mercato del lavoro

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f
confsal
Anno XIX - numero
31
Venerdì 26 settembre 2014
Confederazione
E u r o p e a
dei Sindacati
Indipendenti
Tariffa R.O.C. Poste Italiane S.p.a.
Spedizione in A bbonamento Postale
D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 1 - DC B Roma
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A bbonamento annuale Euro 26,00
La copia si può anche acquistare
nelle nostre sedi C onfsal in tutta Italia
SETTIMANALE DI POLITICA E INFORMAZIONE SINDACALE
CONFEDERAZIONE GENERALE SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
Sito Internet: www.confsal.it
L’articolo 3 della Legge 28 giugno
2012, n. 92, e successive modifiche
ed integrazioni, intitolato “Tutele in
costanza di rapporto di lavoro”, ha
la finalità di assicurare ai lavoratori
dipendenti da imprese operanti in
settori non coperti dalla normativa
in materia d’integrazione salariale
una tutela in costanza di rapporto
di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per
cause previste dalla normativa in
materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
A tal fine, recita la circolare Inps
n. 100/2014, il comma 4 del predetto articolo prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi collettivi e contratti collettivi,
anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale.
L’istituzione di tali Fondi è obbligatoria in relazione alle imprese che
occupano mediamente più di quindici dipendenti. Entro i successivi tre
mesi, con decreto non regolamentare
del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si
provvede all’istituzione presso l’Inps
dei predetti Fondi (Fondi di Solidarietà).
In alternativa e con riferimento ai
settori nei quali siano operanti alla
Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
il Fondo di solidarietà
residuale non ha personalità giuridica, costituisce
una gestione dell’inps e
gode di autonoma gestione
finanziaria e patrimoniale.
il Fondo ha l’obbligo
del bilancio in pareggio e
non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
gli interventi a carico
del Fondo sono concessi
entro i limiti delle risorse
già acquisite.
il Fondo ha l’obbligo di
presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto
anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al
momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi
di bilancio (art. 6 del decreto citato).
Sulla base del bilancio
di previsione il Comitato
amministratore, organo
di gestione del Fondo, ha
facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo
delle prestazioni o la misura dell’aliquota di con-
Società
Cultura
Lavoro
E-mail: redazione@confsal.it
MERCATO DEL LAVORO
Fondo di solidarietà residuale
Disciplina di finanziamento - Adempimenti procedurali
Modalità di compilazione del flusso Uniemens-contabilità
data di entrata in vigore della Legge
n. 92/2012 consolidati sistemi di bilateralità, il comma 14 consente che
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano adeguare le Fonti normative ed
istitutive dei rispettivi Fondi bilaterali ovvero dei Fondi interprofessionali, di cui all’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, alle finalità di tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di
riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa, previste dalla Legge n.
92/2012 (Fondi bilaterali puri).
tribuzione, da adottarsi
con Decreti direttoriali
del Ministero del Lavoro e
del Ministero dell’Economia e Finanze, secondo
le modalità previste dall’articolo 3, comma 29 e
30, della Legge n.
92/2012 e successive
modifiche ed integrazioni.
il Comitato amministratore del Fondo è composto da cinque esperti
designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e cinque esperti designati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori
comparativamente più
rappresentative a livello
nazionale, nonché da due
Dirigenti in rappresentanza rispettivamente del Ministero del Lavoro e del
Ministero dell’Economia e
Finanze. per la composizione, durata delle cariche
e compiti del Comitato
amministratore del Fondo
si rimanda agli articoli 2 e
3 del citato decreto.
gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e
nella misura previsti dal
regolamento di contabilità
dell’istituto, sono a carico
del Fondo e vengono fi-
nanziati nell’ambito della
contribuzione dovuta, ai
sensi dell’articolo 3, comma 9, della Legge n.
92/2012.
Ambito di applicazione
Settore e tipologia
del datore di lavoro
il Decreto ministeriale
n. 79141 del 7 febbraio
2014 non identifica i settori in cui devono operare le
imprese rientranti nel
Fondo residuale ma, richiamando le disposizioni
dell’articolo 3 comma 19
Infine, il comma 42 prevede che i
Fondi di solidarietà di settore, già
istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle nome previste dalla legge stessa,
sulla base di accordi collettivi e contratti collettivi da stipulare tra le organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale.
Tali accordi vanno recepiti in decreti non regolamentari del Ministro
del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Finanze, che abrogano i
decreti ministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.
della Legge n. 92/2012, ne
prevede l’istituzione per le
“imprese non rientranti
nel campo di applicazione
della normativa in materia
d’integrazione salariale”.
Rientrano nell’ambito
di applicazione del Fondo
residuale le imprese individuate per esclusione - in
relazione al settore di attività economica esercitata,
o tipologia di datore di lavoro o dimensione - dalla
applicabilità della normativa disciplinante le integrazioni salariali ordinaria o
straordinaria. al fine dell’individuazione dei soggetti destinatari occorre rile-
all’interno
❐ Confsal-Unsa. 11 ottobre
2014: “Contratto Day” Manifestazione di protesta
❐ Confsal-Fials. Convegno su
mobilità e ambiente indetto
dalla Segreteria regionale
In via residuale, laddove non vengano stipulati accordi di cui ai citati
commi 4 e 14, l’articolo 3, comma
19 della Legge n. 92/2012 prevede, a
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’attivazione di un Fondo di solidarietà
residuale - da istituirsi, con decreto
non regolamentare del Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze - volto a tutelare,
in costanza del rapporto di lavoro, il
reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese appartenenti ai settori
non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia
d’integrazione salariale, con più di
quindici dipendenti.
Il comma 19-ter dell’articolo 3
della Legge n. 92/2012 ha previsto
la sospensione dall’obbligo di contribuire al Fondo residuale, con decreto
del Ministro del Lavoro, qualora alla
data del 1° gennaio 2014 risultino in
corso procedure finalizzate alla costituzione dei Fondi di solidarietà di
cui al comma 4, fino al completamento delle medesime procedure entro il 31 marzo 2014. In caso di
mancata costituzione del Fondo di
solidarietà in tale data, l’obbligo è
comunque ripristinato anche per le
mensilità sospese.
In attuazione della previsione dell’articolo 3, comma 19 della Legge n.
92/2012, con il Decreto interministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014
(G.U. n. 129 del 6 giugno 2014), è
stato istituito presso l’Inps il suddetto Fondo residuale.
vare che, in linea con la
giurisprudenza comunitaria, si intende per imprenditore qualunque soggetto
che svolge attività economica e che sia attivo su un
determinato mercato.
non sono soggette alla
disciplina del Fondo residuale le imprese per le
quali sussiste l’obbligo di
contribuzione ad un Fondo di solidarietà istituito ai
sensi del comma 4, ovvero
del comma 14, dell’articolo
3 della Legge n. 92/2012
ovvero che rientrano nel
campo di applicazione di
Fondi di settore preesistenti istituiti ai sensi della
Legge n. 662/1996 e Legge n. 449/1997 ed adeguati alle disposizioni dell’articolo 3 della Legge n.
92/2012.
Si osserva che l’articolo
1, commi 7 e 8, della Legge n. 92/2012, prevede
che le disposizioni riportate nella legge in esame
non sono applicabili nei
confronti dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del D.lgs n.
165/2001, e s.m.i. fino all’emanazione di iniziative
normative ad opera del
Ministro per la pubblica
amministrazione e la
Semplificazione per l’individuazione e definizione
degli ambiti, modalità e
tempi di armonizzazione
della disciplina relativa ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
La normativa dell’art. 3
è applicabile, conseguentemente, ai dipendenti di
aziende e amministrazioni
non rientranti nell’elencazione di cui al comma 2,
dell’art. 1 del D.lgs. n. 165
del 30 marzo 2001 anche
se iscritti alle Casse pensioni della gestione Dipendenti pubblici, quali ad
esempio i dipendenti di
aziende private - originariamente amministrazioni
pubbliche - che sono
iscritti alle predette casse
pensionistiche per aver
esercitato, all’atto della depubblicizzazione dell’Ente,
l’opzione per il regime previdenziale preesistente.
il comma 19-bis dell’articolo 3 della Legge n.
92/2012 prevede che qualora si proceda alla stipula
di ulteriori accordi e contratti collettivi volti alla coa pagina 2
VEnERDì 26 SETTEMbRE 2014
2/DaLLa pRiMa pagina
➧ stituzione di un Fondo di cui al comma
4 dell’articolo 3, le relative imprese non
sono più soggette alla partecipazione al
Fondo residuale a far data dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del Decreto istitutivo del nuovo Fondo
settoriale, ferma restando la gestione a
stralcio delle prestazioni già deliberate.
i contributi eventualmente già versati
o dovuti, in base al Regolamento, restano
acquisiti al Fondo residuale. il Comitato
amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla tecnostruttura dell’inps,
può proporre il mantenimento, in capo alle imprese del relativo settore, dell’obbligo
di corrispondere la quota di contribuzione
necessaria al finanziamento delle prestazioni già deliberate.
Requisito dimensionale del datore
di lavoro
al Fondo residuale contribuiscono solo le imprese che impiegano mediamente
più di quindici dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente.
nella determinazione del numero dei
dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica
(lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con
esclusione degli apprendisti, degli assunti
con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo.
i lavoratori part-time sono conteggiati
nel complesso del numero dei lavoratori
dipendenti in proporzione all’orario svolto,
rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate
dall’articolo 6 del Decreto-legge n.
61/2000; i lavoratori intermittenti sono
conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre. i lavoratori
ripartiti sono computati nell’organico
aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole che
disciplinano il rapporto di lavoro.
il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei
dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di
sospensioni stagionali; per le aziende di
nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda,
si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. per il primo
mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale
di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel caso di
oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso
l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati
occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga
successivo al semestre nel quale sono
stati occupati, in media, fino a quindici
dipendenti.
Prestazioni
ai lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, dalle imprese rientranti nel proprio
campo di applicazione, che siano interes-
MERCATO DEL LAVORO
Fondo di solidarietà residuale
sati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, il Fondo riconosce un assegno ordinario, in relazione alle medesime causali previste dalla normativa in
materia di cassa integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria, con esclusione
della cessazione, anche parziale di attività.
La prestazione può essere riconosciuta
esclusivamente ai lavoratori dipendenti di
imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro.
La misura dell’assegno ordinario è pari all’integrazione salariale, ridotta di un
importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della Legge 28 febbraio 1986, n.
41, con l’applicazione dei massimali previsti dalla cassa integrazione guadagni ordinaria. Tale riduzione rimane nelle disponibilità del Fondo.
agli interventi e ai trattamenti previsti
dal Fondo nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa si applica, per
quanto compatibile, la normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Ciascun intervento è corrisposto fino a
un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili trimestralmente, in via
eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un
biennio mobile.
Le domande di finanziamento presentate dalla singola azienda possono essere
accolte entro i limiti delle risorse esistenti
nel Fondo.
Si fa riserva di fornire, con successiva
circolare, le istruzione amministrative ed
operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni
nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.
a decorrere dal 1 gennaio 2020, ciascuna domanda potrà essere accolta nei
limiti della contribuzione dovuta (tetto
aziendale) negli otto anni precedenti dall’impresa richiedente, detratte le prestazioni già autorizzate e le relative contribuzioni correlate.
al fine di determinare correttamente il
tetto aziendale, si fa esclusivo riferimento
alla contribuzione dovuta, nonché alle
prestazioni erogate, dell’impresa richiedente, a nulla rilevando trasferimenti parziali di rami d’azienda.
Le prestazioni concesse dal Fondo non
possono comunque essere erogate in carenza di disponibilità.
nei casi di erogazione della prestazione
è previsto che il Fondo residuale versi, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla
prestazione, utile per il conseguimento del
diritto alla pensione, ivi compresa quella
anticipata, e per la determinazione della
sua misura.
La contribuzione dovuta è computata
in base a quanto previsto dall’articolo 40
della Legge 4 novembre 2010, n. 183: il
valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi di fruizione dell’assegno ordinario è pari all’importo della
normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento. il predetto importo deve essere deter-
Direttore MARCO PAOLO NIGI
Direttore responsabile FEDERICO DE LELLA
Comitato di redazione:
SOCIETà CULTURA LAVORO
Confederazione generale
Sindacati Autonomi Lavoratori
Settimanale di politica e informazione sindacale
Domenico Dimilta - Francesca Pizzoli - Barbara Cappiello
DIREzIOnE: Viale di Tratevere, 60 - 00153 Roma
Tel. 06 5809705 • Tel./Fax 06 5800370 - Tel. 06 5816496
e-mail: redazione@confsal.it - scl_info@yahoo.it
minato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’istituto nella circolare n. 11 del 24 gennaio 2013, punto 7.
La contribuzione correlata è dovuta
sulla base dell’aliquota di finanziamento
del Fondo di iscrizione del lavoratore per
tempo vigente. Tale aliquota va computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva
nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite
della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del D.L. n.
384/1992, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 438/1992.
Finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà
sono finanziate dai seguenti contributi:
a) un contributo ordinario dello 0,50%
della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti
(esclusi i Dirigenti), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico
del lavoratore;
b) un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra
alla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le
imprese che occupano fino a 50 dipendenti e del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Le imprese che rientrano nell’ambito
di applicazione del Fondo residuale, che
abbiano una media occupazionale maggiore di quindici dipendenti, sono tenute
a versare i contributi di finanziamento a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
ai contributi di finanziamento di cui
trattasi si applicano le disposizioni vigenti
in materia di contribuzione previdenziale
obbligatoria, compreso l’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
Adempimenti procedurali
Codifica Aziende
Le imprese rientranti nell’ambito di
applicazione del decreto (vedi punto 3) dovranno essere contraddistinte dal Ca
“0J”, che, dal 1/1/2014, assume il significato di “azienda tenuta al versamento
dei contributi ex D.i. n. 79141/2014
(Fondo solidarietà residuale)”.
a tal proposito si procederà ad attribuire il codice di autorizzazione “0J” (zero
J) alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale. Tale attribuzione avverrà in automatico, a cura della Direzione generale. Le
imprese potranno visualizzare l’avvenuta
attribuzione del codice “0J” sul Cassetto
previdenziale aziende.
poiché il contributo è mensilmente dovuto solo dalle imprese che hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “0J” il controllo del requisito occupazionale di più di
15 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata secondo
le modalità previste al punto 3.2.
Le imprese che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e
realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più
matricole, dovranno dare comunicazione
alle Strutture territoriali inps di competenza per consentire l’attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il
nuovo significato di “azienda che opera
su più posizioni tenuta al versamento dei
contributi relativi al Fondo solidarietà residuale”.
nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti
attribuiti dall’istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.
Contributo ordinario. Modalità di
compilazione del flusso Uniemens
Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da
gennaio a settembre 2014, valorizzando all’interno di <Denunciaaziendale> <altrepartiteaDebito> - l’elemento <altreaDebito> ed indicando i seguenti dati: in
<CausaleaDebito> il codice “M131” che
assume il significato di “Contributo ordinario Fondo Residuale gennaio-settembre
2014”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in
<SommaaDebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.
il contributo ordinario dovuto per le
mensilità in relazione alle quali i termini
di versamento non risultano scaduti alla
data di pubblicazione della presente circolare, dovrà essere versato alle ordinarie
scadenze di legge.
invece, il contributo ordinario dovuto
per le mensilità da gennaio a luglio 2014
dovrà essere versato non oltre il giorno 16
del terzo mese successivo alla predetta
data (deliberazione n. 5 del Consiglio di
amministrazione
dell’istituto
del
26/3/1993, approvata con D.m. n.
7/10/1993, circolare n. 292 l
23/12/1993, punto 1).
Con riferimento a tali mensilità, l’importo del contributo dovrà essere maggiorato degli interessi al tasso legale dell’1%
(Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze emanato il 13/12/2013) computati dal 7/06/2014 - giorno successivo
alla pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale
del Decreto istitutivo del Fondo residuale
- e fino alla data di versamento.
ai fini del versamento degli interessi
legali, le aziende valorizzeranno - all’interno di <Denunciaaziendale> <altrepartiteaDebito> – l’elemento <altreaDebito>
indicando i seguenti dati:
• in <CausaleaDebito> il codice
“Q900” avente il significato di “Oneri accessori al tasso legale”
• in <SommaaDebito> l’importo degli
interessi legali.
a decorrere dal mese di ottobre 2014,
ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti,
con esclusione dei dirigenti.
non saranno, pertanto, più previste
modifiche procedurali per la compilazione
del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo
10/2014, saranno implementate al fine di
recepire le suddette disposizioni.
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L’organo di stampa è aperto a tutte le collaborazioni che, per necessità redazionali, potrebbero
tuttavia non essere integralmente accolte. Non si
pubblicano articoli già comparsi su altri giornali.
associato
all’Unione
Stampa
Periodica
italiana
DaLLa pRiMa pagina/3
VEnERDì 26 SETTEMbRE 2014
feDerAziOni
CONFSAL-UNSA
il pubblico impiego
si ribella!
a
fianco la locandina della
Manifestazione nazionale
di Roma fissata per sabato 11
ottobre 2014, per affiggerla
nelle bacheche sindacali.
Sottolineo quanto è importante la presenza di ognuno alla Manifestazione dell’11 ottobre: non possiamo permettere
a nessun governo di umiliarci
in questo modo senza reagire
con un moto di orgoglio.
L’ennesimo blocco stipendiale e contrattuale per l’anno
2015, che non riguarda tutti i
dipendenti pubblici, ma solo
una parte - tra cui noi - è l’ennesimo colpo di frusta usato
dalla classe politica verso quei
lavoratori che vengono considerati di serie b, solo perché
impegnati nel settore pubblico.
Come possiamo continuare
ad accettare senza far sentire
la nostra voce pubblicamente,
senza esprimere il nostro sdegno e senza urlare le nostre rivendicazioni dopo anni senza
contratti, senza adeguamenti
L
e istituzioni di puglia e basilicata
non portano risposte al Convegno
organizzato dalla Confsal-Fast.
assenti eccellenti la Regione basilicata e il Sindaco di potenza, che avevano assicurato la loro presenza, e assente ingiustificata, ancora una volta,
la Regione puglia al Convegno organizzato dalla Confsal-Fast di puglia e basilicata sui temi strategici di mobilità e
ambiente.
L’incontro si è svolto il 26 settembre
a Foggia, a cura della Segreteria regionale Confsal-Fast, avendo come tema
la Cooperazione transregionale dei due
territori, e ha visto ampia partecipazione di pubblico e di intervenuti, tutti interessati alle direttrici di sviluppo.
presenti il Sindaco di Foggia Franco
Landella, il presidente della Commissione ambiente e Territorio del Comune di Foggia, il Consigliere pasquale
Cataneo, e la Dirigenza della ConfsalFast, nelle persone del Segretario nazionale pietro Serbassi, del Segretario
organizzativo nazionale angelo D’ambrosio e del Segretario regionale di puglia e basilicata Vincenzo Cataneo. a
moderare, il giornalista Filippo Santigliano.
Tuttavia, resta confermata la presenza della Regione basilicata al Tavolo
tecnico, dal momento che l’assessore
all’ambiente e Territorio della Regione
basilicata, aldo berlinguer, ha fatto recapitare agli organizzatori una relazione nella quale si ribadisce l’utilità della
continuazione del dibattito già avviato
nei mesi scorsi e si conferma la disponibilità per ogni ulteriore collaborazio-
stipendiali, con il potere di acquisto crollato, con la vessazione di nuove tasse e con il costo
della vita che continua a crescere.
non possiamo più delegare
nessuno per lottare per i nostri
diritti, per il nostro benessere e
per quello dei nostri cari. Dobbiamo assumerci la responsabilità di fare ognuno la sua
parte.
Scendiamo in piazza per
chiedere ascolto al governo e
per far inserire nella prossima
Legge di Stabilità la soluzione
politica ed economica al dramma del blocco dei contratti e
degli stipendi.
Tenetevi liberi sabato 11
ottobre. Venite in piazza con
le vostre famiglie per difendere i vostri diritti e quelli di
tutti i lavoratori del pubblico
impiego.
Massimo Battaglia
Segretario generale
Confsal-Unsa
CONFSAL-FAST
Convegno su mobilità e ambiente
Organizzato dalla Segreteria regionale su temi strategici
ne e per dare vita a una Cabina di regia formata da istituzioni, parti sociali
e imprese sul tema.
Tra i temi sviscerati la questione dei
depuratori di Capitanata gestiti da pura srl, che non istituisce un servizio di
reperibilità dei lavoratori peggiorando
notevolmente, di fatto, la situazione
delle acque reflue in provincia di Foggia, come testimoniano le recenti inchieste della procura della Repubblica.
poi si parla di mobilità, con la questione dell’aeroporto gino Lisa di Fog-
gia, recentemente oggetto delle cronache per le proposte di una enigmatica
società che si sarebbe fatta avanti, ma
che resta ancora impantanato tra il rilascio del Via e l’antiqua questione dell’allungamento della pista. in questo
caso, ancora una volta, l’assenza della
Regione puglia si fa eloquente.
E poi si parla di strade, infrastrutture e mobilità sostenibile.
abbiamo una desueta linea San Severo - Termoli a binario unico da tempo immemore, la tratta ferroviaria Fog-
gia - potenza che, forte degli investimenti della Regione basilicata, potrebbe essere potenziata da subito, se solo
la Regione puglia rispondesse all’appello, per favorire il transito di merci e lavoratori anche dalla zona industriale di
San nicola di Melfi.
E poi, come spiega il Consigliere comunale pasquale Cataneo, la questione dell’alta velocità che, fermandosi a
Cervaro, di fatto bypasserà la città di
Foggia, facendoci fuori, per l’ennesima
volta, da una infrastruttura che potrebbe essere, una volta per tutte, volano per l’economia e il turismo della Capitanata (si pensi al gargano, che dista
diverse ore dal primo aeroporto utile),
con ricadute su tutto il territorio regionale.
Convincente e pressante l’intervento
del sindaco di Foggia Franco Landella,
che in prima persona, rispondendo a
ogni quesito con chiarezza, alza la posta e si fa promotore di una iniziativa
che non lascia scampo. non un dibattito, questa volta, ma un Tavolo tecnico
che coinvolga i Sindaci del potentino.
nella mattinata, sempre nella stessa
sede, si è concluso anche il Congresso
regionale di Confsal-Fast puglia, durante il quale sono stati illustrati i risultati dei Congressi provinciali di bari
e Foggia, nominate le Commissioni interne ed eletti il neo-Segretario regionale di Confsal-Fast Ferrovie puglia Vincenzo Cataneo e il delegato nazionale
Michele Cataneo, entrambi foggiani.
Durante la serata premiati gli allievi
dell’istituto Einaudi - grieco di Foggia,
che hanno curato il catering.
VEnERDì 26 SETTEMbRE 2014
4/inFORMaziOni
Società Cooperativa Editoriale
pubblica il volume:
CULTURA LAVORO
lo snals dagli anni ottanta al 2001
La “Lista n. 1” come fattore di cambiamento
di Andrea Famiglietti
il libro rappresenta un considerevole impegno di analisi, da parte dell’autore, di osservazioni e prospettive della storia sindacale dello Snals, incastonata nelle alterne vicende della politica scolastica italiana relativa ad un arco temporale di circa vent’anni: dall’inizio degli anni ottanta al 2001.
il volume è suddiviso in quattro capitoli:
i° Capitolo) Lo Snals degli anni ottanta. Viene evidenziato, in questo capitolo, il contesto storico relativo alla scolarizzazione di
massa, alla legislazione delegata ed all’esperienza della partecipazione democratica, ricostruito come sfondo sul quale si sviluppano le vicende contrattuali degli anni ottanta, i rapporti tra lo Snals e il mondo della politica di quegli anni, il carisma di gallotta e l’esordio di Marco paolo nigi a livello nazionale, dalla ribalta del quinto Congresso nazionale dello Snals, nel 1988.
ii° Capitolo) La “Lista n. 1” come fattore di cambiamento rispetto al progetto originario dello Snals, ormai in netto ritardo, specialmente nell’ultimo decennio del ‘900, a fronte delle esigenze della scuola e dei suoi operatori.
in questa sezione emergono le linee politico-culturali del movimento che faceva capo a Marco paolo nigi, le diverse problematiche relative alla complessa tematica scolastica, le nuove prospettive delineate dalle proposte di quella nuova aggregazione
interna che, fin dai primi anni novanta, si propose come concreta e credibile alternativa al potere esercitato da gallotta per tanti
anni, come unico sbocco possibile per la sopravvivenza dello Snals di fronte alle sfide che maturavano nella società italiana e nel
nuovo orizzonte europeo nei quali doveva collocarsi e confrontarsi il sistema scolastico nazionale.
iii° Capitolo) È un capitolo denso nel quale, attraverso una minuziosa e documentata ricostruzione dei contrasti fra maggioranza e opposizione, si ripercorrono gli anni della costituzione delle aggregazioni interne e delle relazioni fra i vari gruppi, della
nuova alleanza fra Marco paolo nigi e gallotta, solennemente sancita dalla partecipazione al Congresso nazionale dello Snals del
1995, con una lista unica.
in quegli anni lo Snals, il più rappresentativo sindacato della scuola, era chiamato a misurarsi con le riforme scolastiche,
quelle attese e quelle realizzate, e con la prima configurazione giuridica dell’autonomia, suo obiettivo storico.
iV° Capitolo) L’ultimo capitolo è riservato alla puntuale cronologia degli avvenimenti più rilevanti, interni ed esterni, che
segnalano il declino dello Snals ed il corso finale della parabola discendente di gallotta, dopo ventuno anni alla guida della
Segreteria generale dello Snals.
il Consiglio nazionale di Fiuggi del gennaio 2001 costituisce il crocevia della storia dello Snals, rappresenta il passaggio da
una stagione culturale, sindacale ed umana vissuta tra successi e sconfitte e la nuova stagione del risveglio, aperta alla speranza della ricostruzione democratica ed al rilancio della qualità della vita e delle relazioni interne del più importante sindacato della scuola italiana, sulla base di un rinnovato entusiasmo e di una ritrovata consapevolezza.
a giudizio dello scrivente il volume potrebbe costituire un importante strumento di consultazione dei dirigenti sindacali, dei
terminali associativi e dei delegati scuola, un loro utile punto di riferimento per la conoscenza e l’approfondimento della storia
dello Snals nonché per l’acquisizione di una più ampia visione complessiva delle strategie del sindacato.
il Segretario generale dello Snals
Marco Paolo Nigi
Pag. 232
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