DPR 74 - Calvaresi - ENEA di Saluggia

Corso di aggiornamento in materia di esercizio, conduzione,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici
Ispezione, controllo e manutenzione degli
impianti termici alla luce del
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2013, n. 74
(Gazzetta Ufficiale N. 149 del 27 Giugno 2013)
Ing. Camillo Calvaresi
ACEER TOSCANA
calvaresi@enea.it
Centro Ricerche ENEA
S l
Saluggia
i
9 aprile 2014
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
Legge 9 gennaio 1991 n.10
“Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso
razionale dell'energia
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”
31. Esercizio e manutenzione degli impianti
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le
3
province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al
rendimento di combustione, anche avvalendosi di
organismi esterni aventi specifica competenza tecnica,
con onere a carico degli utenti.
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
DPR 26 agosto 1993 n. 412
“Regolamento recante norme per la
progettazione,l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione
art. 4,, c.
c.4,, della
a legge
gg 9 gennaio
g nna o 1991,
99 , n. 10”..
dell'art.
DPR 21 dicembre 1999 n. 551
“Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in
materia
i di progettazione,
i
iinstallazione,
ll i
esercizio
i i e
manutenzione degli impianti termici degli edifici….”
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI RICHIESTE DAL
DPR412
4.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto
termico devono essere eseguite
g
conformemente alle istruzioni tecniche p
per la
regolazione, l’uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto.
Qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di
controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti
parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente,
mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti
d ll’i i
dell’impianto
termico
i
e degli
d li apparecchi
hi e dispositivi
di
i i i per i quali
li non siano
i
disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono
essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle
vigenti
i
ti normative
ti UNI e CEI per lo
l specifico
s
ifi elemento
l
t o tipo
ti di apparecchio
hi o
dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i controlli di cui
all’allegato H devono essere effettuati almeno una volta l’anno,
f
fermo
restando
d quanto stabilito
bili aii commii 12 e 13.
13
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI RICHIESTE DAL
DPR412
18.
Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le
province per la restante parte del territorio, ………,
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a
carico degli utenti ed anche avvalendosi di organismi
esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli
necessari
ad
accertare
ll'effettivo
effettivo
stato
di
manutenzione e di esercizio dell'impianto termico.
…………
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
MANUTENZIONE E VERIFICHE IMPIANTI RICHIESTE DAL
DPR412
19.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei
controlli di cui al comma 18
18, i comuni e le province
competenti dovranno stipulare con detti organismi
apposite
pp
convenzioni, previo
p
accertamento che gli
g stessi
soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista,
i requisiti minimi di cui all’allegato I al presente decreto.
L'ENEA nell'ambito
L'ENEA,
n ll' mbit dell'accordo
d ll' cc rd di programma
pr r mm con
c n il
Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato
dell
Artigianato di cui all’articolo
all articolo 3 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa, fornisce
agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti
organismi.”.
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
Nel dicembre 2002 è stata emanata la Direttiva n.
2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
affinché gli stati membri ne recepissero gli obiettivi.
obiettivi
Articolo 1
L'obiettivo della presente direttiva è promuovere
il miglioramento
g
del rendimento energetico
g
degli
g
edifici nella Comunità, tenendo conto delle
condizioni locali e climatiche esterne ……….
Le disposizioni in essa contenute riguardano:
…………
e) l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di
condizionamento d'aria negli edifici, nonché una
p i i d
perizia
dell complesso
mpl ss degli
d li impi
impianti
nti termici
t mi i lle cui
ui
caldaie abbiano più di quindici anni.
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
Il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192,
n 192
in vigore dall’ 8 ottobre 2005
è il recepimento della direttiva europea n
n. 2002/91/CE
Il Decreto Legislativo 29 dicembre 2006 n.311
n 311
Corregge ed integra il decreto legislativo 19 agosto
2005,, n.. 192
9
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
•Le
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono
all’attuazione del presente decreto.
•L’ispezione
L’i
i
per gli
li impianti
i i
i più
iù vecchi
hi comprende
d una diagnosi
di
i
energetica e una consulenza sui possibili interventi per migliorare
l’efficienza energetica
g
•non c’è più l’autocertificazione, ma l’obbligo da parte dei
manutentori di inviare all’organismo
m
g
m incaricato l’allegato
g
F o G
•Non è esplicito l’obbligo della manutenzione annuale
•Nella definizione di impianto termico sono stati inclusi anche gli
impianti per la climatizzazione estiva
•Sono state introdotte anche sanzioni per i manutentori
La manutenzione e ispezione degli impianti è disciplinata dall’allegato L
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
ALLEGATO L
REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
1
dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente
alle istruzioni tecniche p
per la regolazione,
g
l’uso e la
manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice
dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
2. Qualora l’impresa installatrice non abbia ritenuto
necessario predisporre sue istruzioni specifiche, o queste
non siano più disponibili,
disponibili le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi
facenti parte dell
dell’impianto
impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche relative allo specifico
modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
ALLEGATO L
REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
TERMICI
3. Le operazioni
p
di controllo e manutenzione
m
delle restanti p
parti
dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano
disponibili né reperibili neppure le istruzioni del fabbricante, devono
essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista
dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di
apparecchio o dispositivo.
4 Nel caso in cui
4.
cui, per qualsiasi motivo,
motivo il proprietario,
proprietario il conduttore,
conduttore
l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga
delle istruzioni dell’impresa installatrice dell’impianto né del
f bb i
fabbricante
t d
dell generatore
t
di calore
l
o di altri
lt i apparecchi
hi
fondamentali, i predetti soggetti devono farsi parte attiva per
reperire copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico modello
di apparecchio.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
I controlli per la verifica della efficienza energetica devono
essere effettuati
ff tt ti almeno
lm n con
n lla seguente
nt f
frequenza
n
ed
d eseguiti
iti in
occasione delle operazioni di manutenzione ordinaria di cui sopra.
ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido
indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza
nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;
ognii due
d
annii per gli
li impianti,
i i ti di
diversii d
da quelli
lli iindividuati
di id ti all punto
t a),
)
di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di
generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto
anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a
focolare aperto installati all’interno di locali abitati;
ogni
g quattro
q
anni p
per tutti gli
g altri impianti
p
di potenza
p
nominale del
focolare inferiore a 35 kW.
Nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale
complessiva maggiore o uguale a 350 kW, è prescritto un ulteriore
controllo del rendimento di combustione da effettuarsi a metà –del
periodo di riscaldamento annuale.
Novità introdotte dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192.
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005
2005, N
N. 192
Art. 17
(Clausola di cedevolezza)
…omissis…
le norme del p
presente decreto e dei decreti ministeriali
applicativi nelle materie di legislazione concorrente si
applicano per le regioni e province autonome che non
abbiano
bbi
ancora provveduto
d t all recepimento
i
t d
della
ll di
direttiva
tti
2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma.
Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
g
e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi
f d m t li d
fondamentali
desumibili
mibili d
dall presente
t d
decreto
t e d
dalla
ll stessa
t
direttiva 2002/91/CE.
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Pubblicato nella GU N. 149 del 27 Giugno 2013
(
(testo
in vigore dal
d l 12 luglio
l l 2013))
Modifica il DLgs 192
192, N.
N 192/2005
Modifica necessaria p
per non incorrere alla p
procedura di infrazione
della Commissione Europea in quanto la normativa italiana:
¾ P
Prevedeva
d
un controllo
ll sulle
ll caldaie
ld i difforme
diff
a quello
ll previsto
i
dalla Direttiva Europea (Art. 8 Direttiva 2002/91/CE);
¾ Non prevedeva il controllo sugli impianti di condizionamento
estivo (Art. 9 Direttiva 2002/91/CE).
Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
Gazzetta Ufficiale N
N. 149 del 27 Giugno 2013 - Vigente dal: 27
27-6-2013
6 2013
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio conduzione
esercizio,
conduzione, controllo
controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell'articolo
dell
articolo 4
4, comma 11, lettere a) e c),
c) del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192.
D
Decreto
del
d l Presidente
P
d
della
d ll Repubblica
R
bbl
16 aprile
l 2013
2013, n. 75
Gazzetta Ufficiale N. 149 del 27 Giugno 2013 - Vigente dal: 27-6-2013
Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per
assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi
i i a cuii affidare
ffid
la
l certificazione
tifi
i
energetica
ti
d
degli
li edifici,
difi i
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192.
IL DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Pubblicato nella GU N
N. 149 del 27 Giugno 2013
(premessa aldpr 16 aprile 2013 n.74) …….. Considerato che
ll'articolo
articolo 8 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul
rendimento
m
energetico
g
nell'edilizia,, al fine
f
di ridurre il
consumo energetico e i livelli di emissione di biossido di
carbonio, prevede che gli Stati Membri adottino le misure
necessarie per prescrivere ispezioni periodiche
d h delle
d ll
caldaie alimentate con combustibili gassosi, liquidi o solidi
non rinnovabili,
rinnovabili fornisce indicazioni sulle potenze utili
significative delle caldaie da sottoporre a ispezione e
sulla frequenza
q
delle medesime;; ….. p
prevede che gli
g Stati
Membri adottino le misure necessarie per prescrivere
ispezioni periodiche sui sistemi di condizionamento d'aria
l cuii potenza nominale
la
i l utile
il e'' superiore
i
a 12 kW;
kW
IL DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 1
Ambito di intervento e finalita'
finalita
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione
invernale ed estiva degli edifici,
edifici per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonche' i requisiti
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi cui affidare i compiti di ispezione
degli impianti di climatizzazione, ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
2005 n
2005,
n. 192
192, di seguito denominato: "decreto
decreto legislativo"
legislativo .
IL DPR 16 Aprile
p
2013, n. 74
Art. 2
Riconoscimento e disciplina dei requisiti dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Art. 3
Requisiti di indipendenza e imparzialita' dei soggetti
abilitati alla certificazione energetica degli edifici
Art. 4
F
Funzioni
i id
delle
ll R
Regioni
i ieP
Province
i
autonome
t
Art. 5
Art
Facolta' delle Amministrazioni comunali in merito ai
g impianti
p
termici
limiti di esercizio degli
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio,
la conduzione, il controllo e la manutenzione degli
g impianti
p
termici
per la climatizzazione invernale ed estiva.
1. L'esercizio,, la conduzione,, il controllo,, la manutenzione
dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge
in materia di efficienza energetica sono affidati al
responsabile
bil dell'impianto,
d ll'i i
che
h puo'' delegarle
d l
l ad
d un
terzo. La delega al terzo responsabile non e‘ consentita
nel caso di singole unita'
unita immobiliari residenziali in cui il
generatore o i generatori non siano installati in locale
tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello
stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore
oppure macchine frigorifere al servizio di piu' impianti
t
termici,
i i puo'' essere d
delegato
l
t un unico
i tterzo responsabile
bil
che risponde delle predette attivita' degli impianti.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 6
Art
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio,
la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici
per la
l climatizzazione
li
i
i
iinvernale
l ed
d estiva.
i
2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge,
l delega
la
d l
di cuii all comma 1 non puo'' essere rilasciata,
il
i t salvo
l
che nell'atto di delega sia espressamente conferito
ll'incarico
incarico di procedere alla loro messa a norma.
norma
3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile
rispondono del mancato rispetto delle norme relative
all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e
di tutela dell'ambiente. L'atto di assunzione di
responsabilita' da parte del terzo, anche come destinatario
delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi
d ll' ti l 11
dell'articolo
11, deve
d
essere redatto
d tt iin f
forma scritta
itt
contestualmente all'atto di delega.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio,
la conduzione, il controllo e la manutenzione degli
g impianti
p
termici
per la climatizzazione invernale ed estiva.
8. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al
focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa
vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile
deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO
9001 relativa all'attivita' di gestione e manutenzione
degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre
2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici,
oppure OS 28.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
11. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai
pp economico
m
22
sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e
con la periodicita' contenute nelle istruzioni tecniche
per l'uso
l'
e lla manutenzione rese disponibili
d
bl d
dall'impresa
ll'
installatrice dell'impianto ai sensi della normativa
vigente.
vigente
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
2. Qualora l'impresa
l impresa installatrice non abbia
fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non
siano piu
piu' disponibili, le operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione degli apparecchi e dei
dispositivi facenti parte dell
dell'impianto
impianto termico
devono essere eseguite conformemente alle
prescrizioni e con la periodicita
periodicita'contenute
contenute nelle
istruzioni tecniche relative allo specifico modello
elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
3. Le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione delle restanti p
parti dell'impianto
p
termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali
non siano disponibili
p
ne' reperibili
p
le istruzioni del
fabbricante, devono essere eseguite secondo le
prescrizioni e con la periodicita'
p
p
prevista
p
dalle
normative UNI e CEI per lo specifico elemento
o tipo
p di apparecchio
pp
o dispositivo.
p
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
4. Gli installatori e i manutentori degli
g impianti
p
termici,
abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico
22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive
responsabilita', devono definire e dichiarare esplicitamente al
responsabilita
committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento
alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del
fabbricante degli apparecchi:
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita
l'i i t d
l'impianto
da lloro iinstallato
t ll t o manutenuto,
t
t per garantire
ti lla sicurezza
i
delle persone e delle cose;
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano
effettuate.
DPR 16 Aprile
p
2013, n. 74
Art. 7
Controllo e manutenzione degli
g impianti
p
termici
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o
produzione di acqua calda sanitaria
devono essere muniti di un
"Libretto di impianto per la climatizzazione".
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo
dell'immobile o dell'unita' immobiliare i libretti
di impianto devono essere consegnati
all'avente causa, debitamente aggiornati, con
gli eventuali allegati.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
6. I modelli dei libretti di impianto
p
di cui al comma 5 e dei
rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma
3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie
impi ntisti h ssono
impiantistiche,
n aggiornati,
i n ti int
integrati
ti e caratterizzati
tt i
ti d
da
una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico,
economico entro il 1
1° luglio 2013,
2013
ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome
di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di
efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma
di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a
migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo
economicamente conveniente.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 8
Controllo dell'efficienza energetica
degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale
manutenzione di cui all
all'articolo
articolo 7 su impianti termici di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore
di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza
t mi utile
termica
til nominale
n min l maggiore
m
i
di 12 kW
kW, sii effettua
ff tt
un
n controllo
nt ll
di efficienza energetica
……………..
2. Le operazioni di
d cui all comma 1 sono effettuate
ff
secondo
d i
rispettivi rapporti di controllo di efficienza energetica, come
individuati all'Allegato
g
A del p
presente decreto.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 8
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
5. Al termine delle operazioni
p
di controllo, l'operatore
p
che effettua
il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico
Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato
nell'Allegato
g
A del p
presente decreto. Una copia
p del Rapporto
pp
e'
rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega
ai libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia e' trasmessa
a cura del manutentore o terzo responsabile all
all'indirizzo
indirizzo indicato
dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con
la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto.
……………………….
6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli,
potenza termica effettiva del focolare del
misurato alla massima p
generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in
conformita' alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare
non inferiore ai valori limite riportati nell
nell'Allegato
Allegato B del
presente decreto.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 8
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel
corso delle operazioni di controllo sia stato rilevato che i valori dei
parametri che caratterizzano l'efficienza energetica
p
g
siano inferiori
del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo o
primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere
riportate alla situazione iniziale,
iniziale con una tolleranza del 5 per
cento. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo
avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa.
10. Le unita' cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di
controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che
caratterizzano
tt i
l'
l'efficienza
ffi i
energetica
ti
non rientrano
i t
nelle
ll tolleranze
t ll
definite dal fabbricante devono essere riportate alla situazione
iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art.
A
t 9
Ispezioni sugli impianti termici
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorita'
competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari
all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di
energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici……….
2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di
potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione
estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW.
L'ispezione
L
ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del
generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al
fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed
estiva
sti dell'edificio,
d ll' difici in riferimento
if im nt all p
progetto
tt d
dell'impianto,
ll'impi nt sse
disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare
il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente
conveniente.
DPR 16 Aprile
A il 2013,
2013 n. 74
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e
per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di
efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile
e' ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
5. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita' di cui al comma
1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all'Allegato C
del p
presente decreto.
6. Ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l'Unita' tecnica
per l'efficienza
l' ffi i
energetica
ti
d
dell'Enea
ll'E
(ENEA-UTEE)
(ENEA UTEE) f
fornisce
i
alle
ll Regioni,
R i i alle
ll
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' alle autorita' competenti e agli
organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita' di formazione e
qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici
di cui al presente articolo.
DPR 16 Aprile
A il 2013,
2013 n. 74
7. L
7
Le Regioni
R i i e lle P
Province
i
autonome
t
di T
Trento
t e di Bolzano,
B l
nell'ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso
gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo,
accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli
impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della
propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate,
stabiliscono le modalita
modalita' per ll'acquisizione
acquisizione dei dati necessari alla
costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e
allo svolgimento dei propri compiti.
8. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o
l'organismo incaricato provvedono all'accertamento dei rapporti di
controllo
t ll di efficienza
ffi i
energetica
ti
pervenuti
ti e, qualora
l
ne rilevino
l
la
l
necessita', si attivano presso i responsabili degli impianti affinche' questi ultimi
procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
9. Ai fini degli
g obiettivi di miglioramento
g
dell'efficienza energetica,
g
le
ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita':
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di
efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano
emersi elementi di criticita';
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con
anzianita' superiore a 15 anni;
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con
potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul
100 per cento d
degli
li iimpianti,
i
i ognii d
due anni;
i
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell
9
dell'efficienza
efficienza energetica,
energetica le ispezioni
sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita':
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile
nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti,
ogni quattro anni;
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale
superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o
solido con p
potenza termica utile nominale compresa
p
tra 20 e 100 kW:
ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
f) g
gli impianti,
p
di cui all'articolo 8, comma 7, per
p i quali
q
dai rapporti
pp
di
controllo dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilita' a
rendimenti superiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Art. 10 . Competenze delle Regioni e delle Province autonome
11. Ai sensi
n i d
dell'articolo
ll' ti l 17 d
dell d
decreto
t llegislativo
i l ti e n
nell rispetto
i p tt d
dell
principio di sussidiarieta', le disposizioni del presente decreto si
applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome
non abbiano
bb
ancora adottato
d
propri provvedimenti
d
di
d applicazione
l
della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, e comunque
q
fino alla data di entrata in
vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto previsto
dal presente articolo.
2. Al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero
territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e del decreto legislativo,
legislativo le Regioni e le Province
autonome provvedono affinche' sia assicurata la coerenza dei loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli
come riferimento minimo inderogabile.
inderogabile
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli
impianti termici
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
3. Nel disciplinare
p
la materia, le Regioni
g
e le Province autonome, tenendo conto
delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e impiantistico esistente,
delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di
gestione degli edifici, delle specificita' ambientali, del contesto socioeconomico e di un corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono:
a) ………………………….
b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi e dei
soggetti cui affidare le attivita' di ispezione sugli impianti
termici e di certificazione energetica degli edifici, promuovendo
programmi per la loro qualificazione e formazione professionale,
t
tenendo
d conto
t d
deii requisiti
i iti minimi
i i i previsti
i ti d
dall presente
t d
decreto
t
e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera
circolazione dei servizi;
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli
impianti termici
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
4. Le Regioni e le Province autonome, in attuazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a:
a)) istituire
i tit i un catasto
t t territoriale
t
it i l d
degli
li iimpianti
i ti ttermici,
i i
……………….
b) predisporre e gestire il catasto territoriale degli impianti
termici e quello relativo agli attestati di prestazione energetica,
favorendo la loro interconnessione;
c) promuovere programmi per la qualificazione e aggiornamento
professionale dei soggetti cui affidare le attivita' di ispezione
sugli impianti termici nonche
nonche' avviare programmi di verifica annuale
della conformita' dei rapporti di ispezione;
d) promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione dei
cittadini.
cittadini
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione degli
impianti termici
DPR 16 Aprile 2013, n. 74
Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le
Province autonome che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbiano gia'
provveduto al recepimento della direttiva
2002/91/CE in materia di esercizio, conduzione,
controllo manutenzione e ispezione degli impianti
controllo,
termici, provvedono ad adeguare le disposizioni
adottate alle previsioni del presente decreto.
decreto
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
DPR 16 A
Aprile
il 2013
2013, n. 75
Art. 5
C it i di controllo
Criteri
t ll d
della
ll qualita'
lit ' del
d l servizio
i i di certificazione
tifi
i
energetica
11. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono
ai controlli della qualita' del servizio di certificazione energetica reso
dai Soggetti certificatori attraverso l'attuazione di una procedura di
controllo congruente con gli obiettivi del decreto legislativo e le
finalita' della certificazione energetica, coerentemente agli indirizzi
di cui all'articolo 4, comma 2, lettera
e). Ove non diversamente
d
d
disposto d
da norme regionali
l i
predetti controlli sono svolti dalle stesse autorita'
competenti a cui sono demandati gli accertamenti e le
ispezioni necessari all'osservanza delle norme relative al
g nell'esercizio e
contenimento dei consumi di energia
manutenzione degli impianti di climatizzazione, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo.
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
Il 19 maggio 2010 è stata approvata la Direttiva 2010/31/Ue sulla
prestazione energetica nell
nell’edilizia
edilizia che sostituirà la precedente
2002/91/CE. Il rafforzamento degli strumenti si attua con:
¾ Gli edifici costruiti dopo il 31/12/2020 avranno consumo di
energia vicino allo zero. Per gli edifici pubblici l'obbligo scatta 2
anni prima (31/12/2018)
¾ rafforza il concetto che i requisiti minimi della prestazione
energetica degli edifici soddisfino l’analisi costi-benefici;
¾ richiede l’adozione di metodologie di calcolo conformi al quadro
di riferimento
if i
t previsto
ist all’allegato
ll’ ll
t 1 alla
ll direttiva
di tti
¾Le ispezioni sugli impianti termici devono portare a
raccomandazioni “energetiche”
energetiche
¾ Percorsi di qualificazione e di controllo dei tecnici
p
Certificatori ed Ispettori
Evoluzione delle attività di ispezione, controllo e manuenzione degli
impianti termici
Direttiva 2010/31/Ue
¾ Al fine di assicurare la q
qualità della certificazione energetica
g
e
dell’ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento in
tutta l’Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire un sistema
di controllo indipendente.
¾ riconoscimento delle qualifiche professionali, per quanto
riguarda il reciproco riconoscimento delle figure professionali
specializzate interessate dalla presente direttiva e richiede
l’ d i
l’adozione
di metodologie
d l i di calcolo
l l conformi
f
i all quadro
d di
riferimento previsto all’allegato 1 alla direttiva
¾Per ridurre al minimo gli oneri amministrativi
gravanti sui proprietari e sui locatari degli
g Stati membri dovrebbero adoperarsi
p
edifici,, gli
per combinare il più possibile le ispezioni e le
certificazioni.
42
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63
(Gazzetta Ufficiale n.
n 130 del 5 giugno 2013)
2013),
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
((G.U. n. 181 del 3 agosto
g
2013))
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63
Di
Disposizioni
i i i urgenti
ti per il recepimento
i
t d
della
ll Di
Direttiva
tti
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010,
2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia
nell edilizia per
la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla
p
nonché altre disposizioni
p
in materia
Commissione europea,
di coesione sociale
Modifiche ed integrazioni apportate dalla
LEGGE 3 agosto 2013,
0 3, n. 90
5 -quinquies . Le regioni e le p
province autonome, in
conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
74 e 16 aprile 2013,
74,
2013 n.
n 75,
75 provvedono
pr vved n inoltre
in ltre a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e
dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli
impianti termici e di attestazione della prestazione
energetica degli edifici, promuovendo programmi per la
loro
qualificazione,
formazione
e
aggiornamento
professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle
norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformità
dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.
Modifiche ed integrazioni apportate dalla
LEGGE 3 agosto 2013,
0 3, n. 90
l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico destinato ai
servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti
ambienti, con o
senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal
vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli
produzione,
organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti
termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono
considerati
id
ti iimpianti
i ti termici
t
i i apparecchi
hi quali:
li stufe,
t f caminetti,
i tti
apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici
quando la
l somma delle
ll potenze nominali
l dell focolare
l
degli
l
apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o
uguale
g
a 5 kW. Non sono considerati impianti
p
termici i sistemi
dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al
servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed
assimilate. .
assimilate.».
Modifiche ed integrazioni apportate dalla
LEGGE 3 agosto 2013,
0 3, n. 90
Sanzioni per il responsabile di impianto e il manutentore
Art. 12. Modificazioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
5. Il p
proprietario
p
o il conduttore dell’unità immobiliare,
mm
, l’amministratore
mm
del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità,
qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli
impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo
dall articolo 7,
7 comma 11,
è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non
superiore a 3000 euro.
6 L
6.
L’operatore
operatore incaricato del controllo e manutenzione
manutenzione, che non provvede
a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo
7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000
euro e non superiore
i
a 6000 euro. L’ente
L’ t locale,
l
l o la
l regione
i
competente
t t
in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i
provvedimenti disciplinari conseguenti.
Modifiche ed integrazioni apportate dalla
LEGGE 3 agosto 2013,
0 3, n. 90
Art.15 sostituito (Sanzioni)
7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni
importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è
punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a
18000 euro.
8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione
energetica gli
l edifici
d f o le
l unità
à immobiliari
bl
nell caso di
d vendita,
d
come previsto
dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.
9 In
9.
I caso di violazione
i l i
d
dell’obbligo
ll’ bbli di d
dotare
t
di un attestato
tt t t di prestazione
t i
energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione,
come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione
amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.
euro
10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio
di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il
responsabile dell’annuncio
dell annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a
500 euro e non superiore a 3000 euro.
Modifiche ed integrazioni apportate dalla
LEGGE 3 agosto 2013,
0 3, n. 90
Art. 17 (Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle
regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto
al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in
vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e
provincia autonoma
autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le
province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti
dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal
presente decreto
decreto. Sono fatte salve
salve, in ogni caso,
caso le norme di attuazione
delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore
della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al
recepimento».
i
t
Modifiche ed integrazioni apportate dalla
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
Evacuazione dei prodotti della combustione degli impianti termici.
art. 17-bis
Rispetto alla precedente norma (per la Legge n. 221/2012) vanno rilevate le seguenti
modifiche:
ll'obbligo
obbligo di scaricare a tetto,
tetto in via generale,
generale ora è esteso a tutte le tipologie di
edifici, anche, ad esempio, a villette unifamiliari
p
prima,
si poteva
p
scaricare a parete
p
se s'installava una caldaia a condensazione; ora, sono
indicati tre casi specifici in cui è possibile scaricare a parete, rispettivamente:
1. se si va a sostituire l'impianto con uno già esistente prima del 1 settembre 2013 che già
scaricasse a parete o fosse allacciato a canna collettiva ramificata;
2 se lo scarico a tetto risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici;
2.
3. se si dimostra, con un'asseverazione del progettista, che è impossibile tecnicamente
realizzare uno sbocco a tetto;
lo scarico a parete, ammesso solo per i casi in deroga, è previsto purché gli impianti siano
di classe 4 e 5 stelle nel rispetto delle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN
15502 e delle prescrizioni della UNI 7129:2008 Non compare più l'obbligo, come invece
veniva riportato nella precedente normativa, di ricorrere esclusivamente alla specifica
tipologia di caldaia a condensazione.
condensazione
Corso di aggiornamento in materia di esercizio, conduzione,
manutenzione ed ispezione degli impianti termici
GRAZIE PER L
L’ATTENZIONE
ATTENZIONE
Ing. Camillo Calvaresi
ACEER TOSCANA
calvaresi@enea.it
Centro Ricerche ENEA
S l
Saluggia
i
9 aprile 2014