ANGELO FELICE FRATEIACCI COMMERCIALISTA Newsletter n° 3/2014 Viterbo, 31 marzo 2014 Le spese di sponsorizzazione: profili fiscali per la deducibilità La commissione tributaria provinciale di Mantova (sentenza 170/01/2013), decidendo sulla presunzione di deducibilità fiscale delle sponsorizzazioni a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, ha disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento perché l’Ufficio non è stato in grado di dimostrare l’antieconomicità dell’investimento. I Giudici di prime cure della Commissione di Ravenna (sentenza 19/02/2014), occupandosi di sponsorizzazioni nel settore delle corse automobilistiche di rally, al contrario, ritenendo che il contratto presentava “un contenuto assolutamente generico ed avente ad oggetto forme di pubblicità di dubbio ritorno per l’impresa”, giunge a conclusioni opposte e respinge il ricorso della società. Il tema delle sponsorizzazioni da sempre costituisce oggetto di numerosi e contrastanti valutazioni e, non vi è dubbio, una delle ragioni è che, talvolta, il ricorso alle sponsorizzazioni non sempre è giustificato da finalità vere di promozione e sviluppo aziendale. Quando le sponsorizzazioni avvengono a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, considerato che questi Enti in genere utilizzano regimi fiscali privilegiati, il livello di attenzione cresce in quanto la validità negoziale è soggetta alla verifica dell’effettività del contenuto economico del contratto. In relazione alle Associazioni e/o società sportive dilettantistiche il comma 8 dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che” i corrispettivi in denaro o in natura erogati in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche,(…) che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva, non superiori all'importo annuo di 200.000 euro, costituiscono per il soggetto erogante "spese di pubblicità”. La norma prevede una presunzione fiscale di tali spese, nei limiti suddetti, che sottrae il sindacato di qualificazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria, consentendo allo Sponsor di dedurre dal proprio reddito d’impresa gli investimenti pubblicitari, integralmente nell’esercizio di sostenimento ovvero diluito nei cinque anni. L’intento del Legislatore è quello di agevolare la provvista finanziaria sostenendo le finalità sociali ed educative che questi Enti perseguono attraverso le attività sportive. Tuttavia, allo scopo di evitare abusi, la norma subordina l’agevolazione alla sussistenza di due condizioni: 1) la sponsorizzazione deve essere destinata alla promozione dell’immagine e dei prodotti dello Sponsor; 2) deve essere riscontrata una specifica attività dell’associazione sportiva nei confronti dello Sponsor. Per quanto possa apparire ridondante e scontata la previsione normativa (riesce difficile definire spese pubblicitarie esborsi che non sono finalizzati allo sviluppo aziendale o, addirittura, che non prevedono prestazioni corrispettive del beneficiario ), sotto il profilo fiscale la validazione delle spese nell’ambito delle due condizioni, non sempre risulta agevole e, anzi, soggiace all’interpretazione degli interessati. Iscrizione Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo n. 49 - Sez. A Via A. Diaz, 19 – 01100 Viterbo Tel. 339 5931053 – Fax 0761 309687 e-mail angelofelice.frateiacci@gmail.com P. Iva 00767290562 - Cod. Fiscale FRT NLF 59L06 L814R Peraltro, a ben vedere, la subordinazione delle due condizioni è ragionevolmente applicabile “sic et simpliciter” a qualunque spesa di sponsorizzazione indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto beneficiario. I Giudici della Commissione tributaria di Mantova hanno aderito alla tesi del Ricorrente per cui “la presunzione di inerenza all’attività di impresa può essere vinta solo mediante la dimostrazione dell’antieconomicità e la sproporzione di quanto erogato, in relazione al fatturato dell’impresa medesima”. Nella fattispecie si è ritenuto congrua ed adeguata la sponsorizzazione effettuata per una somma pari al 3,38% del fatturato. A Ravenna il Collegio è pervenuto ad altra conclusione analizzando sia il corpus contrattuale che l’oggetto stesso della sponsorizzazione, giudicando il primo assolutamente generico e il secondo di dubbia efficacia pubblicitaria per l’impresa in quanto “dall’esame visivo delle foto delle auto si rileva che la scritta (...) è sempre riportata in basso sulle vetture e in mezzo a una miriade di altre scritte di altri sponsor che di fatto rendono pressoché invisibili ed illeggibili tali messaggi pubblicitari e quindi assolutamente privi di un’efficacia sul pubblico”. Non è questa la sede per entrare nel merito delle due decisioni. Va sottolineato che ogni caso presenta profili differenti e, quindi, necessita di autonome appropriate valutazioni. Tuttavia possiamo indicare alcune delle insidie e delle precauzioni che attengono all’oggetto di questo intervento. E’ assodato che l’Amministrazione Finanziaria possa valutare la congruità e l’inerenza dei costi sostenuti dall’impresa; ciò non significa che sia legittimata a sindacare l’entità della spesa e l’efficacia del ritorno pubblicitario. Tali determinazioni sono attribuite alla libera scelta dell’imprenditore. Allo stesso modo è chiaro che i parametri dell’investimento, non possono non tenere conto: 1) della situazione economica generale dell’impresa; 2) delle ragionevoli prospettive di beneficio aziendale, che magari non si realizzeranno, ma che sono frutto di una strategia operativa ben definita cha ha guidato l’imprenditore. La sponsorizzazione deve essere formalizzata con la massima attenzione, precisando la natura delle “prestazioni corrispettive”, l’indicazione dei modi di pagamento (assolutamente tracciabili), i materiali e gli strumenti eventualmente utilizzati per la sponsorizzazione ecc.. La documentazione filmata o fotografica dei mezzi oggetto della sponsorizzazione è essenziale per dimostrare l’esecuzione del contratto da parte del beneficiario e, se l’investimento si protrae per più tempo, è opportuno comprovare con strumenti che attestano la data certa, la continuità dell’adempimento. Non è certo che tali misure proteggano l’impresa dalle presunzioni fiscali dell’Amministrazione Finanziaria ma, credo, possano giovare utilmente per contrastare accertamenti di dubbia motivazione. Angelo Felice Frateiacci
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