UOVA EMBRIONATE DI TROTA - Associazione Piscicoltori Italiani

ANNO XXIX - NUMERO 8, SETTEMBRE 2014
PUBBLICAZIONE MENSILE DI PROBLEMI TECNICI ECONOMICI SINDACALI DEGLI ALLEVATORI ITTICI
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Versione online
2014
Associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
UOVA EMBRIONATE DI TROTA
Parere Agenzia delle Entrate: Aliquota IVA al 10%
A seguito di una istanza di consulenza giuridica presentata
dalla Confagricoltura su richiesta della nostra Associazione,
allo scopo di una corretta individuazione dell’aliquota IVA da
applicare alle cessioni di uova di trota embrionate, l’AGENZIA DELLE ENTRATE con un suo parere del 7 agosto 2014, ha
chiarito in via definitiva,
che deve essere applicata
l’aliquota ridotta del 10%.
Per le Entrate le uova embrionate di trota rientrano
infatti nella categoria dei
pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o
surgelati, destinati all’alimentazione, di cui al numero 10-bis della tabella
A, parte III, allegata al DPR
n. 633/72.
In pratica l’Agenzia delle
Entrate ha confermato il
parere dell’Agenzia delle
Dogane, quando in risposta ad un quesito dell’API
(nota dell’Agenzia delle
Dogane dell’8 novem-
bre 2011), aveva ritenuto che le uova embrionate di trota
dovevano essere classificate alla voce 03.01 “Pesci vivi” e,
nello specifico, al codice 03.01.91 “trote” (salmo trutta, oncorhynchulus, …). Le Dogane avevano altresì specificato che
la “cessione di uova embrionate, non destinate al consumo
umano non possono fruire della medesima aliquota ridotta”, come nel caso
delle uova dei pesci ornamentali.
Il chiarimento delle Entrate, atteso da tempo da API
e da Confagricoltura che
ha collaborato a questo
importante risultato, corona un iter partito all’inizio degli anni 2000.
Il provvedimento è disponibile nell’area legislativa
(nazionali - circolari) del
sito web dell’API, il link
diretto http://www.apionline.it/uploads/Leggi/
ParereAE.pdf.
www.api-online.it
Problematiche delle concessioni ittiogeniche
in relazione all’applicazione dei Piani
Regionali Tutela Acque
Come è noto nel 1999 la normativa sulla tutela delle acque
ha avuto un drastico cambiamento. Il decreto legislativo
152/1999, infatti, ha introdotto una novità molto importante dal punto di vista dell’oggetto della tutela perché mentre
fino a quel periodo si era prestata attenzione ai singoli scarichi, come era previsto dalla legge Merli, con la riforma l’oggetto della tutela diviene il corso d’acqua nel suo insieme.
In quest’ottica per i soggetti che utilizzano le risorse idriche
che provengono o in qualche modo affluiscono al corso d’acqua non esiste più soltanto un obbligo di mantenere il proprio scarico entro i limiti definiti dalle tabelle ma possono essere introdotti obblighi ulteriori che garantiscano un impatto
complessivo sul corso d’acqua che non ne comprometta lo
stato di qualità.
Con detta norma è stato poi introdotto nella legislazione il
concetto di tutela quantitativa della risorsa, che si fonda sul
principio che un corpo idrico per mantenersi vivo e vitale ha
bisogno oltre che di una qualità alta anche di una certa quantità d’acqua. In realtà esisteva già dal 1989 con la l. 183/1989
il concetto di minimo deflusso vitale ma quello era appunto
un criterio di minima portata necessaria per la vitalità del
corpo idrico mentre con il d. lgs. 152/1999 si introduce la
possibilità di stabilire una portata necessaria per mantenere uno
stato di qualità buono.
Lo stato di qualità buono di tutti
i corpi idrici è, infatti, l’obiettivo
che l’Amministrazione deve garantire attraverso una pianificazione contenuta nei piani di tutela, i quali oltre ad una parte che
analizza lo stato attuale devono
contenere gli obiettivi di qualità
da raggiungere e le misure da
adottare a tale scopo.
Ora sebbene con grande ritardo e con un grado di incisività
assai differente da regione a regione i piani di tutela sono stati
approvati e le Amministrazioni
stanno iniziando ad applicare
le prescrizioni ivi contenute ed
in particolare quelle destinate
alla tutela quantitativa. Tuttavia
nella fase dell’applicazione ci si
avvede di un impianto pianificatorio caratterizzato dal fatto che
la redazione dei Piani è stata affidata ad esperti di ecologia
i quali spesso non hanno contemperato le necessità di tutela dell’ambiente con quelle della produzione agricola ed industriale ma hanno privilegiato esclusivamente la massima
qualità ambientale possibile.
Ovviamente i produttori avrebbero dovuto far sentire la loro
voce nella fase di approvazione dei Piani ma questo spesso
non è avvenuto ed ora ci si trova di fronte a norme tecniche
troppo restrittive. Spesso, però, è possibile criticare oppure
impugnare dette norme nella fase della loro prima applicazione ed in quel momento è possibile chiedere che vengano
effettuati degli studi accurati che valutino accuratamente la
necessità di rilasciare grandi quantitativi d’acqua. È principio generale, infatti, che la tutela ambientale debba essere
contemperata con gli altri interessi tutelati dall’ordinamento. La vitalità del tessuto agricolo ed in particolare dell’allevamento ittico dipende in modo irredimibile dalla quantità di
acqua disponibile e quindi sarà necessario far passare questo principio in modo che anche le amministrazioni regionali
ne tengano conto nel determinare sia il DMV che gli ulteriori
rilasci di portata da imporre.
Avv. Giovanni Battista Conte
Imposte e tasse,
pagamenti mediante Mod. F24
Chiarimenti dalla Circolare Agenzia delle Entrate n. 17/2014
A far data dal 1°ottobre p.v., i versamenti delle imposte mediante Mod. F24 dovranno essere effettuati in base alle nuove disposizioni che prevedono l’estensione dell’obbligo di
utilizzo dei sistemi telematici anche ai soggetti non titolari
di partita IVA. L’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari
chiarimenti con una propria circolare n°17 del 19 settembre
2014, di seguito riportata in sintesi.
Modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione
con saldo finale maggiore di zero o con saldo superiore a
1.000 euro (indipendentemente da crediti utilizzati in compensazione).
Vanno presentati in via esclusivamente telematica avvalendosi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia
delle Entrate direttamente dal contribuente (attraverso i
canali telematici Fisconline ed Entratel), oppure tramite gli
intermediari abilitati (CAF, Associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, professionisti, ecc.) attraverso il servizio
“F24 cumulativo” e il servizio “F24 addebito unico”. È am-
messo anche l’utilizzo dei servizi di internet banking messi
a disposizione dagli intermediari della riscossione (Banche,
Poste italiane e agenti della riscossione).
Modelli F24 a saldo zero.
Vanno presentati mediante l’utilizzo dei suddetti servizi telematici (Fisconline, Entratel ed intermediari abilitati), ma non
è possibile ricorrere all’internet banking.
Soggetti titolari di partita IVA
Le nuove disposizioni non modificano l’obbligo già esistente per i titolari di partita IVA che sono tenuti ad utilizzare i
sistemi di pagamento telematici per i versamenti mediante
Mod F24, (imposte, contributi, premi, ecc.), di cui all’art. 17
del D. Lgs. n.241/97. Tuttavia, anche tali soggetti sono tenuti
ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate ( Fisconline, Entratel e
Ultimi aggiornamenti
È stata implementata la sezione approfondimenti del sito:
Intervento di approfondimento del Dott. Andrea Fabris,
medico veterinario:
“REGISTRAZIONI E/O AUTORIZZAZIONI
relative ad igiene, sanità e benessere
animale in acquacoltura PER GARANTIRE
LA TRACCIABILITÀ”.
Intervento di approfondimento
del Dott. Paolo Rebolini,
tecnologo alimentare,
“COME PREPARARSI ALLE VISITE
DI CONTROLLO ED ISPEZIONE
IN ALLEVAMENTO AI FINI DELLA
TRACCIABILITÀ”
www.tracciabilitaacquacoltura.it
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intermediari abilitati) quando il saldo del Mod F24 sia
pari a zero.
tinuare a presentare il Mod.
F24 cartaceo.
Contribuenti sprovvisti di
conto corrente
I versamenti mediante il
Mod. F24 cartaceo potranno
essere ancora effettuati:
a) dai contribuenti non titolari di partita IVA, presso
gli intermediari della riscossione (Banche, Poste
italiane ed Agenti della
riscossione), nel caso di
versamenti per importi
pari o inferiori ai 1.000
euro, senza utilizzo di
crediti in compensazione;
b) per i mod. F24 “precompilati” inviati dagli enti
impositori (Comuni, Agenzia entrate, ecc.), indipendentemente dalla misura
degli importi dovuti, senza l’indicazione di crediti
in compensazione;
c) per i versamenti rateali dei tributi da parte di
contribuenti non titolari
di partita IVA, iniziati nel corso dell’anno corrente utilizzando il modello cartaceo, fino al 31 dicembre 2014,
anche per importi superiori ai 1.000 euro e/o utilizzando
crediti in compensazione oppure se il saldo del modello
F24 è pari a zero.
Inoltre, i soggetti che utilizzano agevolazioni fiscali sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione, possono con-
I contribuenti “oggettivamente impossibilitati” a
detenere un conto corrente
(dovrebbe riguardare casi
come, ad esempio, i protestati, ecc.) per i modelli F24
il cui saldo sia superiore a
1.000 euro, senza l’utilizzo
di crediti in compensazione,
potranno affidarsi agli intermediari abilitati (CAF, ecc.)
disponibili all’addebito del
pagamento sul proprio conto
corrente ovvero agli intermediari della riscossione (banche, ecc.) che consentono di
presentare il Mod. F 24 con
modalità telematiche anche
ai soggetti privi di conto corrente, in quanto i pagamenti
sono eseguiti con modalità
diverse dall’addebito sul
conto (es. carte prepagate).
Solo in casi residuali, in cui
non siano utilizzabili i predetti canali, potrà essere utilizzato l’F24 cartaceo.
Per gli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione
con saldo finale maggiore di zero, se non sono disponibili
i suddetti canali, si potrà dividere il versamento utilizzando
i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle
entrate presentando un Mod. F24 con saldo zero nel quale
compensare i crediti con una parte del debito e un Mod. F24
cartaceo per il versamento del restante importo a debito.
La riproduzione, anche parziale, dei contenuti del presente periodico on line, è subordinata
alla citazione esplicita della testata “Aquacoltura Api Informa on line” e degli autori
www.api-online.it