Atto T0AZ2Z Settore T Ecologia e Ambiente Servizio AU Ecologia e ambiente U.O. 0063 Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni Ufficio TH2O Acqua, Bonifiche e Fertirrigazioni C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente Autorizzazione Unica Ambientale N. Reg. Decr. 114/2014 N. Protocollo 25884/2014 Data 11/03/2014 1 Oggetto: SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. - SUSEGANA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59 IL DIRIGENTE VISTA la domanda presentata in data 12/12/2013, prot. n. 132494 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. (P.IVA 02124341203), con sede legale in viale Regina Margherita, 3 - Milano - e impianto in via IV Novembre, 52 - Susegana - chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica; CONSIDERATO che la ditta è in possesso delle seguenti autorizzazioni ambientali: – decreto n. 461 del 04/08/2009, prot. n. 83040 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciato ai Pag. 1 di 6 sensi del D.Lgs. 152/2006, parte 5^, articoli 270 e 271; – di parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comune Susegana in data 26/02/2014, e pervenuto a questa Amministrazione in data 27/02/2014, prot. PEC n. 21526, a effettuare lo scarico mediante subirrigazione, previo idoneo trattamento in impianto di depurazione biologico a ossidazione totale, dei reflui di natura esclusivamente civile, provenienti dai servizi igienici e dalla mensa aziendale dello stabilimento industriale; VISTO l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque che disciplina i casi in cui le acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio sono considerate acque reflue soggette al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico; RILEVATO risulta che agli atti rilasciata di alcuna questa Amministrazione autorizzazione relativa non alla fattispecie normata dal suddetto articolo; RITENUTO, pertanto, necessario che la ditta svolga una verifica sull'estensione delle superfici scoperte annesse al proprio stabilimento, sul loro utilizzo e sulla modalità di gestione delle acque meteoriche ivi cadenti al fine di accertare l'eventuale assoggettabilità alle prescrizioni contenute nel menzionato art. 39; RICORDATO alla ditta che in caso il proprio stabilimento dovesse ricadere in una delle fattispecie contemplate Pag. 2 di 6 dalla normativa presentare a sopra riportata, questa è fatto Amministrazione obbligo di piano di un adeguamento i cui contenuti sono riportati nell'allegato A alla DGRV rendessero n. 1770/2012. necessarie Le devono eventuali essere opere che si in un contenute progetto, soggetto all'approvazione preventiva da parte di questa Amministrazione, da realizzare e certificare entro il 31/12/2015; RILEVATO, dalla documentazione agli atti di questi uffici, che la ditta per le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo ha realizzato un sistema a circuito chiuso che prevede la loro raccolta e reimpiego nelle fasi di lavorazione, con lo smaltimento di quelle eccedenti come rifiuto, tramite ditte autorizzate; DATO ATTO uscita avvenire che dal l'eventuale suddetto solamente a attivazione sistema a seguito di dello circuito una scarico chiuso specifica in potrà autoriz- zazione di questa Amministrazione su istanza della ditta; VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici; ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta, nonché il rispetto dei termini ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e il D.P.R. n. 59/2013; Pag. 3 di 6 VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione; DECRETA ART. 1 – Alla Ditta SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A., è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta nell'impianto sito in IV Novembre n. 52, Susegana, relativamente a: – autorizzazione allo scarico, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte terza, sezione II, titolo IV, capo II; – autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta. ART. 2 – Il decreto n. 461 del 04/09/2009, prot. n. 83040 di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte 5^, articoli 270 e 271, citato in premessa, è revocato. ART. 3 – La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite negli allegati tecnici che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. ART. 4 - La ditta entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento del presente decreto deve trasmettere a questa Amministrazione, l'esito della verifica sull'estensione delle superfici scoperte annesse al proprio stabilimento, sul loro utilizzo e sulla modalità di gestione delle acque meteoriche ivi cadenti al fine di accertare l'eventuale assoggettabilità alle prescrizioni previste all'art. 39, Pag. 4 di 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. rendessero Le eventuali necessarie opere devono di adeguamento essere contenute che si in un progetto, soggetto all'approvazione preventiva da parte di questa Amministrazione, da realizzare e certificare entro il 31/12/2015. ART. 5 – Ogni variazione riguardante la titolarità della ditta, nonché la modifica sostanziale degli impianti e/o degli scarichi/emissioni, devono essere preventivamente autorizzate. ART. 6 – La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità 15 anni ed è rinnovabile ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013. ART. 7 – La presente autorizzazione è accordata restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1. ART. 8 – ricorso Regionale Avverso il presente giurisdizionale oppure al al provvedimento Tribunale Presidente della è ammesso Amministrativo Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso. ART. 9 – Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Susegana perché lo notifichi, nelle forme di Legge, alla Ditta, all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale Pag. 5 di 6 di Treviso) alla Regione Veneto e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune. RC/mp Simone Busoni Avvertenza per coloro ai quali il presente atto è inviato tramite posta elettronica certificata o fax. - La firma autografa è sostituita dall'indicazione del nominativo a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93. - Il presente atto ha piena efficacia legale ed è depositato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Treviso. Pag. 6 di 6 Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale Scarichi idrici: valori limite di emissione e prescrizioni La ditta, nell’effettuazione dello scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche provenienti dall'impianto di depurazione biologico a ossidazione totale deve rispettare le prescrizioni previste nel parere favorevole espresso dal Comune di Susegana in data 26/02/2014, di cui si allega copia. Gestione dello stabilimento È vietato immettere nelle reti di raccolta e scarico delle acque reflue assimilabili alle domestiche e meteoriche, derivanti dal dilavamento delle superfici scoperte pavimentate e dalla copertura, nonché nell'impianto di depurazione, reflui diversi da quelli previsti dall’autorizzazione. L'attivazione dello scarico in uscita dal sistema di raccolta delle acque reflue industriali a circuito chiuso, che prevede il riutilizzo delle stesse nel ciclo produttivo e/o lo smaltimento di quelle eccedenti come rifiuto, è subordinato al rilascio, da parte di questa Amministrazione, di apposita autorizzazione previo inoltro della relativa istanza. Le aree scoperte non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione. La ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli allo stato di conservazione della aree pavimentate, alle fasi di lavorazione nelle quali viene utilizzata acqua, alle strutture di contenimento, alla vasca di raccolta delle acque reflue industriali, alle condotte e tubazioni al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'attività dello stabilimento e dall'impianto di disoleazione, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente. La gestione dei rifiuti deve avvenire in conformità a quanto disposto dalla parte quarta del D.Lgs. 152/2006. Emissioni in Atmosfera - Valori limite e prescrizioni Per l’individuazione dei punti di emissione in atmosfera, si fa riferimento alla planimetria in scala 1:500 datata “maggio 2009” allegata alla nota integrativa pervenuta in data 28/05/2009, prot. n. 58547/2009 e alla legenda corretta inviata con nota prot. n.79242/2009. Operazioni di produzione vapore con impianto di combustione avente potenza termica nominale pari a 13,372 MW o con impianto di combustione (di emergenza) avente potenza termica nominale pari a 17,5 MW. Punti di emissione 2a e 2 Parametro: Valore limite di emissione: ossidi di azoto - NOx 350 mg/m3 (espresso come biossido di azoto - NO2) Parametro: Valore limite di emissione: monossido di carbonio (CO) 500 mg/m3 Il tenore di ossigeno di riferimento nell’effluente gassoso è del 3% v/v. Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499 P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265 www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it Pagina 1 di 3 Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale Operazioni di separazione sfridi di carta, ondulazione carta Punti di emissione n. 3, 5, 5a, 6, 6a, 11, 12, 16, 17 Parametro: Valore limite di emissione: polveri 50 mg/m3 se il flusso di massa è pari o superiore a 0,5 kg/h 150 mg/m3 se il flusso di massa è pari o superiore alla soglia di rilevanza corrispondente a 0,1 kg/h ed è inferiore a 0,5 kg/h Operazione di liquefazione paraffina Punto di emissione n. 20 Parametro: Valore limite di emissione: composti organici volatili 50 mgC/m3 (espresso come carbonio organico totale) Emissioni non soggette ad autorizzazione Le emissioni in atmosfera, generate dall'impianto termico, alimentato a metano, avente potenza termica nominale pari a 122,1 kW, non ricadono nel campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. Misure analitiche di autocontrollo Operazioni di produzione vapore, separazione sfridi di carta, ondulazione carta e liquefazione paraffina: La Ditta deve effettuare e trasmettere a questa Amministrazione, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo. Per quanto riguarda le operazioni di produzione vapore, le analisi di autocontrollo riguarderanno l’impianto in uso al momento dei prelievi. I valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose; i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0 °C e 101,3 kPa); per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate nel Manuale UNICHIM n. 158/88; per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi. Gestione degli impianti di trattamento delle emissioni in atmosfera L’esercizio degli impianti di trattamento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell’impianto industriale cui sono collegati, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l’autorizzazione; le operazioni di manutenzione, parziale o totale, degli impianti di trattamento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all’atto della loro progettazione; le operazioni di manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere documentate mediante registrazione degli interventi effettuati; qualunque interruzione nell’esercizio degli impianti di trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico a essi collegato, dell’esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento a essi collegati. Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499 P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265 www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it Pagina 2 di 3 Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale Accessibilità ai punti di campionamento e misura Ogni camino deve essere dotato di prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera, aventi diametro interno pari a 2”½ con filettatura gas. Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l’esecuzione di analisi, assegnando un termine per l’installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l’accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida predisposte dal Dipartimento A.R.P.A.V. di Treviso. Metodi analitici di riferimento Metodo di cui alla norma UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN ISO 16911-2:2013 per la determinazione manuale e automatica della velocità e della portata di flussi in condotti; Metodo di cui alla norma UNI EN 13649 per la misura dei composti organici volatili; Metodo di cui alla norma UNI EN 13284 -1 per la misura delle polveri; Metodo di cui al D.M. 25/08/2000 Allegato 1 oppure metodo di cui alla norma UNI 10878 oppure metodo di cui alla norma UNI EN 14792, per la determinazione degli ossidi di azoto; Metodo di cui alla norma UNI EN 15058 per la determinazione del monossido di carbonio. Via Cal di Breda 116 – 31100 Treviso Tel +39 0422 6565 Fax +39 0422 582499 P.IVA 01138380264 C.F. 80008870265 www.provincia.treviso.it - ecologia@provincia.treviso.it Pagina 3 di 3 Comune di Susegana Provincia di Treviso Piazza Martiri della Libertà, 11 – 31058 Susegana TV – codice fiscale: 82002750261 – Partita Iva: 00471640268 - www.comune.susegana.tv.it Tutela Ambientale Trasmessa tramite SUAP Camerale Susegana, 26 febbraio 2014 Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE NON RECAPITANTI IN RETE FOGNARIA PUBBLICA – Ditta SMURFIT KAPPA ITALIA S.P.A. - PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI. RIF. PRATICA SUAP: 07034140157-11122013-1148 – SUAP 3225 DITTA SMURFIT KAPPA ITALIA SPA protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it smurfitkappa@legalmail.it Spett.le Provincia di Treviso Servizio Ecologia e Ambiente e, p.c. Spett.le Smurfit Kappa Spa V.le Regina Margherita 3 20122 Milano Vista la domanda acquisita al SUAP camerale del Comune di Susegana, in atti al n. 21066 del 12.12.2013, presentata dal sig. Enrico Franchini in qualità di Legale Rappresentate della ditta Smurfit Kappa Italia s.p.a., intesa a ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche non recapitanti in rete fognaria pubblica provenienti dallo stabilimento produttivo avente sede in Susegana (Tv), via 4 Novembre, 52. Verificato che trattasi di scarico mediante subirrigazione delle acque reflue di natura civile, provenienti dai servizi igienici e dalla mensa aziendale dello stabilimento sito sul terreno censito in catasto come segue: Comune di Susegana - Fg. 42, mappali n. 233 e 75. Richiamata l’autorizzazione di questo ente datata 25.8.2009, prot.n. 12817/2009, per il rinnovo allo scarico mediante sub-irrigazione delle acque reflue di natura civile provenienti dai servizi igienici e dalla mensa aziendale di tale stabilimento. Visti gli elaborati presentati unitamente alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale: - relazione tecnico-illustrativa dell’impianto fognario e degli interventi di manutenzione e controllo eseguiti sul medesimo impianto; - certificato di analisi delle acque di scarico risalenti al mese di dicembre 2012; - certificato di analisi dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane, datato marzo 2013; - formulari relativi allo smaltimento dei fanghi. Preso atto degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sull’impianto e puntualmente descritti nella relazione tecnica allegata. Visti il D.Lgs. n. 152/2006, la L.R. n. 33/1985, la L.R. 3/2000, la delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977 e la circolare regionale n. 35 del 4 giugno 1986, e le relative modifiche ed integrazioni. Ritenuto che nulla osti al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico sul suolo mediante la tecnica di subirrigazione dei reflui civili dello stabilimento in oggetto, previo trattamento in impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale. SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ad effettuare lo scarico mediante subirrigazione, previo idoneo trattamento in impianto di depurazione biologico ad ossidazione totale, dei reflui di natura esclusivamente civile, provenienti dai servizi igienici e dalla mensa aziendale dello stabilimento industriale sito in via dei 4 Novembre, 52 a Susegana, su terreno censito in catasto al foglio 42, mappali nn. 233 e 75. con le seguenti prescrizioni: a) devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di tutela del suolo e delle acque dall’inquinamento e di smaltimento dei rifiuti; b) le acque di scarico devono rispettare i limiti previsti dalla tabella 4 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006; c) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 152/2006; d) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita devono essere effettuate da un professionista abilitato con cadenza annuale, per almeno i seguenti parametri: pH, solidi sospesi totali, COD, BOD5, piombo, zinco, solfati, cloruri, azoto totale, fosforo totale, tensioattivi totali; i referti analitici devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell’Autorità di controllo; e) lo scarico deve essere sempre accessibile per il campionamento da parte dell’autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con una capacità di almeno 50 litri; f) la ditta deve tenere e compilare regolarmente un quaderno di manutenzione, sul quale vanno indicate le operazioni di pulizia e controllo da eseguire sulle stesse almeno ogni sei mesi; la pulizia deve essere effettuata da ditte autorizzate ed in modo tale da lasciare sul fondo delle vasche stesse una certa quantità di fango necessaria per l’innesco del ciclo successivo; g) dovranno essere comunicate tempestivamente tutte le variazioni intervenute rispetto ai dati dichiarati nella domanda; h) l’introduzione di modifiche di destinazione d’uso impone il rilascio di una nuova autorizzazione; i) il Comune si riserva la facoltà di effettuare in ogni momento, all’interno dell’insediamento, tutti i controlli ed i prelievi di campioni ritenuti necessari per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione delle acque da smaltire; il Comune si riserva inoltre la facoltà di imporre in ogni momento ulteriori prescrizioni; j) qualora ricorrano motivi di interesse pubblico, la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale, e nel caso di inosservanza delle disposizioni di legge di settore e delle prescrizioni contenute nella autorizzazione, nonché di superamento dei limiti di accettabilità dello scarico, essa potrà essere sospesa o revocata in ogni momento, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che il titolare possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento; k) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni di competenza di altri Enti; l) la presente non implica comunque alcuna responsabilità da parte del Comune, ritenendo il titolare unico responsabile per ogni eventuale danno. La Responsabile dell’Area IV geom. Eddy Dall’Anese IBB/ibb G:\ambiente\ambiente patrizia\scarichi civili e assimilati\Autorizzazioni e pareri scarichi\Pareri anno 2014\Ditta_Smurfit_Kappa_parere_tecnico_AUA_feb 14.doc ____________________________________________________________________________________________________________________ INDICAZIONI ALL’UTENZA Competenza: area IV Servizi: Urbanistica, Tutela Ambientale, Sportello unico, Attività produttive. Responsabile dell’area geom. Eddy Dall’anese Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Isabella Bellini Bressi tel.0438/437446 – fax 0438/73749– e- mail ambiente@comune.susegana.tv.it orario di apertura al pubblico lunedì - mercoledì e venerdì ore 8,30-12,30
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