Genertel per CNH Industrial Capital Europe S.A.S. Succursale di

GENERTEL PER CNH INDUSTRIAL CAPITAL
EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI INFORTUNI DEL CONDUCENTE
AUTOCARRI
Genertel S.p.A.
Il presente Fascicolo informativo,
contenente la Nota Informativa
e le Condizioni di Assicurazione,
deve essere consegnato all’Aderente
prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa.
Edizione 10/2014
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI FINANZIAMENTO
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
 Genertel S.p.A. è una compagnia unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di
Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei
gruppi assicurativi
 Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste – ITALIA
 Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666
 Sito Internet: www.genertel.it
 Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it
 Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e
riassicurazione
Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente
Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro
130.130.126, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale
delle riserve a Euro 67.844.726. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,29, e rappresenta
il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
previsto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
In base a specifiche esigenze e necessità l’Assicurato può assicurare i danni diretti subiti dal veicolo
assicurato o alla persona che lo conduce. Sono previste tre tipologie di offerte: Pacchetto A autocarri,
Pacchetto B autocarri, Pacchetto C autocarri e Pacchetto A autobus.
Le garanzie previste dai pacchetti sono:
a) Pacchetto A autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi
sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e infortuni del conducente
b) Pacchetto B autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi
sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli, infortuni del conducente e kasko
c) Pacchetto C autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi
sociopolitici ed eventi atmosferici
d) Pacchetto A bus che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, cristalli e infortuni del
conducente
FURTO E INCENDIO
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi
eventuali accessori stabilmente fissati a seguito di furto o incendio.
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Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nelle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le
garanzie prestate paragrafo 3. 4 Obblighi in caso di sinistro e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili paragrafo 4.
1 – Furto e Incendio.
 Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione
o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 –
Obbligo in caso di sinistro 3.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e nella Sezione 4 – Pacchetti
acquistabili 4. 1 Furto e Incendio nei paragrafi: 4.1.1 - Oggetto dell’assicurazione e 4.1.2 - Esclusioni
 Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A.
Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 - Riparazione e\o sostituzione
delle cose rubate o danneggiate e 3.4.3 - Determinazione dell’ammontare del danno e Sezione 4 –
Pacchetti acquistabili 4. 1 Furto e Incendio nei paragrafi: 4.1.3 - Scoperto e minimo
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE
Furto avvenuto nel primo anno di vita del veicolo
Somma Assicurata Euro 100.000
Scoperto 10% (Euro 100.000*10%= Euro 10.000) con un minimo di Euro 500
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 90.000
Parte di danno a carico dell’Assicurato Euro 10.000
KASKO
L’Impresa garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali
accessori stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (“MiniKasko”)
danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati: da urto del veicolo contro
ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento. Per gli
aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 2 - Danni al veicolo (Kasko), 4.2.1 Oggetto dell’assicurazione.
 Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione
o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 –
Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, 4.2.2
- Esclusioni
 Avvertenza: l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice
Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti
dell’Aderente
 Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A.
Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle
cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, 4.2.3 Scoperto e minimo
ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI DA COLLISIONE
Somma Assicurata Euro 100.000
Danni a seguito del sinistro Euro 5.000
Scoperto 10% (Euro 5.000*10%= Euro 500) con un minimo di Euro 1000
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 4.000
Parte di danno a carico dell’ Assicurato Euro 1000 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore
al minimo non indennizzabile)
ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI
L’Impresa garantisce l’indennizzo per i danni diretti e materiali subiti dall’autocarro in conseguenza di atti
vandalici, eventi sociopolitici ed eventi atmosferici. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto
nella C.G.A Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, paragrafo 4.3.1 - Oggetto dell’assicurazione.
 Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione
o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 –
Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri, 3.4.2
Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 - Pacchetti acquistabili
paragrafo 4.3.1 - Oggetto dell’assicurazione e 4.3.2 - Esclusioni
 Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A.
Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle
cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, 4.3.3 Scoperto e minimo
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ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI,
EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI
Somma Assicurata Euro 100.000
Danni a seguito del sinistro Euro 4.000
Scoperto 10% (Euro 4.000*10%= Euro 400) con un minimo di Euro 500
Parte di danno a carico della Compagnia Euro 3.500
Parte di danno a carico dell’ Assicurato Euro 500 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al
minimo non indennizzabile)
CRISTALLI
L’Impresa garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo, in conseguenza di rottura di
cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 4 – Pacchetti
acquistabili, paragrafo 4.4.1 - Oggetto dell’assicurazione.
 Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione
o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 –
Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri, 3.4.2
Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili,
paragrafo 4.4.1 - Oggetto dell’assicurazione
 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio
si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 Riparazione
e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
INFORTUNI DEL CONDUCENTE
L’Impresa assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio
si rinvia alla C.G.A. Sezione 4.5 – Infortuni del conducente.
 Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione
o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione –
3.5 Infortuni del conducente paragrafo 3.5.1 Modalità per la denuncia di un sinistro e C.G.A. Sezione
4.5 – Infortuni del conducente paragrafo: 4.5.5 Criteri di indennizzabilità
 Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si
rinvia alla C.G.A. Sezione 4.5 – Infortuni del conducente paragrafo 4.5.2 Rimborso spese di cura
4. Dichiarazioni dell’ Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
Avvertenze:
 Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del
contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del
codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni
inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si
rinvia alle C.G.A. Sezione 1 – Norme che regolano l’assicurazione in generale paragrafo 1.1
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
 Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte dell’ Assicurato, dichiarazioni di
distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione,
manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti,
l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la
perdita del diritto all’indennizzo
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
 L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del
rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del
codice civile. Si rinvia all’art.1.1 e 1.2 delle condizioni di assicurazione
6. Premi
Il premio delle singole Adesioni viene versato alla Compagnia dalla Contraente mensilmente.
La Contraente deve corrispondere i premi alla Compagnia mediante bonifico bancario.
Avvertenze:
Nel caso di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o nel caso di trasferimento dello stesso, la
copertura cessa automaticamente ed il premio è dovuto in proporzione al periodo dell’annualità per il quale
si è usufruito della garanzia assicurativa.
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La presente Adesione prevede costi a carico dell’Aderente pari al 42% del Costo Totale Annuo per i
pacchetti A autocarri, C autocarri e A autobus, e pari al 29% del Costo Totale Annuo per il pacchetto B
autocarri, percepiti interamente dall’Intermediario.
7. Rivalse
Avvertenze:
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Compagnia che ha pagato l'indennizzo è surrogata,
fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso
di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei
confronti dell’Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti.
.
8. Diritto di recesso
Avvertenze:
 Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia
può recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi
all’Assicurato per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo aderente.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha
dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del
27 ottobre 2008.
Avvertenze:
Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie
l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette
colposamente di adempiere tale obbligo la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del
pregiudizio sofferto.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e
successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile, con i
contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle
conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.) e inoltrata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL
CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO V.le della Liberazione, 16/18 - 20124 Milano, telefono
02/67333440 e-mail aperturesinistri-it@bnpparibas.com fax 02/67333291, entro tre giorni da quello in cui il
sinistro si è verificato o l’Aderente ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.
Si rinvia alla sezione 3.4 - Obblighi in caso di sinistro: Furto e incendio, kasko, atti vandalici, eventi
atmosferici e cristalli e 3.5 – Infortuni del conducente e 3. 5. 1 – Modalità per la denuncia del sinistro.
13. Reclami
Reclami sul contratto di assicurazione o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. –
Servizio Tutela Clienti – Ufficio Quality, all’indirizzo e-mail quality@genertel.it, al fax 199-11.77.99 oppure
all’indirizzo Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste inserendo nell’oggetto anche il riferimento al numero della
Polizza Convenzione.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro
45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante,
denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo
della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
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Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema
estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane
la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove
esistenti.
14. Arbitrato
La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
***
GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E
DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Dott. Manlio Lostuzzi
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GLOSSARIO
Accessori
Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
- di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di
listino del veicolo stesso;
- optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa
costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso
Aderente/Conduttore
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione
A.D.R.
Le merci pericolose classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento European Agreement concerning
the Internetional Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali
di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839
Apparecchi multimediali non di serie
Radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché
stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo
Aree aeroportuali
Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari
Assicurato
Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè
la Società di Leasing.
Per i contratti di finanziamento, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente
Assicurazione
Il contratto di assicurazione
Autocarro
Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con
peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg
Compagnia/Impresa
Genertel S.p.A.
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S.
SUCCURSALE DI MILANO
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra la Contraente ed
l’Aderente
Degrado
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato
Franchigia
La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro
Furto
L’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina)
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro
Infortunio
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente
constatabili
Invalidità permanente
La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente
dalla professione svolta
Legittimo conducente
L’Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo
Massimale
La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione
Perdita totale
Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se
danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione
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Premio
La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro
Risoluzione
Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge
Rivalsa
Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell’Aderente l’importo pagato ai terzi danneggiati nei
casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione
Scoperto
La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico
dell’assicurato per ogni sinistro, se prevista in contratto
Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CORPI VEICOLI TERRESTRI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE
PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI FINANZIAMENTO
CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
1. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa
cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
1. 2 - Aggravamento del rischio
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli
aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del
Codice Civile.
1. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
1. 4 - Decorrenza della Garanzia
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di Riferimento
1. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assicurazioni per gli
stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell’Assicurato o da altri per loro conto sulle
stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di
danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
1. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza
Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla
polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L'accertamento e la
liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito alla Contraente.
Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l’Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di
impugnativa. Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere
esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata
unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito all’Aderente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per i contratti di finanziamento il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente.
In caso di danni derivanti dalla garanzia infortuni del conducente, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza
non possono essere esercitati che dal conducente e dalla Compagnia. Il Beneficiario è il conducente del
veicolo.
1. 7 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti,
sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia.
1. 8 - Foro competente
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’autorità Giudiziaria
di Trieste.
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1. 9 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
SEZIONE 2 - NORME DI ASSICURABILITÀ
2. 1 - Beni assicurabili
La Compagnia assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione,
con le modalità ed i termini in seguito descritti, autocarri e autobus nuovi od usati, concessi all’Assicurato in
locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento.
1.
Veicoli assicurabili:
a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto A.D.R.)
b) autobus (bus e minibus)
c) di valore commerciale non superiore a Euro 180.000 se autocarri e a Euro 300.000 se autobus
2.
Veicoli non assicurabili:
a) con targa prova
b) non immatricolati in Italia
c) adibiti ad uso scuola guida
d) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione
e) destinati al trasporto pubblico
2. 2 - Validità territoriale
Le garanzie della presente Polizza Convenzione sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la
copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro),
Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Croazia, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia,
Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia,
Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina.
Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi
da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave dell’Aderente e quindi a insaputa e senza
autorizzazione della Contraente.
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
3. 1 - Rischi assicurati
La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni
materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in locazione finanziaria,
locazione operativa e finanziamento agli Aderenti, oltre all’indennizzo dell’eventuale infortunio del
conducente dei suddetti veicoli.
3. 2 - Somme assicurate
La somma assicurata deve essere uguale al relativo prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato,
comprensivo del costo degli eventuali specifici allestimenti installati, come da relativa fattura. L’IVA è esclusa
e potrà eventualmente essere inclusa all’origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il
proprietario.
Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata sarà uguale al nuovo valore finanziato.
3. 3 - Obblighi dell’Assicurato – Conservazione delle cose assicurate
L’Assicurato si impegna a concedere alla Compagnia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con
gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in
copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle
stesse.
L’Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose
assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
I veicoli assicurati devono essere mantenuti con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al
loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono essere mai
adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori
a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che l’Assicurato, a richiesta della Compagnia, non riporti il
rischio allo stato normale, è in facoltà della Compagnia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo
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dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti i veicoli cui
l’aggravamento si riferisce.
3. 4 - Obblighi in caso di sinistro per le garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici,
eventi atmosferici, cristalli e kasko
3. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono
avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a
Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO V.le della
Liberazione, 16/18 - 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail aperturesinistri-it@bnpparibas.com fax
02/67333291. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice
Civile.
In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all’Autorità
competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali
atti giudiziari pertinenti.
In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa
(anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo.
In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre:
 l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro
Automobilistico)
 la carta di circolazione
 la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo
 la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di
cui è dotato il veicolo assicurato
 ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia
Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante
l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della
tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in
caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere.
La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o
l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.
3. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa
o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il
consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della
denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli
stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità.
In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante
il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il
consenso scritto della Compagnia.
3. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è uguale al costo delle
riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio,
escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:
Tabella di degrado
Anno assicurativo
Degrado
1
0%
2
15%
3
25%
4
35%
5
45%
6
50%
7
60%
Coefficienti
1,00
1,85
2,60
3,25
3,80
4,30
4,70
Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento.
L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo il
sinistro.
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La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento,
qualunque ne sia la causa.
In caso di perdita totale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è calcolato applicando al
valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di incendio o
danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia.
3. 4. 4
Limite massimo all’indennizzo
La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.
3. 5 - Infortuni del conducente
3. 5. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro
La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve
essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI
MILANO V.le della Liberazione, 16/18 - 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail aperturesinistriit@bnpparibas.com fax 02/67333291 entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il conducente o i suoi
aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale
obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice
Civile.
Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia
completa della cartella clinica.
Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le
indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e
curato il conducente.
In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su
presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati.
SEZIONE 4 – PACCHETTI ACQUISTABILI
I pacchetti acquistabili sono:
a) Pacchetto A autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi
sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e infortuni del conducente
b) Pacchetto B autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi
sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli, infortuni del conducente e kasko
c) Pacchetto C autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi
sociopolitici ed eventi atmosferici
d) Pacchetto A bus che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, cristalli e infortuni del
conducente
Nella scheda di adesione il pacchetto acquistato viene identificato da un codice che varia in base alla durata
del finanziamento/leasing, il peso e la tipologia delle merci trasportate secondo il seguente schema:
AUTOCARRI
Anni
1
2
3
4
5
6
7
TRASPORTO NO A.D.R.
Fino a 65 q.li
Oltre 65 q.li
Pacchetto A
Pacchetto A
OPZIONE
OPZIONE
700
728
701
729
702
730
703
731
704
732
705
733
706
734
TRASPORTO A.D.R.
Fino a 65 q.li
Oltre 65 q.li
Pacchetto A
Pacchetto A
OPZIONE
OPZIONE
714
742
715
743
716
744
717
745
718
746
719
747
720
748
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AUTOBUS
Pacchetto A
OPZIONE
756
757
758
759
760
761
762
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Anni
1
2
3
4
5
6
7
Anni
1
2
3
4
5
6
7
AUTOCARRI
TRASPORTO NO A.D.R.
TRASPORTO A.D.R.
Fino a 65 q.li
Oltre 65 q.li
Fino a 65 q.li
Oltre 65 q.li
Pacchetto B
Pacchetto B
Pacchetto B
Pacchetto B
OPZIONE
OPZIONE
OPZIONE
OPZIONE
707
735
721
749
708
736
722
750
709
737
723
751
710
738
724
752
711
739
725
753
712
740
726
754
713
741
727
755
Pacchetto C
Pacchetto C
OPZIONE
OPZIONE
763
770
764
771
765
772
766
773
767
774
768
775
769
776
4. 1 – FURTO E INCENDIO
4. 1. 1 – Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi
eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) Furto consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di
apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti
della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto
sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto
b) Incendio
Vengono inoltre indennizzate:
c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o
sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento
d) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga
assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello
assicurato
4. 1. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio
b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma
c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso
d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione
all’interno del veicolo stesso
e) determinati da dolo o colpa grave dell’Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro
dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti
4. 1. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.
4. 1. 4 - Recuperi
L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo
rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la
Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il
pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di
rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo
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corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la
proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del
medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi
a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria.
4. 2 - DANNI AL VEICOLO (KASKO)
4. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali, subiti dal veicolo assicurato compresi
eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di:
a) collisione con altro veicolo a motore identificato
b) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi
c) urto di oggetti contro il veicolo
d) uscita di strada o ribaltamento
avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali.
Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del
Codice Civile, nei confronti dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti.
4. 2. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell’Assicurato
b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai
conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi
dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per
l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di
psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi
con le norme relative alla revisione
f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti
4. 2. 3 - Scoperto e minimo
Nel caso di autocarri con massa complessiva fino a 65 quintali a carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto
del 10% con il minimo di Euro 1.000. Nel caso di autocarri con massa complessiva superiore a 65 quintali e
per i rimorchi a carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500.
4. 3 - ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI
4. 3. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno
dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione
b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti
4. 3. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei
trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo
b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine,
valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione,
rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o
meno, di energia nucleare o radioattività
4. 3. 3 - Scoperto e minimo
A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500.
4. 4 - CRISTALLI
4. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:
rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o per
fatto di terzi (sono escluse rigature, screpolature e simili) fino a un massimo di Euro 750 per sinistro. Nel
corso della singola annualità assicurativa il massimale complessivo è di Euro 2.500.
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4. 4. 2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro
dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.
4. 5 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE
4. 5. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del
veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il
conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun
risarcimento.
Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte
del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente.
4. 5. 2 - Rimborso spese di cura
La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino a Euro 5.000, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria;
delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali
prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle
spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese
per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio.
4. 5. 3 - Invalidità permanente
Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida
un’indennità calcolata sul massimale di Euro 50.000, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è
previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità
permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia.
L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto.
4. 5. 4 - Decesso
Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifichi entro un anno
dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione
legittima, la somma assicurata di Euro 50.000, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di
invalidità permanente.
4. 5. 5 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio
colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indennizzabile quanto imputabile a
condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei
casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole
conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.
4. 5. 6 - Calcolo della percentuale di invalidità
La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del
D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La
perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita
anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in
proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le
percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di
invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa.
4. 5. 7 - Esclusioni
La garanzia non è operante in caso di infortuni:
a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai
conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi
dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per
l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada
b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove
ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara
c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di
psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada)
d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti
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RIFERIMENTI UTILI
Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO:
Denuncia scritta a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S.
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telefono
02-67.33.34.40
fax
02-67.33.32.91
Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA:
link
https://gate179.previnet.it/gate179/genertel/default-function.do
Per effettuare un RECLAMO:
Rivolgersi per iscritto a Genertel S.p.A. – Servizio Tutela Clienti – Ufficio Quality
posta
Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste
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quality@genertel.it
fax
199-11.77.99
e/o all’ISVAP
ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - V. del Quirinale, 21 00187 ROMA
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