Unione Fiduciaria SpA - Camera dei Deputati

AUDIZIONE VI COMMISSIONE
FINANZE
CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 4 DEL 2014,
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
EMERSIONE E RIENTRO DI CAPITALI DETENUTI
ALL'ESTERO
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Roma, 06.03.2014
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Indice
Il ruolo delle società fiduciarie
La c.d. «voluntary disclosure»
Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali
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Le società fiduciarie
Le fiduciarie in Italia e il contesto normativo
Unione Fiduciaria
Legge 1966/39:
“Sono società fiduciarie e di revisione quelle che, comunque denominate, si
propongono sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione di beni
per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la
rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni.”
Da questa definizione, per quanto riguarda l’attività fiduciaria,
si evince che:
 la società fiduciaria svolge l’attività di amministrazione di
beni;
 i beni amministrati sono e rimangono di proprietà dei terzi;
 la società fiduciaria normalmente si intesta i beni dei terzi
ma potrebbe anche semplicemente ricevere incarico di
amministrarli.
Unione Fiduciaria S.p.A. (di seguito anche «UF») è una
delle principali società del settore in Italia.
Il grafico sotto riportato rappresenta le masse fiduciarie (in
milioni di Euro) delle principali fiduciarie italiane riferite al
2012 (fonte: bilanci societari e Assofiduciaria).
14.000
12.000
Milioni
10.000
Gli obblighi delle fiduciarie
10.310
8.000
9.435
8.144
6.000
5.785
4.000
2.000
Nell’ambito della sua attività la fiduciaria deve:
• adempiere gli obblighi antiriciclaggio ai sensi del d.lgs.
231/07 (identificazione clientela e titolare effettivo,
registrazione dati in AUI, segnalazione operazioni sospette,
ecc.);
• svolgere l’attività di Sostituto di Imposta ed adempiere a
tutte le obbligazioni in materia tributaria in nome e per
conto del fiduciante;
• con particolare riferimento ai Rimpatri Giuridici, derivanti
dallo Scudo Ter, svolgere l’attività di Sostituto di Imposta
sui conti all’estero.
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11.981
0
Unione
UBS
Cordusio
Fiduciaria Fiduciaria Fiduciaria
S.p.A.
S.p.A. (*)
S.p.A.
Sirefid
S.p.A.
CSSF srl
(*) fonte report 2011
Ad oggi, le fiduciarie svolgono un ruolo di
trasparenza, semplificazione e collezione dei
tributi a vantaggio dello Stato e delle
Amministrazioni Finanziarie.
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L’esperienza di UF come sostituto d’imposta su posizioni all’estero
Numerosità di depositari e mandati (31.12.2013)
L’attività del sostituto d’imposta
Masse amministrate: 12 miliardi di €
Unione Fiduciaria grazie all’esperienza maturata
negli anni di attività (fondata nel 1958), al suo
standing (azionariato composto esclusivamente da
banche), alla sua indipendenza (nessun azionista
può detenere, per Statuto, oltre il 24% del capitale)
unite all’assenza di conflitti di interesse è stata
scelta dalla clientela di alcuni fra i maggiori
intermediari internazionali.
Numero di depositari esteri: > 100
Masse estere: > 6 miliardi di €
Operazioni annue contabilizzate in
sostituzione di imposta: > 350.000
Unione Fiduciaria nel corso degli ultimi 5 anni (20092013), nello svolgimento dell’attività di sostituto
d’imposta, ha versato imposte, e quindi ha consentito
la riscossione di un gettito fiscale, pari a:
Euro 712,5 milioni
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Il ruolo delle società fiduciarie
La c.d. «Voluntary Disclosure»
Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali
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La c.d. «voluntary disclosure»
Premessa
Le procedure introdotte dalle norme dell’articolo 1 del Decreto legge n. 4 del 2014 risultano coerenti con le linee guida indicate
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
Nel Offshore Voluntary Disclosure – Comparative analysys, guidance and policy advice del settembre 2010 l’OCSE ha
affermato l’efficacia dei programmi di voluntary compliance adottati dai diversi paesi, i quali hanno facilitato la collaborazione dei soggetti
passivi coinvolti, conseguendo anche notevoli risparmi anche in termini di contenzioso.
L’OCSE, in particolare, ha posto l’evidenza sul fatto che le norme devono fornire ai contribuenti incentivi sufficienti ad
incoraggiare l’adesione ai programmi di collaborazione, ma allo stesso tempo non devono costituire misura di ricompensa o
di incoraggiamento alla commissione di illeciti fiscali.
L’OCSE ha inoltre suggerito che i programmi si rivelino chiari nelle finalità e nei termini di completamento al fine di consentire, fra
l’altro, un maggior gettito fiscale.
Il timing per l’introduzione di una procedura analoga a quelle avviate con successo in altri paesi europei (Germania,
Francia, Belgio, per citare quelli europei) pare essere quello giusto.
Si assiste ad una sostanziale convergenza di interessi. Le Banche estere premono sulla clientela italiana per la regolarizzazione e
rilevano la volontà della clientela italiana di regolarizzare i patrimoni illecitamente detenuti all’estero.
Il successo della procedura introdotta dal Decreto Legge n. 2 del 2014, così come verrà eventualmente convertito in legge, dipende in
buona misura dal livello di «incentivi» che verranno proposti al contribuente.
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La c.d. «voluntary disclosure»
Premessa
Si può ipotizzare (fonti Banca d’Italia) che il patrimonio offshore detenuto da soggetti italiani dovrebbe ammontare a 180-200
miliardi di euro (alcuni ipotizzano fino a 250 miliardi di euro).
Il numero di soggetti potenzialmente interessati dovrebbe superare le 100.000 unità.
Il mutato scenario internazionale, l'adesione della Svizzera alle prescrizioni GAFI, il possibile accordo Svizzera-Italia in ambito di
scambio di informazioni, le positive esperienze internazionali in analoghe procedure di voluntary disclosure suggeriscono che il momento
sia particolarmente propizio per introdurre una procedura che consenta di ottenere quattro risultati:
a)
il rimpatrio (giuridico) delle masse detenute illecitamente all'estero;
b)
un adeguato gettito incrementale;
c)
l'irrogazione di sanzioni ridotte a coloro che si autodenunceranno entro i termini previsti dalla procedura;
d)
l’adeguato contrasto futuro dell’evasione fiscale.
Si tratta di analizzare quali siano i punti «critici» del Decreto legge n. 4 del 2014 oggetto di possibili modifiche in sede di conversione
posto che spetta esclusivamente alla politica definire quali siano i risultati prioritari da conseguire (ad esempio la
massimizzazione del gettito) con la procedura di voluntary disclosure.
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La c.d. «voluntary disclosure»
Alcuni punti «critici»
Posto che per il successo della procedura risiede nella chiarezza degli oneri e dei rischi posti a carico di ciascuno degli attori coinvolti
abbiamo elencato alcuni punti particolarmente critici che meriterebbero di essere approfonditi in quanto sarebbe utile poter fornire al
contribuente interessato una norma che gli possa consentire di stimare i «costi» dell’adesione alla citata procedura:
 Difficile determinazione del reddito prodotto dalle attività estere: calcoli complessi resi difficili dalla difficoltà a reperire la
documentazione contabile;
 Applicazione degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti coinvolti e degli intermediari (es. fiduciaria);
 Oneri e rischi in capo a professionisti ed intermediari;
 Oneri e rischi in capo al contribuente nel caso detenga partecipazioni in società di capitali italiane;
 Tempi e modi del trasferimento, anche solo giuridico, delle attività oggetto di voluntary disclosure.
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La c.d. «voluntary disclosure»
Possibili proposte migliorative
 Semplificazione della procedura e della modulistica;
 Forfettizzazione di imposte e sanzioni dovute, in particolare per importi compresi entro una certa soglia (per esempio,
sotto i 2 milioni di euro);
 Estensione della copertura penale (come nell’analogo provvedimento adottato sin dal 2012 dalla Germania) sia da un
punto di vista oggettivo (e quindi per tutti i reati fiscali e non solo per omessa o infedele dichiarazione) che soggettivo
(anche per gli eventuali concorrenti nel reato);
 Esonero da responsabilità per professionisti ed intermediari che, a vario titolo e con diversi ruoli, intervengono nella
procedura di voluntary disclosure.
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Il ruolo delle società fiduciarie
La c.d. «Voluntary Disclosure»
Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali
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Rivisitazione delle tempistiche per gli adempimenti fiscali – premesse
La proposta fiscale
Contesto e premesse
• L’attività del Sostituto di Imposta comporta l’obbligo
a carico del soggetto che interviene nella riscossione
del reddito (i.e. la società fiduciaria) di applicare una
ritenuta a titolo d’imposta e/o d’acconto (ovvero di
un’imposta sostitutiva) e di provvedere al suo
versamento, generalmente entro il 16 del mese
successivo a quello in cui è stata operata la
ritenuta (articolo 8 e 3 del DPR 602/1973, art. 4 D.
Lgs. n. 239/1996);
• Il ritardato o l’omesso versamento delle ritenute
comporta il pagamento di sanzioni;
• Unione Fiduciaria svolge la gran parte della sua
attività di Sostituto di Imposta per transazioni
effettuate da numerosi intermediari esteri con
conseguente complessità nel processo di calcolo
e pagamento delle imposte.
Le tempistiche previste dalla normativa per il calcolo e il versamento
delle imposte sono particolarmente stringenti nel caso in cui si tratti di
contabilizzare operazioni poste in essere da più intermediari terzi
esteri.
Con la voluntary disclosure ci si può attendere una crescita importante
del volume di attività ed un aumento degli intermediari esteri con
conseguente aumento dei rischi di possibili sanzioni per
l’intermediario.
Sarebbe pertanto auspicabile un intervento volto a consentire alle società
fiduciarie, alle banche, alle SIM, ed agli altri intermediari finanziari, allorché
svolgano l’attività di Sostituto di Imposta per operazioni effettuate da
intermediari terzi residenti all’estero, di operare senza il rischio concreto di
venire sanzionati per ritardi connessi ai tempi di trasmissione di
documentazione contabile estera.
Pertanto si suggerisce di valutare la modifica dell’articolo 8 del DPR
602/1973 (e dell’art. 4 del D.Lgs. n. 239/1996) prevedendo che il versamento
dell’imposta avvenga entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello
in cui la ritenuta è stata applicata analogamente a quanto previsto per il
versamento delle ritenute sui redditi diversi (cfr. articolo 6, comma 9, DLgs
461/1997).
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Contatti
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