Gli esiti della sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo 1 Sommario Premessa: il contesto di riferimento della sperimentazione FFL ...................................................... 3 1 – Fattore Famiglia Lombardo e Sperimentazione: obiettivi e caratteristiche ......................... 4 2 - Percorso di implementazione della sperimentazione FFL .......................................................... 7 2.1 – Modalità di applicazione dei criteri di cui alla L.R. 2/12 ..................................................... 7 2.3 – Selezione del campione di Comuni .......................................................................................... 8 2.4 – Modello di funzionamento e UdO coinvolte nella sperimentazione FFL ...................... 10 2.5 - Percorso di attuazione della sperimentazione ..................................................................... 12 3 – Analisi degli esiti della sperimentazione FFL ................................................................................. 13 4 – Punti di contatto e differenze tra il Fattore Famiglia Lombardo e il Nuovo ISEE ............... 16 5 – Considerazioni conclusive sulle evidenze emerse dalla sperimentazione FFL ................... 18 ALLEGATO A - La comparazione degli strumenti: l’ISEE Nazionale e il Fattore Famiglia Lombardo ..................................................................................................................................................... 20 2 Premessa: il contesto di riferimento della sperimentazione FFL L’esigenza di avviare un percorso di riforma della normativa regionale in materia di valutazione della situazione economica dei nuclei familiari trova alcuni riferimenti nell’ambito delle politiche implementate da Regione Lombardia nel periodo antecedente l’emanazione della Legge Regionale 2/2012, riferite a un perimetro che supera il solo ambito delle politiche sociali e sociosanitarie. In seguito all’approvazione dell’ISEE nel 1998, si erano infatti già manifestati alcuni elementi di criticità nella struttura dell’indicatore nazionale con riferimento alla sua effettiva capacità di fornire una “fotografia” accurata della situazione economica effettivamente corrispondente a quella dei nuclei familiari analizzati, anche in rapporto agli effettivi carichi di cura familiari presenti al loro interno. Si può pertanto ricostruire complessivamente un percorso già avviato e portato avanti nel tempo da Regione Lombardia in termini di sperimentazione di sviluppo di soluzioni migliorative rispetto all’ISEE così come definito a livello nazionale, per l’individuazione dei beneficiari delle politiche regionali e per la determinazione della misura del beneficio loro spettante. Un primo esempio di modifica dei requisiti puri previsti dall’ISEE si ha nel caso del Buono Scuola, che viene erogato solamente in base al valore dell’Indicatore della Situazione Reddituale (con l’esclusione quindi della valutazione del patrimonio del nucleo familiare), rapportato ad una scala di equivalenza che valorizza maggiormente il numero di componenti del nucleo. Nel caso del Fondo Sostegno Affitti, invece, al posto dell’ISEE puro viene utilizzato l’ISEE-FSA, che contiene una diversa modalità di calcolo degli Indicatori della Situazione Reddituale e della Situazione Economica (quest’ultima ponderata al 5% a fronte di un valore nazionale di riferimento del 20%). La Legge Regionale 2/2012, ispirata a principi di equità e certezza, introduce l’indicatore Fattore Famiglia Lombardo per valutare la situazione economica familiare con un metodo che tutela maggiormente la famiglia in base alla sua composizione e ai suoi carichi di cura. Il Fattore Famiglia Lombardo non nasce quindi come strumento fiscale, come proposto in passato da alcuni stakeholder attivi nell’ambito delle politiche di welfare (es. Forum delle Associazioni Familiari), ma come strumento per la determinazione dell’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie che agevoli in particolare le famiglie con elevati carichi di cura. Benché l’attuale normativa regionale ne limiti l’applicazione con riferimento all’accesso alla rete delle UdO sociali e sociosanitarie, l’ambito di potenziale applicazione del Fattore Famiglia Lombardo potrebbe riguardare l’insieme delle prestazioni, di competenza regionale o locale, attualmente erogate o che potrebbero essere erogate in base all’ISEE. 3 1 – Fattore Famiglia Lombardo e Sperimentazione: obiettivi e caratteristiche L’introduzione in via sperimentale del Fattore Famiglia Lombardo è stata finalizzata a superare i limiti dell’ISEE raggiungendo quattro obiettivi di fondo: Riconoscere il ruolo della famiglia, commisurando lo strumento di valutazione della situazione economica agli effettivi carichi di cura; Garantire il principio di uguaglianza sostanziale, aumentando l’offerta dei servizi e la loro accessibilità da parte dei soggetti più deboli o in stato di bisogno; Assicurare piena giustizia redistributiva, commisurando il grado di compartecipazione all’effettiva situazione economica della persona e del suo nucleo familiare; Bilanciare esigenze di stabilità finanziaria e diritto all’assistenza, ampliando l’offerta dei servizi su base regionale e garantendo l’effettività del diritto sociale all’assistenza, senza causare incrementi incontrollati o comunque eccessivi della spesa pubblica in materia. Il Fattore Famiglia Lombardo presenta caratteristiche innovative riguardanti il calcolo della situazione reddituale, patrimoniale e la determinazione della scala di equivalenza. Sono inoltre rivisti alcuni coefficienti presenti nell’ISEE. Gli elementi innovativi introdotti con il FFL possono essere sintetizzati nei seguenti punti: Modifica dei criteri per la determinazione della situazione reddituale: – Introduzione di detrazioni per spese sanitarie, di abbattimento architettoniche, ausili per la vita indipendente e assistente familiare; barriere 4 – Inclusione delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali (c.d. “redditi esenti”). Aumento della progressività della scala di equivalenza legata al nucleo familiare, tramite assegnazione di un maggior peso ai componenti del nucleo familiare (dal 3° in poi); Introduzione di nuove maggiorazioni alla scala di equivalenza legate al carico assistenziale e familiare dei singoli nuclei (es. presenza di componenti a carico minori di 26 anni o maggiori di 75 anni; affidamento etero-familiare, nucleo composto da anziano solo, incremento della maggiorazione in presenza di disabilità/invalidità, presenza di genitori in cassa integrazione…); Introduzione di franchigie variabili commisurate alla dimensione del nucleo familiare, al posto delle franchigie fisse previste dall’ISEE, connesse al canone di locazione, al patrimonio mobiliare e immobiliare; Incremento del peso della componente patrimoniale (dal 20% dell’ISEE al 30% del FFL) ai fini del calcolo dell’indicatore finale di sintesi. Sono di seguito riportate alcune tabelle per la comparazione della struttura del FFL e dell’ISEE attualmente vigente a livello nazionale. Per un ulteriore approfondimento in merito alle caratteristiche dei singoli indicatori e per un raffronto degli stessi con la nuova disciplina ISEE in corso di approvazione a livello nazionale, si rinvia al successivo capitolo 7 “La comparazione degli strumenti: l’ISEE nazionale e il Fattore Famiglia Lombardo. 5 Tabella 1: Scala di equivalenza, maggiorazioni e criteri di computo del patrimonio Tabella 2: Struttura delle franchigie patrimoniali previste dai due indicatori 6 2 - Percorso di implementazione della sperimentazione FFL L’art. 3 della L.R. 2/2012 ha previsto una prima applicazione in forma sperimentale per la durata di un anno dei criteri per la determinazione della quota di compartecipazione e la valutazione della situazione economica equivalente dei nuclei familiari. Nello stesso articolo vengono definiti i principi di fondo del metodo sperimentale da applicare. In particolare, al comma uno si specifica che: Le modalità di applicazione dei criteri di cui alla L.R. 2/12 siano definite dalla Giunta Regionale; Le unità d’offerta coinvolte nella sperimentazione siano individuate con gradualità; Il campione su cui effettuare la sperimentazione sia rappresentativo di tutte le tipologie di unità di offerta sociale e sociosanitaria presenti sul territorio. La sperimentazione del FFL è stata dunque implementata allo scopo di valutare gli impatti dell’introduzione del nuovo indicatore rispetto ai benefici attesi in termini di agevolazione delle famiglie con elevati carichi di cura e di compartecipazione al costo del servizio, in modo da agevolarne una sua introduzione effettiva su scala regionale al termine della sperimentazione. Il disegno e la condivisione dei contenuti della sperimentazione sono frutto di un percorso di confronto che ha coinvolto soggetti interni ed esterni a Regione Lombardia, in particolare: Soggetti interni a Regione Lombardia: costituzione di un Gruppo di Lavoro interdirezionale, coordinato dalla DG Famiglia; Enti SIREG: Aziende Sanitarie Locali (in particolare, Direzioni Sociali delle ASL), Lombardia Informatica; Soggetti esterni al sistema regionale: Comuni lombardi, ANCI Lombardia, CAF - Centri di Assistenza Fiscale (referenti indicati dei Comuni partecipanti alla sperimentazione), Organizzazioni Sindacali (Tavolo di consultazione); Forum delle Associazioni Familiari. 2.1 – Modalità di applicazione dei criteri di cui alla L.R. 2/12 La L.R. 2/12 contiene i principi su cui fondare la costruzione dell’indicatore Fattore Famiglia Lombardo, ma la norma in sé non definisce nel dettaglio la struttura dello stesso, stabilendo però un principio base a cui riferirsi nella sua strutturazione, ossia di stabilire i criteri di compartecipazione “nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”. La fase di definizione della sperimentazione del FFL ha riguardato in particolare la messa a punto di tre aspetti richiesti per la sua effettiva realizzazione: Definizione della struttura dell’ indicatore Fattore Famiglia Lombardo; Identificazione del campione della sperimentazione FFL; Disegno del modello di funzionamento della sperimentazione, selezione delle UdO coinvolte e predisposizione degli strumenti necessari all’implementazione. 7 L’approccio seguito per la costruzione dell’indicatore Fattore Famiglia Lombardo è pertanto partito dall’analisi dell’attuale struttura e della modalità di applicazione dell’indicatore nazionale ISEE, cui sono stati aggiunti elementi integrativi e/o migliorativi dei criteri già presenti in esso. Una prima proposta di indicatore, elaborata internamente alle strutture della DG Famiglia a inizio 2012 è stata oggetto di un percorso di confronto e condivisione, avviato nella primavera del 2012, con ANCI Lombardia. Al termine della condivisione, in cui sono stati affrontati anche gli aspetti chiave previsti in fase di progettazione della sperimentazione FFL, la Direzione Generale ha provveduto a completare l’iter necessario al disegno complessivo della sperimentazione, che ha portato all’emanazione della DGR IX/3779, contenente la struttura dell’indicatore e le indicazioni operative per il disegno e l’avvio della sperimentazione stessa. 2.3 – Selezione del campione di Comuni Parallelamente alle attività necessarie alla progettazione dell’indicatore, a partire dal febbraio 2012, è stato richiesto alle Direzioni Sociali delle ASL lombarde di raccogliere le adesioni dei Comuni interessati a partecipare alla sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo. A tale invito ha fatto complessivamente seguito la manifestazione di interesse da parte di 190 comuni (“campione potenziale”) sui 1.544 presenti sul territorio regionale, per una popolazione equivalente a 3,4 milioni di abitanti. Il campione potenziale era caratterizzato dai seguenti elementi: Elevata incidenza della popolazione dei 190 comuni del campione potenziale sulla popolazione totale della Lombardia (3,4 milioni di abitanti a fronte di una popolazione regionale di 9,9 milioni, 35% del totale); Presenza di ben 8 comuni capoluogo di provincia: Milano, Bergamo, Cremona, Lecco, Mantova, Monza, Pavia, Varese; Forte differenziazione nel numero di abitanti e di comuni rappresentati all'interno delle singole ASL e consistente presenza di comuni delle ASL del milanese; Incidenza superiore ai valori medi regionali dei comuni e della popolazione delle zone di pianura e dei grandi comuni, aventi dimensione superiore ai 35mila abitanti. 8 Al fine di rappresentare in maniera adeguata il tessuto sociale e territoriale della Lombardia, il campione definitivo di 15 comuni da inserire nella sperimentazione FFL è stato identificato all’interno del campione potenziale garantendo il rispetto dei seguenti principi / requisiti: Confrontabilità tra calcolo del FFL e dell’ISEE: selezione di comuni che richiedano in forma diffusa, all’interno dei regolamenti vigenti in ambito sociale, la valutazione dell’ISEE del richiedente la prestazione nelle UdO oggetto di sperimentazione; Rappresentatività territoriale: selezione di un numero di Comuni in rappresentanza di tutte le 15 ASL della Lombardia, per ottenere dati e informazioni diffuse su tutto il territorio (criterio base: 1 comune per ASL); Dimensione geografica: identificazione di Comuni di diverse classi dimensionali: (fino a 7.500 abitanti, tra 7.500 e 35.000, oltre 35.000) e di almeno un comune capoluogo di provincia; Caratteristiche altimetriche: individuazione di Comuni di pianura, di collina, di montagna, in proporzione alla popolazione ivi residente; Caratteristiche domanda e offerta: selezione di Comuni con diverso numero di domanda di accesso ai servizi per le UdO considerate; inclusione, all’interno della sperimentazione, di comuni caratterizzati dalla presenza di strutture a gestione diretta comunale. 9 La popolazione totale del campione di 15 Comuni cosi selezionati è di circa 400 mila abitanti. I comuni di pianura sono 10, di collina 3 e di montagna 2 (rispecchiando in tal modo la distribuzione territoriale della popolazione della Lombardia). 2.4 – Modello di funzionamento e UdO coinvolte nella sperimentazione FFL La sperimentazione è stata inoltre strutturata per garantire un’adeguata rappresentatività a livello regionale in due macro-ambiti di intervento: Compartecipazione alla spesa sociale; Compartecipazione alla spesa sociosanitaria. La sperimentazione è stata avviata preliminarmente per l’ambito di compartecipazione alla spesa sociale. Al fine di valutare gli impatti del FFL rispetto alla situazione attuale, il calcolo del FFL è stato affiancato a quello dell’ISEE (“Criterio del doppio binario” previsto dall’allegato B alla DGR 3779/2012). Gli esiti del calcolo del FFL rimangono tuttavia “teorici”, in quanto gli effetti economici reali per il cittadino sono comunque legati alle previsioni degli attuali regolamenti comunali, nella misura in cui gli stessi richiedono l’applicazione dell’ISEE nella sua forma attualmente vigente. La sperimentazione nell’ambito della compartecipazione alla spesa sociale è stata realizzata con le seguenti modalità: 10 Il cittadino (residente nei comuni del campione) si presenta presso il Comune / CAF convenzionato con i dati necessari per il calcolo del FFL. Il Comune / CAF convenzionato calcola il FFL e lo mette a sistema inserendo i dati nell’applicativo; Il cittadino presenta inoltre i dati per il calcolo dell’ISEE (in base ai regolamenti comunali vigenti in merito alla prestazione richiesta). I Comuni del campione applicano i regolamenti comunali vigenti per il calcolo della compartecipazione riconosciuta al cittadino richiedente; Parallelamente, i Comuni utilizzano le disposizioni previste dalla normativa del FFL per valutare l’impatto teorico dell’applicazione del FFL sulla quota di compartecipazione a carico dei Comuni. Per poter gestire le procedure di calcolo degli indicatori FFL e ISEE, la raccolta e l’analisi dei dati, nell’ambito del percorso di progettazione della sperimentazione è stata coinvolta Lombardia Informatica, grazie alla quale è stato possibile sviluppare un applicativo FFL costruito ad hoc a partire dalla piattaforma GeFo. L’applicativo FFL è stato strutturato in modo da consentire: La raccolta e la gestione dei dati relativi alla composizione e alle caratteristiche dei nuclei familiari aderenti alla sperimentazione; L’elaborazione del calcolo del Fattore Famiglia Lombardo e l’archiviazione del valore finale dell’indicatore in relazione alla tipologia di Unità d’Offerta richiesta; La registrazione del calcolo della compartecipazione alla spesa richiesta all’Utenza e ai Comuni, sia a livello teorico (ossia basata sul valore del FFL da sostituire a quello dell’ISEE nel processo di calcolo), sia a livello reale (ossia basata sul valore dell’ISEE); A completamento degli strumenti di supporto alla sperimentazione FFL, Regione Lombardia ha inoltre predisposto la documentazione relativa all’informativa relativa al trattamento dei dati personali relativi alla sperimentazione e una comunicazione al cittadino con cui esporre contenuti e finalità della sperimentazione stessa. E’ stato infatti stabilito che l’adesione da parte dei cittadini alla sperimentazione FFL sia su base volontaria, offrendo loro adeguate informazioni per scegliere se prendervi parte o meno. Nell’ambito della compartecipazione alla spesa sociale, al fine di garantire la rappresentatività delle UdO selezionate, la sperimentazione è stata effettuata sulle Unità d’Offerta che presentano, in termini assoluti, una quota maggiore di compartecipazione a carico dell’utenza. In particolare, le UdO oggetto della sperimentazione sono: Asili Nido; CRD (Centri Ricreativi Diurni); SAD (Servizi di Assistenza Domiciliare); RSA (Residenze Sanitario Assistenziali), per la quota di compartecipazione alla spesa sociale; RSD (Residente Sanitario Assistenziali per Disabili), per la quota di compartecipazione alla spesa sociale. 11 2.5 - Percorso di attuazione della sperimentazione L’avvio del percorso di attuazione della sperimentazione FFL è avvenuto a luglio 2012 con la presentazione ai 15 comuni inclusi nel campione dei contenuti e del modello di funzionamento della sperimentazione stessa. A settembre 2012 è stata svolta una prima sessione di formazione sull’applicativo e sul processo di gestione del calcolo del FFL. Tra ottobre ‘12 e aprile ‘13 sono stati effettuati ulteriori incontri con i comuni aderenti e giornate di formazione dedicate a Comuni e CAF al fine di approfondire la gestione pratica dell’applicativo. A luglio 2013 è stata svolta l’analisi sugli esiti della sperimentazione FFL con la redazione del report sullo stato d’avanzamento, i cui contenuti sono oggetto della presente relazione. Allo stato attuale, risultano attive nella sperimentazione FFL 5 unità d’offerta (RSA, RSD, Asili Nido, CRD/CRE, SAD) in ambito sociale, che garantiscono la copertura di un portafoglio diversificato di strutture sia in termini di aree di intervento, sia di tipologia di struttura. 12 3 – Analisi degli esiti della sperimentazione FFL L’avvio del percorso di attuazione della sperimentazione FFL è avvenuto a luglio 2012 con la presentazione ai 15 comuni inclusi nel campione dei contenuti e del modello di funzionamento della sperimentazione stessa. A settembre 2012 è stata svolta una prima sessione di formazione sul processo di gestione del calcolo del FFL. Tra ottobre ‘12 e aprile ‘13 sono stati effettuati ulteriori incontri con i comuni aderenti e giornate di formazione dedicate a Comuni e CAF al fine di approfondire la gestione pratica dell’applicativo per il calcolo sviluppato ad hoc da Lombardia Informatica. L’applicativo FFL è stato strutturato in 3 sezioni, ciascuna dedicata all’inserimento e alla gestione di specifici pacchetti di dati relativi ai nuclei familiari aderenti alla sperimentazione. In particolare: Sezione 1: dedicata all’inserimento e alla gestione dei dati relativi ai nuclei familiari (struttura del nucleo, dati anagrafici, dati reddituali e patrimoniali individuali); Sezione 2: dedicata alla gestione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) del FFL (registrazione dichiarante, selezione maggiorazioni alla scala di equivalenza, firma DSU e ottenimento dell’esito del calcolo del FFL,…); Sezione 3: dedicata alla gestione del calcolo della compartecipazione (selezione UdO per cui è richiesta la prestazione, inserimento del livello di compartecipazione reale per Comuni e utenza (base ISEE), inserimento del livello di compartecipazione teorica per Comuni e utenza (base FFL)). Ad ogni sezione dell’applicativo corrisponde un database specifico di dati su cui sono stati svolte le analisi degli esiti della sperimentazione. In particolare, una prima analisi sullo stato di avanzamento della sperimentazione FFL è stata svolta a luglio 2013, cui ha fatto seguito una seconda rilevazione al 23 gennaio 2014. A tale data, sono state inserite nell’applicativo 271 pratiche FFL avviate, di cui 227 risultavano completate e per 215 di esse si era giunti al completamento del calcolo della compartecipazione teorica alla spesa sociale a carico del Comune e del cittadino e al confronto tra ISEE e FFL. A luglio 2013, durante la prima rilevazione, il totale delle pratiche completate era invece di 150 e i calcoli della compartecipazione ammontavano a 123. 13 Analizzando l’evoluzione temporale della sperimentazione FFL, si nota come i volumi di inserimento delle pratiche hanno raggiunto il loro massimo nel corso dei mesi di giugno e luglio 2013, in cui sono stati inserite a sistema 111 delle 227 DSU FFL presentate, pari a quasi il 50% del totale: : la distribuzione dei volumi non risulta omogenea anche a causa della "stagionalità" delle domande di accesso di alcune UdO, quali Asili Nido e CRD, i cui picchi sono concentrati in prevalenza nei mesi di maggio, giugno e luglio. Considerando invece la distribuzione territoriale delle pratiche, circa il 60% dei 215 calcoli della compartecipazione e dei confronti FFL vs. ISEE siano stati eseguiti in soli tre Comuni (San Donato Milanese, Casorate Primo e Monza), mentre in tre Comuni (Casalpusterlengo, Malegno e Rho) non sono è stata inserita a sistema alcuna pratica relativa al Fattore Famiglia Lombardo. 14 In termini di Unità d’Offerta, la maggior parte dei calcoli della compartecipazione e dei confronti FFL vs. ISEE hanno riguardato Asili Nido e CRD/CRE (168 pratiche, pari al 71% del totale), mentre si è rilevata un’adesione pressoché nulla nell’ambito delle richieste di compartecipazione relative a RSA e RSD (5 casi, pari al 3% del totale). In termini di estensione della sperimentazione FFL, si rileva come in solo 4 comuni (Anzano del Parco, Casorate Primo, Castel Goffredo e Tradate), l’incidenza delle adesioni alla sperimentazione del FFL ha portato alla raccolta di un campione di pratiche superiore al 10% del bacino di utenti stimato per le UdO oggetto della sperimentazione. In particolare, l’incidenza rispetto al bacino potenziale è risultata molto contenuta in alcuni dei Comuni aderenti di maggiore dimensione. Per un'analisi più completa dei risultati e dei volumi della sperimentazione FFL e dei dati sinora presentati, occorre tener conto di alcuni elementi rilevanti, quali i seguenti aspetti: 15 L'adesione alla sperimentazione FFL da parte dei nuclei familiari era esclusivamente volontaria, e non comportava alcun beneficio diretto o indiretto ai cittadini; I dati richiesti ai cittadini per il calcolo del Fattore Famiglia Lombardo erano più numerosi di quelli necessari al calcolo dell'ISEE, e potevano talvolta riguardare tematiche sensibili (es. redditi esenti, spese sanitarie,…); Di conseguenza, per quanto la sperimentazione sia stata strutturata in modo da minimizzare l'impatto sul cittadino (ad esempio introducendo apposita modulistica cartacea per una raccolta più tempestiva dei dati), l'adesione richiedeva un impegno ulteriore al cittadino rispetto alla normale gestione della pratica; Parte dell'intervallo temporale dedicato alla sperimentazione FFL è stato impiegato per completare il percorso di formazione dei referenti dei Comuni aderenti; I volumi di inserimento delle pratiche FFL erano particolarmente elevati nei mesi di avvio effettivo della raccolta dati (giugno e luglio 2013) subendo successivamente un significativo rallentamento nel periodo successivo; Si è riscontrato un basso livello di attività in ambito sperimentale da parte dei comuni di maggiore dimensione, specie in rapporto al volume di pratiche teoricamente gestibili (es. Rho nessuna pratica inserita); E' stato rilevato come in diversi comuni di fatto l'ISEE non venga applicato per il calcolo della compartecipazione alla spesa sociale per RSA e RSD, riducendo perciò il bacino potenziale di nuclei cui attingere per il confronto ISEE-FFL. 4 – Punti di contatto e differenze tra il Fattore Famiglia Lombardo e il Nuovo ISEE Durante la fase di sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo, a livello nazionale è stato progressivamente implementato un percorso di riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente che ha portato all’emanazione del Decreto sul cosiddetto “Nuovo ISEE”. Analizzando i contenuti e i principi di fondo dell’indicatore nazionale e della riforma nazionale, si può evidenziare come il Fattore Famiglia Lombardo e il Nuovo ISEE hanno entrambi inteso sviluppare risposte ad alcune “lacune” esistenti nell’attuale disciplina nazionale in materia di ISEE. E’ attualmente possibile analizzare i differenziali tecnici relativi ai due indicatori (FFL e Nuovo ISEE) solo a livello qualitativo, essendo di prossima introduzione l’algoritmo di calcolo ISEE che ne permetterà una più precisa simulazione quantitativa. In alcuni casi, le soluzioni proposte sono risultate sostanzialmente allineate tra di esse (es. introduzione dei redditi esenti, considerazione del reddito di familiari esterni al nucleo), mentre sotto altri aspetti nel disegno la struttura degli indicatori si sono scelti percorsi differenziati. Si può affermare che il Fattore Famiglia Lombardo ha anticipato in ambito regionale la revisione di alcuni principi che, a livello nazionale, sono stati ridefiniti attraverso il Nuovo ISEE. In alcuni casi, infine, il Fattore Famiglia Lombardo tende ad applicare condizioni generalmente più favorevoli per alcune categorie con particolari carichi di cura. Ad esempio, nel caso dei soggetti 16 con disabilità, la disciplina regionale sembra generare maggiori benefici, grazie all’applicazione di particolari correttivi di seguito descritti. Approfondimento: Correttivi agli indicatori FFL e Nuovo ISEE previsti in materia di disabilità Fattore Famiglia Lombardo o Maggiorazioni: presenza di una maggiorazione fissa alla scala di 0,70 punti per ciascuna persona con disabilità, indipendentemente se destinatarie o meno della prestazione richiesta; o Franchigie: non si prevedono franchigie e non vi sono distinzioni del livello di disabilità; o Redditi esenti: sono considerati esclusivamente i redditi riferibili al beneficiario della prestazione e solo in caso di accesso a strutture residenziali (conteggio al 100%) o semiresidenziali (al 50%); o Composizione del nucleo: si tiene conto della condizione economica del solo assistito ( c.d. nucleo estratto); o Spese detraibili: spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e assistente familiare (al netto di eventuali detrazioni fiscali già ottenute, ma senza altri limiti). Nuovo ISEE o Maggiorazioni: Assenza di maggiorazioni fisse alla scala di equivalenza in presenza di disabilità (vi è un parziale correttivo in funzione della dimensione del nucleo); o Franchigie: al posto delle maggiorazioni, è previsto un sistema di franchigie modulato in funzione della gravità della disabilità; o Redditi esenti: sono sempre conteggiati, per ciascuno dei componenti del nucleo (indipendentemente da soggetto beneficiario e da tipologia di UdO richiesta); o Composizione del nucleo: il nucleo deve includere al minimo coniuge e figli della persona assistita (qualora presenti); o Spese detraibili: fino a 5.000 euro per spese sanitarie per disabili, acquisto cani guida, interpretariato per sordi e spese mediche di assist. Specifica; Fino a 1.000 euro per un massimo del 20% dei redditi esenti; Spese per collaboratori domestici, assistenti personali, rette alberghiere UdO. In via più generale, sviluppando un’analisi complessiva dal punto di vista qualitativo degli effetti redistributivi generati dall’applicazione comparata dei due indicatori, il Fattore Famiglia Lombardo genera potenziali effetti redistributivi negli esiti del calcolo a vantaggio di: • Famiglie numerose; • Famiglie con figli a carico o soggetti anziani nel nucleo; • Famiglie in cui è presente una persona con disabilità; • Nuclei familiari composti da un anziano solo; 17 • Soggetti con dotazione patrimoniale medio-bassa; Il Nuovo ISEE, dalle analisi svolte, sembrerebbe invece generare effetti redistributivi maggiori negli esiti del calcolo per categorie quali: • Famiglie a basso reddito; • Famiglie con prima casa di proprietà di valore contenuto; • Famiglie senza patrimonio e redditi all'estero; • Soggetti con redditi da lavoro e assimilabili e da pensione; • Soggetti con trattamenti assistenziali e previdenziali di importo contenuto; • Famiglie con spese per persone con disabilità o non autosufficienti (es. assistente familiare, rette,…). 5 – Considerazioni conclusive sulle evidenze emerse dalla sperimentazione FFL L’analisi degli esiti della sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo pone in evidenza alcuni importanti effetti generati dall’applicazione del FFL in sostituzione dell’ISEE attualmente vigente a livello nazionale. In primo luogo, si registra una diffusa riduzione del valore dell’indicatore finale di sintesi in circa il 90% dei calcoli effettuati in ambito sperimentale. La diretta implicazione di tale effetto implicherebbe che, a regolamenti comunali vigenti, l’applicazione del Fattore Famiglia Lombardo in sostituzione dell’ISEE comporterebbe un significativo incremento della quota di spesa sociale a carico dei comuni. A tale considerazione, rilevabile sotto il profilo teorico grazie agli esiti della sperimentazione, consegue che i Comuni, al fine di rispettare il vincolo delle risorse disponibili per la realizzazione delle proprie politiche sociali, si troverebbero necessariamente a dover aumentare i valori degli scaglioni e delle soglie di accesso alle prestazioni sociali, o a ridurre l’entità della compartecipazione spettante a parità di valore dell’indicatore in quanto allo stato attuale sono tarati sull’algoritmo di calcolo dell’ISEE e non sul FFL. Al netto pertanto della tendenziale riduzione generalizzata dell’importo dell’indicatore, l’effetto di maggior rilievo nella comparazione tra FFL e ISEE è quello redistributivo, ossia l’individuazione delle tipologie di nuclei familiari e di beneficiari delle prestazioni che ottengono un più marcato effetto dall’applicazione del FFL rispetto alle altre tipologie di nucleo. In tale ottica, si evidenzia come la sperimentazione confermi che mediamente il Fattore Famiglia Lombardo generi un effetto differenziale (in diminuzione del valore dell’indicatore) più ampio per due tipologie di nuclei: Per i nuclei più numerosi, e in particolare per quei nuclei caratterizzati dalla presenza di un elevato numero di figli a carico, grazie alla maggiore progressività delle scale di equivalenza e delle franchigie patrimoniali, nonché alla presenza di apposite maggiorazioni alla scala stessa; 18 Per i nuclei composti da un anziano solo, per i quali è stata introdotta una specifica maggiorazione, fermo restando che, in caso di accesso a RSA e CDI, occorrerà definire le modalità con cui tener conto della situazione economica dei parenti di primo grado o del coniuge, qualora esterni al nucleo familiare di riferimento. 19 ALLEGATO A - La comparazione degli strumenti: l’ISEE Nazionale e il Fattore Famiglia Lombardo Introduzione Come già, anticipato, la struttura alla base del calcolo di ISEE Attuale, Nuovo ISEE e Fattore Famiglia Lombardo è omogenea ed è costituita dalle seguenti componenti: Situazione reddituale: è un indicatore intermedio costituito dalla sommatoria di tutti gli aspetti relativi al reddito a livello di singoli componenti il nucleo e di nucleo familiare nel suo complesso; in tale ambito possono essere previste delle detrazioni o franchigie relative a specifiche spese sostenute dal nucleo familiare; Situazione patrimoniale: è un indicatore intermedio costituito dalla sommatoria dei valori riferiti a tutti i cespiti patrimoniali, mobiliari e immobiliari, riferibili al nucleo secondo le definizioni adottate dalle singole discipline; anche in questo caso possono essere previste delle franchigie per l’abbattimento del valore patrimoniale; Ponderazione della situazione patrimoniale: è un coefficiente percentuale che si applica alla situazione patrimoniale (al netto delle franchigie di cui sopra) ai fini del calcolo dei successivi indicatori (es. il FFL considera il patrimonio al 30%, l’ISEE al 20%); Situazione economica: è l’indicatore dato dalla sommatoria di situazione reddituale e patrimoniale (ponderata) e funge da numeratore del calcolo dell’indicatore finale; Scala di equivalenza: è il divisore dell’indicatore di sintesi finale; è costituito da un numero puro che riassume le caratteristiche di fondo del nucleo familiare considerato, sia in termini di numerosità dei componenti (parametro familiare “puro”), sia di alcune caratteristiche specifiche dei singoli individui (maggiorazioni alla scala); Indicatore di sintesi finale: è il valore complessivo denominato ISEE o Fattore Famiglia Lombardo, dato dal rapporto tra indicatore della situazione economica e scala di equivalenza. Consente la comparazione di nuclei familiari aventi dimensioni reddituali, patrimoniali e numero di componenti tra loro differenti. 20 Il presente capitolo si pone lo scopo di analizzare il livello di allineamento che i tre indicatori presentano con riferimento ai principi introdotti dall’art. 1 della L.R. 2/12 in modifica della precedente L.R. 3/08, di seguito sinteticamente riportati: […] comma 2. Nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), la quota di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e la quota a valenza sociale delle prestazioni sociosanitarie sono stabilite dai comuni secondo modalità definite, previa consultazione dei soggetti di cui all'articolo 3 e sentita la competente commissione consiliare, con deliberazione della Giunta regionale in base ai seguenti criteri: a) valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare; b) valutazione delle situazioni dei componenti il nucleo familiare relative a occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilità; c) previsione, in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, di franchigie stabilite in base al numero dei componenti del nucleo familiare; d) definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare derivante dalla presenza di figli inclusi i nascituri, di minori in affido, di persone con disabilità, di anziani non autosufficienti, di un solo genitore convivente; e) valutazione del livello di assistenza richiesto, anche con riguardo alla situazione familiare; f) computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a unità d'offerta residenziali; nel caso di accesso a unità d'offerta semiresidenziali, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento; g) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali per anziani e ai centri diurni integrati; h) valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi; i) valutazione dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e l'assistente familiare, che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria; j) valutazione dei costi di locazione immobiliare e degli interessi sui mutui. […] 21 Confronto tra ISEE Attuale, Nuovo ISEE e Fattore Famiglia Lombardo alla luce dei principi della normativa regionale (L.R. 2/12 e L.R. 3/08) 1° PRINCIPIO: Valutazione della situazione reddituale del nucleo familiare L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. a) “valutazione del reddito […] del nucleo familiare”; lett. f) “computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita […] Le modifiche introdotte dalla L.R. 2/12 sulla L.R. 3/08 prevedono specifiche disposizioni in materia di valutazione della situazione reddituale, nel rispetto dei principi della normativa statale in materia; la disciplina regionale tende nel complesso a incrementare gli elementi reddituali considerati nel calcolo dell’indicatore rispetto alla disciplina vigente, secondo i punti di differenza e di contiguità di seguito rappresentati. 1.a) ISEE Attuale – Componenti di reddito considerate in materia di valutazione della situazione reddituale, l’ISEE prevede espressamente che vengano presi in considerazione, come da DPCM 221/99: Il reddito imponibile IRPEF, inteso come reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attività ex articolo 2135 C.C. (produttori agricoli obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA); in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, si assumono i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori; si dichiarano inoltre i redditi da lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti; I proventi derivanti da attività agricole per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA, anche se svolta in forma associata; a tal fine si considera la base imponibile ai fini IRAP, al netto dei costi del personale; I redditi figurativi delle attività finanziarie, ottenuti applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare del nucleo familiare; I redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e impresa, i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva (voce nella quale rientrano i c.d. “contribuenti minimi”). 1.b) Nuovo ISEE – Componenti di reddito considerate Al pari dell’ISEE Attuale, nel calcolo della situazione reddituale del Nuovo ISEE si tiene conto di (per i dettagli cfr. sopra): Reddito imponibile IRPEF; Proventi derivanti da attività agricole; 22 Redditi figurativi delle attività finanziarie (con la possibilità di applicare, se inferiore al rendimento medio dei titoli decennali del Tesoro, il tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale); a differenza dell’ISEE Attuale e del FFL, sono esclusi dal computo gli interessi di depositi e conti correnti bancari e postali, in quanto considerati all’interno del calcolo della situazione patrimoniale mobiliare; Redditi assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva; ll Nuovo ISEE introdurrebbe però degli elementi innovativi, incrementali, nel calcolo della situazione reddituale, in particolare: Ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; ( prima tipologia dei c.d. “redditi esenti”); Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove già non inclusi nel reddito imponibile ( seconda tipologia dei c.d. “redditi esenti”); Assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti: la normativa vigente considera tali importi all’interno dei redditi del soggetto a cui carico è l’assegno; con il Nuovo ISEE si avrebbe invece uno spostamento di tali componenti in capo al nucleo destinatario dell’assegno; Redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU; in tale importo si considerano anche i redditi relativi agli immobili all’estero non locati soggetti alla disciplina dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero ex D.L. 201/11; Reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito. In sintesi, quindi, la disciplina del Nuovo ISEE disegna un perimetro più ampio di voci di reddito da considerare nel calcolo dell’indicatore rispetto a quanto attualmente vigente a livello nazionale. Rientrano nel calcolo i redditi esenti, nonché tutti i redditi prodotti all’estero; si introducono inoltre innovazioni in merito alla gestione degli importi degli assegni familiari. 1.c) Fattore Famiglia Lombardo – Componenti di reddito considerate Analogamente al Nuovo ISEE, anche il Fattore Famiglia Lombardo introduce il computo dei c.d. “redditi esenti” all’interno del montante della situazione reddituale. Tuttavia, in seguito alle modifiche apportate dalla L.R. 2/12 è stata prevista nella L.R. 3/08 una perimetrazione del perimetro entro il quale gli stessi vengono calcolati, ossia (art. c.2 lett. f ): Le prestazioni economiche assistenziali o previdenziali, a qualsiasi titolo percepite, fanno riferimento alla persona assistita, e non al suo nucleo; Tali importi vengono considerati solo in presenza di accesso a Unità d’Offerta residenziali, nella misura del 100% del loro importo, o di accesso a Unità d’Offerta semiresidenziali, essendo in tal caso computate al 50%; 23 Comparando tale disposizione rispetto quanto previsto per il Nuovo ISEE, pur essendo i due indicatori coerenti nel principi di fondo (ossia: anche i redditi esenti generano impatti sulla situazione economica di un nucleo), il FFL adotta un approccio più prudenziale, considerando tali importi solo in presenza Unità d’Offerta specificamente identificate. Complessivamente, dal combinato disposto emergente dalla L.R. 2/12 e della DGR IX 3779/12, nel FFL vengono presi in considerazione come componenti di reddito: Reddito imponibile IRPEF; Proventi derivanti da attività agricole; Redditi figurativi delle attività finanziarie; Redditi assoggettati a imposta sostitutiva o definitiva; Redditi esenti (con campo di applicazione limitato. 1.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di valutazione della situazione reddituale del nucleo familiare ISEE Attuale – Allineamento Medio: la disciplina vigente prevede il calcolo della situazione reddituale del nucleo, include gran parti delle voci presenti anche nel Fattore Famiglia Lombardo ma non considera i redditi esenti. Nuovo ISEE – Allineamento Elevato: oltre a includere le voci di reddito “base” dell’ISEE Attuale, comprende in maniera estensiva i possibili redditi esenti riferiti in capo al nucleo, nonché ulteriori voci di reddito non espressamente indicate nelle attuali DGR (ma compatibili con il dettato della normativa regionale), quali i redditi esteri e gli assegni per il mantenimento dei figli. Il perimetro di voci reddituali compreso nel calcolo del Nuovo ISEE è maggiore rispetto a quello del FFL, ma non conflittuale con le norme regionali in materia. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: l’indicatore è stato costruito per rispondere appositamente ai requisiti della L.R. 2/12; a differenza dell’ISEE vigente, introduce nel calcolo della situazione reddituale i redditi esenti, limitandoli alle sole richieste relative a UdO residenziali e semiresidenziali. 24 2° PRINCIPIO: Valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. a) “valutazione del reddito e del patrimonio del nucleo familiare” Per definire il criterio di calcolo della situazione patrimoniale, è necessario considerare alcuni aspetti chiave caratteristici degli indicatori, quali: gli elementi da includere nel computo del patrimonio, sia esso mobiliare o immobiliare; le modalità per la definizione del valore dei singoli cespiti patrimoniali; la ponderazione con cui la situazione patrimoniale viene presa in considerazione nell’ambito del calcolo dell’indicatore finale. 2.a) ISEE Attuale – Componenti del patrimonio considerate Ai fini del calcolo della situazione patrimoniale, il DPCM 221/99 e s.m.i. identifica due componenti patrimoniali di fondo, ossia il patrimonio mobiliare e quello immobiliare. Il decreto definisce quali componenti del patrimonio mobiliare debbano essere considerate, ossia: a) b) c) d) e) Depositi e conti correnti bancari e postali; Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio(O.I.C.R.) italiani o esteri; Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato; g) Altri strumenti e rapporti finanziari; h) Imprese individuali. Come criterio di fondo per la valutazione della consistenza delle singole voci, si assume il valore delle stesse al 31 dicembre dell’anno precedente la dichiarazione (al netto delle lettere e) ed h), in considerazione della diversa natura di tali componenti). All’interno del patrimonio immobiliare, rientrano invece ) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Per ciascun cespite è prevista la detrazione, fino a concorrenza, dell’ammontare dell’eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre. I valori patrimoniali rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà o reali di godimento. Per il calcolo del valore del patrimonio immobiliare, secondo quanto definito dall’INPS con proprie circolari, si mantiene come criterio di riferimento il valore calcolato ai fini ICI fino a emanazione del nuovo indicatore ISEE. Ai fini del calcolo dell’ISEE finale, viene preso in considerazione il 20% del montante complessivo a cui sono state sottratte specifiche franchigie (di cui al punto 5 del presente capitolo). 25 2.b) Nuovo ISEE – Componenti del patrimonio considerate Anche nel Nuovo ISEE è confermata la distinzione in due blocchi del patrimonio, mobiliare e immobiliare. Per quanto concerne il calcolo del patrimonio mobiliare, si considerano le seguenti voci: a) Depositi e conti correnti bancari e postali, al lordo degli interessi; b) Titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio(O.I.C.R.) italiani o esteri; d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato; g) Altri strumenti e rapporti finanziari; h) Imprese individuali. Le voci considerate risultano allineate all’attuale disciplina nazionale. Il metodo di calcolo proposto per il Nuovo ISEE invece differisce da quello previsto dalla disciplina attualmente vigente nella data di rilevazione delle consistenze patrimoniali. In via generale, rimane il principio della data del 31 dicembre ma, per i valori di cui alla lettera a), è necessario considerare, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno (tranne in casi in cui si siano svolte operazioni patrimoniali di particolare rilievo). Il valore del patrimonio immobiliare, è costituito, (al lordo delle specifiche riduzioni di cui al seguente punto 5): Dal valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, determinato secondo tale modalità anche in caso di esenzione dal pagamento dell’imposta; al valore determinato per ciascun cespite viene detratto fino a concorrenza l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato; Dal valore del patrimonio immobiliare all’estero, come definito ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (art.19 c.15 D.L. 201/11); anche in questo caso viene detratto fino a concorrenza l’ammontare dell’eventuale debito residuo per mutui contratti per l’acquisto dell’immobile o la costruzione del fabbricato. Nella bozza di decreto del Nuovo ISEE viene quindi considerato esplicitamente, per la prima volta il patrimonio immobiliare all’estero. Rimane invece invariata la quota di patrimonio considerata ai fini del calcolo dell’indicatore finale, pari al 20% del montante complessivo a cui sono state detratte le eventuali franchigie/riduzioni. 2.c) Fattore Famiglia Lombardo – Componenti del patrimonio considerate Analogamente all’ISEE, vengono considerate nel calcolo della situazione patrimoniale sia le componenti mobiliari, sia quelle immobiliari. 26 Le componenti del patrimonio mobiliare trovano una definizione sintetica nella DGR 3779/12: “l’individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo […] i valori mobiliari in senso stretto e le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia correlata al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare”. Ai fini della sperimentazione, è stata sviluppata una specifica proposta per la definizione delle voci che rientrano nel computo del patrimonio mobiliare, ossia: a) b) c) d) e) Depositi e conti correnti bancari e postali; Titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati; Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio(O.I.C.R.) italiani o esteri; Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; f) Masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato; g) Altri strumenti e rapporti finanziari; h) Imprese individuali. La definizione sperimentale utilizzata per il FFL è pertanto coincidente con quella attualmente vigente a livello nazionale, mantenendo inoltre il principio del calcolo del valore alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione. Nel metodo di calcolo del patrimonio da considerare ai fini ISEE si applicano franchigie correlate alla dimensione del nucleo familiare di riferimento (Cfr. punto 5 del presente capitolo). Nel calcolo del patrimonio immobiliare rientrano (al netto delle franchigie patrimoniali previste) i valori dei fabbricati e dei terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese nella misura del valore dell’imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, Al valore determinato per ciascun cespite si detrae, fino a concorrenza, l’ammontare del debito residuo per i mutui contratti nell’acquisto dell’immobile. A differenza di ISEE Attuale e Nuovo ISEE, la situazione patrimoniale viene considerata al 30% del suo valore complessivo, dunque in misura maggiore rispetto al 20% previsto dalla disciplina nazionale. Per il calcolo del valore del patrimonio immobiliare (disciplina ICI vs IMU) è stato previsto nella DGR 3779/12 che per il Fattore Famiglia Lombardo ci si attenga a quanto disposto dalla disciplina nazionale in materia. Essendo al momento della sua approvazione vigente (e tuttora in vigore) l’ISEE Attuale, si è mantenuto nell’ambito della sperimentazione FFL il calcolo sulla base della disciplina ICI. 27 2.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di valutazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare ISEE Attuale – Allineamento Medio/Alto: la situazione patrimoniale viene considerata all’interno del calcolo della situazione economica dei nuclei familiari. Viene mantenuto per il patrimonio immobiliare, il criterio del calcolo ICI. La normativa regionale non fornisce principi particolarmente stringenti in merito alle modalità di calcolo; l’indicatore risulta pertanto allineato. Nuovo ISEE – Allineamento Elevato: la situazione patrimoniale viene considerata all’interno del calcolo della situazione economica dei nuclei familiari. Il criterio di calcolo del patrimonio immobiliare è quello utilizzato ai fini dell’IMU, ma non risultano specifiche differenziazioni tra IMU e ICI nella normativa regionale (si ricorda il comma 2 dell’art.8 L.R. 3/08 “Nel rispetto dei principi della normativa statale in materia di indicatore della situazione economica equivalente” (ISEE). SI segnala tuttavia come, includendo anche per la prima volta il valore del patrimonio immobiliare estero, il Nuovo ISEE consideri un maggior numero di elementi patrimoniali rispetto all’ISEE vigente e al FFL. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Medio/Alto: la situazione patrimoniale viene considerata all’interno del calcolo della situazione economica dei nuclei familiari. Manca la componente di patrimonio immobiliare all’estero (che non rappresenta comunque un requisito esplicitamente previsto dalla normativa regionale, ma tuttavia costituisce una componente patrimoniale). La quota considerata del 30% è superiore al 20% dei due ISEE, ma anche in questo caso la definizione è stata introdotta dalla DGR 3779 e non dalla legge regionale 2/12. 28 3° PRINCIPIO: Valutazione di situazioni di sospensione dell’occupazione, di cassa integrazione, o di iscrizione a liste di mobilità L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. b) “valutazione delle situazioni dei componenti il nucleo familiare relative a occupati sospesi, cassa integrati o disoccupati iscritti in liste di mobilità” L’attuale contesto di crisi economica ha portato alla luce un potenziale limite presente nell’indicatore ISEE attualmente in vigore, ossia la sua limitata capacità di evidenziare variazioni della situazione reddituale avvenute a ridosso della data in cui il cittadino ne richiede il calcolo. Si tratta di una problematica che può limitare l’accesso a prestazioni sociali e sociosanitarie a persone che allo stato corrente ne sarebbero titolate, ma che, per la discrasia temporale esistente tra situazione attuale e data di riferimento degli elementi patrimoniali e reddituali considerati nel calcolo, non possono di fatto accedervi. Sia con il Fattore Famiglia Lombardo, sia con il Nuovo ISEE, sono state sviluppate delle proposte innovative per cercare di ovviare a tale limite. 3.a) ISEE Attuale – Situazioni di sospensione dell’occupazione, di cassa integrazione, o di iscrizione a liste di mobilità Nella formulazione attuale dell’ISEE non sono previsti accorgimenti nelle modalità di calcolo per attestare l’avvenuta variazione delle condizioni reddituali ed economiche di riferimento del nucleo familiare. Il periodo di riferimento dei redditi e del patrimonio viene definito in modo specifico e puntuale. Va ricordato che è però sempre possibile per il cittadino presentare, nel corso del periodo di validità dell’ISEE calcolato, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, a prescindere da eventuali situazioni connesse a disoccupazione o altre situazioni di criticità occupazionale (es. richiesta di ricalcolo dell’ISEE in seguito ad effettuazione di una nuova dichiarazione dei redditi, in sostituzione dell’ISEE derivante dai redditi precedentemente disponibili). 3.b) Nuovo ISEE – Situazioni di sospensione dell’occupazione, di cassa integrazione, o di iscrizione a liste di mobilità Nel decreto del Nuovo ISEE viene definita per la prima volta la possibilità di calcolare un “ISEE corrente”, ossia una versione modificata e aggiornata della nuova condizione economica del nucleo familiare. Si tratta di un approccio che interviene sulle modalità di calcolo esistenti aumentandone il livello di flessibilità a beneficio del cittadino. Le caratteristiche base dell’ISEE corrente sono le seguenti: E’ attivabile solo in presenza di cambiamenti particolarmente significativi della situazione reddituale; Impatta esclusivamente su elementi di natura reddituale; Ha durata molto limitata nel tempo; Più nel dettaglio, i requisiti richiesti per l’attivazione dell’ISEE corrente sono: • Presenza di un ISEE in corso di validità; 29 • • Rilevazione di una variazione dell'importo dell'Indicatore della Situazione Reddituale superiore al 25% di quello riportato nell'ISEE; Presenza, per almeno uno dei componenti il nucleo, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione di una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa: ‒ Risoluzione rapporto/riduzione/sospensione attività in caso di lavoro dipendente a tempo determinato; ‒ Lavoratori dipendenti a tempo determinato o flessibili: qualora non occupati alla data di presentazione della DSU e che possano dimostrare di essere stati occupati in tal modo per almeno 120 giorni nei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro; ‒ Lavoratori autonomi non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività dopo averla svolta in via continuativa per almeno 12 mesi. Le casistiche in cui si applica l’ISEE corrente risultano essere più ampie, come perimetro, rispetto a quanto previsto dalla normativa regionale, ma tuttavia valgono per le situazioni di sospensione, riduzione e risoluzione dei rapporti di lavoro. Occorre evidenziare come vengano puntualmente definiti criteri per l’applicazione dell’ISEE corrente non solo per lavoratori dipendenti, ma anche per lavoratori autonomi. Come modalità di calcolo dell’ISEE corrente, si prevede che: L’aggiornamento della situazione reddituale sia riferito ai 12 mesi precedenti e riguardi: redditi da lavoro dipendente, pensioni e assimilati; Redditi da attività di impresa o di lavoro autonomo; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non già inclusi nel reddito (c.d. “redditi esenti”); Non si apportino modifiche all’indicatore della situazione patrimoniale e alla struttura della scala di equivalenza. La validità prevista per l’ISEE corrente così calcolato è pari a 2 mesi dal momento del suo calcolo ai fini della successiva richiesta di erogazione delle prestazioni. La brevità della durata dell’ISEE corrente ne aumenta la capacità di risultare corrispondente alla situazione di difficoltà esistente al momento della richiesta di prestazioni agevolate. 3.c) Fattore Famiglia Lombardo – Situazioni di sospensione dell’occupazione, di cassa integrazione, o di iscrizione a liste di mobilità Come il Nuovo ISEE, anche nel Fattore Famiglia Lombardo è stato previsto un criterio per tenere conto delle situazioni di difficoltà economica emergente che possono essere presenti nei nuclei familiari e di cui la formulazione tradizionale dell’ISEE non teneva conto. L’approccio è però differente: infatti, al posto dell’applicazione di un criterio di calcolo differenziato in merito alla situazione reddituale, il Fattore Famiglia Lombardo prevede che sia aggiornata la scala di equivalenza del nucleo, mediante l’applicazione di una maggiorazione alla stessa (in fase sperimentale, la maggiorazione è stata di +0,10) in presenza di un genitore occupato sospeso, cassa integrato o iscritto a liste di mobilità al momento della determinazione del FFL che non si trovava in tali condizioni nell’anno di riferimento dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata. 30 Il perimetro di applicazione è più restrittivo rispetto al Nuovo ISEE, sia con riferimento alla tipologia di soggetti che hanno diritto alla maggiorazione (Genitori), sia alla fattispecie di criticità occupazionale cui la persona è andata incontro. 3.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di valutazione delle situazioni di sospensione dell’occupazione, di cassa integrazione, o di iscrizione a liste di mobilità ISEE Attuale – Allineamento Minimo: nell’indicatore non vi è alcun riferimento a correttivi di calcolo specificamente riferiti a condizioni di criticità occupazionale, ma si consente esclusivamente di presentare una nuova dichiarazione ISEE durante il periodo di validità della dichiarazione preesistente. Nuovo ISEE – Allineamento Medio/Alto: la nuova proposta di disciplina ISEE introduce la possibilità di calcolo di un indicatore aggiornato, denominato ISEE corrente, in cui si procede all’aggiornamento del reddito che è applicabile anche a situazioni diverse da quelle specificate esplicitamente all’interno della L.R. 2/12. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: nel calcolo del FFL è prevista l’applicazione di un’apposita maggiorazione alla scala di equivalenza del nucleo per genitori in condizioni di sospensione dell’occupazione, cassa integrazione o iscrizione a liste di mobilità. 31 4 4° PRINCIPIO: Presenza di franchigie patrimoniali basate sul numero dei componenti il nucleo L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. c) “previsione, in relazione al patrimonio mobiliare e immobiliare, di franchigie stabilite in base al numero dei componenti del nucleo familiare” 4.a) ISEE Attuale – Struttura delle franchigie patrimoniali Nell’ambito del calcolo del patrimonio mobiliare del nucleo familiare di riferimento, l’ISEE attualmente vigente preveda che si applichi, fino a concorrenza con l’importo del patrimonio mobiliare stesso, una franchigia fissa di importo pari a 15.494 euro (corrispondenti agli originari 30.000.000 di Lire previsti dal DPCM 221/99). Anche nell’ambito del calcolo del patrimonio immobiliare l’indicatore prevede l’applicazione di una franchigia fissa per ciascun nucleo familiare, che in questo caso è stata definita pari a 51.646 euro. La franchigia è applicabile alla sola casa di abitazione del nucleo, qualora di proprietà. La scelta di applicare franchigie fisse tende a generare un beneficio più consistente ai fini del calcolo dell’indicatore per i patrimoni di minor dimensione, indipendentemente dalla dimensione del nucleo familiare in oggetto (e quindi del carico familiare dello stesso). 4.b) Nuovo ISEE – Struttura delle franchigie patrimoniali Per quanto concerne il calcolo del patrimonio mobiliare, il Nuovo ISEE prevede l’applicazione di una franchigia semivariabile, composta da un valore base comune a tutti i nuclei familiari pari a 6.000 euro, che viene accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di euro 10.000, soglia incrementabile di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Anche in questo caso, la proposta di decreto prevede che la franchigia si applichi, fino a concorrenza con l’importo del patrimonio mobiliare stesso. Nel Nuovo ISEE, pertanto, differentemente dalle disposizioni vigenti a livello nazionale, la dimensione della franchigia è parzialmente correlata alla dimensione del nucleo, benché entro un limite di variabilità limitato. Relativamente al calcolo del patrimonio immobiliare, nel Nuovo ISEE è prevista l’applicazione una franchigia semivariabile sulla casa di abitazione di proprietà del nucleo, il cui valore, al netto del mutuo residuo, non rileva se inferiore al valore soglia di 52.500 euro, soglia incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La variabilità è pertanto limitata, ma può variare in funzione della composizione del nucleo familiare (benché in riferimento al solo numero di figli conviventi). Il valore eccedente tale soglia rileva ai fini del calcolo della situazione patrimoniale in misura pari ai due terzi (come illustrato al precedente Punto 2) la scelta di applicare, oltre alla franchigia semivariabile, un abbattimento proporzionale al valore della casa stessa tenderebbe, in valore assoluto, a ridurre in misura maggiore i patrimoni di dimensione più elevata. 32 4.c) Fattore Famiglia Lombardo – Struttura delle franchigie patrimoniali Analogamente al Nuovo ISEE, la disciplina del Fattore Famiglia Lombardo prevede la variabilità delle franchigie in ambito patrimoniale, sia mobiliare, sia immobiliare. Tuttavia, come richiesto dalla L.R. 2/12, le franchigie sono entrambe stabilite in base al numero dei componenti il nucleo familiare. In particolare, per quanto concerne il patrimonio mobiliare, la franchigia del patrimonio mobiliare è definita in funzione la seguente tabella (sempre fino a concorrenza dell’importo patrimoniale a cui viene applicata): N° componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 Oltre il 6° componente Franchigia applicabile €15.494 €16.000 €21.100 €27.400 €34.200 €41.100 La franchigia è calcolata arrotondando alla centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la formula: € 10.191 * [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza pura, al netto delle maggiorazioni attribuite al nucleo. La franchigia per il nucleo composto da un solo individuo risulta allineata al valore fisso riconosciuto a ciascuna famiglia dall’ISEE Attuale, mentre per nuclei con due o più componenti il beneficio generato dalla franchigia è superiore sia all’ISEE vigente, sia al Nuovo ISEE, in cui pur se variabile, la franchigia risulta sempre più contenuta. Nell’ambito del patrimonio mobiliare, il FFL prevede invece l’applicazione di una franchigia definita secondo la seguente tabella: N° componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 Oltre il 6° componente Franchigia applicabile €51.646 €55.000 €72.500 €94.200 €117.700 €141.200 La franchigia è calcolata arrotondando alla centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la formula: € 35.032 * [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza pura, al netto delle maggiorazioni attribuite al nucleo. L’effetto redistributivo della scelta di applicare una franchigia correlata alla dimensione del nucleo familiare può essere suddiviso in due componenti: primo, a parità di patrimonio, ne beneficia in misura maggiore il nucleo più numeroso; secondo, a parità di dimensione di nucleo la franchigia genera un effetto maggiore per i patrimoni di minore dimensione. 33 Dall’esame delle franchigie presenti nei tre indicatori si può evincere come sia il Nuovo ISEE, sia il FFL si siano mossi in direzione di un sistema di franchigie variabili, sebbene basato su criteri di calcolo differenti. 4.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di franchigie applicabili al patrimonio dei nuclei ISEE Attuale – Allineamento Minimo: la disciplina vigente prevede l’applicazione di franchigie patrimoniali esclusivamente fisse, sia sulla parte mobiliare, sia su quella immobiliare, seguendo pertanto un approccio differente rispetto ai principi definiti dalla normativa regionale della Lombardia. Nuovo ISEE – Allineamento Medio: viene introdotto il principio di variabilità della franchigia che nel caso del patrimonio mobiliare, incrementabile in misura maggiore in presenza di figli oltre il secondo nel nucleo. Nel caso del patrimonio immobiliare si riscontra la presenza sia di una franchigia sulla casa di abitazione semivariabile solamente in funzione della presenza di figli (e non di altri componenti) nel nucleo e di un criterio proporzionale di abbattimento del valore della casa di abitazione. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: sia per il patrimonio mobiliare, sia per quello immobiliare, la misura della franchigia applicabile al nucleo familiare è funzione esclusiva della dimensione del nucleo stesso sulla base di un algoritmo di calcolo proporzionale ai valori assunti dalla scala di equivalenza prevista dall’indicatore. 34 5° PRINCIPIO: Definizione di scale di equivalenza che considerino nascituri, minori in affido, persone con disabilità, anziani non autosufficienti, monogenitorialità L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. d) “definizione di scale di equivalenza che tengano conto del carico familiare derivante dalla presenza di figli inclusi i nascituri, di minori in affido, di persone con disabilità, di anziani non autosufficienti, di un solo genitore convivente” L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. e)”Valutazione del livello di assistenza richiesto, anche con riguardo alla situazione famigliare” Al fine di poter confrontare la situazione economica (reddituale e patrimoniale) caratteristica di ciascun nucleo familiare, è necessario applicare alla stessa un divisore che renda sostanzialmente equivalenti i diversi nuclei, tenendo conto della loro diversa composizione e del carico familiare e assistenziale che ne deriva. Tale divisore è appunto definito “scala di equivalenza”. 5.a) ISEE Attuale – Scala di equivalenza e maggiorazioni La scala di equivalenza dell’ISEE attualmente vigente è di seguito riportata: N° componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 Oltre il 6° componente Parametro della scala di equivalenza 1,00 1,57 2,04 2,46 2,85 3,20 +0,35 per ogni componente aggiuntivo Alla scala precedentemente descritta, è previsto che si applichino le seguenti maggiorazioni riferite a specifiche caratteristiche del nucleo familiare considerato: Monogenitorialità: +0,20 Minori con entrambi i genitori che lavorano: + 0,20 Minori con entrambi i genitori che lavorano: + 0,20 Soggetto con Disabilità / Invalidità (inclusa non autosufficienza): +0,50. Nell’indicatore applicato a livello nazionale non è previsto alcun criterio di inclusione dei nascituri all’interno della scala o delle maggiorazioni. 5.b) Nuovo ISEE – Scala di equivalenza e maggiorazioni La scala di equivalenza base del Nuovo ISEE non ha subito modifiche rispetto all’ISEE vigente: N° componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 Oltre il 6° componente Parametro della scala di equivalenza 1,00 1,57 2,04 2,46 2,85 3,20 +0,35 per ogni componente aggiuntivo 35 Sono state però introdotte delle modifiche in merito alla struttura e all’importo delle maggiorazioni previste alla scala; nel Nuovo ISEE le maggiorazioni previste sono infatti le seguenti: Minori con entrambi i genitori che lavorano (dai 3 anni in su): +0,20, applicabile anche in caso di monogenitorialità, indipendentemente dalla condizione lavorativa del genitore Minori con entrambi i genitori che lavorano (età figlio < 3 anni ): +0,30, applicabile anche in caso di monogenitorialità, indipendentemente dalla condizione lavorativa del genitore Presenza di 3 figli nel nucleo: +0,20 Presenza di 4 figli nel nucleo: +0,35 Presenza di almeno 5 figli nel nucleo: +0,50 Nel caso in cui un componente del nucleo sia beneficiario di prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, è previsto un calcolo della scala di equivalenza in sua assenza, ma con una maggiorazione sostitutiva pari a +1,00. In via generale, rimane comunque contenuto il ricorso a maggiorazioni da applicare alla scala di equivalenza. Nel Nuovo ISEE una maggiorazione riferita alla monogenitorialità è pertanto possibile nel caso in cui il nucleo sia composto da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica di tale requisito, si considera anche l’eventuale genitore non convivente. Si rileva inoltre che la disciplina proposta prevede che, in caso di prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, il genitore non convivente venga considerato all’interno del nucleo familiare del figlio, risultando quindi comunque allineato rispetto alla necessità di dettare disposizioni speciali in materia di monogenitorialità, in parallelo ai principi contenuti nella normativa regionale lombarda. Rispetto all’ISEE Attuale e al FFL, la maggiorazione riferita a persone con disabilità/invalidità nel nuovo ISEE viene sostituita da un sistema di franchigie reddituali, distinte nei valori previsti per soggetti maggiorenni o minorenni. Tuttavia, per prestazioni residenziali, benché non esclusivamente riferita a disabilità e anziani non autosufficienti, rimane valido la maggiorazione di cui sopra pari a +1,00 in sostituzione del componente beneficiario. Non vengono inoltre in alcun modo presi in considerazione i nascituri all’interno della scala o delle maggiorazioni. 5.c) Fattore Famiglia Lombardo – Scala di equivalenza e maggiorazioni Il Fattore Famiglia Lombardo introduce dei valori maggiormente progressivi con riferimento alla scala di equivalenza rispetto a quanto previsto dai due ISEE, a beneficio dei nuclei familiari più numerosi. La nuova scala applicata, secondo quanto previsto dalla DGR 3779/12, è la seguente: N° componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 Oltre il 6° componente Parametro della scala di equivalenza 1,00 1,57 2,07 2,69 3,36 4,03 +0,67 per ogni componente aggiuntivo Secondo quanto previsto dalla DGR 3779/12, i nascituri sono considerati parte del nucleo familiare ai fini del FFL, rientrando pertanto nel computo del numero dei componenti (e della scala base). 36 La metodologia adottata per il calcolo del FFL prevede inoltre un maggior ricorso allo strumento delle maggiorazioni alla scala, che aumentano di numero e, in alcuni casi, di importo, rispetto agli algoritmi ISEE. Le maggiorazioni applicabili alla scala base del FFL sono le seguenti: Monogenitorialità: + 0,40 Minori con entrambi i genitori che lavorano: +0,20 Minori con un solo genitore che lavora: + 0,10 Soggetto con Disabilità / Invalidità (inclusa non autosufficienza): +0,70 1° Componente a carico < 26 anni (cumulativa): +0,10 2° Componente a carico < 26 anni (cumulativa): +0,15 Dal 3° componente a carico < 26 anni in poi (cumulativa): +0,20 1° Componente > 75 anni (cumulativa): +0,10 2° Componente > 75 anni (cumulativa): +0,15 Dal 3° componente >75 anni in poi (cumulativa): +0,20 Nucleo composto da un anziano solo: +0,50 Presenza di minore in affidamento etero-familiare: +0,30 Presenza di gemelli in età prescolare (fino a 5 anni): +0,10 Presenza di genitori occupati sospesi, cassa integrati o iscritti in liste di mobilità: +0,10 Come richiesto dalla normativa regionale, i nascituri rientrano direttamente nel calcolo della scala di equivalenza. Si aggiungono poi specifiche maggiorazioni per minori in affido, persone con disabilità, anziani non autosufficienti, monogenitorialità. Le ulteriori maggiorazioni non sono state espressamente previste a livello di legge regionale, ma a solo livello di delibera, ai fini di una loro prima applicazione in via sperimentale. 5.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di scala di equivalenza e maggiorazioni ISEE Attuale – Allineamento Medio: nell’algoritmo sono presenti maggiorazioni alla scala rivolte a persone con disabilità o non autosufficienti e a situazioni di monogenitorialità. Mancano invece criteri per l’inclusione dei nascituri o dei minori in affido nel nucleo. Nuovo ISEE – Allineamento Medio: il Nuovo ISEE ricorre alle maggiorazioni alla scala in maniera più limitata del FFL. Le maggiorazioni per persone con disabilità o non autosufficienti sono presenti solo in caso di prestazioni a natura residenziale (sostituite negli altri casi da un sistema di franchigie reddituali, mentre manca una maggiorazione per minori in affido (che però possono essere considerati parte del nucleo familiare). E’ prevista una forma di maggiorazione per la condizione di monogenitorialità, di cui si tiene inoltre conto includendo il genitore non convivente nel nucleo del minore cui è diretta la prestazione agevolata. Infine, l’algoritmo non considera inoltre i nascituri come parte del nucleo familiare. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: piena corrispondenza con quanto richiesto dalla Legge Regionale 2/12. I nascituri sono conteggiati direttamente all’interno del nucleo, mentre sono previste specifiche maggiorazioni per minori in affido, disabilità e non autosufficienza, nuclei monogenitoriali. 37 6° PRINCIPIO: Inclusione nel calcolo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali della persona assistita (in caso di accesso a UdO residenziali e semiresidenziali) L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. f) “computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione del reddito della persona assistita, nel caso di accesso a unità d’offerta residenziali; nel caso di accesso a unità d’offerta semiresidenziali, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento” valutazione del reddito […] del nucleo familiare”; lett. f) “computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite, ai fini della determinazione Il principio introdotto dalla Legge Regionale 2/12 ha come fine l’obiettivo di consentire una del reddito della persona assistita […] migliore fotografia della situazione economica dei soggetti richiedenti accesso a specifiche tipologie di Unità d’Offerta, al fine di considerare nella definizione delle quote di compartecipazione dell’utenza eventuali somme di natura previdenziale o assistenziale già percepite dal richiedente. 6.a) ISEE Attuale – Computo prestazioni economiche previdenziali o assistenziali L’attuale disciplina dell’ISEE non prevede alcun computo dei c.d. “redditi esenti” all’interno dell’algoritmo di calcolo, né in via generale, né con riferimento a specifiche prestazioni/Unità d’Offerta, come evidenziato nella descrizione del 1° Principio analizzato nel presente capitolo. Di conseguenza, l’indicatore non tiene conto di prestazioni quali, ad esempio, le indennità di accompagnamento. 6.b) Nuovo ISEE – Computo prestazioni economiche previdenziali o assistenziali Nel caso del Nuovo ISEE, è previsto che concorrano a formazione del reddito tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF dei singoli componenti. La disciplina si discosta pertanto da quanto previsto dall’ISEE attualmente vigente, in quanto introduce il principio del calcolo dei redditi esenti. Tali redditi sono considerati per tutti i componenti del nucleo familiare e indipendentemente dalla tipologia di prestazione richiesta a cui il calcolo dell’ISEE è destinato. Si tratta pertanto di un campo di applicazione molto vasto, che supera il perimetro definito dalla disciplina regionale lombarda. A fronte di una tale ampiezza di calcolo, nella bozza di decreto è stato previsto che dalla sommatoria della situazione reddituale e patrimoniale del nucleo vengano detratte le seguenti franchigie: Nuclei con persone con disabilità media: franchigia pari a 4.000 euro per persona, incrementati a 5.500 euro per soggetti minorenni; Nuclei con persone con disabilità grave: franchigia pari a 5.500 euro per persona, incrementati a 7.500 euro per soggetti minorenni; Nuclei con persone non autosufficienti: franchigia pari a 7.000 euro per persona, incrementati a 9.500 euro per soggetti minorenni; 38 6.c) Fattore Famiglia Lombardo – Computo prestazioni economiche previdenziali o assistenziali Anche il FFL interviene nel senso dell’inclusione delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali all’interno del calcolo della situazione reddituale del nucleo familiare. Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale, però, l’algoritmo di calcolo considera tali importi con riferimento esclusivo alla sola persona assistita, e nel solo caso in cui la persona richieda un accesso a Unità d’Offerta (UdO) residenziali o semiresidenziali. Le modalità di inclusione di tali voci di reddito nell’algoritmo sono differenziate in base all’unità d’offerta: 100% per le UdO residenziali, 50% in caso di UdO semiresidenziali. SI rileva quindi un campo di applicabilità del calcolo dei c.d. “redditi esenti” di minore estensione rispetto a quanto in corso di definizione nella disciplina del Nuovo ISEE. Il fatto che l’inserimento di tali voci di reddito all’interno del computo del FFL dipenda in modo specifico dalla persona del nucleo che viene assistita e dalla tipologia di UdO per cui si effettua alla richiesta può far si che, a parità di nucleo familiare considerato, si possano ottenere esiti differenziati di calcolo dell’indicatore FFL, che potrebbe quindi richiedere necessità di aggiornamento in caso di richiesta di prestazioni riferite a UdO di altra tipologia o a differente componente del nucleo. Nel FFL non sono previste franchigie nel computo delle prestazioni assistenziali e previdenziali. Sono di seguito rappresentate in sintesi le modalità di inclusione del c.d. “redditi esenti” nel calcolo della situazione reddituale prevista dai singoli indicatori: Modalità di calcolo ISEE Attuale Nuovo ISEE Fattore Famiglia Lombardo Definizione prestazioni “esenti” considerate Nessuna Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da AAPP se non inclusi nel reddito complessivo Prestazioni economiche previdenziali o assistenziali Persone a cui sono riferite Nessuna Tutti i componenti il nucleo Sola persona assistita Perimetro di applicazione del calcolo Nessuno In tutti i casi Sole UdO residenziali o semiresidenziali Quantitativi considerati 0% 100% UdO Residenziali: 100% UdO Semiresid.: 50% 39 6.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di calcolo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali ISEE Attuale – Allineamento Minimo: l’indicatore ISEE vigente non prevede di prendere in considerazione in alcun modo le prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, né riferite alla singola persona assistita, né al nucleo nel suo complesso. Nuovo ISEE – Allineamento Medio/Alto: l’inclusione delle prestazioni assistenziali e previdenziali a qualsiasi titolo percepite risulta di un’ampiezza superiore a quanto richiesto dalla normativa regionale in materia, in quanto riferite a tutti i soggetti del nucleo e non al solo assistito. Il requisito regionale risulta quindi più selettivo, benché sia una componente sicuramente ricompresa all’interno dell’algoritmo di calcolo del Nuovo ISEE. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: in termini di definizioni adottate e di perimetro di componenti di reddito considerate, il FFL è sicuramente allineato al dettato della legge regionale; potrebbe essere opportuna eventualmente una definizione più approfondita delle prestazioni previdenziali e assistenziali da includere, ai fini di una più semplice applicazione dal punto di vista pratico dello stesso. 40 7° PRINCIPIO: Valutazione situazione economica di coniuge e parenti in linea retta entro il 1° grado (anche se esterni al nucleo) in caso di accesso a RSA e CDI per anziani L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. g) “valutazione della situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali per anziani e ai centri diurni integrati” 7.a) ISEE Attuale – Valutazione situazione economica coniuge e parenti in linea retta (RSA e CDI) Secondo il testo vigente del d.lgs. 109/98, la disciplina nazionale prevede all’art. 3 c. 2-ter che “limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte […] a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende sanitarie locali. le disposizioni del presente decreto si applicano […] al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione […]” In tal caso, nel calcolo dell’indicatore è prevista la valutazione della situazione economica del solo assistito (vincolo di natura soggettiva), con riferimento specifico a prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria, domiciliare, semiresidenziali o residenziali (vincolo legato alla natura della prestazione): l’ISEE prevede pertanto l’applicazione del c.d. “nucleo estratto”. Confrontando le specifiche previste per l’ISEE nazionale con le diposizioni normative regionali di cui al presente Punto 7, si notano due differenze sostanziali nell’approccio seguito: Primo, l’ISEE vigente prevede la riduzione del nucleo in caso di prestazioni destinate ad anziani non autosufficienti, secondo un principio diametralmente opposto a quello introdotto dalla L.R. 2/12, che mira invece ad ampliare la base di calcolo dell’indicatore al di fuori del nucleo familiare standard di appartenenza (c.d. “nucleo esteso”); Secondo, nella norma regionale vengono identificate specificamente due sole tipologie di Unità d’Offerta soggette all’applicazione del nucleo esteso (RSA e CDI), perimetro che risulta molto più limitato rispetto a quello previsto nella disciplina nazionale, che lo applica a tutte le prestazioni destinate ad anziani non autosufficienti, incluse quelle domiciliari: La differenza strutturale dell’ISEE rispetto al dettato della normativa regionale è quindi evidente. 7.b) Nuovo ISEE – Valutazione situazione economica coniuge e parenti in linea retta (RSA e CDI) Nel disegno del Nuovo ISEE è stato introdotto un approccio significativamente differente rispetto alla disciplina attualmente vigente a livello nazionale in materia di prestazioni per anziani non autosufficienti. Innanzitutto, il Nuovo ISEE prevede in via generale che, per prestazioni sociosanitarie rivolte a soggetti maggiorenni il nucleo familiare del beneficiario da considerare ai fini del calcolo dell’indicatore sia composto da: Coniuge; Figli minori di anni 18; 41 Figli maggiorenni (secondo le regole del nucleo standard); Viene tuttavia lasciata facoltà al beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie del nucleo standard. Rispetto alla norma attualmente vigente, si abbandona la logica del nucleo in cui si valuta il solo soggetto assistito (anziano non autosufficiente), pur mantenendo una forma di composizione limitata del nucleo. La disciplina del Nuovo ISEE prevede inoltre un approccio diversificato per le prestazioni sociosanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo. Infatti, nel caso vi siano dei figli del beneficiario esterni al nucleo familiare secondo le regole di composizione standard, l’ISEE del beneficiario sia integrato per ciascuno di essi da una componente economica aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del rispettivo nucleo familiare di appartenenza. Si tratta quindi dell’introduzione di casistiche in cui trovi applicazione il c.d. “nucleo esteso”. Nella formulazione del Nuovo ISEE non vi sono quindi riferimenti specifici e omogenei alla disciplina prevista per RSA e CDI. Applicando una lettura al contrario, si possono però descrivere le modalità di trattamento relative alle due UdO per anziani: CDI: in quanto UdO riferibile a prestazioni sociosanitarie rivolte a soggetti maggiorenni, ma non residenziali, si applicherà il nucleo estratto descritto sopra; RSA: in quanto UdO riferibile a prestazioni sociosanitarie rivolte a soggetti maggiorenni che presentano natura residenziale a ciclo continuativo, troverà applicazione il criterio del nucleo esteso riferito anche ai figli esterni al nucleo. Rispetto alla normativa regionale, si può affermare che il Nuovo ISEE, benché applichi in nucleo esteso a una più ampia tipologia di UdO residenziali, RSA incluse, non risulti allineato ai requisiti previsti per quanto concerne i Centri Diurni Integrati. 7.c) Fattore Famiglia Lombardo – Valutazione situazione economica coniuge e parenti in linea retta (RSA e CDI) La DGR 3779/2012 di attuazione della sperimentazione FFL prevista ai sensi della L.R. 2/12 prevede all’interno dell’Allegato B che “nel caso di richiesta relativa a RSA e CDI, oltre al FFL del richiedente saranno acquisiti i dati per il calcolo del FFL riferito al coniuge o ai singoli parenti in linea retta entro il primo grado, qualora esterni al nucleo familiare del richiedente”. La sperimentazione infatti è stata sviluppata con la finalità di raccogliere dati in merito a coniuge e figli al fine di definire i possibili criteri per la valutazione della loro situazione economica alla luce della tipologia di prestazione richiesta dal beneficiario. Non è stato perciò sviluppato un algoritmo “a priori” per tale operazione di valutazione. Nell’ambito della definizione degli algoritmi di calcolo da inserire nell’applicativo regionale dedicato al FFL, si è scelto di generare, per i ciascuno dei soggetti cui viene richiesta l’integrazione dei dati, di un nucleo estratto individuale, in cui siano prese in considerazione le singole persone e la situazione reddituale e patrimoniale riferibile esclusivamente a ciascuna di esse (pertanto, in caso di figlio sposato, non si considera il coniuge né nella scala equivalenza, né nel computo della situazione patrimoniale e reddituale. 42 7.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di valutazione della situazione economica di coniuge e parenti in linea retta (RSA e CDI) ISEE Attuale – Allineamento Minimo: il principio adottato all’interno dell’attuale normativa nazionale prevede l’applicazione del nucleo estratto al calcolo della situazione economica per prestazioni sociosanitarie riferite ad anziani non autosufficienti, seguendo quindi un principio opposto a quelli su cui è basato il FFL. Nuovo ISEE – Allineamento Medio: nel Nuovo ISEE, si prevede una modalità di inclusione nel calcolo della situazione economica dei figli esterni al nucleo, che è però riferita esclusivamente alle prestazioni sociosanitarie residenziali. Nel caso delle prestazioni sociosanitarie di altra tipologia (es. CDI), la norma prevede l’applicazione di un nucleo estratto, benché non individuale, disegnando un criterio diverso da quello definito a partire dalla L.R. 2/12. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: la sperimentazione del FFL ha previsto in modo esplicito la raccolta dei dati riferiti a coniuge e parenti in linea retta di primo grado esterni al nucleo nell’ambito delle richieste relative a RSA e CDI. Per ciascuno di essi è previsto il calcolo di un FFL individuale, che andrà considerato nella valutazione economica complessiva del beneficiario della prestazione sulla base di criteri che non sono ancora stati definiti. 43 8° PRINCIPIO: Valutazione della situazione della sola persona assistita in caso di accesso a UdO residenziali o semiresidenziali per disabili gravi (c.d. "nucleo estratto") L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. h) “valutazione della situazione reddituale e patrimoniale solo della persona assistita nel caso di accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili gravi” In seguito all’approvazione del d.lgs. 130/00, nella disciplina dell’ISEE a livello nazionale sono state introdotte specifiche regole di composizione del nucleo familiare di persone con disabilità e anziani non autosufficienti ai fini del calcolo dell’indicatore, configurano il c.d. “nucleo estratto” individuale. Tale scelta è stata successivamente oggetto di riflessioni a livello nazionale avanzando l’ipotesi che più coerente utilizzare il calcolo del nucleo standard con opportuni correttivi. Sono di seguito illustrate le diverse ipotesi di modifica alla composizione standard del nucleo familiare previste nei tre indicatori in merito. 8.a) ISEE Attuale – Composizione nucleo in caso di prestazioni per persone con disabilità Analogamente agli anziani non autosufficienti, il riferimento normativo è l’art. 3 c. 2-ter del d.lgs. 109/98 che prevede che “limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, […] le disposizioni del presente decreto si applicano […] al fine di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione […]” Anche in tal caso, la regola di composizione del nucleo prevede quindi il ricorso al nucleo estratto, mediante valutazione della situazione economica della sola persona assistita, nelle fattispecie in cui siano rispettati i due seguenti vincoli: Un vincolo di natura soggettiva: evidenziazione della situazione economica del solo assistito; Un vincolo riferito alla natura della prestazione (prestazioni sociali agevolate di natura sociosanitaria, domiciliari, semiresidenziali, residenziali rivolte a persone con handicap permanente grave. In termini di perimetro di applicazione del nucleo estratto, si nota come l’ISEE Attuale comprenda anche le prestazioni domiciliari, per cui invece non sono previste specifiche eccezioni nella L.R. 2/12. 8.b) Nuovo ISEE – Composizione nucleo in caso di prestazioni per persone con disabilità Il decreto Nuovo ISEE dedica un intero articolo a disposizioni speciali in materia di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria. Una prima caratteristica distintiva da evidenziare risiede nel fatto della presenza di una distinzione tra beneficiari maggiorenni e minorenni, in precedenza assente. 44 Per le persone di maggiore età, è previsto che per il calcolo dell’ISEE il nucleo familiare del beneficiario sia composto da: Coniuge; Figli minori di anni 18; Figli maggiorenni (secondo le regole del nucleo standard); Viene tuttavia lasciata facoltà al beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie del nucleo standard. Qualora inoltre le prestazioni siano erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, in caso vi siano figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, l’ISEE è integrato di una componente economica aggiuntiva per ciascun figlio. In caso di prestazioni rivolte a minorenni, il Decreto prevede in via generale che, per le prestazioni sociali agevolate, il genitore non convivente nel nucleo familiare che abbia riconosciuto il figlio, viene considerato parte del nucleo del figlio, salvo eccezioni. Il Nuovo ISEE si differenzia quindi in modo netto dal modello attualmente vigente, in cui si prevede un nucleo estratto riferito alla sola persona assistita. Viene mantenuto, per i maggiorenni, il principio del nucleo estratto, ma sulla base di una composizione prefissata di maggiore ampiezza rispetto alla disciplina vigente; in caso di minori, il principio di fondo è invece quello dell’estensione della composizione del nucleo in modo da considerare entrambi i genitori. Inoltre, si segnala che, all’interno del decreto ISEE, sono state predisposte delle tabelle ad hoc, prima assenti, per la definizione delle condizioni di disabilità media, grave e della non autosufficienza al fine di riconciliare le diverse definizioni presenti a livello di normativa nazionale. Nell’indicatore sono state inoltre introdotte, sulla base di tali definizioni, delle franchigie individuali da applicare alla situazione economica. Per le prestazioni residenziali, inoltre, viene applicata una maggiorazione di +1,00 in sostituzione del valore attribuito nella scala di equivalenza alla persona beneficiaria secondo le modalità richiamate al precedente Punto 5. 8.c) FFL – Composizione nucleo in caso di prestazioni per persone con disabilità In seguito alle disposizioni previste dalla normativa regionale, è stato previsto dalla DGR 3779/2012 che, In presenza di richiesta relativa all’accesso ad unità d’offerta residenziali o semiresidenziali per disabili (definiti ai sensi dell’art 3. c.3 della legge 104/92), il computo della situazione economica è riferito alla sola persona assistita (c.d. “nucleo estratto”). La definizione della condizione di disabilità è la medesima utilizzata ai fini della normativa ISEE vigente a livello nazionale, al pari della composizione del nucleo, che è composto dalla sola persona assistita. Non sono previste distinzioni tra soggetti maggiorenni e minorenni, come invece da proposta di Nuovo ISEE. Nell’ambito di questo principio, si rileva pertanto un maggiore allineamento tra FFL e ISEE vigente rispetto alla disciplina disegnata dall’ISEE attuale. 45 8.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di composizione del nucleo in caso di prestazioni per persone con disabilità ISEE Attuale – Allineamento Elevato: per le prestazioni sociosanitarie residenziali e semiresidenziali destinate a persone con disabilità, l’indicatore considera la situazione economica della sola persona assistita (nucleo estratto individuale), risultando allineato alle casistiche richieste nella disciplina regionale. Inoltre l’ISEE applica il nucleo estratto anche per prestazioni domiciliari, su cui la norma regionale non prevede però specifiche disposizioni. Nuovo ISEE – Allineamento Medio: nel Nuovo ISEE viene meno il principio della valutazione della situazione economica della sola persona assistita (nucleo estratto individuale), discostandosi in tal senso dalla normativa vigente a livello sia nazionale, sia regionale. Le nuove regole di composizione prevedono la possibilità di applicare una forma di nucleo estratto, non individuale, nell’ambito delle prestazioni sociosanitarie per soggetti maggiorenni, mentre si passa al principio del “nucleo esteso” in caso di prestazioni per minore. L’effetto è in parte compensato dall’introduzione di franchigie individuali legate alla condizione di disabilità e da una maggiorazione specifica per prestazioni residenziali. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: il FFL prevede esplicitamente, nella DGR 3779/12 l’applicazione del nucleo estratto in caso di accesso a UdO residenziali e semiresidenziali, come richiesto dalla L.R. 2/12. La disciplina risulta inoltre allineata ai principi vigenti a livello nazionale, al netto della non-applicazione del nucleo estratto alle prestazioni domiciliari. 46 9° PRINCIPIO: Valutazione costi spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili vita indipendente, assistente familiare L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. i) “valutazione dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e l'assistente familiare, che non siano oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria” 9.a) ISEE Attuale – Valutazione costi spese sanitarie, abbattimento b.a., ausili vita indipendente e assistente familiare L’Indicatore nazionale, nella sua versione attualmente in vigore, non prevede la possibilità di detrarre specifiche voci di spesa dalla situazione reddituale in alcuna forma, al netto del canone di locazione per la casa di abitazione del nucleo, di cui al successivo Punto 10 del presente capitolo 9.b) Nuovo ISEE – Valutazione costi spese sanitarie, abbattimento b.a., ausili vita indipendente e assistente familiare La bozza di Decreto del Nuovo ISEE prevede l’introduzione della possibilità di sottrarre al montante complessivo specifiche voci di spesa dal calcolo della situazione reddituale, in parte direttamente dal reddito dei singoli componenti, in parte da quello complessivo del nucleo familiare. Dal reddito individuale è pertanto possibile sottrarre, fino a concorrenza: Fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo; Fino ad un massimo di 1.000 euro un ammontare pari al 20% dei redditi o dei trattamenti previdenziali e assistenziali rientranti nei c.d. “redditi esenti” di cui al precedente Punto 6. Il decreto prevede inoltre la possibilità di ulteriori sottrazioni individuali, non pertinenti con le analisi di cui al presente Punto 9, relativi ad assegni familiari (coniuge e figli), a redditi da lavoro dipendente e assimilati e redditi da pensioni (ognuno secondo specifiche disposizioni). Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo possono essere inoltre dedotte: Nel caso in cui facciano parte del nucleo persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, parte della spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all’assistenza personale, di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario, anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori; In alternativa al precedente punto, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l’ammontare della retta versata per l’ospitalità alberghiera. Sono inoltre applicabili al nucleo franchigie per i canoni di locazione e franchigie riferite a condizioni di disabilità o non autosufficienza. 47 La definizione delle spese sottraibili nell’ambito del Nuovo ISEE non è esattamente coincidente con quella prevista dalla L.R. 2/12, tuttavia si riscontrano diversi ambiti di congruenza. Un’importante differenza risiede nella detraibilità delle spese sanitarie, riferite alle sole persone con disabilità per il Nuovo ISEE mentre applicabile per tutti nel caso della norma regionale. 9.c) Fattore Famiglia Lombardo – Valutazione costi spese sanitarie, abbattimento b.a., ausili vita indipendente e assistente familiare Nell’ambito della DGR 3779/2012 viene prevista la possibilità di detrarre dalla situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo, qualora fossero presenti e non siano già state oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile, l’ammontare dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento di barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e assistente familiare; la detrazione ai fini del calcolo della situazione economica è effettuata alle stesse condizioni previste ai fini IRPEF. Ai fini pratici della gestione della sperimentazione, è stato ipotizzato che i montanti delle detrazioni da considerare: Non siano già state oggetto di deduzione/detrazione all’interno della dichiarazione dei redditi dell’anno a cui si riferisce il reddito complessivo ai fini IRPEF (il cittadino avrebbe infatti in tal caso già percepito un beneficio in termini di maggior reddito disponibile grazie alla riduzione del proprio carico fiscale); Siano calcolate secondo le franchigie, i massimali e le percentuali in analogia a quanto previsto ai sensi della vigente normativa tributaria (es. quota massima del 19% sulle spese sanitarie) al netto di alcune modifiche relative alle spese sanitarie per diversamente abili e per l’assistente familiare, per la parte in cui risultavano deducibili ai fini fiscali: ai fini della sperimentazione FFL tali deduzioni sono state sostituite con uno schema di detrazione degli importi al 19%. La tipologia di spese e i principi di detraibilità applicabili risultano coerenti con la disciplina regionale. Tuttavia, stando al dettato della normativa regionale, si potrebbe anche ipotizzare in via teorica una diversificazione delle aliquote rispetto a quanto previsto dalle norme tributaria, aumentando l’area di impatto delle detrazioni. 9.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di valutazione costi spese sanitarie, abbattimento b.a., ausili vita indip. e assist. familiare ISEE Attuale – Allineamento Minimo: la disciplina vigente dell’ISEE non prevede alcuna possibilità di detrazione di specifiche voci di spesa, al netto della franchigia applicabile ai canoni di locazioni. Nuovo ISEE – Allineamento Medio/Alto: la disciplina del Nuovo ISEE prevede un portafoglio ampio di spese sottraibili dalla situazione reddituale, in parte riferita ai singoli, in parte al nucleo familiare nel suo complesso; il perimetro delle aree di sottrazione non è completamente coerente con quello definito a livello regionale, ma fornisce rilevanti margini di riduzione del reddito considerato ai fini del calcolo dell’indicatore finale. 48 Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: il perimetro di voci di spesa a cui sono applicabili le detrazioni è pienamente coerente con quello specificato a partire dalla L.R. 2/12, tuttavia al momento permangono margini per una più approfondita definizione dei criteri di detraibilità da considerare ai fini del calcolo dell’indicatore. 49 10° PRINCIPIO: Valutazione dei canoni di locazione e dei mutui L.R. 3/08 art. 8 c.2 lett. j) “valutazione dei costi di locazione e degli interessi sui mutui” 10.a) ISEE Attuale – Valutazione canoni di locazione e mutui Locazioni: è prevista una detrazione relativa al canone annuo della casa di abitazione del nucleo, fino a concorrenza del valore del canone, per un importo massimo di 5.165 € dalla situazione reddituale del nucleo familiare. La detrazione è mutualmente esclusiva con l’applicabilità della franchigia sul valore patrimoniale della casa di abitazione del nucleo. Mutui: è sempre prevista la loro detraibilità, fino a concorrenza del valore dei cespiti cui sono riferiti. 10.b) Nuovo ISEE – Valutazione canoni di locazione e mutui Locazioni: è prevista una detrazione semivariabile relativa al canone annuo della casa di abitazione del nucleo, fino a concorrenza del valore del canone, per un importo massimo di 7.000 € dalla situazione reddituale del nucleo familiare, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. La detrazione è mutualmente esclusiva con l’applicabilità della franchigia sul valore patrimoniale della casa di abitazione di proprietà del nucleo. La variabilità della locazione è pertanto prevista solo con riferimento al numero di figli conviventi, ma non di altri componenti il nucleo familiare. Mutui: è sempre prevista la loro detraibilità, fino a concorrenza del valore dei cespiti cui sono riferiti. 10.a) Fattore Famiglia Lombardo – Valutazione canoni di locazione e mutui Locazioni: è prevista una detrazione relativa al canone annuo della casa di abitazione del nucleo, fino a concorrenza del valore del canone, variabile in funzione alla dimensione del nucleo stesso secondo i criteri esposti nella la seguente tabella: N° componenti nucleo 1 2 3 4 5 6 Oltre il 6° componente Detrazione applicabile 5.165 € 5.200 € 6.900 € 8.900 € 11.100 € 13.300 € La franchigia è calcolata arrotondando alla centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la formula: € 3.312 * [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza pura, al netto delle maggiorazioni attribuite al nucleo. La detrazione è mutualmente esclusiva con l’applicabilità della franchigia sul valore patrimoniale della casa di abitazione del nucleo. Mutui: è sempre prevista la loro detraibilità, fino a concorrenza del valore dei cespiti cui sono riferiti. 50 Nei tre indicatori sopra elencati, l’importo degli interessi sui mutui è indirettamente considerato in una prospettiva “dinamica” dell’indicatore. A parità di mutuo, infatti, un tasso di interesse più elevato implicherà la permanenza di una più ampia quota di debito residuo negli anni successivi e, di conseguenza, di un più ampio valore detratto dal valore dei cespiti considerati nel patrimonio immobiliare. 10.d) Valutazione dell’allineamento dei tre indicatori rispetto alla disciplina regionale di principio in materia di valutazione di canoni di locazione e mutui ISEE Attuale – Allineamento Medio/Alto: l’indicatore applica una detrazione fissa alla situazione reddituale relativa al canone di locazione e la detraibilità dei mutui rispetto al valore residuo dei cespiti immobiliari. Nuovo ISEE – Allineamento Medio/Alto: l’indicatore applica una detrazione parzialmente variabile alla situazione reddituale relativa al canone di locazione e la detraibilità dei mutui rispetto al valore residuo dei cespiti immobiliari. Fattore Famiglia Lombardo – Allineamento Elevato: l’indicatore applica una detrazione variabile alla situazione reddituale relativa al canone di locazione e la detraibilità dei mutui rispetto al valore residuo dei cespiti immobiliari. La connessione della variabilità della detrazione del canone di locazione alla dimensione del nucleo fa risultare il FFL maggiormente allineato ai principi di fondo della normativa regionale in materia, che in casi analoghi ha previsto espressamente il ricorso a franchigie variabili. 51 In conclusione, si rappresenta di seguito un’illustrazione sintetica del grado di allineamento dei diversi indicatori a quanto previsto dalla L.R. 2/12 e L.R. 3/08 in materia di valutazione della situazione economica equivalente dei nuclei: 52 7.3 Comparazione complessiva di Fattore Famiglia Lombardo e Nuovo ISEE Come emerso dalle analisi contenute nel paragrafo precedente, il Fattore Famiglia Lombardo e il Nuovo ISEE hanno entrambi inteso sviluppare risposte ad alcune “lacune” esistenti nell’attuale disciplina nazionale in materia di ISEE. In alcuni casi, le soluzioni proposte sono risultate sostanzialmente allineate tra di esse (es. introduzione dei redditi esenti, considerazione del reddito di familiari esterni al nucleo), mentre sotto altri aspetti nel disegno la struttura degli indicatori si sono scelti percorsi differenziati. Si può affermare che il Fattore Famiglia Lombardo ha anticipato in ambito regionale la revisione di alcuni principi che, a livello nazionale, sono in corso di ridefinizione attraverso il Nuovo ISEE. Per poter riassumere e confrontare in modo più efficace i punti di contatto e gli elementi di diversificazione presenti nei due indicatori, viene di seguito riportato un quadro di sintesi fondato su quattro domande di ricerca utili alla comparazione tra FFL e Nuovo ISEE: 1. I principi di fondo dei due indicatori sono tra loro simili? FFL e Nuovo ISEE riformano in modo similare alcuni aspetti previsti dall'ISEE vigente; In particolare, introducono entrambi principi quali la valutazione non solo dei redditi imponibili ai fini fiscali ma anche delle prestazioni previdenziali e assistenziali esenti, e richiedono la valutazione della situazione economica dei parenti di primo grado, anche se esterni al nucleo in caso di accesso a UdO residenziali; Il perimetro di applicazione dei due indicatori, in termini di prestazioni coperte, risulta differenziato. Nuovo ISEE: l’indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, 2° comma, lettera m), della Costituzione; in tale ottica, la proposta di Decreto prevede la sua applicazione a: Prestazioni sociali agevolate a valenza sull'intero territorio nazionale Prestazioni a valenza regionale/locale: o Di natura sociosanitaria; o Prestazioni sociali dei Comuni (per la parte di compartecipazione al costo); o Prestazioni per il diritto allo studio universitario; o Altre prestazioni sociali agevolate. Fattore Famiglia Lombardo: il perimetro di applicazione attuale del FFL risulta più limitato rispetto a quanto previsto per l’ISEE; al momento ne è prevista esplicitamente l’applicazione a: prestazioni a valenza regionale/locale di natura sociosanitaria e per la parte di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali dei Comuni. In via teorica, è ipotizzabile un ampliamento del campo di applicabilità del FFL a ulteriori prestazioni con ricaduta all’interno del territorio lombardo, quali prestazioni per il diritto allo studio universitario e altre prestazioni sociali agevolate a valenza locale. Tale estensione richiederebbe però uno specifico intervento normativo regionale in materia. Rimangono sicuramente escluse dal campo di applicazione FFL le prestazioni agevolate a valenza sull’intero territorio nazionale. Questo potrebbe comportare, per nuclei interessati da tali prestazioni, a una duplicazione delle richieste di calcolo di indicatore, dovendo utilizzare in alcune tipologie di richieste il FFL, in altre l’ISEE vigente a livello nazionale. 53 2. La struttura degli indicatori è comparabile? Entrambi gli indicatori mantengono la struttura di fondo dell'attuale ISEE, composta da Situazione Reddituale, Situazione Patrimoniale e Scala di equivalenza, modificandone però i valori e le variabili coinvolte al loro interno. Si riscontra una generale preferenza per lo strumento delle maggiorazioni alla scala di equivalenza del nucleo nel caso del FFL, a fronte di un maggior ricorso a franchigie, spesso individuali, per il Nuovo ISEE. 3. Quali sono i principali punti di contatto e le differenze esistenti? Punti di contatto: valutazione dei parenti di primo grado in ambito di prestazioni sociosanitarie a carattere residenziale; computo redditi esenti; valutazione delle situazioni di criticità occupazionale; presenza di detrazioni per spese sostenute in ambito sanitario, disabilità, non autosufficienza; Principali differenze: composizione nucleo familiare (nascituro); progressività della scala di equivalenza; presenza di franchigie semivariabili (Nuovo ISEE) vs. variabili (FFL); diversa incidenza della situazione patrimoniale (FFL: 30%, ISEE: 20%); abolizione del criterio del nucleo estratto in caso di accesso a prestazioni per la disabilità nel Nuovo ISEE. 4. Si rilevano effetti redistributivi per le diverse tipologie di nuclei familiari? Rispetto alla disciplina attuale, il Fattore Famiglia Lombardo tende a generare effetti migliori per nuclei familiari numerosi e persone con disabilità; Il Nuovo ISEE, mantenendo un sistema di franchigie fisse, favorisce soggetti e nuclei familiari meno abbienti, valutando inoltre redditi e patrimoni all'estero, sinora non considerati dalla normativa nazionale. Complessivamente, da una prima valutazione comparativa dal punto di vista qualitativo, il Fattore Famiglia Lombardo genera potenziali effetti redistributivi negli esiti del calcolo a vantaggio di: • • • • • Famiglie numerose; Famiglie con figli a carico o soggetti anziani nel nucleo; Famiglie in cui è presente una persona con disabilità; Nuclei familiari composti da un anziano solo; Soggetti con dotazione patrimoniale medio-bassa; Il Nuovo ISEE, dalle analisi svolte, sembrerebbe invece generare effetti redistributivi maggiori negli esiti del calcolo per categorie quali: • • • • • • Famiglie a basso reddito; Famiglie con prima casa di proprietà di valore contenuto; Famiglie senza patrimonio e redditi all'estero; Soggetti con redditi da lavoro e assimilabili e da pensione; Soggetti con trattamenti assistenziali e previdenziali di importo contenuto; Famiglie con spese per persone con disabilità o non autosufficienti (es. assistente familiare, rette,…). 54
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