DELIBERAZIONE N° 52 COMUNE DI VILLACIDRO PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO ___________ VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a resistere in giudizio nella causa promossa da C. G. P. nanti il Tar Sardegna - Nomina legale di fiducia dell’Ente. L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì OTTO del mese di APRILE alle ore 16,35 nel Comune di VILLACIDRO, nella sede Comunale, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del giorno. Presiede l’adunanza il Sindaco PANI TERESA MARIA Sono presenti i Sigg. Assessori: SOLLAI ERBI’ CURRIDORI MELONI CASU MURGIA MUSCAS GARAU FEDERICO GIOVANNI ANTONIO FRANCESCA - assente ANTONIO ALESSANDRA - assente CARLO - assente ADRIANO LUCA ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT. REMO ORTU 1 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che con atto di citazione notificato all’Ente prima in data 24.12.2013 (prot. n. 26655) e successivamente in data 10.02.2014 (prot. n. 3675) il Sig. G. P. C., nato a …omissis… il …omissis…, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Marco Delunas e Marco Galleri, ha chiamato in causa il Comune di Villacidro nanti il Tar Sardegna, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio che sarebbe stato serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata dal ricorrente in data 14 marzo 2013; VISTA la relazione della Responsabile del Servizio Economico e Finanziario prot. n. 7916 del 03.04.2014, agli atti, attestante l’opportunità di resistere in giudizio nella causa in oggetto; CONSTATATA, alla luce di quanto sopra, la necessità di costituirsi in giudizio al fine di assicurare ogni più opportuna tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro, e data l’urgenza di provvedere derivante dall’approssimarsi della data dell’udienza; CONSIDERATO che ai fini della rappresentanza, della tutela e della costituzione dell'Ente nel giudizio di cui trattasi, si rende necessario il patrocinio di un avvocato abilitato all’esercizio della professione; DATO ATTO che il Comune di Villacidro non ha istituito l’avvocatura interna né contempla nella propria dotazione organica la figura di un dipendente avvocato abilitato all’esercizio della professione che possa rappresentare l'ente nei giudizi civili e amministrativi in cui quest'ultimo si trovi legittimato attivo ovvero passivo; ATTESO che l’incarico alla difesa in giudizio di una pubblica amministrazione non rientra nell’ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ma nel novero dei contratti d'opera professionale ed è pertanto conferibile in via diretta (Consiglio di Stato, Sentenza 11 maggio 2012, n. 2730), anche in ragione del carattere fiduciario dello stesso; RICHIAMATA la propria deliberazione n. 134 del 04.09.2012 con la quale è stato stabilito che gli incarichi legali siano affidati a professionisti che si impegnino ad accettare un compenso stabilito nella misura dei valori medi di liquidazione previsti dal Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, con specifico riguardo alla parte dettata dal Capo II (Disposizioni concernenti gli avvocati), oltre al rimborso per le spese sostenute, nella misura forfettaria del 12,5 % sui compensi, al 4% per Cassa Avvocati e all’Iva di legge se dovuta, salvo che il professionista proponga al Comune condizioni più vantaggiose rispetto ai valori medi di cui sopra; DATO ATTO che nella sopra citata deliberazione è stato, altresì, stabilito che i rapporti instauratisi a seguito di conferimento di incarico per la difesa, la rappresentanza, la tutela e la costituzione dell'Ente in giudizio, ad avvocati esterni abilitati all’esercizio della professione, siano formalizzati con la sottoscrizione, all’atto di accettazione della nomina, di apposito contratto d’opera intellettuale regolante i rapporti giuridici ed economici tra le parti, secondo lo schema allegato alla stessa deliberazione; RITENUTO di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente nella controversia in oggetto e procedere alla nomina di un legale di fiducia per la difesa dell’Ente; VISTI: - l’art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che disciplina le competenze del Sindaco come capo dell’amministrazione locale, attribuendogli la rappresentanza dell’Ente, anche in giudizio; - l’art. 32 dello Statuto Comunale; 2 ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; CON VOTI unanimi espressi per alzata di mano; DELIBERA Di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio in nome e per conto dell’Ente nella causa promossa dal Sig. G. P. C., nato a …omissis… il…omissis…, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Marco Delunas e Marco Galleri nanti il Tar Sardegna, al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio che sarebbe stato serbato dall’amministrazione comunale sull’istanza presentata dal ricorrente in data 14 marzo 2013; Di nominare quale legale di fiducia di questa Amministrazione, per la causa in oggetto, gli Avvocati Sergio Segneri e Rosanna Patta con studio in Cagliari via Sonnino n. 84, conferendo agli stessi ogni più ampio potere di legge al fine di assicurare ogni più opportuna tutela degli interessi e delle ragioni del Comune di Villacidro; Di dare mandato al Responsabile dell’Ufficio Contenzioso alla cura degli atti conseguenti alla presente deliberazione, compresa l’assunzione del necessario impegno di spesa sul capitolo 820 (Spese per liti) del redigendo Bilancio per l’anno 2014 e la stipula con il professionista incaricato del contratto secondo lo schema allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. 134 del 04.09.2012; Di rendere la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n°267/2000. 3 PARERI ED ATTESTAZIONI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 151 DEL DECRETO LEG.VO 18/08/2000 N. 267 Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTRATTI – SISTEMI INFORMATIVI - DEMOGRAFICI F.TO: D. ROBERTO Parere in ordine alla regolarità contabile: Si rimanda la copertura finanziaria all’atto di assunzione dell’impegno. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO F.to: Dott.ssa G. Curreli ______________________________________________________________ Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE F.to: TERESA MARIA PANI ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE La presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) F.to: DOTT. REMO ORTU CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il giorno 09/04/2014 dove resterà per 15 giorni consecutivi e La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 267/2000); cioè sino al 24/04/2014 IL SEGRETARIO GENERALE Villacidro, lì 09.04.2014 IL SEGRETARIO GENERALE F.to: DOTT. REMO ORTU 4 F.to: DOTT. REMO ORTU
© Copyright 2024 Paperzz