esigibilità - Entionline.it

IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI
ENTI LOCALI
Soluzione s.r.l.
Selene Preve
PROGRAMMA DEL CORSO
n
n
n
n
Sezione 1:
La contabilità armonizzata: evoluzione
normativa e primi adempimenti dal
01.01.2015.
Sezione 2:
La contabilità armonizzata: la struttura dei
bilanci, il piano dei conti integrato, la
codifica della transazione elementare, le
competenze nell'adozione degli atti.
PROGRAMMA DEL CORSO
n
n
n
n
Sezione 3:
La contabilità armonizzata: il principio
della competenza finanziaria potenziata parte entrata: casi pratici e gestione del
fondo crediti di dubbia esigibilità.
Sezione 4:
Il principio della competenza finanziaria
potenziata - parte spesa: casi pratici e
gestione del fondo pluriennale vincolato
SEZIONE 4
• La contabilità armonizzata:
• il principio della competenza
• finanziaria potenziata
• PARTE SPESA
• casi pratici e gestione del
• fondo pluriennale vincolato
Esigibilità per le spese
Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle
scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione
(come prima), imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione
viene a scadenza (novità).
ESIGIBILITÀ: momento in cui un’obbligazione giuridica scade,
cioè maturano i termini per essere incassata o pagata (non vi
sono ostacoli alla sua riscossione o pagamento, si può
esercitare il relativo diritto).
Esigibilità per le spese
L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente
ad una obbligazione giuridicamente perfezionata.
Gli elementi costitutivi dell’impegno sono:
la ragione del debito;
l’indicazione della somma da pagare;
il soggetto creditore;
la scadenza dell’obbligazione;
la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di
bilancio.
Esigibilità per le spese
Definizione
Requisiti
Momento di
rilevazione
Imputazione
contabile
Normativa vigente
L’impegno è la fase della spesa
con cui, a seguito di
un’obbligazione giuridica
perfezionata, è determinata la
somma da pagare, il soggetto
creditore, la ragione del debito e
viene costituito il vincolo sulle
previsioni di bilancio
·
Evidenza della somma da
pagare
·
Individuazione soggetto
·
Ragione del debito
·
La specificazione del
vincolo costituito sul bilancio
Esercizio in cui l’obbligazione
sorge
Esercizio in cui l’obbligazione
sorge
Normativa D.Lgs.118/2011
L’impegno è la fase con la quale
viene registrata un’obbligazione
giuridicamente perfezionata, con
imputazione all’esercizio
finanziario in cui scade
Idem
+
Scadenza debito
Esercizio in cui l’obbligazione
sorge
Esercizio in cui l’obbligazione
scade
Esigibilità per le spese
L’esercizio in cui sorge l’obbligazione può
non coincidere con quello di esigibilità.
Non sono più consentiti gli impegni correlati
ad entrate vincolate di parte capitale
/corrente (Art. 183 TUEL commi 3 e 5)
Esigibilità per le spese
Esempio di dispositivo di determinazione
DETERMINA
1) DI APPROVARE il preventivo/contratto ecc / DI AFFIDARE l’incarico ecc
ecc
2) DI IMPEGNARE, a favore di ____________, con sede in __________ la
spesa di _______ (IVA inclusa) relativa alla prestazione/fornitura
___________ al capitolo di spesa n. capitolo/art. denominato:
“descrizione “ imputando la relativa spesa all’esercizio anno, dando atto
che la prestazione sarà esigibile entro la data del XX/XX/XXXX (indicare
la data presunta di esigibilità)
impegno n. anno assunzione/numero
5° livello: codice “descrizione”
codice SIOPE: codice “descrizione”
Codice identificativo transazione UE: codice “descrizione”
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE
• TABELLARI: nell’esercizio di riferimento,
automaticamente all’inizio dell’esercizio.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE
• RINNOVI CONTRATTUALI: nell’esercizio in cui è firmato
il contratto collettivo.
Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente
accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti
gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi
capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed
effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione
del contratto le somme non utilizzate concorrono alla
determinazione del risultato di amministrazione.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE
• TRATTAMENTO ACCESSORIO PREMIANTE: liquidato
nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce
sono stanziate e impegnate nell’esercizio successivo a quello
cui la premialità si riferisce. Pertanto, a regime, in ogni
esercizio finanziario, è imputata la spesa relativa alla
premialità dell’esercizio precedente. Alla chiusura dell’accordo
si registra l’obbligazione relativa al trattamento accessorio
premiante imputandola contabilmente all’esercizio del bilancio
di previsione in cui tale obbligazione scade e diventa esigibile.
• Le somme non erogate vanno reimputate all'esercizio di
erogazione, mediante il meccanismo del fondo pluriennale
vincolato
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE
In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato,
la spesa relativa al fondo è stanziata nell'anno di
competenza del medesimo (a seguito della determina di
costituzione del fondo stesso), ma non può essere
impegnata.
Confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato per
essere riapplicato anche in corso di esercizio
provvisorio.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE
COME SI CONCILIA IL NUOVO METODO
DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE
CON I VINCOLI DI CUI AL COMMA 557
DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 296/2006
??
Esigibilità per SPESE DI PERSONALE
.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE
Delibera Corte dei Conti - Sezione Autonomie n.
16/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013.
Gli enti in sperimentazione, che ne abbiano interesse al
fine dell’applicazione del limite delle spese di personale
dovrebbero redigere un documento contabile di
riclassificazione degli importi iscritti in bilancio per spese
di trattamento accessorio al personale sulla base del
precedente criterio.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE
D.L. 102 del 31.08.2013
ART. 9 C. 5
Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in
sperimentazione, la verifica del limite riguardante la
spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue
successive modificazioni può essere effettuata con
riferimento all'esercizio 2011.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
L’art. 9 DL 102/2013 è applicabile agli enti entrati successivamente?
Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la norma prevista
dall'articolo 9, comma 5, del DL 102 del 2013 è diretta ad evitare
agli enti in sperimentazione dal 2012, le eventuali criticità che
l'applicazione del principio della competenza potenziata applicato al
personale può avere determinare
nel secondo esercizio di
sperimentazione.
Infatti, gli enti in sperimentazione dal 1° gennaio 2012, che avevano
impegnato nel 2011 la premialità e il trattamento accessorio del
2011 imputandolo all'esercizio precedente, se hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui dopo il pagamento del
trattamento accessorio e premiante del 2011, nel 2012 si trovano un
ammontare di impegni per spesa di personale inferiore rispetto a
quella regime.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
Ai fini della disciplina dei limiti della spesa di personale, nel 2012, un
ammontare di impegni inferiore rispetto a quello a regime non
comporta problemi.
Il problema si verifica nel 2013, secondo esercizio di applicazione del
principio della competenza potenziata, in quanto gli impegni 2012
non possono costituire un'adeguata base di riferimento. Per
risolvere tale problema è stata introdotta la deroga di cui all'articolo
9, comma 5, del DL 102 del 2013, solo per gli enti in
sperimentazione nel 2013.
A decorrere dal 2013 la spesa di personale sarà a regime e, dal 2014,
la disciplina della verifica dei limiti della spesa di personale potrà
tornare ad essere applicata regolarmente, in quanto la spesa
impegnata nell'anno precedente costituisce una corretta base di
riferimento per la verifica dei limiti della spesa impegnata nell'anno
successivo.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
Pertanto, nel corso del 2014, per i nuovi enti in sperimentazione, che
applicheranno per la prima volta il principio della competenza
potenziata per le spese di personale, non si presenta la necessità
della deroga prevista dall'articolo 9, comma 5, del DL 102 del 2013.
Con riferimento al 2015, una volta sperimentato il corretto
funzionamento della deroga prevista per gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione nel 2012, sarà prevista una norma
a regime per gli enti che sono stati coinvolti nella sperimentazione a
decorrere dal 2014 e per tutti gli enti che, dal 2015, applicheranno la
riforma.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
Nel primo anno di applicazione del nuovo principio sono
possibili tre casi:
1) enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e
premiante nell’esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono:
non c’è discontinuità con il passato.
Stanziate le seguenti spese:
- la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare
nell’anno di riferimento;
- la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata
nell’anno;
- il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio
dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
2) Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e
premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono nel caso in
cui il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato
nell’esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei
residui
Stanziate le seguenti spese:
a) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata
nell’anno;
b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio
dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.
A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale (a) così
determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il
trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare e pagare
nell’anno in corso.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
3) Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e
premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono nel caso in
cui il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato
nell’esercizio successivo, prima del riaccertamento straordinario dei
residui
Stanziate le seguenti spese:
- la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata
nell’anno;
- il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio
dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
Al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del
rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto
del presente principio, imputandolo alla competenza dell’esercizio in corso,
piuttosto che ai residui dell’esercizio precedente.
A tal fine l’ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento
accessorio e premiante riferita all’esercizio precedente, nonostante tale spesa
risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio, sullo stanziamento
riguardante le competenze da liquidare nell'anno.
Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l’ente procede alla
cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento
accessorio e premiante riferito all’esercizio precedente, come se tale spesa non
fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.
Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo
della spesa riguardante la premialità.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti
Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli
stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:
a) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno,
impegnata per la premialità e il trattamento dell’anno precedente, già pagata;
b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in
corso, da liquidare nell’anno successivo;
c) la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno
di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.
Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa (a/c), a seguito
delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere
alla eliminazione della duplicazione, cancellando l’impegno di cui alla lettera c),
fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a
seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato
destinato a finanziare la premialità dell’anno in corso.
In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.
Esigibilità per le spese
SPESE DI PERSONALE DL 90/2014
Annualità di riferimento per il rispetto
del limite delle spese di personale
di cui al c. 557
Triennio precedente per 2014
(2011-2012-2013)…….
Quesito:
il 2012 sfalsa i conteggi
Proposta di sostituzione del 2012 con il 2011, in
aderenza a quanto già indicato dalla RGS
Esigibilità SPESE DI PERSONALE DL 90/2014
Esigibilità per le spese
ACQUISTO
BENI E SERVIZI
nell’esercizio in cui
risulta adempiuta
completamente
la prestazione da
cui scaturisce
l’obbligazione
contratti di affitto e di
somministrazione
periodica
ultrannuale:
negli esercizi
considerati nel
bilancio pluriennale,
per la quota annuale
della fornitura
AGGI sui ruoli:
nello stesso
esercizio in cui le
corrispondenti
entrate sono
accertate
GETTONI DI
PRESENZA C.C.
Esercizio in cui la
prestazione è resa
commissioni per
l’alienazione di
beni, di titoli e di
partecipazioni:
nello stesso
esercizio in cui le
corrispondenti
entrate sono
accertate
Esigibilità per le spese
ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI
Come assumere gli impegni di spesa?
Per le prestazioni a cavallo di due esercizi, cercare di
frazionare, attraverso clausole contrattuali, ove possibile,
la prestazione, imputando le frazioni sui diversi esercizi.
Esigibilità per le spese
ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI
Esempio di prestazione frazionabile
• Incarico per le luminarie natalizie 2014 per complessivi € 20.000,00 determina assunta a novembre con le seguenti imputazioni contabili:
Montaggio impianti:
€ 10.000,00 sul 2014
Smontaggio degli impianti:
€ 10.000,00 sul 2015
Esigibilità per le spese
ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI
Esempio di prestazione NON frazionabile
Incarico per una perizia per complessivi € 20.000,00 con consegna presunta
della perizia a febbraio 2015 - determina assunta a novembre 2014 con la
seguente imputazioni contabili:
Perizia:
€ 20.000,00 sul 2015
Esigibilità per le spese
UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERESSI PASSIVI
Imputazione negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a
scadere (verificare nei contratti di locazione le scadenze dell’obbligazione
pecuniaria).
Contratto di locazione passivo
Scadenze pagamento semestri posticipati
Semestre marzo-agosto: scadenza rata 31/08
Semestre settembre-febbraio: scadenza rata 28/02
Imputazione rata marzo agosto: anno X
Imputazione rata settembre-febbraio: anno X+1
Esigibilità per le spese
CONTRIBUTI CORRENTI - C/CAPITALE
Imputazione nell’esercizio finanziario in cui viene
adottato l’atto amministrativo di attribuzione del
contributo.
Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda
espressamente le modalità temporali e le scadenze in
cui il trasferimento è erogato, l’impegno è imputato negli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza.
Esigibilità per le spese
SPESE PER INCARICHI LEGALI
Qualora l’esigibilità non sia determinabile, gli impegni
sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in
deroga al principio della competenza potenziata, al fine
di garantire la copertura della spesa. In sede di
predisposizione del rendiconto, in occasione della
verifica dei residui, se l’obbligazione non è esigibile, si
provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua
immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede
che sarà esigibile.
Esigibilità per le spese
SPESE PER INCARICHI LEGALI
Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si
iscrive, tra le spese, il
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
al fine di consentire la copertura
dell’impegno nell’esercizio in cui
l’obbligazione è imputata.
Esigibilità per le spese
SPESE PER INCARICHI LEGALI
Occorre accantonare il fondo rischi spese legali legali,
sulla base del contenzioso esistente.
Occorre una ricognizione del
contenzioso
Obbligo di accantonare il primo anno il fondo riguardante il
nuovo contenzioso relativo all’anno precedente.
Esigibilità per le spese
SPESE DI INVESTIMENTO
Impegnate negli esercizi in cui scadono le singole
obbligazioni passive derivanti dal contratto o della
convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma.
Anche per le spese che non richiedono un
cronoprogramma, l’imputazione avviene in relazione
all’esigibilità.
Esigibilità per le spese
SPESE DI INVESTIMENTO
La copertura delle spese di investimento che comportano
impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere
predisposta, fin dal momento del primo impegno, con
riferimento all'importo complessivo dell'investimento.
Esigibilità per le spese
SPESE DI INVESTIMENTO
FONTI DI
FINANZIAMENTO PER
INVESTIMENTI IMPUTATI
NEL FUTURO
AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE
ENTRATE GIA’
ACCERTATE ED
IMPUTATE AL FUTURO
(Es contributi p.a.)
Occorre che l’esigibilità sia
perfezionabile mediante
manifestazione di volontà
pienamente discrezionale della
p.a.
ENTRATE GIA’ ACCERTATE
ED IMPUTATE
NELL’ESERCIZIO,
ACCANTONATE NELL’FPV
Esigibilità per le spese
SPESE DI INVESTIMENTO
NON COSTITUISCONO IDONEE FONTI DI FINANZIAMENTO PER
INVESTIMENTI IMPUTATI NEL FUTURO
ENTRATE GIA’ ACCERTATE ED IMPUTATE AL FUTURO diverse dalle
precedenti
Es. Oneri di urbanizzazione, in considerazione dell’incertezza che gli accertamenti
imputati al futuro possano tradursi in effettive risorse disponibili per l’Ente.
Esigibilità per le spese
SPESE DI INVESTIMENTO
Come si realizza il pareggio nel bilancio di
previsione tra spesa di investimento e
corrispondente entrata che la finanzia, se la
spesa deve essere imputata agli esercizi in ci
scadono le obbligazioni giuridiche (anni di
approvazione dei SAL)?
Il fondo pluriennale vincolato
SALDO FINANZIARIO, costituito da risorse già
accertate
destinate
al
finanziamento
di
obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma
esigibili in esercizi successivi a quello in cui è
accertata l’entrata.
Il fondo pluriennale vincolato
• Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la
copertura di spese imputate agli esercizi successivi a
quello in corso.
• Nasce dall’esigenza di applicare il principio della
competenza finanziaria e rendere evidente la distanza
temporale
intercorrente
tra
l’acquisizione
dei
finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse.
Il fondo pluriennale vincolato
Evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento
di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono
un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo
impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste.
Il fondo pluriennale vincolato
Componenti
Entrata in previsione
=
Somma accantonamenti degli FPV di
spesa dell’esercizio precedente
Spesa in previsione:
Un FPV intestato a ciascuna
missione/programma
Entrata in gestione:
Importo definitivo determinato
Risorse che si prevede di accertare
nell’esercizio, per finanziare impegni
esigibili nel futuro +
Impegni assunti negli esercizi precedenti ma
esigibili nel futuro
con il rendiconto
Il Fondo pluriennale vincolato
Entrate correnti vincolate
(es. trasferimenti correnti)
Entrate che
costituiscono
l’FPV (in corso di
gestione)
Si prescinde dalla natura
vincolata o destinata delle
entrate nei seguenti casi:
Entrate destinate agli investimenti
•RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI
(per consentire la reimputazione degli impegni,
non più esigibili per eventi sopravvenuti)
•RIACCERTAMENTO STRAORD. DEI RESIDUI
(per adeguare lo stock di residui al nuovo
principio della competenza fin.)
Il Fondo pluriennale vincolato
FPV parte corrente
Componenti
l’FPV
FPV parte capitale
Il Fondo pluriennale vincolato
Possono essere
finanziate dall’FPV
In assenza di aggiudicazione definitiva
entro l'anno successivo, le spese
vanno in economia, confluiscono
nell'A.A. per essere riprogrammate
l'anno successivo.
I ribassi d'asta confluiscono nell'avanzo di
amministrazione, a meno che non
intervenga formale modifica del
quadro economico dell'opera.
Spese relative ai quadri economici delle
opere pubbliche in base al progetto
approvato, purché almeno una voce del
quadro economico sia stata impegnata
(escluse le spese per progettazione), in
quanto si evidenzia la volontà di attivare
l’affidamento dei lavori.
Spese riferite a procedure di affidamento
formalmente indette, con o senza quadro
economico,
anche
non
impegnato
parzialmente (pubblicazione bando o invio
lettera d’invito), costituendo il fondo
pluriennale vincolato
Gare formalmente indette:
unico caso in cui è possibile
prenotare una spesa e costituire l’FPV
in assenza di impegni
Il Fondo pluriennale vincolato
Spese per le quali non risulta possibile
definire l’esigibilità dell’intervento
Possibile costituire l’FPV
Stanziato l’FPV nella spesa
nell’esercizio in cui si prevede sia
realizzato l’investimento
A seguito della definizione del
cronoprogramma
Variazione
stanziamenti
Si adeguano i capitoli di
spesa e l’FPV al
cronoprogramma
Il fondo pluriennale vincolato
Esempio: costruzione opera pubblica – spesa 400
Cronoprogramma:
• Anno t: si trova il finanziamento per 400 e si avvia la progettazione
per 100, unica spesa esigibile nell’anno 2012, e viene bandita la
gara
• Anno t+1: viene aggiudicata la gara per 300 e viene approvato il
primo SAL di 50
• Anno t+2: vengono approvati altri SAL per 100
• Anno t+3: vengono approvati altri SAL e lo stato finale per
complessivi 150
Il fondo pluriennale vincolato
ESIGIBILITA’ DELLE SPESE RELATIVE
ALL’OPERA
Esigibilità = cronoprogramma
• Anno t: 100
• Anno t+1: 50
• Anno t+2: 100
• Anno t+3: 150
Il fondo pluriennale vincolato
esempio
ANNO t
ENTRATA
400
SPESA
100
Capitolo relativo
all’opera
300
Capitolo FPV
Confluisce nell’avanzo di amministrazione nella
quota destinata ad essere applicata in entrata
come FPV nell’esercizio (t+1)
ANNO t + 1
ENTRATA
300
SPESA
50
Capitolo relativo
all’opera
250
Capitolo FPV
Confluisce nell’avanzo di amministrazione nella
quota destinata ad essere applicata in entrata
come FPV nell’esercizio (t+2)
Il fondo pluriennale vincolato
esempio
ANNO t + 2
ENTRATA
250
SPESA
100
Capitolo relativo
all’opera
150
Capitolo FPV
Confluisce nell’avanzo di amministrazione nella
quota destinata ad essere applicata in entrata
come FPV nell’esercizio (t+3)
ANNO t + 3
ENTRATA
150
150
SPESA
Capitolo relativo
all’opera
Opera finanziata con contributo regionale
Esigibilità = cronoprogramma
Anno (t-1): 100 (progettazione)
Anno t: 50
Anno (t+1): 100
Anno (t+2): 150
Opera finanziata con contributo regionale
Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l’ente stanzia:
nell’esercizio t:
tra le entrate 50 nel titolo 4°, “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi
agli investimenti” ;
tra le spese 50 nella missione “Istruzione e diritto allo studio”, programma
“Scuola dell'infanzia”, macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi”;
nell’esercizio t+1:
tra le entrate 100 nel titolo 4°, “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi
agli investimenti;
tra le spese 100 nella missione “Istruzione e diritto allo studio”, programma
“Scuola dell'infanzia”, macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi”;
nell’esercizio t+2:
tra le entrate 150 nel titolo 4°, “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi
agli investimenti;
tra le spese 150 nella missione “Istruzione e diritto allo studio”, programma
“Scuola dell'infanzia”, macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi”.
Opera finanziata con contributo regionale
La
spesa per la
progettazione
preliminare è stanziata nel bilancio
di
previsione
dell’ente
e,
precedendo
temporalmente
l’autorizzazione della Regione al
suo finanziamento, deve essere
coperta dall’ente locale con
proprie risorse.
ANNO t - 1
ENTRATA
100
Risorse 100
proprie Entrate in
conto
capitale
L’ente impegna tale spesa prima che la
Regione impegni il contributo
all’investimento a favore dell’ente.
Nel
caso
in
cui
la
Regione,
nell’approvare il progetto, decida di
finanziare anche la progettazione
preliminare, per l’ente la quota del
contributo
riguardante
la
progettazione
preliminare
(già
sostenuta) costituisce un’entrata
genericamente
destinata
al
finanziamento di investimenti.
SPESA
Spesa per
progettazione Spese in conto
capitale
ANNO t
ENTRATA
SPESA
50
“Entrate in
c/capitale”,
Tipologia 200
“Contributi agli
investimenti” ;
50
1° SAL opera Spese in conto
capitale
100
“Entrate in
c/capitale”,
Tipologia 200
“Contributi agli
investimenti” ;
100
Investimenti
diversi - Spese in
conto capitale
Opera finanziata con contributo regionale
ANNO t
+1
ENTRATA
100
SPESA
“Entrate in
c/capitale”,
Tipologia 200
“Contributi agli
investimenti” ;
ANNO t
100
+2
ENTRATA
150
“Entrate in
c/capitale”,
Tipologia 200
“Contributi agli
investimenti” ;
1° SAL opera Spese in conto
capitale
SPESA
150
1° SAL opera Spese in conto
capitale
Opera finanziata con contributo regionale
Acquisita la delibera della Regione di concessione del contributo, sulla
base della comunicazione degli impegni effettuati dalla Regione,
l’Ente accerta l’entrata di 50 nell’anno t, 100 nell’anno t+1 e 150
nell’anno t+2 per contributo agli investimenti nell’apposito capitolo di
entrata, ed avvia la gara per appaltare la progettazione definitiva e i
lavori di costruzione della scuola.
Conclusa la gara, sulla base della documentazione relativa
all’affidamento dell’incarico di progettazione e di appalto, l’Ente
impegna 50 nell’anno t, 100 nell’anno t+1 e 150 .
Nel caso in cui, a seguito dell’approvazione della gara, la spesa risulti
inferiore a quella prevista, si procede all’impegno di una spesa
inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio (dandone
comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia).
Opera finanziata con contributo regionale
In caso di variazione del cronoprogramma dei lavori:
- la Regione modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa relativi ai
contributi agli investimenti per la realizzazione della scuola;
- l’Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi
agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scuola.
Inoltre:
la Regione procede alla rimodulazione degli impegni in sede di
assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono
programma aggiornato;
l’Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti e degli impegni
assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono
programma aggiornato.
Esigibilità delle spese
I servizi per conto terzi
Non comportano discrezionalità ed
autonomia decisionale
Auton. decisionale: l’ente definisce almeno
Ammontare/Tempi/Destinatari della spesa
Esempi: riscossione di tributi per c/terzi
(TEFA)
Sostituto d’imposta
Esempi: riscossione di tributi per c/terzi
(TEFA) / Sostituto d’imposta
Lo operazioni per conto terzi non hanno
natura autorizzatoria
Deroga alla definizione di Servizi per c/terzi:
Depositi dell’ente c/o 3I e di terzi c/o ente
La cassa economale
Esigibilità delle spese
I servizi per conto terzi
Deroga al principio della
competenza finanziaria, al
fine di garantire il pareggio
tra accertamenti ed impegni
Classificazione
Partite di giro
Operazioni per
conto terzi
Sostituto d’imposta
Fondi economali
Spese non andate a buon fine
Acquisto beni e servizi
Trasferimenti per c/terzi
Depositi
Riscossione tributi di terzi
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione
provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa
previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente
approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o
l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli
stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel
bilancio di previsione 2014-2016.
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
GESTIONE PROVVISORIA
Se bilancio non approvato entro il 31/12 e
non vi è stato il differimento dei termini
Il bilancio non è approvato entro
l’esercizio provvisorio
Se dall’es. precedente risulta un
disavanzo presunto d’amm.
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
GESTIONE PROVVISORIA
Assolvimento operazioni già assunte
Solo esecuzione provvedimenti giurisd.
esecutivi o relativi ad obblighi di legge
Pagam. Spese di personale, rate mutui,
imposte, canoni, residui passivi
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
ESERCIZIO PROVVISORIO
Impegnate solo spese correnti o per
interventi di somma urgenza
No indebitamento
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
•
Consentito impegnare
mensilmente, per ciascun
programma, spese correnti
non superiori ad un
dodicesimo delle somme
previste nel secondo
esercizio dell’ultimo
bilancio di previsione
deliberato, ridotte delle
somme già impegnate negli
esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al
fondo pluriennale (la voce “di
cui FPV)”
Calcolo dodicesimi
Stanziamenti di competenza
–
impegni già assunti negli es.
precedenti
–
accantonamento FPV
(la voce “di cui FPV”)
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
•
•
•
Esclusione dai dodicemi:
spese tassativamente regolate dalla legge,
spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi
spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti.
Trasmissione al tesoriere
•Elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio
•Stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di
previsione, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante
spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato.
•Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate.
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
VARIAZIONI IN
ESERCIZIO PROVVISORIO
SPESE: variazioni dei macroaggregati
compensative all’interno dei programmi e
dei capitoli, compensative all’interno dei
macroaggregati
ENTRATE: variazioni compensative
all'interno della medesima tipologia e/o
della medesima categoria
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
Al fine di proseguire attività soggette a termini/scadenza, o per evitare
danni per l’ente, è possibile applicare QUOTE VINCOLATE di avanzo
di amministrazione presunto
VARIAZIONE DI BILANCIO IN ESERCIZIO
PROVVISORIO PER APPLICARE L’A.A. VINCOLATO
OCCORRE UNA RELAZIONE DOCUMENTATA
DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
L'Esercizio provvisorio
e la gestione provvisoria
Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio
previsto dal presente decreto (2016), gli enti, che al 31 dicembre
dell’anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per
l’anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di
spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione
approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di
bilancio allegato al DPCM 28.12.2011.
Suggerimenti per prepararsi alla
nuova contabilità
La nuova contabilità non è un “affare” della
Ragioneria: coinvolge tutto l'Ente.
Occorre
ricercare
la
massima
collaborazione degli uffici comunali e degli
amministratori.
Suggerimenti per prepararsi alla
nuova contabilità
1)
Contattare
immediatamente
la
SOFTWARE HOUSE per verificare
l'adeguatezza e la maturità del programma
di contabilità ad affrontare la nuova
contabilità.
Suggerimenti per prepararsi alla
nuova contabilità
2) RICLASSIFICARE i capitoli di bilancio
già nel 2014, mediante variazioni a
bilancio, secondo la struttura del piano dei
conti.
Come? Codificare su tutti gli impegni
esistenti il 5° livello, per poi capire come
vadano diversamente aggregati i nuovi
capitoli, stabilendone anche le previsioni.
Suggerimenti per prepararsi alla
nuova contabilità
3) Non assumere più impegni automatici /
di vincolo ecc… (art. 183 c. 5 TUEL)
Sono impegni che andrebbero cancellati in
sede di rendiconto.