STATUTO DELL'AS SOCIAZIONE SPORTIVA I}ILETTANN STTCE ARCOBALLANDO TITÚLO T Denomin*zionc - scde ART.1 Nello spirito della Costifuzione della Repubblics ltslians ed in ossequio a quanta previsto dagli arff. 36 e seguenti del Codice Civile è costittritq con sede in lmpruneta {Fl) via Oramsei no 5, I' associazione sportiva dilenantisrica denominsa ARCOBALLANDO" Il sodalizio si conforma alle norme ed alle direttive degli organismi dell'ordinamentó sportivo, con particolare riferimento alle disposizione del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l,assoclazione intende affiliarsi. mediante delibera del Consiglio Direttivo TITOLO il Ir li ScoFo - Oggetto ART.2 L'Associazione è un centro pè(msnente di vita associativa È c&raltÈre volont*rio e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarieta e pluralismo. Essa nsn ha alcun fine di lumo ed opera per soddisfacimento degli interessi collettivi, fini sponivi, ricreativi e \ solidaristici per I'esclutivo N \N ART.3 t'Associazione si propone di: a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche; b) gescire impianti, propri o di terzi adibiti a p*lestre, campi e sh'utturÈ spo*ive di vario gener€; c) organi-zzare saggi, concorsi, gare, mnnifestazioni varie e Frcmuovere corsi di -formazione per I' apprenrlimenro della danza e delle attivitÀ motorie. Inoln'e I' Associaaione, mediante specifi che deliberazioni, potrà; a) ar:itare rapporti e sottcscriv-ere annesse aree sportive; di verde pubblico convenzioni con Enti Pubblici per gestire impia$ti spùrtivi ed di manifestazisni ef iniziative s attrezzato, collatrorare per lo svolgimento b) allesdre e gestire bar e punti di ristoro, coliegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasioni di manifestarioni spo*ive o ricreative, riservando le somministrazioni ai propri soci; c) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tenrpo úbsro dei soci; d) esercitare, in via meramente marginale r"nza scopi lucro, attività di natura comrnerciale per autofinanziarnento; in tal caso dowA osservare le nonnative amministrative e fiscali vigenti. e TITOLO di fiI Soci ART.4 I[ numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'.A.ssociazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne coadivids,rlo gli scopi e che si impegnino a realisarti. ART.5 Chi intende ess€rÉ ffruResso some sscio dovrà fame richiest& anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attsnersi al prescnte statuto e ad osservamc gli eventuali regolarnenti e 1e delibcp adotrate dagli organi dell'Associazione. La qualifica di socio si assume al momento del ptgamento detla quota associativa. J ì\tl .J *\J \ I ART.6 La qualifica di socio dà diritto: - a partecipare a tutte le attivita promosse dall'Associazione; - a parlecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica della norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a partecipare alle riunioni degli organi direttivi. I soci sono tenuti: - all'ossen'anza dello soc Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi iali: - al pagamento del contributo associativo. ART. 7 I soci renuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione di programmi di attivita. 'ono Taie quora dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo ed in ogni caso non potrà mai essere restituita. i e qu..ie o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. TITOLO tV J Recesso - Esclusione -{RT. 8 ,::::lli-lca di socio si perde per recesso, per mancato pagamento ,J della quota associativa annuale, per R ,,J 9 '-s.iusirrne sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: : J;ie nJn onemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti :=..:eiazir'rnr adottate dagli organi dell'Associazione; : ;he sr liga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; : ;n.. in oualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione. ,'es.:lusi.-re dii'enta operante dalla annotazione nel libro soci. .{RT. 10 -; ::lr:e:azioni I : ::i r-. :t::r prese in materia n ediante lettera. e delle di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci Comune t1 ;.'rìune è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o :: ;he pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali l. l:stione. sr.:.rr inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. li'".eto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o -- s,ali .- che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Esercizio Sociale ART. I2 ' ;.;::iz.; :.rciale va dal I settembre al 3l agosto di ogni anno. Il Consiglio Direffivo deve predispone il :resentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli ::rî:.-r quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. :, ":;:.. ja c.::i TTTOLO VI O rgan .{RT. S: i dell' -{ssociazione 13 :.. c :g::ri del1'Associazione: - \! ,'-s TITOLO V .-.1- t/-j \r*) '-) ;s:.uSi..ne o per causa di morte. \RT. - l '\S '' 'v \) $.l \\-{ tù a) I'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente Assemblee ART. 14 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione nei locali dell'Associazione almeno dieci giorni prima, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la dafa e l'orario della prima e della seconda convocazione. ART. 15 'ì L' assemblea ordinaria: a) approva il bilancio consuntivo; b) procede alla nomina delle cariche sociali; c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua aompetenzadal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; d) approva gli eventuali regolamenti. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un quinti degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. ART. 16 L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori. t,\ \ 1\ \ \ N ^\ \N ART. 17 in prima convocazione I'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. )'Jelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, in regola con il pagamento delle quote annuali. Per i minori la facoltà di voto è riservata a uno dei due genitori. Le delibere delle assemblea sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giomo, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati presenti. ART. 18 L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea. Consiglio Direttivo ART. 19 ll Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati. I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 membri. La convocazione è fatta amezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi interuenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra I'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio: a) curare I'esecuzione delle deliberazioni assembleari; b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo; c) compilare i regolamenti interni; q \ I -\ \ d) stipulare tutti gli ati e contratti inerenti all,attività sociale; e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni éportive autonome; f) deliberare circa l'ammissione, il reóesso e l,esclusione degliassociati; nominare iresponsabili delle commissioni di lavoro e"dei settori di attività in cui si articola la vita dell'-{ssociazione: h r compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell,Associazione. r ri Ctrnsiglieri non possono ricoprire incarichi analoghi in associazioni o societJffiiu. avente la medesima i-inalità sportiva pena la radiazioneo sospensione dah'incarico. -e) ART.20 ln caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza, i membri rimasti in carica aJuoono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Presidente ART.21 Il Presidente, che viene eletto dal consiglio Direttivo, ha la rapprese nranza e la firma legale dell'Associazione' A1 Presidente è attribuito in'via_autono,,'u il potere di oìàinaria amministrazione e, previa d.elibera del consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Vicepresidente ha le stesse mansioni del presidente. I Pubblicità e ART.22 ,1 IJ trasparenza degli atti sociali /.) i.v oltre alla regolare tenuta dei libri sociali ( libro verbali assemblee, libro verbali consiglio direttivo e libro soci ) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e tr;sparenza degli atti relativi all, attività dell, associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti economic o-frnanziaiannuali. Tali documenti sociali'conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. TITOLO VN J tl r-\ rV .\J .'\ \\ .J \) $ ; Scioglimento N ART.23 U Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con tre quinti (3/5) dei presenti aventi diiitto di voto. il voto favorevole di almeno i In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobitl, ertinie le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti. al fine di perseguire di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo d-elt attivita sportiva in ùeneficenza,-sentito l,organismo di controllo di cui allarricolo 3, comma tÒò, deila Legge zshiitgól,_on. 662. Norma finale ART.24 Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, Ie norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. tL- \rf,í{'t},;Siùe ille írì: lrl I -) Ut {-L"u-. /a \!.J..-1ra!/. v^:j,-q/ \, fusq1tl'" .-\ \ s\
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