UBI PRAMERICA SGR S.p.A. appartenente al gruppo bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE ___________________________________________________ Offerta al pubblico di quote del Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE “UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged” Si raccomanda la lettura del Prospetto – costituito dalla Parte I (Caratteristiche del Fondo e modalità di partecipazione) e dalla Parte II (Illustrazione dei dati periodici di rischio–rendimento e costi del Fondo) messo gratuitamente a disposizione dell’investitore su richiesta del medesimo per le informazioni di dettaglio. Il Regolamento di Gestione del Fondo forma parte integrante del Prospetto, al quale è allegato. Il Prospetto è volto ad illustrare all’investitore le principali caratteristiche dell’investimento proposto. Data di deposito in Consob: 5 settembre 2014 Data di validità: dal 8 settembre 2014 La pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto. Avvertenza: La partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinata dal Regolamento di Gestione del Fondo. Avvertenza: Il Prospetto non costituisce un’offerta o un invito in alcuna giurisdizione nella quale detti offerta o invito non siano legali o nella quale la persona che venga in possesso del Prospetto non abbia i requisiti necessari per aderirvi. In nessuna circostanza il Modulo di sottoscrizione potrà essere utilizzato se non nelle giurisdizioni in cui detti offerta o invito possano essere presentati e tale Modulo possa essere legittimamente utilizzato. PARTE I DEL PROSPETTO PARTECIPAZIONE – CARATTERISTICHE UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged Data di deposito in Consob della Parte I: 5 settembre 2014 Data di validità della Parte I: dal 8 settembre 2014 Pagina 2 di 24 DEL FONDO E MODALITÀ DI A) INFORMAZIONI GENERALI 1. LA SOCIETA’ DI GESTIONE UBI Pramerica SGR S.p.A, (di seguito: la “SGR”) appartiene al Gruppo bancario UNIONE di BANCHE ITALIANE, di nazionalità italiana, con sede legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto, 8 e sede amministrativa in Milano, Via Monte di Pietà, 5, recapito telefonico: 02.430241, sito web: www.ubipramerica.it, e-mail: info@ubipramerica.it, è autorizzata all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio e al servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento con provvedimento della Banca d’Italia del 16 febbraio 2001 e alla gestione dei fondi mobiliari di tipo speculativo con provvedimento della Banca d’Italia del 19 febbraio 2010 e iscritta al n. 106 dell’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia. La SGR, oltre al servizio di gestione collettiva del risparmio, svolge il servizio di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi. La durata della SGR è fissata al 31 dicembre 2050. L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il capitale sociale della SGR è di Euro 19.955.465, interamente sottoscritto e versato. Alla data di redazione della presente Parte I del Prospetto, la SGR è partecipata al 65% da UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a. e per il restante 35% da Prudential International Investments Corporation (*) con sede legale presso 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 19801 (USA). Le attività effettivamente svolte dalla SGR sono le seguenti: - la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di Fondi comuni di investimento nonché l’amministrazione dei rapporti con i Partecipanti; - la prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi; - la gestione, in regime di delega, di Fondi pensione aperti e chiusi di altrui istituzione; - lo svolgimento dell’attività di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari. Funzioni aziendali affidate a terzi in outsourcing La Società ha affidato a terzi in outsourcing le seguenti funzioni aziendali: Funzioni Aziendali Outsourcer UBI Banca S.c.p.a. Funzione di revisione interna Sede Legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto, 8. Albo delle banche n. 5678 - Iscrizione al registro imprese di Bergamo n. 03053920165. RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano. Sede legale e amministrativa in Milano, Via Vittor Attività di amministrazione dei fondi. Pisani 26 – Iscrizione al registro imprese di Milano n. 05089320963 UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. Società Consortile per Azioni Sede Legale in Brescia, Via Cefalonia, 62 Gestione dei sistemi informatici. Poligrafica San Faustino S.p.A. Sede Legale in Castrezzato (BS), Via Valenza, 15. Iscrizione al registro imprese di Brescia 01251520175. Prestazione dei servizi di stampa, gestione documentale, archiviazione su supporto n. informatico delle comunicazioni e informazioni alla clientela. Pagina 3 di 24 Organo Amministrativo L’organo amministrativo della SGR è il Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale Consiglio è in carica per il triennio 2014/2016 ed è così composto: Prof. Sergio Paci, nato ad Arezzo il 16/07/1947 – Presidente del Consiglio di Amministrazione, svolge anche l’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., di Aviva Vita S.p.A. e di Centrobanca Sviluppo Impresa SGR S.p.A. Dott. Andrea Pennacchia, nato a Napoli il 03/07/1968 – Amministratore Delegato e Direttore Generale e , è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV e di UBI Management Company S.A.. Dott.ssa Suzanne Rohe, nata a New York (Stati Uniti d’America) il 05/06/1966 – Consigliere di Amministrazione, è anche Consigliere di Amministrazione di UBI SICAV e di UBI Management Company S.A.. Dott. Glenwyn Peter Baptist, nato a Mumbai (India) il 10/11/1960 – Consigliere di Amministrazione, svolge anche l’incarico di Membro del Comitato di Gestione di Prudential International Investments LLC (*) e Presidente di Prudential International Investments Advisers, LLC (*) è anche Consigliere di Amministrazione di UBI Management Company S.A. Dott. Diego Paolo Cavrioli, nato a Milano il 28/12/1957 – Consigliere di Amministrazione, è anche Consigliere di Amministrazione di e-Mid Sim e Assiom Forex. Dott. Alberto Maria Maturi, nato a Trento il 4 settembre 1961 – Consigliere di Amministrazione, è anche Presidente di UBI Assicurazioni S.p.A. Prof. Piero Mella, nato a Pavia il 02/10/1946 – Consigliere Indipendente, svolge l’attività di Docente universitario di prima fascia presso l’Università degli Studi di Pavia; è anche Sindaco Effettivo di: SIRO SpA; Presidente del Collegio Sindacale di: Fondazione SM. Sig. Marco Pedussia, nato a Racconigi (CN), il 03/06/1971 – Consigliere Indipendente, svolge attività di consigliere provinciale presso l’Amministrazione Provinciale di Cuneo Dott. Christopher David Sciglitano, nato a Teaneck, New Jersey (USA) l’11/01/1969 - Consigliere di Amministrazione svolge il ruolo di Vice Presidente di Prudential International Investments LLC (*). * La Società non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. Organo di controllo L’organo di controllo della SGR è il Collegio Sindacale composto da 5 membri che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili; l’attuale Collegio è in carica per il triennio 2014/2016 ed è così composto: Dott. Fulvio Albini, nato a Napoli il 2/10/1940 – Presidente del Collegio Sindacale, è anche Presidente del Collegio Sindacale di: Bioenergie S.p.A., GHEA Srl, San Marco Bioenergie S.p.A. e AIP Ass.ne Politiche Industriali. Dott.ssa Giulia Lechi, nata a Brescia il 5/8/1970 – Sindaco Effettivo, è inoltre Amministratore Unico di: Italia 18 Srl, K2I – Key to Innovation Srl, Stork Srl; Consigliere di Amministrazione: Alva Srl; Sindaco Effettivo di: Schmolz + Bickenbach Acciai Sp. Srl, Schmolz + Bickenbach Inox Srl. Dott. Mario Tardini, nato a Sassari il 29/4/1961 – Sindaco Effettivo, è inoltre Presidente del Collegio Sindacale di: Albatros Srl, Cofirm Srl, F.I.R.S.T. retailing SpA, Industria Cementi Giovanni Rossi SpA, JVC Professional Products Italia SpA in liquidazione, Lamezia Speciality Film Srl in liquidazione, Milanodepur SpA, Stanley Black & Decker Italia Srl, Treofan Italy SpA; Sindaco Effettivo di: Academia Barilla SpA, Barilla G. e R. Fratelli SpA, CEAM Costruzioni Elettromeccaniche Ascensori e Montacarichi Srl, CO.FI.BA. Srl, GELP SpA, Ingersoll Rand Italiana SpA,Ingersoll Rand Italia Srl,Italtractor ITM SpA, Pagina 4 di 24 Laminazione Sottile SpA, Rolcim SpA, SKG Italia SpA,Titan ITM Holding SpA; Sindaco Unico di: Ciocca Srl, Barilla Iniziative Srl, Basell Poliolefine Italia Srl,TGK Europe Srl; Presidente del Consiglio di Amministrazione di: Compliant Srl. Dott. Alberto Carrara, nato a Bergamo il 09/03/1961 – Sindaco Supplente, svolge l’attività di libero professionale di dottore commercialista, è inoltre Sindaco Effettivo di: Banca Popolare di Bergamo S.p.A., Carbocalcio Cuneese S.p.A., Carma S.p.A., Comelit Group S.p.A., Diatto S.p.A., Edilmac dei F.lli Maccabelli S.r.l., Lodauto S.p.A., N.GI.C. Medical Equipment S.p.A., Pallacanestro Cantù S.p.A., Pavoni Italia S.p.A., Prex S.p.A., R.Polimeri S.p.A., Ruggeri S.p.A.Amministratore Unico di: RE.CON.S.r.l., Servicon S.r.l.; Revisore di Consorzio per la gestione della riserva naturale delle torbiere del Sebino; Liquidatore di Grand Hotel San Pellegrino Terme Srl in liquidazione, V.B.C. Immobiliare Srl in liquidazione. Dott. Alessio Moretti, nato a Torino il 23/4/1979 – Sindaco Supplente, è inoltre Sindaco Effettivo di: Checkpoint Systems Italia SpA e Gruppo Euro – Auto 2000 SpA; Presidente del Consiglio di Amministrazione di: Romagnoli Moretti Investimenti; revisore Legale di: Valassis Srl. Funzioni direttive Amministratore Delegato e Direttore Generale: Dott. Andrea Pennacchia. Vice Direttore Generale: Dott. Emilio Claudio Franco. Altri Fondi gestiti dalla SGR Oltre al Fondo di investimento armonizzato “UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged” la Società di Gestione gestisce ulteriori fondi per i quali sono stati pubblicati distinti Prospetti: - fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Protezione Mercato Euro”; - fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Europe Multifund”; - fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Euro Equity Risk Control”; - fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Multiasset Italia”; - fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Multistrategy Volatility Target”; - fondo comune di investimento armonizzato “UBI Pramerica Global Multiasset” - fondi comuni di investimento armonizzati appartenenti al “Sistema UBI Pramerica”; - fondi comuni di investimento armonizzati appartenenti al Sistema “UBI Pramerica Bridge Solution”. 2. LA BANCA DEPOSITARIA RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano, con sede legale e amministrativa in Milano, via Vittor Pisani, 26, è la Banca Depositaria del Fondo. Presso la medesima sede sono espletate le funzioni di Banca Depositaria e di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo. La Banca Depositaria provvede altresì al calcolo del valore della quota. 3. IL REVISORE LEGALE/LA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.p.A. con sede in Milano, Via Tortona, 25 è la società di revisione della Società di Gestione e del Fondo. 4. GLI INTERMEDIARI DISTRIBUORI Il collocamento delle quote del Fondo avviene per il tramite dei soggetti indicati nell’Allegato n. 1 alla presente Parte I del Prospetto, “Elenco degli intermediari distributori”. 5. IL FONDO Il fondo comune d’investimento è un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una pluralità di Partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Ciascun Partecipante detiene un numero di quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti, proporzionale all’importo che ha versato a titolo di sottoscrizione. Il patrimonio del Fondo costituisce patrimonio autonomo e separato da quello della Società di Gestione e dal patrimonio dei singoli Partecipanti, nonché da quello di Pagina 5 di 24 Approvazione generale in INIZIO OPERATIVITÀ DATA ESTREMI UBI Pramerica Global 19/06/2014 High Yield Euro Hedged PROVVEDIMENTO AUTORIZZAZIONE BANCA D’ITALIA E DATA DATA ISTITUZIONE FONDO ogni altro patrimonio gestito dalla medesima Società di Gestione; delle obbligazioni contratte per suo conto, il Fondo risponde esclusivamente con il proprio patrimonio. Il Fondo è “mobiliare” poiché il suo patrimonio è investito esclusivamente in strumenti finanziari. E’ “aperto” in quanto il risparmiatore può ad ogni data di valorizzazione della quota sottoscrivere quote del fondo oppure richiedere il rimborso parziale o totale delle quote già sottoscritte. via 08/09/2014 Deleghe di gestione L’attuazione delle decisioni strategiche assunte dal Consiglio di Amministrazione della SGR è stata delegata ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ad un unico soggetto, Prudential International Investments Advisers L.L.C. (“Delegato”*), con sede legale in 100 Mulberry Street, Newark, New Jersey 07102 (USA). Al fine di assicurare l’ottimizzazione delle attività di gestione delegata il Delegato ha a sua volta sub delegato, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti dalla SGR di tempo in tempo, specifiche scelte di investimento a Pramerica Investment Management (“Sub delegato”, denominazione sociale utilizzata in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Investment Management, Inc. (USA)*, con Sede Legale in 751 Broad Street, Newark, New Jersey e uffici in 100 Mulberry Street, Newark, New Jersey 07102 (USA). A sua volta il sub delegato ha conferito una delega parziale – limitatamente alla porzione del patrimonio del fondo investita in titoli obbligazionari non denominati in dollari USA ovvero anche in titoli denominati in dollari USA purchè emessi da società non statunitensi - a Pramerica Investment Management Limited, soggetto di diritto inglese con sede legale in London, Grand Building 13 Strand Trafalgar Square. (*) Le società non hanno alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. Soggetti preposti alle effettive scelte di investimento Le strategie di investimento vengono definite dal Consiglio di Amministrazione della SGR che garantisce un presidio decisionale e di monitoraggio dell’andamento complessivo con cadenza mensile, mentre le scelte effettive di investimento, nel rispetto delle decisioni strategiche assunte dal Consiglio di Amministrazione, sono in concreto esercitate dal Responsabile degli Investimenti, Dott. Emilio Franco. Il Dott. Emilio Franco, ha conseguito il diploma di laurea in Economia Politica presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 1996 entra in Arca SGR occupandosi di analisi fondamentale, focalizzandosi in particolar modo sulle dinamiche settoriali europee. Nel 2000 entra in Eurizon Capital SGR (già San Paolo Asset Management SGR) come gestore del fondo San Paolo Finance, nel 2001 viene designato Chartered Financial Analyst (CFA) e nel 2002 assume la responsabilità del team di analisti settoriali. Nel 2005 gli viene affidato il ruolo di Responsabile Gestioni Azionarie. Da aprile 2007 ha ricoperto, sempre in Eurizon Capital SGR, la carica di Global Head of Alpha Equity. Dal novembre 2007 svolge l’attività di Responsabile degli investimenti di UBI Pramerica SGR S.p.A. 6. RISCHI GENERALI CONNESSI ALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO La partecipazione ad un fondo comporta dei rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, tali variazioni sono a loro volta determinate dalle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall’investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi: Pagina 6 di 24 a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza; b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l’apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali; c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti; d) rischio di credito: rappresenta il rischio che l’emittente di un titolo in cui investe il Fondo non corrisponda al Fondo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del capitale e/o degli interessi maturati; e) rischio di controparte: rappresenta il rischio che la controparte di un’operazione effettuata per conto del Fondo non adempia all’impegno assunto; f) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccolo ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva; g) rischio di controparte connesso a strumenti finanziari derivati negoziati al di fuori di mercati regolamentati (OTC): trattasi del rischio che la controparte di un’operazione su strumenti finanziari derivati OTC non adempia in tutto o in parte alle obbligazioni di consegna o pagamento generati da tali strumenti oppure del rischio che il fondo debba sostituire la controparte di un’operazione su strumenti finanziari derivati OTC non ancora scaduta in seguito all’insolvenza della controparte stessa.. L’esame della politica di investimento del Fondo consente l’individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell’investimento finanziario. L’andamento del valore della quota del Fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori dell’investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento. B) INFORMAZIONI SULL’INVESTIMENTO La politica di investimento del Fondo di seguito descritta è da intendersi come indicativa delle strategie gestionali del Fondo stesso, posti i limiti definiti nel relativo Regolamento. *** Pagina 7 di 24 UBI PRAMERICA GLOBAL HIGH YIELD EURO HEDGED Data di istituzione del fondo: 19/06/2014 Codice ISIN portatore: IT0005040818 Fondo comune di investimento mobiliare aperto di diritto italiano armonizzato alla Direttiva 2009/65/CE. 7. TIPOLOGIA DI GESTIONE DEL FONDO a) Tipologia di gestione del fondo: Market Fund b) Valuta di denominazione: Euro 8. PARAMETRO DI RIFERIMENTO (C.D. BENCHMARK) Il benchmark (che tiene conto dell’effetto del reinvestimento delle cedole) coerente con i rischi connessi con la politica di investimento del Fondo è il seguente: 100% Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged) - - La quotazione dell’indice, ove non disponibile sui principali organi di informazione economica, è reperibile sul sito internet della società (live.barcap.com) e sull’agenzia di informazione finanziaria Bloomberg (Ticker: BGB5TREH); le caratteristiche dell’indice sono reperibili sul sito internet live.barcap.com, nonché sull’agenzia di informazione finanziaria Bloomberg. 9. PERIODO MINIMO RACCOMANDATO 5 anni Raccomandazione: questo Fondo potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5 anni. 10. PROFILO DI RISCHIO – RENDIMENTO DEL FONDO Il profilo di rischio -rendimento del Fondo è rappresentato da un indicatore sintetico che classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti mensili conseguiti negli ultimi 5 anni dal benchmark di riferimento. La sequenza numerica, in ordine ascendente e da sinistra a destra, rappresenta i livelli di rischio e di rendimento dal più basso al più elevato. Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato ---------------------------------------------> 1 2 3 4 55 6 7 Il fondo è classificato nella presente categoria di rischio in quanto la variabilità dei rendimenti mensili conseguiti negli ultimi 5 anni dal benchmark di riferimento è compresa tra 2% e 5%. Avvertenze I dati storici utilizzati per calcolare l’indicatore sintetico potrebbero non costituire un’indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio dell’O.I.C.R.. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione dell’O.I.C.R. potrebbe cambiare nel tempo. Grado di scostamento in termini di rischiosità rispetto al benchmark: rilevante Questo grado di scostamento dal benchmark indica un rilevante contributo dell’attività gestoria alla rischiosità complessiva dell’investimento rispetto al rischio derivante dal parametro di riferimento associato al Fondo Pagina 8di 24 11. POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO a) Categoria del fondo: Obbligazionario Internazionale High Yield 1) Principali tipologie di strumenti finanziari1 e valuta di denominazione: Fino al 20/10/2023 (Orizzonte Temporale di Investimento) - - investimento principale in titoli di debito, quali ad esempio titoli di Stato o garantiti da uno Stato, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione governativa), strumenti del mercato monetario o in obbligazioni societarie; investimento residuale in altre parti di OICR, anche collegati. Gli strumenti finanziari sono denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti. Successivamente al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento Il portafoglio del Fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria, e/o obbligazionaria, inclusi O.I.C.R. (anche “collegati”), emessi in Euro, depositi bancari e liquidità. 2) Aree geografiche/mercati di riferimento: senza limitazioni. 3) Categorie di emittenti: Emittenti sovrani, società, agenzie regionali, sovranazionali o altri emittenti senza merito di credito o con merito creditizio “sub-investment grade”. 4) Specifici fattori di rischio: - Duration della componente obbligazionaria: tendenzialmente 2,5 anni. Successivamente al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento, la duration del portafoglio non sarà superiore a 6 mesi; - Rating degli strumenti finanziari in via principale inferiore a investment grade. 5) Operazioni in strumenti finanziari derivati L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è finalizzato: alla copertura dei rischi presenti nel portafoglio; alla efficiente gestione; all’investimento. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è coerente con il profilo di rischio rendimento del Fondo. In relazione alla finalità di investimento, il Fondo si avvale di una leva finanziaria tendenzialmente pari a 1.1. L’effetto sul valore della quota derivante da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari in cui il Fondo è esposto attraverso strumenti derivati risulterebbe amplificato potenzialmente del 10%. Tale effetto di amplificazione si verifica sia per i guadagni sia per le perdite. Il metodo utilizzato per il calcolo dell’esposizione complessiva del Fondo è il metodo degli impegni. b) Tecnica di gestione: Il Fondo, di tipo bilanciato obbligazionario, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 9 anni (“Orizzonte Temporale di Investimento”) a decorrere dal termine del Periodo di Sottoscrizione. Lo stile di gestione del fondo, di tipo attivo, è basato sull’analisi delle condizioni economiche globali, avente particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti degli strumenti finanziari. Gestione delle garanzie per le operazioni con strumenti finanziari derivati OTC e per le tecniche di gestione efficiente del portafoglio (c.d. Collateral): il rischio controparte connesso alle operazioni in strumenti finanziari derivati OTC può essere ridotto, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa di vigilanza vigente, dalle attività ricevute dal fondo a titolo di garanzia, a condizione che queste: 1 Il Termine “principale” qualifica gli investimenti superiori in controvalore al 70% del totale dell’attivo del fondo; il termine “prevalente” gli investimenti compresi tra il 50% e il 70%; il termine “ significativo” gli investimenti compresi tra il 30% e il 50%; il termie “contenuto” gli investimenti compresi tra il 10% e il 30%; il termine “residuale” gli investimenti inferiori in controvalore al 10% del totale dell’attivo del fondo. Pagina 9 di 24 siano rappresentate da liquidità in Euro o da titoli emessi da stati appartenenti all’OCSE, emessi nella divisa nazionale con scadenza massima di dieci anni; se diverse dalla liquidità sia applicato uno scarto di garanzia in funzione della rischiosità del singolo strumento; non siano vendute, reinvestite o date in garanzia. In considerazione del fatto che i contratti in strumenti finanziari derivati OTC prevedono uno scambio di flussi monetari settimanali, al momento non è previsto scambio di collateral con le controparti. c) destinazione dei proventi: il Fondo è a distribuzione dei proventi. Per la descrizione dei criteri e delle modalità di ripartizione dei proventi si rinvia al Regolamento di Gestione del Fondo (Paragrafo 2, Parte B), Caratteristiche del prodotto). Le informazioni sulla politica gestionale concretamente posta in essere sono contenute nella relazione degli amministratori all’interno del Rendiconto annuale. C) INFORMAZIONI ECONOMICHE (COSTI, AGEVOLAZIONI, REGIME FISCALE) 12. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE E ONERI A CARICO DEL FONDO Occorre distinguere gli oneri a carico del Sottoscrittore da quelli che incidono indirettamente sul Sottoscrittore in quanto addebitati automaticamente al Fondo. 12.1. ONERI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE Commissioni Commissione di sottoscrizione Non prevista Commissione di rimborso Cfr. il successivo paragrafo 12.2.2 Diritti fissi Diritti fissi a carico del Sottoscrittore Importo in Euro Per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso 1,00: per importi fino a 500,00 Euro (anche programmato) e passaggio tra fondi 3,00: per importi compresi tra 500,01 e 1.500,00 Euro 6,00: per importi superiori a 1.500,00 Euro Rimborso spese per l’emissione, la conversione, il 50,00 (per ogni certificato emesso) frazionamento, il raggruppamento e la spedizione dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte Imposte e tasse eventualmente dovute Variabile 12.2. ONERI A CARICO DEL FONDO 12.2.1. ONERI DI GESTIONE 1) La commissione di gestione in favore della SGR, calcolata quotidianamente, per la quota di competenza del giorno sulla base del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dal prospetto di calcolo del valore della quota del giorno di Borsa aperta precedente e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo della quota del mese solare successivo a quello di riferimento, è applicata nella misura indicata nella tabella che segue: Pagina 10 di 24 COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUALE Durante il Periodo di Sottoscrizione (dal 08/09/2014 al 20/10/2014) Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione (dal 21/10/2014 al 20/10/2019) Successivamente e sino al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento (dal 21/10/2019 al 20/10/2023) Al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento (dal 21/10/2023) n.a. 0,68% 1,30% 0,60% 2) Commissione di incentivo pari al 25% dell’extraperformance maturata nell’anno solare, calcolata sul minore ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del valore dell’indice di riferimento relativi al medesimo periodo. La commissione di incentivo è calcolata quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all’extraperformance maturata rispetto al valore unitario della quota del Fondo e relativo all’ultimo giorno dell’anno solare precedente. Nel caso di extraperformance negativa, non è accantonato nulla. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l’accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria il terzo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’anno solare. La variazione percentuale dell’indice di riferimento, di seguito indicato, è confrontata con la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo. Indice di riferimento: 100% Barclays Global High Yield Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged) L’indice di riferimento sopra indicato viene calcolato senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indici price index) e, ove fosse originariamente espresso in valuta diversa, si intende convertito in Euro (valuta di denominazione del Fondo) ai cambi rilevati dalla WM Company. La commissione di incentivo è applicata anche in caso di decremento del valore unitario della quota del Fondo qualora tale decremento sia inferiore al decremento fatto registrare dall’indice di riferimento adottato ai fini del computo della commissione medesima. Il limite percentuale massimo annuo (c.d. fee cap) sul valore complessivo netto medio del Fondo nell’anno solare, sarà pari alla somma della commissione di gestione del Fondo e della eventuale commissione di incentivo; quest’ultima non potrà essere comunque superiore al 3% annuo. La misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli O.I.C.R. sottostanti, anche collegati, è pari al 2%. In caso di investimento in O.I.C.R. collegati, sul fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura, relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di O.I.C.R. acquisiti. In tal caso dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione a carico del fondo applicata alla quota-parte investita nell’O.I.C.R. collegato, è dedotta la remunerazione percepita dal gestore degli O.I.C.R. collegati a valere sulla medesima quota-parte investita dal fondo nell’O.I.C.R. collegato. Inoltre la componente di commissione di incentivo percepita dall’O.I.C.R. collegato viene dedotta, fino a concorrenza della quota-parte investita nell’O.I.C.R. collegato, dalla componente della commissione di incentivo maturata sulla medesima quota-parte dal Fondo acquirente. Pagina 11 di 24 In ogni caso, ciascuna componente della remunerazione del gestore dell’O.I.C.R. collegato viene dedotta per un importo massimo pari all’ammontare della componente, avente la stessa natura, del compenso maturato sulla quota-parte dell’O.I.C.R. acquirente investita nell’O.I.C.R. collegato. 12.2.2 COMMISSIONI DI COLLOCAMENTO COMMISSIONI ENTITÀ E MODALITÀ DI CALCOLO Commissione di collocamento E’ pari al 2,65% del capitale complessivamente raccolto durante il Periodo di Sottoscrizione. È imputata al Fondo in un’unica soluzione al termine del Periodo di Sottoscrizione e ammortizzata linearmente per cinque anni mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo. Alla commissione di collocamento di cui sopra è associata, nei primi Commissione di rimborso (a carico del sottoscrittore) cinque anni successivi al termine di sottoscrizione, una commissione di rimborso da applicarsi alla somma disinvestita solo in caso di rimborsi (anche programmati o switch) richiesti prima che la commissione di collocamento sia stata interamente ammortizzata. Tale commissione di rimborso, decrescente e integralmente riconosciuta al patrimonio del Fondo, è prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di quote rimborsate moltiplicate per il valore quota iniziale (5 Euro). L’aliquota della commissione di rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte nel periodo compreso tra il 08/09/2014 e il 20/10/2014 – è determinata come segue: Aliquota commissione di rimborso = (GG_TOTALI – GG_TRASCORSI)*(2.65%/GG_TOTALI). dove: - GG_TRASCORSI è il numero di giorni trascorsi dal termine del Periodo di Sottoscrizione fino alla data del valore della quota utilizzato per l’avvaloramento del rimborso; - GG_TOTALI è il numero di giorni compresi nei cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione, ossia il tempo previsto per ammortizzare la commissione di collocamento; - 2.65% è la commissione di collocamento di cui sopra. A partire dal 21/10/2019 non verrà applicata alcuna commissione di rimborso. Esempio di calcolo della commissione di rimborso: Posto che: Quote rimborso: 1.000 Data fine collocamento: 20/10/2014 Data fine validità (Data fine applicazione Commissione): 20/10/2019 Data del valore quota utilizzato per il rimborso: 22/09/2016 Aliquota % Commissione di Rimborso = [(20/10/2019-21/10/2014) – (22/09/2016-21/10/2014)]* [(2,65% / (20/10/2019-21/10/2014) → (1826-703)*(2.65%/1826) →1,630% Commissione Rimborso = 1,630% *5,00 * 1.000 = € 81,488 12.2.3 ALTRI ONERI Fermi restando gli oneri di gestione al punto 12.2.1, sono a carico del Fondo anche i seguenti oneri: - compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, calcolato quotidianamente e prelevato con cadenza mensile, comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota; la misura massima di tale compenso è pari allo 0,16% annuo del valore complessivo netto del fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti); Pagina 12 di 24 - - - oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla partecipazione agli O.I.C.R. oggetto di investimento, Le commissioni di negoziazione non sono quantificabili a priori in quanto variabili; spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e del prospetto periodico del Fondo; spese degli avvisi inerenti alla liquidazione o alla fusione del Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza; costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del Fondo; spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione; oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e spese connesse; spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo; oneri fiscali di pertinenza del Fondo; contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del fondo nei paesi diversi dall’Italia. Le spese e i costi effettivi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno vengono indicati nella Parte II del Prospetto. 13. AGEVOLAZIONI FINANZIARIE Non sono previste agevolazioni finanziarie connesse alla partecipazione al Fondo. 14. REGIME FISCALE Regime di tassazione del Fondo I redditi del Fondo sono esenti dalle imposte sui redditi e dall’IRAP. Il Fondo percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni. In particolare, il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell’Unione europea (UE) e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. white list) emessi da società residenti non quotate nonché alla ritenuta sui proventi dei titoli atipici. Regime di tassazione dei partecipanti. Sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al Fondo è applicata una ritenuta del 26 per cento. La ritenuta è applicata sull’ammontare dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione al Fondo e sull’ammontare dei proventi compresi nella differenza tra il valore di rimborso, liquidazione o cessione delle quote e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto delle quote medesime, al netto del 51,92 per cento della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni e agli altri titoli pubblici italiani ed equiparati, alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella white list e alle obbligazioni emesse da enti territoriali dei suddetti Stati (al fine di garantire una tassazione dei predetti proventi nella misura del 12,50 per cento). I proventi riferibili ai titoli pubblici italiani e esteri sono determinati in proporzione alla percentuale media dell’attivo investita direttamente, o indirettamente per il tramite di altri organismi di investimento (italiani ed esteri comunitari armonizzati e non armonizzati soggetti a vigilanza istituiti in Stati UE e SEE inclusi nella white list), nei titoli medesimi. La percentuale media, applicabile in ciascun semestre solare, è rilevata sulla base degli ultimi due prospetti, semestrali o annuali, redatti entro il semestre solare anteriore alla data di distribuzione dei proventi, di riscatto, cessione o liquidazione delle quote ovvero, nel caso in cui entro il predetto semestre ne sia stato redatto uno solo sulla base di tale prospetto. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la percentuale media applicabile in ciascun semestre solare. Relativamente alle quote detenute al 30 giugno 2014, sui proventi realizzati in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote e riferibili ad importi maturati alla predetta data si applica la ritenuta nella misura del 20 per cento (in luogo di quella del 26 per cento). In tal caso, la base imponibile dei redditi di capitale è determinata al netto del 37,5 per cento della quota riferibile ai titoli pubblici italiani e esteri. Pagina 13 di 24 Tra le operazioni di rimborso sono comprese anche quelle realizzate mediante conversione delle quote da un comparto ad altro comparto del medesimo Fondo. La ritenuta è altresì applicata nell’ipotesi di trasferimento delle quote a rapporti di custodia, amministrazione o gestione intestati a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza, anche se il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto sui proventi percepiti nell’esercizio di attività di impresa commerciale e a titolo d’imposta nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’imposta sul reddito delle società. La ritenuta non si applica sui proventi spettanti alle imprese di assicurazione e relativi a quote comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita nonché sui proventi percepiti da soggetti esteri che risiedono, ai fini fiscali, in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e da altri organismi di investimento italiani e da forme pensionistiche complementari istituite in Italia. Nel caso in cui le quote siano detenute da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa commerciale, da società semplici e soggetti equiparati nonché da enti non commerciali, alle perdite derivanti dalla partecipazione al Fondo si applica il regime del risparmio amministrato di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, che comporta obblighi di certificazione da parte dell’intermediario. E’ fatta salva la facoltà del Cliente di rinunciare al predetto regime con effetto dalla prima operazione successiva. Le perdite riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92 cento del loro ammontare. Nel caso in cui le quote siano oggetto di donazione o di altro atto di liberalità, l’intero valore delle quote concorre alla formazione dell’imponibile ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni. Nell’ipotesi in cui le quote siano oggetto di successione ereditaria non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di successione, la parte di valore delle quote corrispondente al valore dei titoli, comprensivo dei frutti maturati e non riscossi, emessi o garantiti dallo Stato e ad essi assimilati, detenuti dal Fondo alla data di apertura della successione. A tali fini, la SGR fornirà le indicazioni utili circa la composizione del patrimonio del Fondo. D) INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE/RIMBORSO 15. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE QUOTE La sottoscrizione delle quote del Fondo può essere effettuata esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione compreso tra il 08/09/2014 e il 20/10/2014, mediante l’apposito modulo di sottoscrizione e il versamento del relativo importo, per il tramite degli intermediari distributori (anche mediante conferimento a questi di mandato con o senza rappresentanza ai sensi di quanto previsto all’art. I.2, della Parte C) del Regolamento di Gestione). La sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente mediante versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a Euro 1.000,00. La sottoscrizione viene valorizzata in base al valore della quota, calcolato giornalmente, nel giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto entro le ore 13.00 notizia certa della sottoscrizione. La SGR non è stata registrata ai sensi dello United States Investment Company Act del 1940 e successive modifiche, o di qualsiasi altra disposizione di vigilanza simile o analoga emanata da qualsiasi altra giurisdizione ad eccezione di quanto scritto nel presente Prospetto. Le quote del fondo non sono state registrate ai sensi dell’ United States Securities Act del 1933 e successive modifiche, o ai sensi di qualsiasi altra disposizione di legge simile o analoga emanata da un’altra giurisdizione, ad eccezione di quanto descritto nel presente Prospetto, e come tali, non potranno e non saranno offerte in vendita, vendute, trasferite o consegnate negli Stati Uniti d’America, in uno qualunque dei suoi territori o possedimenti o a qualsiasi “Soggetto Statunitense” (come definito nella Regulation S ai sensi dell’Act del 1933, definizione che può cambiare di volta in volta per effetto di leggi, regolamenti, normative o interpretazioni da parte di enti amministrativi o giudiziari), eccetto nell’ambito di operazioni che non violino le leggi sugli strumenti finanziari degli Stati Uniti d’America. Ai sottoscrittori sarà richiesto di dichiarare che non sono Soggetti Statunitensi e che non effettuano sottoscrizioni per conto di un Soggetto Statunitense. Pagina 14 di 24 Per la descrizione dettagliata della modalità di partecipazione al Fondo si rinvia all’art. I “Partecipazione al Fondo”, della Parte C) Modalità di funzionamento, del Regolamento di Gestione. 16. MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE QUOTE E’ possibile richiedere il rimborso totale o parziale delle quote detenute in qualsiasi momento. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13.00. Il rimborso può avvenire a mezzo bonifico a favore del richiedente ovvero a mezzo di assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dello stesso. Per la descrizione delle modalità di richiesta del rimborso (anche programmato) delle quote nonché dei termini di valorizzazione e di effettuazione del rimborso si rinvia al Regolamento di gestione del Fondo. Per gli oneri applicabili alle operazioni di rimborso si rinvia al paragrafo 12. 17. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PRIMA SOTTOSCRIZIONE Contestualmente al rimborso di quote del Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR. L’operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite degli intermediari distributori che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. Al fine di individuare il “giorno di ricezione” presso la SGR si considera convenzionalmente ricevuta la domanda pervenuta entro le ore 13.00 del “giorno di rimborso” ovvero (nei casi di chiusura della Borsa italiana o nei giorni di festività nazionali italiane) del successivo giorno lavorativo. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. Il partecipante può altresì effettuare investimenti successivi in fondi istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna del KIID. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D. lgs. n. 58/98, l’efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR o ai soggetti incaricati del collocamento. Detta facoltà di recesso non si applica alle sottoscrizioni effettuate presso la sede legale o le dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione e del collocamento, nonché ai versamenti successivi e alle operazioni di passaggio tra fondi (cd. switch). La sospensiva di sette giorni non si applica alle successive sottoscrizioni dei fondi commercializzati in Italia e riportati nel Prospetto (o ivi successivamente inseriti), a condizione che al partecipante sia stato preventivamente fornito il KIID aggiornato o il Prospetto aggiornato con l’informativa relativa al fondo oggetto della sottoscrizione. A fronte di ogni operazione vengono applicati gli oneri previsti al punto 12.1. 18. PROCEDURE DI RIMBORSO E CONVERSIONE (C.D. SWITCH) Il rimborso e la conversione delle quote del fondo può avvenire anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR e/o gli intermediari distributori possono attivare servizi “on line” che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. Nei medesimi siti sono riportate le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione del contratto. I soggetti che hanno attivato servizi “on line” per effettuare le operazioni mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’allegato n. 1 alla presente Parte I del Prospetto, “Elenco dei soggetti collocatori”. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti Pagina 15 di 24 dal regolamento Consob n. 16190/2007 e successive modifiche e integrazioni. L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni ai fini della valorizzazione delle quote emesse. In ogni caso, le richieste inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. L’utilizzo di Internet non comporta variazioni degli oneri indicati al punto 12 della Parte I, del Prospetto. Le operazioni di passaggio tra fondi e le richieste di rimborso possono essere effettuati anche tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. La lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta. In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle quote emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo. La SGR si è dotata di procedure di controllo delle modalità di rimborso e di conversione delle quote al fine di assicurare la tutela degli interessi dei partecipanti al fondo e scoraggiare pratiche abusive. Per maggiori dettagli sul contenuto della lettera di conferma dell’investimento/disinvestimento si rinvia al Regolamento di gestione. E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 19. VALORIZZAZIONE DELL’INVESTIMENTO Il valore unitario della quota, calcolato giornalmente – tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. E’ altresì disponibile, con la medesima frequenza, sul sito Internet della SGR. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Parte A) Scheda Identificativa e all’art. V – Parte C) Modalità di Funzionamento, del Regolamento di gestione del Fondo. 20. INFORMATIVA AI PARTECIPANTI. La SGR o i soggetti collocatori inviano annualmente ai Partecipanti le informazioni relative ai dati periodici di rischio/rendimento del Fondo nonché ai costi sostenuti dal Fondo riportati nella Parte II del Prospetto e nel KIID. In alternativa tali informazioni possono essere inviate tramite mezzi elettronici laddove l’investitore abbia acconsentito preventivamente a tale forma di comunicazione. 21. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SU RICHIESTA DELL’INVESTITORE Il Prospetto, l’ultima versione del KIID, l’ultimo Rendiconto annuale e l’ultima Relazione semestrale (se successiva) pubblicati sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta. Tali documenti, unitamente al KIID, sono altresì reperibili tramite il sito internet della Società di Gestione www.ubipramerica.it. I documenti contabili del fondo sono inoltre disponibili presso la Banca Depositaria. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il Partecipante può anche richiedere la situazione riassuntiva delle quote detenute. La sopra indicata documentazione dovrà essere richiesta per iscritto a UBI Pramerica SGR S.p.A., Via Monte di Pietà, 5 - 20121 Milano, che ne curerà l’inoltro a stretto giro di posta all’indirizzo indicato dal richiedente. Sono a carico del richiedente le spese postali per la spedizione della documentazione richiesta. *** DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ La Società di Gestione UBI Pramerica SGR S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nel presente Prospetto, nonché della loro coerenza e comprensibilità. UBI Pramerica S.G.R. S.p.A. L’Amministratore Delegato (Andrea Pennacchia) Pagina 16 di 24 Allegato n. 1 alla Parte I del Prospetto “ ELENCO DEGLI INTERMEDIARI DISTRIBUTORI” Banche che operano tramite i propri sportelli Sede Legale ed Amministrativa Unione di Banche Italiane S.c.p.a. P.zza Vittorio Veneto, 8 – Bergamo Sede operativa: Brescia e Bergamo Banca Popolare di Bergamo S.p.A. P.zza Vittorio Veneto, 8 - Bergamo Banca Popolare di Ancona S.p.A. Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4 - Jesi (AN) Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. Sede Legale: Via della Moscova, 33 – Milano Direzione Generale: Via Monte di Pietà, 7 - Milano Banca Carime S.p.A. V.le Crati - Cosenza Banco di Brescia S.p.A. Corso Martiri della Libertà, 13 – 25171 Brescia Banca Regionale Europea S.p.A. Via Roma, 13 – 12100 Cuneo Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 – 10121 Torino UBI Banca Private Investment S.p.A. Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia (BS) Banca di Valle Camonica S.p.A. Piazza della Repubblica, 2 – 25043 Breno (BS) Sim e Banche che operano tramite la propria rete di Sede Legale ed Amministrativa collocamento costituita da Promotori Finanziari: UBI Banca Private Investment S.p.A. Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia (BS) Banche che operano mediante utilizzo di tecniche Sede Legale ed Amministrativa di comunicazione a distanza Unione di Banche Italiane S.c.p.a. P.zza Vittorio Veneto, 8 – Bergamo Sede operativa: Brescia e Bergamo Banca Popolare di Bergamo S.p.A. P.zza Vittorio Veneto, 8 - Bergamo Banca Popolare di Ancona S.p.A. Direz. Generale e Sede Legale: Via Don Battistoni, 4 - Jesi (AN) Banca Carime S.p.A. V.le Crati - Cosenza Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. Sede Legale: Via della Moscova, 33 – Milano Direzione Generale: Via Monte di Pietà, 7 - Milano Banco di Brescia S.p.A. Corso Martiri della Libertà, 13 – 25171 Brescia Banca Regionale Europea S.p.A. Via Roma, 13 – 12100 Cuneo Direzione Generale: Via S. Teresa, 11 – 10121 Torino Banca di Valle Camonica S.p.A. Piazza della Repubblica, 2 – 25043 Breno (BS) UBI Banca Private Investment S.p.A. Via Cefalonia, 74 – 25124 Brescia (BS) Pagina 17 di 24 UBI PRAMERICA SGR S.p.A. appartenente al gruppo bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE ______________________________________________________________________________ PARTE II DEL PROSPETTO – ILLUSTRAZIONE DEI DATI PERIODICI DI RISCHIORENDIMENTO E COSTI DEL FONDO UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged Data di deposito in Consob della Parte II: 5 settembre 2014 Data di validità della Parte II: dal 8 settembre 2014 Pagina 18 di 24 DATI PERIODICI DI RISCHIO/RENDIMENTO DEL FONDO Fondo Categoria Assogestioni Benchmark UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged Obbligazionario Internazionale High Yield 100% Barclays Global High Yield Ba/B 1 – 5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged) Il Fondo è di nuova istituzione; pertanto, i dati sui risultati passati non sono disponibili. I dati di rendimento del fondo non includeranno i costi di sottoscrizione (né gli eventuali costi di rimborso) a carico dell’investitore. Dal 1° luglio 2011 la tassazione non viene applicata direttamente al Fondo ma è in capo all’investitore al momento del realizzo. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Inizio collocamento Valuta di denominazione delle quote 08/09/2014 Euro Quota parte delle commissioni retrocesse ai distributori(*) Commissione di collocamento 100% Commissione di gestione 0% nel periodo di sottoscrizione (dal 08/09/2014 al 20/10/2014) 44,118 % nei primi 5 anni successivi al termine del periodo di sottoscrizione (dal 21/10/2014 al 20/10/2019) 70% successivamente (*) La quota parte degli oneri percepita in media dai collocatori è stata stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di distribuzione. COSTI E SPESE SOSTENUTI DAL FONDO FONDO UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged SPESE CORRENTI COMMISSIONI SOSTENUTE DAL FONDO INCENTIVO 1,315% DI - Il Fondo è di nuova istituzione; pertanto, l’importo delle spese correnti indicato è stato stimato sulla base del totale delle spese previste, mentre l’importo delle commissioni di incentivo non è disponibile. La misura delle spese correnti può variare da un anno all’altro. La quantificazione degli oneri fornita non terrà conto dei costi di negoziazione che possono aver gravato sul patrimonio del Fondo. La quantificazione degli oneri fornita non terrà conto di quelli gravanti direttamente sul Sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso (si rinvia agli oneri illustrati nella Parte I, Sez. C) par. 12). Ulteriori informazioni sui costi sostenuti dal Fondo nell’ultimo anno saranno reperibili nella Nota Integrativa del rendiconto del Fondo. Pagina 19 di 24 GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO Banca depositaria: Soggetto preposto alla custodia del patrimonio di un fondo/comparto e al controllo della gestione al fine di garantire i criteri di separatezza contabile e i principi di correttezza e di trasparenza amministrativa. Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi/comparti. Capitale investito: Parte dell’importo versato che viene effettivamente investita dalla Società di Gestione in quote di fondi/comparti. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento. Capitale nominale: Importo versato per la sottoscrizione di quote di fondi/comparti. Categoria: La categoria del fondo/comparto è un attributo dello stesso volto a fornire un’indicazione sintetica della sua politica di investimento. Classe: Articolazione di un fondo/comparto in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive. Commissioni di gestione: Compensi pagati alla Società di Gestione mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo/comparto per remunerare l’attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del fondo/comparto e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espressi su base annua. Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del fondo/comparto per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull’incremento di valore della quota del fondo/comparto in un determinato intervallo temporale. Nei fondi/comparti con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo/comparto e quello del benchmark. Commissioni di sottoscrizione: Commissioni pagate dall’investitore a fronte dell’acquisto di quote di un fondo/comparto. Comparto: Strutturazione di un fondo in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una diversa politica di investimento e da un differente profilo di rischio. Pagina 20 di 24 Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei fondi/comparti sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in quote di altri fondi/comparti. Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima. Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione dei flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse. Exchange Traded Funds (ETF): Un OICR di cui almeno una categoria di quote o di azioni viene negoziata per tutto il giorno su almeno un mercato regolamentato oppure un sistema multilaterale di negoziazione con almeno un market maker che si adoperi per garantire che il valore di borsa delle sue quote o azioni non vari significativamente rispetto al suo valore complessivo netto (NAV) e, eventualmente, rispetto al suo NAV indicativo. Fondo comune di investimento: Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori e gestito in monte. Fondo aperto: Fondo comune di investimento caratterizzato dalla variabilità del patrimonio gestito connessa al flusso delle domande di nuove sottoscrizioni e di rimborsi rispetto al numero di quote in circolazione. Fondo indicizzato: Fondo la cui strategia è replicare o riprodurre l’andamento di un indice o di indici, per esempio attraverso la replica fisica o sintetica. Gestore delegato: Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche parzialmente, il patrimonio di un OICR sulla base di una specifica delega ricevuta dalla Società di gestione del risparmio in ottemperanza ai criteri definiti nella delega stessa. Replica sintetica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’utilizzo di uno strumento derivato (tipicamente un total return swap). Replica fisica di un indice: la modalità di replica realizzata attraverso l’acquisto di tutti i titoli inclusi nell’indice in proporzione pari ai pesi che essi hanno nell’indice o attraverso l’acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello dell’indice ma con un numero di componenti inferiore che ottimizza perciò i costi di transazione. Pagina 21 di 24 Modulo di sottoscrizione: Modulo sottoscritto dall’investitore con il quale egli aderisce al fondo/comparto – acquistando un certo numero delle sue quote – in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate nel Modulo stesso. Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): I fondi comuni di investimento e le Sicav. Periodo minimo raccomandato per la detenzione dell’investimento: orizzonte temporale minimo raccomandato . Piano di accumulo (PAC): Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo/comparto mediante adesione ai piani di risparmio che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel fondo/comparto effettuando più versamenti successivi. Piano di Investimento di Capitale (PIC): Modalità di investimento in fondi/comparti realizzata mediante un unico versamento. Quota: Unità di misura di un fondo/comparto comune di investimento. Rappresenta la “quota parte” in cui è suddiviso il patrimonio del fondo. Quando si sottoscrive un fondo si acquista un certo numero di quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo. Regolamento di gestione del fondo (o Regolamento del fondo): Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto di un fondo/comparto. Il Regolamento di un fondo/comparto deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento di un fondo ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori. Società di gestione: Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché ad altre attività disciplinate dalla normativa vigente ed iscritta ad apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia ovvero la società di gestione armonizzata abilitata a prestare in Italia il servizio di gestione collettiva del risparmio e iscritta in un apposito elenco allegato all’albo tenuto dalla Banca d’Italia. Società di investimento a capitale variabile (in breve Sicav): Società per azioni la cui costituzione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Banca d’Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto tramite offerta al pubblico delle proprie azioni. Può svolgere altre attività in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Le azioni rappresentano pertanto la quota-parte in cui è suddiviso il patrimonio. Pagina 22 di 24 Società di revisione: Società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla Consob, che svolge l'attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili del medesimo. A seguito dell'analisi, la società rilascia un'apposita relazione di certificazione, tipicamente allegata al rendiconto annuale/semestrale del fondo. Statuto della Sicav: Documento che completa le informazioni contenute nel Prospetto. Lo Statuto della Sicav deve essere approvato dalla Banca d'Italia e contiene tra l’altro l’insieme di norme che definiscono le modalità di funzionamento della Sicav ed i compiti dei vari soggetti coinvolti, e regolano i rapporti con i sottoscrittori. Swap a rendimento totale (total return swap): il Total Return Swap è uno strumento finanziario derivato OTC in base al quale un soggetto cede ad un altro soggetto il rischio e rendimento di un sottostante (reference assets), a fronte di un flusso che viene pagato a determinate scadenze. Il flusso monetario periodico è in genere collegato ad un indicatore di mercato sommato ad uno spread. Tipologia di gestione del fondo/comparto: La tipologia di gestione del fondo/comparto dipende dalla politica di investimento che lo caratterizza. Si distingue tra cinque tipologie di gestione tra loro alternative: la tipologia di gestione “market fund” deve essere utilizzata per i fondi/comparti la cui politica di investimento è legata al profilo di rischio-rendimento di un predefinito segmento del mercato dei capitali; le tipologie di gestione “absolute return”, “total return” e “life cycle” devono essere utilizzate per i fondi/comparti la cui politica di investimento presenta un’ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di profilo di rischio (“absolute return”) o di rendimento (“total return” e “life cycle”); la tipologia di gestione “structured fund” (“fondi strutturati”) deve essere utilizzata per i fondi che forniscono agli investitori, a certe date prestabilite, rendimenti basati su un algoritmo e legati al rendimento, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento. Tracking Error: La volatilità della differenza tra il rendimento del fondo indicizzato e il rendimento dell’indice o degli indici replicati. UCITS ETF: Un ETF armonizzato alla direttiva 2009/65/CE. Valore del patrimonio netto: Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo/comparto, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento. Valore della quota/azione: Il valore unitario della quota/azione di un fondo/comparto, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo/comparto (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione. Pagina 23 di 24 NAV indicativo: Una misura del valore infragiornaliero del NAV di un UCITS ETF in base alle informazioni più aggiornate. Il NAV indicativo non è il valore al quale gli investitori sul mercato secondario acquistano o vendono le loro quote o azioni. Pagina 24 di 24 UBI PRAMERICA SGR S.p.A. appartenente al gruppo bancario UNIONE DI BANCHE ITALIANE ________________________________________________ Regolamento di Gestione del Fondo Comune di Investimento Armonizzato denominato “UBI Pramerica Global High Yield Euro Hedged” Il presente Regolamento di gestione è efficace a far data dall’8 settembre 2014 Pagina 1 di 15 Il presente regolamento è stato approvato dall’organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale. A) SCHEDA IDENTIFICATIVA Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento. Denominazione, Tipologia e Durata del Fondo Fondo comune aperto armonizzato denominato: UBI PRAMERICA GLOBAL HIGH YIELD EURO HEDGED Tutte le quote del Fondo hanno uguale valore e uguali diritti. La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050 salvo proroga da assumersi, con delibera dell’organo amministrativo della SGR, almeno due anni prima della scadenza. Società di Gestione del risparmio (SGR) UBI Pramerica SGR S.p.A. (di seguito la “SGR”) – componente del gruppo bancario “UNIONE DI BANCHE ITALIANE”, iscritta al n. 106 dell’albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 58/98, con sede legale in Bergamo, P.zza Vittorio Veneto, 8 e sede amministrativa in Milano, Via Monte di Pietà, 5. Indirizzo Internet www.ubipramerica.it Banca Depositaria RBC Investor Services Bank S.A. – Succursale di Milano (in seguito “Banca Depositaria”), con sede legale e amministrativa in Milano, via Vittor Pisani, 26; iscritta al n. 5628 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Presso tale sede verranno espletate le funzioni di emissione e rimborso dei certificati di partecipazione ai Fondi. Indirizzo Internet www.rbcits.com I rapporti tra la SGR e la Banca Depositaria sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dalla Banca Depositaria e dalla SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore unitario della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio di ciascun Fondo. L'incarico di Banca Depositaria è conferito a tempo indeterminato e può essere revocato dalla SGR in qualsiasi momento. La rinunzia da parte della Banca Depositaria deve essere invece comunicata con un termine di preavviso non inferiore a sei mesi. L'efficacia della revoca o della rinunzia è sospesa fino a che: - un’altra banca in possesso dei requisiti accetti l'incarico di Banca Depositaria in sostituzione della precedente; - la conseguente modifica del regolamento sia approvata dalla Società; - i titoli inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova Banca Depositaria. La Banca Depositaria per la custodia dei valori del Fondo può avvalersi, sotto la propria responsabilità e previo assenso scritto della SGR, di sub-depositari in possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti. Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale dei Fondi sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede legale e amministrativa della Banca Depositaria. Pagina 2 di 15 Periodicità del calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari Il valore unitario della quota espresso in Euro, è calcolato con cadenza giornaliera, tranne che nei giorni di chiusura della Borsa Italiana e nei giorni di festività nazionali italiane, anche se la Borsa è aperta, ed è pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore”. Sul medesimo quotidiano è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Il compito di provvedere al calcolo del valore della quota è attribuito alla Banca Depositaria. B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento. 1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE DEL FONDO 1.1 Il Fondo UBI PRAMERICA Global High Yield Euro Hedged è un fondo di tipo Obbligazionario Internazionale High Yield che adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita di 9 anni (“Orizzonte Temporale di Investimento”) a decorrere dal termine del Periodo di Sottoscrizione nel corso della quale la SGR adotterà una strategia di gestione volta ad ottenere la crescita del capitale. L’Orizzonte Temporale di Investimento è tale da consentire ragionevolmente alla strategia di investimento di esprimere le sue potenzialità in considerazione della volatilità della strategia stessa. Al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento il portafoglio del Fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria e/o obbligazionaria, inclusi O.I.C.R. (anche collegati), emessi in Euro, da depositi bancari o da liquidità, con durata finanziaria media (“duration”) del portafoglio non superiore a 6 mesi. Si precisa che la sottoscrizione delle quote del Fondo può avvenire esclusivamente durante il “Periodo di Sottoscrizione” per tale intendendosi l’intervallo temporale entro il quale Fondo può essere sottoscritto e che viene fissato dall’8 settembre 2014 al 20 ottobre 2014. Il Fondo può investire fino al 100% del totale dell’attività in ciascuna delle seguenti categorie a) titoli di debito quali, a titolo esemplificativo, titoli di Stato o garantiti da uno Stato, certificati di deposito, “Agencies” (titoli emessi da enti di emanazione governativa) e strumenti di mercato monetario in genere; b) obbligazioni societarie di ogni tipo con interesse prevalente per i titoli emessi da Paesi o soggetti il cui rendimento risulta elevato rispetto a quello relativo a titoli governativi tradizionalmente utilizzati come riferimento. Nella gestione del Fondo la SGR porrà particolare attenzione alla copertura del rischio di cambio al fine di attenuare, per quanto possibile, la volatilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo (Euro) e la divisa estera nella quale sono denominati gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari, denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei paesi Emergenti, senza restrizioni per area geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi. Il fondo investe principalmente in strumenti finanziari di emittenti senza merito di credito oppure con merito di credito inferiore all'investment grade. La duration massima della componente obbligazionaria è di 5 anni. Lo stile di gestione del Fondo è attivo. Nel processo decisionale rivestono particolare rilevanza l’analisi delle condizioni economiche globali, con particolare riguardo al merito di credito e alla stabilità finanziaria degli emittenti. Pagina 3 di 15 1.2 La SGR, compatibilmente con la politica di investimento del Fondo di cui al precedente art. 1.1 e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente, può inoltre: 1.2.1 utilizzare strumenti finanziari derivati (negoziati in mercati regolamentati ovvero OTC) nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Banca d’Italia con finalità di: • copertura dei rischi presenti nel portafoglio di ciascun Fondo (fino al 100% del valore netto complessivo); • efficiente gestione di ciascun Fondo (fino al 100% del valore netto complessivo) per tale intendendosi: (i) arbitraggio, al fine di sfruttare i disallineamenti dei prezzi di strumenti finanziari quotati in differenti mercati; (ii) efficienza del processo di investimento al fine di ottenere minori costi di intermediazione e rapidità di esecuzione; • investimento (fino al 100% del valore netto complessivo) al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato. L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio definito dalla politica di investimento del Fondo. L’utilizzo di strumenti finanziari derivati per finalità non di copertura potrebbe generare un impatto amplificato sulle variazioni della quota del Fondo derivanti da variazioni dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti i derivati. L’esposizione derivante da strumenti finanziari derivati OTC verso una medesima controparte non può superare il 10% del totale delle attività del Fondo (se la controparte è una banca) o il 5% del totale delle attività del Fondo (negli altri casi). In caso di supero dei predetti limiti, l’eccedenza sarà coperta con una garanzia (“collaterale”), il cui importo sarà calcolato giornalmente per garantire che sia stato fornito un collaterale sufficiente a contenere l’esposizione entro i predetti limiti. Ai fini dell’operatività in derivati, la SGR si riserva di costituire i margini in strumenti finanziari del mercato monetario e/o in titoli di debito emessi da Stati aderenti all’OCSE e/o organismi internazionali di carattere pubblico. La SGR si propone di coprire il rischio di cambio degli asset in portafoglio. 1.2.2 investire in: strumenti finanziari quotati e/o non quotati; strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% e fino al 100% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato dell’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE, o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno 6 emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo; parti di altri organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) aperti, armonizzati e/o non armonizzati, quotati e/o non quotati - inclusi gli Exchange Traded Funds (ETF) - (fino al 100% del totale delle attività in caso di investimento in OICR armonizzati e fino al 30% del totale delle attività in caso investimento di OICR non armonizzati); in tale ambito la SGR può investire anche in parti di O.I.C.R. promossi e/o gestiti dalla stessa SGR o da altre Società di Gestione del Risparmio del gruppo (di seguito O.I.C.R. collegati). 1.2.3 acquistare strumenti finanziari emessi o garantiti da società finanziate da società del gruppo di appartenenza della SGR; 1.2.4 1.3 effettuare investimenti in depositi bancari e detenere liquidità per esigenze di tesoreria. La partecipazione ad un fondo comune di investimento comporta l’assunzione di rischi connessi alla natura e alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, soggetto a variazioni più o meno accentuate a seconda della variabilità dei prezzi e/o dei rapporti di cambio, determina la variabilità del valore della quota. L’investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o monetaria può esporre al rischio di cambio (in via residuale), al rischio di tasso, al rischio di credito. L’investimento in parti di organismi di investimento collettivo (O.I.C.R.) comporta rischi connessi alle possibili variazioni delle stesse, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui sono investite le relative attività. Con riferimento all’investimento in strumenti derivati non trattati su mercati regolamentati, i Fondi sono esposti al rischio di insolvenza della controparte. Pagina 4 di 15 1.4 Nella selezione degli strumenti finanziari la SGR privilegia quelli negoziati in mercati regolamentati. Ai sensi del presente Regolamento per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 63, comma 2, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o nell’apposita sezione prevista dall’articolo 67, comma 1, del detto D.lgs., quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo e indicati nel presente Regolamento, nonché i mercati regolamentati di Stati appartenenti all’OCSE. Sono comunque equiparati ai titoli non quotati gli strumenti finanziari, negoziati sui mercati in questione, per i quali i volumi di negoziazione poco rilevanti e la ridotta frequenza degli scambi non consentono la formazione di prezzi significativi. 1.5 La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro. L’unità di misura minimale è il centesimo di Euro, fatta eccezione per il valore unitario delle quote che viene determinato in millesimi di Euro. 1.6 Resta comunque ferma la facoltà per la SGR di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà di definire la politica di gestione, assumendo scelte anche diverse da quelle previste nel Regolamento di gestione; l’esercizio di tale facoltà dovrà avvenire nell’interesse dei Partecipanti tenuto conto dell’andamento dei mercati finanziari o di altre specifiche situazioni congiunturali. 1.7 Le poste denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo sono convertite in quest’ultima sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione, rilevati giornalmente dalla WM Company sulla base delle quotazioni disponibili sui mercati di Londra e New York alle 4 p.m. (ora di Londra). Nel caso in cui i dati provenienti dalla fonte citata fossero mancanti o incompleti, il tasso di cambio verrà rilevato prendendo a riferimento altre attendibili e diffuse fonti di informazioni finanziarie in tale ambito (per esempio Bloomberg sulle principali piazze di Londra, New York, Tokyo). 1.8 Nella selezione degli investimenti in valuta estera viene tenuto conto del criterio di ripartizione degli stessi in funzione dell’elemento valutario e della conseguente componente aggiuntiva di rischio di cambio. 2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE 2.1 Il Fondo è del tipo a distribuzione dei proventi. 2.1 CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE La ripartizione dei risultati di gestione del Fondo avviene nei termini e secondo le seguenti modalità: a) trascorsi 18 mesi dalla fine del Periodo di Sottoscrizione del Fondo la SGR riconosce ai partecipanti un ammontare unitario pro quota predeterminato pari al 3,00% del valore iniziale della quota (5 euro), equivalente a 0,15 euro per ogni quota. Considerate le modalità di distribuzione sopra descritte l’importo da distribuire potrà anche essere superiore al risultato di gestione del Fondo (variazione del valore della quota); in tal caso la distribuzione rappresenterà un rimborso parziale del valore delle quote anche se non comporterà comunque un rimborso automatico di un numero determinato di quote o frazioni di esse bensì una diminuzione del loro valore unitario; b) dopo tale periodo e con riferimento ai 12 mesi di volta in volta successivi la SGR riconosce ai partecipanti la distribuzione di un ammontare unitario pro quota pari alla variazione percentuale (se positiva) tra il valore iniziale della quota (5 euro) e il valore della quota nell’ultimo giorno di valorizzazione del periodo di riferimento, con un minimo dell’1% (al di sotto del quale non sarà distribuito alcun provento) e un massimo del 5%. L’ammontare pro quota sarà pari dunque alla percentuale determinata con i criteri di cui sopra applicati al valore iniziale della quota (5 euro). Resta inteso che l’eventuale eccedenza rispetto al 5% resterà di pertinenza del patrimonio del Fondo. L’ammontare posto in distribuzione sarà pari all’ammontare pro quota come sopra determinato moltiplicato per il numero delle quote in circolazione il giorno precedente il primo giorno di quotazione ex cedola. Pagina 5 di 15 2.2 AVENTI DIRITTO I Partecipanti aventi diritto alla distribuzione dei proventi sono quelli esistenti il giorno precedente il primo giorno di quotazione ex-cedola. 2.3 DATA DEL PAGAMENTO E INFORMATIVA AI PARTECIPANTI Il giorno di quotazione ex cedola corrisponde al decimo giorno lavorativo successivo al termine di ogni periodo di riferimento ovvero, qualora in tale data, non sia prevista la valorizzazione delle quote, il giorno di valorizzazione immediatamente successivo. L’ammontare posto in distribuzione spettante a ogni quota, nonché la data di inizio della distribuzione vengono pubblicati sulle fonti indicate nella Scheda Identificativa. 2.4 MODALITÀ DI PAGAMENTO La distribuzione avviene a mezzo della Banca Depositaria in proporzione al numero di quote possedute da ciascun Partecipante. La relativa richiesta dovrà essere corredata dai certificati di partecipazione e/o dalle relative cedole da presentare alla Banca Depositaria, a meno che si tratti di quote immesse nel certificato cumulativo. La distribuzione avviene in numerario. Qualora i Partecipanti chiedano la corresponsione secondo modalità diverse dal contante e/o con invio a domicilio del mezzo di pagamento, ciò avviene a rischio e spese degli stessi. 2.5 PRESCRIZIONE I crediti relativi gli importi non riscossi si prescrivono a favore del Fondo nei termini di legge. Qualora il credito si prescriva successivamente alla pubblicazione del rendiconto finale di liquidazione del Fondo, tali importo sono acquistati dal patrimonio della SGR. 3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEI FONDI 3.1 ONERI A CARICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI 3.1.1 Nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione, in caso di rimborso, rimborso programmato o rimborso con successiva operazione di sottoscrizione di altri fondi gestiti dalla SGR (“switch”), verrà applicata una commissione di rimborso decrescente a favore del Fondo, prelevata dal controvalore rimborsato e applicata al numero di quote rimborsate moltiplicate per il valore quota iniziale (5 Euro). L‘aliquota della commissione di rimborso - applicata esclusivamente sulle quote sottoscritte nel periodo d’offerta – è determinata come segue: Aliquota commissione di rimborso = (GG_TOTALI – GG_TRASCORSI)*(2,65%/GG_TOTALI) dove: - GG_TRASCORSI è il numero di giorni trascorsi dal termine del Periodo di Sottoscrizione fino alla data del valore della quota utilizzato per l’avvaloramento del rimborso; - GG_TOTALI è il numero di giorni compresi nei cinque anni successivi al termine del periodo di sottoscrizione, ossia il tempo previsto per ammortizzare la commissione di collocamento; - 2,65% è la commissione di collocamento cui al successivo comma 3.2.1. Trascorsi i cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione non verrà applicata alcuna una commissione di rimborso. 3.1.2. Inoltre, la SGR ha diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del Partecipante: Pagina 6 di 15 3.1.3. a) un diritto fisso per ogni sottoscrizione e rimborso (anche programmato o switch), pari a Euro 1 per importi fino a Euro 500,00; Euro 3 per importi compresi tra Euro 500,01 e Euro 1.500,00 e Euro 6 per importi superiori a Euro 1.500,00; b) un rimborso spese per l’emissione, la conversione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a Euro 50,00 per ogni certificato emesso. Detti oneri devono essere corrisposti alla SGR, direttamente o per il tramite del Collocatore, al momento della relativa richiesta. L’invio dei relativi certificati è a rischio del Partecipante che ne abbia fatto richiesta; c) le imposte e le tasse eventualmente dovute ai sensi di legge. Gli importi sub a) e b) possono essere aggiornati ogni anno sulla base della variazione intervenuta rispetto all’ultimo aggiornamento dell’indice generale accertato dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Tali aggiornamenti verranno adeguatamente pubblicizzati dalla SGR con avviso sul quotidiano indicato nella Scheda Identificativa. La SGR ha inoltre la facoltà di chiedere il rimborso di spese postali e amministrative nella misura di volta in volta specificata all’interessato, al fine di coprire gli oneri sostenuti per l’invio delle conferme di investimento e dei mezzi di pagamento del rimborso al domicilio indicato dal Partecipante. Detto rimborso è limitato all’effettivo esborso sostenuto dalla società. I soggetti incaricati del collocamento non possono porre a carico dei clienti oneri diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento. 3.2 SPESE A CARICO DEL FONDO 3.2.1 Le spese a carico di ciascun Fondo sono le seguenti: - commissione di collocamento pari al 2,65% del capitale complessivamente raccolto durante il Periodo di Sottoscrizione. Tale commissione è imputata al Fondo in un’unica soluzione al termine del Periodo di Sottoscrizione e ammortizzata linearmente nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione mediante addebito giornaliero a valere sul valore complessivo netto del Fondo. - commissione di gestione a favore della SGR, indicata nella tabella che segue: COMMISSIONE DI GESTIONE ANNUALE FONDO durante il Periodo di Sottoscrizione nei primi cinque anni successivi al termine del Periodo di Sottoscrizione successivamente e sino al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento al termine dell’Orizzonte Temporale di Investimento 0% 0,68% 1,30% 0,60% La commissione di gestione viene calcolata quotidianamente, per la quota di competenza del giorno sulla base del valore complessivo netto del Fondo, quale risulta dal prospetto di calcolo del valore della quota del giorno di Borsa aperta precedente e prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo stesso il primo giorno di calcolo della quota del mese solare successivo a quello di riferimento. - commissione di incentivo pari al 25% dell’extraperformance maturata nell’anno solare, calcolata sul minore ammontare tra l’ultimo valore complessivo netto del Fondo disponibile nel giorno di calcolo e il valore complessivo netto medio del Fondo nel periodo cui si riferisce la performance. Si definisce extraperformance la differenza tra la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo (tenendo conto anche degli eventuali proventi distribuiti) e la variazione percentuale del valore dell’indice di riferimento relativi al medesimo periodo. La commissione di incentivo è calcolata quotidianamente, accantonando un rateo che fa riferimento all’extraperformance maturata rispetto al valore unitario della quota del Fondo e Pagina 7 di 15 relativo all’ultimo giorno dell’anno solare precedente. Nel caso di extraperformance negativa, non è accantonato nulla. Ogni giorno, ai fini del calcolo del valore complessivo netto del Fondo, la SGR accredita al Fondo l’accantonamento del giorno precedente e addebita quello del giorno cui si riferisce il calcolo. La commissione viene prelevata dalle disponibilità liquide del Fondo presso la Banca Depositaria il terzo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’anno solare. La variazione percentuale dell’indice di riferimento, indicato nella tabella di seguito riportata, è confrontata con la variazione percentuale del valore unitario della quota del Fondo. INDICI DI RIFERIMENTO: FONDO 100% Barclays Global High Yeld Ba/B 1-5 Year 1% Issuer Constrained Index (Euro Hedged) Gli indici di riferimento sopra indicati vengono calcolati senza ipotizzare il reinvestimento di dividendi (indici price index) e, ove fossero originariamente espressi in valuta diversa, si intendono convertiti in Euro (valuta di denominazione del Fondo) ai cambi rilevati dalla WM Company. La commissione di incentivo è applicata anche in caso di decremento del valore unitario della quota del Fondo qualora tale decremento sia inferiore al decremento fatto registrare dall’indice di riferimento adottato ai fini del computo della commissione medesima. Il limite percentuale massimo annuo (c.d. fee cap) sul valore complessivo netto medio del Fondo nell’anno solare, sarà pari alla somma della commissione di gestione del Fondo e della eventuale commissione di incentivo; quest’ultima non potrà essere comunque superiore al 3% annuo. In caso di investimento in O.I.C.R. collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli O.I.C.R. acquisiti. In tal caso dal compenso riconosciuto alla SGR, fino a concorrenza della percentuale della commissione di gestione a carico del Fondo applicata alla quota-parte investita nell’OICR collegato, è dedotta la remunerazione percepita dal gestore degli O.I.C.R collegati a valere sulla medesima quota-parte investita dal Fondo nell’OICR collegato. Inoltre la componente di commissione di incentivo percepita dall’OICR collegato viene dedotta, fino a concorrenza della quota-parte investita dal Fondo/Comparto nell’OICR collegato stesso, dalla componente della commissione di incentivo maturata sulla medesima quota-parte dal Fondo/Comparto acquirente. In ogni caso ciascuna componente della remunerazione del gestore dell’OICR collegato viene dedotta per un importo massimo pari all’ammontare della componente, avente la stessa natura, del compenso maturato sulla quota parte dell’OICR acquirente investita nell’O.I.C.R. collegato. - - compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l’incarico svolto, calcolato quotidianamente e prelevato con cadenza mensile, comprensivo anche del compito di provvedere al calcolo del valore della quota; la misura massima di tale compenso è pari allo 0,16% annuo del valore complessivo netto del Fondo (oltre le imposte dovute ai sensi delle disposizioni normative pro tempore vigenti). oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari nonché alla partecipazione agli O.I.C.R. oggetto di investimento. spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo. spese degli avvisi inerenti alla liquidazione del Fondo o alla fusione dei Fondo o alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza. costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei Partecipanti purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote dei Fondo. Pagina 8 di 15 - 3.2.2 spese per la revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione. - oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo e spese connesse. - spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo. - oneri fiscali di pertinenza del Fondo. - contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché alle Autorità estere competenti, per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza. Tra tali spese non sono in ogni caso comprese quelle relative alle procedure di commercializzazione del Fondo nei paesi diversi dall’Italia. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR mediante prelievo dalle disponibilità di ciascun Fondo, con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi. 4. DISPOSIZIONI EVENTUALI 4.1 In occasione del calcolo del valore della quota la SGR fa riferimento - per gli OICR oggetto di investimento per i quali risulti non essere disponibile il valore complessivo netto - ad un valore di stima del valore complessivo netto dell’OICR che tenga conto di tutte le informazioni conosciute o conoscibili con la dovuta diligenza professionale (c.d. “valore complessivo netto previsionale”). Una volta disponibile il valore complessivo netto definitivo, la SGR provvede a ricalcolare il valore della quota. Qualora la differenza tra il valore della quota calcolato utilizzando il valore complessivo netto previsionale e quello definitivo sia superiore alla soglia di irrilevanza dell’errore (come definita al successivo art. V, comma 5 della Parte C) – Modalità di funzionamento.), la SGR tratta tale differenza come un errore di valorizzazione. Pagina 9 di 15 C) MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO Il presente Regolamento si compone di tre parti: A) Scheda Identificativa; B) Caratteristiche del Prodotto; C) Modalità di Funzionamento. I. Partecipazione al Fondo I.1 Previsioni generali 1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione. 3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota. 5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. 6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/1998. 7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. 8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento. 9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno. 10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce. 11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore. 12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizione si intende il giorno successivo a quello di riferimento. 13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento. I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote 1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene esclusivamente durante il Periodo di Sottoscrizione mediante versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 1.000 euro. 2. La sottoscrizione può essere effettuata: - per il tramite dei soggetti collocatori; - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6. 3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo. 4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto Pagina 10 di 15 all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore. I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dalla banca depositaria. Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori. Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o della banca depositaria. 5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante: - assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all’ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento. - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti; 6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione. 7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda identificativa del presente Regolamento. 8. La SGR si impegna a trasmettere alla banca depositaria gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta. I.3 Operazioni di passaggio tra fondi 1. Contestualmente al rimborso di quote di un Fondo il partecipante ha facoltà di sottoscrivere quote di altri Fondi della SGR. 2. L’operazione di passaggio fra Fondi può essere effettuata per il tramite dei soggetti collocatori, che provvedono a trasmettere le richieste entro il giorno successivo a quello di ricezione. 3. Le operazioni di passaggio tra Fondi possono avvenire per richiesta scritta o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. 4. La SGR, verificata la disponibilità delle quote, dà esecuzione all’operazione di passaggio tra i Fondi/Comparti con la seguente modalità: - il valore del rimborso è determinato il giorno di ricezione della richiesta di trasferimento. Si intendono convenzionalmente ricevute in giornata le richieste pervenute entro le ore 13,00; - il giorno della sottoscrizione del Fondo prescelto dal partecipante coincide con quello del pagamento del rimborso. II. Quote e certificati di partecipazione 1. I certificati – di tipo nominativo - possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse. 2. La banca depositaria, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni. 3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso la Banca Depositaria con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti. 4. A richiesta degli aventi diritto è ammesso il frazionamento o il raggruppamento dei certificati nominativi. Pagina 11 di 15 5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato nominativo all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento. III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti 1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza. 2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e della Banca Depositaria. 3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo. IV. Spese a carico della SGR 1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti. V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione 1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta. Durante il Periodo di Sottoscrizione e fino al primo giorno lavorativo successivo il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro. 2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione. 3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione. 4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR: a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti; b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa. 5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota. VI. Rimborso delle quote VI.1 Previsioni generali 1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del Fondo. Pagina 12 di 15 2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento. 3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene: - la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento; - le generalità del richiedente; - il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare; - il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare; - in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso; - gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente. 4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 5. 5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13,00. 6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile. 7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare: - in caso di richieste di rimborso che, singolarmente o sommate ad altre richieste pervenute nello stesso giorno lavorativo, siano di importo superiore al 10% del valore complessivo del Fondo, la SGR si riserva di determinare il valore di rimborso in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità dei fondi; tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR. - in caso di richieste di rimborso- dirette o per operazioni di passaggio tra Fondi -, pervenute nello stesso giorno e provenienti dal/dai medesimo/i sottoscrittore/sottoscrittori, il cui controvalore complessivo superi l’importo di 250.000,00 euro o lo 0,20% del valore complessivo netto del Fondo, la SGR si riserva la facoltà di determinare il valore di rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, tenendo conto dell’esigenza di tutelare gli interessi degli altri Partecipanti al fondo. In particolare, il valore di rimborso della richiesta è regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno nel quale sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso ed a ricostruire la necessaria liquidità dei fondi. Tale giorno non può essere comunque successivo al quinto giorno lavorativo da quello di ricezione della richiesta di rimborso da parte della SGR. La facoltà prevista dal presente comma è esercitata dalla SGR laddove, nei cinque giorni lavorativi antecedenti alle richieste di rimborso di cui al presente comma, siano state attribuite al/ai sottoscrittore/sottoscrittori quote del fondo il cui controvalore complessivo superi i limiti su indicati e sia rilevata una elevata frequenza delle operazioni della specie riconducibili al/ai medesimo/medesimi sottoscrittore/sottoscrittori, tale da pregiudicare l’ordinato funzionamento del fondo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli investitori qualificati ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 maggio 1999, n. 228 e successive modifiche e integrazioni che dichiarino di impegnarsi ad operare per conto della loro clientela in modo tale da non superare i limiti di cui al presente comma. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse. 8. La SGR provvede, tramite la Banca Depositaria, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso. 9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso. Pagina 13 di 15 10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto. VI.2 Modalità di rimborso delle quote 1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo: - bonifico; - assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto. Il mezzo di pagamento del rimborso può essere inviato con plico assicurato, a spese del Partecipante, all’indirizzo indicato nella richiesta di rimborso. Per i Collocatori con i quali la SGR abbia stipulato apposite convenzioni, le somme rivenienti dal rimborso e destinate dal Partecipante alla contestuale sottoscrizione di prodotti offerti da società controllate o partecipate da “Unione di Banche Italiane”, potranno essere depositate sul conto delle società stesse su espressa richiesta del sottoscrittore. 2. Il partecipante può impartire istruzioni alla SGR per ottenere un rimborso programmato di quote, indicando: - la data da cui dovrà decorrere il piano di rimborso; - le cadenze periodiche delle operazioni di rimborso. I rimborsi non potranno avere una frequenza superiore a quella mensile; - l’ammontare da disinvestire pari ad importi prestabiliti o corrispondenti ad un numero determinato di quote. Tali importi non potranno essere comunque inferiori a 250 euro (con multipli di 50 euro); - l’istituto e il relativo conto corrente sul quale accreditare le somme disinvestite. 3. Le istruzioni per il rimborso programmato possono essere impartite sia all’atto della sottoscrizione sia successivamente: in quest’ultimo caso le istruzioni dovranno pervenire alla SGR direttamente o per il tramite dei soggetti collocatori, non oltre il trentesimo giorno antecedente la data indicata per la prima operazione e dovranno indicare le complete generalità del partecipante e le disposizioni relative alle modalità di pagamento. 4. Il rimborso programmato viene eseguito in base al valore unitario della quota del giorno coincidente (o immediatamente successivo nel caso di Borsa chiusa) con la data prestabilita dal partecipante e l’importo viene messo a disposizione del richiedente alla data e secondo le modalità dallo stesso indicate. Qualora alla data individuata per la valorizzazione del rimborso il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo programmato la relativa disposizione verrà eseguita sino a concorrenza delle quote disponibili. In tal caso la SGR avviserà tempestivamente il partecipante. 5. Le istruzioni per il rimborso programmato di quote si intendono valide fino a comunicazione di revoca da parte del partecipante da far pervenire alla SGR entro il trentesimo giorno antecedente la data prestabilita per il rimborso. Entro il medesimo termine il partecipante può chiedere di non procedere al singolo disinvestimento in scadenza, senza che ciò comporti decadenza dal piano di rimborso. Qualora il partecipante si avvalga di tale facoltà per più di due volte consecutive, ovvero per due volte consecutive non sia possibile dar corso al rimborso programmato in quanto il controvalore delle quote non raggiunge l’ammontare dell’importo programmato, la SGR si riserva la facoltà di revocare la disposizione di rimborso programmato. In ogni caso, la revoca del rimborso programmato non comporta onere di alcun tipo per il partecipante al fondo. 6. È fatto salvo il diritto del partecipante di chiedere in qualsiasi momento ulteriori rimborsi in aggiunta a quelli programmati. VII. Modifiche del regolamento 1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. 2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti - diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati. 3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quanto determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti. 4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti. 5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta. Pagina 14 di 15 VIII. Liquidazione del Fondo 1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data: - in caso di scioglimento della SGR; - in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi. 2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione. 3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità: a) l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione e il rimborso delle quote; b) la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono; c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione; d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione; e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, la Banca Depositaria, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese; f) la Banca Depositaria, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione; g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie; h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e); i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse. Pagina 15 di 15
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