VIA ALLA FORMAZIONE CONTINUA PER GLI INGEGNERI

Tutti gli ingegneri sono tenuti a fare formazione continua?
L’obbligo riguarda tutti i professionisti iscritti all’Albo
degli Ingegneri.
Il Regolamento parla di “professionista” così come
definito dal DPR 137/2012 (art. 1, comma 1), ovvero l’esercente la “professione regolamentata”, definita dallo
stesso DPR come l’attività, o l’insieme delle attività, il
cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in
ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o al l’accertamento delle specifiche
professionalità. Si noti che già anche il Codice Deontologico degli Ingegneri poneva in capo agli iscritti all’Albo l’obbligo di “migliorare ed aggiornare la propria
abilità a soddisfare le esigenze dei singoli committenti
e della collettività per raggiungere il miglior risultato
correlato ai costi e alle condizioni di attuazione “ (punto 1.6); ora tale obbligo viene quantificato, fissando una
soglia minima di crediti formativi, e sanzionato nel caso
si vada sotto a questa soglia.
65
COSTRUTTORI
l
ARCHITETTI
l
Da quando è obbligatoria la formazione continua per gli
ingegneri?
La formazione continua dei professionisti iscritti all’Albo degli Ingegneri è stata prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.137, che ha
introdotto riforme che coinvolgono tutti gli ordini professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri ecc.),
tra cui la formazione continua: in particolare all’art. 7
comma 3 il DPR demandava ai vari consigli nazionali
(nel caso degli ingegneri, il CNI) la definizione delle modalità e delle condizioni per l’assolvimento dell’obbligo
di aggiornamento da parte degli iscritti, attraverso l’emanazione di un regolamento da pubblicarsi entro un
anno dall’entrata in vigore del DPR.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha assolto tale
compito attraverso l’emanazione del Regolamento per
l’aggiornamento della Competenza professionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013. Nel regolamento (art.13)
INGEGNERI
LA FORMAZIONE CONTINUA:
OBBLIGHI ED ESENZIONI
viene specificato che l’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale decorre dal 1° gennaio del
2014.
Gli Ordini territoriali avevano come scadenza il 31 gennaio 2014 per comunicare al CNI le attività formative
previste per il 2014, nonché i corsi erogati nel 2013 ai
quali sono assegnabili crediti formativi; tali scadenze
sono poi state posticipate al 31/03 per quanto riguarda
la comunicazione delle attività formative organizzate dal 1° gennaio 2013 al28 febbraio 2014 (Circolare CNI
n. 332/2014) e al 28/2 per le attività formative previste
per il 2014 (Circolare CNI n. 315/2014). Per gli eventi
organizzati con inizio entro il 28 Febbraio i singoli Ordini sono esonerati dalla comunicazione al CNI prevista dalle linee di indirizzo per tutte le attività formative; anche le attività formative dei primi due mesi del
2014 seguono quindi la procedura degli eventi del 2013.
Scopo di questo articolo è fornire un quadro complessivo dello stato dell’arte in materia di formazione continua per gli ingegneri, materia oggetto di recenti evoluzioni legislative e che ha ufficialmente preso il via dal
1° gennaio 2014.
La formazione continua per gli ingegneri, introdotta dall’articolo 7 del DPR 137/2012, è disciplinata dal
Regolamento per l’aggiornamento della competenza
professionale (in seguito Regolamento), pubblicato sul
Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13
del 15 luglio 2013, e dalle relative Linee di Indirizzo approvate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) il
13/12/2013.
I
Ingegnere libero professionista
e vice-presidente ASSIABO
con la collaborazione di Gdl Formazione
dell’Ordine di Bologna (Marco Gasparini, Claudio
Lantieri, Simona Tondelli)
5_2013
DARIO VANNINI
I
Obblighi, attività formative e organizzazione a livello
nazionale e locale
ANNO LXVIII
Ingegnere Gruppo EDEN e consigliere ASSIABO
I
SONIA SUBAZZOLI
735
VIA ALLA FORMAZIONE
CONTINUA PER GLI INGEGNERI
Ci sono casi di esenzione dall’obbligo della formazione
continua?
Il Regolamento prevede alcuni casi di esonero dall’obbligo di aggiornamento della competenza professionale
(art. 11). L’esonero può essere concesso da parte degli
Ordini territoriali, previa domanda da parte dell’iscritto,
nei seguenti casi:
a) maternità o paternità, per un anno;
b) servizio militare volontario e servizio civile;
c) grave malattia o infortunio;
d) altri casi di documentato impedimento derivante da
accertate cause oggettive o di forza maggiore.
Come si assolve all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale?
L’aggiornamento della competenza professionale può
essere realizzato tramite attività di formazione professionale continua, che nel regolamento sono distinte in:
- attività non formali: corsi, convegni, conferenze, visite
tecniche ecc.;
- attività informali: pubblicazioni qualificate, brevetti,
partecipazione qualificata a gruppi di lavoro e commissioni tecniche ecc.;
- attività formali: master, dottorati di ricerca, corsi universitari con esame finale.
Ogni attività dà diritto a un certo numero di Crediti Formativi Professionali (CFP), che sono l’unità di misura della formazione professionale continua e sui quali sono
definite le soglie minime per l’esercizio della professione.
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE AI
CORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
SI RIPORTA BREVE ESTRATTO DELLA
CIRCOLARE CNI N. 333 DEL 27/02/2014
Il CNI, nel tentativo di ristabilire un corretto principio
di equità fiscale e consentire, così, ai professionisti di
conseguire un minor esborso fiscale, ha avviato in raccordo con la Rete delle Professioni Tecniche, una serie
di iniziative a livello parlamentare, per rendere interamente deducibili le spese di formazione e modificare,
in tal senso, il Testo Unico sulle imposte dei Redditi.
Un primo risultato è stato conseguito lo scorso 19 febbraio, in sede di approvazione definitiva (Atto senato
n.1299), con modificazioni, del DL 145/2013 Destinazione
66
Italia. Il Governo ha, infatti, accolto l’ordine del giorno
G101 (testo 2) presentato dai senatori Caridi e Mancuso,
e si è impegnato formalmente a valutare la possibilità
di modificare le norme del Testo Unico delle imposte
su redditi, introducendo, a favore dei professionisti, la
deducibilità integrale delle spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua e relative
spese di viaggio e soggiorno, che sulla base dell’attuale
normativa, possono essere portate in deduzione, solamente, nella misura del 50%.
I CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
(CFP)
L’unità di misura della Formazione Professionale Continua è il Credito Formativo Professionale (CFP).
I grafici riportati in queste pagine mostrano alcune simulazioni di andamento dei crediti per un professionista iscritto all’Ordine in base alle attività formative
svolte nel 2013, nel 2014 e negli anni a venire. (vedi grafici 1-6).
Quanti crediti servono per esercitare la professione?
Per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve
essere in possesso di un minimo di 30 crediti (CFP). In
questa fase iniziale del sistema di formazione continua
tutti gli ingegneri partono con un accredito iniziale di 60
crediti, pertanto tutti sono “in regola”. Anno per anno si
possono aggiungere crediti attraverso le varie attività
di aggiornamento professionale descritte nel seguito
dell’articolo. Inoltre, ogni anno, 15 CFP si ottengono in
seguito all’autocertificazione dell’interessato che dichiara di avere esercitato attività professionale nell’anno solare di riferimento (caso 1 apprendimento non formale riportato nell’Allegato A del Regolamento).
Quanti crediti vengono assegnati in partenza?
Come funziona anno dopo anno?
Agli iscritti all’albo degli Ingegneri, alla data di entrata
in vigore dell’obbligo formativo (1° gennaio 2014) vengono accreditati 60 crediti formativi di partenza, indipendentemente dai corsi seguiti negli anni precedenti.
Per chi avesse seguito attività formative organizzate da
un Ordine territoriale nell’anno precedente (2013), queste possono essere riconosciute per un massimo di ulteriori 60 crediti formativi (vedi FAQ al termine dell’articolo per ulteriori approfondimenti). Si sottolinea come
tale possibilità si applica alle sole attività formative
erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 (poi prorogato al
Grafico 1 - Crediti di formazione professionali (CFP) attribuiti ad un professionista all’entrata in vigore dell’obbligo di aggiornamento della competenza professionale, ovvero dal 1° gennaio 2014, senza alcuna attività
formativa pregressa, in corso o prevista.
Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che non abbia svolto
nessuna attività formativa nel 2013, che non abbia intenzione di svolgere
attività formative negli anni successivi e che non autocertifichi alcun aggiornamento professionale derivante dalla propria attività professionale: come si nota dal grafico il professionista è in regola fino al 31/12/2015,
ultimo giorno di rispetto della soglia minima di 30 CFP
Grafico 2 - CFP al 1° gennaio 2014 di un professionista che abbia maturato 60 crediti nel 2013.
Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che nel 2013 abbia
svolto attività formative tali da raggiungere il massimo dei CFP cumulabili, e che non abbia intenzione di svolgere attività formative negli anni
successivi: come si nota dal grafico il professionista è già in regola fino al
31/12/2017, ultimo giorno di rispetto della soglia minima di 30 CFP, senza
peraltro contare le autocertificazioni (vedi grafico 3).
Dal 2015 può comunque fare ulteriori attività formative, senza però andare mai oltre la soglia massima di 120 crediti cumulabili
Grafico 3 - Andamento dei crediti formativi di un professionista che eserciti regolarmente attività professionale
Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che non abbia svolto
nessuna attività formativa nel 2013 e che non abbia intenzione di svolgere attività formative negli anni successivi, ad eccezione dell’aggiornamento informale conseguente all’attività lavorativo-professionale nel
campo dell’ingegneria: come si nota dal grafico con le sole autocertificazioni legate all’attività professionale dimostrabile (15 CFP/anno) il professionista è in regola per tutto il triennio 2014-2016. Per i primi tre anni
il professionista può pertanto decidere di non seguire attività formative
come corsi e convegni senza nessuna ripercussione sull’esercizio della
professione, mentre trascorso questo periodo deve mettere in conto attività formative per “essere in regola” anche per gli anni successivi
Grafico 4 - Andamento CFP di un professionista che eserciti regolarmente attività professionale e voglia posticipare il più possibile le attività di
aggiornamento della competenza professionale
Il grafico mostra l’andamento dei crediti di un professionista che non abbia svolto attività formative nel 2013 e che intenda minimizzare, nonché
posticipare il più possibile, la partecipazione ad attività per l’aggiornamento della competenza professionale. Come illustrato dal grafico 3, visti i 60 CFP assegnati al 1° gennaio 2014 e la possibilità di autocertificare
15 CFP all’anno, il professionista può posticipare l’aggiornamento professionale fino al 2016: nel corso del 2016 deve svolgere attività formative
per almeno 15 CFP; in modo da arrivare al 1° gennaio 2017 con 30 CFP
all’attivo, dati dalle attività formative seguite nel 2016 sommate all’aggiornamento autocertificato
Grafico 5 - Andamento CFP di un professionista che dal 2014 svolga regolarmente attività formative per 10 crediti all’anno.
Il caso illustrato mostra i crediti di un professionista che non abbia svolto
attività formative nel 2013 e che intenda fare un aggiornamento “soft”
per mantenersi in regola per l’esercizio della professione. Come illustrato dal grafico 2, visti i 60 CFP assegnati al 1° gennaio 2014 e la possibilità
di autocertificare 15 CFP all’anno, maturando 5 CFP all’anno a partire dal
2014 il professionista rimane “in regola” fino alla fine del 2017
Grafico 6 - CFP assegnati al momento della prima iscrizione ad un ordine
professionale.
Il numero di crediti accreditato al professionista al momento della prima
iscrizione all’ Albo varia in base al numero di anni trascorso tra l’abilitazione all’esercizio della professione (superamento dell’esame di stato) e
l’iscrizione stessa, come mostrato dal grafico: in caso di iscrizione entro
2 anni dal conseguimento dell’abilitazione vengono accreditati 90 CFP,
con iscrizione dopo 2 e fino a 5 anni dall’abilitazione 60 CFP, oltre i 5 anni
dall’abilitazione 30 CFP
67
28/2/2014) dagli Ordini territoriali, che ai sensi del Regolamento sono, ad oggi, gli unici organismi autorizzati
ex lege all’erogazione di attività formative riconoscibili
ai fini dell’ottenimento di CFP. Al termine di ogni anno
solare vengono detratti ad ogni iscritto 30 CFP dal totale posseduto. Anno per anno, il professionista può
maturare crediti formativi partecipando alle attività di
formazione, meglio dettagliate nel seguito dell’articolo,
oppure autocertificando il proprio aggiornamento derivato dall’attività professionale (massimo 15 CFP/anno).
Partecipando a corsi di formazione, convegni e seminari, ad esempio, si matura 1 credito per ogni ora di corso
seguita. Non vi è un massimo di crediti maturabili per
anno; vi è però un massimo di crediti cumulabili, a prescindere dall’attività formativa svolta, fissato dal Regolamento in 120 crediti; ciò significa che non c’è limite al
numero di attività formative a cui si può partecipare, ma
solo i primi 120 crediti maturati nell’anno concorrono
ad assolvere l’obbligo della formazione continua.
Cosa succede se si scende sotto la soglia minima?
Al termine di ogni anno solare vengono detratti ad ogni
professionista 30 crediti dal totale posseduto; al
raggiungimento degli zero crediti non vengono attuate
ulteriori detrazioni. Il Regolamento specifica (art. 12 Sanzioni) che qualora un iscritto eserciti la professione
senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della
competenza professionale, ovvero con meno di 30 crediti formativi all’attivo, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari.
Quanti crediti vengono assegnati ai nuovi iscritti all’Ordine?
AI momento dell’iscrizione all’ Albo viene accreditato al
professionista un certo numero di crediti, che varia in
Immagine 1
68
base al numero di anni trascorso tra l’abilitazione all’esercizio della professione (superamento dell’esame di
stato) e l’iscrizione stessa:
- in caso di prima iscrizione entro 2 anni dal conseguimento dell’abilitazione: 90 CFP;
- in caso di prima iscrizione dopo 2 e fino a 5 anni dall’abilitazione: 60 CFP;
- in caso di prima iscrizione dopo 5 anni dall’abilitazione: 30 CFP.
L’obbligo formativo per i neoiscritti comprende 5 crediti
sull’etica e la deontologia professionale, da conseguire
obbligatoriamente entro il primo anno solare successivo a quello di iscrizione. In caso di trasferimento da un
Ordine ad un altro, il numero di crediti accreditati resta
quello che si aveva presso l’Ordine di provenienza.
LE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE:
NON SOLO CORSI
Il Regolamento dedica ben tre articoli (articoli 4, 5 e
6) e un allegato (Allegato A) alla descrizione precisa e
puntuale di tutte le attività formative che danno diritto
all’ottenimento di crediti formativi e che pertanto contribuiscono all’aggiornamento della formazione professionale continua degli ingegneri, e anche le Linee di
Indirizzo forniscono importanti dettagli e chiarimenti
su questi aspetti. Come già detto, le attività formative
vengono suddivise in tre gruppi, per ciascuno dei quali
varia la modalità di attribuzione dei crediti:
- Non formali: come corsi, convegni, seminari, conferenze, visite tecniche ecc.;
- Informali: come pubblicazioni, brevetti, partecipazione a gruppi di lavoro e commissioni tecniche ecc.;
- Formali: come master, dottorati di ricerca, corsi universitari con esame finale.
Immagine 2
Vediamo nel dettaglio come si traducono a livello operativo queste distinzioni.
Quanti crediti si possono acquisire partecipando a corsi
e convegni?
I corsi e i convegni rientrano in quelle che il regolamento chiama “attività di formazione professionale continua
per l’apprendimento non formale”, assieme a conferenze, eventi, visite tecniche, stages formativi.
Per queste attività 1 ora di partecipazione equivale a 1
credito formativo professionale (CFP) maturato, con alcune soglie meglio specificate all’Allegato A del Regolamento (vedi immagine 1) e obblighi minimi di presenza
dettagliate nelle Linee di indirizzo. Per eventi formativi
organizzati su più giornate o moduli, ad esempio, i crediti sono riconosciuti solo per la presenza pari ad almeno il 90 % del tempo di durata complessiva prevista.
Tutti i corsi e i convegni danno diritto a crediti formativi?
Sono riconosciute tutte le attività di formazione frontale
o a distanza organizzate dagli Ordini territoriali, e tutte
quelle organizzate nel territorio di competenza da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati
dal CNI.
Il numero di crediti assegnati dall’Ordine territoriale sul
cui territorio si svolge l’evento hanno validità sull’intero territorio nazionale. Gli enti che ottengono dal CNI
l’accreditamento sia della propria struttura che di un
corso, possono replicare il corso su più sedi in tutto il
territorio nazionale; se l’ente viene accreditato solo per
la struttura formativa come “ente formatore”, dovrà
chiedere l’accreditamento dei singoli corsi organizzati
presso l’Ordine territoriale competente.
Attività come docenze, pubblicazioni e brevetti danno diritto a crediti formativi?
Pubblicazioni e brevetti rientrano in quelle che il regolamento chiama “attività di formazione professionale
continua per l’apprendimento informale”; all’interno
di questa tipologia ricadono anche la partecipazione a
gruppi di lavoro, commissioni tecniche, la partecipazione alle commissioni per gli esami di stato e ad interventi di carattere sociale e umanitario.
Rientrano tra le attività informali anche un aggiornamento legato all’attività professionale, dimostrabile, o
la certificazione delle competenze professionali da parte dell’Ordine.
Per queste attività, vista l’estrema varietà delle casistiche, il numero di crediti ottenibili e le soglie massime
di crediti maturabili per ogni attività all’anno vengono
illustrati nel dettaglio all’Allegato A del Regolamento
(vedi immagine 2).
Per quanto riguarda invece le docenze, le Linee di Indi-
69
Immagine 3
rizzo chiariscono come un professionista che sia anche
docente nell’ambito di attività di formazione professionale continua per la quale sono riconosciuti CFP potrà
maturare 1 CFP per ogni ora di docenza, per un massimo di 15 CFP/anno.
I master, i dottorati e i corsi universitari danno diritto a
crediti formativi?
I master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca
e la frequenza a corsi universitari con esame finale rientrano in quelle che il regolamento chiama “attività
di formazione professionale continua per l’apprendimento formale”. Esse danno diritto ad un massimo di
30 CFP/anno, come illustrato all’Allegato A del Regolamento (vedi immagine 3).
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
NON FORMALE: CHI PUÒ SVOLGERLE?
Tali attività di formazione, frontale o a distanza, sono
organizzate dagli Ordini territoriali, nell’ambito di indirizzi generali comuni all’intero territorio nazionale anche, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del DPR 137/2012, in
cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte riconducibili al sistema ordinistico e altri
soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art.7 del regolamento. Il numero di CFP assegnato dall’Ordine territoriale organizzatore ha validità sull’intero territorio
nazionale.
Inoltre sono riconosciute dagli Ordini territoriali e dal
CNI le attività di formazione frontale organizzate rispettivamente nel territorio di competenza o nazionale
da associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art.7 del presente regolamento (cfr. paragrafo successivo). Il numero di CFP
70
assegnato dall’Ordine territoriale o dal CNI ha validità
sull’intero territorio nazionale.
Il CNI, inoltre, può riconoscere singole attività di formazione per l’apprendimento non formale non comprese tra quelle indicate nell’allegato A; in questo caso
viene contemporaneamente indicato il numero dei crediti attribuiti alla singola attività.
AUTORIZZAZIONE ENTI PER ATTIVITÀ
DI FORMAZIONE NON FORMALE
Il CNI può autorizzare associazioni di iscritti agli Albi
e altri soggetti all’organizzazione attività di formazione non formale, frontale o a distanza, riconoscibili ai
fini del conseguimento di CFP ex articolo 7 del Regolamento. Le associazioni e gli altri soggetti che intendono ottenere l’autorizzazione devono richiederla al CNI,
secondo le istruzioni di cui all’allegato B del Regolamento, nel quale vengono puntualmente descritte le
capacità richieste alle strutture: economiche e giuridiche (tabella A), infrastrutturali e logistiche (tabella B),
logistiche (tabella C); vengono inoltre descritti i requisiti di competenza professionale (tabella D) e di efficacia
delle attività formative (tabella E).
I requisiti di cui alla Tabella A dell’Allegato B del Regolamento (concernenti le capacità economiche e
giuridiche) devono essere posseduti esclusivamente
dal soggetto istante, secondo la propria forma giuridica (società, consorzio, cooperativa, ditta individuale,
ecc.). Quelli di cui alle Tabelle B, C e D dell’Allegato B
(relativi, rispettivamente, alle capacità infrastrutturali
e logistiche, alle capacità logistiche e alle competenze
professionali) possono essere dimostrati avvalendosi
di quelli di operatori economici terzi (in base al c.d.
istituto dell’avvalimento), fatti salvi i requisiti concer-
nenti la sicurezza sul lavoro, il cui possesso deve essere dimostrato sia dal soggetto istante, sia dall’eventuale operatore economico terzo.
I soggetti di nuova costituzione che presentino istanza
di autorizzazione al CNI si intendono esonerati dal possesso di alcuni requisiti previsti dalla Tabella B dell’Allegato B dello stesso, quali, ad es., quelli concernenti
la verifica del fatturato della precedente attività nel
settore. In tali casi, viene rilasciata un’autorizzazione
provvisoria per 12 mesi, al termine dei quali, previa
verifica delle attività svolte nel corso dell’anno, verrà
rilasciata l’autorizzazione definitiva.
Nel presentare istanza di autorizzazione all’organizzazione di attività di formazione professionale continua di
tipo non formale, frontale o a distanza, le associazioni
di iscritti agli Albi e gli altri soggetti hanno la facoltà di:
1. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in
qualità di soggetti formatori e, contestualmente, richiedere l’assegnazione di CFP per specifiche attività
formative, che, una volta concessa, consentirà l’organizzazione di tali attività a livello nazionale;
2. presentare al CNI un’istanza di autorizzazione in
qualità di soggetti formatori, evitando di richiedere
la contestuale assegnazione di CFP per specifiche
attività formative. In questo caso, le associazioni di
iscritti agli Albi e gli altri soggetti potranno richiedere tale assegnazione successivamente:
− al CNI, nel caso in cui le attività formative siano
destinate a essere erogate a livello nazionale;
− ai singoli Ordini territoriali nelle cui rispettive province di competenza sono destinate a essere erogate le attività formative.
L’istanza di autorizzazione e di contestuale assegnazione dei CFP per specifiche attività formative prevede
il versamento, da parte del soggetto istante, di un’unica quota di Diritti di Segreteria.
In caso di successiva richiesta di assegnazione di CFP,
tali Diritti dovranno, invece, essere corrisposti per ogni
singola richiesta rivolta al CNI o agli Ordini territoriali
di competenza.
L’autorizzazione vale due anni e può essere revocata
qualora vengano meno i requisiti di accredito o la qualità della formazione erogata; l’assegnazione di CFP
per singole attività formative, invece, ha validità di un
anno.
Gli Ordini possono fare controlli a campione sugli
eventi formativi realizzati nei propri territori e sulla
formazione erogata ai propri iscritti.
FUNZIONI E COMPITI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DEGLI INGEGNERI, BANCA
DATI DATI ON-LINE E ANAGRAFE
NAZIONALE DEI CFP
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha il compito di
definire le linee di indirizzo per la formazione, controllare l’offerta formativa, monitorare l’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento delle competenze, autorizzare associazioni e altri soggetti ad organizzare i
corsi, promuovere l’istituzione della certificazione volontaria delle competenze degli iscritti, definire il riconoscimento di singole attività formative non comprese
tra quelle indicate nell’allegato A.
È inoltre istituita presso il CNI una banca dati, consultabile on-line, di tutte le attività di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale, che
permette la diffusione dell’informazione sulla disponibilità della offerta formativa non formale sul territorio nazionale e del corrispondente riconoscimento in
termini di CFP. Gli Ordini territoriali, ai sensi dell’art.
9, comma 1, lett. e), hanno il compito di comunicare al
CNI tutte le informazioni rilevanti in materia di attività
di formazione professionale continua per l’apprendimento non formale (cfr. paragrafo successivo).
Infine è istituita presso il CNI un’Anagrafe Nazionale dei
CFP, competente per tutti gli iscritti agli Ordini territoriali.
Ciascun soggetto formatore, al termine delle singole
attività formative, provvede ad inviare telematicamente all’anagrafe stessa l’elenco dei partecipanti e dei
CFP conseguiti da questi ultimi.
In assenza di un soggetto formatore, permane, in capo
all’iscritto, l’obbligo di cui all’art. 10, comma 1, lett. a)
del Regolamento di tempestiva comunicazione al competente Ordine.
Tale Anagrafe costituisce uno strumento nazionale
per la certificazione degli obblighi formativi dei singoli
iscritti, consultabile, a seconda del rispettivo ambito di
competenza, dall’iscritto, dagli Ordini territoriali e dal
CNI.
La piattaforma del CNI è accessibile all’indirizzo http://
www.formazionecni.it/
Si ricorda inoltre che gli iscritti sono tenuti, oltre alla
già citata tempestiva comunicazione di attività formative non organizzate, alla conservazione della documentazione attestante i CFP conseguiti da presentare, a richiesta, in caso di controllo.
71
FUNZIONI DEGLI ORDINI TERRITORIALI, CFP ATTIVITÀ NON FORMALI ANNO
2013 E ADEMPIMENTI IN VIGORE DAL
2014
Dal punto di vista organizzativo, gli Ordini territoriali
non necessitano dell’autorizzazione del CNI per l’acquisizione sul libero mercato di beni e servizi utili per
l’organizzazione delle attività formative: gli Ordini, cui
fa capo la responsabilità scientifica delle attività formative, possono cioè affidare a società private attività
organizzative di tipo segretariale, nonché attività a carattere tipografico o logistico.
Gli Ordini territoriali possono inoltre organizzare eventi
formativi in cooperazione con Fondazioni, Federazioni
e Consulte riconducibili al sistema ordinistico, le quali
devono invece presentare istanza di autorizzazione al
CNI, ex art. 7 del Regolamento, nel caso in cui intendano organizzare tali attività in modo autonomo.
Per quanto concerne il controllo delle attività formative, l’Ordine territoriale di competenza vigila sull’efficacia dei sistemi per la rilevazione delle presenze degli
iscritti: nel caso di eventi formativi organizzati su più
giornate o moduli, i CFP sono riconosciuti solo per la
presenza pari ad almeno il 90% del tempo di durata
complessiva prevista. Nel caso di eventi formativi organizzati su singole giornate, i CFP sono riconosciuti
solo per la presenza all’intero evento formativo.
Gli Ordini territoriali devono infine comunicare al CNI,
secondo apposite modalità, l’elenco delle offerte formative programmate che verranno pubblicate sulla
piattaforma nazionale.
Per quanto concerne le attività formative non formali
erogate dagli Ordini territoriali nel 2013 si fa riferimento all’art. 13 comma 3 del Regolamento, che può essere
applicato alle sole attività erogate dal dagli Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi autorizzati ex
lege all’erogazione di attività formative riconoscibili ai
fini dell’ottenimento di CFP.
In tal senso:
− sono riconosciuti i CFP conseguiti tramite la partecipazione attestata a corsi obbligatori per legge (abilitanti o di aggiornamento delle abilitazioni conseguite, quali, ad es. corsi ex D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
e D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011), organizzati dagli
Ordini territoriali o da associazioni di iscritti agli Albi
e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell’art. 7
del Regolamento;
72
− sono riconosciuti i CFP per le attività formative per
cui l’Ordine abbia rilasciato o sia in grado di rilasciare attestato di partecipazione;
− l’ammontare massimo di CFP riconoscibili per l’anno
2013 è pari a 60.
Dal 2014 la mole dei dati richiesti aumenta considerevolmente e richiederà da parte degli Ordini territoriale
un notevole impegno per sistematizzare le informazioni
relative agli eventi formativi in programma; alle informazioni precedenti si aggiungono infatti dati più precisi
su docenti, segreteria organizzativa, sponsor, obiettivi del corso o seminario, quote di partecipazione ecc.
COSA FA NELLO SPECIFICO
L’ORDINE DI BOLOGNA
(A cura del Gdl Formazione dell’Ordine di Bologna)
L’Ordine Ingegneri di Bologna ha costituito un gruppo
di lavoro che sta affrontando tutte le tematiche riguardanti la formazione, anche mediante la cooperazione
con gli altri gruppi di lavoro.
Il gruppo lavora a stretto contatto con gli altri Ordini
della Federazione regionale dell’Emilia Romagna, con
l’obiettivo di condividere le principali decisioni sul territorio Regionale, oltre che di attuare una programmazione delle attività in maniera omogenea sul territorio
regionale.
Al fine di programmare al meglio l’attività formativa,
è stata chiesta la collaborazione di tutti gli iscritti attraverso la compilazione di un breve questionario online, dal quale sono emerse le principali necessità dei
Colleghi. Si è pertanto deciso di attivare, presso la sede
dell’Ordine, uno sportello front office a cui gli iscritti
possono rivolgersi per avere tutti i chiarimenti e l’assistenza necessaria su qualsiasi tema riguardante l’aggiornamento delle competenze. Lo sportello è attivo dal
4 febbraio, tutti i martedì pomeriggio, ed è presidiato
dall’Ing. Michela Contini.
E’ stata inoltre predisposta una casella email dedicata
(formazione@ordingbo.it) e una sezione del sito http://
www.ordingbo.it/index.php/formazione/ nella quale
sono inserite tutte le informazioni utili, quali ad esempio l’elenco delle attività del 2014, l’elenco dei corsi del
2013 per le quali sono riconosciuti CFP, le ultime novità
dal CNI, ecc.
In particolare, per quanto riguarda le attività del 2014,
il consiglio dell’Ordine ha deliberato – in sintonia con la
Federazione – di garantire a tutti gli iscritti la fruizione
di attività seminariali e/o convegnistiche gratuite, che
consentano di adempiere all’obbligo di aggiornamento
senza ulteriori oneri a carico degli iscritti.
I gruppi di lavoro si sono già attivati in tal senso, e nei
LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI DEGLI
ISCRITTI ALL’ORDINE DI BOLOGNA
(A cura del Gdl Formazione e dello sportello front
office dell’Ordine di Bologna)
Dopo una prima fase di avvio dello sportello front office sono già giunte numerose richieste dai Colleghi;
si riportano nel seguito alcune delle domande più frequenti, rimandando per ulteriori informazioni alla pagina web dedicata (http://www.ordingbo.it/index.php/
formazione/) o allo sportello front office.
Esiste un calendario della attività formativa del 2014
organizzate dall’Ordine o da altri enti e valide ai fini
dell’aggiornamento?
Sul sito dell’ordine, nella pagina dedicata alla formazione, verrà pubblicato e periodicamente tenuto aggiornato l’elenco delle attività organizzate dall’Ordine.
Inoltre sulla piattaforma del CNI (http://www.formazionecni.it/) è consultabile la banca dati on-line di
tutte le attività formative riconosciute disponibili sul
territorio nazionale, di cui all’art.4, comma 6, del regolamento.
Ho frequentato un corso nel 2013 tenuto dall’associazione/ente xyz. Durante il corso è stato detto che probabilmente sarebbero stati riconosciuti i crediti.
Come devo fare per avere il riconoscimento dei CFP?
Ai sensi dell’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO e del
punto 6 delle linee di indirizzo alla data del 1°gennaio 2014 a ciascun iscritto all’Albo degli ingegneri
verranno accreditati 60 CFP, mentre agli iscritti dal
1°gennaio 2014 in poi (data prorogata al 28 febbraio) verrà accreditato il numero iniziale di CFP previsto dall’art. 3, comma 8 del Regolamento. L’art. 13,
comma 3 del Regolamento si applica alle sole attività
formative di apprendimento non formale, di cui all’Allegato A, erogate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 dagli
Ordini territoriali, in quanto, ad oggi, unici organismi
autorizzati ex lege all’erogazione di attività formative
riconoscibili ai fini dell’ottenimento di CFP. In sostanza, dunque, non vengono riconosciuti CFP per attività formative organizzate da enti o associazioni nel
2013 ma solo per le attività organizzate dagli Ordine.
Nella pagina dedicata alla formazione dell’Ordine di
Bologna, è presente l’elenco delle attività del 2013
per le quali verranno riconosciuti i CFP. Per corsi
seguiti nel 2013 organizzati da altri Ordini territoriali, vi invitiamo a contattare l’Ordine di competenza.
prossimi giorni sarà pubblicato sul sito un primo elenco
di attività programmate.
A queste attività saranno affiancati alcuni corsi strutturati, anche con la collaborazione di altri enti o associazioni.
Come faccio ad avere il riconoscimento dei crediti per
l’attività professionale svolta nel campo dell’ingegneria
(apprendimento informale)?
L’allegato A del regolamento prevede l’attribuzione di
fino a un massimo di 15 CFP/anno per apprendimento
informale legato all’attività professionale dimostrabile. L’iscritto può autocertificare direttamente all’Anagrafe Nazionale mediante un apposito modulo che
verrà predisposto dal CNI. L’autocertificazione potrà
essere effettuata entro il 30 novembre di ogni anno
del conseguimento, ai sensi del punto 1.4 delle Linee
d’Indirizzo. L’iscritto ha comunque l’obbligo di comunicazione all’Ordine Territoriale di appartenenza (art.
10, comma 1, lettera a, del regolamento).
Svolgo attività di lavoro dipendente presso l’azienda
xyz (pubblica o privata), che eroga direttamente corsi
di aggiornamento per i propri dipendenti. E’ previsto il
riconoscimento dei CFP per questi corsi?
Ai sensi del punto 1.8 delle linee di indirizzo, se l’ente
o l’azienda opera in cooperazione o convenzione con
gli Ordini territoriali di competenza o con associazioni
di iscritti agli Albi e altri soggetti autorizzati dal CNI ai
sensi dell’art. 7 del Regolamento. In tal caso, spetta a
quest’ultimi la responsabilità scientifica dei contenuti
della formazione e l’attestazione dei CFP, che avviene secondo le modalità definite dal Regolamento. Se
l’ente o l’azienda non opera in cooperazione con gli
Ordini Territoriali o con gli altri soggetti abilitati dal
Regolamento, sono riconoscibili comunque i CFP per
aggiornamento “informale”, che hanno il limite di 15
CFP/anno.
Mi sono iscritto al corso xxx organizzato dall’Ordine Ingegneri della Provincia di yyy (non Bologna) in partenza
nei prossimi giorni. Come devo fare per avere i CFP?
L’attribuzione dei crediti è compito dell’Ordine territoriale di competenza, pertanto la invitiamo a contattare
l’Ordine di pertinenza.
Mi sono iscritto al corso xxx organizzato dall’associazione/ente yyy in partenza nei prossimi giorni. Come
devo fare per avere i CFP?
Ad oggi, gli unici soggetti che possono erogare crediti
formativi sono gli Ordini territoriali e le associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti accreditati al
CNI (art. 7 del regolamento). Consigliamo pertanto di
chiedere informazioni all’ente/associazione che organizzerà l’evento.
73