Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale luglio 2014 – n. 44 In questo numero: Svizzera:Ticino, amnistia fiscale cantonale Russia: Deoffshorization e residenza fiscale delle società basata sull’effective management Spagna: Iter per l’ottenimento di un visto e successiva autorizzazione di residenza quale investitore straniero con l’acquisto di un bene immobile Paesi Bassi: La corte di giustizia dell’Unione Europea decide contro i Paesi Bassi per la mancata concessione di un’unità fiscale transfrontaliera Italia: Procedura di ratifica della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Hong Kong Malta: Iter per l’ottenimento della cittadinanza maltese Innovazione , flessibilità e competenza SVIZZERA: TICINO, AMNISTIA FISCALE CANTONALE Il 18 maggio 2014 il popolo ticinese si è espresso a favore di un’amnistia fiscale a livello cantonale (l’ultima amnistia fiscale federale risale al 1969) che prevede la rinuncia all’apertura di un procedimento penale e quindi un condono della multa da parte dello Stato nei confronti degli evasori unitamente al recupero delle imposte cantonali e comunali sottratte durante gli ultimi dieci periodi fiscali applicando agli elementi imponibili sottratti delle aliquote preferenziali ridotte del 70%.Si osserva tuttavia a tal riguardo che è tuttora pendente un ricorso al Tribunale federale in materia di diritto pubblico che contesta la compatibilità giuridica dell’amnistia fiscale cantonale con il diritto fiscale federale e che si renderà quindi necessario attendere ancora la sentenza da parte del Tribunale federale. I contribuenti che quindi decideranno o hanno già deciso durante l’anno in corso di optare per una denuncia spontanea potranno beneficiare dell’amnistia fiscale cantonale, unicamente se, oltre alla votazione popolare appena accettata, anche il ricorso pendente al Tribunale federale verrà respinto. Qualora introdotta,l’amnistia fiscale cantonale avrà una validità temporale limitata di due anni dal 1. gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 e si applicherà alle imposte sul reddito e la so- stanza delle persone fisiche, alle imposte sull’utile e il capitale delle persone giuridiche, alle imposte di successione e donazione, nonché all’imposta sugli utili immobiliari. Saranno per contro escluse dalla misura di condono l’imposta federale diretta, le imposte indirette, i contributi sociali e le prestazioni sociali. L’amnistia fiscale cantonale, se introdotta, aiuterà a rendere più attrattive le attuali disposizioni della Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d’imposta in caso di successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena in vigore dal 2010 che prevedono, in caso di prima denuncia spontanea non nota alle autorità fiscali, il condono della multa in casi di sottrazione d’imposta op- pure di frode fiscale. Questa misura sarà tuttavia applicabile una sola volta nella vita sia a livello federale che cantonale per i singoli contribuenti che decideranno di far emergere i propri capitali tramite denuncia spontanea. Il Governo del Canton Ticino si ripromette un incasso fiscale dall’emersione di questi capitali denunciati e dei relativi redditi che ad oggi risulta ancora difficilmente quantificabile ma che dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di franchi, capitali che una volta tassati regolarmente non saranno più fiscalmente improduttivi ma potranno essere reinvestiti in futuro nell’economia locale e nazionale contribuendo così ad incrementare il gettito fiscale dei Comuni, del Cantone e della Confederazione. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: peter.riehn@fidinam.ch RUSSIA: DEOFFSHORIZATION E RESIDENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ BASATA SULL’EFFECTIVE MANAGEMENT Il 18 marzo 2014 il Ministro delle Finanze della Federazione Russa ha pubblicato sul suo sito web il testo di un nuovo progetto di Legge volto ad introdurre anche in Russia la tassazione dei profitti delle società controllate estere (Controlled Foreign Companies, quindi “CFC”) offshore,controllate da beneficiari economici russi, ubicate all’estero solo fittiziamente e in virtù di una mera logica di risparmio fiscale. Tali cambiamenti normativi, se definitivamente adottati nel corso del 2014,dovrebbero entrare in vigore ed essere applicati già a partire dal 1. gennaio 2015: • Obbligo per i soggetti residenti in Russia (persone fisiche e società) di dichiarare e sottoporre a tassazione i redditi non distribuiti delle CFC (o strutture considerate assimilate alle CFC), nell’ipotesi essi possiedano una quota di partecipazione (diretta o indiretta) superiore al 10%, in caso tali CFC (o strutture considerate assimilate alle CFC) siano localizzate in Paesi inseriti nella black list del Ministero delle Finanze Russo; • Obbligo per i soggetti persone fisiche residenti in Russia di dichiarare le partecipazioni superiori all’1% in CFC (o strutture considerate assimilate alle CFC), in caso tali CFC (o strutture considerate assimilate alle CFC) siano localizzate in Paesi inseriti nella black list del Ministero delle Finanze Russo. Saranno da considerarsi CFC ai fini di cui sopra le società ubicate in Giuirisdizioni estere facenti parte della black list del Ministero delle Finanze Russo, anche se non è ancora chiaro se trattasi dell’esistente black list o di una nuova lista che verrà emanata ad hoc. Sono considerate strutture assimilate alle CFC anche strutture estere non aventi personalità giuridica piena (es. Fondi d’investimento o partnership), e potrebbero anche essere inclusi certi tipi di Trust, anche se il punto è certamente ancora d’approfondire. L’unica chiara esenzione è quella relativa a partecipazioni in società quotate in Borsa Valori, in uno dei mercati azionari esteri inclusi nella lista di quelli riconosciuti dal Ministero delle Finanze Russo. Tali partecipazioni non verranno comunque considerate CFC ai fini normativi, indipendentemente dall’ubicazione delle società estere o dalla dimensione delle relative quote. Sui redditi non distruibuiti delle CFC al 31 dicembre di ciascun anno fiscale, le persone fisiche residenti in Russia sarebbero chiamate a pagare l’aliquota fiscale del 13%, mentre per le società quella del 20%, rendendo preferibile in quest’ultimo caso,in assenza di tax defferal,la più ridotta tassazione del 9% prevista regolarmente per le distribuzioni dei dividendi in entrata (considerando anche tutti i problemi legati alla doppia o multipla tassazione). Le sanzioni previste per i trasgressori sono pari al 20% dei redditi della CFC che sarebbero dovuti essere inclusi nella dichiarazione fiscale del trasgressore (con un minimo di circa USD 3'000). Per quanto riguarda la residenza fiscale delle società, la proposta di Legge è quella di tassare anche le società estere – come soggetti fiscalmente residenti in Russia – se l’effective management verrà riconosciuto ubicato in Russia. In particolare, sarebbe questo il caso se, con riferimento alla società estera in esame, una delle seguenti condizioni dovesse considerasi soddisfatta: • Riunioni del consiglio d’amministrazione svolte in Russia; • “L’amministrazione generale” è in Russia; • I manager chiave della società sono ubicati in Russia; • La contabilità è svolta in Russia; • L’ubicazione degli archivi è in Russia. L’implementazione di tale schema normativo potrebbe determinare grosse criticità per tutte le controllate estere di soggetti residenti in Russia, non adeguatamente strutturate con sostanza all’estero, con soli nominee di- rector, e con un processo decisionale fondamentale e una gestione essenzialmente diretti dalla Russia. Certamente il percorso legislativo di tale progetto di Legge andrà attentamente monitorato, per le modifiche che è possibile esso abbia prima dell’approvazione finale. Tuttavia è nostra opinione che andranno attentamente revisionate e rivisitate le strutture estere esistenti di soggetti russi,in ottica di verifica della loro piena sostenibilità anche futura. Il gruppo di Fidinam, attraverso il Desk Russo diretto dall’Avv. Marco Compagnino, è impegnato ad assistere tutti i clienti russi anche in questo particolare cruciale passaggio normativo, in modo da essere sempre fully tax compliant e perfettamente attrezzati alle sfide future dell’economia mondiale, nel contesto attuale di notevole turbolenza. È testimonianza di ciò anche il continuo, forte ed entusiastico sostegno del Gruppo Fidinam alle attività istituzionali dell’Ambasciata Svizzera a Mosca/SGE per la promozione economica della Svizzera quale business location (con i più recenti eventi che si sono svolti a Nizhniy Novgorod il 7 e l’8 aprile,a Mosca il 9 aprile e a Rostov-on-Don il 10 aprile 2014),con la presenza dell’Avv. Marco Compagnino in rappresentanza unica del Canton Ticino. A ciò hanno fatto seguito anche i recenti eventi istituzionali di promozione dell’iniziativa economica russa in Ticino, svolti il 13 novembre 2013 e il 5 giugno 2014 all’Hotel Villa Castagnola di Lugano,coinvolgendo una ricca platea d’imprenditori russi desiderosi d’investire in Svizzera, capitanata dall’Ambasciata Svizzera a Mosca/SGE. Marco Compagnino Head of CIS Area Per ulteriori informazioni rivolgersi a: marco.compagnino@fidinam.ch SPAGNA: ITER PER L’OTTENIMENTO DI UN VISTO E SUCCESSIVA AUTORIZZAZIONE DI RESIDENZA QUALE INVESTITORE STRANIERO CON L’ACQUISTO DI UN BENE IMMOBILE Come definito dalla Legge 14/2013, gli stranieri che desiderano risiedere in Spagna per ragioni di interesse economico investendo in beni immobili una somma libera da vincoli e/o luglio 2014 – n. 44 gravami pari ad almeno EUR 500'000 potranno richiedere: • Visto di residenza quale investitore straniero, per un periodo di validità di un anno, non rinnovabile; • Autorizzazione di residenza, per un periodo di validità di due anni, rinnovabile. Qualora l’investimento in beni immobili sia superiore ad EUR 500'000, la parte eccedente potrà essere soggetta a vincoli e gravami senza che questo impedisca l’ottenimento del visto o autorizzazione. Visto di residenza Lo stesso dovrà essere richiesto direttamente nel Consolato spagnolo del paese di residenza del richiedente. I documenti necessari da allegare alla domanda di visto sono i seguenti: a. Documenti generali del richiedente: • Copia del passaporto e documento d’identità; • Certificato che attesti la disponibilità di una copertura assicurativa per malattia ed infortuni, rilasciata da ente pubblico o privato, valida sul territorio spagnolo; • Certificato penale dei carichi pendenti rilasciato dall’autorità competente del paese di residenza.Qualora il richiedente abbia risieduto negli ultimi cinque anni in più paesi,detto certificato dovrà essere rilasciato da ciascuna delle autorità dei paesi interessati; • Documento atto a dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a garantirsi un adeguato tenore di vita. Si ritiene come tale la disponibilità di un reddito mensile pari ad almeno EUR 2'130. b. Documenti relativi all’investimento in beni immobili: • Estratto del Registro della proprietà in Spagna da dove si evince che: – Il richiedente del visto è proprietario dell’immobile; – Il prezzo d’acquisto dell’immobile è pari o superiore ad EUR 500'000, libero da vincoli e/o gravami. • Atto notarile d’acquisto dell’immobile. Autorizzazione di residenza Al termine del periodo di validità del visto di residenza, l’investitore straniero interessato potrà richiedere direttamente in Spagna,presso l’ufficio competente, la cosiddetta autorizzazione di residenza che avrà una durata di due anni e potrà essere rinnovata. Alla richiesta di autorizzazione dovranno allegarsi i seguenti documenti: a. Visto di residenza quale investitore estero di prossima scadenza; b. Documentazione comprovante che il richiedente continui a detenere la proprietà dell’immobile di cui al visto di residenza; c. Documentazione comprovante l’ingresso del richiedente in territorio spagnolo almeno una volta durante la validità del visto di residenza. Precisiamo che il termine “residenza” utilizzato nel presente scritto non si riferisce al concetto di “residenza fiscale” in Spagna.Tale situazione si concretizza qualora il richiedente: • Risieda in Spagna per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno); • Ponga in Spagna il centro vitale dei propri interessi. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: stefania.collari@fidinam.ch PAESI BASSI: LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA DECIDE CONTRO I PAESI BASSI PER LA MANCATA CONCESSIONE DI UN’UNITÀ FISCALE TRANSFRONTALIERA. In data 12 giugno 2014, la Corte Europea di Giustizia (CGUE) ha emesso una sentenza in risposta alla domanda pregiudiziale presentata dalla Corte d’Appello di Amsterdam in materia di tre casi che coinvolgono imprese che operano a livello internazionale ed attive anche nei Paesi Bassi con diverse società operative, finanziarie o holding residenti olandesi. Secondo la vigente legislazione olandese sull’unità fiscale ai fini dell’imposta sul reddito societario, non è possibile costituire una tale unità fiscale tra società consorelle di una società madre europea, o tra società consorelle e la capogruppo europea. Fermo restando quanto sopra, delle applicazioni in tal senso sono state depositate con le autorità fiscali olandesi invocando il principio europeo della libertà di stabilimento come argomento per poter includere le società olandesi in un’unità fiscale transfrontaliera, nonostante il fatto che l’impresa capogruppo o le società holding intermedie siano residenti in un altro Stato membro dell’UE (Germania). Le autorità fiscali olandesi hanno comunque respinto tali applicazioni. Una delle ragioni fornite per motivare il rifiuto era il presunto rischio di utilizzo di eventuali perdite fiscali sia in Olanda che nell’altro Stato membro dell’UE. La CGUE ha sentenziato, in primo luogo,che in tutti e tre i casi considerati,la libertà di stabilimento è di fatto limitata, perché ai contribuenti viene negato l’accesso al regime di unità fiscale e, quindi, sono stati svantaggiati in quanto le tre situazioni presentate sarebbero consentite dalla legge olandese qualora si verificassero in un contesto domestico. La CGUE ha stabilito,in secondo luogo,che la restrizione non può essere giustificata sulla base di una prevalente ragione di interesse pubblico respingendo così gli argomenti addotti dai Paesi Bassi, di preservare la coerenza fiscale, compresa la necessità di evitare una doppia deduzione di perdite fiscali a livello nazionale ed internazionale. Questa sentenza è in linea con una precedente legge della CGUE e verrà favorevolmente accolta da molte aziende operanti a livello internazionale. I Paesi Bassi, e forse anche alcuni altri Stati membri, dovranno emendare o modificare ulteriormente la loro legislazione. Va notato che ciò non comporta una compensazione transfrontaliera di perdite fiscali; un’eventuale compensazione riguarda solo gli utili e le perdite olandesi e in questo senso non contiene elementi transfrontalieri. È importante notare che la sentenza scaturita da una domanda pregiudiziale non sospende eventuali scadenze nazionali. La richiesta di un’unità fiscale può essere effettuata fino a tre mesi dopo la data di inizio desiderata e pertanto occorre agire in modo tempestivo onde conservare i propri diritti in materia. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: fred.piet@fidinam.ch ITALIA: PROCEDURA DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI TRA ITALIA E HONG KONG Su proposta del Ministro degli Esteri italiano Federica Mogherini, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella seduta del 16 maggio scorso un disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione dell’accordo fra l’Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritto a Hong Kong, il 14 gennaio 2013. A questo punto, le tempistiche per il completamento della procedura di ratifica del Trattato, possono essere ragionevolmente stimate entro i primi mesi del 2015. Sono numerosi i benefici che i soggetti italiani potranno ottenere dall’entrata in vigore del Trattato. In particolare, è ora ragionevole attendersi l’esclusione di Hong Kong dalle black list italiane ai sensi del Decreto Ministeriale 21 novembre 2001 (black list CFC), Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002 (black lis Indeducibilità dei costi) e Decreto Ministeriale 4 maggio 1999 (black lis Persone fisiche). Per quanto sopra,i maggiori vantaggi per i soggetti italiani derivanti dalla modifica delle black list saranno: • Non applicazione del regime di tassazione per trasparenza CFC ai sensi degli articoli 167 e 168 del DPR 22 dicembre 1986,n.917 (TUIR). Pertanto, gli utili derivati da società residenti a Hong Kong saranno soggetti a tassazione unicamente ad Hong Kong con un aliquota pari al 16.5%; • Participation-exemption su dividendi corrisposti da società di Hong Kong a favore di società residenti in Italia e tassazione pari all’1.375%,invece di assoggettamento a IRES dell’intero ammontare dei dividendi percepiti (se no CFC o interpello); • Dividendi corrisposti da società di Hong Kong a favore di persone fisiche residenti in Italia,imponibili limitatamente al 49.72% dell’ammontare, invece di assoggettamento a IRPEF dell’intero ammontare dei dividendi percepiti (se no CFC o interpello); • Tassazione di dividendi da partecipazioni non-qualificate corrisposti da società di Hong Kong a favore di persone fisiche residenti in Italia con ritenuta pari al 20% (in aumento al 26% a partire dal 1. luglio 2014); • Regime ordinario di deducibilità dei costi provenienti da soggetti residenti a Hong Kong; • Applicazione dei criteri ordinari per la definizione della residenza fiscale delle persone fisiche. Attualmente, i cittadini italiani residenti a Hong Kong sono considerati residenti ai fini fiscali in Italia, salvo prova contraria. A partire dall’entrata in vigore del Trattato, possibilità di definire la residenza fiscale secondo i criteri previsti nell’articolo 4 (cosiddetta tie-breaker rule). Inoltre, è importate sottolineare che il Trattato prevede all’articolo 25 le modalità di scambio di informazioni tra autorità amministrative, sulla base dei più recenti standard OCSE. Paolo Balen Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano) Per ulteriori informazioni rivolgersi a: paolo.balen@fidinam.ch MALTA: ITER PER L’OTTENIMENTO DELLA CITTADINANZA MALTESE Con la Legal Notice n. 47 del 2014 il Governo di Malta ha lanciato il cosiddetto Individual Investor Programme of the Republic of Malta “MIIP”, con l’obiettivo di attrarre ricchi e facoltosi cittadini extra-europei interessati ad ottenere la cittadinanza maltese e dunque europea. Per poter procedere con la richiesta, gli interessati dovranno rispettare le seguenti condizioni: • Effettuare un versamento di EUR 650'000 (una tantum) al National Development Social Fund maltese; • Acquistare un immobile sul territorio maltese di un valore pari o superiore a EUR 350'000, oppure stipulare un contratto di locazione per un importo minimo di EUR 16'000 annui, in entrambi i casi per la durata minima di 5 anni; • Investire almeno EUR 150'000 (una tantum) in azioni, obbligazioni o in altri titoli,che saranno indicati periodicamente dal Governo di Malta e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale; • Risiedere a Malta,in maniera effettiva,per almeno un anno. Quali condizioni base, i richiedenti della cittadinanza dovranno inoltre essere maggiorenni, disporre di un’assicurazione sanitaria e non avere precedenti penali. Il programma è volto,nelle intenzioni del Premier maltese, ad incassare 30 milioni di euro all’anno, che verranno destinati alla riduzione del deficit pubblico. Alle condizioni attuali il programma è soggetto a numerus clausus (sebbene sul punto potrebbero intervenire delle modifiche). L’iniziativa del Governo maltese è del tutto simile a quelle già adottate da altri paesi dell’Unione Europea. Nei casi di Grecia, Portogallo e Spagna, tuttavia, la concessione di un visto di lungo termine è stata, tra le altre cose, subordinata all’effettuazione di importanti investimenti nei paesi interessati. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: lidia.broseta@fidinam.ch @ via E-Mail Qualora foste interessati a ricevere la Fidinam & Partners NEWS in versione elettronica è sufficiente collegarsi al sito www.fidinam.ch e richiedere l’abbonamento gratuito alla pagina Fidinam News. Ogni sforzo è stato fatto per garantire l’accuratezza delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Tuttavia consigliamo di indirizzarsi a consulenti di fiducia per l’esame relativo ad ogni caso concreto. 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