n° 58 del 28 gennaio 2015

58
28 gennaio 2015
SPECIALE PER LA CGIL
I decreti attuativi
In questo numero:
Disoccupazione per i parasubordinati e l’Assegno
di disoccupazione.
Continuiamo l’analisi dello schema di decreto sui nuovi ammortizzatori
sociali. In questa seconda parte trattiamo della nuova indennità (DIS-
I decreti attuativi del
Jobs Act-seconda parte-:
coordinati e continuativi, in precedenza esclusi dalla Indennità una-
La disoccupazione per i
co.co.pro e co.co.co (DISCOLL); L’Assegno di
disoccupazione (ASDI)
tantum, del nuovo assegno di disoccupazione (ASDI) previsto per i
pag.1-2-3
COLL) prevista sia per i collaboratori a progetto sia per i collaboratori
disoccupati che non riescono ad ricollocarsi e che sono in precarie
condizioni economiche, infine del contratto di ricollocazione, una sorta
di dote unica lavoro.
Rapporti di Collaborazione Co.Co e a Progetto (Titolo II,art.15)
Indennità di disoccupazione
Introdotta in via sperimentale per il 2015, per eventi di disoccupazione
Circolare INCA sulla
legge di Stabilità 2015:
Alcuni questioni da
chiarire
pag.3-4
involontaria verificatesi dal 1.1.2015 al 31.12.205, in attesa degli
interventi di semplificazione, modifica, superamento di queste forme
contrattuali.
L’eventuale estensione dell’indennità agli anni successivi dovrà essere
prevista da successivi provvedimenti legislativi così come le risorse
occorrenti.
Requisiti: Iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati
e privi di partita IVA con

Stato di disoccupazione al momento della domanda (disponibilità
immediata allo svolgimento ed alla ricerca di una attività
lavorativa. Regolare partecipazione alle iniziative di attivazione
lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti
dai Servizi competenti.)
segue a pag.2
Le indennità
antitubercolari:
circolare INPS n°2/2015
pag.4
Disoccupazione: dal 1.1.2015 estesa la tutela oltre ai
collaboratori a progetto anche ai coordinati e continuativi


3 mesi di contribuzione nel periodo che va
dal 1° gennaio dell’anno solare (2014)
precedente l’evento di cessazione dal
lavoro al predetto evento.
1 mese di contribuzione nell’anno solare in
cui si verifica l’evento, oppure
o un rapporto di collaborazione pari ad
almeno 1 mese con un reddito
almeno pari alla metà dell’importo
che dà diritto all’accredito di 1 mese
di contributi.
Per i periodi di fruizione della Dis-Coll non è
riconosciuta la contribuzione figurativa.
Domanda e decorrenza: domanda entro 68
gg dalla fine del rapporto di lavoro (termine di
decadenza) e decorre:


Misura
Calcolo del reddito medio mensile
La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile
ai fini previdenziali risultante dai versamenti
contributivi effettuati, derivante da rapporti di
collaborazione, relativo all’anno in cui si è
verificato l’evento di cessazione dal lavoro e
all’anno solare precedente, diviso per il numero
di mesi di contribuzione, o frazione di essi.
Importo
la modalità è identica alla NASpI, Il trattamento
quindi è pari al


75% del reddito nei casi in cui il reddito mensile sia
pari o inferiore nel 2015 all’importo di 1.195,00
euro mensili, annualmente rivalutato sulla base
della variazione dell’indice ISTAT;
se di importo superiore, l’indennità è
incrementata di una somma pari al 25% del
differenziale tra il reddito medio mensile e il
predetto importo.
Massimale: L’indennità mensile, come per la
NASpI, non può in ogni caso superare i 1.300,00
euro nel 2015, importo da rivalutare anch’esso
annualmente.
Riduzione: a partire dal primo giorno del quarto
mese di fruizione l’indennità è ridotta
progressivamente nella misura del 3% ogni
mese.
Durata: La DIS-COLL è corrisposta mensilmente
per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di
contribuzione presenti nel periodo che va dal
primo gennaio dell’anno solare precedente
l’evento di cessazione del lavoro al predetto
evento, nel limite massimo di sei mesi.
Per il calcolo della durata non sono computati i
periodi contributivi che hanno già dato luogo a
erogazione della prestazione.
2
dall’ottavo giorno successivo alla data di
cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda
viene presentata entro l’ottavo giorno;
dal giorno successivo a quello di presentazione
della domanda, nel caso in cui questa sia stata
presentata dopo l’ottavo giorno;
Nuova occupazione del collaboratore con
contratto di lavoro subordinato della durata:


Pari o inferiore a 5 gg, la DIS-COLL è sospesa
d’ufficio, sulla base delle comunicazioni
obbligatorie . Al termine di un periodo di
sospensione l’indennità riprende a decorrere dal
momento in cui era rimasta sospesa.
Superiore a 5 gg, il lavoratore decade dal diritto
alla Dis-Coll.
Nuova attività del collaboratore in forma
autonoma:
La Dis-Coll è compatibile con attività dalla quale
derivi un reddito inferiore al limite utile alla
conservazione dello stato di disoccupazione
(4.800 euro lordi).
Obbligo di comunicare all’INPS, pena
decadenza dal diritto, entro un mese dall’inizio
dell’attività, il reddito che presume di
conseguire.
Se il reddito prodotto rientra nel limite di cui sopra,
l’indennità di disoccupazione è ridotta di un importo
pari all’80% del reddito previsto rapportato al periodo
temporale intercorrente tra la data di inizio attività e
la data in cui termina la fruizione della indennità o, se
antecedente, la fine dell’anno. Eventuale conguaglio
in sede di presentazione dei redditi.
Assegno di disoccupazione –ASDI(titolo III, art.16)
Introdotto in via sperimentale per il 2015 a
decorrere dal 1°maggio 2015 a sostegno del
reddito dei lavoratori che, al termine della
fruizione dell’intera Naspi entro il 31.12.2015, non
hanno ancora trovato nuova occupazione e si
trovano in condizione di bisogno.
Segue a pag.3
INCA INFormazione – N.58
Nel primo anno di applicazione la priorità
dell’intervento è nei confronti di:


Lavoratori con carichi di famiglia ( con minori)
Lavoratori vicini al pensionamento senza però
averne ancora maturato i requisiti

Il lavoratore deve collaborare attivamente
alle iniziative predisposte dall’agenzia.
Ammontare del Voucher
Proporzionato in relazione al profilo personale di
occupabilità. L’Agenzia ha diritto ad incassarlo
soltanto a risultato ottenuto.
Durata: max 6 mesi
Importo: 75 % dell’ultimo trattamento
percepito di Naspi, ma non superiore a un
tetto massimo pari alla misura dell’assegno
Sociale (€ 448,52 nel 2015).
Obbligatoria la partecipazione alle iniziative di
attivazione (impegno di ricerca attiva del lavoro,
disponibilità a partecipare a iniziative di
orientamento e formazione, accettazione di
adeguate proposte di lavoro ecc) pena la perdita
del beneficio.
Necessario Decreto interministeriale entro 90giorni
dall’entrata in vigore della legge per definire
criteri e condizioni per la fruizione dell’ASDI.
L’estensione dell’ASDI negli anni successivi al 2015
dovrà essere prevista da successivi provvedimenti
legislativi con le necessarie coperture
economiche di finanziamento.
Contratto di ricollocazione
(titolo IV, art.17)
Presso INPS è istituito il Fondo per le politiche
attive per la ricollocazione dei lavoratori in
stato di disoccupazione involontaria.
Voucher
Il lavoratore licenziato illegittimamente per
giustificato motivo oggettivo o per
licenziamento collettivo (art 4 e 24 della
legge 223/1991) ha diritto di ricevere dal
Centro per l’Impiego territorialmente
competente un VOUCHER/ dote individuale
di ricollocazione, a condizione che effettui la
procedura di definizione del profilo personale
di occupabilità.
Con il Voucher, presentato a una agenzia
per il lavoro pubblica o privata accreditata, il
lavoratore ha diritto a sottoscrivere un
contratto di ricollocazione che preveda:


3
Assistenza nella ricerca di nuova
occupazione ben programmata,
strutturata…
La messa in campo di iniziative di ricerca,
addestramento, formazione o
riqualificazione professionale mirate a
sbocchi occupazionali effettivamente
esistenti, confacenti alle capacità del
lavoratore e alle condizioni del marcato
del lavoro della zona di presa in carico
del lavoratore.
Circolare INCA
N°3/2015- Legge 190/2014
(stabilità 2015)
Con la circolare citata INCA nazionale
interviene sugli aspetti previdenziali
contenuti nella legge di stabilità 2015.
Dalla circolare INCA, a cui rinviamo per
approfondimenti, richiamiamo due questioni
che, per quanto riguarda l’applicazione
operativa, sono in divenire. Necessitano cioè
di interventi interpretativi, chiarificatori, da
parte dell’INPS: il pagamento delle rate di
pensione e le misure relative al calcolo delle
pensioni.
Modifiche al pagamento delle rate di
pensione (comma 302)
Le modifiche riguardano, dal gennaio 2015,
lo slittamento dal 1° al 10 di ogni mese del
pagamento da parte dell’INPS dei
trattamenti pensionistici del settore pubblico
e privato, delle provvidenze economiche
dei minorati civili ma anche delle rendite
Inail.
Come INCA commenta, ad oggi non è
chiaro se la norma riguardi lo spostamento
al 10 del mese per tutti coloro che sono
titolari di due dei trattamenti detti e già
unificati, oppure se riguarda solo i bititolari di
pensione INPS (in pagamento il 1° del mese)
e ex-Inpdap ( in pagamento il 16 del mese).
INPS, con un comunicato stampa (allegato
alla circolare INCA), rende noto che per il
mese di Gennaio nulla è modificato. Per i
mesi successivi, INPS si impegna a trovare
una soluzione al problema che però
riguarda solo i bititolari di pensione INPS e exINPDAP.
INPS è Inoltre intenzionata, nonostante la
norma di legge, a mantenere in vigore le
precedenti date del 1° e del 16 del mese
senza aggiungere un’altra scadenza per i
pagamenti.
Segue a pag.4
INCA INFormazione – N.58
Misure in materia di calcolo delle pensioni
(comma 707 e 708)
Al fine di limitare l’importo della quota di
pensione (quota C) relativa all’anzianità
contributiva maturata dopo il 31.12.2011 e
determinata secondo il calcolo contributivo
(quindi i soggetti con più di 18 anni al
31.12.1995), il comma 707 prevede che
l’importo complessivo del trattamento
pensionistico non possa eccedere quello
che sarebbe stato liquidato con le regole
previgenti la legge Fornero (art.24, comma
2, legge 214/2011) (calcolo retributivo).
Come ben specificato da INCA, per
determinare la quota di pensione relativa
alla anzianità contributiva successiva al
31.12.2011 va effettuato sia il calcolo
contributivo che quello retributivo e
l’importo da porre in pagamento è quello
che risulta inferiore.
Per i soggetti con alte retribuzioni (quanto
alte?) è probabile che la quota retributiva
sia inferiore a quella contributiva e quindi la
pensione complessiva sarà ridotta mentre
per gli “umani” (cioè la maggioranza dei
lavoratori) sicuramente la quota
contributiva risulterà inferiore di quella
retributiva e dunque la pensione
complessiva sarà la somma della quota
retributiva (per le anzianità al 31.12.2011) e
della quota contributiva (per le anzianità
dal 1.1.2012).
Rimane il dubbio su quale debba essere la
consistenza dell’anzianità contributiva
successiva al 31.12.2011: è quella maturata
fino al pensionamento (esempio
pensionamento nel 2015 con 43 anni di
contributi) oppure è quella necessaria per
conseguire il diritto alla pensione (nel 2015,
41 anni e 6 mesi per le donne e 42 e 6 per gli
uomini)?
INCA fa notare che, con questa
seconda ipotesi, si determinerebbe una
evidente discriminazione nei confronti
delle donne e, per entrambi i generi, un
riduzione comunque dell’anzianità
complessivamente maturata.
Nel merito INPS non ha ancora emesso
circolari interpretative, si è limitato, con
messaggio 211/2015 (allegato alla circolare
INCA) a comunicare che, in attesa di
istruzioni operative, le pensioni con
decorrenza 2015 di soggetti con più di 18
anni al 1995, saranno liquidate tutte in via
provvisoria.
La limitazione del calcolo delle pensioni è
retroattivo, si applica anche a quelle già
liquidate alla data del 1° gennaio 2015
(pensioni con decorrenza tra il 2012 e il
2014), con effetto però a decorrere da tale
data, quindi senza recupero di somme
pagate in eccedenza.
TBC
INPS circolare n°2/2015 (Link)
Gli importi delle indennità antitubercolari sono
correlati alla dinamica del trattamento minimo
delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
Viste le variazioni percentuali di perequazione
automatica, pari rispettivamente al 1,1% dal
1°gennaio 2014 (in luogo della misura provvisoria
del 1,2%)e allo 0,3% dal 1°gennaio 2015 (in via
provvisoria), sono stabiliti, per il 2014 e per il 2015,
gli importi delle seguenti indennità:
2014
2015
€ 13,11
€ 13,15
€ 6,56
€ 6,58
Indennità post-sanatorialeassicurati (giornaliera).
€ 21,86
€ 21,92
Indennità post-sanatorialefamiliari di assicurato, nonché
ai pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari
(giornaliera).
€ 10,93
€ 10,96
Assegno di cura o di
sostentamento (mensile)
€ 88,19
€ 88,45
Indennità giornalieraassicurati.
Indennità giornaliera familiari di assicurato, nonché
ai pensionati o titolari di
rendita ed ai loro familiari.
Patronato INCA CGIL Lombardia
Via Palmanova, 22 – 20123 Milano (MI)
Tel. 02-26254333
A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia
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Enzo.mologni@cgil.lombardia.it
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INCA INFormazione – N.58