1 3201 - 14 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Regolamento di Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: giurisdizione Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f•f• Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente Sezione - Cron. Dott. RENATO RORDORF - Rel. Pres. Sezione - ReP- R.G.N. 1087/2013 Dott. ALDO CECCHERINI Ud. 28/01/2014 - Consigliere - Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere - Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere - Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - Dott. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1087-2013 proposto da: ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo studio dell'avvocato FLORENZANO DAMIANO, che li rappresenta e difende, per deleghe a margine dei rispettivi ricorsi; - ricorrenti contro PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO CC MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE SEDE TRENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25; - controricorrente nonchè contro OCCELLO MASSIMO, WILLEIT FERDINAND; - intimati - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. G3815 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE; udito l'avvocato Damiano FLORENZANO; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2014 dal Presidente Dott. RENATO RORDORF; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla Corte Suprema di Cassazione il rigetto del ricorso con l'affermazione della giurisdizione del giudice contabile. Premesso, in fatto, che: i sigg.ri Christian Ziernhold e Massimo Occello, dirigenti della Autostrade del Brennero s.p.a., sono stati citati dinanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige per rispondere dei danni che, con l'affidamento a consulenti esterni di compiti non dovuti, essi avrebbero cagionato al patrimonio di detta società, la maggior parte delle cui azioni appartengono alla Regione autonoma Trentino Alto Adige e ad altri enti pubblici; entrambi i convenuti si sono difesi eccependo, tra l'altro, il difetto di giurisdizione del giudice contabile e ciascuno di loro, nel ribadire tale assunto, ha separatamente chiesto a questa corte il regolamento di giurisdizione; il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige ha depositato due controricorsi, di analogo tenore, insistendo invece nell'affermare la giurisdizione del giudice contabile; analoghe conclusioni ha tratto il Procuratore generale presso questa corte; i ricorrenti hanno successivamente depositato memorie. Considerato, in diritto, che: — a partire dalla sentenza n. 26806 del 2009, alla quale anche la giurisprudenza successiva si è allineata quasi senza eccezioni (si vedano, ad esempio, Sez. un. 10299/13, 8352/13, 7374/13, 20940/11, 20941/11, 14957/11, 14655/11, 16286/10, 8429/10, e 519/10), questa corte è ferma nell'affermare che, in via generale, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti; — la giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento del danno cagionato a società partecipate da enti pubblici è stata ravvisata solo in 3 casi affatto particolari, quale quello della Rai Radio Televisione Italiana spa, in considerazione delle speciali regole di fonte legale cui è assoggettato il suo statuto, così da farne sostanzialmente un ente pubblico; — tale orientamento giurisprudenziale è stato ancor di recente ribadito , yo.rt- nella sentenza n. 26283 del 2013, che tuttavia ha individuato un'altra particolare situazione in cui la giurisdizione della Corte dei conti può esplicarsi in presenza della denuncia di un danno arrecato al patrimonio di una società a partecipazione pubblica dagli organi della stessa: quando la relativa azione sia diretta a far valere la responsabilità di chi impersona tali organi (o eventualmente di dipendenti) per il pregiudizio cagionato ad una società in house, per tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente siffatti enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici; alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano qui motivi per discostarsi, deve escludersi che nel presente caso sussista la giurisdizione del giudice contabile; infatti la Autostrade del Brennero s.p.a. né è retta da una qualche disciplina legale che la collochi su di un piano significativamente diverso da quello di altre società a partecipazione pubblica cui siano stati affidati in concessione pubblici servizi, né presenta le caratteristiche della società in house, quali sopra sinteticamente indicate; non si ravvisa, in particolare, una previsione statutaria che escluda il concorso dell'azionariato privato (essendo anzi pacifico che una quota del capitale sociale è di fatto in mano a soci privati), né l'obbligo di esplicare la propria attività prevalentemente in favore degli enti pubblici ad essa partecipanti, e neppure è documentata la sottoposizione degli organi amministrativi della società a quella forma di rapporto gerarchico, rispetto agli enti pubblici partecipanti, che configura il requisito del cosiddetto "controllo analogo"; 4 — non v'è luogo a provvedere sulle spese del regolamento, giacché, come già in altre occasioni si è avuto modo di precisare (Sez. un. n. 5105 dei., 2003), il Procuratore regionale della Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale. P.q.m. La corte, pronunciando sui ricorsi, dichiara che la Corte dei conti non ha giurisdizione nella vertenza di cui trattasi. Così deciso, in Roma, il 28 gennaio 2014. Il p, esThente (Luigi 5 io R li)
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