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LTA
Tax & Business Alert
Newsletter informativa
Marzo 2014
Indice Argomenti
Novità:
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Nuove Procedure D.U.R.C.
Circolare 5/E 10 marzo 2014 Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 27/E: spese di rappresentanza - deducibilità
Circolare n. 6/E: redditometro
Credito IVA e visto di conformità
Rivalutazioni
Jobs Act
Sabatini bis – impianti fotovoltaici
Conto Energia – certificazioni fiscali
Nuovo regolamento UE – certificazione AEO
Case di lusso
Iscrizione telematica VIES
Giurisprudenza:
 Accertamento IRAP
 Anagrafe Comunale
 Appello
 Dichiarazione Infedele
Riferimenti:
www.ltaa.it
www.ltastudio.it
Enti locali:
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La Corte dei Conti decide sui dissesti Comunali
Aliquote Tasi: la decisione spetta al Comune
Riforma della contabilità per gli Enti Locali
Controlli telematici per i bilanci delle Regioni
Esenzione dal bollo per fatture e quietanze dei Comuni
Contatti:
LTA ADVISORY srl
Via G. Leopardi, 7
20123 Milano
Scadenze:
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Comunicazione Polivalente “Spesometro 2014”
Comunicazione Lavori Usuranti
Mail. info@ltaa.it
Tel. 02 46577901
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Novità
Nuove procedure D.U.R.C.
L'INPS, con il messaggio n. 2889 del 27 febbraio 2014, ha reso noto che a decorrere dal mese di aprile 2014 entrerà in funzione
la nuova procedura per la verifica e la comunicazione per il rilascio del DURC "virtuale", c.d. DURC interno, utile all'applicazione
dei benefici contributivi e normativi, così come disposto dall'art. 1, c. 1175, della L. 296/2006 e dal successivo decreto attuativo
del 24.10.2007.
Circolare 5/E 10 marzo 2014 Agenzia Entrate
La Circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 10 marzo 2014 detta le linee guida della nuova procedura di gestione delle pratiche
di rimborso dei crediti IVA basata sull’assegnazione di un “indice di rischiosità” attribuito alla singola richiesta di rimborso,
effettuata mediante dichiarazione annuale oppure attraverso il modello IVA TR.
In particolare, si introducono importanti novità per la lavorazione dei rimborsi attraverso:
 l’elaborazione automatizzata di una proposta del livello di rischio (risk score) per ogni richiesta di rimborso presentata;
 la standardizzazione e la riduzione dei documenti da richiedere al contribuente;
 la graduazione dell’attività di controllo preliminare al pagamento del rimborso in relazione al livello di rischio.
Il livello di rischio è determinato sulla base dei seguenti parametri predefiniti:
 continuità aziendale;
 tipologia di attività svolta;
 natura giuridica del contribuente;
 regolarità delle dichiarazioni e dei versamenti in un arco temporale definito;
 assenza di accertamenti e verifiche in un arco temporale definito;
 assenza di carichi pendenti;
 coerenza degli importi richiesti a rimborso e dei presupposti in un arco temporale definito;
 assenza di frodi e violazioni penali tributarie;
 "conoscenza" del soggetto da parte dell’ufficio, in quanto fisiologicamente a credito.
La valutazione dei citati elementi di rischio è finalizzata a suddividere i rimborsi in classi di rischio (alto, medio e basso) al fine di
diversificare l’attività istruttoria sul rimborso, con particolare riguardo alla documentazione da richiedere al contribuente e alla
tempistica delle verifiche rispetto alla fase di pagamento del rimborso stesso, resta fermo, comunque, il principio della
liquidazione dei rimborsi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
Risoluzione n. 27/E del 12 marzo 2014 Spese di rappresentanza – Deducibilità
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza nel caso di beni autoprodotti
dall’impresa, classificabili come spese di rappresentanza.
Nel caso dei beni autoprodotti dall’impresa, il valore limite di 50 Euro si riferisce al valore di mercato di tali beni, pertanto, se il
bene autoprodotto e ceduto in omaggio ha un valore di mercato unitario inferiore a 50 Euro, il costo è interamente deducibile.
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Nel caso in cui il valore di mercato del bene autoprodotto, finalizzato a promuovere l’immagine dell’impresa, sia superiore a 50
Euro, il costo sarà deducibile nei limiti di cui all’articolo 1, co. 2, D.M. 19 novembre 2008 (plafond di deducibilità).
Circolare n. 6/E del 11 marzo 2014
L’Agenzia delle Entrate ha precisato alcuni aspetti delle istruzioni operative già dettate in materia di redditometro con la circolare
24/2013, al fine di assicurare la conformità dell'utilizzo del nuovo “accertamento sintetico” al parere del Garante della privacy del
21 novembre 2013.
Il Garante, nell’ottica di ridurre i rischi specifici e rendere il trattamento dei dati personali conforme alla disciplina recata dal
Codice, aveva prescritto all’Agenzia delle Entrate di adottare, prima dell'inizio del trattamento, alcuni interventi relativi alla qualità
e conservazione dei dati, all’informativa al contribuente, all’individuazione della reale situazione familiare dello stesso, nonché
alla determinazione della capacità contributiva.
Nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto necessarie queste precisazioni:
 l’individuazione del “lifestage”, cioè le modalità operative per valutare lo scostamento tra famiglia fiscale e famiglia
anagrafica;
 l’inutilizzabilità delle spese medie ISTAT per ricostruire voci di spesa non ancorate all’esistenza di beni o servizi, a meno
ché tali spese siano connesse ad elementi certi, quali il possesso e le caratteristiche di immobili e di mobili registrati;
 i casi di non rilevanza ai fini della selezione per l’ “accertamento sintetico” del contribuente, del “fitto figurativo” inteso
come l’ammontare della spesa che l’Agenzia stima per il contribuente, di cui non risulta nel comune di residenza la
proprietà o altro diritto reale di locazione o leasing immobiliare oppure l’ uso gratuito di un immobile.
Credito Iva e visto di conformità
Il contribuente che chiude un periodo di imposta con un credito IVA può compensarlo, secondo l’articolo 30 D.P.R. 633/1972, in
due modi diversi:
 compensazione verticale: compensazione di un debito IVA con il credito o parte di esso generato in un periodo
precedente;
 compensazione orizzontale: compensazione con altri debiti di imposta.
In quest’ultimo caso, però, la compensazione di importi superiori ai 5.000 Euro presenta dei vincoli: per importi fino a 15.000
Euro la compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo la presentazione della dichiarazione; mentre per importi
superiori ai 15.000 Euro vi è l’obbligo di riportare in dichiarazione il visto di conformità, pena l’impossibilità di utilizzare in
compensazione orizzontale il credito IVA eccedente la soglia dei 15.000 Euro.
Il visto di conformità può essere rilasciato, ex articolo 35 D.Lgs. 241/1997, da:
 CAF;
 dottori commercialisti;
 esperti contabili;
 consulenti del lavoro.
Il rilascio può essere effettuato anche dal medesimo professionista che predispone la dichiarazione e/o tiene le scritture contabili
del contribuente.
La compensazione dei crediti, ex articolo 17 D.Lgs 241/1997, non può avvenire se il contribuente ha iscritto al ruolo debiti già
scaduti per più di 1.500 Euro. Tale preclusione viene meno con il pagamento, anche in compensazione, di tali importi scaduti.
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Per i soggetti cosiddetti “società di comodo” vi è l’impossibilità di utilizzare il credito IVA in compensazione orizzontale (e
richiederlo a rimborso) nell’anno in cui non si supera il test di operatività.
Nel caso in cui lo stesso soggetto non superi il test di operatività per tre esercizi consecutivi, rientra nella fattispecie delle società
in “perdita sistematica” per le quali vi è la perdita definitiva del credito IVA, se, congiuntamente, nel triennio non ha effettuato
operazioni rilevanti ai fini IVA per un ammontare almeno pari a quello dei ricavi minimi ottenuti dall’applicazione dei coefficienti di
cui al primo comma dell’art.3 della Legge n. 724 del 1994.
Il credito IVA, oltre a poter essere compensato, può essere chiesto a rimborso al verificarsi delle condizioni, enunciate all’art. 30
D.P.R. 633/1972, fino ad un massimo di 700.000 Euro (soglia che comprende anche tutte le compensazioni orizzontali effettuate
e i rimborsi infrannuali richiesti).
Rivalutazioni
Con la Legge di Stabilità 2014 è stata introdotta una nuova possibilità per i contribuenti di rivalutare i beni d’azienda posseduti.
Il contribuente deve valutare bene la convenienza di tale rivalutazione in quanto:
 al fine di far valere il maggior valore anche ai fini fiscali è necessario pagare un’imposta sostitutiva sul maggior valore del
16% per i beni ammortizzabili e del 12% per tutti gli altri beni. Tale imposta andrà versata in tre rate annuali di pari
importo prive di interessi;
 al fine di poter distribuire la riserva che si genera dalla rivalutazione è necessario pagare un ulteriore imposta sostitutiva
del 10%;
 la rivalutazione comporta un maggior ammortamento da sostenere che andrà ad influenzare i futuri utili;
 il maggior valore degli ammortamenti è recuperabile fiscalmente soltanto a partire del 2016;
 infine, beni così rivalutati non possono essere ceduti, senza perdere i benefici fiscali, prima del 2017.
Decreto Legge 20 marzo 2014 n.34 (Jobs Act)
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 2014 il Decreto legge 20 marzo 2014, n. 34 (Jobs Act) recante
"disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese". Le
principali novità riguardano i contratti di apprendistato e quelli a tempo determinato. Per quanto riguarda quest’ultima tipologia, le
novità sono rappresentate da:
 aumento della durata da 12 a 36 mesi del rapporto a tempo determinato “senza causale”: non è più necessaria infatti
l'indicazione della causale (ad esempio motivi tecnici, produttivi, organizzativi) da parte del datore di lavoro;
 introduzione della possibilità di proroga del contratto fino a un massimo di otto volte, non più una sola proroga per il
primo contratto, entro il limite dei 36 mesi, a condizione che le proroghe si riferiscano alle stesse mansioni. Inoltre, in
caso di proroga, non sarà più necessario rispettare l'intervallo di tempo di 10 e 20 giorni per i contratti fino o oltre 6 mesi
di durata;
 viene stabilito un massimo del 20% dei rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro sul totale
dell'organico in azienda: è lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite. Tale soglia non si
applica alle imprese che occupano fino a cinque dipendenti che potranno sempre stipulare un contratto a tempo
determinato.
Per quanto riguarda il contratto di Apprendistato disciplinato al D.Lgs. 14 settembre 2011, n.167, tra le principali novità
possiamo citare:
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la possibilità da parte del datore di lavoro di usare la forma scritta solo per il contratto ed il patto di prova, senza tener
conto del relativo piano formativo individuale;
 il venir meno dell'obbligo di assunzione di una quota di apprendisti, al termine del percorso formativo, come condizione
per poter ricorrere a nuovi apprendisti;
 la possibilità ma non l’obbligatorietà di integrare la formazione con l'offerta formativa pubblica, nei limiti delle risorse
annualmente disponibili.
Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della specificità formativa del contratto di apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro
effettivamente prestate e delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.
Sabatini bis – impianti fotovoltaici
Anche gli impianti fotovoltaici rientrano tra i beni agevolabili della Sabatini – bis, purché siano qualificabili come “bene mobile”.
Il chiarimento è stato fornito dal Ministero dello Sviluppo Economico a seguito della risposta a numerosi quesiti (FAQ) che
vengono posti dagli operatori in ordine ai dubbi sorti sull’applicazione della nuova Sabatini, ossia sul finanziamento agevolato per
l’investimento in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché
investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
Il Mise ha precisato che sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di cogenerazione, mini eolico (se non infissi al suolo) e
micro-generatori non dotati di autonomia funzionale e reddituale, quindi considerati impianti da appostare nelle voci B.II.2
(impianti e macchinari) e B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) del bilancio ai sensi dell'art 2424 del codice civile.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 36, un impianto fotovoltaico è qualificabile come bene
mobile nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il relativo accatastamento autonomo o non sia necessario procedere
all’incremento del valore catastale dell’immobile ospitante l’impianto stesso. In particolare sono considerati mobili gli impianti
fotovoltaici che rispettano uno dei seguenti requisiti:
 potenza nominale non superiore a tre chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso;
 potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui
parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o
parzialmente integrato a immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
 per gli impianti ubicati al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva quindi degli
spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è
inferiore a 150 metri cubi.
Il Mise ha inoltre precisato che gli impianti devono inoltre essere funzionali all’attività dell’impresa, ossia l’impianto deve essere
utilizzato nello svolgimento dell’attività dell’impresa e non deve costituire di per se stesso lo svolgimento dell’attività dell’impresa.
Conto energia – certificazioni fiscali
Dal 28 febbraio 2014 il GSE ha reso disponibili sul suo sito le certificazioni sulle ritenute del 4% applicate sulle tariffe incentivanti
del conto energia corrisposte nell’anno 2013.
I soggetti interessati potranno utilizzare tali certificazioni in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi per documentare
l’ammontare dell’imposta già trattenuta e corrisposta all’erario dal GSE in qualità si sostituto d’imposta.
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Nuovo regolamento UE – certificazione AEO
Con il regolamento UE n. 174/2014 la Commissione ha modificato alcune norme delle disposizioni di attuazione del codice
doganale UE sull’identificazione degli operatori nell’ambito degli accordi di riconoscimento reciproco degli AEO (certificazione di
qualità doganale) individuando diversi benefici per i trasportatori in maniera particolare sul mutuo riconoscimento.
La certificazione di qualità doganale AEO può ora essere applicata anche ai trasportatori comunitari ed extracomunitari che
partecipano alle operazioni di import ed export.
Case di lusso
La Commissione tributaria provinciale di Genova, con la sentenza 57/20/13 del 19 dicembre 2012, ha bocciato la categoria
catastale A/1 “casa signorili”, non esenti da IMU, declassandola alla categoria A/2 nel caso in cui le caratteristiche dell’immobile,
nel corso del tempo, siano cambiate.
Se, quindi, nel corso del tempo l’immobile ha subito dei cambiati tali da non farlo più rientrare nella categoria delle case signorili è
corretto che venga declassato in quanto la valutazione “deve essere effettuata sulle mutate condizioni sia di contesto urbanistico,
sia di “comodità” o “signorilità” considerate in senso evolutivo con le mutate tecnologie ed i nuovi sviluppi scientifici.”
Per i possessori di immobili di classe A/1 è pertanto consigliabile una verifica della corretta attuale classificazione degli stessi.
Iscrizione telematica VIES
L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che dal 26 marzo 2014 è attivo il nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di
partita IVA, abilitati a Fisconline o Entratel, di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell'archivio degli
operatori autorizzati a compiere operazioni intracomunitarie, tale procedura telematica consentirà di accorciare la tempistica e
ridurre gli adempimenti.
Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l'Agenzia effettuerà le
analisi propedeutiche all'inserimento della posizione nel VIES (Vat information exchange system ), qualora emergano elementi di
rischio di evasione o di frode, entro lo stesso arco temporale l'ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini IVA
emanerà un provvedimento di diniego.
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Giurisprudenza
Accertamento IRAP
Con la sentenza n. 255/30/2014, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha statuito che in materia di IRAP non è
possibile il raddoppio dei termini di accertamento, come invece accade in caso di denuncia penale per le imposte sui redditi e per
l’IVA, non avendo il suddetto tributo alcuna rilevanza penale.
Anagrafe comunale
Con la sentenza n. 153/05/2014, la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso ha precisato che l’amministrazione finanziaria
deve verificare in anagrafe comunale se il contribuente è effettivamente residente e a quale indirizzo, prima di procedere alla
notifica di un atto impositivo presso la casa municipale.
Appello
Con la sentenza n. 254/65/2014, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, Sezione di Brescia, ha sostenuto che
l’atto d’appello deve essere depositato entro 30 giorni dalla proposizione, sulla base dell’interpretazione logica dell’art. 53 del
D.lgs. 546/1992.
Nel caso in esame, invece, il Comune appellante aveva provveduto ad effettuare il deposito dell’atto d’appello dopo quasi un
anno dall’impugnazione.
Dichiarazione infedele
Con la sentenza n. 11380 del 10 marzo 2014, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato che non è punibile
penalmente per il reato di infedele dichiarazione, ex art. 4 del D.lgs. 74/2000, il contribuente che non ha potuto ricostruire la
documentazione contabile persa a causa del crollo dell’edificio, non sussistendo, al momento della presentazione della relativa
dichiarazione, la volontà del contribuente di evadere le imposte, ovvero il dolo specifico richiesto dalla norma in esame.
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Enti locali
La Corte dei Conti decide sui dissesti comunali
Secondo quanto emerso dalla sentenza 4/2014 del 10 febbraio 2014 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite – sulle procedure del
“Dissesto guidato” e dell’anti-dissesto, il giudizio spetterebbe alla Corte dei Conti stessa e non al Tribunale amministrativo
regionale (Tar).
In particolare, il Dissesto guidato è la procedura imposta dalle Sezioni Regionali della Corte dei Conti dopo che sono state
individuate gravi condizioni di squilibrio nei bilanci comunali. Se il Comune non provvede ad applicare nei termini imposti le
contromisure indicate, la Corte dei Conti impone di dichiarare il dissesto che dà il via alla commissione straordinaria del Comune.
La procedura anti-dissesto consiste nella possibilità per il Comune che presenta gravi squilibri di predisporre un piano di rientro
con tagli di spesa e aumenti di entrata, finalizzato al riequilibrio strutturale dell’Ente.
Aliquote Tasi: la decisione spetta al Comune
Il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2014 ha demandato ai Comuni la possibilità di definire maggiori detrazioni e riduzioni o
aumenti di aliquota.
Riforma della contabilità per gli Enti Locali
Il Governo ha dato il via libera al decreto correttivo della riforma della contabilità, che dovrà essere ora discusso nella Conferenza
Stato-Città e autonomie locali e successivamente approvato da Parlamento e Consiglio dei Ministri. Tale decreto prevede
modifiche sostanziali a livello contabile per gli Enti Locali, dall’adozione di un unico piano dei conti, all’approvazione di nuovi
schemi di bilancio, a regole contabili uniformi per Comuni, Province e Regioni. Tra le novità più importanti, l’obbligo di
accantonare un importo pari ai crediti mediamente non riscossi nel quinquennio precedente, proporzionalmente all’incapacità di
riscuotere i propri crediti. Lo schema approvato prevede, infatti, un ripiano di una quota pari al 15% nei primi tre anni, che potrà
salire al 25% nel caso in cui i proventi utilizzati per il ripiano provengano da alienazioni patrimoniali o altre entrate in conto
capitale. Tuttavia, per gli Enti che non produrranno disavanzo con l’entrata in vigore dei nuovi sistemi di contabilizzazione, sono
previsti incentivi con possibile allentamento del Patto di Stabilità e dei limiti alla spesa del personale.
Controlli telematici per i bilanci delle Regioni
La delibera 5/2014 della sezione Autonomia della Corte dei Conti ha introdotto il controllo automatico, per via telematica, sui
bilanci e sulle gestioni delle Regioni. La procedura consiste nella compilazione di questionari annuali sui bilanci preventivi e sui
rendiconti, successivamente esaminati dalla Corte dei Conti. I questionari si articolano in due “aree tematiche”: la prima
riguardante i dati di bilancio, che quindi richiede l’inserimento dei dati chiave circa entrate e spese, equilibri, gestione residui
attivi e passivi, patrimonio, indebitamento, gestione organismi partecipati; la seconda incentra la propria indagine sul rispetto
puntuale dei vincoli, sulla finanza pubblica, sulle spese per il personale, sui compensi erogati ai rappresentanti delle società
partecipate, sulle spese per le sponsorizzazioni o per le indennità di servizio.
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Esenzione dal bollo per fatture e quietanze dei Comuni
L’Agenzia delle Entrate, tramite la Direzione provinciale di Trento, ha chiarito che sono esenti da imposte di bollo le fatture esenti
IVA emesse dai Comuni, in quanto rientrano anch’esse tra gli atti relativi al procedimento di riscossione di entrate extra tributarie.
Stesso trattamento scontano anche le “quietanze” attestanti i pagamenti dei mandati, rilasciate dai tesorieri agli Enti Locali,
indipendentemente dal regime IVA delle somme dovute.
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Scadenze
Comunicazione Polivalente “Spesometro 2014”
I soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta, esclusi i contribuenti minimi e gli organismi di diritto
pubblico, devono presentare, pena il pagamento di sanzioni, il “Modello di comunicazione polivalente” (Spesometro); i contribuenti
che effettuano la liquidazione IVA mensile entro il 10 aprile, tutti gli altri contribuenti entro il 21 aprile.
Comunicazione Lavori usuranti
Entro il 31 marzo 2014 il datore di lavoro, di lavoratori che svolgono mansioni di cui all’ 'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999 (lavori usuranti), deve comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente per territorio ed ai competenti istituti previdenziali, tale condizione, in riferimento all'annualità precedente, attraverso
la “comunicazione annuale dei lavori usuranti”, modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro. .
Milano, 28 marzo 2014
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di prendere qualsiasi decisione o intraprendere qualsiasi azione che possa influenzare la vostra attività, è necessario consultare un
professionista qualificato. LTA Advisory S.r.l. non sarà responsabile per eventuali perdite sostenute da qualsiasi persona o società
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