IL NUOVO SISTEMA CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI Soluzione s.r.l. Selene Preve PROGRAMMA DEL CORSO n n n n Sezione 1: La contabilità armonizzata: evoluzione normativa e primi adempimenti dal 01.01.2015. Sezione 2: La contabilità armonizzata: la struttura dei bilanci, il piano dei conti integrato, la codifica della transazione elementare, le competenze nell'adozione degli atti. PROGRAMMA DEL CORSO n n n n Sezione 3: La contabilità armonizzata: il principio della competenza finanziaria potenziata parte entrata: casi pratici e gestione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Sezione 4: Il principio della competenza finanziaria potenziata - parte spesa: casi pratici e gestione del fondo pluriennale vincolato SEZIONE 4 • La contabilità armonizzata: • il principio della competenza • finanziaria potenziata • PARTE SPESA • casi pratici e gestione del • fondo pluriennale vincolato Esigibilità per le spese Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell’obbligazione (come prima), imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza (novità). ESIGIBILITÀ: momento in cui un’obbligazione giuridica scade, cioè maturano i termini per essere incassata o pagata (non vi sono ostacoli alla sua riscossione o pagamento, si può esercitare il relativo diritto). Esigibilità per le spese L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata. Gli elementi costitutivi dell’impegno sono: la ragione del debito; l’indicazione della somma da pagare; il soggetto creditore; la scadenza dell’obbligazione; la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio. Esigibilità per le spese Definizione Requisiti Momento di rilevazione Imputazione contabile Normativa vigente L’impegno è la fase della spesa con cui, a seguito di un’obbligazione giuridica perfezionata, è determinata la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del debito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio · Evidenza della somma da pagare · Individuazione soggetto · Ragione del debito · La specificazione del vincolo costituito sul bilancio Esercizio in cui l’obbligazione sorge Esercizio in cui l’obbligazione sorge Normativa D.Lgs.118/2011 L’impegno è la fase con la quale viene registrata un’obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio finanziario in cui scade Idem + Scadenza debito Esercizio in cui l’obbligazione sorge Esercizio in cui l’obbligazione scade Esigibilità per le spese L’esercizio in cui sorge l’obbligazione può non coincidere con quello di esigibilità. Non sono più consentiti gli impegni correlati ad entrate vincolate di parte capitale /corrente (Art. 183 TUEL commi 3 e 5) Esigibilità per le spese Esempio di dispositivo di determinazione DETERMINA 1) DI APPROVARE il preventivo/contratto ecc / DI AFFIDARE l’incarico ecc ecc 2) DI IMPEGNARE, a favore di ____________, con sede in __________ la spesa di _______ (IVA inclusa) relativa alla prestazione/fornitura ___________ al capitolo di spesa n. capitolo/art. denominato: “descrizione “ imputando la relativa spesa all’esercizio anno, dando atto che la prestazione sarà esigibile entro la data del XX/XX/XXXX (indicare la data presunta di esigibilità) impegno n. anno assunzione/numero 5° livello: codice “descrizione” codice SIOPE: codice “descrizione” Codice identificativo transazione UE: codice “descrizione” Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE • TABELLARI: nell’esercizio di riferimento, automaticamente all’inizio dell’esercizio. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE • RINNOVI CONTRATTUALI: nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo. Nelle more della firma del contratto si auspica che l’ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE • TRATTAMENTO ACCESSORIO PREMIANTE: liquidato nell’esercizio successivo a quello cui la produttività si riferisce sono stanziate e impegnate nell’esercizio successivo a quello cui la premialità si riferisce. Pertanto, a regime, in ogni esercizio finanziario, è imputata la spesa relativa alla premialità dell’esercizio precedente. Alla chiusura dell’accordo si registra l’obbligazione relativa al trattamento accessorio premiante imputandola contabilmente all’esercizio del bilancio di previsione in cui tale obbligazione scade e diventa esigibile. • Le somme non erogate vanno reimputate all'esercizio di erogazione, mediante il meccanismo del fondo pluriennale vincolato Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo decentrato, la spesa relativa al fondo è stanziata nell'anno di competenza del medesimo (a seguito della determina di costituzione del fondo stesso), ma non può essere impegnata. Confluisce nell'avanzo di amministrazione vincolato per essere riapplicato anche in corso di esercizio provvisorio. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE COME SI CONCILIA IL NUOVO METODO DI IMPUTAZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE CON I VINCOLI DI CUI AL COMMA 557 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 296/2006 ?? Esigibilità per SPESE DI PERSONALE . Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE Delibera Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 16/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013. Gli enti in sperimentazione, che ne abbiano interesse al fine dell’applicazione del limite delle spese di personale dovrebbero redigere un documento contabile di riclassificazione degli importi iscritti in bilancio per spese di trattamento accessorio al personale sulla base del precedente criterio. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE D.L. 102 del 31.08.2013 ART. 9 C. 5 Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sue successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti L’art. 9 DL 102/2013 è applicabile agli enti entrati successivamente? Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la norma prevista dall'articolo 9, comma 5, del DL 102 del 2013 è diretta ad evitare agli enti in sperimentazione dal 2012, le eventuali criticità che l'applicazione del principio della competenza potenziata applicato al personale può avere determinare nel secondo esercizio di sperimentazione. Infatti, gli enti in sperimentazione dal 1° gennaio 2012, che avevano impegnato nel 2011 la premialità e il trattamento accessorio del 2011 imputandolo all'esercizio precedente, se hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui dopo il pagamento del trattamento accessorio e premiante del 2011, nel 2012 si trovano un ammontare di impegni per spesa di personale inferiore rispetto a quella regime. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti Ai fini della disciplina dei limiti della spesa di personale, nel 2012, un ammontare di impegni inferiore rispetto a quello a regime non comporta problemi. Il problema si verifica nel 2013, secondo esercizio di applicazione del principio della competenza potenziata, in quanto gli impegni 2012 non possono costituire un'adeguata base di riferimento. Per risolvere tale problema è stata introdotta la deroga di cui all'articolo 9, comma 5, del DL 102 del 2013, solo per gli enti in sperimentazione nel 2013. A decorrere dal 2013 la spesa di personale sarà a regime e, dal 2014, la disciplina della verifica dei limiti della spesa di personale potrà tornare ad essere applicata regolarmente, in quanto la spesa impegnata nell'anno precedente costituisce una corretta base di riferimento per la verifica dei limiti della spesa impegnata nell'anno successivo. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti Pertanto, nel corso del 2014, per i nuovi enti in sperimentazione, che applicheranno per la prima volta il principio della competenza potenziata per le spese di personale, non si presenta la necessità della deroga prevista dall'articolo 9, comma 5, del DL 102 del 2013. Con riferimento al 2015, una volta sperimentato il corretto funzionamento della deroga prevista per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2012, sarà prevista una norma a regime per gli enti che sono stati coinvolti nella sperimentazione a decorrere dal 2014 e per tutti gli enti che, dal 2015, applicheranno la riforma. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti Nel primo anno di applicazione del nuovo principio sono possibili tre casi: 1) enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell’esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono: non c’è discontinuità con il passato. Stanziate le seguenti spese: - la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento; - la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno; - il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti 2) Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono nel caso in cui il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell’esercizio successivo, dopo il riaccertamento straordinario dei residui Stanziate le seguenti spese: a) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno; b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo. A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale (a) così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare e pagare nell’anno in corso. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti 3) Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono nel caso in cui il pagamento del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell’esercizio successivo, prima del riaccertamento straordinario dei residui Stanziate le seguenti spese: - la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno; - il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti Al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell’esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell’esercizio precedente. A tal fine l’ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all’esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio, sullo stanziamento riguardante le competenze da liquidare nell'anno. Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l’ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all’esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata. Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE per i nuovi enti Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati: a) la spesa riguardante l’anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell’anno, impegnata per la premialità e il trattamento dell’anno precedente, già pagata; b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell’anno in corso, da liquidare nell’anno successivo; c) la premialità e il trattamento accessorio dell’anno precedente, da liquidare nell’anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui. Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa (a/c), a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l’impegno di cui alla lettera c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell’anno in corso. In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi. Esigibilità per le spese SPESE DI PERSONALE DL 90/2014 Annualità di riferimento per il rispetto del limite delle spese di personale di cui al c. 557 Triennio precedente per 2014 (2011-2012-2013)……. Quesito: il 2012 sfalsa i conteggi Proposta di sostituzione del 2012 con il 2011, in aderenza a quanto già indicato dalla RGS Esigibilità SPESE DI PERSONALE DL 90/2014 Esigibilità per le spese ACQUISTO BENI E SERVIZI nell’esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l’obbligazione contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale: negli esercizi considerati nel bilancio pluriennale, per la quota annuale della fornitura AGGI sui ruoli: nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate GETTONI DI PRESENZA C.C. Esercizio in cui la prestazione è resa commissioni per l’alienazione di beni, di titoli e di partecipazioni: nello stesso esercizio in cui le corrispondenti entrate sono accertate Esigibilità per le spese ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI Come assumere gli impegni di spesa? Per le prestazioni a cavallo di due esercizi, cercare di frazionare, attraverso clausole contrattuali, ove possibile, la prestazione, imputando le frazioni sui diversi esercizi. Esigibilità per le spese ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI Esempio di prestazione frazionabile • Incarico per le luminarie natalizie 2014 per complessivi € 20.000,00 determina assunta a novembre con le seguenti imputazioni contabili: Montaggio impianti: € 10.000,00 sul 2014 Smontaggio degli impianti: € 10.000,00 sul 2015 Esigibilità per le spese ACQUISTO DI BENI PRESTAZIONI DI SERVIZI Esempio di prestazione NON frazionabile Incarico per una perizia per complessivi € 20.000,00 con consegna presunta della perizia a febbraio 2015 - determina assunta a novembre 2014 con la seguente imputazioni contabili: Perizia: € 20.000,00 sul 2015 Esigibilità per le spese UTILIZZO DI BENI DI TERZI INTERESSI PASSIVI Imputazione negli esercizi in cui l’obbligazione giuridica passiva viene a scadere (verificare nei contratti di locazione le scadenze dell’obbligazione pecuniaria). Contratto di locazione passivo Scadenze pagamento semestri posticipati Semestre marzo-agosto: scadenza rata 31/08 Semestre settembre-febbraio: scadenza rata 28/02 Imputazione rata marzo agosto: anno X Imputazione rata settembre-febbraio: anno X+1 Esigibilità per le spese CONTRIBUTI CORRENTI - C/CAPITALE Imputazione nell’esercizio finanziario in cui viene adottato l’atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l’atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l’impegno è imputato negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza. Esigibilità per le spese SPESE PER INCARICHI LEGALI Qualora l’esigibilità non sia determinabile, gli impegni sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile. Esigibilità per le spese SPESE PER INCARICHI LEGALI Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il FONDO PLURIENNALE VINCOLATO al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata. Esigibilità per le spese SPESE PER INCARICHI LEGALI Occorre accantonare il fondo rischi spese legali legali, sulla base del contenzioso esistente. Occorre una ricognizione del contenzioso Obbligo di accantonare il primo anno il fondo riguardante il nuovo contenzioso relativo all’anno precedente. Esigibilità per le spese SPESE DI INVESTIMENTO Impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o della convenzione, sulla base del relativo cronoprogramma. Anche per le spese che non richiedono un cronoprogramma, l’imputazione avviene in relazione all’esigibilità. Esigibilità per le spese SPESE DI INVESTIMENTO La copertura delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta, fin dal momento del primo impegno, con riferimento all'importo complessivo dell'investimento. Esigibilità per le spese SPESE DI INVESTIMENTO FONTI DI FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI IMPUTATI NEL FUTURO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ENTRATE GIA’ ACCERTATE ED IMPUTATE AL FUTURO (Es contributi p.a.) Occorre che l’esigibilità sia perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale della p.a. ENTRATE GIA’ ACCERTATE ED IMPUTATE NELL’ESERCIZIO, ACCANTONATE NELL’FPV Esigibilità per le spese SPESE DI INVESTIMENTO NON COSTITUISCONO IDONEE FONTI DI FINANZIAMENTO PER INVESTIMENTI IMPUTATI NEL FUTURO ENTRATE GIA’ ACCERTATE ED IMPUTATE AL FUTURO diverse dalle precedenti Es. Oneri di urbanizzazione, in considerazione dell’incertezza che gli accertamenti imputati al futuro possano tradursi in effettive risorse disponibili per l’Ente. Esigibilità per le spese SPESE DI INVESTIMENTO Come si realizza il pareggio nel bilancio di previsione tra spesa di investimento e corrispondente entrata che la finanzia, se la spesa deve essere imputata agli esercizi in ci scadono le obbligazioni giuridiche (anni di approvazione dei SAL)? Il fondo pluriennale vincolato SALDO FINANZIARIO, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Il fondo pluriennale vincolato • Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso. • Nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse. Il fondo pluriennale vincolato Evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego e utilizzo per le finalità programmate e previste. Il fondo pluriennale vincolato Componenti Entrata in previsione = Somma accantonamenti degli FPV di spesa dell’esercizio precedente Spesa in previsione: Un FPV intestato a ciascuna missione/programma Entrata in gestione: Importo definitivo determinato Risorse che si prevede di accertare nell’esercizio, per finanziare impegni esigibili nel futuro + Impegni assunti negli esercizi precedenti ma esigibili nel futuro con il rendiconto Il Fondo pluriennale vincolato Entrate correnti vincolate (es. trasferimenti correnti) Entrate che costituiscono l’FPV (in corso di gestione) Si prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate nei seguenti casi: Entrate destinate agli investimenti •RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI (per consentire la reimputazione degli impegni, non più esigibili per eventi sopravvenuti) •RIACCERTAMENTO STRAORD. DEI RESIDUI (per adeguare lo stock di residui al nuovo principio della competenza fin.) Il Fondo pluriennale vincolato FPV parte corrente Componenti l’FPV FPV parte capitale Il Fondo pluriennale vincolato Possono essere finanziate dall’FPV In assenza di aggiudicazione definitiva entro l'anno successivo, le spese vanno in economia, confluiscono nell'A.A. per essere riprogrammate l'anno successivo. I ribassi d'asta confluiscono nell'avanzo di amministrazione, a meno che non intervenga formale modifica del quadro economico dell'opera. Spese relative ai quadri economici delle opere pubbliche in base al progetto approvato, purché almeno una voce del quadro economico sia stata impegnata (escluse le spese per progettazione), in quanto si evidenzia la volontà di attivare l’affidamento dei lavori. Spese riferite a procedure di affidamento formalmente indette, con o senza quadro economico, anche non impegnato parzialmente (pubblicazione bando o invio lettera d’invito), costituendo il fondo pluriennale vincolato Gare formalmente indette: unico caso in cui è possibile prenotare una spesa e costituire l’FPV in assenza di impegni Il Fondo pluriennale vincolato Spese per le quali non risulta possibile definire l’esigibilità dell’intervento Possibile costituire l’FPV Stanziato l’FPV nella spesa nell’esercizio in cui si prevede sia realizzato l’investimento A seguito della definizione del cronoprogramma Variazione stanziamenti Si adeguano i capitoli di spesa e l’FPV al cronoprogramma Il fondo pluriennale vincolato Esempio: costruzione opera pubblica – spesa 400 Cronoprogramma: • Anno t: si trova il finanziamento per 400 e si avvia la progettazione per 100, unica spesa esigibile nell’anno 2012, e viene bandita la gara • Anno t+1: viene aggiudicata la gara per 300 e viene approvato il primo SAL di 50 • Anno t+2: vengono approvati altri SAL per 100 • Anno t+3: vengono approvati altri SAL e lo stato finale per complessivi 150 Il fondo pluriennale vincolato ESIGIBILITA’ DELLE SPESE RELATIVE ALL’OPERA Esigibilità = cronoprogramma • Anno t: 100 • Anno t+1: 50 • Anno t+2: 100 • Anno t+3: 150 Il fondo pluriennale vincolato esempio ANNO t ENTRATA 400 SPESA 100 Capitolo relativo all’opera 300 Capitolo FPV Confluisce nell’avanzo di amministrazione nella quota destinata ad essere applicata in entrata come FPV nell’esercizio (t+1) ANNO t + 1 ENTRATA 300 SPESA 50 Capitolo relativo all’opera 250 Capitolo FPV Confluisce nell’avanzo di amministrazione nella quota destinata ad essere applicata in entrata come FPV nell’esercizio (t+2) Il fondo pluriennale vincolato esempio ANNO t + 2 ENTRATA 250 SPESA 100 Capitolo relativo all’opera 150 Capitolo FPV Confluisce nell’avanzo di amministrazione nella quota destinata ad essere applicata in entrata come FPV nell’esercizio (t+3) ANNO t + 3 ENTRATA 150 150 SPESA Capitolo relativo all’opera Opera finanziata con contributo regionale Esigibilità = cronoprogramma Anno (t-1): 100 (progettazione) Anno t: 50 Anno (t+1): 100 Anno (t+2): 150 Opera finanziata con contributo regionale Nel bilancio di previsione riguardante il triennio t, t+1 e t+2, l’ente stanzia: nell’esercizio t: tra le entrate 50 nel titolo 4°, “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” ; tra le spese 50 nella missione “Istruzione e diritto allo studio”, programma “Scuola dell'infanzia”, macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi”; nell’esercizio t+1: tra le entrate 100 nel titolo 4°, “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti; tra le spese 100 nella missione “Istruzione e diritto allo studio”, programma “Scuola dell'infanzia”, macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi”; nell’esercizio t+2: tra le entrate 150 nel titolo 4°, “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti; tra le spese 150 nella missione “Istruzione e diritto allo studio”, programma “Scuola dell'infanzia”, macroaggregato 202 “Investimenti fissi lordi”. Opera finanziata con contributo regionale La spesa per la progettazione preliminare è stanziata nel bilancio di previsione dell’ente e, precedendo temporalmente l’autorizzazione della Regione al suo finanziamento, deve essere coperta dall’ente locale con proprie risorse. ANNO t - 1 ENTRATA 100 Risorse 100 proprie Entrate in conto capitale L’ente impegna tale spesa prima che la Regione impegni il contributo all’investimento a favore dell’ente. Nel caso in cui la Regione, nell’approvare il progetto, decida di finanziare anche la progettazione preliminare, per l’ente la quota del contributo riguardante la progettazione preliminare (già sostenuta) costituisce un’entrata genericamente destinata al finanziamento di investimenti. SPESA Spesa per progettazione Spese in conto capitale ANNO t ENTRATA SPESA 50 “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” ; 50 1° SAL opera Spese in conto capitale 100 “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” ; 100 Investimenti diversi - Spese in conto capitale Opera finanziata con contributo regionale ANNO t +1 ENTRATA 100 SPESA “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” ; ANNO t 100 +2 ENTRATA 150 “Entrate in c/capitale”, Tipologia 200 “Contributi agli investimenti” ; 1° SAL opera Spese in conto capitale SPESA 150 1° SAL opera Spese in conto capitale Opera finanziata con contributo regionale Acquisita la delibera della Regione di concessione del contributo, sulla base della comunicazione degli impegni effettuati dalla Regione, l’Ente accerta l’entrata di 50 nell’anno t, 100 nell’anno t+1 e 150 nell’anno t+2 per contributo agli investimenti nell’apposito capitolo di entrata, ed avvia la gara per appaltare la progettazione definitiva e i lavori di costruzione della scuola. Conclusa la gara, sulla base della documentazione relativa all’affidamento dell’incarico di progettazione e di appalto, l’Ente impegna 50 nell’anno t, 100 nell’anno t+1 e 150 . Nel caso in cui, a seguito dell’approvazione della gara, la spesa risulti inferiore a quella prevista, si procede all’impegno di una spesa inferiore rispetto agli stanziamenti di bilancio (dandone comunicazione alla Regione che a sua volta registra una economia). Opera finanziata con contributo regionale In caso di variazione del cronoprogramma dei lavori: - la Regione modifica gli stanziamenti di entrata e di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti di spesa relativi ai contributi agli investimenti per la realizzazione della scuola; - l’Ente (B) modifica gli stanziamenti di entrata riguardanti i contributi agli investimenti e le spese relativa alla costruzione della scuola. Inoltre: la Regione procede alla rimodulazione degli impegni in sede di assestamento o di bilancio previsionale sulla base del crono programma aggiornato; l’Ente B) provvede al riaccertamento degli accertamenti e degli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del crono programma aggiornato. Esigibilità delle spese I servizi per conto terzi Non comportano discrezionalità ed autonomia decisionale Auton. decisionale: l’ente definisce almeno Ammontare/Tempi/Destinatari della spesa Esempi: riscossione di tributi per c/terzi (TEFA) Sostituto d’imposta Esempi: riscossione di tributi per c/terzi (TEFA) / Sostituto d’imposta Lo operazioni per conto terzi non hanno natura autorizzatoria Deroga alla definizione di Servizi per c/terzi: Depositi dell’ente c/o 3I e di terzi c/o ente La cassa economale Esigibilità delle spese I servizi per conto terzi Deroga al principio della competenza finanziaria, al fine di garantire il pareggio tra accertamenti ed impegni Classificazione Partite di giro Operazioni per conto terzi Sostituto d’imposta Fondi economali Spese non andate a buon fine Acquisto beni e servizi Trasferimenti per c/terzi Depositi Riscossione tributi di terzi L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria Nel corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio. Ad esempio, nei limiti degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2015 nel bilancio di previsione 2014-2016. L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria GESTIONE PROVVISORIA Se bilancio non approvato entro il 31/12 e non vi è stato il differimento dei termini Il bilancio non è approvato entro l’esercizio provvisorio Se dall’es. precedente risulta un disavanzo presunto d’amm. L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria GESTIONE PROVVISORIA Assolvimento operazioni già assunte Solo esecuzione provvedimenti giurisd. esecutivi o relativi ad obblighi di legge Pagam. Spese di personale, rate mutui, imposte, canoni, residui passivi L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria ESERCIZIO PROVVISORIO Impegnate solo spese correnti o per interventi di somma urgenza No indebitamento L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria • Consentito impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui FPV)” Calcolo dodicesimi Stanziamenti di competenza – impegni già assunti negli es. precedenti – accantonamento FPV (la voce “di cui FPV”) L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria • • • Esclusione dai dodicemi: spese tassativamente regolate dalla legge, spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. Trasmissione al tesoriere •Elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio •Stanziamenti di competenza dell’esercizio dell’ultimo bilancio di previsione, con l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo pluriennale vincolato. •Gli importi della voce “già impegnato” possono essere aggiornate. L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria VARIAZIONI IN ESERCIZIO PROVVISORIO SPESE: variazioni dei macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno dei macroaggregati ENTRATE: variazioni compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria Al fine di proseguire attività soggette a termini/scadenza, o per evitare danni per l’ente, è possibile applicare QUOTE VINCOLATE di avanzo di amministrazione presunto VARIAZIONE DI BILANCIO IN ESERCIZIO PROVVISORIO PER APPLICARE L’A.A. VINCOLATO OCCORRE UNA RELAZIONE DOCUMENTATA DEL DIRIGENTE RESPONSABILE L'Esercizio provvisorio e la gestione provvisoria Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto (2016), gli enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per l’anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo lo schema di bilancio allegato al DPCM 28.12.2011. Suggerimenti per prepararsi alla nuova contabilità La nuova contabilità non è un “affare” della Ragioneria: coinvolge tutto l'Ente. Occorre ricercare la massima collaborazione degli uffici comunali e degli amministratori. Suggerimenti per prepararsi alla nuova contabilità 1) Contattare immediatamente la SOFTWARE HOUSE per verificare l'adeguatezza e la maturità del programma di contabilità ad affrontare la nuova contabilità. Suggerimenti per prepararsi alla nuova contabilità 2) RICLASSIFICARE i capitoli di bilancio già nel 2014, mediante variazioni a bilancio, secondo la struttura del piano dei conti. Come? Codificare su tutti gli impegni esistenti il 5° livello, per poi capire come vadano diversamente aggregati i nuovi capitoli, stabilendone anche le previsioni. Suggerimenti per prepararsi alla nuova contabilità 3) Non assumere più impegni automatici / di vincolo ecc… (art. 183 c. 5 TUEL) Sono impegni che andrebbero cancellati in sede di rendiconto.
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