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Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
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Divisione
Economica e Sociale
Nota di approfondimento
le novità in materia di Ambiente ed Energia del DL 91/2014 “Competitività”
convertito con legge 116/2014
AMBIENTE:
(in grassetto le modifiche rispetto al DL)
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni per imprese agricole (Art. 1bis):
Ai
fini
dell'applicazione
della
disciplina
dei
procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di
prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di
erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dalla normativa di
prevenzione incendi (DPR 151/2011).
Contributo per il recupero di pneumatici fuori uso (Art. 8bis):
E’ modificato l’art. 228 del decreto 152/2006, sui pneumatici fuori uso (PFU),
che prevede l’indicazione in fattura, in tutte le fasi della commercializzazione
dei pneumatici, del contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in
relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri della
gestione dei PFU.
La legge di conversione precisa che il contributo è parte integrante del
corrispettivo di vendita, è assoggettato ad IVA ed è riportato nelle fatture in
modo chiaro e distinto.
La disposizione chiarisce che il produttore o l'importatore applicano
contributo vigente alla data
dell’immissione del
il
pneumatico nel mercato
nazionale del ricambio. Il contributo rimane invariato in tutte le successive
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fasi di commercializzazione
del
pneumatico con l'obbligo, per ciascun
rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato
all'atto del suo acquisto.
Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie
alloctone e la difesa del mare, l'operatività del Parco nazionale delle Cinque
Terre, la riduzione dell'inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei
sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche,
nonché parametri
di verifica per gli impianti termici civili (Art. 11):
L’articolo 11 contiene una serie di misure rilevanti, che poco hanno a che far l’una con
l’altra; tra queste, risultano particolarmente rilevanti per le nostre imprese quelle
relative agli impianti termici civili, alla disciplina sanzionatoria per gli impianti che
contengono sostanze lesive dell’ozono e, con una disposizione inserita in sede di
conversione, quelle relative alla commercializzazione degli shopper.
Nello
specifico,
il
comma
2
–bis
dispone
che
le
sanzioni
per
la
commercializzazione di sacchetti di plastica per asporto di merci (shopper)
non
conformi
alle
caratteristiche
della
L.
128/2012
si
applicano
immediatamente dal 21/8/2014. Fino ad ora di fatto le sanzioni non erano
operative perché dovevano scattare dopo 60 giorni dall’emanazione di un DM
tecnico mai entrato in vigore.
Fermo
restando
il
divieto
di
commercializzazione
di
sacchetti
non
biodegradabili, dal 25/3/2012 possono essere commercializzati solo sacchetti
conformi alla L. 128/2012, e cioè:
- sacchetti monouso con polimeri rispondenti alla norma tecnica UNI EN
13432:2002
- sacchetti riutilizzabili realizzati con polimeri diversi con maniglia esterna di
spessore superiore a 200 micron (se uso alimentare) e 100 micron (se altri
usi) e con maniglia interna di spessore superiore a 100 micron (se uso
alimentare) e 60 micron (se altri usi).
I sacchi realizzati con polimeri non conformi alla predetta norma UNI devono
contenere almeno il 30 % di plastica riciclata (se uso alimentare) e il 10 % di
plastica riciclata (se altri usi). La violazione è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di
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sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 % del
fatturato del trasgressore.
L'accertamento della violazione è a carico della
polizia amministrativa (es: vigili urbani, polizia locale, ecc.).
Il comma 3 prevede disposizioni in difesa del mare (art. 12 L. 979/1982). Viene estesa
la responsabilità anche al proprietario del carico, oltre all’armatore, al proprietario e
comandante della nave, per sversamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive o
inquinanti, in caso di avarie o di incidenti, suscettibili di arrecare danni all'ambiente
marino, al litorale o agli interessi connessi.
Il comma 5 interviene con una proroga sulle sanzioni per i detentori di sistemi
antincendio previste dall’art. 5 co. 2 del D. Lgs. 108/2013 “Disciplina sanzionatoria per
la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono.”
In particolare, il termine del 12/4/2014 per eliminare i sistemi antincendio contenenti
sostanze controllate (es. halon) che riducono lo strato di ozono è stato rinviato di
ulteriori 9 mesi (entro il 12/1/2015) per i detentori che invieranno una comunicazione,
entro il 30/9/2014, ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico, indicando
l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato
contenuto nell'allegato I. Chi non rispetta l’obbligo è soggetto alla pena dell’arresto fino
a 1 anno e dell’ammenda fino a 100.000 €.
Tale proroga rappresenta una novità positiva, tenuto conto che i dati divulgati dal
Ministero dell’ambiente avevano evidenziato nei mesi scorsi che il processo di
eliminazione di tali dispositivi è ancora in una fase di ritardo. Non si comprende però la
ratio di vincolare tale proroga ad una comunicazione che il detentore deve effettuare,
comunicazione che rappresenta un adempimento inutile e non previsto dalla disciplina
europea.
Il comma 7 riguarda gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore a
0,035 MW (art. 284 co. 2 del D. Lgs. 152/06), riproponendo, in pratica senza
sostanziali modifiche, gli adempimenti previsti dal dlgs 152/2006.
Per questi impianti, in esercizio al 29/04/2006, il libretto di centrale doveva essere
integrato da parte del responsabile dell’esercizio e della manutenzione
entro il
31/12/2012 con:
- una dichiarazione di rispetto delle caratteristiche tecniche e dei valori limite di
emissione;
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- l’elenco delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il
rispetto dei valori limite di emissione.
La scadenza del 31/12/2012, se gli adempimenti non sono già stati espletati, è stata
prorogata al 25/12/2014.
Queste integrazioni devono poi essere inviate, entro 30 giorni dalla loro redazione, da
parte del responsabile dell’esercizio all’autorità competente, che sono definite da ogni
Regione/Provincia autonoma.
I commi 9, 10 e 11 intervengono sulle caratteristiche tecniche degli impianti di cui al
punto precedente. In particolare:
- Viene sostituito l’art. 285 del D. Lgs. 152/06 (Caratteristiche tecniche), prevendendo
ora che “gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 0,035 MW
devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'allegato IX alla
parte V del D. Lgs. 152/06 pertinenti al tipo di combustibile utilizzato. I piani e i
programmi di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre ulteriori
caratteristiche tecniche, ove necessarie al conseguimento e al rispetto dei valori e degli
obiettivi di qualità dell'aria”.
- È previsto che gli impianti termici civili che sono stati autorizzati all'emissione in
atmosfera ai sensi del titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/06 (come gli impianti produttivi)
prima del 25/6/2014 e che, a partire da questa data, ricadono nel successivo titolo II
(impianti termici civili), devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1°
settembre 2017, purché sui singoli terminali vengano dotati di elementi utili al
risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore e/o
generatori con celle a combustibile con efficienza elettrica superiore al 48%.
- Viene ribadito che le dichiarazioni di conformità alle caratteristiche tecniche e di
rispetto dei valori limite, devono elaborate nei 90 giorni successivi all'adeguamento.
Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle
sanzioni.
Il comma 12-ter modifica l’allegato II alla parte V del D. Lgs. 152/06 (Valori di
emissione dei grandi impianti di combustione). In particolare alla lettera B-bis,
della Sezione 4, della parte II,
le parole: “CCGT usate per trasmissioni
meccaniche” sono sostituite da: “Turbine a gas per trasmissione meccanica
(comprese le CCGT)”.
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Misure urgenti per garantire l'alta qualificazione e la trasparenza degli organi
di verifica ambientale (Art. 12)
Con riferimento alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e
VAS (L. 123/2008 art. 7 co. 1), viene disposta una riduzione dei commissari che la
compongono da 50 a 40, inclusi il presidente e il segretario.
Essi devono essere in possesso di laurea non triennale.
Devono inoltre possedere
un’adeguata esperienza professionale almeno
quinquennale all’atto della nomina.
Procedure semplificate per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza e
per il recupero di rifiuti anche radioattivi. Norme urgenti per la gestione dei
rifiuti militari e per la bonifica delle aree demaniali destinate ad uso esclusivo
delle forze armate. Norme urgenti per gli scarichi in mare (Art. 13)
Il testo dell’intero articolo è stato riscritto dalla legge di conversione ed entra in vigore
il 21/08/2014; nella riscrittura, restano quasi invariate rispetto al DL le disposizioni
relative alle bonifiche, ai rifiuti militari, e agli scarichi idrici mentre sono stati introdotti,
in maniera inattesa rispetto alla discussione sul provvedimento, nuovi commi
contenenti misure rilevanti, evidenziate in grassetto.
Commi da 1 a 3: Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in
sicurezza (Art. 242-bis. del D. Lgs. 152/06)
Un nuovo articolo introduce una procedura semplificata che può essere attivata da “un
operatore interessato” a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con
riduzione
della
contaminazione
ad
un
livello
uguale
o
inferiore
ai
valori
di
concentrazione soglia di contaminazione (Csc). Tale semplificazione dovrebbe dare
impulso in materia di bonifiche, favorendo l’attività delle piccole imprese che insistono
su aree di siti contaminati, ma ha il limite di non essere accompagnate dalle risorse
necessarie per sostenere gli investimenti.
In particolare l’interessato può presentare:
- alle amministrazioni competenti in materia di bonifica
(previste dagli artt. 242 o
252), uno specifico progetto con gli interventi programmati e il cronoprogramma di
svolgimento dei lavori;
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- alla regione nel cui territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle attività
previsti dal progetto di bonifica, gli elaborati tecnici esecutivi per il rilascio degli atti di
assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli stessi.
Entro i successivi 120 giorni la Regione,
approva e autorizza il progetto di bonifica,
dopo apposita conferenza di servizi.
Non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'atto di assenso, il soggetto interessato
comunica alla P.A. titolare del procedimento di bonifica,(previsto dagli artt.242 o 252),
e all’ARPA territorialmente competente la data di avvio dell’esecuzione della
bonifica che si deve concludere nei successivi 18 mesi, salva eventuale proroga non
superiore a 6 mesi. decorso questo termine, salvo motivata sospensione, si adotta il
procedimento ordinario.
La strategia di
intervento
dovrà
privilegiare modalità tecniche che
minimizzino il ricorso allo smaltimento in discarica. Nel rispetto dei principi
sulla gestione dei rifiuti (art.179 del decreto 152/2006), dovrà essere
privilegiato il riutilizzo in situ dei materiali trattati.
Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato presenta il piano di caratterizzazione per
verificare il conseguimento dei valori di Csc della matrice suolo per la specifica
destinazione d'uso.
Il piano è approvato nei successivi 45 giorni. In via sperimentale, per i procedimenti
avviati entro il 31/12/2017, il piano di caratterizzazione si intende approvato anche se
decorre inutilmente il termine.
La validazione da parte dell’Arpa, del piano di campionamento di collaudo finale,
che conferma il conseguimento dei valori di Csc, costituisce certificazione
dell'avvenuta bonifica del suolo.
Se i valori di Csc nella matrice suolo non sono rispettati, l'ARPA comunica le difformità
riscontrate all’autorità titolare del procedimento di bonifica e all'operatore che
deve presentare, entro i successivi 45 giorni, le necessarie integrazioni al progetto di
bonifica che è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.
Se invece i valori di Csc del suolo sono conseguiti, il sito può essere utilizzato in
conformità alla destinazione d'uso prevista, salva la valutazione di eventuali rischi
sanitari per i fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti nelle acque di
falda. Infatti resta l'obbligo di adottare le misure di prevenzione, messa in sicurezza e
bonifica delle acque di falda, se necessarie, secondo le procedure ordinarie.
Questo procedimento semplificato si applica anche ai procedimenti ordinari (artt. 242 o
252) in corso al 25/06/2014.
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I procedimenti di approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza avviati
prima 29/4/2006 (entrata in vigore del decreto 152/06) la cui istruttoria non sia
conclusa al 25/06/2014, sono definiti secondo le procedure e i criteri della parte IV del
Decreto.
Comma 3-bis
Questo comma introduce una modifica alla tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V
della
Parte
Quarta
del
decreto
152/06,
“Concentrazione
soglia
di
contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione
d'uso dei siti da bonificare”:
al punto 13, la parola: «Stagno» è sostituita
dalle parole: «Composti organo-stannici».
Comma 3-ter
Introduce il nuovo comma 13-bis all’articolo 242 del decreto 152/06 che
regola le procedure operative ed amministrative per gli interventi di bonifica.
Viene stabilito che alla rete di distribuzione carburanti si
applicano
le
procedure semplificate, previste per i siti di interesse nazionale, all'articolo
252, comma 4, del decreto, adottate dal Ministero dell’Ambiente.
Comma 4
Viene introdotto un nuovo comma 8-quater dell’art. 216 del D.Lgs. 152/06
“Procedure
semplificate
di
recupero”,
al
fine
di
coordinare
le
misure
comunitarie in materia di “End of waste” (Cessazione della qualifica di rifiuto)
con le procedure nazionali semplificate per il recupero dei rifiuti.
In particolare è stabilito che le attività di trattamento di specifiche tipologie di
rifiuti, individuate dalle norme UE “End of waste”, siano sottoposte alle
procedure semplificate nazionali (artt. 214 e 216) a condizione che
siano
rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni previsti dai regolamenti UE
di attuazione (attualmente sono: Reg. UE 333/2011 per i rottami metallici di
ferro, acciaio e alluminio; Reg. UE 1179/2012 per i rottami di vetro; Reg. UE
715/2013 per i rottami di rame), con particolare riferimento:
a) alla qualità e caratteristiche dei rifiuti da trattare;
b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento
delle attività;
c) alle prescrizioni necessarie per la salute dell'uomo e la tutela della
dell'ambiente;
d) alla destinazione agli utilizzi individuati dei rifiuti che cessano di essere tali.
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La legge di conversione aggiunge nuovi commi (8 quinquies, 8 sexies, 8
septies) all’art. 216 “Procedure semplificate di recupero” del D. Lgs. 152/06:
- L'operazione di recupero può consistere nel solo controllo sui materiali di
rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati per la cessazione della
qualifica di rifiuto, nel rispetto delle condizioni previste. Questa operazione è
sottoposta, come le
altre,
alle
procedure
semplificate
disciplinate
dall'articolo 214 del decreto e dell’articolo 216, a condizione che siano
rispettati tutti i requisiti,
i
criteri
e
le prescrizioni soggettive e oggettive
previsti dai suddetti regolamenti UE, con particolare riferimento ai punti da a)
a d) di cui sopra.
- Sono previsti tempi di adeguamento in relazione a futuri regolamenti UE, per
gli enti e le imprese che effettuano operazioni di recupero di materia prima
secondaria, ai sensi dei DM 5.2.1998, sui rifiuti non pericolosi, del 161/2002,
sui rifiuti non pericolosi, del 269/2005, sui rifiuti provenienti dalle navi, e del
DL 172/2008, sui rifiuti della regione Campania. Le imprese che effettuano
operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di
rifiuti, a cui sono applicabili i regolamenti “end of waste”, adeguano le proprie
attività ai suddetti regolamenti entro 6 mesi dalla loro entrata in vigore. Fino
a questo termine è autorizzata la continuazione dell’attività in essere nel
rispetto dei DM e del DL citati e con le quantità massime da questi stabilite.
- Per un uso più efficiente delle risorse e di un'economia che promuova
ambiente e occupazione, i rifiuti della lista verde del regolamento (CE) n.
1013/2006 possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati nel
rispetto della disciplina dell’AIA e del relativo “BAT References”, previa
comunicazione all’autorità competente, 45 giorni prima dell'avvio dell'attività.
In questo caso i rifiuti saranno assoggettati esclusivamente alle norme sul
trasporto dei rifiuti e al formulario di identificazione.
Comma 4 bis
Introduce alcune integrazioni all’articolo 10 del D.lgs. 49/2014 che disciplina i
RAEE:
- al termine del comma 1, che prevede l’adesione obbligatoria ai sistemi
collettivi per i produttori che non adempiono ai propri obblighi mediante un
sistema individuale, viene precisato che l'adesione ai sistemi collettivi è libera
e non può essere ostacolata la fuoriuscita dei produttori da un consorzio per
l'adesione ad un altro, nel rispetto del principio di libera concorrenza;
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- al termine del comma 4, che prevede che tutti i sistemi collettivi debbano
garantire il ritiro di RAEE dai centri comunali di raccolta su tutto il territorio
nazionale secondo le indicazioni del Centro di coordinamento, è aggiunto
l’obbligo per i suddetti di stipulare i contratti inerenti la gestione dei RAEE in
forma scritta, a pena di nullità;
- è aggiunto il nuovo comma 4-bis: ogni sistema collettivo, prima dell’inizio
dell’attività o, se esistente entro il prossimo 19.11.2014, dovrà dimostrare al
Comitato
di
vigilanza
e
controllo
una
capacità finanziaria minima
proporzionata alla quantità di RAEE da gestire;
- è aggiunto il
nuovo comma 5-bis: lo statuto tipo deve assicurare che i
sistemi collettivi siano dotati di adeguati organi di controllo come il collegio
sindacale,
l’organismo
di
vigilanza
del
D.
Lgs.
231/01
(responsabilità
amministrativa degli enti e società), ed una società di revisione indipendente
per verificarne periodicamente la regolarità contabile e fiscale;
- al comma 9 è aggiunto l’obbligo per ciascun sistema collettivo di inoltrare al
Comitato di vigilanza e controllo un’autocertificazione della regolarità fiscale
e contributiva. Il Comitato e il Ministero dell’Ambiente garantiscono la
trasparenza e la pubblicità dei dati raccolti;
- è aggiunto il nuovo comma 10-bis, in base al quale, ogni sistema collettivo
deve rappresentare una quota di mercato di AEE, immessa complessivamente
sul mercato nell'anno solare precedente, dai produttori che lo costituiscono,
almeno superiore al 3% in almeno un raggruppamento;
- è aggiunto il nuovo comma 10-ter che prevede quanto segue:
* i sistemi collettivi, esistenti al 21.8.2014, si adeguano alle disposizioni del
comma 10-bis entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di
approvazione dello statuto tipo;
* se il sistema collettivo, dopo la sua costituzione scende per la prima volta
sotto la quota di mercato lo comunica subito al Comitato
di
vigilanza e
controllo e può proseguire l’attività fino al 31 dicembre dell’anno solare
successivo; i casi successivi di mancato raggiungimento, fermo restando
l’obbligo di comunicare l’evento da parte del sistema collettivo, sono valutati
dal Comitato di vigilanza e controllo secondo le sue prerogative, previste
all’articolo 35 del decreto 49/2014.
Riteniamo
che
queste
disposizioni
in
materia
di
RAEE
non
rispondono
alle
problematiche di tale disciplina, rimaste in piedi anche con l’approvazione del DM
49/2014, che rendono di fatto difficilmente attuabile la normativa specifica per tale
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tipologia di rifiuti. Su tale materia da tempo abbiamo avanzato alcune proposte, anche
riguardanti i sistemi collettivi, che al momento rimangono incompiute.
Comma 5 (lett. a, b) e 6
Procedure speciali per la gestione dei rifiuti militari (artt. 184 e 241 bis del D. Lgs.
152/06)
Viene sostituito il comma 5-bis dell’art. 184 (Classificazione dei rifiuti) che definiva le
regole per la gestione dei rifiuti militari.
E’ ora previsto che, con DM interministeriale, siano disciplinate le speciali procedure
per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, e per l'autorizzazione e i nulla osta
all'esercizio degli impianti per il trattamento dai sistemi dalle infrastrutture militari e
per la sicurezza nazionale, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle
acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari.
In attesa del Decreto Interministeriale si applicano le disposizioni del DM (difesa)
22/10/2009.
Viene anche introdotto un articolo specifico (art. 241 bis) in materia di bonifica dei siti,
che prevede le misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica e l'istruttoria dei
relativi progetti, da realizzare nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle
forze armate per attività connesse alla difesa nazionale.
Comma 5 (lett. b-bis)
Classificazione dei rifiuti
Questo comma, che fornisce nuovi dettagli nella procedura di classificazione dei rifiuti
che riteniamo onerosi e ingiustificati, entrerà in vigore dal
17/02/2015 (180 giorni
dopo l’entrata in vigore della legge di conversione).
In particolare rispetto alla classificazione dei rifiuti (allegato D alla Parte IV
del D.Lgs.152/06) è indicato che:
- la classificazione è effettuata dal produttore, in base alle disposizioni della
decisione 2000/532/CE, prima che sia allontanato dal luogo di produzione;
- nel caso in cui per il rifiuto esiste unicamente un codice CER pericoloso,
quindi non esiste la corrispondente “voce a specchio” non pericolosa, è
classificato come pericoloso senza necessità di ulteriori verifiche se non quelle
necessarie per determinarne le caratteristiche di pericolo definite da H1 ad
H15. Analogamente, se un rifiuto è classificabile solo con un codice CER non
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pericoloso, non sono necessarie ulteriori verifiche per attestarne la non
pericolosità;
- se un rifiuto è classificabile con codici speculari, per determinare le proprietà
di pericolo di un rifiuto occorre effettuare le seguenti indagini:
a)
individuare
i
composti
presenti
tramite
la
scheda
informativa
del
produttore, conoscenza del processo chimico, campionamento ed analisi del
rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a questi composti tramite le norme europee
sulle etichettature delle sostanze, fonti informative europee ed internazionali,
schede di sicurezza dei prodotti da cui derivano i rifiuti;
c)
stabilire
se
le
concentrazioni
dei
composti
presenti
comportino
la
classificazione come pericoloso del rifiuto, tramite comparazione con i limite
soglia delle frasi di rischio o tramite test di verifica.
- Se non è possibile determinare in modo specifico i componenti che
costituiscono il rifiuto ma solo i composti generici, per la classificazione del
rifiuto occorre considerare i composti con le caratteristiche di pericolosità
peggiori;
- Se le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinabili
con le modalità indicate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
Comma 7
Valori limite scarichi idrici in acque superficiali e in fognatura (Tabella 3 dell'Allegato 5
alla Parte III D. Lgs. 152/06)
Il comma introduce una nota (2-bis) alla tabella 3 «Valori limiti di emissione in acque
superficiali e in fognatura», al parametro n. 6 «solidi sospesi totali». La nota precisa
che questi limiti non valgono per gli scarichi in mare delle installazioni soggette ad AIA.
, per i quali i rispettivi documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili,
prevedano livelli di prestazione non compatibili con il medesimo valore limite. in questo
caso, le AIA rilasciate per l'esercizio di queste installazioni possono prevedere valori
limite di emissione anche più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, fermo
restando l’obbligo di rispettare le direttive ed i regolamenti dell’Unione
Europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Bat – conclusion e le prestazioni
ambientali fissate dai documenti BREF dell’Unione Europea per i singoli settori
d’attività.
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Comma 9
Finanziamenti di messa in sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse
nazionale e di altri interventi in materia di politiche ambientali (L. 147/2013 art. 1 co.
7)
Le risorse destinate dalla Legge di stabilità 2014 per questi interventi è ora estesa
anche alle bonifiche di beni contenenti amianto.
Ordinanze contingibili e urgenti, poteri sostitutivi e modifiche urgenti per
semplificare il sistema di
tracciabilità
dei
rifiuti. Smaltimento rifiuti nella
Regione Campania (Art. 14)
Comma 1
Ordinanze contingibili e urgenti (art. 191 del D. Lgs. 152/06)
Viene riscritta completamente la disposizione sulle ordinanze contingibili e
urgenti, che ora riguarda solo la Regione Lazio.
Non sono confermate le modifiche all’art. 191 previste dal D.L., ma ora è
stabilito che “per prevenire procedure d'infrazione o condanne della Corte di
giustizia UE,
per motivi di eccezionale ed urgente necessità o di grave e
concreto pericolo per
la
tutela
presidente della regione Lazio
della
salute
pubblica
e dell'ambiente, il
o il sindaco di uno dei comuni del Lazio
possono adottare, in attuazione dell'art. 191, ordinanze contingibili e urgenti,
con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa
la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale
che vi è addetto, senza costituzione di rapporti di lavoro con l'ente pubblico”.
Comma 2 e 2-bis
Sistema di tracciabilità dei rifiuti - SISTRI (art. 188-bis co. 4-bis del D. Lgs.
152/06 e modifiche all’art. 11 della L. 125/2013)
Le disposizioni sul SISTRI risultano contraddittorie e ancora una volta non
rispondono
all’esigenza
di
superare
questo
sistema.
Come
sapete
la
discussione in parlamento del provvedimento di conversione ha visto la CNA
impegnata in un’azione di contrasto al SISTRI, soprattutto alla luce della
scadenza del 31 dicembre prossimo, che al momento però non ha portato ad
ottenere le modifiche proposte, anche alla luce delle forti pressioni avanzate
da Selex e Ministero dell’ambiente sulla scrittura dei commi in questione.
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13
Di conseguenza ad oggi resta in vigore dal scadenza del doppio regime prevista al 31
dicembre prossimo e il conseguente avvio, dal 1° gennaio 2015, delle sanzioni SISTRI;
su questa scadenza ovviamente proseguirà la nostra azione con Governo e Parlamento,
anche in vista dei prossimi interventi legislativi che dovranno essere emanati (sbloccaItalia, legge di stabilità, collegato ambiente).
Nello
specifico,
viene
previsto
che
il
DM
che
dovrebbe
introdurre
presunte
semplificazioni al Sistri (previsto dall’art. 188-bis co. 4-bis del D. Lgs. 152/06), dovrà
dare priorità all'applicazione dell'interoperabilità e alla sostituzione dei dispositivi token
usb, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Viene introdotta una proroga al 31/12/2015 per l’efficacia dell’attuale
contratto con Selex per la gestione del Sistri (la cui iniziale scadenza,
ricordiamo, era prevista al 30 novembre 2014). Entro il 30/6/2015 il Ministero
dell’Ambiente avvierà le procedure per l’affidamento della concessione del
servizio nel rispetto dei criteri di selezione previsti dal codice degli appalti
pubblici (D. Lgs. 163/2006) e dalle norme UE di settore e anche nel rispetto
dei
principi
di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi
informatici e costante aggiornamento tecnologico.
Alla Selex (attuale concessionaria del
SISTRI) è garantito l'indennizzo dei
costi di produzione consuntivati fino al 31/12/2015, se valutati congrui
dall'Agenzia
per
l'Italia
digitale e
nei limiti dei contributi versati dagli
operatori al 31/12/2015.
Commi 3, 3-bis, 3-ter, 4 (5-7 abrogati) e 8-ter
Emergenza Campania e Lazio
Sono modificate alcune misure di emergenza, previste dal D.L., che riguardano
la gestione dei rifiuti delle sole regioni Campania e Lazio.
Tra queste segnaliamo come novità:
- lo slittamento dal 30/6/2014 al 31/12/2015 della possibilità per gli impianti
di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale di aumentare la propria
capacità ricettiva e di trattamento sino all'8%, in attesa del completamento di
impianti di compostaggio in Campania;
- la possibilità di aumentare per gli impianti di compostaggio in esercizio sul
territorio nazionale fino al 31/12/2015 la propria capacità ricettiva e di
trattamento dell’8% di rifiuti organici (il solo CER 20.01.08 “rifiuti di cucina e
mense”), in attesa del completamento di impianti di compostaggio in
Campania e nel Lazio.
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Comma 8 lett. b) e b-sexies
Combustione per paglia, sfalci e potature (artt. 182 co. 6-bis e 256 bis co.6 del
D. Lgs. 152/06)
E’ stata completamente riscritta anche la disposizione su paglia, sfalci e
potature e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso.
Viene ora inserita nell’articolo 182 (Smaltimento rifiuti) la previsione che: “Le
attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità
giornaliere non superiori a 3 metri steri per ettaro di questi materiali (indicati
all’art. 185 co. 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono
normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come
sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti.
Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni,
la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I
comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la
facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione di questo materiale
all'aperto in tutti i casi di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali
sfavorevoli e in tutti i casi in cui possano derivare rischi per l’incolumità e per
la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle
polveri sottili (PM10).
Non
costituisce
reato
di
combustione
illecita
di
rifiuti
(art.
256-bis)
l’abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da
verde
pubblico
o
privato.
E’ stata eliminata la deroga prevista dal D.L. per reato di gestione illecita di
rifiuti (art. 256) in coerenza con quanto sopra disposto (si tratta di normale
pratica agricola e non di attività di gestione rifiuti).
Comma 8 lett. b-bis
Materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici (art.
183 co. 1 lett. n, del D. Lgs. 152/06)
Una novità è l’esclusione dalla gestione dei rifiuti delle operazioni di prelievo,
raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o
sostanze
naturali
derivanti
da
eventi
atmosferici
o
meteorici,
incluse
mareggiate e piene, anche se frammisti ad altri materiali di origine antropica
effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso lo stesso luogo
nel quale questi eventi li hanno depositati.
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Comma 8 lett. b-ter
Utilizzo di materiali di dragaggio (art. 184 –quater del D. Lgs. 152/06)
Inserito questo nuovo articolo al TU Ambiente. Cessano di essere rifiuti i
materiali dragati sottoposti ad operazioni di recupero (che possono consistere
anche in operazioni di cernita e selezione) in casse di colmata o in altri
impianti autorizzati.
Occorre che, all'esito delle operazioni di recupero, soddisfino e siano utilizzati
rispettando determinati requisiti e condizioni, diversi a seconda che i materiali
di dragaggio siano utilizzati in sito o siano utilizzati direttamente in un ciclo
produttivo.
Se utilizzo in sito
a) non devono superare i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione
(Csc), con riferimento alla destinazione urbanistica del sito di utilizzo
b) deve essere certo il sito di destinazione e devono essere utilizzati
direttamente, anche a fini del riuso o rimodellamento ambientale, senza rischi
per le matrici ambientali interessate e in particolare senza contaminare le
acque sotterranee e superficiali.
c) per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee, devono
essere sottoposti a test di cessione dell'All. 3 del DM 5/2/1998. L'autorità
competente può derogare alle concentrazioni limite di cloruri e di solfati, in
casi particolari.
Se utilizzo diretto in un ciclo produttivo
a) devono rispettare:
- i requisiti tecnici per gli scopi specifici individuati,
- la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e alle materie
prime,
b) non devono determinare emissioni nell'ambiente superiori o diverse
qualitativamente da quelle che derivano dall'uso di prodotti e di materie prime
per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
In
entrambi
i
casi,
il
produttore
o
il
detentore
predispongono
una
dichiarazione di conformità e un'attestazione che sono rispettati i criteri di
questo articolo. La dichiarazione di conformità è presentata, 30 giorni prima
dell'inizio delle operazioni di conferimento, all'autorità competente per il
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16
procedimento di recupero e all'ARPA in cui è localizzato il sito di destinazione
o il ciclo produttivo di utilizzo.
Tutti i soggetti che intervengono nel procedimento conservano una copia della
dichiarazione per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a
disposizione delle autorità competenti che la richiedano.
Nei 30 giorni seguenti alla presentazione della dichiarazione, l'autorità
competente verifica il rispetto dei requisiti e delle procedure e se rileva
difformità o violazioni ordina il divieto di utilizzo dei materiali che restano
assoggettati al regime dei rifiuti.
I materiali che cessano di essere rifiuti durante la movimentazione sono
accompagnati dalla dichiarazione di conformità presentata e dal documento di
trasporto o da copia del contratto di trasporto redatto in forma scritta o dalla
scheda di trasporto del D. Lgs. 286/2005.
Comma 8 lett. b-quater
Spedizione transfrontaliere di rifiuti (art. 188 co. 3 lett. b, del D. Lgs. 152/06)
Viene eliminato l’obbligo di comunicare alla Regione entro 6 mesi la mancata
ricezione della copia del formulario datata e controfirmata dal destinatario in
caso
di
spedizione
transfrontaliera
di
rifiuti,
al
fine
di
escludere
da
responsabilità il detentore del rifiuto per il corretto recupero/smaltimento del
rifiuto stesso. Questa eliminazione rende coerente il TU ambiente con il
regolamento UE 1013/2006 che prevede altri documenti di trasporto e non il
formulario.
Comma 8 lett. b-quinquies
Beni in polietilene - Consorzio Polieco (art. 234 co. 2 del D. Lgs. 152/06)
E’ introdotta una novità che circoscrive sensibilmente l’ambito di applicazione
del Polieco, definendo come “beni in polietilene” esclusivamente i beni
composti interamente da polietilene, che saranno specificati con un successivo
DM. L'elenco dei beni in polietilene verrà verificato con cadenza triennale dai
Ministeri Ambiente e Sviluppo economico. In questa fase di prima attuazione e
fino all'emanazione del DM, per beni in polietilene si intendono i teli e le reti ad
uso agricolo quali i film per copertura di serre e tunnel, film per la copertura di
vigneti e frutteti, film per pacciamatura, film per insilaggio, film per la
protezione di attrezzi e prodotti agricoli, film per pollai, le reti ombreggianti, di
copertura e di protezione.
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17
Tale disposizione appare estremamente limitativa e non apporta alcun
beneficio alle attività delle nostre imprese ma, al contrario, sfavorirà una
corretta gestione di tali beni.
Comma 8-bis
Registro di carico e scarico rifiuti – deroga per imprenditori agricoli (art. 190
co. 1-quinquies del D. Lgs. 152/06)
Gli
imprenditori
agricoli
produttori
iniziali
di
rifiuti
pericolosi
possono
sostituire il registro di c/s rifiuti con la conservazione della scheda SISTRI in
formato fotografico digitale inviata dal destinatario. L'archivio informatico è
accessibile on-line sul portale del destinatario, in apposita sezione, con nome
dell'utente
e
password
dedicati.
Riteniamo che questa diposizione si applichi solo agli imprenditori agricoli non
soggetti al Sistri (con meno di 10 dipendenti) e che decidono di aderirvi
volontariamente.
Comma 8-quater
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 co. 2-bis del D. Lgs.
152/06)
Gli effetti delle autorizzazioni in essere
per l'esercizio degli impianti di
recupero/smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti
speciali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187 e dall'allegato G alla parte
IV del TU ambiente (nella versione vigente prima del 25/12/2010) restano in
vigore fino alla revisione delle autorizzazioni.
Comma 8-quinquies
Oli usati (art. 216-bis del D. Lgs. 152/06)
E’ introdotta la possibilità di miscelare gli oli usati, in deroga al divieto di
miscelare rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità o rifiuti
pericolosi con rifiuti non pericolosi (art. 187 co. 1).
Occorre però rispettare determinati requisiti (art. 187 co. 2: principi generali
della parte IV sui rifiuti, la miscelazione sia effettuata da impresa autorizzata e
in modo conforme a migliori tecniche disponibili).
Resta comunque:
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18
- l’obbligo di tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente
possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità, a processi di
trattamento diversi fra loro,
- il divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze.
Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva in materia di
VIA (valutazione di impatto ambientale) - (Art. 15)
Il testo è stato riscritto dalla legge di conversione ed entra in vigore il 21/08/2014 ma,
nella sostanza, non è modificato rispetto al DL in vigore dal 25/06/2014 tranne per la
soppressione del comma 4 del DL.
Comma 1 lett. a)
Tra le disposizioni comuni, viene eliminata la definizione di “progetto preliminare”
(art.5 co. 1 lett. g del D. Lgs. 152/06), che viene sostituita dalla definizione di
“progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri
interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo
sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati
del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello
informativo e di dettaglio almeno equivalente agli appalti e per le concessioni di lavori
previsti dal codice degli appalti pubblici (art. 93 co. 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006)”.
Comma 1 lett. b)
Per coerenza con l’eliminazione di progetto preliminare, la definizione di progetto
definitivo è abrogata (art.5 co. 1 lett. h del D. Lgs. 152/06).
Comma 1 lett. c), d) e commi 2 e 3
(Le lettere c),d) del comma 1, saranno attuate con DM da emanarsi entro il
17/11/2014)
In materia di VIA (art. 6 co. 7 lett. c del D. Lgs. 152/06), viene precisato che, per i
progetti dell’allegato IV (di competenza delle Regioni) soggetti
a “screening”, con
successivo DM saranno definiti i criteri e le soglie da applicare alla procedura di
screening sulla base dei criteri già stabiliti all'Allegato V.
Queste disposizioni individueranno, anche, le modalità con cui le Regioni, adegueranno
i criteri e le soglie alle specifiche situazioni ambientali e territoriali.
Fino alla data di entrata in vigore del DM che verrà adottato entro 90 gg dall'entrata in
vigore della legge di conversione (17/11/2014), la procedura di screening è effettuata
caso per caso, sulla base dei criteri dell'Allegato V.
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa
19
Quando entrerà in vigore questo DM:
- le soglie previste dall’allegato IV saranno integrate con quelle contenute nel DM;
- non si applicherà più l’abbattimento del 50% delle soglie dimensionali dei progetti
sottoposti a VIA o a screening, se si trovano in aree protette.
Comma 1 lett. e), f), g),h),i)
In materia di VAS e di procedura di screening per la VIA, sono introdotte disposizioni
per rendere più efficace la pubblicità di alcune procedure sui siti web delle autorità
interessate.
Comma 1 lett. l), m), n), o), p), q), r).
Vengono anche modificati gli elenchi di progetti e interventi soggetti a VIA di
competenza dello Stato (es. interventi su strade a 4 corsie ora anche urbane e non più
solo extraurbane) e di competenza delle regioni (es. opere di canalizzazione e di
regolazione dei corsi d’acqua).
Vengono inoltre modificati i progetti
soggetti a screening (es. sono sati aggiunti i
depositi di fanghi, compresi quelli di trattamento delle acque reflue urbane, con
capacità superiore a 10.000 metri cubi).
Comma 4
Per effetto di tutte le modifiche apportate è soppresso l’art. 23 della Legge Europea
2013 (L. 97/2013 “Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di VIA
volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di
infrazione 2009/2086”).
Modifiche alla norma per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio (legge 11 febbraio 1992, n. 157). Modifiche alla norma che
istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità
europea ( D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 32) - (Art. 16)
Il testo è stato riscritto dalla legge di conversione ed entra in vigore il 21/08/2014 ma,
nella sostanza, le differenze rispetto al DL in vigore dal 25/06/2014 sono solo quelle in
grassetto.
I commi 1-3bis, in
157/92
risposta alla procedura d’infrazione 2014/2006, modificano la L.
sulla protezione
della
fauna
selvatica
omeoterma
e
per
il
venatorio. La legge di conversione ne modifica in parte i contenuti.
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prelievo
20
I commi successivi modificano il decreto 32/2010, finalizzato alla realizzazione di una
infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.
L’infrastruttura deve consentire allo Stato italiano di partecipare all’infrastruttura per
l’informazione territoriale nella Comunità europea, INSPIRE, per gli scopi delle politiche
ambientali
e
delle
politiche
o
delle
attività
che
possono
avere
ripercussioni
sull’ambiente.
La legge di conversione aggiunge disposizioni per la partecipazione del
pubblico all’elaborazione dell’infrastruttura mediante pubblicazione sul web
dei piani e programmi dell’autorità.
Modifiche alla norma quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino - D. Lgs. 13 ottobre 2010, n. 190 (Art. 17)
L’Italia, per sanare le inadempienze oggetto della procedura di infrazione UE
2013/2290, modifica alcune parti del D. Lgs. 190/2010: “Attuazione della direttiva
2008/56/Ce che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica
per l'ambiente marino”.
La legge di conversione ne modifica in parte il contenuto.
Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Art. 18)
Viene riconosciuto ai titolari di reddito d’impresa un credito d’imposta pari al 15% delle
spese sostenute in beni strumentali nuovi, in eccedenza rispetto la media degli
investimenti in beni strumentali sostenuta nei 5 periodi d’imposta precedenti (con
facoltà di escludere quello con investimenti maggiori).
I titolari delle attività soggette alla disciplina sui pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose (Seveso-ter) possono usufruire del credito di
imposta solo se è documentato l’adempimento dei relativi obblighi e prescrizioni.
Misure a favore del credito per le imprese sottoposte a commissariamento
straordinario e per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di
tutela ambientale e sanitaria (Art. 22 quater)
Per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario per motivi di
tutela ambientale è data la possibilità di avere finanziamenti prededucibili e di
trasferire somme sottoposte a sequestro.
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21
Altre disposizioni riguardano in particolare l’Ilva S.p.A.
ENERGIA:
Efficientamento energetico degli edifici pubblici (articolo 9):
Vengono stanziati 350milioni di Euro, nell’ambito delle risorse del Fondo Kyoto, per il
finanziamento a tasso agevolato di interventi di efficientamento energetico di edifici
scolasti e universitari pubblici.
Taglia-bollette - articoli da 23 a 29:
Vengono introdotte alcune misure per ridurre il peso della bolletta a favore dei clienti in
media e bassa tensione con potenza non inferiore a
16.5 kW. Seppure tali misure
potranno apportare un beneficio economico per una parte delle nostre imprese,
riteniamo che concretamente tali disposizioni avranno un effetto limitato, sia per
l’entità del risparmio conseguibile sia per l’ambito di applicazione limitato alle imprese
oltre una certa potenza.
La riduzione degli oneri in bolletta riguarda le seguenti misure:
-
Oneri di sistema per SEU e RIU (articolo 24): Ai sistemi efficienti di utenza
e alle Reti interne di utenza entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2014
verranno applicati gli oneri di sistema anche sulla parte di auto-consumo, nel
limite inizialmente fissato al 5%.
-
Costi di funzionamento del GSE (articolo 25): I costi di attività del GSE
vengono posti a carico dei beneficiari delle medesime attività; sono esclusi
dall’applicazione
di
tali
costi
gli
impianti
FER
fino
a
3
kW
destinati
all’autoconsumo.
-
Revisione dello scambio sul posto (articolo 25bis): viene demandata
all’Autorità per l’energia una revisione del meccanismo dello scambio sul posto.
Tra i principi di delega è previsto: l’innalzamento della soglia di ammissione al
meccanismo, per impianti fino a 500kW; la non applicabilità degli oneri generali
di sistema per impianti FER al di sotto dei 20 kW e l’applicazione degli oneri nei
limiti del 5% per impianti di potenza superiore.
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22
-
Rimodulazione degli incentivi al fotovoltaico: Questa misura è stata
fortemente contrastata, dalla CNA e dalle altre Associazioni di settore, in sede di
discussione del
provvedimento, poiché interviene in maniera retroattiva
modificando le condizioni di incentivazione di investimenti effettuati dalle
imprese. La legge di conversione ha, come previsto, mantenuto ugualmente tale
disposizione, modificandone in parte i criteri di scelta per i soggetti titolari degli
impianti: la riduzione della componente A3 infatti rappresenta il canale
principale mediante il quale il Ministero dello sviluppo economico intende
recuperare le risorse per la riduzione delle bollette.
Dal 1° gennaio 2015 dunque, gli impianti FV al di sopra dei 200 kW, subiranno
una rimodulazione degli incentivi, sulla base di tre opzioni, da scegliere entro il
30 novembre. Ovvero:
1) tariffa erogata per 24 anni, ma ricalcolata secondo le percentuali di riduzione
(tra il 17% e il 25% in base al periodo residuo di incentivazione) indicate
nell'allegato 2 della legge;
2) tariffa ferma per 20 anni, ma rimodulata al ribasso per un primo periodo di
fruizione e poi incrementata in uguale misura per un secondo periodo. Le
percentuali di rimodulazione saranno definite con Dm Sviluppo economico;
3) tariffa ferma per 20 anni, ma ridotta del 6% per impianti sopra 200 e fino a
500 kW, del 7% per impianti sopra 500 e fino a 900 kW, del 8% per impianti
sopra i 900 kW.
Viene inoltre previsto che i beneficiari di incentivi da rinnovabili (non solo FV)
possono cedere una quota di detti incentivi fino all'80% a un acquirente
selezionato tra i principali operatori finanziari europei, attraverso un'asta al
ribasso; l'operatore che si aggiudica l’asta subentra nel diritto a ricevere
l'incentivo per gli impianti. Sugli incentivi acquistati, a decorrere dal momento
della cessione non si applicano le norme sulla rimodulazione viste sopra.
Le modalità operative per il funzionamento di questo meccanismo saranno
definite dall'Authority per l'energia.
-
Ulteriori misure per ridurre le bollette (articoli da 27 a 29): sebbene la
parte più consistente della riduzione del costo dell’energia derivi dalla
rimodulazione degli incentivi al FV, il decreto interviene eliminando alcuni
sussidi ingiustificati finora presenti in bolletta. In particolare viene eliminato lo
sconto previsto per i dipendenti del settore elettrico e viene in parte rimodulato
il sistema tariffario agevolato per le ferrovie dello stato. Viene inoltre definita
una revisione della regolazione dei sistemi elettrici insulari basata sui criteri dei
costi efficienti.
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Semplificazione autorizzazione impianti FER – articolo 30:
Per gli impianti autorizzati mediante semplice comunicazione al Comune, viene previsto
un modello unico (dal 1° ottobre 2014) che verrà definito dal Ministero Sviluppo
economico. La comunicazione al Comune viene prevista anche per le pompe di calore.
Altre semplificazioni vengono previste per l’autorizzazione degli impianti a biometano.
Il comma 2-novies introduce una proroga al 31 dicembre 2014 dell’attuale sistema per
il calcolo della accisa agevolata per gli impianti a cogenerazione.
In collaborazione con:
CNA Interpreta
Area Ambiente e Sicurezza
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa