CITTA’ DI SAN DONA’ DI PIAVE Sportello Unico per l’Edilizia, Sportello Unico Attività Produttive VADEMECUM EDILIZIA 2013 SEMPLIFICAZIONI BUROCRATICHE e DETRAZIONI FISCALI - CASI PRATICI IN APPENDICE - grazie ai contributi e senza pagare oneri, costruire diventa più facile redatto dal personale dello sportello unico edilizia privata curatore arch. enrico plumitallo P.za Indipendenza, 13 - 30027 San Donà di Piave (VE) - Tel. 0421.590410- - Fax 0421.509411 - C. Fisc. 00625230271 - Part. IVA 00397210279 E-mail edilizia.privata@sandonadipiave.net – Sito internet: www.sandonadipiave.net Orari di apertura al pubblico: LUN e MER 8,30-12,00; GIO 15,30-17,30; VEN incontri con i tecnici solo su appuntamento Ottobre 2013 2 Premessa Un opuscolo, quello che state sfogliando, che vuole essere un piccolo strumento, ma agile e pratico, per usufruire delle numerose possibilità di sgravi e agevolazioni offerte al momento della realizzazione di una casa. Molte sono le opportunità offerte soprattutto negli ultimi anni, e spesso introdotte come risposte alla crisi. Non è però sempre facile riuscire a coglierle, nemmeno per il professionista. E queste pagine, senza pretendere di sostituirsi a manuali e pubblicazioni più specifiche, vogliono porsi come spunto creativo anche per il tecnico o per l’imprenditore . Insomma, per far sì che parole d’ordine come trasparenza, semplificazione, partecipazione, iniziativa, non restino solo sulla carta, abbiamo cercato di fornire delle risposte senza porre a priori le domande. Quelle, fatecele voi. 3 4 INDICE CAPITOLO 1 – Oneri di urbanizzazione sempre dovuti? pag 7 Primo caso – Genitori o figli in casa Secondo caso – L’imprenditore agricolo Terzo caso – La casa unifamiliare Quarto caso – L’artigiano in casa Quinto caso - Il piano casa CAPITOLO 2 – Novità sul DPR 380/2001 La ristrutturazione I ruderi Le auto elettriche Il certificato di agibilità serve ancora? pag 9 CAPITOLO 3 – La semplificazione Permesso di costruire DIA alternativa al permesso di costruire SCIA Non è sufficiente la SCIA, in quali casi CIA – Attività edilizia libera, quando è obbligatorio appoggiarsi ad un tecnico pag 11 CAPITOLO 4 – la norma derogatoria, il P.casa Ampliamenti Recupero edifici esistente ante 1987 Contributo, come risparmiare Aumento SNP interna pag 15 CAPITOLO 5 – Certificazioni energetiche AQE, Attestato di Qualificazione energetica APE, Attestato di Prestazione energetica Obblighi, documentazione da presentare prima dell’inizio lavori Fine lavori e sanzioni al direttore dei lavori pag 17 CAPITOLO 6 – Detrazioni Fiscali Interventi a detrazione Soglia del 50 % e 96.000 euro Proroga al 31 dicembre 2013 per ristrutturazione Detrazione per acquisto mobili se abbinata a ristrutturazione Sostituzione con caldaia a condensazione Sostituzione con pompa calore scalda acqua sanitaria Soglia 65 % e proroga al 31 dicembre 2013 per risparmio energetico Proroga al 31 giugno 2014 par risparmio energetico parti comuni nei condomini pag 19 CAPITOLO 7 Interventi proposti pag 23 5 6 CAPITOLO 1: Quando non si pagano contributi concessori? Alcuni casi tipici Prima di iniziare i lavori, il cittadino deve affrontare i costi tecnici e versare i contributi di costruzione. È una situazione che spesso lo espone finanziariamente in maniera talvolta molto gravosa, senza nemmeno avere iniziato i lavori. Alcuni costi iniziali, però, possono essere eliminati. Vediamone qualche caso tipico in cui gli oneri non sono dovuti. Caso 1: Modifico un alloggio e ne faccio due (o viceversa) Art. 76 L.R. 61/1985 - comma 1) autorizzazione gratuita per: d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni, nonché gli interventi di manutenzione straordinaria che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari o l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, purché l’unità immobiliare sulla quale si interviene abbia e mantenga la destinazione d’uso residenziale e le opere non interessino parti comuni dell’edificio. Caso 2 : Sono imprenditore agricolo a titolo principale art. 17 DPR 380/2001 – comma a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; Caso 3 : Amplio la mia casa unifamiliare entro il 20 % art. 17 DPR 380/2001 comma b) per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari. Caso 4 : Voglio svolgere direttamente da casa attività commerciale o artigianale Art. 9. DM 801/1977 comma 1) - Alle parti di edifici residenziali nelle quali siano previsti ambienti per attività turistiche, commerciali e direzionali si applica il costo di costruzione maggiorato ai sensi del precedente art. 8, qualora la superficie netta (Sn) di detti ambienti e dei relativi accessori (Sa), valutati questi ultimi al 60%, non sia superiore al 25% della superficie utile abitabile. Invece se amplio la mia abitazione per effetto del piano casa? Riduzione del 60 per cento. O addirittura non pago nulla. 7 Art. 7 L.R. 14/2009 Comma 1) - Per gli interventi di ampliamento cui agli articoli 2 e 3, il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. Art. 7 L.R. 14/2009 Comma 1 bis) – Per gli interventi di ampliamento cui agli articoli 2 e 3, nel caso di utilizzo di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh, il contributo di costruzione è ridotto del 100 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell’avente titolo. 8 CAPITOLO 2 Alcune novità importanti È una novità assoluta. Il Decreto del Fare del 20 agosto scorso permette di ristrutturare praticamente qualunque edificio. Per quelli non sottoposti a vincolo la procedura si chiama SCIA. Ma anche per quelli sottoposti a vincolo, in certi, può essere concesso il permesso di costruire. Ma quale è il concetto di ristrutturazione secondo il decreto? Cerchiamo di spiegarlo. Ristrutturazione : art. 3 DPR 380/2001 comma 1) lettera d) "interventi di ristrutturazione edilizia". Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione. Esclusi gli immobili vincolati D.Lgs 42/2004 che sono ancora vincolati alla sagoma Ruderi - art. 3 del DPR 380/2001 Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Obbligo impianto di ricarica veicoli elettrici - art. 4 DPR 380/2001 Comma 1-ter. – Dal 1 giugno 2014, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia, sarà obbligatorio prevedere l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli. Tali infrastrutture dovranno idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso Certificato di agibilità - Quando serve chiederlo - art. 24 DPR 380/2001 a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati; 9 d) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate le parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione; e) per singole unità immobiliari, purché siano completati le opere strutturali, gli impianti, le parti comuni e le opere di urbanizzazione primarie ultimate o dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale. Certificato di agibilità. Quando NON serve chiederlo - art. 24 DPR 380/2001 Per evitare di presentare il certificato di agibilità serve la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato. La dichiarazione deve attestare la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, corredata dalla seguente documentazione: a) richiesta di accatastamento dell'edificio che lo sportello unico provvede a trasmettere al catasto; b) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico valutate secondo la normativa vigente; c) parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica; d) certificato di collaudo statico; e) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 10 CAPITOLO 3 La semplificazione amministrativa Dal Permesso di costruire all’Attività Edilizia Libera, tra DIA e SCIA È ancora poco conosciuto l’istituto del silenzio assenso: se dalla presentazione dell’istanza di permesso di costruzione passano 60 giorni senza che l’amministrazione neghi il permesso stesso, si potrà costruire senza alcun altro intoppo. Ma vi sono altri istituti permettono di iniziare i lavori addirittura prima, talvolta anche subito. Permesso di costruire - art. 10 DPR 380/2001 Comma 1 - Sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. La DIA è alternativa al permesso di costruire - art. 22 DPR 380/2001 comma 3) - In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: gli interventi di ristrutturazione edilizia che : • portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente • che comportino aumento di unità immobiliari • modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici • che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso • gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. La SCIA - art. 19 - L. 241/1990 Comma 1 - Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente 11 dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione. Comma 6 - Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. Comma 6-bis - Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta giorni. Quando non è sufficiente la SCIA ma bisogna presentare DIA alternativa - art. 5 DL 70/2011 Comma 2 c) le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. 12 Attività edilizia libera asseverata da tecnico - art. 6 DPR 380/2001 comma 2, lettere a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; comma 2, lettera e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente comma. Attività edilizia libera - mera comunicazione - art. 6 DPR 380/2001 comma 2) Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici; 13 14 CAPITOLO 4 La DIA P. Casa nella Regione del Veneto Interventi edilizi in deroga - Art. 2 L.R. 14/2009 • ampliamento degli edifici esistenti nei limiti del 20 per cento del volume se destinati ad uso residenziale e del 20 per cento della superficie coperta se adibiti ad uso diverso. • Ulteriore 10 per cento nel caso di utilizzo di tecnologie che prevedano l’uso di fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 Kw, ancorché già installati. • Ulteriore 15 per cento per gli edifici residenziali, purché vi sia un contestuale intervento di riqualificazione dell’intero edificio che ne porti la prestazione energetica, in classe B. Resta fermo che nei limiti dell’ampliamento non vanno calcolati i volumi scomputabili ai sensi della normativa vigente. In zona agricola, l’ampliamento, è calcolato sugli 800 mc massimi assentibili dell’intero edificio dalla L.R. 11/2004; Solo per le prime case in zona agricola poste in edifici composti da due unità immobiliari, anche se sovrapposte, l’ampliamento volumetrico massimo assentibile è riferito a ciascuna unità immobiliare anziché all’intero edificio. Interventi in deroga per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente - art. 3 L.R. 14/2009 sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione anche parziali che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume demolito per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta demolita per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo qualora per la ricostruzione vengano utilizzate tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. Oneri e incentivi - art. 7 L.R. 14/2009 il contributo di costruzione è ridotto del 60 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo. il contributo di costruzione è ridotto del 100 per cento nell’ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o avente titolo, utilizzando fonti di energia rinnovabile con una potenza superiore a 3 kwh 15 Aumento Superficie interna “soppalco” - art. 9 L.R. 14/2009 È comunque ammesso, l’aumento della superficie utile di pavimento all’interno del volume autorizzato, nel rispetto dei parametri igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente. 16 CAPITOLO 5 La certificazione energetica, quando, come, e sanzioni Ape ed Aqe, definizioni - art. 2 D.Lgs 192/2005 l-bis) «attestato di prestazione energetica dell'edificio»: APE documento, rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica; l-ter) «attestato di qualificazione energetica»: AQE il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; Obblighi - Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione art. 6. D.Lgs 192/2005 Comma 1 - A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un certificato APE prima del rilascio del certificato di agibilità. • Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, inteso come committente privato o società. • Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile. esistenti, Relazione tecnica, accertamenti ed ispezioni Art. 8 del D.Lgs 192/2005 Prima dell’inizio dei lavori - Comma 1 - Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del 17 regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Obbligo di valutare soluzioni alternative, comma 1-bis - in caso di edifici di nuova costruzione, ed edifici soggetti a ristrutturazione importante, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. Fine lavori - Comma 2 - La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonchè l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata. Obbligo di deposito in Comune - Comma 3 – I file firmati digitalmente della relazione e dell’asseverazione devono essere inviati via pec al comune Sanzioni: - Art. 15 D.Lgs 192/2005 – Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 18 CAPITOLO 6 Le detrazioni fiscali, una boccata di ossigeno alle famiglie Obiettivo 20.20.20: ridurre del 20 % le emissioni di gas serra, alzare del 20% la quantità di energia da fonti rinnovabili, e portare al 20 % il risparmio energetico. È l’obiettivo posto dalla Commissione Europea e fatto proprio, attraverso il Patto dei Sindaci, dalla Provincia di Venezia e dal Comune di San Donà di Piave. La sfida, nel concreto della situazione italiana, sta nel recupero di un immenso patrimonio edilizio, spesso di pregio o di importanza storica, adeguandolo alle nuove tecnologie e, possibilmente, abbattendone i costi per le famiglie. Per questo, anche a fronte di una delle peggiori crisi mai conosciute dal settore edilizio, è importante conoscere ogni forma di incentivo, sgravio o altro strumento per abbattere i costi degli interventi edili. Detrazioni fiscali al 50 % - Art. 16-bis del DPR 917/1986 Quale è la detrazione di cui posso beneficiare? Comma 1 - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo l'immobile. Quali interventi possono beneficiare- Art. 16-bis del DPR 917/1986 1. CONDOMINIO (art. 1117 del codice civile): • manutenzione ordinaria • straordinaria • risanamento • ristrutturazione 2. EDIFICI NON DI TIPO CONDOMINIALE • manutenzione straordinaria (no ordinaria) • risanamento • ristrutturazione 3. REALIZAZZIONE DI AUTORIMESSE O POSTI AUTO PERTINENZIALI, anche a proprietà comune; 4. ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 5. ANTIFURTO-ANTINTRUSIONE 6. CABLATURA E CONTENIMENTO ACUSTICO DEGLI EDIFICI 7. OPERE FINALIZZATE AL CONSEGUIMENTO RISPARMI ENERGETICI 19 Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. 8. ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE 9. BONIFCA AMIANTO E OPERE VOLTE AD ELIMINARE INFORTUNI DOMESTICI Comma 2 - Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. Comma 5 - Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento. Comma 7 - La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Comma 8 - In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Acquisto di mobili - art. 16 del DL 63/2013 Comma 2 - Ai contribuenti che fruiscono della detrazione è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, entro comunque i 96.000 e pari al 50 % delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro. Detrazioni fiscali al 65 % - art. 1 commi da 344 a 349 L. 296/2006 Quando ne posso beneficiare? • EDIFICI NON DI TIPO CONDOMINIALE, si detrae il 65 per cento delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2013. • CONDOMINIO (art. 1117 del codice civile), si detrae il 65 per cento delle spese sostenute fino al 30 Giugno 2014 20 Quali interventi possono beneficiarne? 1. Riqualificazione energetica fino a 100.000 di detrazione, purchè si consegua un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori 2. Strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a 60.000 euro di detrazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, Ai fini della detrazione non è richiesta la certificazione energetica 3. Installazione di pannelli solari, fino a 60.000 euro di detrazione, per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università 4. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, fino a 30.000 euro di detrazione, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione Ai fini della detrazione non è richiesta la certificazione energetica 5. Sostituzione di scaldacqua, fino a 30.000 euro di detrazione, tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria Ai fini della detrazione non è richiesta la certificazione energetica Obblighi e condizioni minime per beneficarne La detrazione fiscale del 65 % è concessa se vengono rispettate le seguenti ulteriori condizioni: a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell'asseverazione; b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, un «attestato di qualificazione energetica», predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, o dell'unità immobiliare ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio o dell'unità immobiliare, a seguito della loro eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili. Comma 349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Comma 2 - La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli 21 edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 22 CAPITOLO 7 Interventi proposti Demolizione e recupero del volume, con modifica della sagoma: strumento • SCIA costi • Il 20 % del dovuto come nuovo tempi • inizio subito i lavori benefici • Ristrutturazione, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % Demolizione con recupero del volume, con modifica della sagoma e ampliamento P.casa strumento • DIA Piano Casa costi • tempi • Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del dovuto come nuovo DIA dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Ristrutturazione, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % Amplio per realizzare un garage pertinenziale dell’alloggio: strumento • DIA Piano Casa costi • • tempi • se prima casa oneri pago il 40 % se prima casa oneri non dovuti in caso di utilizzo per la copertura pannelli di fonti rinnovabili (ad esempio pannelli solari o fotovoltaici) con potenza 3 Kw se seconda casa, oneri primari, secondari e costo di costruzione dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % • Amplio per realizzare un portico: strumento • DIA Piano Casa costi • tempi • se prima casa oneri pago il 40 %, come seconda casa pago primaria, secondaria e costo di costruzione dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % 23 Ristrutturo e da un alloggio, ne ricavo due (edificio esistente unifamiliare) strumento • costi • SCIA oppure DIA, dipende dal numero di posti auto in possesso Nessuno • • • SCIA inizio subito DIA dopo 30 giorni inizio i lavori Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % tempi benefici Ristrutturo e da un’alloggio, ne ricavo due (edificio esistente bifamiliare o di tipo condominiale) strumento • costi • SCIA oppure DIA, dipende dal numero di posti auto in possesso Il 20 % del dovuto come nuovo tempi • SCIA inizio subito benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % Ristrutturo integralmente un edificio esistente, lo amplio con il p.casa, aumento il numero di unità immobiliari, e in alcune ne prevedo cambio d’uso strumento • DIA Piano Casa costi • tempi • Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del dovuto come nuovo dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale fino al 65 % sui lavori eseguiti al volume esistente strumento • DIA Piano Casa costi • • se prima casa oneri pago il 40 % se prima casa oneri non dovuti in caso di utilizzo per la copertura pannelli di fonti rinnovabili (ad esempio pannelli solari o fotovoltaici) con potenza 3 Kw se seconda casa, oneri primari, secondari e costo di costruzione dopo 30 giorni inizio i lavori Sopraelevazione: • tempi • benefici • Nuova costruzione, non posso usufruire delle detrazione fiscali 24 Ricavo un soppalco entro il volume esistente strumento • DIA Piano Casa costi • Il 20 % del dovuto come nuovo tempi • dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate (oneri compresi) Ristrutturazione di un rudere (senza aumento di unità immobiliari) strumento • SCIA costi • Il 20 % del dovuto come nuovo tempi • inizio subito i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate (oneri compresi) Ristrutturazione di un rudere (senza aumento di volume con aumento di unità immobiliari) strumento • DIA Piano Casa costi • Il 20 % del dovuto come nuovo tempi • dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate (oneri compresi) Ristrutturazione di un rudere (con aumento di volume e con aumento di unità immobiliari) strumento • DIA Piano Casa costi • tempi • Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del dovuto come nuovo dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate sul volume esistente e sui nuovi garage (oneri compresi) 25 Nuova costruzione di edificio residenziale strumento • Permesso di costruire costi • Oneri primari, secondari e costo di costruzione tempi • benefici • dopo 60 giorni dalla presentazione silenzio assenso oppure rilascio del Permesso di Costruire Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere relative alla costruzione dei garage se resi pertinenziali degli alloggi Nuova costruzione di edificio commerciale/direzionale/artigianale strumento • Permesso di costruire costi • Oneri primari, secondari e costo di costruzione tempi • benefici • dopo 60 giorni dalla presentazione silenzio assenso oppure rilascio del Permesso di Costruire Nessuna detrazione fiscale Ristrutturazione di un edificio storico testimoniale per insediare un’attività ricettiva extra-alberghiera, affittacamere o altro strumento • SCIA costi • Il 20 % del dovuto come nuovo tempi • inizio subito i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate (oneri compresi) Ristrutturazione con ampliamento residenziale di un edificio storico testimoniale per insediare un’attività ricettiva extra-alberghiera, affittacamere o altro strumento • DIA Piano Casa costi • tempi • Sul volume nuovo pago primaria, secondaria e costo di costruzione, sul volume esistente pago il 20 % del dovuto come nuovo dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate sul volume esistente e sui nuovi garage (oneri compresi) 26 Modifiche interne di un locale commerciale per insediare un bar strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • E’ manutenzione straordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Fusione di unità commerciali per insediare un’estetica/parrucchiera/taglio pizza strumento • SCIA costi • Nessuno Tempi • inizio subito i lavori benefici • E’ ristrutturazione posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Cambio d’uso da residenziale o artigianale a commerciale per insediare un negozio fuori dalla zona A strumento • SCIA costi • tempi • Differenza oneri e costo tra la vecchia destinazione inizio subito i lavori benefici • e la nuova E’ ristrutturazione posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Cambio d’uso da residenziale o artigianale a commerciale per insediare un negozio entro la zona A strumento • DIA alternativa al permesso di costruire costi • tempi • Differenza oneri e costo tra la vecchia destinazione dopo 30 giorni inizio i lavori benefici • e la nuova E’ ristrutturazione posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate 27 Ripassatura del tetto senza mettere la guaina (manutenzione ordinaria) strumento • Nessuna costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • E’ manutenzione ordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate solo in caso di parti condominiali Ripassatura del tetto aggiungendo nuovi elementi, ad esempio la guaina (manutenzione straordinaria) strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Opere edilizie sulla recinzione, anche nuova posa strumento • SCIA costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori Benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate (anche se si tratta di nuova installazione) Abbattimento barriere architettoniche (escluso ascensori) strumento • Nessuna costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate (anche se si tratta di nuova installazione) 28 Abbattimento barriere architettoniche (ascensori) strumento • SCIA costi • Nessuno Tempi • inizio subito i lavori Benefici • Posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate (anche se si tratta di nuova installazione) Rifacimento dei serramenti (manutenzione straordinaria) strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Messa in opera di cappotto (manutenzione straordinaria) strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire detrazione fiscale per le opere realizzate della Rifacimento del bagno (sanitari, piastrelle, etc..con diversa tipologia e materiale) strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate 29 Rifacimento del bagno (sanitari, piastrelle, etc..con stessa tipologia e materiale) strumento • Nessuna Costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione ordinaria, non posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Rifacimento grondaie con diversa tipologia e materiale strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Rifacimento grondaie con stessa tipologia e materiale strumento • Nessuna costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione ordinaria, non posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Rifacimento dello schema fognario strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Realizzazione di canna fumaria (manutenzione straordinaria) strumento • SCIA costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire detrazione fiscale per le opere realizzate della 30 Pavimentazioni esterne in zona agricola strumento • Attività edilizia libera (CIA) costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Pavimentazioni esterne non in zona agricola strumento • Nessuna costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Manutenzione straordinaria, posso usufruire della detrazione fiscale del 50 % per le opere realizzate Realizzazione di una pompeiana strumento • SCIA costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Opera non contemplata, nessuna detrazione Casetta per ricovero attrezzi agricoli strumento • Nessuna costi • Nessuno tempi • inizio subito i lavori benefici • Nessuna detrazione 31 32
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