STUDIO LEGALE LEGALE LOCATELLI STUDIO LOCATELLI NEWSLETTER 05/2014 del 12.06.14 1. IRRISARCIBILITA’ IURE SUCCESSIONIS DEL DANNO DA MORTE Corte d’Appello di Venezia, sez. IV Civ., 19 marzo 2014, Consigliere Relatore Giovanni Callegarin – Consigliere Marina Cicognani – Consigliere Lisa Micochero 2. DANNO ESISTENZIALE – UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5958, Pres. Russo – Rel. Rubino S T U D I O 3. RESPONSABILITÀ MEDICA – ART. 3 LEGGE N. 189/2012 – RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE (ART. 3 LEGGE N. 189/2012) Cass. civ., sez. VI, Ord. 17 aprile 2014, n. 8940, Pres. Finocchiaro – Rel. Frasca 4. L E G A L E CIRCOLAZIONE STRADALE – UTILIZZO CINTURE DI SICUREZZA DA PARTE DEL TERZO TRASPORTATO – MALA GESTIO PROPRIA Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5795, Pres. Berruti – Rel. Cirillo 5. RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA DELL’AIUTO DOMESTICO DI UN FAMILIARE Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2014, n. 8407, Pres. Berruti – Rel. Rossetti L O 6. C CIRCOLAZIONE STRADALE – RIPARAZIONE DEL VEICOLO – A VALORE DEL VEICOLO PRIMA DELL’INCIDENTE E DOPO LE RIPARAZIONI – LIMITI DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2014, n. 6195, Pres. Segreto – Rel. Cirillo T E L 7. L DANNO DA INCIDENTE STRADALE – IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA – I REQUISITI EX ART. 148 COD. ASS. Tribunale di Milano, XII sez. civ., 21 febbraio 2014, n. 2567, Giudice Maddaloni P A D O V A galleria a. de gasperi, 4 - pd +39 049 66 36 12 r.a. info@studiolocatelli.it +39 049 65 45 22 P.I. 02174360285 STUDIO LEGALE 1. ILOCATELLI RRISARCIBILITA’ IURE SUCCESSIONIS DEL DANNO DA MORTE Corte d’Appello di Venezia, sez. IV Civ., 19 marzo 2014, Consigliere Relatore Giovanni Callegarin – Consigliere Marina Cicognani – Consigliere Lisa Micochero S T U D I O L E G A L E L O C A T E L L I P A D O V A La recentissima sentenza si pone a diretta conferma di quell’orientamento giurisprudenziale in tema di danno da morte iure successionis promosso dalla Corte Costituzionale nell’ormai lontano 1994 e, proprio di recente, messo fortemente in discussione dalla pronuncia della Cassazione Civile del 23 gennaio 2014, n. 13161. La pronuncia in commento dimessa dalla Corte d’Appello veneziana è chiara nel ribadire, a sostegno dell’impossibilità di riconoscere il danno c.d. tanatologico che diritto alla salute e diritto alla vita sono beni diversi, così come diverse sono le forme di risarcimento in ipotesi di lesione di detti diritti, ulteriormente precisando – come del resto era stato sottolineato dalle pronunce gemelle delle S.U. nel 2008 – che la lesione dell’integrità fisica con il verificarsi dell’evento letale immediatamente o a breve distanza dall’evento lesivo non è configurabile come danno tanatologico. La ratio del predetto assunto, secondo la prospettiva assunta dalla Corte, sarebbe da rinvenirsi proprio nella natura riparatoria e non sanzionatoria del risarcimento che deve essere proclamata in ambito civile con la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso (il risarcimento) operi quando la persona (titolare di quel diritto) abbia cessato di esistere, non essendo possibile un risarcimento per equivalente che operi quando la persona più non esiste. A smentire tali considerazioni, secondo i Giudici dell’appello, non può essere invocata la pronuncia n. 1361 del 23 gennaio 2014, tesa, si ricorda, a riconoscere il diritto al risarcimento del danno da perdita della vita, che viene acquisito istantaneamente dalla vittima al momento della lesione, così configurandosi come una eccezione alla sola risarcibilità dei danni- conseguenza. Tale sentenza, infatti, andrebbe considerata non già quale valida ragione per discostarsi da un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, bensì una decisione isolata, che peraltro non impone alcun valido criterio liquidativo rimettendosi alla pura equità. Evidente come sulla scorta di quanto contenuto anche in questa recentissima pronuncia della Corte d’Appello di Venezia non possa che evincersi la necessità che le Sezioni Unite – il cui intervento è stato invocato con l’ordinanza n. 5056/2014 - forniscano quanto prima una risposta chiara ed omogenea ai tanti dubbi che caratterizzano questa importantissima tematica. 2. DANNO ESISTENZIALE – UNITARIETÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2014, n. 5958, Pres. Russo – Rel. Rubino Con la decisione in esame la Corte torna a pronunciarsi in ordine al danno esistenziale, pregiudizio al centro di un annoso dibattito giurisprudenziale che si ricollega alla tassatività espressa dall’art. 2059 c.c. Secondo la prospettiva assunta dalla Corte sarebbe contrario al principio del carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. domandare la liquidazione del danno esistenziale come voce autonoma, che si aggiunge a quanto già liquidato come danno non patrimoniale, costituendo una vera e propria duplicazione risarcitoria. In altri termini, la pronuncia sembrerebbe voler ribadire il dictum espresso dalle note sentenze gemelle del 2008 statuendo l’inammissibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche sofferenze patite dalla persona che si aggiungano alla liquidazione del danno non patrimoniale comprensivo delle sue varie componenti. 3. RESPONSABILITÀ MEDICA – ART. 3 LEGGE N. 189/2012 – RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE – ESCLUSIONE (ART. 3 LEGGE N. 189/2012) Cass. civ., sez. VI, Ord. 17 aprile 2014, n. 8940, Pres. Finocchiaro – Rel. Frasca La pronuncia in esame torna ad esprimersi, pur se incidentalmente, sulla natura della responsabilità medica, come delineatasi a seguito dell’art. 3, comma I, della legge n. 189 del 2012. La recentissima ordinanza, infatti, pur trattando principalmente di altra differente tematica inerente la possibilità di ricorrere in Cassazione avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 348 ter S T U D I O L E G A L E L O C A T E L L I P A D O V A c.p.c., ha il pregio di chiarire l’interpretazione dell’inciso contenuto nell’art. 3 della legge c.d. STUDIO LEGALE LOCATELLI Balduzzi. Come sappiamo, la norma relativa all’esercizio della professione sanitaria nella prima parte si riferisce alla responsabilità penale; la seconda parte dell’inciso, è dedicata all’ambito civile, con la previsione che “ resta comunque fermo l’obbligo ex art. 2043 c.c.”. Le prime pronunce giurisprudenziali succedutesi all’entrata in vigore della novella (ad esempio Tribunale di Varese sentenza del 26 gennaio 2013 e Tribunale di Torino sentenza del 14 febbraio 2013, quest’ultima citata anche dalla ricorrente nel caso sottoposto all’attenzione della Corte), hanno ravvisato – nel richiamo all’art. 2043 c.c. – l’intenzione del legislatore di restaurare il regime di responsabilità aquiliano anteriore all’orientamento giurisprudenziale promosso nel 1999, con tutte le evidenti conseguenze in tema di riparto degli oneri probatori. L’ordinanza in commento, invece, offre una differente spiegazione. Secondo la prospettiva assunta dalla Corte, infatti, il legislatore, con il rimando al predetto articolo del codice civile, non avrebbe inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della natura della responsabilità medica (nel senso, del resto, di un valore del tutto neutro del riferimento all’art. 2043 c.c. si era espresso il Tribunale di Arezzo con sentenza del 14 febbraio 2013, concetto poi riaffermato da Cass. N. 4792 del 2013). In buona sostanza, sembrerebbe essere intendimento della Corte affermare che il senso del disposto legislativo sia piuttosto quello di chiarire come la colpa lieve - penalmente irrilevante laddove il professionista sanitario si attenga alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica - non possa invece essere ignorata ai fini risarcitori in sede civile. In conclusione, dunque, l’inciso contenente l’art. 2043 c.c. andrebbe inteso come precisazione della rilevanza o meno da dare alla colpa lieve e non già come superamento dell’orientamento tradizionale sulla responsabilità ex art. 1218 c.c., con tutte le sue implicazioni in tema di riparto di oneri probatori e di termini di prescrizione del diritto. 4. CIRCOLAZIONE STRADALE – UTILIZZO CINTURE DI SICUREZZA DA PARTE DEL TERZO TRASPORTATO – MALA GESTIO PROPRIA Cass. civ., sez. III, 13 marzo 2014, n. 5795, Pres. Berruti – Rel. Cirillo Con la sentenza in esame la S.C., ribadendo il principio secondo il quale in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare la presunzione di cui all'art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente, in considerazione del fatto che la norma citata enuncia principi che assumono carattere generale e, dunque, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque subiscano danni, e quindi anche ai trasportati, a prescindere dal titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, ha confermato la decisione assunta in grado d’appello dalla Corte territoriale, che aveva affermato spettare al danneggiante-conducente l’onere di fornire la prova del fatto che il terzo trasportato non indossava le cinture di sicurezza al momento dell’incidente (onere, nel caso di specie, non assolto da parte del conducente). Conseguentemente, con riguardo al danno non patrimoniale sofferto dal trasportato, la Corte di Cassazione ha inoltre precisato che alla risarcibilità di tale pregiudizio non osta il mancato positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all'art. 2054 c.c., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.La sentenza inoltre si segnala perché ribadisce l’ulteriore principio , già in precedenza affermato dai giudici di legittimità, per il quale con riferimento al caso di mala gestio propria dell’assicuratore, trattandosi di ipotesi di responsabilità che trova fondamento nella violazione da parte dell’assicuratore stesso dell’obbligo contrattuale di comportarsi secondo buona fede, l’assicurato è tenuto a formulare una specifica e autonoma domanda, con relativo onere di allegazione e prova dei comportamenti che ne costituiscono il fondamento, senza che possa ritenersi sufficiente la semplice domanda di garanzia. 5. RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE – DANNO DA PERDITA DELL’AIUTO DOMESTICO DI UN FAMILIARE Cass. civ., sez. III, 10 aprile 2014, n. 8407, Pres. Berruti – Rel. Rossetti Va rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale consistente nella perdita delle opere di ausilio domestico che la vittima d’un fatto illecito avrebbe prestato in favore del familiare superstite, in LEGALE LOCATELLI assenza della prova siaSTUDIO d’una particolare situazione di indigenza del superstite, tale da rendere plausibile il ricorso all’aiuto dei familiari per il disbrigo dei servizi domestici; sia della prova della natura, del contenuto e della frequenza delle opere che la vittima si assume svolgeva o avrebbe svolto in favore del superstite. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8407 del 2014, rigettando il ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia da una donna che, avendo perso la madre in un incidente stradale, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale da perdita delle utilità economiche che la madre defunta, se fosse rimasta in vita, le avrebbe potuto offrire in futuro. La Suprema Corte, infatti, ha evidenziato che, nel caso di specie, la donna non aveva mai allegato, nel corso del giudizio, un proprio particolare stato di bisogno ovvero una situazione di indigenza tale da rendere necessario il ricorso all’aiuto materno nella gestione domestica, né aveva mai dimostrato l’estensione, il contenuto e la frequenza dei servizi che la madre prestava o avrebbe potuto prestare in futuro, mancando, dunque, la prova sia dell’an che del quantum debeatur. Nella stessa sentenza, infine, la Corte ha ribadito il principio secondo cui nella stima del danno alla persona, il Giudice di merito, quando sia chiamato a compiere la cosiddetta personalizzazione del danno, non può prendere in esame circostanze di fatto che non siano state tempestivamente allegate sin dall'atto introduttivo del giudizio. S T U D I O L E G A L E L O C A T E L L I P A D O V A 6. CIRCOLAZIONE STRADALE – RIPARAZIONE DEL VEICOLO – VALORE DEL VEICOLO PRIMA DELL’INCIDENTE E DOPO LE RIPARAZIONI – LIMITI DEL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA Cass. civ., sez. III, 18 marzo 2014, n. 6195, Pres. Segreto – Rel. Cirillo Con la sentenza n. 6195 del 2014, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo cui la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell’art. 2058, comma secondo, c.c. di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione della somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore del veicolo (Cass. civ. 12 ottobre 2010, n. 21012; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402). Tale affermazione trova il suo fondamento nel fatto che, atteso che il veicolo ha un determinato valore di mercato al momento in cui si verifica l'incidente, conseguentemente il costo delle riparazioni non può superare tale valore, posto che altrimenti si produrrebbe un indebito vantaggio per il danneggiato che, così facendo, potrebbe ottenere il rimborso di una somma superiore al valore stesso del veicolo (usato) nel momento in cui è avvenuto il sinistro. I giudici di legittimità hanno, pertanto, ritenuto di superare le doglianze del danneggiatoricorrente che aveva sostenuto che può ammettersi il risarcimento per equivalente solo ove il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del bene, precisando che la Corte d’appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva sufficientemente motivato il rigetto della domanda dando conto del fatto che il giudice di prime cure si era attenuto, nel riconoscimento del diritto al rimborso, al criterio della economicità delle riparazioni, criterio sotteso alla decisione confermata in entrambi i gradi di giudizio, osservando peraltro che il giudizio sulla economicità o antieconomicità delle riparazioni è di competenza del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), vizio che nella fattispecie non era stato prospettato. 7. DANNO DA INCIDENTE STRADALE – IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA – REQUISITI EX ART. 148 COD. ASS. Tribunale di Milano, XII sez. civ., 21 febbraio 2014, n. 2567, Giudice Maddaloni Il Tribunale di Milano, nella pronuncia segnalata, ha dichiarato l’improponibilità della domanda di risarcimento del danno da lesioni fisiche svolta dal conducente di un motociclo a seguito di un incidente stradale, per mancanza di una condizione di procedibilità, ritenendo che l’attoredanneggiato non avesse rispettato le disposizioni di cui agli artt. 145 e 148 cod. ass. S T U D I O L E G A L E L O C A T E L L I P A D O V A Il Giudice ha motivato la propria decisione muovendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. LEGALE LOCATELLI 111 del 2012, con la quale èSTUDIO stata rigettata la questione di legittimità costituzionale proposta in relazione all’istituto dell’improponibilità della domanda emergente dal combinato disposto degli artt. 145 e 148 cod. ass., ritenuto del tutto compatibile con il precetto di cui all’art. 24 cost. e, dunque, rispettoso del diritto di difesa e dell’accesso alla giurisdizione: i giudici delle leggi hanno, infatti, precisato come la ratio del meccanismo ha lo scopo di rafforzare, e non già di indebolire, le possibilità di difesa offerte al danneggiato, evidenziando come all’onere di diligenza imposto a quest’ultimo corrisponda l’obbligo di cooperazione previsto a carico dell’assicuratore, il quale è tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum. Il Tribunale di merito, esaminando le domande proposte dall’attore, ha rilevato come, nel caso di specie, lo stesso, pur in possesso di una perizia medico legale di parte dalla quale, dunque, era possibile desumere la precisa quantificazione del danno biologico e nonostante espressa richiesta di integrazione documentale formulata dalla compagnia di assicurazioni alla quale la pretesa risarcitoria era stata avanzata, avesse omesso di dare riscontro alle richieste dell’assicuratore, violando così le prescrizioni delle richiamate norme del codice delle assicurazioni. A parere del Giudice, non può, infatti, ritenersi sufficiente il mero invio di una richiesta risarcitoria alla compagnia, ma occorre che questa rispetti le prescrizioni di contenuto indicate dall’art. 148 cod. ass., a nulla rilevando, peraltro, al fine di poter escludere gli oneri a carico del danneggiato, la circostanza dell’intervenuta offerta di una somma da parte dell’assicuratore, in quanto concernente, nel caso specifico, il solo danno materiale e non anche il danno da lesioni fisiche, in relazione alla domanda di risarcimento del quale era stata rilevata la mancanza della condizione di procedibilità.
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