Relazione Miracapillo Le riunioni di oggi e di domani mattina hanno un unico filo conduttore: capire dove va il Durc. In questo pomeriggio infatti cercheremo di approfondire il contenuto delle norme emanate in questi ultimi mesi e di riflettere sulle modifiche alle procedure organizzative che esse comportano, per il rilascio del DURC, da parte delle Casse Edili; domani sentiremo, attraverso l’esempio della Regione Emilia Romagna, come la pubblica amministrazione intende operare per applicare le citate normative (ad iniziare da quelle che prevedono l’acquisizione d’ufficio del DURC da parte delle stazioni appaltanti e dei Comuni) e per proporre importanti innovazioni per semplificare le procedure (in questo caso con il preziosissimo aiuto della Cassa Edile di Parma). Ed infine, sempre domani, ascolteremo dalla viva voce di autorevoli dirigenti di INPS e INAIL quali sono le riflessioni in corso da parte del Ministero del Lavoro e degli stessi Istituti rispetto ad una prospettiva che, partendo dall’esperimento INPS di consentire alle imprese di verificare on-line la propria posizione contributiva con L’Istituto, potrebbe cambiare radicalmente, previo intervento normativo, le modalità di gestione del DURC che abbiamo sperimentato dal 2006 ad oggi. 1.Il primo aspetto che vorrei esaminare non è propriamente normativo ma riguarda il contenuto del protocollo d’intesa sottoscritto il 9 aprile scorso dal Ministero del Lavoro e dalle nostre Associazioni nazionali di categoria. Il protocollo, che ha per oggetto il “distacco temporaneo in Italia di lavoratori dipendenti da imprese straniere comunitarie”, nel confermare l’obbligatorietà di iscrizione alle Casse Edili, la estende ai lavoratori distaccati da imprese provenienti da Paesi comunitari e ne prevede una possibilità di esenzione solo nei casi in cui nel Paese di origine sia prevista l’erogazione di trattamenti analoghi a quelli forniti dal sistema paritetico italiano. Per l’attuazione di tale deroga, il Protocollo impegna la CNCE a stipulare convenzioni bilaterali con enti analoghi presenti in altri Paesi comunitari: a questo proposito vi informo che, oltre alle convenzioni già in essere con Germania, Austria e Francia, la Commissione ha preso contatti, insieme alle parti sociali, con le realtà esistenti in Danimarca e Svizzera per favorire similari accordi di riconoscimento reciproco. Ma la novità più importanti di questo protocollo è che esso estende il concetto di regolarità esclusivamente contributiva a quello più generale di regolarità retributiva e di rispetto delle condizioni contrattuali di settore e che, inoltre, affida al sistema delle Casse Edili il compito di verificare tale regolarità “complessiva” dell’impresa straniera, prevedendo per quest’ultima 1 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it l’obbligo di presentare alla Cassa Edile il contratto di appalto/subappalto, il modello A1, le buste paga e la certificazione dell’iscrizione all’Ente assicuratore del paese di origine. Ho voluto sottolineare questi aspetti perché potessimo iniziare la riunione di oggi ricordandoci le finalità per cui è nato il DURC. Il protocollo, infatti, pur rivolto a contrastare la presenza di imprese straniere (o italiane con sede, ad esempio, in Romania) che basano la propria competitività esclusivamente sul mancato rispetto delle condizioni retributive esistenti nel nostro Paese, sottolinea un principio generale: la regolarità del’impresa, di cui il DURC è solo uno strumento di verifica, non è solo correntezza contributiva ma è soprattutto il rispetto complessivo e sostanziale di tutte le leggi e i contratti che regolano il rapporto di lavoro per tutti i dipendenti dell’impresa stessa. E’ un principio che vale per tutti: per le imprese straniere come per quelle italiane (o per quelle italiane che si avvalgano di quelle straniere), per quelle che fanno lavori edili ma dichiarano di applicare un altro contratto di lavoro, per quelle che vogliono mascherare l’evasione con tanti part time o similari come per quelle che iscrivono alle Casse Edile una parte dei propri operai o dichiarano molto meno ore. Questo è il principio che, in tutti questi anni, ci ha guidato nella gestione del DURC. 2. Avere chiare le finalità del DURC significa anche porsi il problema della gestione di un processo organizzativo estremamente complesso che coinvolge decine di migliaia di soggetti a vario titolo interessati : le imprese, innanzitutto, e i loro consulenti, gli operatori di INPS, INAIL e Casse edili ( compresi gli Amministratori e le nostre Presidenze), i responsabili delle stazioni appaltanti e i committenti privati, i funzionari degli enti locali e delle SOA. Attenuare questa complessità e snellire il processo amministrativo rappresentano obiettivi da porsi obbligatoriamente sia per rispetto delle necessità dei nostri utenti (togliere qualche adempimento burocratico alle nostre imprese è il minimo che possiamo fare in questo periodo) sia per evitare che la “nobiltà” del fine , cioè il contrasto al lavoro irregolare, sia messa anche strumentalmente in discussione dalla inadeguatezza del mezzo, cioè degli strumenti operativi per la gestione del DURC. A questo scopo non possiamo che salutare positivamente la decisione assunta con INPS e INAIL il 2 settembre scorso di recapitare tutti i DURC esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Dei vantaggi della PEC non voglio parlare, perché li abbiamo esaminati insieme diversi anni fa e sappiamo quanti milioni di euro avremmo risparmiato se questa decisione l’avessimo potuta prendere già nel 2008. Sappiamo bene che il ritardo non è stato causato solo dalle mancate decisioni di INPS e INAIL;è la lentezza con 2 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it cui tutta la pubblica amministrazione del nostro Paese affronta ogni processo di modernizzazione la vera causa da affrontare. Questo comporta spesso che quando le amministrazioni si piegano faticosamente a recepire un’innovazione, questa nel frattempo è diventato obsoleta; l’uso della PEC ne è la dimostrazione :cinque o sei anni fa la soluzione tecnicamente migliore, oggi, soprattutto ai fini dell’acquisizione d’ufficio, forse non lo è più. In ogni caso noi ribadiamo la necessità che tutti gli enti pubblici si adeguino alla ricezione del DURC tramite PEC e invitiamo tutte le Casse Edili, cosi come dovrebbero fare anche le sedi di INPS e INAIL, a denunciare pubblicamente le amministrazioni che, attraverso un comportamento negligente, impediscono di fatto l’utilizzo di tale strumento, causando un danno alle Casse e, soprattutto alle imprese. Mi riferisco, ad esempio, ai tanti episodi segnalati di caselle PEC di pubbliche amministrazioni che, pur formalmente attive, avendo raggiunto la completa saturazione della propria capacità ricettiva, non consentono l’acquisizione di nuovi documenti, creando difficoltà alle Casse Edili e, soprattutto, negando alle imprese un normale avvio delle procedure connesse alla richiesta del DURC ( gare, aggiudicazioni, pagamenti, ecc.). 3. Un esempio particolarmente calzante della creazione di ostacoli burocratici per l’ottenimento dei sacrosanti diritti dell’impresa è rappresentato dal Decreto legislativo 35/2013. Come è a tutti voi ben noto, per il pagamento di un avanzamento lavori o un saldo finale il DURC è stato fino ad oggi gestito con due date di verifica della regolarità contributiva dell’impresa: quella di conclusione dei lavori, indicate nella richiesta del DURC, utilizzata dalla Cassa Edile e quella del termine dell’istruttoria del DURC, utilizzata da INPS e INAIL. Tralasciando ogni considerazione in merito alla legittimità di una verifica degli Istituti per un periodo successivo a quello oggetto dei pagamenti che la stazione appaltante deve effettuare, voglio solo rilevare come con il citato Decreto 35 si sia introdotta una terza data, che non è quella riferita al lavoro né quella di istruttoria ma quella di “emissione della fattura o equivalente richiesta di pagamento”. Sottolineo, inoltre il fatto che siamo in presenza di un’ ulteriore norma emanata evidentemente senza il necessario coordinamento con quelle relative alla gestione del DURC (altro esempio eclatante è relativo a quella per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri, con richieste degli sportelli unici per l’immigrazione che continuano a pervenire ancora oggi!!). Ricordo come questa norma sia entrata in vigore ad agosto del 2013 pur riguardando debiti della PA riferiti al 2012. Da ultimo, su questo punto, vorrei chiedervi di segnalare alla Commissione eventuali difficoltà delle Casse nella gestione di una tematica particolare relativa al pagamento di fatture per forniture e servizi non oggetto di appalto ma di affidamento diretto. Come sapete lo Sportello Unico prevedeva la possibilità di 3 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it verificare la regolarità dell’impresa alla data dell’affidamento e, quindi, per le Casse Edili, con la necessaria consultazione della BNI. L’utilizzo di tale fattispecie di richiesta anche per il pagamento delle fatture, secondo le indicazioni fornite con la lettera circolare n.23/2013 del 5 settembre scorso, non ci risulta abbia creato particolari problematiche, anche in considerazione dello scorso numero di imprese edili interessate, ma ovviamente siamo disponibili a valutare eventuali necessità di adeguamento della procedura in caso di vostre segnalazioni a riguardo. 4. Esaminiamo ora, con un po’ di attenzione, i contenuti delle innovazioni introdotte in materia di DURC dall’art. 31 del Decreto legge n.69/2013. La più rilevante novità appare essere quella relativa alla validità temporale del DURC estesa, per tutte le tipologie di richiesta e, fino al 31 dicembre 2014, anche per i lavori edili privati, a 120 giorni dalla data del rilascio. Ad una prima analisi la richiamata modifica sembrerebbe avere un impatto sulla gestione del DURC estremamente limitato; nella prima versione del Decreto, infatti, la validità era estesa a 180 giorni, mentre nella fase di conversione in legge la precedente durata di 90 giorni viene portata a 120. L’elemento da sottolineare è che la modifica della validità temporale si accompagna con la previsione di un utilizzo “orizzontale”dei DURC. Il Decreto stabilisce, infatti, che nei lavori pubblici i DURC richiesti nelle fasi precedenti l’avvio dei lavori, ovvero quelli per la verifica autodichiarazione, aggiudicazione e stipula del contratto possano essere sostituiti da un solo documento, purché in corso di validità. Ora, al di là del fatto che la circolare 36/2013 del Ministero del Lavoro chiarisca come la validità di 120 giorni per i DURC rilasciati per verifica della dichiarazione sostitutiva decorrano dalla data della verifica e non da quella del rilascio del documento e al di là del fatto che è una ipotesi totalmente irreale quella che passino meno di 120 giorni tra lo svolgimento della gara e la stipula del contratto, l’aver previsto nel decreto che il DURC acquisito per le predette fattispecie, se in corso di validità, è utilizzato anche per contratti pubblici….diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito “fa entrare la gestione del DURC in una logica totalmente diversa da quella esistente. Certamente oggi, come previsto dalla citata circolare ministeriale, l’utilizzabilità del DURC è limitata ad appalti gestiti dalla medesima Amministrazione e, in fase di esecuzione dei lavori, riguarda soltanto più SAL che ricadono all’interno dei 120 giorni ma viene intaccata l’impostazione originaria condivisa dal Ministero, dagli Istituti e dalle nostre parti sociali:quella, cioè, che il DURC fosse differenziato per tipologia di richiesta (appalti pubblici , lavori privati, attestazione SOA, agevolazioni) e, all’interno dei lavori pubblici, per singolo appalto e per singola fase gestionale dell’appalto stesso. 4 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it Mi corre l’obbligo di precisare che non sto dando un giudizio di merito sulla positività o meno delle innovazioni normative introdotte dal Decreto; sto solo rilevando come esse spostino la riflessione da un DURC specifico per singole finalità o per singolo appalto ad un DURC “per impresa”, utilizzabile da soggetti diversi e per più finalità, similare a quello in essere per i lavori edili privati. Le motivazioni che portano a queste proposte di semplificazione nella gestione del DURC sono tutte esplicitate nello stesso decreto. La prima è quella di dare un segnale di attenzione del legislatore nei confronti delle difficoltà attraversate dalle imprese di costruzioni;non potendo onorare nel breve periodo i debiti assunti (sono stati erogati solo 20 dei 90 miliardi di crediti stimati), si cerca di dare qualche elemento di semplificazione e/o di attenuazione degli adempimenti (si pensi al rilascio del DURC a fronte di crediti certificati, di cui parleremo più avanti). La seconda motivazione è data dalla riconferma nel decreto dell’obbligo di acquisizione d’ufficio del DURC da parte della stazione appaltante, obbligo che la normativa prevede anche a carico degli oltre 8000 Comuni italiani che acquisiscono richieste per permessi di costruire, DIA e SCIA. Pur essendo totalmente condivisibile il principio che un’amministrazione pubblica non può richiedere al cittadino dati o informazioni che la stessa può acquisire direttamente da un’altra pubblica amministrazione, è evidente come tali obblighi si scontrino con una complessiva inadeguatezza organizzativa degli enti pubblici ed, in particolare, di quelli con minore dotazione di risorse umane ed economiche. Lo stesso intervento sostitutivo, ribadito al punto 3 dell’articolo 31 del decreto in esame, che rappresenta ad oggi una delle norme più utili al fine di sbloccare i pagamenti e garantire la regolarità contributiva, trova difficoltà applicativa da parte delle amministrazioni di minori dimensioni. Ritorneremo sul tema delle difficoltà delle pubbliche amministrazioni illustrandovi la positiva esperienza realizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna a sostegno dei Comuni colpiti dal recente sisma. La terza motivazione che spinge verso un’urgente semplificazione del DURC, pur non esplicitata nel decreto, è la crescente difficoltà per INPS e INAIL, nel quadro di un indirizzo generale di contenimento della spesa pubblica, di garantire le risorse necessarie per la gestione e il rilascio di oltre 5 milioni di DURC ogni anno: in questo senso va letta l’accelerazione per l’utilizzo obbligatorio della PEC (5 milioni di raccomandate hanno un costo di circa 90 milioni di euro) e l’insofferenza, assolutamente condivisibile, verso il crescente numero di DURC richiesti per finalità non previste dalle normative di legge (requisiti professionali, concessione mutui, ecc.) 5 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it 5. Se la tendenza alla semplificazione è certamente condivisa da tutti, le modalità con cui si cerca di attuarla spesso rischiano di essere più complicate del necessario. E’ questo il caso del Decreto ministeriale del 13 marzo scorso che ha tentato di chiarire le modalità di attuazione dell’art. 13 bis, comma 5, del Decreto Legge n.52/2012. La norma, com’è noto, prevede il rilascio di un DURC positivo a quelle imprese che, pur irregolari con gli Istituti o con la Cassa Edile, possano vantare un credito certificato con una pubblica amministrazione. Nonostante il lodevole sforzo del Ministero del Lavoro che,in assenza di una positiva collaborazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è assunto la responsabilità di emanare dei primi chiarimenti attraverso la circolare 40/2013, restano aperti numerosi quesiti interpretativi. Due punti fermi sono stati chiariti dalla Circolare : il primo è che nei casi di DURC per SAL o stato finale non si applica la norma in esame ma quella che prevede l’intervento sostitutivo da parte delle stazione appaltante. In questi casi, cioè, la Cassa Eduile, cosi come iINPS e INAIL, non potrà accettare un’ eventuale richiesta dell’impresa di avere un DURC positivo ai sensi del DL 52-2012 ma, a fronte dell’esistenza di debiti rilascerà alla stazione appaltante richiedente un DURC di irregolarità contributiva. L’ altro punto chiaro è la procedura per la cessione del credito ad un istituto bancario; in questo caso l’impresa deve presentare alla banca un DURC positivo o un DURC che attesti il debito dell’impresa nei confronti degli Istituti o della Cassa e, in questo caso, delegare l’Istituto bancario a trattenere dal credito ceduto l’importo corrispondente al debito contributivo ed a versarlo agli enti creditori. A fronte di questi chiarimenti sui limiti di applicabilità della normativa (non vale per i SAL e per eventuale cessione del credito), occorre rilevare che esiste un altro limite oggettivo alla “spendibilità” di questa fattispecie di DURC: poiché, al termine della complicata procedura d’istruttoria della pratica, il DURC che sarà emesso riporterà in chiaro l’esistenza di posizioni debitorie dell’impresa, che affidabilità avrà questo documento per un committente privato o, più ancora, per un’ impresa che vuole affidare un lavoro in subappalto (con relativa responsabilità in solido) a quella impresa che lo esibirà? A ben vedere forse questo DURC risolve solo il problema della partecipazione a gare per appalti pubblici ma, anche in questo caso, poiché il DURC deve confermare la veridicità della dichiarazione sostitutiva resa dall’impresa partecipante, non sarebbe più corretto richiedere all’impresa di esplicitare di essere nelle condizioni previste dal Decreto già all’interno della medesima dichiarazione? In una logica di “compensazione” tra pubbliche amministrazioni, una debitrice l’altra creditrice nei confronti dell’impresa, che aiuti quest’ultima a superare la 6 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it difficile crisi del settore, non si comprende quale ruolo svolga la Cassa Edile che non è ente pubblico e che, come sappiamo, non gestisce solo contributi per i propri fini istituzionali ma soprattutto quote di retribuzione da corrispondere ai lavoratori. Rilasciare un DURC positivo, a fronte di nessuna certezza sulle possibilità e sui tempi di recupero del credito, non fa assumere agli Amministratori una responsabilità impropria rispetto al mandato di riscossione degli accantonamenti ad essi affidato dai lavoratori? Ma più in generale, prendendo atto che il Ministero non intende escludere le Casse Edili dall’applicazione della citata norma, perché il decreto non prevede che la piattaforma informatica del MEF, oltre a certificare il credito dell’impresa, certifichi anche il debito della stessa nei confronti degli Istituti e delle Casse Edili al fine di consentire un successivo intervento sostitutivo da parte delle Pubbliche Amministrazioni debitrici? Le Casse Edili saranno sempre in prima fila nel cercare d favorire le imprese in difficoltà ma non vogliono e non possono rischiare di favorire i soliti furbetti che tenderanno ad utilizzare la norma per ritardare sine die l’assolvimento dei propri obblighi contrattuali. Per questo, pur prendendo atto che ad oggi si tratta di un numero di casi piuttosto limitato, chiediamo di segnalarci le richieste di DURC che perverranno ai sensi dell’art. 12 bis, comma 5 del DL 52-2012, al fine di permettere alla CNCE non solo di monitorare il fenomeno ma anche di collaborare con la singola Cassa Edile per risolvere problematiche e situazioni particolari al momento non prevedibil. Alcune indicazioni ( e risposte ai vostri quesiti) per quanto riguarda la parte procedurale: - chi può richiedere questo DURC ? tutte le imprese che abbiano crediti certificati con la pubblica amministrazione (non inferiori ai debiti contributivi) comprese uelle sottoposte alla procedura di concordato preventivo in continuità; - come si richiede? L’impresa interessata dovrà inoltrare via PEC agli istituti o alla Cassa Edile la certificazione del credito ottenuto attraverso la piattaforma informatica predisposta a tale scopo dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (questo in attesa di avere le credenziali per l’accesso diretto alla piattaforma da parte di tutte le Casse Edili). 7 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it - A quale data si controlla la posizione dell’impresa? Alla data di istruttoria del DURC, tranne i casi di verifica dell’autodichiarazione per i quali occorre certificare la posizione contributiva dell’impresa alla data indicata nel DURC. Ciò significa che sono irrilevanti eventuali crediti o debiti insorti dopo tale data. - Quale importo del debito con le Casse Edili deve essere indicato? Il debito contributivo che l’impresa ha con la Cassa Edile che emetterà il DURC sommato a quello comunicato alla stessa dalle altre Casse Edili che hanno segnalato l’irregolarità dell’impresa attraverso la BNI. A questo fine non rilevano gli importi per i quali sia stato richiesto l’intervento sostitutivo; questi potranno essere scorporati dal debito complessivo soltanto successivamente all’effettivo pagamento da parte della stazione appaltante. - Come deve essere rilasciato il DURC ? Nel caso di debiti contributivi dell’impresa con il sistema delle Casse Edili la Cassa, verificate con Inps ed INAIL le condizioni previste in merito al rapporto tra crediti e debiti complessivi dell’impresa, dichiarerà nel DURC la regolarità dell’impresa con la Cassa Edile e riporterà nel campo note di propria competenza i dati indicati nella Comunicazione CNCE n528 del 24 ottobre u.s. e cioè l’importo del debito con il sistema delle Casse Edili e l’importo dei crediti certificati. Nel caso di assenza di debiti con il sistema dei nostri enti la Cassa dichiarerà normalmente nel DURC la regolarità dell’impresa e non dovrà aggiungere nulla nel campo note. Resto a vostra disposizione ovviamente, in merito ad ulteriori chiarimenti sulla procedura da seguire in questi casi. Vi prego eventualmente di richiederli durante il dibattito e cercherò di rispondervi, per quanto di mia competenza, alla conclusione dei lavori di questo pomeriggio. 6. Dopo questa carrellata, mi rendo conto non esaustiva, sulle innovazioni legislative introdotte in questi mesi sulla gestione del Durc, vorrei ora soffermarmi sulla principale innovazione contrattuale sulla stessa materia: la verifica di congruità della manodopera denunciata in cantiere. Come già detto in altre occasioni questa nuova procedura ha due diverse valenze: la prima è quella di poter essere collegata al rilascio del Durc a fine cantiere (e per questo aspetto l’accordo delle Associazioni nazionali del luglio scorso ne ha spostato il termine di applicazione al mese di ottobre del 2014) . L’altra valenza è quella rappresentata dall’effetto annuncio: indipendentemente, cioè, dal collegamento normativo con il rilascio del Durc (che, comunque, ricordo che per gli appalti pubblici è teoricamente già in vigore), il sapere che la Cassa Edile analizzerà 8 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it la quantità di manodopera impegnata in cantiere e le cause di un’eventuale incongruità della stessa rispetto alle percentuali minime stabilite dagli accordi nazionali, rappresenta un preciso messaggio preventivo che, come per il part time, ha un effetto deterrente rispetto alle tentazioni, ahimè non infrequenti, di denunciare alla Cassa Edile un numero di operai o di ore lavorate inferiore al vero. Per questa motivazione ritengo molto importante che le Casse Edili utilizzino al meglio il tempo che ci separa dal mese di ottobre del prossimo anno e che la Cnce svolga appieno la funzione di monitoraggio sull’attività in corso in ogni Cassa Edile così come previsto dall’accordo del luglio scorso. Voglio ricordare che il presupposto di questo ragionamento è che tutte le Casse Edili abbiano attivato un sistema di acquisizione dei dati relativi a tutti i cantieri, pubblici e privati sopra i 100.000 euro, presenti sul proprio territorio di competenza e che abbiano adottato la cosiddetta “denuncia di cantiere”, cioè uno schema di denuncia mensile che permetta alla Cassa di registrare l’effettiva presenza di ciascun operaio all’interno dei vari cantieri. A fronte di questo presupposto (che, ricordo, ha carattere obbligatorio e non facoltativo perché non è stato rimandato ad ottobre ma assolutamente confermato nell’accordo sottoscritto da tutte le parti sociali), come Commissione ci siamo fatti carico di attivare un tavolo tecnico con i responsabili di tutti i sistemi di gestione dei cantieri, di tutti i sistemi di trasmissione telematica delle denunce e di tutti i sistemi gestionali delle Casse Edili per affrontare e risolvere due problematiche: l’esigenza di far confluire sulla Cassa Edile competente tutti i dati, soprattutto quelli relativi all’imponibile di manodopera, dei cantieri sottoposti a verifica di congruità e la necessità di predisporre uno strumento informatico per monitorare a livello nazionale tutti i “numeri” della verifica (n. di cantieri, tipologia di attività, localizzazione, importo lavori, n. di imprese e di lavoratori coinvolti, lavoratori non dipendenti, etc.) fino a quelli relativi ai risultati finali (cantieri congrui o no). Il tavolo tecnico, aperto nello scorso mese di marzo, ha sviluppato nella riunione del 28 ottobre un’ipotesi di lavoro che potrebbe permettere di soddisfare entrambe le esigenze descritte e, grazie alle specifiche tecniche già sviluppate dall’ing. Biscuola e a quelle che lo saranno nei prossimi giorni da parte di Elena Ratto e Marco Durante, mi sento di poter dire che entro poco tempo si potrà lavorare su una soluzione condivisa e soprattutto utile per tutto il sistema delle Casse Edili. Certamente né lo scambio dati né il monitoraggio nazionale esauriscono le necessità di analizzare le problematiche organizzative, informatiche e di rapporto con le imprese e i consulenti che scaturiscono dall’applicazione delle innovazioni connesse alla verifica di congruità. 9 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it Dall’analisi dei numeri non emergeranno certamente le difficoltà delle Casse Edili a farsi dare informazioni attendibili sui cantieri (o a farsele dare proprio), sulle lamentele dei consulenti per l’ulteriore lavoro richiesto dai nuovi adempimenti, sulla veridicità e sulla qualità dei dati che vengono inviati, sui tentativi di mascherare con fantasiose giustificazioni l’evasione contributiva contestata dalla Cassa Edile. Per questo c’è la necessità di costruire, oltre ai tavoli tecnici, anche quelli di confronto tra gli amministratori e i direttori delle Casse e le stesse parti sociali; confronti che abbiano al centro l’attività complessiva dei nostri enti per contrastare ogni fenomeno di evasione contributiva e di mancata applicazione delle condizioni contrattuali, attività di contrasto di cui la verifica di congruità è solo uno degli strumenti, insieme alla gestione del Durc. La Presidenza della Cnce ritiene che tali tavoli vadano costruiti prioritariamente a livello regionale e, in questo senso, si farà carico di proporne l’attivazione con un calendario di riunioni da realizzare già all’inizio del prossimo anno, a cui la Commissione garantirà ovviamente la propria partecipazione. L’obiettivo è quello di arrivare ad un momento di confronto nazionale, che coinvolga amministratori, direttori e parti sociali, entro il prossimo mese di giugno. 7. Certamente nessuno di noi sottovaluta la drammaticità della situazione in cui sono costrette ad operare oggi le imprese di costruzione. Sappiamo tutti che, in questa fase, ogni seppur minimo adempimento richiesto dal nostro sistema viene visto come un ulteriore attentato alla sopravvivenza dell’impresa. Non mi riferisco in particolare ai nuovi adempimenti per la verifica di congruità; vale anche per tutti casi in cui la Cassa Edile è costretta a ricordare che esiste il Durc e che occorre essere regolari con i versamenti contributivi. Quante volte mi avete raccontato di situazioni di profondo disagio da voi vissute nei confronti di imprenditori che non sono in grado di pagare piccole somme, anche poche centinaia di euro, che chiedono di rateizzare, ad esempio, 500 euro di debito in 10 rate mensili di 50 euro, che vi prospettano esiti tragici se anche la Cassa Edile sbatterà loro la porta in faccia (e leggendo il numero dei fallimenti o dei suicidi sapete che non è una sceneggiata)? Sappiamo che noi possiamo fare ben poco per aiutare queste imprese, perché siamo tenuti innanzitutto a far applicare le norme di legge e quelle contrattuali e non possiamo abdicare dal ruolo di garanti del rispetto delle regole che ci è stato affidato. Ma quel poco che possiamo fare, abbiamo il dovere di farlo subito. Mi riferisco in primo luogo alle nostre procedure di rateazione dei debiti contributivi dell’impresa. 10 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it E’ chiaro che di fronte alla indisponibilità dell’impresa a riconoscere il proprio debito nei confronti dei lavoratori e della Cassa Edile noi siamo tenuti a percorrere fino in fondo ogni tentativo possibile per il recupero del credito. Nei prossimi giorni vi invieremo un parere del prof. Sandulli, che tutti voi conoscete, che confermerà i doveri a cui è tenuta la Cassa Edile nell’interrompere i termini di prescrizione, nell’avviare sempre l’azione di recupero, nel valutare attentamente i singoli casi in cui sia costretta a non procedere all’azione legale, nel divieto di operare qualsiasi forma di cancellazione dei debiti delle imprese morose. (anzi vi preannuncio che il prossimo Consiglio di Amministrazione della Cnce valuterà la possibilità di tenere a primavera o inizio estate una nuova riunione di coordinamento sulle attività legali delle Casse Edili, una sorta di Udine 2). Quando, invece, abbiamo di fronte un’impresa che riconosce il proprio debito ed intende concordare con la Cassa Edile un piano di rientro, il nostro sistema deve essere in grado di fornire risposte motivate entro un quadro di regole certe a livello nazionale. Per questo chiediamo al Comitato della Bilateralità, con l’approssimarsi della scadenza del 31 dicembre 2013 prevista dalla delibera 1/2012, di riaffrontare complessivamente questa materia, alla luce dell’esperienza maturata in questi mesi, valutando un’eventuale conferma o estensione del periodo di rateazione, un possibile snellimento delle procedure per consentire una rapidità nella risposta (positiva o negativa che sia) e un’eventuale presa d’atto che, in un quadro per le imprese di evidenti difficoltà di affidamento e di rapporti col mondo bancario e assicurativo, molti amministratori di Casse Edili si sono assunti la responsabilità di accettare gli effetti cambiari a garanzia del rispetto del piano di rateazione concordato. Un’altra piccola cosa che possiamo fare subito per dare almeno un segnale di attenzione e di incoraggiamento alle imprese iscritte è quella di porci seriamente l’obiettivo della semplificazione. Innanzitutto quella relativa al DURC. Domani avremo modo di conoscere un’esperienza concreta e straordinaria di semplificazione. Non vi illustro le procedure operative (lo faranno domani i responsabili della Regione e della Cassa Edile di Parma) ma solo l’effetto finale. La sperimentazione realizzata in questi mesi nei Comuni colpiti dal sisma (e, prima, dal Comune di Parma ed altri) potrà consentire alla famiglia che vuole risanare o ricostruire la propria casa o il proprio laboratorio artigianale – e che, per questo, si vuole avvalere di un’impresa regolare – di avere l’avvio dei lavori in tempi rapidissimi perché il DURC sarà acquisito dal Comune in maniera automatizzata ed 11 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it in tempo reale, senza essere di ostacolo alle attività che porteranno al risanamento e al rilancio di quel territorio. Vogliamo ragionare su quest’esperienza perché essa rappresenta, al di là dei tanti annunci fatti in questi anni, una vera dematerializzazione del DURC che permette, oggi solo nei lavori privati domani con una modifica delle normative anche in quelli pubblici o per altre tipologie, di acquisire un DURC in corso di validità senza effettuare una nuova richiesta e evitando, quindi, un’inutile duplicazione della procedura, un inutile lavoro per INPS, INAIL e Casse Edili, una perdita di tempo per gli utenti. Al termine di questa presentazione apriremo un confronto pubblico con le Direzioni centrali di INPS e INAIL su un’idea che potremo definire di DURC on line. Quest’idea parte dalla creazione, da parte dell’INPS, di un portale che permetterà alle imprese di verificare direttamente la propria posizione contributiva con l’Istituto. In buona sostanza, presa visione di questo nuovo servizio dell’INPS, il Ministero del Lavoro si è chiesto – e ha chiesto a INAIL e a noi – se tutti i soggetti coinvolti nella gestione del DURC siano in grado di attivare tre piattaforme che possano consentire di verificare nell’immediatezza la regolarità contributiva delle imprese con ciascun ente e se tale verifica, attraverso un collegamento delle tre piattaforme, possa sostituire il DURC. La materia è ovviamente di competenza delle parti sociali e attendiamo a riguardo le necessarie indicazioni da parte del Comitato della Bilateralità. Per quanto ci riguarda l’esperienza acquisita in questi anni di gestione del DURC e della stessa BNI (la cui trasformazione è comunque all’ordine del giorno per consentire una fotografia in tempo reale della situazione dell’impresa) ci fa ritenere che la definizione di un’irregolarità contributiva non è demandabile completamente ad un sistema automatizzato poiché è frutto di un processo di valutazione che non può prescindere da un rapporto diretto tra imprese e Cassa Edile. Ben diversa potrebbe essere, come testimoniato da esperienze già realizzate da alcune Casse Edili, l’ipotesi di creare una sorta di white list, cioè una lista di imprese super regolari, che potrebbe essere prevista da una riforma della normativa che, come accennato durante l’esame dell’art. 31 del DL 69/2013, vada nella direzione del DURC per impresa. Occorrerà anche chiarire se un’eventuale riforma del DURC in questo senso possa essere integrata con la procedura per il rilascio e l’aggiornamento della patente a punti per il settore dell’edilizia che, come abbiamo potuto leggere sui giornali, sembra poter giungere in porto a cinque anni dalla sua ideazione. Forse la logica potrebbe essere la stessa: premiare le imprese 12 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it virtuose (almeno attraverso una corsia preferenziale di valutazione) e incentivare le altre alla regolarità contributiva e contrattuale. In ogni caso, qualunque sia l’esito di questa riflessione e quali siano le scelte operative conseguenti, appare chiara a tutti la volontà del Ministero di avviare un forte processo di dematerializzazione del DURC. Non possiamo che prenderne atto e auspicare una positiva ricaduta in termini di semplificazione degli adempimenti per le nostre imprese. L’ultimo argomento che vorrei sottoporre alla vostra attenzione è quello relativo alle possibilità di semplificazione degli adempimenti e delle procedure che riguardano le Casse Edili. Non è un mistero che due sono gli argomenti centrali nelle trattative per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro: la prestazione APE e la ristrutturazione del sistema degli enti paritetici. Sul primo rimaniamo in attesa delle decisioni delle parti; attraverso i dati dell’indagine sull’erogazione APE del 2012 (vi prego di mandarci il prima possibile l’aggiornamento per il 2013) abbiamo solo rilevato come la norma che regola l’APE (erogazione definita nazionalmente e contribuzione stabilita territorialmente), insieme alle profonde diversità locali del mercato del lavoro edile, stia determinando una crescente divaricazione delle contribuzioni tra le aree del Paese e, quindi, favorisca, per via contrattuale, l’esistenza di un costo del lavoro per le imprese diverso da territorio a territorio. Anche sull’altro argomento siamo spettatori interessati: da un’analisi comparata dei bilanci delle Casse Edili, delle Scuole e dei CPT emergono non pochi elementi di preoccupazione sul nostro sistema, almeno nelle forme e con le strutture attuali. Attendiamo anche qui di conoscere le indicazioni delle parti sociali poiché sia sull’assetto del sistema degli enti paritetici sia sulle regole basilari per la loro gestione occorre prima di tutto una chiarezza di norme e di regole da parte delle Associazioni nazionali e, poi, una coerenza di comportamento di quelle territoriali. In altri termini se, ad esempio, in due Casse di pari dimensione abbiamo un costo annuo del personale di 600.000 euro in una e di 1.800.000 nell’altra, non c’è solo una responsabilità degli amministratori dell’ente ma, a monte, c’è l’assenza di limiti nazionali all’autonomia gestionale locale e, evidentemente, l’esistenza di altre priorità per le associazioni territoriali rispetto e quella di garantire una gestione equilibrata ed efficiente dell’ente. Ma potremo fare molti altri esempi che testimoniano la crescente incapacità di affrontare il difficile compito di governare il sistema degli enti paritetici utilizzando esclusivamente un’ottica localistica, senza cioè non solo un quadro di regole nazionali ma anche una strutturazione del 13 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it sistema che impegni le Associazioni, a tutti i livelli, a perseguire gli obiettivi generali della categoria anche nella gestione degli enti. Aspettando queste decisioni di politica contrattuale, vediamo quale può essere il nostro contributo tecnico per favorire un processo di semplificazione e di efficientamento del sistema. E’ stato già detto dalla Commissione nel Convegno di due anni fa a Parma: il livello regionale è il primo luogo ove è possibile e indispensabile attivare un coordinamento operativo tra le Casse Edili, ricercare soluzioni omogenee acquisendo le buone pratiche esistenti a livello territoriale, verificare la possibilità di creare servizi comuni e sinergie gestionali, favorire i processi di mobilità delle imprese sul territorio regionale e garantire l’effettiva erogazione ai lavoratori delle prestazioni previste dalla contrattazione integrativa. In molte Regioni questo confronto è già stato attivato da tempo e ha dato frutti positivi – penso a Lombardia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Marche e Puglia, ad esempio – ma occorre estenderlo a tutte le realtà e finalizzarlo a obiettivi precisi. Un obiettivo prioritario io credo possa essere quello di arrivare in tempi non lunghi ad una denuncia unica nazionale. Non si tratta solo di favorire, semplificandoli, gli adempimenti a carico delle imprese (anche se il raggiungimento di questo scopo giustificherebbe da solo l’impresa). Ma unificare la denuncia significa anche favorire una maggiore omogeneità dei sistemi gestionali delle Casse, permettere una maggiore flessibilità nei sistemi di trasmissione delle denunce, creare i presupposti per realizzare un sistema a rete fra tutti gli enti. Come abbiamo fatto nei lontani anni 2000 e 2001, possiamo raggiungere questo risultato avviando un confronto tra i modelli di denuncia presenti nella stessa Regione, per poi riportarne i risultati in una sede di coordinamento nazionale che cercherà di operare una sintesi da sottoporre alle parti sociali. Si tratterà, non ce lo nascondiamo, di un lavoro non semplice perché non riguarderà solo lo schema della denuncia o le informazioni richieste ma dovrà stabilirne le modalità e le regole di compilazione, garantendo che in futuro ci sia una sola denuncia “da scrivere” per le imprese ma anche una sola denuncia “da leggere” per le Casse Edili. Sono sicuro che, nonostante le tante cose da fare, saremo capaci tutti insieme di dare il nostro contributo per un salto di qualità, non più rimandabile, del sistema bilaterale delle costruzioni. 14 Sede: via Alessandria, 215 00198 Roma Tel: 06852614 - Fax: 0685261500 www.cnce.it e-mail: info@cnce.it
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