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Modulo di Diritto Tributario: 13° LEZIONE (4° edizione)
IRAP
L’IRAP – IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Soggetti passivi, presupposti e costituzionalità
del tributo.
La base imponibile IRAP per le società di
capitali.
La base imponibile IRAP per le società di
persone.
Svolgimento di prove d’esame SAPIENZA
(giugno 2009 e novembre 2005).
Il CUNEO FISCALE e le deduzioni comuni.
L’IRAP per i lavoratori autonomi.
La base imponibile IRAP per banche e
assicurazioni.
La deduzione IRAP dal reddito d’impresa
(variazione in diminuzione permanente).
ALLEGATO: i quadri della dichiarazione IRAP.
ALLEGATO: prova d’esame BOCCONI novembre
2011 (esercizio sulle imposte anticipate IRAP).
Testi depositati in SIAE. Diritti riservati.
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DECRETO IRAP : D. Lgs. 446/1997
IRAP
IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
SOGGETTI PASSIVI
art.3 del decreto
IRAP
Disposizioni specifiche per:
-Società di capitali e enti commerciali (art.5)
-Società di persone e imprese individuali (art.5-bis)
-Banche, enti e società finanziarie (art.6)
-Imprese di assicurazione (art.7)
-Arti e professioni (art.8)
-Produttori agricoli (art.9)
-Enti non commerciali (art.10 commi 1-2)
-Società ed enti non residenti (art.10 co.4)
-Amministrazioni pubbliche (art.10-bis)
-Gruppo Geie (art.13)
ALIQUOTE
L’imposta è dovuta nel territorio della regione dove è esercitata
l’attività:
- Aliquota ordinaria 3,9% (le regioni in deficit di bilancio hanno la
facoltà di aumentarla - IRAP LAZIO = 4,82%)
- Aliquota agevolata (transitoria per gli agricoltori) 1,9%
- Settore bancario 4,65% (art.16 co.1-bis)
- Settore assicurativo 5,90% (art.16 co.1-bis)
- Aliquota 8,5% per Organi e Amministrazioni dello Stato
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PRESUPPOSTO GIURIDICO di APPLICAZIONE DELL’IRAP
IRAP
PRESUPPOSTO
del TRIBUTO art.2
“L’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta
alla produzione e scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”
INTRODUZIONE
Per spiegare al meglio il PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE e NON
APPLICAZIONE dell’IRAP è necessario richiamare il seguente concetto
appartenente al dialetto romanesco: “imprenditore ar chiodo” e
imprenditore non costretto a stare “ar chiodo”
Questi 2 standard imprenditoriali devono essere collegati con il concetto di
AUTONOMA ORGANIZZAZIONE spiegato nella SLIDE SUCCESSIVA
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NOZIONE DI AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
IRAP
Il MIX di capitale e lavoro è organizzato in
modo tale da poter essere definito
“autonomamente organizzato” ai sensi
dell’art.2 della Legge Irap tale da
PRODURRE AUTONOMAMENTE RICCHEZZA
senza la presenza dell’imprenditore.
L’imprenditore non costretto a stare “ar
chiodo” ha un surplus di agiatezza e
ricchezza che il legislatore tassa
attraverso il tributo IRAP. E’ naturale che
più l’impresa è grande e organizzata e
maggiormente ricorre il presupposto
dell’autonoma organizzazione e dunque
l’applicazione dell’IRAP. Infatti è proprio
nelle piccole imprese e nelle professioni
intellettuali che è possibile beneficiare
dell’esenzione.
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IRAP
L’organizzazione di CAPITALE e LAVORO è
talmente autonoma da non necessitare
della presenza dell’imprenditore o
quantomeno la produzione è ottimamente
automatizzata anche senza la supervisione
costante della proprietà al punto da poter
essere definita AUTONOMA
ORGANIZZAZIONE di cui all’art.2 del
Decreto Legislativo IRAP.
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Autonoma organizzazione e capacità contributiva
PRESUPPOSTO del
TRIBUTO art.2
“L’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta allaIRAP
produzione e scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”
NUOVO
INDICATORE di
CAPACITÀ
CONTRIBUTIVA
Rispetto agli indicatori tradizionali di capacità contributiva:
REDDITO, CONSUMO, PATRIMONIO, il decreto IRAP ha creato un
indicatore nuovo: l’autonoma organizzazione, rappresentata dalla
capacità di produrre reddito anche senza la presenza
dell’imprenditore, in sostanza è la CAPACITA’ PRODUTTIVA DELL’IMPRESA
derivante dall’organizzazione dei fattori produttivi (mezzi umani e/o mezzi
di capitale: CAPITALE e LAVORO). L’imposta colpisce il potere di organizzazione
dei fattori della produzione ed è congeniata in modo tale da creare IMPONIBILI
IRAP POSIVITI anche in presenza di IMPONIBILI IRES NEGATIVI.
Definizione di
autonoma
organizzazione (CTP
Trento 101/2001)
“Insieme di capitale e lavoro (…) coordinati e organizzati insieme in modo
Definizione di
autonoma
organizzazione (Corte
Costituzionale
sentenza 156/2001)
Definizione di
autonoma
organizzazione (Corte
di Cassazione
sentenza 3678/2007)
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talmente autonomo che dovrebbero essere in grado di creare valore
aggiunto anche da soli senza l’apporto del titolare”
Catena di montaggio automobilistica o altro genere produttivo.
“Mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa,
altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo,
ancorché svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile
ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di
organizzazione di capitali e lavoro altrui”.
“L’Irap non va applicata ai liberi professionisti (medico, avvocato,
commercialista, ragionerie, geometra, consulente ecc.) che non si avvalgono di
una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi o uomini in
grado di ampliarne i risultati profittevoli”.
cd. Quid pluris in grado di fornire un apprezzabile apporto al professionista
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Autonoma organizzazione nel lavoro autonomo
Corte
Costituzionale
sentenza
156/2001
“E’ possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di
organizzazione di capitali o lavoro altrui”.
L’autonoma organizzazione va valutata caso per caso attraverso l’esame
dei fattori produttivi ed organizzativi utilizzati nell’attività d’impresa o di
lavoro autonomo.
IRAP
Inizialmente l’esenzione da IRAP è stata concessa
solo ai lavoratori autonomi che svolgono
professioni intellettuali (e successivamente alle
attività d’impresa).
Le professioni intellettuali (avvocati,
commercialisti, medici, dentisti, ecc.)
possono essere svolte anche senza
impiego di capitale e lavoro oppure con
un INVESTIMENTO “MINIMO” di
capitale, anche denominato possesso
dei “cespiti-base” che non originano
l’automa organizzazione, cioè la
capacità di produrre ricchezza senza
l’apporto dell’imprenditore-titolare.
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ESENZIONE dai lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori
SEZIONI UNITE della
CORTE DI
CASSAZIONE 12108,
12109, 12110,
12111 / 2009
L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE DEVE L’IRAP SOLO SE
AUTONOMAMENTE ORGANIZZATO (non debenza per tassisti,
artigiani, idraulici, piastrellisti, ecc.)
SENTENZE 21122,
21123, 21124 /2010
CONFERMANO CHE L’IMPRENDITORE INDIVIDUALE DEVE L’IRAP
SOLO SE AUTONOMAMENTE ORGANIZZATO
ORDINANZA
15249/2010
Il caso analizzato è quello dell’artigiano (non debenza in assenza
di autonoma organizzazione).
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IRAP
In presenza di lavoratori dipendenti, l’IRAP
è dovuta se i medesimi producono
autonomamente reddito per l’imprenditore.
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IRAP: BASE IMPONIBILE
IRAP
Art.5 + art.5-bis
D.Lgs.446/1997
SOCIETA‘ DI
CAPITALI
SOCIETA‘ DI
PERSONE e IMPR.
INDIVIDUALE
(ESCLUSE BANCHE E
ASICURAZIONI)
METODO DEL
BILANCIO
ANCORATO AL
PRINCIPIO DI
DERIVAZIONE
CONTABILITA’
SEMPLIFICATA
CONTABILITA’
ORDINARIA
METODO
FISCALE
METODO
FISCALE
+
OPZIONE FACOLTATIVA
PER IL METODO DEL
BILANCIO (Art.5-bis co.2)
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Info per il lettore
IRAP
di Laura Polica
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