sez un 3201 del 12 febbr 2014 corte conti

1 3201 - 14
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Oggetto
SEZIONI UNITE CIVILI
Regolamento
di
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
giurisdizione
Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI
- Primo Pres.te f•f•
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI
- Presidente Sezione - Cron.
Dott. RENATO RORDORF
- Rel. Pres. Sezione - ReP-
R.G.N. 1087/2013
Dott. ALDO CECCHERINI
Ud. 28/01/2014
- Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE
- Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO
- Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO
- Consigliere -
Dott. VITTORIO NOBILE
- Consigliere -
Dott. ALBERTO GIUSTI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 1087-2013 proposto da:
ZIERNHOLD CHRISTIAN, OCCELLO MASSIMO, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo
studio dell'avvocato FLORENZANO DAMIANO, che li
rappresenta e difende, per deleghe a margine dei
rispettivi ricorsi;
- ricorrenti contro
PROCURATORE REGIONALE RAPPRESENTANTE
IL PUBBLICO
CC
MINISTERO PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE
DEI CONTI PER LA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE SEDE
TRENTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI
25;
- controricorrente nonchè contro
OCCELLO MASSIMO, WILLEIT FERDINAND;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al
giudizio pendente n. G3815 della CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO ALTO ADIGE;
udito l'avvocato Damiano FLORENZANO;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 28/01/2014 dal Presidente Dott. RENATO
RORDORF;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale FIMIANI, il quale chiede alla
Corte Suprema di Cassazione il rigetto del ricorso con
l'affermazione della giurisdizione del giudice
contabile.
Premesso, in fatto, che:
i sigg.ri Christian Ziernhold e Massimo Occello, dirigenti della
Autostrade del Brennero s.p.a., sono stati citati dinanzi alla Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino Alto Adige per
rispondere dei danni che, con l'affidamento a consulenti esterni di
compiti non dovuti, essi avrebbero cagionato al patrimonio di detta
società, la maggior parte delle cui azioni appartengono alla Regione
autonoma Trentino Alto Adige e ad altri enti pubblici;
entrambi i convenuti si sono difesi eccependo, tra l'altro, il difetto di
giurisdizione del giudice contabile e ciascuno di loro, nel ribadire tale
assunto, ha separatamente chiesto a questa corte il regolamento di
giurisdizione;
il Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per il Trentino Alto Adige ha depositato due controricorsi, di
analogo tenore, insistendo invece nell'affermare la giurisdizione del
giudice contabile;
analoghe conclusioni ha tratto il Procuratore generale presso questa
corte;
i ricorrenti hanno successivamente depositato memorie.
Considerato, in diritto, che:
— a partire dalla sentenza n. 26806 del 2009, alla quale anche la
giurisprudenza successiva si è allineata quasi senza eccezioni (si
vedano, ad esempio, Sez. un. 10299/13, 8352/13, 7374/13, 20940/11,
20941/11, 14957/11, 14655/11, 16286/10, 8429/10, e 519/10),
questa corte è ferma nell'affermare che, in via generale, spetta al
giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei
danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di
condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in
tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica
della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico
titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo
Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della
Corte dei conti;
— la giurisdizione della Corte dei conti in tema di risarcimento del danno
cagionato a società partecipate da enti pubblici è stata ravvisata solo in
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casi affatto particolari, quale quello della Rai Radio Televisione Italiana
spa, in considerazione delle speciali regole di fonte legale cui è
assoggettato il suo statuto, così da farne sostanzialmente un ente
pubblico;
— tale orientamento giurisprudenziale è stato ancor di recente ribadito
,
yo.rt- nella sentenza n. 26283 del 2013, che tuttavia ha individuato
un'altra particolare situazione in cui la giurisdizione della Corte dei conti
può esplicarsi in presenza della denuncia di un danno arrecato al
patrimonio di una società a partecipazione pubblica dagli organi della
stessa: quando la relativa azione sia diretta a far valere la
responsabilità di chi impersona tali organi (o eventualmente di
dipendenti) per il pregiudizio cagionato ad una società in house, per
tale dovendosi intendere quella costituita da uno o più enti pubblici per
l'esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente siffatti enti possano
esser soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in
favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto
assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti
pubblici sui propri uffici;
alla stregua di tale orientamento giurisprudenziale, dal quale non si
ravvisano qui motivi per discostarsi, deve escludersi che nel presente
caso sussista la giurisdizione del giudice contabile;
infatti la Autostrade del Brennero s.p.a. né è retta da una qualche
disciplina legale che la collochi su di un piano significativamente diverso
da quello di altre società a partecipazione pubblica cui siano stati
affidati in concessione pubblici servizi, né presenta le caratteristiche
della società in house, quali sopra sinteticamente indicate;
non si ravvisa, in particolare, una previsione statutaria che escluda il
concorso dell'azionariato privato (essendo anzi pacifico che una quota
del capitale sociale è di fatto in mano a soci privati), né l'obbligo di
esplicare la propria attività prevalentemente in favore degli enti
pubblici ad essa partecipanti, e neppure è documentata la
sottoposizione degli organi amministrativi della società a quella forma
di rapporto gerarchico, rispetto agli enti pubblici partecipanti, che
configura il requisito del cosiddetto "controllo analogo";
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— non v'è luogo a provvedere sulle spese del regolamento, giacché, come
già in altre occasioni si è avuto modo di precisare (Sez. un. n. 5105 dei.,
2003), il Procuratore regionale della Corte dei conti ha natura di parte
solo in senso formale.
P.q.m.
La corte, pronunciando sui ricorsi, dichiara che la Corte dei conti non ha
giurisdizione nella vertenza di cui trattasi.
Così deciso, in Roma, il 28 gennaio 2014.
Il p, esThente
(Luigi
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