58 28 gennaio 2015 SPECIALE PER LA CGIL I decreti attuativi In questo numero: Disoccupazione per i parasubordinati e l’Assegno di disoccupazione. Continuiamo l’analisi dello schema di decreto sui nuovi ammortizzatori sociali. In questa seconda parte trattiamo della nuova indennità (DIS- I decreti attuativi del Jobs Act-seconda parte-: coordinati e continuativi, in precedenza esclusi dalla Indennità una- La disoccupazione per i co.co.pro e co.co.co (DISCOLL); L’Assegno di disoccupazione (ASDI) tantum, del nuovo assegno di disoccupazione (ASDI) previsto per i pag.1-2-3 COLL) prevista sia per i collaboratori a progetto sia per i collaboratori disoccupati che non riescono ad ricollocarsi e che sono in precarie condizioni economiche, infine del contratto di ricollocazione, una sorta di dote unica lavoro. Rapporti di Collaborazione Co.Co e a Progetto (Titolo II,art.15) Indennità di disoccupazione Introdotta in via sperimentale per il 2015, per eventi di disoccupazione Circolare INCA sulla legge di Stabilità 2015: Alcuni questioni da chiarire pag.3-4 involontaria verificatesi dal 1.1.2015 al 31.12.205, in attesa degli interventi di semplificazione, modifica, superamento di queste forme contrattuali. L’eventuale estensione dell’indennità agli anni successivi dovrà essere prevista da successivi provvedimenti legislativi così come le risorse occorrenti. Requisiti: Iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA con Stato di disoccupazione al momento della domanda (disponibilità immediata allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa. Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti.) segue a pag.2 Le indennità antitubercolari: circolare INPS n°2/2015 pag.4 Disoccupazione: dal 1.1.2015 estesa la tutela oltre ai collaboratori a progetto anche ai coordinati e continuativi 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare (2014) precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. 1 mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento, oppure o un rapporto di collaborazione pari ad almeno 1 mese con un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di 1 mese di contributi. Per i periodi di fruizione della Dis-Coll non è riconosciuta la contribuzione figurativa. Domanda e decorrenza: domanda entro 68 gg dalla fine del rapporto di lavoro (termine di decadenza) e decorre: Misura Calcolo del reddito medio mensile La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi. Importo la modalità è identica alla NASpI, Il trattamento quindi è pari al 75% del reddito nei casi in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195,00 euro mensili, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT; se di importo superiore, l’indennità è incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra il reddito medio mensile e il predetto importo. Massimale: L’indennità mensile, come per la NASpI, non può in ogni caso superare i 1.300,00 euro nel 2015, importo da rivalutare anch’esso annualmente. Riduzione: a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione l’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% ogni mese. Durata: La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento, nel limite massimo di sei mesi. Per il calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo a erogazione della prestazione. 2 dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l’ottavo giorno; Nuova occupazione del collaboratore con contratto di lavoro subordinato della durata: Pari o inferiore a 5 gg, la DIS-COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie . Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. Superiore a 5 gg, il lavoratore decade dal diritto alla Dis-Coll. Nuova attività del collaboratore in forma autonoma: La Dis-Coll è compatibile con attività dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione (4.800 euro lordi). Obbligo di comunicare all’INPS, pena decadenza dal diritto, entro un mese dall’inizio dell’attività, il reddito che presume di conseguire. Se il reddito prodotto rientra nel limite di cui sopra, l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto rapportato al periodo temporale intercorrente tra la data di inizio attività e la data in cui termina la fruizione della indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Eventuale conguaglio in sede di presentazione dei redditi. Assegno di disoccupazione –ASDI(titolo III, art.16) Introdotto in via sperimentale per il 2015 a decorrere dal 1°maggio 2015 a sostegno del reddito dei lavoratori che, al termine della fruizione dell’intera Naspi entro il 31.12.2015, non hanno ancora trovato nuova occupazione e si trovano in condizione di bisogno. Segue a pag.3 INCA INFormazione – N.58 Nel primo anno di applicazione la priorità dell’intervento è nei confronti di: Lavoratori con carichi di famiglia ( con minori) Lavoratori vicini al pensionamento senza però averne ancora maturato i requisiti Il lavoratore deve collaborare attivamente alle iniziative predisposte dall’agenzia. Ammontare del Voucher Proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità. L’Agenzia ha diritto ad incassarlo soltanto a risultato ottenuto. Durata: max 6 mesi Importo: 75 % dell’ultimo trattamento percepito di Naspi, ma non superiore a un tetto massimo pari alla misura dell’assegno Sociale (€ 448,52 nel 2015). Obbligatoria la partecipazione alle iniziative di attivazione (impegno di ricerca attiva del lavoro, disponibilità a partecipare a iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro ecc) pena la perdita del beneficio. Necessario Decreto interministeriale entro 90giorni dall’entrata in vigore della legge per definire criteri e condizioni per la fruizione dell’ASDI. L’estensione dell’ASDI negli anni successivi al 2015 dovrà essere prevista da successivi provvedimenti legislativi con le necessarie coperture economiche di finanziamento. Contratto di ricollocazione (titolo IV, art.17) Presso INPS è istituito il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria. Voucher Il lavoratore licenziato illegittimamente per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo (art 4 e 24 della legge 223/1991) ha diritto di ricevere dal Centro per l’Impiego territorialmente competente un VOUCHER/ dote individuale di ricollocazione, a condizione che effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità. Con il Voucher, presentato a una agenzia per il lavoro pubblica o privata accreditata, il lavoratore ha diritto a sottoscrivere un contratto di ricollocazione che preveda: 3 Assistenza nella ricerca di nuova occupazione ben programmata, strutturata… La messa in campo di iniziative di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti, confacenti alle capacità del lavoratore e alle condizioni del marcato del lavoro della zona di presa in carico del lavoratore. Circolare INCA N°3/2015- Legge 190/2014 (stabilità 2015) Con la circolare citata INCA nazionale interviene sugli aspetti previdenziali contenuti nella legge di stabilità 2015. Dalla circolare INCA, a cui rinviamo per approfondimenti, richiamiamo due questioni che, per quanto riguarda l’applicazione operativa, sono in divenire. Necessitano cioè di interventi interpretativi, chiarificatori, da parte dell’INPS: il pagamento delle rate di pensione e le misure relative al calcolo delle pensioni. Modifiche al pagamento delle rate di pensione (comma 302) Le modifiche riguardano, dal gennaio 2015, lo slittamento dal 1° al 10 di ogni mese del pagamento da parte dell’INPS dei trattamenti pensionistici del settore pubblico e privato, delle provvidenze economiche dei minorati civili ma anche delle rendite Inail. Come INCA commenta, ad oggi non è chiaro se la norma riguardi lo spostamento al 10 del mese per tutti coloro che sono titolari di due dei trattamenti detti e già unificati, oppure se riguarda solo i bititolari di pensione INPS (in pagamento il 1° del mese) e ex-Inpdap ( in pagamento il 16 del mese). INPS, con un comunicato stampa (allegato alla circolare INCA), rende noto che per il mese di Gennaio nulla è modificato. Per i mesi successivi, INPS si impegna a trovare una soluzione al problema che però riguarda solo i bititolari di pensione INPS e exINPDAP. INPS è Inoltre intenzionata, nonostante la norma di legge, a mantenere in vigore le precedenti date del 1° e del 16 del mese senza aggiungere un’altra scadenza per i pagamenti. Segue a pag.4 INCA INFormazione – N.58 Misure in materia di calcolo delle pensioni (comma 707 e 708) Al fine di limitare l’importo della quota di pensione (quota C) relativa all’anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 e determinata secondo il calcolo contributivo (quindi i soggetti con più di 18 anni al 31.12.1995), il comma 707 prevede che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non possa eccedere quello che sarebbe stato liquidato con le regole previgenti la legge Fornero (art.24, comma 2, legge 214/2011) (calcolo retributivo). Come ben specificato da INCA, per determinare la quota di pensione relativa alla anzianità contributiva successiva al 31.12.2011 va effettuato sia il calcolo contributivo che quello retributivo e l’importo da porre in pagamento è quello che risulta inferiore. Per i soggetti con alte retribuzioni (quanto alte?) è probabile che la quota retributiva sia inferiore a quella contributiva e quindi la pensione complessiva sarà ridotta mentre per gli “umani” (cioè la maggioranza dei lavoratori) sicuramente la quota contributiva risulterà inferiore di quella retributiva e dunque la pensione complessiva sarà la somma della quota retributiva (per le anzianità al 31.12.2011) e della quota contributiva (per le anzianità dal 1.1.2012). Rimane il dubbio su quale debba essere la consistenza dell’anzianità contributiva successiva al 31.12.2011: è quella maturata fino al pensionamento (esempio pensionamento nel 2015 con 43 anni di contributi) oppure è quella necessaria per conseguire il diritto alla pensione (nel 2015, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 e 6 per gli uomini)? INCA fa notare che, con questa seconda ipotesi, si determinerebbe una evidente discriminazione nei confronti delle donne e, per entrambi i generi, un riduzione comunque dell’anzianità complessivamente maturata. Nel merito INPS non ha ancora emesso circolari interpretative, si è limitato, con messaggio 211/2015 (allegato alla circolare INCA) a comunicare che, in attesa di istruzioni operative, le pensioni con decorrenza 2015 di soggetti con più di 18 anni al 1995, saranno liquidate tutte in via provvisoria. La limitazione del calcolo delle pensioni è retroattivo, si applica anche a quelle già liquidate alla data del 1° gennaio 2015 (pensioni con decorrenza tra il 2012 e il 2014), con effetto però a decorrere da tale data, quindi senza recupero di somme pagate in eccedenza. TBC INPS circolare n°2/2015 (Link) Gli importi delle indennità antitubercolari sono correlati alla dinamica del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Viste le variazioni percentuali di perequazione automatica, pari rispettivamente al 1,1% dal 1°gennaio 2014 (in luogo della misura provvisoria del 1,2%)e allo 0,3% dal 1°gennaio 2015 (in via provvisoria), sono stabiliti, per il 2014 e per il 2015, gli importi delle seguenti indennità: 2014 2015 € 13,11 € 13,15 € 6,56 € 6,58 Indennità post-sanatorialeassicurati (giornaliera). € 21,86 € 21,92 Indennità post-sanatorialefamiliari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari (giornaliera). € 10,93 € 10,96 Assegno di cura o di sostentamento (mensile) € 88,19 € 88,45 Indennità giornalieraassicurati. Indennità giornaliera familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari. Patronato INCA CGIL Lombardia Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI) Tel. 02-26254333 A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia La newsletter è anche su http://wiki.inca.lombardia.it/ Per informazioni e chiarimenti contattare: Enzo.mologni@cgil.lombardia.it È vietata la riproduzione e la diffusione. 4 INCA INFormazione – N.58
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