COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI DETERMINAZIONE DI IMPEGNO AIG OGGETTO IL DIRIGENTE II Responsabile del Procedimento Registro Generale determinazioni N. 278 Data 31.12.2013 Sentenza n°554J/J2 a favore del Sig. Lo Cicero Giuseppe. LIQUIDAZIONE. Dr. G. Li Vecchi Sig.ra Vincenzo Cullo Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 3 O GEN. 2QU per quindici giorni consecutivi. Atto n. Data À1Z. Registro Pubblicazioni n. tf 30 GEN. 2014 L'impiegato Spazio riservato alla Ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento II Contabile N. Data ,3» II Dirigente IL DIRIGENTE VISTA la sentenza n. 5541/12 con cui il Tribunale di Palermo ha condannato il Comune di Monreale alla restituzione al sig. Lo Cicero Giuseppe dei quadri nella stessa sentenza indicati, nonché al pagamento dei 2/3 delle spese processuali sostenute dall'attore e delle spese di C.T.U., per un totale complessivi di €. 3.027,13, giusta conteggio trasmesso dal legale di controparte in data 09/09/2013 prot. 20158; PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 28.12.2013, con deliberazione n° 78; VISTA la deliberazione n. 2/2005/Cons. dell'11.03.2005, con cui le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno espresso parere relativamente all'ipotesi di riconoscimento di debiti fuori bilancio ex lett. a) dell'art. 194 del D.Lvo 267/2000, stabilendo che gli organismi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, possono procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, stante che quest'ultima svolge una mera funzione ricognitiva e non autorizzati va; PRESO atto che, nella fattispecie di che trattasi, ricorrono i presupposti di cui al superiore parere; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.; VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO II D.Lgs n. 267/2000; D E T E R M 1N A Per quanto in premessa indicato : 1 LIQUIDARE, al Sig. Lo Cicero Giuseppe, nato a Palermo il 27.05.1936, C.F. LCCGPP36E27G273X, ivi residente in via Benedetto Civiletti n. 12, ed elettivamente domiciliato in Palermo, presso lo studio dell'Aw. Fabio Ganci, sito in Via Catania n. 15 la complessiva somma di €. 3.369,74, mediante accredito c/c IBANIT35E0200804648000300385270,, IMPEGNANDO la stessa al Gap. 2159 denominato "Riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 2 — L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine cronologico stabilito dal vigente regolamento di contabilità. 3 - 1 1 presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come c< previsto dalFait. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 4 - Dare atto che si procederà, con successiva deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, alla presa d'atto del debito fuori bilancio di che trattasi. MONREALE, lì 30.12.2013 II Funzionario Retìionsabile Sig.ra Vincenzavullo Dot *M2WAlla udienza del 05/12/2012, chiamata la causa n° 4502/2009 dinanzi al G. I - dr. Giuseppe De Gregorio, sono presenti l'avv. Miceli in sostituzione di Ganci, giusta delega, nonché l'aw. A. Conigliaro in sostituzione dell'aw. Termini; è pure presente per la pratica il dr. Giuseppe Innaimi. L'aw. Miceli evidenzia che dagli atti del procedimento penale si evince che nessuna donazione vi è stata da parte del Lo Cicero nei intendersi confronti quale mera del Comune, concessione mentre l'atto espositiva; non è è da dato rinvenire alcuna proposta di donazione con atto pubblico, né può intendersi elemento donazione di modica valore non essendo emerso atto a comprovare tale allegazione e/o alcun eccezione. Dunque, oggi il Comune detiene i quadri illegittimamente, e sono anche stati danneggiati come emerso in sede di CTU, e utilizzati impropriamente supposto danneggiando donante (mero l'immagine refuso). del Anche donante, anzi lo del collocazione si contesta, stante l'esposizione in luogo non adatto e tale da non consentire la corretta emerso documentalmente fruizione. Conclude aggiungendo che è che detti beni sono stati concessi dal prof. Nocera al Comune di Monreale, senza che sia emerso come tale Nocera abbia avuto la disponibilità di tali beni. L' avv. ultimo Conigliaro si riporta depositate, evidenziando alla comparsa e alle note da che la posizione dei quadri, come emerso in sede di CTU, non va intesa nei termini detti da controparte, "li anzi risultando data importanza a dette opere, addirittura con uno o due quadri nella stanza del Sindaco. I procuratori delle parti, i quali concludono come nei rispettivi atti. r\ in r- A i i- ixwir CITTA DJ MONREALE f II G. I. ) PROTOCOLLO GENERALE I 1 3 AGO. 2013 Ufficio Unico Nep- Corte fli Apnello Palermo 2.58 NORMALE 09/08/13 a-oo 011973./A01 01 N.Prot, 8.2.5. LO CICERO Cat..±?. 0.00 IffiffiffilE MQNREALE Totale 10.83 Class Fase MICELI .j Dopo Camera di Consiglio, riaperto il verbale, provvede come di seguito ad ore 18:15. Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano H Tribunale di Palermo - II Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Giuseppe De Gregorio, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281sexies c.p.c.) la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 4502/2009 R.G. vertente tra LO CICERO GIUSEPPE (aw. Fabio Ganci) Attore nei confronti di COMUNE DI MONREALE in persona del sindaco legale rappresentante prò tempore (aw. Luciano Termini) Convenuto n Tribunale di Palermo - II Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe De Gregorio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nel co ntrad ditto rio delle parti, così provvede : In parziale accoglimento delle domande avanzate da Lo Cicero Giuseppe, con atto di coazione del 18/3/2009, nei confronti dì Comune di Monreale, condanna il Comune alla restituzione dei quadri dell'attore [ 1) Paolo Malfanti : senza titolo - acquaforte. 2) Paolo Malfanti : « Suonatore di mandolino » acquaforte 3) Paolo Malfanti ; senza titolo - •* tecnica mista 4) Vincenzo Tiboni « Volo » olio su carta 5) R. Stefanelli « Ritratto di giovane donna » litografia 6) Madè « Omaggio a Guttuso » incisione 7) Madè « Raccolta delle olive » litografia 8) Madè « Gli emigranti » incisione 9) Manuel Campus: « Ritratto -fii, di Rosario Lo Cicero » sanguigna 10) MamiéhCampus: « Ritratto di Giuseppina Lo .j Cicero » sanguigna], rigettando le altre pretese. -.. Condanna il Comune di Monreale al pagamento di 2/3 delle spese processuali !» K sostenute dall'attore, compensando il resto, che liquida nell'intero in € 2.550,00 per jf compensi ed € 210,00 per spese, oltre IVA e CP come per legge; pone le spese di CTU, Jj liquidate come da decreto in atti, per 2/3 a carico del Comune di Monreale e per 1/3 a -g carico dell'attore. Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05/12/2012. Motivi della Decisione Giuseppe Lo Cicero, pittore (in arte Madè) ha convenuto in giudizio il Comune di j .Monreale chiedendo dichiarare illecita la condotta del Comune di Monreale, che ha sine ti tuo mantenuto nella sua detenzione beni di proprietà di Lo Cicero Giuseppe con la consapevolezza della contraria volontà di quest'ultimo, nonché per avertli tenuti in luoghi non idonei; dichiarare il diritto dell'attore all'immediata restituzione dei quadri descritti, nonché al risarcimento dei danni patiti, in particolare per il danneggiamelo del quadro "Ritratto di Rosario Lo Cicero" su tela di Campus Manuel. Il Comune convenuto, pur ammettendo che in effetti taluni quadri vennero collocato in ambienti diversi da quelli originali, anche se sempre con finalità di fare fruire le opere artistiche alla collettività, ha chiesto l'integrale rigetto delle avverse pretese. Tanto premesso, la domanda attorca solo in parte può accogliersi. Premesso che del tutto irrilevanti sono le vicende processuali (penali) che hanno ad oggetto il furto (consumato o tentato che sia) dei quadri al fine di qualificare la pretesa attorca, intanto è rimasto sullo sfondo delle allegazioni che il rapporto tra Lo Cicero e il i 5 Comune possa qualificarsi in termini di donazione, o quantomeno di donazione • ; perfezionatasi nelle forme di cui all'art. 782 e.e. - dovendosi escludere, in ragione delle • stesse allegazioni del Comune, che trattasi di donazione di modico valore, stante il valore artistico dei diversi quadri oggetto del contendere -. Invero, seppure il termine donazione sia stato utilizzato dal Comune - non solo negli atti difensivi, ma anche nella delibera di giunta comunale del 20.5.2003 - e dal teste Lo Cicero (che in questi termini, pur correggendosi, ha definito il rapporto tra il padre odierno attore e il Comune -, in atti non vi è prova che alla fase sicuramente preliminare alla stipula dell'atto pubblico richiesto dall'ar. 782 citato (cioè, al contatto . fra le parti di cui hanno dato conto i testi, alla deliberazione di Giunta per approvazione • accettazion) sia seguito, appunto, la stipula dell'atto di donazione (peraltro, il legale * rappresentante del Comune non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale sul punto, e tale condotta va pure valutata nel complesso degli elementi offerti al Tribunale). E allora, se la consegna deve intendersi effettuata volontariamente, e verosimilmente in vista della definitiva donazione, non può sostenersi che illecitamente il Comune di Monreale abbia detenuto i quadri di che trattasi, almeno sino alla richiesta di - . ••-.>• . restituzione; soprattutto considerando l'ulteriore allegazione attorea in ordine agli accordi sulla collocazione che avrebbero dovuto essere rispettati permanentemente dal Comune (di modo che avrebbe dovuto trattarsi di concessione in uso dei locali comunali). - Senza dubbio, comunque, in difetto dì idonea prova, questa bozza di intesa non è sfociata in donazione formalmente valida, anche per l'intervenuta revoca della volontà del donante prima della formalizzazione (irrilevanti a questo punto sono le ragioni); di qui l'obbligo del Comune dì provvedere alla restituzione. In particolare, tale restituzione avrà ad oggetto i quadri che sono stati rinvenuti, dai CTU chiamato ad ispezionare i luoghi ove il Comune li ha allocati, e cioè : 1) Paolo Malfanti : senza titolo - acquaforte 2) Paolo Malfanti : « Suonatore di mandolino » acquaforte 3) Paolo Malfanti : senza titolo - tecnica mista 4) Vincenzo Tiboni « Volo » olio su carta 5) R. Stefanelli « Ritratto dì giovane donna » litografia 6) Madè « Omaggio a Guttuso » incisione 7) Madè « Raccolta delle olive » litografia 8) Madè « Gli emigranti » incisione 9) Manuel Campus: « Ritratto di Rosario Lo Cicero » sanguigna 10) Manuel Campus: « Ritratto di Giuseppina Lo Cicero » sanguigna. Quanto alla pretesa risarcitoria, per i danneggiarnenti che i quadri avrebbero subito, e per il danno morale che l'attore avrebbe patito per l'illecita allocazione, deve osservarsi che il medesimo CTU ha rilevato le buone condizioni di conservazione dei dipinti, anche per quanto riguarda i supporti che non risultano degradati così come icolori o gli inchiostri. Ancora, la collocazione in alcuni luoghi del Comune invece che in altri non può, di per sé, ritenersi lesiva delia paternità artistica dell'autore (per i quadri a luì riconducigli, evidentemente) in termini di danno non patrimoniale, in difetto di idonea allegazione sul punto. In ogni caso, la estrema genericità delle allegazioni attoree in punto di utilizzo in ragione del quale è chiesto il risarcimento, e quant'altro utile a delineare i contorni della pretesa, conducono al rigetto della domanda attorca sul punto. Stante il complessivo esito del giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la parziale compensazione delle spese di lite (in ragione del limitato accoglimento della pretesa), ivi comprese quelle di CTU; la liquidazione in dispositivo. * Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 05/12/2012. Il Giudice 16/01/14 \\ebmaÌ|dorrinUrubaJt/lay3ut/orìgW^ Da avvocatofabioganci@alice.it A affari.generali@monreale.gov.it " Data giovedì 16 gennaio 2014 - 12:35 R: Sentenza n. 5541/12 - Lo Cicero Giuseppe Vi trasmetto IBAN e dati anagrafici del Sig. Lo Cicero Giuseppe. Lo Cicero Giuseppe, nato a Palermo il 27.05.1936, ivi residente nella Via Benedetto Civiletti, 12, C.F. LCC GPP36E27G273X ' IBAN IT35E 02008 04648 0003 0038 5270 Grazie, cari saluti. —Messaggio originale — Da: affari.genera!Ì@monreale.gov.it Data: 14-gen-2014 12.40 A: <avvocatofabioganci@aiice.it> Ogg: Sentenza n. 5541/12 - Lo Cicero Giuseppe Si richiede la trasmissione dell'IBAN completo di tutti i dati del Sig. Lo Cicero Giuseppe, al quale l'ufficio di ragioneria dovrà accreditare, secondo l'ordine cronologico, la somma dì €. 3.027,13 per spese legali e C.T.U., giusta nota del 06/09/2013. Dott. G. Li Vecchi \\ebmail dorninÌ.aruba.tt/la>out/Qrigin^^ 1/1 COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. al Bilancio Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2013 Capitolo 1 01 08 00215900 08 00215900 Riconoscimento debiti fuori bilancio Numero Impegno 201300012480 Data 31.12.2013 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo 187416 Numero Data Registro A?£ Data Seduta Data Esec. &'ii'20rt LO CICERO GIUSEPPE Per: AIGn. 27831_12_2013 - Sentenza 5541 _12 a favore Lo Cicero Giuseppe - Liquidazione Importo Attuale Euro 3.369,74 Importo Iniziale Euro 3.369,74 Previsione Attuale 80.000,00 Impegnato sul GAP 45.738,05 Differenza 34.261,95 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo dì durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'31.12.2013 COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI DETERMINAZIONE DI IMPEGNO AIG N. 290 Data 31.12.2013 Liquidazione C. T. U. a favore del Sig. Di Mitri Maurizio. OGGETTO IL DIRIGENTE II Responsabile del Procedimento Registro Generale determinazioni Dr. G. U Vecchi Sig.ra Vincema Gitilo Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ^EN. lu\\er q u j nc jj c j giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni n. Atto n. Data 30 6EN. 2014 I/impiegato responsabile lìaiiuto Maurizio Spazio riservato alla Ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento I! Contabile N. Data II Dirigente IL DIRIGENTE VISTA la liquidazione disposta dal Giudice di Pace di Monreale, con provvedimento n. 755/11 nella controversia Scrima Pietro / Comune di Monreale, inerente il pagamento in solido delle spese per la C.T.U.; VISTA la nota del 03/09/2013 con cui l'arch. Maurizio Di Mitri chiede il pagamento della somma di €. 93,75 a detrarre ritenuta d'acconto al 20%, quale parte a carico del Comune non ancora corrisposta; PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 28.12.2013, con deliberazione n° 78; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.; VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO II D.Lgs n. 267/2000; DETERMINA Per quanto in premessa indicato : 1 LIQUIDARE, aH'arch. Di Mitri Maurizio, nato a Palermo il 02-05-1966 C.F. DMTMRZ66E02G273I e ivi residente in via del Bersagliere 6, la somma di €. 93,75, a detrarre ritenuta d'acconto al 20%, mediante accredito su c/c IBAN IT96N0301503200000000237031 IMPEGNANDO la stessa al Gap. 1058 denominato "Spese per liti e arbitraggi" del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità; 2 - L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine cronologico stabilito dal vigente regolamento di contabilità. 3 - II presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, dei visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così r.nsì rcome previsto dall'art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 4 — Dare atto che si procederà, con successiva deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, alla presa d'atto del debito fuori bilancio di che trattasi. MONREALE, lì 31.12.2013 Funzionano R Sig.ra Vincenza ! poterono, C- SpetLli i Siriiia-y •'Coni P-ièsscivfEte segretarie e rit£ Dòn, ;Ndri:fli!cricJc ncevL«D;rìsposlà.icià;cfedcsìQ:Còfri'arw, jii'fiìcrit&àl IÌ^SO"Ì!GCÌ]O ti! pag;EirriiSiK)-, ycl 93fS7i?2SI3; WialtW; al s cpecila pr esfezione diETU^svolte RSE le^use descritta irvrggelfò; manda guesjàniÌ5.giiarG:t6rìO ed .crltmg-sgl [petto.: iitì32jpiie?ci(;( 3SJPSÌ2SÌ3 'd sÒgti'Pl'ci'^-iMfe^tfe; £ 4S&M j iAccoatò [cOTspòsSc'Bà] 5Ìg, Sàwi'à ft); •Sai* CORI d J*3nE£aeancua jnon coafsposm. :ya;i33fìtEggÌ3Ìp,S Sjjsé d irilg^s Jaccorirà. ;Ca/v;ef5are SflB'ft s^; SS; jie! :!!3.ÉSe isuccess!* aj fiagffliie.'jtis, a^l £0^ fl[ segui Rttenufa d' acconto 20^ eis.75 Conpet)so netta tniesiaìtf-a. DÌ BÌitRÌ J^^^ _/;• , ' ." . ' i; L^A.K.ÉW^ì*' - . , -jiilf * fej ,^5" BJI ajnjgróijB^jiS^lidiiTi^ó^ rii. ,r ^ 'isa-^ i^ COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Funzione Rif. Servizio al Intervento Bilancio Categoria Capitolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. 2013 Capitolo 1 01 02 03 00105800 00105800 Spese per liti arbitraggi, risarcimenti etc Numero Impegno 20130001253 0 Data 31 12.2013 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo AIG 176059 Numero 290 Data 31.12.2013 Registro 401 Data Seduta ^.n-ZOf*) Data Esec. DI MITRI MAURIZIO Per: AIGN.29031_12__2013 Senteza2373_2013 Siig. Mandala Gaspare + 3 Importo Attuale Importo Iniziale Euro 93,75 Euro 93,75 Previsione Attuale 480.000,00 Impegnato sul GAP 375.174,19 Differenza 104.825,81 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'31.12.2013 iKCQirtabile , ;e Modica II D'iri^ntb F.F. fe-Sunseri COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo AREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI DETERMINAZIONE DI IMPEGNO AIG OGGETTO IL DIRIGENTE N. 277 Data 3^.12.2013 Sentenza n°51/2013 a favore del Sig. La Maritici Giovanni LIQUIDAZIONE. Dr. G. Li Vecchi Sig.ra Vincenza Gullo II Responsabile del Procedimento Registro Generale determinazioni Pubblicazione all'Albo Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal ^ " GEN. 2014 per quindici giorni consecutivi. Registro Pubblicazioni \\.<4<t4ié/&2. Atto n. Data 3 H RFN 2014 .<7 / x /i L'impiegat9TesQrop$abjle' /// / / >•=" X Spazio riservato alla Ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento N. Data Bt Contabile 40? Dirigente IL DIRIGENTE VISTA la sentenza n. 51/13 con cui il Giudice di Pace di Monreale ha condannato il Comune di Monreaie al pagamento della somma di €. 2.500,00 oltre interessi ed oltre spese di c.t.u. liquidate queste ultime in complessive €. 600,00, compensando le spese dì lite; VISTO l'atto di precetto introitato in data 14/01/2014 al n. 753, ammontante a complessivi €. 3.369,74; PRESO atto che il bilancio di previsione 2013 è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 28.12.2013, con deliberazione n° 78; VISTA la deliberazione n. 2/2005/Cons. dell' 11.03.2005, con cui le sezioni riunite della Corte dei Conti hanno espresso parere relativamente all'ipotesi dì riconoscimento di debiti fuori bilancio ex leti a) dell'art. 194 del D.Lvo 267/2000, stabilendo che gli organismi amministrativi, accertata la sussistenza del provvedimento giurisdizionale esecutivo, possono procedere al relativo pagamento anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, stante che quest'ultima svolge una mera funzione ricognitiva e non autorizzativa; PRESO atto che, nella fattispecie di che trattasi, ricorrono i presupposti di cui al superiore parere; VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL.; VISTA la L.R. n. 30/2000 e s.m.i.; VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; VISTO II D.Lgs n. 267/2000; DETERMINA Per quanto in premessa indicato : 1 - LIQUIDARE, al Sig. La Mantia Giovanni, nato a Monreale il 01.06.1959, C.F. LMNGNN59H01G377U, ivi residente in via San Gaetano n. 19 elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio delPAw. Giuseppe Gennaro C.F. GNNGPP57D20G510T, la complessiva somma dì €. 3369,74, mediante accredito su c/c IBAN IT 26 D 03268 43450 005244506920, intestato allo stesso, IMPEGNANDO la stessa al Cap. 2159 denominato "Riconoscimento debiti fuori bilancio" del bilancio 2,013, che presenta la necessaria disponibilità; 2 — L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione della presente determinazione, prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento, secondo l'ordine cronologico stabilito dal vigente regolamento di contabilità. 3 - 1 1 presente provvedimento diverrà esecutivo dopo l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dall'art. 151, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000. 4 ~ Dare atto che si procederà, con successiva deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, alla presa d'atto del debito fuori bilancio di che trattasi. MONREALE, lì 30.12.2013 bile U.O. ._ DIRIGE Dótt. GianYarlo E GIÙ. 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONREALE il Giudice di Pace Carlo Di Rosa ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento civile n.l 14/12 R.G., promosso da: La Mantia Giovanni rappresentato e difeso dall'aw. Giuseppe Gennaro contro — • 'Il sindaco prò — tempore del Comune di Monreale difeso dal delegCtcf1"1 Dott. Giancarlo Li vecchi Dir!^ CONVENUTO Sf^-s. >,"• OGGETTO: Risarcimento danni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato il sig La Mantia convenivano in giudizio il Comune di Monreale deducendo che, in data 20.01.2011 in Monreale. verso le ore 19:00 mentre percorreva la via san Giuseppe, giunto all'altezza del civico 28, a causa di una buca presente sul manto stradale rovinava a terra procurandosi lesioni fisiche e la rottura degli occhiali; a causa di dissesto stradale subiva danni fisici, quantificati in €.5000,00 . Concludeva chiedendo la condanna del convenuto alle somma sopra specificate. S n n" " Q ..N _ _ it L'amministrazione comunale si costituiva in giudizio a mezzo di un delegato, senza che parte attrice formulasse eccezione. L'ente convenuto chiedeva il rigetto della domanda non fondata in fatto e diritto II giudizio veniva istruito con prove testimoniali ed all'udienza del 18 febbraio 2013 la causa veniva posta in decisione. Orbene si osserva che il sinistro di cui è causa, si è verifìcato all'intero del centro urbano Monreale, all'altezza del civico 28 della via San Gaetano; il teste edotto da parte attrice sostanzialmente ha confermato la dinamica del sinistro, così come descritta in atto introduttivo del giudizio. Il sinistro è quindi accaduto nelle ore pomeridiane verso le ore "J<\, si deve ritenere che i luoghi, teatro del sinistro, erano illuminati -dalla rete pubblica; ciò a parere del giudice induce a ritenere che la •''.-/ "/visibilità non fosse quindi ottimale. Il teste inoltre, ha confermato l'esatta ubicazione dei luoghi riconoscendoli dalle foto esibite in udienza e prodotte nel fascicolo di parte attrice. I marciapiedi ubicati nella via indicata, sono di ridotte dimensioni, la strada è ad unico senso di marcia in quanto anch'essa, stante la ridotta ampiezza non consente il passaggio parallelo di due autovetture. Dalle foto allegate nel fascicolo di parte, si evince in effetti che vi è, immediatamente al di sotto del marciapiede, una buca di ridotte dimensioni. Il teste Paraci nel confermare la dinamica del sinistro ha riferito su domanda che l'attore abita al civico 28 della via di fronte al luogo ove è ubicata la buca non segnalata; il teste Palazzo, dedotto da parte convenuta, ha riferito l'esistenza in quel tratto di strada di uno sfaldamento del tratto bituminoso del manto stradale. Rese tali brevi considerazioni, ritiene il decidente che il pedone così come previsto dal codice della strada, arti90, devono attraversare la strada usando sempre attenzione, comma 2 articolo cit, al fine di evitare situazioni di pericolo per se o per i terzi. L'attenzione richiesta dal codice è quella ordinaria cioè quella media; quella che consente al pedone di astenersi dall'attraversare la carreggiata, allor quando, ad esempio, sopragghinga un veicolo ad elevata velocità ovvero quella di porre attenzione sul quel ' tratto di asfalto ove si inizia il proprio attraversamento. Nel caso di specie questo giudice ritiene che il nesso causale tra ..,1'evento e il danno patito sia stato parzialmente interrotto atteso che il •"\• \o del teatro del sinistro non risulta provato che era sufficientemente i ?_ -, /-Jmummato e che la condotta dell'utente della strada è stata caratterizzata ' -J / / dall'assenza dell'attenzione richiesta dal codice della strada. Ciò posto l'attore ha chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta ex art.2051 cc essendo la stessa proprietaria e custode della strada. Non si può quindi che richiamare la giurisprudenza recente della suprema corte in ordine all'art.2051 cc (per ultime v.di Cass. 25.7.2008 n.20427; Cass 05.12.2008 n°28811). Il decidente fa proprio quest'ultima interpretazione giurisprudenziale applicando nei confronti dell'ente comunale convenuto, la responsabilità oggettiva di cui all'art.2051 c.c. in quanto custode di quel tratto di strada in cui si è verificato il sinistro. La giurisprudenza della suprema Corte ha chiarito la portata dell'art.2051 c.c.; infatti con la pronuncia n°15383/06, la Corte ha voluto offrire un ulteriore spunto interpretativo sul concetto di responsabilità del custode, che comunque deve fondarsi nell'essersi verificato l'illecito a causa della cosa ovvero o generato da essa, e che il custode debba esercitare un effettivo potere che si traduca in controllo e vigilanza. Tale responsabilità non è colposa, nel senso che sia riconducibile ad un fatto dell'uomo — omessa vigilanza o controllo- ma oggettiva: cioè deve solamente sussistere il nesso causale tra la cosa oggetto di custodia e il danno . La natura oggettiva della responsabilità del custode significa, quindi, che il custode ne risponde anche quando esercita il potere di controllo sulla res secondo le nonne della prudenza e perizia. Non vi è più quindi una presunzione di colpevolezza, bensì di responsabilità. Il concetto di custodia si identifica sul potere di governo sulla cosa che, quindi, si traduce sulla possibilità di chi eserciti tale potestà sulla cosa, di modificare una situazione di pericolo ovvero di impedire :l'ìngerenza sulla cosa, da parte di un terzo. .; ' \, il custode risponde ex art.2051 e.e. a titolo di • '! responsabilità oggettiva, che esclude qualsiasi elemento di soggettività •' ''/ '.-della responsabilità, trovando il limite nel caso in cui il nesso causale venga interrotto anche a causa di un fatto del terzo o del danneggiato. Ma anche nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2051 e.e,, è rilevante l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale. Invero, l'interruzione del nesso di causalità può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato, quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito. Corollario di detto principio è la regola posta dall'art. 1227 comma 1 c.c., certamente applicabile alla fattispecie de qua (ex pluribus, Cass. n. 7403/2007, Cass. n. 4962/2007), il quale prevede la riduzione del risarcimento in presenza della colpa del danneggiato. Ciò avviene, secondo la più recente ed accorta impostazione dogmatica, non tanto in virtù del principio di autoresponsabilità postulato dalla tradizionale dottrina per imporre ai potenziali danneggiati doveri di attenzione e diligenza e per indurii a contribuire, insieme con gli eventuali responsabili, alla prevenzione dei danni che potrebbero colpirli; quanto piuttosto per il citato principio di causalità, per cui al danneggiante non può far carico quella parte di danno che non è a lui casualmente imputabile (da ultimo, Cass. n. 15383/2006). La regola di cui all'art. 1227 c.c. va allora inquadrata esclusivamente nell'ambito del rapporto causale ed è espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso ? / (per tutte, Cass. n. 6988/2003). La colpa del creditore-danneggiato, stante la genericità dell'art. 1227 comma 1 c.c. punto, sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica. Se tanto avviene in caso di concorso del comportamento colposo del danneggiato nella produzione del danno, per eguale ragione il comportamento commissìvo o omissìvo colposo del danneggiato, che sia sufficiente da solo a determinare l'evento, esclude il rapporto di causalità delle cause precedenti. In questa ottica, la diligenza del comportamento dell'utente del bene demaniale, e segnatamente della strada demaniale, va valutata anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene demaniale, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo: in questi termini il colpevole comportamento del danneggiato modula la •• corretta applicazione del principio della causalità adeguata ai fini del nesso causale, o escludendolo o dando un apporto concorrente. Ad avviso del giudice i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità testé citati, implicano un parziale accoglimento della domanda riconoscendo una ipotesi di concorso di colpa dell'attore nella misura del cinquanta per cento. Accertato quindi il diritto dell'attore al risarcimento del danno e individuati i limiti dello stesso, soccorre la consulenza medico legale disposta d'ufficio per la quantificazione del ristorno dovuto. Il C.T.U. Dott. Massimo Greco ha affermato che a causa del sinistro, il il La Mantia ha riportato un trauma contusivo del piede destro con insorgenza di frattura composta della base del V metatarso trattata con contenzione in gambaletto gessato; riconoscendo un valido rapporto di causalità tra evento patito e lesioni riportate . Il CTU nel valutare complessivamente il danno alla salute ha riconosciuto un danno biologico pari al 2% nonché un'inabilità temporanea assoluta pari a giorni 30, nonché una temporanea parziale al 75% di giorni 20 ed una temporanea parziale al 50% di giorni 30 . Tali conclusioni sono condivise dal giudicante. Si ritiene, utilizzando il metodo tabellare ex art. 5 c°2 Lg 57/01 aggiornata con il D.M. 15.06.2012- criterio utilizzato dal Tribunale di Palermo - equo riconoscere un danno biologico pari a €.1464,83 e ciò tenuto conto dell'invalidità permanente riconosciuta, dall'età dell'attore all'epoca del sinistro - anni 40 -, e del coefficiente corrispondente all'età del danneggiato. A tale somma va aggiunta quella calcolata in base ai giorni di invalidità temporanea indicati dal CTU e precisamente : €.1371,000 per i 30 giorni di invalidità temporanea assoluta, e €.685,50 giorni di invalidità temporanea parziale -20- al 75% , €.685,50 per i 30 gg al 50% per un totale di €2742,00 . Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del c.d. Danno Morale questo giudice non può che riportarsi ai principi di diritto enunciati negli ultimi arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (Cass 11 novembre 2008 n. 26972 e succ.) . Con tale decisione quelle sezioni hanno affermato che il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, anche in assenza di reato, sempre che si tratti di interessi presi in considerazione negli specifici casi determinati dalla legge o in via di interpretazione da parte del Giudice, chiamato ad v-x individuarne la sussistenza alla stregua della Costituzione, di uno . '•." ; specifico diritto inviolabile della persona. Nell'ampia categoria di danno non patrimoniale (da responsabilità . , '••' contrattuale o extracontrattuale), il riferimento a determinati tipi di tf pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno, delle quali comunque il giudice deve tener conto al fine di poter addivenire, con un procedimento logico e corretto, alla determinazione quantitativa del danno in concreto riconoscibile, in modo da assicurare un risarcimento integrale. Nel caso di specie ricorre in astratto l'ipotesi di cui all'arti85 c.p. quindi pare equo quantificarlo in una somma pari al venti per cento del danno biologico e del danno da invalidità temporanea quantificato in complessive €.841,37 il totale complessivo sarà pari al ad €.5000,00 individuandola nei limiti della competenza del giudice adito. -' Ir k L'importo così determinato sarà quindi decurtato del 50% atteso il grado di colpa riconosciuto all'attore, pari a €.2500,00 Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico di parte convenute e liquidate nella misura €.600,00 oltre oneri di legge La domanda quindi è respinta. Ricorrono giusti motivi attesa la particolarità della causa e l'evoluzione giurisprudenziale del caso trattato, per dichiarare compensate le spese di lite P.Q.M. Uditi i procuratori delle parti costituite; in parziale accoglimento della domanda di La Mantia Giovanni condanna il Comune di Monreale alla rifusione del danno biologico patito da parte attrice nella misura di €2500;00-oltre interessi maturati dalla data della domanda ; V riconosce un concorso di colpa da parte dell'attore nella misura del cinquanta per cento . Pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte convenuta e liquidate nella misura di €600,00 oltre oneri di legge dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Monreale il 4 marzo 2013 .osa •.-,4 •^ -/e/1 ennaro g. La Farina n, 13/a 90141 - (ESIGEVO 091340833 fa^ 091303789 I A- ATTO DI PRECETTO 11 signor La Mantia Giovanni, nato l'I giugno 1959 a Monreale (PA) ed ivi residente in questa Via San Gaetano n. 19, cod. fise. LMN GNN 59H01 G377U, elettivamente domiciliato in Palermo, nella Via Giuseppe La Farina, 13/a, presso lo studio dell'aw. Giuseppe Gennaro, e. f. GNN GPP 57D20 G510T, che Io rappresenta e difende in virtù della procura conferita in calce al presente atto di precetto, il quale ai fini delle comunicazioni inerenti il presente giudizio dichiara di avere il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gJuseppe.gennarQ@cert.awocatitenm'm'.it il seguente numero di fax 091/303789 e la seguente e-mail avvocato.gennaro@libero.it, premesso - che il signor La Mantia Giovanni è creditore nei confronti del Comune di Monreale, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò tempore, in forza della sentenza resa dal Giudice dì Pace di Monreale dei 4 - 5 marzo 2013, munita di formula esecutiva in data 18 aprile 2013 della somma di €. 2.500,00 per sorte ed €. 600,00 per spese di consulenza; - che il Comune di Monreale, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò tempore, non ha ottemperato fino ad oggi al pagamento della somma di €. 3.100,00 (euro tremilacento/00), cosi come statuito nella sentenza de qua; - che in forza della sentenza in questione il signor La Mantia Giovanni risulta essere creditore nei confronti del Comune di Monreale, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò tempore, dell'importo di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), per sorte capitale, oltre interessi legali dalla data della domanda ed €. 600,00 (euro seicento/00) per spese di consulenza oltre alle spese successive occorrenti; - che la sentenza munita di formula esecutiva è stata notifica, al Comune di Monreale in persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò tempore, in data 14 giugno 2013. 3-~cwfF3 Appaio-paejjs,^- __• __ " 2,58 s.ii OQ0397/AQ6! qn °-0(5. LA MANTIA GENNARO G 1 I Tutto quanto sopra premesso, il signor La Mantia Giovanni, nato PI giugno 1959 a iv Monreale (PA) ed ivi residente in questa Via San Gaetano n. 19, e. f, LMN GNN G 59H01 G377U, come sopra rappresentato e difeso, INTIMA E FA PRECETTO al Comune di Monreale, in persona del suo Sindaco e legale rappresentante prò tempore, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di Monreale, a dare e pagare entro e non oltre giorni dieci dalla notifica del presente atto le sotto indicate somme: A) Sorte capitale €. 2.500,00 + Interessi legali dal 16.12.2011 €. 127,00 4- Spese di C.T.U. €. 60.0,00 = Totale €. 3.227,00 € 100,00 + € 12. 50 - € 112, 50 + € 4, 50 - € 117,00 + Iva 22% € 25J1_ = Totale € 142,74 + Sorte principale a sommare € 3.227,00 = B) compenso redazione atto precetto Spese generali (12,5%) Cassa Avvocati (4%) Totale imponibile Totale €. 3.369,74 Rei Ad resi e così la complessiva somma di €. 3.369,74 (euro tremìlatrecentosessantanove/74), soti salvo errori od omissioni, con avvertimento che in difetto di pagamento nel termine not intimato, di giorni dieci dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata. Palermo, 3.01.2014 21/1/2014 https:/Mebmai!.pec.Ìt/la>out^ Da GIUSEPPE GENNARO A affa rigenera li.mo n reale Data martedì 21 gennaio 2014 - 15:54 Re: Sentenza n.51/2013 - Sig. La Mantia Giovanni <p — ~ ~ - ~~ - - — • • — ... _ Dr. Li Vecchi/ •7Come da Sua richiesta, Le trasmetto le generalità complete del mio rappresentato signor La Mantia Giovanni, nato l'I giugno 1959 a Monreale ivi residente Via San Gaetano n. 19 cod. fise. LMN GNN 59H01 G377U, nonché i! codice IBAN - IT 26 D 03268 43450 005244506920, ove accreditare la somma di cui all'atto di precetto notificato in data 14 gennaio 2014. Resto in attesa di notizie in merito alla data dì accredito della somma di cui a! precetto oltre le successive che ammontano complessivamente ad . 3.390,00. avv. Giuseppe Gennaro COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio Titolo Rif. al Bilancio Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec Codici Statistici 1 2 3 4 C. 2033 I 01 08 08 00215900 Capitolo 00215900 Riconoscimento debiti fuori bilancio Numero Impegno Data 201300012570 31 12.2013 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo AIO 9285 Numero 277 Data 31.12.2013 Registro Data Seduta Data Esec. LA MANTIA GIOVANNI Per: AIGn. 277 31_12_2013 - sentenza 51J2013 a favore La Mantia Giovanni - liquidazione Importo Attuale Euro 3.369,74 Importo Iniziale Euro 3.369,74 Previsione Attuale 80.000,00 Impegnato sul CAP 55.290,31 Differenza 24.709,69 SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183 comma 7° TUEL. LI'31.12.2013 r II Diritóje F.F. re Sunseri COMUNE DI MONREALE .-• Provincia di Palermo e- DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE IAPST DATA OGGETTO Contributo Affidamento Familiare. Liquidazione anno 2013. II Dirigente II Responsabile del Procedimento Dott. Giancarlo Li Vecchi Filippi Sandra Pubblicazione all'Albo Registro Generale determinazioni Atton. ARO Data q n rru -)ni/ Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal 3 0 GEN. 201'< per quindici qiorni consecutivi. Registro Pubblicazioni r\.^/^//^2X X?,.; ' -/ X/^'Z^impiegato responsabile ^/^ Pi tWtato Maurizio Spazio riservato al servizio di ragioneria Registro atti di liquidazione Provvedimento N. iGl Data ?A- \M-J-&\?? II Contabile II Dirigente COMUNE DI MONREALE Provincia di Palermo BENEFICIARIO Pandolfìno Antonina 27.08.1955 Strada Intercomunale 7,8 C.F. : PNDNNN55M67G273X Segreto Luisa 14.01.1958 Monreale Via Turati, 1 C.F. :SGRLSU58A54F377L IMPORTO € . 500,00 €. 500,00 Giacalone Fortunata 05.01.1964 Via c.p. n.4 GCLFTN64A45F3377W €. 500,00 Pardossi Fabio 13/02/1978 Via Polizzi n. 29 PRDFBA78B13G702P €. 500,00 Totale €. 2000,00 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VISTA la L. n. 184 del 4 Maggio 1983 "Disciplina dell'Adozione e dell'Affidamento dei minori"; VISTA la L. n. 328 del 2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali; VISTA la L. n. 149 del 28 Marzo 2001 di modifica della legge n. 184 del 04.05.1983 recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché a titolo Vili del libro primo del codice civile; VISTO il D.A. 28.02.05 pubblicato sulla G.U.R.S n. 14 dell'Ol 04.2005 che apporta modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento- tipo del servizio di affidamento familiare dei minori; VISTO il Regolamento " Affidamento Minori" approvato con delibera di C.C. n. 60 del 7/07/2006; VISTI i decreti del Tribunale dei Minorenni che regolano gli affidamenti familiari; VISTE le istanze delle famiglie affidatarie Segreto Luisa, Pandolfino Antonina, Giacalone Fortunata Paradossi Fabio con le quali chiedono il contributo previsto dal sopraderto regolamento; CONSIDERATO che per i suddetti affidamenti è prevista una spesa complessiva pari ad €. 2000,00 ; DATO ATTO che con Determina Dirigenziale n. 267 dell 1/12/2013 è stata impegnata la somma di €. 2000.00 per far fronte all'onere dei contributi di affidamento per l'anno 2013 VISTO il parere favorevole espresso dal Servizio Sociale; RITENUTO dover procedere alla erogazione dei contributi chiesti; VISTO r ordinamento amministrativo degli EE.LL PROPONE 1) LIQUIDARE il contributo, previsto per l'affidamento familiare di minori, alle persone dell'allegato ruolo, che consta di n. 4 aventi diritto nella misura segnata a fianco di ciascuna di esse per un totale complessivo di € .2000,00 per l'anno 2013, secondo i parametri previsti dal regolamento di cui in premessa. 2) PRELEVARE la somma complessiva di €. 2.000,00 al Cap. 1907 del bilancio 2013 denominato: " Contributi alle Famiglie Affidatane" ove con determina n. 267 del 11.12.13 è stata impegnata la somma di € 2.000,00 interamente disponibile 3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni Dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo ente; 3) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreteria Generale. L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento. Monreale. li L'Isfruttare/aminmistram IL DIRIGENTE VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; VISTA la L.n. 184/83 VISTA la L.n. 328/00; VISTA la L.n. 149/01; DETERMINA £?} LIQUIDARE il contributo previsto per l'affidamento familiare dei minori alle persone dell'allegato ruolo, che consta di n. 4 aventi diritto nella misura segnata a fianco di ciascuna di esse per un totale co'mplessivo di € .2000,00 per Panno 2013, secondo i parametri previsti dal regolamento di cui in premessa. £) PRELEVARE la somma complessiva di €. 2.000,00 al Gap. 1907 del bilancio 2013 denominato: " Contributi alle Famiglie Affidatarie" ove con determina n. 267 del 11.12.13 è stata impegnata la somma di € 2.000,00 interamente disponibile ; DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni Dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio Finanziario per la registrazione nella scrittura contabile di questo ente TRASMETTERE copia della presente determinazione all'ufficio di segreterìa Generale. L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione/y provvedere ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione delrelativo mandato di pagamento. Morire ale, lì IL DIRI Gìancarlo COMUNE DI MONREALE AREA GESTIONE RISORSE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA IL DIRIGENTE VISTA la determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n. del * con oggetto: Contributi alle famiglie affidatarie. liquidazione - VISTO l'art. 151 comma4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000parteII, correlato conl'art 1 lettera!) della legge regionale n. 48 dell'11.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90. oggi abrogato; VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. del ATTESTA Che è corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro __ Monreale, lì II DIRIGENTE COMUNE DI MONREALE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA CERTIFICATO DI IMPEGNO Esercizio *i Titolo Funzione Rif. al Bilancio Sen'izio Intervento Categoria Capìtolo Cod.Mec 1 Codici Statistici 2 3 4 C. ' 2013 Capitolo 1 10 04 05 00190700 00190700 Contributi alle famiglie affidatane Numero Impegno 20130001045 1 Data 31.12.2013 Codice Descrizione vincolo Atto Tipo " APST Numero 271 Data 17.12.2013 Registro 361 Data Seduta 31.12.2013 Data Esec. Per : APST 271 del 17/12/2013 - Liquidazione contributo affidamento familiare. Anno 2013 importo Attuale Importo Iniziale Euro 2.000,00 Euro 2.000,00 Previsione Attuale 2.000,00 Impegnino sul GAP 2.000,00 Differenza 0,00 SI ATTCSTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazìone sulla regolarità tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione. _ Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art 1W comma 7° TUEL. LI'31.12.2013
© Copyright 2024 Paperzz