Comunicato Ufficiale n°15 - Lega calcio regionale toscana UISP

Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Toscana
CU 15 S.S. 2014/2015
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Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale n° 15
Decisione della Commissione disciplinare d’Appello
Decisione della Commissione disciplinare d’Appello
Decisione della Commissione disciplinare d’Appello
Torneo per Rappresentative C11
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 6
Firenze, 11 febbraio 2015
Via de’ Vespucci (presso impianti La Trave) – 50127 Firenze - tel. 055/432055 - fax 055/4249936
calcio.toscana@uisp.it
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ORGANIGRAMMA DI LEGA
Alessandro
BALDI
Comitato
Firenze
Daniele
BARTOLOZZI
Comitato
Terre Etrusco Labroniche
Federico
COCCHINI
Comitato
Empoli
Sergio
CORBELLI
Comitato
Terre Etrusco Labroniche
Sergio
COSCI
Comitato
Pisa
Giorgio
FUCINI
Comitato
Arezzo
Enrico
GHIZZANI
Comitato
Grosseto
Fabrizio
MARTINELLI
Comitato
Siena
Sabina
PICCIONI
Comitato
Prato
Gabriele
VETTORI
Comitato
Pistoia
Giorgio
BERTI
Comitato
Massa
Attilio
TADDEI
Comitato
Pisa
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
ALESSANDRO BALDI
DANIELE BARTOLOZZI
DIREZIONE REGIONALE
Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Piccioni Sabina
SEGRETERIA TECNICA
Segretario: Sgrò Fabio
Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00
SETTORE ATTIVITA’
Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele.
Coordinatore
Taddei Attilio
SETTORE DISCIPLINA
Commissione Disciplinare D’Appello:
Coordinatore
Piccioni Sabina
Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente),
Carlesi David, Cipollini Vasco.
Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele.
SETTORE TECNICO ARBITRALE
Coordinatore
Fucini Giorgio
Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.
Designatore Osservatori: Lenzi Luigi.
Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio.
SETTORE FORMAZIONE
Gruppo di lavoro: Giovanni De Luca
Coordinatore
Cocchini Federico
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DELIBERA n° 14 anno 2014/2015
Ricorrente: SOLVE ET REPETE
Comitato UISP : PISTOIA
gara del 23.12.2014 - C.U. n° 20 del 14.01.2015
In data 16.01.2015, la società SOLVE ET REPETE propone ricorso ai sensi dell’art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza
della Commissione Disciplinare di Primo Grado, per la squalifica inflitta al proprio tesserato CAPPABIANCA GUIDO
(titolare, maglia n. 3) per mesi 10, ovvero fino al 23.10.2015, per atti di violenza ripetuti posti in essere nella medesima
occasione ai sensi di quanto disposto dall’art. 137 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della
gara del 23.12.2014 fra la società ricorrente e la società U.S.D. CIREGLIESE. Dalle informazioni acquisite in atti,
risulterebbe, infatti, esserci stato uno scontro sul campo tra il soggetto suindicato e un tesserato della squadra
avversaria; in particolare, il sig. CAPPABIANCA GUIDO avrebbe spinto violentemente a terra il portiere della Ciregliese
colpendolo con almeno 6/7 calci volontariamente alle gambe ed alla schiena.
Ciò premesso, la ricorrente impugna la sanzione comminata al tesserato CAPPABIANCA GUIDO sostenendo che la
dinamica dei fatti come riportata sul referto ufficiale del D.G. non corrisponda al vero. La ricorrente, cioè, riconosce che
il proprio tesserato ha respinto il portiere della squadra avversaria spintonandolo; che questi, a causa della spinta,
cadeva a terra mentre il sig. Cappabianca gli urlava contro senza peraltro offenderlo; tuttavia, secondo la ricorrente, i
fatti, per come realmente verificatisi, non presenterebbero minimamente i requisiti per integrare la fattispecie prevista
dall’art. 137 R.D., né tantomeno altri etichettati come “comportamenti violenti”.
A sostegno della propria tesi, la ricorrente evidenzia che il portiere della Ciregliese non usufruiva di cure mediche, non
presentava alcuna escoriazione o livido né lamentava dolore, non veniva sostituito e continuava a partecipare alla gara
fino al termine di essa.
Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d’Appello, valutate le motivazioni che hanno
spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l’istruttoria necessaria ed analizzato
l’effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale, nonché proceduto ad un’ulteriore
approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ritiene che la sanzione
comminata a CAPPABIANCA GUIDO e ivi impugnata sia da giudicarsi congrua nell’inquadramento normativo ma non
nell’entità.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare d’Appello, accogliendo parzialmente il ricorso presentato dalla società SOLVE ET REPETE,
dispone la squalifica per mesi 8, ovvero fino al 23.08.2015, nei confronti di CAPPABIANCA GUIDO, per atti di violenza
ripetuti posti in essere nella medesima occasione ai sensi di quanto disposto dall’art. 137 R.D.
Si dispone la restituzione della cauzione di cui all’art. 77 R.D. per effetto del parziale accoglimento del ricorso.
Così deciso in Firenze il 03.02.2015.
Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)
David Carlesi
Vasco Cipollini
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DELIBERA n° 15 anno 2014/2015
Ricorrente: POL. CATENESE
Comitato UISP : EMPOLI-VALDELSA
gara del 17.01.2015 - C.U. n° 34 del 21.01.2015
In data 26.01.2015, la società POL. CATENESE propone ricorso ai sensi dell’art. 62, lett. b) R.D. avverso la sentenza della
Commissione Disciplinare di Primo Grado per la squalifica inflitta al proprio tesserato MATTEOLI MATTEO per mesi 4,
ovvero fino al 17.05.2015, per atto di violenza a gioco fermo o in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in
corso ai sensi di quanto disposto dall’art. 136 R.D., a seguito della condotta tenuta dallo stesso in occasione della gara
del 17.01.2015 fra la società ricorrente e la società CORAZZANO. Dalle informazioni acquisite in atti risulterebbe, infatti,
che il soggetto suindicato si sia reso autore di un fallo di reazione ai danni di un tesserato della squadra avversaria. In
particolare, si legge nel referto arbitrale che il sig. MATTEOLI MATTEO ha colpito intenzionalmente con uno schiaffo
violento al volto il tesserato FAYE MOUHAMADOU senza conseguenze dopo aver subito un fallo di gioco dallo stesso; i
due iniziavano ad offendersi e strattonarsi a vicenda.
Ciò premesso, la ricorrente impugna la sanzione comminata al proprio tesserato MATTEOLI MATTEO, sostenendo che
l’atteggiamento di quest’ultimo sia stato solo di reazione a vari atteggiamenti antisportivi, quali minacce e sputi, posti in
essere nei suoi confronti dal suindicato tesserato della squadra avversaria; la ricorrente, inoltre, ritiene sproporzionata
la squalifica inflitta al proprio tesserato (mesi 4 ex art. 136 R.D.) rispetto a quella di FAYE MOUHAMADOU (4 giornate ex
artt. 127 e 129 R.D.).
Conclude, pertanto, la ricorrente chiedendo la revisione della sentenza impugnata.
Preso atto delle dichiarazioni rese dalla società ricorrente POL.CATENESE, questa Commissione Disciplinare d’Appello ha
chiesto dei chiarimenti al D.G., il quale ha, però, confermato quanto già precedentemente riferito nel referto arbitrale e
nel supplemento di rapporto.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d’Appello, valutate le motivazioni che hanno
spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, effettuata l’istruttoria necessaria ed analizzato
l’effettivo svolgimento dei fatti, così come riportato nel referto arbitrale e nel supplemento al referto arbitrale, nonché
proceduto ad un’ulteriore approfondimento dei fatti, nonché tenuto conto di tutti gli elementi probatori in suo
possesso, ritiene che la sanzione comminata a MATTEOLI MATTEO e ivi impugnata sia da giudicarsi congrua tanto
nell’inquadramento normativo quanto nell’entità.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare d’Appello, rigettando il ricorso presentato dalla società POL. CATENESE, conferma la
squalifica per mesi 4, ovvero fino al 17.05.2015, nei confronti di MATTEOLI MATTEO per atto di violenza a gioco fermo o
in situazione chiaramente estranea alla fase di gioco in corso ai sensi di quanto disposto dall’art. 136 R.D.
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.
Così deciso in Firenze il 03.02.2015.
Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)
David Carlesi
Vasco Cipollini
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DELIBERA n° 17 anno 2014/2015
Ricorrente: SOCIETÀ FIORISTA PATRIZIA
Comitato UISP: GROSSETO
gara del 20.01.2015 - C.U. n° 19 del 25.01.2015
In data 28.01.2015, la società FIORISTA PATRIZIA propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Disciplinare di
Primo Grado, non per la squalifica inflitta ai propri tesserati FERREIRA BATISTA e FIORNOVELLI per 3 giornate, bensì per
la squalifica inflitta ai tesserati della squadra avversaria, i giocatori MELIS MICHELE e MANCA SALVATORE della società
ASD CEMIVET, per 2 giornate, a seguito della condotta tenuta da questi ultimi in occasione della gara del 20.01.2015 fra
la società ricorrente e la società ASD CEMIVET, gara terminata in anticipo a causa di una rissa fra giocatori.
In particolare, la ricorrente chiede che venga rivista l’entità delle squalifiche non dei propri giocatori, che appare giusta,
ma quella dei giocatori MELIS MICHELE e MANCA SALVATORE della società ASD CEMIVET e che venga applicata una
sanzione disciplinare di maggiore entità nei loro confronti, visto che si sarebbero resi autori di comportamenti più gravi
rispetto a quelli dei giocatori FERREIRA BATISTA e FIORNOVELLI della società FIORISTA PATRIZIA.
In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione Disciplinare d’Appello, valutate le motivazioni che hanno
spinto la società a ricorrere avverso la decisione di primo grado, nonché tenuto conto anche di quanto stabilito dall’art.
67, comma 4 R.D. (:“In merito alle squalifiche hanno interesse a proporre ricorso i Soci o le Associazioni i cui Soci le
hanno subite”), ritiene che non sia meritevole di accoglimento il ricorso presentato dalla società FIORISTA PATRIZIA, in
quanto la normativa vigente prevede la possibilità di presentare ricorso al giudice disciplinare di seconda istanza solo
per ottenere una riduzione della squalifica inflitta ai tesserati della stessa società ricorrente e non anche per ottenere un
inasprimento della sanzione comminata ai tesserati della squadra avversaria.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare d’Appello, rigetta il ricorso presentato dalla società FIORISTA PATRIZIA, in quanto
inammissibile alla luce della vigente normativa, come sopra meglio precisato.
Si dispone l’incameramento della cauzione di cui all’art. 77 R.D. per effetto del rigetto del ricorso.
Così deciso in Firenze il 03.02.2015.
Lega Calcio Regionale Toscana
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO
Giudici: Ilaria Schirinzi (presidente)
David Carlesi
Vasco Cipollini
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TORNEO PER RAPPRESENTATIVE C11
GIRONE A
VALDERA - ETRUSCOLABRONICHE
GARFAGNANA – PISA
1-0
11/02/2015
GIRONE B
PRATO - EMPOLI
AREZZO
0-3
RIPOSA
GIRONE A
Squadre
Punti
Giocate Vinte Pari Perse
Reti
fatte
Reti Differenza
Disciplina
subite
reti
VALDERA
5
2
2
0
0
2
1
1
11
ETRUSCOLABRONICHE
3
2
1
0
1
3
1
2
7
GARFAGNANA
1
1
0
0
1
1
1
0
6
PISA
0
1
0
0
1
0
3
-3
3
GIRONE B
Squadre
Punti
Giocate Vinte Pari Perse
Reti
fatte
Reti Differenza
subite
reti
Disciplina
EMPOLI
6
2
2
0
0
5
0
5
2
AREZZO
0
1
0
0
1
0
2
-2
1
PRATO
0
1
0
0
0
0
3
-3
2
SANZIONI DISCIPLINARI
NOME
SQUADRA
SANZIONE
GARA DEL
MOTIVAZIONE
AMMONIZIONI
BARSACCHI ANDREA
BARSACCHI MARCO
GIUSTI GIANLUCA
PAPE ALYKEITA’
SILVESRTO LUCA
SAYEB SLIM
BASILI SIMONE
CIANTI GIANLUCA
PERNA MATTEO
BALDINI ORLANDINI LORENZO
MORGANTINI ENRICO
ALBANO DANIELE
NUTI SIMONE
SQUALIFICHE
NACCI SAMUELE
ETRUSCOLABRONICHE
ETRUSCOLABRONICHE
ETRUSCOLABRONICHE
ETRUSCOLABRONICHE
ETRUSCOLABRONICHE
PRATO
PRATO
EMPOLI
VALDERA
VALDERA
VALDERA
VALDERA
VALDERA
VALDERA
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
04-02-2015
1 gg
Art. 45/b RD
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SQUADRA
GARFAGNANA
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PROGRAMMAZIONE GARE PRIMA FASE – 2° TURNO
SQUADRA
DATA
ORA
CAMPO
VECCHIO STADIO COMUNALE
PISA
11-02-2015 21.30 CASTELNUOVO GARFAGNANA
Via Puccini
PROGRAMMAZIONE GARE PRIMA FASE – 3° TURNO
SQUADRA
SQUADRA
DATA
ORA
CAMPO
Campo San Prospero
PISA
VALDERA
18-02-2015 21.15 Via di Mezzo sud
San Prospero (Cascina)
Stadio "l. Rossetti"
ETRUSCOLABRONICHE
GARFAGNANA
18-02-2015 21.15
Via G. Puccini - Cecina
CAMPO SPORTIVO BUOCONTE
AREZZO
PRATO
18-02-2015 21.15 DA MONTEFELTRO
via Da Palestrina (AR) - SINTETICO
Il Presidente
Alessandro Baldi
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UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANA
Leghe Territoriali
AREZZO
Tel. 0575 295475 - Fax. 0575 28157
e-mail arezzo@uisp.it
CARRARA
Tel. 058573171 - Fax. 058573171
e-mail carrara@uisp.it
EMPOLI
Tel. 0571 711533 - Fax. 0571.711469
e-mail calcio.empolivaldelsa@uisp.it
ETRUSCOLABRONICHE
Tel. 0586 631273 - Fax. 0586 633376
e-mail calcio.etruscolabroniche@uisp.it
FIRENZE
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936
e-mail calcio@uispfirenze.it
FIRENZE –
MUGELLO
FIRENZE –
VALDARNO
Tel. 055 8458653 - Fax. 0558458307
e-mail borgo@uon.it
Tel. 055 9156085 - Fax. 055 9156086
e-mail legacalciouispvald@libero.it
GROSSETO
Tel. 0564 417756 - Fax. 0564 417759
e-mail grosseto@uisp.it
LUCCA
Tel. 0583418310 - Fax. 0583 418310
e-mail uisplucca@virgilio.it
LUCCA – VERSILIA
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137
e-mail luccaversilia@uisp.it
LUCCA –
GARFAGNANA
Tel. 0583 666497 - Fax. 0583 666497
e-mail uispgarfagnana@eutelia.com
MASSA
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086
e-mail massa@uisp.it
PIOMBINO –
Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645
I. D’ELBA
e-mail legacalciouisp.piombino@gmail.com
PISA
Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001
e-mail legacalcio.pisa@uisp.it
PISTOIA
Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208
e-mail pistoia.calcio@uisp.it
PISTOIA VALDINIEVOLE
Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437
e-mail uisp@pistoia.it
PRATO
Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612
e-mail calcio.prato@uisp.it
SIENA
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907
e-mail calcio.siena@uisp.it
SIENA VALDELSA
SIENA VALDICHIANA
Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835
e-mail uispvaldelsa@alice.it
Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798
e-mail valdichiana.siena@uisp.it
VALDERA
Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347
e-mail legacalcio@uispvaldera.it
ZONA DEL
CUOIO
Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250
e-mail cuoio@uisp.it
Via Catenaria 12,
52100 Arezzo
Via Nuova 6 C,
54033 Carrara
Via XI Febbraio28/A,
50053 Empoli (FI)
Vicolo degli Aranci 8,
57023 Cecina (LI)
Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”
50145 FIRENZE
Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine
50032 Borgo S. Lorenzo (FI)
Via B. Pampaloni 51,
50063 Figline Valdarno (FI)
Viale Europa 161,
58100 Grosseto
Viale Puccini 351
55100 S. Anna di Lucca (LU)
Via Petri
55049 Viareggio (LU)
Via S. Giovanni 53,
55036 Pieve Fosciana (LU)
Via Alberica 6,
54100 MASSA
Via Lerario 118,
57025 Piombino (LI)
Viale Bonaini 4,
56125 Pisa
Via Gentile 40,
51100 PISTOIA
Via Mazzini 143,
51015 Monsummano Terme (PT)
Via Galeotti 33,
59100 PRATO
Strada Massetana Romana 18,
53100 Siena
Via Liguria 2,
53034 Colle Val d’Elsa (SI)
Loc. S. Albino, c/o Centro Civico
53045 Montepulciano (SI)
Via Indipendenza N 12- 56025
Pontedera (PI)
Via Prov. Francesca Nord 224,
56022 Castelfranco di Sotto (PI)