GENERTEL PER CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI INFORTUNI DEL CONDUCENTE AUTOCARRI Genertel S.p.A. Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all’Aderente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Edizione 10/2014 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI FINANZIAMENTO CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE 1. INFORMAZIONI GENERALI Genertel S.p.A. è una compagnia unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi Sede legale: Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste – ITALIA Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 040.67.68.666 Sito Internet: www.genertel.it Indirizzo di posta elettronica: richiestainfo@genertel.it Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione Si rinvia al sito Internet della Compagnia per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. 2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA COMPAGNIA L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 130.130.126, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 67.844.726. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,29, e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni In base a specifiche esigenze e necessità l’Assicurato può assicurare i danni diretti subiti dal veicolo assicurato o alla persona che lo conduce. Sono previste tre tipologie di offerte: Pacchetto A autocarri, Pacchetto B autocarri, Pacchetto C autocarri e Pacchetto A autobus. Le garanzie previste dai pacchetti sono: a) Pacchetto A autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e infortuni del conducente b) Pacchetto B autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli, infortuni del conducente e kasko c) Pacchetto C autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi atmosferici d) Pacchetto A bus che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, cristalli e infortuni del conducente FURTO E INCENDIO La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati a seguito di furto o incendio. Nota informativa aggiornata al 20.10.2014 Pagina 1 di 7 Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nelle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3. 4 Obblighi in caso di sinistro e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili paragrafo 4. 1 – Furto e Incendio. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Obbligo in caso di sinistro 3.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e nella Sezione 4 – Pacchetti acquistabili 4. 1 Furto e Incendio nei paragrafi: 4.1.1 - Oggetto dell’assicurazione e 4.1.2 - Esclusioni Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 - Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e 3.4.3 - Determinazione dell’ammontare del danno e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili 4. 1 Furto e Incendio nei paragrafi: 4.1.3 - Scoperto e minimo ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI FURTO TOTALE Furto avvenuto nel primo anno di vita del veicolo Somma Assicurata Euro 100.000 Scoperto 10% (Euro 100.000*10%= Euro 10.000) con un minimo di Euro 500 Parte di danno a carico della Compagnia Euro 90.000 Parte di danno a carico dell’Assicurato Euro 10.000 KASKO L’Impresa garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati a seguito di collisione con altro veicolo a motore identificato (“MiniKasko”) danneggiamento o distruzione del veicolo durante la circolazione determinati: da urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi, da urto di oggetti contro il veicolo nonché da uscita di strada o ribaltamento. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 2 - Danni al veicolo (Kasko), 4.2.1 Oggetto dell’assicurazione. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.1 - Modalità per la denuncia dei sinistri e 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, 4.2.2 - Esclusioni Avvertenza: l’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente del veicolo, dei trasportati e dei familiari e dei dipendenti dell’Aderente Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, 4.2.3 Scoperto e minimo ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI DA COLLISIONE Somma Assicurata Euro 100.000 Danni a seguito del sinistro Euro 5.000 Scoperto 10% (Euro 5.000*10%= Euro 500) con un minimo di Euro 1000 Parte di danno a carico della Compagnia Euro 4.000 Parte di danno a carico dell’ Assicurato Euro 1000 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI L’Impresa garantisce l’indennizzo per i danni diretti e materiali subiti dall’autocarro in conseguenza di atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi atmosferici. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, paragrafo 4.3.1 - Oggetto dell’assicurazione. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri, 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 - Pacchetti acquistabili paragrafo 4.3.1 - Oggetto dell’assicurazione e 4.3.2 - Esclusioni Avvertenza: in polizza sono previsti scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, 4.3.3 Scoperto e minimo Nota informativa aggiornata al 20.10.2014 Pagina 2 di 7 ESEMPIO DI SCOPERTO E MINIMO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO PER ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED EVENTI ATMOSFERICI Somma Assicurata Euro 100.000 Danni a seguito del sinistro Euro 4.000 Scoperto 10% (Euro 4.000*10%= Euro 400) con un minimo di Euro 500 Parte di danno a carico della Compagnia Euro 3.500 Parte di danno a carico dell’ Assicurato Euro 500 (in quanto lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile) CRISTALLI L’Impresa garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo, in conseguenza di rottura di cristalli. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda a quanto previsto nella C.G.A. Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, paragrafo 4.4.1 - Oggetto dell’assicurazione. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.1 Modalità per la denuncia dei sinistri, 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate e Sezione 4 – Pacchetti acquistabili, paragrafo 4.4.1 - Oggetto dell’assicurazione Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro, scoperti e minimi. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle C.G.A. Sezione 3 – Norme che regolano le garanzie prestate paragrafo 3.4.2 Riparazione e\o sostituzione delle cose rubate o danneggiate INFORTUNI DEL CONDUCENTE L’Impresa assicura il legittimo conducente contro gli infortuni da incidente stradale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla C.G.A. Sezione 4.5 – Infortuni del conducente. Avvertenza: sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura che possono dar luogo a riduzione o mancato pagamento dell’indennizzo e/o delle prestazioni, per le quali si rinvia alle C.G.A. Sezione – 3.5 Infortuni del conducente paragrafo 3.5.1 Modalità per la denuncia di un sinistro e C.G.A. Sezione 4.5 – Infortuni del conducente paragrafo: 4.5.5 Criteri di indennizzabilità Avvertenza: in polizza sono previsti massimali per sinistro e franchigie. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alla C.G.A. Sezione 4.5 – Infortuni del conducente paragrafo 4.5.2 Rimborso spese di cura 4. Dichiarazioni dell’ Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Avvertenze: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave), 1894 (Assicurazione in nome o per conto di terzi). Si rinvia alle C.G.A. Sezione 1 – Norme che regolano l’assicurazione in generale paragrafo 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Eventuali esagerazioni dolose dell’ammontare del danno dal parte dell’ Assicurato, dichiarazioni di distruzione o perdita di cose che non esistevano al momento del sinistro, l’occultazione, sottrazione, manomissione di cose salvate, l’utilizzo a giustificazione di mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, l’alterazione dolosa di tracce e residui del sinistro o facilitare il progresso di questo, comportano la perdita del diritto all’indennizzo 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Avvertenze: L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile. Si rinvia all’art.1.1 e 1.2 delle condizioni di assicurazione 6. Premi Il premio delle singole Adesioni viene versato alla Compagnia dalla Contraente mensilmente. La Contraente deve corrispondere i premi alla Compagnia mediante bonifico bancario. Avvertenze: Nel caso di estinzione o cessazione del Contratto di Riferimento o nel caso di trasferimento dello stesso, la copertura cessa automaticamente ed il premio è dovuto in proporzione al periodo dell’annualità per il quale si è usufruito della garanzia assicurativa. Nota informativa aggiornata al 20.10.2014 Pagina 3 di 7 La presente Adesione prevede costi a carico dell’Aderente pari al 42% del Costo Totale Annuo per i pacchetti A autocarri, C autocarri e A autobus, e pari al 29% del Costo Totale Annuo per il pacchetto B autocarri, percepiti interamente dall’Intermediario. 7. Rivalse Avvertenze: Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, la Compagnia che ha pagato l'indennizzo è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare di esso, nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell’Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti. . 8. Diritto di recesso Avvertenze: Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Compagnia può recedere dalla singola adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 giorni, da comunicarsi all’Assicurato per lettera raccomandata nonché da tutte le adesioni facenti capo al medesimo aderente. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008. Avvertenze: Resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l’Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l’Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo la Compagnia ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze: La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall’art. 1913 del codice civile, con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, data, luogo e cause del sinistro, ecc.) e inoltrata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO V.le della Liberazione, 16/18 - 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail aperturesinistri-it@bnpparibas.com fax 02/67333291, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Aderente ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. Si rinvia alla sezione 3.4 - Obblighi in caso di sinistro: Furto e incendio, kasko, atti vandalici, eventi atmosferici e cristalli e 3.5 – Infortuni del conducente e 3. 5. 1 – Modalità per la denuncia del sinistro. 13. Reclami Reclami sul contratto di assicurazione o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. – Servizio Tutela Clienti – Ufficio Quality, all’indirizzo e-mail quality@genertel.it, al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste inserendo nell’oggetto anche il riferimento al numero della Polizza Convenzione. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’ IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, V. del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. Nota informativa aggiornata al 20.10.2014 Pagina 4 di 7 Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/finnet/index_en.htm – chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 14. Arbitrato La Polizza non prevede l’arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti. *** GENERTEL S.P.A. È RESPONSABILE DELLA VERIDICITÀ E DELLA COMPLETEZZA DEI DATI E DELLE NOTIZIE CONTENUTI NELLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA. IL RAPPRESENTANTE LEGALE Dott. Manlio Lostuzzi Nota informativa aggiornata al 20.10.2014 Pagina 5 di 7 GLOSSARIO Accessori Le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere: - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso; - optional, ogni installazione od apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla Casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso Aderente/Conduttore Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione A.D.R. Le merci pericolose classificate come tali in base all’ultimo aggiornamento European Agreement concerning the Internetional Carriage of Dangerous Goods by Road, accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada. Legge 12 agosto 1962 n. 1839 Apparecchi multimediali non di serie Radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili purché stabilmente fissati e non presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo Aree aeroportuali Le aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili sia militari Assicurato Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing. Per i contratti di finanziamento, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente Assicurazione Il contratto di assicurazione Autocarro Il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico superiore ai 3.500 kg Compagnia/Impresa Genertel S.p.A. Contraente Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione, cioè CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO Contratto di Riferimento Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa o di finanziamento stipulato tra la Contraente ed l’Aderente Degrado La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato Franchigia La somma, contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro Furto L’appropriazione di bene altrui al fine di trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina) Indennizzo La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro Infortunio Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili Invalidità permanente La perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta Legittimo conducente L’Aderente alla polizza e le persone autorizzate da questi alla guida del veicolo Massimale La somma fino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’assicurazione Perdita totale Il veicolo è considerato totalmente perso se è stato rubato e non ritrovato entro due mesi, oppure se danneggiato con valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro Polizza Il documento che prova l’assicurazione Nota informativa aggiornata al 20.10.2014 Pagina 6 di 7 Premio La somma dovuta dalla Contraente alla Compagnia Rischio La probabilità che si verifichi il sinistro Risoluzione Lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge Rivalsa Il diritto della Compagnia di recuperare nei confronti dell’Aderente l’importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui la Compagnia stessa avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione Scoperto La percentuale del danno, con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto, che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro, se prevista in contratto Sinistro L’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa Nota informativa aggiornata al 20.10.2014 Pagina 7 di 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI – INFORTUNI DEL CONDUCENTE PER LA COPERTURA DI VEICOLI OGGETTO DI FINANZIAMENTO CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 1. 2 - Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell' art. 1898 del Codice Civile. 1. 3 - Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. 1. 4 - Decorrenza della Garanzia L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno antecedente al perfezionamento del Contratto di Riferimento 1. 5 - Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Compagnia tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza. Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dell’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni. 1. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza Per i contratti di locazione finanziaria o locazione operativa, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito alla Contraente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per l’Aderente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per tali contratti il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing. Per i contratti di finanziamento, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall’Aderente e dalla Compagnia. L'accertamento e la liquidazione dei danni verrà effettuata unicamente dalla Compagnia che comunicherà l’esito all’Aderente. Le valutazioni così effettuate sono vincolanti anche per la Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Per i contratti di finanziamento il Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè l’Aderente. In caso di danni derivanti dalla garanzia infortuni del conducente, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal conducente e dalla Compagnia. Il Beneficiario è il conducente del veicolo. 1. 7 - Oneri Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Compagnia. 1. 8 - Foro competente Per le controversie riguardanti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente l’autorità Giudiziaria di Trieste. Condizioni di assicurazione aggiornate al 20.10.2014 Pagina 1 di 7 1. 9 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane. SEZIONE 2 - NORME DI ASSICURABILITÀ 2. 1 - Beni assicurabili La Compagnia assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, autocarri e autobus nuovi od usati, concessi all’Assicurato in locazione finanziaria, locazione operativa o finanziamento. 1. Veicoli assicurabili: a) autocarri e rimorchi immatricolati ad uso conto proprio o conto terzi (compreso il trasporto A.D.R.) b) autobus (bus e minibus) c) di valore commerciale non superiore a Euro 180.000 se autocarri e a Euro 300.000 se autobus 2. Veicoli non assicurabili: a) con targa prova b) non immatricolati in Italia c) adibiti ad uso scuola guida d) con più di 10 anni dalla data di prima immatricolazione e) destinati al trasporto pubblico 2. 2 - Validità territoriale Le garanzie della presente Polizza Convenzione sono operanti negli Stati dell’Unione Europea (per Cipro la copertura è valida limitatamente alle zone poste sotto il controllo del Governo della Repubblica di Cipro), Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Andorra, Croazia, Svizzera, Serbia, Islanda, Norvegia, Principato di Monaco e Liechtenstein, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, F.Y.R.O.M. (Macedonia), Moldavia, Repubblica di Montenegro Tunisia, Turchia, Ucraina. Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave dell’Aderente e quindi a insaputa e senza autorizzazione della Contraente. SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE 3. 1 - Rischi assicurati La Compagnia si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dai veicoli assicurati, che la Contraente abbia concesso in locazione finanziaria, locazione operativa e finanziamento agli Aderenti, oltre all’indennizzo dell’eventuale infortunio del conducente dei suddetti veicoli. 3. 2 - Somme assicurate La somma assicurata deve essere uguale al relativo prezzo di acquisto da parte dell’Assicurato, comprensivo del costo degli eventuali specifici allestimenti installati, come da relativa fattura. L’IVA è esclusa e potrà eventualmente essere inclusa all’origine qualora la stessa costituisca per intero voce di costo per il proprietario. Nel caso di rifinanziamento della rata finale, la somma assicurata sarà uguale al nuovo valore finanziato. 3. 3 - Obblighi dell’Assicurato – Conservazione delle cose assicurate L’Assicurato si impegna a concedere alla Compagnia il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse. L’Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Compagnia di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. I veicoli assicurati devono essere mantenuti con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono essere mai adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti o sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore. In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che l’Assicurato, a richiesta della Compagnia, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Compagnia risolvere il contratto anche parzialmente escludendo Condizioni di assicurazione aggiornate al 20.10.2014 Pagina 2 di 7 dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti i veicoli cui l’aggravamento si riferisce. 3. 4 - Obblighi in caso di sinistro per le garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e kasko 3. 4. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro La denuncia del sinistro, con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante deve essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO V.le della Liberazione, 16/18 - 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail aperturesinistri-it@bnpparibas.com fax 02/67333291. Tale denuncia deve essere inoltrata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. In caso di furto o atto vandalico alla denuncia deve essere allegata copia della denuncia fatta all’Autorità competente (Polizia, Carabinieri), vistata dall’Autorità stessa. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti. In caso di eventi naturali la prova dell’evento, qualora non sia facilmente reperibile sugli organi di stampa (anche on-line), dovrà essere fornita attraverso una dichiarazione scritta dell’Autorità del luogo. In caso di perdita totale per furto, a pena di decadenza, dovrà essere inviato inoltre: l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico Registro Automobilistico) la carta di circolazione la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato ogni altra documentazione richiesta specificatamente dalla Compagnia Nei casi previsti dalla legge, la Compagnia richiederà, prima di liquidare il sinistro, il certificato comprovante l’archiviazione dell’istruttoria penale. La Compagnia potrà inoltre richiedere l’attestazione di pagamento della tassa di proprietà (“bollo”) e la sottoscrizione di un documento in cui l’Assicurato si impegna a sue spese, in caso di ritrovamento del veicolo, a fornire alla Compagnia una procura notarile a vendere. La Compagnia, dopo aver accolto la denuncia, indica all’Assicurato il numero del sinistro, la persona o l’ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità. 3. 4. 2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’autorimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere ad effettuare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia, purché detto consenso sia dato entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della denuncia di sinistro (pena la perdita o la riduzione dell’indennizzo come previsto dal Codice Civile). Negli stessi termini deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità. In caso di furto parziale il risarcimento è subordinato alla presentazione di una regolare fattura comprovante il riacquisto dei beni asportati; qualora l’Assicurato voglia riacquistare usati tali beni, deve prima ottenere il consenso scritto della Compagnia. 3. 4. 3 - Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: Tabella di degrado Anno assicurativo Degrado 1 0% 2 15% 3 25% 4 35% 5 45% 6 50% 7 60% Coefficienti 1,00 1,85 2,60 3,25 3,80 4,30 4,70 Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima e dopo il sinistro. Condizioni di assicurazione aggiornate al 20.10.2014 Pagina 3 di 7 La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. In caso di perdita totale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto e il minimo, è calcolato applicando al valore assicurato i parametri della tabella soprastante (Tabella di degrado). In caso di incendio o danneggiamento la Compagnia rimborsa l’Assicurato al netto del valore del relitto stabilito in Perizia. 3. 4. 4 Limite massimo all’indennizzo La Compagnia per nessun titolo sarà tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. 3. 5 - Infortuni del conducente 3. 5. 1 - Modalità per la denuncia del sinistro La denuncia dell’infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti e corredata da certificato medico deve essere inviata a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO V.le della Liberazione, 16/18 - 20124 Milano, telefono 02/67333440 e-mail aperturesinistriit@bnpparibas.com fax 02/67333291 entro 3 giorni dall’infortunio o dal momento in cui il conducente o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile. Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica. Il conducente, i suoi familiari o gli aventi diritto devono consentire ai medici e ai tecnici della Compagnia le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato il conducente. In caso di rimborso delle spese di cura la Compagnia provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei giustificativi di spesa in originale debitamente quietanzati e datati. SEZIONE 4 – PACCHETTI ACQUISTABILI I pacchetti acquistabili sono: a) Pacchetto A autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e infortuni del conducente b) Pacchetto B autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli, infortuni del conducente e kasko c) Pacchetto C autocarri che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, atti vandalici, eventi sociopolitici ed eventi atmosferici d) Pacchetto A bus che comprende le seguenti garanzie: furto e incendio, cristalli e infortuni del conducente Nella scheda di adesione il pacchetto acquistato viene identificato da un codice che varia in base alla durata del finanziamento/leasing, il peso e la tipologia delle merci trasportate secondo il seguente schema: AUTOCARRI Anni 1 2 3 4 5 6 7 TRASPORTO NO A.D.R. Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Pacchetto A Pacchetto A OPZIONE OPZIONE 700 728 701 729 702 730 703 731 704 732 705 733 706 734 TRASPORTO A.D.R. Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Pacchetto A Pacchetto A OPZIONE OPZIONE 714 742 715 743 716 744 717 745 718 746 719 747 720 748 Condizioni di assicurazione aggiornate al 20.10.2014 AUTOBUS Pacchetto A OPZIONE 756 757 758 759 760 761 762 Pagina 4 di 7 Anni 1 2 3 4 5 6 7 Anni 1 2 3 4 5 6 7 AUTOCARRI TRASPORTO NO A.D.R. TRASPORTO A.D.R. Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Fino a 65 q.li Oltre 65 q.li Pacchetto B Pacchetto B Pacchetto B Pacchetto B OPZIONE OPZIONE OPZIONE OPZIONE 707 735 721 749 708 736 722 750 709 737 723 751 710 738 724 752 711 739 725 753 712 740 726 754 713 741 727 755 Pacchetto C Pacchetto C OPZIONE OPZIONE 763 770 764 771 765 772 766 773 767 774 768 775 769 776 4. 1 – FURTO E INCENDIO 4. 1. 1 – Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di: a) Furto consumato o tentato del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie, purché stabilmente fissati al veicolo, è indennizzato nei limiti della somma assicurata e fino alla concorrenza di Euro 1.250. In questi casi l’esistenza di quanto sottratto dovrà essere dimostrata esibendo alla Compagnia la relativa documentazione d’acquisto b) Incendio Vengono inoltre indennizzate: c) le spese di custodia o di parcheggio rese necessarie dal ritrovamento del veicolo rubato o sequestrato dalle Autorità in seguito a incendio, con il massimo di Euro 500 per evento d) la perdita dell’imposta di proprietà (“bollo”) non utilizzata in caso di furto del veicolo, purché venga assicurato con la Compagnia un nuovo veicolo, dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato 4. 1. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a) avvenuti in conseguenza di atti di vandalismo, salvo i casi di incendio b) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma c) determinati da furto totale o parziale del veicolo per mancata chiusura del veicolo stesso d) determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all’interno del veicolo stesso e) determinati da dolo o colpa grave dell’Aderente, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti 4. 1. 3 - Scoperto e minimo A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500. 4. 1. 4 - Recuperi L’Assicurato ha l’obbligo di informare la Compagnia non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, inviando la documentazione rilasciata dalle Autorità, anche nell’ipotesi in cui la Compagnia abbia già provveduto ad inviare quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell’indennizzo, l’Assicurato ha facoltà, entro sette giorni dalla notizia del ritrovamento, di rientrarne in possesso. In questo caso la Contraente è obbligata a rimborsare alla Compagnia l’importo Condizioni di assicurazione aggiornate al 20.10.2014 Pagina 5 di 7 corrisposto quale liquidazione del furto del veicolo. Se invece, l’Assicurato non intende conservare la proprietà del veicolo, è obbligata a dare mandato alla Compagnia affinché provveda alla vendita del medesimo, autorizzandola a trattenere il ricavato a titolo di parziale rimborso dell’indennizzo e impegnandosi a conferirle a questo scopo la procura notarile necessaria. 4. 2 - DANNI AL VEICOLO (KASKO) 4. 2. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali, subiti dal veicolo assicurato compresi eventuali accessori stabilmente fissati, a seguito di: a) collisione con altro veicolo a motore identificato b) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi c) urto di oggetti contro il veicolo d) uscita di strada o ribaltamento avvenuti durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali. Salvo il caso di dolo, la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, nei confronti dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti e dei loro dipendenti. 4. 2. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a) determinati da dolo del legittimo conducente o dell’Assicurato b) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada c) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara d) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada) e) avvenuti quando il veicolo assicurato non può circolare in quanto non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione f) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti 4. 2. 3 - Scoperto e minimo Nel caso di autocarri con massa complessiva fino a 65 quintali a carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 1.000. Nel caso di autocarri con massa complessiva superiore a 65 quintali e per i rimorchi a carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500. 4. 3 - ATTI VANDALICI, EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATMOSFERICI 4. 3. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di: a) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non ad un possibile evento da circolazione b) uragani, trombe d’aria, grandine, frane, smottamenti 4. 3. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a) determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo b) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe o in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione o in conseguenza di sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività 4. 3. 3 - Scoperto e minimo A carico dell’Assicurato rimarrà lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500. 4. 4 - CRISTALLI 4. 4. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di: rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale o per fatto di terzi (sono escluse rigature, screpolature e simili) fino a un massimo di Euro 750 per sinistro. Nel corso della singola annualità assicurativa il massimale complessivo è di Euro 2.500. Condizioni di assicurazione aggiornate al 20.10.2014 Pagina 6 di 7 4. 4. 2 - Esclusioni Sono esclusi i danni determinati da dolo dell’Assicurato, delle persone con gli stessi coabitanti, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo. 4. 5 - INFORTUNI DEL CONDUCENTE 4. 5. 1 - Oggetto dell’assicurazione La Compagnia garantisce l’indennizzo, entro i limiti stabiliti, degli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche nel caso in cui il conducente non abbia causato l’incidente ma, pur avendo agito nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento. Nel caso l’incidente sia avvenuto in concorso di colpa e il conducente abbia ottenuto il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l’indennizzo verrà corrisposto per la sola quota di responsabilità del conducente. 4. 5. 2 - Rimborso spese di cura La Compagnia garantisce l’indennizzo, fino a Euro 5.000, degli onorari dei chirurghi e dell’équipe operatoria; delle spese per l’uso della sala operatoria; delle rette di degenza in istituti di cura; delle spese di medicinali prescritti dal medico curante; degli onorari dei medici; delle spese relative agli accertamenti diagnostici; delle spese per cure fisioterapiche e rieducative; delle spese per l’applicazione di apparecchi tutori; delle spese per le cure di carattere estetico conseguenti l’infortunio. 4. 5. 3 - Invalidità permanente Se l’infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, la Compagnia liquida un’indennità calcolata sul massimale di Euro 50.000, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l’invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l’indennizzo solo per la parte eccedente tale soglia. L’invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto. 4. 5. 4 - Decesso Qualora l’infortunio abbia come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifichi entro un anno dal giorno del sinistro, la Compagnia corrisponde agli eredi, individuati con i criteri della successione legittima, la somma assicurata di Euro 50.000, eventualmente ridotta di quanto già corrisposto a titolo di invalidità permanente. 4. 5. 5 - Criteri di indennizzabilità La Compagnia liquida l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se l’infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana non è indennizzabile quanto imputabile a condizioni fisiche patologiche sia preesistenti sia sopravvenute ma indipendenti dall’incidente stradale. Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra. 4. 5. 6 - Calcolo della percentuale di invalidità La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto. La perdita assoluta e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali della predetta tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino ad un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l’arto superiore destro varranno per l’arto superiore sinistro e viceversa. 4. 5. 7 - Esclusioni La garanzia non è operante in caso di infortuni: a) avvenuti con il conducente privo della patente di guida prevista dalla normativa vigente perché mai conseguita, ritirata o scaduta; la garanzia è però operante se il conducente dimostra, entro due mesi dalla data del sinistro, di aver rinnovato la patente stessa. Il contratto è inoltre operante per l’esercitazione alla guida, se ciò avviene nei termini previsti dal Codice della Strada b) avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara c) avvenuti quando il conducente è alla guida sotto l’influenza dell’alcool, di sostanze stupefacenti o di psicofarmaci (art.186 e art.187 del Codice della Strada) d) avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni e allagamenti Condizioni di assicurazione aggiornate al 20.10.2014 Pagina 7 di 7 RIFERIMENTI UTILI Per denunciare o richiedere informazioni relative a un SINISTRO: Denuncia scritta a Servizio Assicurazioni CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE S.A.S. SUCCURSALE DI MILANO posta V.le della Liberazione, 16/18 - 20124 Milano email aperturesinistri-it@bnpparibas.com telefono 02-67.33.34.40 fax 02-67.33.32.91 Per informazioni relative alla POSIZIONE ASSICURATIVA: link https://gate179.previnet.it/gate179/genertel/default-function.do Per effettuare un RECLAMO: Rivolgersi per iscritto a Genertel S.p.A. – Servizio Tutela Clienti – Ufficio Quality posta Via Machiavelli, 4 – 34132, Trieste email quality@genertel.it fax 199-11.77.99 e/o all’ISVAP ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - V. del Quirinale, 21 00187 ROMA Riferimenti utili aggiornati al 20.10.2014
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