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Notiziario di informazione legale e fiscale internazionale
luglio 2014 – n. 44
In questo numero:
Svizzera:Ticino, amnistia fiscale cantonale
Russia: Deoffshorization e
residenza fiscale delle società basata
sull’effective management
Spagna: Iter per l’ottenimento di un visto e
successiva autorizzazione di residenza
quale investitore straniero con l’acquisto
di un bene immobile
Paesi Bassi: La corte di giustizia
dell’Unione Europea decide contro
i Paesi Bassi per la mancata concessione
di un’unità fiscale transfrontaliera
Italia: Procedura di ratifica della convenzione
contro le doppie imposizioni
tra Italia e Hong Kong
Malta: Iter per l’ottenimento
della cittadinanza maltese
Innovazione , flessibilità
e competenza
SVIZZERA: TICINO,
AMNISTIA FISCALE
CANTONALE
Il 18 maggio 2014 il popolo ticinese si è espresso a favore di un’amnistia fiscale a livello cantonale (l’ultima amnistia fiscale federale risale al
1969) che prevede la rinuncia all’apertura di un
procedimento penale e quindi un condono della multa da parte dello Stato nei confronti degli evasori unitamente al recupero delle imposte cantonali e comunali sottratte durante gli
ultimi dieci periodi fiscali applicando agli elementi imponibili sottratti delle aliquote preferenziali ridotte del 70%.Si osserva tuttavia a tal
riguardo che è tuttora pendente un ricorso al
Tribunale federale in materia di diritto pubblico che contesta la compatibilità giuridica dell’amnistia fiscale cantonale con il diritto fiscale
federale e che si renderà quindi necessario attendere ancora la sentenza da parte del Tribunale federale. I contribuenti che quindi decideranno o hanno già deciso durante l’anno in
corso di optare per una denuncia spontanea
potranno beneficiare dell’amnistia fiscale cantonale, unicamente se, oltre alla votazione popolare appena accettata, anche il ricorso pendente al Tribunale federale verrà respinto.
Qualora introdotta,l’amnistia fiscale cantonale avrà una validità temporale limitata di due
anni dal 1. gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
e si applicherà alle imposte sul reddito e la so-
stanza delle persone fisiche, alle imposte sull’utile e il capitale delle persone giuridiche, alle imposte di successione e donazione, nonché all’imposta sugli utili immobiliari. Saranno
per contro escluse dalla misura di condono
l’imposta federale diretta, le imposte indirette, i contributi sociali e le prestazioni sociali.
L’amnistia fiscale cantonale, se introdotta, aiuterà a rendere più attrattive le attuali disposizioni della Legge federale relativa alla semplificazione del recupero d’imposta in caso di
successione e all’introduzione dell’autodenuncia esente da pena in vigore dal 2010 che
prevedono, in caso di prima denuncia spontanea non nota alle autorità fiscali, il condono
della multa in casi di sottrazione d’imposta op-
pure di frode fiscale. Questa misura sarà tuttavia applicabile una sola volta nella vita sia a
livello federale che cantonale per i singoli contribuenti che decideranno di far emergere i
propri capitali tramite denuncia spontanea.
Il Governo del Canton Ticino si ripromette un
incasso fiscale dall’emersione di questi capitali denunciati e dei relativi redditi che ad oggi risulta ancora difficilmente quantificabile ma che
dovrebbe aggirarsi attorno ai 35 milioni di
franchi, capitali che una volta tassati regolarmente non saranno più fiscalmente improduttivi ma potranno essere reinvestiti in futuro
nell’economia locale e nazionale contribuendo così ad incrementare il gettito fiscale dei
Comuni, del Cantone e della Confederazione.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: peter.riehn@fidinam.ch
RUSSIA: DEOFFSHORIZATION
E RESIDENZA FISCALE
DELLE SOCIETÀ
BASATA SULL’EFFECTIVE
MANAGEMENT
Il 18 marzo 2014 il Ministro delle Finanze della Federazione Russa ha pubblicato sul suo sito web il testo di un nuovo progetto di Legge
volto ad introdurre anche in Russia la tassazione dei profitti delle società controllate
estere (Controlled Foreign Companies, quindi
“CFC”) offshore,controllate da beneficiari economici russi, ubicate all’estero solo fittiziamente e in virtù di una mera logica di risparmio fiscale.
Tali cambiamenti normativi, se definitivamente adottati nel corso del 2014,dovrebbero entrare in vigore ed essere applicati già a partire
dal 1. gennaio 2015:
• Obbligo per i soggetti residenti in Russia
(persone fisiche e società) di dichiarare e
sottoporre a tassazione i redditi non distribuiti delle CFC (o strutture considerate
assimilate alle CFC), nell’ipotesi essi possiedano una quota di partecipazione (diretta
o indiretta) superiore al 10%, in caso tali
CFC (o strutture considerate assimilate alle CFC) siano localizzate in Paesi inseriti nella black list del Ministero delle Finanze Russo;
• Obbligo per i soggetti persone fisiche residenti in Russia di dichiarare le partecipazioni superiori all’1% in CFC (o strutture
considerate assimilate alle CFC), in caso tali
CFC (o strutture considerate assimilate alle
CFC) siano localizzate in Paesi inseriti nella
black list del Ministero delle Finanze Russo.
Saranno da considerarsi CFC ai fini di cui sopra le società ubicate in Giuirisdizioni estere
facenti parte della black list del Ministero delle Finanze Russo, anche se non è ancora chiaro se trattasi dell’esistente black list o di una
nuova lista che verrà emanata ad hoc. Sono
considerate strutture assimilate alle CFC anche strutture estere non aventi personalità
giuridica piena (es. Fondi d’investimento o
partnership), e potrebbero anche essere inclusi certi tipi di Trust, anche se il punto è certamente ancora d’approfondire.
L’unica chiara esenzione è quella relativa a partecipazioni in società quotate in Borsa Valori,
in uno dei mercati azionari esteri inclusi nella
lista di quelli riconosciuti dal Ministero delle
Finanze Russo.
Tali partecipazioni non verranno comunque
considerate CFC ai fini normativi, indipendentemente dall’ubicazione delle società estere o
dalla dimensione delle relative quote.
Sui redditi non distruibuiti delle CFC al 31 dicembre di ciascun anno fiscale, le persone fisiche residenti in Russia sarebbero chiamate a pagare l’aliquota fiscale del 13%, mentre per le
società quella del 20%, rendendo preferibile in
quest’ultimo caso,in assenza di tax defferal,la più
ridotta tassazione del 9% prevista regolarmente per le distribuzioni dei dividendi in entrata
(considerando anche tutti i problemi legati alla
doppia o multipla tassazione). Le sanzioni previste per i trasgressori sono pari al 20% dei redditi della CFC che sarebbero dovuti essere inclusi nella dichiarazione fiscale del trasgressore
(con un minimo di circa USD 3'000).
Per quanto riguarda la residenza fiscale delle
società, la proposta di Legge è quella di tassare anche le società estere – come soggetti fiscalmente residenti in Russia – se l’effective management verrà riconosciuto ubicato in Russia.
In particolare, sarebbe questo il caso se, con
riferimento alla società estera in esame, una
delle seguenti condizioni dovesse considerasi
soddisfatta:
• Riunioni del consiglio d’amministrazione
svolte in Russia;
• “L’amministrazione generale” è in Russia;
• I manager chiave della società sono ubicati
in Russia;
• La contabilità è svolta in Russia;
• L’ubicazione degli archivi è in Russia.
L’implementazione di tale schema normativo
potrebbe determinare grosse criticità per
tutte le controllate estere di soggetti residenti in Russia, non adeguatamente strutturate
con sostanza all’estero, con soli nominee di-
rector, e con un processo decisionale fondamentale e una gestione essenzialmente diretti dalla Russia.
Certamente il percorso legislativo di tale progetto di Legge andrà attentamente monitorato, per le modifiche che è possibile esso abbia
prima dell’approvazione finale.
Tuttavia è nostra opinione che andranno attentamente revisionate e rivisitate le strutture estere esistenti di soggetti russi,in ottica di
verifica della loro piena sostenibilità anche futura. Il gruppo di Fidinam, attraverso il Desk
Russo diretto dall’Avv. Marco Compagnino, è
impegnato ad assistere tutti i clienti russi anche in questo particolare cruciale passaggio
normativo, in modo da essere sempre fully tax
compliant e perfettamente attrezzati alle sfide
future dell’economia mondiale, nel contesto
attuale di notevole turbolenza.
È testimonianza di ciò anche il continuo, forte
ed entusiastico sostegno del Gruppo Fidinam
alle attività istituzionali dell’Ambasciata Svizzera a Mosca/SGE per la promozione economica della Svizzera quale business location (con
i più recenti eventi che si sono svolti a Nizhniy Novgorod il 7 e l’8 aprile,a Mosca il 9 aprile e a Rostov-on-Don il 10 aprile 2014),con la
presenza dell’Avv. Marco Compagnino in rappresentanza unica del Canton Ticino.
A ciò hanno fatto seguito anche i recenti eventi istituzionali di promozione dell’iniziativa
economica russa in Ticino, svolti il 13 novembre 2013 e il 5 giugno 2014 all’Hotel Villa Castagnola di Lugano,coinvolgendo una ricca platea d’imprenditori russi desiderosi d’investire
in Svizzera, capitanata dall’Ambasciata Svizzera a Mosca/SGE.
Marco Compagnino
Head of CIS Area
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: marco.compagnino@fidinam.ch
SPAGNA: ITER PER
L’OTTENIMENTO DI UN
VISTO E SUCCESSIVA
AUTORIZZAZIONE DI
RESIDENZA QUALE
INVESTITORE STRANIERO
CON L’ACQUISTO DI
UN BENE IMMOBILE
Come definito dalla Legge 14/2013, gli stranieri che desiderano risiedere in Spagna per
ragioni di interesse economico investendo in
beni immobili una somma libera da vincoli e/o
luglio 2014 – n. 44
gravami pari ad almeno EUR 500'000 potranno richiedere:
• Visto di residenza quale investitore straniero, per un periodo di validità di un anno,
non rinnovabile;
• Autorizzazione di residenza, per un periodo di validità di due anni, rinnovabile.
Qualora l’investimento in beni immobili sia superiore ad EUR 500'000, la parte eccedente
potrà essere soggetta a vincoli e gravami senza che questo impedisca l’ottenimento del visto o autorizzazione.
Visto di residenza
Lo stesso dovrà essere richiesto direttamente nel Consolato spagnolo del paese di residenza del richiedente. I documenti necessari
da allegare alla domanda di visto sono i seguenti:
a. Documenti generali del richiedente:
• Copia del passaporto e documento d’identità;
• Certificato che attesti la disponibilità di
una copertura assicurativa per malattia
ed infortuni, rilasciata da ente pubblico
o privato, valida sul territorio spagnolo;
• Certificato penale dei carichi pendenti
rilasciato dall’autorità competente del
paese di residenza.Qualora il richiedente abbia risieduto negli ultimi cinque anni in più paesi,detto certificato dovrà essere rilasciato da ciascuna delle autorità
dei paesi interessati;
• Documento atto a dimostrare la disponibilità di mezzi finanziari sufficienti a garantirsi un adeguato tenore di vita. Si
ritiene come tale la disponibilità di un
reddito mensile pari ad almeno EUR
2'130.
b. Documenti relativi all’investimento in beni
immobili:
• Estratto del Registro della proprietà in
Spagna da dove si evince che:
– Il richiedente del visto è proprietario
dell’immobile;
– Il prezzo d’acquisto dell’immobile è
pari o superiore ad EUR 500'000, libero da vincoli e/o gravami.
• Atto notarile d’acquisto dell’immobile.
Autorizzazione di residenza
Al termine del periodo di validità del visto di
residenza, l’investitore straniero interessato
potrà richiedere direttamente in Spagna,presso l’ufficio competente, la cosiddetta autorizzazione di residenza che avrà una durata di due
anni e potrà essere rinnovata. Alla richiesta di
autorizzazione dovranno allegarsi i seguenti
documenti:
a. Visto di residenza quale investitore estero
di prossima scadenza;
b. Documentazione comprovante che il richiedente continui a detenere la proprietà
dell’immobile di cui al visto di residenza;
c. Documentazione comprovante l’ingresso
del richiedente in territorio spagnolo almeno una volta durante la validità del visto
di residenza.
Precisiamo che il termine “residenza” utilizzato nel presente scritto non si riferisce al concetto di “residenza fiscale” in Spagna.Tale situazione si concretizza qualora il richiedente:
• Risieda in Spagna per la maggior parte del
periodo d’imposta (almeno 183 giorni all’anno);
• Ponga in Spagna il centro vitale dei propri
interessi.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: stefania.collari@fidinam.ch
PAESI BASSI: LA CORTE DI
GIUSTIZIA DELL’UNIONE
EUROPEA DECIDE CONTRO
I PAESI BASSI PER LA
MANCATA CONCESSIONE
DI UN’UNITÀ FISCALE
TRANSFRONTALIERA.
In data 12 giugno 2014, la Corte Europea di
Giustizia (CGUE) ha emesso una sentenza in
risposta alla domanda pregiudiziale presentata dalla Corte d’Appello di Amsterdam in materia di tre casi che coinvolgono imprese che
operano a livello internazionale ed attive anche nei Paesi Bassi con diverse società operative, finanziarie o holding residenti olandesi.
Secondo la vigente legislazione olandese sull’unità fiscale ai fini dell’imposta sul reddito societario, non è possibile costituire una tale
unità fiscale tra società consorelle di una società madre europea, o tra società consorelle
e la capogruppo europea.
Fermo restando quanto sopra, delle applicazioni in tal senso sono state depositate con le
autorità fiscali olandesi invocando il principio
europeo della libertà di stabilimento come argomento per poter includere le società olandesi in un’unità fiscale transfrontaliera, nonostante il fatto che l’impresa capogruppo o le
società holding intermedie siano residenti in
un altro Stato membro dell’UE (Germania).
Le autorità fiscali olandesi hanno comunque
respinto tali applicazioni. Una delle ragioni
fornite per motivare il rifiuto era il presunto
rischio di utilizzo di eventuali perdite fiscali sia
in Olanda che nell’altro Stato membro dell’UE. La CGUE ha sentenziato, in primo luogo,che in tutti e tre i casi considerati,la libertà
di stabilimento è di fatto limitata, perché ai
contribuenti viene negato l’accesso al regime
di unità fiscale e, quindi, sono stati svantaggiati in quanto le tre situazioni presentate sarebbero consentite dalla legge olandese qualora
si verificassero in un contesto domestico. La
CGUE ha stabilito,in secondo luogo,che la restrizione non può essere giustificata sulla base di una prevalente ragione di interesse pubblico respingendo così gli argomenti addotti
dai Paesi Bassi, di preservare la coerenza fiscale, compresa la necessità di evitare una
doppia deduzione di perdite fiscali a livello nazionale ed internazionale.
Questa sentenza è in linea con una precedente legge della CGUE e verrà favorevolmente
accolta da molte aziende operanti a livello internazionale. I Paesi Bassi, e forse anche alcuni altri Stati membri, dovranno emendare o
modificare ulteriormente la loro legislazione.
Va notato che ciò non comporta una compensazione transfrontaliera di perdite fiscali;
un’eventuale compensazione riguarda solo gli
utili e le perdite olandesi e in questo senso non
contiene elementi transfrontalieri.
È importante notare che la sentenza scaturita
da una domanda pregiudiziale non sospende
eventuali scadenze nazionali. La richiesta di
un’unità fiscale può essere effettuata fino a tre
mesi dopo la data di inizio desiderata e pertanto occorre agire in modo tempestivo onde conservare i propri diritti in materia.
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: fred.piet@fidinam.ch
ITALIA: PROCEDURA
DI RATIFICA DELLA
CONVENZIONE CONTRO
LE DOPPIE IMPOSIZIONI
TRA ITALIA E HONG KONG
Su proposta del Ministro degli Esteri italiano
Federica Mogherini, il Consiglio dei Ministri ha
approvato nella seduta del 16 maggio scorso un
disegno di legge per la ratifica e l’esecuzione
dell’accordo fra l’Italia e Hong Kong per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali,
sottoscritto a Hong Kong, il 14 gennaio 2013.
A questo punto, le tempistiche per il completamento della procedura di ratifica del Trattato, possono essere ragionevolmente stimate
entro i primi mesi del 2015.
Sono numerosi i benefici che i soggetti italiani
potranno ottenere dall’entrata in vigore del
Trattato. In particolare, è ora ragionevole attendersi l’esclusione di Hong Kong dalle black
list italiane ai sensi del Decreto Ministeriale 21
novembre 2001 (black list CFC), Decreto Ministeriale 23 gennaio 2002 (black lis Indeducibilità dei costi) e Decreto Ministeriale 4 maggio
1999 (black lis Persone fisiche).
Per quanto sopra,i maggiori vantaggi per i soggetti italiani derivanti dalla modifica delle black
list saranno:
• Non applicazione del regime di tassazione
per trasparenza CFC ai sensi degli articoli
167 e 168 del DPR 22 dicembre 1986,n.917
(TUIR). Pertanto, gli utili derivati da società
residenti a Hong Kong saranno soggetti a
tassazione unicamente ad Hong Kong con
un aliquota pari al 16.5%;
• Participation-exemption su dividendi corrisposti da società di Hong Kong a favore di
società residenti in Italia e tassazione pari
all’1.375%,invece di assoggettamento a IRES
dell’intero ammontare dei dividendi percepiti (se no CFC o interpello);
• Dividendi corrisposti da società di Hong
Kong a favore di persone fisiche residenti in
Italia,imponibili limitatamente al 49.72% dell’ammontare, invece di assoggettamento a
IRPEF dell’intero ammontare dei dividendi
percepiti (se no CFC o interpello);
• Tassazione di dividendi da partecipazioni
non-qualificate corrisposti da società di
Hong Kong a favore di persone fisiche residenti in Italia con ritenuta pari al 20% (in aumento al 26% a partire dal 1. luglio 2014);
• Regime ordinario di deducibilità dei costi
provenienti da soggetti residenti a Hong
Kong;
• Applicazione dei criteri ordinari per la definizione della residenza fiscale delle persone
fisiche. Attualmente, i cittadini italiani residenti a Hong Kong sono considerati residenti ai fini fiscali in Italia, salvo prova contraria. A partire dall’entrata in vigore del
Trattato, possibilità di definire la residenza
fiscale secondo i criteri previsti nell’articolo
4 (cosiddetta tie-breaker rule).
Inoltre, è importate sottolineare che il Trattato prevede all’articolo 25 le modalità di scambio di informazioni tra autorità amministrative, sulla base dei più recenti standard OCSE.
Paolo Balen
Partner di Fidinam & Partners SA (Lugano)
Per ulteriori informazioni
rivolgersi a: paolo.balen@fidinam.ch
MALTA: ITER PER
L’OTTENIMENTO DELLA
CITTADINANZA MALTESE
Con la Legal Notice n. 47 del 2014 il Governo di
Malta ha lanciato il cosiddetto Individual Investor
Programme of the Republic of Malta “MIIP”, con
l’obiettivo di attrarre ricchi e facoltosi cittadini extra-europei interessati ad ottenere la cittadinanza maltese e dunque europea. Per poter procedere con la richiesta, gli interessati
dovranno rispettare le seguenti condizioni:
• Effettuare un versamento di EUR 650'000
(una tantum) al National Development Social Fund maltese;
• Acquistare un immobile sul territorio
maltese di un valore pari o superiore a
EUR 350'000, oppure stipulare un contratto di locazione per un importo minimo di EUR 16'000 annui, in entrambi i casi per la durata minima di 5 anni;
• Investire almeno EUR 150'000 (una tantum) in azioni, obbligazioni o in altri titoli,che saranno indicati periodicamente dal
Governo di Malta e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale;
• Risiedere a Malta,in maniera effettiva,per
almeno un anno.
Quali condizioni base, i richiedenti della cittadinanza dovranno inoltre essere maggiorenni, disporre di un’assicurazione sanitaria
e non avere precedenti penali. Il programma
è volto,nelle intenzioni del Premier maltese,
ad incassare 30 milioni di euro all’anno, che
verranno destinati alla riduzione del deficit
pubblico. Alle condizioni attuali il programma è soggetto a numerus clausus (sebbene sul
punto potrebbero intervenire delle modifiche). L’iniziativa del Governo maltese è del
tutto simile a quelle già adottate da altri paesi dell’Unione Europea. Nei casi di Grecia,
Portogallo e Spagna, tuttavia, la concessione
di un visto di lungo termine è stata, tra le altre cose, subordinata all’effettuazione di importanti investimenti nei paesi interessati.
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