Allegato ipotesi di accordo FUA 2014

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE
IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2014
PARTE I
CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO Art. 1 (Durata e campo dì applicazione) 0
1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1 gennaio 2014 fino
alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto
Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero
della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti
attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario
dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11,
d.P.R. 15.3.2010 n. 90.
Art. 2
(Ammontare dei fondi AD ed AID)
1. Lo' stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2014 è pari a
complessivi € 55.553.610,00 al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà
eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire
successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.
Ipotesi di Accordo sul FUA 2014 - Ministero Difesa
Art. 3
(Determinazione dei fondi)
1. Il fondo dell'AIO viene determinato in € 2.222.144,40 pari al 4% dello stanziamento dì
cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad € 53.331.465,60 costituisce il fondo
dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del
successivo art. 14, il fondo dell'AIO potrà essere integrato con apposito conguaglio
atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede
pro capite riconosciuto agli enti della Difesa.
Parte Il
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Art. 4
(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)
1. In applicazione degli artt. 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le
posizioni organizzative ammonta a complessivi € 2.525.281,00 al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in 1.723 unità.
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PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI- REPERIBILlTÀ
Art. 5
(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e le reperibilità)
1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla
reperibilità dell'anno 2014, vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente
al netto e al lordo datoriale:
voci di spesa
importo netto
datoriale
particolari posizioni di lavoro €
2.380.000,00
turni
€ 5.480.000,00
reperibilità
€ 2.700.000,00
importo lordo
datoriale
€ 3.158.260,00
€ 7.271.960,00
€ 3.582.900,00
2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi
elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti
limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni dì lavoro, turni e
reperibilità.
Art. 6
(Particolari posizioni di lavoro)
1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabìli presso gli enti dell'AD, si
provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole "particolari posizioni di
lavoro":
a)
sede disagiata;
b)
rischio radiologico e indennità professionale;
c)
rischio, anche per operatori subacquei;
d)
bonifica campi minati;
e)
disattivazione di ordigni esplosivi ed artifizi pirotecnici non riconosciuti;
f)
indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
g)
imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
h)
indennità per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi
allegati dal n. 1 al n. 8.
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Ipotesi di Accordo sul FUA 2014 -- Ministero Difesa
Art. 7
(Turni)
1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a
favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9.
Art. 8
(Reperibilità)
1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica
assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente
art.5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10.
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4
PARTE IV INDENNITA' DI MOBILITA' Art. 9
(Accantonamento per l'indennità di mobilità)
1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali
comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel
Fondo Unico di Amministrazione un importo di € 370.000,00 al lordo datoriale per
soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella
disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS
di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata "indennità di mobilità" avrà luogo in conformità della
disciplina contenuta nell'Allegato 11.
PARTE V FONDO UNICO DI SEDE Art. 10
(Fondo Unico di Sede - FUS)
1. La somma destinata al Fondo Unico di Sede a seguito degli accantonamenti che
precedono è pari a 36.423.064,60. Tale importo verrà utilizzato per le finalità indicate al
successivo art. 11.
In base al numero dei dipendenti in servizio al 10 gennaio 2014 l'importo pro capite
teorico è pari a:
1.277,91 euro al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a 963,00
euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
2. Detto "importo pro capite teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il
numero dei dipendenti in servizio al 1 gennaio presso un ente, dà luogo alla
determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione
dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico"
utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio
verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore
dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente
spese le quote residue incrementeranno gli importi di cui al comma 1.
5. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a
seguito di mobilità, concorso pubblico e transito di personale militare all'impiego civile,
una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto elo
transitato nell'anno 2014 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun
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Difesa
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dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente !'intera
quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto
della attività svolta nell'ente soppresso in coerenza con i criteri di cui al successivo
art.12.
Art. 11 (Finalità del Fondo Unico di Sede) 1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi
miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali e pertanto potrà
essere destinato a:
a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio,
anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di
lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente, nei limiti del 10% del FUS (artt. 7
e 45 d.lgs 165/2001; art.2 1.203/2008);
b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui
all'art. 5, nei limiti del 15% del FUS;
c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario
qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del
FUS;
d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL
14.9.2007 e degli artI. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici
progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di
mantenimento di apprezzabili livelli dì servizio, in misura non inferiore al 72% del
FUS.
Art. 12
(Criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione
del FUS)
1. Le parti, considerate le finalità di soddisfare l'esigenza di meritocrazia e selettività che
emerge dal sistema normativo vigente, ispirate a logiche di non automatismo,
richiamano all'attenzione della contrattazione locale la necessità di collegare la
retribuzione di incentivazione al conseguimento dei risultati. La retribuzione da
erogare a carico del FUS sarà quindi corrisposta agli aventi diritto a conclusione dei
processi di misurazione e di valutazione della produttività progettuale resa nel 2014,
escludendo ogni meccanismo di erogazione automatica. Pertanto, in base al livello di
conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo
apporto del dipendente, espressi, purché positivi, con un coefficiente compreso tra 1
ed 1,5, il titolare dell'ente, previa comunicazione partecipativa al dipendente della
verifica effettuata, procede alla distribuzione del FUS.
2. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei
soggetti destinatari del FUS.
Ministero Difesa
Art. 13
(Informazione alle 00.55.)
1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere
forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati
complessivi relativi a tutte le corresponsioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in
maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.
PARTE VI
ULTERIORI 50MME DEL FUA
Art. 14
(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)
1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, perverranno al FUA a titolo di somme cd.
variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno
precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi
formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione
riferiti alle spese di personale saranno oggetto - previa quantificazione delle stesse
- di uno specifico accordo stipulato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 9, comma 2-bis,
del d.1. n.78 del 2010 e delle istruzioni operative rese dal Ministero dell'economia e
delle finanze, nonché di quanto previsto dall'art. 16, commi 4-6, del d.1. Il. 98 del
2011.
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I
Ipotesi di Accordo sul FUA 2014 - Ministero Difesa
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PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 15
(Specchio di ripartizione)
1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono
annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i
vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del
FUA (AlI. 12).
Art. 16
(Allegati)
1. Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
1. indennità per sede disagiata (art. 6);
2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
3. indennità dì rischio - anche per operatori subacquei (art. 6);
4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifizi pirotecnicì non
riconosciuti (art. 6);
6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
7. indennità di imbarcollavorazione (art. 6);
8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi
di protezione NBC (art. 6);
9. indennità per turni (art. 7);
10. indennità per reperibilità (art. 8);
11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);
12. distribuzione delle somme disponibili 2014 (art. 15)
Ipotesi di Accordo sul FUA 2014
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IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
(Dr.ssa Enrica Preti)
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C.G.I.L.Q~..~ ...................... . C.I.S.L. F.P.S . .
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Ipotesi di Accordo sul FUA 2014
Ministero Difesa
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ALLEGATO 1
(art. 6)
INDENNITA' PER SEDE DISAGIATA
Importo
(45,45 mensili
1. L'indennità per sede disagiata compete in misura unica mensile ai dipendenti in
servizio presso località particolarmente isolate e disagiate, già individuate come tali
per il personale militare.
2. La stessa compete anche a quel personale che si rechi nelle predette sedi
saltuariamente per motivi di servizio in ragione di 1/22 o 1/26 a seconda
dell'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali.
3. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si
corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio per qualsiasi causa.
4. La decurtazione deve essere operata in ragione di un trentesimo per ciascun giorno
di assenza, comprendendo nel computo i giorni festivi e i sabati inclusi nel periodo
di assenza.
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico
del lavoratore
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ALLEGATO 2
(art. 6)
INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO E INDENNITA' PROFESSIONALE
(d.lgs. 17.3.1995, n. 230; CCNL 12.6.2003, art. 18)
A) INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
1. I destinatari dell'indennità di rischio radiologico sono i dipendenti sottoposti a
rischio da radiazioni negli ambienti di lavoro classificati secondo le modalità di
cui al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 ed in particolare nell'Allegato III al suddetto
Decreto che ha classificato il personale esposto in Categoria A e Categoria B e
ridefinito gli ambienti di lavoro in Zone Controllata e Sorvegliata.
2. Ai lavoratori classificati in Categoria A viene corrisposta un'indennità nella
misura unica mensile lorda di € 113,62.
3. Ai lavoratori classificati in Categoria B viene corrisposta un'indennità nella
misura unica mensile lorda di € 28,40.
4. L'indennità di cui ai precedenti commi non sono soggette a detrazioni per
assenze verificatesi nel corso del mese, fino ad un massimo di 60 giorni
continuativi di assenza.
5. Qualora il periodo di assenza superi i 60 giorni consecutivi, dovranno essere
operate detrazioni di 1/30 delle misure uniche mensili lorde sopra previste
soltanto per ogni ulteriore giornata calendariale di assenza eccedente i 60 giorni.
6. L'indennità di rischio radiologico non è cumulabile con altre indennità
eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per profilassi.
7. La corresponsione dell'indennità di rischio radiologico continua ad essere
disciplinata dalla vigente normativa speciale in coerenza con la natura
Corte
"preventiva" anziché
risarcitoria
riconosciutale
dalla
sentenza
Costituzionale n. 343 del 1992.
B) I NDENNITÀ PROFESSIONALE
1. Per i tecnici di radiologia, l'indennità derivante da rischio radiologico assume, ai
sensi dell'art. 18 CCNL 12.6.2003, la denominazione di indennità profeSSionale a
decorrere dallo gennaio 2004.
Questa compete in ragione della qualifica professionale posseduta dal
dipendente ed è corrisposta in conformità della vigente· disciplina (legge 27
ottobre 1988, n. 460) nella misura unica mensile, non correlata alla presenza, di
€ 113,62 lordi.
2. L'indennità professionale non è cumulabile con l'indennità di rischio radiologico,
con altre indennità eventualmente previste a titolo nocivo, rischioso e per
profilassi.
3. Le parti, preso atto della speCiale disciplina che concerne i titolari della indennità
professionale, convengono che qualora nel corso dell'anno il dipendente tecnico
di radiologia usufruisca dei 15 giorni di congedo ordinario previsti dall'art. 5
legge 23 dicembre 1994, n. 724, dette assenze dal servizio dovranno essere
equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme
relative al Fondo Unico di Sede.
.
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata
nel 2007 e devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore.
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2014 - Minlste~;J;sa
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ALLEGATO 3
(art. 6)
INDENNITA' DI RISCHIO
(Tabella A del d.P.R. 5.5.1975, N. 146)
1. Compete ai dipendenti civili una indennità giornaliera per le prestazioni di lavoro comportanti
continua e diretta esposizione a rischi pregiudìzievoH alla salute o alla incolumità personale
elencate nella tab. A annessa al dPR 146/75, fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione di
garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro in applicazione delle nonne relative alla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
2. Tale indennità compete per ogni giornata di servizio effettivamente reso esclusi i giorni di assenza
a qualsiasi titolo, ad eccezione di periodi di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia
professionale dipendente da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce.
3. Per quanto riguarda il pagamento delle indennità per le situazioni di rischio già individuate con un
provvedimento formale (dm di rischio) si fa presente che le stesse potranno essere corrisposte
laddove sussistano le condizioni accertate con tale provvedimento.
4. Le nuove situazioni lavorative di rischio devono essere individuate sotto la diretta responsabilità
dei dirigenti preposti agli enti qualora sussistano le previste condizioni per il riconoscimento del
diritto al relativo pagamento, tenendo conto di quanto indicato nella tabella A annessa al DPR
146/75.
5. Ai dipendenti che effettuano prestazioni di lavoro rischiose su turni di 12 ore articolati su 3 giorni
lavorativi, l'indennità di rischio deve essere corrisposta nella stessa misura con cui viene
corrisposta ai dipendenti che effettuano l'orario di lavoro in modalità non turnaria.
6. Si rammenta che l'indennità in questione non è cumulabile con il premio di disattivazione
previsto dalla 1.294/85, e con l'indennità per rischio da radiazioni prevista dal precedente alI. 2,
né con l'indennità di bonifica campi minati (Allegato 4).
7. IMPORTI come da Tab. A allegata al dPR n. 146/75 (*)
•
•
•
•
•
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
GRUPPO
I
II
III
IV
V
(2,65
(1,24
(0,87
(0,56
(0,50
(su
(su
(su
(su
(su
gg.
gg.
gg.
gg.
gg.
6)
6)
6)
6)
6)
(3,18
(l,50
(1,06
(0,68
(0,61
(su
(su
(su
(su
(su
gg.
gg.
gg.
gg.
gg.
5)
5)
5)
5)
5)
8. Agli operatori subacquei spetta, a prescindere dalla profondità raggiunta, una indennità di rischio
nella misura di euro 10,00 per ogni ora di attività .
.( *) NOTA: gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione dci 10% operata nel 2012 c devono intendersi al lordo degli oneri a carico del lavoratore. Allegati all'Ipotesi di accordo sul FUA 2014 - Ministero della Difesa
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ALLEGATO 4
(art. 6)
BONIFICA CAMPI MINATI
Indennità prevista per il personale addetto ai lavori di bonifica ed alla sorveglianza dei
lavori di sminamento esposto a particolari rischi, come da circolare n. gODO/AIE del
15.12.1947 della Direzione Generale Servizi di Commissariato ed Amministrativi.
IMPORTO
a) indennità giornaliera di rischio:
max. € 0,34
min.
€ 0,26
b) indennità giornaliera di fuori residenza
per il personale civile non di ruolo:
max. € 0,27
min.
(0,07
c)
premio di disattivazione per ogni mina,
proiettile, bomba od ordigno esplosivo
disattivato o rimosso:
€ 1,14
Gli importi sopraindicati comprendono la rivalutazìone del 10% operata nel 2007.
L'eventuale ulteriore incremento dovrà essere attinto dal Fondo di Sede.
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico
del lavoratore
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ALLEGATO 5
(art. 6)
PREMIO DI DISATTIVAZIONE
(I. 29.5.1985, N. 294 )
Premio riservato agli artificieri della Difesa impiegati in attività di rimozione,
disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi, nonché in attività di identificazione,
neutralizzazione, bonifica di artifizi pirotecnici non riconosciuti, secondo i criteri
applicativi dettati dalla circolare n. 39500 del 12.10.90 di DIFEOPERAI.
Tale premio non è cumulabile con l'indennità di rischio connesso con la
manipolazione di esplosivi (prevista dal dPR n. 146/75) né con l'indennità di bonifica
campi minati (prevista dall'Allegato 4).
IMPORTO: € 113,62 giornaliere, come
20.6.1997 e rivalutato del 10% nel 2007.
rideterminato
dalla
legge
174 del
(*) I\lOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico
del lavoratore
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ALLEGATO 6
(art. 6)
INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI
(I. 113/85 - art. 9, comma 1)
1. Compete a tutti i centralinisti non vedenti, iscritti all'Albo Professionale Nazionale
dei centralinisti privi di vista, occupati in base alle norme relative al loro
collocamento obbligatorio, una jndennità dJ mansione pari a quella già riconosciuta
agli operatori dipendenti dalla soppressa Azienda di Stato per i servizi telefonici.
2. L'indennità va corrisposta per tutti i giorni di effettivo servizio prestato e non si
corrisponde durante i giorni di assenza dal servizio fatti salvi i casi normativamente
tutelati.
3. IMPORTO: ( 4,14 gloLlJaliere,_ maggiorate del 20% se l'orario è su gg. 5, uLdott~
del 50% qualora il servizio prestato sia inferiore alla metà dell'orario giornaliero
(Circ. DIFEIMPIEGATI n. 77670 del 21.11.1992).
4. In tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) si applica, per il
calcolo dell'indennità, la stessa riduzione percentuale del rapporto di lavoro,
prendendo come base di calcolo gli importi di cui al punto 3.
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico del
lavoratore
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ALLEGATO 7
(art. 6)
INDENNITÀ DI IMBARCO \LAVORAZIONE
1. AI personale preposto alla conduzione di natanti e unità navali di tutte le FF.AA.
nonché al personale che effettua la prestazione lavorativa a bordo di detti mezzi,
ad esclusione, quindi, del personale meramente trasportato, è corrisposta una
indennità di imbarco.
Tale indennità è corrisposta per ogni giornata di effettiva prestazione resa su
natanti e unità navali in navigazione o alla fonda.
Per il personale preposto alla conduzione dei natanti e delle unità navali
l'importo dell'indennità è di ( 11,36.
Per il personale con qualifica di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna
l'importo dell'indennità è di ( 14,20.
Per il restante personale l'importo dell'indennità è di ( 5,68.
2. Tale indennità è corrisposta, inoltre, nella misura oraria di ( 1,00 (la frazione di
ora equivale all'ora intera) al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi
generali per le prestazioni lavorative di manutenzione o riparazione
effettivamente rese a bordo di natanti e unità navali in banchina o in bacìno di
carenaggio, purché la permanenza a bordo sia riscontrata da documenti ufficiali
del Comando di bordo o delle officìne di appartenenza, fermo restando il limite
giornaliero di ( 5,68.
Per il personale con qualifica di Capo pontone/pianale e di Capo cisterna
l'importo orario dell'indennità di lavorazione è maggiorato in misura del 150%,
fermo restando il limite giornaliero di ( 14,20.
3. L'indennità in oggetto è, altresì, corrisposta, nella stessa misura oraria e
giornaliera, al personale dei settori tecnici e del settore dei servizi generali per le
prestazioni lavorative di manutenzione o riparazione rese in immersione ed al
personale addetto alla conduzione di gru e autogru lungo le banchine o i bacini
per attività di imbarco e sbarco dei materiali dalle UU.NN ..
4. In caso di prestazione lavorativa effettivamente resa in giornate feriali non
lavorative gli importi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sono corrisposti in misura
maggiorata del 50% (rispettivamente ( 17,04, 21,30, 8,52 ed ( l,50). In
giornate festive detti importi sono corrisposti in misura doppia (rispettivamente
( 22,72,28,40, 11,36 ed ( 2,00).
S. Per il personale imbarcato ed in navigazione per periodi superiori a 24 ore
l'importo giornaliero di imbarco è corrisposto in misura pari a ( 11,36. In caso di
giorno festivo o feriale non lavorativo (ad es. il sabato se l'orario di servizio del
dipendente fosse stabilito dal lunedì al venerdì) l'importo giornaliero è comunque
corrisposto nella misura di ( 22,72.
6. L'Ente di servizio dovrà tenere, ai fini della corresponsione della indennità di
imbarco, idonea documentazione dalla quale risulti, per ciascun dipendente, il
numero di giornate di effettiva prestazione lavorativa a bordo.
7. Gli importi giornalieri sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10%
operata nel 2007.
NOTA:
carico del
pagina 8 di pagine 14
ALLEGATO 8
(art. 6 )
INDENNITA' PER DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE ED EFFICIENZA APPARATI DI BONIFICA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NBC (d.lgs. 15.3.2010, n. 66)
1. Indennità prevista per il personale civile del Centro Tecnico Logistico Interforze
NBC di Civitavecchia (RM).
2. Essa compete:
al personale diretto (professionalità tecnico-scientifico-Iogistiche) ed al personale indiretto (professionalità amministrative), per un importo di 2,25 Euro per ogni giornata di effettivo servizio presso la sede di Civitavecchia, in quanto qualificata "area attiva". L'indennità non compete in caso di assenza a qualunque titolo e nei giorni in cui gli impianti sono fermi per qualsiasi motivo. 3. Per il solo personale diretto impiegato nelle operazioni di distruzione delle anni
chimiche vecchie e/o abbandonate, quali aggressivi chimici tal quali o contenuti in
bombe d'aereo, proietti, ordigni, artifizi privi di spoletta e/o carica esplosiva ­
fusti di tipo "C", "D", e "H" o similari - bombole e serbatoi a pressione, svolte
presso il Comprensorio Militare di S. Lucia di Civitavecchia e compiute nell'ambito
di impianti automatici che utilizzano software applicativi, sul territorio nazionale
in caso di intrasportabilità del materiale stesso, tale indennità è maggiorata di un
importo di 14,80 Euro (per un totale di 17,05 Euro). Tale maggiorazione compete
esclusivamente per ogni giornata di effettiva prestazione resa presso gli impianti
in funzione nella sede di Civitavecchia e, in caso di intrasportabilità del materiale
stesso, per le prestazioni rese sul territorio nazionale; sono esclusi i giorni di
assenza a qualsiasi titolo ed i giorni in cui çjli impianti sono fermi per qualsiasi
motivo.
4. L'indennità non è cumulabile per le giornate di percezione con l'indennità di
disattivazione (I. 29.5.1985, n. 294), né con l'indennità per bonifica campi minati
(Allegato 4).
NOTA: Indennità istituita con decorrenza 10 gennaio 2002
Allegati all'Ipotesi di accor
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ALLEGATO 9
(art. 7)
INDENNITA' PER TURNI
(art. 1 CCNL 12 gennaio 1996)
1. 2. 3. 4. 5. 6. Importi al lordo degli oneri a carico del lavoratore:
€ 4,54 per turno mattutino (€ 0,5675 x h)
€
17,04 C€ 2,13 x h) di ulteriore
€
6,82 per turno pomeridiano C€ 0,8525 x
incremento per turno superfestivo
h)
(10
gennaio,
Pasqua,
Lunedì
€ 14,20 per turno notturno (€ 1,775 x h)
dell'Angelo, 10 maggio, 15 agosto,
€ 14,20 per turno festivo (€ 1J75 x h)
25 e 26 dicembre)
€ 28,40 per turno notturno/festivo C€ 3,55 x
h)
I diversi importi previsti per ciascun turno si intendono riferiti a turni di 8 ore (tra
parentesi sono indicati gli importi orari).
L'importo di € 17,04 di incremento per turno super festivo è riferito ad una ipotesi di
orario di lavoro articolato su 3 turni di 8 ore ciascuno (6.00/14.00: 14,00/22.00;
22.00/6.00). In tale esemRio l'incremento Rer SURer festivo, decorre dJille ore 22,Q.QQJ;!1
giorno prefestivo, alle ore 6.00 del giorno successLvo e dalle ore 22.00 del giornQ_festiv.Q
alle ore 6.00 del giorno successivo e deve essere RroRorzionato al numero di ore
effettuate, Rari ad un ottavo di € 17,04 (€ 2,13) Rer ogni pra di durata del turno.
In caso di prestazioni che si estendano su più tipologie di orario (pomeridiano/notturno,
festivo/non festivo etc.) l'ammontare dell'indennità di turno deve essere calcolata
proporzionalmente avendo a riferimento le diverse indennità previste.
L'indennità per turno può essere corrisposta anche se la durata del turno è inferiore alle
otto ore giornaliere con conseguente riduzione proporzionale del compenso e purché sia
sempre assicurata la copertura dell'intera durata del servizio attraverso il criterio della
rotazione del personale.
Gli importi sopra indicati comprendono la rivalutazione del 10% operata nel 2007.
Allegati all'Ipotesi dì accordo sul FUA 2014 - Ministero della Difesa
pagina 10 di pagine 14
ALLEGATO 10
(art. 8)
INDENNITA' PER REPERIBILITA'
(art. 8 CCNL 12 gennaio 1996)
All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario
ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di
servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di
articolazione dell'orario. La reperibilità è riferita alle figure professionali addette ad
impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti
all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa
esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei ministri.
In proposito si richiamano i criteri, stabiliti dall'art. 8 CCNL 12 gennaio 1996, che
devono essere osservati per l'adozione della reperibilità:
1. la durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore;
2. in caso di chiamata in servizio al di fuori del proprio orario di lavoro, durante il
periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro effettuata è straordinario e non
può essere superiore a 6 ore:
3. ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei
volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mesei
4. per il periodo di reperibilità di 12 ore è corrisposta una indennità pari a €
17,35;
5. per il periodo di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità
viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.
L'importo massimo da corrispondere non dovrà superare l'importo previsto per
reperibilità di 12 orei
(*) NOTA: tutti gli importi sopra indicati devono intendersi al lordo degli oneri a carico
del lavoratore
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Allegati all'Ipotesi di accordo sul
A 2014 - Ministero della Difesa
pagina 11 di pagine 14
ALLEGATO 11
(art. 9)
FONDO TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO "indennità di mobilità" (art. 9 CCNI sul FUA 2011) AI personale civile appartenente alle aree funzionali del comparto Ministeri con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato con il Ministero della Difesa ed in servizio presso gli Enti della
A.D., in caso di trasferimento d'autorità da Enti per i quali è già stato definito il piano di
chiusura o di ristrutturazione e conseguente piano di reimpiego, compete, a decorrere
dall'1.1.2010, qualora la sede di destinazione coincida con quella prevista
dall'amministrazione, una indennità come sotto specificata:
1. trasferimento permanente presso. una sede di servizio che disti_pltre.3..Q_Km~éll@
sede di origine e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una
somma pro capite determinata in ( 10.845,00 al lordo degli oneri a carico del
lavoratore.
2. II personale permanentemente trasferito, destinatario dell'indennità di cui sopra, è
obbligato a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a sette
anni. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno.
3. Trasferimento temporaneo presso una sede di servizio che distLoltr~3JLKm_gQlIa
sede di origine _e comunque dalla sede di residenza: compete al dipendente una
somma annua pro capite determinata in ( 1.549,00 al lordo degli oneri a carico del
lavoratore.
4. II personale temporaneamente trasferito destinatario dell'indennità di cui sopra alla
quale si aggiungono, nella misura di un settimo, le eventuali maggiorazioni
chilometriche indicate al successivo punto 5 -, può beneficiare della stessa per un
numero massimo di sette annualità, in ragione del protrarsi della durata del
trasferimento. A tal fine la frazione superiore a sei mesi è valutata un anno. Con la
trasformazione del trasferimento - da temporaneo a permanente - al lavoratore
interessato, fermi restando i requisiti del trasferimento indicati in premessa, compete
- quale conguaglio - la corresponsione dell'intero ammontare della indennità
spettante, detratte le somme percepite ai sensi del precedente punto 3.
In mancanza dei cennati requisiti, al medesimo lavoratore non compete alcun
conguaglio.
5. L'indennità di mobilità - sia per trasferimento permanente, sia per trasferimento
temporaneo - è oggetto di maggiorazione del 10%, da calcolarsi sempre sulla quota
base, ogni 10 km fino alla distanza dì 60 km; per distanze superiori ai 60 km tale
percentuale sarà ridotta al 5% e calcolata con le stesse modalità fino ad un massimo
di 120 km. Per distanze superiori ai 120 km la percentuale è determinata nella
misura unica del 55% da calcolarsi sulla quota base. In appendice è riportata la
progressione dell'indennità come sopra detto.
6. All'indennità di mobilità, sia nella misura base che nella misura comprensiva delle
eventuali maggiorazioni chilometriche, si aggiunge la somma di ( 800,00
(appendice).
7. In caso di trasferimento permanente, ovvero temporaneo, qualora successivamente
ad esso abbia luogo un ulteriore trasferimento, quest'ultimo a domanda
dell'interessato e prima che si concluda il periodo di permanenza nell'ente di
reimpiego prescritto dal trasferimento d'autorità, l'indennità di mobilità subirà una
decurtazione proporZionale al periodo di servizio non prestato nella sede di
assegnazione.
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Allegati all'Ipotesi di accord
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pagina 12 di pagine 14
8. Nel caso di trasferimento permanente detta decurtazione corrisponde alla differenza
tra la quota globale percepita dal dipendente e quella risultante dagli anni e mesi di
servizio resi nella sede oggetto di reimpiego.
Nel caso, invece, di trasferimento temporaneo detta decurtazione corrisponde alla
differenza tra la quota annua percepita dal dipendente e quella risultante dai mesi di
effettivo servizio prestati nella sede di reimpiego.
In entrambe le ipotesi i periodi di servizio superiori a sei mesi sono valutati un anno.
9. Nei casi di mobilità esterna volontaria presso altra amministrazione, anche di
personale già reimpiegato in ambito difesa e che ha percepito l'indennità di mobilità,
si applica quanto previsto ai precedenti punti 7 e 8. Nei casi di trasferimento
temporaneo presso altra amministrazione (comando), il recupero dovrà essere
effettuato, anche in caso di rinnovo, in proporzione alla durata dello stesso.
10.AI fine di corrispondere l'indennità dì mobilità, deve essere chiaramente evidenziato e
dichiarato nei verbali di reimpiego annessi ai relativi piani se i trasferimenti sono
d'autorità (secondo le esigenze di servizio proposte dall'amministrazione difesa) o in
difformità da tali esigenze e quindi nell'interesse del dipendente. In quest'ultimo caso
non può essere corrisposta la predetta indennità.
l1.Non danno luogo alla restituzione pro quota dell'indennità:
• le sole cause di cessazione del rapporto di impiego per decesso o inidoneità
permanente;
• l'assegnazione a nuovo Ente di servizio a seguito di vincita di corso-concorso o
di concorso;
• Il trasferimento successivo ad altro Ente effettuato ai sensi della legge 104/92
ovvero in ragione di situazioni di particolare gravità così come sanzionate alla
lettera b della circolare di Persociv n. D/7/74 del 14.12.1998, nei casi in cui le
condizioni che hanno dato titolo al beneficio di cui sopra,
siano insorte
successivamente al movimento che ha originato il diritto alla predetta
indennità, nonché nel caso in cui, pur sussistendo dette condizioni con
connotati di handicap non grave, sia intervenuto successivo aggravamento che
dà titolo ai benefici di cui sopra.
12.le distanze tra le sedi di servizio vanno riferite al seguente parametro:
• dall'Ente di provenienza all'Ente di nuova assegnazione. Nel CCNI sul FUA
2004, con interpretazione autentica, si è specificato che con il termine Ente,
qualora lo stesso sia articolato in più sedi di servizio, si deve intendere
l'effettiva sede di impiego all'interno dell'Ente, sia di quello soppresso o chiuso,
che di quello di assegnazione.
13.le distanze sopra indicate devono tenere conto della minore distanza tra dette sedi e
devono essere certificate dall'Automobile Club d'Italia, ovvero attestate con le
indicazioni stradali fornite da rilevazioni satellitari del tipo Google maps o similari ed
integrate, ove dette certificazioni o indicazioni non siano esaustive, da una
dichiarazione resa da una commissione all'uopo costituita presso l'Ente.
In caso di difformità tra le certificazioni ACI e le attestazioni satellitari, dovrà essere
presa in considerazione la dichiarazione più favorevole ai fini della corresponsione
della indennità.
14.GIi importi economici indicati ai punti l, 3 e S costituiscono un riferimento certo e
costante per esigenze che saranno contrattate, a tal fine anche negli anni futuri.
lS.la presente disciplina si applica a decorrere dallo gennaio 2010 anche ai
trasferimenti avvenuti anteriormente alla predetta data, le cui istruttorie di
liquidazione dell'indennità fossero a quel termine non ancora concluse.
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Situaz~~~nite non si d~U090 ad alcuna r e V i S : " p
ge~potesi
di accordo
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Ministero della Difesa
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pagina 13 di pagine 14
INDENNITA ' DI MOBILITA': CCNI SULLA DISTRIBUZIONE DEL FUA 2014 (art. 9) Importi in Euro al lordo degli oneri a carico del lavoratore fascia % di
incre~ento
incremento.
oltre 50
Km
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_-,--,p!:...r,-,o,-"gre!i!i~~l--_ _ _ _
importo spettante
oltre 40
Km
111.645,00 12.729,50
oltre 60 Km 13~814,OO 11_4.356,25
oltre 70
Km
oltre 80
Km
14.898,50 15.440,75
oltre 100
Km
oltre 90
Km
oltre 110
Km
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oltre 120
Km
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maggiorazione
oltre 100 Km
maggiorazione
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5%
40%
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oltre 60 Km
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800,00l
800,00
14.§'<ll)/75W83,00 115.725,25 I __ •__ .• __ .
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oltre 80 Km
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maggiorazione
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1.084,50
10.845.00
10.845.00
10.845.00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
r-iPpendice all'allegato 11
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Allegati all'Ipotesi di acccfrdo sul\FUA 2014 - Ministero della Difesa
pagina 14 di pagine 14
ALLEGATO 12
(art. 15)
Fondo unico di amministrazione
2014
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I
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1.903.000,00,
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particolari posizioni di lavoro
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I
I
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55.553.610,00
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47.647.924,60
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reperibil~tà _ _
2.700.000,0~ ___32,7~1 ~~82.~0~,0~
36.793.064,60
L:o~::~~i:niCO d~~e~o14-1 27.44;.674.~~J 32,70 ~~~::;_:;~:~:_6~~23.0~::j Fondo unico di sede
2014
Allegati all'Ipotesi di accordo sul FUA 2014 - Ministero della Difesa
UNIONE SINDACALE di BASE PUBBLICO IMPIEGO Coo .. dinanaento Nazionale
Difesa F.U.A. 2014 - USB NON FIRMA L'ACCORDO NOTA A VERBALE CON LE MOTIVAZIONI Premesso che il FUA 2014 avrebbe costituito una valida opportunità per riconoscere il
giusto ruolo del Personale Civile in aderenza alla tanto decantata Valorizzazione più
volte sottolineata durante i diversi incontri con il Ministro della Difesa, poco o nulla è
invece cambiato rispetto agli accordi degli anni precedenti.
Da un'attenta analisi della bozza di ipotesi di accordo si evince come Il Fondo Unico di
Sede, che interessa la maggior parte del Personale, si riduce ulteriormente se lo si
rapporta alla percentuale prevista dall'art. 11 lettera d), mentre resta inalterato il numero
dei percettori delle posizioni organizzative (1723). Nessuna sostanziale integrazione è
stata appo'1ata alle particolari posizioni di lavoro rispetto alle proposte evidenziate già
l'anno scorso e nessuna nuova tipologia di rischio ha integrato le precedenti, nonostante
il riconoscimento da parte della Medicina del Lavoro e dell'lnail.
Se a tutto ciò si aggiunge il peso di un contratto collettivo nazionale fermo al 2009, il
costo di una contrattazione nazionale che diventa più un passaggio burocratico, per
giunta inspiegabilmente a tavoli separati, oltre ad estenuanti confronti a livello periferico
di ente, che comportano una serie di adempimenti da parte degli uffici competenti, si
rafforza sempre di più la convinzione che il salario accessorio dovrebbe trasformarsi in
una specie di quattordicesima mensilità, uguale per tutti.
Nello specifico, USB non sottoscrive la presente intesa per le sottoelencate motivazioni:
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
Oltre a contestare la sovente sovrapposizione di funzioni relative al profilo rivestito. le
modalità discrezionali di attribuzione delle posizioni organizzative e, in alcuni casi, il loro
contrasto con altri compiti assegnati, l'indennità continua a restare a carico del Fondo di
tutti i lavoratori ed a pesare in modo intollerabile sul personale di prima e seconda area.
Gli importi dell'indennità andrebbero calibrati a seconda delle responsabilità oggettive
ma, in ogni caso, posti a carico del bilancio dei singoli Enti.
Inoltre, mentre i F.U.S ogni volta devono passare sotto la lente d'ingrandimento del
Ministero dell'Economia, sulle posizioni organizzative le maglie si allargano a dismisura e
i controlli languono.
FONDO UNICO DI SEDE
Sempre più esiguo nella sostanza, continuerà ad essere utilizzato in modo discrezionale
dal Dirigente dell'Ente per sopperire ad alcune tipologie di attività, agendo su strumenti
come turni, straordinario, reperibilità, che alimenteranno la divisione tra lavoratori.
Unione Sindacale di Base - Pubblico Impiego
Viale Dell' Aeroporto 129- 00175 Roma - Te) 06/762821 Fax 06/7628233 ­
sitoweb: www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it
UNIONE SINDACALE di BASE PUBBLICO IMPIEGO Coo .. dinaznento Nazionale
Difesa
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO
Del tutto inadeguate rispetto alle nuove tipologie di rischio riconosciute dalla Medicina del
Lavoro e dall'lNAIL compensando, con esigui miglioramenti, il personale esposto a
rischio prevalentemente secondo l'obsoleto DPR del 1975 e non secondo il nesso di
causalità tra l'insorgenza di una patologia e le fonti emissive.
Discorso a parte ma meritevole di attenzione riguarda le risorse destinate a remunerare i
turni e la reperibilità, spesso utilizzate in modo poco ponderato rispetto alle reali esigenze
degli Enti. E' del tutto evidente come tale remunerazione dovrebbe assolutamente
diventare un emolumento fisso e continuativo per gli Addetti al Servizio di Vigilanza o per
le squadre di emergenza impiegate in operazioni di Protezione Civile o compiti di Tutela
Ambientale.
La proposta di contratto integrativo pertanto è assolutamente inadeguata a risolvere le
problematiche sollevate dall'USB, per di più in un contesto in cui l'Amministrazione
contingenta i tempi per la conclusione del confronto Il testo è risultato pressoché
immodificabile se non per alcune particolari posizioni di lavoro e una rilevante riduzione
dell'importo destinato per la Mobilità ( art. 9), da 900.000 a 370.000 Euro.
L'ipotesi di accordo è improntata ancora una volta su criteri falsamente meritocratici che
lasciano invariate le disuguaglianze e irrisolti i problemi di alcune categorie di lavoratori,
senza tener conto delle difficoltà, economiche e lavorative, nelle quali il personale
continua ad operare con risultati positivi. Insistere sull'utilizzo di coefficienti discrezionali
prevalentemente basati in moltissimi casi sulla presenza effettiva (da 1 a 1,5), risulta
dannoso e alimenta la divisione tra lavoratori chiamati ad operare in sinergia. USB
rimane fermamente contraria a elementi che inneschino meccanismi di contrapposizione
e divisione tra lavoratori.
Tuttavia USB Difesa prende atto del riconoscimento da parte dell'Amministrazione della
validità di alcune argomentazioni qui riportate e dell'impegno della stessa ad affrontare
tali temi in appositi tavoli tecnici da awiare subito dopo la chiusura della contrattazione.
Resta di fatto che solo il tavolo politico potrà dare concretezza alle aspettative del
Personale Civile.
Certo è che la USB reagirà con forza agli incessanti provvedimenti di tagli e misure
limitative che investono il Personale della Difesa.
Roma, 10 Giugno 2014
Coordinamento Nazionale USB P.I. Difesa
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Unione Sindacale di Base - Pubblico Impiego
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