1233/ 15 Oggetto: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE —T- Irpef kap R.G.N.: 24418/13 Cron.) 2,3 9D Rep. Composta dai Sigg.ri Magistrati: Ud. 17/12/2014 Dott. Marcello lacobellis Presidente rel. Dott. Antonino Di Blasi Consigliere Dott. Giuseppe Caracciolo Consigliere Dott. Antonello Cosentino Consigliere Dott.ssa Angelina Maria Perrino Consigliere CC ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge Ricorrente Contro Studio Commerciale Associato Vitullo, in persona del legale rapp.te pro tempore, Vitullo Maurizio, Vitullo Antonella, elett.te dom.ti in Roma, alla via Trionfale 5637, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Franchiti, dal quale è rapp.to e difeso, unitaniente all'avv. Giorgio Colangeli, giusta procura in atti Controricorrenti per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 159112/02, depositata il 31/7/2012; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 17/12/2014 dal Dott. Marcello lacobellis; Svolgimento del processo La controversia promossa da Studio Commerciale Associato Vitullo contro l'Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l'impugnativa dell'avviso di accertamento n. RCG020602245 per Corto Suprema di Cessazione — VI Sez. Civ. - T-- R.G. n. 24418/13 --tosroq7r Ordinanza pag. 1 F irpef e irap 2002. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha accolto l'appello proposto dai contribuenti contro la sentenza della CTP di Roma n. 223/19/10 che ne aveva respinto il ricorso . Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. proponendo l'accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l'udienza del 17/12/2014 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Motivi della decisione Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, primo comma lett. d) del dpr 600/73 in relazione all'art. 360 , I comma n. 3 c.p.c. laddove la CTR afferma che il riferimento agli studi di settore non è sufficiente per determinare il reddito in via induttiva. La censura è fondata. Questa Corte ha affermato ( da ultimo Sez. 5, Sentenza n. 11633 del 15/05/2013 ) che l'accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo. A tali principi non è conforme la decisione impugnata laddove, in assenza di alcuna prova da parte dei contribuenti, in base alla sola prospettazione di "specifiche situazioni limitative Corte Suprema di Cessazione — VI Sez. Civ. - T-- R.G. n. 24418/13 Ordinanza pag. 2 o inibitorie"- afferma che l'Ufficio avrebbe dovuto verificare tali asserzioni e che il riferi- mento agli studi di settore non è di per sé sufficiente per determinare il reddito in via induttiva. Quanto sopra ha effetto assorbente sul secondo motivo. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ed il rinvio, anche per le spese dA questo giudizio di cassazione, ad altra sezione della C'FR del Lazio. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese dacaststs giudizio di cassazione, ad altra sezione della CTR del Lazio. Così deciso in Roma, 17/12/2014 Il Pre,ilr est. dott. Ma acobellis DEPOSITATO N CANCELLERIA Corte Suprema di Cassazione— VI Scz. Civ. - T— R.G. n. 24418113 Ordinanza pag. 3
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