il perito informa

NOTIZIARIO TECNICO
TECNICO PERIODICO
PERIODICO DEL
DEL COLLEGIO
COLLEGIOPERITI
PERITIINDUSTRIALI
INDUSTRIALIE EDEIDEIPERITI
PERITIINDUSTRIALI
INDUSTRIALILAUREATI
LAUREATIDELLE
DELLEPROVINCE
PROVINCEDI DI
ALESSANDRIA,
TORINO
- Poste
Italiane
- Spedizione
in abbonamento
postale
- 70%
- D.C.I.
NOTIZIARIO
ALESSANDRIA,
ASTI,ASTI,
TORINO
- Poste
Italiane
- Spedizione
in abbonamento
postale
- 70%
- D.C.- D.C.
- D.C.I.
ANNO 18 nr. 3-4 2013
LUGLIO - DICEMBRE 2013
Collegio dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Alessandria - Asti - Torino
sommario
EDITORIALE
La nuova sede
Sandro Gallo
pag
3
RISORSE
Capitale sociale: requisito imprescindibile
per la nostra qualità della vita
Aldo Novellini
pag
4-6
DAL NOSTRO
CONSULENTE LEGALE
Il decreto del fare
e la sicurezza sul lavoro
Stefano Comellini
pag
7-14
EURETA
A Venezia la 27a
Assemblea Generale
Salvo Croce
pag
15-18
ARTICOLO
DEL PRODUTTORE
Test della Fibra ottica
G.F.O. Europe
pag
19-22
NORME E LEGGI
Termotecnica e altro
Elettrotecnica
Enrico Fanciotto
Antonello Greco
pag
pag
23-26
27-28
NEWS
Sicurezza
Stefano Comellini
pag
29-31
APIT
Informativa Soci
Paolo Revelli
pag
32
Direttore Responsabile:
Sandro Gallo
C omitato di Redazione:
Marco Basso, Annino De Venezia,
Amos Giardino, Antonello Greco,
Aldo Novellini, Aldo Parisi
Autorizz. Trib. Torino n. 4921
dell’11.06.1996
Hanno collaborato:
Salvo C roce, Stefano Comellini,
Enrico Fanciotto, Paolo Revelli, G.F.O. Europe
Redazione e A mministrazione:
Corso Unione Sovietica, 455 - 10135 Torino
Tel. 011.5625500 - 011.5625448
Fax 011.3716908
E-mail redazione: redazione@colpito.it
E-mail collegio: colpito@colpito.it
sito web: http://www.colpito.it
O rari A pertura C ollegio:
ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 18.00
da lunedì a giovedì
ore 9.30 - 13.00
venerdì
Stampa: Tipografia Artale
Via Reiss Romoli 261 - Torino
Tel. 011 226.99.80 - Fax: 011 226.99.90
e-mail: info@artale.it
Organo del Collegio dei Periti Industriali e
dei Periti Industriali Laureati
delle Provincie di Alessandria,Asti,Torino
In copertina:
Nuova sede
Gli articoli e le note, firmati, e le foto pubblicate
esprimono soltanto l’opinione dell’autore e non
impegnano il Collegio, né la redazione del periodico.
CONSIGLIO DIRETTIVO PER IL QUADRIENNIO 2010 - 2014
Consiglieri
Presidente Sandro Gallo
Segretario Amos Giardino
Tesoriere Aldo Parisi
Oscar F. Barbieri
Marco Basso
Stefano Bistagnino
Giancarlo Boesso
Luciano Ceste
Massimiliano Conte
Annino De Venezia
Paolo Giacone
Alfredo Gibin
Mauro Le Noci
Pasquale Mihalich
Marco Palandella
COMMISSIONI SPECIALISTICHE
COORDINATORE
COMMISSIONE
Collegio dei Probiviri:
Vittorio Buffo
Alberto Castellazzo
Vito Montanaro
Marcello Rabino
Adriano Pugno
ORARIO
Elettrotecnica
Marco Palandella
3º martedì ore 18.00
Termotecnica
Marco Basso
1º martedì ore 18.30
Igiene sicurezza
prevenzione incendi
Giancarlo Boesso
Su convocazione
Chimica
Mauro Le Noci
Su convocazione
Scuola
Mauro Le Noci
Su convocazione
Elettronica e automazione
Amos Giardino
Su convocazione
Giovani
Marco Palandella
Su convocazione
Paolo Giacone
Su convocazione
Amministratori stabili
Giancarlo Boesso
Su convocazione
Formazione Continua
Giancarlo Boesso
Su convocazione
Dipendenti pubblici
ISPESL/INAIL
ASTI
ALESSANDRIA
TORINO
VIGILI DEL FUOCO
ASTI
ALESSANDRIA
TORINO
MASSIMILIANO CONTE
STEFANO BISTAGNINO
PAOLO GIACONE
LUCIANO CESTE
MARCO PALANDELLA
PASQUALE MIHALICH
ISPETTORATO REGIONALE PIEMONTE VVF
PASQUALE MIHALICH
A.S.S.L.
ALESSANDRIA
MARCO PALANDELLA
ASTI
LUCIANO CESTE
TORINO
OSCAR F. BARBIERI
ANNINO DE VENEZIA
C.C.I.A.A. (CAMERA DI COMMERCIO)
TORINO
MARCO BASSO
ITALO BERTANA
GIANCARLO BOESSO
ASTI
LUCIANO CESTE
MASSIMILIANO CONTE
ALESSANDRIA
STEFANO BISTAGNINO
C.U.P. (COMITATO UNITARIO PER LE LIBERE PROFESSIONI)
CONSULTA TORINO
AMOS GIARDINO
ALESSANDRIA MARCO PALANDELLA
ASTI
LUCIANO CESTE
COMMISSIONE REVISIONE PARCELLE
MASSIMILIANO CONTE
PASQUALE MIHALICH
ALDO PARISI
A.P.I.T. (ASSOCIAZIONE PERITI INDUSTRIALI TORINO)
GIANCARLO BOESSO
CTI (COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO)
MARCO BASSO
CEI (COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO)
ITALO BERTANA
IRPAIES (ALBO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI QUALIFICATE
NELL’ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI)
ALESSANDRIA
ANTONIETTA MAIOLINO
TORINO
SANDRO GALLO
ASTI
GIANFRANCO BORGA
IVREA
PAOLO GIACONE
PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE
CORSI SEMINARI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI
GIANCARLO BOESSO
PAOLO GIACONE
MARCO BASSO
C.T.U. (CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO DEL TRIBUNALE)
TORINO
OSCAR F. BARBIERI
MAURO LE NOCI
ALESSANDRIA
STEFANO BISTAGNINO
ASTI
MASSIMILIANO CONTE
LA NUOVA
SEDE
Editoriale
di Sandro Gallo
La sede del Collegio, dopo diversi decenni in C.so
Vinzaglio, all’inizio al secondo piano in coabitazione
con alcuni studi professionali (tra cui quello dell’allora presidente Sergio Ariagno), poi il trasloco al
quarto piano, successivamente l’acquisizione dell’unità adiacente (trasformata in ingresso-reception e
sala consiglio) e, infine, l’occupazione del terzo piano adibito a sala riunioni-corsi e spazi per APIT e
Apitforma, è stata ora trasferita in c.so Unione Sovietica 455.
I motivi che già da qualche tempo avevano indotto
a valutare la ricerca di una nuova sede erano parecchi. In particolare: le condizioni dell’edificio che regolarmente “imbarcava” acqua piovana da tutti i lati, sala consiglio, uffici, archivio, segreteria Apitforma che, al di là dei risarcimenti dell’assicurazione,
non si aveva il tempo di ritinteggiare i locali che al
temporale successivo se ne allagavano altri; l’impianto di riscaldamento ad aria, di cui eravamo rimasti tra i pochi utilizzatori (le altre proprietà avevano provveduto a rendere autonome le singole
unità, purtroppo non le ns che erano ben tre), che
ci riempiva di fuliggine e non ci consentiva la benché minima regolazione della temperatura; le difficoltà organizzative dovute all’unione di tre unità disposte su due piani; l’infelice posizione dell’accesso
alla sala corsi dalla scala condominale; le difficoltà
di parcheggio e, non ultimi, i costi di locazione e
delle spese.
A Torino, negli ultimi due anni, abbiamo assistito a
un calo considerevole dell’attività immobiliare sia in
compra-vendita sia in locazione, i costi sono diminuiti in modo significativo e, dopo una prima panoramica delle offerte di mercato, nella primavera
dello scorso anno, il Consiglio deliberò di dare luogo
alla ricerca di una nuova sede.
La ricerca si è protratta per tre mesi sui siti delle
agenzie immobiliari, in continuo aggiornamento. In
questo lasso di tempo, scartate a priori le offerte
che non rispondevano alle ns necessità, abbiamo visitato più di venti unità immobiliari, soffermandoci
sulle quattro ritenute tra le più adatte alle nostre
esigenze, esperiti ulteriori sopralluoghi di approfonIl Perito Informa
dimento, verificati i lay out operativi e iniziate le
trattative. La scelta finale è il risultato della valutazione di più fattori che, complessivamente, ci hanno
convinti che questa sede rappresentava il miglior
equilibrio-rapporto tra la soddisfazione delle necessità-esigenze e lo stato dell’immobile, la fruibilità
dei servizi, l’operatività, i costi di locazione, le spese
ripetibili e quelle straordinarie di start up.
Nota positiva: i costi. Decisamente più contenuti rispetto a quelli sostenuti in c.so Vinzaglio, tant’è che
le previsioni indicano che il risparmio che si otterrà
tra il fine 2013 e il 2014 dovrebbe consentire di fare
fronte alle spese straordinarie sostenute.
La nuova sede è costituita da una palazzina anni ’60
nata a uso uffici, disposta su due piani f.t., il Collegio con Apit e Apitforma occupa il piano rialzato,
dotata di climatizzazione invernale ed estiva indipendente per ogni piano, ambienti estremamente
luminosi con pavimento sopraelevato e controsoffittatura ispezionabile, due gruppi di servizi ognuno
dotato di tripli WC. Anche l’accesso da via Imperia
rappresenta flessibilità e indipendenza per i corsi
serali quando l’ingresso lato c.so Unione Sovietica
viene chiuso; all’interno esiste una suddivisione
che, se chiusa nelle ore preserali e serali, non consente il passaggio dalla zona corsi agli uffici del collegio. Facile l’accessibilità da chi proviene da fuori
Torino, soprattutto per i colleghi di Asti e di Alessandria, essendo la sede a poche centinaia di metri
dallo svincolo di Stupinigi sulla tangenziale Sud, che
corrisponde a c.so Unione Sovietica.
Alcuni iscritti hanno espresso rimpianto per la mancanza della “centralità cittadina” e per il palazzo
d’epoca. Abbiamo preferito evitare le copiose infiltrazioni d’acqua, la fuliggine, il posteggio a pagamento e, soprattutto, badare al risparmio che, almeno per i prossimi due anni, consentirà il non aumento delle quote per gli iscritti. I veri palazzi d’epoca con servizi adeguati hanno ancora costi inaccessibili.
Ovviamente, vi aspettiamo per mostrarvi la vostra
nuova sede.
3
CAPITALE SOCIALE:
REQUISITO IMPRESCINDIBILE
PER LA NOSTRA QUALITÀ DELLA VITA
Risorse
di Aldo Novellini
Per un buon funzionamento dell’economia, o meglio, perchè un sistema economico riesca a cogliere il più possibile qualsiasi opportunità di
crescita, si richiedono, come ben sappiamo, molti
ingredienti. A volerli indicare, senza un particolare ordine di priorità , possiamo segnalare: moderne infrastrutture, basso costo dell’energia, dotazione di materie prime, efficiente pubblica amministrazione, certezza del diritto.
Requisiti in presenza dei quali si ottiene un certo
grado di sviluppo e la cui mancanza è causa invece di arretratezza. Agire dunque su questi fattori
significa, in linea di massima, favorire la crescita,
e non soltanto economica.
C’è poi un fattore, forse più difficilmente valutabile, ma altrettanto decisivo: il capitale sociale,
grandezza immateriale che congloba molti aspetti
ma che è , innanzi tutto, il prodotto della maturazione culturale di una data società .
Esso infatti riguarda:
il livello di partecipazione dei cittadini
alla vita pubblica,
la presenza di un’informazione libera
e critica,
le rilevanti risorse dell’associazionismo
e del volontariato,
il rispetto della legalità,
la certezza del diritto,
il buon funzionamento della giustizia.
Questioni che non investono le infrastrutture fisiche (industrie, autostrade, ferrovie, ecc…) ma
quelle morali. Qualcosa che, per molti versi, ricorda il famoso assunto kennedyano, “Non chiedete
cosa può fare il vostro Paese per voi, ma cosa voi
potete fare per il vostro Paese”. L’idea cioè di
una cittadinanza attiva e responsabile, capace di
donare più che di ricevere; focalizzata sui doveri
più che sui diritti. Cose, va detto, che oggi non
vanno certo per la maggiore.
Eppure proprio questi sono gli ingredienti grazie ai
quali si può persino supplire alla mancanza di altri
requisiti materiali della
crescita. E’ infatti un eleAldo Novellini
vato capitale sociale a rendere estremamente vivibili le
realtà Nordeuropee, così come è il suo basso li-
•
•
•
•
•
•
4
vello ad impedire uno sviluppo equilibrato in molti Paesi produttori di petrolio.
Un dato emerge con estrema nettezza: uno sviluppo sostenibile è connesso ad un adeguato capitale
sociale. Per comprendere meglio la questione ne
abbiamo parlato con Marco Bevilacqua, tra i fondatori del social network, “Benessere sociale”.
<<Il livello di capitale sociale – sostiene Bevilacqua – è certamente uno snodo decisivo. Naturalmente si tratta di processi di lungo periodo che
chiamano in causa le vicende storiche e culturali di
una data società ma certo dai quali non è immune
la politica. E’ chiaro che tocca proprio alla sfera
politica contribuire alle condizioni che fanno crescere il capitale sociale di un Paese. Il tutto in una
logica di lungo periodo: si semina oggi per racco-
Il Perito Informa
Risorse
gliere domani o dopodomani. Una delle prime
azioni volta a rafforzare questo patrimonio sociale
è la scolarizzazione: investire nell’istruzione, puntare sulla formazione delle persone è un elemento
imprescindibile>>. E’ infatti dimostrato che livelli
più alti di istruzione generalizzata sono correlati a
più robusti indici di ricerca ed innovazione, a
quella vasta progettualità , anche culturale e non
soltanto tecnica, che caratterizza uno sviluppo sociale ed economico robusto ed equilibrato.
<<Non va peraltro dimenticato – prosegue Bevilacqua – che il capitale sociale è anche connesso al
senso civico e di cittadinanza. In gioco entrano allora variabili di lungo termine che comprendono fattori storici e vicende nazionali di ogni Paese. Sotto questo profilo, le nazioni relativamente giovani come l’Italia possono avere dunque
maggiori difficoltà rispetto
a quelle di più antica unificazione come Francia o
Gran Bretagna>>.
Marco Bevilacqua
Un’ampia e documentata analisi della situazione
italiana è quella di Roberto Cartocci “Mappe del
tesoro. Atlante del capitale sociale in Italia” (Il
Mulino). Va infatti considerato che uno Stato non
è solo un’entità politica sovraordinata ad un popolo che vive su un certo territorio ma ad esso sono connessi anche un sentimento di appartenenza
e di comunanza nazionale. Ed è proprio questo
senso di comunanza ad alimentare l’impegno civico che, in pratica, si traduce, nella volontà e nella
capacità di risolvere insieme i problemi collettivi
che si hanno di fronte. Tipico caso di questa
realtà è il mondo anglosassone caratterizzato da
un forte senso civico che si traduce anche in una
ricchezza di tessuto sociale, come aveva ben mostrato, sin dall’Ottocento, Alexis de Tocqueville in
“La democrazia in America”.
Da noi invece questo senso di comunanza nazionale è più affievolito e semmai trova qualche riscontro di rilievo in ambiti più ristretti come quelIl Perito Informa
lo localista o, addirittura, semplicemente familiare. E in quest’ultimo caso si assiste a quella degenerazione che è il cosiddetto “familismo amorale” che arriva a giustificare comportamenti persino illeciti nel segno della comunanza familiare.
Fenomeni come l’evasione fiscale, il disprezzo dei
beni pubblici o il saccheggio generalizzato dell’ambiente e del territorio, trovano in questo humus un terreno loro propizio.
L’economista americano Robert Putnam, uno dei massimi studiosi di queste tematiche, ritiene che una cittadinanza attiva e consapevole sia sinonimo di un elevato
Robert Putnam
grado di capitale sociale. Qualsiasi percorso di crescita equilibrata e
di complessiva vivibilità generale ruota attorno
alla possibilità di accrescere il capitale sociale.
Per farlo Putnam immagina di agire in quattro direzioni:
responsabilizzazione personale;
diffusione del valore della correttezza
e della fiducia reciproca comportamento
generale;
regole nell’interesse di tutti;
custodia e tutela dei beni pubblici.
Viceversa tra i rischi che possono concorrere a depauperare il capitale sociale l’economista individua quello di un esasperato individualismo che
conduce a mettere in secondo piano qualsiasi dimensione comunitaria. Non si può evitare di riconoscere che proprio un individualismo deresponsabilizzante sia uno dei tratti del vivere odierno. Spesso la causa di molti malesseri esistenziali.
Il fatto è che occorre tornare a valorizzare l’etica
del dovere e della responsabilità solidale verso gli
altri. Proprio la chiave solidaristica, quella del
“better together” (meglio insieme) può essere la
via per combattere la sempre più accentuata fran5
Risorse
tumazione sociale. Putnam sottolinea peraltro come le relazioni sociali possano avere natura:
esclusiva: rinserrando in se stessi dei
gruppi omogenei, nel segno di un piatto
conformismo che pone una barriera verso
chi non appartiene alla cerchia degli iniziati.
inclusiva: aperta verso l’altro, verso il
prossimo, nel senso di una proficua
e reciproca solidarietà .
Evidente la necessità di superare il primo modello e di puntare verso logiche inclusive che consentano a tutti di sentirsi parte di un insieme, indipendentemente dalle proprie condizioni sociali o personali. All’attuale frammentazione molto contribuisce la precarietà lavorativa che attanaglia la
nostra società e colpisce soprattutto le generazioni più giovani. Una condizione di drammatica
precarietà che impedisce loro di progettare la propria esistenza, anche in termini di legami familiari
e di stabilità di coppia, con tutto quello che ciò
comporta sul versante della natalità . Viviamo insomma in un’epoca in cui è più che mai impellente ricostruire un certo livello di capitale sociale,
altrimenti a giudizio di Putnam si può giungere a
mettere a repentaglio la convivenza civile.
•
•
Già oggi alcuni aspetti dell’attuale modello socio-economico mostrano ampiamente l’emergere
di una simile deriva. Basti riflettere su quanto una
certa mentalità che pone al primo posto il facile
arricchimento abbia pervaso la nostra esistenza,
sostituendosi a valori quali il lavoro, il merito e la
competenza. Del resto lo stesso strapotere della
speculazione finanziaria sull’economia reale e sulla produzione di beni testimonia questa situazione
cui è necessario porre un argine. Purtroppo la saldatura tra la logica materialista di un esasperato
capitalismo e un certo relativismo culturale rende
tutto più complesso. Stupisce come questa deriva
che giunge a mettere in discussione persino la dignità della vita umana non venga colta in tutta la
sua dimensione. Eppure proprio partendo dalla dignità della persona può realizzarsi un più elevato livello di convivenza civile ed umana. Il nostro
6
tessuto sociale ne uscirebbe sicuramente rinvigorito anche dal punto di vista dell’impegno civico e
della nostra capacità di vivere tutti insieme. Accrescere il nostro capitale sociale è un punto decisivo. Un suo elevato livello permette infatti di risolvere più facilmente i problemi collettivi che la
società si trova a dover affrontare (accesso all’acqua, lotta alle malattie, tutela ambientale, ecc..)
assicurando una maggior vivibilità . Finisce, insomma, per incidere positivamente sulla qualità
della vita delle persone. Di certo, come evidenzia
l’enciclica Caritas in Veritate (cap. 32) “... L’aumento delle ineguaglianze tra gruppi sociali all’interno di un medesimo Paese e tra le popolazioni dei vari Paesi, ossia l’aumento massiccio della
povertà in senso relativo, non solamente tende a
erodere la coesione sociale, e per questa via mette
a rischio la democrazia, ma ha anche un impatto
negativo sul piano economico, attraverso la progressiva erosione del « capitale sociale », ossia di
quell’insieme di relazioni di fiducia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni
convivenza civile”.
Il Perito Informa
IL DECRETO DEL FARE
E LA SICUREZZA SUL LAVORO
Dal nostro consulente legale
Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) - Dott.ssa Annalisa Settimo (Studio Legale Comellini)
Il Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 691
porta in rubrica “misure per la crescita
economica” ed è dedicato, in parte rilevante, a misure di semplificazione degli
obblighi a carico dei datori di lavoro in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Gli articoli del D.Lgs. n. 81/2008, cd. Testo Unico della Sicurezza, interessati dalle
modifiche ed integrazioni introdotte dal
D. L. n. 69/2013 sono:
- art. 3, “campo di applicazione” (del
D.Lgs. n. 81/2008);
- art. 6, “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”;
- art. 26, “obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione”;
- art. 27, “sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi”;
- art. 29, “modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi”;
- art. 31, “servizio di prevenzione e protezione”;
- art. 32, “capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP interni ed esterni”;
- art. 37, “formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti”;
- art. 67, “notifiche all’organo di vigilanza
competente per territorio”;
- art. 71, “obblighi del datore di lavoro”
con riferimento alle verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro;
- art. 73, “informazione, formazione e addestramento” nell’uso delle attrezzature
di lavoro;
- art. 88, “campo di applicazione” del Ti-
tolo IV (“cantieri
temporanei o mobili”) del TULS;
- art 104-bis, “misure
di semplificazione nei
cantieri temporanei o
mobili” per la redazione del POS, del
Stefano Comellini
PSC e del fascicolo
dell’opera;
- art 225, “misure specifiche di protezione e di prevenzione”, con riferimento all’informazione nel caso di superamento
dei valori limite di esposizione professionale;
- art 240, “esposizione non prevedibile”,
con riferimento alla comunicazione di
eventi che espongano ad agenti cancerogeni;
- art 250, “notifica” per lavori che espongono al rischio amianto;
- art 277, “misure di emergenza” in caso
di eventi che espongano ad agenti biologici.
Si cercherà qui di dare conto delle modifiche più rilevanti apportate dal provvedimento in esame.
Campo di applicazione del TUS (art.
3 TUS - art 32, comma 1 lett. 0a2, D.L.
n. 69/2013)
Il decreto ha sostituito il comma 12-bis
dell’art. 3 TUS, estendendo - con alcune
specificazioni – a determinati soggetti la
1 Convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98.
2 L’elencazione deriva dal fatto che in sede di conversione alla originaria lett. a sono state premesse le lett. 0a e 0b.
Il Perito Informa
7
Dal nostro consulente legale
disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i
coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. In particolare, si tratta dei “volontari”, compresi
quelli che effettuano servizio civile, (che
già erano previsti dal testo previgente); i
soggetti che prestano la propria attività,
spontaneamente e a titolo gratuito o con
mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale e delle
associazioni sportive dilettantistiche; i direttori artistici ed i collaboratori tecnici,
con riferimento alle prestazioni di natura
non professionale da parte di cori, bande
musicali e filodrammatiche; i soggetti che
svolgono attività (gratuitamente o con
rimborsi o premi o compensi) nell’ambito
di attività sportive dilettantistiche riferibili
al CONI, Federazioni sportive nazionali,
enti di promozione sportiva, altri organismi che perseguano finalità sportive dilettantistiche e che siano riconosciuti dai
suddetti enti.
Ulteriori misure di semplificazione
(art. 3 TUS – art. 35 D.L. n. 69/2013).
All’art. 3 TUS sono stati introdotti i commi 13-bis e ter con cui si affida a emanandi
decreti interministeriali la definizione di
misure di semplificazione, concernenti:
- la documentazione (anche ai fini dell’inserimento nel libretto formativo del cittadino) attestante l’adempimento, da parte
del datore di lavoro, degli obblighi di
informazione e formazione previsti dalla
disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, in relazione a prestazioni lavorative
(diverse da quelle derivanti dalle ordinarie
figure del contratto di lavoro dipendente
a tempo determinato o indeterminato)
che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative
nell’anno solare di riferimento;
- gli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e
sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali e
per le imprese di piccole dimensioni.
Sotto quest’ultimo profilo può lasciare
perplessi il riferimento alle sole attività lavorative di breve durata in ambito agricolo e non in altri settori.
Semplificazioni in materia di DUVRI
(art. 26 TUS - art 32, comma 1 lett. a,
D.L. n. 69/2013).
Il Decreto ha modificato i commi 3 e 3bis dell’art. 26 TUS, prevedendo che, in
alcuni specifici settori di attività a basso
rischio di infortuni e malattie professionali3, con riferimento sia all’attività del
datore di lavoro committente che dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, non è più obbligatoria l’elaborazione
del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) per la coo-
3 I settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali sopra riportati saranno stabiliti, ex art. 29, comma 6-ter (introdotto
dallo stesso D.L. n. 69/2013), TUS, con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti
dagli indici infortunistici dell’INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
8
Il Perito Informa
Dal nostro consulente legale
perazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori e subappaltatori.
In tali settori è ora sufficiente l’individuazione di un “incaricato”, soggetto in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche
in relazione all’incarico conferito4, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro,
sia del committente che della ditta appaltatrice o del lavoratore autonomo.
Tuttavia, non può non rilevarsi, in assenza del DUVRI, la probabile difficoltà, per
il soggetto “incaricato”, di monitorare i
rischi interferenziali in assenza di una loro
previa individuazione.
In ogni caso, questa opzione non si applica, così come già indicato nel testo originale, ai rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Dell’individuazione
dell’incaricato o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel
contratto di appalto o di opera.
Sempre il comma 3 dell’art. 26 conferma
che, qualora sia redatto il DUVRI, esso
debba essere allegato al contratto di appalto o di opera, adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture; a tali dati – va rilevato, non chiaramente individuati - possono accedere il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Si è inoltre confermato che, nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
12.04.2006 n. 1635, il DUVRI, ai fini del-
l’affidamento del contratto, è redatto dal
soggetto titolare del potere decisionale e
di spesa, relativo alla gestione dello specifico appalto.
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (art. 27
TUS – art. 32 comma 1 lett. 0b e a-bis
D.L. n. 69/2013).
La modifica assegna al Ministero del lavoro e non più alla Commissione consultiva
permanente la definizione del “sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” previsto dagli artt. 26 e 27
TUS.
Si è rilevato che l’intervento non risolve la
questione relativa al coordinamento tra le
previsioni delle due disposizioni citate,
rimanendo incerto se i requisiti per la
qualificazione, definiti dal Ministero, siano relativi solo ai settori che lo stesso organo deve individuare ex art. 27, ovvero
se siano riferiti a tutte le imprese, ex art.
26.
Esclusione dalla predisposizione del
DUVRI (e/o nomina dell’incaricato)
(art. 26, comma 3-bis, TUS – art. 32,
comma 1 lett. a, D.L. n. 69/2013).
Con il nuovo testo del comma 3-bis dell’art. 26 sono state modificate le condizioni in presenza delle quali si può essere
esonerati dalla redazione del DUVRI.
L’obbligo della redazione del DUVRI, o
in alternativa della nomina dell’incaricato
per le aziende a basso rischio di infortuni
e di malattia professionale, non si applica
4 Con la legge di conversione è stato abrogato il riferimento alla figura del preposto che compariva nel testo originale del D. L. n.
69/2013.
5 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
Il Perito Informa
9
Dal nostro consulente legale
ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno6, sempre
che essi non comportino rischi derivanti
dal rischio di incendio di livello elevato7,
o derivanti dallo svolgimento di attività in
ambienti confinati8, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o
biologici, di amianto o di atmosfere
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del TULS. Si è
anche individuata, ai fini dell’applicazione
di tali prescrizioni, che per “uomini-giorno” si debba intendere l’entità presunta
dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie alla effettuazione degli stessi
considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
Modifiche agli artt. 32 e 37 sulla formazione degli operatori di sicurezza.
(art. 32, comma 5-bis - art 32, comma
1, lett. c)
All’art. 32 TUS è stato inserito il comma
5-bis che intende eliminare le duplicazioni
della formazione attraverso il riconoscimento dei crediti formativi per la durata e
i contenuti già erogati. Si prevede, quindi,
che possano essere riconosciuti agli ASPP
e RSPP, formati secondo i percorsi a loro
riservati, crediti formativi da far valere,
per i contenuti che si sovrappongono,
con la formazione di altri operatori di sicurezza.
Parimenti, all’art. 37 TUS, è stato inserito
il comma 14-bis ove si è prevista la possibilità di riconoscere dei crediti formativi
per i contenuti che si sovrappongono nella formazione dei lavoratori, dirigenti,
preposti e RLS.
In entrambi i casi, le modalità ed i modelli per mezzo dei quali deve essere documentata l’avvenuta formazione dovranno
essere individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente (art. 6 TUS).
Verifiche periodiche delle attrezzature
di lavoro (art. 71, comma 11, TUS - art
32 comma 1 lett. f, D.L. n. 69/2013)
Il decreto ha modificato il comma 11 dell’art. 71 TUS, concernente le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, da
parte dei soggetti pubblici e privati, di cui
all’Allegato VII, riducendo da 60 a 45 i
giorni entro i quali l’Inail deve effettuare
la prima verifica, decorsi inutilmente i
quali il datore di lavoro può avvalersi di
soggetti pubblici o privati abilitati.
Il termine decorre dalla “messa in servizio” delle attrezzature e non, come per il
testo previgente, dal momento della richiesta del datore di lavoro.
È stato da taluno rilevato che l’obbligo di
verifica subito dopo la messa in servizio e
non alla scadenza del periodo previsto
dall’All. 7 del TUS (come previsto dal
6 Nel testo originale si faceva riferimento a 10 uomini-giorno.
7 Ai sensi del Decreto Ministro dell’Interno 10.03.1998.
8 Di cui al D.P.R. 14/9/2011 n. 177 (Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’ art. 6, comma 8, lett. g, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
10
Il Perito Informa
Dal nostro consulente legale
DM 11.4.20119), si tratta di un gravoso
onere a carico dell’azienda, tra l’altro in
contrasto con lo spirito della norma secondo cui le verifiche periodiche devono
essere volte a valutare nel tempo lo stato
di “conservazione e di efficienza” delle
attrezzature.
La prima verifica resta di competenza dell’Inail mentre per le verifiche successive il
datore di lavoro ha la facoltà di affidare la
verifica delle attrezzature ad un soggetto
pubblico ovvero ad uno privato abilitato,
venendo meno, in tal modo, l’obbligo di
rivolgersi alle ASL e di attendere l’esito
della richiesta.
La legge di conversione del Decreto ha
abrogato la norma, prevista nel testo originale del decreto legge, con cui era stato
introdotto l’obbligo da parte dell’Inail,
delle ASL o dell’Arpa di comunicare al
datore di lavoro, entro quindici giorni dalla richiesta, l’eventuale impossibilità di effettuare le verifiche di propria competenza fornendo adeguata motivazione.
Modifiche all’art. 29 sulle modalità di
effettuazione della valutazione dei rischi (art. 29 TUS – art. 32 D.L. n.
69/2013).
L’art. 29 TUS riguarda le “modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”,
con la facoltà della procedure standardizzate (commi 5 e 6) negli enti che occupano fino a dieci lavoratori10, sempre che
non si tratti di aziende che svolgano attività a particolare rischio (comma 7).
Il decreto legge n. 69/2013 ha aggiunto
all’art. 29 il comma 6-ter, ove si prevede
che le aziende che operano nei settori di
attività a basso rischio di infortuni e di
malattie professionali individuate nell’apposito decreto che dovrà emanare il Ministero del lavoro possono “dimostrare”11
di aver effettuato la valutazione dei rischi
di cui agli articoli 17 e 28, fermo restando
la facoltà di tali aziende di utilizzare le
procedure standardizzate previste dai
commi 5 e 6 dell’articolo stesso; inoltre, si
è previsto che la “dimostrazione” dovrà
essere fornita a mezzo di modelli che saranno allegati allo stesso decreto ministeriale. Più che di una autocertificazione
sembra trattarsi di una valutazione semplificata dei rischi.
Il sistema prevede, quindi, diversi obblighi – di cui è necessario un chiaro coordinamento - a seconda, da un lato, che le
aziende abbiano fino a 10 lavoratori, da
11 a 50 lavoratori e con oltre 50 lavoratori (commi 5 e 6); dall’altro, in relazione alla specifica rischiosità di infortuni e malattie professionali (commi 6-ter e 7).
Il decreto ha introdotto, comunque, una
mera facoltà, che non impedisce al datore
di lavoro considerato di elaborare un documento di valutazione dei rischi secondo
le modalità “tradizionali” previste dagli
articoli 28 e 29 del TULS ovvero a mezzo
delle procedure standardizzate (art. 29,
commi 5 e 6).
Modifiche alle norme del Titolo IV ri-
9 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.
10 Cfr. risposta della Commissione per gli Interpelli all’interpello n. 7/2012.
11 Nella versione originale del decreto legge si utilizzava la diversa locuzione “possono attestare”.
Il Perito Informa
11
Dal nostro consulente legale
guardante i cantieri temporanei o mobili (Titolo IV TUS – art. 32 comma 5
lett. h, D.L. n. 69/2013).
Il decreto è intervenuto anche con riferimento ai cantieri temporanei o mobili
(Titolo IV del TUS) e alle modalità di redazione dei PSC, POS e del fascicolo dell’opera.
L’art. 104-bis, introdotto nell’occasione,
prevede che “Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro della salute
da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, sono individuati
modelli semplificati per la redazione del
piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell’opera di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi”.
Al comma 2 dell’art. 88 è stata sostituita
la lett. g-bis per la quale le disposizioni di
cui al Capo I del Titolo IV non si applicano “ai lavori relativi a impianti elettrici,
reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli
lavori la cui durata presunta non è superiore a dieci uomini-giorno, finalizzati alla
realizzazione o alla manutenzione delle
infrastrutture per servizi, che non espongano i lavoratori ai rischi di cui all’allegato
XI”.
Inoltre, l’esclusione per i lavori relativi ad
impianti elettrici, reti informatiche, gas,
acqua, condizionamento e riscaldamento
12
- già prevista nella disciplina fino ad ora
vigente - viene subordinata alla medesima
condizione (assenza di rischi) anziché alla
condizione che essi non comportino lavori edili o di ingegneria civile.
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 88 del TU
prevede poi che le disposizioni specifiche
in materia di sicurezza sul lavoro, relative
ai cantieri temporanei o mobili, si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita.
Modifiche che riguardano gli obblighi di notifica e di comunicazione
agli organi di vigilanza (artt. 225, 240,
250, 277 TUS - art. 32 D.L. n.
69/2013).
Il decreto legge ha introdotto, nell’ambito
della finalità di semplificazione, la possibilità di provvedere a comunicazioni e
notifiche per via telematica, anche per
mezzo degli organismi paritetici o delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Si tratta, ad esempio, della comunicazione all’organo di vigilanza relativa al superamento dei valori limite di esposizione
professionale agli agenti chimici; ovvero
del verificarsi di eventi non prevedibili o
incidenti che possano comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad
agenti cancerogeni e mutageni; ovvero
ancora, dell’inizio di lavori che possono
comportare per i lavoratori l’esposizione
all’amianto o il verificarsi di incidenti che
possono provocare la dispersione nelIl Perito Informa
Dal nostro consulente legale
l’ambiente di un agente biologico pericoloso.
Sul punto si rilevi, ancora che il provvedimento in esame ha riformulato l’art. 67
TUS, semplificando la comunicazione
che il datore di lavoro deve effettuare all’organo di vigilanza in ipotesi di esecuzione di lavori per la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali o nel caso di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli già esistenti.
Modifiche al codice dei contratti pubblici (art. 32, commi 4, 5, 7-bis, D.L.
69/2013)
I commi 4 e 5 dell’art. 32 D.L. n. 69/2013
modificano il codice dei contratti pubblici
(D.Lgs. n. 163/2006) demandando ad un
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato secondo la procedura ivi definita l’individuazione di modelli semplificati per la redazione - nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti
pubblici - del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del
piano di sicurezza e di coordinamento
(qualora quest’ultimo non sia richiesto
dalla disciplina generale).
Il comma 7-bis della norma riguarda, invece, la disciplina del criterio del prezzo
più basso nei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture. La modifica
prevede che il prezzo più basso venga altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale - valutato sulla
base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore
tra le organizzazioni sindacali dei lavora-
tori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale - e delle misure di
adempimento alle disposizioni in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pertanto, il costo del personale non costituisce più elemento di prezzo e, quindi,
non deve essere più sottoposto a verifica
di congruità.
Si rilevi che l’art. 4, comma 2, lettera i-bis,
del D.L. n. 70/2011, aveva introdotto all’art. 81 D.Lgs. n. 163/2006 il comma 3bis (poi abrogato dall’art. 44, comma 2,
D.L. 201/2011) che, con lo stabilire che
nei contratti pubblici la migliore offerta è
selezionata con il criterio del prezzo più
basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aveva previsto un’analoga procedura tesa a escludere
il costo del personale dai criteri per la
scelta dell’offerta migliore negli appalti
pubblici.
Modifiche al DPR n. 1124/1965 (art.
32, commi 6 e 7, D.L. n. 69/2013).
Nel DPR 1124/1965, è stato abrogato
l’art. 54, così eliminandosi – a decorrere
dal 180° giorno successivo all’entrata in
vigore del SINP12 - l’obbligo a carico del
datore di lavoro di denuncia degli infortuni sul lavoro che abbiano per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più
di tre giorni.
Inoltre, a decorrere dal 1 gennaio 2014
(peraltro, in contrasto con quanto previsto al successivo comma 7), si introduce
la comunicazione telematica da parte dell’Inail ad altre pubbliche amministrazioni
12 “Sistema informativo nazionale per la prevenzione”, art. 8 TUS.
Il Perito Informa
13
Dal nostro consulente legale
relativamente ai dati degli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a
trenta giorni. La modifica, da un lato, elimina un onere per il datore di lavoro, dall’altro impone alle pubbliche amministrazioni di dialogare attraverso strumenti
informatici (il SINP).
Da ultimo, sempre con riferimento agli
infortuni mortali e a quelli con prognosi
superiore a trenta giorni, si limita l’obbligo, per la Direzione territoriale del lavoro,
di procedere all’inchiesta ai casi in cui vi
sia una istanza da parte del lavoratore
infortunato, di un superstite o dell’INAIL.
Prevenzione incendi (art. 38 D.L.
69/2013).
Il Decreto ha introdotto modifiche al
DPR n. 151/2011 in tema di prevenzione
incendi.
Innanzi tutto si prevede l’esonero dalla
presentazione delle istanze preliminari
per la valutazione dei progetti (art. 3 DPR
n. 151/2011), limitatamente agli enti e
privati di nuove attività introdotte dall’allegato I dello stesso DPR, qualora già in
possesso di atti abilitativi riguardanti la
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
Inoltre, si è introdotta una proroga per i
responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del detto D.P.R. che potranno presentare le istanze di cui agli
artt. 3 e 4, entro tre anni, invece che entro
i due precedentemente previsti, dalla data
di entrata in vigore del DPR n. 151/2011
e, quindi, entro il 7 ottobre 2014.
Soppressione certificazioni sanitarie
(art. 42 D.L. 69/2013).
Il Decreto n. 69/2013 prevede che per i
lavoratori rientranti nell’ambito del TUS,
non è necessaria la certificazione attestante l’idoneità psico-fisica relativa all’esecuzione di operazioni relative all’impiego di
gas tossici (art. 27, primo comma, numero 4°, Regio Decreto n. 147/1927).
******
14
Il Perito Informa
A VENEZIA LA 27A
ASSEMBLEA GENERALE. RINNOVATI I
VERTICI DELL’EXECUTIVE BOARD E DEL REGISTRATION COMMITTEE INTERNAZIONALI DI EURETA
EurEta
Mariano Magnabosco è il nuovo Presidente del Board, Urs Gassman il vice e
Goran Orup il tesoriere. Roger Koelliker è il nuovo Presidente del Registration Committee composto da Raffaele Gulizia, Salvo Croce, Daniel Seitz.
Grande soddisfazione al termine dell’annuale General Assembly che si è
svolta quest’anno presso la sede del
Collegio dei Periti Industriali di Venezia.
Alla presenza dei massimi vertici dell’associazione, Mariano Magnabosco è
stato eletto all’unanimità Presidente internazionale di EurEta (Associazione
europea delle professioni tecniche dell’ingegneria): a completare l’Executive
Board il Vice presidente Urs Gassman
Il Perito Informa
e il tesoriere Göran Orup. Roger Köelliker è invece il nuovo Chairman del Registration Committee, che si potrà avvalere della provata esperienza di Raffaele Gulizia e dell’entusiasmo delle
new entry Salvo Croce e Daniel Seitz.
La Germania entra a far parte del nuovo Board. Il Presidente Magnabosco,
nel ringraziare tutti i presenti per l’alta
carica attribuitegli in maniera trasparente e condivisa, ha auspicato di pote15
EurEta
re dare un nuovo impulso all’azione di
EurEta per una nuova politica comunitaria a favore delle professioni liberali:
ha ringraziato il Board uscente per il
prezioso lavoro svolto e si è complimentato con il segretario generale del
Ceplis Theodoros Koutroubas per il
contributo dato al rapporto sulla formazione professionale continua, redatto dal Working group del Ceplis, e sulle
proposte di modifica della direttiva
qualifiche professionali alle quali EurEta
ha collaborato fattivamente e sinergicamente.
Nel suo intervento, Raffaele Gulizia,
componente del RC e Presidente di Eureta Italia ha sottolineato che, con il
documento dell’Action Plan 2020, l’Europa ha equiparato per la prima volta i
professionisti alle PMI (piccole medie
imprese) non sotto il profilo giuridico,
ma in virtù del loro contributo allo sviluppo economico.
Gulizia ha poi portato l’attenzione sulla
situazione del nostro Paese, con milioni
di professionisti che registrano una depressione dei redditi del 20%, giovani
che non riescono neppure ad affacciarsi
nel mercato del lavoro o percepire per
16
oltre 10 anni redditi che è offensivo
chiamare tali.
Durante i lavori, un importante contributo di idee è arrivato dall’intervento
del funzionario della Commissione Europea Gaegorz Ambroziewioz che ha
relazionato sul nuovo programma quadro che la Commissione Europea si è
data per il finanziamento all’innovazione e alla ricerca. Uno specifico programma quindi per una nuova strategia
di sviluppo improntata sulla globalizzazione della conoscenza e le misure
chiave per l’innovazione. All’intervento
è seguito un dibattito che ha messo in
luce opportunità e problematiche.
(http://cordis.europa.eu/eu-fundingguide/homeeu.html)(http://ec.europa.eu/research/horizon 2020).
Koutroubas ha comunicato inoltre che Massimo
Baldinato, del Gabinetto
del Vicepresidente della
Commissione Europea Antonio Tajani, ha approvato i suggerimenti e le proposte che Eureta e ha pro-
Il Perito Informa
EurEta
posto in occasione degli incontri promossi dalla Commissione Europea. Baldinato ha salutato con vivo interesse
l’iniziativa di Eureta perché arriva in un
momento delicato per le politiche destinate alle attività intellettuali in Europa. Nel mese di luglio, il Parlamento
dovrà votare in seduta plenaria la direttiva qualifiche che, con l’introduzione
della carta professionale europea, mira
ad agevolare la mobilità dei professionisti all’interno dei “Single Market”. “In
questo ambito, gli studi professionali
rappresentano un importante volano
per rilanciare l’occupazione e la competitività. Bisogna, però, garantire loro
migliori condizioni di accesso al credito,
abbattere le barriere burocratiche e far
sì che anche le strutture di piccole e
medie dimensioni possano accedere ai
fondi comunitari”.
Il piano, oltre a prevedere una serie di
misure concrete, ha il merito di riconoscere la specificità dei liberi professionisti ed il loro contributo al PIL dell’UE. Si
vuole intervenire su ambiti chiave quali
l’accesso ai finanziamenti (attraverso la
creazione di un mercato europeo della
micro finanza e la semplificazione della
fiscalità per gli investimenti diretti privati), il sostegno allo start-up, la semplificazione amministrativa (attraverso la
riduzione dell’onere normativo) e l’internazionalizzazione delle imprese. Sono previsti degli interventi anche in materia di accesso alla libera professione,
con la rimozione degli ostacoli considerati ingiustificati e non necessari.
La Commissione Ue ha nominato un
Il Perito Informa
gruppo di lavoro che dovrà individuare
le linee di intervento per promuovere
l’attività e la mobilità delle professioni
in Europa. Sulla stessa linea, il gabinetto del vicepresidente della Commissione Ue, Antonio Tajani, che ha lanciato
poco più di un mese fa l’Action Plan
per l’imprenditoria 2020. “Abbiamo
deciso di cambiare marcia in favore dei
professionisti” ha detto Tajani “Fino a
oggi abbiamo visto politiche rivolte
quasi esclusivamente alle imprese, ma
nel tessuto economico e sociale europeo le libere professioni ricoprono un
ruolo fondamentale per lo sviluppo e
l’occupazione”.
La Confederazione europea dei sindacati (CES), il Comitato sindacale europeo dell’Istruzione (ETUCE), il Servizio
Pubblico Unione europea (FSESP), il
Consiglio d’Europa del personale professionale e manageriale (EUROCADRES), il Consiglio europeo delle professioni liberali (CEPLIS) e l’associazione
europea delle professioni tecniche (Eureta) notano con soddisfazione che il
processo di adozione della direttiva che
modifica la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e la Regolamentazione relativa alla cooperazione amministrativa
17
EurEta
attraverso il sistema di informazione
del mercato interno (IMI), sta raggiungendo l’iter di completamento. “A questo punto - ha aggiunto Koautroubas va riconosciuto il buon lavoro delle
commissioni parlamentari incaricate di
modifiche al testo, e in particolare il
buon lavoro della commissione IMCO e
della signora Bernadette Vergnaud, europarlamentare, responsabile per la relazione finale del Parlamento europeo.
Le opinioni del soggetti interessati e le
parti sociali sono state significativamente prese in considerazione dai rappresentanti dei cittadini europei, in particolare in materia di formazione comune, sviluppo professionale continuo, accesso parziale e meccanismo di allerta.
Il Presidente Mariano Magnabosco ha
quindi evidenziato che la possibilità data alle parti sociali e alle organizzazioni
professionali di partecipare allo sviluppo di strutture di formazione comune è
un importante passo in avanti: “un passo avanti verso un sempre crescente
coinvolgimento delle parti interessate
nella redazione della normativa che disciplina la loro formazione. L’inserimento nel testo da parte del Parlamento europeo dello Sviluppo Professionale Continuo è un motivo in più di soddisfazione per l’importante miglioramento conseguito anche grazie all’impegno di EURETA.”
Ed il neo eletto presidente Magnabosco ha ulteriormente aggiunto “desiderano riaffermare il nostro impegno a
lavorare in collaborazione con le istitu-
18
zioni dell’Unione europea e dei governi
nazionali, non appena la nuova direttiva sarà adottata nei confronti di una
attuazione efficace e realistica del testo in questione. Il nostro obiettivo comune è il completamento di un mercato interno in cui tutti i liberi professionisti possano beneficiare pienamente
della libertà di circolazione nell’esercizio della loro professione.
In conclusione del suo intervento e dell’Assemblea, Magnabosco ha ringraziato tutti i componenti del Board e del
Registration Committee uscenti per il
loro impegno profuso. “Un particolare
ringraziamento – ha concluso – va fatto, a nome mio personale, del Board e
di tutti gli iscritti, a Raffaele Gulizia un
pilastro della nostra organizzazione
che, dopo anni di grande impegno appassionato e costruttivo, lascia il Board
per sua volontà, ma continua il suo impegno in EurEta all’interno del Registration Committee dove sicuramente saprà portare la sua consueta passione, la
sua grande esperienza nel settore, la
sua capacità, la sua volontà di fare progredire i professionisti a livello europeo”.
Salvo Croce
- Additional Member of the Registration
Committee of Eureta International
Il Perito Informa
TEST DELLA FIBRA OTTICA
Articolo del produttore
Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it) - Dott.ssa Annalisa Settimo (Studio Legale Comellini)
Nella realizzazione di un link in fibra ottica, la fase di test è fondamentale per assicurarsi
che la qualità delle tratte e delle terminazioni sia sufficiente a trasmettere segnali video,
vocali o dati senza una eccessiva degradazione.
Con l’aumento delle velocità trasmissive, l’assenza di elementi di attenuazione sulla tratta ottica e, dunque, la verifica della corretta installazione della tratta, acquisiscono via via
sempre maggiore importanza in quanto il “budget” di attenuazione massima ammesso all’aumentare della velocità di trasmissione decresce in maniera molto elevata.
Da un punto di vista “normativo” questi sono i riferimenti utilizzati:
• ISO/IEC 11801 AMD2
• ISO/IEC TR 14763-3 (Giugno 2006)
- Information technology – Implementation and operation of customer premises
cabling – Part 3: Testing of optical fiber cabling.
• ISO/IEC 61280-4-1
- Fiber optic communication subsystem basic test procedures Part 4-2: Fiber optic
cable plant- Singlemode fiber optic cable plant attenuation
• ISO/IEC 61280-4-2
- Fiber optic communication subsystem test procedures Part 4-1: cable plant
and links – multimode fiber optic plant attenuation measurement.
• EN 50346 (Dec 2002)
- Information technology - Cabling installation – Testing of installed cabling.
• EN 50173-1
• ANSI/TIA/EIA-526-7
• ANSI/TIA/EIA-526-14A
• TSB 140
Tali normative fissano i parametri (sempre più stringenti) che devono caratterizzare un
link in fibra ottica.
Per verificare che tali parametri siano rispettati esistono diversi passi di verifica e test: si
parte da una verifica fisica delle terminazioni (tramite microscopio) si passa per una verifica di attenuazione in funzione della lunghezza e delle caratteristiche del link ottico (numero connettori ed eventuali giunti) tramite Sorgente e Power Meter (metodo molto lento
e manuale che può essere fonte di errori) o strumenti OLTS automatici (più precisi e più
immuni all’errore). Questa è la certifica basilare per i link ottici o Tier1. Gli standard prevedono anche una eventuale certifica Tier2 o Estesa tramite OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) che pemette di migliorare ulteriormente le performence del link ottico
Il Perito Informa
19
Articolo del produttore
e, nel caso la certifica di base dia esito negativo, di individuare velocemente il problema
del link.
Verifica fisica
I Microscopi presentano varie tipologie di ingrandimento a seconda degli impieghi (in
campo o in laboratorio).
Per la verifica in campo si consiglia un microscopio di precisione a 200x o, ancora meglio,
la versione 320x che offre un’alta qualità di ingrandimento. Per consentire una verifica
agevole su tutte le connessioni tali microscopi devono includere un adattatore universale
per ferrule a 2.5mm.
Molto utili sono i microscopi elettronici che consentono una visualizzazione immediata del
connettore ed anche uno scaricamento delle immagini su supporto informatico.
La verifica fisica consente anche di affrontare al meglio uno degli elementi apparentemente più banali, ma in realtà più deterioranti in assoluto delle performance di un link ottico: la presenza di sporcizia.
• Le connessioni sporche sono la principale
causa dei problemi sulle fibre ottiche (85%)
• Lo sporco che crea problemi è in ogni parte:
- sospeso in aria
- sulla pelle
- all’interno dei connettori
• All’aumentare della velocità di trasmissione
sulle Fibre corrisponde una diminuzione
del budget di attenuazione ammesso
- Quindi anche meno tolleranza sulla sporcizia
dei connettori contaminati
20
Il Perito Informa
Articolo del produttore
• CHIUNQUE lavori con le fibre necessita di ispezionare e pulire
le terminazioni prima di ogni connessione
Certifica di attenuazione
Il Power Meter misura l’attenuazione in dB della tratta e richiede una taratura, sia del livello di potenza che della sensibilità della lunghezza d’onda, per garantire la precisione
nelle misure. Per la generazione del segnale ottico analizzato dal Power Meter è necessaria una Sorgente Ottica di appropriata lunghezza d’onda. La sorgente produce energia
luminosa a lunghezza d’onda e livello di potenza prestabiliti. Questa sorgente ottica deve
essere a LED per le fibre Multimodali e Laser per le fibre Monomodali (non è ammessa
dagli standard l’uso di sorgenti VCSEL La procedura della certifica prevede dapprima la
creazione di un riferimento collegando direttamente Sorgente e Power Meter. Poi viene
inserita la fibra sotto test e, per differenza, si ottiene l’attenuazione in modo preciso.
Per le verifiche di attenuazione in campo è obbligatorio almeno un Power Meter portatile
unitamente ad un Light Source, normalmente inclusi in un’unica valigetta completa di bretella di lancio e adattatore. E’ poi consigliabile l’uso di apparecchi provvisti di un involucro
protettivo in gomma che li preservi dai danneggiamenti. Esistono Power Meter per tratte
multimodali e altri per tratte monomodali.
L’accoppiamento di due power meter su TX e RX della stessa tratta consente l’implementazione di un sistema di test OLTS, che simula nel migliore di modi il funzionamento della
tratta ottica e dunque consente la certificazione della tratta in pochissimi secondi ed in
maniera molto accurata.
La certifica di Base (tier 1) ha il pregio di eseguire una misura molto accurata della attenuazione totale del link ottico richiesto dagli Standard, ma non riesce a valutare le perdite
o le riflessioni causate da ogni singolo componente del link (giunti a fusione e connettori),
inoltre in caso di interruzione della fibra non è in grado di individuare il punto di rottura.
Il Perito Informa
21
Articolo del produttore
Di fatto viene fatta una “fotografia” delle performance della tratta nel suo complesso ma
non è possibile vedere il dettaglio “all’interno” della tratta o, addirittura individuare i punti di
interruzione della stessa. Tali funzionalità sono possibili solo con strumenti di tipo OTDR.
Certifica Estesa con OTDR.
L’ODTR visualizza le prestazioni di una rete in fibra ottica (e ne localizza eventuali interruzioni) fornendone una rappresentazione grafica delle caratteristiche ottiche. Lo strumento lancia nella fibra degli impulsi ottici e, analizzando la frazione di luce riflessa, restituisce il profilo di attenuazione del link. Questo profilo indica le varie sorgenti di attenuazione/riflessione presenti (fusioni, connettori, ecc.) indicandone la posizione esatta.
L’OTDR è in grado di misurare una tratta completa in fibra ottica con le tre misurazioni
fondamentali: misura di distanza , di attenuazione e di riflessione e di certificarne le caratteristiche anche se la misura della lunghezza e dell’attenuazione non è precisa e dipende
da diversi fattori che vanno dalla precisione intrinseca dell’OTDR, dalla lunghezza dell’impulso generato e dal setup impostato.
Tale strumento è comunque di fondamentale importanza per gli installatori di reti ottiche.
I più diffusi OTDR sono provvisti di svariati moduli ottici intercambiabili, a singola e doppia lunghezza d’onda, multimodale e monomodale, per lunghezze d’onda da 850 a
1550 nm.
Come si è evidenziato i sistemi OLTS basati su Power Meter simulano in modo adeguato il funzionamento del link ottico ma non consentono di individuare i punti di malfunzionamento della tratta, né di individuare elementi di possibile
miglioramento delle performance, dunque, da un punto di
vista normativo, la CORRETTA CERTIFICA di un impianto
in fibra ottica avviene solo con l’utilizzo contemporaneo di
questi due sistemi: OLTS e OTDR.
Per maggiori informazioni rivolgetevi a:
G.F.O. Europe
FIBRE OTTICHE COMPONENTI & ACCESSORI
Corso Unione Sovietica, 529/bis int. 4 - 10135 TORINO
Tel.: +39 011 3489550 Fax: +39 011 3489511
E-mail: info@gfoeurope.it - Internet: www.gfoeurope.it
22
Il Perito Informa
TERMOTECNICA
E ALTRO
Norme e Leggi
di Enrico Fanciotto
ACE o APE
Il Decreto Legge n. 63 del 4 giugno 2013 oltre alla proroga degli
incentivi fiscali ha introdotto la definizione di un nuovo documento
in sostituzione dell’Attestato di Certificazione Energetica : l’ Attestato di Prestazione Energetica.
Questa nuova definizione ha creato inizialmente un certo fervore e
stupore specialmente tra i notai fino alla pubblicazione della loro
circolare n. 64 sotto pubblicata:
Il Perito Informa
Enrico Fanciotto
23
Norme e Leggi
24
Il Perito Informa
Norme e Leggi
In data successiva anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha provveduto ad
emanare una circolare in merito:
Il Perito Informa
25
Norme e Leggi
In attesa dei decreti attuativi la situazione rimane quella pregressa.
26
Il Perito Informa
ELETTROTECNICA
Norme e Leggi
di Antonello Greco
Regole tecniche per la connessione
di Utenti attivi e passivi
Terminata l’inchiesta pubblica di due varianti
alle regole tecniche di connessione di Utenti attivi e passivi, norme Cei 0-16 e Cei 0-21. Nel
frattempo segnalo che è già disponibile l’aggiornamento della “Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi
alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di
energia elettrica”.
Si tratta dell’errata corrige alla terza edizione
della Norma 0-16, elaborata dal Comitato Elettrotecnico Italiano, e disponibile gratuitamente
all’indirizzo www.ceiweb.it
Nell’aggiornamento troviamo indicazioni circa
le smartgrid e, in particolare, sul tema dei segnali di comando trasmessi dai distributori mirati a compensare situazioni locali o generalizzate correlate ai parametri riguardanti alla qualità del servizio elettrico reso all’utenza (intesi
come utenti attivi e/o passivi).
Un’altra importante modifica della norma, rispetto all’edizione precedente, è la riduzione
della parte dedicata agli impianti a tensione superiore a 35 kV, essendo la gran parte delle linee in AT divenuta di proprietà del Gestore della rete di trasmissione nazionale e regolate,
perciò, dal relativo codice di rete. Ricordo, infatti, che la Norma Cei 0-16 ha lo scopo di definire i criteri tecnici per la connessione degli
Utenti alle reti elettriche di distribuzione con
tensione nominale in corrente alternata superiore a 1 kV fino a 150 kV. Per quanto attiene la
connessione alle reti con tensione nominale superiore a 35 kV (reti AT – AAT), le prescrizioni
della presente Norma si applicano esclusivamente alle connessioni di Utenti in antenna da
Cabina Primaria.
Il Perito Informa
Norma Cei 64-8
Ai più attenti non sarà
sfuggita la pubblicazione
della variante V1 alla Norma CEI 64-8:2012:06. Il
documento contiene due
nuove Sezioni, l’inseriAntonello Greco
mento di una prescrizione
relativa alle modalità di connessione di componenti elettrici, nonché una modifica nella Parte
6 relativa alle verifiche.
Le nuove sezioni sono la 442 “Protezione degli
impianti contro i guasti tra sistemi di II e III categoria e la terra e la 722 – “Alimentazione dei
veicoli elettrici”.
In particolare, nella sezione 442 sono indicati i
provvedimenti da adottare al fine di evitare
tensioni pericolose sugli impianti elettrici di I
categoria (BT) a causa di un guasto a terra nei
sistema di II categoria (MT) o di III categoria
(AT).
Nella sezione 722 sono, invece, indicate le prescrizioni particolari che si applicano ai circuiti
previsti per alimentare i veicoli elettrici ai fini
della loro carica ed alla protezione in caso di
corrente che fluisce dai veicoli elettrici verso la
rete di alimentazione privata e pubblica.
Qualificazione degli installatori
e certificazione energetica
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio
2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia
per la definizione delle procedure d’infrazione
27
Norme e Leggi
avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.
Una prima modifica riguarda il sistema di qualificazione degli installatori e manutenzione
straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia
e di pompe di calore, previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (articolo 17).
Fra le altre modifiche segnalo quelle riguardanti
il miglioramento della prestazione energetica
degli edifici. In particolare, relativamente agli
“edifici a energia quasi zero”, a partire dal 31
dicembre 2018, “gli edifici di nuova costruzione
occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici
scolastici, devono essere edifici a energia quasi
zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione” (decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192).
Articolo 32 - capacità e requisiti professionali degli ASPP e RSPP;
Articolo 37 - formazione e aggiornamento
dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e
dei RLS;
Articolo 67 - notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio;
Articolo 71 - verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
Articolo 73 - informazione, formazione e
addestramento all’uso delle attrezzature di
lavoro;
Articolo 88 - campo di applicazione del Titolo IV;
Art 104 - elaborazione di POS, PSC e fascicolo dell’opera;
Art 225 - comunicazione nel caso di esposizione ad agenti chimici oltre i valori limite.
Cantieri temporanei o mobili
Protezione contro i fulmini
Con la Legge 9 agosto 2013, legge di conversione
del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, invece, sono state introdotte alcune importanti modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
In attesa della pubblicazione della guida relativa alle misure di protezione contro le sovratensioni nei casi in cui è necessario coinvolgere il
Distributore ai fini della realizzazione di tale
protezione (Guida Cei 81-27), segnalo la pubblicazione della prima edizione della Guida Cei 8128:2013-07 “Guida alla protezione contro i fulmini degli impianti fotovoltaici”.
Importante documento di riferimento per gli
impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica
del distributore, scopo della Guida è definire
quando e quali misure di protezione sono necessarie, dove e come devono essere installate.
Completa il documento l’Allegato A con tre
esempi di applicazione della Guida.
Fra queste troviamo:
Articolo 3 - campo di applicazione;
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro;
Articolo 26 - obblighi connessi ai contratti
d’appalto, d’opera o di somministrazione;
Articolo 27 - sistema di qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi;
Articolo 29 - modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi;
Articolo 31 - servizio di prevenzione e protezione;
28
Il Perito Informa
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
E IL RESPONSABILE DELLA SICUREZZA
News
Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it)
La diversità delle due figure con riferimento alle responsabilità in tema di sicurezza. Ne tratta la Corte di Cassazione, Sez. IV
penale, con la sentenza n. 40890/12 depositata il 18 ottobre 2012.
Al fine di recuperare i residui di scarto della lavorazione dei giorni precedenti, un lavoratore saliva su
un carrello elevatore (appartenente alla società dell’imputato ricorrente) la cui pedana in legno, tuttavia, non era perfettamente ancorata al telaio, così
che l’uomo precipitava, riportando lesioni dalle quali era, infine, derivata la morte.
Il processo a carico del legale rappresentante della
società, alle cui dipendenze lavorava il dipendente
deceduto, si concludeva con la sua condanna, poi
parzialmente riformata in appello per intervenuta
prescrizione di due capi di imputazione, ma con
conferma delle statuizioni civili a favore della parte
civile costituita.
Con un primo motivo di ricorso, l’imputato contestava avanti la Corte di Cassazione l’affermazione
della sua responsabilità penale posto che, a suo dire,
i giudici di merito non avevano considerato l’effettiva struttura della società. Il legale rappresentante
della stessa aveva, infatti, nominato un responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e un direttore di stabilimento.
Sul punto, la Suprema Corte, richiamando la sua
consolidata giurisprudenza, ha affermato che la figura del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione non corrisponde a quella di delegato per
la sicurezza. Infatti, quest’ultima figura – “meramente eventuale” - si caratterizza per il fatto che egli
è “destinatario di poteri e responsabilità originariamente ed istituzionalmente gravanti sul datore di lavoro” e, quindi, “deve essere formalmente individuato ed investito del suo ruolo con rigorose modalità”.
D’altro canto, il responsabile del servizio di prevenIl Perito Informa
zione e protezione rappresenta un mero ausiliario,
un consulente del datore di lavoro, sul quale ultimo
continuano a gravare tutti gli obblighi in materia, tesi a neutralizzare le situazioni di rischio. Pertanto,
solo in presenza di un responsabile della sicurezza è
possibile avere una delega di funzioni (con tutte le
delicate questioni, ovviamente, che la delega di funzioni porta con sé in punto di accertamento dei poteri del delegato).
Il che non significa, ha precisato la Corte, che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
non possa essere chiamato a rispondere penalmente
per un infortunio sul lavoro.
Egli può, infatti, concorrere nel reato del datore di
lavoro tutte le volte in cui l’infortunio “sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa
che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare”.
Da ultimo, la Corte rileva quale sia il ruolo del comportamento colposo del lavoratore sulla fattispecie
di reato ascritta al datore: il comportamento negligente del lavoratore non può portare all’esclusione
della responsabilità del datore di lavoro quando la
condotta colposa sia stata posta in essere in un quadro di “cautele insufficienti”, come accertato nel caso di specie dai giudici di merito con una motivazione immune da vizi logici.
Infatti, la legislazione speciale impone l’adozione
delle specifiche cautele anche per neutralizzare la
“disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni”, solo un comportamento abnorme e imprevedibile potendo escludere la responsabilità del datore di lavoro.
29
News
L’INGERENZA DEL RSPP DETERMINA
LA SUA RESPONSABILITÀ PENALE.
Avv. Stefano Comellini (www.avvocatocomellini.it)
In tema di sicurezza sul lavoro, chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, di per ciò solo, tenuto
ad attuare le prescritte misure di cautela e a disporre ed esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che altri soggetti siano formalmente o di fatto gravati dello stesso obbligo per un diverso o medesimo titolo.
Con la sentenza n. 4958 del 31 gennaio 2013, la
Corte di Cassazione, Sez. IV, ha confermato la
responsabilità dell’incaricato del servizio di prevenzione e protezione in azienda per l’infortunio occorso a un dipendente, affermando la penale rilevanza della sua condotta perché direttamente causativa dell’evento.
Il fatto contestato, oggetto del procedimento
penale, riguardava un infortunio causato dal ribaltamento di una gru per il carico eccessivo,
così determinandosi lo schiacciamento della cabina di manovra e il conseguente ferimento del
lavoratore.
Dalle indagini era emerso come fosse stato proprio l’imputato, il quale oltre alla qualifica di responsabile del servizio di prevenzione e protezione si occupava di gestire personalmente i lavori nel cantiere, a ordinare di eseguire con la
gru quel sollevamento, pur a fronte delle perplessità espresse dal dipendente riguardo alla tenuta del carico.
Il RSPP non aveva, quindi, limitato la sua attività ad una mera fase preventiva e consultiva,
ma aveva assunto un ruolo operativo, così da rivestire nei confronti dei dipendenti una posizione di garanzia.
È bene ricordare che il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (SPP) è definito dall’art. 2,
comma 2 lett. l), D.Lgs. 81/2008 come l’ “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di preven30
zione e protezione dai rischi professionali per i
lavoratori” al cui vertice opera il responsabile
del servizio medesimo (RSPP).
Ai sensi dell’art. 33 D.Lgs. 81/2008, compete al
responsabile del servizio individuare e valutare i
fattori di rischio; determinare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
elaborare le misure preventive e protettive di cui
all’art. 28, comma 2, del medesimo decreto, i sistemi di controllo di tali misure e le procedure
di sicurezza per le varie attività aziendali; proporre programmi di informazione e formazione
dei lavoratori fornendo loro le informazioni di
cui all’art. 36; partecipare alle consultazioni e alle riunioni periodiche in materia di tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
Si tratta di un ruolo prettamente consultivo, di
promozione e supporto alle decisioni del datore
di lavoro in materia di salute e sicurezza, al fine
di agevolare quest’ultimo nell’apprestare ogni
misura necessaria a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei dipendenti nel rispetto
degli obblighi fissati, in primis, dall’art. 2087 c.c.
In questo contesto, se da un lato il datore di lavoro non è esentato dagli obblighi derivanti, in
tema di sicurezza, dalla sua posizione di garanzia nei confronti dei propri subordinati, la mancanza di poteri d’intervento idonei ad influire
sulla corretta implementazione della normativa
prevenzionistica, manda esente il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione da colpa per eventuali omissioni, così che la responsaIl Perito Informa
News
bilità sarà ascrivibile al solo soggetto effettivamente in grado di adempiere agli obblighi di legge, vale a dire, in primis, il datore di lavoro.
Tuttavia, la Cassazione afferma come (anche) il
RSPP possa essere responsabile degli eventi
dannosi quando essi siano riconducibili, anche,
all’omessa segnalazione di carenze di sicurezza
delle quali era a conoscenza o che avrebbe dovuto conoscere. In tali evenienze, egli risponderà, a seconda dei casi, dei reati di lesioni colpose o di omicidio colposo (Cass., Sez. IV,
27/01/2011 n. 2814).
In questi termini si è espressa la Suprema Corte
(Cass. n. 2814/2011): vi è una (cor)responsabilità del RSPP, in caso di verificazione dell’infortunio, quando questo sia oggettivamente e direttamente riconducibile ad una situazione pericolosa che proprio il RSPP avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito
l’adozione, da parte del datore di lavoro, delle
necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta
situazione.
Infatti, in tal caso, l’omissione colposa al poteredovere di segnalazione da parte del RSPP, impedendo l’attivazione dei soggetti muniti delle necessarie possibilità di intervento, costituisce una
concausa dell’evento dannoso verificatosi in ragione della mancata rimozione della condizione
di rischio. Con la conseguenza, quindi, che, qualora il RSPP, agendo con imperizia, negligenza,
imprudenza o inosservanza di leggi e discipline,
abbia dato un suggerimento sbagliato o abbia
trascurato di segnalare una situazione di rischio,
inducendo, così, il datore di lavoro ad omettere
l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, egli sarà chiamato a rispondere, insieme a
questi, dell’evento dannoso derivatone.
Inoltre, sotto altro profilo, ed è questo il punto
Il Perito Informa
toccato dalla sentenza in esame, si consideri che
l’art. 299 D.Lgs. 81/2008 ha affermato espressamente il “principio di effettività”, estendendo i
doveri del datore di lavoro, del dirigente e del
preposto anche a chi ne eserciti di fatto i poteri
giuridici, con ciò ponendo in luce lo stretto collegamento esistente tra l’esercizio del potere organizzativo/direttivo e le corrispettive responsabilità in materia prevenzionistica.
Ne consegue che, per identificare correttamente
le posizioni di garanzia in materia di infortuni e
malattie professionali, in particolare in organizzazioni complesse, quanto rileva non è tanto la
formale investitura all’interno dell’impresa
quanto piuttosto la concreta attività posta in essere.
Ne consegue, a tali fini, che la natura della violazione e la dinamica dell’evento lesivo saranno
determinanti per distinguere a quale, tra le funzioni esercitate in concreto in azienda, sia imputabile la carenza di protezione, a prescindere
dalla qualifica attribuita e dal ruolo assegnato al
soggetto agente.
Infatti, in tema di sicurezza sul lavoro, chiunque,
in qualsiasi modo, abbia assunto una posizione
di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così
da poter impartire loro ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, di per ciò solo, tenuto ad attuare le prescritte misure di cautela e a disporre ed esigere
che esse siano rispettate, a nulla rilevando che
altri soggetti siano formalmente o di fatto gravati dello stesso obbligo anche a diverso titolo.
In conclusione, la sentenza qui in esame, in linea
con la pregressa giurisprudenza, anche precedente la vigenza del T.U. per la sicurezza e la salute dei lavoratori, valorizza e responsabilizza
l’attività gestoria quale fonte di responsabilità
penale, al di là ed a prescindere da ogni formale
qualifica lavorativa.
31
Associazione
Periti
Industriali
Torino
il Segretario Paolo Revelli
Corso Unione Sovietica 455 – 10135 TORINO - Tel. 0115625448 – Fax 0113716908 - info@apit-to.net - www.apit-to.net
Il Perito Informa
32