20140212_4695_141_Deliberazioni di G.M. n.37_Giunta

COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA
N.37
OGGETTO: RICORSO AL TAR. SICILIA DELLA SIG.RA MARJANNE VIBAEK ED ALTRI NOMINA LEGALE AVV. GIROLAMO RIZZUTO.
L'anno 2014, il giorno 06 del mese di FEBBRAIO, in Monreale nella Sala
destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori:
Risultano presenti:
Di Matteo
Filippo
Sindaco
Sig.ra Giangreco
Rosalia
Assessore
Sig.
Cardullo
Giovanni
Assessore
Dott.
Scalici
Salvatore
Assessore
Aw.
Risultano assenti:
Sig.
La Corte
Giuseppe
Vice Sindaco
Dott.
La Fiora
Giuseppe
Assessore
Sig.
Vittorino
Girolamo
Assessore
Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. G. Li Vecchi.
Assume la Presidenza 1' Aw. Filippo Di Matteo , in qualità di Sindaco, il quale,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull'argomento indicato in oggetto.
IL DIRIGENTE
VISTO il ricorso al TAR, introitato al protocollo di questo Ente in data 10.09.2013 e
registrato al n. 20279, proposto dalla Sig.ra Marjanne Vibaek, nata a Copenaghen il 02.10.33, in
proprio e nella qualità di procuratrice di Gagliardo Giambattista, Gagliardo Matilde, Pasqualino di
Marineo Lia, Pasqualino Maria Caterina., Pasqualino Guglielmo, Gagliardo Olga e Beatrice
Pasqualino, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, presso lo studio degli Avv.ti Prof.
Giovanni, Alessandra e Pietro Maniscalco Basile, sito in Palermo, Piazza Sacro Cuore n°. 3,
avverso il Comune di Monreale, per ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni
•subiti dai ricon-enti e/o alla restituzione delle aree occupate a seguito dell5illegittimo e/o illecito
comportamento delPAmministrazione;
RITENUTO, opportuno e necessario opporsi al ricorso al TAR sopraindicato, ed affidare
incarico all'Aw. Girolamo Rizzuto il quale, per oltre trent'anni, ha fatto parte dell'Ufficio legale
dell'Ente, rappresentando lo stesso in controversie molto impegnative ( AMAT - AMIA etc.)3
ottenendo quasi sempre risultati positivi in tutti e tre i gradi di giudizio e che, come si evince,fra
l'altro,dalla nota del 17.06.2008, segue la causa in argomento da diversi anni;
VISTA la parcella prò forma, pervenuta brevi manu, in data 14.01.2014, che si
allega, inoltrata dall'Avv. Girolamo Rizzuto, con studio legale in Palermo, Via Gen.le Domenico
Chinnici n. 14, con cui si comunica che la spesa per l'espletanda opera professionale è pari ad €.
12.688,00, incluse CPA ed IVA come per Legge, con abbuono della fase istruttoria e riduzione di
quella di studio;
VISTA la L.R. 12/2011
VISTO il D. L.vo n. 267/2000;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;
VISTO il D.M. 140/12;
PROPONE
1 - Costituirsi nel giudizio proposto davanti al TAR di Palermo,in premessa indicato, promosso
dalla Sig.ra Marjanne Vibaek e altri, contro il Comune di Monreale;
2 - AFFIDARE all'Aw. Girolamo Rizzuto, nato a Palermo il 17.07.1948 ,
rappresentare il Comune nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi;
l'incarico di
3 - IMPEGNARE, con successiva determinazione dirigenziale, la complessiva somma di €.
12.688,00 CPA ed IVA come per legge incluse, occorrente per le spese di giudizio, all'intervento
1.01.02.03 - Gap. 1058 - denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc." del bilancio 2014 che, con
riferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2013, presenta la
necessaria disponibilità.
Monreale, lì 22.01.2014
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione.
VISTI gli allagati pareri, espressi ai sensi dell'ari 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000.
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000.
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
Il Sindaco pone in votazione, a scrutinio segreto, la superiore proposta di
deliberazione, così come proclamato dal Sindaco
DELIBERA
APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa.
PARERI
Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto :
RICORSO AL TAR SICILIA DELLA SIG.RA MARJANNE VIBAEK E ALTRI
NOMINA LEGALE AW. GIROLAMO R1ZZUTO.
Esperita l'istruttoria di competenza;
Visto l'art 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;
II Dirigente del Settore esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità/tecnica, sulla
proposta di deliberazione sopraindicata.
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Data
II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità
contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata.
Data
II Dirigente f.f.
Dott; E. Sunseri
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I sottoscritti sig.ra Marjimne
Vibaek nata a Copenaghen il
02.10/33;.
. CF.
VBKMNN33R42Z107X, in
proprio e nella qualità di
procttratrice di Gagliardo
Giambattista.,
nato
a
Palermo il 29/07/1960, Cod.
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA
Palermo il 14.08/SS/ CF.
GGLMLD58M54G273S,
Pasqualino di Marineo- 'Lia,
nata a Palermo il 11.11/60,
CF. PSQLIA6QH51G273P,
SICILIA
RICORSO
La sig.ra Marianne Vibaek nata a Copenaghen il 02.10/33, Pasquaiìno Maria Caterina,
nata a Palenno il 08.01/64,
C.F. VBKMNN33R42Z107X, in proprio e nella qualità di C.F. PSQMCT&LMSGOTB,
-1
.
'
Pasqualine Guglielmo, nato
procuratrice di Gagliardo Giambattista, nato a Palermo il
Gagliardo
29/07/1960, -Cod. Fise.: L^i^r>T60L29G273N,
Ma-tilde,
nata
a
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.il
Palermo
'
1 T:
. "rC...K
09.10/09), -Gagliardo oiga,
-14.Ufa.
r/tno'
Notar
Seria
del
• . nata a Palenno il 13.09/62,
GGLMLD.58M5.4G273S, Pasqualino ' di Marineo Liaf. 'nata . a CF. GGLLcoeapssGizss '
.
'
.
'Palermo il' 11.11/60, . CF; ' PSQLIA60H51G273P,
• • (giusta procura speciale in
Pasqualino Notar Antonio loiidiKoma-
• '
Maria
-Caterina,
-• nata 'a
• !
,
Palermo
-il
Rep. 30S10 del ZL.OZ'13) e
08'. 01/64 " C.F. Palermo
Beatrice P^U^O, nata a
il 29.09/35, CF.
PSQMCT64A4SG273B,Ptfs^/mo Guglielmo, nato a.Palermo il
17/03/1966, Cod.'Fise.: PSQGLL66C17G273N (giusta- procurd *
speciale in-Notar Ugo'Serio del 09 ' O/09) f-Gagliardo Giga/nata Alessandro ' e
a Palermo il 13.09/62, ';:;. GGLLGO62P53G273S \"(giiasta
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Pietro
Maniscalco
Basile, • conginntamènte e/o disgiuntamente, conferendo agli stessi
procura speciale in Notar Antonio loli di Roma - Kep. 30810 del Mte ie facoltà di legge ed
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Piazza. Sacro Cuore n° 3
PSQBRC35P69G273B/ rappresentati, e difesi, per mandato a ^
margine
del
presente
atto dagli
aw.ri Prof. • 'Giovanni.
Alessandra. e Pietro Maniscalco Basile del Foro di Palermo e
elettivamente- domiciliati presso .il loro studio in. Palermo,
Piazza
Sacro
Cuore ' n°
3
(fax 091217385
-
pec: i
pieiromaniscalcobasile@pecavvpa.it]
•
.•:.•
CONTRO
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Veie ed autenn'cheJ.e.&nne,
- il Con '•".-3 di Monreale in persona del Sindaco protempore;
•
'^
K Aap
1AKIMR V
MAtUISCALCO B
- Assessorato Regionale delle Infrastnitture,
e della
Mobilità (già dei Lavori Pubblici) in persona dell'Assessore e
come tale legale rappresentante prò-tempore/ rappresentato e
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
per ottenere
• la condanna del Comune di Monreale e/o' dell'Assessorato
Regionale,-in solido e/o ciascuno per quanto'di ragione, al pieno ed
integrale risarcimento dei danni -subiti dai ricorrenti e/o -alla,
restituzione delle aree'di cui -si dirà occupate a seguito dell'illegittimo
e/o. illecito comportamento delle Amministrazioni convenute per
intervenuta occupazione usurpativa- e/o acquisitwa, . illecita e/oillegittima ab- origine, degli immobili di séguito descritti e meglio infra
individuati,, previa declaratoria, ove occorra, dell'illegittimità degli atti
e dei .provvedimenti.tutti, della procedura espropriativa che saranno
indicati e/o. depositati agli atti.del giudizio e ciò perle seguenti ragioni'
.
IN FATTO-
1. .11 ProrV Guglielmo Pasqualino era proprietario/ nel
1982, di un terreno sito nel-territorio del Comune di Monreale/
contrada Aquino, iscritto nel catasto terreni di Monreale nel
foglio di mappa n. 2S/.particelle 36, 38, 40, 55,169, 56, 201, 254,
57, 39, 329, 54, 101, 35,
46, 62, 65,. 59, e 119,61 esteso
ottantottomilacentoventuno metri quadrati.
Detto terreno era destinato, nel piano -regolatore generale
della Città di Monreale, ed in un piano partìcolareggiato, ad
edilizia residenziale con la densità edilizia realizzabile- di tre
metri cubi e mezzo per metro quadro.
2. Con deliberazione 24 marzo 1981, n. 79 il Consiglio
Comunale di Monreale approvava un piano per l'edilizia
economica e popolare concernente la contrada Aquino del
territorio Comunale; detto piano destinava parte del terreno di
proprietà del prof. Pasqualino alla costruzione di case popolari.
Con sentenza n. 165 resa sotto le date 18 maggio - 25
ottobre 1988 il Consiglio di Giustizia Amrrdnistrativa della
Regione Siciliana annullava/ nel capo concernente il terreno di
proprietà del Prof. Pasqualino/ il detto piano per l'edilizia
economica e popolare e/ pertanto, il detto terreno rimaneva
disciplinato dal sopra precisato piano regolatore generale
partìcolareggiato con la destinazione ad edilizia residenziale/
con densità edilizia di tre metri cubi e mezzo per metro quadro.
3. Con decreto del 16 giugno 1982 il Sindaco del
Comune di Monreale disponeva/ in favore- del Comune/
l'occupazione provvisoria e di urgenza di porzione del terreno
di proprietà del prof. Guglielmo Pasqualino e precisamente la
porzione di detto terreno rappresentata in catasto dalle
particelle portanti i numeri 40, 55/169, 201, 54/ 319/ 54, e 329.
La • durata dell'occupazione provvisoria e di urgenza
veniva fissata in anni due.
4. Il Comune di Monreale il 22 luglio del 1982/ operando
in base alla autorizzazione di cui sopra/
si immetteva nel
possesso ed immetteva nel possesso l'Istituto Autonomo delle
Case Popolari di Palermo del tratto del terreno Pasqualino
rappresentato in catasto dalle particelle 54/ 40, 3297 169/ 55 ma
non già della particella 201.
5. Il decreto del Sindaco con il quale era stata autorizzata
l'occupazione/ in via provvisoria e di urgenza/ del fondo
Pasqualino già travolto dall'andamento del piano P.E.E.P. in
esecuzione della quale era stato emesso/ era stato anche
annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia.
6. Nel corso del tempo fissato per la durata della
occupazione provvisoria e nel corso della stessa/ il terreno del
prof. Pasqualino occupato come sopra/ veniva/ nella maggior
parte/ irreversibilmente trasformato dall'I.A.C.P. di Palermo con
la costruzione di sei edifici contenenti numerosi alloggi
popolari.
7. Spirato il termine fissato per l'occupazione/ che non era
stato prorogato dal Comune (e non avrebbe potuto essere
prorogato perché la prima delle leggi di proroga dei termini
delle occupazioni provvisorie fu emanata il 22 dicembre 1984 art 5 del D.L. portante tale data ed il n. 901 e convcrtito nella
legge 1 marzo 1985 n. 42), il Prof. Pasqualino/ considerato:
- che l'occupazione si era protratta oltre il biennio fissata
per la durata della stessa;
- che il terreno occupato era stato interamente ed
irreversibilmente trasformato e la estensione di esso non
trasformata/ annesso funzionalmente alla costruzione, non
veniva restituita;
- che egli aveva diritto al risarcimento del danno subito/
con citazione del luglio 1984 conveniva in giudizio/
innanzi il Tribunale di Palermo/ il Comune di Monreale e lo
IACP di Palermo chiedendo che gli stessi fossero condannati/ in
4
solido, al pagamento di somma uguale al valore del terreno
nonché al risarcimento del danno/ ed al pagamento di un
compenso per la durata della occupazione; chiedeva/ coinè
mezzo al fine/ che venisse nominato un consulente tecnico per
determinare il valore venale del terreno acquisito dal Comune e
dallo IACP e quant1 altro sarebbe risultato a lui dovuto dai due
enti.
8. In data 16 febbraio 1987 veniva meno ai viventi il
pro£. Guglielmo Pasqualino lasciando suoi eredi la moglie
signora Lia Noto ed i figli prof. Antonio Pasqualino e Beatrice
Pasqualino in Gagliardo di Carpinello.
Dopo la morte del prof. Guglielmo Pasqualino perveniva
all'indirizzo dello stesso una nota/ a firma del Sindaco del
Comune di Monreale/ con la quale si offriva al detto Professore/
quale-indennità di espropriazione del suolo occupato ed in gran
parte irreversibilmente trasformato/ la somma (cinque volte
inferiore al valore del terreno già accertato dal consulente nel
giudizio in corso) di £ 775.282.690.
9. In seguito a ciò gli eredi del prof. Pasqualino/ signori
Lia Noto Pasqualino/ prof. Antonio Pasqualino e signora
Beatrice Pasqualino in Gagliardo di Carpinello/ convenivano in
giudizio/ innanzi il Tribunale/ con atto portante la data del 6
marzo 1987/ il Comune di Monreale e lo IACP chiedendo:
- che il giudizio con la detta citazione instaurato fosse
riunito a quello già pendente;
- che il Comune e lo IACP fossero condannati al
risarcimento del danno;
- che/ ritenendosi inadeguata l'indennità offerta i due enti
convenuti fossero condannati al pagamento di importo pari a
quello già indicato dal CTU/ oltre l'indennità di occupazione e
quant'altro dovuto.
Chiedevano/ pertanto la condanna in loro favore/ del
Comune e dello I.A.C.P. di quanto dovuto/ con interessi ed
interessi sugli interessi.
Intanto gli eredi del prof. Pasqualino avevano proposto
per cautela/ avverso il provvedimento del Sindaco con il quale
era stato determinato in £ 775.282.690 l'indennità di
espropriazione/ un ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale.
10. A seguito della notifica di tale ricorso al TAR e della
nuova citazione del 6 marzo 1987/ atti nei quali/ parti/
rispettivamente/ ricorrenti ed attori erano gli eredi del prof.
Guglielmo Pasqualino/ il Comune di Monreale era edotto/
formalmente/ ufficialmente ed a ogni effetto/ che il prof.
Guglielmo Pasqualino era venuto meno ai 'viventi e che a lui
erano succeduti la moglie Lia Noto Pasqualino ed i figli Prof.
Antonio e Beatrice.
11. Non tenendo in conto quanto sopra/ il Comune di
Monreale faceva notificare al Prof. Guglielmo Pasqualino/
deceduto/ e non ai suoi eredi/ l'avviso dell'avvenuta adozione di
un provvedimento/ denominato ordinanza mentre in realtà era
un decreto/ con il quale veniva pronunziata l'occupazione
definitiva/ ossia l'espropriazione/ del terreno di proprietà
Pasqualino rappresentato in catasto dalle particelle 40, 55, 54,
319,169,3296201.
In seguito a ciò gli eredi Pasqualino/ con atto notificato
il 27 luglio 1987, convenivano in giudizio ancora una volta il
Comune di Morrreale e lo IACP chiedendo che il decreto di
espropriazione/ emesso senza preventiva dichiarazione di
pubblica utilità nei confronti del Prof. Guglielmo Pasqualino, da
tempo deceduto, fosse dichiarato illegittimo/ privo di validità e
disapplicato.
12. Con sentenza resa sotto le date 25 marzo 1994/ 22
agosto 1995 con il n. 2438/95 il Tribunale di Palermo, Sezione
Prima, condannava solidalmente il Comune di Monreale e
l'Istituto Autonomo Case Popolari - IACP di Palermo, al
pagamento di L. 5.214.077.396 con gli interessi compensativi del
cinque per cento sulle somme annualmente-
rivalutate a
decorrere dalle date delle irreversibili trasformazioni indicate
nella sentenza stessa e gli interessi anatocistici ai sensi dell'art.
1283 c.c. nonché al pagamento delle spese liquidate in L.
7.198.000 ed emetteva altre statuizioni anche in ordine alle spese
concernenti il Comune di Monreale e lo IACP di Palermo.
Relativamente alla particella 201 - oggi 2581 ed oggetto
del presente giudizio - così era dato leggere alla pagina 10
dell'indicata sentenza: "le particelle 201, 59, 60, 61, 62, 65 e 66
non sono state trasformate e àTingiie possono formare oggetto
di retr o cessione".
13. Il giudizio è proseguito, dopo varie istanze, ma non
ha più riguardato il tratto di suolo rappresentato in catasto nella
7
paiticella n° 201 per il quale non è stato disposto, come
accennato/ alcun risarcimento non essendo stato lo stesso
trasformato (quantomeno fino all'anno 2010).
Nelle more dei vari giudizi/ è venuta meno ai viventi la
signora Lia Noto ved. Pasqualino.
14. Occorre aggiungere che il terreno rappresentato dalla
particella n. 201 (che/ oggi/ è denominata 2581) è stato
frazionato/ come risulta dai fogli di frazionamento redatti dal
Comune di Monreale e presentati dallo stesso all'Ufficio del
Catasto.
Per effetto del frazionamento i metri quadrati
seimilacentosettantacinque della particella che erano stati
occupati sono divenuti una particella autonoma cui è stato dato
dapprima il 201/b poi divenuto n. 2581.
15. Nonostante il Tribunale - con statuizione passata in
giudicato - avesse riconosciuto agli eredi Pasqualino il diritto
di avere restituita la paxte occupata della particella n. 201/ oggi
2581/ il Comune non provvedeva alla materiale restituzione
della stessa e gli Eredi Pasqualino si trovavano costretti ad
intraprendere un nuovo giudizio per ottenere la detta
restituzione.
Detto giudizio attualmente innanzi alla Corte di Appello
di Palermo.
16. Nelle more della definizione di quest'ultimo giudizio/
ed in particolare nel corso deiranno 2010/ accadeva che sul
muro di confine della particella 2581 veniva affissa una tabella
dove si affermava che nell'area in questione sarebbero stati
realizzati "16 alloggi di edilizia pubblica'7 in attuazione di tale
"programma di recupero urbano denominato contratto di quartiere II
D.M. 02.03/05 - D.M. 16.06/06".
In effetti la detta particella 2581 veniva recintata e nella
stessa veniva avviato un cantiere edilizio.
17. Constatato tale stato di fatto/ e senza che avessero mai
ricevuto alcun atto o avviso concernente la detta particella/ gli
odierni ricorrenti notificavano al Comune di Monreale un atto
stragiudiziale di diffida e messa in mora con il quale si invitava
il Comune:
- a rilasciare i terreni di proprietà Pasqualino in favore dei
legittimi proprietari;
- ad eliminare le recinzioni poste a confine della pila
2581;
- a non
realizzare opere sul
fondo- . di
proprietà
Pasqualino;
- a rimuovere le fabbriche eventualmente già realizzate;
- a risarcire i danni cagionati ai sigg.ri Pasqualino;
Nel contempo/ si diffidava ed avvertiva in medesimo
Comune che in caso di mancata ottemperanza sarebbe stata
adita l'Autorità Giudiziaria in ogni sede competente sia al fine
di ottenere il ristoro delle ragioni dai Sigg.ri Pasqualino/ sia al
fine di sentire dichiarate eventuali responsabilità degli organi e
dei funzionar! preposti.
L'atto veniva
espressamente qualificato
come atto
formale di diffida, messa in mora ed atto interruttivo della
prescrizione con tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di
mancata ottemperanza.
18. Poiché tale atto è rimasto privo di riscontro/ i sigg.ri
Pasqualino si trovano costretti a tutelare/ per l'ennesima volta/
giudizialmente le loro ragioni/ affidandole ai seguenti motivi
JN DIRUTO
Violazione e falsa applicazione degli arti. 42 bis, 43, 58
D.P.R, del T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R.
327/2001) e di tutte le norme connesse e/o richiamate/ nonché
degli arti. 2041 e 2043 e.e.
1. Appare/ preliminarmente/ opportuno soffermarsi sulla
scelta del Giudice arnministrativo per la disamina della
presente controversia.
Com'è noto il tema del riparto di Giurisdizione in materia
di occupazione aquisitiva e/o usurpativa è .stato/ e tuttora è/
dibattuto.
Nel caso in esame/ i ricorrenti hanno ricevuto il decreto di
occupazione di urgenza e null/altro.
A seguito dei giudizi di cui sopra si è narrato/ i ricorrenti
hanno (avrebbero avuto) diritto alla restituzione della particella
201, oggi 2581.
Per effetto/
tuttavia/ della realizzazione
dell'opera
pubblica/ della irreversibile trasformazione del bene e della sua
concreta destinazione all'uso pubblico si è verificato il
fenomeno della occupazione usurpativa (se/ come pare/ manchi
o sia illegittima la dichiarazione di p.u.) o acquisitiva (se
10
dovesse risultare l'esistenza e la validità della dichiarazione di
p.u.).
Rilevato che tale distinzione ormai rileva solo al fine di
individuare il dìes a cfuo di commissione dell'illecito (per. la
determinazione del valore venale del bene in tale momento)
che/ in caso di occupazione usurpativa/ decorre dal momento
dell'immissione in possesso da parte della P.A. mentre, in caso
di occupazione appropriativa/ dalla scadenza del termine di
occupazione legittima del terreno/ ciò che rileva è che/ in ogni
caso/ la presente controversia rientra nel disposto del nuovo
Codice del Processo Arnrninistrativo.
Ai sensi
dell'ari
giurisdizione esclusiva")
133 del medesimo
"I.
("Materie
di
Sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo/ salvo ulteriori previsioni di
legge [...] g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, -i provvedimenti,
gli accordi e i comportamenti, rìconducibili, anche mediatamente,
alV esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in
materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la
giurisdizione del giudice ordinano per quelle riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza
dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativo!'.
Nella fattispecie/ il comportamento dell'airrministrazione
produttivo del pregiudizio subito dai ricorrenti si collega/ in
ogni caso ed in modo esplicito/ alla procedura espropriativa e
tale circostanza è sufficiente per radicare la
giurisdizione
esclusiva del giudice arnministrativo/ sia ai sensi dell'articolo
133 appena citato/ sia anche alla luce dei principi enunciati dalla
11
Corte costituzionale, con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e
sviluppati dall'Adunanza Plenaria, con decisione 22 ottobre
2007, n. 12.
In altri termini, nella fattispecie, il collegamento fattuale e
formale tra la domanda risarcitoria proposta e l'esercizio del
potere pubblico risulta del rutto indiscutibile e, pertanto,
sussiste la Giurisdizione del Giudice arnrninistrativo.
2. In linea subordinata, qualora si ritenesse il difetto di
Giurisdizione del G.A. si chiede che venga assegnato un
termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice che
sarà ritenuto competente ad esaminare la presente vicenda.
Sul punto è opportuno ricordare che a seguito del vuoto
normativo creato dalla pronuncia n° 77/2007 della Corte
Costituzionale è stato - con Tari. 59 della L. 69/2009 - introdotto
l'istituto della traslatio judicii, così sancendo il superamento del
principio della incomunicabilità fra giurisdizioni.
Così, difattì, recita la norma citata: "(Decisione delle
questioni di giurisdizione) 1. Il giudice che, in materia civile,
amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il
proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice
nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla
giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è
vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo".
Se, quindi, si dovesse ritenere il difetto di Giurisdizione si
chiede l'assegnazione del termine di Legge per la riassunzione
innanzi al Giudice che sarà ritenuto competente.
12
3.
In
merito
ali'illegittimità
e/o
illiceità
del
comportamento del Comune di Monreale e dell'Assessorato
Regionale/ si rileva quanto segue.
E' opportuno ricordare che accanto alla mancanza in
radice della dichiarazione di p.u./ vi sono quelle ipotesi, che ad
essa vanno equiparate/ dell7 inesistenza giuridica e
dell'inefficacia della dichiarazione/ le quali ricorrono non solo
quando la dichiarazione di p.u. è annullata dal giudice
amministrativo/ ma anche quando il provvedimento/ pur
esistente/ difetti dei suoi caratteri essenziali tipici.
Nel caso in esame/ relativamente alla particella oggi 2581
i sigg.ri Pasqualino non hanno ricevuto alcun alcun atto nel
quale si facesse menzione delle ragioni di pubblica utilità
dell'opera cui sarebbe stato finalizzato l'occupazione o
l'esproprio.
I lavori/ inoltre/ sono iniziati quando era già scaduto il
termine di efficacia di cinque armi della occupazione di urgenza
e se vi fosse stata una dichiarazione di pubblica utilità questa
sarebbe stata certamente antecedente e/ quindi/ sarebbe
anch'essa scaduta. '
Da tali semplici considerazioni/ cui va aggiunto il fatto
che la procedura espropriativa non venne mai portata a
compimento/ deriva rillegittimità della procedura seguita dal
Comune di Monreale; per l'effetto/ si realizza un fatto illecito
generatore di danno e ne consegue per i ricorrenti il diritto ad
ottenere il pieno ed integrale risarcimento del danno patito -
13
nella misura che sarà di seguito quantificata -, a seguito e per
effetto dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione.
4. A sostengo di quanto appena detto occorre ricordare
che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di
espropriazione e tutela del diritto di proprietà, circa il quantum
debeatur, sia nel caso Belvedere e/Italia che nel caso analogo
Carbonara e/ Italia, ha stabilito il principio che il carattere
illecito dello spossessamento si ripercuote per forza di cose sui
criteri da adottare per determinare la riparazione dovuta dallo
Stato, non potendo le conseguenze patrimoniali
di un
impossessamento lecito -essere assimilate a quelle di uno
spossessamento illecito e che la Corte ritiene che in tali ipotesi
sia necessario procedere o alla restitutio in integrum o, in
alternativa, al risarcimento pieno ed integrale inteso come totale
eliminazione delle conseguenze della ingerenza oggetto della
lite stimato al suo valore attuale.
Sul teina è intervenuto il Legislatore, con l'introduzione
dell'art. 42 bis nel T.U. Espropriazioni (Utilizzazione senza
titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) il quale
stabilisce che ''valutati gli interessi in conflitto, Vautorità1 che
utilizza un bene
immobile
per
scopi
di
interesse pubblico/
modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di
esproprio o dichiarativo della pubblica utilità*, può* disporre che esso
sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e
che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio
patrimoniale
e
non
patrimoniale, quest* ultimo forfetariamente
14
liquidato nella, misura
del
dieci -per cento del valore venale del
bene".
Al valore venale del bene andrà/ quindi/ sommato il
danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura individuata
dalla Legge.
5. Se così non fosse/ sempre alla luce dei principi dettati
dalla Corte Europea/ ai ricorrenti spetterebbe la restituzione dei
beni illecitamente appresi dalla P.A.
Secondo la Corte/, difatti/ tale restituzione è Tunica vera
forma di tutela effettiva del diritto fondamentale di proprietà
del privato.
Infatti/ com'è noto/ un procedimento espropriativo
completo si sviluppa secondo le ordinarie tappe della
dichiarazione di pubblica utilità/ della occupazione di urgenza e
del decreto di esproprio.
La dichiarazione di pubblica utilità costituisce dunque il
presupposto fondamentale sia della procedura espropriativa
che di quella di occupazione temporanea di urgenza. Sicché/
qualora la dichiarazione di pubblica' utilità sia stata dichiarata
nulla o inefficace/ viene a mancare in radice il potere
espropriativo e/ con esso/ ovviamente/ anche quello di occupare.
L'inefficacia della dichiarazione di p.u./ che può essere
accertata incidentalmente/ però/ ha una conseguenza ben più
grave del semplice accertamento dell'illiceità dell'azione
amministrativa. Esso comporta anche l'accertamento della
isolazione di un diritto fondamentale dell'uomo (il diritto di
15
proprietà) e la conseguente responsabilità dello Stato nei
confronti dell'individuo leso.
Sul punto/ occorre ricordare che il Primo Protocollo al
Trattato Europeo dei Diritti dell'Uomo così dispone: "Articolo 1
- Protezione della proprietà - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto
al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua
proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni
previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le
disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati
di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare
VILSO dei beni in modo conforme alV interesse generale o per assicurare
il pagamento delle imposte o di alti-i contributi o delle ammende".
In applicazione di tale norma/ la Corte Europea dei Diritti
dell'Uomo/ nella nota fattispecie Belvedere Alberghiera srl e/
Italia/ ha stabilito che per essere compatibile con l'articolo 1 del
Protocollo n° 1 una ingerenza dello Stato nel godimento del
diritto" di proprietà
deve essere operata "per causa futilità
pubblica" e "alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali
di diritto internazionale"'. L'ingerenza - ha precisato la Corte deve
realizzare
un
''giusto
equilibrio"
tra
le
esigenze
dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della
salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. Ed il
giusto equilibrio è realizzato solo se l'ingerenza ha rispettato il
principio di legalità e non è stata arbitraria.
La Corte ha/
quindi/ ricordato che l'artìcolo 1 del Protocollo n° 1 esige/ prima
di tutto e soprattutto/ che un'ingerenza dell'autorità pubblica
nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La
16
regola della legge/ uno dei principi fondamentali della società
democratica/ è sussistente in tutti gli articoli della Convenzione
ed implica il dovere dello Stato o delle altre pubbliche autorità
di piegarsi a decisioni giudiziali rese A^erso di loro.
Conclude la Corte che alla violazione dell'ari 1 del
protocollo n.l consegue il rimedio più consono della
restituzione del bene da parte dello Stato/ accompagnato dal
•risarcimento per il danno pecuniario sostenuto/ come quello
dato dalla perdita del godimento/ e dal risarcimento per il
danno non pecuniario.
La Corte ha voluto ribadire che l'azione arnministrativa
in materia di espropriazione deve essere strettamente
ricondotta al principio di legalità/ il cui mancato rispetto/ come
nel caso in esame/ comporta il diritto per il privato -al pieno ed
integrale ristoro del danno patito.
La restìtutìo ad iniegrum del bene è/ dunque/ una delle
forme di riparazione consentite quale ristoro effettivo in caso di
accertamento della violazione del diritto di proprietà.
Ma non la unica: la stessa Corte europea dei diritti
dell'uomo (decisione dell'll dicembre 2003 rna si veda in senso
analogo anche la decisione in fase di esecuzione della Corte sul
summenzionato caso Belvedere Alberghiera e/Italia) ha
condannato lo Stato italiano anche al pagamento dei danni
morali ai ricorrenti per il senso di impotenza e di frustrazione di
fronte allo spoglio illegale dei beni. E7 lo stesso senso di
impotenza e di frustrazione che hanno provato i ricorrenti che
non solo è stato privato in modo del tutto illecito dei propri beni
ma che pur vedendo riconosciuto tale arbitrio dalla stessa P.A.
che non ha mai negato l'illiceità del proprio operato/ non
riescono ad ottenere effettivo ristoro.
Alla luce dei suddetti principi/ quindi/ ai ricorrenti/
qualora si ritenga che tale sia la forma più corretta di tutela in
luogo di quella risarcitoria/ spetta la restituzione integrale del
beni.
Tale restituzione non è certo preclusa dall'ordinamento
interno.
Così/ infatti/ ha avuto modo di pronunciarsi in materia il
Consiglio di Stato: "Orientando Vintepretazione dell'ari, 35 d.lg. 80
del 1998 alla luce .dei limiti posti dagli ari. 2058 e 2933 c.c,, nonché
del
buon
andamento
dell'azione
amministrativa ex ari.
97
Costituzione, anche nella logica del bilanciamento con l'ari. 42
Costituzione, i limiti di applicazione della reintegrazione in forma
specifica, che si configura quale istituto speciale del diritto processuale
amministrativo,
coincidono con
cjuelli
di speciale
rilevanza
dell'interesse pubblico; pertanto deve escludersi l'operatività della
reintegrazione in forma specifica quando essa, coincidendo con la
riduzione in pristino stato e con la restituzione del fondo1 sarebbe
eccessivamente onerosa per il pubblico interesse e di pregiudizio per
l'economia nazionale." (Cons. Stato/ Sez. IV, 3169/2001).
Dunque/ solo nel caso in cui la riduzione in pristino
risulti eccessivamente onerosa per il pubblico interesse o di
pregiudizio per reconomia nazionale/ il Giudice non avrebbe il
potere di ordinarla.
18
Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche il Consiglio
di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che nel
contesto di un'approfondita disamina dell7applicabilità della
tutela restitutoria in luogo di quella risarcitoria ha affermato
che "in linea generale, secondo le coordinate civilistiche, desumibili
dalla lettura sistematica degli artìcoli 2043, 2058 e 2933 del codice
civile,
la
riparazione
del
danno
patrimoniale
ingiusto
extracontrattuale subito dal proprietario di un bene può avvenire,
alternativamente,
tramite
la
corresponsione
delV equivalente
•monetario, oppure mediante la reintegrazione in forma
specifica,
attuata mediante la restituzione, accompagnata dalla fisica e materiale
riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, distrutta o resa
inservibile per Vuso/r (Consiglio di Giustizia Arnrninistrativa/ n°
486/2009).
Né tale forma di tutela sarebbe in contrasto con il
disposto dell'art. 43 del Testo Unico delle Espropriazioni la cui
entrata in vigore non intacca "la persistente cogenza del principio
di alternatività tra la tutela risarcitorìa e la reintegrazione in forma
specifica" (ibidem). Ciò senza voler tacere la circostanza che Tart
43 T.U.Espr. non si applica alle fattispecie iniziate (e nella
fattispecie terminate) prima della sua entrata in vigore.
Nel caso in esame si tratterebbe/ semplicemente/ di
restituire i terreni/ senza alcun onere di rimessione in pristino.
Elementari principi processuali insegnano/ inoltre/ che
grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'eventuale
concreto verificarsi di tale pregiudizio (Cass. Civ./ SS. UUV
207/'86).
19
6. Circa la irreversibilità
dell'immobile/ si rileva quanto segue.
Gli
immobili
per
cui
è
della
trasformazione
causa
al
momento
dell'occupazione temporanea e d'urgenza erano terreni incolti e
sugli stessi non vi era alcun fabbricato.
Sul punto/ ove necessario/ si chiede fin d'ora di disporre
una consulenza tecnica d'ufficio che accerti se e quali opere il
Comune convenuto abbia fatto eseguire nell'immobile di
proprietà dei sigg.ri Pasqualino/ che questo è stato
irriversibilmente trasformato e se lo stesso è stato
effettivamente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica.
7 Relativamente al valore dell'immobile si osserva
quanto segue.
I beni originariamente oggetto dell'occupazione e che
successivamente hanno subito l'irreversibile trasformazione
sono costituiti da un ampio spezzone di terreno/ suscettibile di
edificazione.
Nel caso in esame ai ricorrenti spetta il risarcimento
pieno ed integrale dei danni patiti per effetto dell'illegittimo
comportamento del Connine e tale risarcimento non può che
corrispondere al valore venale degli immobili.
A tale risarcimento/ come sopra accennato/ va aggiunto il
danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura del 10% del
danno patrimoniale.
In subordine i ricorrenti avranno diritto alla restituzione
degli immobili
20
Tenuto conto della estensione (circa 6.175 mq) e della
notevole commerciabilità dei terreni - che presentano in zona
"CI" una edificabilità pari a 3/5 mc/mq - si può stimare un
valore al metro quadrato di circa 264/00 € al mq.
Si tratta di un calcolo effettuato tenendo conto che sulla
base dei parametri di edificabilità dell'area sonò realizzabili
18.525 me (6.175 mq x 3mc/mq) e/ quindi/ circa 46 unità
immobiliari. Il valore così determinato può essere stimato per il
terreno in circa il 20% del valore degli appartamenti che/ a loro
volta/ stimati in circa 180.000 € cadauno danno un valore di
1.620.000 €.
A ciò si aggiunga la diminuzione di valore patita dalle
particelle limitrofe/ tenuto conto che la pila 2581 era runica di
proprietà dei ricorrenti che prospettasse sulla strada pubblica/
oltre che l'unica edificabilc. Le aree residue coprono una
superficie di circa 41.995/00 mq per i quali si chiede un
indennizzo pari alla diminuzione di valore conseguente
all'occupazione della pila 2581; tale diminuzione di valore può
essere calcolata in circa 30 € al rnq da moltiplicarsi per i 41.995
mq di superficie (p.He 3536/ 38, 39/ 56/ 57, 250/ 254/ 37/ 3073/
3061/3062).
Il che significa che il valore complessivo degli immobili
non può certamente essere inferiore ad € 2.900.000/00 o in quella
maggiore somma che sarà determinata a seguito della CTU
della qLiale sin d'ora si chiede l'ammissione.
8- In subordine si rileva che/ secondo i principi generali
del nostro ordinamento giuridico/ ai ricorrenti/ in ogni caso/
21
spetterà il ristoro del danno patito anche ai sensi dell'ari 2041
c.c.
Difatti/ il Comune di Monreale si è certamente arricchito
in danno dei sigg.ri Pasqualino occupando illecitamente e
definitivamente i beni di loro proprietà e/ correlativamente/ i
ricorrenti sono stati privati del loro diritto di proprietà su tali
beni/ con la conseguente perdita patrimoniale prima descritta.
A prevenire eventuali obiezioni sul punto/ si osserva che
Tazione di arricchimento ex art 2041 c.c. è esercitabile anche
contro la P.A. quando vi sia stato un riconoscimento/ anche
implicito dell'utilità.
Nella
fattispecie tale riconoscimento consiste nella
utilizzazione dei beni da parte del ' Comune che costituisce
riconoscimento
implicito
dell'utilità
tratta
dalla
P.A.
dall'occupazione in questione.
La misura dell'indennità di cui ali'art 2041 c.c. non potrà
che essere quella prima descritta e quantificata pari all'integrale
risarcimento del danno.
9. In ultimo/ ed al solo fine di prevenire eventuali
pretestuose eccezioni/ si ricorda che i ricorrenti hanno nel corso
degli anni interrotto in varie occasioni l'eventuale corso della
prescrizione (si produce/ in particolare/ l'atto stragiudiziale
notificato).
In ogni caso/ tuttavia/ occorre ricordare che "in tema di
espropriazione
per pubblica utilità, qualora la P.A. proceda
all'occupazione delle aree e le trasformi
irreversibilmente con
l'esecuzione di opere, in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità
(ed. occupazione usurpativa), la carenza del potere espropriatìvo
determina l'illegittimità ab orìgine dell'occupazione e l'illiceità
permanente dell'opera pubblica, che impedisce la decorrenza del
termine- prescrizionale
in
relazione
all'evenutale
azione
di
risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato"
(Cass. Q.V., Sez. I/ 27.05/10 n° 13023).
*******
- Istanze istruttorie -
Ai fini del decidere si ritiene opportuno,, se non
necessario/ che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio/
e ciò al fine di accertare:
- lo stato attuale dei luoghi;
- il A^alore attuale pieno dei beni • illegittimamente
occupati/ non restituiti e non restituibili a seguito dell'avvenuta
realizzazione delle opere sopra descritte;
determinare il momento della
irreversibile
trasformazione dei beni di proprietà dei ricorrenti a cagione
della realizzazione dell'opera pubblica;
- determinare l'entità della indennità di occupazione dei
beni dì cui sopra;
- accertare se i beni di proprietà dei ricorrenti possono
essere loro restituiti;
- accertare quant'altro eventualmente ritenuto necessario
da questo Tribunale di accertare e determinare.
Inoltre/ appare opportuno che venga ordinato al Comune
di depositare in giudizio/ in originale od in copie autentiche/
23
tutti gli atti e documenti relativi alla procedura espropriativa
che ha dato luogo al presente giudizio.
Tutto ciò premesso e ritenuto/ si chiede
PIACCIA AL TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA SICILIA
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Previa/ ove occorra/ declaratoria di illegittimità degli atti
tutti della procedura espropriativa di cui in narrativa.
Ritenere e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità del
comportamento tenuto dal Comune di Monreale nell'ambito
del "programma di recupero urbano denominato contratto di
quartiere IIDM. 02.03/05-DM. 16.06/06".
Condannare il Comune di Monreale al pieno ed integrale
risarcimento dei danni/ patrimoniali e non patrimoniali/ patiti
dai ricorrenti per effetto dei fatti e dei comportamenti sopra
descritti e/ in particolare/ a causa della occupazione ab orìgine
illecita e/o illegittima dei terreni sopra descritti e per la
diminuzione
di valore delle particelle limitrofe a quella
occupata e sempre di proprietà dei ricorrenti/ ciò per tutte le
ragioni e causali sopra descritte e ciò in misura non inferiore ad
€2.900.000/00.
Condannare il Comune di Monreale a corrispondere ai
ricorrenti •un'indennità a compenso del mancato godimento
dell'irrimobile da parte loro e del correlativo vantaggio che il
Comune ha ricavato o potrebbe avere ricavato/ possedendolo e
godendolo.
24
Condannare il Comune di Monreale al risarcimento dei
danni morali che codesto Tribunale vorrà determinare in via
equitativa per la violazione del diritto fondamentale dell'uomo
subita dai ricorrenti.
In subordine: ordinare la restituzione dei medesimi beni
ai ricorrenti/ condannando/ comunque/ il Comune di Monreale
al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per effetto
dell'illegittimo comportamento deH'Amministrazione.
Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi anche ai
sensi dell'alt 1283 e.e. dalla data di occupazione e/o dal
momento della irreversibile trasformazione del bene e/o dalla
prima richiesta di pagamento.
In ulteriore subordine: In caso di declaratoria di difetto di
Giurisdizione
del Giudice Amministrativo/ assegnare un
termine per la riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice che
sarà ritenuto competente.
In via istruttoria: Disporre consulenza tecnica di ufficio al
fine di accertare lo stato dei luoghi/ il A^alore attuale pieno dei
beni illegittimamente occupati/ non restituiti e non restituibili a
seguito dell'avvenuta realizzazione delle opere sopra descritte/
determinando il momento della irreversibile trasformazione del
medesimo a cagione della realizzazione dell'opera pubblica/
l'entità della indennità di occupazione dei beni di cui sopra/
nonché quant' altro eventualmente ritenuto necessario da questo
Tribunale di accertare e determinare.
25
Ordinare al Comune di depositare in giudizio/ in
originale od in copie autentiche/ tutti gli atti e documenti
relativi alla procedura espropriativa di cui sopra si è narrato.
Condannare il Comune di Monreale al pagamento delle
spese/ competenze ed onorari del giudizio.
Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che,
considerata anche la richiesta di danni morali, il valore della presente
controversia è indeterminabile.
Salvo ogni altro diritto.
Palermo/ lì 26 Agosto 2013
Avv. Prof. Giovj^&^f^niscalco Basile
Avv. Ales-sandra lw$&fót'alco Basile
, /Pieiro/Mams-talco Basile
RELATA DI NOTIFICA
L'anno 2013/ il giorno
in Palermo/
sull'istanza dei signori Beatrice Pasqualino e Marjanne Vibaek/
sia in nome proprio che quale procuratrice generale di Maria
Caterina Pasqualino in Regis/ Lia Pasqualino in Andò/
Guglielmo Pasqualino/ Giambattista Gagliardo di Carpinelle/
Matilde Gagliardo di Carpinelle e di Olga Gagliardo di
Carpinello/ io qui sottoscritto Ufficiale giudiziario ho notìficato
il superiore ricorso a: •
26
x f
-
1) Comune di Monreale in persona del Sindaco protempore elettivamente domiciliato in Monreale (FA) presso la
Casa Comunale in P.zza Vittorio Emanitele II n° 8 ed ivi
mediante consegna di una copia a mani di
MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
O 6 SET 2013,
UFFICIALE GIUDIZI/
CORTE DI APPELLO - PALERMO
DOTT. ANbECTRIZZQ ~~^
2) Assessorato Regionale delle Infrastnitture
e della
Mobilità (già dei Lavori Pubblici) in persona dell'Assessore e
come tale legale rappresentante prò-tempore, rappresentato e
difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso
cui è domiciliato in Palermo/ Via A. De Gasperi n° 81 ed.ivi
mediante consegna di una copi a mani di
27
R:8916402642
P.1'3
13-SET-S013 12:14 Da
Al Responsabile dell'Ufficio legale
dsl Comune di (Vìonreafe
90046 MONREALE
OGGETTO: COMUNE DI MONREALE e/ VIBAEK e PASQUALING
Rimetto in allegato il dispositivo di sentenza con cui il Tribunale
di Palermo ha rigettato la domanda proposta da tóbaek e C. nei
confronti del Comune di Monreale.
Porgo cordialità
Girolarno
P.S'3
13~SET -S013
12=14 Da
li /(3/Ks
01
-
J'O Pum l'r* L-I .-^Jtt
/ione di <;arK pileria
ijnfcatione tf! deposito dell-a sentenza
Conteiviot.-o
Tipo
j
Nurnero di ruolo
v 6471/2001
Giudice .
PÌTRUCCI LUIGI
Numera sentenza
3505/2003
16/06/2003
Data di pubD/toazione
Con ìrtviio alle parti di provvedere affa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente
Parti nei procedimsnto
Attore principato
VISAEK MARfANNiE
AW. MANISCALCO BASILE GIOVANNI
Avv. MANISCALCO BASILE PIETRO
Avv. MAWlSCAtCO BASILE ALESSANDRA
AW MANISCALCO BASILA LUIGI
principale
COMUNE DI MONREALE IN PFR DEL LEG,f?APPR
AW. RI2ZUTCJ GIROLAMO
PALERMO 16/06/200S
Vedi allegato
7n conSM^,,-MM.. l f . M - , U,M [M „
'
Ki.
, !•
.
Da '
|3.S£T~2013
fotftyffiffi^
Documenti che si producono;
1) Copia della denuncia di successione del Prof. Guglielmo
Pasquafino.
2) 9 ottobre 1995 copia dell'atto con il quale la signora
Rosalia Noto ved. Pasqualino ha ceduto i suoi diritti sul
terreno di Aqirino ai nipoti Guglielmo PasquaHno7 Lia
Pasqualino, Caterina Pasqualino, Giambattista Gagliardo,
Giga Gagliardo e Malfide Gagliardo,
3) 13 settembre 1995 copia dell'atto con 11 quale la s'ignora
Vibaek Man'anne quale procuratrice del Prof. Pasqualìno ha
ceduto a Guglielmo Pasqua/ino, Lia Pasqualìno, Maria
Caterina Pasquah.no, i diritti che competevano li Prof.
Antonio Pasqualino sufórreno di Aquino.
4) Copia fotostatica del verbale di occupazione parziale de/In
particalla n, 20i redatto il 2# settembre 19S4.
5) Fogli di frazionamento della particella n. 201.
6) Copia della sentenza di codesto Tribunale 25 marzo 1994
e 22 agosto J995.
7) Copia della sentenza delia Corte di Appello di Palermo 17
ottobre 97 - 17 marzo 1998 n. 2 J 8.
8) Copia delia sentenza della Corte di Cassazione
01SÌ4/00 del 1# febbraio 2000,
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/<V fa J/c? X/
STUDIO LEGALE RIZZUTO.
Aw. Girolamo Rizzuto
Aw. Luigi De Luca
Palermo, lì
Aw. Angelo
Incardona
™
Aw. Antonio Rizzuto
AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO LEGALE
DEL COMUNE DI MONREALE
Oggetto: COMUNE DI MONREALE C/ VIBAEK+ALTRI
Mi è stato sottoposto il ricorso al T.A.R. introitato da Marjarrne Vibaek e C.
nei confronti del Comune di Monreale affinchè predisponga idoneo preventivo per
l'eventuale conferimento di incarico.
Al tal fine rimetto in allegato il relativo preventivo.
Porgo cordialità
90129 Palermo - Via Gen.le Domenico Chinnici, 14 - tei. e fax 091.6683407
STUDIO LEGALE RIZZUTO.
Aw. Girolamo Rizzuto
Palermo, lì
Aw. Luigi De Luca
Aw. Angelo Incardona
Aw. Antonio Rizzuto
AL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO LEGALE
DEL COMUNE DI MONRJEALE
Oggetto:
cj™
PREVENTIVO DI MASSIMA RELATIVO AL RICORSO AL T.A.R.
INTROITATO DA VlBAEK MARJANNE + ALTRI C/ COMUNE DI MONREALE
Valore della causa = oltre € 1.500.000,00
Parametri forensi ex D.M 20/07/2012 n. 140
Diminuzione sul valore medio di liquidazione ex regolamento comunale — 30%
COMPENSI E SPESE BORSUALI
Fase di studio
6.480,00
Fase introduttiva
3.240:00
Fase istruttoria
Fase decisoria
=^~~
S. 100,00 ""'
TOTALE COMPENSI
17.820,00
Abbattimento '30%
5346,00
TOTALE COMPENSI
12.474,00
Spese borsuali (contr. un., notif. accessi, e varie)
0
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE
12.474,00
Oltre CC. AA.PP e IVA sulla parte imponibile. — 42- - 6 O ^ ® *^'
Note:
1. Non si è operata alcuna maggiorazione sui compensi che sono stati
calcolati al valore di € 1.500.000,00
90129 Palermo - Via Gen.Ie Domenico Chmnìci, 14 - tei. e fax 091.6683407
2. Non si è ritenuto di indicare alcun compenso per attività istruttoria in
quanto la detta attività sarà limitata a fatti documentali.
Palermo, lì [
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Letto e sottoscritto
II Sindaco - F.to: Aw. F. Di Matteo
L'Ass. Anziano — F.to: Doti S. Scalici
II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi
Pubblicata all'Albo Comunale dal Tj'2 ffff. ?
Monreale, lì _^_^__^^__
II Messo Comunale