STUDIO RAG. CALAMAI LUCA COMMERCIALISTA REVISORE DEI CONTI VIALE I MAGGIO, 13 – 50031 BARBERINO DI MUGELLO TEL. 055/8418070 FAX 055/8416911 E-MAIL: studiocalamai@newnet.it CIRCOLARE GIUGNO 2014 PARTE SECONDA NOVITÀ Soggetti IRES - Credito d’imposta per investimenti in macchinari e apparecchiature ..................................................... 1 Tutti i soggetti - Principali disposizioni del DL 66/2014 convertito (c.d. “decreto Renzi”)................................................ 2 Tutti i soggetti - Revisione delle rendite di natura finanziaria ...................................................................................... 3 Soggetti IRES - Rilevanza fiscale dei componenti di reddito che emergono a seguito della correzione di errori contabili ... 5 Tutti i soggetti - Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ..................................... 6 Soggetti IRAP - Estensione all’IRAP della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio ................................................................................................................................................................... 6 Contribuenti soggetti agli studi di settore - Accesso al regime premiale in caso di congruità e coerenza con le risultanze degli studi di settore ................................................................................................................................................. 7 Lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati - Precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate .. 8 Soggetti IVA - Principali adempimenti in tema di fatturazione elettronica e semplificata ................................................. 10 Tutti i soggetti - Esenzione da imposta di registro dell’atto di affrancazione di usi civici ................................................ 11 Tutti i soggetti - Esclusione dall’applicazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento dell’acconto IMU e TASI ......... 11 Imprese/professionisti - Modalità di iscrizione nel Registro delle imprese della PEC-imprese ....................................... 12 Imprese - Riduzione del 50% del diritto camerale ....................................................................................................... 13 Società di capitali - Approvazione definitiva dei documenti OIC 15, OIC 20 e OIC 21 ..................................................... 13 Datori di lavoro - Modalità di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali-assicurativi e procedura automatizzata di inquadramento ................................................................................................................................ 14 Lavoratori - Sgravi contributivi sui premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello per l’anno 2013 ....................................................................................................................................................................... 14 IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI Contribuenti con studi di settore - Ambito applicativo della proroga dei termini di versamento delle somme risultanti da UNICO 2014 ............................................................................................................................................................. 15 Soggetti che prestano assistenza fiscale - Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2014 ........... 17 PROCEDURE PRATICHE Società di comodo - Determinazione del reddito minimo e limitazioni per il credito IVA ............................................... 17 NOVITÀ Fiscale DL 24.6.2014 n. 91 Soggetti IRES Credito d’imposta per investimenti in macchinari e CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI E APPARECCHIATURE L’art. 18 del DL 24.6.2014 n. 91 (c.d. decreto “competitività”) prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Investimenti agevolabili Gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL) e fino al 30.6.2015, ad esclusione degli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro. Gli investimenti che danno diritto al credito d’imposta sono esclusivamente quelli compresi 1 apparecchiature nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007. Si tratta di macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione; dovrebbero, quindi, essere esclusi gli immobili strumentali, le autovetture e i computer. Restano, inoltre, esclusi gli investimenti aventi ad oggetto beni usati, ossia beni a qualunque titolo già utilizzati. segue Calcolo dell’agevolazione È attribuito un credito d’imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (2009-2013 per gli investimenti 2014), con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Viene, inoltre, disposto che per le imprese in attività al 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL) che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni, la media aritmetica degli investimenti agevolati che rileva ai fini del beneficio fiscale è quella risultante dagli investimenti realizzati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del decreto (o a quello successivo), con la facoltà di escludere, anche in questo caso, il valore più alto. Possono usufruire dell’agevolazione anche i soggetti costituiti dopo il 25.6.2014 (data di entrata in vigore del DL). In particolare, tali soggetti potranno beneficiare dell’agevolazione per il valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta. Utilizzo del credito d’imposta Il credito d’imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97. La prima quota annuale è, tuttavia, utilizzabile dal 1° gennaio del secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento; in pratica, in caso di investimenti effettuati nel 2014, la prima quota potrebbe essere utilizzata dall’1.1.2016. Revoca È prevista la revoca del credito d’imposta: • se l’imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all’esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all’acquisto; • nel caso in cui i beni oggetto d’investimento siano trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento. Fiscale PRINCIPALI DISPOSIZIONI DEL DL 66/2014 CONVERTITO (C.D. “DECRETO RENZI”) DL 24.4.2014 n. 66, conv. L. 23.6.2014 n. 89 Il DL 24.4.2014 n. 66 (c.d. “decreto Renzi” o decreto “IRPEF-spending review”), recante interventi urgenti per la competitività e la giustizia sociale, in vigore dal 24.4.2014, è stato convertito nella L. 23.6.2014 n. 89, in vigore dal 24.6.2014. Di seguito, sono riepilogate le principali novità di carattere fiscale che hanno subito modifiche nell’iter di conversione. Tutti i soggetti Principali disposizioni del DL 66/2014 convertito (c.d. “decreto Renzi”) Bonus 80,00 euro Con riguardo all’introduzione, per il solo periodo d’imposta 2014, di un credito per i lavoratori dipendenti e i titolari di alcuni redditi assimilati con un reddito complessivo IRPEF non superiore a 26.000,00 euro, si segnala che, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione: • è affidato alla legge di stabilità 2015 il compito di prevedere prioritariamente misure fiscali che privilegino il carico di famiglia e, in particolare, le famiglie monoreddito con almeno due o più figli a carico; • le somme versate dal sostituto di imposta a titolo di bonus sono recuperate dallo stesso mediante compensazione nel modello F24, mentre gli enti pubblici e le amministrazioni statali possono recuperarle anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. Presentazione del modello F24 A decorrere dall’1.10.2014, diviene obbligatoria la presentazione, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dei modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia pari a zero oppure sia di importo superiore a 1.000,00 euro o sia di importo positivo, ma siano state effettuate compensazioni. 2 Per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione, inoltre, per gli intermediari (es. professionisti) che utilizzano i servizi telematici per pagare i modelli F24 di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento, viene eliminata la necessità dell’autorizzazione del contribuente alla banca o alla posta dove il professionista detiene il conto corrente. segue Rivalutazione dei beni di impresa Viene prevista la possibilità di versare in tre rate (in scadenza il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre 2014) le imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione. Obbligo di fatturazione elettronica In sede di conversione del decreto, sono stati individuati i casi di esclusione dall’indicazione del Codice identificativo di gara (CIG) nell’ambito della fattura elettronica, mediante un espresso rinvio alle linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, approvate dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la determinazione 7.7.2011 n. 4; inoltre, ai medesimi fini, è inserita una tabella che elenca le singole tipologie di appalto per le quali opera la predetta esclusione; la tabella è soggetta a periodico aggiornamento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si dispone altresì che i suddetti codici siano inseriti, a cura della stazione appaltante, nei contratti di appalto, nell’ambito della clausola prevista all’art. 3 co. 8 della L. 13.8.2010 n. 136, ovvero la clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tale clausola deve inoltre riportare il riferimento esplicito agli obblighi delle parti derivanti dall’applicazione della disciplina in esame. Determinazione del reddito per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili La versione originaria dell’art. 22 del DL 66/2014, al co. 1, ha disposto, modificando il co. 423 dell’art. 1 della L. 266/2005 (Finanziaria 2006) che, per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’IVA il coefficiente di redditività del 25%. Tale previsione, per effetto delle modifiche apportate nell’iter di conversione, opera a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014; i contribuenti dovranno tenerne conto ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovute per lo stesso periodo di imposta. È altresì introdotta una disciplina transitoria per il 2014. Criteri di esenzione IMU per i terreni agricoli siti in aree montane o di collina Con riguardo all’esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti nelle zone montane o di collina, previste dall’art. 7 co. 1 lett. h) del DLgs. 504/92, si dispone: • l’individuazione, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei Comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applichi l’esenzione, diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 29.3.2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, o da altri soggetti; • il riconoscimento dell’esenzione IMU per i terreni esclusivamente di natura agricola, cioè quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile che, in base al nuovo decreto interministeriale, non ricadranno nelle zone montane o di collina. Dilazioni decadute entro il 22.6.2013 È ammessa la possibilità, per i contribuenti che, alla data del 22.6.2013, fossero decaduti dal beneficio della dilazione dei ruoli, di richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione. In particolare: • la domanda va presentata entro il 31.7.2014, senza particolari requisiti; • il nuovo piano potrà essere al massimo di 72 rate mensili; • la decadenza, per questo specifico piano, si ha con il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive; • viene abrogato l’art. 10 co. 13-ter del DL 201/2011 (ovvero la speciale dilazione “in proroga” per i contribuenti decaduti che avessero ottenuto la dilazione entro il 28.12.2011). Fiscale REVISIONE DELLE RENDITE DI NATURA FINANZIARIA Nel confermare la revisione della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura 3 circ. Agenzia delle Entrate 27.6.2014 n. 19 finanziaria, il DL 66/2014 convertito nella L. 89/2014 ha introdotto alcune disposizioni di coordinamento. Nello specifico, in attesa dell’armonizzazione tra la tassazione sui redditi finanziari percepiti dalle Casse previdenziali private e quella applicabile alle forme pensionistiche complementari (che dovrebbe intervenire nel 2015): Tutti i soggetti • Revisione delle rendite di natura finanziaria • • l’imposizione sulle rendite finanziarie percepite dalle Casse private passa dal 20% al 26%, quale regola generale valida per tutti i soggetti (regola che viene derogata per talune fattispecie, tra cui i proventi dei titoli di Stato); alle Casse private è attribuito un credito d’imposta del 6%, utilizzabile in compensazione dall’1.1.2015 senza limitazioni di importo; viene innalzato dall’11% all’11,5% il prelievo sui redditi di natura finanziaria percepiti dai fondi pensione. Con la circ. 27.6.2014 n. 19, l’Agenzia delle Entrate ha commentato le modifiche alla disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria introdotte dall’art. 3 del DL 66/2014, che portano l’aliquota delle ritenute (sia a titolo di imposta, sia a titolo di acconto) e delle imposte sostitutive su tali redditi dal 20% al 26%, a decorrere dall’1.7.2014. Fattispecie che mantengono il previgente regime impositivo L’art. 3 co. 2 e 3 del DL 66/2014 disciplina le c.d. “deroghe”, ovvero le attività finanziarie che mantengono il previgente regime impositivo anche dopo il 30.6.2014. Nella circ. 27.6.2014 n. 19 (§ 2), l’Agenzia delle Entrate ricorda che la principale fattispecie è rappresentata dai titoli di Stato, sia italiani che esteri, anche se in questo secondo caso è necessario che lo Stato emittente appartenga alla white list di cui al DM 4.9.96 e successive modifiche e integrazioni; l’unico aspetto innovativo introdotto dal DL 66/2014 riguarda i titoli emessi dagli enti territoriali di tali Stati, la cui tassazione, per effetto dell’equiparazione ai titoli di Stato, si riduce dal 20% al 12,50% con riferimento agli interessi e agli altri proventi maturati dall’1.7.2014. La stessa circ. 19/2014 precisa che beneficiano della medesima aliquota di tassazione prevista per i titoli del debito pubblico gli interessi delle c.d. “obbligazioni di progetto” emesse ai sensi dell’art. 1 del DL 22.6.2012 n. 83 (conv. L. 7.8.2012 n. 134). Mantengono, altresì, il previgente regime impositivo: • gli interessi dei titoli di risparmio per l’economia meridionale (assoggettati all’aliquota agevolata del 5%); • gli interessi corrisposti a società estere del gruppo per finanziare il pagamento di interessi su prestiti obbligazionari di cui all’art. 26-quater co. 8-bis del DPR 600/73 (assoggettati all’aliquota agevolata del 5%); • gli utili corrisposti a fondi pensione comunitari (assoggettati all’aliquota dell’11%); • gli utili corrisposti a società comunitarie non “madre-figlia” di cui all’art. 27 co. 3-ter del DPR 600/73 (assoggettati all’aliquota dell’1,375%); • il risultato netto delle forme di previdenza complementare di cui al DLgs. 5.12.2005 n. 252 (assoggettato all’aliquota dell’11%, misura incrementata all’11,5% per il 2014). Decorrenza Per quanto riguarda la decorrenza delle modifiche per i redditi di capitale, la circ. 19/2014 (§ 3) evidenzia che la regola generale è quella dell’esigibilità, anche se essa risulta derogata in molti casi (ad esempio, per gli interessi dei prestiti obbligazionari e dei conti correnti bancari vale il criterio della maturazione, mentre per i dividendi vale il criterio di cassa). Per quanto riguarda i redditi diversi di natura finanziaria, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per determinare la decorrenza del nuovo regime impositivo occorre avere riguardo al momento del realizzo, non necessariamente coincidente con quello in cui viene incassato il corrispettivo della cessione; per le partecipazioni cedute prima dell’1.7.2014 la tassazione continua, quindi, ad essere determinata nella misura del 20%, anche se il corrispettivo viene incassato successivamente. Regime transitorio In merito al regime transitorio previsto dall’art. 3 co. 15 - 18 del DL 66/2014, l’Agenzia delle Entrate ribadisce il divieto di affrancamento parziale, già previsto nell’ambito delle disposizioni transitorie del DL 138/2011, che avevano portato l’aliquota dal 12,50% al 20%. È, quindi, necessario che l’operazione coinvolga tutte le attività finanziarie detenute (ovvero tutte le attività ricomprese in un singolo rapporto intrattenuto con l’intermediario, se il contribuente ha optato per il risparmio amministrato), fatta chiaramente eccezione per quelle che non sono “toccate” dalla riforma, quali i titoli di Stato o le partecipazioni qualificate. Secondo la circ. 19/2014 (§ 7.3), dalle plusvalenze da affrancamento (maggiori valori delle 4 attività finanziarie al 30.6.2014 rispetto al costo fiscalmente riconosciuto) devono essere scomputate sia le minusvalenze da affrancamento (minori valori di altre attività finanziarie al 30.6.2014 rispetto al costo fiscalmente riconosciuto), sia le minusvalenze pregresse realizzate e non ancora compensate. La circolare prevede un ordine di utilizzo, e precisamente: segue • prima le minusvalenze realizzate sino al 31.12.2011, nel limite del 62,50%; • successivamente le minusvalenze realizzate dall’1.1.2012 al 30.6.2014 (senza limitazioni); • ancora successivamente, le minusvalenze da affrancamento. Esoneri dalla compilazione del modulo RW del modello UNICO La circ. Agenzia delle Entrate 27.6.2014 n. 19, oltre a trattare il tema dell’introduzione dell’aliquota al 26% per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria, è intervenuta sugli esoneri dalla compilazione del modulo RW del modello UNICO. Il documento di prassi in commento ha chiarito che, per beneficiare dell’esonero, non è strettamente necessario subire una ritenuta oppure assolvere un’imposta sostitutiva sul flusso estero. Viene precisato che, per le attività finanziarie e patrimoniali che nel periodo d’imposta non hanno prodotto reddito, l’esonero compete sempreché esse siano affidate in amministrazione o gestione presso un intermediario residente (anche in assenza di opzione per i regimi del risparmio amministrato o gestito) che ha l’incarico di regolare tutti i flussi connessi con l’investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi proventi. Solo in mancanza di tale affidamento, il contribuente dovrà indicare le consistenze delle attività nel quadro RW, evidenziando che le stesse non hanno prodotto redditi nel periodo d’imposta o che sono infruttifere. Fiscale RILEVANZA FISCALE DEI COMPONENTI DI REDDITO CHE EMERGONO A SEGUITO DELLA CORREZIONE DI ERRORI CONTABILI circ. Assonime 12.6.2014 n. 20 Con la circ. 12.6.2014 n. 20, Assonime illustra, come di consueto, le modalità di compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO SC e IRAP, nonché le innovazioni che interessano il versamento degli acconti dovuti per il corrente periodo d’imposta. Soggetti IRES Tra le principali novità interpretative in materia di reddito d’impresa, l’Associazione si sofferma sulla rilevanza fiscale dei componenti di reddito che emergono a seguito della correzione di Rilevanza fiscale errori contabili, alla luce dei chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 24.9.2013 n. 31. dei componenti di reddito che emergono a seguito della correzione di errori contabili Rapporto esistente tra richiesta di rimborso e dichiarazione integrativa Uno degli aspetti maggiormente interessanti è il rapporto esistente tra la richiesta di rimborso di cui all’art. 38 del DPR 602/73 e la presentazione della dichiarazione integrativa ex art. 2 del DPR 322/98, a causa delle differenti caratteristiche che tali procedure hanno sotto il profilo degli effetti. Secondo l’Associazione: • in relazione agli errori di competenza contabile, specificamente presi in considerazione dalla circ. 31/2013, dovrebbe essere consentito al contribuente di scegliere se adottare, in luogo della dichiarazione rettificativa, l’istanza di rimborso, in considerazione dell’ampia portata letterale dell’art. 38 del DPR 602/73; • per quanto riguarda, invece, gli errori che attengono ad aspetti diversi dalla competenza contabile, come gli errori di competenza solo fiscale, non dovrebbero sorgere dubbi in merito all’applicabilità della procedura di rimborso. Inoltre, Assonime sembra concordare con quanti ritengono che, per regolarizzare tali errori, possa essere utilizzata la dichiarazione integrativa e il meccanismo di correzione indicato dalla circ. 31/2013. Errori scoperti prima della presentazione della dichiarazione dei redditi In mancanza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, gli Autori che si sono occupati della materia si sono chiesti se gli errori consistenti nella mancata imputazione di componenti di reddito nel corretto esercizio di competenza (per ipotesi il 2013), rilevati dopo la chiusura del bilancio ma prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (per esempio, a giugno 2014), possano essere corretti, a prescindere dalle risultanze del bilancio, direttamente in sede di presentazione della dichiarazione relativa all’esercizio in parola (UNICO 2014), considerato che i relativi termini non sono ancora scaduti, senza la necessità di provvedere alla presentazione di una dichiarazione integrativa. Assonime, pur evidenziando che, per quanto concerne i componenti negativi omessi, non risulta rispettato il principio della previa imputazione a Conto economico ex art. 109 co. 4 del TUIR, sembra propendere per una risposta affermativa, in quanto la correzione contabile sarà eviden- 5 temente attuata dal contribuente in sede di redazione del successivo bilancio e ciò potrà essere controllato dall’Agenzia delle Entrate. Fiscale MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI FISCALI RELATIVI AI DOCUMENTI INFORMATICI DM 17.6.2014 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 26.6.2014 n. 146 il DM 17.6.2014, recante le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto, in attuazione dell’art. 21 co. 5 del DLgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale). Tutti i soggetti Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici Entrata in vigore Il provvedimento è entrato in vigore il 27.6.2014. Da tale data, è altresì abrogato il DM 23.1.2004, le cui disposizioni continuano però ad applicarsi ai documenti già conservati alla data di entrata in vigore del nuovo decreto. In aggiunta, si prevede che tali documenti possano essere riversati in un sistema elettronico di conservazione tenuto in conformità alle disposizioni del nuovo decreto. Definizioni Il testo del decreto, nel rimandare alle definizioni fornite dal Codice dell’Amministrazione digitale, nonché dai decreti attuativi emanati ai sensi dell’art. 71 dello stesso Codice, considera il “documento informatico” come una categoria comprendente le copie informatiche di documenti analogici e le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, oltre che i documenti informatici puri. Requisiti dei documenti informatici I documenti informatici rilevanti ai fini tributari devono presentare le caratteristiche dell’immodificabilità, dell’integrità, dell’autenticità e della leggibilità e utilizzare i formati previsti dal DLgs. 82/2005 e dai decreti emanati ai sensi dell’art. 71 del predetto decreto legislativo ovvero i formati scelti dal responsabile della conservazione, il quale ne motiva la scelta nel manuale di conservazione. Con specifico riferimento ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari per i quali è prevista la trasmissione alle Agenzie fiscali, la sottoscrizione avviene mediante apposizione della firma digitale ovvero della firma elettronica basata sui certificati rilasciati dalle Agenzie fiscali. Conservazione dei documenti informatici Con specifico riferimento alla conservazione dei documenti informatici, l’art. 3 prevede che siano rispettate le vigenti disposizioni in materia di tenuta della contabilità e che siano consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici. Il processo di conservazione dei documenti termina con l’apposizione di un riferimento temporale opponibile ai terzi sul pacchetto di archiviazione; lo stesso processo di conservazione si effettua entro il termine di cui all’art. 7 co. 4-ter del DL 357/94 (entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione annuale). Rispetto al DM 23.1.2004, vengono meno le previsioni inerenti gli obblighi della sottoscrizione elettronica dell’archivio e del processo di conservazione quindicinale delle fatture. Il contribuente comunica nella dichiarazione relativa al periodo di imposta di riferimento che effettua la conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari in modalità elettronica; viene, quindi, eliminato l’obbligo di comunicazione dell’impronta dell’archivio informatico alle Agenzie fiscali. In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico; con provvedimenti dei Direttori delle competenti Agenzie fiscali saranno altresì stabilite le modalità con le quali il documento conservato può essere esibito anche per via telematica. Semplificazione delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo Sono disciplinate le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, prevedendo un meccanismo volto a semplificare le modalità di determinazione e di pagamento di tale imposta. In particolare, il versamento deve avvenire mediante modello F24 on line, in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Fiscale ESTENSIONE ALL’IRAP DELLA TRASFORMAZIONE IN CREDITI D’IMPOSTA DELLE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE ISCRITTE IN BILANCIO circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2014 La circ. Agenzia delle Entrate 16.6.2014 n. 17 fornisce ulteriori chiarimenti in ordine al regime di trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate (deferred tax assets, 6 n. 17 DTA) iscritte in bilancio, con particolare riguardo a quelle afferenti all’IRAP. Soggetti IRAP Evoluzione normativa Estensione all’IRAP della trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio La disciplina in esame, contenuta nell’art. 2 co. 55 - 58 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011), è stata oggetto di modifiche dapprima ad opera del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011), che ha ampliato l’ambito di applicazione della norma e modificato le modalità di utilizzo del credito d’imposta rispetto a quanto previsto dalla originaria formulazione, e da ultimo dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha previsto la possibilità/l’obbligo di applicare il regime di conversione anche alle DTA IRAP. Per effetto delle modifiche, sono previste le seguenti ipotesi di trasformazione: • trasformazione in presenza di perdita civilistica (co. 55 e 56); • trasformazione in presenza di perdita fiscale (co. 56-bis); • trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo (co. 56-bis1); • trasformazione in caso di liquidazione volontaria (co. 56-ter). Sotto il profilo interpretativo, l’Agenzia delle Entrate ha fornito in passato chiarimenti con la ris. 22.9.2011 n. 94 e con la circ. 28.9.2012 n. 37, il cui contenuto viene espressamente confermato dalla circ. 17/2014 in commento. Decorrenza delle modifiche apportate dalla L. 147/2013 Per espressa disposizione normativa, le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014 si applicano dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (dal 2013, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). La circ. 17/2014 afferma che: • poiché la trasformazione in presenza di perdita civilistica “decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, o dei diversi organi competenti per legge”, assumono rilievo le DTA IRAP risultanti dal bilancio relativo all’esercizio 2013; • poiché la trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo “decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo”, ai fini della prima applicazione della norma si fa riferimento alla dichiarazione IRAP 2014. Trasformazione in presenza di perdita civilistica Con riferimento all’ipotesi di trasformazione in presenza di perdita civilistica, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che: • in relazione alle rettifiche di valore nette per deterioramento crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP, sono convertibili le DTA connesse a rettifiche operate a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, in quanto si tratta di componenti valutative che, ai fini della disciplina IRAP, trovano concreto riconoscimento solo a partire dal periodo d’imposta 2013; • in relazione all’ammortamento ovvero alle svalutazioni dell’avviamento e delle altre attività immateriali, sono convertibili anche le DTA connesse a variazioni in aumento operate in periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 31.12.2013, trattandosi di componenti rilevanti agli effetti dell’IRAP anche prima dell’entrata in vigore della norma in esame. Analogo chiarimento è stato fornito in relazione all’ipotesi di trasformazione in presenza di valore della produzione netta negativo. Prima applicazione della norma La circolare in commento non contiene alcuna indicazione in merito ai soggetti che, in mancanza di chiare indicazioni, avevano comunque convertito in crediti d’imposta le DTA stanziate ai fini IRAP fin dalla prima applicazione della norma. Fiscale ACCESSO AL REGIME PREMIALE IN CASO DI CONGRUITÀ E COERENZA CON LE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE provv. Agenzia delle Il provv. Agenzia delle Entrate 25.6.2014 n. 85733 ha individuato i contribuenti soggetti agli Entrate 25.6.2014 studi di settore che possono usufruire, per il 2013, delle agevolazioni riconosciute in caso di n. 85733 congruità e coerenza. Rispetto all’anno scorso, è aumentato a 116 il numero di studi di settore Contribuenti soggetti agli che possono beneficiare del regime, mentre sono rimasti sostanzialmente invariati i criteri di scelta degli studi in base agli indicatori di coerenza approvati per ciascuno di essi. 7 studi di settore Fruibilità del regime premiale Applicano il “regime premiale” gli studi di settore per i quali risultano approvati: Accesso al regime premiale in caso di congruità e coerenza con le risultanze degli studi di settore • indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie (ovverosia indicatori di efficienza e produttività del fattore lavoro, di efficienza e produttività del fattore capitale, di efficienza di gestione delle scorte, di redditività e di struttura); • indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima); • indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle sopra indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”. L’elenco degli studi ammessi è contenuto nell’Allegato 1 al provvedimento in esame. Misure premiali Si ricorda che nei confronti dei soggetti che applicano il “regime premiale”: • sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; • è ridotto di un anno il termine di decadenza per l’attività di accertamento delle imposte dirette e dell’IVA; • la determinazione sintetica del reddito complessivo (ex art. 38 del DPR 600/73) è ammessa solo a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato, in luogo di almeno un quinto, come, invece, previsto per la generalità dei contribuenti. Fiscale Schema di DLgs. Lavoratori dipendenti, assimilati e pensionati PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI 730 DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Lo schema di DLgs. di semplificazione fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20.6.2014, in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale contenuta nella L. 11.3.2014 n. 23, prevede, in particolare, la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 2015, in via sperimentale. Acquisizione dei dati delle certificazioni dei sostituti d’imposta Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti (es. modelli Precompilazione CUD): • in via telematica; dei modelli 730 • entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. da parte dell’Agenzia delle Entrate Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di “cumulo giuridico” (art. 12 del DLgs. 472/97). Nei casi di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro il 12 marzo. Acquisizione dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili Analogamente, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi di previdenza complementare): • entro il 28 febbraio di ogni anno; • secondo modalità che saranno definite con un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, vengono previsti obblighi di comunicazione anche in relazione alle prestazioni sanitarie, da parte delle strutture sanitarie (es. ASL, aziende ospedaliere, istituti di ricovero, ambulatori, farmacie) e degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, mediante il Sistema Tessera Sanitaria. In tal caso, si partirà però dalle prestazioni erogate nel 2015, al fine di inserire nei modelli 730/2016 le relative spese sostenute. 8 Per completare il quadro della raccolta dati, è previsto che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle altre spese deducibili o detraibili. segue Disponibilità della dichiarazione precompilata L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730/2015 precompilato: • ai titolari di redditi di lavoro dipendente (compresi i pensionati) e di redditi assimilati, che possono avvalersi dell’assistenza fiscale; • entro il 15.4.2015. La dichiarazione precompilata è resa disponibile, in via telematica: • direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; • oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un CAF-dipendenti o un professionista iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o dei Consulenti del lavoro, abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Con successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate: • saranno individuate le modalità tecniche per consentire al contribuente o agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata; • potranno comunque essere individuati sistemi alternativi per rendere disponibile al contribuente la propria dichiarazione precompilata. Accettazione o modifica della dichiarazione precompilata Il modello 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente, secondo modalità che saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Presentazione della dichiarazione precompilata La dichiarazione precompilata è presentata entro il 7 luglio: • all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica; • oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; • oppure ad un CAF-dipendenti o un professionista, presentando anche la relativa documentazione. Fa eccezione il modello 730 precompilato dei soggetti che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli, che deve essere presentato entro il 31 maggio (per consentire di effettuare i versamenti entro il 16 giugno). Nel caso di presentazione, senza modifiche, della dichiarazione precompilata, direttamente o per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, non si effettua il controllo formale sui dati: • forniti dai sostituti d’imposta, con le certificazioni; • relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi. Rilascio del visto di conformità In relazione ai modelli 730 presentati tramite i CAF e i professionisti, tali soggetti rimangono obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione. L’attività di verifica della conformità: • è effettuata su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione; • comporta l’assunzione delle previste responsabilità. In particolare, i soggetti certificatori, in caso di visto infedele: • rimangono soggetti alla sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro; • diventano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73; se, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, viene trasmessa una dichiarazione rettificativa, la somma dovuta è pari all’importo della sola sanzione. 9 Fiscale circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n.18 Soggetti IVA Principali adempimenti in tema di fatturazione elettronica e semplificata PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA E SEMPLIFICATA L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 24.6.2014 n. 18, ha fornito numerosi chiarimenti in tema di fatturazione, con particolare riferimento alle modifiche di cui alla legge di Stabilità 2013 (L. 228/2012). Tale provvedimento normativo ha, infatti: • definito la fattura elettronica come “la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato elettronico” e specificato che la stessa “si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”; • esteso alle prestazioni di servizi la possibilità di emettere fattura differita, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione è effettuata; • introdotto la fattura “semplificata”, per importi non superiori a 100,00 euro. Definizione di fattura elettronica La circolare in commento chiarisce che l’elemento determinante per distinguere una fattura elettronica rispetto a una fattura cartacea, è la circostanza che essa sia in formato elettronico quando viene trasmessa (o messa a disposizione), da parte del mittente, e quando viene ricevuta ed accettata dal destinatario. Pertanto: • si considerano fatture elettroniche le fatture create in formato cartaceo e successivamente trasformate in documenti informatici per essere inviate e ricevute tramite canali telematici (es. posta elettronica); • non si considerano fatture elettroniche le fatture create in formato elettronico (es. tramite un software di contabilità), ma inviate e ricevute in forma cartacea. Requisiti delle fatture elettroniche La circolare ribadisce che, ai sensi dell’art. 21 co. 3 del DPR 633/72, il soggetto passivo è tenuto ad assicurare autenticità dell’origine, integrità del contenuto e leggibilità delle fatture elettroniche, dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di conservazione. Al riguardo, viene chiarito che: • per “autenticità dell’origine” si intende che deve essere certa l’identità del cedente/prestatore di servizi o dell’emittente; • per “integrità del contenuto” si intende che il contenuto delle fatture non può essere alterato; • il soggetto emittente deve garantire l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto delle fatture mediante l’utilizzo della “tecnologia ritenuta più idonea” (ad es. sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e l’operazione di riferimento, la firma elettronica qualificata, sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati); • la leggibilità delle fatture emesse, per tutto il periodo di conservazione, può essere garantita mediante la messa a disposizione di un “visualizzatore adeguato e affidabile del formato elettronico delle fatture”, precisando che la firma elettronica avanzata e la trasmissione elettronica dei dati non sono di per sé sufficienti ad assicurare la leggibilità. Messa a disposizione delle fatture elettroniche Per “messa a disposizione” delle fatture elettroniche al destinatario (presupposto che sancisce l’emissione delle stesse) si intende la reperibilità tramite accesso ad un sito Internet, server o altro supporto informatico, ovvero l’invio tramite e-mail contenente un protocollo di comunicazione ed un link di collegamento che permetta di effettuare in qualsiasi momento il download delle fatture. Inoltre, ai fini della trasmissione elettronica delle fatture, non è più richiesto un “previo accordo” con il destinatario, ma è sufficiente l’accettazione da parte del destinatario del mezzo di trasmissione utilizzato. Conservazione delle fatture elettroniche La circolare specifica che la conservazione in forma analogica delle fatture da parte del destinatario non preclude la conservazione elettronica delle stesse da parte dell’emittente. Inoltre, viene chiarito che, qualora il soggetto passivo scelga di conservare le fatture in forma elettronica presso un altro Stato, dovrà comunque seguire le regole di tenuta e conservazione previste dalla disciplina italiana e consentire all’Amministrazione italiana l’accesso ai documenti e l’acquisizione degli stessi anche in forma elettronica. Fattura differita In materia di fatturazione differita, di cui all’art. 21 co. 4 del DPR 633/72, la circolare specifica che: 10 segue • al fine di rendere individuabili le prestazioni di servizi ammesse alla fatturazione differita si deve fare riferimento alla “documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta” (ad es. documento che attesta l’incasso del corrispettivo, contratto, nota di consegna lavori, lettera di incarico, relazione professionale, ecc.); • è possibile emettere un’unica fattura differita anche nel caso di una singola cessione di beni o prestazione di servizi, effettuata nello stesso mese nei confronti del medesimo cliente. Fattura semplificata In merito alla fattura semplificata di cui all’art. 21-bis del DPR 633/72, viene chiarito che: • può essere emessa indicando i soli dati identificativi del cessionario/committente (ditta, ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio), in luogo del codice fiscale o numero di partita IVA; • qualora emessa con la sola indicazione del codice fiscale o numero di partita IVA del cessionario/committente, la fattura può essere registrata con il solo riferimento ai predetti dati contenuti in fattura; • il limite di importo di 100,00 euro previsto per la fattura semplificata non si applica all’emissione di nota di variazione ex art. 26 del DPR 633/72 in forma “semplificata”. Fiscale ris. Agenzia delle Entrate 20.6.2014 n. 64 Tutti i soggetti Esenzione da imposta di registro dell’atto di affrancazione di usi civici ESENZIONE DA IMPOSTA DI REGISTRO DELL’ATTO DI AFFRANCAZIONE DI USI CIVICI Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella ris. 20.6.2014 n. 64, gli atti di affrancazione di terre gravate da usi civici realizzati dall’1.1.2014 continuano a godere dell’esenzione da imposta di registro prevista dall’art. 2 della L. 692/81. Soppressione di esenzioni ed agevolazioni per l’imposta di registro sui trasferimenti immobiliari Si ricorda che l’art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011, nell’ambito della riforma dell’imposizione indiretta dei trasferimenti immobiliari entrata in vigore l’1.1.2014, ha disposto la soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni operanti per l’imposta di registro in relazione agli atti traslativi di immobili o di diritti reali immobiliari a titolo oneroso (salve talune specifiche eccezioni). Atti di affrancazione di terre gravate da usi civici Secondo l’Agenzia, atteso che l’atto di affrancazione non configura un trasferimento immobiliare a titolo oneroso, per esso non opera la norma recata dall’art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011, restando, così, escluso dagli effetti abrogativi della norma. Ne deriva che gli atti di affrancazione di terre gravate da usi civici vanno esenti da imposta di registro anche se posti in essere dopo il 31.12.2014. Invece – prosegue l’Agenzia nella ris. 64/2014 – gli atti elencati dall’art. 2 della L. 692/81 che realizzino trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso, non possono godere dell’esenzione, in quanto abrogata dall’art. 10 co. 4 del DLgs. 23/2011. Novità del DL 66/2014 convertito Tale ultima affermazione dell’Amministrazione finanziaria risulta, però, superata, dopo soli 4 giorni, dalle novità normative introdotte in sede di conversione in legge del DL 24.4.2014 n. 66, ad opera della L. 23.6.2014 n. 89. Infatti, il quadro normativo è stato modificato, in quanto l’art. 5 co. 1-bis del DL 66/2014 convertito ha espressamente escluso dalla “soppressione” l’art. 2 della L. 1.12.81 n. 692 e l’art. 40 della L. 16.6.27 n. 1766, che prevedono l’esenzione per gli atti concernenti di usi civici. Pertanto, dal 24.6.2014 (data di entrata in vigore della L. 89/2014, di conversione del DL 66/2014), l’esenzione dall’imposta di registro di cui all’art. 2 della L. 692/81 e all’art. 40 della L. 1766/27 trova applicazione nuovamente a tutti gli atti individuati dalle norme citate, sia ove essi abbiano effetti traslativi, che in caso contrario. Fiscale ESCLUSIONE DALL’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN CASO DI TARDIVO VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU E TASI ris. Min. Economia e Finanze 23.6.2014 n. 1/DF Con la ris. 23.6.2014 n. 1/DF, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fornito indicazioni in merito all’inapplicabilità di sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente o mancato versamento della prima rata TASI e IMU per il 2014, scaduta il 16 giugno scorso. 11 Tutti i soggetti Esclusione dall’applicazione delle sanzioni in caso di tardivo versamento dell’acconto IMU e TASI Inapplicabilità di sanzioni e interessi per violazioni relative al versamento TASI e IMU Secondo il MEF, l’inapplicabilità di sanzioni ed interessi si giustifica in ragione delle criticità relative alle tempistiche di versamento della TASI, ridefinite dal DL 88/2014, entrato in vigore il 10.6.2014, a ridosso del primo termine di scadenza (16.6.2014), nonché in ragione delle criticità legate alla determinazione stessa del tributo. Considerata la “situazione di incertezza normativa” che ha caratterizzato il meccanismo di versamento della prima rata TASI, il MEF ritiene applicabile l’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, disposizione che prevede, tra l’altro, la non irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria. Analoghe considerazioni, secondo il MEF, valgono ai fini IMU, in ragione della stretta interdipendenza esistente fra i due tributi e dei molteplici punti di contatto, fra cui ad esempio l’identità della base imponibile. Enti non commerciali Nei confronti degli enti non commerciali opera l’esenzione IMU di cui all’art. 7 co. 1 lett. i) del DLgs. 30.12.92 n. 504 (applicabile anche alla TASI in virtù del richiamo operato dall’art. 1 co. 3 del DL 16/2014), relativa agli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi i partiti politici), residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di culto. Fuori dai casi di esenzione, gli enti non commerciali sono soggetti al particolare meccanismo di versamento dei tributi in parola previsto dall’art. 1 co. 721 della L. 147/2013. In base a tale norma, alla data del 16.6.2014, tali soggetti avrebbero dovuto versare l’IMU a saldo dell’anno 2013, nonché la prima rata IMU e TASI, ove dovute, per l’anno 2014. Ulteriori difficoltà, per tali soggetti, oltre alle illustrate considerazioni in tema di TASI, derivano dal mancato perfezionamento, alla data del 16.6.2014, dell’iter di approvazione dell’apposito modello di dichiarazione con le relative istruzioni, previsto dall’art. 6 del DM 19.11.2012 n. 200. Si ricorda, infatti, che qualora l’unità immobiliare abbia un’utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), l’esenzione si applica alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile oppure, qualora non sia possibile identificare tale frazione, in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Termine per sanare le violazioni Il MEF ritiene che sussistano le condizioni perché i Comuni possano considerare applicabili le disposizioni recate dall’art. 10 dello Statuto del contribuente, stabilendo un termine ragionevole, pari a un mese dalla scadenza del termine del 16.6.2014 ovvero dalla pubblicazione del suddetto modello di dichiarazione, entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti in questione senza applicazione di sanzioni e interessi. Diritto circ. Min. Sviluppo economico 23.6.2014 n. 3670/C Imprese/ professionisti Modalità di iscrizione nel Registro delle imprese della PEC-imprese MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA PEC-IMPRESE Come dato conto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Agenzia per l’Italia Digitale, su segnalazione dell’INAIL, sussiste ancora un elevato numero di identici indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) assegnati a due o più imprese iscritte nel Registro delle imprese (nota Presidenza del Consiglio dei Ministri 11.6.2014 prot. n. 6097/AGID). Come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, nella circ. 23.6.2014 n. 3670/C, si tratta di “anomalie” che vanno rimosse, preannunciando al contempo misure per “garantire la tendenziale esaustività ed affidabilità degli indirizzi di PEC desumibili dal Registro delle imprese”. L’obiettivo sarà in definitiva quello di assicurare la presenza di un indirizzo di PEC per ogni impresa, senza più alcuna condivisione dello stesso indirizzo di PEC da parte di più imprese, mediante un’eliminazione progressiva delle duplicazioni. Obbligo PEC imprese-professionisti L’obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC è stato imposto: • per le imprese costituite in forma societaria, dall’art. 16 co. 6 e 6-bis del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009); • per le imprese individuali, dall’art. 5 co. 1 e 2 del DL 179/2012 (conv. L. 221/2012); • per i professionisti iscritti ad un albo o elenco, dall’art. 16 co. 7 del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009). 12 segue Chiarimenti ministeriali Il MISE, con precedente lettera circolare 9.5.2014 prot. n. 77684, aveva sostenuto la necessità di un indirizzo di PEC univoco ed esclusivo per ogni impresa (societaria o individuale). Più precisamente, in caso di rilevamento, d’ufficio o su segnalazione di terzi, dell’iscrizione di un indirizzo di PEC, di cui sia titolare una determinata impresa, sulla posizione di un’altra (o di più altre) o dell’iscrizione sulla posizione di un’impresa di un indirizzo PEC che non sia “proprio” della stessa, si provvede alla cancellazione del dato in questione, previa intimazione all’impresa interessata (o alle imprese interessate) a sostituire l’indirizzo registrato con un indirizzo di PEC “proprio”. Diritto RIDUZIONE DEL 50% DEL DIRITTO CAMERALE DL 24.6.2014 n. 90 L’art. 28 del DL 24.6.2014 n. 90 (da convertire in legge entro il 23.8.2014) dispone la riduzione del 50% del diritto camerale annuale. Imprese Decorrenza Riduzione del 50% del diritto camerale La misura è applicabile per il tributo dovuto “a decorrere dall’esercizio finanziario successivo all’entrata in vigore del presente decreto”, ossia dal 2015. Ambito soggettivo La riduzione dovrebbe essere fruibile da tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto camerale, ancorché non qualificati strettamente come “imprese”: ad esempio, i soggetti che, esercitando l’attività d’impresa solo in via sussidiaria rispetto all’attività principale, non sono tenuti all’iscrizione al Registro delle Imprese, ma esclusivamente al REA (associazioni, fondazioni). Valutazione del beneficio per le imprese Qualora la riduzione venisse confermata nel testo definitivo di legge, il suo effettivo impatto sulle imprese potrà comunque essere valutato solo a fine anno (2014), quando saranno noti anche gli eventuali nuovi importi del diritto camerale per il 2015. Si ricorda, infatti, che il co. 5 dell’art. 18 della L. 580/93 consente al Ministero dello Sviluppo economico di disporre, in caso di significative variazioni del fabbisogno delle CCIAA, aggiornamenti del diritto camerale da adottare con decreto entro il 31 ottobre dell’anno precedente. Revisione OIC 15, OIC 20 e OIC 21 Società di capitali Approvazione definitiva dei documenti OIC 15, OIC 20 e OIC 21 APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI DOCUMENTI OIC 15, OIC 20 E OIC 21 In data 26.6.2014, sono stati pubblicati sul sito Internet www.fondazioneoic.eu i primi tre principi contabili nazionali approvati in via definitiva dagli Organi dell’OIC nell’ambito del progetto di aggiornamento avviato nel 2010. Si tratta, in particolare, dei documenti OIC 15 - Crediti, OIC 20 - Titoli di debito e OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie, che erano stati pubblicati in bozza e sottoposti a consultazione pubblica nel corso del 2012 (2014, per l’integrazione dell’OIC 15 relativa alla cancellazione dei crediti). Le nuove edizioni sono state elaborate allo scopo di rendere più agevoli la lettura e l’utilizzo. Le variazioni apportate hanno comportato un riordino generale della tematica e un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali. Modifiche contenutistiche La nuova versione dell’OIC 20 tratta esclusivamente la tematica dei titoli di debito, mentre la disciplina relativa alle partecipazioni e alle azioni proprie è ora inclusa nel nuovo OIC 21. Inoltre, la disciplina relativa al metodo del patrimonio netto, trattata nel precedente OIC 21, è ora inclusa nel nuovo OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto. Decorrenza In merito alla data di entrata in vigore, è previsto che tutti e tre i nuovi principi contabili si applichino ai bilanci chiusi a partire dal 31.12.2014. È, tuttavia, consentita un’applicazione anticipata. 13 Lavoro MODALITÀ DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO AI FINI PREVIDENZIALIASSICURATIVI E PROCEDURA AUTOMATIZZATA DI INQUADRAMENTO circ. INPS 25.6.2014 Con la circ. 25.6.2014 n. 80, l’INPS fornisce le istruzioni operative n. 80 Datori di lavoro Modalità di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenzialiassicurativi e procedura automatizzata di inquadramento – e due manuali on line – in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assicurativi, con particolare riferimento all’utilizzo della procedura automatizzata di inquadramento predisposta dal medesimo Istituto previdenziale. Procedura automatizzata di inquadramento Con riferimento alla predetta procedura di inquadramento, si precisa che tale sistema automatizzato consente di attribuire – al momento della presentazione della domanda – la matricola, il codice statistico contributivo (CSC) e gli eventuali codici di autorizzazione che possono avere effetto sulla tipologia e sulla misura dei contributi dovuti. Operativamente, l’inquadramento dell’impresa avviene tramite un’autocertificazione dell’attività dichiarata – soggetta comunque a verifica dell’INPS – che può essere prodotta, se necessario, anche sulla base della compilazione di un questionario ad hoc. Nel caso di particolari attività che richiedano ulteriori approfondimenti, ad esempio circa le modalità di svolgimento delle stesse, l’inquadramento verrà effettuato dalla competente Sede INPS. Invece, in caso di attività multiple in capo alla medesima impresa, non caratterizzate dall’autonomia funzionale ed organizzativa, ai fini dell’inquadramento, l’oggetto dell’azienda deve essere valutato unitariamente sulla base della natura dell’attività prevalente, con l’individuazione di quella primaria. In altri termini, l’inquadramento deve essere generalmente unico e determinato dall’attività prevalente, mentre le altre attività sono da considerarsi accessorie alla principale e, di conseguenza, assimilate ad essa, seguendone il regime giuridico e contributivo. Tuttavia, resta possibile l’apertura di una posizione per l’attività secondaria, diversa da quella principale, qualora l’attività secondaria rientri in un diverso settore e presenti i caratteri di autonomia funzionale ed organizzativa, che legittimino l’attribuzione di distinti inquadramenti previdenziali. Applicazione della classificazione ATECO 2007 In allegato alla circolare in esame vengono messi a disposizione due manuali on line, aggiornati con l’adozione della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 – in sostituzione della precedente catalogazione ISTAT 1991 – e dedicati, rispettivamente, alla classificazione dei datori di lavoro e alla procedura di “Iscrizione e Variazione Azienda Internet”. A tal proposito, si precisa che qualora il codice ATECO 2007 riguardante l’attività economica esercitata – e/o la sua descrizione – non coincidesse con quello presente nella CCIAA, l’inquadramento previdenziale dovrà comunque essere attribuito in relazione all’attività economica dichiarata e/o al codice ATECO 2007 indicato nella domanda d’iscrizione all’INPS. Obbligo dell’unicità della posizione aziendale Nella circ. 80/2014 viene, inoltre, fatto il punto sul c.d. principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale. Al riguardo, l’INPS evidenzia che nel caso dell’apertura di diverse posizioni aziendali, in ragione delle quali – ai sensi dell’art. 49 della L. 88/89 – sono previsti obblighi contributivi differenziati in capo al medesimo datore di lavoro e dalle quali possono discendere anche diverse classificazioni ai fini previdenziali, il principio dell’unicità della posizione contributiva aziendale non può considerarsi discrezionale ma deve intendersi come obbligatorio. Tuttavia, per consentire un graduale adeguamento a tale principio da parte di tutte le imprese interessate, nella circolare in argomento si ricorda che è previsto un periodo transitorio fino al prossimo 31.12.2014, entro il quale i datori di lavoro – anche per mezzo di professionisti abilitati – dovranno registrare nella procedura “Iscrizioni e Variazioni” le unità operative alle quali abbinare i lavoratori che attualmente fanno capo a matricole aziendali diverse e chiedere la chiusura delle posizioni contributive secondarie. Lavoro SGRAVI CONTRIBUTIVI SUI PREMI DI RISULTATO PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI SECONDO LIVELLO PER L’ANNO 2013 circ. INPS 17.6.2014 n. 78 Con la circ. INPS 17.6.2014 n. 78 vengono fornite le prime indicazioni operative riguardo alle disposizioni contenute nel DM 14.2.2014, con cui viene disciplinata l’agevolazione contributiva sui premi di produttività e di risultato previsti dalla contrattazione di secondo livello (aziendale o territoriale), ed erogati ai dipendenti nel corso del 2013. Si tratta, in pratica, dello sgravio contributivo introdotto in via sperimentale dall’art. 1 co. 67 e 68 della L. 24.12.2007 n. 247, e in seguito “stabilizzato” dall’art. 4 co. 28 della L. 28.6.2012 n. 92. Lavoratori 14 Sgravi contributivi sui premi di risultato previsti dalla contrattazione collettiva di secondo livello per l’anno 2013 Determinazione dello sgravio contributivo Nella circolare in esame si ricorda che lo sgravio viene applicato sugli importi previsti dalla contrattazione di secondo livello – aziendale o territoriale – e può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore. In particolare, la riduzione contributiva assume un valore massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e, per le imprese agricole, al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati. Rimane, in ogni caso, escluso dal beneficio il contributo (0,30%) ex art. 25 co. 4 della L. 21.12.78 n. 845, versato nel 2013 dai datori di lavoro ad integrazione della contribuzione per l’ASpI. Lo sgravio risulta invece totale per quanto riguarda la quota del lavoratore: in pratica, sarà pari al 9,19% per la generalità dei dipendenti, ovvero al 9,49% qualora il datore di lavoro sia in ambito CIGS, nonché all’8,84% per gli operai agricoli, mentre per gli apprendisti la quota sarà pari al 5,84%. Invece, non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art. 3-ter del DL 19.9.92 n. 384, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che per l’anno 2013 è pari a 46.031,00 euro, ovvero 3.836,00 euro mensili. Requisiti per fruire dell’agevolazione Per poter beneficiare dell’agevolazione in argomento, i datori di lavoro innanzitutto essere in regola con i versamenti contributivi e, nel corso del 2013, aver erogato trattamenti economici e normativi conformi a quanto stabilito dall’art. 1 co. 1 del DL 338/89, ossia non inferiori all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Invece, con riferimento agli accordi collettivi che prevedono l’erogazione di premi di produttività, si precisa che devono essere sottoscritti e depositati dai datori di lavoro presso le DTL entro il 30.6.2014 (ovvero entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del citato DM, avvenuta lo scorso 29.5.2014). Presentazione della domanda di sgravio L’istanza di sgravio, che i datori di lavoro (anche tramite intermediari abilitati) dovranno inoltrare all’INPS, deve contenere specifici dati identificativi dell’azienda nonché relativi all’accordo collettivo di secondo livello stipulato a tal fine. Per quanto riguarda la procedura on line da utilizzare per l’invio dell’istanza, l’Istituto previdenziale annuncia che in attesa di un suo rilascio sul sito www.inps.it, con apposito messaggio verrà comunicata la documentazione a supporto della composizione dei flussi XML e sarà resa nota la data a partire dalla quale sarà possibile la trasmissione telematica delle predette istanze, caratterizzata da elementi di semplificazione, come ad esempio la possibilità di utilizzare i dati già presenti nei flussi UNIEMENS. IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI Fiscale AMBITO APPLICATIVO DELLA PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO DELLE SOMME RISULTANTI DA UNICO 2014 DPCM 13.6.2014 Con il DPCM 13.6.2014 (pubblicato sulla G.U. 16.6.2014 n. 137) è stata disposta la proroga dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni UNICO 2014 e IRAP 2014, a favore dei contribuenti con studi di settore. Contribuenti con studi di settore Ambito applicativo della proroga dei termini di versamento delle somme risultanti da UNICO 2014 Soggetti interessati La proroga dei versamenti riguarda i contribuenti che: • esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore; • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascuno studio, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (attualmente pari a 5.164.569,00 euro). Possono beneficiare della proroga anche: • i soggetti per i quali operano cause di esclusione dagli studi di settore elaborati (diverse da quella rappresentata dalla dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al suddetto limite) o cause di inapplicabilità degli studi stessi; • i c.d. “nuovi contribuenti minimi” che svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore, ancorché essi siano esclusi per legge dalla relativa applicazione. 15 segue Il differimento riguarda inoltre i soggetti che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, da un soggetto con i suddetti requisiti. Sono quindi interessati anche: • i soci di società di persone; • i collaboratori di imprese familiari; • i coniugi che gestiscono aziende coniugali; • i componenti di associazioni di artisti o professionisti (es. professionisti dello studio associato); • i soci di società di capitali “trasparenti”. Nuovi termini di versamento Per i suddetti soggetti, i versamenti derivanti dai modelli UNICO 2014 e IRAP 2014, in scadenza il 16.6.2014, possono quindi essere effettuati: • entro il 7.7.2014, senza alcuna maggiorazione; • dall’8.7.2014 al 20.8.2014, con la maggiorazione dello 0,4%. Versamenti oggetto di proroga Oltre ai versamenti delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), delle relative addizionali e dell’IRAP, la proroga si applica anche agli altri versamenti che devono essere effettuati negli stessi termini delle imposte dirette. Si tratta, ad esempio, dei versamenti relativi: • ad imposte sostitutive (es. cedolare secca sulle locazioni, capital gain, imposta sostitutiva del 10% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime per le nuove iniziative produttive, imposta sostitutiva del 5% dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali che adottano il regime dei c.d. “nuovi contribuenti minimi”, imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività dei lavoratori dipendenti privati); • al contributo di solidarietà del 3%, dovuto sul reddito complessivo IRPEF di importo superiore ai 300.000,00 euro lordi annui; • alle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche residenti che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE); • al saldo IVA dei contribuenti che presentano la dichiarazione unificata (con le previste maggiorazioni dal 17.3.2014); • all’IVA dovuta per l’adeguamento agli studi di settore; • al diritto annuale di iscrizione nel Registro delle imprese; • al saldo e al primo acconto dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate. Soci di srl “non trasparenti” Secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173, la proroga si applica anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali: • interessate dalla proroga in esame; • ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”. Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli studi di settore. Tuttavia, come chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 25.9.2013 n. 59, il differimento interessa esclusivamente il versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e relative addizionali, cedolare secca) rimangono “ancorate” alle ordinarie scadenze, in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata. Termini di rateizzazione Per quanto riguarda la rateizzazione degli importi a saldo o in acconto di imposte e contributi, poiché il termine di versamento della prima rata coincide con quello del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito al 7.7.2014 o al 20.8.2014 con la maggiorazione dello 0,4%. Per i termini di versamento delle rate successive, rimane invece invariata la scadenza del giorno 16 di ciascun mese, per i soggetti titolari di partita IVA, e della fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti, anche se scadono nello stesso mese della prima rata. 16 Fiscale TERMINE DI TRASMISSIONE TELEMATICA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEI MODELLI 730/2014 8.7.2014 Per effetto della proroga stabilita dal DPCM 3.6.2014, per i soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF o professionista) scade l’8.7.2014 (invece del 30.6.2014) il termine di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate: • dei modelli 730/2014 e delle schede per la destinazione dell’8 e del 5 per mille dell’IRPEF (modelli 730-1); • della comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2014 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell’effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. Soggetti che prestano assistenza fiscale Trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2014 PROCEDURE PRATICHE SOCIETÀ DI COMODO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO E LIMITAZIONI PER IL CREDITO IVA Per le società di comodo, l’art. 30 della L. 724/94 prevede diverse penalizzazioni fiscali. Nell’ambito delle imposte sui redditi, tali società: • sono tenute a dichiarare un reddito minimo, calcolato sulla base di appositi coefficienti applicati ai valori dei beni dell’attivo patrimoniale; • sono tenute ad assolvere sul reddito imponibile una maggiorazione IRES del 10,5% (non dovuta dalle società di persone); • possono utilizzare le perdite fiscali solo per la parte che eccede il reddito minimo. Per quanto riguarda l’IRAP, tali società sono tenute a dichiarare una base imponibile minima, determinata sommando al reddito minimo i costi indeducibili ai fini del tributo regionale. Ai fini dell’IVA sono, invece, previsti: • il divieto di compensare nel modello F24, nonché di richiedere a rimborso o di cedere a terzi, il credito IVA che risulta dalla dichiarazione annuale; • la perdita definitiva del credito, se per tre periodi d’imposta consecutivi la società risulta di comodo e realizza un ammontare di operazioni rilevanti ai fini dell’IVA inferiore all’ammontare dei ricavi minimi. Presupposti: insufficienza dei ricavi o perdite sistematiche Le limitazioni sopra descritte riguardano entrambe le fattispecie di società “di comodo”: • società non operative; • società in perdita sistematica. Naturalmente, esse scattano se tali società non sono in grado di fare valere alcuna causa di esclusione o disapplicazione automatica o, se hanno presentato istanza di disapplicazione, essa è stata respinta. Società non operative A norma dell’art. 30 co. 1 della L. 724/94, si considerano “non operative” le società con un ammontare complessivo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi (esclusi quelli straordinari), risultanti dal Conto economico, inferiori alla somma degli importi ottenuti applicando determinate percentuali al costo fiscalmente riconosciuto delle seguenti attività, assunto nella sua media triennale: • partecipazioni e crediti finanziari; • immobili e navi (solo se iscritti tra le immobilizzazioni); • altre immobilizzazioni. Al valore delle partecipazioni e dei crediti deve essere applicata la percentuale del 2%. Per gli immobili è prevista, in via ordinaria, la percentuale del 6%. Tale percentuale è ridotta: • al 5%, per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 (immobili ad uso ufficio); • al 4%, per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti (a partire dal terzo esercizio successivo a quello dell’acquisizione, l’immobile torna a scontare l’aliquota del 6%); • all’1%, per gli immobili situati nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 1.000 abitanti. 17 Il valore delle altre immobilizzazioni, materiali o immateriali, anche in leasing, è soggetto al coefficiente del 15%. Con la ris. 20.12.2013 n. 101, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “ai fini del calcolo delle risultanze medie degli immobili (fatti oggetto di rivalutazione ai sensi del D.L. n. 185 del 2008) nell’ambito del triennio di cui all’articolo 30, comma 2, primo periodo, della L. n. 724 del 1994, dovranno essere presi in considerazione i valori fiscalmente rilevanti nei singoli periodi d’imposta compresi nel triennio”. Si prenda, ad esempio, un immobile abitativo rivalutato nel bilancio 2008, con efficacia anche ai fini fiscali, da 100.000,00 euro a 400.000,00 euro. Con l’impostazione delineata dalla ris. 101/2013, per ciascuno dei periodi agevolati al 4% la media su cui applicare l’aliquota prende in considerazione il valore fiscalmente rilevante nell’esercizio per il quale si effettua il calcolo e quello fiscalmente rilevante per i due precedenti. Ragionando in questo modo, i ricavi minimi sono così calcolati: • 2013 ➝ (100.000 + 100.000 + 400.000)/3 × 4% = 8.000,00 euro; • 2014 ➝ (100.000 + 400.000 + 400.000)/3 × 4% = 12.000,00 euro; • 2015 ➝ (400.000 + 400.000 + 400.000)/3 × 4% = 16.000,00 euro. Società in perdita sistematica L’art. 2 co. 36-decies e 36-undecies del DL 138/2011 ha esteso il regime delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94: • alle società ed enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi; • alle società ed enti che, nel medesimo arco temporale, presentano due dichiarazioni in perdita fiscale e la rimanente con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell’art. 30 co. 3 della L. 724/94. La particolarità della norma è rappresentata dal fatto che, a differenza delle società non operative per insufficienza dei ricavi, la normativa in questione è stata concepita sulla base dell’assunzione per cui, in presenza di almeno una delle condizioni sopra esposte, la società si considera di comodo nel periodo d’imposta successivo: ad esempio, è considerata di comodo nel 2013 una società che ha dichiarato perdite fiscali per i periodi d’imposta (consecutivi) 2010, 2011 e 2012. La disciplina della società in perdita sistematica opera anche in assenza dei presupposti previsti dall’art. 30 co. 1 della L. 724/94, ovvero anche quando i ricavi dichiarati sono superiori a quelli minimi determinati attraverso l’applicazione delle percentuali. Pertanto, riprendendo l’esempio appena proposto, la società che ha dichiarato perdite fiscali per tutto il triennio 2010-2012 e che non è in grado di fare valere né le cause di esclusione o disapplicazione automatica, né un interpello favorevole, risulta di comodo per il 2013 anche se in tale esercizio dichiara un ammontare di ricavi superiore a quello minimo determinato in base ai coefficienti. Imposte sui redditi Alle società di comodo (sia non operative per insufficienza dei ricavi, sia in perdita sistematica) è imputato, in primo luogo, un reddito minimo ai fini IRPEF/IRES. Tale reddito minimo è determinato sommando gli importi derivanti dall’applicazione delle percentuali di cui all’art. 30 co. 3 della L. 724/94 ai valori dei beni dell’attivo patrimoniale, secondo lo schema sotto riportato. Determinazione del reddito minimo presunto Valore delle azioni o quote di partecipazione in società di capitali e di persone, strumenti finanziari, obbligazioni e altri titoli, comprese quelle immobilizzate, aumentato dei valori dei crediti da operazioni di finanziamento Valore dei beni immobili e delle navi (art. 8-bis co. 1 lett. a) del DPR 633/72), anche in leasing Valore dei beni immobili classificati nella categoria catastale A/10 Valore gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti Valore degli immobili (di qualunque natura) situati in Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti Valore delle altre immobilizzazioni, anche in leasing Percentuali 1,5% 4,75% 4% 3% 0,9% 12% Con particolare riferimento agli immobili a destinazione abitativa oggetto di rivalutazione ai sensi del DL 185/2008, la cui efficacia ai fini fiscali è stata prevista con decorrenza dal 2013, le percentuali e i valori sono i seguenti (ris. Agenzia delle Entrate 20.12.2013 n. 101 e risposta ad interrogazione parlamentare 7.5.2014 n. 5-02737): 18 Periodo d’imposta 2008-2012 2013-2014-2015 2016-… Valore Non rivalutato Rivalutato Rivalutato Percentuale 4,75% 3% 4,75% Le percentuali indicate nelle tabelle precedenti devono essere applicate al valore di tali aggregati rilevati nell’esercizio per il quale si procede al calcolo. Si tratta, pertanto, di una differenza rispetto ai criteri utilizzati per la determinazione dei ricavi delle società non operative, per i quali rileva invece la media triennale. Qualora, invece, i beni immobili siano rivalutati ex art. 1 co. 140 - 146 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il valore rivalutato assumerà efficacia a decorrere dal periodo d’imposta 2016. Esempio di calcolo del reddito minimo Per un’ipotesi di calcolo del reddito minimo presunto, si consideri la situazione di una società nel cui bilancio 2013 sono presenti: • immobili ad uso ufficio per 300.000,00 euro; • immobilizzazioni per 20.000,00 euro; • una partecipazione acquistata al costo di 200.000,00. Se la società risulta in perdita nel triennio 2010-2012, il reddito minimo da dichiarare nel 2013 è determinato nel seguente modo: Tipologia beni Immobili A/10 Immobilizzazioni Partecipazioni TOTALE Valore 2013 300.000 20.000 200.000 % 4% 12% 1,5% Reddito presunto 12.000 2.400 3.000 17.400 Se il reddito dichiarato è inferiore (o è una perdita), esso deve essere adeguato al minimo (salvo, naturalmente, che la società non intenda successivamente contestare l’avviso di accertamento che l’Agenzia delle Entrate notificherà in caso di scostamento). Proventi non tassati a seguito di agevolazioni Il prospetto per la determinazione del reddito minimo (nel modello UNICO 2014, i righi di riferimento sono RS124 – UNICO 2014 SC – e RS19 per UNICO 2014 SP) indica che occorre sottrarre dal reddito minimo gli importi che non concorrono a formare il reddito imponibile per effetto di agevolazioni, quali, ad esempio, proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, dividendi e plusvalenze esenti per il 95%, quota delle plusvalenze non tassata per effetto del frazionamento in un massimo di 5 periodi d’imposta ex art. 86 co. 4 del TUIR (ris. Agenzia delle Entrate 16.10.2013 n. 68). Pertanto, ai fini dell’adeguamento occorre confrontare il reddito effettivamente prodotto con il reddito minimo presunto, diminuito della quota non tassata di tali componenti. Casella “Variazioni in aumento” Nel prospetto per il calcolo del reddito minimo di UNICO 2014 è stata inserita la casella “Variazioni in aumento”, volta ad accogliere l’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR. Pertanto, il reddito minimo (rigo RS 123, colonna 5, per UNICO 2014 SC) deve essere: • ridotto della quota di plusvalenze che, nell’esercizio, sono state rinviate al futuro con un’apposita variazione in diminuzione; • aumentato della quota della plusvalenza iscritta in bilancio in precedenti esercizi ma tassata nell’esercizio (attraverso un’apposita variazione in aumento). Scomputo dell’ACE Per quanto riguarda l’ACE: • per le società di persone, l’incentivo va direttamente a ridurre il reddito minimo nel prospetto del quadro RS; • per le società di capitali, invece, occorre prima riportare il reddito minimo nel quadro RN e poi ridurre tale ammontare in funzione dell’ACE. Maggiorazione IRES del 10,5% Per tutte le società di comodo (sia per insufficienza dei ricavi, sia in perdita sistematica) è prevista una maggiorazione IRES del 10,5%. 19 Trattandosi di una maggiorazione IRES, essa non riguarda le società di persone, per le quali quindi il reddito, pur se adeguato al minimo presunto, viene tassato in capo ai soci secondo le aliquote ordinarie. Il prelievo aggiuntivo è dovuto su tutto il reddito imponibile della società, e non sulla sola eventuale eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto, sia assoggettata alla maggiorazione. Ciò è, naturalmente, possibile se esiste un’eccedenza; nel caso contrario, in cui il reddito è adeguato al minimo, è questo valore – assunto al netto delle agevolazioni e delle riduzioni spettanti (es. 95% dei dividendi e delle plusvalenze esclusi da tassazione o esenti) – quello a cui applicare la maggiorazione del 10,5%. Le istruzioni ai modelli UNICO 2014 SC confermano la possibilità di ridurre la base imponibile da assoggettare alla maggiorazione in ragione delle perdite fiscali pregresse, sia pure nel limite della quota di reddito che eccede quello minimo presunto di cui all’art. 30 co. 3 della L. 724/94. Riprendendo l’esempio in precedenza proposto, se la società (per ipotesi, una srl) risulta in perdita nel triennio 2010-2012 e, in virtù dello “status” di società di comodo, è tenuta a dichiarare un reddito minimo di 17.400,00 euro, su questo importo è necessario assolvere non solo l’IRES (17.400,00 × 27,5% = 4.785,00 euro), ma anche la maggiorazione (17.400,00 × 10,5% = 1.827,00 euro). La maggiorazione dovuta per il 2013 deve essere liquidata nella sezione XVIII del quadro RQ di UNICO 2014 SC. I termini di versamento sono i medesimi dell’IRES, e valgono le medesime regole previste in materia di accertamento e riscossione per l’imposta sulle società. Per il versamento dell’addizionale IRES del 10,5%, che avviene secondo le ordinarie modalità (compresa la possibilità di versamento rateale) nel modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate 14.5.2012 n. 48 ha istituito i seguenti codici tributo: • “2018”, per il versamento della prima rata di acconto; • “2019”, per il versamento della seconda rata di acconto; • “2020”, per il versamento del saldo. Per quanto riguarda, in particolare, la determinazione degli acconti per i periodi d’imposta successivi al 2013, i contribuenti possono determinarne l’entità con il metodo storico o con quello previsionale (circ. Agenzia delle Entrate 3/2013, § 5). Riporto delle perdite fiscali Per le società che dichiarano ricavi inferiori a quelli minimi determinati in base all’art. 30 della L. 23.12.94 n. 724 e per le società in perdita sistematica (art. 2 co. 36-decies - 36-duodecies del DL 138/2011) è precluso il diritto al riporto “in avanti” delle perdite eventualmente realizzate nel medesimo periodo d’imposta (alle stesse società viene, infatti, imputato il reddito minimo). L’art. 30 co. 3 della L. 724/94, inoltre, prevede che le perdite degli esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 19.6.2012 n. 25 (§ 6.1), lo “speciale” limite al riporto delle perdite previsto dall’art. 30 della L. 724/94 trova applicazione congiuntamente a quello “generale” previsto per le società di capitali (80% del reddito imponibile che esse vanno a compensare). Riprendendo l’esempio portato all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di perdita riportabile pari a 100, reddito complessivo pari a 70 e reddito minimo pari a 30: • la perdita teoricamente utilizzabile sarà pari a 56 (80% di 70); • tale perdita potrà essere utilizzata solamente per un ammontare di 40 (differenza tra il reddito complessivo e il reddito minimo); • la perdita riportabile a nuovo sarà pari a 60 (100 – 40). IRAP L’art. 30 co. 3-bis della L. 724/94 stabilisce che la base imponibile IRAP deve risultare non inferiore al reddito minimo presunto determinato ai fini delle imposte sui redditi, aumentato: • delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente; • dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi; • dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale; • degli interessi passivi. Come rilevato dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate, dal valore minimo ottenuto è in ogni caso possibile sottrarre le agevolazioni riconosciute ai fini IRAP e le ordinarie deduzioni quali, in particolare, quelle relative alla riduzione del c.d. “cuneo fiscale” per i dipendenti assunti a tempo indeterminato. La determinazione della base imponibile minima ai fini dell’imposta regionale avviene nella sezione IV del quadro IS del modello IRAP 2014. IVA Il co. 4 dell’art. 30 della L. 724/94 prevede: 20 • la preclusione al rimborso del credito IVA o alla compensazione del credito stesso nel modello F24 (per le società che risultano di comodo per il periodo d’imposta con riferimento al quale il credito IVA si origina); • la preclusione alla compensazione del credito anche con il debito IVA delle successive liquidazioni periodiche (per società di comodo che per tre periodi d’imposta non effettuino operazioni rilevanti ai fini dell’IVA per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti). Con la circ. Agenzia delle Entrate 14.5.2014 n. 10 (§ 3) è stato precisato che le limitazioni in esame rimangono tali anche se la società di comodo adegua in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall’art. 30 della L. 724/94. Con riferimento alle società in perdita sistematica, le suddette limitazioni all’utilizzo del credito IVA si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società “di comodo” (circ. Agenzia delle Entrate 15.2.2013 n. 1, § 7.2). Conseguentemente, nel caso di società in perdita fiscale nel triennio 2010-2012, le limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA, disposte dall’art. 30 co. 4, primo periodo, operano in riferimento al credito emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2013. Sono, invece, pienamente valide le compensazioni operate nel corso del 2013 (nonché quelle effettuate sino al 30.9.2014 – termine di presentazione della dichiarazione IVA – e aventi ad oggetto il credito 2012). 21 SCADENZARIO GIUGNO 2014 Martedì 03 IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni - relative al mese di aprile 2014 IVA ELENCHI "SAN MARINO" - Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino annotati nel mese di aprile 2014 Presentazione all'INPS domande per richiesta differimento adempimenti contributivi per ferie collettive - UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva Consegna da parte del Sostituto del Modello 730 compilato e 730/3 ai dipendenti Lunedì 16 - IVA - Presentazione telematica delle dichiarazioni d'intento di cui si è usufruito nel mese di maggio 2014 (soggetti mensili) - IVA - Liquidazione e versamento relativi al mese di maggio 2014 - IRPEF - Versamento delle ritenute operate a maggio 2014 relative a redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati - IRPEF - Versamento delle altre ritenute alla fonte operate a maggio 2014 - INPS GESTIONE SEPARATA - Versamento dei contributi da parte dei committenti/associanti sui compensi corrisposti a maggio 2014 - MOD. UNICO / IRAP 2014 - Versamenti relativi a tributi e contributi IVS a saldo 2013 e primo acconto 2014 (senza maggiorazione) per contribuenti non soggetti agli studi di settore - IVA - Versamento saldo annuale 2013 con maggiorazione dell'1,20% per contribuenti non soggetti agli studi di settore - IMU/TASI - Pagamento dell'acconto dell'imposta dovuta per il 2014 - CCIAA - Versamento del diritto camerale annuale 2014 (senza maggiorazione) per contribuenti non soggetti agli studi di settore CONSOLIDATO FISCALE - Invio telematico della comunicazione di opzione (triennio 2014-2016) - INPS - contributi lavoro dipendente - ENPALS - contributi mensili - Presentazione 730 al CAAF da parte del contribuente Martedì 24 - Consegna da parte dei CAF e dei professionisti abilitati del Modello 730 compilato e 730/3 ai dipendenti Mercoledì 25 - IVA OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE - Presentazione degli elenchi Intrastat mese di maggio 2014 Lunedì 30 - MOD. UNICO 2014 - Presentazione del modello cartaceo in Posta (solo soggetti non obbligati alla presentazione telematica) - IVA ELENCHI "BLACK LIST" - Presentazione telematica dei modelli di comunicazione delle operazioni relative al mese di maggio 2014 - IVA ELENCHI "SAN MARINO" - Comunicazione degli acquisti effettuati presso operatori economici di San Marino annotati nel mese di maggio 2014 - ANAGRAFE TRIBUTARIA - Comunicazione dei dati inerenti i contratti di locazione e/o noleggio e le altre operazioni rilevanti ai fini IVA relativi all'anno 2013 - IMU - Presentazione della dichiarazione per gli immobili per i quali nel corso dell'anno 2013 sono intervenute variazioni - rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta UNIEMENS - Invio telematico della denuncia Retributiva e Contributiva 22
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