni di euro derivano dall’incremento
ché le tradizionali procedure ammini- di produttività che il sistema potrà ottestrative, oltre a essere costose, danno nere una volta arrivato a regime.
luogo a errori e inefficienze. A spiegarlo
D. Cosa intende per «fare bene la fata ItaliaOggi Sette è Alessandro Perego, turazione elettronica»?
coordinatore osservatorio digital innoR. Significa non limitarsi alla sola rivation del Politecnico di Milano.
cezione e conservazione delle fatture
Domanda. Il governo ha accelerato elettroniche, ma introdurre workfl ow
sull’adozione della e-fattura verso la approvativi digitali, che consentano di
p.a. Quali sono i princiridurre i tempi di gestiopali vantaggi?
ne interna e di attivare
Risposta. Di certo un
prima i mandati di pagapiù efficace monitoragmento, abbattendo così i
gio della spesa pubblica
tipici ritardi nei pagamene l’identificazione delti delle p.a.
le più corrette azioni
D. Qualcuno ha denundi spending review. La
ciato difficoltà operatifatturazione elettronica
ve e costi connessi agli
rappresenta inoltre un
adempimenti preliminari,
importante primo passo
come l’iscrizione al Sid. È
verso la «sburocratizzapiù un problema tecnolozione» nella relazione
gico o culturale?
tra imprese e p.a.. E, cosa
R. La fatturazione eletancora più importante, è
tronica verso la p.a. può
Alessandro
Perego
un’innovazione culturale
incentivare la diffusione
che può essere di esempio
della cultura digitale in
all’intero paese, spesso ancorato, anche un Paese ancora lento nel cogliere le opnelle relazioni tra privati, a prassi e a portunità della digitalizzazione. Certo,
modelli di gestione cartacei, costosi e questo è solo il primo passo di un perinefficienti.
corso che dovrebbe riguardare l’intero
D. Secondo i calcoli effettuati dal vo- sistema economico e che porterebbe a
stro Osservatorio, a quanto ammonta enormi benefici di efficienza (decine di
il risparmio economico per gli operato- miliardi di euro) e soprattutto di comperi?
titività sui mercati internazionali. Per
R. Fare bene fatturazione elettronica fare questo cammino occorre affrontare
vuol dire per la p.a. risparmiare circa un alcune fisiologiche criticità iniziali ed
miliardo di euro all’anno. Circa il 20% è richiesto un profondo ridisegno delle
di questo risparmio è già «a portata di organizzazioni e dei processi.
mano» e si traduce in un’immediata ri© Riproduzione riservata
trasmissione telematica e
di archiviazione sostitutiva
delle fatture nei confronti
della p.a.». In tale ottica,
la semplificazione avreb-
be indirettamente causato
ulteriori oneri burocratici,
almeno nella fase iniziale,
a un tessuto produttivo già
alle prese con la crisi di li-
quidità. «L’amministrazione
pubblica doveva, e poteva,
mettere a disposizione delle
imprese e degli operatori che
li assistono un programma
gratuito per generare la fattura elettronica come pure
la conservazione sostitutiva
delle fatture elettroniche
poteva essere effettuata direttamente dal Sistema di
interscambio», chiosa Trevisani, «magari si può, in
parte, ancora rimediare per
il prossimo appuntamento
del 31 marzo 2015 (quando
l’obbligo sarà esteso verso
tutte le altre p.a., ndr)».
Volenti o nolenti, tuttavia, chi vende beni o presta
servizi alle p.a. centrali si è
dovuto adeguare: le tradizionali fatture cartacee, infatti,
non possono essere più pagate. Sul medio-lungo termine,
oltre ai vantaggi per lo stato
(risparmi economici, maggiore trasparenza sui fornitori,
monitoraggio della spesa
pubblica), la e-fattura dovrebbe produrre significativi
benefici pure per professionisti e imprese. «Di sicuro ci
sono i risparmi per la carta, i
costi di spedizione e gli altri
aspetti amministrativi», rileva Bruno Gabbiani, presidente di Ala-Assoarchitetti,
«ma l’aspetto sicuramente
più importante sarebbe se
questo sistema contribuisse a una reale riduzione dei
tempi di pagamento. Le direttive dell’Unione europea
sono chiare, tuttavia ritengo
che nel contesto italiano non
è la modalità con cui viene
ricevuta la fattura a determinare i noti ritardi. Si tratta
di una piccola parte di un
ingranaggio molto burocratico e spesso farraginoso: non
vorrei essere eccessivamente
pessimista, la fattura elettronica è una spinta verso uno
stato più moderno, ma è necessario ripensare e rendere
più efficiente l’intero sistema». Anche perché, conclude
Ala-Assoarchitetti, la telematizzazione dei rapporti tra
privati e p.a. produce anche
qualche effetto indesiderato.
«Riscontriamo sul territorio
che in molti comuni gli orari
di ricevimento da parte degli
uffici tecnici hanno subito un
restringimento», puntualizza Gabbiani, «ora che tutti
i rapporti sono possibili in
via informatica, è più difficile ottenere un confronto diretto con i funzionari.
Questo andrebbe benissimo
laddove fosse possibile seguire tutte le pratiche a distanza e capire lo stato di
avanzamento dell’iter, i responsabili amministrativi
eccetera. Purtroppo ciò non
è sempre possibile e il confronto personale è ancora in
molti casi indispensabile per
poter ovviare a quelle lacune
e/o malintesi che il rapporto
virtuale produce».
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.
PROFESSIONISTI
a fattura elettronica
fa risparmiare il 6070% del tempo necessario per l’inserimento dei dati in contabilità. È
quanto emerso da un sondaggio lanciato a settembre
via Twitter da Menocarta.
net, rete di imprese che si
occupa a livello nazionale
di dematerializzazione documentale e conservazione
sostitutiva. I risultati sono
stati presentati martedì
scorso in occasione di un
convegno che si è tenuto
presso l’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili di Roma.
Nel corso dei lavori sono
stati illustrati i numeri
dei primi mesi di fatturazione elettronica verso le
p.a. centrali: nel solo mese
di luglio il numero dei documenti trasmessi tramite
il sistema di interscambio
è quintuplicato (143 mila
fatture).
Gli uffici pubblici iscritti
all’Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni)
hanno superato quota 31
mila. Hanno fatto lo stesso
12 mila amministrazioni
locali, le quali, seppur non
ancora obbligate, si sono
mosse in anticipo rispetto
all’appuntamento previsto
per marzo 2015.
Durante il convegno di
L
Così la contabilità
cambia veste
Scende al 19% la percentuale di rifiuti
Solo una fattura su cinque inviata in
formato elettronico viene scartata dal
Sistema di interscambio (Sdi). Tra il 6
giugno e il 17 settembre 2014 l’infrastruttura telematica gestita dall’amministrazione finanziaria ha correttamente
acquisito più di 550 mila file-fattura. A
riportarlo è stata nei giorni scorsi il direttore dell’Agenzia delle entrate, Rossella Orlandi, in un’audizione presso la
commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria.
«La digitalizzazione del processo ha permesso di rilevare ambiti di miglioramento dei processi di gestione delle fatture
e, più in generale, del ciclo di approvvigionamento delle singole amministrazioni», sottolinea Orlandi.
Roma gli operatori si sono
interrogati sul futuro dei
servizi contabili alla luce
della sempre maggiore efficienza garantita dalla efattura.
«La fatturazione elettronica e la destrutturazione
delle attività del commercialista avviata dall’informatica da un lato crea del-
A testimonianza della crescente dimestichezza degli operatori con il sistema
c’è anche il trend della percentuale delle fatture rifiutate per errori formali. Il
tasso di scarti sul totale dei file ricevuti
è passato dal 40% registrato dal 6 al 30
giugno 2014 al 26% del mese di luglio,
per poi scendere al 19% ad agosto. Complessivamente, dal 6 giugno al 17 settembre i file scartati rappresentano il 23%
di quelli ricevuti.
Secondo il direttore delle Entrate, una
futura estensione della fattura elettronica anche agli scambi privati (soprattutto
quelli B2B, ossia tra soggetti passivi Iva)
«fornirebbe uno strumento potente per
migliorare il contrasto all’evasione e il
rapporto con i contribuenti».
le opportunità perché offre
chance per diventare più
competitivi, ma dall’altro
può essere anche un problema per la nostra professione», afferma Andrea
Cortellazzo, commercialista partner di Menocarta.
net, «più ci si spinge verso
l’automazione dei processi
più è alto il rischio che la
figura del commercialista,
commercialista
per quanto riguarda la parte amministrativa e contabile, scompaia». Per evitare di finire ai margini del
mercato, l’attività di tenuta delle scritture contabili
deve dunque abbandonare
i sentieri tradizionali percorsi fino a oggi e battere
altre strade più innovative.
Lunedì 13 Ottobre 2014
Come? Per esempio «svolgendo un ruolo chiave come
quello di certificatore dei
flussi di fatturazione elettronica e di responsabile
della conservazione sostitutiva a norma», conclude
Cortellazzo.
Nel sondaggio sulla fattturazione elettronica svolto
via Twitter da Menocarta, la
v
categoria rileva un sostanziale risparmio di tempo
nella gestione della contan
bilità (la media oscilla tra il
b
60 e il 70% di ore in meno).
Molti intervistati hanno
M
sottolineato la possibilità di
sfruttare la e-fattura come
chance per il rilancio o per
aumentare la competitivittà del proprio studio, menttre diversi professionisti
hanno confermato le stime
h
che parlano di un risparmio economico del 20% del
m
proprio bilancio (80% delle
p
spese per servizi di tenuta
contabile e adempimenti
ffiscali). Altri infine hanno
parlato di una «rivoluzione
p
dai costi iniziali altissimi
ma dagli enormi benefici
per la collettività» e di un
processo che «superate le
incertezze iniziali, diventa
quasi automatico», sebbene
in molti casi sia percepito
dai clienti «ancora solo
come un aggravio».
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8
Lunedì 13 Ottobre 2014
FISCO
L’orientamento espresso da recenti sentenze della Corte di giustizia europea sull’Iva
Scambi, la sosta oltreconfine
può ingarbugliare gli obblighi
Pagine a cura
DI FRANCO RICCA
ell’ambito delle cessioni intracomunitarie, l’invio di beni in
conto lavorazione a
un prestatore oltre frontiera,
prima di consegnarli all’acquirente, può comportare notevoli complicazioni, perché
la sosta può modificare «la
bandiera» dell’operazione di
vendita e richiedere quindi
l’esecuzione degli adempimenti Iva in un altro paese
membro. Quest’anno la Corte
di giustizia Ue ha pronunciato
due sentenze interpretative,
su casi riguardanti imprese italiane, che portano alla
luce la problematica. Nella
sentenza del 6 marzo 2014,
C-606/12 e C-607/12, la corte
si è occupata dei presupposti
per la circolazione in sospensione d’imposta i beni a scopo
di lavorazione (si veda ItaliaOggi Sette del 17/3/2014).
Qualche giorno fa, invece, è
intervenuta sulla questione
della determinazione del luogo della cessione preceduta da
lavorazione.
N
Il luogo delle cessioni
di beni. In via di principio,
il luogo delle cessioni di beni
agli effetti dell’Iva, secondo
le regole enunciate negli articoli 31 e 32 della direttiva
2006/112/Ce, è:
- il luogo in cui il bene si trova al momento iniziale della
spedizione o del trasporto a
destinazione dell’acquirente,
se il bene viene spedito o trasportato dal fornitore o dall’acquirente o da un terzo;
- il luogo in cui il bene si trova al momento della cessione,
se invece il bene non viene
spedito o trasportato.
Vi sono poi alcune regole
particolari, che per brevità si
tralasciano in quanto non pertinenti alla problematica.
Nell’ordinamento interno, i
criteri di localizzazione di ordine generale sono enunciati
al comma 1 dell’art. 7-bis del
dpr n. 633/72, il quale stabilisce che:
- le cessioni di beni immobili
si considerano effettuate nel
territorio dello stato se ivi è
situato il bene; non assumono
pertanto alcuna rilevanza le
variabili di carattere soggettivo, come la sede, il domicilio
o la residenza delle parti (cedente e cessionario);
- le cessioni di beni mobili
si considerano effettuate nel
territorio dello stato (I) se si
tratta di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime
della temporanea importazione (II) esistenti nel territorio
stesso. Come per gli immobili,
è del tutto irrilevante il luogo
in cui sono stabilite le parti.
La norma interna non con- dovendo il bene trovarsi fisicatempla la fattispecie delle mente nel territorio dello stato
cessioni di beni, anterior- al momento della cessione.
In difetto di uno dei due remente all’importazione, poste
in essere dal soggetto che si quisiti, la cessione non si conconsidera debitore dell’impo- sidera effettuata nel territorio
sta all’importazione, le quali, dello stato.
Posizione giuridica del bene.
ai sensi del secondo comma
dell’art. 32 della direttiva Il requisito giuridico deve evi2006/112, si considerano effet- dentemente ritenersi carente
tuate nel territorio dello stato se il bene è «allo stato estero»,
membro d’importazione (come anche se si trova nel territopure le cesrio dello stasioni di beni
to in regime
successive,
di transito
Per stabilire la
effettuaoppure in un
condizione
giuridica
te prima
deposito dodel bene occorre
dell’imporganale. Tale
tazione).
requisito,
fare riferimento alla
Seconinvero, non
posizione doganale
do la diè esplicitato
sposizione
nella normanazionale,
tiva comudunque, affinché
ché la cessione nitaria, con la quale
q
sembra
di un bene mobile sia localiz- anzi porsi in contrasto. Nella
zata nel territorio dello stato è sentenza 8 novembre 2012,
richiesta la coesistenza di due C-165/11, infatti, la Corte
requisiti:
di giustizia ha chiarito che i
- uno di carattere giuridico, depositi doganali non sono
attinente alla condizione del luoghi extraterritoriali ai fini
bene, che deve essere naziona- dell’Iva, in quanto appartenle, comunitario oppure vinco- gono al territorio dello stato
lato al regime della tempora- membro nel quale si trovano;
nea importazione;
di conseguenza, le cessioni di
- uno di carattere materiale, beni vincolati al regime di de-
posito doganale rientrano nel
campo di applicazione dell’imposta, anche se possono essere esentate facoltativamente
dagli stati membri. Questo
perché, secondo le disposizioni
della direttiva, il luogo della
cessione è quello in cui i beni
si trovano al momento della
vendita, senza che occorra
distinguere a seconda che si
tratti di beni comunitari oppure non comunitari.
Per stabilire la condizione
giuridica del bene occorre
fare riferimento alla posizione doganale quale risulta, in
genere (ma non sempre), dalla documentazione presentata e/o rilasciata dall’autorità
competente.
Esistenza fisica. Quanto al
secondo requisito, ossia l’esistenza del bene nel territorio
dello stato, se ne desume,
sempre argomentando «a
contrariis», che in difetto della presenza fisica, la cessione
dovrà considerarsi non territoriale. Di conseguenza, la
vendita di un bene nazionale
situato al di fuori del territorio italiano - per esempio, un
bene che, al momento della
cessione, si trova all’estero
Niente imposta se manca la territorialità
In via di principio, come detto, le cessioni
che si realizzano quando i beni non si trovano fisicamente nel territorio nazionale
devono considerarsi non soggette all’Iva
per mancanza della territorialità. La prassi
dell’amministrazione finanziaria, tuttavia,
distingue l’ipotesi in cui la «manifestazione» della cessione quando i beni si trovano all’estero dipende esclusivamente dal
differimento del momento di effettuazione
dell’operazione rispetto all’invio dei beni.
È il caso, per esempio, delle cessioni di
beni in base a contratto estimatorio, per
le quali l’art. 6, secondo comma, lett. c),
stabilisce che la cessione tra l’affidante e
l’accipiente si considera effettuata, anziché
nel momento della consegna o spedizione,
all’atto della rivendita dei beni al terzo,
ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti, e
comunque dopo il decorso di un anno dalla
consegna o spedizione. In tal caso può ritenersi che il perfezionamento della cessione, sin dall’origine concepita come tale
fra i contraenti, in un momento successivo
all’invio o spedizione dei beni, in applicazione di specifiche disposizioni che differiscono, in forza dell’accordo tra le parti,
l’effetto traslativo della proprietà, realizzi
una sorta di condizione sospensiva e consenta pertanto di attribuire all’operazione
la medesima natura che avrebbe avuto in
assenza dei presupposti per il differimento
del momento di effettuazione, ossia di qualificarla come «cessione all’esportazione»
territoriale nello stato e non imponibile ai
sensi dell’art. 8, dpr 633/72, anziché cessione extraterritoriale.
Questa conclusione è stata confermata
dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 58 del 5 maggio 2005, in relazione
alla fattispecie del cd. consignment stock,
figura negoziale molto impiegata in campo
internazionale e molto simile al contratto
estimatorio, caratterizzata dal fatto che il
cedente nazionale invia le merci a destinazione di un acquirente stabilito fuori del
territorio della Comunità, presso un deposito del medesimo (oppure di un terzo,
nel quale l’acquirente possa accedere), con
l’intesa che le merci resteranno di proprietà
del cedente fino a quando non saranno prelevate dall’acquirente. In tal caso, all’atto
dell’espletamento delle formalità doganali
di esportazione si concretizza una cessione
a titolo oneroso delle merci in uscita, cessione che tuttavia, in virtù delle pattuizioni
di cui al contratto di consignment stock,
è attuata secondo un procedimento che si
perfezionerà solo in un secondo momento, all’atto del prelievo dal deposito. In
questa ipotesi, prosegue l’agenzia, con il
prelievo di merci si è data esecuzione alla
compravendita da parte dell’acquirente,
cui i beni sono stati inviati e posti a disposizione: si realizzano quindi i presupposti
per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi
dell’articolo 8, primo comma, lettera a), dpr
633/72, anche se il plafond di cui all’articolo 8, secondo comma, si andrà a costituire
solo nel momento e nella misura in cui le
merci risultino prelevate dall’acquirente e
debitamente fatturate dal fornitore.
Più di recente, con la risoluzione n. 94 del
13 dicembre 2013 l’Agenzia è pervenuta a
conclusione analoga in relazione a un’operazione di vendita di beni che erano stati
preventivamente stoccati all’estero senza
trasferimento della proprietà, ma in base
a un accordo fra le parti che, sia pure al
di fuori della fattispecie del consignment
stock, prevedeva l’impegno contrattuale
alla compravendita.
in posizione di temporanea
esportazione - si qualifica
come operazione extraterritoriale, sebbene si tratti
di un bene nazionale, indipendentemente dai soggetti
coinvolti e dal luogo in cui
la transazione è perfezionata giuridicamente (elementi, questi, che non entrano
in gioco per determinare il
luogo dell’operazione ai fini
Iva, nel senso che la cessione resta extraterritoriale anche se il contratto di vendita
è stipulato in Italia tra due
operatori nazionali).
Questa conclusione ha più
volte trovato conferma nella
prassi. La risoluzione 22 dicembre 1982, n. 391613, affronta la questione del trattamento della cessione di beni
temporaneamente esportati,
sollevata da una società italiana che, avendo acquistato
da un’altra impresa italiana
alcuni veicoli che quest’ultima aveva temporaneamente
esportato all’estero, chiedeva
di conoscere se fosse corretto
l’operato della società venditrice, che aveva assoggettato
la cessione all’Iva.
Il ministero ha risposto che
ttale cessione, avendo per oggetto beni mobili nazionali che,
g
al momento dell’effettuazione
dell’operazione, si trovavano
all’estero, non rientra nel campo di applicazione dell’imposta
p
per mancanza del presupposto
p
della territorialità.
In relazione a tale ipotesi, occorre quindi verificare
cosa accade, sotto il profilo
Iva, all’atto dell’invio dei beni
all’estero, anteriormente alla
vendita.
v
A tal fine bisogna distinguerre a seconda della destinazione; infatti, in via di principio:
n
- l’invio dei beni al di fuori
dell’Ue, sia in regime di esporttazione temporanea che definitiva, è del tutto irrilevante
n
per il tributo in quanto non si
p
rrealizza una cessione; i beni
collocati all’estero (a scopo
di lavorazione, di stoccaggio,
ecc.) restano infatti di propriettà dell’esportatore, il quale
avrà pertanto semplicemente
ll’onere di dimostrarne la destinazione al fine di superare
lla presunzione legale di cessione
- l’invio dei beni in un altro
stato membro, invece, qualorra non sussistano i presupposti per la movimentazione
p
iin regime sospensivo ai sensi
dell’art. 41, comma 3, del dl
n. 331/93, può rappresentare
n
un
u «trasferimento a se stessi» assimilato a una cessione
iintracomunitaria ai sensi del
comma 2, lettera c), art. 41 e
comportare, quindi, un acquisto intracomunitario nel paese
di destinazione.
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Lunedì 13 Ottobre 2014
FISCO
n recentissimo intervento interpretativo
della corte di giustizia, occasionato da
una controversia sul diritto
al rimborso per i soggetti non
residenti, chiarisce quale è il
luogo in cui deve considerarsi effettuata la cessione transfrontaliera di beni preceduta
da una lavorazione per conto del venditore. Anche se
la pronuncia ha per oggetto
esclusivamente la determinazione del luogo dell’operazione, il principio affermato
dalla corte produce rilevanti
conseguenze nella configurazione e negli adempimenti
degli scambi intracomunitari,
delle quali gli operatori non
possono non tenere conto. Ma
andiamo con ordine.
Il caso e la questione del
procedimento pregiudiziale
C-446/13. Un’impresa italiana aveva venduto a una
società stabilita in Francia
pezzi meccanici di propria
produzione, inviandoli a un
prestatore d’opera francese
per una previa lavorazione
di finitura a proprio carico.
Ultimata la lavorazione, il
prestatore aveva consegnato i beni finiti all’acquirente
francese per conto dell’impresa venditrice. Questa
aveva fatturato la vendita,
comprensiva del costo della
lavorazione, come cessione intracomunitaria; aveva quindi
richiesto all’autorità francese
il rimborso dell’Iva addebitatale dal prestatore d’opera,
secondo le disposizioni sul
rimborso diretto ai soggetti
passivi non stabiliti, contenute all’epoca nell’ottava
direttiva (poi trasfuse nella
direttiva 2008/9/Ce). L’amministrazione fiscale francese,
però, respingeva la richiesta
di rimborso, sostenendo che
la cessione dei beni, in base
alle regole in materia di localizzazione delle cessioni
contenute nell’art. 8 della sesta direttiva (ora artt. 31 e 32
della direttiva 2006/112/Ce,
richiamati nella pagina precedente), doveva considerarsi
effettuata in Francia; questa
circostanza comportava l’obbligo, per l’impresa italiana
venditrice, di identificarsi in
Francia, avendo ivi effettuato
un’operazione imponibile e, di
conseguenza, l’insussistenza
dei presupposti per il rimborso diretto.
Investito della controversia
promossa dal ricorso dell’impresa italiana, il consiglio
di stato francese decideva
di sospendere la causa per
chiedere alla Corte di giustizia Ue se le disposizioni
della direttiva debbano interpretarsi nel senso che la
cessione di un bene da parte
di una società a un cliente
sito in un altro paese dell’Ue,
dopo la lavorazione del bene
avvenuta per conto del venditore nello stabilimento di
un’altra società stabilita
anch’essa nel paese dell’acquirente, sia da considerare
una cessione avvenuta tra il
paese del venditore e il paese del destinatario finale,
oppure una cessione interna
U
Tutto ha origine
dalla spedizione
I movimenti di beni intraUe
• L’invio di beni in conto lavorazione
dal committente IT a un prestatore
d’opera FR, se i prodotti finiti non
sono rispediti nel paese di provenienza, non può effettuarsi in regime sospensivo, ma dà luogo a un
trasferimento intraUe «a se stessi»
(cessione non imponibile nel paese
di origine, acquisto imponibile nel
paese di destinazione)
• I beni, pertanto, prendono la «bandiera» del paese in cui è effettuata
la lavorazione, ossia la Francia,
dove deve essere tassata l’introduzione a cura del committente IT
• Anche la successiva vendita dei beni si considera quindi localizzata nel
paese della lavorazione, dove dovranno essere eseguiti gli adempimenti d’imposta a cura del cedente
IT, previa apertura di una posizione
Iva mediante identificazione diretta
o rappresentante fiscale
N
bl
b
ffosse reso
Nessun problema
se il bene
Le ovvie conseguenze della soluzione interpretativa della corte si annidano nella
disciplina degli scambi intracomunitari.
Restando, per migliore chiarezza, al caso
concreto, se la cessione dall’impresa IT
all’impresa FR, dopo la lavorazione eseguita in territorio francese per conto
dell’impresa cedente, si considera effettuata in Francia, la precedente spedizione
dei beni dall’Italia al prestatore d’opera
francese, non potendo fruire del regime
sospensivo previsto per i movimenti in
conto lavorazione (in quanto i beni non
rientrano in Italia), costituisce nel paese
di origine una cessione intracomunitaria
per assimilazione, sotto la specie del c.d.
«trasferimento a se stessi», e allo stesso tempo, nel paese di destinazione, un
acquisto intracomunitario imponibile. Il
regime della movimentazione intraUe,
quindi, è molto diverso rispetto a quella
extraUe.
Pertanto, il soggetto passivo che realizza
questa operazione bifronte, ossia l’impresa IT, dovrà identificarsi in Francia, direttamente o mediante rappresentante fiscale, per assolvere l’imposta sull’acquisto
intracomunitario, imposta che applicherà
concretamente integrando la fattura della cessione non imponibile emessa dalla
al paese di quest’ultimo, a
partire dallo stabilimento di
lavorazione.
La risposta della Corte.
Nella sentenza, pronunciata il 2 ottobre 2014, la Corte
osserva in via preliminare
che sebbene la questione si
riferisca, in via generale,
alle disposizioni della normativa comunitaria sull’Iva
che consentono di definire il
luogo di una cessione intracomunitaria, si deve ritenere
che essa riguardi l’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della sesta
direttiva (ora art. 32, primo
comma, direttiva 2006/112),
che disciplina il luogo di una
cessione di beni in genere
senza distinzione fra cessioni intraUe e altre cessioni. Di
conseguenza, nel caso di specie, il luogo della cessione di
beni deve essere determinato
alla luce dell’art. 8, paragrafo
1, lettera a), e a tale riguardo è del tutto irrilevante la
stessa impresa nei confronti della propria
posizione francese. Ulteriore conseguenza è, realizzando un’operazione imponibile in Francia, l’impresa non ha diritto al
rimborso, ma potrà recuperare l’imposta
francese attraverso la detrazione. Queste
conseguenze potrebbero essere evitate
(naturalmente non senza onerose complicazioni) se, ultimata la lavorazione, il
prestatore francese restituisse i beni al
committente in Italia, il quale successivamente li rispedirebbe in Francia in regime
di cessione intracomunitaria. In entrambi
i casi, manco a dirlo, per l’erario non cambia assolutamente nulla sotto il profilo
sostanziale. Ma il formalismo della disciplina dell’Iva esige il sacrificio. Forse, più
che alla dichiarazione standard, nell’Ue si
dovrebbe pensare a semplificazioni di più
ampio respiro.
realizzazione
di un «trasferimento» o di
una «destinazione» ai
sensi dell’articolo 28-bis,
paragrafi 5,
lettera b) e
6, della sesta
direttiva; in
altre parole,
ai fini della
soluzione della questione,
non assume
alcun rilievo
la circostanza che la spedizione dei beni dall’Italia
alla Francia, per le esigenze
dell’impresa venditrice, possa qualificarsi come cessione
intracomunitaria nel paese
di partenza e acquisto intracomunitario in quello di
destinazione.
Posto, dunque, che la questione mira a stabilire se, in
un caso simile, il luogo della
cessione sia il paese del fornitore o quello dell’acquirente,
la corte rileva che la norma
comunitaria stabilisce che il
luogo di una cessione di beni
è situato nel «luogo in cui il
bene si trova al momento
iniziale della spedizione o
del trasporto a destinazione
dell’acquirente». La lettera
della disposizione non consente di considerare che il
9
luogo della cessione si trovi
nel paese del fornitore, perché i beni sono stati prima
spediti al prestatore che era
stabilito in un altro stato
membro, il quale, dopo aver
effettuato lavori di rifinitura,
li ha poi spediti all’acquirente, stabilito in quest’ultimo
stato membro. Pertanto, gli
unici beni che formano oggetto del contratto fra venditore
e acquirente, ossia i beni finiti, si trovavano già nel paese
dell’acquirente al momento
iniziale della spedizione o
del trasporto a destinazione
di quest’ultimo. Questa interpretazione, spiega ancora
la corte, è avallata anche dal
sistema generale, che identifica il luogo della cessione
in quello nel quale avviene
il trasferimento del potere di
disporre del bene come proprietario: nella fattispecie, il
fornitore, quando spedisce i
beni al prestatore d’opera,
non trasferisce all’acquirente
tale potere, in quanto la spedizione mira solo a rendere i
beni conformi all’ordine per
la successiva cessione all’acquirente. Al riguardo, ricorda
ancora la corte, l’art. 8, paragrafo 1, lettera a), implica
la sussistenza di un nesso
temporale e sostanziale sufficiente tra la cessione dei beni
di cui trattasi e la spedizione dei medesimi, nonché una
continuità nello svolgimento
dell’operazione; nesso e continuità che mancano se la
spedizione dei beni da parte
del fornitore al prestatore è
finalizzata a trasformarli prima della loro cessione all’acquirente, per renderli conformi agli impegni contrattuali
tra il fornitore e l’acquirente.
Pertanto il luogo della cessione si considera situato nel
luogo in cui si trovano i beni
divenuti conformi agli impegni contrattuali tra queste
due parti.
In conclusione, in un caso
come quello di specie, il luogo
della cessione deve ritenersi
situato nel paese nel quale ha
inizio la spedizione a destinazione dell’acquirente, ossia in
Francia.
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10
Lunedì 13 Ottobre 2014
FISCO
Le posizioni delle Entrate e dell’Associazione dei commercialisti sugli effetti fiscali
Rent to buy in assetto variabile
Il vincolo al trasferimento condiziona la disciplina
Pagina a cura
DI FABRIZIO G. POGGIANI
er le Entrate, in presenza di un contratto
«rent to buy» con futura vendita non vincolante per entrambe le parti, al momento dell’eventuale
opzione di acquisto emerge
un componente di reddito determinato per differenza tra
prezzo di cessione e i canoni
di locazione già incassati.
Per l’Associazione dei commercialisti è necessario, nel
caso del locatore-cedente, contabilizzare una sopravvenienza passiva deducibile, pari ai
canoni incassati, e il ricavo da
cessione o la plusvalenza (minusvalenza), nel caso di bene
strumentale.
Queste le indicazioni che
emergono dalla lettura di un
recente documento (si veda
ItaliaOggi del 4/10/2014)
dell’Associazione italiana dottori commercialisti (norma di
comportamento n. 191/2014)
e della risposta dell’Agenzia
delle entrate del 13 febbraio
scorso (n. 954-63/2013 - prot.
21831), dopo l’intervento del
legislatore che ha «tipicizzato» il contratto in oggetto,
con l’art. 23, dl 133/2014, che
dovrà avere la forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata.
Si evidenzia, innanzitutto,
che il contratto «rent to buy»
comprende, al suo interno, i
caratteri della locazione e della vendita del bene, in tal caso
di immobile, evidenziando il
nascere di un’operazione con
la quale inizialmente viene
trasferito il mero godimento
dell’immobile, dietro versamento di un canone periodico,
mentre la proprietà viene trasferita successivamente, con
imputazione dei canoni già
pagati a scarico del prezzo di
vendita, in modo automatico,
se è presente una clausola
vincolante tra le parti, o per
opzione, se la futura vendita
La locazione con clausola di trasferimento non vincolante
P
Imposizione diretta
Ai fini Iva
non è vincolante
per entrami
l
be le parti. Le norme che hanno introdotto il contratto in
esame, contenute nell’art. 23,
dl 133/2014, dispongono sugli
effetti, sull’eventuale inadempimento, sulla risoluzione del
contratto, anche per inadempimento, sul fallimento di una
delle parti (locatore-cedente
e affittuario-cessionario) e
quant’altro ma, ai fini fiscali,
rinviano totalmente alla disciplina inerente il riscatto a
termine degli alloggi sociali,
aggiungendo il comma 5-bis,
all’art. 8, dl 47/2014 (cosiddetto «decreto casa»); l’operatività delle disposizioni richiamate, peraltro, sarà definita con
un apposito provvedimento
ministeriale.
• canoni di locazione: concorrono a formare il reddito
imponibile in base al «principio della competenza»,
ai sensi della lett. b), comma 2, art. 109 del Tuir
• opzione: emerge un componente rilevante ai fini
fiscali, pari alla differenza tra il prezzo di cessione,
al netto dei canoni che hanno già concorso alla
formazione del reddito imponibile, e il costo fiscale
dell’immobile, ai sensi dell’art. 86 del Tuir
• canoni di locazione: si rende applicabile la disciplina riferita alle locazioni immobiliari, di cui al
n. 8, comma 1, dell’art. 10, dpr 633/1972 e i
canoni rilevano all’atto del pagamento, ai sensi
del comma 3, dell’art. 6, dpr 633/1972
• opzione: si applica la disciplina per le cessioni immobiliari, di cui ai nn. 8-bis e 8-ter, comma 1, art.
10, dpr 633/1972, tenendo conto che il momento
di esecuzione della cessione (effetto traslativo) è
all’atto di stipula del contratto definitivo, ai sensi
del comma 1, dell’art. 6, dpr 633/1972. Per le
Entrate, la base imponibile è costituita dall’ammontare del prezzo concordato al netto dei canoni
(acconti prezzo), con applicazione dell’Iva sulla differenza tra prezzo pattuito e i canoni di locazione
pagati fino all’esercizio dell’opzione
Di conseguenza, lle E
Entrate
e l’Associazione italiana dei
dottori commercialisti hanno
dedicato i documenti richiamati, al fine di individuare
il corretto atteggiamento
contabile, sia ai fini dell’imposizione diretta sia di quella
indiretta, evidenziando due
situazioni differenti, nel caso
in cui, come detto, il contratto
iniziale preveda un vincolo al
trasferimento per entrambe
le parti o solo una opzione.
Nel primo caso, ai fini tributari, l’effetto economico del
passaggio della proprietà s’intende anticipato al momento
della stipula del contratto (anche di locazione) con la conseguenza che ai fini dell’imposizione diretta, il ricavo (o la
plusvalenza/minusvalenza)
l
l
/ i
l
)
deve essere assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in corso al momento
della stipula del contratto,
in ossequio alle disposizioni,
di cui alla lett. a), comma 2,
art. 109, dpr 917/1986 (Tuir),
il bene deve essere eliminato
dal bilancio e l’eventuale Iva
deve essere applicata all’intero corrispettivo della cessione
(canoni + differenza prezzo),
in presenza di cedente-impresa, mentre in presenza di cedente-privato il ricavo forma
base imponibile al momento
della stipula, ai sensi della
lett. b), comma 1, dell’art. 67
del Tuir, con imposta di registro applicata già al momento dell’avvio della locazione.
Nel
N secondo caso, ovvero se
la
l clausola non è vincolante
per
p entrambe le parti con la
presenza
ulteriore di un prep
ciso «atto di volontà» da parte, in genere, dell’affittuariocessionario, il trasferimento
di proprietà si deve considerare eseguito in tale momento
(esercizio dell’opzione), con la
conseguenza che la cessione
e la locazione rilevano autonomamente; in tal caso, il
locatore-cedente, che opera
nell’ambito d’impresa e ai
fini dell’imposizione diretta,
rileva il ricavo (o la plusvalenza/minusvalenza) per l’intero corrispettivo, rileva una
sopravvenienza passiva pari
ai canoni incassati e imputati
al prezzo di cessione, mentre
ai fini Iva deve emettere fattura a saldo del corrispettivo
contrattualmente prestabilito, tenendo conto delle disposizioni contenute nei nn. 8,
8-bis e 8-ter, dell’art. 10, dpr
633/1972.
Diversa la situazione del
locatore-cedente, che non
opera nell’ambito dell’attività d’impresa, che deve assoggettare i canoni di locazione
all’imposta di registro, la
cessione sempre all’imposta
di registro e tassare la detta
cessione, qualora ne ricorrano
i presupposti, ai sensi della
lett. b), comma 1, art. 67, del
Tuir. Per entrambe le situazioni, inoltre, è stata indicata
l’operatività dell’affittuariocessionario, sia operante in
ambito del regime d’impresa
che nella sfera giuridica-patrimoniale privata.
Per l’Agenzia delle entrate
(risposta n. 954-63/2013) «nei
periodi precedenti all’eserczio dell’opzione da parte del
conduttore l’unico negozio
a cui possa attribuirsi rilievo giuridico è la locazione»,
con la conseguenza che, con
l’esercizio dell’opzione, si
perfeziona il trasferimento
della proprietà dell’immobile
e quindi la cessione.
Inderogabilità del divieto di doppia imposizione per l’Iva
Per le Entrate, ove la cessione sia
soggetta a Iva, il tributo deve essere applicato sulla differenza tra
il prezzo pattuito, al netto di eventuali acconti versati, e i canoni di
locazione pagati dal conduttore
fino all’esercizio dell’opzione.
Posto che siamo nell’ambito di
un locatore-cedente che opera
nell’ambito del regime d’impresa e
che sono presenti le condizioni per
l’applicazione dell’Iva, per l’Agenzia delle entrate è necessario rispettare «l’inderogabile divieto di
doppia imposizione», tenendo conto che, nel caso di trasferimento
non vincolante, su una parte del
prezzo (canoni), il tributo è già
stato versato.
Per l’Associazione dei commercialisti (norma di comportamento
n. 191 pag. 4), il locatore-cedente
che opera nell’ambito dell’attività
d’impresa deve emettere le fatture per i canoni dovuti applicando
l’Iva (in alternativa al regime di
esenzione, se ne ricorrono i presupposti) e, all’esercizio dell’opzione (effetto traslativo), emette
una fattura a saldo del corrispettivo contrattualmente prestabilito
«riqualificando come acconto del
corrispettivo, in tutto o in parte, i
canoni di locazione percepiti e già
fatturati», rettificando in aumento
o in diminuzione l’Iva, ai sensi del
comma 1, dell’art. 26, dpr 633/1972,
in presenza di aliquota diversa.
Ciò per il semplice motivo che le
Entrate, con la citata consulenza
giuridica, non ha esaminato il caso
in cui il regime Iva muti nell’in-
tervallo, come nel caso in cui il
locatore cedente abbia applicato
l’aliquota al 10% sui canoni (nuova
costruzione) e poi ceda a soggetto
che invoca l’agevolazione «prima
casa», con aliquota al 4%.
Resta aperto, inoltre, il problema
relativo all’attribuzione dei ricavi
da locazione, poiché, sempre secondo l’associazione (diversamente dal Notariato, studio 490-2013/
T), il locatore-cedente dovrebbe,
al momento dell’opzione, rilevare
una sopravvenienza passiva (deducibile fiscalmente) per un ammontare pari ai canoni percepiti,
contabilizzando un ricavo (o una
plusvalenza/minusvalenza), con
la conseguente determinazione di
una base imponibile pari alla differenza pagata (il reddito di periodo
viene diminuito della sopravvenienza passiva e incrementato del
ricavo).
Al contrario, minor beneficio lo
trae l’affittuario-cessionario giacché, muovendosi su detta falsariga, annota ai fini Iva la fattura
rettificativa dopo quelle relative
ai canoni periodici, ma nel periodo d’imposta riferito all’esercizio
di opzione e se il bene immobile è
strumentale, rileva una sopravvenienza attiva (tassabile) per i canoni pagati, contabilizza l’immobile tra le immobilizzazioni materiali
e deduce solo la quota di ammortamento del periodo (3%), con un
cospicuo incremento della base imponibile e della relativa tassazione, in presenza di persone fisiche
e soggetti «trasparenti».
.
FISCO
Lunedì 13 Ottobre 2014
11
Alcune valutazioni sulla tassazione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni
Affrancamento, il tempo è tutto
Gli aumenti non impattano se si procede entro il 17/11
Pagina a cura
DI SANDRO CERATO
aumento della tassazione sulle plusvalenze derivanti
dalla cessione di
partecipazioni non qualificate
non impatta se il contribuente procede all’affrancamento
di valore entro il prossimo 17
novembre in relazione a tutte
le partecipazioni non qualificate possedute. Come noto, per
effetto di quanto previsto dagli
artt. 3 e 4 del dl n. 66/2014 (cd.
«Decreto Renzi»), a decorrere
dal 1° luglio 2014 la tassazione
dei redditi di natura finanziaria (dividendi e plusvalenze)
è passata, salvo qualche eccezione, dal 20 al 26%, comprendendo in tale ambito anche i
redditi diversi di cui all’art.
67, comma 1, lett. da c-bis) a cquinquies), del Tuir, vale a dire
il «capital gain» derivante dalla
cessione di partecipazioni non
qualificate da parte di persone
fisiche al di fuori dell’esercizio
d’impresa. Si ricorda che sono
non qualificate le partecipazioni che rappresentano una
percentuale pari o inferiore al
20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria,
ovvero al 25% del capitale o
patrimonio sociale (2% in caso
di partecipazioni quotate). Per
quanto attiene alla decorrenza
del descritto aumento, l’art. 6
dello stesso dl 66/2014 stabilisce che l’aliquota del 26% è
applicabile a partire dai redditi diversi realizzati dal 1°
luglio 2014. A tale proposito,
la circ. 27/6/2014, n. 19/E, ha
precisato che le plusvalenze si
intendono realizzate alla data
in cui si perfeziona la cessione
della partecipazione e non nel
momento in cui è incassato il
corrispettivo, poiché tale ultimo momento è rilevante ai fini
dell’individuazione del periodo d’imposta in cui avviene la
tassazione della plusvalenza
(trattandosi di un reddito diverso tassabile per cassa), e
non anche per l’aliquota applicabile al predetto reddito.
In base a tale precisazione:
- se la cessione della partecipazione è avvenuta a partire
dal 1° luglio 2014, e in relazione
alla stessa sono stati percepiti
degli acconti antecedentemente a tale data, la plusvalenza è
comunque soggetta all’aliquota del 26%;
- se la cessione della partecipazione è intervenuta entro
il 30 giugno 2014, ma il corrispettivo è stato incassato in
tutto o in parte successivamente, la plusvalenza è soggetta
all’aliquota del 20%, ancorché
il corrispettivo stesso sia stato
percepito in un momento successivo.
Al fine di evitare che l’aumento della tassazione dal
20% al 26% colpisca anche
la parte di reddito maturata
fino al 30 giugno 2014, l’art.
L’
La rivalutazione esclude l’altra opzione
Mentre l’affrancamento previsto dal dl
66/2014 comporta la tassazione al 20% della
sola plusvalenza maturata al 30 giugno 2014
e deve riguardare necessariamente tutte
le partecipazioni non qualificate detenute
dal contribuente, la rivalutazione prevista dalla legge di stabilità 2014 prevedeva
l’applicazione dell’imposta sostituiva del
2% sull’intero valore della partecipazione
al 1° gennaio 2014, come risultante dalla
perizia di stima, e poteva aver riguardo
anche a una sola partecipazione detenuta
dal contribuente. Risulta evidente che per
i contribuenti che hanno già proceduto alla
rivalutazione prevista dalla citata legge di
stabilità, non sembra quasi mai conveniente
procedere all’affrancamento previsto dal
dl 66/2014, a meno che nei primi sei mesi
del 2014 la partecipazione non abbia subito importanti incrementi di valore. Al contrario, coloro che non hanno approfittato
della rivalutazione prevista dalla legge n.
147/2013, possono ora valutare l’eventuale
affrancamento previsto dal dl 66/2014, pur
tenendo conto delle differenze evidenziate
in precedenza.
Le novità
Rivalutazione (legge di Stabilità 2014)
Affrancamento (art. 3, dl 66/2014)
Partecipazioni possedute
al 1° gennaio 2014
Partecipazioni possedute
al 30 giugno 2014
Può riguardare anche
una sola partecipazione
Riguarda tutte le partecipazioni
detenute dal contribuente
Imposta sostituiva del 2%
sul valore di perizia
Imposta sostituiva del 20%
sulla plusvalenza maturata
al 30 giugno 2014
Imposta da versarsi in tre rate annuali
a partire dal 30 giugno 2014
Imposta da versarsi entro
il 17 novembre 2014
È possibile la rivalutazione parziale
Non è possibile
la rivalutazione parziale
Non assumono rilevanza
le minusvalenze
Le minusvalenze riducono la base
imponibile dell’imposta sostitutiva
3, commi da 15 a 18, del dl
66/2014 prevede la possibilità
di affrancare il costo o il valore
di acquisto delle partecipazioni possedute dal contribuente
possedute alla predetta data
del 30 giugno 2014. A seguito
di tale affrancamento, per la
determinazione della plusvalenza o minusvalenza realizzata a partire dal 1° luglio 2014
è possibile assumere il valore
affrancato in luogo del costo di
acquisto della partecipazione.
Per procedere con l’affrancamento in questione, il contribuente deve:
- esercitare una specifica
opzione;
- effettuare il versamento
dell’imposta sostitutiva del
20% entro il 17 novembre
2014, sulla differenza tra il
valore della partecipazione al
30 giugno 2014 e il costo fiscale della stessa (quasi fosse una
sorta di cessione virtuale della
partecipazione).
In relazione alle modalità di esercizio dell’opzione
per l’affrancamento, oltre a
ricordare che l’importo versato dovrà essere indicato
nel quadro RT del modello
Unico 2015, deve riguardare necessariamente tutte le
partecipazioni non qualificate detenute dal contribuente
(in regime dichiarativo) al 30
giugno 2014, comprese quelle che eventualmente sono
già state oggetto di rivalutazione alla stessa data del 30
giugno 2014 ai sensi dell’art.
1, comma 156, della legge di
Stabilità 2014 (con pagamento dell’imposta sostitutiva
del 2% sull’intero valore risultante dalla perizia). Non è
consentito un affrancamento
parziale, e pertanto non è possibile affrancare una parte di
partecipazione qualificata che,
autonomamente considerata,
rappresenta una partecipazione non qualificata. Per quanto
riguarda il valore delle parte-
FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio
Cassazione
Altre notizie
ACCERTAMENTO
CODICE TRIBUTO SOPPRESSO
Accrediti ingiustificati sui conti di soggetti
che rivestono posizioni direttive in una società sono considerati utili societari percepiti
(sent. Cassazione n. 20668 1/10/2014)
Soppresso il codice tributo 6831 - credito d’imposta di cui alla lr n. 5/2009 della regione autonoma Sardegna (ris. Entrate n. 85/E 2/10/2014)
RISCOSSIONE
PEX
Non basta la visura camerale per attestare l’inattività della società ai fini della
participation exemption
(sent. Cassazione n. 41686
9/10/2014)
Istituito il nuovo codice tributo per la riscossione tramite modello
La versione integra- F24 dei contributi da destinare al finanziamento
le è disponibile su
dell’ente bilaterale naziowww.italiaoggi.it/
nale (ris. Entrate n. 86/E
docio7
9/10/2014)
c
cipazioni
al 30 giugno 2014, da
ccontrapporre al costo fiscale
delle stesse per il calcolo della
d
plusvalenza maturata e tassap
tta al 20%, si devono applicare
lle regole già previste dal dm
13/12/2011 (emanato in occa1
ssione del precedente aumentto del capital gain dal 12,5 al
20%), come confermato anche
2
nella circ. n. 19/E/2014. Il citan
tto decreto prevede, per quanto
rriguarda le partecipazioni in
ssocietà non quotate (per quellle quotate si assume il valore
di mercato al 30 giugno 2014),
d
cche il valore corrisponde alla
ffrazione di patrimonio netto
della società individuato ald
ternativamente in base:
- all’ultimo bilancio approvato anteriormente al 30
giugno 2014 (e quindi normalmente il riferimento è al
bilancio chiuso al 31 dicembre 2013);
- a una relazione giurata di
stima redatta da un dottore
commercialista o esperto contabile, da un revisore legale
dei conti, ovvero da un perito
iscritto alla Cciaa.
La circ. n. 19/E/2014 ha precisato che per la determinazione della base imponibile su
cui applicare l’imposta sostitutiva del 20%, le plusvalenze
devono essere considerate:
- in primo luogo, al netto del
62,5% delle minusvalenze realizzate prima del 1° gennaio
2012 e non ancora utilizzate
in compensazione;
- in secondo luogo, al netto
delle minusvalenze realizzate
dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e non ancora utilizzate in compensazione;
- infine, al netto di eventuali minusvalenze che dovessero derivare dall’affrancamento stesso.
Analogamente a quanto
previsto in occasione della
precedente revisione del sistema di tassazione delle plusvalenze, l’art. 3, comma 13, del
dl 66/2014 prevede la «decurtazione» delle minusvalenze
realizzate antecedentemente
al 30 giugno 2014 ai fini della possibilità di utilizzo delle
stesse ad abbattimento di
eventuali plusvalenze, come
previsto dall’art. 68, comma 5,
del Tuir, secondo cui le minusvalenze da capital gain (non
qualificate) possono essere
portate in deduzione dalle
plusvalenze (non qualificate)
realizzate nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre
il quarto. In particolare, si
prevede che le minusvalenze
realizzate fino al 30 giugno
2014 possono essere portate
in deduzione dalle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014
nella misura del 48,08% delle
minusvalenze realizzate entro
il 31 dicembre 2011, e nella misura del 76,92% delle minusvalenze realizzate dal 1° gennaio
2012 al 30 giugno 2014.
© Riproduzione riservata
.
12
Lunedì 13 Ottobre 2014
CONTENZIOSO & CONTRIBUENTI
La Ctr di Roma sull’autonoma organizzazione
No Irap al medico
Non conta il dipendente part-time
DI
NICOLA FUOCO
l medico della Asl che
assume un dipendente
part-time paga un canone di locazione per lo
studio e utilizza un’autovettura non è tenuto al pagamento dell’Irap. L’impiego
di tali mezzi non confi gura
l’esistenza di un’autonoma
organizzazione e anzi si
pone come condizione necessaria per esercitare in maniera efficiente l’importante
servizio pubblico a cui egli è
chiamato.
Sono le conclusioni che
si leggono nella sentenza
n. 4211/37/14 della Ctr di
Roma.
La vertenza trattata dai
giudici d’appello capitolini
riguarda una richiesta di
rimborso inoltrata da un
medico convenzionato con
il Ssn (presso l’Asl di Rieti),
relativamente all’Irap corrisposta per gli anni d’imposta
dal 2005 al 2009. Il professionista sosteneva di non
usufruire di alcuna autonoma organizzazione e chiede-
I
va, pertanto, la restituzione
delle imposte versate. A
seguito del diniego emesso
dall’Agenzia delle entrate,
il contribuente instaurava
il giudizio tributario, proponendo ricorso presso la Ctp
di Rieti.
Tanto la commissione di
primo grado quanto la Ctr
di Roma (giudice di seconde
cure) hanno condiviso le doglianze espresse dal medico,
reputando non dovuto il pagamento dell’Irap effettuato
spontaneamente. In particolare, il giudice romano ha
ritenuto non confi gurabile
il requisito dell’autonoma
organizzazione, pur in presenza di un lavoratore dipendente part-time assunto
dal professionista.
Questa la spiegazione
della Ctr: «Gli elementi evidenziati nella vicenda (dipendente part-time, locale
in affitto, autovettura) non
sembrano tali da integrare
il presupposto di una rilevante attività organizzata
da assoggettare all’Irap». Di
contro, un tale apparato vie-
ne visto dalla Commissione
come condizione necessaria
per «l’ottimale svolgimento
dell’obbligazione convenzionale assunta con la struttura
sanitaria, e quindi commisurata all’impegno da essa
richiesto», considerando anche che si tratta di effettuare un «servizio pubblico di
particolare importanza, da
svolgere in modo adeguato
per i soggetti assistiti». Un
elemento che ha coadiuvato
la decisione riguarda la misura del compenso corrisposto al dipendente part-time,
particolarmente esiguo se
rapportato al volume d’affari prodotto dal medico.
Anche il compito svolto
dal dipendente (addetto
alla ricezione dei clienti) ha
convinto i giudici tributari
a ritenere che non esistesse
un’organizzazione capace di
sostituirsi al professionista,
accrescendone la capacità
di produrre ricavi, bensì un
mero apparato pensato per
una migliore erogazione del
Servizio sanitario.
© Riproduzione riservata
La ristrutturazione
sconfessa l’elusione
Crediti Iva conferiti
compensabili
Nel contrasto agli abusi del diritto,
l’attività accertativa volta a riqualificare
la natura di atti giuridici leciti compiuti
dal contribuente deve essere orientata
da una certa cautela. Tale cautela deve
essere ancor maggiore quando si tratta di
operazioni di ristrutturazione societaria
nell’ambito di grandi gruppi d’impresa,
nei quali è consuetudine realizzare operazioni straordinarie per la riorganizzare
degli assetti. La paternità del principio
è da attribuire alla Ctr Milano che, con
la sentenza n. 4192/11/2014, ha rigettato
l’appello dell’Agenzia delle entrate, già
soccombente nel primo grado di un giudizio instaurato da un gruppo operante nel
settore dell’energia. La questione dibattuta riguarda la nota tematica dell’abuso del diritto, laddove l’amministrazione
tende a riqualificare una serie di atti e/o
contratti stipulati dal contribuente, che
appaiano composti per realizzare un
intento elusivo. Così, un conferimento
d’azienda a cui segua la cessione delle
quote ottenute viene vista e riqualificata come una «finta» cessione d’azienda
e le imposte vengono ricalcolate di conseguenza. Nel caso di specie, ciò era avvenuto all’interno di un grande gruppo
d’imprese, tra tutte società appartenenti
al medesimo. La Ctr di Milano ha criticato l’applicazione di tale metodologia
accertativa in quel preciso contesto: «occorre trovare un giusto bilanciamento tra
una pianificazione fiscale eccessivamente
aggressiva e libertà di scelta delle forme
giuridiche, specialmente in presenza di
attività imprenditoriali». «Tale cautela», prosegue il collegio, «deve essere
di rilevante importanza quando si è in
presenza di ristrutturazioni societarie e
soprattutto quando le stesse avvengono
nell’ambito di grandi gruppi d’impresa».
Benito Fuoco
Nell’ambito di un’operazione di conferimento d’azienda, la società conferitaria
può utilizzare il credito Iva trasferito
con il conferimento per compensare altre imposte; è infondata, di contro, la tesi
dell’amministrazione finanziaria secondo
cui il credito Iva trasferito con il conferimento può essere solo chiesto a rimborso dalla conferitaria. È quanto si legge
nella sentenza n. 7245/44/14 della Ctp
di Milano. La vicenda prende le mosse
dall’impugnazione di una cartella di pagamento, derivante dal mancato riconoscimento di un credito Iva utilizzato per
compensare delle imposte. Il credito era
stato trasferito mediante conferimento
di ramo d’azienda e la società conferitaria aveva inteso usufruirne per effettuare, in compensazione, dei pagamenti di
proprie imposte.
Secondo la resistente Agenzia delle
entrate, il credito Iva trasferito con il
conferimento non è utilizzabile in compensazione, ma può essere solamente richiesto a rimborso. Ciò per due ragioni:
1) perché la compensazione è limitata ai
soli casi previsti dalla legge, tra i quali
non rientra la fattispecie; 2) perché solamente con la procedura di rimborso
l’amministrazione avrebbe la possibilità di controllare la spettanza effettiva
dell’eccedenza d’imposta. Secondo la
Ctp di Milano, invece, con l’operazione
di conferimento, assimilabile per molti
versi alla cessione d’azienda, «il credito
d’imposta entra nella piena disponibilità
del cessionario, il quale può legittimamente utilizzarlo anche in compensazione di propri debiti d’imposta». Del resto,
aggiunge la sentenza, «ogni attività verificatoria relativa a detto credito ben
potrebbe essere eseguita dall’Ufficio in
sede di controllo della dichiarazione».
Benito Fuoco
BREVI
Frode carosello. I costi
soggettivamente inesistenti, sostenuti nell’ambito di una frode carosello, sono deducibili
dal reddito d’impresa, ai
fini delle imposte dirette.
Anche nel caso in cui l’acquirente sia consapevole
del carattere fraudolento
delle operazioni, purché
tali costi rispettino i
criteri di inerenza, competenza, certezza e determinabilità imposti dal
Tuir. Lo afferma la Ctp di
Brescia nella sentenza n.
408/10/14, richiamando la novità normativa
portata dal dl 16/2012 e
le interpretazioni recenti
rese dalla Suprema Corte. «Sono deducibili per
l’acquirente», si legge in
pronuncia, «i costi delle
operazioni soggettivamente inesistenti, anche
se essi sono stati sostenuti
nel quadro di una cosiddetta frode carosello e
anche nelle ipotesi in cui
l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni». In
ultimo la specificazione,
«salvo che si tratti di costi che, a norma del Tuir,
siano in contrasto con
i principi di effettività,
inerenza, competenza,
certezza, determinatezza
o determinabilità e tale
disciplina trova applicazione retroattiva».
trovato qualora avesse
correttamente presentato
la dichiarazione».
Rimborso Iva, poca forma e molta sostanza.
Nella valutazione delle
richieste di rimborso Iva
presentate dai contribuenti, l’Ufficio fiscale
deve dare preminenza
alle risultanze fattuali e
alla effettiva spettanza
del credito, al di là delle omissioni formali o
inesattezze dichiarative
compiute nella compilazione dei moduli. È
l’esortazione che la Ctr
di Roma rivolge nella
sentenza n. 3745/09/14,
richiamando peraltro
le disposizioni emanate
dalla stessa Agenzia delle
entrate nella circolare
21/e del 2013, citata
nella pronuncia. Con tali
motivazioni, il collegio
laziale ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio e legittimato la richiesta del contribuente,
«anche alla luce della
circolare 21/e emanata
dall’Agenzia delle entrate
in data 25 giugno 2013
con la quale, premesso
testualmente che spesso si
registra il riconoscimento
della spettanza del credito sulla base della documentazione contabile
esibita dal contribuente,
si chiamano i dipendenti
uffici ad attribuire i crediti che risultino effettivamente spettanti, così
ponendo il contribuente,
ancorché tardivamente,
nella medesima condizione in cui si sarebbe
Scudo fiscale ad ampio raggio. Lo scudo
fiscale effettuato dalla
persona fisica scongiura
avvisi di accertamento
non soltanto diretti alla
persona stessa, ma anche
ad una società di cui la
persona risulti l’effettivo
«dominus». È quanto si
legge nella sentenza n.
1058/03/14 della Ctp di
Frosinone. La copertura
dello scudo fiscale, dunque, si estende anche alle
società governate dalla
persona fisica che ha
aderito alla misura, in
virtù di «un ampliamento
«di fatto», previsto dalla
circolare applicativa del
decreto». «Il documento
dell’Agenzia delle entrate», prosegue il collegio
ciociaro, «chiarisce che le
operazioni di rimpatrio
o di regolarizzazione effettuate da una persona
fisica non potranno essere
utilizzate per far partire
un accertamento fiscale
o anche semplicemente
nell’ambito di un controllo avviato magari per motivi diversi nei confronti
di una società di capitali
di cui quel contribuente è
il dominus».
Prove certe per il reddito estero. «La fotocopia della pagina redatta
in lingua straniera, priva
di sottoscrizione e di certificazione di conformità,
che costituirebbe secondo
la tesi dell’Ufficio la «fiche cliente» della banca
Hsbc di Ginevra, appare
del tutto irrilevante ai fini probatori, priva com’è
di qualunque elemento
idoneo a farne ritenere
la genuinità quanto alle
modalità di formazione,
ai contenuti e alla provenienza». Testuali parole
hanno condotto la Ctp di
Milano a emettere la sentenza n. 7215/29/14, con
annullamento dell’avviso di accertamento formato dall’Agenzia delle
entrate del capoluogo
meneghino. I giudici tributari hanno ritenuto
che una pretesa impositiva non potesse essere
validamente supportata
dalla mera esibizione di
una fotocopia di una pagina, peraltro in lingua
straniera, che avrebbe
dovuto essere, secondo gli
accertatori, una sorta di
documento di riepilogo
della posizione detenuta
dalla contribuente presso
la banca svizzera.
Nicola Fuoco
I testi delle sentenze sul sito www.
italiaoggi.it/docio7
.
IMPRESA
Lunedì 13 Ottobre 2014
13
I chiarimenti del decreto interministeriale sulla bonifica e riconversione dei siti inquinati
Credito d’imposta condizionato
Agevolazione a chi ha aderito all’accordo di programma
Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI
l credito di imposta messo a disposizione delle
imprese che promuovono
programmi per la bonifica e la messa in sicurezza
dei siti inquinati di interesse nazionale (Sin) o per la
riconversione industriale di
queste aree è utilizzabile solo
per gli investimenti effettuati
dopo che l’impresa ha aderito all’accordo di programma.
Questo emerge dal decreto
interministeriale del 7 agosto
2014, il quale definisce le condizioni, i limiti, le modalità e
i termini di decorrenza per
la concessione delle agevolazioni sotto forma di credito
d’imposta. Il decreto attua
quanto previsto dal decretolegge n. 145 del 2013, meglio
conosciuto come Destinazione
Italia. Le risorse stanziate per
la concessione delle agevolazioni sono complessivamente
pari a 70 milioni di euro, di
cui 20 milioni per l’anno 2014
e 50 milioni per l’anno 2015.
Le risorse potranno essere
incrementate con ulteriori
stanziamenti, disposti con
appositi provvedimenti normativi.
I
Chi può accedere alle
agevolazioni. Possono usufruire del credito di imposta le
imprese proprietarie di aree
contaminate o interessate ad
attuare progetti integrati di
messa in sicurezza o bonifica e di riconversione industriale e sviluppo economico
produttivo delle citate aree.
Inoltre le imprese devono
essere già costituite e iscritte al Registro delle imprese
precedentemente alla data di
sottoscrizione degli accordi di
programma. Le imprese beneficiarie devono avere a oggetto
l’esercizio esclusivo delle attività risultanti dall’accordo
di programma sottoscritto e
devono procedere all’acquisto
dei beni strumentali, successivamente alla sottoscrizione
o adesione agli accordi di programma. Non sono ammesse
alle agevolazioni le imprese
operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo
e nei settori della produzione
di prodotti agricoli; dell’industria siderurgica e delle fibre
sintetiche; nonché della pesca
e dell’acquacoltura. Risultano
escluse anche quelle riconducibili all’industria carbonifera; della costruzione navale,
dei trasporti e delle relative
infrastrutture, della produzione e della distribuzione di
energia e delle infrastrutture
energetiche.
Quando le grandi imprese sono finanziate. Le grandi imprese possono presentare
la richiesta di credito di imposta, se questa riguarda un
IL CREDITO IN PILLOLE
• Beneficiari: imprese sottoscrittrici
di accordi di programma volti a favorire la bonifica e la messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse
nazionale e la loro riconversione
industriale;
• Budget a disposizione: 70 milioni
di euro, di cui 20 milioni per l’anno 2014 e 50 milioni per l’anno
2015;
• Spese finanziabili: sostenute
dall’impresa a decorrere dalla
sottoscrizione dell’accordo di pro-
gramma e realizzate entro il 31
dicembre 2015
• Tipologie di beni finanziabili: fabbricati, macchinari, impianti ed attrezzature varie, programmi informatici
commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, brevetti concernenti nuove tecnologie;
• Concessione delle agevolazioni: a
seguito di istanza presentata dalle
imprese, per le quali è stata effettuata la prenotazione delle risorse,
in via esclusivamente telematica
L’iter da seguire
Gli accordi di programma sono sottoposti
al preventivo riscontro formale del Ministero dello sviluppo economico, Direzione
generale per gli incentivi alle imprese, ai
fini della verifica della disponibilità delle
risorse finanziarie, previste complessivamente da ciascun accordo di programma,
nonché di quelle attribuibili, all’interno
del previsto plafond, a ciascuna impresa
sottoscrittrice o successivamente aderente. In caso di esito positivo di tale verifica,
il Ministero provvede alla prenotazione
delle risorse in relazione al fabbisogno finanziario per ciascun accordo di programma e per ciascuna impresa sottoscrittrice
o successivamente aderente.
La concessione dell’agevolazione avverrà a seguito di istanza presentata dalle
imprese, per le quali è stata effettuata la
prenotazione delle risorse, per via esclusivamente telematica e nella forma di
dichiarazione sostituiva di atto notorio.
L’istanza è riferita alle spese sostenute
nel periodo d’imposta precedente a quello
in corso alla data di presentazione ed è
corredata di una certificazione del soggetto incaricato della
revisione legale o del
collegio sindacale o
di un professionista
Sin localizzato nelle aree
ammissibili alle deroghe
previste dall’articolo 107,
paragrafo 3, lettere a) e
c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (Tfue). Le pmi
invece non hanno questo
vincolo, la loro richiesta
infatti può riguardare un
Sin dell’intero territorio
nazionale. Limitatamente alle grandi imprese operanti nelle aree 107.3.c) della
Carta degli aiuti, gli investimenti sono ammissibili solo
se finalizzati alla creazione
di un nuovo stabilimento o
alla diversificazione delle
attività di uno stabilimento,
a condizione che le nuove
attività non siano uguali o
simili, secondo la definizione contenuta nell’articolo 2,
numero 50), del regolamento
generale di esenzione, a quelle svolte precedentemente
nello stabilimento.
iscritto nel registro della revisione legale, dalla quale risulti l’ammontare delle
spese effettivamente sostenute dall’impresa nel periodo d’imposta cui si riferisce l’istanza stessa e degli ammortamenti,
dedotti nel medesimo periodo di imposta.
Tale certificazione dovrà essere allegata
al bilancio.
Le istruzioni e gli allegati per la presentazione della domanda di contributo saranno stabiliti con successivo provvedimento
del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese. Le istanze trasmesse saranno istruite dal Ministero dello sviluppo
economico, al quale spetterà anche di
determinare, nel rispetto del limite di
spesa rappresentato dalle risorse annue
stanziate e delle risorse finanziarie prenotate, l’ammontare dell’agevolazione
spettante a ciascun beneficiario. Lo stesso ministero emanerà il relativo decreto
di concessione e trasmetterà all’Agenzia
delle entrate, per via telematica, l’elenco dei soggetti beneficiari e l’importo del
credito d’imposta spettante a ciascuno di
essi.
Agevolazioni concedibili.
Le imprese possono beneficiare
del credito d’imposta a decorrere dal 2014, vale a dire dal
periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data di
entrata in vigore del dl n. 1452013 avvenuta il 24 dicembre
2013 e fino alla chiusura del
periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2015.
Il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione
delle intensità di aiuto agli
investimenti previste nella
Carta di aiuti a finalità regionale 2014-2020. Il contributo
è commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni,
eccedente gli ammortamenti,
dedotti nel medesimo periodo d’imposta per il quale è
richiesta l’agevolazione, relativi alle medesime categorie
dei beni d’investimento della
stessa struttura produttiva e
ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato, effettuati nel periodo
d’imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti
effettuati mediante contratti
di locazione finanziaria, il valore dell’investimento è determinato dal costo sostenuto dal
locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo
d’imposta in cui le spese sono
state sostenute e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile
dell’imposta regionale sulle
attività produttive. Il credito
d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
presentando il modello F24,
attraverso i servizi telematici
messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto
dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta non è
cumulabile con altri aiuti di
Stato che abbiano ad oggetto
i medesimi costi ammissibili,
anche a titolo di de minimis.
Spese ammissibili. Sono
finanziabili le spese sostenute
nei periodi di imposta agevolati, vale a dire 2014 e 2015 e
che sono state realizzate a decorrere dalla data di sottoscrizione o adesione agli accordi di
programma. Sono considerate
ammissibili le spese relative
all’acquisto di fabbricati, macchinari, veicoli industriali,
impianti e attrezzature varie.
Sono esclusi i mezzi di trasporto se acquisti da imprese attive
nel settore dei trasporti. Sono
invece finanziabili i programmi
informatici commisurati alle
esigenze produttive e gestionali dell’impresa, utilizzati per
l’attività svolta nell’unità produttiva; i brevetti concernenti
nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la
parte in cui sono utilizzati
per l’attività svolta nell’unità produttiva. Il decreto prevede una limitazione per le
grandi imprese, per queste
gli investimenti in tali beni
sono agevolabili nel limite
del 50% del complesso degli investimenti agevolati
per il medesimo periodo
d’imposta. Le spese sono
ammissibili se rientrano in
programma di investimenti finalizzati alla creazione
di un nuovo stabilimento;
all’ampliamento della capacità di uno stabilimento
esistente o se contribuiscono alla diversificazione della
produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai
fabbricati precedentemente.
La finalità può essere riconducibile anche a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo
di uno stabilimento esistente.
Gli investimenti sono agevolabili se il bene presenta il requisito della novità. Restano,
pertanto, esclusi gli investimenti per beni a qualunque
titolo già utilizzati.
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.
14
IMPRESA
Lunedì 13 Ottobre 2014
I numeri del mercato elaborati dal Ministero dello sviluppo economico con il Censis
In Italia il falso vale 6,5 mld
E il mancato gettito fiscale è pari a 5,3 miliardi di euro
Pagina a cura
DI TANCREDI CERNE
ei miliardi e mezzo di
fatturato, 105 mila posti di lavoro sottratti
all’economia legale e un
mancato gettito fiscale pari a
5,3 miliardi di euro. Sono questi i numeri del mercato del falso in Italia elaborati dal Ministero dello sviluppo economico
in collaborazione con il Censis.
Un bollettino di guerra che ha
colpito tutti i principali settori
del made in Italy. Come l’abbigliamento dove l’industria del
falso ha realizzato nel 2012 (ultimi dati disponibili) un fatturato di 2 miliardi e 243 milioni
di euro pari al 34,3% del totale.
Ma anche i prodotti alimentari
la cui contraffazione ha fruttato alla malavita poco più di un
miliardo di euro, pari al 15,8%.
Senza dimenticare il comparto
di cd, dvd e software che con
oltre 1,786 miliardi di euro
(27,3%) costituisce il secondo
principale obiettivo dell’industria del falso. «Se fossero stati
venduti gli stessi prodotti sul
mercato legale si sarebbero
avuti 17,7 miliardi di euro di
valore di produzione aggiuntiva, con conseguenti 6,4 miliardi circa di valore aggiunto (pari
allo 0,45% dell’intero prodotto
interno lordo italiano)», hanno
avvertito i ricercatori del Censis. Non solo. La produzione
avrebbe generato acquisti di
materie prime, semilavorati e servizi dall’estero per un
valore delle importazioni pari
a 5,6 miliardi di euro. Mentre
la produzione degli stessi beni
in canali ufficiali avrebbe richiesto circa 105 mila unità
di lavoro a tempo pieno, pari a
circa lo 0,44% dell’occupazione
complessiva nazionale.
Analizzando i dati a prezzi
costanti, si evince tuttavia che
negli ultimi anni il mercato
del falso ha fatto registrare
un deciso ridimensionamento
del fatturato rispetto al 2010,
quando il valore si attestava
a 7 miliardi e 326 milioni, o
all’anno successivo, quando
aveva raggiunto addirittura i
7 miliardi 689 milioni di euro.
«Per tutti i settori, a eccezione
dei medicinali (+0,5%), abbiamo registrato una contrazione
del fatturato rispetto al 2010»,
hanno avvertito gli esperti.
«Particolarmente significativa è risultata la variazione del
fatturato nel biennio per il settore orologi e gioielli (+20,1%) e
per quello dell’abbigliamento e
accessori (+14,8%)». E questo,
per il fatto che il protrarsi della
difficile situazione dell’economia e del mercato del lavoro
ha costretto famiglie che erano
riuscite negli anni precedenti a
mantenere inalterato il livello
dei propri consumi a mettere in
atto strategie di contenimento
della spesa, che hanno interessato, al pari degli altri, anche il
consumo dei beni contraffatti.
S
La contraffazione
Gettito tributario generato dalla contraffazione in Italia per categoria
di Imposta, 2012 (in mln di euro)
Su
Su
Totale
domanda
produzione
diretta
e attivata
diretta
attivata
Imposte Dirette
Gettito Ires-Ire
Reddito di impresa
Gettito Irap reddito
di impresa
Gettito Ire su redditi
da lavoro dipendente
210,18
572,62
782,80
101,61
259,62
361,22
232,32
267,90
500,22
544,10
1.070,11
1.644,25
Gettito Iva sulla vendita
978,22
2.658,20
3.636,42
Totale imposte indirette
978,22
2.658,20
3.636,42
Totale
1.522,33
3.758,34
5.280,67
Totale imposte dirette
Imposte Indirette
Stima del fatturato della contraffazione in Italia per settori, 2012
(v.a. e var. %)
Settore
v.a. (mln di euro)
Var %
Prodotti alimentari, alcoli e bevande
1.035,2
15,8
Profumi e cosmetici
108,3
1,7
Abbigliamento e accessori
2.243,3
34,3
Apparecchi e materiale elettrico
586,6
9,0
Materiale informatico
243,2
3,7
Cd, dvd, cassette audio e video
1.786,5
27,3
Orologi e gioielli
379,8
5,8
Giochi e giocattoli
28,8
0,4
Medicinali
21,4
0,3
Pezzi di ricambio auto
102,1
1,6
Totale
6.535,2
100,0
Fonte: Censis 2014
Senza dimenticare l’effetto deflazione dei prezzi che ha interessato anche il comparto del
falso. «L’abbassamento della
qualità (e conseguentemente
dei prezzi) delle merci vendute in strada potrebbe trovare
adeguato riscontro empirico
anche nel valore medio dei
pezzi sequestrati da Dogane e
Guardia di finanza, diminuito
da 13 a 10,7 euro nel periodo
2008-2013», hanno segnalato
dal Censis. Nonostante questo, la contraffazione continua
a rappresentare un problema
molto sentito anche per le
pesanti perdite generate sul
bilancio dello Stato in termini di mancati introiti fiscali.
Riportare sul mercato legale la produzione delle merci
contraffatte significherebbe,
infatti, garantire un gettito
fiscale aggiuntivo per l’Erario,
tra imposte dirette e indirette,
di 5 miliardi e 280 milioni di
euro, considerando tutte le fasi
della catena di produzione: 782
milioni legato al gettito IresIre sul reddito di impresa, 361
milioni dal gettito Irap e 500
milioni legati al gettito Ire sui
redditi del lavoro dipendete. A
questo bisogna aggiungere 3,6
miliardi di euro per il gettito
Iva sulle vendite per un totale
di 5,28 miliardi di euro.
Convivere con il falso. La
vendita di merce contraffatta
rappresenta solo l’ultimo anello di una filiera criminale che
comprende anche la produzione, il trasporto e la distribuzione e che, per la sua complessità, richiede il coinvolgimento di
organizzazioni criminali dedite
anche ad altri tipi di traffici.
Queste organizzazioni trovano
un humus favorevole in contesti territoriali caratterizzati da
un’elevata presenza di attività
illegali ai danni delle imprese.
Secondo un’inchiesta condotta
dal Censis, infatti, quasi il 60%
degli intervistati ha segnalato
la presenza di imprese irregolari sul proprio territorio, il
52,4% ha denunciato fenomeni
di sfruttamento del lavoro e il
51,3% di immigrazione irregolare. Si tratta di tre forme di
illegalità diverse ma profondamente interconnesse tra loro
che si alimentano a vicenda.
«Ben il 46,2% degli intervistati
ipotizza che sul proprio territorio venga prodotta merce falsa
e il 46,3% afferma che l’acquisto di questa tipologia di merce
è un’abitudine in crescita tra i
consumatori, in particolare se
si fa riferimento agli articoli
di abbigliamento e agli accessori», si legge nel rapporto del
Censis. Ma cosa fanno le imprese italiane per tutelarsi dal
rischio della contraffazione?
Troppo poco, secondo il campione di intervistati dal Censis.
Secondo due intervistati su tre,
infatti, non è sufficiente il livello di conoscenza che le imprese
hanno degli strumenti per la
tutela della proprietà industriale. E anche in riferimento
ai dispositivi più diffusi, come
la registrazione della denominazione d’origine, dei marchi
o la costituzione di consorzi
di tutela, emerge chiaramente la necessità di informare e
sensibilizzare ulteriormente
le aziende per incentivarne
un maggiore uso. È infatti diffusa l’idea che una maggiore
informazione alle imprese sul
tema della contraffazione e
dei danni che provoca potrebbe motivarle a investire di più
nella tutela della proprietà
industriale (stando almeno
al 68,8% degli intervistati).
Questo non vuol dire che non
siano stati attivati, nei diversi
territori, organismi di comunicazione e di supporto: oltre
la metà degli intervistati ha
segnalato la presenza di sportelli di supporto nella ricerca di
incentivi o finanziamenti per
la tutela della proprietà industriale, mentre in alcuni territori sono attivi anche tavoli di
coordinamento e osservatori
sul fenomeno della contraffazione. Questo vale soprattutto
per le regioni del Centronord,
mentre questi organismi sembrano essere meno presenti al
Sud. Al di là della presenza o
meno di strutture che si occupano stabilmente di contraffazione, il 60% degli intervistati
ha dichiarato che nel proprio
territorio non sono mancate
negli ultimi anni iniziative
di formazione, informazione,
sensibilizzazione sui temi della contraffazione e della tutela
di prodotti e marchi, che hanno visto come enti promotori
soprattutto le associazioni
imprenditoriali e le camere di
commercio.
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IMPRESA
Lunedì 13 Ottobre 2014
15
Indagine realizzata da PwC, CIO e CSO: gli impiegati tra i maggiori responsabili
Hacker, in 117 mila sotto attacco
Cresce il numero di aziende a rischio. Più colpiti i big
Sicurezza informatica
Il numero di attacchi informatici
nel mondo
2009
2010
2011
2012
2013
2014
3,4 milioni
9,4 milioni
22,7 milioni
24,9 milioni
28,9 milioni
42,8 milioni
Da dove arriva la minaccia?
Dall’interno
Dall’esterno
Dipendenti attuali:
Hackers: 24%
35%
Ex dipendenti: Autore sconosciuto:
18%
30%
Consulenti/terzi
Concorrenti: 24%
contraenti: 18%
Fornitori/partner Crimine organizzato:
commerciali: 13%
15%
Il costo medio di una frode
Piccole imprese
(ricavi fino a 100 milioni di dollari)
Medie imprese
(ricavi tra 100 milioni e 1 miliardo di dollari)
Grandi imprese (ricavi superiori a 1 miliardo di
dollari)
410 mila dollari
1,3 milioni di dollari
5,9 milioni di dollari
Fonte: «The Global State of Information Security Survey 2015, a worldwide survey by CIO, CSO and PwC».
Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA
ltre 117 mila attacchi
informatici al giorno
a danno delle aziende
di tutto il mondo. In
totale nel 2014 saranno quasi
43 milioni, con una crescita del
48% rispetto allo scorso anno.
Aumenta anche l’impatto economico delle frodi: quando gli
hacker vanno a segno, i danni si attestano in media a 2,7
milioni di dollari, mentre decuplica il numero delle grandi
aziende che subiscono perdite
per oltre 20 milioni (banche,
gestori carte di credito, motori
di ricerca ecc.). È quanto emerge dalla Global State of Information Security Survey 2015,
curata da PwC, CIO e CSO.
La ricerca ha coinvolto 9.700
top manager (ceo, cfo, cio, cso),
addetti IT e responsabili delle
procedure di sicurezza di 154
paesi.
Nonostante le preoccupazioni crescenti, tuttavia, dal sondaggio emerge che le spese per
la sicurezza informatica sono
globalmente diminuite del 4%
rispetto al 2013. Complice la
crisi economica che riduce
o azzera gli investimenti,
negli ultimi cinque anni la
percentuale di spesa per la
cybersecurity all’interno dei
budget IT è rimasta al 4% o
diminuita.
Le grandi aziende sono i
bersagli preferiti dagli hacker, perché detengono informazioni di maggior valore. Le
realtà con fatturato superiore
al miliardo di dollari hanno
registrato il 44% di incidenti
in più rispetto all’anno precedente. Tuttavia, le imprese più
strutturate sono quelle che
presentano le difese migliori.
Motivo per cui i criminali del
web stanno iniziando a colpire
anche le piccole e medie imprese. Che in Italia rappresentano oltre il 95% del tessuto
produttivo.
«Non sorprende che i casi di
violazione della cybersecurity
crescano ogni anno, insieme
O
all’impatto
ll’i
tt finanziario
i i che
h ne
deriva», spiega Fabio Merello,
responsabile cybersecurity di
PwC Italia «tuttavia, la rilevanza di tali violazioni diventa maggiore se consideriamo
le modalità di individuazione
e gestione di tali eventi. Gli
attacchi sono sempre più sofisticati. È fondamentale identificare procedure che integrino
al massimo capacità predittive, preventive, di indagine e di
risposta in caso di violazioni,
per minimizzarne gli impatti
negativi».
La ricerca analizza i responsabili delle violazioni ai
sistemi di sicurezza informatica. Nella maggior parte dei
casi si tratta di impiegati della società o ex dipendenti, ma
cresce pure il coinvolgimento
di service provider (+15%) e
consulenti esterni (+17%). La
survey rileva poi un incremento del 64% di incidenti attribuiti all’iniziativa di aziende
concorrenti, alcune delle quali «probabilmente supportate
dai rispettivi governi».
Un ulteriore aspetto affrontato dallo studio consiste
nella ridotta sensibilità delle
figure apicali dell’azienda ai
rischi connessi alla sicurezza
informatica. Solo il 49% degli
intervistati afferma di aver
adottato un team multidisciplinare che periodicamente si
riunisce per discutere, coordinare e comunicare informazioni che riguardano tali aspetti.
«I rischi legati alla sicurezza
informatica non verranno mai
completamente eliminati e
con la crescita del cybercrime le società devono essere
preparate e vigili nell’ambito
di uno scenario in costante
evoluzione», conclude Merello, «le aziende devono passare da un modello di sicurezza
tradizionale, concentrato su
prevenzione e controllo, a un
approccio basato sulla gestione
del rischio che sia in grado di
dare priorità agli asset di maggior valore e valuti le minacce
incombenti».
© Riproduzione riservata
Partecipazione dei top manager
alla gestione dei rischi informatici
In quante aziende il consiglio di amministrazione
è direttamente coinvolto nelle seguenti attività?
Budget per la sicurezza
40%
informatica
Definizione di ruoli
e responsabilità nel sistema
20%
di sicurezza informatica
Politiche di sicurezza
36%
informatica
Investimenti tecnologici
30%
per la sicurezza
Politica generale di sicurezza
42%
aziendale
Valutazione dei risultati del
sistema di sicurezza e della
25%
gestione dei rischi di privacy
.
16
IMPRESA
Lunedì 13 Ottobre 2014
Quanto emerge dalla carta degli aiuti 2014-2020, approvata dalla Commissione europea
Incentivi Ue a un italiano su tre
Alle imprese di cinque regioni la fetta più grande
Pagina a cura
DI ROBERTO LENZI
n terzo della popolazione italiana benefi cerà degli incentivi Ue che potranno
coprire fino al 45% degli investimenti produttivi. Addirittura, l’agevolazione complessiva potrà coprire fino al
60% della spesa, se gli investimenti saranno effettuati
prima del 30 giugno 2015.
Questo emerge dalla lettura della carta degli aiuti a
finalità regionale 2014-2020
dell’Italia, recentemente approvata dalla Commissione
europea. Gli abitanti agevolabili sono quelli residenti
nelle cinque Regioni del
Mezzogiorno Sicilia, Calabria, Puglia, Campania e
Basilicata e in parte delle
40 province del centro nord
ammissibili. Spiccano province come Milano, Genova e
Venezia tra quelle che possono vantare aree ammissibili.
Gli incentivi a sostegno degli investimenti produttivi
delle grandi imprese vanno
dal 10% nel Centronord al
25% nel Sud, mentre per le
piccole imprese si va dal 30
al 45%. La Basilicata ha ripreso il suo posto stabile tra
le aree a maggior svantaggio
italiane, assieme a Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, fi no a tutto il 2020. In
queste aree arriveranno gli
aiuti più elevati. Le intensità di aiuto subiranno una
leggera riduzione rispetto
al periodo precedente, con
tagli comunque contenuti
nell’ordine massimo di 5
punti percentuali. Al di fuori delle aree defi nite dalla
carta degli aiuti le grandi
imprese non potranno beneficiare di aiuti di stato a
finalità regionale. È opportuno ricordare che gli orientamenti in materia di aiuti
di Stato a finalità regionale
hanno stabilito le norme
in base alle quali gli Stati
membri possono concedere
aiuti di Stato alle imprese
per sostenere investimenti
in nuovi impianti di produzione nelle regioni meno
avvantaggiate d’Europa o
sostenere investimenti per
ampliare o modernizzare
impianti esistenti. La carta
degli aiuti, appena approvata individua le aree geografiche in cui le imprese possono ricevere questo tipo di
aiuti, e in quale percentuale. Sono state individuate le
zone che possono beneficiare
di aiuti a finalità regionale
agli investimenti ai sensi
delle norme comunitarie in
materia di aiuti di Stato e
fissati i livelli massimi di
aiuto per le imprese nelle
regioni ammissibili. La nuova carta opererà nel periodo
compreso tra il primo luglio
U
Le aree interessate
Regioni interamente ammissibili agli aiuti a
norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del TFUE dall'1/7/2014 al 31/12/2020
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
2014 e il 31 dicembre 2020.
Le nuove zone designate
rappresentano una popolazione totale di 20,6 milioni,
ovvero il 34,07% della popolazione italiana. I contributi
che possono essere concessi
a progetti d’investimento
variano a seconda delle di-
mensioni delle imprese richiedenti. Le imprese che
ottengono il contributo più
basso sono le grandi imprese. Queste hanno incentivi
diversificati a seconda della
localizzazione, anche se non
possono avere incentivi per la
realizzazione di investimenti
«tradizionali» nelle zone ordinarie non individuate dalla carta (fanno eccezione gli
aiuti non classificabili come
aiuti di stato, per esempio
il bonus fiscale del 15%, ed
eventuali aiuti in regime «de
minimis»). Le grandi imprese
localizzate nelle zone assistite possono avere incentivi che
variano
fra il 10%, ottenibile
v
nelle aree svantaggiate del
Centronord e il 25% erogabile
nelle regioni svantaggiate del
Mezzogiorno. Gli interventi
devono essere parametrati
ai costi di investimento complessivi, a cui si applicano le
intensità di aiuto stabilite.
La situazione cambia per le
pmi, anche queste a seconda
della dimensione possono
avere dei contributi aggiuntivi. Gli incentivi aumentano
di 10 punti percentuali per le
imprese di medie dimensioni
e di 20 punti percentuali per
le piccole imprese, pertanto
le intensità di aiuto salgono
rispettivamente al 20% per le
Il credito di imposta sarà del 15%
Tutti gli investimenti effettuati dal 25
giugno 2014 fino al 30 giugno 2015 potranno beneficiare del credito di imposta del 15% istituito con il decreto
legge 24 giugno 2014, n. 91. Il credito
d’imposta viene concesso a tutte le
imprese, pmi e grandi, che effettuano
investimenti in macchinari su tutto il
territorio nazionale. Il forte appeal per
questa agevolazione è determinato dal
fatto che il credito d’imposta, non essendo riconosciuto come un aiuto di
stato, potrebbe essere cumulato con
altre agevolazioni.
Tradotto in numeri, questo significa
che una piccola impresa che investirà
nelle regioni più svantaggiate del Mezzogiorno potrà ambire a un incentivo
del 45% sotto forma di aiuto di stato,
abbinato al credito d’imposta fino al
15%, con la possibilità di coprire con
fondi pubblici fino al 60% dell’investimento produttivo, ameno che non intervengano limitazioni specifiche in sede
di emissione dei bandi.
Gli investimenti ammissibili al credito
d’imposta dovranno essere effettuati
entro il 30 giugno 2015, le spese ammissibili devono riguardare beni che
siano riconducibili a quanto previsto
dal codice ATECO 28, ogni singolo bene
facente parte del progetto di investimento deve avere un costo imponibile
di almeno 10 mila euro.
Per procedere alla determinazione del
credito di imposta spettante, pari al
15% dell’investimento ammissibile,
le imprese devono prima determinare
l’importo degli investimenti effettuati
nei 5 anni precedenti.
Dal costo di investimento ammissibile
deve infatti essere detratta la media
degli investimenti degli ultimi cinque
anni, con la possibilità però di togliere
l’anno dei cinque che ha visto effettuare
la maggior quantità di investimenti.
La carta interessa oltre 40 province del
Centronord. Sono quaranta le province italiane del Centronord che possono
contare sulla presenza di almeno una
zona che beneficerà di aiuti più elevati
in quanto ricompresa nella carta degli
aiuti 2014-2020.
Queste aree all’interno delle 40 province si aggiungono alle cinque regioni
del mezzogiorno. Colpisce il fatto che
anche una provincia ricca come Milano
vanta un comune inserito tra le aree a
maggior svantaggio, si tratta di Cambiago.
Le province che al proprio interno hanno aree citate dalla carta sono le seguenti: Vercelli, Verbania-Cusio-Ossola,
Lodi, Piacenza, Rovigo, Ferrara, Massa
Carrara, Teramo, Ascoli Piceno, Perugia, Terni, Viterbo, Rieti, Frosinone,
Isernia, Campobasso, Chieti, Cagliari,
Sassari, Ogliastra, Nuoro, Oristano,
Medio Campidano, Carbonia Iglesias,
L’Aquila, Pescara, Latina, Biella, Aosta,
Milano, Monza Brianza, Varese, Venezia, Pordenone, Udine, Gorizia, Savona,
Genova, Livorno, Ancona. All’interno
di queste province sono già individuate le aree (singoli comuni o porzioni
di comuni) in cui le imprese potranno
beneficiare delle maggiori intensità di
aiuto.
medie imprese e al 30% per
le piccole imprese nel centronord. Salgono invece al 35%
per le medie imprese e al
45% per le piccole imprese
nel mezzogiorno.
Cinque regioni otterranno gli aiuti maggiori.
Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia sono
le cinque regioni in cui le imprese potranno beneficiare
delle intensità di aiuto maggiori. La Basilicata torna tra
queste aree dopo un periodo
transitorio di esclusione e
si aggiunge alle confermate
Campania, Puglia, Calabria
e Sicilia, già comprese in
questa classificazione per il
periodo 2007-2013. Infatti, la
Basilicata, pur ricompresa in
tali aree, poteva beneficiare
dello status solo fino al 2010,
pertanto ne è stata esclusa
negli ultimi anni. La classificazione si basa sul fatto che
queste cinque regioni sono
caratterizzate da un pil pro
capite inferiore al 75% della
media Ue.
Gli aiuti diminuiscono,
anche se di poco. Le intensità di aiuto subiscono una
rriduzione del 5% nelle aree
svantaggiate del Mezzogiorno rispetto alla programman
zione 2007-2013. La stessa
rriduzione si applica anche ad
alcune aree del Centronord.
Per il resto, la carta italiana
P
degli aiuti a finalità regionale
per il periodo 2014-2020 non
p
cambia molto diversa da quellla del periodo precedente. La
copertura totale in termini di
popolazione è quasi identica
p
(il 34,07% della popolazione
ttotale del territorio italiano
rrispetto al 34,1% nel periodo
precedente). La copertura in
p
ttermini di popolazione dellle zone ammissibili in base
all’articolo 107, paragrafo 3,
llettera c), del Tfue è legger-
mente aumentata (3.042.000
m
abitanti nella nuova carta rispetto a 2.280.000 in quella
precedente). La riduzione delp
lle intensità è stata applicata
iin linea con l’obiettivo degli
orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalità regionale di sostenere le regioni
n
europee più svantaggiate.
.
IMPRESA
Lunedì 13 Ottobre 2014
17
Le precisazioni della commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro
Il formatore non si fa da sé
Non autocertificabili i requisiti per la qualificazione
Pagina a cura
DI CARLA DE LELLIS
on è autocertificabile il
possesso dei requisiti
(«criteri») per la qualificazione della figura
di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro per il datore
di lavoro che intenda svolgere i
compiti del servizio di prevenzione e protezione, nonché per
lavoratori, dirigenti e preposti.
Lo precisa la commissione per
gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro, a risposta
di un quesito dell’Ordine dei
consulenti del lavoro (nota n.
21/2014). I criteri, individuati
dal dm 6 marzo 2013, sono in
vigore il 18 marzo 2014. La
commissione inoltre ha pre-
N
cisato che al consulente del
lavoro non basta aver svolto
attività professionale per essere considerato in possesso
dei criteri (4 e/o 5) di qualificazione.
Le condizioni per essere
«formatori». In base al citato
dm 6 marzo 2013, si considera
qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito
e uno dei sei criteri individuati
dallo stesso decreto e che tendono a garantire l’adeguata
combinazione tra esperienza,
competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di
innalzare il livello qualitativo
delle lezioni (si veda tabella).
Il quesito sul 4° criterio.
L’Ordine dei consulenti ha
chiesto di sapere se il consulente del lavoro che «abbia
esercitato la professione per
almeno 18 mesi» occupandosi
anche di salute e sicurezza sul
lavoro possa essere considerato che sia in possesso di qualificazione n. 4. La commissione
ministeriale ha spiegato che
chiunque (professionista o
meno), in possesso del diploma
di scuola superiore, intenda avvalersi del criterio n. 4 «dovrà
dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore
previsto dal decreto (decreto 6
marzo 2013, ndr) e di avere, al
contempo, svolto per almeno
18 mesi «attività lavorativa
o professionale» coerente con
l’area tematica di docenza».
La formula usata dal decreto,
aggiunge la commissione, indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo,
per quanto non esclusivo, non
episodico, in relazione alle aree
tematiche di interesse. Inoltre,
a tali requisiti l’aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro
alternative (percorso formativo, docenza ecc.) indicate specificatamente.
Il quesito sul 5° criterio.
L’Ordine dei consulenti ha
inoltre chiesto di sapere se
il consulente del lavoro «che
abbia svolto attività professionale per almeno un triennio,
seguendo i propri clienti anche
in materia di salute e sicurezza
del personale ed effettuandone
i relativi adempimenti» sia in
possesso del criterio n. 5 previsto. La commissione ministeriale ha spiegato che chiunque
(professionista o meno), in
possesso del diploma di scuola
superiore, intenda avvalersi
del criterio n. 5 «dovrà dimostrare di avere svolto, sempre
in maniera non episodica, per
almeno tre anni «esperienza
lavorativa o professionale (…)
coerente con l’area tematica
oggetto di docenza». A tale requisito, occorrerà aggiungere
la dimostrazione del possesso
di una delle quattro tematiche
(percorso formativo in didattica, docenza ecc.) individuate
dalla norma».
© Riproduzione riservata
Le condizioni di qualificazione
Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito e uno dei criteri:
PREREQUISITO = Diploma di scuola secondaria di secondo grado (*)
1° CRITERIO = Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nell'area tematica oggetto della docenza
2° CRITERIO = Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi
post-laurea (dottorato di ricerca, i perfezionamento, master, specializzazione...) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad
almeno una delle seguenti specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master
in Comunicazione; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
3° CRITERIO = attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute
e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica
della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b):
a. almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b. • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
4° CRITERIO = attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81/2008), unitamente alla
specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b):
a. almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
b. • percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
5° CRITERIO = esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con
l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master
in Comunicazione; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa
• corso/i formativo/i in affrancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
6° CRITERIO = esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze
solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master
in Comunicazione; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza; in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.
(*) Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori.
.
18
IMPRESA
Lunedì 13 Ottobre 2014
Lo prevede il bando disegni+2, del Mise. Stanziati 5 milioni per le pmi innovatrici
Brevetti, via alle agevolazioni
Dal 6 novembre le richieste per modelli già registrati
DI
Pagina a cura
CINZIA DE STEFANIS
tanziati dal Mise 5
milioni di euro per
l’innovazione delle
Pmi. Dal 6 novembre sarà possibile richiedere le agevolazioni previste
dal bando «disegni+2» del
Ministero dello sviluppo
economico. Alla data di presentazione della domanda
di agevolazione il progetto
di valorizzazione di un disegno o di un modello dovrà
essere registrato e l’impresa
richiedente l’agevolazione
dovrà esserne titolare o dovrà essere in possesso di un
accordo di licenza con un
soggetto, anche estero, che
ne detiene la titolarità. Le
risorse saranno assegnate
con procedura valutativa a
sportello, secondo l’ordine
cronologico di presentazione
delle domande e fino a esaurimento delle risorse stesse.
Tutto questo è quanto contenuto nel bando del ministero
dello sviluppo economico, rubricato «concessione di agevolazioni alle imprese per la
valorizzazione dei disegni e
modelli» (il cui comunicato è
stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale dell’8 agosto 2014serie generale n. 183).
S
Presentazione domande. Per accedere all’agevolazione è necessario compilare
il form online. La compilazione del form on line consente
l’attribuzione del numero
di protocollo, che deve essere riportato nella domanda
di agevolazione. Il form on
line sarà disponibile sul sito
www.disegnipiu2.it a partire
dal 6 novembre e fino a esaurimento delle risorse disponibili. L’Unioncamere curerà gli adempimenti tecnici e
amministrativi riguardanti
l’istruttoria delle domande e
l’erogazione delle agevolazioni del presente bando, anche
attraverso strutture in house
del sistema camerale.
Le imprese devono presentare la domanda per l’agevolazione entro dieci giorni
dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form online.
La domanda, redatta secondo i modelli allegati al
bando (allegati 1 e 2) , costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ai sensi degli articoli 46 e 47
del dpr 28 dicembre 2000,
n. 445. Quanto dichiarato
nella domanda comporta le
conseguenze, anche penali,
prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni
mendaci.
La domanda di agevolazione, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa
contiene:
- dichiarazione sostitutiva
In sintesi
Stanziati dal Mise 5.000.000,00 (cinque milioni) di
Fondi disponibili
euro per la valorizzazione di disegni e modelli industriali.
Dal 6 novembre è possibile presentare le domande
di agevolazioni.
Per accedere all’agevolazione è necessario compilare il
form on line. La compilazione del form on line consente
l’attribuzione del numero di protocollo, che deve essere
Domande
riportato nella domanda di agevolazione. Il form on line
sarà disponibile sul sito www.disegnipiu2.it a partire
dal 90° giorno successivo alla data di pubblicazione
nella gazzetta ufficiale del comunicato relativo al bando
e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L’Unioncamere curerà gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l’istruttoria delle domande e l’eroSoggetto gestore
gazione delle agevolazioni del presente bando, anche
attraverso strutture in house del sistema camerale.
Le risorse sono assegnate con procedura valutativa
a sportello, secondo l’ordine cronologico di presenAssegnazione risorse
tazione delle domande e fino ad esaurimento delle
risorse stesse.
di atto notorio della dimensione di impresa;
- dichiarazione sostitutiva
di certificazione di iscrizione
dell’impresa al registro delle
Imprese;
- dichiarazione sostitutiva
di atto notorio attestante che
nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione
di cui alla vigente normativa
antimafia;
- dichiarazione sostitutiva
di atto notorio che l’impresa
è in regola con l’assolvimento
degli obblighi contributivi attestati dal documento unico
di regolarità contributiva;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli
eventuali aiuti già ricevuti
dall’impresa a titolo di «de
minimis» nell’arco dell’ultimo triennio;
- dichiarazione che l’impresa richiedente e le imprese
fornitrici dei servizi prescelti, i cui costi rientrano tra
le spese ammissibili, non si
trovano, a partire da 24 mesi
precedenti la data di presentazione della domanda, in
una delle situazioni di cui
all’art. 2359 c.c. ovvero non
devono essere state partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque
per cento, da medesimi altri
soggetti, anche in via indiretta;
- dichiarazione che l’impresa richiedente non ha usufruito di servizi, per i quali
vengono richieste le agevolazioni del presente bando,
erogati da: amministratori o
soci dell’impresa beneficiaria
1. I dieci giorni dalla data di
assegnazione del protocollo
online per l’invio della domanda di agevolazione sono
calcolati a partire dal giorno
successivo a quello di assegnazione del protocollo. Se
il 10° giorno utile per l’invio
della domanda di agevolazione cade nei giorni di sabato o
festivi, tale termine si intende prorogato al primo giorno
lavorativo successivo.
- dichiarazione liberatoria
sulla privacy;
- dichiarazione che il disegno/modello registrato sia in
corso di validità;
- dichiarazione in merito alla eventuale iscrizione
nell’elenco delle imprese con
rating di legalità.
Allegati ai documenti.
La domanda di agevolazione deve essere corredata dai
seguenti documenti:
- il progetto di valorizzazione del disegno/modello,
(allegato 3 «Project plan»),
con l’indicazione degli obiettivi finali che si intendono
perseguire e dei relativi costi
preventivati;
- i preventivi di spesa dei
servizi specialistici esterni
redatti su carta intestata
del fornitore e debitamente
sottoscritti che descrivano i
servizi offerti, i tempi di rilascio, il numero ed il costo
unitario delle giornate uomo,
l’importo complessivo. I preventivi devono recare data
successiva alla data di pubblicazione del comunicato
relativo al presente bando
nella gazzetta ufficiale; ad
essi devono essere allegati i curricula dei fornitori.
Nel caso di società occorre
allegare, altresì, i curricula
delle singole professionalità
coinvolte;
- il certificato di registrazione del disegno/modello,
nonché la riproduzione grafica e la descrizione dello
stesso.
La domanda di agevolazione deve essere trasmessa
entro dieci giorni dalla data
del protocollo assegnato
mediante compilazione del
form online esclusivamente
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
disegnipiu2@legalmail.it
Per la validità della data di
invio farà fede la data d’arrivo della Pec all’indirizzo
sopra indicato.
La domanda e i relativi allegati devono essere inviati
in formato Pdf unicamente
dall’indirizzo Pec dell’impresa richiedente o dall’indirizzo Pec di un suo procuratore
speciale. In tale ultimo caso
occorre allegare la relativa
procura speciale. Nell’oggetto della Pec si deve riportare
la seguente dicitura: «Disegni+2».
L’Unioncamere non assume responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi nella trasmissione comunque
imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore né per lo smarrimento di
comunicazioni dipendente da
inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto richiedente.
Non saranno prese in considerazione le domande:
- per le quali non si sia proceduto alla compilazione del
form on line per l’attribuzione del protocollo;
- inviate prima del 90°
giorno successivo alla data
di pubblicazione Bando;
- inviate oltre il 10° giorno
dalla data di assegnazione
del protocollo attribuito mediante compilazione del form
on line;
- non inviate secondo le
modalità richieste;
- presentate da soggetti diversi da quelli soggetti alle
agevolazioni;
- non sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa;
- non compilate secondo il
modello di domanda (allegato 1 e allegato 2) e prive del
project plan (allegato 3) ;
- prive del certificato di
registrazione del disegno/
modello.
Istruttoria dei progetti
e concessione dell’agevolazione. Le risorse sono
assegnate con procedura valutativa a sportello, ai sensi
dell’art. 5, comma 3 del dlgs
123/98, secondo l’ordine cronologico di presentazione
delle domande e fino a esaurimento delle risorse stesse.
Ai fini della definizione
dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande
si farà riferimento al numero di protocollo assegnato al
momento della compilazione
del form online. In caso di insufficienza dei fondi l’ultima
domanda istruita con esito
positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse fi nanziarie
disponibili.
L’istruttoria delle domande
è effettuata dall’Unioncamere che verifica la regolarità
formale e la completezza della domanda di agevolazione,
la sussistenza dei requisiti,
le condizioni di ammissibilità previste dal bando .
L’istruttoria si conclude
con un giudizio motivato,
positivo o negativo, in merito alla concessione o meno
dell’agevolazione mediante
comunicazione all’impresa
interessata, entro il termine di 90 giorni dalla data di
assegnazione del protocollo
attribuito mediante compilazione del form on line. In caso
di esito positivo dell’istruttoria l’Unioncamere adotta un
provvedimento di concessione dell’agevolazione in favore
dell’impresa beneficiaria .
Cosa viene agevolato.
Oggetto dell’agevolazione è
la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello,
singolo o multiplo. Il progetto
deve riguardare la valorizzazione di un disegno/modello
che - alla data di presentazione della domanda di agevolazione - sia registrato e
di cui l’impresa richiedente
l’agevolazione sia titolare o
in possesso di un accordo di
licenza con un soggetto, anche estero, che ne detiene la
titolarità.
Il progetto deve essere
concluso entro 12 mesi dalla
notifica del provvedimento
di concessione dell’agevolazione.
© Riproduzione riservata
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IMPRESA
Lunedì 13 Ottobre 2014
19
Le indicazioni sul riconoscimento dello sgravio. Trenta giorni di tempo per i nuovi accordi
Solidarietà, è corsa allo sconto
Entro il 26/10 le richieste per i contratti già firmati
Pagina a cura
DI CARLA DE LELLIS
onto alla rovescia
per chiedere lo sgravio sui contratti di
solidarietà. Scade il
26 ottobre il termine per inviare (tramite Pec) le richieste di riconoscimento della
riduzione contributiva del
35% da parte delle aziende
che hanno attivato riduzioni
dell’orario di lavoro superiori
al 20%, mediante accordi di
solidarietà siglati prima del
26 settembre 2014. Lo sgravio, in ogni caso, spetta per i
periodi successivi al 21 marzo 2014 e per tutta la durata
della solidarietà. Per i nuovi
accordi invece, cioè per quelli
stipulati dopo il 26 settembre
2014, le richieste a ministero del lavoro e Inps, sempre
tramite Pec (Posta elettronica certificata), vanno inviate
entro 30 giorni.
C
I contratti di solidarietà. Si tratta di particolari
accordi basati sulla «solidarietà» tra imprese e sindacati
allo scopo di salvaguardare
i livelli occupazionali. I contratti di solidarietà possono
essere di due tipologie:
• a salvaguardia dei posti
di lavoro, quando in azienda
si presentano ipotesi di esubero di personale (cosiddetta
«solidarietà difensiva»);
• oppure allo scopo di dare
impulso a nuove assunzioni (cosiddetta «solidarietà
espansiva»).
In entrambi i casi, con
questi accordi si autorizza
una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro, per
tutti i lavoratori, al fine di
scongiurare licenziamenti
(solidarietà difensiva) oppure per provocare la necessità
di nuove assunzioni (solidarietà espansiva).
Il sostegno previdenziale e pubblico. L’impresa che
faccia ricorso a un contratto di solidarietà si garantisce l’intervento della cassa
integrazione guadagni e di
alcune agevolazioni, valide
per se stessa e anche per i
lavoratori interessati dalla
riduzione di orario di lavoro.
In particolare, se l’impresa
rientra nel campo della cig
gode, per tutta la durata
del contratto di solidarietà
difensivo, di una riduzione
dei contributi la cui misura
varia in funzione del territorio e della consistenza della
riduzione di orario di lavoro,
in misura variabile dal 25 al
40%.
L’impresa che invece non
rientra nel campo della cig
ha diritto a un contributo da
spartirsi con i lavoratori, di
misura pari alla metà delle
retribuzioni che non sono più
dovute in seguito della ridu-
LE DOMANDE
I TERMINI
Contratto di solidarietà
Scadenza domanda
Contratti di solidarietà
stipulati dal
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto
27 settembre 2014
Contratti di solidarietà
Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della
già stipulati al
circolare (quindi entro il 26 ottobre)
26 settembre 2014
A CHI INVIARLE
Destinatari
Indirizzo Pec (Posta elettronica certificata)
Al ministero del lavoro
• dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it
All’Inps
• SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it
Orari derogabili per esigenze temporanee
La stipula di un contratto di solidarietà
difensiva, evidentemente, si basa su ragioni di crisi e/o di mancanza di commesse
che richiedono la generalizzata riduzione
della capacità produttiva aziendale. Ma,
se durante il periodo di solidarietà difensiva, succede che il mercato migliora e
con esso le commesse per l’azienda, può
il datore di lavoro richiedere maggior lavoro ai dipendenti? Secondo il ministero
del lavoro sì, è possibile, come ha spiegato nell’interpello n. 27/2012. Afferma,
in particolare, che non è soggetto a sanzione il datore di lavoro che chieda, al
personale in regime di solidarietà difensiva, di lavorare più dell’orario ridotto.
I consulenti del lavoro
avevano chiesto di sapere
quali fossero le sanzioni applicabili all’azienda
che non avesse rispettato
l’accordo predisposto per
la solidarietà. Il ministero ha risposto, invece, che
per temporanee esigenze
il datore di lavoro può
incrementare l’attività e,
quindi, richiedere prestazioni ulteriori rispetto a
quelle concordate, comunzione dell’orario di lavoro. Il
contributo è corrisposto in
rate trimestrali, per un periodo massimo di due anni;
è rappresentato dalla metà
delle predette retribuzioni
e va diviso in parti uguali
tra datore di lavoro (impresa o studio professionale) e
lavoratori (ognuno, dunque,
prende un 25%).
La solidarietà difensiva.
In origine, il contratto di solidarietà difensiva si applicava
esclusivamente alle imprese
rientranti nel regime della
cassa integrazione guadagni
straordinaria (cigs); successivamente (legge n. 236/1993),
è stato esteso anche alle imprese escluse dalla cigs. Da
tale operazione, ne è stata
fatta derivare la distinzione
del contratto di solidarietà
tra contratti di tipo «A» (imprese rientranti nel campo
cig) e contratti di tipo «B»
que senza eccedere l’orario di lavoro ordinario. In altre parole è possibile per le
parti (sindacati e impresa) derogare alla
riduzione predeterminata nell’accordo di
solidarietà, in virtù di clausole contenute nello stesso accordo e concernenti le
modalità di attuazione di tale deroga.
Al verificarsi di tali evenienze l’azienda
è tenuta a comunicare alla direzione
territoriale del lavoro la variazione di
orario intervenuta; diversamente laddove è necessario per l’impresa operare
una maggiore riduzione dell’orario di
lavoro rispetto a quello pattuito, è indispensabile siglare un nuovo contratto
di solidarietà.
(imprese non rientranti nel
campo cig). I contratti di tipo
«B» possono essere stipulati
da imprese che hanno avviato procedure di mobilità
(in base all’articolo 24 della
legge n. 223/1991), dalle imprese alberghiere e termali,
pubbliche e private (legge n.
236/1993, articolo 5 comma
7) e dalle imprese artigiane
(articolo 5, comma 8).
Solo per le imprese in
cigs. Il nuovo sgravio è stato previsto dal dl n. 34/2014,
convertito dalla legge n.
78/2014, a favore delle imprese soggette a cigs che stipulano o che hanno in corso
contratti di solidarietà. È
poi stato attuato dal decreto
interministeriale (lavoro ed
economia) n. 83312/2014 e,
infine, è stato illustrato dal
ministero del lavoro con la
circolare n. 23/2014.
Lo sgravio, che decorre dal
21 marzo 2014, è subordinato
alla previsione da parte delle
imprese di strumenti finalizzati alla realizzazione di un
miglioramento della produttività o di un piano d’investimenti finalizzato a superare
le inefficienze gestionali o del
processo produttivo.
Lo sgravio. La misura
dello sgravio è pari al 35%
della contribuzione a carico
del datore di lavoro dovuta
per i soli lavoratori interessati alla riduzione dell’orario
di lavoro in misura superiore al 20%. Spetta per l’intera
durata del contratto di solidarietà con il limite massimo
di 24 mesi ed entro le risorse finanziarie disponibili di
15 milioni di euro annui. In
merito, il ministero precisa
che con l’approssimarsi del
raggiungimento del limite
di spesa (al monitoraggio
provvede l’Inps), le domande saranno ammesse con
riserva. E che l’effettivo raggiungimento del limite verrà
comunicato sul sito internet
del ministero del lavoro e da
quel momento le domande
non saranno più istruite.
La domanda. Per l’ammissione allo sgravio le imprese devono produrre apposita domanda, da inviare
per pec, posta elettronica
certificata, contestualmente
ai seguenti indirizzi:
• dgammortizzatorisociali@mailcert.lavoro.gov.it
(per il ministero del lavoro
e P.S.);
• SgraviContrattiSolidarieta@postacert.inps.gov.it
(per l’Inps).
Nell’oggetto dell’e-mail
bisogna indicare: «Domanda
di sgravio contributivo CDS
per l’azienda...» (in sostituzione dei punti va messa la
denominazione dell’azienda).
L’e-mail deve contenere i seguenti file, tutti firmati con
firma digitale:
1. il file «Modello-Domanda-Decontribuzione-CDS»,
debitamente compilato,
rinominato con «Domanda», più carattere «_» (underscore) più matricola
Inps (10 caratteri alfanumerici);
2. la copia del contratto
di solidarietà, denominato «CDS», più carattere «_»
(underscore), più matricola Inps;
3. il file «Modello-elenco-lavoratori-decontribuzione-CDS», compilato e
rinominato con «Elenco»
più carattere «_» (underscore), più matricola Inps,
più carattere «_» (underscore), più decorrenza domanda);
4. una relazione illustrativa relativa agli «strumenti
volti a realizzare un miglioramento della produttività di
entità analoga allo sgravio
contributivo spettante sulla base dell’accordo ovvero
di un piano di investimenti fi nalizzato a superare le
inefficienze gestionali o del
processo produttivo»;
5. eventuali ulteriori allegati.
La domanda deve riferirsi
a un periodo compreso nel
contratto di solidarietà, non
superiore a 12 mesi. In caso
di azienda con matricole Inps
multiple, va utilizzata la
matricola della sede in cui è
operante il maggior numero
di lavoratori interessati alla
domanda di sgravio.
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20
AMBIENTE
Lunedì 13 Ottobre 2014
Entra nel vivo la disciplina disegnata dai decreti legislativi 27/2014 e 49/2014
Tecno-rifiuti tracciabili a 360°
Via a marcatura Aee alla fonte e gestione Raee a valle
Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI
arcatura delle nuove apparecchiature elettriche ed
elettroniche (c.d.
«Aee») con gli estremi del
produttore, a partire dal 9
ottobre 2014. e controllo telematico Sistri della gestione
dei relativi rifiuti (cd. «Raee»)
dietro minaccia di sanzioni
dal 1° gennaio 2015. Queste, insieme a più elasticità
nell’utilizzo di sostanze pericolose nella fabbricazione
delle Aee e nella scelta da
parte degli stessi produttori
del miglior sistema per garantire gli standard minimi
di recupero/riciclo una volta
a fine vita, le ultime novità
che interessano la riformulata disciplina ambientale
sulle tecno-apparecchiature,
in vigore dalla seconda metà
del 2014.
Il quadro normativo di
riferimento. Le novità gravitano intorno ai due provvedimenti nazionali che nella
prima parte del 2014 hanno
riformulato le regole sulla
eco-compatibilità di Aee e
Raee: il dlgs 27/2014 sulla
produzione ambientalmente
sostenibile delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
(adottato in attuazione della
direttiva 2011/65/Ue e in vigore dal 30 marzo 2014)
che prevede, sulla falsariga della precedente
disciplina, la restrizione
della commercializzazione di Aee contenenti
determinate sostanze
pericolose (piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, eteri di bifenile
polibromurato) e il dlgs
49/2014 (emanato in attuazione della direttiva
2012/19/Ue, in vigore
dal 12 aprile 2014) sulla
gestione dei relativi rifiuti.
Entrambe le nuove discipline
(che sostituiscono pressoché
integralmente quella dello
storico dlgs 151/2005, lasciandone però in vita l’attuativo
dm 65/2010 sul tracciamento
semplificato dei rifiuti) sono
fondate sulla logica di «catalogo aperto» che riconduce
sostanzialmente sotto il loro
campo di applicazione ogni
apparecchiatura inquadrabile come «Aee» o «Raee». Il dlgs
27/2014 si applica, infatti, fin
dal marzo scorso a tutte le apparecchiature elettriche ed
elettroniche, con l’unica eccezione dei pannelli fotovoltaici
installati in loco da professionisti. Il dlgs 49/2014 coprirà
invece fino al 14 agosto 2018
solo un novero limitato di
Aee a fine vita (coincidente
con quello ex dlgs 151/2005,
più i pannelli fotovoltaici)
mentre dal 15 agosto 2018
si applicherà a tutte le Aee
M
Il quadro delle ultime novità
Obbligo
marcatura Aee
Dal 9 ottobre 2014
Aee
Deroghe per
sostanze pericolose
Dal 26 settembre 2014
Percentuali minime
Dal 21 agosto 2014
recupero/riciclo Raee
Sistri
Dal 1° gennaio 2015
«Aia» per
trattamento Raee
Dall’11 aprile 2014
Raee
da di
dismettere ((a eccezione
d
i
di
quelle per sicurezza nazionale, militare e spaziale).
Nuova marcatura Aee.
Dal 9 ottobre 2014, come
anticipato, tutte le nuove apparecchiature elettriche ed
elettroniche da immettere sul
mercato devono essere prov-
viste di un marchio identificativo del produttore e di un
simbolo che ricordi l’obbligo di
raccolta separata delle stesse
una volta divenute rifiuti. Ai
sensi dell’articolo 28 del dlgs
49/2014 il marchio, conforme
alla normativa «Cei En» di
settore, deve contenere almeno un elemento tra nome
del produttore, suo logo (se
registrato), numero di iscrizione al Registro nazionale
dei soggetti obbligati al fi nanziamento dei sistemi di
gestione Raee. In aggiunta,
dunque non in alternativa,
è possibile apporre sulle Aee
sistemi di identificazione a
radio frequenza (Rfid), previa comunicazione e approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo.
Nel tenore del dlgs 49/2014
il marchio apposto «deve
consentire di individuare
in maniera inequivocabile
il produttore delle Aee e che
lle stesse sono state immesse
i
sul mercato successivamente al 13 agosto 2005», imponendo dunque gli operatori
in parola a intervenire anche sui beni già prodotti ma
ancora non commercializzati
alla data del 9 ottobre 2014
(scadenza indicata dall’articolo 40 come termine
iniziale dell’obbligo
in parola). Insieme
al marchio deve altresì essere obbligatoriamente apposto
il (noto) simbolo del
contenitore dei rifiuti barrato indicante
il divieto di smaltimento indifferenziato. Entrambe le
etichettature devono
essere apposte sulla
superficie dell’Aee, su
una sua parte visibile dopo la rimozione di un
componente che non necessiti di utensili o, in caso di
impossibilità per dimensioni
o funzioni del prodotto, su
imballaggio e istruzioni.
Deroghe per sostanze pericolose nelle Aee.
Dallo scorso 26 settembre
2014 hanno inoltre piena
vigenza sul territorio nazionale le eccezioni al divieto
generale di utilizzo di alcune sostanze pericolose nella fabbricazione di nuove
Aee introdotte dagli ultimi
provvedimenti tecnici Ue
del 2014. Mediante il dm
Ambiente 25 luglio 2014
sono infatti state trasposte
nel dlgs 27/2014 (sulle apparecchiature elettriche ed
elettroniche) le deroghe sancite dalle ultime otto direttive
delegate (numerate dalla 69
alla 76) adottate dall’Unione
europea in attuazione della
direttiva madre 2011/65/Ue
Obbligo di apposizione su nuove Aee
di marchio identificativo produttore e
simbolo raccolta differenziata
Nuove esenzioni dal divieto generale
di utilizzo di determinate sostanze
pericolose nella produzione di alcune
Aee
Maggior libertà per i produttori di Aee
nel passaggio tra i diversi sistemi di
organizzazione (collettivi o individuali) per garantire standard di legge
Applicazione sanzioni per violazione
adempimenti di tracciamento telematico a carico dei medio-grandi produttori e dei gestori di Raee speciali
pericolosi non ammessi al regime
semplificato ex dm 65/2010
Necessità di autorizzazione integrata
ambientale per trattare in frantumatori quantità di Raee superiori ai 50
megagrammi al giorno
sulla
dell’uso
di
ll restrizione
i i
d ll’
determinate sostanze pericolose nei tecno-prodotti. Le
deroghe consentono l’uso in
via eccezionale del piombo in
strumenti di monitoraggio di
impianti industriali, apparecchiature mediche, controllo
motori e l’impiego del mercurio in monitor professionali e tubi luminosi. Il tutto
sul presupposto dell’attuale
insostituibilità tecnica delle
sostanze in parola, condizione
che, secondo l’attuale tenore
del riformulato dlgs 27/2014,
ne giustificherà l’impiego
in alcuni casi anche fino al
2024.
Adempimento obblighi
recupero/riciclo Raee.
Dal 21 agosto 2014 vige anche una maggior libertà per
i produttori di nuove apparecchiature nello scegliere il
proprio sistema ottimale per
garantire gli obblighi di recupero e riciclaggio minimi dei
Raee generati dal consumo
delle proprie Aee. La legge
116/2014 ha infatti ritoccato le norme recate dal dlgs
49/2014 sulle opzioni offerte
ai soggetti in parola (adempimento in forma individuale
o collettiva), stabilendo che la
scelta della seconda formula
(adesione a sistema collettivo) può essere in qualsiasi
momento revocata tramite
fuoriuscita dal consorzio al
quale si è aderito o passaggio
da un ente all’altro.
Sistri per Raee. Dal 1°
gennaio 2015, invece, la piena
operatività del nuovo sistema
di tracciamento telematico
dei rifiuti (coincidente con
il termine dell’obbligo della
parallela tenuta delle tradizionali scritture ambientali e
lo scattare della vigenza delle sanzioni Sistri) interesserà
anche
h molti
l i produttori
d
i e gestori di Raee. In base al dlgs
152/2006 e provvedimenti satellite l’obbligo di tracciamento telematico riguarda infatti
tutti i medio-grandi produttori di rifiuti speciali pericolosi
(poiché eccezioni per alcune
piccole imprese con meno di
10 dipendenti che non stoccano i propri residui sono previste dal recente dm Ambiente
24 aprile 2014) e i soggetti
che provvedono a trasporto e
trattamento degli stessi. Potranno invece continuare a
effettuare il tracciamento dei
rifiuti fuori dal Sistri distributori, installatori e gestori dei
centri di assistenza tecnica
Aee ammessi (in relazione ai
corrispondenti rifiuti ritirati)
dal dlgs 49/2014 alla tenuta
delle scritture ambientali
«light» ex dm 65/2010 (tenuta dello «schedario di carico e
scarico» e del «documento di
trasporto», versioni semplificate dei più complessi e storici «registri di carico e scarico»
e «formulario di trasporto dei
rifiuti»).
«Aia» per trattamento
Raee. Dall’11 aprile 2014,
lo ricordiamo, è inoltre necessario essere in possesso
di «autorizzazione integrata
ambientale» per poter effettuare frantumazione di ingenti quantitativi di Raee.
Ad imporlo è il dlgs 46/2014,
l’ultimo provvedimento in materia di emissioni industriali
che ha riscritto l’elenco del
dlgs 152/2006 relativo alle attività che necessitano di «Aia»
per poter essere esercitate,
inserendovi il trattamento
superiore ai 50 megagrammi
al giorno di rifiuti metallici
in frantumatori, residui tra i
quali rientrano anche i Raee.
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C O N TA B I L I TÀ
Lunedì 13 Ottobre
Ottob 2014
21
I contenuti di maggior rilievo del principio contabile Oic 25: obbligo di indicazione
Fiscalità differita, il conto
economico guida l’iscrizione
Pagine a cura
DI NORBERTO VILLA
E FRANCO CORNAGGIA
bbligo di indicazione
della fiscalità differita nei bilanci: ma deve
essere prima verificata l’esistenza delle condizioni.
E le regole di iscrizione differiscono qualora la fiscalità differita consegua da operazioni
che interessano il conto economico o meno. Questi i contenuti di maggior rilievo presenti
nel principio contabile Oic 25
licenziato dall’organismo italiano di contabilità.
Le indicazioni sul tema sono
suddivise in due fattispecie ben
distinte, la prima delle quali
concerne la rilevazione della
fiscalità differita su operazioni che hanno effetto sul conto
economico. In tali ipotesi la fiscalità differita è correlata alle
cosiddette differenze temporanee ovvero differenze del periodo di riconoscimento dell’onere
o del provento ai fini contabili
e fiscali. Si pensi a una plusvalenza iscritta a conto economico
ma la cui tassazione è splittata
in più periodi d’imposta ai sensi dell’art. 86 del Tuir o il caso
delle spese di manutenzione
non interamente deducibili
nell’esercizio di competenza
civilistica in forza del disposto
dell’art. 102 del Tuir.
In tal caso le imposte anticipate e differite sono rilevate nel
conto economico nell’esercizio
in cui emergono le differenze
temporanee e per individuarle
occorre compiere una serie di
O
Le imposte anticipate sulle perdite
Risultato fiscale 2014
Anticipate 2014
Motivo iscrizione o
mancata iscrizione 2014
Fatti da considerare
passaggi. Occorre: individuare
le differenze temporanee alla
fine dell’esercizio; determinare le perdite fiscali riportabili
a nuovo; analizzare i tempi di
rientro (o annullamento) delle
differenze temporanee; calcolare la fiscalità differita alla data
del bilancio; valutare le attività per imposte anticipate e le
passività per imposte differite
iscritte in bilancio.
Sull’ultimo punto le attenzioni del principio contabile si
soffermano chiaramente sul
caso della fiscalità anticipata
sottolineando (come già avveniva nel passato) che le stesse
devono essere contabilizzate
solo quando vi è la ragionevole certezza del loro futuro
recupero. Il documento indica
le condizioni che permettono
di ritenere esistente tale condizione: esiste una proiezione
Caso 1
Caso 2
- € 1.000
- € 1.000
€ 275
Zero
C’è la ragionevole certezza
Non c’è la ragionevole certezza
di redditi futuri
di redditi futuri
La ragionevole certezza è comprovata se:
• esiste una pianificazione fiscale (che deve essere in qualche modo formalizzata
fatto che spesso invece nella prassi non si verifica) per un ragionevole periodo
di tempo in base alla quale si prevede di avere redditi imponibili sufficienti per
utilizzare le perdite fiscali; e/o
• vi sono imposte differite relative a differenze temporanee imponibili, sufficienti per
coprire le perdite fiscali, di cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi
fiscali della società
dei risultati fiscali
(pianificazione fiscale) per un
periodo di tempo ragionevole,
da cui si evince l’esistenza,
negli esercizi in cui si annulleranno le differenze temporanee
deducibili, di redditi imponibili non inferiori all’ammontare
delle differenze che si annulleranno; e/o negli esercizi in
cui si prevede l’annullamento
della differenza temporanea
deducibile, vi sono sufficienti
differenze temporanee imponibili di cui si prevede l’annullamento.
Non è detto che le condizioni
richieste per l’iscrizione della
fiscalità differita sussista sempre nel periodo d’imposta in cui
si verifica la differenza temporanea. Si ipotizzi questo caso:
• nell’anno X è contabilizzata
a conto economico un provento
per i quali è possibile optare
Perdite sorvegliate speciali
Anche sulle perdite fi scali necessaria
l’iscrizione della fiscalità anticipata. A
patto che sussistano le condizioni per
la loro iscrizione. Il punto di partenza
è quello secondo cui una perdita fiscale ha la possibilità di essere portata
in diminuzione del reddito imponibile
di esercizi futuri. In tal caso quando
si registra la perdita sorge anche tale
beneficio che non ha natura di credito
verso l’Erario «quanto piuttosto di beneficio futuro di incerta realizzazione,
dato che per utilizzare tale beneficio è
necessaria l’esistenza di futuri redditi
imponibili. La società valuta, dunque, se
esiste la ragionevole certezza che una
perdita fi scale possa essere utilizzata
negli esercizi successivi».
L’iscrizione del beneficio nella voce dello stato patrimoniale CII4-ter «imposte
anticipate» è possibile solo se sussiste
la ragionevole certezza del loro futuro
recupero.
Secondo l’Oic 25 «la ragionevole certezza è comprovata quando:
• esiste una proiezione dei risultati fiscali della società (pianificazione fiscale) per un ragionevole periodo di tempo
in base alla quale si prevede di avere
redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite fiscali; e/o
• vi sono imposte differite relative a
differenze temporanee imponibili, sufficienti per coprire le perdite fiscali, di
cui si prevede l’annullamento in esercizi successivi. Il confronto è fatto tra
perdita fi scale e differenze imponibili
in futuro».
L’iscrizione nel periodo in cui è dichiarata ala perdita deriva dall’applicazione
del principio di competenza (che nella
sostanza regola l’iscrizione della fiscalità differita) che obbliga nell’anno in
cui si verifica la perdita di tener conto
del beneficio che si potrà godere in futuro.
In ogni caso anche dopo la sua prima
iscrizione deve sempre essere monitorata. Vi può essere il caso in cui nell’anno
in cui si verifi ca la perdita tali condizioni non esistono ma vengono a manifestarsi in un esercizio successivo (in
questo caso in tale momento devono
essere iscritte le imposte anticipate)
ma anche il caso contrario in cui dopo
la loro prima iscrizione gli andamenti
non positivi della società obbligano alla
cancellazione del credito iscritto. Tale
situazione è frequente per esempio nei
casi in cui si entro in un periodo di crisi
in cui le prospettive reddituali future
possono facilmente essere disattese.
per la tassazione in più periodi
d’imposta (si pensi a una plusvalenza rateizzabile);
• nell’anno X si effettua nel
modello unico una ripresa in
diminuzione per l’importo di
tale provento che dovrà essere
tassato nei successivi periodi
d’imposta;
• tecnicamente vi è la possibilità di iscrivere la fiscalità
anticipata ma non nel caso
concreto si ipotizzi non avere
la ragionevole certezza del loro
possibile recupero.
Il principio contabile in tale
ipotesi afferma che «un’attività per imposte anticipate
derivante da differenze temporanee deducibili non contabilizzata in esercizi precedenti,
in quanto non sussistevano i
requisiti per il suo riconoscimento, è iscritta nell’esercizio in cui sono soddisfatti tali
requisiti alla voce C.II 4-ter
dell’attivo, in contropartita alla
voce 22 del conto economico»,
qualora nell’anno X+1 dovesse verificarsi tale condizione
si dovrebbe dare il via libera
all’iscrizione della fiscalità anticipata in tale anno.
Il calcolo delle imposte anticipate/differite deve essere
fatto: considerando cumulativamente tutte le differenze
temporanee dell’esercizio; applicando le aliquote fiscali in
vigore nell’esercizio nel quale
le differenze temporanee si
riverseranno, previste dalla
normativa fiscale vigente alla
data di riferimento del bilancio
(se la normativa non stabilisce
ciò allora il calcolo deve essere effettuato sulla base delle
aliquote in vigore alla data di
riferimento del bilancio).
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Il mancato adempimento
va motivato
La decisione circa l’iscrizione della fiscalità anticipata
relativa alle perdite fiscali riportabili presente sempre
non poche difficoltà valutative. Il tutto può spiegarsi con
un esempio.
Alfa ha chiuso il bilancio 2014 con una perdita di conto economico pari a € 1.000. Anche il risultato fiscale
dell’anno è stato di pari importo. L’organo amministrativo ponendosi il dubbio se iscrivere o meno la fiscalità
differita attiva su tale perdita ha considerato l’esistenza
di una proiezione dei risultati fiscali della società in cui
si è previsto di avere redditi imponibili sufficienti per
utilizzare le perdite fiscali. Non si vedono molte strade
possibili per poter evitare l’iscrizione della fiscalità anticipata. E qualora si decida per la non iscrizione si ricorda
che è necessario motivare tale comportamento in nota
integrativa. La non iscrizione di imposte anticipate nel
caso di perdite fiscali deve sempre essere motivato ma la
motivazione non sempre è facile soprattutto nel caso in
cui si progettino risultati economici positivi futuri. Ciò
anche considerando che il riporto è ormai illimitato e
quindi non si potrà motivare la non iscrizione con il fatto
che non si ha ragionevole certezza di quando saranno
prodotti redditi (in quanto considerando il venir meno
del limite temporale dell’art. 84 ciò avrebbe poco senso)
ma eventualmente si potrà sostenere che la produzione
del reddito si verificherà negli anni futuri ma che ciò potrebbe avvenire anche in un periodo lontano per il quale è
impossibile oggi disporre di piani attendibili che possano
certificare una ragionevole certezza del recupero.
.
22
C O N TA B I L I TÀ
Lunedì 13 Ottobre 2014
Rilevanza
agli acquisti
A
nche l’acquisto di un
auto o di un terreno
danno luogo alla fiscalità anticipata. Le
differenze temporaneo si riscontrano, infatti, nel caso di
acquisto di un’attività con un
valore contabile e fiscale differente.
Il caso è quello dell’acquisto
di attività che sono:
a) non deducibili dalla base
imponibile ai fini delle imposte
sul reddito; o
b) deducibili per un importo
inferiore (o superiore) al costo
complessivo.
L’esempio concreto avanzato
dal documento in bozza è il seguente: «in questi casi, il valore
fiscale dell’attività è pari a zero,
o comunque assume un valore
differente (inferiore o superiore), rispetto al valore contabile.
Attualmente, nell’ordinamento
tributario un esempio è rappresentato dalle autovetture
aziendali non esclusivamente strumentali per l’esercizio
dell’attività, deducibili per un
ammontare inferiore al costo
complessivo».
Le regole dettate per l’iscrizione delle imposte differite
trovano applicazione anche
nel caso di imposte anticipate e
differite che originano da operazioni che non hanno effetto
sul conto economico.
In tal caso non sono rilevate
al conto economico ma contabi-
lizzate inizialmente nella voce
B2 «Fondi per imposte, anche
differite» tramite riduzione
della corrispondente posta di
patrimonio netto (per esempio,
in caso di rivalutazione di attività iscritte in bilancio). Dopo
la rilevazione iniziale, le variazioni nelle imposte differite
sono riversate al conto economico alla voce 22 «imposte sul
reddito dell’esercizio, correnti,
differite e anticipate» coerentemente con l’annullamento
negli esercizi successivi delle
differenze temporanee alle
quali si riferiscono.
L’altro tema individuato dal
documento Oic è quello delle
differenze temporanea che sorgono in occasione di operazioni
straordinarie. In linea generale
il regime fiscale previsto generalmente per queste operazioni
è quello della neutralità fiscale
con il riconoscimento dei valori
fiscalmente riconosciuti prima
dell’operazione.
L’eventuale iscrizione dei
maggiori valori non ha pertanto rilevanza fiscale.
Esempio: in un conferimento,
la società conferitaria iscrive
un’attività a un nuovo valore
contabile superiore al valore
riconosciuto fiscalmente all’attività generando una differenza temporanea imponibile che
richiede la rilevazione di imposte differite.
Se l’operazione straordina-
Avviamento e fiscalità differita
Rilevazione iniziale dell’avviamento
con valore non riconosciuto fiscalmente
Perdita di valore successiva dell’avviamento
non riconosciuto fiscalmente
Rilevazione iniziale dell’avviamento
con valore riconosciuto fiscalmente
Ammortamenti civilistico e fiscali
di avviamento riconosciuto
con ritmo differente
Imposta sostituiva per il riallineamento
dell’avviamento
ria genera una differenza temporanea, la società acquirente
iscrive le relative imposte
differite o anticipate alla data
in cui avviene l’operazione, a
fronte dei maggiori o minori
valori derivanti dall’operazione rispetto ai valori fiscali
riconosciuti.
Ma la normativa spesso
concede anche la possibilità
di riallineamento di tali valori. Qualora ciò intervenga con
riferimento all’esercizio in cui
avviene l’operazione, la società
calcola l’imposta sostitutiva sul
plusvalore attribuito al valore
contabile delle attività, in sede
di allocazione della differenza.
L’imposta sostitutiva è iscritta
come debito tributario.
Se invece la decisione di riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’attivo
è presa con riferimento a un
esercizio successivo a quello
dell’operazione, la società: i)
Rivalutazione, un’unica
strada percorribile
Imposte differite obbligatorie
nel caso di rivalutazione senza
rilevanza fiscale. Se invece la
rilevanza è ottenuta con il pagamento di un’imposta sostituiva allora tale ultimo importo
riduce la riserva iscritta nel
netto a fronte dell’incremento
di valore. Nella prima ipotesi
ovvero nel caso in cui la rivalutazione abbia efficacia solo
civilistica la bozza di principio
contabile detta una sola strada
percorribile: «Nel caso in cui i
maggiori valori iscritti nell’attivo non siano riconosciuti ai
fini fiscali, la rivalutazione
determina l’insorgenza di una
differenza temporanea tra il
valore contabile dell’attività
rivalutata e il suo valore ai
fini fiscali. Alla data della rivalutazione, la società iscrive
pertanto le imposte differite,
Ires e Irap, direttamente a riduzione della riserva iscritta
nel patrimonio netto».
Invece nell’ipotesi di riconoscimento fiscale del maggior
valore non sorge alcuna differenza temporanea in quanto il
valore contabile è pari al valore fiscale e pertanto non vi
è nessuna contabilizzazione di
fiscalità differita. Molto spesso però ciò è ottenuto con il
pagamento di un’imposta sostituiva che determina l’iscrizione di un debito tributario
nello stato patrimoniale della
società a fronte della riduzione
della riserva di rivalutazione.
Gli eventuali interessi dovuti
nel caso di pagamento rateale
dell’imposta sostitutiva sono
rilevati per competenza quando matureranno e imputati al
conto economico.
Con riguardo invece alle poste
del netto nel caso in cui l’iscrizione del maggior importo trovi
come contropartita una riserva
nel patrimonio netto non soggetta a tassazione cosiddetta
riserva in sospensione di imposta (al di fuori dell’ipotesi di
distribuzione ai soci) occorre
considerare che anche in tale
ipotesi il regime di sospensione
d’imposta determina una differenza temporanea imponibile
tra il valore contabile della riserva e il suo valore fiscale che
richiede l’iscrizione di imposte
differite alla data della rivalutazione (rilevazione iniziale).
L’Oic 25 prevede però che in
tale ipotesi «le imposte differite relative alla riserva possono
non essere contabilizzate se vi
sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci».
La società non iscrive
le imposte differite
La società non iscrive
le imposte differite
La società non iscrive
le imposte differite
La società non iscrive
le imposte anticipate
L’ammontare del costo differito
agli esercizi successivi è rilevato
nell’attivo circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc
C.4–quater Attività per imposta
sostitutiva da riallineamento.
elimina il fondo imposte differite in contropartita alla rilevazione di un provento nella
voce 22 del conto economico,
in quanto viene meno la differenza temporanea imponibile; ii) contemporaneamente,
iscrive un costo per l’imposta
sostitutiva alla voce 22, in
contropartita alla rilevazione
di un debito tributario (D. 12
del passivo).
Vi è da dire che in tal modo
si nota un vantaggio economico per l’impresa. Infatti così
comportandosi si manifesta
un componente positivo di
reddito a fronte dello storno
della passività iscritta per
la fiscalità differita che però
non aveva impatto nel conto
economico. Secondo l’Oic «la
rilevazione del benefico nel
conto economico dell’esercizio
in cui avviene il riallineamento
è basata sul presupposto che,
in assenza di riallineamento, il
fondo avrebbe prodotto effetti
a conto economico attraverso il
suo utilizzo in corrispondenza
della indeducibilità degli ammortamenti riferiti al maggior
valore attribuito all’attività.
Pertanto, il venir meno della
differenza temporanea imponibile, che aveva generato il fondo in un’unica soluzione, segue
lo stesso trattamento contabile
che lo stesso avrebbe subito se
la differenza temporanea si riducesse nel corso di più esercizi fino al suo azzeramento».
Vi è anche da dire che il costo
pagato per l’imposta sostitutiva
è ripartito lungo la durata del
beneficio fiscale derivante dal
riallineamento; l’ammontare
del costo differito agli esercizi
successivi è rilevato nell’attivo
circolante tra i crediti mediante una voce ad hoc C.4–quater,
Attività per imposta sostitutiva da riallineamento.
© Riproduzione riservata
Avviamento con regole proprie
Regole ad hoc per la fiscalità differita relativa all’avviamento. Una
differenza temporanea imponibile
può sorgere al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento,
se il suo valore non è riconosciuto ai fini fiscali. In tal caso però
la società non iscrive le imposte
differite al momento della rilevazione iniziale dell’avviamento.
Questa affermazione è così giustificata: «L’avviamento rappresenta,
infatti, la differenza che residua
dopo l’allocazione del costo di acquisizione alle attività e passività
iscritte con l’operazione straordinaria. Conseguentemente, l’iscrizione delle imposte differite comporterebbe un aumento del valore
contabile dell’avviamento determinando un contemporaneo incremento di pari importo dell’attivo
e del passivo; ciò renderebbe l’informazione contenuta nel bilancio
meno trasparente».
Ecco allora l’esempio:
• se l’avviamento di 100 rilevato in
un’operazione straordinaria ha un
valore fiscale pari a zero, la società non rileva le imposte differite
sull’avviamento;
• se la società rileva successivamente, per tale avviamento, una
perdita di valore pari a 20, l’importo della differenza temporanea
imponibile si riduce da 100 a 80
ma il decremento nel valore della
differenza temporanea imponibile
non rileva ai fini della contabilizzazione delle imposte differite in
quanto è anch’essa riferita alla
rilevazione iniziale dell’avviamento. Pertanto, la società continua a
non rilevare le imposte differite
sull’avviamento.
Nel caso in cui l’avviamento è riconosciuto ai fini fiscali al momento
della rilevazione iniziale, non sorge alcuna differenza temporanea
che comporti l’iscrizione di imposte differite.
Ma se negli esercizi successivi il
valore contabile e fiscale divergono, la società rileva la fiscalità
differita in relazione alle differenze temporanee in quanto non
derivano dalla rilevazione iniziale
dell’avviamento. Tale situazione
si verifica facilmente nel caso di
avviamento da cessione/acquisto
d’azienda (riconosciuto fiscalmente) a causa del diverso ritmo
di ammortamento civilistico e fiscale dell’avviamento. Infatti, se
l’avviamento è riconosciuto ai fini
fiscali, ma l’ammortamento civilistico è imputato in un periodo
inferiore rispetto a quello fiscale, negli esercizi in cui l’ammortamento civilistico è superiore a
quello fiscale si generano differenze temporanee deducibili che
si annulleranno negli esercizi successivi, quando l’ammortamento
civilistico sarà terminato e continuerà quello fiscale.
.
SPENDERE MEGLIO
Lunedì 13 Ottobre 2014
Luned
23
Gli operatori di telefonia mobile cambiano marcia. Ecco una panoramica delle proposte
Tlc, stop alla guerra dei prezzi
Contratti a lungo termine e vincoli per fidelizzare clienti
Pagina a cura
DI SIBILLA DI PALMA
fferte che spesso prevedono contratti fino
a 30 mesi e disdette
molto care. Un trend
sempre più diffuso tra gli operatori di telefonia mobile che
hanno abbandonato la guerra
dei prezzi messa in atto negli ultimi anni in favore di
una maggiore prudenza e di
proposte meno convenienti
rispetto al passato. Ecco una
panoramica delle offerte sul
fronte ricaricabili e abbonamento, con uno sguardo ai
vincoli contrattuali.
O
Italiani meno fedeli. Secondo dati dell’Agcom (l’Autorità garante delle comunicazioni), nel primo trimestre
del 2014 la percentuale degli
utenti italiani che ha cambiato operatore telefonico è stata del 6,3% contro il 7,8% del
primo trimestre 2013. E nel
secondo trimestre di quest’anno il calo dovrebbe essere ancora maggiore. Una tendenza
che non è stata determinata
però da una maggior fedeltà
al proprio operatore. Secondo
dati del Politecnico di Milano, infatti, il 2013 ha segnato
rispetto al 2012 un calo dei
ricavi per il settore a doppia
cifra (-14%), il peggior risultato nella storia della telefonia
mobile. Questo spinge gli operatori a cercare di migliorare
i profitti riducendo il turnover
dei clienti attraverso offerte
che prevedono vincoli molto
lunghi (che possono arrivare
fino a 30 mesi) e disdette molto care. Un trend che si sta
estendendo anche alle offerte
solo Sim che un tempo prevedevano obblighi contrattuali
ridotti (massimo 12 mesi).
Le offerte degli operatori. Tra le ricaricabili Tim
offre le formule 4G Start (600
minuti e 600 sms
verso tutti, oltre
a 1gb di Internet
al costo di 19 euro
al mese); 4G Large (1.500 minuti
e 1500 sms verso
tutti, oltre a 1gb
di Internet al costo
di 29 euro al mese);
4G Unlimited con
minuti e sms illimitati e 3gb di Internet (più 500 mb
all’estero) al costo
di 49 euro. Mentre
4G Limited Edition propone 400
minuti e 200 sms verso tutti
con 500 mb di Internet al costo di 15 euro al mese. Tutte
le offerte prevedono il rinnovo
automatico ogni mese; è comunque possibile disattivare
il servizio gratuitamente e in
qualsiasi momento.
Sul fronte ricaricabili Wind
propone invece, tra le altre, le
Le proposte delle compagnie
Operatore
Tim
Wind
Vodafone
3 Italia
Offerta
• Ricaricabili
• 4G Start (600 minuti e 600 sms verso tutti, oltre a 1gb di Internet al costo di 19
euro al mese)
• 4G Large (1.500 minuti e 1.500 sms verso tutti, oltre a 1gb di Internet al costo di
29 euro al mese)
• 4G Unlimited (minuti e sms illimitati e 3gb di Internet al costo di 49 euro)
• 4G Limited Edition (400 minuti e 200 sms verso tutti con 500 mb di Internet al costo
di 15 euro al mese)
• Ricaricabili
• All Inclusive (200 minuti e 100 messaggi verso tutti, oltre a Internet illimitato 1 giga
al costo di 10 euro al mese per un anno)
• All Inclusive Big (400 minuti, 200 sms, Internet illimitato 1 giga al costo di 14 euro
al mese)
• Abbonamenti
• All Inclusive King (800 minuti, 400 sms, Internet illimitati Powered 2gb al costo di 17
euro al mese invece di 40)
• All Inclusive Unlimited (minuti e sms illimitati verso tutti, Internet illimitato Powered 2
gb al costo di 29 euro al mese anziché 60)
• Ricaricabili
• Scegli Voce (500 minuti verso tutti, 100 mb di Internet Veloce a 10 euro al mese)
• Abbonamenti
• Relax Mini con minuti e sms illimitati verso tutti, 100 mb di Internet veloce a 29 euro
al mese
• Relax (minuti e sms illimitati, 2 gb di Internet veloce, smartphone incluso al costo di
45 euro al mese)
• Ricaricabili
• Offerte solo Sim con soglie settimanali
• All-In 800 (800 minuti, 800 sms, 2 gb di Internet veloce a 14 euro al mese)
• All-In 400 (400 minuti, 400 messaggi e 2 gb di Internet veloce a 10 euro al mese)
• All-In One propone chiamate e sms illimitati verso tutti, 2 gb di Internet a settimana
al costo di 20 euro anziché 30 con vincolo contrattuale a 30 mesi
• Abbonamenti
• La compagnia propone invece top Unlimited con chiamate e sms illimitati, oltre a 1
gb di Internet al mese al costo di 15 euro mensili
seguenti offerte: All Inclusive
(200 minuti e 100 messaggi
verso tutti, oltre a Internet illimitato 1 giga al costo di 10
euro al mese per un anno) e
All Inclusive Big (400 minuti,
200 sms, Internet illimitato
1 giga al costo di 14 euro al
mese). In tutti questi casi per
chi passa a Wind o attiva una
nuova Sim è previsto un costo
di attivazione in promozione
a 1 euro anziché 15 (la promozione si applica però solo
mantenendo la Sim attiva
per 24 mesi). Tra gli abbonamenti la compagnia offre invece, tra le altre, le seguenti
proposte attivabili
fino al 9 novembre
2014: All Inclusive
King (800 minuti,
400 sms, Internet
illimitati Powered
2gb al costo di 17
euro al mese invece di 40) e All Inclusive Unlimited
(minuti e sms illimitati verso tutti,
Internet illimitato
Powered 2 gb al
costo di 29 euro al
mese anziché 60). I
piani All Inclusive
prevedono un contributo di attivazione di 50
euro, in promozione scontato del 100% per i clienti che
mantengono attiva l’offerta
per almeno 12 mesi.
Tra le ricaricabili, Vodafone propone l’offerta Scegli
Voce (500 minuti verso tutti,
100 mb di Internet Veloce a
10 euro al mese). L’offerta
si rinnova automaticamente
ogni 30 giorni, per disattivarla occorre chiamare il 42071
o accedere alla propria area
personale 190 Fai da te.
Tra gli abbonamenti, invece, la compagnia propone tra
le altre le seguenti offerte:
Relax Mini con minuti e
sms illimitati verso tutti e
100 mb di Internet veloce a
29 euro al mese e Relax (minuti e sms illimitati, 2 gb di
Internet veloce, smartphone
incluso al costo di 45 euro
al mese).
Le offerte prevedono una
permanenza minima di 12
mesi dalla data di attivazione; in caso di recesso anticipato la compagnia chiede il
pagamento di 100 euro. Per
i nuovi clienti è invece previsto un costo di attivazione
di 20 euro che verrà addebitato solo in caso di recesso
dal contratto entro 30 mesi
dalla sottoscrizione.
Infine, 3 Italia propone tra
le altre le offerte solo Sim
con soglie settimanali All-In
800 (800 minuti, 800 sms, 2
gb di Internet veloce a 14
euro al mese) e All-In 400
(400 minuti, 400 messaggi
e 2 gb di Internet veloce a
10 euro al mese).
Il rinnovo è automatico e
avviene settimanalmente.
Mentre l’offerta All-In One
propone chiamate e sms
illimitati verso tutti, 2 gb
di Internet a settimana al
costo di 20 euro anziché 30
con vincolo contrattuale a 30
mesi. L’offerta prevede inoltre un contributo di 49 euro
al momento dell’attivazione
che verrà addebitato solo in
caso di mancato rispetto del
vincolo. Tra gli abbonamenti,
la compagnia propone invece
top Unlimited con chiamate
e sms illimitati, oltre a 1 gb
di Internet al mese al costo
di 15 euro mensili. L’offerta
è valida per chi passa a 3
Italia entro il 30 novembre
2014 e prevede un contributo di attivazione di 49 euro
che non verrà addebitato per
chi rispetta un impegno contrattuale di 12 mesi.
© Riproduzione riservata
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24
Lunedì 13 Ottobre 2014
A F FA R I I N P I A Z Z A
Le strategie annunciate da Mario Draghi per dare ossigeno a listini finanziari e imprese
La Bce gioca la carta dell’Abs
Tra gli altri interventi: acquisto di bond e titoli e Tltro
Pagina a cura
DI LUIGI DELL’OLIO
otrebbe essere l’ultima carta in mano
alla Bce per rilanciare l’economia
europea, considerato che
l’ipotesi di un quantitative
easing (realizzato sull’altra
sponda dell’Oceano dalla
Fed tramite l’acquisto di titoli di Stato americani) ha
perso vigore nelle ultime
settimane. A giorni partirà
il programma di Abs (Assetbacked security) annunciato
da Mario Draghi, atteso con
grande interesse dai mercati, con l’auspicio che riesca a
portare benefici non solo ai
listini finanziari, ma anche
alle imprese.
Così il Vecchio continente dal 2012
P
Le caratteristiche dello strumento. L’Abs ha
l’obiettivo primario di rendere liquide attività che
in partenza non lo sono (si
pensi all’esempio di un credito derivante da mutuo,
che soffre per la debolezza
del mercato immobiliare).
L’attivo viene inserito in un
apposito veicolo finanziario
creato da banche, imprese o
pubbliche amministrazioni,
che emettono un’obbligazione negoziabile, con i crediti
ceduti che vanno a garanzia
del pagamento dei bond. Di
fatto, in questo modo l’emittente libera il bilancio da un
asset difficilmente negoziabile, mentre la garanzia limita
i rischi in capo al veicolo finanziario.
Secondo quanto annunciato da Draghi nelle scorse set-
timane, il programma di Abs
delle Bce durerà almeno due
anni, con la finalità appunto di aggiungere liquidità al
sistema dell’economia reale,
e per questa strada consentire alle banche di tornare a
finanziare le imprese.
Altri provvedimenti annunciati da Francoforte sono
l’acquisto di covered bond
(obbligazioni caratterizzate
da un profilo di rischio molto
basso e da un’elevata liquidità) e titoli con rating junk
(speculativo) di Grecia e Cipro, ma solo finché restano
all’interno di un programma
coordinato dalla troika (UeBce-Fmi). «Il potenziale di
queste misure si aggira su
un trilione», ha detto Draghi presentando il piano di
interventi. Per poi precisare:
«Questo non significa che arriveremo a questa somma».
Il copione è lo stesso spesso
seguito dal banchiere cen-
trale anche in passato: viene
annunciata una misura che
può scuotere il mercato, ma
offrendo un’indicazione solo
di massima della sua portata, in modo da mantenere le
mani libere in fase di applicazione, in base alle necessità del momento.
L’alternativa alla Tltro.
Intanto prosegue un’altra
misura straordinaria lanciata dalla Bce, vale a dire
la Tltro (Targeted long term
refi nancing operation), che
consiste in prestiti dell’istituto guidato da Draghi alle
banche dell’Eurozona al tasso dello 0,25%, con l’impegno
per queste ultime a girare le
somme ottenute a sostegno
dell’economia reale. Se lo faranno, tra due anni potranno
accedere a nuovi finanziamenti; in caso contrario, dovranno restituire le somme
ricevute.
La prima tornata di Tltro che si è svolta a settembre è stata al di sotto delle
aspettative: gli analisti si
attendevano una richiesta
da parte delle banche tra i
100 e i 110 miliardi di euro,
ma l’asticella si è fermata a
82,6 miliardi. La domanda è
stata debole soprattutto da
parte degli istituti italiani,
che hanno richiesto (e ottenuto) 23 miliardi contro i 37
stimati alla vigilia dagli addetti ai lavori. La principale
chiave di lettura accreditata
sul mercato è che le banche
non sanno a chi prestare il
denaro, per cui preferiscono
prenderlo in quantità limitata. In sostanza, le imprese
sane chiedono pochi fondi
perché hanno congelato gli
investimenti alla luce delle prospettive grigie per
l’economia dell’Eurozona.
Le aziende in difficoltà non
hanno smesso di bussare agli
istituti di credito, ma questi
ultimi si mostrano molto
prudenti nei loro confronti
nel timore di veder crescere
le sofferenze (crediti di difficile esigibilità).
La scadenza di dicembre. Altri analisti legano
l’insuccesso dalla prima
Tltro proprio all’arrivo del
programma di acquisti relativo agli Abs: per le banche
potrebbe, infatti, essere più
conveniente vendere Abs alla
Bce, ottenendo così un vantaggio sul capitale, piuttosto
che chiedere altra liquidità,
di cui molti istituti non hanno bisogno.
Va poi considerato anche
un altro aspetto: tra poco
più di una settimana si conosceranno gli esiti dell’asset
quality review, programma di
esami ai quali sono state sottoposte le principali banche
dell’Eurozona. In attesa delle pagelle gli istituti si sono
mostrati particolarmente
prudenti. Un atteggiamento
più propositivo sarà possibile solo dopo il superamento
di questo ostacolo, ed è per
questo che la Tltro in programma a dicembre potrebbe rivelarsi più importante
della prima.
Di certo c’è che da qui a
fine anno i mercati saranno
sottoposti a numerosi esami,
che potrebbero favorire la volatilità dei listini. Quanto basta per seguire con estrema
attenzione l’evolversi degli
eventi, pronti a intervenire
sul proprio portafoglio in
caso di necessità.
© Riproduzione riservata
Ambrosetti: il calo dell’euro
può continuare
Lemanik punta
sulla Corea del Sud
Dove andrà il cambio euro/dollaro nelle prossime settimane? È questa
la domanda più gettonata nelle sale operative in questi giorni. Perché, dopo una lunga stagione di corsa da parte della moneta unica,
da qualche tempo si è invertita la tendenza. Se si guardasse solo ai
fondamentali dell’economia non vi sarebbero dubbi: con gli Stati Uniti
che hanno ripreso a crescere in maniera vigorosa
(+4,3%) e l’Eurozona che a stento si sta tirando
fuori dalla stagnazione, non vi sarebbero ragioni
per una fine della fase Toro da parte del biglietto
verde. In questa direzione depongono anche le politiche monetarie che si vanno configurando, con
la Fed che sta concludendo l’iniezione di liquidità
nei mercati e dalla prossima primavera dovrebbe
cominciare a rialzare i tassi, mentre la Bce ha assicurato che li manterrà ai livelli attuali ancora oggi.
Ma in realtà sui cambi pesano anche altri fattori,
a cominciare dalle manovre delle banche centrali,
che possono iniettare enormi masse di liquidità per
indebolire le rispettive valute, e in questo modo
sostenere le esportazioni.
Secondo Alessandro Allegri, responsabile dipartimento decisioni di investimento di Ambrosetti
asset management, per l’euro «è plausibile la previsione di nuovi minimi relativi nell’ultimo trimestre
dell’anno». Secondo l’esperto vi sono spazi per una
discesa fino a quota 1,20 sul dollaro, «area che agisce come baluardo
alle ipotizzabili spinte ribassiste tuttora attive». Mentre, per quanto
concerne invece il punto di equilibrio stimabile per fine anno, viene
ipotizzato un valore compreso fra 1,2450 e 1,32.
Dopo anni di corsa (quasi) ininterrotta, i listini americani e quelli europei non si possono più considerare a sconto rispetto alle
medie storiche. Così tra i gestori accelera la ricerca di mercati ad
alto potenziale. Se gli emergenti sono tornati nel mirino da qualche tempo, è pur vero comunque che questi mercati continuano a
presentare elementi di
incertezza, a cominciare dall’indebolimento
dell’export dovuto alla
debolezza della domanda europea.
Alla luce di queste valutazioni, Marcel Zimmermann, gestore del
fondo Lemanik Asian
Opportunity, indica le
maggiori opportunità
del Continente Giallo:
«L’economia giapponese, invece, si sta riprendendo dalla debolezza
causata del rialzo della
tassa sul consumo, con
l’inflazione rimasta stabile.
«Restiamo positivi sulle valutazioni fondamentali su Cina, Giappone e Corea del Sud», spiega l’esperto, che punta in particolare su
quest’ultima alla luce del taglio dei tassi, che promette di sostenere
i consumi interni.
.
Anno 24 - Numero 242 -
€ 2,50
Lunedì 13 Ottobre 2014
Sette
La riforma della
Affari
GIUSTIZIA
da martedì in edicola
Legali
Inserto speciale
di ItaliaOggi7
IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA
AVVOCATI
CASSAZIONE
RICHIESTE A ORLANDO
In azienda e in studio
professioniste crescono
Leggere la sentenza
non significa notificarla
Serve un Testo unico
per il processo telematico
Unnia a pag.
Caravaglios a pag.
Paolucci a pag.
IV
VII
VIII
Molte le cause promosse contro lo Spalma-incentivi che ha tagliato risorse e investimenti
Energy, via al contenzioso
DI
ROBERTO MILIACCA
S
e il buongiorno si vede dal mattino...
In queste settimane Affari Legali, così
come quotidianamente ha fatto ItaliaOggi,
ha dato ampio risalto alle dichiarazioni del
premier Matteo Renzi nelle quali viene data
come priorità imprescindibile, per il paese,
la riforma della giustizia civile, ritenuta
pre-condizione indispensabile per poter
attrarre investimenti, soprattutto stranieri. Peccato, però, che poi, alla prima prova
dei fatti, sia stato proprio lo stesso governo
Renzi a porre le condizioni per far nascere nuovo contenzioso e per far scappare gli
investitori. Lo raccontano, ad Affari Legali, gli avvocati che si occupano di energia,
spiegando che l’effetto del decreto legge n.
91/2014, convertito nella legge n. 116/2014, il
cosiddetto Spalma-incentivi, che ha rimodulato in maniera retroattiva gli incentivi per
il fotovoltaico, ha avuto come effetto quello
di far fuggire quegli investitori che avevano
confidato sulla stabilità delle norme italiane. Ma anche quello di generare nuovo contenzioso, in sede nazionale e comunitaria.
E pensare che proprio la Commissione Ue,
pur sollecitando la rimodulazione degli incentivi, avesse richiesto espressamente che
questa operazione non avvenisse in maniera
retroattiva: «le misure di intervento pubblico devono rappresentare un impegno stabile, a lungo termine, trasparente, prevedibile
e credibile nei confronti degli investitori e
dei consumatori». Cosa che non è avvenuta, dicono i legali sentiti questa settimana
da Affari Legali, che hanno già promosso
azioni contro lo Spalma-incentivi. Sperando solo che non sia solo l’inizio di un nuovo
«spalma-contenzioso».
La riforma della GIUSTIZIA
L’ARBITRATO FORENSEQFSFMJNJOBSFMBDBVTFQFOEFOUJ
tLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA (per evitare nuovo contenzioso)
LE NUOVE SPESE DI LITEQFSTDPSBHHJBSFMFMJUJUFNFSBSJF
t IL RITO SOMMARIO INCENTIVATO (per velocizzare le cause)
IL NUOVO RECUPERO CREDITIDPOMBDDFTTPBMMBOBHSBGFUSJCVUBSJB
tLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE DEI LEGALI (obbligatoria)
IN EDICOLA CON
Disponibile anche on line su
www.classabbonamenti.com
.
II
Lunedì 13 Ottobre 2014
STUDI & CARRIERE
Secondo gli avvocati, la rimodulazione delle risorse sulle rinnovabili farà fuggire capitali
Energy, lo «spalma-incentivi»
mette in allarme gli investitori
Pagine a cura
di MARIA CHIARA FURLÒ
o sconto del 10% operato dal governo sulle
bollette energetiche
delle Pmi potrebbe costare al governo molto più
caro del previsto. La rimodulazione degli incentivi alle
rinnovabili, resasi necessaria per trovare le risorse che
avrebbero alleggerito i conti
elettrici delle piccole e medie
imprese, ha scatenato tutta
una serie di ricorsi da parte
degli investitori nazionali e
internazionali che proprio
nel business delle fonti rinnovabili hanno immesso in-
L
CE, il principio del legittimo
affidamento e svariate altre
normative e principi di diritto comuniTario. «In caso
di esito positivo delle azioni
intraprese e delle eventuali
ulteriori da intraprendere»,
spiega Eugenio Tranchino, responsabile per l’Italia
di Watson, Farley & Williams, «la conseguenza principale sarebbe che lo Stato
italiano potrebbe fi nire per
pagare i denuncianti più di
quanto avrebbe risparmiato attraverso l’applicazione
del provvedimento. D’altro
canto, qualora tali istanze
rimanessero inascoltate, esiste il rischio concreto che gli
operatori esteri abbandonino
l’Italia, con danni incalcolabili per la nostra economia».
Le azioni legali dovrebbero essenzialmente fondarsi
sulla incostituzionalità della norma che, modificando
con effetto sostanzialmente
retroattivo le convenzioni
stipulate con il Gse, incide
sul diritto degli operatori a
percepire gli incentivi nella misura e con i tempi già
stabiliti. Secondo Giuliano
Berruti e Federico Manili, entrambi partner di Nctm
Giuliano Berruti
Federico Manili
Studio Legale Associato,
«la sostanziale retroattività
si percepisce facilmente se
solo si considera che la rimodulazione degli incentivi o la
loro riduzione compromettono irrimediabilmente tutti i
piani economico finanziari
sui quali si basano gli investimenti, pongono gli operatori stessi in stato di default
nei confronti degli istituti
finanziatori, impongono una
rivalutazione globale dei progetti. A ciò si aggiunga che
l’eventuale allungamento
del periodo di incentivazione non è il più delle volte
compatibile con il periodo di
piena operatività degli impianti fotovoltaici, ed espone gli operatori all’ulteriore
e non previsto investimento
per revamping, per costi più
elevati di manutenzione e
per gli oneri aggiuntivi dovuti all’eventuale e probabile estensione temporale dei
contratti sui terreni».
I due avvocati sottolineano
poi come la norma in esame
ponga in crisi l’investimento
e pertanto «è evidente che i
fondi stranieri, prima ancora
che rivedere i loro calcoli finanziari, pensano ad una via
Eugenio Tranchino
genti capitali e firmato contratti pluriennali.
Affari Legali ha sentito
gli avvocati che stanno seguendo i soggetti coinvolti in
questo percorso intrapreso
contro la decisione del governo, per capire meglio cosa
è successo e quali potrebbero essere le conseguenze di
questo scontro di interessi.
La pubblicazione in Gazzetta Uffi ciale dell’Art. 26
del Decreto Legge n. 91 del
24 giugno 2014 (convertito
in legge lo scorso 7 agosto)
il cosiddetto «Spalma Incentivi», ha generato una vera
e propria mobilitazione tra
gli operatori di settore colpiti dalla conversione in legge,
peraltro con effetti retroattivi. Il ventaglio di strategie
ed azioni legali da intraprendere è molto ampio: ad
esempio, Watson, Farley &
Williams sta patrocinando
gli interessi di oltre 50 operatori nazionali ed internazionali del fotovoltaico
attraverso una denuncia
presentata alla Commissione Europea, in cui si segnala che lo Spalma Incentivi
viola la Direttiva 2009/28/
Supplemento a cura
di ROBERTO MILIACCA
rmiliacca@class.it
e GIANNI MACHEDA
gmacheda@class.it
di uscita. Certamente non
ipotizzano nuovi investimenti. «In questo quadro, già di
per sé estremamente negativo, si inserisce poi l’effetto
perverso concernente la sfiducia inevitabilmente indotta nel sistema italiano, atteso che misure quale quella in
esame fanno inevitabilmente
venir meno la fi ducia nella
stabilità del sistema giuridico e dei rapporti economici,
condizione essenziale per attrarre investimenti non solo
nel settore dell’energia».
Le conseguenze dei ricorsi
dipendono dal tipo di strumento giudiziario che verrà
scelto dagli investitori. «Se
il ricorso viene promosso
davanti al Tar con l’eccezione di incostituzionalità o il
rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia,
la conseguenza potrebbe
anche porTare alla caducazione della norma «spalma
incentivi» contenuta nella
legge di conversione. Se invece l’azione viene promossa ai sensi del Trattato della
carta dell’Energia, la conseguenza potrebbe essere – in
caso di esito vittorioso per gli
investitori - il risarcimento
CARLO MONTELLA. ORRICK
La norma è frutto dell’assenza di una politica energetica
vere, con ogni probabilità, utilizzare
quanto ricavato per ripagare le banche finanziatrici.
D. Quali saranno allora le conseguenze di questa norma?
R. Le azioni legali saranno portate
avanti, soprattutto quelle davanti al
Tribunale Amministrativo e al Tribunale Civile al fine di
Domanda. Con
risollevare la questione
la legge di converdi legittimità davanti
sione il governo è
alla Corte Costituziovenuto incontro
nale a causa dell’efalle istanze degli
fetto retroattivo della
investitori? Cosa è
norma. Se dovesse escambiato rispetto
serci una pronuncia di
alla contestata verannullamento il benesione iniziale dello
ficio sarebbe per tutti,
Spalma Incentivi?
i presupposti, in teoria,
Risposta. Rispetto
ci sarebbero.
al disegno iniziale è
Il nostro studio è
cambiato molto poco,
stato già contattato
probabilmente la sisoprattutto da investituazione è ancora
tori stranieri orientati
peggiorata.
ad agire attraverso arOltre alle tre opzioCarlo Montella
bitrati contro lo Stato
ni fortemente retroitaliano per violazione
attive perché incidono
dell’Energy Charter Treaty che assisulle posizioni in essere da anni, è
cura loro la certezza del diritto e che
previsto un meccanismo di uscita
ora risulterebbe certamente violato.
dagli incentivi su base facoltativa
I risultati del lavoro che abbiamo
attraverso la partecipazione ad aste
cominciato a svolgere si vedranno
organizzate dal Gse, che difficilmente
nell’arco dei prossimi due-tre anni.
si realizzeranno. Chi partecipa alle
D. Se dovesse fare un bilancio
aste, infatti, per vincere deve offrire
tra risparmio in bolletta e spesa
il tasso di sconto più alto sui propri
che eventualmente lo Stato italiaflussi di cassa, ossia quanto meno si
no dovrà pagare agli investitori
accontenta di ricevere quanto più poscome risarcimento?
sibilità avrebbe di vincere. La logica
R. Il saldo di questa misura è
è quella di svendere, dunque, per do-
Una norma fatta solo per propaganda. Al governo manca una politica
energetica. È critico l’avvocato Carlo
Montella, partner dello studio Orrick, co-office leader della sede di Milano e responsabile del dipartimento
italiano di Energy & Infrastructure.
certamente negativo, non solo per
l’eventuale importo che dovrà essere
risarcito agli investitori stranieri per
effetto dell’arbitrato internazionale.
È l’immagine del paese che non riesce oramai da anni a perseguire una
politica energetica coerente e di lungo termine per raggiungere obiettivi
strutturali: minor costo dell’energia e
maggior indipendenza dall’estero.
Le rinnovabili, seppur non da sole
ma insieme ad altre tecnologie ed infrastrutture, sono indispensabili per
il raggiungimento di tali obiettivi.
Nonostante la ricaduta positiva sul
prezzo dell’energia determinato dalle
rinnovabili, già di per sé un obiettivo immediato, con l’esaurimento del
periodo di incentivazione anche il costo degli incentivi verrà meno e per
sempre.
L’aspetto determinante delle rinnovabili (anche e non solo del fotovoltaico) è dato dal loro contributo alla
indipendenza dell’Italia dall’estero.
In questa particolare congiuntura politica, data la crisi tra l’Ucraina e la
Russia e la ricaduta che ne conseguirà sul prezzo del gas e dunque delle
bollette elettrica ragionevolmente già
a partire dal prossimo inverno, è facilmente intuibile quanto sia importante, anche per finalità di natura politica, avere un sistema elettrico quanto
più possibile indipendente. L’emanazione di provvedimento retroattivi e
quasi repressivi, come quello da ultimo adottato, non va di certo nella
direzione auspicata.
.
Lunedì 13 Ottobre 2014
Luned
STUDI & CARRIERE
III
Gli studi preparano i ricorsi in sede Ue contro la retroattività del decreto
dei danni derivanti dalla riduzione delle Tariffe incentivanti», spiega Germana
Cassar, partner energy e
amministrativo dello studio
Macchi di Cellere Gangemi che continua, «a seconda
della provenienza dell’investimento - estero o italiano
Germana Cassar
- e del paese di riferimento, le
aziende possono alternativamente avviare una procedura arbitrale internazionale ai
sensi del trattato della Carta dell’Energia, che si svolge fuori dallo stato italiano,
oppure invece impugnare
davanti al Tar il provvedimento che attua la riduzione
della Tariffa sollevando l’eccezione di incostituzionalità
dell’art. 26 del Dl Competitività per violazione del principio dell’affidamento e della
certezza del diritto ovvero il
rinvio pregiudiziale davanti
alla Corte di Giustizia».
L’avvocato Cassar ha già
dato parere ad alcuni fondi di
investimento e consigliato di
avviare la procedura arbitrale. I clienti hanno già avviato
la fase amichevole, che consiste nell’invio di una diffida
al Governo Italiano. «Con le
ultime modifiche introdotte
nell’emendamento approvato
dal Senato, i fondi potrebbero senz’altro decidere di vendere – o svendere e poi abbandonare l’Italia. In effetti
la prova che i fondi stanno
cambiando prospettiva in
termini di investimento in
Italia è data dal fatto che
tutte le operazioni aventi
ad oggetto impianti fotovoltaici che erano in corso
prima dell’approvazione del
decreto legge e delle bozze
che circolavano sono state
tutte bloccate con una chiara
intenzione di non concludere
le operazioni di investimento
avviate prima dello spalmaincentivi. In particolare, un
fondo di cui non posso fare il
nome per questioni di riservatezza a febbraio ci aveva
chiesto di aiutarlo a trovare
investimenti nel fotovoltaico
da circa 40 milioni di euro
e, a fronte del decreto legge,
l’intenzione è stata revocata», conclude Cassar.
Come rilevato, tra varie
autorevoli voci, anche dalla
Commissione Bilancio della
Camera, il rischio contenzioso è effettivamente elevato. E oltre alla questione
di legittimità costituzionale,
Rossella Antonucci, partner di Legance non esclude
il ricorso, da parte degli ope-
del decreto, siamo in effetti
stati contattati da diversi
operatori internazionali (in
particolare, fondi di investimento che negli ultimi anni
hanno acquisito importanti
portafogli sul mercato secondario del fotovoltaico in Italia), cui abbiamo fornito un
dettagliato advise sui diversi
mezzi di tutela in sede giu-
Rossella Antonucci
ratori stranieri di azioni in
sede arbitrale internazionale
(incluso il c.d. arbitrato Icsid
– centro internazionale per il
regolamento delle controversie relative ad investimenti)
motivate dalla violazione
dell’Energy Charter Treaty
cui l’Italia ha aderito, e che
impone agli Stati membri il
rispetto di principi di equità,
stabilità, favore e trasparenza nelle condizioni di investimento, di tutela rispetto ad
iniziative di espropriazione
e nazionalizzazione non discriminazione tra diverse
categorie di investitori e di
garanzia di agevole trasferimento di capitali tra gli Stati
membri.
«Le decisioni adottate in
tali procedure», spiega Antonucci, «sono infatti definitive e vincolanti per le
parti della controversia, e
possono essere eseguite a livello internazionale. Subito
a valle dell’entrata in vigore
Paolo Esposito
risdizionale domestica ed internazionale, anche alla luce
dell’ampia esperienza che il
nostro studio ha nel settore
degli arbitrati d’investimento
(incluso il noto arbitrato csid
sui tango bonds, in relazione
al quale assistiamo Task Force Argentina, l’associazione
che rappresenta gli obbligazionisti italiani contro la
Repubblica Argentina).
Purtroppo il rischio che gli
investitori stranieri escludano l’Italia dal proprio
perimetro di investimento
è attuale e concreto, e la
tempistica dei rimedi contenziosi è talmente estesa e
incerta che, anche nel caso
siano avviati claims in sede
domestica o internazionale, non è escluso che medio
tempore gli investitori possano in ogni caso decidere
di spostare i propri investimenti in altri paesi capaci
di assicurare condizioni di
maggiore stabilità, e con
un minore rischio change
in law».
Paolo Esposito partner
di CBA Studio Legale e
Tributario sottolinea invece che i fondi esteri sono sicuramente soggetti che meritano un’ampia tutela ma
«lo spalma incentivi colpisce
anche molti operatori italiani, che certamente meritano una tutela non inferiore.
E di tutela ne serve molta
perché, con questo provvedimento, il Governo ha fatto
toccare al nostro Paese uno
dei punti più bassi nella (in)
certezza del diritto: qui non
si tratta, come in passato, di
mancato rispetto del principio dell’affidamento su un
quadro normativo stabile,
affidamento comunque riconosciuto e tutelato dalla
normativa italiana e comunitaria; qui si va ben oltre,
facendo carta straccia di
contratti già in vigore, anche da anni, che prevedono
prestazioni ben dettagliate,
in totale spregio del principio
«pacta sunt servanda» che da
millenni costituisce un pilastro della civiltà giuridica».
© Riproduzione riservata
GIACOMO ROJAS ELGUETA, UNIVERSITÀ ROMA TRE
Il mutamento delle regole del gioco è una variabile che andava considerata
Meglio lo sconto in bolletta alle
Pmi o gli incentivi alle energie rinnovabili? Il provvedimento Spalma
Incentivi si presta bene a uno studio tecnico che ne analizzi i costi e i
benefici. Giacomo Rojas Elgueta
è professore aggregato di Economic
Analysis of Law presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Affari Legali
l’ha intervistato per capire gli effetti
che questa norma potrebbe produrre
in capo ai diversi soggetti coinvolti.
La scelta di policy del Governo
muove dall’idea che gli operatori del
mercato fotovoltaico siano sovracompensati e che sia possibile ottenere
maggiori risultati in termini di benessere collettivo deviando queste
risorse verso le Pmi. Ottica che secondo Rojas Elgueta «non presenta
elementi di particolare rilievo, essendo connaturale all’azione politica e
all’esercizio del potere legislativo
decidere come allocare le limitate
risorse pubbliche, sacrificando alcuni interessi al fine di promuoverne
altri».
Domanda. Ma quali sono i costi di questo provvedimento?
Risposta. Sul piano dei costi, è ragionevole attendersi che la riduzione
percentuale delle tariffe incentivanti
adottata dal Governo possa portare
alcuni operatori energetici ad avere
delle redditività negative, con conseguente rischio di fallimento e perdita di posti di lavoro (l’European
visto; b) negli ultimi anni i costi di
Photovoltaic Industry Association
costruzione degli impianti si sono
stima che in Spagna le complessive
drasticamente ridotti aumentando
politiche di rimodulazione delle tai margini di profitto degli operatori;
riffe abbiano portato alla perdita di
c) l’energia fotovoltaica consente di
circa 46.000 posti di lavoro).
evitare esternalità negative, prodotInoltre, l’allungamento del termite da energie inquinanti, stimate in
ne della politica di incentivazione 10 euro per MWh a fronte di un inpassato da 20 a 24 anni - imporrà
centivo medio pari a
agli operatori nuovi
367,2 euro/MWh (36
costi di transazione,
volte l’esternalità nedivenendo necessagativa).
rio sia rinegoziare
Inoltre, su un piai finanziamenti con
no distributivo, la
gli istituti di credito
riduzione degli insia adeguare la vacentivi consente di
lidità temporale dei
mitigare una rendita
permessi rilasciati
goduta da pochi ma
dalle regioni. Infifinanziata da tutti i
ne, il sacrificio delle
contribuenti, attraaspettative e degli
verso un aggravio
interessi acquisiti dain bolletta stimato
gli investitori in virtù
in circa 12 miliardi
della precedente polidi euro l’anno. Infitica di incentivazione
ne, naturalmente, il
comporterà, inevitaGiacomo Rojas Elgueta
recupero di risorse
bilmente, l’insorgere
pubbliche consente
di contenziosi oltre ad
di compensare il taglio del 10% delincidere negativamente sulla stabilile bollette energetiche, restituendo,
tà del quadro normativo, considerata
seppure con un impatto presumibilmomento essenziale per l’attrazione
mente modesto, un maggior grado
degli investimenti.
di competitività alla piccola e media
D. E i benefici?
industria italiana.
R. La riduzione delle tariffe incenD. E con la mancata certezza
tivanti consente di correggere un’aldel diritto come la mettiamo?
locazione divenuta evidentemente
R. In estrema sintesi, l’analisi ecoinefficiente e ciò se solo si considera
nomica dei rapporti di durata inseche: a) il mercato del fotovoltaico si
gna che nell’evenienza di un rischio
è sviluppato a un tasso di crescita
decisamente superiore a quello presopravvenuto, non allocato ex ante
dalle parti attraverso il regolamento
contrattuale, il giudice debba imputarlo in capo alla parte capace di sopportarlo al costo più basso o, alternativamente, ripartirlo fra le stesse.
Il diritto contrattuale, dunque, non
considera contrario all’efficienza economica il possibile mutamento delle
regole che governano un investimento, smentendo così l’assunto secondo
cui gli operatori privati non sarebbero disposti ad investire se non a fronte della assoluta immutabilità delle
regole del gioco. In questa prospettiva, non stupisce allora che il Tar Lazio (n. 3274/2013), con riguardo alla
cessazione anticipata del regime di
sostegno al fotovoltaico dettata dal
Terzo Conto Energia, abbia stabilito
che un investitore «prudente ed accorto» non può fare affidamento su
un’assoluta immutabilità del quadro
normativo e che, pertanto, a fronte
di una sopravvenuta inefficienza del
mercato, l’eventuale riforma della
politica di incentivi è legittima ogni
qual volta l’investitore sia stato nelle
condizioni di poterla ragionevolmente prevedere.
In conclusione, gli strumenti
dell’analisi economica del diritto
mettono in evidenza come, nel valutare sul punto dell’efficienza la
recente riforma del Governo Renzi,
sarebbe ingenuo partire dall’assunto
che il mero mutamento del quadro
normativo porti alla fuga dei capitali
stranieri e al crollo reputazionale del
Paese.
.
IV
Lunedì 13 Ottobre 2014
AT T UA L I TÀ
Sempre più donne rivestono il ruolo di general counsel nelle imprese italiane
Il legale fa breccia nelle aziende
Le professioniste rappresentano ormai il 50% degli studi
Pagina a cura
DI FEDERICO UNNIA
ono l’altra metà del
cielo ma nella professione legale le
donne hanno ancora molti margini di crescita, soprattutto per accedere
alle posizioni di comando.
È questo lo scenario che è
stato tratteggiato da alcune
professioniste intervenute a
Milano nelle scorse settimane
in un incontro, promosso da
Mopi, associazione che riunisce persone operanti nell’area
del marketing, della comunicazione e dell’organizzazione
degli studi professionali, sia a
livello nazionale sia a livello
internazionale.
«Il ruolo delle donne negli studi legali associati sta
diventando sempre più importante, ma esistono anco-
S
Gaia Franceri
ra molte barriere culturali
che è necessario far cadere»,
spiega Gaia Francieri, socia fondatrice di Mopi.
«Infatti se il numero di
professionisti all’inizio della carriera all’interno degli
studi è pari a quello delle
professioniste, quando si va
ad analizzare la presenza
di donne ai vertici la percentuale cade drammaticamente.
L’associazione Mopi crede
molto nel potenziale femminile e vuole far si che queste
barriere scompaiano, per
questo ha organizzato tutta
una serie di eventi proprio
su questo tema» .
Quante sono le donne
nell’universo delle professioni italiane?
In Italia, secondo i dati
più recenti della Cassa forense, le donne sono il 43%
degli iscritti, in crescita rispetto al 30% del 2001 e al
7% del 1981. Il reddito medio delle donne che svolgono
la professione forense è di
28mila euro all’anno, ben il
54% in meno rispetto alla
remunerazione base degli
iscritti uomini.
La maggior parte delle
donne si occupa di materie
e settori ritenuti poco rilevanti, ovvero il diritto di
famiglia, tutela dei minori,
contenzioso condominiale e
Roberta dell’Apa
recupero crediti.
Diversa la realtà
negli studi associati,
formula che in Italia
vive una stagione
molto significativa.
Secondo gli ultimi
dati ufficiali Asla, relativi al 2013, si evince che la percentuale
delle donne Partners
degli studi legali associati ad Asla è del
16,9%.
Avvocati e dottori commercialisti
sono spesso associati in studi di medie
e grandi dimensioni
e questa è un’altra
realtà ove il
ruolo delle donne sta
crescendo. Come ha
ricordato Roberta
dell’Apa, presidente dell’Aidc, Associazione italiana
dottori commercialisti e partner studio
Dell’Apa Zonca e
Associati, gli iscritti all’ordine sono
120mila in Italia, tra
dottori commercialisti e ragionieri. Il
31% sono donne con
una quota che scende
di circa il 105 se ci si
sposta nelle regioni
del sud Italia.
Anche i livelli salariali vedono una significativa differenza tra i
generi.
Qual è la sfida per il prossimo futuro? «Negli studi legali associati, come in tanti
contesti lavorativi, occorre
agire affinché la parità di
chances tra uomini e donne
diventi sostanziale, e non
solo formale, puntando, ad
esempio, su modalità lavorative e metodi di valutazione che privilegino i risultati concreti dell’attività del
professionista e non il presenzialismo, talvolta fine a
se stesso», spiega Barbara
de Muro, responsabile di
Asla Women e partner dello Studio Legale Portale
Visconti.
Ma quante sono le
donne nei grandi studi italiani? Pochi gli
studi disposti a rilasciare queste informazioni. Tra i pochi
Bonelli Erede Pappalardo dove sono
134 le professioniste
donne su 335 professionisti totali, con 12
soci donne (di cui 4
soci coordinatori di
dipartimento) su 55
soci totali.
In Pavia e Ansaldo su 126 professionisti, 58 sono donne
(46%), con 9 partner
su 40 complessivi.
Nello studio legale
Cms, ci sono2 soci
donne su 20 soci totali e 30
professioniste su 83 professionisti totali. In Baker &
McKenzie le professioniste
donne sono 45, con 1 partner (socio equity), 3 local
partner (socio salary) ma
nessuna donna a capo di un
dipartimento.
Restando negli studi internazionali presenti in Italia, Eversheds Bianchini
ha 16 professioniste donne, 4 partner ma nessuna
a capo di un dipartimento.
Infine, nello Studio Legale
La Scalale professioniste
donne (avvocati e praticanti)
sono 47 su 84, pari al 56%,
con 8 partner donna su 18
Barbara de Muro
(44%). In Allen & Overy
su un totale di professionisti pari a 85, le donne sono
35 (41%), di cui 1 partner
donna e 4 counsel.
Un osservatorio privilegiato sul peso che le donne
stanno assumendo nella
professione legale è quello di
Laurence Simons societa
anglossassone specializzata
nel recruitment di avvocati. «Dal nostro salary survey, nonostante la maggior
parte delle risposte venisse
da uomini, non emerge una
Nicoletta Ravida
grande disparita di stipendi
tra uomo e donna nel mondo dei giuristi di impresa»,
dice Nicoletta Ravida,
managing consultant southern Europe di Laurence
Simons.
«Un dato, questo, in controtendenza rispetto ad uno
studio fatto dalla
cassa di Previdenza Forense nel 2010
secondo il quale le
donne dichiaravano
un reddito molto
più basso rispetto
agli uomini: 28,160
rispetto ai 61967»
I dati quindi non
sono univoci. Uno
studio condotto dal
consiglio degli ordini d’Europa nel
2012 indica che
l’Italia ha il più alto
numero di iscritti all’albo di tutta
Europa: 233.853 –
di cui il 45% sono
donne (107.720).
È evidente, dunque, un notevole
equilibrio nella professione.
Un mondo a parte è quello
dei giuristi d’impresa. Negli
ultimi cinque anni Aigi ha
visto un crescente livello
di presenze femminili tra
i propri soci - che ad oggi
si aggira intorno al 41%, di
cui almeno il 47% è abilitata all’esercizio della professione forense - e ad una
proporzionale diminuzione
del genere maschile.
«Forse questo dato ci indica che le aziende arruolano un numero sempre crescente di giuriste d’impresa.
Ciò soprattutto a seguito
dell’aumento crescente della domanda di professionalità elevate all’interno delle
imprese in settori non solo
connessi alla contrattualistica ed al contenzioso, ma
anche al diritto societario,
alla compliance, alla corporate social responisibility»,
spiega Wanya Carraro,
vice presidente vicario di
Aigi.
«In questi ambiti spesso le donne,
grazie alla capacità
di impostare progetti complessi con
metodo e precisione,
ricoprono posizioni
di responsabilità e
sono spesso preferite agli uomini, più
orientati ad attività
«on the field».
«In questi anni,
in effetti, abbiamo
registrato tra i nostri soci un crescente numero di donne
che ricoprono posizioni di General
Counsel e direttori
affari legali: circa il
23%.
Questo è un segnale sicuramente importante, anche
se si tratta pur sempre di
una percentuale in linea con
le medie nazionali, malgrado la nostra professione dovrebbe essere un’oasi privilegiata per le donne perché
la formazione umanistica
Wanya Carraro
di certo le vede statisticamente favorite» aggiunge la
Carraro.
Che fare per valorizzare il
ruolo delle donne nel legal
counsel? «Aigi ha intrapreso con i fatti un’importante
valorizzazione del ruolo delle donne già al suo interno
ove le stesse siedono per il
50% in Consiglio generale
e ricoprono altre cariche di
responsabilità. Un tema sul
quale c’è ancora spazio per
sensibilizzare i soci è quello
dei criteri di scelta adottati dai legali interni quando
conferiscono mandato agli
studi esterni.
Questa scelta spesso non
tiene infatti conto del genere, trasferendo di fatto la
questione ai legali esterni
e dando quindi per scontato che sia lo studio stesso
a fare scelte di efficienza
e professionalità tenendo
conto di criteri meritocratici che premiano uomini e
donne indistintamente».
© Riproduzione riservata
.
A F FA R I L E G A L I
Lunedì 13 Ottobre
Ot
2014
V
Il nuovo regolamento per l’erogazione dell’assistenza fissa sei macro-aree d’intervento
La Cassa cofinanzia bandi Ue
Fondi specifici ai legali che partecipano ai progetti
Pagina a cura
DI GIOVANNA STUMPO
a s s a Fo r e n s e h a
pronto il «Regolamento per l’erogazione dell’assistenza» sostitutivo di quello di
cui al decreto ministeriale
25/10/2004 e succ. mod. ex
dm 24/7/2006 e 20/5/2010
che, salvo emendamenti,
sarà applicabile dall’1 gennaio successivo alla sua
approvazione da parte dei
ministeri vigilanti, alle domande di sostegno economico presentate dagli iscritti
dopo tale data, anche se riferite a eventi anteriori.
Erogabili come da espres-
C
sa domanda, con corredo
di adeguato supporto documentale (da inviarsi con
raccomandata con avviso di
ricevimento o per via telematica anche per tramite
dei Consigli dell’Ordine di
riferimento), gli interventi saranno collegabili a sei
macro tipologie di prestazione, a cui corrisponderanno
somme stanziate a bilancio
annuale dalla Cassa, di importo variabile per rapporto
al numero di iscritti ed imputazione al gettito contributivo integrativo. In sede
di prima applicazione, lo
stanziamento previsionale
previsto sarà ripartito in
percentuale variabile, per
tipologie di macrointerventi
(si veda tabella in pagina),
come segue:
A. prestazioni in caso di
bisogno: 17%;
B. prestazioni a sostegno
alla famiglia: 7%;
C. prestazioni a sostegno
della salute 25%;
D. prestazioni a sostegno
della professione: 46%;
E. prestazioni per spese
funerarie: 5%.
Fondi specifici (di importo
variabile) copriranno casi di
catastrofe/calamità naturale, co - finanziamenti per
partecipare a bandi/progetti Ue, nazionali o regionali,
misure di welfare in favore
dei più giovani Iscritti. Il
procedimento a seguito di
istanza, dovrà concludersi
con provvedimento espresso
della Cassa, entro 90 giorni dall’avvenuta ricezione
della domanda. Per il caso
di rigetto della stessa (che
dovrà essere motivato), il
professionista richiedente
potrà proporre ricorso, nei
successivi 30 giorni.
©Riproduzione riservata
Prestazioni macro (entità e beneficiari)
SITUAZIONI DI BISOGNO
• Erogazioni in caso di bisogno individuale: Dazioni «una tantum» per chi
si trovi in situazione di temporanea indigenza da evento improvviso,
non volontariamente causato o prevedibile e tale da non consentire di
farvi fronte con mezzi propri. A beneficio di: I) Iscritti in regola comunicazioni reddituali; II) i titolari di pensione di vecchiaia/invalidità che
si cancellino dagli albi; III) titolari di pensione di anzianità/inabilità; IV)
titolari di pensione indiretta/di reversibilità. Importo erogabile: variabile
in relazione all’indicatore ISEE riferito all’anno precedente alla domanda
(tetto max di 25.000 euro).
• Trattamenti per pensionati di vecchiaia con 80 anni compiuti: Erogazioni
fruibili dagli Avvocati che, pensionati di vecchiaia con 80 anni di età,
risultino iscritti alla Cassa ante il quarantesimo anno di età. Importo
erogabile: come sopra (tetto max di 15.000 euro e comunque non oltre
la pensione minima).
• Trattamenti per pensionati con 70 anni compiuti, invalidi civili al 100%:
Erogazioni per i titolari di pensione diretta, con 70 anni di età, che risultino
iscritti alla Cassa ante il quarantesimo anno di età, in possesso di certificato di invalidità civile e non titolari di assegno di accompagnamento.
Importo erogabile: come sopra (tetto max di 10.000 euro e comunque
non oltre la metà della pensione minima)
SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA
• Erogazioni a familiari non autosufficienti: Emolumenti in favore di 1 solo
beneficiario X nucleo familiare dell’ Iscritto, in regola con le comunicazioni
reddituali, che assista in via esclusiva coniuge/figli/genitori con invalidità grave (legge 104/1992), attesta da certificazione ASL/accertata
con provvedimento giudiziale definitivo, non ricoverati a tempo pieno.
Importo erogabile: in base ad ISEE non superiore a 30.000 euro, sia
dell’assistito che dell’Iscritto.
• Borse di studio per gli orfani: Erogazioni in denaro (per il primo anno:
500 euro per scuola primaria; 800 euro per scuola secondaria di I e II
grado; 1.000 euro per Università e istituti equiparati) per gli orfani degli
Iscritti con meno di 26 anni, titolari di pensione di reversibilità/indiretta
erogata alla Cassa, e frequentanti. Purché in regola con il corso di studi
ed in presenza di ISEE entro 30.000 euro.
• Borse di studio per i figli: Erogazioni fruibili su bando annuale, per i figli
degli Iscritti, studenti universitari con meno di 26 anni e che abbiano
superato almeno i 4/5 degli esami di ciascun anno accademico (media
di votazione non inferiore a 27/30 e ISEE entro i 30.000 euro).
• Altre provvidenze per la genitorialità: Emolumenti agli Iscritti in regola
con le prescritte comunicazioni reddituali.
TUTELA DELLA SALUTE
• Copertura con onere della Cassa di gravi eventi morbosi/gravi interventi
chirurgici: Scatta in presenza degli eventi affliggenti l’Iscritto, con possibilità di estensione volontaria ai familiari conviventi. Trattamento erogabile dalla Cassa tramite propria società di mutuo soccorso, o in virtù
di convenzione/polizza collettiva stipulata con primaria assicurazione.
• Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche:
Facilitazioni e sconti, da convenzioni della Cassa, per servizi/prestazioni
in case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche e altri.
• Interventi di chirurgia preventiva/ Polizze «long term care» e infortuni: Coperture assicurative come da specifiche convenzioni/ polizza collettiva
di Cassa Forense con primaria assicurazione.
• Convenzioni per prestiti ipotecari vitalizi: Specifiche convenzioni riguarderanno la concessione di prestiti vitalizi ipotecari (dl n. 203/2005 conv.
in legge n. 248/2005).
AIUTO ALLA PROFESSIONE
1. Misure per la generalità degli iscritti in regola con l’invio delle comunicazioni reddituali:
• Assistenza indennitaria: Emolumento non rinnovabile in relazione ad uno
stesso infortunio e non eccedente la durata annuale, pari alla diaria
giornaliera di 1/365° della media dei redditi professionali di cui al Mod.
5 degli ultimi 3 anni ante evento (limite max reddituale pensionabile
previsto dal Regolamento contributi). Per gli Iscritti non pensionati che
per infortunio/malattia debitamente documentata, non abbiano potuto
esercitare la professione, per almeno due mesi.
• Agevolazioni/Riduzione dei costi di esercizio della professione: Saranno
oggetto di convenzioni ad hoc.
• Assistenza in caso di catastrofe/calamità naturale: Corresponsione a
fondo perso di somma pari al 25% del danno subito, provato con perizia
giurata e con il limite max del doppio della pensione minima; per gli
Iscritti che al momento dell’evento causativo di danno abbiano domicilio
professionale in zona colpita da catastrofe/calamità naturale dichiarata
dalle competenti autorità, per danni a immobili/beni strutturali, con
impatto sull’attività professionale.
• Agevolazioni per l’accesso al credito: Interventi a tasso agevolato per
l’abbattimento degli interessi su finanziamenti per allestimento/potenziamento dello Studio e/o frequenza di corsi per divenire specialisti,
come da bandi istitutivi.
• Agevolazioni per la concessione di mutui; Agevolazioni per l’accesso al
credito mediante la cessione del quinto della pensione: Come da specifiche convenzioni ad hoc.
2. Iniziative a favore dei giovani: Bandi specifici preciseranno importi,
requisiti e condizioni in favore degli Iscritti con meno di 40 anni per: I)
agevolazioni per l’accesso al credito per l’avviamento di Studio; II) organizzazione di corsi qualificanti organizzati o accreditati dalla Cassa, anche
in via telematica per acquisizione di tecniche/promozione di competenze,
non esclusa l’organizzazione di Studio; III) borse di studio per l’acquisire il
titolo di specialista.
SPESE FUNERARIE
• Rimborso spese erogabile a favore dei prossimi congiunti dell’Iscritto
deceduto (come da fattura per i giustificativi) fino a max di 4000 euro,
purché il reddito dell’iscritto defunto percepito nei due anni ante decesso, non superi di tre volte la pensione minima.
.
VI
Lunedì 13 Ottobre 2014
A F FA R I L E G A L I
La decisione delle sezioni unite civili della Cassazione scompagina le usuali prassi
Il ricorso è in una strettoia
Ridotte all’osso le possibilità di contestare le sentenze
DI
ANTONIO CICCIA
icorsi in Cassazione
in una strettoia. Sono
ridotti ai minimi termini i casi in cui si
può contestare la motivazione della sentenza di merito.
Anzi, si tratta di situazioni
tanto patologiche da stimare
eccezionali e residuali: quando nella sentenza non si trova
traccia della motivazione (nel
senso che non è proprio scritta); e quando la motivazione è
incoerente (nel senso che contestualmente prima afferma
e poi nega uno stesso fatto o
una stessa valutazione).
La restrizione degli accessi al giudizio di legittimità è
descritta dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni
unite civili, n. 19881/14, che
approfondisce gli effetti della modifica all’articolo 360 del
codice di procedura civile ad
opera dell’articolo 54, del decreto legge 83/2012, convertito
con modificazioni, dalla legge
134/12 (si veda ItaliaOggi del
23 settembre scorso).
Di fatto, scompare il ricorso in cassazione per difetto di
motivazione.
Secondo le sezioni unite, infatti, la motivazione non sarà
contestabile sempre, ma solo
R
quando manca o è talmente
sconclusionata da apparire
assente.
Se la motivazione è scritta
e se non è intrinsecamente incoerente, allora la sentenza,
su questo punto, sarà inattaccabile.
Sfugge, invece, al giudizio
di legittimità la motivazione
insufficiente.
La motivazione potrà essere zoppicante o
non perfetta in
tutti i suoi passaggi logici, ma
questo non basta
a far ribaltare la
pronuncia.
La corte di cassazione articola
il vizio di motivazione superstite in quattro
possibili figure: motivazione
mancante, motivazione apparente, contrasto tra affermazioni inconciliabili, motivazione incomprensibile.
A questo risultato si è arrivati partendo dalla riformulazione dell’articolo 360,
n. 5), codice di procedura
civile, disposta con l’articolo
54, dl 83/2012, secondo cui
è deducibile esclusivamente
l’omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è
stato oggetto di discussione
tra le parti.
Questo comporta che la valutazione in cassazione della
sentenza di merito deve essere contenuta nel minimo
costituzionale: e cioè nel senso che, poiché la costituzione
prevede che le sentenze siano
motivate, allora la cassazione
può e deve controllare almeno
il rispetto del precetto costituzionale.
I n s o m ma, come si
legge nella
pronuncia in
commento,
l’anomalia
motivazionale denunciabile in sede
di legittimità
è solo quella
che si tramuta in violazione
di legge costituzionalmente
rilevante; da questo punto
di vista il vizio è rilevante
se attiene all’esistenza della motivazione in sé, come
risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal
confronto con le risultanze
processuali. Invece non ha
alcuna rilevanza il difetto di
«sufficienza».
Possono essere denunciati
alla Suprema corte, invece, la
«mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico», la «motivazione apparente», il «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», nella «motivazione
perplessa e obiettivamente
incomprensibile».
Anche questa pronuncia finisce per agevolare la strada
che porta alla riduzione dei
gradi di giudizio.
Questo obiettivo si può
raggiungere o direttamente
abolendo le impugnazioni
oppure introducendo filtri
alla ammissibilità delle impugnazioni stesse.
La delimitazione a pochi
casi del ricorso in cassazione rientra in quest’ultima
impostazione e si aggiunge
ai filtri alla proposizione
dell’appello e alla introduzione di condizioni obbligatorie
di procedibilità.
La sentenza, poi, analizza
un altro tema e cioè l’omesso
esame di un fatto decisivo. Si
tratta del nuovo testo del n.
5) dell’articolo dell’art. 360
codice procedura civile, relativo al vizio specifico (denunciabile in cassazione) che
concerne l’omesso esame di
un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della senten-
za o dagli atti processuali,
che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti
e abbia carattere decisivo
(vale a dire che se esaminato
avrebbe determinato un esito
diverso della controversia).
La cassazione, nella pronuncia in commento, ha
spiegato che l’omesso esame
di elementi istruttori non integra di per se vizio di omesso esame di un fatto decisivo,
se il fatto storico rilevante
in causa sia stato comunque
preso in considerazione dal
giudice, anche se la sentenza non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie; inoltre l’interessato deve
indicare nel ricorso; il «fatto
storico», il cui esame sia stato omesso, il «dato», testuale
o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il «come» e
il «quando» (nel quadro processuale) tale fatto sia stato
oggetto di discussione tra le
parti, e la «decisività» del fatto stesso.
Le novità sopra descritte
si applicano ai ricorsi contro sentenze depositate dopo
l’11 settembre 2012, data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto
83/2012.
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Nell’opposizione alla sanzione
l’appello può essere sanato
Parti assenti davanti al mediatore
Caso di mancata partecipazione
Nel caso di opposizione a sanzione amministrativa, l’appello che è
stato proposto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di
sanatoria ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
Lo hanno ribadito i giudici della Corte di cassazione, sez. VI civile
– 2, con ordinanza n. 20800 dello scorso 02 ottobre.
È pacifico che l’appello deve essere proposto nella forma della
citazione e non già con ricorso nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, introdotti nella vigenza dell’art. 23 legge
n. 689/1981, come modificato dall’art. 26 dlgs n. 40/2006, e prima
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2011, alla condizione che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non
solo depositato nella cancelleria del giudice, ma, altresì, notificato
alla controparte.
Appare opportuno in sede di commento sottolineare che per mezzo
del ricorso, inteso come atto di iniziativa processuale, la domanda
viene rivolta direttamente all’Autorità (vocatio iudicis), mentre
l’atto di citazione rappresenta la forma di una domanda da esercitarsi verso la controparte, e viene utilizzato nelle controversie
tra soggetti posti in posizione paritaria.
La citazione viene infatti utilizzata per convenire in giudizio qualcuno, onde sentire il giudice accertare la propria pretesa, ontologicamente rivolta a controparte (vocatio in ius).
Si rammenta, inoltre, in ossequio con la giurisprudenza della stessa Cassazione, che legittimato passivo nel giudizio di opposizione
a sanzione amministrativa è - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente
il destinatario dell’ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad
oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un’obbligazione di
tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione
di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall’amministrazione ingiungente e
dall’ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento
nell’esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto
del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere
esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto.
Maria Domanico
Se le parti non si presentano davanti al mediatore non c’è mancato
accordo, ma mancata partecipazione.
Lo ha sottolineato il Tribunale di Roma, sezione XIII, con sentenza
dello scorso 29 settembre. Il Tribunale è stato chiamato ad esprimersi
su un caso in cui un giudice valutò che in una controversia sussistevano valide ed evidenti ragioni per disporre l’avvio di un percorso di
mediazione. Ma dinanzi al mediatore le parti non sono comparse.
Quindi il mediatore ha dichiarato concluso il procedimento di mediazione per mancato raggiungimento di un accordo ad opera delle
parti.
Secondo i giudici romani è manifesta l’inesattezza di quanto è stato
scritto nel verbale di mediazione: «Il mediatore, non evidentemente
bene accorto del contesto nel quale si muoveva, riteneva di poter dare
comunque atto che l’accordo non era stato raggiunto dalle parti, di
cui non aveva avuto la presenza, neppure del richiedente, e che quindi
per tale ragione il procedimento di mediazione era per tale ragione
concluso. Decisione che va qualificata del tutto errata».
Il procedimento di mediazione è fallito dato che nessuna delle parti si
è recata il giorno fissato per l’incontro, davanti al mediatore.
Il mediatore avrebbe dovuto dare atto semplicemente di questo.
Secondo i giudici: «Affermare che le parti non avevano raggiunto l’accordo è un’aporia, sicuramente non consapevole, ma pur sempre tale.
Ed infatti è contrario al vero affermare che le parti non abbiamo
raggiunto un accordo in mediazione».
Lo scrittore colombiano Nicolas Gomez Davila sosteneva che «La verità non è un giudizio, ma adesione a un’evidenza concreta»: ebbene, il
mediatore, come ogni soggetto chiamato a dirimere una controversia,
è rivolto all’aderenza alla realtà, altrimenti c’è il rischio di passare
da una situazione che deve avere i caratteri dell’oggettività, ad una
che potrebbe qualificarsi come soggettiva.
Inoltre, è opportuno rammentare, che il raggiungimento della conciliazione può avvenire spontaneamente ovvero mediante adesione
alla proposta del mediatore, ma essa ha comunque efficacia negoziale
e può consistere in una transazione, in un negozio di accertamento,
incorporare rinunce e previsioni pro futuro. È ovvio che tale efficacia negoziale viene meno nel momento in cui nessuna delle parti si
presenta.
Angelo Costa
© Riproduzione riservata
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A F FA R I L E G A L I
SENTENZE/ Lo ha chiarito la Corte di cassazione
Notifica bloccata
La lettura non ha lo stesso valore
DI
ADELAIDE CARAVAGLIOS
a lettura in udienza
della sentenza ex art.
281 sexies c.p.c. non ha
lo stesso valore sostanziale della notifica della medesima: lo ha chiarito la Corte
di cassazione (n. 19743/2014),
secondo la quale «la tesi
[…] che assegna alla lettura della sentenza il valore
di sostanziale notifica della
sentenza stessa è manifestamente infondata, impropriamente attribuendo alla
scelta del giudice di decidere
nelle forme di cui alla norma citata la medesima valenza della scelta della parte di notificare la sentenza
ai sensi dell’art. 285 cod.
proc. civ.». Invero, continua
il collegio giudicante, l’art.
281, nel disporre al comma
1, che il giudice, al termine
della discussione, pronuncia
la sentenza, dando lettura
del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di
fatto e di diritto della decisione e, al comma 2, che la decisione si intende pubblicata
L
con la sottoscrizione da parte
del giudice del verbale che la
contiene e la successiva, immediata, sua pubblicazione
mediante il deposito in cancelleria, «non lascia intendere, neppure implicitamente,
che sia stato derogato anche
il disposto dell’art. 326 cod.
proc. civ. (nel senso, cioè, che
la lettura del dispositivo equivalga anche alla sua notificazione) o dell’art. 327 cod. proc.
civ. (nel senso, cioè, di rendere
inapplicabile il termine “lungo” nell’ipotesi in cui sia stata
adottata tale forma di decisione)». Così argomentando
ha, quindi, accolto il ricorso,
mosso avverso la decisione di
appello, nel quale, con l’unico
articolato motivo di censura,
veniva lamentata l’erronea
applicazione dell’art. 281
sexies c.p.c., la motivazione
incerta e carente, nonché l’error in procedendo e l’errata
e omessa applicazione degli
artt. 325 e ss. c.p.c. ai sensi
dell’art. 360 n. 3 c.p.c. A
parere dei giudici della III
sezione civile, infatti, con
ciò aderendo all’«insegnamento nomofilattico delle
Ss.Uu.», il termine breve di
impugnazione, ex art. 325
c.p.c., «decorre dalla notificazione della pronuncia anche per le sentenze emesse
ex art. 281-sexies […], non
potendosi ritenere equipollente alla notificazione,
in quanto atto ad istanza di
parte, la lettura del dispositivo e della motivazione in
udienza».
©Riproduzione riservata
La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/docio7
Lunedì 13 Ottobre
Ot
2014
VII
Per il compenso del legale
pesa l’interesse del cliente
Quando si valuta il compenso professionale spettante al
legale, per l’incarico svolto, non si deve tener conto solo
del valore complessivo dell’affare convenzionalmente stabilito nel contratto, ma è opportuno considerare anche
l’interesse della parte, che ha accordato l’incarico, rispetto
al risultato da raggiungere. Lo hanno affermato i giudici
della seconda sezione civile della Cassazione, con sentenza
n. 19406 del 15 settembre. I giudici di piazza Cavour si
sono espressi circa il caso in cui una società si opponeva
al decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto da un avvocato
per il pagamento degli onorari, a seguito dell’attività stragiudiziale regolarmente svolta. La società deduceva che il
legale non aveva effettuato tutte le prestazioni indicate.
In primo grado il tribunale accoglieva l’opposizione. In
secondo grado i giudici accoglievano, poi, il gravame proposto dal legale, stabilendo che il compenso doveva essere commisurato al valore complessivo delle opere quale
poteva ricavarsi dalla lettera di conferimento. La società,
lamentando l’errore della Corte d’appello che non aveva
condiviso l’individuazione dell’oggetto, proponeva ricorso per cassazione, considerando sufficiente e necessaria
la sola prospettazione della lettera di incarico, indicante
il valore convenzionale dell’affare. Secondo la Suprema
corte, la Corte d’appello «non ha mai in alcun modo affrontato la questione posta circa la determinazione del valore
dell’oggetto dell’incarico, essendosi limitata a considerare
che la sola indicazione dell’importo di 3 miliardi contenuta
nell’oggetto della lettera d’incarico riguardasse il valore
convenzionale attribuito all’oggetto del contratto, prescindendo da ogni ulteriore valutazione in ordine alla situazione nella quale si trovava la lottizzazione e al relativo
iter, così da poter meglio definire quale fosse l’effettivo
e specifico interesse della parte che conferiva l’incarico
rispetto al risultato dello stesso». Pertanto al fine del calcolo dell’onorario del professionista si deve valutare non
soltanto l’importanza della prestazione svolta ma anche i
risultati e i vantaggi che il cliente ha ottenuto.
Angelo Costa
LETTURE DI DIRITTO
Autore - Bruno Fabio Pighin
Titolo - Diritto Penale Canonico
Casa editrice
-Marcianum Press,
Venezia, 2014, pagg.
700
Prezzo - Euro 50
Argomento - Nuovi e «più gravi» delitti sono stati configurati nel 2010 dalla Santa Sede per
reprimere comportamenti criminosi
esplosi di recente in campo cattolico,
i quali hanno attirato l’attenzione generale. Nel 2013 Papa Francesco ha
completato un’ampia riforma penale
che, pur riguardando direttamente lo
Stato della Città del Vaticano, vi ha
assoggettato anche i dipendenti della Curia romana e delle istituzioni a
essa collegate. A fronte di così rilevanti novità, venne a mancare un quadro
sistematico e globale della materia,
ora offerto da questo manuale, che
presenta tutti i delitti e le relative
sanzioni nel vigente sistema penale
canonico. L’opera, unica nel suo genere per l’aggiornamento alla normativa
attuale, ha il pregio della completezza.
È articolata in quattro parti in base
alle seguenti finalità: illustrare i fondamenti del diritto penale canonico,
anche in risposta alle contestazioni
vecchie e nuove; indicare gli strumenti giuridici per costituire, applicare
ed estinguere le pene; comporre il
«mosaico» di tutti i reati oggi previsti
dalla Chiesa, muniti delle rispettive
punizioni per arginare gli scandali e
recuperare i colpevoli; tracciare l’iter
processuale per garantire la ricerca
della verità, il ristabilimento della
giustizia e l’emendamento del reo.
Al testo sono allegate 13 appendici
che mettono a disposizione del lettore
l’intero ventaglio dei provvedimenti
riguardanti le sanzioni penali canoniche a livello universale. Questa documentazione essenziale, successiva
al Codice di diritto canonico promulgato nel 1983, è integrata dalle note
esplicative emanate a più riprese dalla Sede Apostolica. Il volume si apre
con un interessante proemio di Juan
Ignacio Arrieta, segretario del Pontificio Consiglio per i Testi legislativi,
che, tra l’altro, afferma: «Ideato come
manuale per la formazione di canonisti, il libro non si sofferma soltanto sui
rilievi astratti delle costruzioni concettuali e delle discussioni dottrinali.
L’autore, pur essendosi confrontato
con l’intera bibliografia nel campo della sua ricerca e con le più significative
pubblicazioni della giuspenalistica in
ambito secolare, è andato oltre. Egli,
con maestria, convoglia il lettore alla
valutazione oggettiva e al discernimento delle componenti soggettive in
ordine alle concrete condotte penalmente rilevanti, guidandolo poi sul
versante applicativo delle pene».
Autori - Aa.Vv.
Titolo - Diritto del lavoro e legislazione sociale
Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2014,
pagg. 1200
Prezzo - Euro 80
Argomento - Il testo realizzato a
cura dall’Associazione nazionale consulenti del lavoro (Ancl)
e con il patrocinio
dell’Ordine nazionale dei consulenti del
lavoro, si pone quale
punto di riferimento
per tutti coloro che si
accingono a sostenere l’esame di consulente del lavoro. Il
manuale si propone come strumento
di studio e di preparazione all’esame
sia per il praticante che per il futuro professionista. Infatti affronta,
in chiave didattica, la disciplina del
diritto del lavoro e della legislazione
sociale. Il volume si caratterizza per
un completo aggiornamento dei contenuti inerenti le tematiche del «lavoro»
e della «previdenza». La struttura del
manuale privilegia non solo gli aspetti sostanziali di diritto del lavoro, ma
anche gli aspetti di carattere previdenziale e di legislazione sociale che
costituiscono elemento fondamentale
nella completa preparazione del futuro consulente. Grande importanza
nella trattazione hanno mantenuto gli
elementi operativi tipici della professione di consulente del lavoro, realizzata attraverso l’analisi degli aspetti
amministrativi del personale (contratto di lavoro, rapporto di lavoro,
retribuzione, estinzione del rapporto
di lavoro, flessibilità del lavoro). Tra
le novità normative più rilevanti
dell’edizione 2014 oltre alla completa revisione del quadro normativo
vanno segnalati i provvedimenti di
inizio anno della legge di Stabilità
2014 (dl 147/13) e del decreto Destinazione Italia (dl 145/13) con gli interventi di contrasto al lavoro sommerso,
nonché il «Decreto milleproroghe» (dl
150/13) e i provvedimenti estivi con i
due decreti «Fare» (dl 69/13) e «Lavoro» (dl 76/13) con il quale sono stati
ulteriormente previste nuove misure
per favorire l’assunzione di giovani,
l’apprendistato, il lavoro a progetto,
Il contratto a termine e l’associazione
in partecipazione.
Autori - A cura di Valerio Piacentini
Titolo - Codice civile italiano tradotto
in inglese. Parte societaria
Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2014,
pagg. 227
Prezzo - Euro 40
Argomento - Sono sempre più frequenti i rapporti economici con operatori internazionali e la conoscenza
della lingua diviene fondamentale
anche per la regolamentazione
delle questioni giuridiche. Questo,
ovviamente, vale anche per quegli
imprenditori o professionisti stranieri che si trovano a operare sul
territorio italiano. L’opera curata da
Valerio Piacentini corre in soccorso
proprio di questi ultimi fornendo
loro uno strumento adeguato per la
corretta gestione e amministrazione
della loro azienda. Il testo contiene
in lingua inglese quegli articoli
del codice civile
(dall’articolo 2325
all’articolo 2510)
che costituiscono
il fondamento normativo di carattere
generale valido per
tutti i tipi di società di capitali. L’autore, professore a contratto di diritto commerciale presso l’università
Bocconi e membro della commissione per la corporate governance
dell’Ordine dei dottori commercialisti di Milano, fornisce in tal modo
un indispensabile strumento di
lavoro, aggiornato alla normativa
vigente al 1° febbraio 2014, sia per
gli operatori stranieri operanti nel
nostro paese sia per quelle istituzioni italiane (camere di commercio o
consolati) che quotidianamente si
confrontano con soggetti stranieri
dovendo illustrare loro le norme societarie italiane.
a cura di Francesco Romano
.
VIII Lunedì 13 Ottobre 2014
A F FA R I L E G A L I
È quanto emerso dal tavolo tecnico convocato dal guardasigilli
Un testo unico per il Pct
Troppi i protocolli sul processo telematico
Pagina a cura
DI MARZIA PAOLUCCI
artedì scorso, dalla
prima riunione del
tavolo tecnico sul
processo civile telematico dopo la pausa estiva,
è emerso che sarà probabilmente un testo unico la chiave
di volta per chiarire le difficoltà che si stanno presentando
sul fronte Pct. Il primo punto
riguarda i tanti protocolli in
materia di processo civile telematico esistenti sul territorio,
ora cominciano a dare fastidio e l’Oua scrive: «esigenze
diverse, a volte contrapposte
alla norma». In altre parole,
troppe prassi e poca chiarezza
visto che le regole cambiano da
ufficio a ufficio. Altra matassa
da sbrogliare è quella di quei
depositi telematici degli atti introduttivi definiti «irrituali» e
quindi rifiutati da più di un’ordinanza emessa dal 30 giugno
scorso in poi in nome di una
mancata obbligatorietà visto
che in senso stretto, la normativa prevede l’ obbligo di deposito telematico per i soli atti endoprocedimentali. È quanto è
emerso quasi all’unanimità per
bocca delle varie componenti
di avvocatura, magistratura
e personale amministrativo,
circa una ventina tra interlocutori istituzionali e professionali del ministro Orlando che
l’atro ieri si sono avvicendati al
tavolo programmato a via Arenula. Tante le sigle arrivate davanti al ministro Orlando: Anf,
Aiga, Cnf, Camere civili, Cassa
Forense e Oua per l’avvocatura ma anche l’Associazione
nazionale magistrati, il Csm,
magistratura di Cassazione e
Consiglio di stato, l’Avvocatura di stato e la rappresentanza amministrativa degli uffici
giudiziari. All’ordine del giorno
M
E anche la giurisprudenza è discordante
Partita l’obbligatorietà del pct sul deposito
degli atti endoprocedimentali, comincia invece, in un susseguirsi di ordinanze e sentenze
discordanti, la confusione per quelli introduttivi per i quali la normativa di riferimento non
prevede alcun obbligo di deposito. Nel mirino
dell’avvocatura italiana, c’è un’ordinanza
del tribunale di Padova di fine agosto che ha
dichiarato «irrituale» il deposito di un atto
introduttivo in via telematica, in particolare
una comparsa di risposta. «Ferma restando
la sentenza della Cassazione del 2009 che ha
statuito la validità del deposito irrituale se
l’atto raggiunge lo scopo di essere conosciuto
dal giudice e dalla controparte, fa sorridere
quest’affermazione se si pensa agli sforzi fatti
dal governo e da noi tutti per arrivare al processo civile telematico». Così Danilo Sipala
dello Studio Legale Lupi & Associati di Milano che al telefono con ItaliaOggi Sette ritiene
«il provvedimento destinato a snaturare la
ratio del pct disincentivando così l’avvocato
a ricorrervi per il rischio di vedere bollato un
(legittimo) deposito telematico come inammissibile». L’ ordinanza fa riferimento al decreto Crescita del 2012 che prevede «l’obbligo
dell’invio con modalità telematiche degli atti
endoprocedimentali non escludendo al tempo
stesso l’adozione delle stesse modalità anche
agli atti introduttivi di attore e convenuto»,
rimasti però non disciplinati dalla normativa.
In questo caso, il giudice, ex articolo 35, comma 1, del dm 44/2011, ha ritenuto che l’invio
per via telematica degli atti introduttivi, e
quindi anche della comparsa di risposta, sia
c’erano la valutazione dell’impatto del dl 90 sulle «Misure
urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari» e il dl 132 per
la parte riguardante le misure
per la digitalizzazione delle
esecuzioni, si è parlato anche
delle problematiche emerse in
merito all’obbligatorietà del
Pct e delle istanze sindacali in
materia. Il metodo e i risultati
conseguiti dal ministro Orlan-
da escludere perché in quel particolare ufficio
giudiziario, mancava per l’attivazione della
trasmissione informatica, il decreto dirigenziale da parte della Dgsia che accertasse l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, insieme alla funzionalità dei servizi
di comunicazione dei documenti informatici
nel singolo ufficio. Definite «corrette» dalla
stessa ordinanza, anche due pronunce dei tribunali di Torino e Foggia per aver dichiarato
inammissibile il solo invio telematico, senza
deposito cartaceo. È invece di luglio, una più
clemente ordinanza emessa a Bergamo che ha
consentito all’avvocato la rimessione in termini per deposito telematico rituale ma erroneo.
Un pasticcio giuridico che si sarebbe potuto
evitare se solo, la normativa, il decreto legge
90/2014 convertito nella legge 114/2014, che
nulla dice sulla facoltà di deposito telematico degli atti introduttivi, avesse provveduto a
colmare un vuoto importante. Ci ha provato
il ministero della giustizia con circolare interpretativa del 27 giugno 2014: «Ma è stato
un tentativo non riuscito», considera Sipala,
«visto che fa salva la possibilità per i difensori di depositare anche gli atti introduttivi,
previa verifica dell’abilitazione rilasciata al
tribunale dalla direzione sistemi informatici
del ministero. Ma prevede poi che, in caso di
mancanza della stessa autorizzazione, ci si
rimetta alla discrezionalità del giudice. Un
modo per conferire una discrezionalità completa alla Dgsia prima e al giudice poi perché
ciò che può essere considerato rituale da un
giudice, può non esserlo per un altro».
do piacciono a tutti: «Ritengo
questo modo di procedere la
più moderna modalità di governo dei processi di innovazione che ho visto in questi
anni perché mettendoci tutti
insieme, consente di anticipare
e ridurre a sintesi le difficoltà
emerse». Così considera con
ItaliaOggi Sette Renato Romano, presente all’appuntamento
in rappresentanza con Nicola
Stellato dell’Associazione dirigenti giustizia. «Cominciamo a
ingranare perché almeno non
parliamo più di funzionamento
del sistema ma più concretamente di formazione, risorse
economiche e tecnologiche»,
puntualizzano Leonardo Pasetto e Luigi Martin, responsabili Aiga dell’attuazione del
Pct, quei giovani che con critico spirito di servizio, hanno
intascato l’apprezzamento del
ministro Orlando stampando
di tasca loro 100mila schede informative sul Pct da distribuire
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ai colleghi tra cancellerie e consigli dell’ordine del paese. E in
effetti, oggi, «la prima preoccupazione riguarda l’adeguatezza
delle risorse che l’avvento del
sistema porta con sé, il cammino verso la smaterializzazione
del fascicolo è ancora lungo ma
la volontà di tutti è quella di
andare sempre avanti», insiste
Romano. «Oggi tutti facciamo
la nostra parte. Certo è che
ora, i protocolli, tutti diversi,
creano più problemi che altro
visto che ognuno si è organizzato il Pct come voleva», rileva
Ester Perifano dell’Anf. L’Oua
ha presentato le sue indicazioni scritte a cominciare dalla
prima necessità di modificare
l’art. 16-bis del dl 179/12 per
consentire facoltativamente, il
deposito di tutti gli atti del Pct
anche diversi da quelli endoprocedimentali o la previsione
di avvenuta notifica anche
in caso di casella Pec piena
del destinatario con sanzione
pecuniaria pesante per i casi
di inattivazione o inesattezza dell’indirizzo di chi riceve.
«Osservazioni», chiosa Nicola
Marino, presidente Oua, «apprezzate da tutti, certo è che
per sanare i disguidi sarebbe
necessario evitare circolari
orientative da parte del ministero che non sono vincolanti e
invece emettere un testo unico
proposto dal ministero». Il riferimento in questo caso va alla
circolare interpretativa del ministero datata 27 giugno 2014
che fa salva la possibilità per
i difensori di depositare anche
gli atti introduttivi, previa verifica dell’abilitazione rilasciata al tribunale dalla direzione
sistemi informatici del ministero. Ma prevede poi che, in caso
di mancanza della stessa autorizzazione, ci si rimetta alla
discrezionalità del giudice.
©Riproduzione riservata
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Ricerca
e sviluppo
Le istruzioni per accedere ai fondi
di BRUNO PAGAMICI
Il Ministero dello sviluppo economico mette a
disposizione 300 milioni di euro per sostenere i
progetti di ricerca e sviluppo. Gli ambiti di intervento sono quelli individuati dal programma Ue
Horizon 2020 e le agevolazioni sono destinate alle imprese industriali, agroindustriali, artigiane
e ai centri di ricerca.
Le risorse sono messe a disposizione dal bando a valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile,
che è destinato a promuovere progetti di ricerca,
sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema
produttivo. Il Fondo mira inoltre a promuovere
la presenza internazionale delle imprese e all’attrazione di investimenti dall’estero, nonché a
rafforzare la struttura produttiva, il riutilizzo di
impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa.
Il bando per concorrere all’assegnazione delle
agevolazioni è stato emanato con decreto del 20
giugno 2013 del ministro dello sviluppo economico (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del
28/09/2013) e modificato con decreto ministeriale del 4 dicembre 2013 (in Gazzetta Ufficiale n. 25
del 31/01/2014).
Con un decreto direttoriale del 17 settembre
2014 (in Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24/09/2014),
è stata disposta la proroga della presentazione delle domande, che potranno essere inviate a
partire dalle ore 9,00 del 27 ottobre 2014 (precedentemente era alle ore 10,00 del 30 settembre
2014).
Le modalità per la presentazione delle domande, nonché le condizioni, le soglie minime per la
valutazione delle domande stesse e i punteggi
massimi sono stati definiti con il decreto direttoriale del 25 luglio 2014 (in Gazzetta Ufficiale n.
179 del 4/08/2014).
Utili chiarimenti sono stati pubblicati dal Ministero dello sviluppo economico sul proprio sito web.
Per quanto riguarda le risorse del Fondo per la
crescita sostenibile destinate al bando, i 300 milioni di euro sono destinati per il 60% (180 milioni
di euro) a progetti proposti dalle micro, piccole e
medie imprese e dalle reti di imprese costituite
in maggioranza da pmi.
Soggetti beneficiari
Alle agevolazioni possono accedere i seguenti soggetti:
• le imprese che esercitano attività industriale
diretta alla produzione di beni o di servizi ovvero attività di trasporto per terra, per acqua o
per aria (attività di cui all’art. 2195 del codice
civile, numeri 1 e 3);
• le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
• le imprese artigiane di produzione di beni di cui
13 Ottobre 2014
.
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
alla Legge n. 44/1985;
• i centri di ricerca con personalità giuridica;
• gli organismi di ricerca, limitatamente ai progetti congiunti.
Tali soggetti potranno presentare progetti in
forma singola o anche congiuntamente tra loro (fino ad un massimo di tre soggetti per progetto). Nel
caso di progetto congiunto, il progetto dovrà essere realizzato mediante il ricorso allo strumento
del contratto di rete o ad altre forme contrattuali
di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il
consorzio e l’accordo di partenariato.
Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione dovranno configurare
una collaborazione effettiva, stabile e coerente
rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto
proposto. In particolare, il contratto dovrà prevedere:
• la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
• la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione de i risultati del
progetto di ricerca e sviluppo;
• l’individuazione del soggetto capofila, che agisce
in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con
atto pubblico o scrittura privata autenticata, di
un mandato collettivo con rappresentanza per
tutti i rapporti con il Ministero; una clausola
con la quale le parti, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti
ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto di
ricerca e sviluppo, prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi costi tra gli altri
soggetti e ricorrendo, se necessario, a servizi di
consulenza.
Requisiti di ammissibilità
Ai fini dell’ammissibilità, i soggetti proponenti,
alla data di presentazione della domanda, dovranno possedere i seguenti requisiti:
• avere una stabile organizzazione in Italia;
• essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese;
• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non
essere sottoposti a procedure concorsuali;
• trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
• non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto
e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
• essere in regola con la restituzione di somme
dovute in relazione a provvedimenti di revoca
di agevolazioni concesse dal Ministero;
• non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel
regolamento (Ce) n. 800/2008.
Tali disposizioni si applicano anche agli organismi di ricerca, qualora compatibili in ragione
della loro forma giuridica.
2
I chiarimenti del Mise
I liberi professionisti qualificati ai
sensi degli articoli 2229 e seguenti
Esclusioni del codice civile non rientrano tra i
soggetti ammissibili alle agevolazioni individuati dall’articolo 4 del dm
20 giugno 2013
Possono essere ammissibili alle
agevolazioni anche le start-up innovative, come definite dall’art.
25 del dl n. 179/2012 convertito
Start-up nella legge n. 221/2012, soltanto
innovative nel caso in cui abbiano un bilancio
approvato e depositato da cui si
possono desumere i dati contabili
necessari per il calcolo della capacità di rimborso
Una fondazione potrà presentare
domanda di agevolazioni in qualità
di organismo di ricerca e, dunque,
esclusivamente come co-proponente di un progetto congiunto, solo
Fondazioni qualora possegga tutti i requisiti
per essere considerata come organismo di ricerca e, in particolare,
nel caso in cui le attività di ricerca e
di sviluppo rappresentino la finalità
principale del soggetto proponente
e non mere attività collaterali
Progetti
congiunti
Nel caso di progetto congiunto, risultano ammissibili (oltre alle reti
di imprese, ai consorzi e agli accordi di partenariato) anche altre
tipologie contrattuali, come le associazioni temporanee di imprese, purché le stesse rispettino i
requisiti richiesti
Il contratto di collaborazione dovrà
essere stipulato prima dell’invio
della domanda di agevolazione,
poiché fra la documentazione richiesta a corredo della domanda
stessa dovrà essere presentata
anche una copia del contratto
stesso. Qualora il contratto di colContratto di laborazione non contenga il mancollaborazione dato collettivo con rappresentanza
per tutti i rapporti con il Ministero,
conferito dai soggetti proponenti al
soggetto capofila, lo stesso potrà
essere presentato unitamente alla
presentazione della domanda o
successivamente alla stessa in seguito alla comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto
presentato.
.
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
I progetti ammissibili
Saranno agevolati progetti di ricerca industriale e
di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione
di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti,
tramite lo sviluppo di una tecnologia appartenente ai
seguenti ambiti:
• tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic);
• nanotecnologie;
• materiali avanzati;
• biotecnologie;
• fabbricazione e trasformazione avanzate;
• spazio;
• tecnologie inerenti alla priorità «Sfide per la Società»
prevista dal Programma «Horizon 2020».
Le tecnologie ammesse
Nello specifico, il bando prevede che possano essere
agevolate le seguenti tecnologie:
Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Tic):
• tecnologie connesse a nuova generazione di componenti e sistemi (ingegneria dei componenti e sistemi
integrati avanzati e intelligenti)
• tecnologie connesse all’elaborazione di prossima
generazione (sistemi e tecnologie informatiche avanzate)
• tecnologie connesse con l’internet del futuro relative
a infrastrutture, tecnologie e servizi
• tecnologie di contenuto e gestione dell’informazione
(Tic per i contenuti e la creatività digitali)
• interfacce avanzate e robot (robotica e locali intelligenti)
• tecnologie relative alla microelettronica, alla nanoelettronica e alla fotonica
Nanotecnologie:
• nanomateriali, nanodispositivi e nanosistemi di prossima generazione
• strumenti e piattaforme scientifici convalidati per la
valutazione e gestione dei rischi lungo tutto il ciclo di
vita dei nanomateriali e dei nanosistemi
• sviluppo della dimensione sociale delle nanotecnologie
• sintesi e fabbricazione efficaci dei nanomateriali, dei
loro componenti e dei loro sistemi
• tecnologie di supporto per lo sviluppo e l’immissione
sul mercato di nanomateriali e nanosistemi complessi (ad esempio: caratterizzazione e manipolazione
della materia su scala nanometrica, la modellizzazione, la progettazione su computer e l’ingegneria
avanzata a livello atomico)
Materiali avanzati:
• tecnologie connesse ai materiali funzionali, multifunzionali e strutturali (ad esempio: materiali
autoriparabili, materiali biocompatibili)
• sviluppo e trasformazione dei materiali, al fine di
favorire un ampliamento di scala efficiente e sostenibile volto a consentire la produzione industriale
dei futuri prodotti
• tecnologie di gestione dei componenti dei materiali (ad esempio: tecniche e sistemi nuovi e innovativi
nel sistema del montaggio, dell’adesione, della separazione, dell’assemblaggio, dell’autoassemblaggio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e del disassemblaggio della decomposizione e dello
smantellamento)
tecnologie connesse ai materiali per un’industria sostenibile, in grado di facilitare la produzione a basse
emissioni di carbonio, il risparmio energetico, nonché l’intensificazione dei processi, il riciclaggio, il
disinquinamento e l’utilizzo dei materiali a elevato
valore aggiunto provenienti dai residui e dalla ricostruzione
tecnologie connesse ai materiali per le industrie
creative, in grado di favorire nuove opportunità commerciali, inclusa la conservazione dei materiali con
valore storico o culturale
metrologia, caratterizzazione, normalizzazione e
controllo di qualità (ad esempio: tecnologie quali la
caratterizzazione, la valutazione non distruttiva e la
modellizzazione di tipo predittivo delle prestazioni in
grado di consentire progressi nella scienza e nell’ingegneria dei materiali)
tecnologie connesse all’ottimizzazione dell’impiego di
materiali, in grado di favorire utilizzi alternativi dei
materiali e strategie aziendali innovative
Biotecnologie:
biotecnologie d’avanguardia (ad esempio: la biologia
sintetica, la bioinformatica e la biologia dei sistemi)
tecnologie connesse a processi industriali basati sulla
biotecnologia (ad esempio: chimica, salute, industria
mineraria, energia, pasta e carta, tessile, amido, trasformazione alimentare nonché della sua dimensione
ambientale)
tecnologie di piattaforma innovative e competitive
(ad esempio: genomica, metagenomica, proteomica,
strumenti molecolari, in grado di rafforzare la leadership e il vantaggio competitivo in un’ampia gamma
di settori economici)
Fabbricazione e trasformazione avanzate:
tecnologie per le fabbriche del futuro, in grado di favorire incrementi di produttività accompagnati da
un minore utilizzo dei materiali e dell’energia, da
un minore inquinamento e da una minore produzione di rifiuti
tecnologie per edifici efficienti sul piano energetico,
tecnologie di costruzione sostenibili in grado di favorire un maggior utilizzo di sistemi e materiali efficienti
sotto il profilo energetico negli edifici nuovi, rinnovati e ristrutturati
tecnologie sostenibili e a basse emissioni di carbonio
in processi industriali a elevata intensità energetica,
in grado di favorire la competitività, il miglioramento
dell’efficienza delle risorse e dell’energia, la riduzione
dell’impatto ambientale delle industrie di trasformazione a elevata intensità energetica (ad esempio:
l’industria chimica, della cellulosa e della carta, del
vetro, dei metalli non ferrosi e dell’acciaio)
Spazio:
tecnologie spaziali in grado di favorire la competitività europea, la non dipendenza e l’innovazione
del settore spaziale e tecnologie connesse all’innovazione di terra con base spaziale, come ad esempio
l’utilizzo dei sistemi di telerilevamento e dei dati di
navigazione
tecnologie spaziali avanzate e concetti operativi
dall’idea alla dimostrazione nello spazio (ad esempio:
la navigazione e il telerilevamento, la protezione dei
3
.
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
•
•
•
•
•
•
dispositivi spaziali da minacce quali detriti spaziali ed eruzioni solari)
tecnologie in grado di favorire l’utilizzo dei dati
spaziali, inerenti il trattamento, la convalida e la
standardizzazione dei dati provenienti dai satelliti
Tecnologie inerenti alle «Sfide per la società»:
migliorare la salute e il benessere della popolazione
migliorare la sicurezza e la qualità dei prodotti
alimentari e favorire lo sviluppo di bioindustrie sostenibili e competitive
realizzare la transizione verso un sistema energetico affidabile, sostenibile e competitivo
realizzare un sistema di trasporti intelligenti, ecologici e integrati
consentire la transizione verso un’economia verde
grazie all’innovazione ecocompatibile
Termini e durata
I progetti dovranno essere avviati successivamente
alla presentazione della domanda di agevolazione e, comunque, pena la revoca, non oltre tre mesi dalla data
del decreto di concessione del finanziamento agevolato. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo
si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile ovvero la data di inizio attività del personale interno.
La predetta data di avvio dovrà essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a
trasmettere specifica dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del dpr n. 445/2000, entro 30 giorni
dalla data del primo titolo di spesa o dell’inizio attività
del personale interno.
Pertanto, come chiarito dal Mise nelle Faq pubblicate sul sito web, saranno ritenute ammissibili anche le
spese sostenute prima dell’adozione del decreto di concessione dell’agevolazione.
Saranno considerati ammissibili i progetti di durata compresa tra 18 e 36 mesi. Su richiesta motivata
del soggetto beneficiario, il Ministero dello sviluppo
economico potrà concedere una proroga del termine di
ultimazione del progetto non superiore a 12 mesi.
Le spese ammissibili
Gli investimenti per i progetti presentati dovranno
avere importo compreso tra 800 mila euro e 3.000.000
di euro. Nel caso in cui i progetti siano presentati congiuntamente da più soggetti, ciascun proponente dovrà
sostenere almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili.
Saranno considerate ammissibili le spese riconducibili alle seguenti voci:
1. spese per il personale (dipendente del soggetto proponente, o in rapporto di collaborazione con contratto
a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca)
limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale
ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto;
2. costi per strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica,
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per
il progetto di ricerca e sviluppo;
3. costi per servizi di consulenza e altri servizi utilizzati
per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa
l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di
ricerca, dei brevetti e del know how, tramite una tran-
4
sazione effettuata alle normali condizioni di mercato
e che non comporti elementi di collusione;
4. spese generali imputate al programma, per ciascuno stato di avanzamento lavori, nel limite massimo
del 50% delle spese per il personale di cui al punto
1). Saranno considerate ammissibili le spese rendicontate con il calcolo pro-rata sulla base del rapporto
tra il valore complessivo delle spese generali dell’impresa e il valore complessivo delle spese del personale
dell’impresa. Le spese dovranno quindi essere certificate, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio
sottoscritta dal legale rappresentante, con riferimento all’ultimo bilancio approvato relativo al soggetto
beneficiario nella sua interezza e non alla specifica
unità produttiva od operativa. In alternativa al metodo di calcolo pro-rata, sarà possibile rendicontare
le spese generali sostenute effettivamente per la realizzazione del programma, purché tali spese siano
debitamente giustificate e documentate;
5. costi per materiali utilizzati per lo svolgimento del
progetto. In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali,
materiali di consumo specifico. Non rientrano invece,
in quanto già compresi nelle spese generali, i costi dei
materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi di lavoro, minuteria metallica
ed elettrica, articoli per le protezioni del personale
(guanti, occhiali ecc.), cd-rom e carta per stampanti,
vetreria di ordinaria dotazione ecc. I costi dovranno essere determinati in base alla fattura al netto di
Iva, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in
sede di presentazione di dichiarazione periodica; saranno invece comprensivi di Iva nel caso in cui tale
imposta non sia trasferibile. Saranno inclusi i dazi
doganali, il trasporto e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali. Nel caso
di utilizzo di materiali esistenti in magazzino, il costo
sarà quello di inventario di magazzino, con esclusione
di qualsiasi ricarico per spese generali. In ogni caso,
non saranno ammesse le spese relative a beni di importo inferiore a 500 euro (al netto di Iva).
I costi saranno ammissibili solo in quanto sostenuti
per competenza nel periodo di svolgimento del progetto,
a condizione che sia stato effettuato il pagamento prima
della presentazione della richiesta di erogazione.
I pagamenti dei titoli di spesa di cui ai punti 2), 3) e
5) dovranno essere effettuati esclusivamente per mezzo di bonifici bancari o attraverso Sepa credit transfer,
con causale: «Bene/servizio acquisito ai sensi del decreto mise 20/06/2013». Per i pagamenti effettuati in
valuta diversa dall’euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso giornaliero di cambio, relativo
al giorno di effettivo pagamento.
I costi sostenuti nell’ambito del progetto per lo svolgimento di attività di ricerca industriale dovranno essere
rilevati separatamente da quelli sostenuti per lo svolgimento di attività di sviluppo sperimentale.
Determinazione dei costi
Il bando prevede l’individuazione di specifici
criteri per la determinazione dei costi oggetto di
agevolazione.
Costo del personale dipendente
Questa voce comprende il personale del soggetto pro-
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RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
ponente limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro
personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma,
con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
Le ore dedicate giornalmente al programma da
ciascun addetto dovranno essere rilevate in appositi
registri di presenza, dei quali ciascun soggetto beneficiario dovrà dotarsi per ognuna delle unità operative
presso le quali è previsto lo svolgimento del programma.
Tali schemi dovranno essere sottoscritti dal singolo addetto, ovvero dal capo reparto per il personale ausiliario,
e dovranno, inoltre, essere controfirmati dal responsabile del programma.
Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni
sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al
costo orario, sulla base delle seguenti indicazioni:
• per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso
come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione
effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per
lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri
di legge o contrattuali, anche differiti);
• il «costo orario» sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore
lavorative contenute nell’anno per la categoria di
appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi
vigenti per l’impresa. Per il personale dipendente da
Enti pubblici di ricerca (EPR) le ore lavorative annue
si assumono pari a 1.560; per il personale dipendente
da Università pubbliche si assumono pari a 1.500;
• ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra
ore normali e ore straordinarie;
• le ore di straordinario addebitabili al progetto non
potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto
di compenso per straordinari non potranno essere
addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell’orario di lavoro
Costo del personale non dipendente
Questa voce comprende il personale in rapporto di
collaborazione con il soggetto proponente, con contratto a progetto o interinale, nonché, per gli enti pubblici
di ricerca (Epr) e le università, il personale titolare di
specifico assegno di ricerca impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente, a condizione
che svolga la propria attività presso le strutture del soggetto beneficiario. Il contratto, a progetto o interinale,
dovrà contenere l’indicazione della durata dell’incarico,
della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere
e delle modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il
collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture del soggetto beneficiario.
Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni
è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al
costo orario, sulla base delle seguenti indicazioni:
• per il personale impiegato nel programma con contratto a progetto, per ogni persona è preso come base
il costo effettivo annuo lordo, pari alla retribuzione
effettiva annua lorda, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
• per il personale impiegato nel programma con contratto interinale, per ogni persona è preso come base
il costo effettivo annuo lordo desumibile dal contratto
di fornitura per la prestazione di lavoro temporaneo
sottoscritto con l’impresa fornitrice, maggiorato degli
oneri di legge o contrattuali, anche differiti;
• per il personale titolare di specifico assegno di ricerca,
per ogni persona è preso come base il costo effettivo
annuo lordo dell’assegno maggiorato degli oneri di
legge, con l’esclusione di eventuali diarie e spese che
rientrano nel forfait delle spese generali.
Il «costo orario» è, quindi, determinato dividendo
per ogni persona il costo annuo lordo, come sopra individuato, per il numero di ore lavorative contenute
nell’anno per la categoria di appartenenza, secondo i
contratti di lavoro e gli usi vigenti per l’impresa. Per il
personale dipendente da enti pubblici di ricerca (Epr)
le ore lavorative annue si assumono pari a 1.560; per
il personale dipendente da Università pubbliche si assumono pari a 1.500.
Costo per strumenti e attrezzature
In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per
il periodo in cui sono utilizzati per il programma. Se
gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati, per
tutto il loro ciclo di vita, per il programma di ricerca e
sviluppo, sono considerati ammissibili unicamente i
costi di ammortamento corrispondenti alla durata del
programma, nel limite delle quote fiscali ordinarie di
ammortamento.
I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni
sono:
• il costo delle attrezzature e delle strumentazioni da
utilizzare esclusivamente per il progetto, sarà determinato in base alla fattura al netto di Iva, nel caso
in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece
comprensivi di Iva nel caso in cui tale imposta non sia
trasferibile. Sono inclusi i dazi doganali, il trasporto
e l’imballo, con l’esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali;
• per le attrezzature e le strumentazioni il cui uso sia
necessario ma non esclusivo per il programma, il
costo relativo, da calcolare come indicato al punto
precedente, sarà ammesso all’agevolazione in parte
proporzionale all’uso effettivo per il programma, con
riferimento all’ammortamento fiscale delle stesse.
Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai
canoni pagati nel periodo di attuazione del programma dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e
delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento ecc.). Il costo ammissibile
così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell’uso
effettivo per il programma, calcolato sul valore di mercato del bene.
Ai fini dell’ammissibilità il contratto di leasing deve essere stipulato successivamente alla data di avvio
del progetto e deve prevedere una durata contrattuale
minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero
l’obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto
stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di
proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.
Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il
5
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RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
costo ammissibile sarà commisurato all’effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il programma.
Costo per servizi di consulenza
La voce comprende sia costi relativi a servizi di
consulenza che costi per prestazioni di terzi e per l’acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e
diritti di licenza, definiti beni immateriali.
Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi,
che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti.
Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l’impresa
finanziata (quali soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), il
soggetto beneficiario è tenuto a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati
relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate
dal «soggetto collegato» anche il rendiconto del «soggetto collegato». In caso di discordanza tra gli importi
risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.
I costi per le attività svolte dall’amministratore unico non sono ammessi. Per gli altri amministratori, i
costi delle attività svolte possono essere ammessi in
relazione a un incarico, conferito dal consiglio di amministrazione del soggetto beneficiario, relativamente ad
attività di natura tecnica per le quali sia previsto nel
medesimo incarico un compenso aggiuntivo rispetto al
compenso spettante per la carica ricoperta.
Per prestazioni di terzi si intendono prestazioni di
carattere esecutivo. Il costo è determinato in base alla fattura, al netto di Iva, nel caso in cui tale imposta
risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di Iva nel caso
in cui tale imposta non sia trasferibile.
Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti
criteri:
• il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il
programma, è determinato in base alla fattura al
netto di Iva, nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione
periodica; sono invece comprensivi di Iva nel caso in
cui tale imposta non sia trasferibile;
• il costo dei beni, utilizzati non in modo esclusivo,
è ammesso all’agevolazione in proporzione all’uso
effettivo per il programma, con riferimento all’ammortamento fiscale degli stessi.
Nel caso in cui i beni siano di proprietà di uno o più
soci del soggetto beneficiario o, nel caso di soci persone
fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei
soci stessi entro il terzo grado, i relativi costi sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nel
soggetto beneficiario degli altri soci; la rilevazione della
sussistenza delle predette condizioni, con riferimento
sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata
a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni
Regime agevolativo
Il beneficio spettante ai soggetti destinatari consiste
in un finanziamento agevolato pari al:
6
• 70% delle spese ammissibili per le imprese di piccola dimensione;
• 60% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione;
• 50% delle spese ammissibili per le imprese di grande dimensione.
In alternativa, solo nel caso di organismi di ricerca, le
agevolazioni potranno essere concesse, su richiesta del
soggetto proponente, nella forma del contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese
ammissibili complessive pari al 25%.
Il chiarimento del Mise
Nel caso in cui l’Organismo di ricerca non
richieda esplicitamente il contributo alla spesa, le agevolazioni sono concesse nella forma del finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili
pari al 70%. La percentuale di agevolazione
prevista deve intendersi riferita esclusivamente alle spese sostenute dall’Organismo
di ricerca e non a quelle complessive del progetto di ricerca e sviluppo proposto.
Condizioni del finanziamento
Il finanziamento sarà concesso alle seguenti condizioni:
• tasso di interesse: agevolato pari al 20% del tasso di
riferimento stabilito dalla Commissione europea in
vigore alla data di concessione dell’agevolazione e, comunque, non inferiore allo 0,8% annuo;
• durata: massima di otto anni, oltre un periodo di
preammortamento della durata massima di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione (è
facoltà dell’impresa rinunciare, in tutto o in parte, al
periodo di preammortamento);
• rimborso: secondo un piano di ammortamento a rate
semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno
e il 31 dicembre di ogni anno;
• garanzia: nessuna garanzia, fermo restando che i
crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio
ai sensi dell’articolo 24, comma 33, della legge n.
449/1997.
Erogazione delle agevolazioni
Le agevolazioni saranno erogate sulla base delle
richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non più di 5 soluzioni, più l’ultima a saldo,
in relazione a stati di avanzamento del progetto agevolato.
Ai fini dell’erogazione per stati di avanzamento il
soggetto beneficiario dovrà presentare idonea documentazione, relativa alle attività svolte ed alle spese
effettivamente sostenute in un periodo temporale pari
ad un semestre o ad un multiplo di semestre, a partire
dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso
in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio
delle attività.
Limitatamente ai progetti proposti dalle piccole
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
e medie imprese, la prima erogazione potrà essere
disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse,
previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
Ai fini dell’erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario dovrà presentare la richiesta
relativa alle spese del progetto sostenute nel periodo di riferimento. Nel caso di progetti congiunti la
richiesta dovrà essere presentata esclusivamente
dal soggetto capofila e deve riferirsi alle spese sostenute da tutti i soggetti proponenti nel periodo
di riferimento.
Unitamente alla richiesta di erogazione dovrà essere presentata la seguente documentazione:
• rapporto tecnico sulle attività svolte;
• quadro riassuntivo dei costi sostenuti, suddiviso
per voci di spesa e per tipologia di attività svolta (ricerca industriale e sviluppo sperimentale).
Nel caso di progetti congiunti il quadro riassuntivo dei costi deve dare evidenza oltre che dei costi
complessivi del progetto anche dei costi sostenuti
da ciascuno dei soggetti co-proponenti;
• schede di registrazione delle ore prestate dal personale per le attività di ricerca e sviluppo;
• dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati contabili utili per la verifica delle spese
generali, qualora imputate pro-rata;
• documentazione di spesa, consistente nelle copie
delle fatture d’acquisto o nei documenti contabili
di valore probatorio equivalente, relativa al periodo temporale per il quale è richiesta l’erogazione e
dei relativi documenti attestanti il pagamento;
• nel caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota, in alternativa a quanto indicato
nei precedenti punti, fideiussione bancaria o polizza assicurativa;
• nel caso di richiesta di erogazione dell’ultimo
stato di avanzamento, in aggiunta ai documenti
sopra elencati, relazione tecnica finale sull’intero
progetto concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti e un quadro riassuntivo delle spese
complessivamente sostenute.
Le modalità per la presentazione delle richieste di
erogazione e gli schemi in base ai quali dovrà essere
redatta la richiesta saranno definiti con circolare del
direttore generale per gli incentivi alle imprese.
La richiesta di erogazione del primo stato di
avanzamento lavori dovrà essere presentata entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione e
la richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanzamento entro tre mesi dalla data di ultimazione
del progetto.
Revoche
Le agevolazioni saranno revocate, in tutto o in
parte, in caso di:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta
o irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei confronti del medesimo di altra procedura
concorsuale;
c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e
sviluppo;
d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
dal progetto di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed
eventi sopravvenuti e non prevedibili;
e) mancato avvio del progetto nei termini;
f) mancata presentazione del primo stato di avanzamento lavori entro 18 mesi dalla data del decreto
di concessione;
g) mancato rispetto dei termini massimi per la realizzazione del progetto;
h)mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla conclusione
del progetto;
i) mancata restituzione protratta per oltre un anno
degli interessi di preammortamento ovvero delle
rate di finanziamento concesso;
j) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione.
Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni è
totale; in tali casi il soggetto beneficiario non avrà
diritto alle quote residue ancora da erogare e dovrà restituire il beneficio già erogato, maggiorato
degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di
cui all’articolo 9 del dlgs n. 123/1998.
Con riferimento ai casi di revoca di cui alle lettere
g) e h), la revoca delle agevolazioni è parziale; in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte
di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realizzate, qualora si configuri il raggiungimento
di obiettivi parziali significativi.
Con riferimento al caso di revoca di cui alla lettera
i), la revoca è commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita.
Nel caso di apertura nei confronti del soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa
dal fallimento, il Ministero valuta la compatibilità
della procedura medesima con la prosecuzione del
progetto di ricerca e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, ove necessario, una proroga
aggiuntiva del termine di realizzazione del progetto non superiore a due anni.
Presentazione domande
La domanda di agevolazioni e la documentazione richiesta dovranno essere redatte e presentate
esclusivamente in via telematica utilizzando la
procedura di compilazione guidata di cui alla sezione «Progetti di R & S negli ambiti tecnologici di
Horizon 2020» del sito internet del Ministero dello
sviluppo economico www.mise.gov.it.
I soggetti proponenti potranno iniziare la compilazione della domanda di agevolazioni e della
relativa documentazione allegata a partire dal 15
ottobre 2014.
La domanda, in seguito alla proroga disposta
con il decreto direttoriale 17 settembre 2014, potrà essere trasmessa a partire dalle ore 9,00 del 27
ottobre 2014. In ciascuna giornata di apertura, lo
sportello agevolativo sarà aperto dalle ore 9,00 e fi-
7
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
no alle ore 19,00.
Ciascun soggetto, sia in forma singola sia congiunta, potrà presentare una sola domanda di accesso
alle agevolazioni nell’arco temporale di 365 giorni, ad eccezione degli organismi di ricerca, i quali
potranno partecipare a più progetti congiunti mediante propri istituti, dipartimenti universitari o
altre unità organizzative- funzionali dotati di autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria.
Il chiarimento del Mise
Ai fini della corretta procedura di presentazione
delle domande, il Pc deve avere le seguenti caratteristiche:
- RAM: 512 MB (32 bit) o superiore;
- spazio su disco rigido: 16 GB o superiore;
- sistema operativo: uno tra i seguenti: Microsoft Windows®8, Microsoft Windows®7, Microsoft Windows® Vista, Microsoft Windows® XP;
Sistema Operativo Mac OS X 10.X;
- browser: uno tra i seguenti: Google Chrome,
Firefox, Safari, Internet Explorer dalla versione
10.
Per un corretto funzionamento della piattaforma
si consiglia di disabilitare ogni blocco pop-up
presente sul browser o configurarlo in modo da
consentire l’accesso e l’apertura dei pop-up.
Per quanto riguarda la dimensione dei file, ogni
singolo file non può superare i 5 Mb.
Inoltre, oltre ai file dei documenti obbligatori prescritti dalla domanda, ogni singolo proponente
ha la possibilità di caricare su piattaforma fino
a 5 ulteriori file per eventuale documentazione
aggiuntiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
Infine, in merito allo standard di firma digitale si
evidenzia che la piattaforma accetta esclusivamente lo standard di firma digitale p7m.
Documentazione
Progetto presentato da un unico soggetto proponente
Nel caso in cui il progetto di ricerca e sviluppo sia
presentato da un unico soggetto proponente, dovrà
essere presentata la seguente documentazione:
• domanda di agevolazione (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n.
1 del decreto direttoriale 25/7/2014);
• scheda tecnica (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 2 al decreto
direttoriale 25/7/2014);
• piano di sviluppo (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 3 al
decreto direttoriale 25/7/2014);
• dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di
rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di
valutazione (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n. 4 al decreto
direttoriale 25/7/2014). I dati riportati nella dichiarazione dovranno essere relativi:
– agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla
data di presentazione della domanda di age-
8
volazione come desumibili dai relativi bilanci
approvati e depositati ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle
relative dichiarazioni dei redditi presentate e
dai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili
aziendali;
– (nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi) all’ultimo
esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione come
desumibili dal relativo bilancio approvato e depositato ovvero, nel caso di imprese individuali
e di società di persone, dalla relativa dichiarazione dei redditi presentata e dal relativo
bilancio redatto secondo la IV direttiva Cee in
conformità alle scritture contabili aziendali.
Progetti presentati congiuntamente da più proponenti
Nel caso di progetti presentati congiuntamente
da più proponenti, dovrà essere presentata la seguente documentazione:
• domanda di agevolazione (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n.
5 al decreto direttoriale 25/07/2014);
• piano di sviluppo redatto (contenente le informazioni riportate nello schema di cui all’allegato n.
3 al decreto direttoriale 25/07/2014);
• dichiarazione sostitutiva d’atto notorio concernente i dati utili per il calcolo della capacità di
rimborso e degli indicatori relativi ai criteri di
valutazione redatta, secondo lo schema di cui
all’allegato n. 4 al decreto direttoriale 25/7/2014.
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti proponenti, ad eccezione degli
organismi di ricerca che richiedano le agevolazioni nella forma del contributo alla spesa. I dati
riportati nella dichiarazione dovranno essere relativi:
– agli ultimi due esercizi contabili chiusi alla
data di presentazione della domanda di agevolazione come desumibili dai relativi bilanci
approvati e depositati ovvero, nel caso di imprese individuali e di società di persone, dalle
relative dichiarazioni dei redditi presentate e
dai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva Cee in conformità alle scritture contabili
aziendali;
– (nel caso in cui il soggetto proponente sia costituito da meno di due esercizi) all’ultimo
esercizio contabile chiuso alla data di presentazione della domanda di agevolazione come
desumibili dal relativo bilancio approvato e depositato ovvero, nel caso di imprese individuali
e di società di persone, dalla relativa dichiarazione dei redditi presentata e dal relativo
bilancio redatto secondo la IV direttiva Cee in
conformità alle scritture contabili aziendali;
• dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa
ai requisiti di accesso, redatta, per ciascuno per
soggetti proponenti ad eccezione degli organismi
di ricerca, secondo lo schema di cui all’allegato n.
6 al decreto direttoriale 25/07/2014;
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
• dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa
ai requisiti di accesso, redatta dai soli organismi
di ricerca secondo lo schema di cui all’allegato n.
7 al decreto direttoriale 25/07/2014;
• copia del contratto di rete o di un’altra tipologia di
contratto volta a definire una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti proponenti.
I chiarimenti del Mise
La dichiarazione sostitutiva d’atto notorio relativa ai dati contabili di cui all’allegato n. 4 del
decreto direttoriale 25/7/2014 dovrà essere compilata e presentata anche dai soggetti
proponenti che hanno approvato e depositato
i propri bilanci redatti secondo i criteri Ias. In
tali casi, gli importi da indicare nelle tabelle dovranno riguardare le specifiche voci di bilancio,
come specificate nella dichiarazione stessa,
determinate mediante una riclassificazione del
proprio Stato patrimoniale e del proprio Conto
economico secondo rispettivamente gli articoli
2424 e 2425 del codice civile
I dati relativi al personale dipendente in fase di
presentazione della domanda di agevolazione,
tramite la procedura guidata, disponibile dal 15
ottobre nella pagina dedicata del sito del Ministero dello sviluppo economico «Progetti di R&S
negli ambiti tecnologici di Horizon 2020», dovranno essere inseriti negli schemi 2 e 3 di cui all’allegato 3 del decreto direttoriale 25 luglio 2014,
«sintesi numerica del piano di sviluppo».
Nello specifico le categorie saranno relative a dirigenti, impiegati, operai e categorie speciali.
La figura professionale del quadro andrà inserita
nella categoria impiegati e le figure collaboratori
a progetto, assegnisti, ecc., nella voce categorie
speciali. Altresì in merito agli organismi di ricerca nei casi in cui la normativa contrattuale applicabile al singolo organismo di ricerca non consentisse l’identificazione delle categorie sopra
indicate, lo stesso può procedere all’inserimento dei dati quantitativi richiesti, fornendo al contempo nel primo paragrafo della prima parte del
piano di sviluppo una «tabella di corrispondenza
delle categorie» che leghi le categorie prefissate
in tabella «Dirigenti/Impiegati/Operai/Categorie
speciali» (e i relativi dati numerici inseriti) alle
categorie effettivamente identificate dal singolo
organismo.
Procedura valutativa
Le domande saranno istruite secondo la procedura
valutativa a sportello sulla base dell’ordine cronologico
giornaliero di presentazione. Ciò vuol dire che le richieste presentate nello stesso giorno saranno considerate
come pervenute nello stesso istante indipendentemente dall’ora e dal minuto di presentazione.
Qualora le risorse residue non consentano l’accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso
giorno, le stesse domande saranno ammesse ad istruttoria sulla base di una specifica graduatoria di merito,
formata, in ordine decrescente, in relazione al punteg-
gio relativo al criterio di cui alla successiva lettera b)
(sostenibilità economico-finanziaria del progetto). In
caso di parità di punteggio, sarà data priorità al programma con il minor costo.
L’avvenuto esaurimento delle risorse, e la conseguente chiusura dello sportello, verrà comunicato con
provvedimento del Direttore generale per gli incentivi
alle imprese, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e
nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).
Attività istruttoria
Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
• l’ammissibilità formale della domanda;
• il merito del progetto proposto ad agevolazione.
•
•
•
•
•
Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale
In tale fase l’istruttoria sarà tesa a verificare:
la completezza di tutta la documentazione presentata;
il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
il rispetto dei vincoli relativi ai parametri di costo e
di durata del progetto;
il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;
il superamento della soglia minima prevista in relazione alla capacità del soggetto proponente di
rimborsare il finanziamento agevolato.
Capacità di rimborso del finanziamento
La capacità di rimborso del finanziamento sarà accertata, sulla base dei dati relativi all’ultimo esercizio,
verificando la seguente relazione:
Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N)
dove:
«Cflow»: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (utile/perdita dell’esercizio) e degli
ammortamenti, determinati, con riferimento allo schema di conto economico di cui all’art. 2425 del codice
civile, come segue:
• il valore relativo al risultato di esercizio è quello della voce «risultato prima delle imposte»;
• il valore degli ammortamenti è dato dalla somma
delle voci di cui alla sezione B, punto 10, lettera A
(ammortamento delle immobilizzazioni immateriali)
e alla sezione B, punto 10, lettera B (ammortamento
delle immobilizzazioni materiali);
«CFa»: indica l’importo del finanziamento agevolato da restituire;
«N»: indica il numero degli anni di ammortamento
del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato
dall’impresa in sede di domanda di agevolazione.
Nel caso di progetti congiunti la verifica della capacità di rimborso sarà accertata per ciascuno dei
soggetti proponenti con riferimento al finanziamento agevolato corrispondente all’ammontare dei costi
presentati a carico dello stesso soggetto proponente. Qualora il valore del Cflow sia inferiore al valore
soglia, anche per uno solo dei soggetti proponenti, il
progetto non sarà ammesso alla successiva attività
istruttoria.
9
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
Il chiarimento del Mise
La capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamento agevolato verrà accertata
verificando la relazione Cflow ≥ 0,8 x (CFa / N),
sulla base dei dati contabili relativi all’ultimo
esercizio del soggetto proponente per il quale è
stato approvato e depositato il relativo bilancio
ovvero, nel caso di società di persone o di imprese individuali, sono state presentate le relative
dichiarazioni dei redditi. Tali dati, come desunti dalla dichiarazione allegata alla domanda di
agevolazioni, dovranno essere riferiti esclusivamente al soggetto proponente. Non potranno
essere, pertanto, considerati i dati desumibili da
bilanci consolidati e non sono ammissibili altre
soluzioni come ad esempio lettere di patronage
o fideiussioni bancarie rilasciate dal socio di
maggioranza.
Seconda Fase: valutazione del merito del progetto
Le domande di agevolazioni che supereranno la fase di ammissibilità saranno valutate sulla base dei
seguenti criteri:
a) caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità
tecnica del progetto:
– capacità di realizzazione del progetto di ricerca e
sviluppo con risorse interne;
– qualità delle collaborazioni;
– fattibilità tecnica del progetto;
b) sostenibilità economico-finanziaria del progetto:
– copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
– indipendenza finanziaria;
– incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
– incidenza gestione caratteristica sul fatturato;
c) qualità tecnica del progetto:
– risultati attesi;
– tipologia di innovazione;
d) impatto del progetto:
– interesse industriale;
– potenzialità di sviluppo.
Nel caso di progetti congiunti i criteri di cui alle lettere a), c) e d), saranno valutati complessivamente in
relazione al progetto presentato. Gli indicatori relativi
al criterio di cui alla lettera b), saranno, invece, calcolati con riferimento a ciascuno dei soggetti proponenti
(con esclusione degli organismi di ricerca) e il relativo
punteggio sarà ottenuto come media ponderata (in relazione all’ammontare dei costi ammissibili a carico di
ciascuno partecipante) dei punteggi dei proponenti.
Criterio di valutazione
caratteristiche del soggetto proponente e fattibilità tecnica del progetto
Elementi di valutazione
Capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da
valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al
settore/ambito in cui il progetto ricade
Qualità delle collaborazioni, da valutare sulla base delle collaborazioni con organismi di
ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di fornitori di servizi di consulenza,
con particolare riferimento alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato,
all’attinenza delle attività previste a carico degli organismi di ricerca all’ambito della
ricerca industriale piuttosto che a quello dello sviluppo sperimentale e alla misura in
cui le attività degli organismi di ricerca risultano necessarie per l’effettiva realizzazione del progetto. Nel caso in cui l’organismo di ricerca sia coinvolto come fornitore di
servizi di consulenza saranno considerate solo le collaborazioni almeno pari al 10%
dell’ammontare complessivo delle spese del progetto (1)
Fattibilità tecnica del progetto, da valutare sulla base dell’adeguatezza delle risorse
strumentali e organizzative. Le risorse strumentali saranno valutate con particolare
riferimento all’idoneità e alla rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle
strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le
risorse strumentali di nuovo acquisto saranno valutate in relazione alla congruità e alla
pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale
sono identificate dal soggetto proponente. Le risorse organizzative saranno valutate in
relazione alle procedure organizzative (routine) utilizzate dal proponente per la gestione
di progetti di ricerca e sviluppo, all’esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione
prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere,
anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti
Soglia minima ambito di valutazione: 13 punti
Punteggio max
del criterio
8
7
7
(1) Come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico nelle Faq pubblicate nel proprio sito, tale limitazione del
10% deve intendersi riferita all’ammontare complessivo dei servizi offerti dagli Organismi di ricerca e non a quelli
riferibili al singolo Organismo di ricerca (a titolo esemplificativo sono considerate le consulenze offerte da due Organismi di ricerca pari ciascuna al 5% dell’ammontare complessivo delle spese del progetto)
10
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
Criterio di valutazione
sostenibilità economico-finanziaria del progetto
Elementi di valutazione
Condizioni
Copertura finanziaria delle immobilizzazioni (rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine sul
totale delle immobilizzazioni). I predetti valori saranno determinati con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui
all’art. 2424 del codice civile, come segue:
0% < D < 120%
- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A
del passivo «patrimonio netto»;
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato
dalla somma degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo
della voce D del passivo «debiti»;
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della
D ≥ 120%
voce B dell’attivo «immobilizzazioni»
Indipendenza finanziaria (rapporto tra i mezzi propri e il totale
del passivo). I predetti valori saranno determinati con riferimento allo schema di stato patrimoniale di cui all’art. 2424 del
codice civile, come segue:
- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce
A del passivo «patrimonio netto»; il valore relativo al passivo è
quello del totale del «passivo»
Incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare
sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato. I
predetti valori saranno determinati con riferimento allo schema
di conto economico di cui all’art. 2425 del codice civile, come
segue:
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C 17 «interessi e altri oneri finanziari»;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A «valore
della produzione»
Punteggio
D*5
6
6
E < 0%
0
0% ≤ E < 30%
E*30
E ≥ 30%
9
F ≥ 15%
0
F < 15%
Punteggio
max criterio
8 - F * 53
9
8
Incidenza gestione caratteristica sul fatturato (rapporto tra il
margine operativo lordo e il fatturato). I predetti valori saranno
determinati con riferimento allo schema di conto economico di
G < 0%
0
cui all’art. 2425 del codice civile, come segue:
- il valore del margine operativo lordo (mol) è determinato come
differenza tra il valore del totale della voce A «valore della produzione» e le seguenti voci:
* voce B 6 «costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»;
4
* voce B 7 «costo della produzione per servizi»;
* voce B 8 «costo della produzione per godimento di beni di 0% ≤ G < 8%
G*50
terzi»;
* voce B 9 «costo della produzione per il personale»;
* voce B 11 «costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»;
* voce B 14 «costo della produzione per oneri diversi di gestione»;
G ≥ 8%
4
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A «valore
della produzione»
Soglia minima ambito di valutazione: 17 punti
Come chiarito dal Ministero dello sviluppo economico nelle Faq pubblicate nel proprio sito, nel caso in cui,
il valore del punteggio dei singoli indicatori non sia determinabile sulla base delle formule matematiche a
causa di una indeterminatezza del risultato, ad esempio nel caso in cui il fatturato sia nullo ovvero, in casi
teorici, siano nulle le immobilizzazioni o il passivo, si procede come di seguito indicato:
- in relazione agli indicatori E (Rapporto dato dai mezzi propri e il totale delle immobilizzazioni), F (Rapporto
tra gli oneri finanziari e il fatturato) e G (Rapporto tra il mol e il fatturato) viene attribuito il punteggio minimo pari a zero;
- in relazione all’indicatore D (Rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e i debiti a medio-lungo termine
sul totale delle immobilizzazioni) verrà attribuito il punteggio massimo pari a 6.
11
RICERCA E SVILUPPO - LE ISTRUZIONI PER ACCEDERE AI FONDI
Criteri di valutazione - qualità tecnica del progetto
Punteggio max
del criterio
Elementi di valutazione
Risultati attesi, da valutare sulla base della rilevanza, utilità e originalità rispetto
allo stato dell’arte e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può
essere utilizzata. L’elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese,
e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche
possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente
15
Tipologia di innovazione, da valutare con riferimento alla capacità del progetto di
introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con
una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di
notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo
processo o nuovo prodotto
12
Soglia minima ambito di valutazione: 16 punti
Criterio di valutazione - impatto del progetto
Punteggio max
del criterio
Elementi di valutazione
Interesse industriale, da valutare sulla base dell’interesse industriale all’esecuzione del progetto da determinare in relazione all’impatto economico dei risultati
attesi, con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni
tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l’impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati
Potenzialità di sviluppo, da valutare sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche
in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell’architettura dei prodotti o dei
processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche
insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro
Soglia minima ambito di valutazione: 14 punti
L’attività istruttoria delle domande di agevolazione
sarà conclusa positivamente qualora siano soddisfatte
entrambe le seguenti condizioni:
• il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia
almeno pari alla soglia minima previsto per ogni criterio. In caso di progetti congiunti, la soglia minima
di accesso dovrà essere rispettata da ciascun soggetto proponente;
• il punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei
punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia
almeno pari a 70 punti.
Adempimenti e obblighi
In caso di esito positivo dell’attività istruttoria, il soggetto proponente dovrà presentare, entro e non oltre 10
giorni dal ricevimento della richiesta, la seguente documentazione necessaria per l’adozione del decreto di
concessione:
• dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari
per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all’art. 85 del dlgs
n. 159/2011;
• indicazione del soggetto a cui sono assegnati i poteri di
12
12
12
firma per la sottoscrizione del decreto di concessione;
• eventuale richiesta, per le sole imprese di piccole e medie dimensioni, di accesso alla garanzia del
fondo appositamente costituito, per l’ottenimento
dell’anticipazione della prima quota di agevolazione, contenente l’autorizzazione per il Ministero di
trattenere dall’ammontare dell’anticipazione una
quota pari al 2%;
• nel caso di progetti congiunti, mandato conferito
per atto pubblico o scrittura privata autenticata
ove non presentato unitamente alla domanda di
agevolazioni.
Il Ministero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra procederà all’adozione del
decreto di concessione e lo trasmetterà al soggetto beneficiario ovvero esclusivamente al soggetto capofila nel
caso di progetti congiunti.
Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila
dovrà, entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di
concessione, pena la decadenza dalle agevolazioni, restituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto
per accettazione. Nel caso di progetti congiunti il decreto
di concessione dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti proponenti.
Lunedì 13 Ottobre 2014
39
Lavoro
È IN EDICOLA
A
Il settimanale delle
Opportunità professionali
SCELTI & PRESCELTI
Angeli antiburocrazia
per aziende lombarde
Nel futuro disegnato dal Jobs act scompare il posto fisso
ma i lavoratori guadagnano maggiori tutele
Trenta giovani laureati a supporto delle imprese contro gli eccessi
della burocrazia. È la nuova
misura adottata dalla giunta
della regione Lombardia per
semplificare la vita delle aziende.
Il servizio, denominato «angeli
anti burocrazia», sarà introdotto
in via sperimentale per 12 mesi e
prevede l’assunzione di 30 giovani
laureati in materie giuridiche ed
economiche, con buona conoscenza
della lingua inglese, che forniranno informazioni e assistenza sulle
procedure da seguire per i
principali adempimenti concernenti la vita delle imprese.
Per le laureate italiane
la parità è lontana
Fanno più fatica a trovare un
impiego e, quando lo trovano, sono
spesso pagate meno degli uomini.
In molti casi si devono accontentare di ricoprire ruoli meno rilevanti
e di condizioni contrattuali
peggiori. Per le laureate italiane,
insomma, la parità sembra essere
un obiettivo ancora lontano. Basti
pensare che il 42% degli uomini
laureati, quattro anni dopo il
diploma, guadagna tra i 1.250 e i
1.750 euro, obiettivo centrato solo
dal 28% delle donne. È quanto
emerge dal III rapporto Bachelor
«Giovani laureati in cammino tra
università e carriera».
Cinquanta borse
alla Sapienza
L’università La Sapienza di Roma
ha indetto la nuova edizione di
«Wanted the best», un concorso per
l’assegnazione di 50 borse di
studio annuali di 3.225 euro
destinate ai laureati di primo
livello presso altre università
italiane che nell’anno accademico
2014/2015 hanno scelto di
immatricolarsi a un corso di
laurea magistrale presso l’ateneo
romano. Domande entro il 30
dicembre 2014.
La provincia di Bolzano
premia l’innovazione
Supplemento a cura
di FRANCA FLORIS
ffloris@class.it
mobile
SU
Gianfranco Simoncini. La
Toscana vara l’Agenzia regionale per il lavoro che raccoglierà le
funzioni di collocamento, servizi
per l’impiego, politiche attive finora in capo alle province
Maurizio Landini. La Fiom
pronta a occupare le fabbriche
contro il Jobs act (per via della modifica all’art. 18) rischia
il flop. Ai metalmeccanici già
assunti, infatti, non cambierà
nulla.
Ù
GI
La Provincia autonoma di
Bolzano ha approvato un bando
per favorire la capitalizzazione di
nuove imprese o di imprese
innovative da costituire, che
abbiano un elevato contenuto
tecnologico e che creino valore
aggiunto in Alto Adige. Saranno
concessi aiuti compresi tra
50.000,00 € e 200.000,00 €.
Domande entro il 23 dicembre
2014. Informazioni sul sito www.
provincia.bz.it.
Ilèlavoro
40
Lunedì 13 Ottobre 2014
SCENARI
Complice la crisi, oltre 20 mila professionisti scelgono la consulenza
INTROVABILI
Dal fisco al libro unico
Stagnini
e sarti
cercansi
I commercialisti scommettono sul lavoro
DI
SIMONA D’ALESSIO
n «esercito» di oltre
20 mila commercialisti (su un totale di
115 mila iscritti agli
albi) ha scelto di consacrare
la propria attività alla consulenza in materia di lavoro. Ed è in buona parte
la crisi economica, che
ha come dirette conseguenze ristrutturazioni
aziendali, riorganizzazioni, accorpamenti ed
altre operazioni straordinarie che incidono sul
quadro produttivo ed
occupazionale, ad aver
incrementato il fenomeno. A tracciare l’orizzonte di una figura professionale con (ulteriori)
ampi margini di crescita è
Vito Jacono, consigliere nazionale dell’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili, che in un colloquio con
IOLavoro ricorda che, «per
effetto dei concordati, che si
sono sviluppati in maniera
massiccia negli ultimi anni,
affrontati prettamente dalla
U
nostra categoria, ci si trova
spesso a cimentarsi con quel
che rientra nella materia del
lavoro». La specializzazione
che permette di entrare in
questioni relative al trasferimento di dipendenti e alla
gestione degli esuberi, per-
tanto, «è evidente che va al di
là dell’occuparsi del cedolinopaga», bensì affonda le radici
nella consulenza «ad hoc» per
imprese che vivono stagioni
di cambiamento. Ma conviene
scommettere sull’attività di
«commercialista del lavoro»,
lasciando (quasi del tutto) da
parte le altre incombenze di
carattere contabile e fiscale,
che animano le giornate negli
studi? I pregi non mancano,
risponde il professionista, che
indica come primo vantaggio
quello di potersi avvalere di
«un percorso formativo vero,
esauriente, molto appagante
per chi vi si dedica con
impegno». Ma, subito
dopo, espone il maggior
difetto: quello economico. «È un paradosso»,
premette, giacché «nel
momento in cui utilizzi
tempo e competenze per
le aziende in difficoltà
non hai le gratificazioni
in termini remunerativi paragonabili a quelle
pratiche, attinenti, cioè,
a quanto riesci, poi, a
realizzare a beneficio
dell’imprenditore e del suo
personale».
L’aggiornamento del professionista, inoltre, non può
ritenersi mai soddisfacente. «C’è bisogno di affi nare
costantemente le capacità
e di applicarsi nello studio,
soprattutto alla luce delle
modifiche che il governo sta
portando avanti con il «Jobs
Act» e, in particolare, considerando le ipotesi di revisione
dello Statuto dei lavoratori»,
tanto che, anticipa, l’Ordine
nazionale punta sulle scuole
di alta formazione in questo
campo, sulla scia di quanto
avviato alcuni anni fa dagli
avvocati giuslavoristi. Altro
tassello rilevante, sottolinea
Jacono, sarà l’imminente
firma del protocollo d’intesa
studiato insieme all’Inps per
stimolare un diverso «modus operandi» per ispettori
di vigilanza e aziende nel
corso degli accertamenti.
L’idea, conclude, è permettere all’azienda di avere
«un termine entro il quale
regolarizzare la propria posizione contributiva senza
l’applicazione delle sanzioni», in taluni casi eccessivamente elevate, che dovranno
essere liquidate soltanto in
mancanza dei versamenti
dovuti. Un’azione preventiva, dunque, che abbia come
finalità il restringimento al
massimo dei fenomeni evasivi ed elusivi.
Dal tappezziere allo
stagnino, dall’accompagnatore turistico al sarto
passando per l’elettricista.
Nonostante la difficile situazione del mercato del
lavoro, con la disoccupazione giovanile che ha raggiunto il 44,2%, ci sono ancora professioni in Italia
di difficile reperimento e
lavori che nessuno vuole
o è in grado di fare. Così,
secondo il giro delle regioni fatto dall’Ufficio Studi
della Camera di commercio di Monza e Brianza sui
dati Sistema Informativo
Excelsior 2014, si scopre
che in Lombardia non
piacciono i mestieri antichi. Le figure di lattonieri
e stagnini sono difficili da
reperire nel 77,8% dei casi
richiesti; così come è non
è facile trovare un tappezziere (71,4%). E nella
regione della «moda» si
IL CASO BOSCH
La formazione si fa strumento di marketing
È abbastanza inconsueto che un’impresa si impegni direttamente con proprio
personale, in un periodo di crisi, a organizzare 2/3 eventi ogni mese mirati
all’aggiornamento e allo sviluppo della formazione manageriale, accessibili
gratuitamente ai direttori delle risorse
umane di aziende diverse, ai consulenti
e, in genere, ai soggetti interessati a
quest’area professionale. Naturalmente, le porte sono aperte anche ai propri dipendenti e a quelli delle aziende
clienti. Tutto questo avviene ormai da
alcuni anni nell’auditorium milanese
del gruppo Bosch in Italia a opera della sua direzione HR e organizzazione,
che invita prestigiosi relatori, italiani
e stranieri, testimonianze qualificate,
specialisti ed esperti in grado di confrontarsi tra di loro e con il pubblico
presente su temi di attualità, approfondimenti sulla diversificata legislazione
del lavoro, esperienze avanzate gestionali, formative ed organizzative.
«Uno dei motivi principali alla base di
questo orientamento», afferma Roberto
Zecchino, ideatore e promotore dell’iniziativa, nonché vice president Human
resources & organization South Europe
Bosch, «si ritrova nella cultura umanistica della nostra casa madre tedesca
e nella stretta relazione scuola-lavoroimpresa esistente in Germania, da cui
derivano varie iniziative per combattere la disoccupazione giovanile. Per
rispondere, inoltre, alle esigenze di
formazione manageriale e tecnologica
dei nostri collaboratori e delle aziende clienti, è nata a Milano nel 2002
la scuola di formazione interna Tec
(Training esperienze competenze), che
è il soggetto promotore di tutte queste
attività».
In realtà, si aggiungono altre motiva-
zioni quali: la diffusione dell’immagine
positiva del brand Bosch; la creazione
di un network capace di far nascere
sinergie tra differenti realtà organizzative per favorire eventuali collaborazioni professionali e di business (cross
selling); la ricerca di ottenere un ritorno positivo verso i propri collaboratori,
perché, attraverso la partecipazione
agli eventi, arricchiscano le conoscenze
che possano essere trasferite nel loro
lavoro.
«In tempi di forte crisi socio-economica», prosegue Zecchino, «aprirsi al mondo esterno attraverso eventi in-house
può costituire una strategia vincente».
L’ampio catalogo di corsi di Tec, che
svolge le sue attività formative in tre
aree: manageriale, tecnologica ed esperenziale, soddisfa non solo le esigenze
per lo sviluppo dei collaboratori Bosch,
ma può essere esteso sia ai dipendenti
delle imprese clienti, ma anche di altre aziende. Di fatto si è in presenza di
«vendita della formazione» che caratterizza la peculiarità marketing oriented della direzione risorse umane della
Bosch.
Un’ulteriore riprova è data dal programma di orientamento al lavoro chiamato «Allenarsi per il Futuro» applicato dal gruppo già a partire dalle scuole
medie, dove si presenta la diversità
dei mestieri, alcuni dei quali vengono
direttamente conosciuti attraverso gli
stages. Al termine degli studi numerosi
ragazzi vengono selezionati per accedere a un tirocinio in una delle aziende di
Bosch Italia e tra questi alcuni vengono assunti. Gli altri, ovunque vadano
a lavorare, hanno di sicuro vissuto una
bella esperienza e hanno memorizzato
la gamma dei prodotti Bosch verso cui
si indirizzeranno nella scelta di possibi-
li acquisti. Interessanti collaborazioni
di sostegno riguardano sia il centro di
formazione professionale dei Salesiani
di Torino, al quale sono state donate
per il laboratorio di meccanica apparecchiature Bosch per la diagnostica auto,
sia la fondazione torinese «Piazza dei
mestieri», che ha finalità educative e si
impegna a garantire un futuro a giovani ragazzi in difficoltà, alla quale vengono offerti utili percorsi formativi.
Un ulteriore esempio di intreccio tra
politica di immagine e impegno formativo di alto livello è rappresentato dal
prossimo avvio dell’Accademia dell’Imprenditore, impostata con l’università
Cattaneo Liuc di Castellanza, diretta a
imprenditori delle Pmi e di aziende familiari, utilizzando il know-how di Tec.
L’attività della scuola interna di formazione, che può contare su una struttura
diretta di otto specialisti, diventa così
un laboratorio dal duplice profilo: da un
lato la cura e lo sviluppo di metodologie
didattiche attive e costantemente aggiornate con particolare riferimento al
proprio universo di gruppo (circa 6 mila
collaboratori); dall’altro lato la capacità
di attrarre nuove clientele aziendali,
programmando eventi appealing, sviluppando nuovi progetti formativi di
interesse del mercato, allargando il
network delle relazioni esterne. Ne
viene fuori un quadro dinamico di HR
management con evoluta mentalità di
marketing, che coniuga un elevato livello di professionalità nello sviluppo
delle risorse umane con una costante
attenzione al mercato e al business, che
non si ritrova facilmente nel panorama delle imprese italiane e delle stesse multinazionali presenti sul nostro
territorio.
Pietro Scardillo
fatica a rintracciare sarti
e modellisti (44,4%, vale
a dire per un fabbisogno
di 180 nuovi addetti 80 figure sono «scoperte»). Nel
Lazio, terra di turismo,
mancano all’appello 270
accompagnatori turistici.
In Liguria scarseggiano i
gelatai e pasticcieri, oltre
ai falegnami. In Piemonte
le imprese hanno difficoltà nel trovare esperti
di pubbliche relazioni e
mancano i «pony express».
In Trentino-Alto Adige
non è semplice assumere
agronomi. Se volete un
ingegnere elettrotecnico,
un tecnico della sicurezza
e un idraulico non cercatelo in Veneto. Mancano i
cuochi in Friuli, Abruzzo e
Sardegna.
Gli elettricisti scarseggiano in Puglia e in Toscana, in Emilia Romagna i
contabili addetti alle buste paga. Si cercano vasai
in Umbria. Nelle Marche si
fatica a trovare carpentieri e esperti di marketing.
In Campania difettano i
professionisti dell’informatica, tra tecnici programmatori e analisti di
software. AAA fisioterapisti si cercano in Sicilia,
in Calabria camerieri e in
Basilicata esperti di beni
culturali.
L’ I N C H I E S T A
Lunedì 13 Ottobre 2014
41
Il futuro mercato del lavoro come delineato nella legge delega approvata dal senato
L’assunzione non sarà più a vita
Stop all’articolo 18, ma maggiori tutele ai lavoratori
DI
DANIELE CIRIOLI
ddio posti fissi. Nel
futuro sarà ancora
più difficile arrivare
all’assunzione a vita,
per sempre. La mobilità, infatti, caratterizzerà il mercato del lavoro e la carriera sarà
un mosaico di diversi rapporti
di lavoro, con la stessa o con
aziende diverse. La buona notizia è che questa maggiore
mobilità sarà assistita da un
incremento di tutele, dentro
e fuori i rapporti di lavoro,
a favore dei lavoratori. E
ciò eviterà di tradurre la discontinuità occupazionale in
maggiore precarietà, almeno
rispetto a come accade oggi.
Come avverrà la rivoluzione?
Avverrà con uno scambio di
paradigmi: via flessibilità e
stabilità, dentro mobilità e
sicurezza. Cioè via le forme
contrattuali diverse dal lavoro dipendente e via l’art. 18;
dentro solo il contratto a tempo indeterminato, privo però
di quel diritto all’illicenziabilità che l’ha caratterizzato
finora, in cambio di migliori
ammortizzatori e maggiori
tutele sul lavoro.
Per ora la ricetta è sulla
carta. Lo scenario è quello
che traspare dal disegno di
legge delega sul Jobs Act, su
cui mercoledì il Senato ha
votato la fiducia al governo,
chiesta dopo che lo stesso
esecutivo aveva stravolto
con un maxi-emendamento
il testo originario, presentato al parlamento il 3 aprile.
Il disegno di legge, una volta
approvato in via definitiva,
autorizzerà il Governo a riscrivere le regole del mercato del lavoro: contiene infatti
deleghe in materia di riforma
degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle
politiche attive, in materia di
riordino dei rapporti di lavoro
e di sostegno alla maternità
e alla conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro.
Un solo contratto di lavoro. Partiamo dalla riforma
dei contratti di lavoro. Oggi
si è abituati a navigare fra
tre principali forme di lavoro: subordinato, autonomo e
parasubordinato. Il primo è
il migliore in termini di tutele, specialmente se a tempo indeterminato: è quello
più ricco di contributi per la
pensione; è quello che tutela
pienamente in caso di malattia e maternità; è quello
che garantisce la piena indennità di disoccupazione e
un pieno di ammortizzatori
sociali in caso di crisi aziendale; è quello che garantisce
«l’illicenziabilità» (art. 18).
Non è così invece per il lavoro autonomo (con la «partita
Iva») e nemmeno per il parasubordinato (co.co.co., lavoro a progetto o co.co.pro.):
in questi casi sono scarse le
A
Le altre novità
Prevista l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione,
Agenzia Unica vigilata dal ministero del lavoro, con attribuzione di competenze
per il lavoro gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e Aspi
Modifiche
mansioni
Prevista la revisione della disciplina delle mansioni, in caso
di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione
aziendale, ovvero altri casi e ipotesi individuati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello,
stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative
Controlli
a distanza
Prevista la revisione della disciplina dei controlli a distanza,
tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le
esigenze produttive e organizzative dell’impresa con la tutela
della dignità e della riservatezza del lavoratore
Data certa
dimissioni
Prevista l’introduzione di modalità semplificate per garantire
“data certa”, nonché autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore/trice in relazione a dimissioni o risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro. A tal fine, si terrà conto
dei “comportamento concludente” del lavoratore (se va via ma
poi ci ripensa, non potrà invalidare le dimissioni)
Scambio
permessi
Prevista l’introduzione della facoltà di cessione, fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro, di tutti o parte dei
giorni di riposo aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale a favore del collega che sia genitore di figlio
minore che necessita di presenza fisica e cure costanti per
le particolari condizioni di salute
Tax credit
Prevista l’introduzione del tax credit, quale incentivo al lavoro
femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli
minori o disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto
di una certa soglia di reddito
tutele per la pensione e per i
casi di malattia, di maternità e di disoccupazione; poche
sono anche le pretese retributive e di «illicenziabilità»
nemmeno a parlarle.
Nel futuro le tre forme di
lavoro dovrebbero restare, ma
fortemente limitate nell’utilizzabilità. Prima di tutto ci
sarà una maggiore «certezza»
sui reali contenuti e anche
sulle varie tipologie di contratti di lavoro, per via della
redazione di un Testo unico,
semplificato, e l’abrogazione delle disposizioni sparse
e spesso nascoste tra i vari
provvedimenti legislativi; ciò
dovrebbe evitare difficoltà
interpretative e applicative,
quindi minor contenzioso. In
secondo luogo, ci sarà una ricognizione delle varie forme
contrattuali e una loro valutazione pragmatica, finalizzata all’abrogazione di quelle meno utilizzate e/o con il
più alto tasso di litigiosità.
In terzo luogo – ciò che rappresenta il «cuore» di tutta
la riforma – ci sarà la promozione del contratto di lavoro
a tempo indeterminato quale
«forma privilegiata» rispetto
a tutti gli altri tipi di contratto. Come? Lo dice la delega:
rendendolo più conveniente,
rispetto agli altri, in termini
di oneri diretti e indiretti.
La riforma insomma centra
il «problema» che da sempre
ha ridotto ai minimi termini l’appeal sulle aziende del
contratto a tempo indeterminato: il costo. Un costo troppo
elevato, in termini appunto
di oneri diretti (retribuzione,
contribuzione, Irap) e oneri
indiretti (la stabilità, l’illicenziabilità ossia l’art. 18),
che ha costretto le aziende
spesso a utilizzare la «flessibilità» come strumento
per abbatterli: false co.co.co.
e false partite Iva ne sono
l’esempio.
Per renderlo più conveniente, la delega apre al governo due vie di azione:
a) abbattimento dei costi,
come detto;
b) introduzione di un nuovo contratto a tempo indeterminato, c.d. «a tutele crescenti».
La differenza tra le due
vie non è sottolineata dalla
delega, ma un aspetto appare scontato: la prima via riguarderà «tutti» i contratti a
tempo indeterminato, quelli
esistenti e quelli futuri; la seconda via, invece, riguarderà
solo le nuove assunzioni.
Nell’uno e nell’altro caso,
poi, la soluzione per abbattere i costi appare la stessa:
l’abrogazione o quanto meno
una contrazione del diritto
alla «stabilità del posto di
lavoro» che tale contratto (e
solo questo contratto) riconosce ai fortunati dipendenti. È
riconosciuto ormai da diverse
parti che, colpa anche di una
giurisprudenza troppo creativa (basti pensare all’invenzione del repechage), l’art.
18 ha prodotto più danni che
benefici al mercato del lavoro, rappresentando un pesante «onere indiretto» per
le aziende, perché aleatorio
(chissà se capiterà?) e perché
di difficile quantificazione
(quanto costerà?). Aspetti che
sulle aziende hanno fatto da
deterrente per questo tipo di
contratto di lavoro, preferendo la «certezza» di rapporti
a termine quando non addirittura la convenienza delle
collaborazioni (a progetto o
a partita Iva). L’abrogazione
dell’art. 18, perciò, ridurrà
drasticamente il «costo» (indiretto) di questo rapporto di
lavoro, riportando l’asticella
dell’appeal per le aziende a livelli alti: non va dimenticato,
infatti, che l’azienda ha necessità di avere dipendenti e
non collaboratori, perché dal
dipendente può pretendere la
disponibilità della sua attività lavorativa, come e quando
lo richieda la produzione; dal
collaboratore no (e nemmeno
da una partita Iva).
Lavoratori più tutelati.
La riforma non sarà penalizzante per i lavoratori. Sì, sarà
più difficile sognarsi un posto
di lavoro per la vita una volta
conquistata un’assunzione a
tempo indeterminato (ma
perché oggi c’è questa certezza?); tuttavia ci sarà da guadagnare in termini di tutele.
La delega, infatti, interviene
in materia di ammortizzatori
sociali in maniera incisiva a
favore dei lavoratori. Le direttrici di riforma sono due,
ossia con riferimento:
a) agli strumenti di tutela
in costanza di rapporto di
lavoro (cioè nei casi in cui
l’azienda va in crisi);
b) agli strumenti di sostegno
in caso di disoccupazione
involontaria (cioè nel caso
di perdita del posto di lavoro).
Sul primo versante la riforma programma una rivisitazione del sistema degli
ammortizzatori sociali, in
particolare della cassa integrazione e dei contratti di
solidarietà, per integrarlo
con i nuovi servizi assistenziali previsti dai c.d. Fondi
di solidarietà introdotti dalla riforma Fornero (legge n.
92/2012). In via di principio
è previsto che le integrazioni salariali non saranno più
utilizzabili in caso di cessazione di attività aziendale o
di un ramo di essa, così finalizzando la cassa integrazione specificatamente a essere
sostegno delle imprese nelle
«crisi temporanee» per evitare licenziamenti.
Sul secondo versante la
riforma ha in programma
un miglioramento della tutela a favore dei lavoratori,
oggi rappresentata dall’Aspi.
Infatti, prevede un’omogeneizzazione della disciplina
relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi,
rapportandone la durata alla
pregressa storia contributiva
del lavoratore e l’incremento
della durata massima ai lavoratori che hanno carriere
contributive più rilevanti.
Ciò vuol dire che l’Aspi sarà
più pesante e più lunga per
i lavoratori più «anziani» in
termini di contribuzione e
di iscrizione all’Inps. Ancora
prevede una universalizzazione del campo di applicazione
dell’Aspi, con estensione ai
co.co.co. (esclusi sindaci e
amministratori) e la modifica delle modalità di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni.
Insomma, gli ingredienti
per una (nuova) rivoluzione
del mercato del lavoro sembrano esserci e dosati bene.
Se e quando avverrà, invece,
appare molto più incerto.
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42
Lunedì 13 Ottobre 2014
FORMAZIONE
Da novembre il corso attivato da Samsung e Ied
Le risorse per 1.500 operatori
Artigiani digitali
In Sardegna fondi
per formare Oss
La tecnologia innova la tradizione
DI
FILIPPO GROSSI
È
nato il primo corso
per formare la figura
dell’artigiano digitale.
Il corso, che verrà attivato da novembre, si chiama
Samsung Maestros Academy
@IED ed è stato promosso
congiuntamente da Samsung
e Ied. Samsung Maestros
Academy, l’accademia digitale ideata da Samsung
per valorizzare l’artigianato italiano, ha infatti
lo scopo di tramandare
il sapere artigiano agli
studenti mostrando come
è possibile innovare la
tradizione grazie all’utilizzo della tecnologia.
Ed è proprio in questo
contesto che si colloca
la figura dell’artigiano
digitale, una professione
emergente che si pone a
cavallo tra designer, artigiani e specialisti del web
sharing and communication.
Il corso si rivolge, in particolare, ai giovani che desiderano sviluppare lavori di
artigianato contemporaneo,
capaci di competere nel mercato globale e di veicolare i
valori del made in Italy. Esso,
inoltre, si colloca in un’epoca
di piena rivoluzione dal punto
di vista digitale che intende
richiamare e reinterpretare il
lavoro artigianale: in questo
nuovo scenario, la creatività e
la manualità tipiche delle bot-
teghe si mescolano con la velocità e la flessibilità del mondo digitale attraverso l’uso di
strumenti tecnologicamente
avanzati, allo scopo di dare
nuova forma ad un diverso
modo di lavorare. Il corso si
articola in diverse aree di studio tra cui: creatività, progettazione, tecnologie, tecniche e
materiali. Al termine del ciclo
di lezioni gli studenti saranno
in grado di creare, sviluppare, gestire e comunicare un
progetto attraverso i nuovi
strumenti della digital fabrication. Samsung, insieme a
Ied, mette inoltre a disposizione 12 borse di studio a
copertura totale per offrire
una formazione completa ai
talenti emergenti e dare loro
la possibilità di realizzare il
proprio progetto personale.
Per partecipare alla selezione di Samsung Maestros
Academy è necessario inviare, entro il 15 ottobre, la
propria idea di progetto (una
grafica, un oggetto, un’immagine, un testo, un suono,
un ambiente, un video o un
disegno) che sarà valutata
da una giuria composta da professionisti. Per avere maggiori
informazioni sulle modalità di
partecipazione consultare il
sito web: http://www.maestrosacademy.it/IED.
DI
PAOLO CABONI
P
renderanno il via entro il prossimo febbraio 2015 i nuovi corsi
di formazione professionale per operatori socio
sanitari in Sardegna. Lo prevede una delibera approvata
recentemente
dalla Giunta regionale
presieduta da
Francesco Pigliaru. La delibera prevede
la disponibilità
di oltre 6 milioni di euro per
complessivi 60 corsi, che andranno a formare tra 1.200 e
1.500 persone.
È stato anche approvato
un programma regolamentato di corsi di formazione
autofinanziati o parzialmente autofinanziati con risorse
provenienti dal recupero di
fondi Por 2007-2013 e fondi a
valere sul Por Fse 2014-2020.
Tra i destinatari dei corsi un
occhio di riguardo sarà dato
ai disoccupati e a quanti negli
ultimi tre anni erano inseriti
nel bacino dei fruitori di ammortizzatori sociali.
Quattro le categorie di intervento, ognuna con 375 posti riservati. Le selezioni riguarderanno: 1) disoccupati e
inoccupati di età non inferiore ai 18 anni; 2) disoccupati
e inoccupati di età compresa
tra i 18 e i 29 anni; 3) disoccupati e occupati che siano stati
destinatari di ammortizzatori
sociali negli ultimi tre anni;
4) occupati nei servizi socioassistenziali e socio-sanitari
non in possesso della qualifica di Oss. Per accedere ai
corsi basta il possesso della
licenza media. L’avviso è stato pubblicato a far data dal 10
ottobre 2014. Per informazioni: www.regione.sardegna.it.
CORSI & MASTER
Sono aperte fino al 21 ottobre 2014
le iscrizioni alla nuova edizione del
master in Marketing e comunicazione (MiMeC) organizzato da università Bocconi. Il master, al via il 10
febbraio 2015 fino al 20 aprile 2016,
è ideato per rispondere alla domanda
delle imprese di figure professionali
capaci di immaginare prodotti, servizi e soluzioni di commercializzazione
allineate ai bisogni dei consumatori
e degli utilizzatori industriali. Il
programma prevede
un percorso di studio
e lavoro finalizzato
all’apprendimento dei
diversi contenuti del
marketing management, dalla ricerca di
mercato, allo sviluppo
dei prodotti, alla comunicazione ed eventi, alla
vendita e al retailing ed
esso intende valorizzare nei partecipanti anche le capacità relazionali e
di problem solving. I contenuti sono
riferiti sia alle organizzazioni più
tradizionali che all’impiego delle
moderne piattaforme di e-commerce,
e-communication. Il master si rivolge
primariamente a giovani laureati
e laureandi, provenienti da ogni
facoltà, italiana o straniera equipollente. Rappresentano elementi
preferenziali per l’ammissione una
limitata esperienza lavorativa (idealmente non superiore ai due anni)
e una buona conoscenza della lingua
inglese. Sotto il profilo attitudinale,
invece, il MiMeC ricerca studenti
caratterizzati da forte motivazione
e iniziativa, capacità relazionali,
atteggiamento costruttivo, passione
per la professione. Per maggiori informazioni, visitare il sito web: www.
unibocconi.it.
Sono in corso le iscrizioni al master in Medicina dei trapianti ed
epatologia avanzata organizzato
dall’Università degli studi di Milano-Bicocca. Il master, che si svolgerà
da novembre 2014 a novembre 2015,
ha come obiettivo quello di formare
i professionisti medici e chirurghi
che lavoreranno nel campo
del trapianto di organi solidi addominali. Il master,
inoltre, includerà elementi di
trapianto renale e di trapianto
multiviscerale
e si focalizzerà
sul trapianto di
fegato e sulla gestione avanzata
del paziente con
grave insufficienza d’organo (rene/fegato). In particolare, per
chiunque intendesse partecipare al
master, sono disponibili due borse
di studio da 23 mila euro ciascuna,
messe a disposizione dalla Fondazione Irccs – Istituto nazionale
dei tumori e dal Dipartimento di
chirurgia e medicina transazionale dell’università degli Studi di
Milano-Bicocca. La scadenza
del bando è fissata al 17 ottobre
2014. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, occorre
consultare il sito internet: www.
unimib.it
Sono partite le iscrizioni al
master in Gestione delle risorse
energetiche attivato a Roma da
Safe (Sostenibilità ambientale
fonti energetiche). Il master, per
cui c’è tempo fino al 16 ottobre per
richiedere una borsa di studio,
intende offrire una formazione mul-
tidisciplinare e di alto livello grazie
al coinvolgimento e all’interazione
fra aziende, istituzioni e università.
Il master si svolgerà a Roma dal 19
gennaio al 31 luglio 2015, per un
totale di circa 700 ore, comprendenti
lezioni in aula, seminari specialistici, esercitazioni, workshop, progetti
applicativi e
visite a siti
operativi; il
programma
è articolato
per aree tematiche:
nei moduli
introduttivi vengono
potenziate
le capacità
organizzative
e comportamentali dei partecipanti
attraverso tecniche di team building,
team working e di comunicazione.
Successivamente, viene fornita una
formazione di base nel general management, ovvero project management,
gestione economico-finanziaria e
processi direzionali dell’impresa. I
successivi moduli, infine, analizzano il quadro strategico e normativo
del settore energetico-ambientale,
in Europa e in Italia. Una volta
acquisite le nozioni fondamentali,
vengono analizzati nel dettaglio gli
aspetti tecnici, gestionali ed ambientali relativi a tre settori strategici del
settore dell’energia quali oil & gas,
energia elettrica e fonti rinnovabili.
Per iscriversi e per avere maggiori
informazioni, visitare il sito web:
www.master.safeonline.it
C’è tempo fino al 25 ottobre per
iscriversi al master di specializzazione in Programmazione e controllo di gestione organizzato da Ifaf
– Scuola di Finanza. Il Master, che
si terrà a Padova, intende preparare
una figura di controller in grado
di svolgere un ruolo più ampio
nel processo decisionale, operando
quale «architetto» dello sviluppo
aziendale. Una figura, quindi, che
disponga delle competenze e degli
strumenti per interpretare in modo
completo i fenomeni aziendali e per
affrontare efficacemente le problematiche operative, competitive e
gestionali. Il master è realizzato in
collaborazione con Assocontroller,
associazione che riunisce i Controller italiani. Motivo per cui,
i partecipanti al corso avranno
la possibilità di associarsi ad
Assocontroller gratuitamente per
un anno. Il percorso ha inoltre
una metodologia molto operativa
offrendo, grazie a continue esercitazioni e case study, strumenti che
i partecipanti possono utilizzare
da subito nella loro attività professionale. Per iscriversi e per avere
maggiori informazioni, consultare
il sito web: www.ifaf.it
Lunedì 13 Ottobre 201
2014
PERCORSI
43
Il trend positivo (nel 2013 +100% rispetto all’anno precedente) si conferma anche nel 2014
Il marketing diventa strategico
Cresce la richiesta di esperti in pianificazione e analisi
Pagina a cura
DI ROBERT HASSAN
A
umentano le richieste
di product manager e
di marketing manager. L’attenzione al
marketing, inteso come attività di definizione strategica del prodotto o categoria
di prodotto o brand, è quindi
in crescita in questi ultimi
anni. È in atto infatti una
riorganizzazione di uffici di
product marketing manager
per le diverse categorie di
prodotto in cui è strutturata
la società, cercando di portare all’interno le competenze
tecniche e attitudine commerciale. Il trend di queste
richieste, secondo un’analisi
di Technical Hunters, società
di head hunting, era in atto
già dalla fine del 2012, ma si
è consolidato ultimamente ed
è previsto in crescita anche
in prospettiva. In particolare
nel 2013 il trend è ulteriormente cresciuto del 100%
rispetto l’anno precedente e
la situazione si è consolidata
nel primo semestre del 2014.
I profili più richiesti
Figura professionale
Mansione
Si occupa di pianificare e coordinare le attività di
marketing (caratteristiche, definizione dei prezzi, diProduct manager
stribuzione, promozione ecc.) relative a un brand, un
prodotto o a una linea di prodotti
Si occupa di ricercare, condividere, analizzare i dati
relativi al consumo e al settore per proporre, applicare
Marketing manager
e tradurre operativamente tutte quelle strategie che
porteranno l'azienda stessa al successo
Il product manager si occupa di pianificare e coordinare le attività di marketing
(caratteristiche, definizione
dei prezzi, distribuzione, promozione ecc.) relative a un
brand, un prodotto o a una linea di prodotti. Il marketing
manager è invece una figura
professionale che all’interno
di una azienda si occupa
di ricercare, condividere,
analizzare i dati relativi al
consumo e al settore per proporre, applicare e tradurre
operativamente tutte quelle strategie che porteranno
l’azienda stessa al successo.
successo
Le figure inerenti al marketing studiano quindi il
mercato, analizzando trend
e settore, canali e dinamiche
di mercato. La loro attività
è legata a un presidio del
territorio di riferimento, sia
nazionale o internazionale,
fondato sull’analisi di ogni
variabile legata al consumo.
«Questi due ruoli presidiano il territorio affiancando il
commerciale e traendo dai
dati legati ai consumi dei
trend idee per pianificare
attività innovative che pos-
sano incrementare le quote
di mercato», spiega Paola
Marchesi, manager di Sales
Hunters, divisione di Technical Hunters. «Il marketing manager ha competenze
strategico-decisionali e allo
stesso tempo svolge un’attività operativa di analisi
del territorio e del mercato
di riferimento. Il marketing
strategico non riguarda solo
il business to consumer, negli
ultimi tre anni infatti il b2b
ha attinto competenze dal
b2c per comprendere come
meglio posizionarsi sul mer-
cato e quali leve muovere per
migliorare i propri risultati.
Attualmente la divisione Sales Hunters, focalizzata su
progetti sales e marketing,
ha in atto processi di ricerca
e selezione di professionalità a partire dai tre anni di
esperienza, con retribuzione
lorda annua dai 35.000 €
in poi, fino ad arrivare alla
funzioni gestionali, attorno
agli 80.000 €. Abitualmente
i candidati selezionati hanno
una formazione universitaria in ambito economico o
ingegneristico, esperienza in
ambito di mercato affine per
tipologie di canali più che di
prodotto specifico e approccio
flessibile di interazione sia
con uffici tecnici, produttivi e
R&D, sia commerciali. Come
per tutto l’ambito vendite e
marketing, l’attenzione è volta anche all’internazionale.
La conoscenza dell’inglese
quindi deve essere fluente e
la disponibilità alla trasferte
è un elemento necessario per
ricoprire questi ruoli», conclude Paola Marchesi.
© Riproduzione riservata
Aziende a caccia
di profili internazionali
La specializzazione sul web
come fattore competitivo
Le figure legate all’area marketing sono richieste anche in ambito
internazionale: nelle multinazionali che accentrano responsabilità per
più stati il direttore marketing assume il ruolo chiave di identificare
e promuovere iniziative di marketing internazionale in paesi stranieri, sviluppando promozioni e supporto alle vendite. L’espansione sui
mercati esistenti, il monitoraggio e l’analisi delle vendite di questi
mercati per aumentare la redditività è il core della sua attività. Il ruolo
di direttore marketing internazionale è profondamente cambiato negli
ultimi anni per vari motivi: per la sempre più reale globalizzazione
dei mercati, dei media, soprattutto web/2.0, ma anche per l’attenzione alle differenti culture e per la necessità di essere presenti in più
paesi. Questi sono i principali fattori che impongono a chi ha questo
ruolo un continuo up grade delle sue conoscenze in questi ambiti e
un continuo monitoraggio di Paesi, culture e modelli di vita, consumo
e comunicazione. Se è possibile sviluppare e vendere un prodotto
servizio uguale in tutto il mondo è altrettanto indispensabile differenziare e personalizzare la sua distribuzione e comunicazione a
seconda del paesi. Questa figura dunque gestisce le ricerche di mercato e lo sviluppo dei prodotti. Ha la responsabilità di massimizzare
la quota di mercato internazionale dell’impresa e i profitti. Per essere
un buon direttore marketing internazionale occorre avere una forte
conoscenza del mondo delle vendite e del marketing nel contesto globale. Questo ruolo generalmente deve avere frequentato un master in
business administration con un focus sul marketing. Deve inoltre avere
la capacità di adattarsi a un’ampia varietà di ambienti e culture. È
auspicabile la conoscenza delle lingue straniere, soprattutto l’inglese,
dal momento che la posizione si occupa di economie estere, della politica e della cultura su base giornaliera. I direttori marketing internazionali devono essere
inoltre creativi e generatori di idee, avendo un ruolo chiave nel lancio di prodotti
e servizi in tutto il mondo. Per aziende
tra 150 milioni e 350 milioni di euro
di fatturato, la sua retribuzione si
aggira tra 130.000 e 160.000 euro
lordi annui più variabile. Per
aziende oltre 350 milio- n i
di euro di fatturato
fino a un miliardo,
lo stipendio
è tra i 200
mila e 250
mila euro più
variabile.
La rapida e continua crescita dell’utilizzo di internet, le evoluzioni tecnologiche e le potenzialità hanno fatto evolvere il ruolo di
web marketing manager da pioniere a vero fattore competitivo per
l’azienda che vuole lavorare a tutto campo. Il potenziale business
che offre ormai all’area marketing tradizionale di appartenenza
è evidente, anche per attirare nuove e più tradizionali tipologie
di clienti dall’enorme mercato che il web presenta. In aggiunta,
la crescente diffusione di una multimedialità sempre più facile
nell’offerta, come i diffusissimi mobile phone di ultima generazione, amplifi ca lo spettro d’azione.
Questa professione si è molto evoluta negli ultimi
anni. Prima era una figura più tecnologica,
ora invece è più un professionista che
deve avere più conoscenze di marketing
classico. Ultimamente questo professionista è passato da un ruolo puramente operativo ed
esplorativo a quello strategico, affrontando crescenti
complessità e implementando delle vere metodologie
per perseguire gli obiettivi
che impone il web nel mercato B2C, estendendosi in
modo complementare anche
al B2B. Accanto alla figura del
marketing manager è richiesto quindi anche il web
marketing manager, un professionista che solitamente opera a stretto contatto con le figure tecniche che realizzano concretamente il sito. È un ruolo che deve avere una grande
dimestichezza con i principali concetti relativi all’architettura
hardware e software, dai linguaggi html e java a quelli universali, firewall e network computer. Occorre poi una conoscenza di
tutti gli aspetti che riguardano i diversi tipi di portali e siti web,
ovvero la gestione degli utenti, accessi, risorse condivise, backup
e metodologie di auditing. Il web marketing manager progetta e
gestisce l’attività di promozione online dei siti web con tutti gli
strumenti di web marketing sia interni che esterni all’azienda,
gestisce la comunicazione pubblicitaria del progetto web, sovrintende le scelte per il conseguimento degli obiettivi commerciali
programmati, genera progetti di web marketing finalizzati al raggiungimento di obiettivi prefissati dal cliente ed è il responsabile
delle partnership strategiche e del posizionamento del sito nei
motori di ricerca.
44
Lunedì 13 Ottobre 2014
AZIENDE
Appuntamento a novembre con i cabin crew day a Venezia e Milano
In cabina con Emirates
La compagnia assume 5 mila assistenti di volo
Pagina a cura
DI LAURA ROTA
E
mirates, una delle
compagnie aeree tra
le più redditizie del
mondo e con la crescita più rapida, ha l’obiettivo
di inserire 5.000 nuove figure
professionali nell’anno finanziario 2014-2015 (dal 1° aprile
2014 alla fine di marzo 2015),
da reclutare in tutto il mondo.
La compagnia offre diverse opportunità di lavoro a bordo, con
un team internazionale di oltre
16.000 assistenti di volo, da più
di 120 paesi, che parlano oltre
50 lingue. Emirates organizza
periodicamente i Cabin Crew
Open Day, giornate di recruiting durante le quali i responsabili delle risorse umane presentano l’azienda e incontrano
i candidati. Dopo la giornata
svoltasi il 9 ottobre a Brindisi, i prossimi appuntamenti in
Italia sono il 15 novembre a Venezia e il 20 a Milano: non si
tratta però di open day, ma di
appuntamenti su chiamata, a
seguito della registrazione sul
sito Emirates Group Career.
La compagnia cerca
persone di
mentalità
aperta, spigliate e service-oriented,
con almeno 21
anni di età, altezza minima
con il braccio
alzato di 212
centimetri in
punta di piedi
per raggiungere gli equipaggiamenti
di emergenza
su tutti i tipi di aeromobili, diploma di scuola superiore, buone capacità di problem solving,
ottima conoscenza dell’inglese
e, preferibilmente, anche di
altre lingue, idoneità fisica,
assenza di tatuaggi in parti
del corpo visibili indossando
l’uniforme, buona educazione,
capacità di lavorare in team
e di interagire con persone di
culture diverse. I candidati, al
momento del colloquio, devono avere con sé un curriculum
aggiornato in inglese e una fo-
tografia. Il Cabin Crew Open
Day fornisce ai
candidati l’opportunità di
approfondire
la conoscenza
del lavoro che
sognano di
fare e di sperimentare la
vita nella cosmopolita Dubai. Fiorente
metropoli, Dubai offre uno
stile di vita
eccezionale e
una vasta gamma di svaghi
e attrazioni culturali, oltre al
clima soleggiato tutto l’anno.
L’open day si rivolge a uomini e
donne interessati a parlare con
il team di selezione e ricevere
le prime informazioni sulla
compagnia e il lavoro svolto a
bordo dei suoi mezzi.
Emirates vola attualmente
in 146 destinazioni in 81 paesi con una flotta giovane e
tecnologicamente avanzata di
229 aerei wide-bodied, dotati
di tutti i comfort e all’avan-
guardia nel settore. Inoltre,
ha ordini per un totale di 293
aerei, del valore di circa 138
miliardi di dollari, ed è il principale cliente di Airbus A380,
con 53 velivoli nella sua flotta
e 87 in ordinativo. Garantisce attualmente l’operatività
di 42 voli a settimana verso
Dubai in partenza da Milano
Malpensa, Roma Fiumicino e
Venezia. La compagnia è molto conosciuta e apprezzata in
Italia per la qualità del suo
servizio, che si contraddistingue per l’eccellenza della propria offerta in first e business
class ma anche per comfort
e servizi di cui possono godere i passeggeri in economy
class. Emirates Airlines ha
ricevuto più di 500 premi internazionali per l’elevato livello dei suoi servizi e conta
oltre 8,3 milioni di membri
Skywards in tutto il mondo. Gli interessati possono
consultare il sito www.emiratesgroupcareers.com per
maggiori informazioni, per
rimanere aggiornati sulle
prossime date e per presentare la candidatura.
Cento giovani
agli sportelli Credem
Tecnici e sviluppatori
per i software Decisyon
Saranno 100 i giovani al di sotto dei 30 anni che
Credem assumerà entro fine 2015, in coerenza con la
strategia di crescita della banca, realizzata con importanti investimenti nel potenziamento dell’organico e,
in particolare, dei ruoli commerciali. Il piano ha portato negli ultimi tre anni all’inserimento di circa 300 giovani e 130 esperti. «Investire sulle persone», dichiara
Francesco Reggiani, direttore del personale Credem,
«è uno degli elementi fondamentali della nostra strategia di crescita. In questo modo, vogliamo anche dare
un concreto segnale di fiducia al sistema, sostenendo
l’occupazione dei giovani che saranno il motore della
nazione nei prossimi anni. Offriamo un ambiente stimolante, siamo una realtà solida con una storia centenaria fatta di risultatii eccellenti, di cura e attenzione
al nostro lavoro. In
Credem un giovane
con spirito imprenditoriale e la voglia
di mettersi in gioco
e imparare trova
tutte le opportunità per crescere
e per sviluppare la
propria carriera. Il
fatto che il 90% dei
nostri manager sia
cresciuto all’interno dell’azienda»,
conclude Reggiani,
«è la migliore dimostrazione di quanto la nostra banca punti sulla crescita delle persone». La selezione, indirizzata sia alla
rete commerciale sia alla direzione centrale, è rivolta
a diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche di Lombardia, Piemonte, Veneto,
Emilia Romagna, Lazio e Sardegna. L’iter di inserimento prevede una preselezione, cui segue un colloquio di
gruppo per rilevare le attitudini dei candidati, le aspettative e le motivazioni, oltre alla coerenza di questi
con i valori e gli obiettivi aziendali. La banca effettua
ingenti investimenti nella formazione. Gli interessati
possono inviare il curriculum nella sezione Lavora con
noi del sito www.credem.it .
Decisyon, azienda italiana che sviluppa software
di business intelligence, nonostante gli ingenti finanziamenti ricevuti da oltreoceano, ha deciso di
trasferire in America solo l’headquarter e di mantenere a Latina, dov’è nata, la produzione che, visti
i progressi, deve essere potenziata. Il paradosso è
che la società non riesce a reperire il personale che
cerca. «Stiamo assumendo», spiega Franco Petrucci,
co-fondatore, «in ambito consulenza, sales manager,
presales manager e sviluppatori a Latina e Milano,
per ora almeno una quindicina ma, in futuro, apriremo altre posizioni».
L’80% di questi profili sono tecnici e sviluppatori, quasi impossibili da trovare in Italia. «Tanto che
abbiamo fatto un accordo con la Sapienza di Roma»,
continua Petrucci, «che ci segnala i suoi laureati del
settore. Ne abbiamo presi cinque in stage che sono
stati assunti. E ne inseriamo continuamente. Unico
requisito: conoscere Java. Ora però, cerchiamo figure con qualche anno di esperienza». E l’azienda non
riesce a trovarle, nonostante il ricorso ad agenzie di
selezione del personale, annunci, LinkedIn: nessuno
strumento è sufficiente per individuare figure professionali la cui offerta è inferiore alla domanda. «A
Latina», conclude Petrucci, «abbiamo un team di un
trentina di giovani ingegneri che ha sempre lavorato benissimo, non vogliamo spostarci. Ma, a estrema ratio, se proprio non trovassimo professionisti
qui, potremmo pensare di aprire altrove». Il prossimo obiettivo di Decisyon è quello di raggiungere
100 milioni di dollari di fatturato nel 2015 e di farsi
conoscere in tutto il mondo, magari proprio partendo da Latina, dove pochi sanno che opera una delle
società hi-tech più quotate a livello mondiale. Gli
interessati possono candidarsi al sito www.decisyon.
com/about-us/jobs.
NEWS
Opportunità nel settore farmaceutico. Teva
seleziona circa 20 laureati, con conoscenza della
lingua inglese, da inserire
con contratti a tempo
determinato nelle aree
medica, marketing e amministrativa. L’azienda
offre anche opportunità
all’estero e stage della
durata di un anno, al
termine del quale i migliori vengono inseriti.
Presentare la candidatura mediante il sito www.
tevapharm.com, careers
at Teva.
Mediobanca è alla ricerca di giovani in possesso di laurea specialistica
o master in economia o
ingegneria gestionale con
ottima conoscenza dell’inglese,di finanza aziendale,
contabilità e ragioneria,
matematica finanziaria
e dei principali applicativi windows. È richiesto
interesse per la gestione
del rischio, le nuove tecnologie e la complessità
della finanza. Candidarsi
a www.mediobanca.com/
it/, lavora con noi.
Metropolitana Milanese, per gestire il patrimonio di edilizia residenziale
pubblica del comune di
Milano, cerca responsabili gestione patrimonio
e clienti Erp, di filiale
gestione patrimonio, security patrimonio e appalti
e addetti filiale gestione
patrimonio e clienti Erp,
gruppo di tutela patrimonio, gestione alloggi e
canoni, impianti, condomini e custodia immobili.
Curriculum al sito www.
metropolitanamilanese.
it, lavora con noi.
La Vic di Fossato di Vico
(Pg), tra le prime aziende
in Europa nel settore della
produzione e commercializzazione di elementi di
fissaggio, ricerca laureati
in ingegneria meccanica
o gestionale, di età compresa tra i 25 e 32 anni,
con ottima conoscenza
della lingua inglese e degli
strumenti statistici di base. Gli interessati possono
inviare il curriculum al
sito www.vic.it, azienda,
lavora con noi.
Poste Italiane ha lanciato in tutta Italia una
campagna di recruiting di
oltre 1.450 postini e addetti smistamento postale per
l’inverno 2014-2015, da
assumere con contratto a
tempo determinato di 2 o 3
mesi per le esigenze legate
ai picchi di stagione, alla
sostituzione del personale
assente e al potenziamento dell’organico nel periodo di Natale e Capodanno.
La selezione è rivolta a
diplomati con almeno
70/100. Curriculum a
www.poste.it, lavora con
noi.
45
Lunedì 13 Ottobre 2014
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Offro
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&'% ! (%) !"
"#$#%&'($($#)*# +* !
Lavoro
Agenti
Emilia-Romagna
Agente e venditore Smart
Alarm
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda leader nella
vendita di sistemi di sicurezza:
Agenti E Venditori Smart Alarm. Si
richiede: Diploma di scuola media
superiore; Residenza nelle province delle Regioni Emilia-Romagna e
Veneto; Esperienza pregressa nella
vendita di beni o servizi; Preferibile esperienza di vendita diretta
a freddo su canale Business e/o
Residenziale; Forte propensione
al cliente e ottime doti relazionali;
Dinamismo, proattività, voglia
di fare; Disponibilità immediata.
Si offre: Minimo garantito (per i
primi 3 mesi); Commissioni ai più
alti livelli di mercato; Formazione
teorica; Affiancamento sul campo;
Rimborso spese e smartphone;
Contratto con ritenuta d’imposta
(senza partita IVA fino al reddito
di 5000 euro), oppure di agenzia;
Reali opportunità di carriera. Sedi
di lavoro: Modena, Reggio, Parma,
Piacenza. Gli annunci sono rivolti
a candidati ambosessi. Le persone
interessate possono inviare un
dettagliato curriculum indicando
il riferimento alla posizione di
interesse e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali a:
Articolo1 Agenzia per il Lavoro –
e-mail modena@articolo1.it
Articolo1
Lombardia
Agente Informatore
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per Azienda operante nel
settore cosmetico-farmaceutico:
1 Agente Informatore. La risorsa,
riportando direttamente alla Direzione Commerciale, si occuperà
di: gestione canale di vendita,
contatti e clienti su specifica zona
in esclusiva; assistenza al consumatore a livello tecnico, informativo
e commerciale; costante aggiornamento su novità prodotti e servizi;
Si richiede: titolo di studio affine
al settore cosmetico-farmaceutico
(gradita laurea); conoscenza tecnica del settore cosmetico farmaceutico; esperienza nella mansione,
oppure già esistente rete di contatti
settore medico-estetico (ad esempio: dermatologi, operatori di
medicina estetica, fisioterapisti,
farmacie e ambulatori); automuniti;
Orario di lavoro: Full-time; Sede
di lavoro: Lombardia. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a:
Articolo1 Agenzia per il Lavoro –
OFFRO
LAVORO
PSICOLOGIA DEL LAVORO
Savoir faire d’ufficio
Il mio ufficio è un campo di battaglia. Ho a che fare con
persone che fanno di tutto per mettermi in cattiva luce e
per prevaricare. Come devo comportarmi?
Francesca, Milano
La possibilità che i nostri compagni di lavoro non ci
piacciano andrà innanzitutto accettata, al fine di instaurare con chi ci circondi un rapporto professionale
onesto, basato sul rispetto dei ruoli, indipendentemente
dalle simpatie reciproche. Con alcune persone non sarà
facile il limitarsi a uno scambio formale o esclusivamente concentrato sui contenuti lavorativi dal momento
che gli aspetti caratteriali e di personalità entreranno
inevitabilmente in gioco. A tal proposito sarà necessario il domandarsi se la mancanza di feeling dipenda
dalle circostanze (condizioni stressanti, scadenze da
rispettare, appartenenza ad un gruppo poco omogeneo)
oppure si tratti esclusivamente del modo di essere e
di fare degli individui con i quali dobbiamo interagire.
La prima regola sarà quella dell’evitare assolutamente qualunque forma di violenza verbale, un modo di
fare civile e soprattutto professionale sarà apprezzato
dai superiori e dagli altri colleghi , mentre il mettersi
sulla difensiva o invitare l’altro al duello saranno atteggiamenti che con facilità potrebbero ulteriormente
complicare le relazioni future. Anche di fronte a un atteggiamento indifferente nei nostri confronti dovremo
cercare di non rispondere al gioco sentendoci ignorati
o disprezzati: la contromossa ideale sarà l’organizzarsi
in modo autonomo, imparando a gestire l’imprevisto,
senza dover contare necessariamente sul collega che
si comporta come se noi non esistessimo. Alcuni soggetti applicano volontariamente manovre indirizzate
all’acquisizione di un proprio potere personale, tra le
quali l’adozione costante di un comportamento colpevolizzante secondo un principio distorto in base a cui
per essere i primi sarà indispensabile che gli altri risultino peggiori. Avendo a che fare con simili colleghi
sarà indispensabile l’essere pienamente consapevoli
delle proprie responsabilità e competenze, al fine di
non sentirsi ingiustamente inadeguati..
Angelo Boccato - info@angeloboccato.it
e-mail micentro@articolo1.it
Articolo1
A i l 1
Agente Monomandatario
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per società di servizi alle imprese: 1 Agente Monomandatario.
La risorsa si occuperà di sviluppo
commerciale. Si richiede: Provenienza dal settore del noleggio
auto a lungo termine (requisito
indispensabile); Esperienza nel
ruolo; Disponibilità a trasferte sul
territorio lombardo. Completano
il profilo ottime doti relazionali,
dinamismo, flessibilità, spirito
commerciale. Si offre Mandato
come agente monomandatario.
Benefit: cellulare, pc, auto. Sede
di lavoro: Assago. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione
l’autorizzazione
i
di iinteresse e l’
i
i
al trattamento dei dati personali a:
Articolo1 Agenzia per il Lavoro –
e-mail micentro@articolo1.it
Articolo1
Agente Monondatario
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per società leader nei servizi
alle imprese: 1 Agente Monondatario. I candidati con cui desideriamo
entrare in contatto sono dinamici e
provengono dal settore automotive
(noleggio auto a lungo termine)o
dalla vendita di software. È richiesta la disponibilità a trasferte sul
territorio lombardo. Si offre mandato come agente monomandatario
con pc, cellulare e auto. Sede di
lavoro: Lombardia. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
I SETTORI
Agenti
45
Com
mmercio
45
Info
ormatica
46
Ingegneri
46
Intrrattenimento
46
Log
gistica
47
Ma
anager
47
Meeccanica
47
Mo
oda e Lusso
47
Quualità
47
Risttorazione
47
Sannità
49
inviaare un dettagliato curriculum
inviare
indic
cando il riferimento alla posiindicando
zione di interesse e l’autorizzazione
dei dati personali a:
al trattamento
tra
Artic
Articolo1 Agenzia per il Lavoro –
e-ma
e-mail micentro@articolo1.it
Artic
Articolo1
Piemonte
Agenti Mono o
Plurimandatari
Artic
Articolo1
Agenzia per il Lavoro
cerca per il potenziamento della
strut
struttura di vendita di società
clien
cliente leader nel settore telecomun
municazioni: Agenti Mono o Plurima
rimandatari. Le risorse saranno di
supp
supporto alla Direzione Business
e nel raggiungimento degli obiettivi ccommerciali riferiti al mercato
HO.R
HO.RE.CA. I candidati prescelti
avran
avranno il compito di contribuire
alla crescita della base abbonati,
attrav
attraverso la prospezione dell’area
asseg
assegnata e la promozione di nuovi
abbo
abbonamenti rivolta alle strutture
alber
alberghiere, ai bar, pub, ristoranti
e pubblici esercizi in genere. La
ricerca è aperta sia ad agenti Monomandatari sia Plurimandatari
che svolgono l’attività in settori
non in concorrenza con l’azienda.
Si richiede: Partita IVA già aperta
e iscrizione ruolo Agenti (requisito indispensabile); automunito;
attitudine a lavorare per obiettivi;
spiccata capacità organizzativa;
buone doti relazionali, di comunicazione e problem solvine; passione, dinamismo e motivazione;
costituisce titolo preferenziale, ma
non vincolante, l’aver maturato
un’esperienza nel settore HO.RE.
CA. Si offre: piano provigionale
diretto; piano di incentivazione che
premia il raggiungimento di obiettivi prefissati; zona di competenza;
affiancamenti e formazione on the
job; inserimento in una team che
I professionisti, gli enti e le aziende che volessero segnalare
le proprie offerte di lavoro possono inviare le richieste al numero di fax
o all’indirizzo di posta elettronica: offrolavoro@class.it
la
lavora
con entusiasmo, determinazione e creatività. Sedi di lavoro:
zi
Asti, Cuneo, Alessandria, Torino,
A
Aosta. Gli annunci sono rivolti a
A
candidati ambosessi. Le persone
ca
in
interessate possono inviare un
dettagliato curriculum indicando
de
il riferimento alla posizione di
in
interesse e l’autorizzazione al
tr
trattamento dei dati personali a:
Articolo1 Agenzia per il Lavoro –
A
ee-mail torino@articolo1.it
A
Articolo1
Commercio
Emilia-Romagna
Funzionario Commerciale
F
A
Articolo1
Agenzia per il Lavoro
cerca per importante multinazioce
nale, leader nel settore della prona
duzione di guarnizioni e sistemi
du
di 1 Funzionario Commerciale
Area Emilia Romagna / Veneto
A
/ Friuli / Trentino / Marche E
Limitrofe. La Risorsa riporterà
L
direttamente al Responsabile
di
Commerciale Italia, e avrà rapporti di lavoro con la comunità
locale e globale della Società.
Le principali attività affidate alla
Risorsa saranno: la gestione dei
Clienti attivi e potenziali, con
contatti diretti e visite presso le
loro sedi la preparazione delle
offerte tecnico-economiche e il
controllo del flusso commerciale
mirato all’acquisizione degli
ordini il supporto allo sviluppo
e all’attuazione dei Business
Development Plan per l’Italia
il conseguimento e il mantenimento di un eccellente livello di
Customer Satisfaction l’identificazione dei trend e delle opportunità di mercato; la promozione
del brand e dei prodotti della
Società il monitoraggio della
concorrenza il supporto tecnico
ai Clienti e il conseguimento di
nuove approvazioni di prodotto presso i Clienti, le Società
di Ingegneria, gli Utilizzatori
Finali la condivisione delle
informazioni raccolte durante
l’attività, sia con la redazione
periodica di rapporti, sia con
la partecipazione alle riunioni
nazionali e internazionali La
Risorsa sarà attiva anche nello
svolgimento di altre attività assegnate nel rispetto del proprio
ruolo e delle proprie capacità. Il
profilo ricercato ha le seguenti
competenze e attitudini: inglese
fluente; attitudine commerciale;
spiccata proattività, forte capacità di lavorare per obiettivi,
condotta auto-motivante e collaborativa, abilità relazionali;
laurea in ingegneria Meccanica
o diploma in Meccanica, ovvero
in discipline tecniche affini; ottima conoscenza degli strumenti
informatici di base e del pacchetto MS Office; disponibilità
02/58317598
46
Lunedì 13 Ottobre 2014
a frequenti trasferte sul territorio
nazionale e saltuarie trasferte
all’estero; condotta etica e di
larghe vedute; residenza nelle
zone relative alla ricerca in corso; possibilità di essere assunto
a breve termine Sarà considerata
un vantaggio la pregressa esperienza nel settore delle guarnizioni industriali e dei sistemi di
tenuta industriali Saranno prese
in considerazione solo le candidature corrispondenti al profilo
ricercato. Si offre: contratto a
tempo indeterminato CCNL
Commercio; ambiente di lavoro
motivante e di respiro internazionale; inquadramento e una
RAL commisurati al livello del
Candidato, e comunque tali da
soddisfare le richieste dei profili
professionali più alti; benefit
tipici dell’attività commerciale
esterna; formazione tecnicocommerciale strutturata, commisurata all’esperienza della
risorsa, e un continuous training.
La risorsa svolgerà le proprie
mansioni con sede home-based,
ed effettuerà periodici incontri
presso la sede di Milano. Orario
di lavoro: full time. Contratto:
tempo indeterminato. Sede di
lavoro: proprio domicilio. Gli
annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse
e l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali a: Articolo1
Agenzia per il Lavoro – e-mail
modena@articolo1.it
Articolo1
Piemonte
Funzionario commerciale
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda cliente settore
industriale: Funzionario Commerciale Settore Guarnizioni.
La risorsa riporterà direttamente al Responsabile Commerciale
Italia, e avrà rapporti di lavoro
con la comunità locale e globale
della Società. Si richiede: Laurea in ingegneria Meccanica o
diploma in Meccanica, ovvero
in discipline tecniche; Inglese
fluente; Ottima conoscenza
degli strumenti informatici di
base e del pacchetto MS Office; Attitudine commerciale;
Spiccata proattività, forte capacità di lavorare per obiettivi,
condotta auto-motivante e collaborativa, abilità relazionali
affini; Disponibilità a frequenti
trasferte sul territorio nazionale
e saltuarie trasferte all’estero;
Residenza nelle zone relative alla ricerca in corso. Sarà
considerata un vantaggio la
pregressa esperienza nel settore
delle guarnizioni industriali e
dei sistemi di tenuta industriali.
Si offre inserimento a tempo
indeterminato. Zona: Piemonte, Liguria. Gli annunci sono
rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento
alla posizione di interesse e
l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali a: Articolo1
Agenzia per il Lavoro – e-mail
torino@articolo1.it
Articolo1
Guida all’uso
di OFFRO
LAVORO
O F F R O L AVO R O
Informatica
Lombardia
Programmatore C
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per Azienda operante nel
settore ICT: 2 Programmatori
C. Le risorse si occuperanno di
programmazione delle strutture
di base per importante cliente del
settore TLC. I candidati con cui
desideriamo entrare in contatto
sono sia junior con una minima
esperienza nel ruolo (1/2 anni),
sia senior con almeno 5 anni di
esperienza nel ruolo. Si richiede: Esperienza nello sviluppo
di applicazioni di rete SS7 per
GSM/3G; Conoscenza del linguaggio ASN.1; Conoscenza dei
protocolli di segnalazione SS7/
SIGTRAN quali SCCP, TCAP,
MAP, CAMEL, DIAMETER;
familiarità con ambienti ECLIPSE e software WIRESHARK;
conoscenza OS Tandem NSK.
Si offre contratto di assunzione
diretta da parte dell’azienda
cliente con durata e inquadramento commisurati alle effettive
competenze maturate. Sede di
lavoro: Milano zona Porta Venezia. Gli annunci sono rivolti a
candidati ambosessi. Le persone
interessate possono inviare un
dettagliato curriculum indicando
il riferimento alla posizione di
interesse e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali a:
Articolo1 Agenzia per il Lavoro –
e-mail micentro@articolo1.it
Articolo1
Ingegneri
Emilia-Romagna
Ingegnere/Tecnico
Elettrico/Elettronico
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda: 1 Ingegnere/
Tecnico Elettrico/Elettronico. Il
candidato proviene dal settore
automazione con comprovata
esperienza nella programmazione PLC, HMI, Azionamenti in
genere. Si richiede: pluriennale
esperienza nella mansione; preferibile conoscenza Robot e/o
Motion Control; conoscenza
della lingua inglese e/o spagnola;
disponibilità a frequenti trasferte
estere; disponibilità immediata.
Sede: Modena. Si offre inserimento diretto in azienda. Gli
annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse
e l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali a: Articolo1
Agenzia per il Lavoro – e-mail
modena@articolo1.it
Articolo1
Piemonte
Neolaureato Ingegneria
Meccanica
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda multinazionale
francese operante nel settore
automotive: 1 Neolaureato Ingegneria Meccanica. Il candidato
sarà inserito in stage per apprendere i meccanismi di analisi di
fattibilità e costruzione del costo
di nuovi prodotti (componenti
in plastica). Si richiede: Laurea
triennale in ingegneria meccanica. Buona conoscenza inglese
e francese. Si offre contratto di
Stage di 6 mesi. Sede di lavoro:
Rivoli. Gli annunci sono rivolti a
candidati ambosessi. Le persone
interessate possono inviare un
dettagliato curriculum indicando
il riferimento alla posizione di
interesse e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali a:
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
– e-mail torino@articolo1.it
Articolo1
Ingegnere Meccanico
Project Leader
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca: 1 Ingegnere Meccanico Project Leader. Si richiede:
Laurea triennale in ingegneria
meccanica; Buona conoscenza
inglese e francese; Esperienza
minima di 2 anni nella mansione
maturata c/o Multinazionali.
Contratto: da definire. Sede di
lavoro: Rivoli. Gli annunci sono
rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curricu-
lum indicando il riferimento alla
posizione di interesse e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali a: Articolo1 Agenzia
per il Lavoro – e-mail torino@
articolo1.it
Articolo1
Intrattenimento
Emilia-Romagna
Addetto di Sala
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per sala slot e VLT: 1 Addetto
di Sala. La risorsa si occuperà di:
supporto ai clienti; gestione sala; gestione cassa. Si richiede: esperienza
maturata in impieghi a stretto contatto con il pubblico; disponibilità
a turni, anche notturni; disponibilità
immediata. Sono previste almeno
2 trasferte a Roma non rimborsate.
Sede di lavoro: Carpi(MO). Gli annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a:
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e-mail modena@articolo1.it
Articolo1
Lombardia
Commis di Bar Sala Vlt
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda operante nel
Settore Giochi e Scommesse: 5
Commis di Bar Sala Vlt. Le risorse, in riporto al responsabile
di sala, svolgeranno le seguenti
mansioni: Assistenza alla clientela; Somministrazione bevande; Gestione cassa; Supporto
informazioni sull’utilizzo delle
macchine da gioco. Si richiede:
Diploma; Esperienza come
barista o addetto sala; Disponibilità a lavorare su turni (anche
notturni e festivi); Possesso di
auto propria. Si offre contratto
a tempo determinato di 2 mesi
con concretissime prospettive
di inserimento in azienda. Sede
di lavoro: Lissone (MB). Gli
annunci sono rivolti a candidati ambosessi. Le persone
interessate possono inviare un
dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione
di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a: Articolo1 Agenzia per
il Lavoro – e-mail micentro@
articolo1.it
Articolo1
I PROGRAMMI TV E RADIO DI CLASS EDITORI
CANALE 27
Canale 55
07.00 Caffè Affari
09.10 Primo Tempo
11.30 l Bello delle Donne - Serie Tv
Serie 3 ep. 10
13.45 I Cesaroni - Serie Tv
Serie 3 Ep. 8 e 9
16.00 TG Giorno
16.30 TG Sport
17.05 Prometeo
18.40 Distretto di Polizia - Serie Tv
Serie 5 ep. 19 e 20
20.50 Film
“Occhio Indiscreto”
22.40 Law&Order - Serie Tv
Serie 14 Ep. 13 e 14
Caffè Affari
Linea Mercati Mattina
Trading Room
CFD Trading
Analisi Tecnica
Ospite F. Tenini (Milano Finanza)
13.50 Gli Speciali di Class Cnbc
Fiat Chrysler a Wall Street
15.00 Linea Mercati Pomeriggio
16.05 Gli Speciali di Class Cnbc
Fiat Chrysler a Wall Street
17.00 Alert Mercati
18.00 Report - Il TG della Finanza
Ospiti C.Barberis (Moneyfarm)
F. De Rossi (Quattroruote)
19.10 I Vostri Soldi
di C. Signorile
20.30 Gli Speciali di Class Cnbc
Fiat Chrysler a Wall Street
22.00 Linea Mercati Notte
07.00
10.00
11.10
11.40
12.20
Canale 56
Design&Living
Il gusto del Made in Italy
Top Lot
Le aste in diretta
Ride&Drive
Tutte le novità per un viaggio
straordinario
My Tech
La tecnologia utile di tutti i giorni
Tempo di Lusso
Vivere e conoscere ciò che fa la
differenza
Sapori&Profumi
Ecco le eccellenze culinarie
Art TV
Il mondo dell’arte
Class Life 7
Il meglio del lifestyle
Ogni settimana Itali@Oggi.it offre ai suoi lettori il più completo
servizio di segnalazione delle opportunità di accesso e di
mobilità nel mondo del lavoro. Tutte le segnalazioni sono
suddivise per settore. All’interno di questa classificazione il
lettore potrà individuare, nel modo più rapido, la regione in cui
preferirebbe svolgere la propria attività e lì cercare le offerte di
www.radioclassica.com
A partire dalle 7:
Full Fashion Designer
Le sfilate dei grandi stilisti
Ladies
Fashion Dream
Breakout
Models Milano
Il docu-reality sulla vita e la
moda delle modelle
Models New York
Il docu-reality sulla vita e la
moda delle modelle
7.00 Onda del Mattino
11.00 Vissi d’Arte Vissi d’Amore
Curiosità della musica classica
15.30 L’Apertura di Wall Street
16.00 Ritratti
Confidenze di Musicisti
17.30 Chiusura Piazza Affari
e Borse Europee
18.00 Acquarello Show
Rubrica di Jazz
18.30 Punto Piazza Affari
19.00 Stravaganza Barocca
La musica del XVII secolo
21.00 Vissi d’Arte Vissi d’Amore
23.00 Stravaganza Barocca
00.00 Onda della Notte
Hair Secret
lavoro evidenziate dallo spoglio degli annunci. La sua ricerca,
a livello regionale, risulterà agevolata dalla possibilità di
selezionare solo quegli annunci che interessano le qualifiche
e le esperienze professionali già maturate. Per esempio, un
ingegnere minerario residente in Veneto che intenda trovare una
nuova occupazione come consulente di una impresa petrolifera,
OFFRO LAVORO, esercitando il diritto di cronaca, mette anche puntualmente in evidenza gli
annunci e le segnalazioni di possibilità di occupazione pubblicati sulla stampa italiana, nazionale
08.00 Special Class: Il salto ad ostacoli ai WEG
“Campionato del Mondo”
09.25 Special Class: Attacchi a Venaria
“Reggia di Venaria”
11.10 Class Horse TV Live
12.00 Class Horse Tg
12.45 Special Class: F2 Italian Trophy
“Un miracolo chiamato via lattea”
15.15 Nearly but not quite
“Longines World Cup di Jumping 2014”
16.35 Special Class: Una Morganti d’oro
“Sara Morganti si racconta”
17.35 The Road to Normandy
“Alltech FEI World Equestrian Games”
20.00 CSI 3* Bagnaia 2014
“Un angolo di paradiso”
20.30 Class Horse Tg
dovrà semplicemente ricercare nelle pagine seguenti, all’interno
della sezione dedicata agli «Ingegneri» il sottotitolo riservato
alle opportunità offerte in «Veneto» e, all’interno di questo, tutte
le segnalazioni che richiedono un «Consulente». Avrà così, in
un semplice colpo d’occhio, tutte le offerte presenti sul mercato
che lo riguardano direttamente.
e locale, sulle riviste specializzate e sui più prestigiosi organi di informazione internazionale.
Ogni annuncio si intende diretto indistintamente a uomini e donne.
Lunedì 13 Ottobre
Ott
2014
O F F R O L AVO R O
Logistica
Meccanica
Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Addetto al montaggio
meccanico
Neolaureato o
Neodiplomato per stage
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda settore metalmeccanico/plastico: 1 Neolaureato o
Neodiplomato per stage nell’ambito logistico. La risorsa verrà inserita
come supporto all’ufficio logistica
e spedizioni dell’azienda cliente. Si
richiede: conseguimento del titolo
di studio da non più di 12 mesi;
disponibilità immediata; buona
conoscenza della lingua inglese.
Sede di lavoro: Carpi (MO). Durata: 6 mesi, prorogabili. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a:
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Articolo1
Lombardia
Neolaureato in Ingegneria
gestionale
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per prestigiosa società leader
nel settore della logistica: 1 Neolaureato in Ingegneria Gestionale.
La risorsa in riporto al Responsabile Vendite svolgerà le seguenti
mansioni: Ricerca nuove aziende
clienti; Sviluppo new business.
Si richiede: Laurea in Ingegneria Gestionale; Disponibilità a
frequenti tasferte; Dinamismo e
orientamento a lavorare per obiettivi completano il profilo. Si offre
stage di 6 mesi con rimborso spese.
Sede di lavoro: Trezzo sull’Adda.
Gli annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate
possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali a: Articolo1 Agenzia
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Articolo1
Manager
Emilia-Romagna
Project Manager
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per nota azienda automotive:
Project Manager-Progettisti Meccanici. Le risorse si occuperanno
di: attività di gestione progetti;
progettazione e calcolo strutture
dei veicoli; modellazione solidi/
superfici; gestione clienti/fornitori; gestione preventivi e costi.
Si richiede: laurea in inegneria
meccanica; pregressa esperienza
di almeno 2 anni come progettista
meccanico settore automotive con
cad 3d (preferibile conoscenza
Catia V5); ottima conoscenza della
lingua inglese e/o tedesca; disponibilità immediata. Sede di lavoro:
provincia di Modena- Ancona. Gli
annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate
possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali a: Articolo1 Agenzia
per il Lavoro – e-mail modena@
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Articolo1
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda del settore automotive: 1 Addetto al Montaggio
Meccanico Carrozzeria Auto. Si
richiede: pregressa esperienza di
almeno 2 anni nel ruolo; ottima
conoscenza e lettura del disegno
meccanico; disponibilità immediata. Sede di lavoro: Modena. Si offre
inserimento in azienda. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a:
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Articolo1
Disegnatore/Progettista
Meccanico
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per nota azienda di lavorazione lamiera: Disegnatore/Progettista
Meccanico. Il candidato si occuperà
di attività di sviluppo lamiere con
cad SolidWorks. Si richiede: diploma di perito meccanico o laurea in
ing. Meccanica; pregressa esperienza di almeno 2 anni come disegnatore meccanico; buona conoscenza del
cad Solid Works; disponibilità immediata. Sede di lavoro: provincia
di Modena. Gli annunci sono rivolti
a candidati ambosessi. Le persone
interessate possono inviare un dettagliato curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse
e l’autorizzazione al trattamento dei
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Articolo1
Operatore su macchine
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda metalmeccanica: Operatore Su Macchine A
Controllo Numerico Esperto. La
risorsa si occuperà di carico/scarico
e lavorazioni meccaniche su torni
e frese cnc. Si richiede: esperienza
nella mansione; conoscenza e
lettura del disegno meccanico;
disponibilità immediata. Durata: 3
mesi, prorogabili. Sede di lavoro:
provincia di Modena. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a:
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Articolo1
Progettista Meccanico
Machinery
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per noto studio tecnico di
Modena: Progettisti Meccanici
Machinery. I candidati si dovranno
occupare di attività di progettazione
macchine automatiche, settore
packaging. Si richiede: pregressa
esperienza di almeno 2 anni come
progettista meccanico settore industrial machinery; ottima conoscenza di AUTOCAD e SOLIDWORKS; disponibilità immediata. Sede
di lavoro: Modena/Reggio Emilia.
Gli annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate
possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali a: Articolo1 Agenzia
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Articolo1
Responsabile magazzino
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda metalmeccanica operante nel settore automotive-mezzi pesanti: Responsabile
Magazzino e Capo Officina. Le
risorse si occuperanno di: gestione risorse; gestione flussi di
lavoro/merce in coordinamento
con gli altri reparti produttivi.
Si richiede: pregressa esperienza nel ruolo maturata in
aziende del settore automotive,
preferibilmente mezzi pesanti;
disponibilità immediata. Sede:
provincia di Reggio Emilia. Gli
annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse
e l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali a: Articolo1
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modena@articolo1.it
Articolo1
Moda e Lusso
Lombardia
Assistente alla clientela Categorie Protette
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per società settore moda: 1
Assistente Alla Clientela - Categorie Protette (L.68/99). La risorsa
in riporto allo Store Manager
si occuperà dell’accoglienza e
dell’assistenza alla clientela. Si
richiede: esperienza anche breve
nelle vendite; buone capacità relazionali; disponibilità immediata;
possesso di auto propria. Si offre
incarico diretto con l’azienda.
Sede di lavoro: Rescaldina (MI).
Gli annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate
possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e
l’autorizzazione al trattamento dei
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Articolo1
Piemonte
Addetto vendita
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per prestigiosa azienda operante nel settore lusso (pelletteria/
gioielleria): Addetto Vendita Con
Esperienza Nel Settore Lusso. Il
candidato, inserito all’intero di un
team di tre persone, si occuperà di:
Assistenza alla cliente; Gestione
cassa; Vendita assistita. Si richiede:
Pregressa esperienza in contesti
di lusso; Ottime doti relazionali;
Conoscenza lingua inglese. Si offre contratto di somministrazione.
Sede di lavoro: Torino centro. Gli
annunci sono rivolti a candidati
ambosessi. Le persone interessate
possono inviare un dettagliato
curriculum indicando il riferimento alla posizione di interesse e
l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali a: Articolo1 Agenzia
per il Lavoro – e-mail torino@
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Articolo1
Addetto vendita
conoscenza Cinese
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per importante azienda cliente operante nel settore abbigliamento/accessori: Addetto Vendita
Settore Lusso Conoscenza Cinese.
La risorsa, inserita all’interno della
boutique, si occuperà di: Assistenza alla clientela e fidelizzazione;
Cassa. Si richiede: Ottima conoscenza della lingua cinese, inglese,
italiano; Precedente esperienza in
analoga mansione (preferibilmente
47
settore lusso); Proattività. Si offre
iniziale contratto di somministrazione con possibilità di inserimento
in azienda. Sede di lavoro: Serravalle Scrivia (AL). Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
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e-mail torino@articolo1.it
Articolo1
e lettura del disegno meccanico;
disponibilità immediata. Si offre
contratto di somministrazione
con possibilità di proroga. Sede di
lavoro: Novellara (Re). Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
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Articolo1
Qualità
Saldatore Capoturno
Emilia-Romagna
Meccanico su macchine da
taglio ceramica
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda ceramica: 1
Meccanico su macchine da taglio
per ceramica. La risorsa, inserita
in reparto produzione, si occuperà
principalmente di: Taglio e rifinitura pezzi speciali (battiscopa e
listelli). Controllo e gestione del
macchinario. Manutenzione ordinaria e straordinaria della macchina
da taglio. Si richiede: Esperienza
nella mansione di almeno 3/4
anni. Gradita esperienza maturata
in ceramiche produttrici di pezzi
speciali; Competenze meccaniche. Residenza in zona limitrofa
alla sede di lavoro. Disponibilità
immediata e a contratti di breve
durata rinnovabili settimanalmente. Orario di lavoro: full time. E’
previsto iniziale contratto a tempo
determinato in somministrazione
della durata di una settimana. Sede
di lavoro: Toano (Re). Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a:
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Articolo1
Addetto taglio laser
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per azienda operante nel
settore della lavorazione lamiera:
1 Addetto Taglio Laser. La risorsa
si occuperà della lavorazioni meccaniche su lamiera con macchina
taglio laser. Si richiede: esperienza
nel settore lamiera/carpenteria
preferibilmente come addetto
macchine da taglio; conoscenza
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca: Saldatore Capoturno. La risorsa si occuperà di: saldatura TIG;
coordinamento di 10 risorse; programmazione robot di saldatura. Si
richiede: pluriennale esperienza nel
settore lamiera/carpenteria come
saldatore TIG; pluriennale esperienza nella gestione risorse/turni
in officine meccaniche; conoscenza
e lettura del disegno meccanico;
disponibilità immediata. Sede di
lavoro: Novellara (RE)..Durata:
3 mesi, prorogabili. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
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Articolo1
Ristorazione
Lombardia
Cuoco – Aiuto cuoco
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per società di ristorazione
collettiva: Cuochi – Aiuto Cuochi. Le risorse si occuperanno di:
preparazione pasti; sistemazione
cucina. Si richiede: esperienza nel
ruolo maturata preferibilmente
presso ristoranti di cucina italiana
o presso mense collettive; attestato
HACCP in corso di validità; divisa
e scarpe antinfortunistica; disponibilità immediata. Si offre contratti a
tempo determinato di breve durata.
Sede di lavoro: Milano e provincia,
Monza e provincia. Gli annunci
sono rivolti a candidati ambosessi.
Le persone interessate possono
inviare un dettagliato curriculum
indicando il riferimento alla posizione di interesse e l’autorizzazione
al trattamento dei dati personali a:
Telefono 02-58219.1 - e-mail: italiaoggi@class.it
Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209)
Direttore Marino Longoni (02-58219207)
Redazione: Silvana Saturno (02-58219378)
Roxy Tomasicchio (02-58219335)
Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile)
ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel.
02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel.
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10/10/2014
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10/10/2014
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10/10/2014
APF-Linea nord america
10/10/2014
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10/10/2014
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53,7700
96,1900
57,8700
103,0700
129,5600
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09/10/2014
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EMG Ivy Asset Strategy A (EUR)
POLAR CAPITAL FUNDS
Comparto
Classe
di Azioni
Global Technology
EUR
GBP
USD
Healthcare Opportunities
EUR
GBP
USD
Polar Japan Fund
USD
GBP
JPY
UK Absolute Return Class A EUR
Class A GBP
Class A USD
Class I EUR
Class I GBP
Class I USD
NAV
EUR 1344,40
USD
USD
CHF
EUR
EUR
EUR
CHF
USD
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
162,50
159,35
133,10
150,14
151,46
298,31
271,68
296,5800
287,84
280,72
112,12
111,11
117,47
117,77
206,67
193,9200
200,4100
187,4400
189,5000
USD
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
USD
128,81
130,70
128,25
126,65
132,47
133,26
129,53
128,87
RAM (Lux) Tactical Funds
Valori al
Div Income D
Div Income E
Div Income F
Div Income H
Quality Bond Fund D
Quality Bond Fund E
Quality Bond Fund F
Quality Bond Fund H
18,09 09/10/2014
14,2200 09/10/2014
22,9800 09/10/2014
17,70
13,9200
10,8800
19,88
12,3800
2149,0700
12,22
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12,5050
10,4927
16,8911
Em Mkts Eq B($)
Em Mkts Eq F($)
Em Mkts Eq J(Chf)
Em Mkts Eq L
Em Mkts Eq O
European Equities B
European Equities C(Chf)
European Equities D($)
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European Equities H
Long/Short Em.Mkts Eq B ($)
Long/Short Em.Mkts Eq E
Long/Short European Eq B
Long/Short European Eq D ($)
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North American Eq. E
North American Eq. F($)
North American Eq. G
North American Eq. H($)
09/10/2014
09/10/2014
29/05/2012
10/10/2014
10/10/2014
10/10/2014
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
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Via Andrea Vesalio n. 6
00161 Roma
Valorizzazione al: 09/10/14
UNIDESIO 760071
12,167
03/10/2014
UNIDESIO 760125
12,000
03/10/2014
UNIDESIO 760182
8,4840
03/10/2014
UNIDESIO 760072
11,769
03/10/2014
UNIDESIO 760129
12,114
03/10/2014
UNIDESIO 760183
11,255
03/10/2014
UNIDESIO 760073
11,810
03/10/2014
UNIDESIO 760130
10,9220
03/10/2014
UNIDESIO 760185
11,2290
03/10/2014
UNIDESIO 760074
13,113
03/10/2014
UNIDESIO 760137
10,6840
03/10/2014
UNIDESIO 760186
11,1660
03/10/2014
UNIDESIO 760075
12,908
03/10/2014
UNIDESIO 760139
11,870
03/10/2014
UNIDESIO 760187
11,5630
03/10/2014
UNIDESIO 760078
11,3360
03/10/2014
UNIDESIO 760140
11,9340
03/10/2014
UNIDESIO 760188
10,6560
08/11/2013
UNIDESIO 760080
11,5070
03/10/2014
UNIDESIO 760147
11,8540
03/10/2014
UNIDESIO 760189
11,5620
03/10/2014
UNIDESIO 760082
11,2240
03/10/2014
UNIDESIO 760149
11,8150
03/10/2014
UNIDESIO 760191
10,484
03/10/2014
UNIDESIO 760085
10,821
03/10/2014
UNIDESIO 760150
11,8330
03/10/2014
UNIDESIO 760192
11,5550
03/10/2014
MetLife Liquidità
1,000
MetLife Protezione in Crescita 80%
1,184
UNIDESIO 760088
12,2100
03/10/2014
UNIDESIO 760156
10,324
03/10/2014
UNIDESIO 760193
11,6500
03/10/2014
MetLife Protezione in Crescita 70%
1,267
MetLife Protezione in Crescita 90%
1,087
UNIDESIO 760091
12,1700
03/10/2014
UNIDESIO 760157
12,1870
03/10/2014
UNIDESIO 760198
8,1660
03/10/2014
UNIDESIO 760095
10,619
03/10/2014
UNIDESIO 760158
10,2760
03/10/2014
UNIDESIO 760201
11,232
03/10/2014
UNIDESIO 760096
10,9860
03/10/2014
UNIDESIO 760159
11,7320
03/10/2014
UNIDESIO 760202
11,735
03/10/2014
UNIDESIO 760098
12,208
03/10/2014
UNIDESIO 760160
11,408
03/10/2014
UNIDESIO 760203
12,5470
03/10/2014
Alico Monet. Protetto
09/10/14
1,107
Alico P.P. Global 2027
09/10/14
1,133
UNIDESIO 760099
11,6450
03/10/2014
UNIDESIO 760163
10,1730
03/10/2014
UNIDESIO 760205
10,8680
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2014
09/10/14
1,008
Alico P.P. Global 2028
09/10/14
1,058
UNIDESIO 760100
11,8300
03/10/2014
UNIDESIO 760167
11,310
03/10/2014
UNIDESIO 760206
10,7940
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2015
09/10/14
0,989
Alico P.P. Global 2029
09/10/14
1,186
UNIDESIO 760102
11,258
03/10/2014
UNIDESIO 760170
11,901
03/10/2014
UNIDESIO 760210
11,604
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2016
09/10/14
1,012
Alico P.P. Global 2030
09/10/14
1,157
UNIDESIO 760104
10,9620
03/10/2014
UNIDESIO 760173
11,4820
03/10/2014
UNIDESIO 760216
10,619
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2017
09/10/14
1,041
Alico P.P. Global 2031
09/10/14
1,210
UNIDESIO 760105
10,7700
03/10/2014
UNIDESIO 760229
10,603
03/10/2014
1,172
03/10/2014
1,077
09/10/14
11,7970
09/10/14
Alico P.P. Global 2032
UNIDESIO 760174
Alico P.P. Eur 2018
Alico P.P. Eur 2019
09/10/14
1,109
Alico Prot.Trim. Eur
09/10/14
1,082
UNIDESIO 760106
11,8290
03/10/2014
UNIDESIO 760179
11,414
03/10/2014
UNIDESIO 760234
10,083
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2020
09/10/14
1,125
Alico Prot.Trim. Usa
09/10/14
1,085
UNIDESIO 760109
11,4330
03/10/2014
UNIDESIO 760180
11,6210
03/10/2014
UNIDESIO 760235
9,989
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2021
09/10/14
1,175
Alico Gest.Bilanc.Glob
09/10/14
1,322
Alico P.P. Eur 2022
09/10/14
1,156
Alico Gest.Azion.Glob
09/10/14
1,339
Alico P.P. Eur 2023
09/10/14
1,190
Alico Gest.Bilanc.Eur
09/10/14
1,341
Alico P.P. Eur 2024
09/10/14
1,132
Alico Gest.Azion. Eur
09/10/14
1,284
Alico P.P. Eur 2025
09/10/14
1,137
Alico Aper.Indiciz.Eur
09/10/14
UNIT LINKED - FONDI INTERNI
AZZOAGLIO CONSERVATIVO
6,6210
03/10/2014
BILANCIATO
11,2350
03/10/2014
AZZOAGLIO DINAMICO
5,2860
03/10/2014
CONSERVATIVE
10,4670
03/10/2014
0,973
AZZOAGLIO EQUILIBRATO
6,4890
03/10/2014
BOND MIX
10,6590
03/10/2014
11,4810
03/10/2014
BALANCED
11,3960
03/10/2014
GLOBAL EQUITY
13,2840
03/10/2014
UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO BREVE TERMINE 10,3550
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2026
09/10/14
1,386
Alico Aper.Indiciz.Usa
09/10/14
1,463
UNIDESIO PRUDENTE
Alico P.P. Eur 2027
09/10/14
1,159
Alico Aper.Indiciz.Glo
09/10/14
1,190
UNIDESIO MODERATO
11,4880
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2028
09/10/14
1,054
Alico Aper.Indiciz.Ita
09/10/14
0,808
UNIDESIO ATTIVO
11,5450
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2029
09/10/14
1,167
Alico Liquidita’
09/10/14
1,077
UNIDESIO VIVACE
11,1570
03/10/2014
Alico P.P. Eur 2030
09/10/14
1,178
Alico R. Prudente
09/10/14
1,166
1,193
Alico R. Crescita
09/10/14
1,080
10,5190
03/10/2014
03/10/2014
09/10/14
OBBLIGAZIONARIO MISTO
UNIDESIO OBBLIGAZIONARIO MEDIO TERMINE 11,1010
Alico P.P. Eur 2031
Alico P.P. Eur 2032
09/10/14
1,171
Alico R. Multi Comm.
09/10/14
0,656
AZIONARIO EURO
8,5730
03/10/2014
UNIDESIO AZIONARIO AREA EURO
10,8200
03/10/2014
Alico P.P. Usa 2014
09/10/14
1,021
Alico Multi Comm.
09/10/14
0,686
AZIONARIO GLOBALE
11,0660
03/10/2014
UNIDESIO AZIONARIO INTERNAZIONALE
13,6630
03/10/2014
Alico P.P. Usa 2015
09/10/14
1,042
Alico R. Peak Usa 2014
09/10/14
1,039
Alico P.P. Usa 2016
09/10/14
1,084
Alico R. Peak Usa 2015
09/10/14
1,029
Alico P.P. Usa 2017
09/10/14
1,097
Alico R. Peak Usa 2020
09/10/14
1,162
Alico P.P. Usa 2018
09/10/14
1,153
Alico R. Peak Usa 2025
09/10/14
1,237
Alico P.P. Usa 2019
09/10/14
1,195
Alico R. Peak Usa 2030
09/10/14
Alico P.P. Usa 2020
09/10/14
1,208
Alico R. Peak Usa 2035
Alico P.P. Usa 2021
09/10/14
1,293
Alico P.P. Usa 2022
09/10/14
Alico P.P. Usa 2023
INDEX LINKED
PIP - FONDI INTERNI
FTSE MIB
99,7410
08/10/2014
FTSE MIB 2010
100,3340
08/10/2014
1,237
EUROSTOXX 50 - 2010
100,9030
08/10/2014
09/10/14
1,229
DUAL INDEX - 2013
96,9400
08/10/2014
Alico R. Peak Eur 2014
09/10/14
1,030
INDEX EURO DIVIDEND - 2013
99,3050
08/10/2014
1,236
Alico R. Peak Eur 2015
09/10/14
1,066
INDEX EuroCrescita 2014
92,1960
08/10/2014
09/10/14
1,278
Alico R. Peak Eur 2020
09/10/14
1,191
Alico P.P. Usa 2024
09/10/14
1,177
Alico R. Peak Eur 2025
09/10/14
1,252
INDEX TRENTA 2011
109,4460
08/10/2014
Alico P.P. Usa 2025
09/10/14
1,243
Alico R. Peak Eur 2030
09/10/14
1,295
INDEX FOUR E 50 - 2011
107,2080
08/10/2014
Alico P.P. Usa 2026
09/10/14
1,516
Alico R. Peak Eur 2035
09/10/14
1,219
INDEX STOXX EUROPE - 2011
106,7130
08/10/2014
Alico P.P. Usa 2027
09/10/14
1,229
Alico R. Peak Asia 2014
09/10/14
1,074
EUROSTOXX 50 - 2012
106,5460
08/10/2014
Alico P.P. Usa 2028
09/10/14
1,161
Alico R. Peak Asia 2015
09/10/14
1,116
Alico P.P. Usa 2029
09/10/14
1,086
Alico R. Peak Asia 2020
09/10/14
1,283
Alico P.P. Usa 2030
09/10/14
1,276
Alico R. Peak Asia 2025
09/10/14
1,401
Alico P.P. Usa 2031
09/10/14
1,310
Alico R. Peak Asia 2030
09/10/14
1,457
Alico P.P. Usa 2032
09/10/14
1,283
Alico R. Peak Asia 2035
09/10/14
1,430
Alico P.P. Global 2014
09/10/14
1,001
Alico Sec. Acc. 2016
09/10/14
1,037
Alico P.P. Global 2015
09/10/14
0,988
Alico Sec. Acc. 2017
09/10/14
1,089
Alico P.P. Global 2016
09/10/14
1,019
Alico R. Sec. Acc. 2017
09/10/14
1,128
HELVETIA EUROPE BALANCED
198,1000
07/10/2014
HELVETIA WORLD BOND
230,5900
07/10/2014
HELVETIA GLOBAL BALANCED
162,9200
07/10/2014
HELVETIA GLOBAL EQUITY
108,9400
07/10/2014
13,4470
12,4290
13,4240
INDEX LINKED
HELVETIA 4-30
LINEA 1
LINEA 1 - FASCIA A
LINEA 1 - FASCIA B
LINEA 2
LINEA 2 - FASCIA A
LINEA 2 - FASCIA B
LINEA 3
LINEA 3 - FASCIA A
LINEA 3 - FASCIA B
12,2680
12,7050
12,4150
12,9680
13,2430
13,3370
12,9820
13,1690
14,1570
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
30/09/2014
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1,094
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Alico P.P. Global 2019
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Alico P.P. Asia 2020
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Alico P.P. Global 2020
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Alico P.P. Asia 2025
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1,385
Alico P.P. Global 2021
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Alico P.P. Asia 2030
09/10/14
1,383
Alico P.P. Global 2022
09/10/14
1,146
Alico P.P. Asia 2035
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1,427
Alico P.P. Global 2023
09/10/14
1,194
Alico Long Investment
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0,756
HELVETIA MULTIMANAGER FLESSIBILE
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Alico P.P. Global 2024
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Alico Agriculture
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HELVETIA MULTIMANAGER EQUITY
11,8600
07/10/2014
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nella fornitura e nell’adattamento e
controllo degli apparecchi acustici.
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per il Lavoro – e-mail modena@
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e collaborerà nelle attività di:
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pazienti, dando le necessarie
informazioni sulle modalità di
fornitura del servizio; prenotazione di appuntamenti per visite
mediche, prestazioni specialistiche; controllo impegnative
e fatturazione alla ASL; archiviazione e consegna dei referti
medici; attività di segreteria. Si
richiede: Diploma di Scuola Media Superiore; Buona conoscenza del Pacchetto Office; Buona
dialettica; Inglese scolastico;
Appartenenza alle Categorie
Protette, con invalidità pari o
superiore al 46%. Sede di lavoro: Carpi (MO). Durata: 6 mesi,
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Articolo1
Lombardia
Informatore scientifico del
farmaco
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cerca per azienda operante nel
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scientifico del farmaco. La risorsa,
riportando all’Area Manager si
occuperà di: Presentare i farmaci
(prevalentemente dell’area cardovascolare/respiratoria). Predisporre
la reportistica relativa alla propria attività; Garantire il raggiungimento dei target commerciali
assegnati. Si richiede: Laurea in
Famracia,Biotecnologie, CFT o similari; Esperienza almeno triennale
nel ruolo; Buona conoscenza della
lingua inglese (upper intermediate);
Ottime capacità relazionali, comunicative e organizzative, flessibilità,
metodo Conoscenza dei principali
applicativi informatici (Office in
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al trattamento dei dati personali a:
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Articolo1
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO
BRESCIA MOBILITA’ S.P.A.- Piazza S. Padre Pio
da Pietrelcina, 1 – Brescia, informa che in data
01/10/2014, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee un Avviso relativo all’indizione di
una gara di appalto a procedura ristretta per il servizio
di gestione delle mense interne aziendali nonché
per la produzione e la distribuzione dei pasti presso
le sedi delle società del gruppo Brescia Mobilità
L’Avviso integrale e le Norme di Qualificazione sono
reperibili sul sito Internet www.bresciamobilita.it,
area “Fornitori”.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a Brescia
Mobilità spa – Ufficio Approvvigionamenti – Roberto
Micheletti e-mail: rmicheletti@bresciamobilita.it, tel. 030
3061047, fax 030 3061045, Pec bsmobacquisti@legalmail.it.
Il Direttore Generale
Ing. Marco Medeghini
Lunedì 13 Ottobre
Ott
2014
49
Piemonte
Ottico
Articolo1 Agenzia per il Lavoro
cerca per importante azienda
cliente operante nel settore
ottica: Ottico. La risorsa sarà
inserita all’interno del punto
vendita e si occuperà di assistenza e vendita alla clientela.
Si richiede: Diploma in Ottica;
Abilitazione alla professione di
Ottico; Disponibilità full time,
week end, festivi. Contratto:
da definire. Sede di lavoro:
La Spezia. Gli annunci sono
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Articolo1
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
PER ESTRATTO
La CONSOB - Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa ha affidato alla
MANITAL S.C.P.A. il servizio di Facility
Management della sede di Roma
nelle more dell’attivazione della nuova
Convenzione Consip.
L’Avviso di aggiudicazione è stato
inviato alla G.U.U.E. in data 30.09.2014
e ivi pubblicato il 04/10/2014 GU/S n.
S191, nonché pubblicato sulla G.U.R.I.
V Serie Speciale n. 116 del 10.10.2014.
Il Responsabile della Divisione
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(Dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi)
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DI LAVORO
IN EDICOLA CON
QUESITARIO
A cura di Gilberto Gelosa
41
Sommario
1
3
4
5
6
6
7
7
AMBIENTE
Ambiente
Borsa
Condominio
Cooperative
Diritto tributario
Fisco
12
Responsabilità raccolta rifiuti
Il titolare di un’impresa di raccolta dei rifiuti può essere coinvolto nelle responsabilità dei propri dipendenti?
A.S.
Risponde Piergiorgio Pizzo
La Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 15 novembre
2013, numero 45932, ha affermato che il reato di cui all’articolo 256, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, numero 152, ha natura contravvenzionale, che si integra
mediante semplice colpa. Ne consegue, per la Suprema corte che esso è ascrivibile
anche al titolare dell’impresa sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei
dipendenti che hanno posto in essere la condotta vietata. Inoltre la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 25 maggio 2011, numero 23971,
ha precisato che l’articolo 178 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, numero
152, «ha puntualmente ribadito il principio di “responsabilizzazione e di coopera-
Iva
Redditi
d’impresa
13 Ottobre 2014
La riproduzione, anche parziale,
è riservata per l’intero fascicolo
zione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella
distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui
originano rifiuti”». E la Corte di cassazione, sezione terza penale, con la sentenza del 28 febbraio 2013, numero
13739, ha affermato che «il reato di gestione di rifiuti
non autorizzata è ascrivibile al titolare dell’impresa anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza dei dipendenti
che hanno posto in essere la condotta vietata» e aggiunge che «la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti
i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione
non soltanto dei rifiuti… è ribadita dal dlgs 15 del 2006,
art. 178 il quale... stabilisce che “la gestione dei rifiuti è
effettuata conformemente (..) ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti”».
E il Tribunale amministrativo regionale della Toscana
(Tar), sezione seconda, con la sentenza del 5 ottobre
2011, numero 1443, ebbe a puntualizzare che «è ipotizzabile a carico del produttore dei rifiuti un titolo di
responsabilità concorsuale omissiva nella condotta
commissiva dell’autore dell’abbandono, in ragione
della violazione colposa degli obblighi di sorveglianza nascenti dalla posizione qualificata di garanzia».
Confronta, pure, al riguardo, la sentenza della Corte
di cassazione, sezione terza penale, del 2 luglio 2010,
numero 37194.
12
---------------------------
Impianti alimentati
Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati
da energie rinnovabili è un termine perentorio?
D.L.
Risponde Piergiorgio Pizzo
Il termine per la conclusione del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di impianti alimentati
da energie rinnovabili è, alla luce della giurisprudenza
abbastanza costante, perentorio.
Il Consiglio di stato, sezione quinta, con la sentenza del
14 ottobre 2013, numero 5000, ha affermato che il termine di 180 giorni, previsto dall’articolo 12, comma 4, del
decreto legislativo numero 387, del 29 dicembre 2003,
ha il carattere della perentorietà, atteso che esso è un
principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia elettrica.
Esso, peraltro, viene a rispondere a esigenze di celerità e
semplificazione amministrativa, venendo così a garantire uniformemente sul territorio nazionale il rispetto
di un termine valido verso tutti per il rilascio dell’autorizzazione unica. Pertanto, il mancato rispetto di detto
termine legittima il ricorso avverso il silenzio – inadempimento. Però, per i giudici del Consiglio di stato: «Il
giudice, con riguardo alla azione avverso il silenzio, può
pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa dedotta
in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata,
o quando risulta che non residuano ulteriori margini
di esercizio della discrezionalità e non sono necessari
adempimenti istruttori che debbano essere compiuti
dall’Amministrazione». Ne consegue che neanche il
giudice può sostituirsi alla Pubblica amministrazione,
nonché alle scelte a essa riservate. Il giudice, poi, non
può pronunciarsi «con riferimento, come scrivono i
giudici di Palazzo Spada, a poteri amministrativi non
ancora esercitati».
Con l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 3 mar-
2 - XLI - 13 Ottobre 2014
zo 2011, numero 28, il termine per la conclusione del
procedimento autorizzatorio summenzionato è stato
ridotto a novanta giorni e ha conservato il suo carattere di perentorietà. Tale affermazione trova conforto
nella sentenza numero 5895, del 21 novembre 2012,
del Consiglio di stato che ha condannato una Regione,
competente in materia di autorizzazione unica, per la
mancata conclusione del procedimento nel termine perentorio di novanta giorni.
In ogni caso, il mancato rispetto di detto termine viola
una chiara disposizione normativa e contravviene allo
spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti alimentati da energie rinnovabili, voluto dal legislatore e, a monte, dalla direttiva dell’Unione europea
e di altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi
all’aumento della produzione di energia rinnovabile
(Tar Molise, Campobasso, 29 novembre 2006, numero
984).
12
---------------------------
Aree protette
Si chiede se, in tema di parere da emettere da parte
dell’Ente parco, possa esser invocato il cosiddetto
silenzio-assenso.
D.L.
Risponde Piergiorgio Pizzo
Il Consiglio di stato, sezione quarta, con la sentenza
numero 5188, del 28 ottobre 2013, ha affermato che
in materia di tutela dell’ambiente, il parere dell’Ente
parco, che ha in tutela l’area protetta, deve essere sempre
espresso. Per i giudici, nel caso, non esiste un’ipotesi di
silenzio–assenso, per cui il diniego di nulla osta, anche
se sopravvenuto oltre il termine fissato dalla legge deve
essere considerato legittimo.
Il pronunciamento dà un’interpretazione di segno opposto rispetto a quella formulata dallo stesso Consiglio
di stato, sezione sesta, con la sentenza del 29 dicembre
2008, numero 6591.
Il Consiglio di stato, con la citata sentenza del 2013,
numero 5188, sottolinea che la disposizione contenuta
nell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,numero 394
(legge quadro sulle Aree protette), che disciplina il nulla osta relativo alle opere che devono essere effettuate
all’interno dell’Ente parco, è stata abrogata dalla disposizione portata dall’articolo 20, comma quarto, della
legge numero 241, del 1990, così come sostituita dalla
legge numero 80 del 2005, che ha convertito il decreto
legge in materia di competitività. Detta disposizione,
per i predetti giudici abrogata, prevedeva che il suddetto nulla osta poteva essere rilasciato anche tramite il silenzio- assenso, una volta decorso il termine di sessanta
giorni, prorogabile una volta soltanto per un massimo
di trenta giorni.
Per il Consiglio di stato, infatti, nel caso, non esiste un
rapporto di specialità che consenta alla citata disposizione di cui all’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991,
numero 394, di sopravvivere anche dopo l’entrata in
vigore della successiva disposizione di cui al summenzionato articolo 20, comma quarto, della legge numero
241, del 1990, così come sostituita dalla legge numero
80 del 2005. Si è in presenza di una successione nel
tempo tra due norme generali e, di conseguenza, la legge
posteriore, alla luce del noto principio (articolo 15 del
codice civile), viene ad abrogare la legge anteriore, con
essa incompatibile.
12
---------------------------
Distanza dal mare per costruzioni
La battigia del mare e la distanza delle costruzioni da
essa come devono essere definite e interpretate?
T.L.
Risponde Piergiorgio Pizzo
Ai fini del calcolo della distanza dal mare per l’inedificabilità nell’ambito dei centocinquanta metri, un
elemento che bisogna prendere in considerazione è la
battigia del mare.
Normalmente per battigia del mare si intende quella zona delle coste sabbiose e limose che viene periodicamente sommersa e scoperta dalle onde con mare calmo.
Tale definizione, però, non tiene conto del fatto che, per
lo più, nel nostro Paese, si è in presenza di coste rocciose.
Pertanto, è bene ritenere che per battigia del mare si
debba intendere il punto in cui avviene il contatto tra
il mare e la terraferma. In tal modo si viene ad avere un
criterio di valutazione conforme per tutto il territorio
nazionale. Ora, al fine di determinare la distanza della
costruzione dalla battigia del mare, alla luce di costante
giurisprudenza del giudice amministrativo, è bene effettuare il calcolo non con riferimento allo sviluppo scosceso dell’abitazione al mare, bensì prendendo in esame
la linea orizzontale tra i punti più vicini del manufatto
e della costa, nel punto di intersezione con la linea verticale proiettata dalla battigia al mare.
Diversamente, se si misurasse la distanza seguendo
l’andamento scosceso del terreno si avrebbe che i litorali bassi e sabbiosi, spesso caratterizzati da una
certa uniformità di paesaggio, sarebbero tutelati da
un divieto assoluto di edificare a distanze inferiore a
centocinquanta metri, mentre per il litorali frastagliati
e discontinui, generalmente più interessanti sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, il divieto non varrebbe
per quelle costruzioni che si porrebbero a una distanza
solo formalmente superiore a quella minima di legge, in
ragione del dislivello o della particolare conformazione
del pendio, pur essendo obiettivamente in linea d’aria a
una distanza dalla battigia del mare inferiore a quella
prescritta.
Al riguardo, interessante è la sentenza numero 998, del
29 ottobre 2009 del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia.
BORSA
17.3
Azioni rivenienti da recesso
Sono un piccolo risparmiatore e ho azioni Fiat in
portafoglio.
Ho ricevuto una comunicazione dalla mia banca in
cui si parla di un’offerta in opzione di azioni rivenienti
da recesso.
Vorrei avere chiarimenti circa questa operazione.
R.I.
Risponde Gianni Ferrari
A seguito della fusione Fiat-Chrysler si sono create le
condizioni per cui gli azionisti possono avvalersi del
diritto di recesso ai sensi del codice civile.
Conseguentemente, Fiat SpA ha provveduto a offrire
in opzione, ai propri azionisti che non si sono avvalsi di
tale diritto, le azioni ordinarie oggetto di recesso.
L’offerta ha per oggetto Azioni ordinarie Fiat Spa - god.
regolare - Isin IT0001976403 .
Il periodo di adesione all’offerta va dal 5/9/2014 al
6/10/2014 (estremi inclusi) con data di regolamento
che la Società emittente provvederà a comunicare successivamente con apposito avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa e sul proprio sito internet all’indirizzo
www.fiatspa.com .
Il rapporto di opzione è di n. 1 azione ordinaria Fiat
Spa ogni n. 19,35 azioni possedute, ovvero ogni n. 19,35
diritti posseduti .
Il prezzo di sottoscrizione è di euro 7,727 per ciascuna
nuova azione ordinarias ottoscritta.
Coloro che aderiranno all’offerta, purché ne facciano
richiesta sul modulo di adesione, avranno altresì diritto
di prelazione nell’acquisto delle azioni rimaste inoptate
all’esito dell’offerta.
17.3
---------------------------
Offerta di acquisto di titoli
Sono un piccolo risparmiatore e ho obbligazioni CIR
in portafoglio.
Ho ricevuto un’offerta di acquisto e una proposta di
modifica a termini e condizioni per il prestito obbligazionario eurobond 2024 .
Potete sinteticamente spiegarmi cosa comporta
l’adesione o meno alla proposta di acquisto?
D.O.
Risponde Gianni Ferrari
Come si legge nel comunicato emesso dalla società in
data 8 settembre 2014, CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (quotata alla Borsa di Milano) rende
noto di aver proposto oggi agli idonei Portatori di prestiti obbligazionari dalla stessa emessi e denominati
«€300,000,000 5.75 per cent. Notes due 2024» , di conferire le proprie Notes per l’acquisto da parte della Società
a fronte di un corrispettivo in denaro .
CIR ha inoltre chiesto agli obbligazionisti di approvare,
attraverso una Extraordinary Resolution (Risoluzione
Straordinaria) talune modifiche ai termini e alle condizioni delle Notes per permettere alla Società di rimborsare anticipatamente tutte le, e non solo parte delle,
Notes rimanenti a conclusione dell’offerta (qualora ve
ne siano). L’ammontare nominale in circolazione delle
Notes è di € 210.162.000.
L’Assemblea dei Portatori di Notes per l’approvazione
della Extraordinary Resolution sarà convocata per il 13
ottobre a Milano.
La maggioranza richiesta per l’approvazione della
Extraordinary Resolution è la più alta fra (I) il 50% del
valore nominale delle Notes emesse e non estinte e (II) i
due terzi del valore nominale delle Notes rappresentate
in assemblea.
L’Offerta e la Proposta si inquadrano nell’ambito di una
più efficiente gestione della liquidità di CIR.
CARATTERISTICHE OFFERTA DI ACQUISTO:
3 - XLI - 13 Ottobre 2014
· periodo di offerta: dal 9 settembre 2014 all’1 ottobre
2014;
· nominale minimo di adesione: EUR 50.000 e, successivamente multipli di EUR 1.000
· prezzo di acquisto: 108%; saranno anche riconosciuti
gli interessi maturati e non corrisposti alla data di pagamento .
· data pagamento: 16 ottobre 2014
· nominale minimo di adesione: EUR 50.000 e, successivamente multipli di EUR 1.000
· in caso di adesione i titoli resteranno bloccati sino alla
conclusione dell’operazione.
L’adesione all’offerta di acquisto equivale a esprimere il
«voto a favore» della «Risoluzione Straordinaria» e pertanto, in caso di approvazione, gli aderenti all’offerta
riceveranno un premio di consenso («consent») pari all’1
per cento del nominale. Non è quindi consentito sia aderire all’offerta sia votare all’assemblea straordinaria.
---------------------------
17.3
Offerta di acquisto obbligazioni
Ho delle obbligazioni della Peugeot Spa.
Ho letto sui giornali che vi sono delle offerte di riacquisto di alcune di esse da parte della Società.
Potete dirmi quali obbligazioni sono coinvolte e i relativi prezzi di riacquisto?
R.L.
Risponde Gianni Ferrari
In data 9 settembre 2014 la società Peugeot S.A. ha
annunciato una offerta di Acquisto su alcune emissioni
obbligazionarie di propria emissione, sino al limite
massimo di accettazione delle adesioni pari a euro
300.000.000.
L’invito non è rivolto agli Stati Uniti e alle U.S. Person e
prevede restrizioni per diversi Paesi.
Con particolare riferimento all’Italia, l’offerta di acquisto è promossa in regime di esenzione dall’applicazione
delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’articolo 101bis, comma 3-bis, dlgs 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato e integrato, e in conformità all’articolo 35-bis,
comma 4 del Regolamento Consob del 14 maggio 1999,
n. 11971, come modificato e integrato.
La clientela non residente in Italia è pertanto invitata a
verificare le restrizioni presenti nel documento di offerta
in funzione del Paese di residenza.
Titoli interessati:
ISIN
Titolo
Prezzo di
acquisto
FR0010915116
PEUGEOT5,625%
GN15EUR
104,375%
€ 1.000
FR0011124544
PEUGEOT 03/16 FX
6,875 EUR
109,125%
€ 1.000
FR0010957282
PEUGEOT
28OT16EUR
107,6%
€ 1.000
FR0011233451
PEUGEOT5,625%
LG17EUR
110%
€ 1.000
Periodo di offerta:
5%
Taglio
minimo
dal 9 settembre 2014
al 16 settembre 2014.
Data di regolamento:
19 settembre 2014.
La società riconoscerà altresì gli interessi maturati e
4 - XLI - 13 Ottobre 2014
non ancora corrisposti alla data di regolamento.
17.3
---------------------------
Aumento di capitale
Sono un piccolo azionista di Igd.
Potete darmi le caratteristiche dell’aumento di capitale che è stato disposto, con le relative tempistiche?
L.L.
Risponde Gianni Ferrari
Immobiliare grande distribuzione (Igd), società immobiliare quotata alla borsa di Milano, ha disposto
un aumento di capitale a pagamento avente le seguenti
caratteristiche.
Titoli che generano il diritto di opzione: Azioni Ordinarie Igd Spa - godimento regolare – aventi codice ISIN
IT0003745889;
Diritto di opzione: ISIN IT0005053357;
Titoli rivenienti dall’adesione all’aumento di capitale:
Azioni Ordinarie Igd Spa - godimento regolare – ISIN
IT0003745889;
Data stacco diritto d’opzione: 29/9/2014;
Trattazione diritti d’opzione: Negoziabili in Borsa Italiana dal 29/9/2014 al 10/10/2014;
Periodo di adesione all’Aucap: dal 29/9/2014 al
17/10/2014 con regolamento 17/10/2014 ;
Rapporto di opzione: n. 11 nuove azioni ordinarie Igd
Spa, prive di valore nominale, ogni n. 10 diritti di opzione esercitati;
Prezzo di sottoscrizione: Euro 0,504 per ciascuna nuova
azione sottoscritta.
CONDOMINIO
4.6
Animali e condominio
Il divieto di tenere animali è una regola legittima da
inserire nel regolamento di condominio?
L.O.
Risponde Stefano Baruzzi
Il quinto comma dell’art. 1138 del cod. civ., introdotto
dalla legge di riforma del condominio n. 220/2012, efficace dal 17/6/2013, dispone che «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Pur non mancando opinioni di segno
opposto, la tesi più accreditata - conforme agli orientamenti manifestatisi in passato in seno alla Corte di cassazione, che si ritengono essere stati deliberatamente
recepiti dal legislatore nella riforma del condominio - è
che tale preclusione (quella, appunto, di vietare gli animali in condominio) operi soltanto con riferimento ai
regolamenti di tipo assembleare approvati a partire dal
18 giugno 2013 e non per quelli assembleari già in vigore prima di tale data, né per quelli di tipo «contrattuale»
posto che con riferimento a questi ultimi il 4° comma
dello stesso art. 1138 da sempre dispone che «le norme
del regolamento non possono in alcun modo menomare
i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli
atti di acquisto e dalle convenzioni» - intendendosi per
tali anche i regolamenti contrattuali – «e in nessun caso
possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118, 2°
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137».
COOPERATIVE
2.3
Agenzie per il lavoro
La carenza di posti di lavoro, soprattutto per giovani,
da tutti è ritenuto il nodo fondamentale della nostra
decrescita economica.
Un tempo c’erano le liste di collocamento e poi ci sono
forse state altre iniziative per indirizzare i giovani alla
ricerca di una sistemazione?
Nemmeno a livello europeo, dove sembra che ogni
stato pensi per sé e dove il legislatore sta fermo. Così
non sbaglia!
Quale è il vostro parere?
G.G.
Risponde Giannino Cascardo
A titolo puramente personale ritengo che la ripartenza
dell’occupazione si può sviluppare solo intervenendo
su alcuni settori, che si dimostrano in grado di attirare
l’attenzione, soprattutto di tanti giovani pieni di volontà, iniziative, risorse. Penso, ad esempio, al mondo
agricolo e allo sviluppo di uno smistamento dei prodotti
che eviti le strozzature dei prezzi della grande distribuzione. È poco, ma è un esempio virtuoso di coinvolgimento giovanile. Come pure gli interventi in tecnologie
avanzate, il ricupero del patrimonio artistico, ecc.. Lo
Stato dovrebbe anche impegnarsi finanziariamente per
risanare il territorio martoriato dall’inciviltà e dal degrado arrecato per decenni dalla speculazione, creando
così lavoro. Ma i soldi?
In quanto al legislatore si è attivato, da oltre un decennio, per creare agenzie per il lavoro e quindi ancora
prima che la crisi mordesse. Il dlgs n. 276/2003, aggiornato con varie norme successive (ad es. con la legge
n. 78/2014) prevede la costituzione di un albo di tali
agenzie presente presso il Ministero del lavoro. A tale
albo possono accedere società di capitali, cooperative
o consorzi si cooperative di stanza in Italia «o di altro
Stato membro della Unione europea».
L’art. 5 del provvedimento prevede requisiti giuridici e
finanziari, mentre l’art. 4 la tempistica per una richiesta di iscrizione a tempo indeterminato delle agenzie.
2.3
---------------------------
Rete soggetto
Il commercialista che seguiva la nostra rete, purtroppo è scomparso improvvisamente e, dato che accentrava su di sé tutte le conoscenze del settore, non ha
delegato a nessun altro dello studio gli adempimenti di
vario genere. C’è un giovane praticante che, ci pare, sia
dotato di tanta volontà di conoscere e sarebbe disposto
a prendere in mano la situazione anche subito, pur di
avere dei suggerimenti circa la nostra situazione.
Potreste darci qualche suggerimento conciso da trasmettergli?
L.I.
Risponde Giannino Cascardo
Dal contesto della lettera, molto più dettagliata e
nell’impossibilità di pubblicarla per intero, rilevo che
trattasi di una rete-soggetto, cioè di un nuovo soggetto
giuridico.
C’è una pubblicazione recente del luglio scorso di registroimprese.it che ne tratta schematicamente ma con
precisione in una decina di pagine.
Questa preziosa guida ha il pregio anche di rinviare ad
altri indirizzi internet per approfondimenti.
La prima parte del titolo del documento è significativo:
«Adempimenti amministrativi e informazioni sul contratto di rete di imprese».
Direi che, per il momento, è più che sufficiente per il giovane praticante a cui vanno i miei auguri.
2.3
---------------------------
Distretto calzaturiero
Eravamo primi nel mondo in vari settori produttivi.
In quanto lombardo ricordo che nel Vigevanese la produzione di calzature si affermava dappertutto. Il design dei nostri stilisti gareggiava con quello di tanti paesi esteri. E ora, abbiamo perso anche questo primato?
Ma nessuno fa niente per contrastare questo declino?
R.I.
Risponde Giannino Cascardo
Si consoli il lettore. A Vigevano vive il distretto industriale calzaturiero e meccano-calzaturiero, che interessa una quindicina di comuni.
Le Pmi locali hanno compreso che da soli non potevano
contrastare l’agguerrita concorrenza (di bassa qualità!)
dei paesi esteri e non solo di quelli orientali. Riunendosi, sotto l’ombrello del Sistema Moda, resistono e, anzi,
hanno i requisiti per candidarsi a partecipare al fondo
di garanzia per le Pmi deciso dal Ministero dello sviluppo economico (di concerto con quello dell’economia
e delle finanze) datato 15 gennaio 2014, dedicato alle
imprese operanti nei distretti industriali della concia,
del tessile e delle calzature. Le agevolazioni sono riservate ai distretti, per il rilascio di garanzie anche tramite
i confidi, «ove siano state realizzate opere per il riciclo e
la depurazione di almeno il 95% delle acque a uso industriale». Il comma 2 del decreto coinvolge anche le regioni e le risorse ammontavano a 10 milioni di euro. Penso
che la Lombardia si sia attivata al riguardo.
2.3
---------------------------
Reti e distretti
Le notizie fornite dalla stampa specializzata e anche
le risposte riportate in questa rubrica, richiamano
l’attenzione su due nuovi strumenti che sembrano fra
i più efficaci per contrastare la crisi economica: le reti
d’impresa e i distretti industriali.
È possibile un coinvolgimento coordinato fra gli uni e
gli altri? Ne sortirebbe un mix probabilmente vincente
a vario titolo.
U.J.
Risponde Giannino Cascardo
Sotto il profilo quantomeno pratico non mi pare che siano previsti soggetti che assommino contemporaneamente
le caratteristiche dei due «strumenti» citati. Tuttavia una
direzione concordata mi viene suggerita dall’iniziativa
5 - XLI - 13 Ottobre 2014
della regione Lombardia, che sponsorizza – fino a esaurimento dei fondi e con termine (purtroppo) breve, dato che
le domande di finanziamento scadrebbero a fine settembre
2014 – azioni di rete indirizzate specificamente a gruppi di
lavoratori in situazioni di crisi o in cerca di occupazione,
ai fini di contrastare la crisi e di accompagnamento all’inserimento di lavoratori in aziende in crescita o di nuova
istituzione, con un occhio di riguardo in particolare per
l’avvento dell’Expo. Autorizzati a presentare la domanda
sono: un capofila, operatore accreditato a livello regionale
ai servizi al lavoro e una rete di almeno tre soggetti (compreso il capofila). Fra questi compaiono anche i distretti
commerciali, i distretti e metadistretti industriali.
DIRITTO TRIBUTARIO
1
Rappresentanza processuale
è il possesso o la detenzione di locali suscettibili di
produrre rifiuti solidi urbani. Il successivo comma
due prevede alcuni casi per i quali la tassa non è
dovuta. Essi sono individuati nel caso in cui i locali
non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il
particolare uso a cui essi sono destinati stabilmente e
nel caso in cui sono i predetti locali sono in condizione
di obiettiva inutilizzabilità. Questo dato deve essere
indicato esplicitamente nella denuncia originaria o
di variazione presentata al Comune. La Corte di cassazione, all’uopo interessata, con l’ordinanza numero
12443, del 3 giugno 2014, ha affermato che la predetta normativa pone una presunzione legale in ordine
alla produzione dei rifiuti a carico del contribuente.
Infatti, per i Supremi giudici, su di esso grava l’onere
di provare l’esistenza dei presupposti per potere usufruire dell’esenzione, come per legge.
Pertanto, nel caso, se nella denuncia originaria o in
quella di variazione, presentata al Comune competente, non sono state evidenziate le obiettive condizioni di inutilizzabilità del garage, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta.
Il difetto di assistenza tecnica, nel giudizio tributario, può portare alla dichiarazione di inammissibilità
del ricorso introduttivo del processo?
O.L.
Risponde Giovanni Pizzo
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la sentenza del 2 marzo 2012, numero 3266, ha affermato che,
nel processo tributario il difetto di assistenza tecnica,
a differenza di quanto avviene nel processo civile, non
si traduce in difetto di rappresentanza processuale,
atteso che l’incarico al difensore, a norma dell’articolo
12, comma terzo del decreto legislativo numero 546, del
31 dicembre 1992, può essere conferito anche in udienza pubblica, successivamente alla proposizione del
ricorso, e non dà luogo, quindi, a una nullità attinente
alla costituzione del contraddittorio. In tal modo, come
puntualizzato dalla stessa Corte di cassazione, sezione
tributaria, con la sentenza dell’8 maggio 2013, numero
10735, si evitano irragionevoli sanzioni di inammissibilità, che si risolvono in danno per il soggetto che si
intende tutelare. Peraltro, il difetto di assistenza tecnica, a differenza di quanto avviene nel processo civile,
non si traduce in difetto di rappresentanza processuale,
dato che l’incarico al difensore, a norma dell’articolo 12,
comma 3, del citato decreto legislativo numero 546, del
31 dicembre 1992, può esser conferito anche in udienza
pubblica, successivamente alla proposizione del ricorso
e non dà luogo, pertanto, a una nullità attinente alla
costituzione del contraddittorio.
1
---------------------------
Tassa smaltimento rifiuti urbani
Sono proprietario di un garage auto che per la vetustà
dell’edificio è inutilizzabile. Sono tenuto al pagamento,
per esso, della tassa sui rifiuti solidi urbani, dato che in
esso non viene prodotto alcun rifiuto?
D.O.
Risponde Giovanni Pizzo
Il presupposto impositivo della tassa sui rifiuti solidi
urbani, ai sensi dell’articolo 62, comma primo, del
decreto legislativo numero 507, del 1993, (analogamente è disposto in ordine alla Tares e alla Tari),
6 - XLI - 13 Ottobre 2014
FISCO
15.1
Pertinenze Imu
Ai fini dell’Imposta municipale propria (Imu), esiste
un criterio certo per individuare le pertinenze dell’abitazione?
Z.L.
Risponde Giovanni Pizzo
La legge numero 147, del 2013 (legge di stabilità per
l’anno 2014), puntualizzando meglio la normativa che
regolamenta l’Imposta municipale propria (Imu), portata
dall’articolo 13 del decreto legge numero 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge numero 214, del
2011, ha affermato che la suddetta imposta non si applica
al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze.
Ha aggiunto, poi, che per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima
di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all’unità ad uso abitativo. La Corte di cassazione, con
la sentenza del 30 novembre 2009, numero 25127, ebbe
ad affermare che, ai sensi dell’articolo 817, del codice
civile, son pertinenze le cose destinate in modo durevole
al servizio o all’ornamento di un’altra cosa. Quindi, ai
fini dell’attribuzione della qualità di pertinenza occorre
basarsi, per i Supremi giudici, «sul criterio fattuale e cioè
sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio
od ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione
contenuta nell’articolo 817 del codice civile». In materia
fiscale, aggiungono i predetti giudici, «attesa la indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento
pertinenziale, che grava sul contribuente (quando, come
nella specie, ne derivi una tassazione attenuata) deve
essere valutato con maggiore rigore rispetto alla prova
richiesta nei rapporti di tipo privatistico. Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche,
estetiche o di altro tipo), non può avere valenza tributaria,
perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo
fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in
ragione della reale natura del cespite».
REDDITI D’IMPRESA
1.1.5
Imposte pagate all’estero
IVA
1.2
Iva spagnola
Un’impresa spagnola esegue servizi per nostro conto
presso cliente spagnolo ed emette a noi conseguente
fattura. Dobbiamo aspettarci una fattura con Iva
spagnola? Rientra negli elenchi Intrastat da presentare? Conseguentemente a nostra volta fattureremo il
servizio al cliente finale spagnolo. Si tratta di un Fuori
Campo Iva? A sua volta rientra in Intrastat?
F.B.
Risponde Simone Del Nevo
L’Iva del paese di competenza (in questo caso spagnola)
si applica solo nel caso in cui il servizio fosse eseguito su
un bene immobile. Nel caso in cui la prestazione di servizi generica fosse riferita a un bene mobile dovrete integrare tale fattura, ricevuta senza indicazione dell’Iva
spagnola, con Iva italiana e inserirla nei modelli Intrastat. Anche la vostra fattura al cliente finale spagnolo
rientra negli elenchi Intrastat da presentare e sarà non
soggetta a Iva, art. 7-ter in quanto il committente della
prestazione risiede in Spagna.
1.2
---------------------------
Commercializzazione vino
La nostra azienda vinicola ha ricevuto richieste da vari
ristoranti tedeschi e belgi per commercializzare vino e distillati. Occorrono procedure particolari a livello doganale
e/o di assolvimento accise?
B.F.
Risponde Simone Del Nevo
Per prima cosa occorre ottenere un numero di autorizzazione accisa presso l’Utf (ufficio tecnico di finanza) presente presso l’Agenzia delle dogane competente per territorio.
Successivamente, tramite l’Agenzia delle entrate, iscrivere
la propria partita Iva al sistema Vies. Il database Vies
comprende tutte le partite Iva dei Paesi della Comunità europea che possono operare in ambito comunitario: occorre
perciò verificare che anche i clienti (tedeschi e belgi) siano
iscritti a tale sistema. In mancanza di tale dato per il cliente non sarà possibile emettere fattura non imponibile Iva,
art. 41 legge 427/93 ma sarà necessario emettere fattura
con Iva italiana. Ulteriore conseguenza sarà l’obbligo o
meno di compilare gli elenchi Intrastat relativi, necessari
solo nel caso di cessioni art. 41. Infine insieme ai prodotti
dovrà essere presente un documento di accompagnamento
accise (elettronico). Tale documento normalmente è il Daa
elettronico. Nel caso in cui il cliente non fosse abilitato a
ricevere documenti elettronici Accise (necessita di autorizzazione della sua Dogana), allora si rende necessario individuare un deposito fiscale a destino (in generale anche
una casa di spedizione) autorizzata a ricevere alcolici.
Un’impresa italiana, con stabile organizzazione in
Grecia, subisce una tassazione estera, nel primo anno,
maggiore di quella dovuta complessivamente in Italia,
pertanto, la differenza viene indicata come credito
d’imposta a riporto per gli anni successivi. Nel secondo
e ultimo anno di attività della stabile organizzazione, è
dovuta un’imposta estera, mentre in Italia non è dovuta alcuna imposta a causa di una perdita complessiva
d’esercizio. Le tasse estere pagate nel secondo esercizio
sono rimborsabili? Entro quanto tempo si può fare la
richiesta di rimborso? L’eccedenza di credito d’imposta
del primo esercizio come si deve considerare?
F.G.
Risponde Marco Nessi
L’imposta estera produce un credito ai sensi dell’articolo 165 del Tuir nei limiti della relativa imposta italiana
eventualmente dovuta sul medesimo reddito. In mancanza di tale imposta, l’imposta estera, per quanto riportabile in avanti come eccedenza, non è rimborsabile
e incide come costo nel risultato d’esercizio della società
italiana.
1.1.5
---------------------------
Recupero crediti
Un soggetto (persona fisica) percepisce compensi
da una società specializzata nell’attività di recupero
stragiudiziale del credito. A quale categoria reddituale
(reddito d’impresa o di lavoro autonomo) devono essere
ricondotti tali compensi?
F.G.
Risponde Marco Nessi
Si ritiene che la categoria reddituale di riferimento per
i redditi prodotti per l’attività di recupero crediti cui si
riferisce il quesito sia quella di impresa. La prestazione resa può essere inquadrata tra quelle ausiliarie di
cui all’articolo 2195 del codice civile, quindi derivanti
dalla qualifica di imprenditore. Ciò riconduce i ricavi
conseguiti nell’alveo dei redditi d’impresa determinati
dall’articolo 56 del Tuir.
1.1.5
---------------------------
Attività di rivendita di tabacchi
Un soggetto che ha acquistato una rivendita di tabacchi all’atto della voltura della licenza ha dovuto pagare
una somma una tantum (pari agli aggi maturati dal
precedente gestore nell’anno precedente) ai Monopoli
dello stato. Il versamento avviene in 12 rate mensili. Il
costo sostenuto dal nuovo gestore deve essere dedotto
dal reddito d’impresa tutto nell’anno della voltura o per
cassa (tenendo conto dell’anno di pagamento) o in cinque anni (spese pluriennali) equiparandole alle spese
di avvio di una nuova attività?
B.N.
Risponde Marco Nessi
L’importo a cui fa riferimento il lettore corrisponde
7 - XLI - 13 Ottobre 2014
alla somma che i nuovi concessionari devono corrispondere, una tantum, all’amministrazione finanziaria
all’atto di cessione delle concessioni ordinarie e speciali
per la rivendita di tabacchi. Ai fini contabili, il principio
nazionale n. 24 prevede espressamente il caso dell’iscrizione delle concessioni amministrative per l’esercizio di
specifiche attività - con pagamento di somma iniziale una
tantum - tra le immobilizzazioni materiali: in questo caso,
la somma versata va iscritta alla voce B I 4 («Concessioni,
licenze, marchi e diritti simili») e capitalizzata lungo tutta
la durata della concessione (e non, diversamente dai costi
di impianto e ampliamento, nel limite massimo di cinque
esercizi). Questo criterio è valido anche ai fini fiscali, alla
luce del comma 2 dell’articolo 103 del Tuir, secondo il quale
«le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione iscritti nell’attivo di bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista
dal contratto o dalla legge».
1.1.5
---------------------------
Società di comodo
La nostra società rientra nei parametri previsti per
le società di comodo, tuttavia riteniamo che sussistano valide e oggettive ragioni per richiedere l’esonero
dall’applicazione della normativa. Siamo però restii a
presentare istanza all’Agenzia delle entrate in quanto
sappiamo che raramente esse vengono accolte e, in tal
modo, ci esporremmo di sicuro ad accertamento. Se,
però, non presentiamo l’istanza, ci è stato segnalato
che rimane preclusa la possibilità di ricorrere alla
Commissione tributaria. È vero? Potete darci qualche
indicazione utile sulla materia?
U.F.
Risponde Stefano Baruzzi
Quella sopra riferita - ossia, l’asserita preclusione del
diritto a ricorrere in caso di mancata presentazione dell’istanza preventiva per la disapplicazione
della disciplina sulle società di comodo in presenza
di valide esimenti - è la tesi inizialmente sostenuta
dall’Agenzia delle entrate (circ. 7/E/2009), ma abbandonata con la circ. 32/E/2010, par. 8. Peraltro,
la tesi restrittiva non è condivisa dalla Corte di cassazione che in alcune importanti pronunce, anche
di recente, ha affermato il limpido e fondamentale
principio secondo cui «la procedura d’interpello di
cui all’art. 37-bis, comma 8, del dpr n. 600/73 costituisce per il contribuente una facoltà che consente di
conseguire (in caso di risposta positiva dell’Ufficio)
una certezza nei rapporti con la Amministrazione.
Ma l’utilizzo di tale strumento non costituisce una
via obbligata per il superamento della presunzione
posta a carico del contribuente stesso dalle disposizioni antielusive. Quindi al contribuente è sempre
consentito fornire in giudizio la prova delle condizioni che consentono di superare la presunzione dalla
legge posta a suo danno dal momento che il principio
di effettività di cui all’art. 53 Cost. impone di limitare nel più ristretto ambito le presunzioni juris et de
jure». In tal senso la recente sentenza n. 16183/2014
che, rifacendosi a quanto già affermato nella sent.
n. 17010/2012, ha confermato gli esiti della sentenza della Ctr del Lazio – sez. distaccata di Latina n.
68/39/2012, favorevole al contribuente in quanto
aveva ravvisato la «presenza di oggettive situazioni
che hanno reso impossibile il conseguimento dei
ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi
nonché del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4 dell’art. 30, legge 724/94».
Nello stesso senso, di recente, anche la Ctp di Lecce
(sent. n. 508/02/13).
I lettori possono inviare i loro quesiti anche via E-mail, all’indirizzo quesitario@class.it
GLI ESPERTI DEL QUESITARIO
Giuseppe Aliano: Riscossione contenzioso;
Gianluca Alparone: Agevolazioni; Stefano
Baruzzi: Fiscalità degli immobili; Alessandro
Bernasconi: Demanio e patrimonio pubblico;
Andrea Bonino: Agenti e lavoro dipendente;
Camera Arbitrale Milano: Arbitrato e conciliazione; Mario Caprini: Sicurezza sul lavoro; Giannino
Cascardo:Cooperative, reti e distretti; Giuseppina
Cavalieri: Pubblico impiego e diritto amministrativo; Antonio Ciccia: Diritti del consumatore e
tutela della privacy; Matteo De Donatis: Beni culturali; Claudio Della Monica: Diritto e Previdenza;
Luciano De Angelis: Diritto societario e antiriciclaggio; Simone Del Nevo: Dogane, commercio
estero e trasporti; Stefano Farnè: Qualità, sicurezza sul lavoro, energia, logistica; Christina Feriozzi:
Registrazioni contabili e revisione; Gianni Ferrari:
Borsa e prodotti finanziari; Sebastiano Garufi:
8 - XLI - 13 Ottobre 2014
Fiscalità internazionale; Stefano Graidi: Diritto
tributario internazionale; Andrea Liparata: Enti non
commerciali; Stefano Malatesta: Diritto del lavoro;
Sandra Mauro: Previdenza; Uberto Meraviglia
Mantegazza: Diritto tributario internazionale;
Pierluigi Marchini: Azienda e bilancio; Sergio
Mogorovich: Diritto tributario; Marco Nessi:
Diritto d’impresa e Iva; Lorena Pellissier: Iva intracomunitaria e internazionale; Paola Pizzighini:
Diritto del lavoro; Giovanni Pizzo: Tributi locali;
Piergiorgio Pizzo: Ambiente; Fabrizio Poggiani:
Agricoltura; Debora Ravenna: Diritto di famiglia;
Giuseppe Rosignoli: Agenti; Alberto Traballi:
Fiscalità dell’impresa; Riccardo Tofani: Diritto
commerciale; Andrea Toscano: Dogane, commercio estero e trasporti; Tamara Vallini: Redditi
da lavoro autonomo; Giovanni Zangrilli: Iva, Ddt,
scontrini e ricevute
Matteo De Donatis
Monzese, è giornalista, consulente in materia di organizzazione e comunicazione di
eventi, nonché di formazione professionale
continua per il professionista. Si è laureato a
21 anni in Scienze dei beni culturali con una
tesi sulla collezione Saibene e si è specializzato a 23 anni in Storia e critica dell’arte presso
l’Università degli studi di Milano. Appassionato
di sport, interista doc, colleziona libri.
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