Linee Guida concernenti le modalità di fornitura dei dati di potenza degli impianti radiomobili da parte degli operatori e la determinazione dei fattori di riduzione della potenza degli impianti Atto del Governo 115 Dossier n° 121 - Schede di lettura 5 novembre 2014 Informazioni sugli atti di riferimento Atto del Governo: 115 Ministro competente: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Norma di riferimento: Art. 14, comma 8, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 Date: termine per l'espressione del parere: 11 novembre 2014 Commissione competente : VIII Ambiente Premessa Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 (pubblicato nella Il D.P.C.M. 8 G.U. n. 199 del 28 agosto 2003), in attuazione della legge quadro in materia di elettrosmog luglio 2003 (L. 36/2001), sono stati fissati i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti all'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM) generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Lo stesso decreto ha altresì definito gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai CEM e individuato le tecniche di misurazione dei livelli di esposizione. In particolare, nel caso di esposizione a impianti che generano CEM con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci. Il comma 2 dell'art. 3 prevede inoltre, a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze, che all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumano i valori di attenzione indicati nella tabella 2 dell'allegato B. I citati limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico (art. 1, comma 2, del D.P.C.M. 8 luglio 2003). Si ricorda altresì che nella stessa data dell'8 luglio 2003 è stato pubblicato un altro D.P.C.M. (pubblicato però nella G.U. n. 200 del 29 agosto 2003) in materia di elettrosmog, ma relativo ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti (cd. CEM a basse frequenze). Lo schema di decreto in esame fa esclusivo riferimento ai CEM ad alte frequenze (100 kHz - 300 GHz) disciplinati dal D.P.C.M dell'8 luglio 2003 pubblicato nella G.U. n. 199, vale a dire ai CEM generati, principalmente, dagli impianti di diffusione radiotelevisiva e dalle stazioni radio base (SRB) per la telefonia mobile. Per una trattazione aggiornata e approfondita dello stato della tutela dai CEM si rinvia al capitolo 12 "Radiazioni non ionizzanti" dell'Annuario ISPRA 2013 (luglio 2014). L'art. 14, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha introdotto, alle lettere a), b), c) e d), una serie di disposizioni integrative della normativa dettata dal citato D.P.C.M. Rinviando per un'analisi approfondita delle modifiche al commento del comma 8 contenuto nel dossier n. 737 del 10 dicembre 2012, di seguito si sintetizzano i principali Le modifiche apportate dai decreti-legge 179/2012 e 133/2014 contenuti delle modifiche operate dal medesimo comma. Con la lettera a) è stato delimitato il campo di applicazione dei valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B del D.P.C.M. 8 luglio 2003. Rispetto alle previsioni del D.P.C.M., è stato infatti chiarito che i citati valori di attenzione si assumono a titolo di misura di cautela a lungo termine nei seguenti casi: i) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere; ii) solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (il riferimento alle "pertinenze esterne con dimensioni abitabili" è stato introdotto dall'art. 6, comma 5, del D.L. 133/2014, in corso di conversione, A.S. 1651), come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini). Con le lettere b) e c) vengono invece modificate le modalità di misurazione contemplate dagli artt. 3 e 4 del citato D.P.C.M. La lettera d) contiene una serie di disposizioni volte a disciplinare le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione. Dopo aver confermato il contenuto dispositivo della norma dettata dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (che viene testualmente riprodotta e secondo cui le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal Comitato Elettrotecnico Italiano CEI), la lettera d) stabilisce, tra l'altro, che per la verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, previste dal D.Lgs. 259/2003, saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati "in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore". Viene inoltre previsto che, in assenza di pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. L'individuazione dei citati fattori di riduzione e dei valori di assorbimento viene demandata al sistema delle agenzie ambientali (ISPRA-ARPA/APPA), tramite l'elaborazione di apposite linee guida. Le stesse linee guida dovranno contenere le modalità per la fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti, dati che dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti stessi. Nella relazione che accompagnava il disegno di legge di conversione del D.L. 179/2012 veniva sottolineato che "attraverso l'introduzione di metodiche di misurazione univoche e di riferimenti a normative tecniche di settore gli operatori di comunicazione elettronica potranno procedere alle necessarie attività di razionalizzazione e modernizzazione della rete potendo operare in un quadro normativo più chiaro e definito. Peraltro nella maggior parte dei casi si tratta di norme tecniche univocamente già applicate da molti degli organi preposti al controllo sul territorio". Tali considerazioni vengono sostanzialmente ribadite nelle premesse dello schema di decreto in esame, ove viene evidenziato che l'emanazione delle linee guida è necessaria e urgente "al fine di consentire lo sviluppo delle reti mobili a larga banda e di garantirne l'operatività nell'ottica della diffusione delle tecnologie digitali". Riepilogando, il comma 8 dell'art. 14 del D.L. 179/2012 affida alle linee guida i seguenti Finalità delle linee guida compiti: 1) definire le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori; 2) definire i fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna; 3) determinare i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici; 4) definire la nozione di pertinenze esterne con dimensioni abitabili, funzionale alla delimitazione del campo di applicazione dei valori di attenzione prevista dalla lettera a) del medesimo comma 8. Nello schema di linee guida in esame viene evidenziato che le stesse si limitano a disciplinare i primi due punti. Vengono invece tralasciati gli aspetti definitori connessi ai valori di assorbimento e alle pertinenze esterne con dimensioni abitabili. 2 Relativamente alle modalità di emanazione delle linee guida, elaborate da ISPRA e Modalità di dalle ARPA/APPA, esse sono state recentemente modificate dal D.L. 91/2014, convertito emanazione delle linee guida dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Mentre il testo convertito del D.L. 179/2012 prevedeva l'approvazione delle linee guida con decreto dirigenziale emanato dal Ministero dell'ambiente, l'art. 11, comma 6, del D.L. 91/2014 ha previsto: l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente; il previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. L'art. 14, comma 8, lettera d), stabilisce altresì che le linee guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'ambiente, che provvederà alla relativa approvazione. Relativamente ai termini per l'adozione dei decreti di approvazione delle linee guida, Termine di il comma 6-bis dell'art. 11 del D.L. 91/2014 fissa la data del 19 novembre 2014, vale a dire emanazione 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto (pubblicata delle linee guida sulla G.U. del 20 agosto 2014 ed entrata in vigore il giorno successivo). Contenuto Come anticipato in premessa, lo schema in esame non adempie interamente ai compiti previsti dalla norma primaria (art. 14, comma 8, del D.L. 179/2012), ma si limita a definire: 1) Le modalità di fornitura all'ISPRA e alle ARPA/APPA dei dati di potenza degli Dati di potenza degli impianti impianti da parte degli operatori Lo schema in esame prevede che tale fornitura debba avvenire con la realizzazione, da parte di ogni operatore, di una banca dati consultabile on line da parte dell'ISPRA e delle ARPA/APPA, con accesso riservato tramite password e possibilità di esportare i dati nei formati elettronici di uso comune (quali ad es. .csv .txt .xls). Nella banca dati devono essere memorizzati i dati di potenza degli impianti, quali: il valore della potenza massima P max erogabile ai morsetti di antenna (valore di picco Pmax della potenza effettiva erogata in uscita dall'antenna, come definito dalla norma CEI211-10); il valore medio P i , su un intervallo di 60 minuti, della potenza dell'impianto ai morsetti Pi d'antenna (valore medio della potenza erogata in uscita dall'antenna, come definita dalla norma CEI-211-10), che sarà prodotto per tutti gli impianti con cadenza non superiore a un mese. I suddetti valori di potenza devono rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti e riportare anche le informazioni riguardanti le eventuali condizioni di funzionamento anomalo. Al fine di consentire una facile individuazione dell'impianto anche nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'installazione (disciplinato dal D.Lgs. 259/2003), la codifica dell'impianto deve essere la stessa utilizzata dagli operatori per le istanze di installazione. La relazione illustrativa sottolinea che la fornitura, da parte dei gestori, dei dati suddetti consente un maggior controllo da parte delle autorità competenti; il monitoraggio continuo delle emissioni da parte dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile; nonché la possibilità di individuare puntualmente situazioni critiche che altrimenti potrebbero sfuggire al controllo effettuato sul territorio dalle ARPA/APPA. Nel capitolo sulle radiazioni non ionizzanti dell'Annuario ISPRA 2013, citato in premessa, viene fornita una panoramica dello stato del monitoraggio e dei dati a disposizione che sembra confermare quanto affermato dalla relazione illustrativa. A pag. 25 del citato capitolo 12 si legge infatti che "poche sono ancora le regioni provviste di un catasto sia per l'alta che per la bassa frequenza; infatti solo 10 regioni (Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Calabria e Sardegna) hanno un catasto RF/ELF o in corso di realizzazione o realizzato". La relazione sullo stato di attuazione della L. 36/2001 (Doc. CXLVIII, n. 1, trasmesso alla Camera il 14 febbraio 2014) ricorda che ai fini dell'istituzione del catasto nazionale e del relativo funzionamento devono essere predisposti 5 decreti di cui il primo, quello di istituzione che fornisce le indicazioni generali e la struttura della banca dati, è stato pubblicato nella G.U. n. 58 del 11 marzo 2014. 2) I fattori di riduzione della potenza massima al connettore di antenna, da applicare nelle stime previsionali per tener conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore 3 Le linee guida in esame prevedono che i fattori di riduzione (α24h ) siano calcolati come il Calcolo del fattore di valore massimo, su base annua, delle medie dei fattori di riduzione giornalieri (α24h day ) . Questi ultimi valori vengono calcolati come medie giornaliere dei rapporti tra i valori medi riduzione orari della potenza dell'impianto ai morsetti d'antenna (Pi) e il valore della potenza massima erogabile ai morsetti di antenna (Pmax ). In termini matematici α 24h day = (∑i=1,...,24 P i/P max ) / 24. Il fattore di riduzione α 24h così ottenuto verrà utilizzato per calcolare il livello medio su 24 ore del campo elettrico associato al singolo segnale (E24h ), al fine di effettuare le valutazioni previsionali necessarie per l'espletamento dell'istruttoria per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto, disciplinata dal D.Lgs. 259/03. In particolare, il valore E 24h sarà ottenuto dal prodotto di E max per la radice quadrata di α 24h , dove E max è il valore di campo elettrico massimo del segnale, valutato sulla base di P max (potenza massima erogabile ai morsetti d'antenna). Per le finalità indicate le linee guida prevedono l'obbligo, in capo agli operatori, di trasmettere il valore α24h all'organo di controllo di cui all'art. 14 della L. 36/2001, contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione disciplinata dal D.Lgs. 259/2003, mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui viene giustificata in maniera documentata la motivazione della scelta effettuata. In proposito viene altresì stabilito, in apposita nota, che le modalità di trasmissione del valore α 24h potranno essere specificate a livello regionale. Utilizzo del fattore di riduzione Obbligo di comunicazione del fattore Si ricorda che l'art. 14 della legge n. 36 del 2001 ha attribuito l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale alle amministrazioni provinciali e comunali mediante le strutture delle Agenzie regionali per la protezione ambientale (comma 1), ha poi precisato che nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni (comma 2). Con riferimento al procedimento di autorizzazione degli impianti in questione, l'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) definisce su scala nazionale le modalità per l'installazione degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati di radio-telecomunicazione, e prevede che l'interessato chieda autorizzazione o proceda mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) - a seconda che si tratti di trasmettitori con potenza superiore o inferiore a 20 W - presso l'ente locale, allegando la documentazione tecnica del caso, nel rispetto delle soglie di campo elettromagnetico fissate dalla normativa. Lo stesso decreto prevede che sulla documentazione prodotta vi sia un pronunciamento dell'agenzia per la protezione dell'ambiente regionale (ARPA) o di altro organismo indicato dalla Regione, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza o della SCIA. Il pronunciamento dell'Agenzia avviene con verifica del rispetto dei valori di emissione elettromagnetica fissati per l'intero territorio nazionale dal citato D.P.C.M. 8 luglio 2003. Nel caso in cui il valore non venisse fornito dall'operatore, esso sarà assunto pari ad 1; verrà cioè considerata l'ipotesi più sfavorevole per l'operatore (α24h è infatti pari ad 1 se e solo se, per ogni intervallo orario, il valore P i eguaglia il valore P max ). La relazione illustrativa sottolinea che le citate modalità di calcolo rappresentano uno strumento ed una metodologia univoci ed inequivocabili per tutte le ARPA/APPA ai fini dell'espressione del parere richiesto nell'ambito della valutazione previsionale e di verifica dell'effettivo impatto in termini di CEM da parte dei sistemi di telecomunicazione fissa e mobile (che viene espletata nell'ambito dell'istruttoria per l'autorizzazione all'installazione dell'impianto), ponendo fine ai diversi e contrastanti pareri dei tecnici nell'ambito dell'interpretazione dell'attuale quadro normativo. Ulteriori Le linee guida disciplinano inoltre le modalità: disposizioni per l'aggiornamento del valore α24h ; per il calcolo del fattore α24h , nelle more del popolamento della banca dati, con riferimento alle istanze previste dal D.Lgs. 259/2003 e relative alla modifica degli impianti esistenti. Viene infine previsto che in fase di prima attivazione di un nuovo servizio, successivamente alla pubblicazione delle presenti linee guida, invece, il valore di α 24h potrà essere ricavato dall'analisi degli α 24h di uno o più impianti già esistenti con caratteristiche tecniche simili (di cui dovranno essere fomiti i dati identificativi). Am0101 Servizio Studi - Dipartimento Ambiente st_ambiente@camera.it - 066760-9253 CD_ambiente La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
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