Tutti gli ingegneri sono tenuti a fare formazione continua? L’obbligo riguarda tutti i professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri. Il Regolamento parla di “professionista” così come definito dal DPR 137/2012 (art. 1, comma 1), ovvero l’esercente la “professione regolamentata”, definita dallo stesso DPR come l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al l’accertamento delle specifiche professionalità. Si noti che già anche il Codice Deontologico degli Ingegneri poneva in capo agli iscritti all’Albo l’obbligo di “migliorare ed aggiornare la propria abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti e della collettività per raggiungere il miglior risultato correlato ai costi e alle condizioni di attuazione “ (punto 1.6); ora tale obbligo viene quantificato, fissando una soglia minima di crediti formativi, e sanzionato nel caso si vada sotto a questa soglia. 65 COSTRUTTORI l ARCHITETTI l Da quando è obbligatoria la formazione continua per gli ingegneri? La formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri è stata prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, che ha introdotto riforme che coinvolgono tutti gli ordini professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri ecc.), tra cui la formazione continua: in particolare all’art. 7 comma 3 il DPR demandava ai vari consigli nazionali (nel caso degli ingegneri, il CNI) la definizione delle modalità e delle condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti, attraverso l’emanazione di un regolamento da pubblicarsi entro un anno dall’entrata in vigore del DPR. Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha assolto tale compito attraverso l’emanazione del Regolamento per l’aggiornamento della Competenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. Nel regolamento (art.13) INGEGNERI LA FORMAZIONE CONTINUA: OBBLIGHI ED ESENZIONI viene specificato che l’obbligo di aggiornamento della competenza professionale decorre dal 1° gennaio del 2014. Gli Ordini territoriali avevano come scadenza il 31 gennaio 2014 per comunicare al CNI le attività formative previste per il 2014, nonché i corsi erogati nel 2013 ai quali sono assegnabili crediti formativi; tali scadenze sono poi state posticipate al 31/03 per quanto riguarda la comunicazione delle attività formative organizzate dal 1° gennaio 2013 al28 febbraio 2014 (Circolare CNI n. 332/2014) e al 28/2 per le attività formative previste per il 2014 (Circolare CNI n. 315/2014). Per gli eventi organizzati con inizio entro il 28 Febbraio i singoli Ordini sono esonerati dalla comunicazione al CNI prevista dalle linee di indirizzo per tutte le attività formative; anche le attività formative dei primi due mesi del 2014 seguono quindi la procedura degli eventi del 2013. Scopo di questo articolo è fornire un quadro complessivo dello stato dell’arte in materia di formazione continua per gli ingegneri, materia oggetto di recenti evoluzioni legislative e che ha ufficialmente preso il via dal 1° gennaio 2014. La formazione continua per gli ingegneri, introdotta dall’articolo 7 del DPR 137/2012, è disciplinata dal Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale (in seguito Regolamento), pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, e dalle relative Linee di Indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) il 13/12/2013. I Ingegnere libero professionista e vice-presidente ASSIABO con la collaborazione di Gdl Formazione dell’Ordine di Bologna (Marco Gasparini, Claudio Lantieri, Simona Tondelli) 5_2013 DARIO VANNINI I Obblighi, attività formative e organizzazione a livello nazionale e locale ANNO LXVIII Ingegnere Gruppo EDEN e consigliere ASSIABO I SONIA SUBAZZOLI 735 VIA ALLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI INGEGNERI Ci sono casi di esenzione dall’obbligo della formazione continua? Il Regolamento prevede alcuni casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale (art. 11). L’esonero può essere concesso da parte degli Ordini territoriali, previa domanda da parte dell’iscritto, nei seguenti casi: a) maternità o paternità, per un anno; b) servizio militare volontario e servizio civile; c) grave malattia o infortunio; d) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore. Come si assolve all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale? L’aggiornamento della competenza professionale può essere realizzato tramite attività di formazione professionale continua, che nel regolamento sono distinte in: - attività non formali: corsi, convegni, conferenze, visite tecniche ecc.; - attività informali: pubblicazioni qualificate, brevetti, partecipazione qualificata a gruppi di lavoro e commissioni tecniche ecc.; - attività formali: master, dottorati di ricerca, corsi universitari con esame finale. Ogni attività dà diritto a un certo numero di Crediti Formativi Professionali (CFP), che sono l’unità di misura della formazione professionale continua e sui quali sono definite le soglie minime per l’esercizio della professione. DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA SI RIPORTA BREVE ESTRATTO DELLA CIRCOLARE CNI N. 333 DEL 27/02/2014 Il CNI, nel tentativo di ristabilire un corretto principio di equità fiscale e consentire, così, ai professionisti di conseguire un minor esborso fiscale, ha avviato in raccordo con la Rete delle Professioni Tecniche, una serie di iniziative a livello parlamentare, per rendere interamente deducibili le spese di formazione e modificare, in tal senso, il Testo Unico sulle imposte dei Redditi. Un primo risultato è stato conseguito lo scorso 19 febbraio, in sede di approvazione definitiva (Atto senato n.1299), con modificazioni, del DL 145/2013 Destinazione 66 Italia. Il Governo ha, infatti, accolto l’ordine del giorno G101 (testo 2) presentato dai senatori Caridi e Mancuso, e si è impegnato formalmente a valutare la possibilità di modificare le norme del Testo Unico delle imposte su redditi, introducendo, a favore dei professionisti, la deducibilità integrale delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua e relative spese di viaggio e soggiorno, che sulla base dell’attuale normativa, possono essere portate in deduzione, solamente, nella misura del 50%. I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP). I grafici riportati in queste pagine mostrano alcune simulazioni di andamento dei crediti per un professionista iscritto all’Ordine in base alle attività formative svolte nel 2013, nel 2014 e negli anni a venire. (vedi grafici 1-6). Quanti crediti servono per esercitare la professione? Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 crediti (CFP). In questa fase iniziale del sistema di formazione continua tutti gli ingegneri partono con un accredito iniziale di 60 crediti, pertanto tutti sono “in regola”. Anno per anno si possono aggiungere crediti attraverso le varie attività di aggiornamento professionale descritte nel seguito dell’articolo. Inoltre, ogni anno, 15 CFP si ottengono in seguito all’autocertificazione dell’interessato che dichiara di avere esercitato attività professionale nell’anno solare di riferimento (caso 1 apprendimento non formale riportato nell’Allegato A del Regolamento). Quanti crediti vengono assegnati in partenza? Come funziona anno dopo anno? Agli iscritti all’albo degli Ingegneri, alla data di entrata in vigore dell’obbligo formativo (1° gennaio 2014) vengono accreditati 60 crediti formativi di partenza, indipendentemente dai corsi seguiti negli anni precedenti. Per chi avesse seguito attività formative organizzate da un Ordine territoriale nell’anno precedente (2013), queste possono essere riconosciute per un massimo di ulteriori 60 crediti formativi (vedi FAQ al termine dell’articolo per ulteriori approfondimenti). Si sottolinea come tale possibilità si applica alle sole attività formative erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (poi prorogato al Grafico 1 - Crediti di formazione professionali (CFP) attribuiti ad un professionista all’entrata in vigore dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ovvero dal 1° gennaio 2014, senza alcuna attività formativa pregressa, in corso o prevista. Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che non abbia svolto nessuna attività formativa nel 2013, che non abbia intenzione di svolgere attività formative negli anni successivi e che non autocertifichi alcun aggiornamento professionale derivante dalla propria attività professionale: come si nota dal grafico il professionista è in regola fino al 31/12/2015, ultimo giorno di rispetto della soglia minima di 30 CFP Grafico 2 - CFP al 1° gennaio 2014 di un professionista che abbia maturato 60 crediti nel 2013. Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che nel 2013 abbia svolto attività formative tali da raggiungere il massimo dei CFP cumulabili, e che non abbia intenzione di svolgere attività formative negli anni successivi: come si nota dal grafico il professionista è già in regola fino al 31/12/2017, ultimo giorno di rispetto della soglia minima di 30 CFP, senza peraltro contare le autocertificazioni (vedi grafico 3). Dal 2015 può comunque fare ulteriori attività formative, senza però andare mai oltre la soglia massima di 120 crediti cumulabili Grafico 3 - Andamento dei crediti formativi di un professionista che eserciti regolarmente attività professionale Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che non abbia svolto nessuna attività formativa nel 2013 e che non abbia intenzione di svolgere attività formative negli anni successivi, ad eccezione dell’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativo-professionale nel campo dell’ingegneria: come si nota dal grafico con le sole autocertificazioni legate all’attività professionale dimostrabile (15 CFP/anno) il professionista è in regola per tutto il triennio 2014-2016. Per i primi tre anni il professionista può pertanto decidere di non seguire attività formative come corsi e convegni senza nessuna ripercussione sull’esercizio della professione, mentre trascorso questo periodo deve mettere in conto attività formative per “essere in regola” anche per gli anni successivi Grafico 4 - Andamento CFP di un professionista che eserciti regolarmente attività professionale e voglia posticipare il più possibile le attività di aggiornamento della competenza professionale Il grafico mostra l’andamento dei crediti di un professionista che non abbia svolto attività formative nel 2013 e che intenda minimizzare, nonché posticipare il più possibile, la partecipazione ad attività per l’aggiornamento della competenza professionale. Come illustrato dal grafico 3, visti i 60 CFP assegnati al 1° gennaio 2014 e la possibilità di autocertificare 15 CFP all’anno, il professionista può posticipare l’aggiornamento professionale fino al 2016: nel corso del 2016 deve svolgere attività formative per almeno 15 CFP; in modo da arrivare al 1° gennaio 2017 con 30 CFP all’attivo, dati dalle attività formative seguite nel 2016 sommate all’aggiornamento autocertificato Grafico 5 - Andamento CFP di un professionista che dal 2014 svolga regolarmente attività formative per 10 crediti all’anno. Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che non abbia svolto attività formative nel 2013 e che intenda fare un aggiornamento “soft” per mantenersi in regola per l’esercizio della professione. Come illustrato dal grafico 2, visti i 60 CFP assegnati al 1° gennaio 2014 e la possibilità di autocertificare 15 CFP all’anno, maturando 5 CFP all’anno a partire dal 2014 il professionista rimane “in regola” fino alla fine del 2017 Grafico 6 - CFP assegnati al momento della prima iscrizione ad un ordine professionale. Il numero di crediti accreditato al professionista al momento della prima iscrizione all’ Albo varia in base al numero di anni trascorso tra l’abilitazione all’esercizio della professione (superamento dell’esame di stato) e l’iscrizione stessa, come mostrato dal grafico: in caso di iscrizione entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione vengono accreditati 90 CFP, con iscrizione dopo 2 e fino a 5 anni dall’abilitazione 60 CFP, oltre i 5 anni dall’abilitazione 30 CFP 67 28/2/2014) dagli Ordini territoriali, che ai sensi del Regolamento sono, ad oggi, gli unici organismi autorizzati ex lege all’erogazione di attività formative riconoscibili ai fini dell’ottenimento di CFP. Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Anno per anno, il professionista può maturare crediti formativi partecipando alle attività di formazione, meglio dettagliate nel seguito dell’articolo, oppure autocertificando il proprio aggiornamento derivato dall’attività professionale (massimo 15 CFP/anno). Partecipando a corsi di formazione, convegni e seminari, ad esempio, si matura 1 credito per ogni ora di corso seguita. Non vi è un massimo di crediti maturabili per anno; vi è però un massimo di crediti cumulabili, a prescindere dall’attività formativa svolta, fissato dal Regolamento in 120 crediti; ciò significa che non c’è limite al numero di attività formative a cui si può partecipare, ma solo i primi 120 crediti maturati nell’anno concorrono ad assolvere l’obbligo della formazione continua. Cosa succede se si scende sotto la soglia minima? Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni professionista 30 crediti dal totale posseduto; al raggiungimento degli zero crediti non vengono attuate ulteriori detrazioni. Il Regolamento specifica (art. 12 Sanzioni) che qualora un iscritto eserciti la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ovvero con meno di 30 crediti formativi all’attivo, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari. Quanti crediti vengono assegnati ai nuovi iscritti all’Ordine? AI momento dell’iscrizione all’ Albo viene accreditato al professionista un certo numero di crediti, che varia in Immagine 1 68 base al numero di anni trascorso tra l’abilitazione all’esercizio della professione (superamento dell’esame di stato) e l’iscrizione stessa: - in caso di prima iscrizione entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP; - in caso di prima iscrizione dopo 2 e fino a 5 anni dall’abilitazione: 60 CFP; - in caso di prima iscrizione dopo 5 anni dall’abilitazione: 30 CFP. L’obbligo formativo per i neoiscritti comprende 5 crediti sull’etica e la deontologia professionale, da conseguire obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. In caso di trasferimento da un Ordine ad un altro, il numero di crediti accreditati resta quello che si aveva presso l’Ordine di provenienza. LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: NON SOLO CORSI Il Regolamento dedica ben tre articoli (articoli 4, 5 e 6) e un allegato (Allegato A) alla descrizione precisa e puntuale di tutte le attività formative che danno diritto all’ottenimento di crediti formativi e che pertanto contribuiscono all’aggiornamento della formazione professionale continua degli ingegneri, e anche le Linee di Indirizzo forniscono importanti dettagli e chiarimenti su questi aspetti. Come già detto, le attività formative vengono suddivise in tre gruppi, per ciascuno dei quali varia la modalità di attribuzione dei crediti: - Non formali: come corsi, convegni, seminari, conferenze, visite tecniche ecc.; - Informali: come pubblicazioni, brevetti, partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni tecniche ecc.; - Formali: come master, dottorati di ricerca, corsi universitari con esame finale. Immagine 2 Vediamo nel dettaglio come si traducono a livello operativo queste distinzioni. Quanti crediti si possono acquisire partecipando a corsi e convegni? I corsi e i convegni rientrano in quelle che il regolamento chiama “attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale”, assieme a conferenze, eventi, visite tecniche, stages formativi. Per queste attività 1 ora di partecipazione equivale a 1 credito formativo professionale (CFP) maturato, con alcune soglie meglio specificate all’Allegato A del Regolamento (vedi immagine 1) e obblighi minimi di presenza dettagliate nelle Linee di indirizzo. Per eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, ad esempio, i crediti sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista. Tutti i corsi e i convegni danno diritto a crediti formativi? Sono riconosciute tutte le attività di formazione frontale o a distanza organizzate dagli Ordini territoriali, e tutte quelle organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI. Il numero di crediti assegnati dall’Ordine territoriale sul cui territorio si svolge l’evento hanno validità sull’intero territorio nazionale. Gli enti che ottengono dal CNI l’accreditamento sia della propria struttura che di un corso, possono replicare il corso su più sedi in tutto il territorio nazionale; se l’ente viene accreditato solo per la struttura formativa come “ente formatore”, dovrà chiedere l’accreditamento dei singoli corsi organizzati presso l’Ordine territoriale competente. Attività come docenze, pubblicazioni e brevetti danno diritto a crediti formativi? Pubblicazioni e brevetti rientrano in quelle che il regolamento chiama “attività di formazione professionale continua per l’apprendimento informale”; all’interno di questa tipologia ricadono anche la partecipazione a gruppi di lavoro, commissioni tecniche, la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato e ad interventi di carattere sociale e umanitario. Rientrano tra le attività informali anche un aggiornamento legato all’attività professionale, dimostrabile, o la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine. Per queste attività, vista l’estrema varietà delle casistiche, il numero di crediti ottenibili e le soglie massime di crediti maturabili per ogni attività all’anno vengono illustrati nel dettaglio all’Allegato A del Regolamento (vedi immagine 2). Per quanto riguarda invece le docenze, le Linee di Indi- 69 Immagine 3 rizzo chiariscono come un professionista che sia anche docente nell’ambito di attività di formazione professionale continua per la quale sono riconosciuti CFP potrà maturare 1 CFP per ogni ora di docenza, per un massimo di 15 CFP/anno. I master, i dottorati e i corsi universitari danno diritto a crediti formativi? I master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca e la frequenza a corsi universitari con esame finale rientrano in quelle che il regolamento chiama “attività di formazione professionale continua per l’apprendimento formale”. Esse danno diritto ad un massimo di 30 CFP/anno, come illustrato all’Allegato A del Regolamento (vedi immagine 3). ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NON FORMALE: CHI PUÒ SVOLGERLE? Tali attività di formazione, frontale o a distanza, sono organizzate dagli Ordini territoriali, nell’ambito di indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale anche, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DPR 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art.7 del regolamento. Il numero di CFP assegnato dall’Ordine territoriale organizzatore ha validità sull’intero territorio nazionale. Inoltre sono riconosciute dagli Ordini territoriali e dal CNI le attività di formazione frontale organizzate rispettivamente nel territorio di competenza o nazionale da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art.7 del presente regolamento (cfr. paragrafo successivo). Il numero di CFP 70 assegnato dall’Ordine territoriale o dal CNI ha validità sull’intero territorio nazionale. Il CNI, inoltre, può riconoscere singole attività di formazione per l’apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell’allegato A; in questo caso viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività. AUTORIZZAZIONE ENTI PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE NON FORMALE Il CNI può autorizzare associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti all’organizzazione attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai fini del conseguimento di CFP ex articolo 7 del Regolamento. Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione devono richiederla al CNI, secondo le istruzioni di cui all’allegato B del Regolamento, nel quale vengono puntualmente descritte le capacità richieste alle strutture: economiche e giuridiche (tabella A), infrastrutturali e logistiche (tabella B), logistiche (tabella C); vengono inoltre descritti i requisiti di competenza professionale (tabella D) e di efficacia delle attività formative (tabella E). I requisiti di cui alla Tabella A dell’Allegato B del Regolamento (concernenti le capacità economiche e giuridiche) devono essere posseduti esclusivamente dal soggetto istante, secondo la propria forma giuridica (società, consorzio, cooperativa, ditta individuale, ecc.). Quelli di cui alle Tabelle B, C e D dell’Allegato B (relativi, rispettivamente, alle capacità infrastrutturali e logistiche, alle capacità logistiche e alle competenze professionali) possono essere dimostrati avvalendosi di quelli di operatori economici terzi (in base al c.d. istituto dell’avvalimento), fatti salvi i requisiti concer- nenti la sicurezza sul lavoro, il cui possesso deve essere dimostrato sia dal soggetto istante, sia dall’eventuale operatore economico terzo. I soggetti di nuova costituzione che presentino istanza di autorizzazione al CNI si intendono esonerati dal possesso di alcuni requisiti previsti dalla Tabella B dell’Allegato B dello stesso, quali, ad es., quelli concernenti la verifica del fatturato della precedente attività nel settore. In tali casi, viene rilasciata un’autorizzazione provvisoria per 12 mesi, al termine dei quali, previa verifica delle attività svolte nel corso dell’anno, verrà rilasciata l’autorizzazione definitiva. Nel presentare istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, frontale o a distanza, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di: 1. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori e, contestualmente, richiedere l’assegnazione di CFP per specifiche attività formative, che, una volta concessa, consentirà l’organizzazione di tali attività a livello nazionale; 2. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in qualità di soggetti formatori, evitando di richiedere la contestuale assegnazione di CFP per specifiche attività formative. In questo caso, le associazioni di iscritti agli Albi e gli altri soggetti potranno richiedere tale assegnazione successivamente: − al CNI, nel caso in cui le attività formative siano destinate a essere erogate a livello nazionale; − ai singoli Ordini territoriali nelle cui rispettive province di competenza sono destinate a essere erogate le attività formative. L’istanza di autorizzazione e di contestuale assegnazione dei CFP per specifiche attività formative prevede il versamento, da parte del soggetto istante, di un’unica quota di Diritti di Segreteria. In caso di successiva richiesta di assegnazione di CFP, tali Diritti dovranno, invece, essere corrisposti per ogni singola richiesta rivolta al CNI o agli Ordini territoriali di competenza. L’autorizzazione vale due anni e può essere revocata qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata; l’assegnazione di CFP per singole attività formative, invece, ha validità di un anno. Gli Ordini possono fare controlli a campione sugli eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla formazione erogata ai propri iscritti. FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, BANCA DATI DATI ON-LINE E ANAGRAFE NAZIONALE DEI CFP Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti, definire il riconoscimento di singole attività formative non comprese tra quelle indicate nell’allegato A. È inoltre istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in termini di CFP. Gli Ordini territoriali, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. e), hanno il compito di comunicare al CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale (cfr. paragrafo successivo). Infine è istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali. Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole attività formative, provvede ad inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei CFP conseguiti da questi ultimi. In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo all’iscritto, l’obbligo di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) del Regolamento di tempestiva comunicazione al competente Ordine. Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal CNI. La piattaforma del CNI è accessibile all’indirizzo http:// www.formazionecni.it/ Si ricorda inoltre che gli iscritti sono tenuti, oltre alla già citata tempestiva comunicazione di attività formative non organizzate, alla conservazione della documentazione attestante i CFP conseguiti da presentare, a richiesta, in caso di controllo. 71 FUNZIONI DEGLI ORDINI TERRITORIALI, CFP ATTIVITÀ NON FORMALI ANNO 2013 E ADEMPIMENTI IN VIGORE DAL 2014 Dal punto di vista organizzativo, gli Ordini territoriali non necessitano dell’autorizzazione del CNI per l’acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per l’organizzazione delle attività formative: gli Ordini, cui fa capo la responsabilità scientifica delle attività formative, possono cioè affidare a società private attività organizzative di tipo segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico. Gli Ordini territoriali possono inoltre organizzare eventi formativi in cooperazione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico, le quali devono invece presentare istanza di autorizzazione al CNI, ex art. 7 del Regolamento, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo. Per quanto concerne il controllo delle attività formative, l’Ordine territoriale di competenza vigila sull’efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli iscritti: nel caso di eventi formativi organizzati su più giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90% del tempo di durata complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento formativo. Gli Ordini territoriali devono infine comunicare al CNI, secondo apposite modalità, l’elenco delle offerte formative programmate che verranno pubblicate sulla piattaforma nazionale. Per quanto concerne le attività formative non formali erogate dagli Ordini territoriali nel 2013 si fa riferimento all’art. 13 comma 3 del Regolamento, che può essere applicato alle sole attività erogate dal dagli Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati ex lege all’erogazione di attività formative riconoscibili ai fini dell’ottenimento di CFP. In tal senso: − sono riconosciuti i CFP conseguiti tramite la partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge (abilitanti o di aggiornamento delle abilitazioni conseguite, quali, ad es. corsi ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011), organizzati dagli Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento; 72 − sono riconosciuti i CFP per le attività formative per cui l’Ordine abbia rilasciato o sia in grado di rilasciare attestato di partecipazione; − l’ammontare massimo di CFP riconoscibili per l’anno 2013 è pari a 60. Dal 2014 la mole dei dati richiesti aumenta considerevolmente e richiederà da parte degli Ordini territoriale un notevole impegno per sistematizzare le informazioni relative agli eventi formativi in programma; alle informazioni precedenti si aggiungono infatti dati più precisi su docenti, segreteria organizzativa, sponsor, obiettivi del corso o seminario, quote di partecipazione ecc. COSA FA NELLO SPECIFICO L’ORDINE DI BOLOGNA (A cura del Gdl Formazione dell’Ordine di Bologna) L’Ordine Ingegneri di Bologna ha costituito un gruppo di lavoro che sta affrontando tutte le tematiche riguardanti la formazione, anche mediante la cooperazione con gli altri gruppi di lavoro. Il gruppo lavora a stretto contatto con gli altri Ordini della Federazione regionale dell’Emilia Romagna, con l’obiettivo di condividere le principali decisioni sul territorio Regionale, oltre che di attuare una programmazione delle attività in maniera omogenea sul territorio regionale. Al fine di programmare al meglio l’attività formativa, è stata chiesta la collaborazione di tutti gli iscritti attraverso la compilazione di un breve questionario online, dal quale sono emerse le principali necessità dei Colleghi. Si è pertanto deciso di attivare, presso la sede dell’Ordine, uno sportello front office a cui gli iscritti possono rivolgersi per avere tutti i chiarimenti e l’assistenza necessaria su qualsiasi tema riguardante l’aggiornamento delle competenze. Lo sportello è attivo dal 4 febbraio, tutti i martedì pomeriggio, ed è presidiato dall’Ing. Michela Contini. E’ stata inoltre predisposta una casella email dedicata (formazione@ordingbo.it) e una sezione del sito http:// www.ordingbo.it/index.php/formazione/ nella quale sono inserite tutte le informazioni utili, quali ad esempio l’elenco delle attività del 2014, l’elenco dei corsi del 2013 per le quali sono riconosciuti CFP, le ultime novità dal CNI, ecc. In particolare, per quanto riguarda le attività del 2014, il consiglio dell’Ordine ha deliberato – in sintonia con la Federazione – di garantire a tutti gli iscritti la fruizione di attività seminariali e/o convegnistiche gratuite, che consentano di adempiere all’obbligo di aggiornamento senza ulteriori oneri a carico degli iscritti. I gruppi di lavoro si sono già attivati in tal senso, e nei LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE DI BOLOGNA (A cura del Gdl Formazione e dello sportello front office dell’Ordine di Bologna) Dopo una prima fase di avvio dello sportello front office sono già giunte numerose richieste dai Colleghi; si riportano nel seguito alcune delle domande più frequenti, rimandando per ulteriori informazioni alla pagina web dedicata (http://www.ordingbo.it/index.php/ formazione/) o allo sportello front office. Esiste un calendario della attività formativa del 2014 organizzate dall’Ordine o da altri enti e valide ai fini dell’aggiornamento? Sul sito dell’ordine, nella pagina dedicata alla formazione, verrà pubblicato e periodicamente tenuto aggiornato l’elenco delle attività organizzate dall’Ordine. Inoltre sulla piattaforma del CNI (http://www.formazionecni.it/) è consultabile la banca dati on-line di tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale, di cui all’art.4, comma 6, del regolamento. Ho frequentato un corso nel 2013 tenuto dall’associazione/ente xyz. Durante il corso è stato detto che probabilmente sarebbero stati riconosciuti i crediti. Come devo fare per avere il riconoscimento dei CFP? Ai sensi dell’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO e del punto 6 delle linee di indirizzo alla data del 1°gennaio 2014 a ciascun iscritto all’Albo degli ingegneri verranno accreditati 60 CFP, mentre agli iscritti dal 1°gennaio 2014 in poi (data prorogata al 28 febbraio) verrà accreditato il numero iniziale di CFP previsto dall’art. 3, comma 8 del Regolamento. L’art. 13, comma 3 del Regolamento si applica alle sole attività formative di apprendimento non formale, di cui all’Allegato A, erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati ex lege all’erogazione di attività formative riconoscibili ai fini dell’ottenimento di CFP. In sostanza, dunque, non vengono riconosciuti CFP per attività formative organizzate da enti o associazioni nel 2013 ma solo per le attività organizzate dagli Ordine. Nella pagina dedicata alla formazione dell’Ordine di Bologna, è presente l’elenco delle attività del 2013 per le quali verranno riconosciuti i CFP. Per corsi seguiti nel 2013 organizzati da altri Ordini territoriali, vi invitiamo a contattare l’Ordine di competenza. prossimi giorni sarà pubblicato sul sito un primo elenco di attività programmate. A queste attività saranno affiancati alcuni corsi strutturati, anche con la collaborazione di altri enti o associazioni. Come faccio ad avere il riconoscimento dei crediti per l’attività professionale svolta nel campo dell’ingegneria (apprendimento informale)? L’allegato A del regolamento prevede l’attribuzione di fino a un massimo di 15 CFP/anno per apprendimento informale legato all’attività professionale dimostrabile. L’iscritto può autocertificare direttamente all’Anagrafe Nazionale mediante un apposito modulo che verrà predisposto dal CNI. L’autocertificazione potrà essere effettuata entro il 30 novembre di ogni anno del conseguimento, ai sensi del punto 1.4 delle Linee d’Indirizzo. L’iscritto ha comunque l’obbligo di comunicazione all’Ordine Territoriale di appartenenza (art. 10, comma 1, lettera a, del regolamento). Svolgo attività di lavoro dipendente presso l’azienda xyz (pubblica o privata), che eroga direttamente corsi di aggiornamento per i propri dipendenti. E’ previsto il riconoscimento dei CFP per questi corsi? Ai sensi del punto 1.8 delle linee di indirizzo, se l’ente o l’azienda opera in cooperazione o convenzione con gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7 del Regolamento. In tal caso, spetta a quest’ultimi la responsabilità scientifica dei contenuti della formazione e l’attestazione dei CFP, che avviene secondo le modalità definite dal Regolamento. Se l’ente o l’azienda non opera in cooperazione con gli Ordini Territoriali o con gli altri soggetti abilitati dal Regolamento, sono riconoscibili comunque i CFP per aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15 CFP/anno. Mi sono iscritto al corso xxx organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di yyy (non Bologna) in partenza nei prossimi giorni. Come devo fare per avere i CFP? L’attribuzione dei crediti è compito dell’Ordine territoriale di competenza, pertanto la invitiamo a contattare l’Ordine di pertinenza. Mi sono iscritto al corso xxx organizzato dall’associazione/ente yyy in partenza nei prossimi giorni. Come devo fare per avere i CFP? Ad oggi, gli unici soggetti che possono erogare crediti formativi sono gli Ordini territoriali e le associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti accreditati al CNI (art. 7 del regolamento). Consigliamo pertanto di chiedere informazioni all’ente/associazione che organizzerà l’evento. 73
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