COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE COPIA N.37 OGGETTO: RICORSO AL TAR. SICILIA DELLA SIG.RA MARJANNE VIBAEK ED ALTRI NOMINA LEGALE AVV. GIROLAMO RIZZUTO. L'anno 2014, il giorno 06 del mese di FEBBRAIO, in Monreale nella Sala destinata alle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Componenti i Signori: Risultano presenti: Di Matteo Filippo Sindaco Sig.ra Giangreco Rosalia Assessore Sig. Cardullo Giovanni Assessore Dott. Scalici Salvatore Assessore Aw. Risultano assenti: Sig. La Corte Giuseppe Vice Sindaco Dott. La Fiora Giuseppe Assessore Sig. Vittorino Girolamo Assessore Partecipa il Vice Segretario Generale, Dott. G. Li Vecchi. Assume la Presidenza 1' Aw. Filippo Di Matteo , in qualità di Sindaco, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento indicato in oggetto. IL DIRIGENTE VISTO il ricorso al TAR, introitato al protocollo di questo Ente in data 10.09.2013 e registrato al n. 20279, proposto dalla Sig.ra Marjanne Vibaek, nata a Copenaghen il 02.10.33, in proprio e nella qualità di procuratrice di Gagliardo Giambattista, Gagliardo Matilde, Pasqualino di Marineo Lia, Pasqualino Maria Caterina., Pasqualino Guglielmo, Gagliardo Olga e Beatrice Pasqualino, rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati, presso lo studio degli Avv.ti Prof. Giovanni, Alessandra e Pietro Maniscalco Basile, sito in Palermo, Piazza Sacro Cuore n°. 3, avverso il Comune di Monreale, per ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni •subiti dai ricon-enti e/o alla restituzione delle aree occupate a seguito dell5illegittimo e/o illecito comportamento delPAmministrazione; RITENUTO, opportuno e necessario opporsi al ricorso al TAR sopraindicato, ed affidare incarico all'Aw. Girolamo Rizzuto il quale, per oltre trent'anni, ha fatto parte dell'Ufficio legale dell'Ente, rappresentando lo stesso in controversie molto impegnative ( AMAT - AMIA etc.)3 ottenendo quasi sempre risultati positivi in tutti e tre i gradi di giudizio e che, come si evince,fra l'altro,dalla nota del 17.06.2008, segue la causa in argomento da diversi anni; VISTA la parcella prò forma, pervenuta brevi manu, in data 14.01.2014, che si allega, inoltrata dall'Avv. Girolamo Rizzuto, con studio legale in Palermo, Via Gen.le Domenico Chinnici n. 14, con cui si comunica che la spesa per l'espletanda opera professionale è pari ad €. 12.688,00, incluse CPA ed IVA come per Legge, con abbuono della fase istruttoria e riduzione di quella di studio; VISTA la L.R. 12/2011 VISTO il D. L.vo n. 267/2000; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.; VISTO il D.M. 140/12; PROPONE 1 - Costituirsi nel giudizio proposto davanti al TAR di Palermo,in premessa indicato, promosso dalla Sig.ra Marjanne Vibaek e altri, contro il Comune di Monreale; 2 - AFFIDARE all'Aw. Girolamo Rizzuto, nato a Palermo il 17.07.1948 , rappresentare il Comune nel presente giudizio e negli eventuali gradi successivi; l'incarico di 3 - IMPEGNARE, con successiva determinazione dirigenziale, la complessiva somma di €. 12.688,00 CPA ed IVA come per legge incluse, occorrente per le spese di giudizio, all'intervento 1.01.02.03 - Gap. 1058 - denominato "Spese per liti, arbitraggi, ecc." del bilancio 2014 che, con riferimento allo stanziamento ammesso al corrispettivo capitolo del bilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità. Monreale, lì 22.01.2014 /"• X C LA GIUNTA MUNICIPALE VISTA la superiore proposta di deliberazione. VISTI gli allagati pareri, espressi ai sensi dell'ari 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000. VISTO il D.Lgs. n. 267/2000. VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. Il Sindaco pone in votazione, a scrutinio segreto, la superiore proposta di deliberazione, così come proclamato dal Sindaco DELIBERA APPROVARE e fare propria la superiore proposta deliberativa. PARERI Proposta di deliberazione della GIUNTA MUNICIPALE avente per oggetto : RICORSO AL TAR SICILIA DELLA SIG.RA MARJANNE VIBAEK E ALTRI NOMINA LEGALE AW. GIROLAMO R1ZZUTO. Esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000; II Dirigente del Settore esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità/tecnica, sulla proposta di deliberazione sopraindicata. i\ U Data II Dirigente dell'Area Gestione Risorse esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione sopraindicata. Data II Dirigente f.f. Dott; E. Sunseri A /— r-S C u I sottoscritti sig.ra Marjimne Vibaek nata a Copenaghen il 02.10/33;. . CF. VBKMNN33R42Z107X, in proprio e nella qualità di procttratrice di Gagliardo Giambattista., nato a Palermo il 29/07/1960, Cod. "••>'« e? W-IUL;! 5 5>.a<P3j r~ .—. ,_, -^i." J-J^ìvaJÌ. «~ j r,* <-; v^f>iL. • »« -"' Ciass. ta -<-aw- }-*"'?3. ^* j.-. ^^'* < / / ' [[[| TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA Palermo il 14.08/SS/ CF. GGLMLD58M54G273S, Pasqualino di Marineo- 'Lia, nata a Palermo il 11.11/60, CF. PSQLIA6QH51G273P, SICILIA RICORSO La sig.ra Marianne Vibaek nata a Copenaghen il 02.10/33, Pasquaiìno Maria Caterina, nata a Palenno il 08.01/64, C.F. VBKMNN33R42Z107X, in proprio e nella qualità di C.F. PSQMCT&LMSGOTB, -1 . ' Pasqualine Guglielmo, nato procuratrice di Gagliardo Giambattista, nato a Palermo il Gagliardo 29/07/1960, -Cod. Fise.: L^i^r>T60L29G273N, Ma-tilde, nata a -T .il Palermo ' 1 T: . "rC...K 09.10/09), -Gagliardo oiga, -14.Ufa. r/tno' Notar Seria del • . nata a Palenno il 13.09/62, GGLMLD.58M5.4G273S, Pasqualino ' di Marineo Liaf. 'nata . a CF. GGLLcoeapssGizss ' . ' . 'Palermo il' 11.11/60, . CF; ' PSQLIA60H51G273P, • • (giusta procura speciale in Pasqualino Notar Antonio loiidiKoma- • ' Maria -Caterina, -• nata 'a • ! , Palermo -il Rep. 30S10 del ZL.OZ'13) e 08'. 01/64 " C.F. Palermo Beatrice P^U^O, nata a il 29.09/35, CF. PSQMCT64A4SG273B,Ptfs^/mo Guglielmo, nato a.Palermo il 17/03/1966, Cod.'Fise.: PSQGLL66C17G273N (giusta- procurd * speciale in-Notar Ugo'Serio del 09 ' O/09) f-Gagliardo Giga/nata Alessandro ' e a Palermo il 13.09/62, ';:;. GGLLGO62P53G273S \"(giiasta - • ,"" • Pietro Maniscalco Basile, • conginntamènte e/o disgiuntamente, conferendo agli stessi procura speciale in Notar Antonio loli di Roma - Kep. 30810 del Mte ie facoltà di legge ed r ' _ £ • eleggono domicilio presso' il '91 f)9 rl^\ nnfa s'Palprmo OQ '°ft JJ.CV studio Palermo, £-j,.\j£-. J-C// CPasà-f/ali-rtn j_,r C lò. L i i-L,& J, 14-&W t-it/l.l*l-!l,U, ±LdLC3.-CLilJ-99 CU.-CXJ.HL1W /—J -\J loro -/. L-'LJ, v—,,ì_OT . . . J • s ' . • • Piazza. Sacro Cuore n° 3 PSQBRC35P69G273B/ rappresentati, e difesi, per mandato a ^ margine del presente atto dagli aw.ri Prof. • 'Giovanni. Alessandra. e Pietro Maniscalco Basile del Foro di Palermo e elettivamente- domiciliati presso .il loro studio in. Palermo, Piazza Sacro Cuore ' n° 3 (fax 091217385 - pec: i pieiromaniscalcobasile@pecavvpa.it] • .•:.• CONTRO . • Veie ed autenn'cheJ.e.&nne, - il Con '•".-3 di Monreale in persona del Sindaco protempore; • '^ K Aap 1AKIMR V MAtUISCALCO B - Assessorato Regionale delle Infrastnitture, e della Mobilità (già dei Lavori Pubblici) in persona dell'Assessore e come tale legale rappresentante prò-tempore/ rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato; per ottenere • la condanna del Comune di Monreale e/o' dell'Assessorato Regionale,-in solido e/o ciascuno per quanto'di ragione, al pieno ed integrale risarcimento dei danni -subiti dai ricorrenti e/o -alla, restituzione delle aree'di cui -si dirà occupate a seguito dell'illegittimo e/o. illecito comportamento delle Amministrazioni convenute per intervenuta occupazione usurpativa- e/o acquisitwa, . illecita e/oillegittima ab- origine, degli immobili di séguito descritti e meglio infra individuati,, previa declaratoria, ove occorra, dell'illegittimità degli atti e dei .provvedimenti.tutti, della procedura espropriativa che saranno indicati e/o. depositati agli atti.del giudizio e ciò perle seguenti ragioni' . IN FATTO- 1. .11 ProrV Guglielmo Pasqualino era proprietario/ nel 1982, di un terreno sito nel-territorio del Comune di Monreale/ contrada Aquino, iscritto nel catasto terreni di Monreale nel foglio di mappa n. 2S/.particelle 36, 38, 40, 55,169, 56, 201, 254, 57, 39, 329, 54, 101, 35, 46, 62, 65,. 59, e 119,61 esteso ottantottomilacentoventuno metri quadrati. Detto terreno era destinato, nel piano -regolatore generale della Città di Monreale, ed in un piano partìcolareggiato, ad edilizia residenziale con la densità edilizia realizzabile- di tre metri cubi e mezzo per metro quadro. 2. Con deliberazione 24 marzo 1981, n. 79 il Consiglio Comunale di Monreale approvava un piano per l'edilizia economica e popolare concernente la contrada Aquino del territorio Comunale; detto piano destinava parte del terreno di proprietà del prof. Pasqualino alla costruzione di case popolari. Con sentenza n. 165 resa sotto le date 18 maggio - 25 ottobre 1988 il Consiglio di Giustizia Amrrdnistrativa della Regione Siciliana annullava/ nel capo concernente il terreno di proprietà del Prof. Pasqualino/ il detto piano per l'edilizia economica e popolare e/ pertanto, il detto terreno rimaneva disciplinato dal sopra precisato piano regolatore generale partìcolareggiato con la destinazione ad edilizia residenziale/ con densità edilizia di tre metri cubi e mezzo per metro quadro. 3. Con decreto del 16 giugno 1982 il Sindaco del Comune di Monreale disponeva/ in favore- del Comune/ l'occupazione provvisoria e di urgenza di porzione del terreno di proprietà del prof. Guglielmo Pasqualino e precisamente la porzione di detto terreno rappresentata in catasto dalle particelle portanti i numeri 40, 55/169, 201, 54/ 319/ 54, e 329. La • durata dell'occupazione provvisoria e di urgenza veniva fissata in anni due. 4. Il Comune di Monreale il 22 luglio del 1982/ operando in base alla autorizzazione di cui sopra/ si immetteva nel possesso ed immetteva nel possesso l'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Palermo del tratto del terreno Pasqualino rappresentato in catasto dalle particelle 54/ 40, 3297 169/ 55 ma non già della particella 201. 5. Il decreto del Sindaco con il quale era stata autorizzata l'occupazione/ in via provvisoria e di urgenza/ del fondo Pasqualino già travolto dall'andamento del piano P.E.E.P. in esecuzione della quale era stato emesso/ era stato anche annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. 6. Nel corso del tempo fissato per la durata della occupazione provvisoria e nel corso della stessa/ il terreno del prof. Pasqualino occupato come sopra/ veniva/ nella maggior parte/ irreversibilmente trasformato dall'I.A.C.P. di Palermo con la costruzione di sei edifici contenenti numerosi alloggi popolari. 7. Spirato il termine fissato per l'occupazione/ che non era stato prorogato dal Comune (e non avrebbe potuto essere prorogato perché la prima delle leggi di proroga dei termini delle occupazioni provvisorie fu emanata il 22 dicembre 1984 art 5 del D.L. portante tale data ed il n. 901 e convcrtito nella legge 1 marzo 1985 n. 42), il Prof. Pasqualino/ considerato: - che l'occupazione si era protratta oltre il biennio fissata per la durata della stessa; - che il terreno occupato era stato interamente ed irreversibilmente trasformato e la estensione di esso non trasformata/ annesso funzionalmente alla costruzione, non veniva restituita; - che egli aveva diritto al risarcimento del danno subito/ con citazione del luglio 1984 conveniva in giudizio/ innanzi il Tribunale di Palermo/ il Comune di Monreale e lo IACP di Palermo chiedendo che gli stessi fossero condannati/ in 4 solido, al pagamento di somma uguale al valore del terreno nonché al risarcimento del danno/ ed al pagamento di un compenso per la durata della occupazione; chiedeva/ coinè mezzo al fine/ che venisse nominato un consulente tecnico per determinare il valore venale del terreno acquisito dal Comune e dallo IACP e quant1 altro sarebbe risultato a lui dovuto dai due enti. 8. In data 16 febbraio 1987 veniva meno ai viventi il pro£. Guglielmo Pasqualino lasciando suoi eredi la moglie signora Lia Noto ed i figli prof. Antonio Pasqualino e Beatrice Pasqualino in Gagliardo di Carpinello. Dopo la morte del prof. Guglielmo Pasqualino perveniva all'indirizzo dello stesso una nota/ a firma del Sindaco del Comune di Monreale/ con la quale si offriva al detto Professore/ quale-indennità di espropriazione del suolo occupato ed in gran parte irreversibilmente trasformato/ la somma (cinque volte inferiore al valore del terreno già accertato dal consulente nel giudizio in corso) di £ 775.282.690. 9. In seguito a ciò gli eredi del prof. Pasqualino/ signori Lia Noto Pasqualino/ prof. Antonio Pasqualino e signora Beatrice Pasqualino in Gagliardo di Carpinello/ convenivano in giudizio/ innanzi il Tribunale/ con atto portante la data del 6 marzo 1987/ il Comune di Monreale e lo IACP chiedendo: - che il giudizio con la detta citazione instaurato fosse riunito a quello già pendente; - che il Comune e lo IACP fossero condannati al risarcimento del danno; - che/ ritenendosi inadeguata l'indennità offerta i due enti convenuti fossero condannati al pagamento di importo pari a quello già indicato dal CTU/ oltre l'indennità di occupazione e quant'altro dovuto. Chiedevano/ pertanto la condanna in loro favore/ del Comune e dello I.A.C.P. di quanto dovuto/ con interessi ed interessi sugli interessi. Intanto gli eredi del prof. Pasqualino avevano proposto per cautela/ avverso il provvedimento del Sindaco con il quale era stato determinato in £ 775.282.690 l'indennità di espropriazione/ un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale. 10. A seguito della notifica di tale ricorso al TAR e della nuova citazione del 6 marzo 1987/ atti nei quali/ parti/ rispettivamente/ ricorrenti ed attori erano gli eredi del prof. Guglielmo Pasqualino/ il Comune di Monreale era edotto/ formalmente/ ufficialmente ed a ogni effetto/ che il prof. Guglielmo Pasqualino era venuto meno ai 'viventi e che a lui erano succeduti la moglie Lia Noto Pasqualino ed i figli Prof. Antonio e Beatrice. 11. Non tenendo in conto quanto sopra/ il Comune di Monreale faceva notificare al Prof. Guglielmo Pasqualino/ deceduto/ e non ai suoi eredi/ l'avviso dell'avvenuta adozione di un provvedimento/ denominato ordinanza mentre in realtà era un decreto/ con il quale veniva pronunziata l'occupazione definitiva/ ossia l'espropriazione/ del terreno di proprietà Pasqualino rappresentato in catasto dalle particelle 40, 55, 54, 319,169,3296201. In seguito a ciò gli eredi Pasqualino/ con atto notificato il 27 luglio 1987, convenivano in giudizio ancora una volta il Comune di Morrreale e lo IACP chiedendo che il decreto di espropriazione/ emesso senza preventiva dichiarazione di pubblica utilità nei confronti del Prof. Guglielmo Pasqualino, da tempo deceduto, fosse dichiarato illegittimo/ privo di validità e disapplicato. 12. Con sentenza resa sotto le date 25 marzo 1994/ 22 agosto 1995 con il n. 2438/95 il Tribunale di Palermo, Sezione Prima, condannava solidalmente il Comune di Monreale e l'Istituto Autonomo Case Popolari - IACP di Palermo, al pagamento di L. 5.214.077.396 con gli interessi compensativi del cinque per cento sulle somme annualmente- rivalutate a decorrere dalle date delle irreversibili trasformazioni indicate nella sentenza stessa e gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. nonché al pagamento delle spese liquidate in L. 7.198.000 ed emetteva altre statuizioni anche in ordine alle spese concernenti il Comune di Monreale e lo IACP di Palermo. Relativamente alla particella 201 - oggi 2581 ed oggetto del presente giudizio - così era dato leggere alla pagina 10 dell'indicata sentenza: "le particelle 201, 59, 60, 61, 62, 65 e 66 non sono state trasformate e àTingiie possono formare oggetto di retr o cessione". 13. Il giudizio è proseguito, dopo varie istanze, ma non ha più riguardato il tratto di suolo rappresentato in catasto nella 7 paiticella n° 201 per il quale non è stato disposto, come accennato/ alcun risarcimento non essendo stato lo stesso trasformato (quantomeno fino all'anno 2010). Nelle more dei vari giudizi/ è venuta meno ai viventi la signora Lia Noto ved. Pasqualino. 14. Occorre aggiungere che il terreno rappresentato dalla particella n. 201 (che/ oggi/ è denominata 2581) è stato frazionato/ come risulta dai fogli di frazionamento redatti dal Comune di Monreale e presentati dallo stesso all'Ufficio del Catasto. Per effetto del frazionamento i metri quadrati seimilacentosettantacinque della particella che erano stati occupati sono divenuti una particella autonoma cui è stato dato dapprima il 201/b poi divenuto n. 2581. 15. Nonostante il Tribunale - con statuizione passata in giudicato - avesse riconosciuto agli eredi Pasqualino il diritto di avere restituita la paxte occupata della particella n. 201/ oggi 2581/ il Comune non provvedeva alla materiale restituzione della stessa e gli Eredi Pasqualino si trovavano costretti ad intraprendere un nuovo giudizio per ottenere la detta restituzione. Detto giudizio attualmente innanzi alla Corte di Appello di Palermo. 16. Nelle more della definizione di quest'ultimo giudizio/ ed in particolare nel corso deiranno 2010/ accadeva che sul muro di confine della particella 2581 veniva affissa una tabella dove si affermava che nell'area in questione sarebbero stati realizzati "16 alloggi di edilizia pubblica'7 in attuazione di tale "programma di recupero urbano denominato contratto di quartiere II D.M. 02.03/05 - D.M. 16.06/06". In effetti la detta particella 2581 veniva recintata e nella stessa veniva avviato un cantiere edilizio. 17. Constatato tale stato di fatto/ e senza che avessero mai ricevuto alcun atto o avviso concernente la detta particella/ gli odierni ricorrenti notificavano al Comune di Monreale un atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con il quale si invitava il Comune: - a rilasciare i terreni di proprietà Pasqualino in favore dei legittimi proprietari; - ad eliminare le recinzioni poste a confine della pila 2581; - a non realizzare opere sul fondo- . di proprietà Pasqualino; - a rimuovere le fabbriche eventualmente già realizzate; - a risarcire i danni cagionati ai sigg.ri Pasqualino; Nel contempo/ si diffidava ed avvertiva in medesimo Comune che in caso di mancata ottemperanza sarebbe stata adita l'Autorità Giudiziaria in ogni sede competente sia al fine di ottenere il ristoro delle ragioni dai Sigg.ri Pasqualino/ sia al fine di sentire dichiarate eventuali responsabilità degli organi e dei funzionar! preposti. L'atto veniva espressamente qualificato come atto formale di diffida, messa in mora ed atto interruttivo della prescrizione con tutte le conseguenze di legge per l'ipotesi di mancata ottemperanza. 18. Poiché tale atto è rimasto privo di riscontro/ i sigg.ri Pasqualino si trovano costretti a tutelare/ per l'ennesima volta/ giudizialmente le loro ragioni/ affidandole ai seguenti motivi JN DIRUTO Violazione e falsa applicazione degli arti. 42 bis, 43, 58 D.P.R, del T.U. delle espropriazioni per pubblica utilità (D.P.R. 327/2001) e di tutte le norme connesse e/o richiamate/ nonché degli arti. 2041 e 2043 e.e. 1. Appare/ preliminarmente/ opportuno soffermarsi sulla scelta del Giudice arnministrativo per la disamina della presente controversia. Com'è noto il tema del riparto di Giurisdizione in materia di occupazione aquisitiva e/o usurpativa è .stato/ e tuttora è/ dibattuto. Nel caso in esame/ i ricorrenti hanno ricevuto il decreto di occupazione di urgenza e null/altro. A seguito dei giudizi di cui sopra si è narrato/ i ricorrenti hanno (avrebbero avuto) diritto alla restituzione della particella 201, oggi 2581. Per effetto/ tuttavia/ della realizzazione dell'opera pubblica/ della irreversibile trasformazione del bene e della sua concreta destinazione all'uso pubblico si è verificato il fenomeno della occupazione usurpativa (se/ come pare/ manchi o sia illegittima la dichiarazione di p.u.) o acquisitiva (se 10 dovesse risultare l'esistenza e la validità della dichiarazione di p.u.). Rilevato che tale distinzione ormai rileva solo al fine di individuare il dìes a cfuo di commissione dell'illecito (per. la determinazione del valore venale del bene in tale momento) che/ in caso di occupazione usurpativa/ decorre dal momento dell'immissione in possesso da parte della P.A. mentre, in caso di occupazione appropriativa/ dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno/ ciò che rileva è che/ in ogni caso/ la presente controversia rientra nel disposto del nuovo Codice del Processo Arnrninistrativo. Ai sensi dell'ari giurisdizione esclusiva") 133 del medesimo "I. ("Materie di Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo/ salvo ulteriori previsioni di legge [...] g) le controversie aventi ad oggetto gli atti, -i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, rìconducibili, anche mediatamente, alV esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinano per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativo!'. Nella fattispecie/ il comportamento dell'airrministrazione produttivo del pregiudizio subito dai ricorrenti si collega/ in ogni caso ed in modo esplicito/ alla procedura espropriativa e tale circostanza è sufficiente per radicare la giurisdizione esclusiva del giudice arnministrativo/ sia ai sensi dell'articolo 133 appena citato/ sia anche alla luce dei principi enunciati dalla 11 Corte costituzionale, con le sentenze n. 204/2004 e n. 191/2006 e sviluppati dall'Adunanza Plenaria, con decisione 22 ottobre 2007, n. 12. In altri termini, nella fattispecie, il collegamento fattuale e formale tra la domanda risarcitoria proposta e l'esercizio del potere pubblico risulta del rutto indiscutibile e, pertanto, sussiste la Giurisdizione del Giudice arnrninistrativo. 2. In linea subordinata, qualora si ritenesse il difetto di Giurisdizione del G.A. si chiede che venga assegnato un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice che sarà ritenuto competente ad esaminare la presente vicenda. Sul punto è opportuno ricordare che a seguito del vuoto normativo creato dalla pronuncia n° 77/2007 della Corte Costituzionale è stato - con Tari. 59 della L. 69/2009 - introdotto l'istituto della traslatio judicii, così sancendo il superamento del principio della incomunicabilità fra giurisdizioni. Così, difattì, recita la norma citata: "(Decisione delle questioni di giurisdizione) 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo". Se, quindi, si dovesse ritenere il difetto di Giurisdizione si chiede l'assegnazione del termine di Legge per la riassunzione innanzi al Giudice che sarà ritenuto competente. 12 3. In merito ali'illegittimità e/o illiceità del comportamento del Comune di Monreale e dell'Assessorato Regionale/ si rileva quanto segue. E' opportuno ricordare che accanto alla mancanza in radice della dichiarazione di p.u./ vi sono quelle ipotesi, che ad essa vanno equiparate/ dell7 inesistenza giuridica e dell'inefficacia della dichiarazione/ le quali ricorrono non solo quando la dichiarazione di p.u. è annullata dal giudice amministrativo/ ma anche quando il provvedimento/ pur esistente/ difetti dei suoi caratteri essenziali tipici. Nel caso in esame/ relativamente alla particella oggi 2581 i sigg.ri Pasqualino non hanno ricevuto alcun alcun atto nel quale si facesse menzione delle ragioni di pubblica utilità dell'opera cui sarebbe stato finalizzato l'occupazione o l'esproprio. I lavori/ inoltre/ sono iniziati quando era già scaduto il termine di efficacia di cinque armi della occupazione di urgenza e se vi fosse stata una dichiarazione di pubblica utilità questa sarebbe stata certamente antecedente e/ quindi/ sarebbe anch'essa scaduta. ' Da tali semplici considerazioni/ cui va aggiunto il fatto che la procedura espropriativa non venne mai portata a compimento/ deriva rillegittimità della procedura seguita dal Comune di Monreale; per l'effetto/ si realizza un fatto illecito generatore di danno e ne consegue per i ricorrenti il diritto ad ottenere il pieno ed integrale risarcimento del danno patito - 13 nella misura che sarà di seguito quantificata -, a seguito e per effetto dell'illegittimo comportamento dell'Amministrazione. 4. A sostengo di quanto appena detto occorre ricordare che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in materia di espropriazione e tutela del diritto di proprietà, circa il quantum debeatur, sia nel caso Belvedere e/Italia che nel caso analogo Carbonara e/ Italia, ha stabilito il principio che il carattere illecito dello spossessamento si ripercuote per forza di cose sui criteri da adottare per determinare la riparazione dovuta dallo Stato, non potendo le conseguenze patrimoniali di un impossessamento lecito -essere assimilate a quelle di uno spossessamento illecito e che la Corte ritiene che in tali ipotesi sia necessario procedere o alla restitutio in integrum o, in alternativa, al risarcimento pieno ed integrale inteso come totale eliminazione delle conseguenze della ingerenza oggetto della lite stimato al suo valore attuale. Sul teina è intervenuto il Legislatore, con l'introduzione dell'art. 42 bis nel T.U. Espropriazioni (Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico) il quale stabilisce che ''valutati gli interessi in conflitto, Vautorità1 che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico/ modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità*, può* disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest* ultimo forfetariamente 14 liquidato nella, misura del dieci -per cento del valore venale del bene". Al valore venale del bene andrà/ quindi/ sommato il danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura individuata dalla Legge. 5. Se così non fosse/ sempre alla luce dei principi dettati dalla Corte Europea/ ai ricorrenti spetterebbe la restituzione dei beni illecitamente appresi dalla P.A. Secondo la Corte/, difatti/ tale restituzione è Tunica vera forma di tutela effettiva del diritto fondamentale di proprietà del privato. Infatti/ com'è noto/ un procedimento espropriativo completo si sviluppa secondo le ordinarie tappe della dichiarazione di pubblica utilità/ della occupazione di urgenza e del decreto di esproprio. La dichiarazione di pubblica utilità costituisce dunque il presupposto fondamentale sia della procedura espropriativa che di quella di occupazione temporanea di urgenza. Sicché/ qualora la dichiarazione di pubblica' utilità sia stata dichiarata nulla o inefficace/ viene a mancare in radice il potere espropriativo e/ con esso/ ovviamente/ anche quello di occupare. L'inefficacia della dichiarazione di p.u./ che può essere accertata incidentalmente/ però/ ha una conseguenza ben più grave del semplice accertamento dell'illiceità dell'azione amministrativa. Esso comporta anche l'accertamento della isolazione di un diritto fondamentale dell'uomo (il diritto di 15 proprietà) e la conseguente responsabilità dello Stato nei confronti dell'individuo leso. Sul punto/ occorre ricordare che il Primo Protocollo al Trattato Europeo dei Diritti dell'Uomo così dispone: "Articolo 1 - Protezione della proprietà - Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni Precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare VILSO dei beni in modo conforme alV interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di alti-i contributi o delle ammende". In applicazione di tale norma/ la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo/ nella nota fattispecie Belvedere Alberghiera srl e/ Italia/ ha stabilito che per essere compatibile con l'articolo 1 del Protocollo n° 1 una ingerenza dello Stato nel godimento del diritto" di proprietà deve essere operata "per causa futilità pubblica" e "alle condizioni previste dalla legge e dai principi generali di diritto internazionale"'. L'ingerenza - ha precisato la Corte deve realizzare un ''giusto equilibrio" tra le esigenze dell'interesse generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali dell'individuo. Ed il giusto equilibrio è realizzato solo se l'ingerenza ha rispettato il principio di legalità e non è stata arbitraria. La Corte ha/ quindi/ ricordato che l'artìcolo 1 del Protocollo n° 1 esige/ prima di tutto e soprattutto/ che un'ingerenza dell'autorità pubblica nel godimento del diritto al rispetto dei beni sia legale. La 16 regola della legge/ uno dei principi fondamentali della società democratica/ è sussistente in tutti gli articoli della Convenzione ed implica il dovere dello Stato o delle altre pubbliche autorità di piegarsi a decisioni giudiziali rese A^erso di loro. Conclude la Corte che alla violazione dell'ari 1 del protocollo n.l consegue il rimedio più consono della restituzione del bene da parte dello Stato/ accompagnato dal •risarcimento per il danno pecuniario sostenuto/ come quello dato dalla perdita del godimento/ e dal risarcimento per il danno non pecuniario. La Corte ha voluto ribadire che l'azione arnministrativa in materia di espropriazione deve essere strettamente ricondotta al principio di legalità/ il cui mancato rispetto/ come nel caso in esame/ comporta il diritto per il privato -al pieno ed integrale ristoro del danno patito. La restìtutìo ad iniegrum del bene è/ dunque/ una delle forme di riparazione consentite quale ristoro effettivo in caso di accertamento della violazione del diritto di proprietà. Ma non la unica: la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo (decisione dell'll dicembre 2003 rna si veda in senso analogo anche la decisione in fase di esecuzione della Corte sul summenzionato caso Belvedere Alberghiera e/Italia) ha condannato lo Stato italiano anche al pagamento dei danni morali ai ricorrenti per il senso di impotenza e di frustrazione di fronte allo spoglio illegale dei beni. E7 lo stesso senso di impotenza e di frustrazione che hanno provato i ricorrenti che non solo è stato privato in modo del tutto illecito dei propri beni ma che pur vedendo riconosciuto tale arbitrio dalla stessa P.A. che non ha mai negato l'illiceità del proprio operato/ non riescono ad ottenere effettivo ristoro. Alla luce dei suddetti principi/ quindi/ ai ricorrenti/ qualora si ritenga che tale sia la forma più corretta di tutela in luogo di quella risarcitoria/ spetta la restituzione integrale del beni. Tale restituzione non è certo preclusa dall'ordinamento interno. Così/ infatti/ ha avuto modo di pronunciarsi in materia il Consiglio di Stato: "Orientando Vintepretazione dell'ari, 35 d.lg. 80 del 1998 alla luce .dei limiti posti dagli ari. 2058 e 2933 c.c,, nonché del buon andamento dell'azione amministrativa ex ari. 97 Costituzione, anche nella logica del bilanciamento con l'ari. 42 Costituzione, i limiti di applicazione della reintegrazione in forma specifica, che si configura quale istituto speciale del diritto processuale amministrativo, coincidono con cjuelli di speciale rilevanza dell'interesse pubblico; pertanto deve escludersi l'operatività della reintegrazione in forma specifica quando essa, coincidendo con la riduzione in pristino stato e con la restituzione del fondo1 sarebbe eccessivamente onerosa per il pubblico interesse e di pregiudizio per l'economia nazionale." (Cons. Stato/ Sez. IV, 3169/2001). Dunque/ solo nel caso in cui la riduzione in pristino risulti eccessivamente onerosa per il pubblico interesse o di pregiudizio per reconomia nazionale/ il Giudice non avrebbe il potere di ordinarla. 18 Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che nel contesto di un'approfondita disamina dell7applicabilità della tutela restitutoria in luogo di quella risarcitoria ha affermato che "in linea generale, secondo le coordinate civilistiche, desumibili dalla lettura sistematica degli artìcoli 2043, 2058 e 2933 del codice civile, la riparazione del danno patrimoniale ingiusto extracontrattuale subito dal proprietario di un bene può avvenire, alternativamente, tramite la corresponsione delV equivalente •monetario, oppure mediante la reintegrazione in forma specifica, attuata mediante la restituzione, accompagnata dalla fisica e materiale riparazione o sostituzione della cosa danneggiata, distrutta o resa inservibile per Vuso/r (Consiglio di Giustizia Arnrninistrativa/ n° 486/2009). Né tale forma di tutela sarebbe in contrasto con il disposto dell'art. 43 del Testo Unico delle Espropriazioni la cui entrata in vigore non intacca "la persistente cogenza del principio di alternatività tra la tutela risarcitorìa e la reintegrazione in forma specifica" (ibidem). Ciò senza voler tacere la circostanza che Tart 43 T.U.Espr. non si applica alle fattispecie iniziate (e nella fattispecie terminate) prima della sua entrata in vigore. Nel caso in esame si tratterebbe/ semplicemente/ di restituire i terreni/ senza alcun onere di rimessione in pristino. Elementari principi processuali insegnano/ inoltre/ che grava sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'eventuale concreto verificarsi di tale pregiudizio (Cass. Civ./ SS. UUV 207/'86). 19 6. Circa la irreversibilità dell'immobile/ si rileva quanto segue. Gli immobili per cui è della trasformazione causa al momento dell'occupazione temporanea e d'urgenza erano terreni incolti e sugli stessi non vi era alcun fabbricato. Sul punto/ ove necessario/ si chiede fin d'ora di disporre una consulenza tecnica d'ufficio che accerti se e quali opere il Comune convenuto abbia fatto eseguire nell'immobile di proprietà dei sigg.ri Pasqualino/ che questo è stato irriversibilmente trasformato e se lo stesso è stato effettivamente destinato alla realizzazione dell'opera pubblica. 7 Relativamente al valore dell'immobile si osserva quanto segue. I beni originariamente oggetto dell'occupazione e che successivamente hanno subito l'irreversibile trasformazione sono costituiti da un ampio spezzone di terreno/ suscettibile di edificazione. Nel caso in esame ai ricorrenti spetta il risarcimento pieno ed integrale dei danni patiti per effetto dell'illegittimo comportamento del Connine e tale risarcimento non può che corrispondere al valore venale degli immobili. A tale risarcimento/ come sopra accennato/ va aggiunto il danno non patrimoniale da liquidarsi nella misura del 10% del danno patrimoniale. In subordine i ricorrenti avranno diritto alla restituzione degli immobili 20 Tenuto conto della estensione (circa 6.175 mq) e della notevole commerciabilità dei terreni - che presentano in zona "CI" una edificabilità pari a 3/5 mc/mq - si può stimare un valore al metro quadrato di circa 264/00 € al mq. Si tratta di un calcolo effettuato tenendo conto che sulla base dei parametri di edificabilità dell'area sonò realizzabili 18.525 me (6.175 mq x 3mc/mq) e/ quindi/ circa 46 unità immobiliari. Il valore così determinato può essere stimato per il terreno in circa il 20% del valore degli appartamenti che/ a loro volta/ stimati in circa 180.000 € cadauno danno un valore di 1.620.000 €. A ciò si aggiunga la diminuzione di valore patita dalle particelle limitrofe/ tenuto conto che la pila 2581 era runica di proprietà dei ricorrenti che prospettasse sulla strada pubblica/ oltre che l'unica edificabilc. Le aree residue coprono una superficie di circa 41.995/00 mq per i quali si chiede un indennizzo pari alla diminuzione di valore conseguente all'occupazione della pila 2581; tale diminuzione di valore può essere calcolata in circa 30 € al rnq da moltiplicarsi per i 41.995 mq di superficie (p.He 3536/ 38, 39/ 56/ 57, 250/ 254/ 37/ 3073/ 3061/3062). Il che significa che il valore complessivo degli immobili non può certamente essere inferiore ad € 2.900.000/00 o in quella maggiore somma che sarà determinata a seguito della CTU della qLiale sin d'ora si chiede l'ammissione. 8- In subordine si rileva che/ secondo i principi generali del nostro ordinamento giuridico/ ai ricorrenti/ in ogni caso/ 21 spetterà il ristoro del danno patito anche ai sensi dell'ari 2041 c.c. Difatti/ il Comune di Monreale si è certamente arricchito in danno dei sigg.ri Pasqualino occupando illecitamente e definitivamente i beni di loro proprietà e/ correlativamente/ i ricorrenti sono stati privati del loro diritto di proprietà su tali beni/ con la conseguente perdita patrimoniale prima descritta. A prevenire eventuali obiezioni sul punto/ si osserva che Tazione di arricchimento ex art 2041 c.c. è esercitabile anche contro la P.A. quando vi sia stato un riconoscimento/ anche implicito dell'utilità. Nella fattispecie tale riconoscimento consiste nella utilizzazione dei beni da parte del ' Comune che costituisce riconoscimento implicito dell'utilità tratta dalla P.A. dall'occupazione in questione. La misura dell'indennità di cui ali'art 2041 c.c. non potrà che essere quella prima descritta e quantificata pari all'integrale risarcimento del danno. 9. In ultimo/ ed al solo fine di prevenire eventuali pretestuose eccezioni/ si ricorda che i ricorrenti hanno nel corso degli anni interrotto in varie occasioni l'eventuale corso della prescrizione (si produce/ in particolare/ l'atto stragiudiziale notificato). In ogni caso/ tuttavia/ occorre ricordare che "in tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora la P.A. proceda all'occupazione delle aree e le trasformi irreversibilmente con l'esecuzione di opere, in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità (ed. occupazione usurpativa), la carenza del potere espropriatìvo determina l'illegittimità ab orìgine dell'occupazione e l'illiceità permanente dell'opera pubblica, che impedisce la decorrenza del termine- prescrizionale in relazione all'evenutale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato" (Cass. Q.V., Sez. I/ 27.05/10 n° 13023). ******* - Istanze istruttorie - Ai fini del decidere si ritiene opportuno,, se non necessario/ che venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio/ e ciò al fine di accertare: - lo stato attuale dei luoghi; - il A^alore attuale pieno dei beni • illegittimamente occupati/ non restituiti e non restituibili a seguito dell'avvenuta realizzazione delle opere sopra descritte; determinare il momento della irreversibile trasformazione dei beni di proprietà dei ricorrenti a cagione della realizzazione dell'opera pubblica; - determinare l'entità della indennità di occupazione dei beni dì cui sopra; - accertare se i beni di proprietà dei ricorrenti possono essere loro restituiti; - accertare quant'altro eventualmente ritenuto necessario da questo Tribunale di accertare e determinare. Inoltre/ appare opportuno che venga ordinato al Comune di depositare in giudizio/ in originale od in copie autentiche/ 23 tutti gli atti e documenti relativi alla procedura espropriativa che ha dato luogo al presente giudizio. Tutto ciò premesso e ritenuto/ si chiede PIACCIA AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Previa/ ove occorra/ declaratoria di illegittimità degli atti tutti della procedura espropriativa di cui in narrativa. Ritenere e dichiarare l'illiceità e/o illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di Monreale nell'ambito del "programma di recupero urbano denominato contratto di quartiere IIDM. 02.03/05-DM. 16.06/06". Condannare il Comune di Monreale al pieno ed integrale risarcimento dei danni/ patrimoniali e non patrimoniali/ patiti dai ricorrenti per effetto dei fatti e dei comportamenti sopra descritti e/ in particolare/ a causa della occupazione ab orìgine illecita e/o illegittima dei terreni sopra descritti e per la diminuzione di valore delle particelle limitrofe a quella occupata e sempre di proprietà dei ricorrenti/ ciò per tutte le ragioni e causali sopra descritte e ciò in misura non inferiore ad €2.900.000/00. Condannare il Comune di Monreale a corrispondere ai ricorrenti •un'indennità a compenso del mancato godimento dell'irrimobile da parte loro e del correlativo vantaggio che il Comune ha ricavato o potrebbe avere ricavato/ possedendolo e godendolo. 24 Condannare il Comune di Monreale al risarcimento dei danni morali che codesto Tribunale vorrà determinare in via equitativa per la violazione del diritto fondamentale dell'uomo subita dai ricorrenti. In subordine: ordinare la restituzione dei medesimi beni ai ricorrenti/ condannando/ comunque/ il Comune di Monreale al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per effetto dell'illegittimo comportamento deH'Amministrazione. Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi anche ai sensi dell'alt 1283 e.e. dalla data di occupazione e/o dal momento della irreversibile trasformazione del bene e/o dalla prima richiesta di pagamento. In ulteriore subordine: In caso di declaratoria di difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo/ assegnare un termine per la riassunzione del Giudizio innanzi al Giudice che sarà ritenuto competente. In via istruttoria: Disporre consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare lo stato dei luoghi/ il A^alore attuale pieno dei beni illegittimamente occupati/ non restituiti e non restituibili a seguito dell'avvenuta realizzazione delle opere sopra descritte/ determinando il momento della irreversibile trasformazione del medesimo a cagione della realizzazione dell'opera pubblica/ l'entità della indennità di occupazione dei beni di cui sopra/ nonché quant' altro eventualmente ritenuto necessario da questo Tribunale di accertare e determinare. 25 Ordinare al Comune di depositare in giudizio/ in originale od in copie autentiche/ tutti gli atti e documenti relativi alla procedura espropriativa di cui sopra si è narrato. Condannare il Comune di Monreale al pagamento delle spese/ competenze ed onorari del giudizio. Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che, considerata anche la richiesta di danni morali, il valore della presente controversia è indeterminabile. Salvo ogni altro diritto. Palermo/ lì 26 Agosto 2013 Avv. Prof. Giovj^&^f^niscalco Basile Avv. Ales-sandra lw$&fót'alco Basile , /Pieiro/Mams-talco Basile RELATA DI NOTIFICA L'anno 2013/ il giorno in Palermo/ sull'istanza dei signori Beatrice Pasqualino e Marjanne Vibaek/ sia in nome proprio che quale procuratrice generale di Maria Caterina Pasqualino in Regis/ Lia Pasqualino in Andò/ Guglielmo Pasqualino/ Giambattista Gagliardo di Carpinelle/ Matilde Gagliardo di Carpinelle e di Olga Gagliardo di Carpinello/ io qui sottoscritto Ufficiale giudiziario ho notìficato il superiore ricorso a: • 26 x f - 1) Comune di Monreale in persona del Sindaco protempore elettivamente domiciliato in Monreale (FA) presso la Casa Comunale in P.zza Vittorio Emanitele II n° 8 ed ivi mediante consegna di una copia a mani di MEDIANTE NOTIFICA A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA A.R. O 6 SET 2013, UFFICIALE GIUDIZI/ CORTE DI APPELLO - PALERMO DOTT. ANbECTRIZZQ ~~^ 2) Assessorato Regionale delle Infrastnitture e della Mobilità (già dei Lavori Pubblici) in persona dell'Assessore e come tale legale rappresentante prò-tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso cui è domiciliato in Palermo/ Via A. De Gasperi n° 81 ed.ivi mediante consegna di una copi a mani di 27 R:8916402642 P.1'3 13-SET-S013 12:14 Da Al Responsabile dell'Ufficio legale dsl Comune di (Vìonreafe 90046 MONREALE OGGETTO: COMUNE DI MONREALE e/ VIBAEK e PASQUALING Rimetto in allegato il dispositivo di sentenza con cui il Tribunale di Palermo ha rigettato la domanda proposta da tóbaek e C. nei confronti del Comune di Monreale. Porgo cordialità Girolarno P.S'3 13~SET -S013 12=14 Da li /(3/Ks 01 - J'O Pum l'r* L-I .-^Jtt /ione di <;arK pileria ijnfcatione tf! deposito dell-a sentenza Conteiviot.-o Tipo j Nurnero di ruolo v 6471/2001 Giudice . PÌTRUCCI LUIGI Numera sentenza 3505/2003 16/06/2003 Data di pubD/toazione Con ìrtviio alle parti di provvedere affa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente Parti nei procedimsnto Attore principato VISAEK MARfANNiE AW. MANISCALCO BASILE GIOVANNI Avv. MANISCALCO BASILE PIETRO Avv. MAWlSCAtCO BASILE ALESSANDRA AW MANISCALCO BASILA LUIGI principale COMUNE DI MONREALE IN PFR DEL LEG,f?APPR AW. RI2ZUTCJ GIROLAMO PALERMO 16/06/200S Vedi allegato 7n conSM^,,-MM.. l f . M - , U,M [M „ ' Ki. , !• . Da ' |3.S£T~2013 fotftyffiffi^ Documenti che si producono; 1) Copia della denuncia di successione del Prof. Guglielmo Pasquafino. 2) 9 ottobre 1995 copia dell'atto con il quale la signora Rosalia Noto ved. Pasqualino ha ceduto i suoi diritti sul terreno di Aqirino ai nipoti Guglielmo PasquaHno7 Lia Pasqualino, Caterina Pasqualino, Giambattista Gagliardo, Giga Gagliardo e Malfide Gagliardo, 3) 13 settembre 1995 copia dell'atto con 11 quale la s'ignora Vibaek Man'anne quale procuratrice del Prof. Pasqualìno ha ceduto a Guglielmo Pasqua/ino, Lia Pasqualìno, Maria Caterina Pasquah.no, i diritti che competevano li Prof. Antonio Pasqualino sufórreno di Aquino. 4) Copia fotostatica del verbale di occupazione parziale de/In particalla n, 20i redatto il 2# settembre 19S4. 5) Fogli di frazionamento della particella n. 201. 6) Copia della sentenza di codesto Tribunale 25 marzo 1994 e 22 agosto J995. 7) Copia della sentenza delia Corte di Appello di Palermo 17 ottobre 97 - 17 marzo 1998 n. 2 J 8. 8) Copia delia sentenza della Corte di Cassazione 01SÌ4/00 del 1# febbraio 2000, „, f^f'" — -—-.___ * ^-"----^_.i^4——*— „ M - a-- ™ ^^ ^n * r .. , , ' - • ii T" _-^, -—, , ^ ..J—. - <A- f A Co / H f t < ISf 0*/iT /<V fa J/c? X/ STUDIO LEGALE RIZZUTO. Aw. Girolamo Rizzuto Aw. Luigi De Luca Palermo, lì Aw. Angelo Incardona ™ Aw. Antonio Rizzuto AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE DEL COMUNE DI MONREALE Oggetto: COMUNE DI MONREALE C/ VIBAEK+ALTRI Mi è stato sottoposto il ricorso al T.A.R. introitato da Marjarrne Vibaek e C. nei confronti del Comune di Monreale affinchè predisponga idoneo preventivo per l'eventuale conferimento di incarico. Al tal fine rimetto in allegato il relativo preventivo. Porgo cordialità 90129 Palermo - Via Gen.le Domenico Chinnici, 14 - tei. e fax 091.6683407 STUDIO LEGALE RIZZUTO. Aw. Girolamo Rizzuto Palermo, lì Aw. Luigi De Luca Aw. Angelo Incardona Aw. Antonio Rizzuto AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LEGALE DEL COMUNE DI MONRJEALE Oggetto: cj™ PREVENTIVO DI MASSIMA RELATIVO AL RICORSO AL T.A.R. INTROITATO DA VlBAEK MARJANNE + ALTRI C/ COMUNE DI MONREALE Valore della causa = oltre € 1.500.000,00 Parametri forensi ex D.M 20/07/2012 n. 140 Diminuzione sul valore medio di liquidazione ex regolamento comunale — 30% COMPENSI E SPESE BORSUALI Fase di studio 6.480,00 Fase introduttiva 3.240:00 Fase istruttoria Fase decisoria =^~~ S. 100,00 ""' TOTALE COMPENSI 17.820,00 Abbattimento '30% 5346,00 TOTALE COMPENSI 12.474,00 Spese borsuali (contr. un., notif. accessi, e varie) 0 IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE 12.474,00 Oltre CC. AA.PP e IVA sulla parte imponibile. — 42- - 6 O ^ ® *^' Note: 1. Non si è operata alcuna maggiorazione sui compensi che sono stati calcolati al valore di € 1.500.000,00 90129 Palermo - Via Gen.Ie Domenico Chmnìci, 14 - tei. e fax 091.6683407 2. Non si è ritenuto di indicare alcun compenso per attività istruttoria in quanto la detta attività sarà limitata a fatti documentali. Palermo, lì [ TJO <f VT ^^~' -t^-JLf^ --^ C J / / «L^^j *•> Letto e sottoscritto II Sindaco - F.to: Aw. F. Di Matteo L'Ass. Anziano — F.to: Doti S. Scalici II Vice Segr. Gen.le - F.to: Dr. G. Li Vecchi Pubblicata all'Albo Comunale dal Tj'2 ffff. ? Monreale, lì _^_^__^^__ II Messo Comunale
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