Europa-Regioni - Istituto Grandi Infrastrutture

Anno 2015, Numero 866
11 marzo 2015
Tribunale R.G. n. 431/2008
Istituto Grandi Infrastrutture
APPALTI &CONCESSIONI
Europa e Regioni
Corte di Giustizia
12 febbraio 2015
Sentenza
causa C-396/13
La Corte chiarisce la nozione di «tariffe minime salariali» dei lavoratori distaccati
La direttiva relativa al distacco dei lavoratori prevede che, in materia di tariffe minime
salariali, le condizioni di lavoro e di occupazione garantite ai lavoratori distaccati siano fissate
dalla normativa dello Stato membro ospitante e/o, nel settore edile, dai contratti collettivi
dichiarati di applicazione generale nello Stato membro ospitante.
La legge finlandese relativa al distacco dei lavoratori prevede che il salario minimo sia una
retribuzione determinata sulla base di un contratto collettivo di applicazione generale.
, ha concluso, in Polonia e
secondo il diritto polacco, contratti di lavoro con 186 lavoratori prima di distaccarli presso la
sua succursale finlan
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centrale nucleare di Olkiluoto, nel comune di Eurajoki in Finlandia.
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in base ai contratti collettivi finlandesi di applicazione generale conclusi per le branche
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Dinanzi al Satakunnan sahkoaikeus (Tribunale di primo grado di Satakunta), il sindacato
sostiene che i contratti collettivi prevedono un calcolo della retribuzione minima dei
lavoratori basato su c
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lavoratori distaccati, in quanto il diritto polacco vieta la cessione di crediti derivanti da un
rapporto di lavoro.
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diti derivanti da rapporti di lavoro, possa impedire che
un sindacato presenti ricorso dinanzi a un giudice dello Stato membro ospitante per il
recupero dei crediti che gli sono stati ceduti da lavoratori distaccati. Esso chiede inoltre se la
direttiva sul distacco dei lavoratori debba essere interpretata nel senso che la nozione di
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tariffe minime salariali include gli elementi retributivi oggetto del procedimento principale,
quali definiti in un contratto collettivo di applicazione generale.
Nella sentenz
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vertenti sulle tariffe
minime salariali sono disciplinate, qualunque sia la legge applicabile al rapporto di lavoro,
dalla normativa dello Stato membro ospitante, ossia, nel caso di specie, la Finlandia. La Corte
rileva che non sussiste alcun motivo che pos
m
’ z
m
sindacato dinanzi al Satakunnan kaorakjaoikeus e, dunque, il diritto al ricorso effettivo
garantito dalla Carta.
La Corte ricorda poi che la direttiva persegue un duplice obiettivo: da un lato, mira a garantire
una leale concorrenza tra le imprese nazionali e quelle che svolgono una prestazione di servizi
z
’
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g
v
’
z
un nucleo di norme imperative di protezione minima dello Stato membro ospitante. Tuttavia,
la Corte sottolinea che la direttiva non ha armonizzato il contenuto sostanziale di tali norme,
sebbene essa fornisca talune informazioni in merito.
Pertanto, la Corte rileva che la direttiva fa espresso rinvio alla leg z
z
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membri. Da quanto precede la Corte giunge
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tariffe e i criteri ad esso applicati devono parimenti essere di competenza dello Stato membro
ospitante.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude che la direttiva non osta a un calcolo del
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v
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norme vincolanti e trasparenti, accertamento questo che spetta al giudice nazionale.
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Banca Europea Investimenti – BEI –
strumento di attuazione della politica UE
B I
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istituzioni UE e i 28 Stati membri per implementare le politiche portate avanti dalla
Commissione UE.
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B I:
I.
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B I
1 Prestiti (la larga maggioranza di attività: 90%
’
m
g
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; 2 Operazioni di
negoziazione finanziaria e 3)Consulenza finanziaria.
II.
Settori di intervento:
1) Innovazione / educazione
2) PMI: accesso alla finanza
3) Clima, Energia e ICT
4) Infrastrutture strategiche
III.
Capitale proprio:
1° g 2013 è v
243 MD €
adequacy ratio (rapporto mezzi propri-attività) del 28,7% a fine 2013.
IV.
Entità prestiti annuali: 717 m
€
dei capitali con emissione di bond.
V.
Addetti: circa 2000, tra cui lo staff tecnico di più di 300 ingegneri ed economisti in
funzione della valutazione dei progetti, con articolati uffici locali e una banca data
degli interventi che copre 50 anni di esperienza di gestione del rischio e di project
financing.
VI.
Condizioni di prestito: normalmente di lungo periodo e di valore non superiore al
50%
’m
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v
f
z
m
75%.
I tassi sono molto competitivi a scala internazionale, godendo la BEI della
valutazione massima delle agenzie di rating (TRIPLA A).
2013
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VII.
VIII.
Prestiti della BEI alle TENS (Infrastrutture trans europee, soprattutto di
trasporti e di energia) nel periodo 2004-2013: 75 m
€ , cui si deve
aggiungere il cofinanziamento degli Stati.
Fondo europeo di investimenti strategico – EPSI –
La BEI si avvale del proprio Fondo per gli interventi finanziari, sopratutto a favore
delle PMI.
Schema funzionamento piano Junker
Commissione UE
BEI
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione)
’11 f
2015
nella causa C-531/13
«Ambiente – Direttiva 85/337/CEE – V
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m
progetti pubblici e privati – Progetti soggetti o meno a valutazione – Trivellazioni
esplorative – P
14
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e gas naturale a fini
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gas – P
2
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II – N z
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III – N z
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avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte dal
Verwaltungsgerichtshof (Austria),nel procedimento
Marktgemeinde Straßwalchen e altri
contro
Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend,
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vento di:
Rohöl-Aufsuchungs AG,
Sentenza
m
g
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14
’
v 85 337
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m
determinati progetti pubblici e privati come modificata dalla direttiva 2009/31/CE .
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T
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Straßwalchen (Comune di Straßwalchen), nonché altri 59 ricorrenti nel procedimento
principale, e il Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministro federale austriaco
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Rohöl-Aufsuchungs AG ad effettuare una trivellazione esplorativa nel territorio della
Marktgemeinde Straßwalchen.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Verwaltungsgerichtshof ha deciso di sospendere il
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procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
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le delimitata temporalmente e nelle
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... g
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”
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14
direttiva [85/337].
In caso di risposta affermativa alla prima questione pregiudiziale, vengono poste le seguenti
ulteriori questioni:
2)
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14
v 85 337
una disposizione di diritto
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’
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14
v 85 337
’
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’“
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”.
3) Se la direttiva 85/337 debba essere interpretata nel senso che, in una situazione come
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m
tutti i progetti simili, in concreto tutte le perforazioni effettuate nel territorio comunale,
soltanto in base al loro effetto cumulativo».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Con decisione del Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend del 29 agosto 2011 la
Rohöl- f h g G h
’
119
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effettuare una trivellazione esplorativa nel territorio della Marktgemeinde Straßwalchen, fino
a 4 150 metri di profondità, senza valutazione del suo impatto ambientale. Tale decisione è
stata oggetto di ricorso dinanzi al Verwaltungsgerichtshof, ricorso proposto dalla
Marktgemeinde Straßwalchen e da altre 59 persone.
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trivellazione e, in caso
f .
In caso di presenza del giacimento, la Rohöl- f h g G h
’
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v
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v m
m di 1 000 000 m3, al fine di
appurare la convenienza economica della trivellazione. Secondo il giudice del rinvio, si
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prevede di estrarre tra 150 000 m3 e 250 000 m3 di gas al giorno e, parimenti, un massimo di
150 m3 di petrolio e 18 900 m3 di gas naturale associato al giorno. Gli idrocarburi così estratti
saranno bruciati mediante «gas flaring» nella piattaforma adiacente la trivellazione. Non è
previsto un allacciamento a un metanodotto.
I ricorrenti nel procedimento principale contestano la validità de ’
zz z
m
particolare a causa del fatto che la trivellazione esplorativa avrebbe dovuto essere sottoposta
v
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m
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14
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direttiva 85/337, il quale prevede che l’
z
g
sottoposta ad una valutazione di impatto ambientale qualora, da un lato, essa avvenga «a fini
mm
’
v
g
v
.
Il giudice del rinvio si chiede anzitutto se una trivellazione esplorativa avvenga «a fini
commerciali» quando è diretta solo a verificare la convenienza economica di un giacimento.
Esso ritiene inoltre che il volume totale di idrocarburi che possono essere estratti in tale
ambito sia relativamente ristretto, dal momento che il quantitativo di gas naturale la cui
estrazione è stata autorizzata nel caso di specie è limitato ad un volume pari a solo due volte
g g
v
14
’
g
I
rettiva 85/337.
Sulla prima questione
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il punto 14
’
g
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v 85 337
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esplorativa, come quella di cui a
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’
z
v
g
f
m
v
z
commerciale di un giacimento, rientri nel campo di applicazione di tale disposizione.
Risulta tuttavia
’
v
14
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g
v 85 337
che il campo di applicazione di tale disposizione non si estende alle trivellazioni esplorative.
I f
z
g ’
g
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v
z
impatto ambientale
ai quantitativi di petrolio e di gas naturale che si progetta di estrarre. A tal fine essa prevede
soglie che devono essere superate giornalmente, circostanza che indica che essa riguarda
g
h
’ razione continua di quantitativi
relativamente importanti di idrocarburi.
Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alla prima questione dichiarando
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14
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v 85 337 v’
che una
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v
z
v
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m
’ m
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v
’
z
v
g
f
m
convenienza commerciale di un giacimento, non rientra nel campo di applicazione di tale
disposizione.
Sulla seconda questione
Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda
questione.
Sulla terza questione
Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la direttiva 85/337
debba essere interpretata nel senso che, per stabilire se una trivellazione esplorativa come
m
gg
’
g
v
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m
m
’
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te sia tenuta a considerare solo gli effetti cumulativi dei
progetti simili; nel caso di specie, secondo il giudice del rinvio, tutte le trivellazioni effettuate
nel territorio comunale.
m
v
’ vv
g
g f 47
usioni, dal momento che
tale questione si pone solo in caso di risposta affermativa alla prima questione, il giudice del
rinvio sembra presupporre che, nella controversia di cui è adito, un obbligo di valutazione di
impatto ambientale possa risultare solo
’
4
g f 1
v 85 337
m
14
’
g
I
v .
Tale premessa è tuttavia erronea, dal momento che, come risulta dai punti 27 e 30 della
presente sentenza, un siffatto obbligo può
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4
g f 2
v
85 337
m
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’
g
II
v .
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creata dal ’
267 TFU
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g
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utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In tale prospettiva spetta alla
Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. Inoltre la Corte può
z
m
’U
g
nazionale non ha fatto riferimento nelle questioni pregiudiziali.
Occorre pertanto rispondere alla terza questione alla luce degli obblighi che possono derivare
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’
4
’
g f 2
g
II
v 85 337
m
2
v .
27
z è
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’
4
g f 2,
della direttiva 85/337, gli Stati membri determinano, mediante un esame caso per caso o
m
g
f
g
’
g
II
v
debbano essere sottoposti a una valutazione di impatto ambientale.
P
f
z
g
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4
paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337 conferisce certamente agli Stati membri un
margine di discrezionalità al riguardo. Tuttavia detto margine di discrezionalità trova i suoi
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’
g
’
2
g f 1
v
’m
m
g
v
v
m
particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione (sentenza Salzburger
Flughafen, C‑ 244/12, EU:C:2013:203, punto 29).
I
g
’
4
g f 2
v
85/337 hanno lo scopo di agevolare la valutazione delle caratteristiche concrete di un
g
f
gg
’
g
v
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m
m
(sentenza Salzburger Flughafen, EU:C:2013:203, punto 30).
Ne risulta che le autorità nazionali competenti, investite di una domanda di autorizzazione di
g
’
g
II
v
v
v g
m
f
’
g
III
v
procedere ad una valutazione di impatto ambientale (v., in tal senso, sentenza Mellor, C75/08, EU:C:2009:279, punto 51).
A tale riguardo, dal punto 1 di tale allegato III risulta che occorre valutare le caratteristiche di
un progetto, in particolare, rispetto ai suoi effetti cumulativi con altri progetti. Infatti la
m
z
’ ff
m
v
g
g
ò
v
’
g
v
z
v
m
altri progetti, esso possa avere un notevole impatto ambientale (v., in tal senso, sentenza
Brussels Hoofdstedelijk Gewest e a., EU:C:2011:154, punto 36).
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
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1) I
14
’
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I
v 85 337 C
C s g , del 27 giugno
1985,
v
z
’
g
pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo
C sg ,
23
2009,
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una
v
z
s
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,
’
q
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v
g s
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determinare la convenienza commerciale di un giacimento, non rientra nel campo di
applicazione di tale disposizione.
2) L’
4,
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v 85 337,
f
v
2009 31,
s s
2,
),
’
g
II
v ,
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s s
’
g
v
z
una trivellazione in profondità, come la trivellazione esplorativa di cui al procedimento
principale, può derivare da tale disposizione. Le autorità nazionali competenti devono
pertanto esaminare specif
s ,
’
g
III
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2009/31, si debba procedere ad una
valutazione di impatto ambientale. In tale contesto, si deve in particolare stabilire se
’
s ’ambiente delle trivellazioni esplorative possa, a causa degli effetti di altri
progetti, essere maggiore che in assenza dei medesimi. Tale valutazione non può
dipendere dai confini comunali.
P
’
zz z
z
finanziamento, la BEI si avvale, oltre che dei
ff
’s
s
s
f ss ,
del Comitato tecnico, chiamato a valutare gli investimenti e a determinare il rischio
relativo.
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