leggi - Il Frizzo

1. RELAZIONE DI FINE MANDATO 2009-2013 ............................................................................................................ 2
2. EQUILIBRI DI BILANCIO E PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE O PARAMETRI DI PREDISSESTO........................................................................................................................................................................... 4
3. DEBITI BANCARI A BREVE TERMINE CONTRATTI PER RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA
.............................................................................................................................................................................................. 5
4. DISCORDANZA TRA CONTO DEL TESORIERE E RISULTANZE CONTABILI DEL COMUNE ....................... 6
5. DEBITI FUORI BILANCIO ED INCOERENZA DELLE PREVISIONI ANNUALI E PLURIENNALI CON GLI
STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI ........................................................................................................................... 6
5.1. _ € 829.907,00_ Sentenza CONSIGLIO DI STATO n. 1710/2013 _“ Sentenze sull'esproprio dei terreni
maldestramente portato avanti negli anni Ottanta dalle passate Amministrazioni …” ................................................... 7
5.1.1 _ Sentenza CONSIGLIO DI STATO n. 5953/2008-CONFERENZA DI SERVIZI tenutasi a Bari il 14 giugno
2012 e TRANSAZIONE.................................................................................................................................................. 9
5.1.2 _€ 72.476,50_CONTRATTO DI QUARTIERE II_ Poste a carico dei soggetti attuatori privati ........................ 10
5.1.3_€ 3.191.194,00_Deliberazione della CORTE DEI CONTI n. 104/PAR/2013 del 28 maggio 2013_ Prezzi di
cessione aree del PEEP _ Poste a carico di nr. 857 cittadini in luogo dei concessionari così come previsto in Bilancio
al Cap. 4040: “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167”
_“Sentenze sull'esproprio dei terreni maldestramente portato avanti negli anni Ottanta dalle passate Amministrazioni
…”.................................................................................................................................................................................. 10
5.1.4_€ 1.032.918,97 _ ATTO DI PIGNORAMENTO della REGIONE PUGLIA PRESSO TERZI, acquisito al
protocollo del Comune di Lucera con n. 48242 del 4/11/2013_ Contributi erogati per acquisizione e urbanizzazione
delle aree ricadenti nel piano di zona denominato “167” .............................................................................................. 12
5.2 _€ 285.153,17_ “Contratti di servizi” (art. 115 del Codice degli appalti e dei servizi)........................................... 14
5.3._€ 37.611,92_ Decreto di ingiunzione n. 39122/2011 del Tribunale di Milano...................................................... 15
6. ELENCO CONSORZI/SOCIETA’ PARTECIPATE_ Invio dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1,
comma 587, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) ........................................................... 15
_AUTORITÀ PER LA GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO FG/3............................ 16
_CONSORZIO A.S.I. FOGGIA.................................................................................................................. 16
_CONSORZIO DI BONIFICA ................................................................................................................... 16
_CONSORZIO UNIVERSITA’ DI CAPITANATA .................................................................................. 16
_PROSPETTIVA SUBAPPENNINO ......................................................................................................... 16
7. ALTRI ORGANISMI DI CUI ALL'ART. 22 DEL D. LGS. 33/2013 .......................................................................... 17
7.1. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Tito Pellegrino e Maria De Peppo Serena”.............................. 17
7.2. Ambito territoriale “Appennino dauno settentrionale” Distretto Socio-sanitario n. 3 - Azienda U.S.L. Foggia ... 22
8. FINANZIAMENTO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2013 ................. 23
9. RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2014-2019....................................................................................................... 24
11
Ill.
mo
sig. SEGRETARIO GENERALE del Comune d Lucera (FG)
segretariogeneralelucera@pec.it; comune.lucera@anutel.it
Oggetto: Comune di Lucera (FG)_ Deduzioni, osservazioni e reclami al RENDICONTO DI GESTIONE 2013
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22 agosto 2014, pubblicata all’Albo
informatico dal 30 settembre al 15 ottobre 2014.1
Il sottoscritto Antonio CHIELLA, ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ
del Comune di Lucera (FG), tenuto conto che il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità
dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art. 97 del D. Lgs. 267/2000) ed accerta
che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto nel rispetto delle fasi e modalità previste da
medesimo Regolamento (art. 17 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con Delibera
di Consiglio n. 4 del 19 febbraio 2013), visto altresì l’art. 3 (“Obblighi del segretario”) del CCNL 14.12.2010,
PRESENTA
le seguenti “deduzioni, osservazioni e reclami” al Rendiconto di gestione 2013 approvato con l’allegata
Delibera del Consiglio Comunale n. 46 data 22 agosto 2014, oltre il termine del 30 aprile, successivamente
differito al 30 giugno, e soprattutto OLTRE IL TERMINE DI VENTI GIORNI DECORRENTI DAL 1° LUGLIO
2014, così come precisato nel Comunicato del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Territoriali
(http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com190614.html),
Innanzi tutto, il sottoscritto ritiene opportuno e doveroso premettere quanto segue:
- la RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE, contenente l'attestazione sulla corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire
efficienza, produttività ed economicità della gestione, è stata acquisita in data 8 agosto 2014 al prot. n.
36453 e, pertanto, NON RISULTA RISPETTATO IL TERMINE DI 20 GIORNI ANTERIORI ALLA
SEDUTA CONSILIARE SVOLTASI IL 22 AGOSTO 2014;
- a tutt’oggi 16 ottobre 2014 non risultano ancora approvati e pubblicati gli interventi dei Consiglieri
comunali, sebbene nella citata Delibera di Consiglio n. 46/2014, di approvazione del Rendiconto 2013, “SI
PREMETTE CHE gli interventi dei consiglieri saranno oggetto di apposito verbale integrativo del presente
provvedimento da sottoporre, unitamente al presente, ad approvazione del Consiglio Comunale
nella prossima seduta”.
1. RELAZIONE DI FINE MANDATO 2009­2013 L’ex SINDACO del Comune di Lucera, a seguito della CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE in
data 8 agosto 2014 protocollo n. 15429, ha inviato in pari (prot. n. 15535) alla CORTE DEI CONTI –
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA, la RELAZIONE DI FINE MANDATO, strumento
che garantisce “la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei
confronti degli eletti” (art. 1, comma 1 della legge n. 42/2009).
Al punto n. 1 “RILIEVI DELLA CORTE DEI CONTI” - “PARTE IV della citata Relazione di fine mandato, alla
richiesta di “indicare se l’ente è stato oggetto di deliberazioni, pareri, relazioni, sentenze in relazione a rilievi
effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell’art. 1 della Legge
266/2005…”, la risposta è stata la seguente: “Si per l’utilizzo di anticipazioni di tesoreria. Infatti alla luce
del rilievo il Comune di Lucera con decorrenza dal 2013 NON HA PIÙ UTILIZZATO IL DETTO
ISTITUTO…”.
Al successivo punto n. 2 “RILIEVI DELL’ORGANO DI REVISIONE”, alla richiesta di “ indicare se l’ente è
stato oggetto di rilievi di gravi irregolarità contabili..”, la riposta è stata la seguente: “L’ORGANO DI
REVISIONE NEL PERIODO DEL MANDATO NON HA RILEVATO GRAVI IRREGOLARITÀ CONTABILI.
Osservazioni e rilievi vari sono stati rilevati in sede di predisposizione delle relazioni ai bilanci di
previsione e consuntivi”.
1
“8. Nel termine di otto giorni dall'ultimo di pubblicizzazione il tesoriere, gli altri agenti contabili, GLI
AMMINISTRATORI, NONCHÉ OGNI CITTADINO, possono presentare per iscritto le proprie deduzioni, osservazioni o
reclami.
9. Trascorso il termine suddetto, il rendiconto e i suoi allegati nonché le deduzioni, osservazioni o reclami
eventualmente presentati, o in mancanza, l'attestazione negativa del segretario, sono trasmessi all'organo regionale di
controllo ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 133 del T.U.E.L.”
22
Evidentemente il CONSIGLIO COMUNALE di Lucera NON ha preso atto della pronuncia di cui alla
Deliberazione della CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA N. 34/PRSP/2012,
depositata il 7 marzo 2012 (https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=6233-15/11/2012-SRCPUG),
che, relativamente al rendiconto di gestione 2009, “Uditi l’Assessore al bilancio del comune di Lucera, Di
Ianni Raffaele, e il Direttore di ragioneria, Cardillo Raffaele” in data 26 gennaio 2012, ha segnalato
“GRAVI IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONE DEI PRINCÌPI DI SANA GESTIONE FINANZIARIA”,
riferite particolarmente a:
“- ricorso, NELL’ E. F. 2009 E NEGLI ANNI SUCCESSIVI, allo strumento dell’anticipazione di tesoreria in
maniera costante ed ai limiti delle disponibilità accordate dall’istituto tesoriere, in contrasto con i fini
dell’istituto di sopperire a momentanee esigenze di cassa in violazione dell’art. 3, comma 17, della legge
350/2003;
- avveramento, al termine dell’es. fin. 2009, di due parametri di deficitarietà strutturale di cui all’art. 242 del
D:Lgs 267/2000 e del DM Interno 24 settembre 2009”.
Nella medesima Delibera n. 34/PRSP/2012, riportante tra l’altro che “’equilibrio di cassa deve ritenersi un
risultato atteso”, si legge che essa è stata trasmessa “…AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LUCERA
AFFINCHÉ NE DIA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE PER LE VALUTAZIONI DI
COMPETENZA, NONCHÉ AL SINDACO DEL COMUNE DI LUCERA E, PER CONOSCENZA,
ALL’ORGANO DI REVISIONE”.
Detta Delibera della Corte dei Conti n. 34/PRSP/2012 ha invitato il Comune di Lucera a trasmettere
“direttamente alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia le
delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e a predisporre ogni misura atta a consentire il
reperimento delle informazioni necessarie per avere certezza della situazione delle partecipazioni
comunali”.
Inoltre, NON risulta che il CONSIGLIO COMUNALE di Lucera abbia preso atto della Delibera della
CORTE DEI CONTI N. 21/SEZAUT/2013/FRG, depositata il 6 agosto 2013, comunicata agli enti interessati
in formato elettronico, riportante che nel 2011 il Comune di Lucera, tra gli altri, si ritrovava nella situazione di
“SQUILIBRIO EFFETTIVO”, cioè, di un ente che, pur avendo un avanzo di amministrazione, presentava
“una differenza negativa rispetto a fondi vincolati, fondi per finanziamento in conto capitale, fondi di
ammortamento e debiti fuori bilancio da ripianare o riconoscere” (Cfr. Prospetto n. 5).
NON risulta altresì alcun richiamo della VERIFICA AMMINISTRATIVO-CONTABILE effettuata, dal 13 al 24
luglio del 2009, dal RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'Economia e delle Finanze,
che ha riscontrato le seguenti irregolarità, elencando le connesse violazioni di legge e di contratto, così
come riportate in parentesi:
<<1. Omessa verifica degli effettivi fabbisogni di personale; omessa attivazione della procedura di
consultazione sindacale in sede di rideterminazione della dotazione organica (art. 6 d. lgs. n. 165/2001);
2. Impropria inclusione di dirigenti nella determinazione della dotazione provvisoria del personale (Art. 34,
comma 3, Legge finanziaria 2003);
3. Assunzione di personale in violazione dei limiti vigenti in materia (Art. 1, comma 98, della Legge
finanziaria 2005);
4. Utilizzazione di lavoratori con contratto a tempo determinato in carenza dei presupposti ed oltre i limiti
temporali consentiti (Art. 36 d. lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 3, comma 79, Legge finanziaria
2008);
5. Omessa fissazione del limite massimo delle spesa annua per gli incarichi e consulenze e omesso invio del
regolamento di disciplina per il conferimento degli incarichi alla Corte dei Conti; mancata predisposizione del
programma degli incarichi esterni soggetto ad approvazione da parte del Consiglio Comunale (Art. 3, comma
56 e 57, della legge Finanziaria 2008);
6. mancata verifica del tetto massimo di spesa per studi e incarichi di consulenza (Art. 1, c. 11, Legge
Finanziaria, Art. 3, c. 55, Legge Finanziaria 2008, D.L. 112/2008);
7. Conferimento di incarichi senza presupposti e delle condizioni necessarie (Art. 7, comma 6, d. lgs. n.
165/2001);
8. Violazione del principio del congruo accesso dall'esterno in materia di progressioni verticali ed omessa
dimostrazione delle esigenze di pubblico interesse sottese alle stesse (Giurisprudenza della Corte
Costituzionale (sentenza n. 23471994 ecc. ) in relazione all'art. 4 CCNL 31.3.1999. Giurisprudenza
amministrativa in relazione all'art. 4 CCNL 31.3.1999);
9. Omessa comunicazione dell'elenco dei dipendenti ai quali sono stati conferiti o autorizzati incarichi,
nonché dell'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza (Art.
53, commi 12-13-14, d. lgs. n. 165/2001);
10. Omessa effettuazione delle comunicazioni propedeutiche all'espletamento di procedure di reclutamento
di personale (Art. 34-bis d.lgs. n. 165/2001)>>.
Rispetto ai suddetti nr. 10 punti contestati, il CONSIGLIO COMUNALE, con proprio atto n. 22 del 19 aprile
2010 ha preso atto del “referto della verifica ispettiva amministrativo-contabile svoltasi presso il
Comune di Lucera dal 13 al 24 luglio 2009”, sulla base delle seguenti controdeduzioni:
<<...Vista la relazione sugli accertamenti ispettivi eseguiti dal Dirigente dei servizi ispettivi di Finanza
Pubblica Dott. Biagio Giordano;
33
Vista la relazione predisposta dal segretario generale e dalla dirigenza comunale recante chiarimenti,
considerazioni, controdeduzioni provvedimenti già adottati ed iniziative da intraprendere in ordine alle
irregolarità riscontrate in sede ispettiva, nella quale viene evidenziato, in particolare, che:
- sul punto delle rideterminazioni della dotazione organica, non sono state rinvenute irregolarità sostanziali,
fatta eccezione per una non puntuale verifica degli effettivi fabbisogni, ma che, in sede di adozione degli atti
determinativi, è stato sostanzialmente rispettato il principio dell' invarianza della spesa;
- Rispetto ai criteri per l'instaurazione dei rapporti di collaborazione, se pure l'Amministrazione ha
approvato tempestivamente il regolamento comunale previsto dall'art. 3, commi 56 e 57 della legge
finanziaria 2008, ha poi fatto registrare ritardi nell'approvazione del programma delle collaborazioni da
instaurarsi, avendovi provveduto solamente con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 49 del
11.11.2009. Ed anche al ritardo nell'invio del regolamento e del programma della sezione regionale di
controllo della Corte dei Conti è stato posto rimedio inoltrando gli atti con nota prot. n. 13084 del 30.03.2010;
- In ordine all'osservanza della disciplina in materia di attribuzione di mansioni superiori, l'ispezione non ha
rilevato alcuna irregolarità;
- Per attiene alle progressioni verticali che nell'anno 2005 hanno interessato due dipendenti passati dalla
categoria C alla D, la relazione ispettiva avrebbe accertato la violazione del rispetto della corrispondente
riserva del 50% dei posti per l'accesso dall'esterno. Ma, come emerge dalla relazione dei dirigenti comunali,
il rispetto di tale obbligo è stato assicurato dalla copertura dall'esterno di due posti per mobilità volontaria
avvenuta nello stesso anno 2005, dato che la mobilità è ritenuta assimilabile all'accesso dall'esterno;
- Sulla omessa comunicazione all' anagrafe delle prestazioni dell'elenco dei dipendenti ai quali sono stati
conferiti o autorizzati incarichi, nonché dell' elenco di collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, nella relazione a firma del segretario generale e dei dirigenti comunali viene
dato atto dei motivi che hanno indotto all’omessa comunicazione, ma viene precisato, altresì, che le
comunicazioni sono state successivamente trasmesse in formato cartaceo con nota n. 2049 del 20.01.2009;
mentre in seguito il Comune vi provvederà telematicamente come prescrive la legge;
- In ordine, infine, agli adempimenti riguardanti la mobilità, l’ispezione ha accertato che, in alcuni casi, non
sono state effettuate le comunicazioni propedeutiche all’espletamento delle procedure di reclutamento del
personale. Su questo punto la relazione dirigenziale dà atto che, con riguardo alle procedure avviate per
l’accesso di personale dall’esterno (eccetto la mobilità volontaria), l’omessa comunicazione preliminare non
ha avuto pratiche conseguenze, perché le procedure concorsuali indette sono state espletate”.
Tra gli intereventi riportati nella citata Delibera del Consiglio Comunale n. 22/2010, si evidenzia per la sua
rilevanza solo quello di un Consigliere comunale, palesemente in dissenso, riportante la seguente richiesta
(NON ACCOLTA): “..al punto n. 3 della parte dispositiva della proposta di deliberazione sia espunto l’inciso
“…e fare proprio””.
Il CONSIGLIO COMUNALE ha infatti deliberato quanto segue:”3. Approvare e fare proprio il contenuto
della relazione in data 02.04.2010 a firma del segretario generale e dei dirigenti dell’Ente contenuta
nell’allegato nr. 02 che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato, unitamente
all’allegato n. 1 recante il quadro riepilogativo del referto ispettivo”.
Non si rileva, infine, nella Relazione al rendiconto di gestione 2013, traccia della R E L A Z I O N E P E R I L
REFERTO SEMESTRALE DEL SINDACO.
A seguito di eccezioni al REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI (Delibera Consiglio
Comunale 19 Febbraio 2013, n. 4) presentate dal sottoscritto, riportanti che il medesimo Regolamento non
contemplava la presenza della Relazione semestrale del Sindaco mentre le linee-guida della CORTE DEI
CONTI ribadivano che il suddetto referto “va attivato per la prima volta con riferimento alla situazione in
atto al termine del primo semestre 2013…”, il Segretario Generale del Comune di Lucera, con nota del 21
marzo 2013 n. 14450, inviata al sottoscritto e, per conoscenza, AL SINDACO E AL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO COMUNALE, ha fornito il seguente riscontro “…. il referto semestrale - ivi incluso il primo
semestre alla Corte dei Conti è previsto espressamente dal dettato normativo e poteva essere un
pleonasma riportare pedissequamente ciò che era ovvio, né poteva essere riportato in proposta di delibera
ciò che è stato approvato in un momento successivo alla proposta con la formalizzazione del deliberato. Tra
l’altro, dalla lettura delle sue considerazioni avrebbe potuto verificarsi l’ inoltro di una proposta di
Regolamento alla Corte dei Conti diversa dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
La delibera consiliare in uno al Regolamento ivi allegato, successivamente all'adozione è stata rimessa per le
opportune validazioni di competenza e a S.E. il Prefetto di Foggia, per competenza territoriale e alla Sezione
Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Puglia con note raccomandate del 27 febbraio avente prot. n.
10556/26.02.13…”.
2. EQUILIBRI DI BILANCIO E PARAMETRI DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE O PARAMETRI DI PRE­DISSESTO La RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO 2013 approvata dalla Giunta Municipale del Comune di
Lucera in data 16 luglio 2014 (Delibera n. 242), relativamente al paragrafo “XI. VERIFICA DEI PARAMETRI
44
DI CUI AL D.M. 24 SETTEMBRE 2009”, riporta che “Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 24
settembre 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13/10/2009 sono stati individuati i parametri
obiettivo di definizione degli enti in condizioni strutturalmente deficitarie per il triennio 2013/2015”.
Com’è noto, il successivo Decreto del Ministro dell’Interno 18 febbraio 2013, avente ad oggetto
“Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il
triennio 2013-2015” (in G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 e comunicato in G.U. n. 102 del 3 maggio 2013), ha
apportato “..talune modifiche rese necessarie sia dalle variazioni normative nel frattempo intervenute, sia per
definire con maggiore dettaglio la struttura dei parametri stessi” rispetto al suddetto DM 24 settembre 2009
recante “Individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per
il triennio 2010-2012”.
Nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO 2013, si rileva che si sono nuovamente avverati
due (nn. 4 e 8) dei dieci parametri obiettivi richiesti dall’articolo 242 del TUEL e dal DM applicativo 18
febbraio 2013; il parametro n. 8, in particolare, evidenzia per i debiti fuori bilancio il superamento negli ultimi
tre anni (€ 1.157.239,02 nel 2011; € 3.479.210,22 nel 2012 ed € 1.397.573,10 nel 2013) della soglia
consentita, nell’ambito della nuova configurazione del medesimo parametro, modificato dal citato DM 18
febbraio 2013, da "debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio" a "debiti fuori bilancio riconosciuti nel
corso dell'esercizio".
Il Consiglio Comunale, con l’atto n. 51 del 18 luglio 2013, ha deliberato di “ritirare, come in effetti ritira,
l’argomento posto al N. 4 dell’ordine del giorno, avente ad oggetto. “BILANCIO DI PREVISIONE 2013DISAVANZO
DI
AMMINISTRAZIONE
RELATIVO
ALL’ESERCIZIO
FINANZIARIO
2012
PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 188 E 193 DEL T.U. N. 267/2000”.
Il 21 settembre 2013, il sottoscritto, ai sensi di regolamento, per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il
Pubblico, presentava al SINDACO eccezioni avverso le motivazioni contenute nella citata Deliberazione n.
51/2013, segnalando tra l’altro che “L’implicito richiamo alle ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario
degli enti territoriali, che prevedono che “ove il bilancio di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1°
settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193,
comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”, era riferito agli enti che
NON presentavano disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2012.
Infatti, a proposito del “Controllo a salvaguardia degli equilibri della gestione 2013”, la CORTE DEI
CONTI (Delibera n. 23 /SEZAUT/2013/INPR depositata il 17 ottobre 2013), ha evidenziato che “In conformità
al principio di prudenza è comunque necessario provvedere al controllo a salvaguardia degli equilibri
di bilancio, nel corso dell’anno 2013, ancorché reso facoltativo per gli enti che non abbiano ancora
approvato il bilancio….Infatti, al di là della formale deliberazione della salvaguardia degli equilibri, occorre
che gli enti, al fine di garantire il rispetto della sana gestione finanziaria, realizzino forme di sostanziale e
continuo controllo/monitoraggio della permanenza degli equilibri.
Tale fondamentale adempimento non può essere disatteso, nonostante la proroga dei termini per
l’approvazione del bilancio di previsione, autorizzata per legge, in quanto la gestione viene esercitata
anche in assenza del bilancio e permane l’esigenza sostanziale di monitorare in corso d’anno gli andamenti
di entrata e di spesa. Il monitoraggio riguarda la gestione dei residui, della competenza e della cassa,
nonché la presenza di debiti fuori bilancio e altre passività potenziali nella misura in cui non siano stati
individuati adeguati mezzi finanziari per ripristinare l'equilibrio complessivo.
Va sottolineato al riguardo che l’art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall’art. 3 d.l. n.
174/2012, impone la necessità di “garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di
competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e
di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte
dei responsabili dei servizi.
L’analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l’attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia
effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l’attività di coordinamento e di
vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario.
Al riguardo emerge anche l’esigenza di un effettivo e continuo audit amministrativo, che gli organi di
amministrazione e di revisione devono realizzare in corso di gestione”.
3. DEBITI BANCARI A BREVE TERMINE CONTRATTI PER RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Con Delibera di Giunta Municipale n. 3 del 10 gennaio 2013 è stata data autorizzazione al competente
Dirigente di Ragioneria a richiedere al BANCO DI NAPOLI un’ anticipazione di cassa di € 6.704.833,02
“…per sopperire…. a temporanee necessità di cassa che si presentassero, nel corso dell’esercizio
finanziario 2013, onde evitare il più possibile, il ricorso all’anticipazione di tesoreria evitando così i
conseguenti oneri per interessi passivi a carico del Comune”; con Delibera di Giunta Municipale n. 158
del 26 giugno 2013 è stata data autorizzazione al competente Dirigente a richiedere alla medesima Banca,
“…per il periodo 01.07.2013 – 30.09.2013, l’aumento dell’anticipazione di tesoreria richiesto con la delibera
55
di G.M. n. 3 del 10.01.2013 fino ad € 8.346.247,96…” ed infine, con Delibera di Giunta Municipale n. 203 del
17 luglio 2013, è stato deliberato “di attivare, fino al 30 settembre 2013, l’incremento dell’anticipazione di
tesoreria fino alla somma di € 11.174.721,71…”.
NON SI RIPORTANO I GIORNI COMPLESSIVI DEL 2013 DEL RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE, NÉ LE
CAUSE CHE LO HANNO DETERMINATO.
4. DISCORDANZA TRA CONTO DEL TESORIERE E RISULTANZE CONTABILI DEL COMUNE La RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO 2013 da atto che “Il fondo di cassa del Tesoriere non
concorda perfettamente con le scritture contabili dell’Ente in quanto risultano sospesi da regolarizzare per €
315.041,73 relativi ad interessi passivi richiesti dal Tesoriere e contestati dall’Ente”.
NON SONO RIPORTATE LE MOTIVAZIONI DELLE CONTESTAZIONI DELL’ENTE ALLA BANCA.
5. DEBITI FUORI BILANCIO ED INCOERENZA DELLE PREVISIONI ANNUALI E PLURIENNALI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI A tal proposito, poiché la maggior consistenza dei debiti fuori bilancio è dovuta a violazioni di norme
urbanistiche ed in materia di espropriazione, si premette che le RELAZIONI PREVISIONALI E
PROGRAMMATICHE delle varie amministrazioni succedutesi NON HANNO DIMOSTRATO LA
COERENZA DELLE PREVISIONI ANNUALI E PLURIENNALI CON GLI STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI, così come stabilito dall’articolo 17, coma 2 lett. b) del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n.
170 recante “Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a
norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131”.
Il 15 novembre del 2011 (Delibera n. 94), il CONSIGLIO COMUNALE istituì una COMMISSIONE SPECIALE,
precisando tra l’altro che “per la peculiarità dell’oggetto delle indagini “Debiti fuori bilancio: come, quando
e perché si sono creati. Se potevano essere evitati o limitati nell’importo, come e da chi” i compiti ed i
poteri e di inchiesta non potranno comunque sfociare in giudizi di competenza di altri organi giurisdizionali o
contabili, ma in relazioni finali che evidenzino fatti, atti circostanze oggettivamente accertati, verificati e
verificabili, dagli organi competenti, da sottoporre eventualmente alla Procura della Corte dei Conti…”.
Ad oggi, da parte di quella Commissione statutariamente prevista con “Di Battista, Ventrella, Silvestre per la
maggioranza e Tutolo e Grasso per l’opposizione. Presidente: Tutolo”, (quest’ultimo proclamato SINDACO
in data 27 giugno 204), NULLA SI E’ SAPUTO.
Il medesimo atto consiliare n. 94 del 2011 al punto 8 riportava tra l’altro di “…dare atto che per esercitare
altre indagini su altri debiti, precedenti e FUTURI, la Commissione istituita con la presente
deliberazione sarà previamente autorizzata dal Consiglio Comunale”.
Con “effetto a partire dal 1 gennaio 2013”, il Consiglio comunale (Delibera n. 96 del 30 novembre 2013) ha
“RITENUTO di dover aumentare di 0,4 punti percentuali per l’esercizio finanziario 2013 – al fine di coprire
parte del taglio dei trasferimenti per l’anno 2013 non coperti dall’aumento dell’IMU, e PER FINANZIARE I
DEBITI FUORI BILANCIO – l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale IRPEF attualmente fissata allo
0,4%”…”.
L’aliquota, dunque, è stata portata al massimo (0,8%), SENZA PREVEDERE ALCUNA FASCIA DI
ESENZIONE NE’ DIFFERENZIAZIONE.
L’esempio emblematico della citata incoerenza è dato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale del 15
maggio 2014, n. 25 avente ad oggetto “ITER DI FORMAZIONE DEL PUG. ADOZIONE AI SENSI DELL'ART.
11 DELLA L.R. PUGLIA N. 20 DEL27/07/2001” approvata con il concorso di un’ esigua parte della
minoranza capeggiata dall’ex Consigliere comunale Antonio TUTOLO (oggi SINDACO).
Anche in quel caso, il Consiglio Comunale di Lucera HA VIOLATO l’articolo 38, 5° comma, del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i. riportante che <<I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, LIMITANDOSI,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad ADOTTARE GLI ATTI
URGENTI E IMPROROGABILI>>.
Il CONSIGLIO DI STATO, infatti, ha da tempo chiarito che “i limiti alla potestà deliberativa del consiglio
comunale durante la campagna elettorale per il rinnovo dei componenti del predetto organo stabiliti dall’art.
38, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, trovano la loro ragion d’essere nell’esigenza di prevenire ogni
interferenza dell’organo in carica con il libero svolgimento della competizione elettorale. La scelta
degli elettori potrebbe, invero, restare condizionata da scelte di particolare rilievo politico
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nell’imminenza delle votazioni che, in alcuni casi, potrebbero per di più provenire da soggetti che a
loro volta rivestano la qualità di candidati al rinnovo dell’organo” (CdS, I Sezione, 15 ottobre 2003,
2955).
La fattispecie paventata dal Consiglio di Stato sarebbe rinvenibile, nella citata Delibera di adozione del PUG,
nei seguenti due emblematici interventi, rispettivamente, dell’ex PRESIDENTE DEL CONSIGLIO e di un EX
CONSIGLIERE COMUNALE, riportanti tra l’altro:
“…altre amministrazioni erano a un passo dall’approvazione di quest’atto però per motivi politici, tecnici,
non voglio fare polemiche, cioè quest’atto non si è potuto approvare… il Sindaco, Pasquale Dotoli su
quest’ accapo se n’è fatto un suo cavallo di battaglia cioè si è impegnato ricoprendo tra l’ altro la
delega di assessore all’urbanistica, molto tempo per questo, per arrivare a questo traguardo e per
questo è stato ritenuto di metterlo all’ordine del giorno anche se in extremis…” ((Pica Giuseppe - ex
Presidente del Consiglio);
“Caro Presidente, caro Sindaco, è cominciata quest’ assise con un clima non proprio sereno e s’ è
cercato di creare da una parte i buoni e da una parte i cattivi, ma qualcuno aveva inteso magari
modificare quelle che potevano essere gli intendimenti, di un gruppo di amici per il quale anche durante un
comizio fatto dal Sindaco, quindi dalla tua persona erano stati invitati questi soggetti a venire in piazza,
essere messi alla merce del popolo, e io a questo punto sai benissimo che sarei intervenuto facendo
una lettera al Prefetto, in cui ho chiesto solamente di poter fare un Consiglio Comunale in una struttura
chiusa… …questo clima che si è respirato questa sera non è una cosa bella, quando ci sono state
quelle minacce dovevamo alzarci tutti e andare via, veniva meno il numero legale è l’adozione del
PUG si andava a far friggere…” (Ventrella Angelo – ex Consigliere comunale).
5.1. _ € 829.907,00_ Sentenza CONSIGLIO DI STATO n. 1710/2013 _“ Sentenze sull'esproprio dei terreni
maldestramente portato avanti negli anni Ottanta dalle passate Amministrazioni …”
Degli interventi del 23 maggio 2013, relativi al Rendiconto 2012, si segnala, per la sua rilevanza, quello
dell’ex Consigliere TUTOLO Antonio (attuale SINDACO) che riferì quanto segue: “… SIAMO STATI ALLA
CORTE DEI CONTI E IO HO PRESO L'IMPEGNO E LO DICO, DI QUELLA SENTENZA "CALABRIA",
NOI FAREMO UNA PETIZIONE E LA INVIEREMO ALLA CORTE DEI CONTI.”
Dalla lettura della Delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 38 del 30 maggio 2013, rinviata “in attesa del
riscontro alla nota prot. n. 24907/28.5.13”, si rileva inoltre che “- L’ Arch. Lucera, dirigente del settore
Urbanistico del Comune di Lucera, riferisce di aver provveduto con propria nota prot. n. 20085/30.04.2013,
rimessa con racc. A.R. ed avente ad oggetto : ”Ditta:F. C. e F. C. A.. Sentenza CdS n. 1710 del 26 marzo
2013. Richiesta chiarimenti per adempimenti del Comune, agli Avvocati Mescia e Panizzolo ed al Dirigente
dell’Ufficioso contenzioso, di cui provvede a darne lettura e che, per brevità si allega alla presente quale
parte integrante e sostanziale sub lett. A); Indi, provvede a dare lettura della ulteriore nota avente prot. n.
24907 del 28 maggio 2013, anch’essa allegata alla presente sub lett. B) avente ad oggetto:Ditta C.E.
Sentenza CdS n. 1710/2013. Avvio del procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis. Richiesta
informazioni e documenti”.
- il “cons. Tutolo (Lista Tutolo)-minoranza- il quale chiede di conoscere le motivazioni per le quali
l’Ente non ha chiesto i finanziamenti contemplati dalla L. n. 35/2013, difatti nel sito del Ministero è
stata inserita già la graduatoria dei Comuni iscritti che hanno chiesto le risorse e tra questi non
risulta il Comune di Lucera;
- il dirigente del settore economico Finanziario il quale fa presente che il Comune di Lucera si è accreditato
in tempo debito ed è in attesa di ricevere le password, in quanto il ritardo non è imputabile al Comune
di Lucera ma, evidentemente alla notevole mole di iscrizioni da parte degli Enti”.
La GIUNTA MUNICIPALE, con provvedimento n. 156 in data 20 giugno 2013 avente ad oggetto
“CONSIGLIO DI STATO - SENTENZA N. 1710/2013 ..” ha proposto “ RICORSO PER REVOCAZIONE
avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1710/2013….”, premettendo tra l’altro che: “…con missiva
prot. n. 26918 dell’11/06/2013 gli avvocati …., facevano seguito alla nota del Dirigente del Settore
Urbanistica prot n. 24907 del 28/05/2013 con la quale l’amministrazione comunale comunicava…
l’intenzione dell’Ente di non prestare acquiescenza alla sentenza del CDS n. 1710/2013, ed in particolare
alla statuizione sul valore venale del bene assunto a parametro di liquidazione del danno da occupazione ed
illecita trasformazione dei suoli….. I DETTI PROFESSIONISTI, CON LA PREFATA MISSIVA,
EVIDENZIAVANO CHE NEL CASO DI SPECIE, PUR CON DIVERSE CRITICITÀ, SAREBBE POSSIBILE
ESPERIRE RICORSO PER REVOCAZIONE”.
Rispetto alla proposizione del ricorso per revocazione, giova ricordare che nella citata Sentenza n.
1710/2013 si legge tra l’altro quanto segue “..Nella fattispecie in esame, pur avendo proceduto
all’occupazione di un'area di consistenti dimensioni divenuta poi "sine titulo", il Comune, o meglio le varie
amministrazioni comunali succedutesi nelle consiliature successive al 1983 né hanno ottenuto il consenso
della controparte alla cessione bonaria; né hanno restituito il bene ripristinando lo status quo ante;
né hanno proceduto all'acquisizione ai sensi dell'art. 42 bis t.u. espropriazioni di cui al d.P.R. n. 327
del 2001 (introdotto dall'art. 34, comma 1, d.l. 6 luglio 2011 n. 98, conv. in l. 15 luglio 2011 n. 111).
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Nel caso in esame le amministrazioni succedutesi, di fronte alla prospettiva di affrontare ad un notevole
impegno finanziario per un obiettivo “politico-sociale” già raggiunto con i beni del privato, hanno preferito
lasciare ai successori la relativa problematica.
In tali termini, deve essere valutata in maniera estremamente negativa la posizione
dell’Amministrazione Comunale che, IN SPREGIO AD OGNI REGOLA DI DIRITTO E DI CIVILTÀ
GIURIDICA, fin dal 1983 ha occupato – senza mai sborsare direttamente né una lira né un euro -- i
terreni già di proprietà della defunta dante causa degli odierni appellati….Al consiglio comunale
convocato per operare variazioni al bilancio, necessarie per l’iscrizione delle somme concernenti il
riconoscimento dei “debiti fuori bilancio”, un consigliere comunale avrebbe trasmesso un fascicolo che
dimostrerebbe che la dante causa degli odierni appellanti era già stata indennizzata, ed aveva anche
già ceduto a terzi parte della consistenza immobiliare in questione Gli odierni eredi non potrebbero
pretendere legittimamente alcun ulteriore indennizzo per l’asserita perdita delle aree per “mq. 470”
del lotto 120 per cui era stata pagata la somma di £ 7 milioni in ragione di £ 15.000/mq, avendo già
ricevuto il corrispettivo direttamente dai soggetti attuatori del P.E.E.P. , condizionato alla rinuncia dei
ricorsi del 1983, introdotto avverso il decreto di occupazione di urgenza.
Pertanto, si sarebbe comunque dovuto stralciare le superfici occupate dalle costruzioni realizzate
rispettivamente dalla cooperativa “La Casa”, dal Consorzio Opere pubbliche di Capitanata e dall’impresa
Promedil, entrambe assegnatarie lotti PEEP per i quali la signora Calabria avrebbe già integralmente
ricevuto il relativo prezzo”.
Tra le innumerevoli “sentenze sull’esproprio dei terreni…” accennate dall’ex Sindaco nella RELAZIONE al
RENDICONTO 2013 approvata dalla Giunta Municipale il 16 luglio 2014, viene infatti riportata quella del
CONSIGLIO di STATO n. 1710/2013, per cui il Comune di Lucera, nel riconoscere un debito di €
829.907,00, ha disposto di “…acquisire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 bis del D.P.R. 8.06.2001 n. 327,
al patrimonio del Comune di Lucera i seguenti beni immobili identificati con i dati catastali attuali, iscrivendo
a favore delle cooperative/ditte che hanno realizzato gli interventi edilizi di pubblico interesse, a seguito di
assegnazione da parte del Comune, il loro diritto ad ottenere la cessione onerosa, come da convenzione”
per un totale di mq. 3.185 oltre a quelle superfici che, essendo occupate da strade e verde pubblico, a
seguito di una ricognizione catastale (redazione nuovo foglio di mappa n. 81) sono prive di un
proprio identificativo catastale e presentano una superficie complessiva pari a mq. 10.685 (mq.
13.870 – mq. 3.185)…”.
Successivamente, in data 5 settembre 2013 (Delibera n. 236), il medesimo organo esecutivo ha definito con
una transazione, a seguito di precetto, le spese di giudizio liquidate nella Sentenza n. 1710/2013 (“€
5.000,00 oltre IVA e CPA”), pagando alla controparte la somma di € di € 6.591,90.
Il Comune di Lucera, con Atto Dirigenziale del 15 settembre 2014 n. 107 a firma del Dirigente del V Settore
ing. Potito Belgioioso (riportante stranamente ancora la firma dell’ex Segretario Generale dott. Raffaele
Mario Maccarone!!!), ha determinato di “…concedere, per quanto di competenza di questo Ente, il nulla
osta allo svincolo della somma depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità per
l'acquisizione sanante a nome delle ditte qui di seguito riportate ed in accoglimento delle istanze presentate
(giuste note prot. n. 40173 e prot. n. 40172 entrambe del 15/9/2014), fatta salva l' applicazione di eventuali
ritenute come per legge”, somma che, come si legge, ammonta, alla non modica cifra di € 3.232.357,00.
Con Atto della Giunta Municipale del 30 settembre 2014 n. 299, in pubblicazione fino al 23 ottobre 2014
SENZA LO SCHEMA DI ACCORDO, avente ad oggetto “FOLLIERI CONCETTA E FOLLIERI ANTONIO
CARMINE C/COMUNE DI LUCERA - RINUNCIA CONSENSUALE AL RICORSO PERCASAZIONE”, è stato
deliberato “di approvare e ratificare, come approva e ratifica, la rinuncia consensuale al ricorso per
Cassazione per le motivazioni espresse in premessa il cui accordo viene allegato al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale”
Da ultimo, rispetto a PRESUNTI REATI IN CAMPO URBANISTICO – EDILIZIO ED IN MATERIA DI
ESPROPRIAZIONI NELL’AMBITO DEL PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP), non può
non evidenziarsi che il 26 SETTEMBRE 2014 ERA STATA FISSATA UN’UDIENZA PRELIMINARE
PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA, CHE DOVREBBE TENERSI PER LA META’ DEL PROSSIMO
MESE DI NOVEMBRE.
Infatti, da quanto accertato dagli organi d’informazione, nella citata udienza preliminare compariranno: l’ex
Segretario Generale del Comune in carica dal 1° settembre 1999 al 31 ottobre 2010; l’ex Dirigente dello
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP); l’ex Funzionario del Settore Urbanistica (la L. R. 56/1980
prevedeva e prevede la figura dirigenziale!); l’ex Assessore all’Urbanistica e arredo urbano nominato il 5
aprile 2007; l’ex Sindaco eletto al turno ballottaggio dell’ 11 giugno 2007; l’ex Assessore all’Urbanistica e
Assetto del territorio (Vice-sindaco) nominato il 19 luglio 2007; la sub-commissaria vicaria nominata con
Decreto del Prefetto di Foggia in data 21 ottobre 2008; il Commissario straordinario nominato con Decreto
del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 2008; l’ex Assessore all’Urbanistica (Vice-sindaco)
nominato il 22 aprile 2010 e l’ex Presidente del Consiglio nominato il 27 luglio 2009 (stesso giorno delle
dimissioni del Sindaco!), cessato poi dalla carica il 10 agosto 2009 per dimissioni e poi ri-eletto l’8
settembre 2009, ma non SOSTITUITO sulla base delle disposizioni del “Regolamento per il funzionamento
del Consiglio Comunale di Lucera (FG), i cui commi 8 e 9 dell’articolo 4 prevedono invece che “Il Presidente
ed i Vice presidenti cessano dalla carica in caso di dimissioni, decadenza o morte. Nei casi di cui al
88
comma 8, il Presidente ed i Vice presidenti sono sostituiti nella prima seduta del Consiglio comunale
successiva all’evento, e comunque non oltre trenta giorni”.
5.1.1 _ Sentenza CONSIGLIO DI STATO n. 5953/2008-CONFERENZA DI SERVIZI tenutasi a Bari il 14
giugno 2012 e TRANSAZIONE
Tra il Comune di Lucera ed ricorrenti, venne sottoscritta una TRANSAZIONE in data 19 luglio 2010
(contestata da diversi Consiglieri comunali) che aveva previsto inizialmente, come richiesto e reso pubblico
dagli interessati, oltre al risarcimento del danno (€ 261.028,19, di cui € 187.600,72 per sorte capitale ed in
€ 73.427,47 per interessi moratori), anche la delocalizzazione di edificabilità su suolo in proprietà o in
disponibilità di alcuni lotti pari a 15.120 mc da destinare ad edilizia residenziale economica e/o
commerciale.
In quella TRANSAZIONE, veniva prevista anche la rinuncia, da parte del Comune, alla realizzazione del
“Programma di costruzione di 48 Alloggi da destinare a locazione permanente”, sebbene
definitivamente approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 45 del 31 maggio 2011, in cui si
premetteva di “aver concluso il procedimento finalizzato all’Approvazione del Piano di Adeguamento e
Verifica della Zona 167, già oggetto di adozione con deliberazione di C.C. n. 45 dell’11.11.2009, ed avallato
dalla Regione Puglia in seno alla conferenza di servizi svoltasi presso l’Assessorato all’Urbanistica
Regionale e conclusasi in data 28.10.2009” (CONFERENZA ANNULLATA DALLA REGIONE!).
L’art. 10 della L. R. n. 21/2011, in vigore dall’8 agosto 2011, ha stabilito che “…i piani attuativi, comunque
denominati, …sono approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale SE CONFORMI
ALLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTI…A seguito di apposita richiesta scritta da parte
della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e
approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta”.
Rispetto alla SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 5953/2008, nella CONFERENZA DI SERVIZI
svoltasi a Bari il 14 giugno 2012, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, per quanto attiene agli ASPETTI
TECNICI, prese atto “ …che qualsiasi programmazione attuativa in ossequio ai parametri di P.R.G. (PEEP,
P.P., ecc.) resta di esclusiva competenza del Consiglio Comunale, quand’anche finalizzata alla
rideterminazione in aumento del fabbisogno abitativo in ambito PEEP e secondo le procedure di cui all’art.
21 della L.R. 56/80”.
Per quanto attiene agli ASPETTI GIURIDICI, il Progettista incaricato per PUG così rispose alle domande dei
Consiglieri durante il CONSIGLIO COMUNALE del 26 luglio 2012 “…l’annullamento del piano del ’99, a
fronte di licenze di costruzione che sono state rilasciate per edifici che sono stati realizzati sulla base di quel
piano che viene annullato, non possono essere messe nel nulla e non possono essere annullate. Questo mi
è stato detto, ma questo vale, ovviamente, sempre negli strumenti urbanistici. Quando viene approvato un
nuovo Piano Regolatore e c'è stata una licenza o un permesso di costruire rilasciato sul previgente e così
via, anche l’annullamento (…)”.
Dalla lettura del citato Verbale della Conferenza di Servizi del 14 giugno 2012 si evidenzia che “…gli uffici
regionali non entrano nel merito dell’attuazione del predetto PEEP, ivi compresi atti di transazione tra
l’Amm.ne Comunale ed i provati proprietari delle aree…”.
Facendo proprio il PARERE di un legale, riportante che “Nella specie, si è in presenza di un PEEP,
conforme allo strumento urbanistico generale, e, quindi, di un piano attuativo, per cui la competenza è
della Giunta. Né si può pensare che, intervenendo su un PEEP del 1998/99, si debbano applicare le
previgenti disposizioni sulla competenza perché è una regola organizzativa riguardante il procedimento
(competenza) e vale, quindi, il principio del tempus regit actum”), la GIUNTA MUNICIPALE ha adempiuto
alle determinazioni assunte in Conferenza di servizi del 14 giugno 2012 ed ha adottato il Piano di
adeguamento e verifica con rideterminazione del fabbisogno ai sensi dell’art. 3 della Legge 167/1962”,
disponendo nel contempo di notificare l’atto a “.. tutti i consiglieri comunali affinché possano esercitare
la facoltà di cui all’art. 10, comma 2, della già citata Legge Regionale n. 21/2011”.
L’ex SINDACO, così come riportato nella delibera del Consiglio Comunale del 23 maggio 2013 n. 32,
rispondendo ad un’ interrogazione di un Consigliere, si è così espresso: “Per quanto riguarda la
questione…., è stata notificato a tutti i Consiglieri Comunali, perché, il riferimento che fa l’imprenditore, si
ricollega alla transazione fatta nel 2010. La questione, ovviamente, oltre ad essere notificata nei Consigli
Comunali, è stata notificata anche al dirigente, che ritiene di aver adempiuto ad alcuni atti, ma è stata
notificata soprattutto al relatore del piano urbanistico generale, che viene invitato a tenere in considerazione,
nella definizione della destinazione delle aree, che LÌ C’È UN ACCORDO TRANSATTIVO, A SEGUITO DI
UNA SENTENZA CHE PREVEDE, IN QUELL’ AREA, LA COSTRUZIONE DI UN ALBERGO. Quindi, su
questo, magari, più tardi, quando ci sarà il dirigente, per questioni urbanistiche, avremo maggiori
informazioni”.
Con Raccomandata A.R. prot. n. 42023 del 25 settembre 2014 avente ad oggetto “Valutazione Ambientale
Strategica relativa al programma: “Costruzione di un edificio turistico ricettivo in area urbana a Lucera
(FG)”, in variante al PRG e al PEEP. Programma presentato dalla ditta “IMMOBILIARE STEFANIA” di
Capobianco Donato. Riconvocazione Enti Competenti per l’espletamento del procedimento di verifica di
assoggettabilità a VAS semplificata (art. 12 D. Lgs 152/2006 e art. 8 L.R. Puglia 44/2012 e s.m. e i.”, il
Comune di Lucera ha riconvocato i soggetti “come individuati all’art. 6, comma 5 della L.R. n. 44/2012,
ciascuno in ragione delle specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, a partecipare alla
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nuova conferenza dei servizi indetta presso questo Servizio SUAP sito in via don Minzoni n. 99 – Lucera
(FG) il giorno 16 ottobre 2014, per esprimere parere di verifica di assoggettabilità a VAS del programma in
oggetto”.
Alla suddetta raccomandata A.R., però, NON risultano allegati e pubblicati all’Albo informatico i pareri
già pervenuti da parte degli enti: Autorità Idrica Pugliese – Bari; Autorità di Bacino della Puglia – Bari;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza per i Beni archeologici della
Puglia-Taranto.
5.1.2 _€ 72.476,50_CONTRATTO DI QUARTIERE II_ Poste a carico dei soggetti attuatori privati
Relativamente ad un altro consistente debito fuori bilancio riferibile sempre a “sentenze sull’esproprio dei
terreni…”, cioè quello connesso alla Sentenza della CORTE DI APPELLO di BARI n. 1585\2012, la
Determina del Dirigente del V Settore n. 65 del 30 dicembre 2013, adottata in esecuzione della Delibera del
Consiglio comunale n. 122 del 12 dicembre 2013, ha provveduto al pagamento di € 72.476,50 (di cui €
63.009,65 per sorte capitale, € 2.615,33 per interessi, € 6.851,52 per spese processuali ed accessori); nel
contempo il medesimo atto dirigenziale ha dato atto che “…le spese di che trattasi saranno ripartite in
ossequio a quanto previsto dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 80 del 7.10.2010 e
successiva deliberazione di C.C. n° 19 del 17/03/2012 (convenzione da sottoscrivere/sottoscritta con i
soggetti attuatori), E POSTE A CARICO DEI SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI DEL CONTRATTO DI
QUARTIERE”.
A tal proposito, prima delle scorse elezioni amministrative, in un Volantino (allegato n. 1) della Coalizione
“Con Antonio Tutolo Sindaco” si legge:
“Perché ad oltre un anno di distanza di questa sentenza le somme non vengono ancora recuperate?
Perché è il Comune ad anticipare le somme aumentando le tasse a carico dei cittadini?
Come se non bastasse, la giunta, con la delibera n. 14 del 14/01/2014, da indirizzo al Dirigente per una
proroga dei versamenti degli oneri dovuti al comune dai soggetti attuatori del contratto di quartiere.
E' una coincidenza che tra coloro che dovrebbero pagare ci sono anche Consiglieri comunali, figli di
Consiglieri e figli di assessori?”.
5.1.3_€ 3.191.194,00_Deliberazione della CORTE DEI CONTI n. 104/PAR/2013 del 28 maggio 2013_
Prezzi di cessione aree del PEEP _ Poste a carico di nr. 857 cittadini in luogo dei concessionari così
come previsto in Bilancio al Cap. 4040: “PROVENTI DA CONGUAGLIO A CARICO DI
CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167” _“Sentenze sull'esproprio dei terreni maldestramente
portato avanti negli anni Ottanta dalle passate Amministrazioni …”.
In data 30 aprile 2013, l’ex Sindaco del Comune di Lucera (che, come innanzi riferito, già pensava a
“quanto può ancora avvenire in zona '167'..”), ha formulato alla CORTE DEI CONTI – SEZIONE
REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA una richiesta di parere riguardante la questione del
prezzo di cessione delle aree in zona PEEP.
La Sezione di Controllo, con Deliberazione n. 104/PAR/2013 del 28 maggio 2013, ha premesso quanto
segue:
“Il Sindaco del Comune di Lucera “con riferimento alla vicenda degli indennizzi sui suoli in zona 167”,
chiede a questa Sezione un parere “in merito alla possibilità di sospendere il pagamento delle cartelle
emesse dal concessionario della riscossione Equitalia…”
Espone, infatti, il Sindaco che il Comune ha dato attuazione al Piano di zona ai sensi della legge n. 167/62;
i lotti destinati a edilizia residenziale furono assegnati, in proprietà o superficie, a cooperative e imprese, per
lo più mediante decreti di occupazione d’urgenza delle aree incluse nel Piano, con riserva di
perfezionamento del diritto in capo agli assegnatari, a far data dal trasferimento in capo al Comune delle
aree non ancora definitivamente acquisite in proprietà dello stesso; il corrispettivo del costo di acquisizione
veniva indicato, nelle convenzioni, in L. 1000 per metro quadro, salve eventuali modifiche del costo di
acquisizione da parte del Comune; a seguito di mutamenti legislativi, veniva identificato, come criterio di
calcolo dell’indennità di espropriazione, la media tra valore venale e reddito dominicale rivalutato; in
seguito, in data 23.5.1996, il Consiglio comunale emanava deliberazione di rideterminazione del valore
venale dei suoli, indicando l’entità dell’indennizzo secondo i nuovi criteri legislativamente determinati; con
successive delibere, negli anni 2003 e 2004, veniva nuovamente rideterminato il valore degli indennizzi,
identificato in € 5,20 a mc per il diritto di superficie ed € 6,94 a mc per il diritto di proprietà; il Comune
poneva in esecuzione dette delibere, avvalendosi del concessionario per la riscossione Equitalia, mediante
emissione di avvisi di pagamento con un piano di rientro triennale; a seguito di inadempimento da parte di
molti contribuenti, si provvedeva all’emissione delle cartelle di pagamento”.
Due giorni dopo, il 30 maggio 2013, il Consiglio Comunale ha approvato la Delibera n 37 avente ad oggetto
“ADEGUAMENTO SCHEMI DI CONVENZIONE PER LA REGOLARIZZAZIONE AREE P.D.Z. 167: CEDUTE
IN PROPRIETA'; CONCESSE IN DIRITTO SI SUPERFICIE; E PER LA REGOLARIZZAZIONE E
TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' IN ATTUAZIONE DI CUI
AI COMMI 45, 47, 48 E 49, DELL'ART. 31 DELLA LEGGE 23.12.1998, N. 448”.
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0
Tra gli interventi, l’ex Consigliere comunale (attuale SINDACO) TUTOLO Antonio si è cosi espresso:
“…. quel parere che è stato chiesto alla Corte dei Conti, se noi alla Corte dei Conti dicessimo che abbiamo
completato tutte le voci d’esproprio e che non è vero, che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, ma
l’unico problema che abbiamo, è che c’è la crisi economica e non vogliamo chiedere soldi, per un
problema di tipo economico, bè stiamo dicendo assolutamente il falso. …. nel parere, forse dovevamo
dire: “guardate, noi la procedura l’abbiamo completata, gli atti non li possiamo chiudere, perché quei
terreni non sono di proprietà del Comune di Lucera”, quindi noi ci siamo vendendo qualcosa che
non è il nostro. ….Dovremmo invece, noi, prendere coscienza di questa cosa e, ripeto, abbiamo anche la
forza di dire che non l’abbiamo causata noi, l’abbiamo trovata e di dire: “guardate, quello che è stato fatto,
non è stato fatto bene. Fermiamo tutto e vediamo quello che c’è da fare”.
Il sottoscritto, rispetto a quanto innanzi illustrato dall’ex Sindaco alla Sezione di controllo e dall’ex Consigliere
attuale SINDACO, RIBADISCE invece quanto segue.
Tutti i calcoli e le determinazioni in merito (superfici, prezzi etc.), vennero ratificati con la citata Delibera di
Consiglio Comunale 23 maggio 1996, n. 34, che però, paradossalmente, riportò il PARERE dell’allora
DIRETTORE di Ragioneria con “ …riserva circa l’aspetto contabile e di copertura finanziaria nei
successivi atti di acquisizione”; per quanto riguardò il PARERE LEGALE, l’ex SEGRETARIO GENERALE
si limitò a verbalizzare che “l’atto proposto è propedeutico alla definizione della complessa vicenda
relativa all’acquisizione e alla cessione dei suoli nella “167”.
Tra le premesse “parti integranti e sostanziali” della richiamata Delibera di Consiglio comunale citata dall’ex
Sindaco, il sottoscritto evidenzia inoltre che:
- l’allora Assessore alle Finanze, relatore dell’argomento, stigmatizzò “….l’inerzia delle passate
Amministrazioni in ordine alla utilizzazione di provvedimenti agevolati dello Stato per l’acquisizione delle
aree nella “167”;
- un ex Consigliere comunale, ex Assessore alle Finanze nella passata consiliatura, rincarò la dose
precisando che quanto verbalizzato dall’ex Assessore alle Finanze “(…) è incompleto per il motivo che
nell’accusa È COINVOLTA ANCHE L’ATTUALE MAGGIORANZA NONCHÉ I RESPONSABILI DEI
SERVIZI COMUNALI”.
L’ INERZIA, infatti, era dovuta al fatto che poco o nulla venne posto in essere per accedere a mutui con
oneri a carico del bilancio dello Stato attingendo alle risorse esistenti sul plafond messo a disposizione dei
singoli Enti (L. 458/1988; Circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1174 del 4/4/90; L. 80/1991 e soprattutto
articolo 10 (Finanziamenti agli enti locali per la copertura dei maggiori oneri di esproprio) del Decreto-Legge
n. 444/1995 che prevedeva la regolarizzazione di ogni controversia relativa a “perizie di stima,
emesse ai sensi dell’articolo 15 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865; transazioni giudiziali o
extragiudiziali; sentenze esecutive; accordi per la cessione volontaria del bene”.
Il Consiglio comunale di Lucera, con delibera n. 61 del 30 settembre 2003, SENZA IL PARERE
FAVOREVOLE DELLA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE, determinò il prezzo di cessione a
conguaglio delle aree del Piano di Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.) cedute in proprietà o concesse
in diritto di superficie, il cui “gettito” sarebbe stato di circa € 3.191.194,00; nel contempo, con successiva
Delibera n. 83 dello stesso giorno, deliberò il ripiano di debiti fuori bilancio ammontanti
complessivamente ad € 2.729.935,71, pianificato come di seguito: assunzione di un mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti di € 1.735.159,66 da introitare al Cap. n. 5071 ‘MUTUO ESPROPRI ZONA 167”; utilizzo
di parte dell’entrata dei proventi a conguaglio dovuti dai Concessionari dei suoli in zona 167 per €
475.790,86 quale quota non “coperta” dal mutuo; prelevamento dalle economie della gestione del bilancio
2003 per € 518.985,10.
La successiva “delibera del 2004” riferita alla Sezione di controllo dall’ex Sindaco (la n. 11 del 31 marzo
2004) avente ad oggetto “Revoca delibera consiliare n. 61/2003. Riapprovazione del prezzo di cessione
delle aree del PEEP cedute in proprietà ovvero concesse in diritto di superficie. Determinazione del prezzo
da corrispondere”, precisava tra l’altro “…che è questa la ragione che induce il comune, in relazione agli atti
adottati, ad allestire, a breve, uno specifico ufficio per la definizione stralcio di tutta la gestione dei
suoli nel p.d.z. 167”.
E’ altresì doveroso ed opportuno nei giorni 13 e 14 ottobre del 2004, l quotidiano “La Gazzetta del
Mezzogiorno” pubblicò una circostanziata DENUNCIA della Organizzazione sindacale della Dirigenza
di Lucera (DIREL), controfirmata da tredici dipendenti tra Funzionari e Dirigenti (tra cui anche da quello del
Servizio Ragioneria), oggetto di “42 notifiche (pari complessivamente ai 31 consiglieri comunali, ai 10
assessori e al segretario generale del comune”, in cui si affermava, tra l’altro, che :“…Le risorse
economiche disponibili sono del tutto insufficienti anche ad assicurare l’ordinaria gestione dei vari servizi e
uffici. Orbene, senza alcuna autonomia decisionale, senza risorse finanziarie, con ridottissime risorse umane
e strumentali, quanti e quali dirigenti sarebbero stati in grado di andare aventi, assicurando comunque i
servizi, fondando la loro forza sull’orgoglio personale? Quanti in queste condizioni, sarebbero
stati<<adeguati>> a un Comune moderno?...Nell’attuale situazione le richieste di potenziare i fondi sia per
fare fronte a spese del tutto prevedibili, che per le emergenze, ottengono soltanto silenzi, seguiti da vaghe
promesse verbali di provvedere immediatamente e da provvedimenti che, spesso, esprimono scelte politicoamministrative opposte e/o distanti da quanto richiesto. COSÌ NON È INEVITABILE IN ALCUN MODO IL
PERPETRARSI DEL FENOMENO DEI DEBITI FUORI BILANCIO…L’autonomia gestionale è stata, fino ad
ora, nient’altro che un miraggio per la continua ingerenza degli amministratori comunali, attraverso atti di
111
1
indirizzo che molto spesso altro non sono che ordini di servizio malcelati… Un sistema basato sulla
confusione dei ruoli e sull’approssimazione è utile unicamente per legittimare l’esistenza stessa di alcune
figure e soprattutto la loro ingerenza….ingerenze ultra legem nella gestione amministrativa del Comune,
attribuita, invece, per espressa previsione normativa in via esclusiva ai dirigenti e ai funzionari responsabili
dei servizi…Per sincerarsene basterà guardare un atto: il piano esecutivo di gestione…orbene, nei <<peg>>
deliberati negli ultimi due esercizi finanziari dall’amministrazione comunale gli obiettivi non sono affatto
determinati. Curiosamente ci si è limitati a richiamare quelli indicati nella deliberazione del bilancio che,
paradossalmente, brillano per la loro inesistenza. Gli atti che nel Comune di Lucera sono stati deliberati con
il nome di <<peg>> sono una semplice ripartizione sommaria e affrettata di importi fra i vari responsabili per
la gestione dei servizi. Ma vi è di più. Quest’anno il piano esecutivo di gestione non è stato ancora
approvato, pur stando alla fine dell’esercizio finanziario…. Allo stato attuale la nostra legittimazione
nell’adottare atti comportanti una spesa appare alquanto dubbia e la paralisi del sistema è inibita solo dal
nostro senso di responsabilità…”.
A seguito di espressa richiesta del sottoscritto, l’ex Segretario Generale del Comune di Lucera, ha
trasmesso la nota n. 42263 in data 18 ottobre 2011 a firma del DIRIGENTE del IV SETTORE, da cui si
evince che l’esame e la verifica documentale dell’attività edificatoria di 172 Lotti (evidentemente mai
avvenuti!!!) e quindi la relativa documentazione allegata a tutte le concessioni edilizie rilasciate in ambito
“167”, poteva essere svolta SOLO attraverso la “…redazione di uno specifico progetto da attuarsi fuori
dall’ordinaria attività lavorativa e da remunerarsi come lavoro straordinario”.
Nell’ambito della programmazione economico-finanziaria si parlava di “PROVENTI DA CONGUAGLIO A
CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167”; nell’ultimo Bilancio approvato, quello del 2012
approvato il 22 novembre 2013, risulta – come dichiarato dall’Assessore al ramo - l’annosa questione
relativa alla “SENTENZA ESECUTIVA 393/2006”, la medesima voce del Capitolo n. 4040 “PROVENTI DA
CONGUAGLIO A CARICO DI CONCESSIONARI DI SUOLI ZONA 167” (pagina 15) di € 3.095.879,84, è
stata invece accertata, a chiusura dell’esercizio finanziario 2011, al Titolo IV “Entrate derivanti da riscossione
di crediti”, parimenti riportata tra le “Spese in conto capitale”, questa volta all’intervento denominato
“SISTEMAZIONE VIABILITA’ CITTADINA E OPERE VARIE NELLA CITTA’”.
L’osservante segnala che, in un analogo giudizio, si è recentemente pronunciato il CONSIGLIO DI STATO
con Sentenza n. 2213 depositata il 29 aprile 2014, ribadendo tra l’altro che <<…il recupero deve avvenire
in relazione al singolo caso oggetto di singola convenzione che tale maggior aggravio di spese per il
Comune ha fatto registrare per ottenere l’acquisizione della relativa area. A tanto non osta il disposto di cui
all’art. 10 comma 2 della legge n. 167 del 1962, che parla, letteralmente, di “prezzo di cessione delle aree”,
dovendosi tale dizione intendere nel senso che si tratta dell’area oggetto della specifica
convenzione; e ciò per la intuibile, ragionevole considerazione che non si possono far ricadere, con il
metodo della spalmatura, sui concessionari per i quali si sono già consolidati e definiti i costi, i maggiori oneri
derivanti da rapporti di contenzioso caratterizzanti altre aree del comparto ancora pendenti. In altri termini,
una corretta esegesi della normativa fondamentale dettata a monte per la disciplina della cessione della aree
PEEP (leggi n. 865/71 e 167/1962) non solo non prevede il metodo della c.d. spalmatura, ma depone in
favore del criterio per cui i costi di acquisizione delle aree devono essere quelli definitivamente fissati
ed effettivamente sostenuti in relazione alla singola area fatta oggetto di convenzione…il Comune ha
diritto di ripetere dai singoli acquirenti degli alloggi edificati l’importo relativo a quanto effettivamente speso
per l’acquisizione delle aree ( Cons. Stato Se. IV 14 febbraio 2005 n. 453), deve comunque trattarsi, in
virtù di quanto in precedenza osservato, di spese effettivamente sostenute in relazione
all’acquisizione delle aree oggetto di convenzione; e nella specie l’Amministrazione si è limitata a
produrre solo alcuni documenti che illustrano l’avvenuta instaurazione di contenziosi sugli espropri
di altre aree, senza ulteriori specificazioni.>>.
5.1.4_€ 1.032.918,97 _ ATTO DI PIGNORAMENTO della REGIONE PUGLIA PRESSO TERZI, acquisito al
protocollo del Comune di Lucera con n. 48242 del 4/11/2013_ Contributi erogati per acquisizione e
urbanizzazione delle aree ricadenti nel piano di zona denominato “167”
La Relazione del Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data
7 novembre 2008, relativa al periodo ottobre 2008-giugno 2009, rilevava in proposito che “…Altra
questione che potrebbe produrre effetti negativi sulla situazione finanziaria dell'Ente è rappresentata dalla
mancata restituzione alla Regione Puglia del prestito (rectius: fondo di rotazione) di Euro 1.043.673 dalla
stessa concesso al Comune di Lucera con D. A. n. 717/1985 e D. A. n. 272/1986 per l'acquisizione ed
urbanizzazione delle aree ricadenti nel piano di zona 167. A distanza di molti anni, la Regione Puglia ha
sollecitato la restituzione dell'intero importo, minacciando, in caso contrario, l’azione esecutiva”.
Il 7 novembre 2013 (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84), avente ad oggetto “COMUNICAZIONI,
INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI, alla richiesta di un Consigliere (“… in Commissione, la
richiesta della Regione, di un milione e 34mila euro, soldi anticipati per la 167, volevo sapere dal dirigente
come aveva intenzione di cautelarsi e comportarsi da tecnico..”), ha invece riposto l’ex SINDACO così
come di seguito: “Da quello che mi risulta, ovviamente, il 90% dei mali di questa amministrazione, dei
debiti, riguardano sempre la zona 167. Questa somma dovrebbe essere una somma richiesta dal Comune di
Lucera, come fondo di rotazione, all’epoca della costruzione della 167, come sorta di anticipazione per la
112
2
realizzazione di strade e di infrastrutture. Questa somma non è mai stata restituita, non so se questa
somma sia mai stata utilizzata per fare strade, infrastrutture o altro, fatto sta che la Regione, per questo
debito, già in passato, ci ha non permesso, mi pare, per quanto riguarda le LSU, di avere somme a
disposizione, superiori a quello che ci aspettava. Oggi, evidentemente, per paura della prescrizione che
bisogna evitare, ha fatto l’atto ingiuntivo e sicuramente è una somma che nelle casse comunale, credo sia
arrivata attorno al 1980 “..
Da ultimo, la Determinazione del Servizio Contenzioso del Comune di Lucera (FG) del 15-04-2014 n. 130,
avente ad oggetto “ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - REGIONE PUGLIA C/ COMUNE DI
LUCERA - TRANSAZIONE A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL
19/02/2014”, evidenzia che:
“- Che con ordinanza prot n. 3624 del 24.04.2001 (acquisita al protocollo del Comune di Lucera con n.
16270/01) la Regione Puglia – Ufficio Regionale del Contenzioso di Foggia – esecutiva ai sensi dell’art. 229
L. 19 febbraio 1998 n. 51 – ingiungeva al Comune di Lucera di pagare la somma di € 1.032.918,97 quali
contributi erogati per acquisizione e urbanizzazione delle aree ricadenti nel piano di zona denominato “167”;
- Che la stessa ordinanza veniva rinotificata dalla Regione Puglia all’Ente in data 17/04/2008 acquisita al
protocollo generale dell’Ente al n. 15727 del 18/04/2008;
- Che con successivo atto di precetto notificato il 14/10/2008 la Regione Puglia intimava al Comune di
Lucera di pagare la somma di € 1.034.391,04;
- Che la Regione Puglia in data 05 gennaio 2009 ed in data 16 dicembre 2010 notificava atti di pignoramento
presso terzi al Comune di Lucera; detti pignoramenti non andavano a buon fine;
- Che, la Regione Puglia, in data 04/11/2013, notificava atto di pignoramento presso terzi, acquisito al
protocollo del Comune di Lucera con n. 48242 del 4/11/2013”.
E’ evidente che ora, a carico alle casse comunali, gravano, per verosimile colpa grave, INTERESSI ed
ONERI AGGIUNTIVI NON DOVUTI SULL’INGENTE SOMMA DI € 1.035.000,00, tenuto conto di quanto era
invece previsto dalle norme regionali e statali, che di seguito si riportano.
L’articolo 3 della L.R. 3/1977 prevedeva che “1. I Comuni o i Consorzi di Comuni, dotati di PEEP o di piani
previsti dall' art. 26 della legge 22/10/71 numero 865 regolarmente approvati ai sensi di legge, possono
richiedere la concessione di prestiti a valere sul fondo regionale di rotazione previsto dal precedente art. 2
per l' acquisizione delle aree ed edifici e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione compresi gli
allacciamenti ai pubblici servizi”.
2. Le somme concesse devono essere restituite al fondo, senza l' applicazione di interessi o oneri aggiuntivi,
entro il tempo massimo di anni cinque dal provvedimento di concessione mediante rate semestrali e con
inizio entro un anno dalla deliberazione comunale di assegnazione delle aree ai soggetti interessati”.
L’articolo 10 della successiva L.R. 3/2003 prevedeva che “I Comuni della provincia di Foggia colpiti da eventi
calamitosi nell'anno 2002, per i quali sia stato emesso decreto di riconoscimento dello stato di emergenza, in
deroga all'articolo 72, comma 2, della l. r. 28/2001, possono restituire in cinque annualità, da versare entro il
mese di settembre, a partire dall'anno 2004, le somme concesse in prestito a valere sul fondo regionale di
rotazione, istituito con legge regionale 1° febbraio 1977, n. 3 (Interventi regionali per agevolare l’acquisizione
delle aree dei piani di edilizia economica popolare e la realizzazione di alloggi da parte delle cooperative
edilizie) e successive modificazioni e integrazioni, per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree e edifici inclusi
nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni”.
Il DECRETO del MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 15 aprile 2003 inseriva, tra i
Comuni “colpiti da eventi calamitosi nell'anno 2002”, anche il Comune di Lucera.
Ciò premesso, la suddetta Determinazione del Servizio Contenzioso del Comune di Lucera, riportante la
disposizione “Di pagare la somma complessiva di € 1.035.000,00 in favore della Regione Puglia mediante
corresponsione di n. 36 rate mensili di importo pari ad € 28.750,00 ciascuna, oltre interessi legali sulla
dilazione, con decorrenza dal mese di aprile 2014 e fino all’estinzione della debitoria”, sarebbe in
contrasto con le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 6 e 7, della L.R. 31 marzo 1973, n. 8 (Istituzione in
ogni Provincia dell’Ufficio regionale del contenzioso), così come modificato dall’art. 11 della L.R. 5/2010,
laddove stabiliscono che “I provvedimenti di cui alla lettera c) del comma 2 dell’ articolo 1 assumono la forma
di ordinanza adottata con le modalità delle norme contenute nel Testo Unico per la riscossione delle entrate
patrimoniali dello Stato approvato con r.d. 639/1910” e che “L’emissione di tutti i provvedimenti indicati nei
commi precedenti spetta al dirigente dell’Ufficio regionale del contenzioso territorialmente competente”.
In conclusione, tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lett. c) della L.R. 19/2006, all’Avvocatura
Regionale compete l’espressione di pareri “in ordine all'instaurazione dei giudizi, alla rinuncia alle liti e agli
atti di transazione”, la DELIBERAZIONE della Giunta Regionale 4 aprile 2014, n. 587 avente ad oggetto
“Cont. 1428/08/SI Regione Puglia c/ Comune di Lucera - Accettazione proposta transattiva” (in BURP n. 52
del 16-04-2014), ha riportato tra l’altro che: “L’ Ufficio del Contenzioso di Foggia, in una nota indirizzata
all'Avvocatura, si è dichiarato NON COMPETENTE ad esprimere il suo orientamento sulla
transazione in esame”.
113
3
5.2 _€ 285.153,17_ “Contratti di servizi” (art. 115 del Codice degli appalti e dei servizi)
Inoltre, relativamente alle SENTENZE TAR PUGLIA N. 1634/2012 E N. 1141/2013, concernenti debiti fuori
bilancio di altra natura rispetto alle precedenti, il Comune di Lucera ha riconosciuto la revisione dei prezzi
relativi ai CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DISABILI, SUBURBANO E IDRICO
(rep. n. 894/04) e di SERVIZI CIMITERIALI (rep. n. 1077/05).
Il TAR Puglia in entrambe le Sentenze ha richiamato il Codice degli appalti e dei servizi (art. 115 D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.), secondo cui “1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o
forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla
base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base
dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.”, nonché una Sentenza del Consiglio di Stato
(Sez. III, 1° febbraio 2012, n. 504) laddove si sottolinea che “La disciplina dettata in materia di revisione
prezzi negli appalti di servizi o forniture ad esecuzione periodica o continuativa, di cui all’art. 115 del d.lgs. n.
163/2006 (Codice degli appalti), ha carattere imperativo ed un’eventuale clausola contrattuale difforme
rispetto alla disciplina normativamente prevista, deve ritenersi nulla”.
Il TAR Puglia ha pertanto condannato il Comune di Lucera al risarcimento, rispettivamente, di € 275.688,13
ed € 9.465,04; a dette somme, si sono aggiunti per la prima (Sent. n. 1634/2012) € 3.000,00 di spese legali
ed € 32.323,06 per interessi e, per la seconda (Sent. n. 1141/2013), € 3.775,20 di spese processuali ed €
2.104,79 per interessi!!!
A proposito dei “Debiti fuori bilancio e passività potenziali”, il sottoscritto ritiene opportuno e doveroso
riportare quanto previsto nella richiamata Deliberazione della Corte dei Conti n. 23/2013:
“Va sottolineata l’esigenza di operare una ricognizione rigorosa e puntuale delle situazioni debitorie fuori
bilancio già accertate e in attesa di riconoscimento e finanziamento ai sensi dell’art. 194 del TUEL; nonché
delle eventuali situazioni debitorie già riconosciute ma in attesa di finanziamento e delle passività potenziali
in corso di formazione.
La mancanza di un bilancio approvato e autorizzatorio, al riguardo, può determinare il mancato rispetto del
principio di tempestività nel riconoscimento del debito e nella definizione della relativa copertura
finanziaria.
Ciò deve essere attentamente valutato sotto molteplici aspetti, non ultimo quello che il ritardo
nell’approvazione del bilancio e la mancanza di operatività in esercizio provvisorio possano determinare
ritardi nella liquidazione delle somme dovute, con maturazione di oneri impropri a carico della finanza
pubblica.
Nel contempo la situazione debitoria fuori bilancio e l’incidenza delle passività potenziali possono richiedere
scelte di programmazione e, conseguentemente, di gestione volte a reperire le risorse necessarie per fare
fronte ai debiti insorti.
A tal fine può essere utile prevedere un apposito fondo rischi per passività potenziali vincolando l’avanzo
libero, se disponibile, o reperendo risorse a carico del bilancio annuale.
La presenza di tale tipologia di debiti può assumere una particolare rilevanza nel contesto degli
equilibri della gestione 2013 e degli anni futuri e ciò deve essere valutato in sede di controllo a
salvaguardia degli stessi, tutte le volte in cui emergono sopravvenienze passive per le quali non si
sia fatto validamente fronte con le modalità previste dall'art. 193 del TUEL.
Appare utile sull’argomento rammentare due concetti del Principio contabile n. 2 sulla gestione, approvato
dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali: “I principi generali dell’ordinamento richiedono
agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività
insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti
necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già
deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti.
Al fine di garantire la necessaria tempestività nell’adozione dei provvedimenti necessari di riequilibrio e
copertura dei debiti fuori bilancio l’ufficio competente deve operare un controllo concomitante e costante
della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall’ art. 193 del TUEL, che
costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di
situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio.
Il principio dell’economicità della gestione richiede che le verifiche previste dall’art. 193 dell’ordinamento
siano immediatamente effettuate, evitando la maturazione di interessi e penalità a carico dell’ente.”
Ai fini della valutazione in ordine ai debiti fuori bilancio e alle passività potenziali è altresì fondamentale
realizzare un accurato esame dei rapporti finanziari con le società partecipate, consorzi, istituzioni e, in
generale, organismi gestionali esterni in qualsiasi modo collegati con la finanza dell’ente locale, per
determinare se esistono situazioni di disavanzo da ripianare o ricapitalizzazioni da operare - art. 194, comma
1, lettere b) e c) del TUEL - o se vi siano andamenti della gestione di tali soggetti esterni che possano
condurre alla necessità di un intervento finanziario da parte dell’ente locale.
Si rammenta al riguardo che a decorrere dall’esercizio finanziario 2012 gli enti locali sono tenuti ad
allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti
reciproci tra l'Ente e le società partecipate.
La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali
discordanze e ne fornisce la motivazione.
114
4
L’ente, in caso di discordanze, adotta senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio
finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie
(art. 6, comma 4, d.l. n. 95/2012)”.
A tal proposito, com’è noto, nell’annualità 2013 poi riveste particolare importanza un’ ulteriore verifica da
eseguire in merito al rispetto delle prescrizioni recate dall’art. 1 comma 4 del Decreto legge n. 35 del 2013
così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 64, del 6 giugno 2013, secondo il quale su
segnalazione del Collegio dei revisori dei singoli enti locali, la Procura Regionale competente della Corte dei
conti esercita l’azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non
hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità previste dal comma 2 dell’art. 1 del D.L.
35/2013, ovvero non hanno effettuato, entro l’esercizio finanziario 2013, pagamenti per almeno il 90 per
cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità
del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.
5.3._€ 37.611,92_ Decreto di ingiunzione n. 39122/2011 del Tribunale di Milano
La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del 12 dicembre 2013, ha riconosciuto un debito di €
37.611,92 di cui € 30.000,00 per capitale, € 5.713,80 per interessi ed € 1.898,12 per spese e competenze
legali.
In quell’atto viene riportato il seguente intervento dell’ex Consigliere Comunale sig. Antonio TUTOLO
(attuale Sindaco): “la somma è quella che rinviene dalla famosa Tappa a Lucera del Giro d’Italia e dai
previsti €. 30.000,00 si è arrivati a circa €. 38.000,00; queste somme si potevano evitare; questo è un
TIPICO DANNO ERARIALE; ci sono delle responsabilità e le dobbiamo individuare; noi come gruppo,
politico faremo gli esposti sui tutti i debiti fuori bilancio e ci piacerebbe che il Consiglio Comunale
dia un segnale”.
A tal proposito, l’ex Assessore al Bilancio e Contenzioso sig. Di Ianni Raffaele precisò che “…. la somma è
prevista nel bilancio 2011 dell’Amministrazione Provinciale di Foggia, inserita nei residui passivi ed è
posta all’attenzione del Commissario Straordinario”.
6. ELENCO CONSORZI/SOCIETA’ PARTECIPATE_ Invio dati al Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1, comma 587, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) La citata Deliberazione della CORTE DEI CONTI - SEZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA n. 34/2012,
“Uditi l’Assessore al bilancio del comune di Lucera, Di Ianni Raffaele, e il Direttore di ragioneria, Cardillo
Raffaele” in data 26 gennaio 2012, ha riferito quanto segue: “ L’organo di revisione non ha fornito nessun
dato presente nel questionario riguardante gli organismi partecipati dal Comune.
Tra i dati non forniti vi sono quelli riguardanti il rispetto dell’art. 1, commi 718 e 725-729, della legge
296/2006 e dell’art. 18 del DL 112/2008 da parte delle società partecipate.
Al riguardo il collegio dei revisori in carica al momento della redazione del questionario ha precisato di aver
interessato più volte le società partecipate a trasmettere la documentazione necessaria. Neppure il
collegio dei revisori nominato in data 21 marzo 2011 è stato in grado di fornire le notizie richieste.
Gli intervenuti in adunanza hanno riferito che le partecipazioni societarie sono poche (ATO rifiuti e Gal
Meridaunia). Tuttavia occorre che il comune si adoperi affinché siano forniti con urgenza gli elementi
richiesti”.
Com’è noto, ai sensi della Legge Finanziaria 2007, entro il 30 aprile 2013 anche il Comune di Lucera era
tenuto a comunicare, in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della funzione
pubblica l'elenco dei consorzi di cui faceva parte e delle società a totale o parziale partecipazione da parte
dello stesso, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere
complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, il numero dei
rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico complessivo a
ciascuno di essi spettante.
Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei suddetti dati, È VIETATA L'EROGAZIONE DI
SOMME A QUALSIVOGLIA TITOLO DA PARTE DEL COMUNE A FAVORE DEL CONSORZIO O DELLA
SOCIETÀ O A FAVORE DEI PROPRI RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DEGLI STESSI.
Infatti, nell’ambito della “Operazione Trasparenza”, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione (che deve provvedere ad inviare provvedere ad inviare periodicamente alla CORTE DEI
CONTI l’elenco delle amministrazioni inadempienti) pubblica on line l'elenco dei consorzi e delle società a
totale o parziale partecipazione da parte delle Amministrazioni pubbliche.
115
5
A tal proposito, la citata RELAZIONE DI FINE MANDATO 2009-2013 dell’ex Sindaco del Comune di Lucera,
inviata alla CORTE DEI CONTI in data 8 agosto 2014, al punto 1.5 “Provvedimenti adottati per la cessione a
terzi di società o partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non
strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 3, commi 27,28 e 29 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”, riporta testualmente quanto segue: “Non vi sono società o
partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e pertanto non sono state effettuate
cessioni a terzi di società o partecipazioni. L’Ente inoltre fa parte di altri organismi aventi carattere
associativo e svolgenti servizi di pubblica utilità oltre le società riportate nelle tabelle sopra indicate,
considerato il carattere minoritario in termini economici ci si limita ad effettuare una mera elencazione:
Meridaunia Soc. Consortile, prospettiva Subappennino, Consorzio sviluppo industriale, ATO rifiuti Bacino
FG, Consorzio di bonifica, Consorzio per l’Università di Capitanata, patto di Foggia Società consortile,
Consorzio teatro pubblico pugliese, Consorzio il Tavoliere, Consorzio Cacc e Mitt, Consorzio D.I.C.I.,
Società consortile via del Gargano, Strada Vini Doc.
Con deliberazione n. 7 del 28.02.2011 il Consiglio comunale ha preso atto dello scioglimento della Società
consortile mista a.r.l. “D.I.C.I.” distretto informazione cultura ed innovazione giusto verbale di Assemblea
Straordinaria del 01.02.2010 registrato a San Severo il 07.12.2010 al n. 5182 1 T.”
I sottoscritto, infatti, evidenzia che gli ultimi dati del Comune di Lucera che risultano pubblicati on-line sul sito
del suddetto Ministero sono solo quelli relativi all’anno 2009 (consuntivo) e sono riferiti ai seguenti
Organismi:
_AUTORITÀ PER LA GESTIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL BACINO FG/3
con un onere di € 10.454,82 ed una percentuale dell’ 8,57%.
A tal proposito, il sottoscritto evidenzia che il REGOLAMENTO REGIONALE 19 febbraio 2013, n. 2 “
Regolamento concernente il funzionamento degli Organi di governo degli ATO in materia di gestione rifiuti”
(in BURP n. 29 del 22-02-2013), prevede, tra l’altro, gli obblighi dei singoli Comuni (art. 13) e i rapporti
finanziari (art. 14) tra gli stessi, stabilendo in particolare che “Il conto consuntivo della gestione del
funzionamento dell’Ufficio, da inserire nel consuntivo del Comune capofila, è approvato annualmente
dall’Assemblea, entro il secondo mese successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario, ovvero, quando
particolari esigenze lo richiedano, entro il quarto mese successivo, E FATTO PROPRIO DAI SINGOLI
COMUNI FACENTI PARTE DELL’A.T.O.”
Con Delibera dell’Organo di Governo dell’ATO FG/3 del 17 luglio 2013 è stato stabilito anche per il
Comune di Lucera (ASSENTE in 1^ e 2^ convocazione) “una quota di finanziamento forfettaria per l’anno
2013 in € 0,25 per abitante” che moltiplicato 34.333 abitanti, si ottiene l’importo totale di € 8.583,25, CHE
DOVREBBE ESSERE RIPORTATO NEL RENDICONTO DI GESTIONE DEL 2013.
_CONSORZIO A.S.I. FOGGIA
con un onere di € 13.640,00 ed una percentuale del 6,69%.
Dalla lettura dello Statuto del Consorzio, pubblicato sul BURP n. 108 del 07-08-2008, risulta che il
Comune di Lucera ha versato al “Fondo di dotazione” la somma di € 9.548,00.
_CONSORZIO DI BONIFICA
con un onere di € 7.169,45 ed una percentuale dello 0,01%.
_CONSORZIO UNIVERSITA’ DI CAPITANATA
con un onere di € 41.316,56 ed una percentuale del 2,94%. Attualmente il Consorzio dovrebbe essere
ancora in liquidazione per dimissioni del Presidente presentate in data 12-06-2012. La
rappresentanza legale è in capo al Direttore Generale dell’Amministrazione Provinciale di Foggia.
_PROSPETTIVA SUBAPPENNINO
con un onere di € 3.818,00 ed una percentuale del 12,30%.
Dalla lettura delle informazioni del proprio sito internet, il sottoscritto evidenzia che la Società Consortile
per Azioni “Prospettiva Subappennino SCpA”, è una Agenzia di sviluppo locale nata il 12 Ottobre del 1997
con un preciso obiettivo: programmare il rilancio socio – economico ed infrastrutturale del Comune di
Lucera e del Subappennino Dauno, ovvero di un Comprensorio interno e montano della Provincia di
Foggia.
Lo STATUTO del COMUNE di LUCERA, all’ articolo 73 (“Società per azioni o a Responsabilità limitata”)
prevede che: “1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che
richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura
notevole da settori di attività economiche, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società
per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal
Comune titolare de pubblico servizio.
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6
2. I servizi di cui al 1° comma possono essere gestiti, ove il Consiglio ne ravvisi la convenienza, a
mezzo di Società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell’art. 116 del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.9.2000, n°267.
3. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico – finanziario relativo alla costituzione della
società ed alle previsioni concernenti le gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e
conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
4. Gli Enti pubblici possono sostituire, i tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante
conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Nell’atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel
Consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale e a norma dell’art. 2458 del codice civile, di
riservare tali nomine al Consiglio comunale.
Negli statuti delle società devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra la società ed il
Comune”.
Lo STATUTO della citata SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI all’art. 8, prevede espressamente che
ciascun socio deve contribuire alle spese di funzionamento e gestione mediante un contributo annuale
stabilito dal Consiglio di Amministrazione in misura proporzionale alle azioni sottoscritte e comunque non
superiore all’importo relativo alle stesse.
7. ALTRI ORGANISMI DI CUI ALL'ART. 22 DEL D. LGS. 33/2013 Il D. Lgs. 33/2013, all'articolo 22, prevede che:
“1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione
medesima ovvero PER I QUALI L'AMMINISTRAZIONE ABBIA IL POTERE DI NOMINA DEGLI
AMMINISTRATORI DELL'ENTE, CON L'ELENCAZIONE DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELLE
ATTIVITÀ SVOLTE IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE O DELLE ATTIVITÀ DI SERVIZIO PUBBLICO
AFFIDATE;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone
l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con
l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di
servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli
enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al
precedente comma”.
….
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1 È VIETATA
L’EROGAZIONE IN LORO FAVORE DI SOMME A QUALSIVOGLIA TITOLO DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE INTERESSATA”.
7.1. Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Tito Pellegrino e Maria De Peppo Serena”
Dalla proclamazione dell’attuale SINDACO (27 giugno 2014) non ancora si provvede, decorsi oramai 45
giorni dall’insediamento, a quanto stabilito dai seguenti commi 8 e 9 dell’art. 50 del TUOEL:
“8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende
ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni
dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico…”
Ciò s’impone in quanto, dalla lettura della comunicazione dell’ex Sindaco inviata al sottoscritto in data 10
gennaio 2010 prot. n. 235, la nomina, di competenza comunale, del rappresentante nel Consiglio di
Amministrazione dell’ASP, NON È STATA EFFETTUATA SULLA BASE DI CRITERI SCELTI DA
CONSIGLIO COMUNALE.
Il 27 febbraio 2013 (Delibera di Consiglio comunale n. 8), l’ex SINDACO, rispondendo ad un’interrogazione
di un Consigliere comunale ha affermato quanto segue: “… personalmente ritengo di non aver mai avuto
una relazione sull’attività dell’ASP e questo credo che sia una realtà, quindi io proporrei al Presidente e
all’assemblea, una Conferenza dei Capigruppo all’interno della quale si decida se convocare il singolo
rappresentante dell’ente all’interno del Consiglio di Amministrazione o tutto il Consiglio di
Amministrazione, per poter prendere visione dell’attività, delle entrate e delle uscite e quindi fare una
117
7
valutazione poi che ci compete in quanto comprende il Consiglio di Amministrazione dell’ASP, in
riferimento a quella che è l’attività che l’ente sta svolgendo e quindi, anche in riferimento ai livelli
occupazionali, quello che sta succedendo al personale dell’ASP, quindi, se l’assemblea è d’accordo,
ritengo che la Conferenza dei Capigruppo potrebbe fissare questo incontro e portare avanti un’analisi per poi
poter discutere, attraverso un ordine del giorno o quant’altro.”.
Sempre nella stessa Delibera di Consiglio comunale n. 8/2013, l’ex Consigliere comunale, attuale
SINDACO, affermò invece che : “..nella struttura di via De Peppo Serena, molti dipendenti sono assunti da
cooperative ed è da una vita, praticamente, che sono dipendenti di queste cooperative. Io credo che non
sarebbe male se questo Consiglio Comunale votasse un ordine del giorno, magari da preparare con calma
nella prossima seduta di Consiglio Comunale, da mandare alla Regione Puglia che, non a caso è
governata da un governatore che ha fatto della lotta al precariato la sua bandiera, a sollecitarlo a venire a
guardare, prima che va avanti ai cancelli della FIAT, dove c’è un’azienda privata, a guardare un’azienda
dove è lui che decide come e quando la deve gestire. E quindi a chiedere di risolvere, una volta per tutte, i
problemi di questa gente che è lì da sempre e che vi posso garantire che anche la paga oraria, perché più
di qualcuno ha interessato anche me in questa situazione, anche la paga oraria che gli viene
corrisposta da queste cooperative è veramente miserevole e quindi, se un’azienda pubblica chiedo,
governata da un’amministrazione che da sempre fa di questi temi il cavallo di battaglia, deve essere
gestita in questo modo, onestamente credo che ce ne dobbiamo certamente interessare. Io propongo
di preparare un ordine del giorno da inviare al Presidente della Regione, dove si vanno a mettere in
evidenza tutti i problemi che ha evidenziato il Consigliere SCIOSCIA, ma anche il discorso di come sono
assunti questi lavoratori nella struttura, appunto, che è una struttura pubblica”.
Sempre nella stessa Delibera di Consiglio comunale n. 8/2013, l’ex Consigliere comunale, attuale Assessore
ai “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Energia, Infrastrutture (Elettricità, Calore, Acqua, Fogna, Telefonia e
Internet), Rifiuti, Trasporto Urbano e Scolastico, Servizi Cimiteriali, Pianificazione Strategica, Innovazione,
Sistemi Integrati Territoriali (Lucera e Monti Dauni)”, così intervenne: “…sappiamo che è un’azienda
partecipata con il Comune, quindi è ovvio che abbiamo ancora di più il dovere di andare a capire quello
che succede. Non solo, ma così ci rimettiamo dei soldini. Mi pare di aver capito che ci sono dei
pagamenti che riguardano il ricovero di alcune persone. È chiaro, è soltanto un aspetto molto limitato
rispetto alla gestione dell’azienda, però questo non lo dicevo certamente per andare a creare e a trovare
responsabilità, non è questo il punto, ma per andare a capire, tanto più che, ripeto, c’è la problematica dei
ricoveri, quindi è chiaro che un approfondimento, un’indagine, chiamiamola così, va fatta. Non so se
siamo già in grado, tecnicamente, di preparare un ordine del giorno già oggi, probabilmente no, forse è il
caso di verificare prima, di questo, ovviamente, se ne occuperà l’amministrazione, poi dopo, ovviamente, se
è del caso, si presenterà un ordine del giorno”.
Nella Delibera di Consiglio comunale n. 62 del 26 settembre 2013 (“COMUNICAZIONI, INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE, MOZIONI”), viene riportato che un Consigliere comunale ha chiesto notizie“…sui
dipendenti dell’ASP che si sono rivolti ad un avvocato per essere riconosciuti delle loro spettanze; e
se l’Amministrazione sulla situazione del personale dell’ASP si pone il problema e cosa vuole fare”.
L'Assessore ai Servizi Sociali così rispose all’interrogante: “…mi sono incontrato con il Presidente
dell’ASP il quale ha riferito che le azioni giudiziarie sono state promosse da dipendenti che lavorano
per una ditta che eroga il servizio per conto dell’ASP; la chiamata in giudizio è nei confronti della
ditta e non dell’ASP”.
L’ultimo Comunicato stampa del Movimento Politico “Democratici Autonomi” di Lucera datato 17 gennaio
2014, riportante tra l’altro di aver interessato il PREFETTO di Foggia, ha reso pubblica la seguente lettera:
«I Democratici Autonomi di Lucera sono sempre più preoccupati per le sorti di una delle poche realtà
istituzionali presenti ancora sul nostro territorio: l’ASP (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria De
Peppo Serena e Tito Pellegrino”).
Infatti, notizie circolate nelle ultime ore parlano dell’interruzione di servizi primari quali l’erogazione idrica e
telefonica presso le strutture gestite.
Non si riesce a capire come mai un Ente che riceve sussidi pubblici per i servizi prestati alle persone
gestisca in così malo modo queste risorse tanto da arrivare al distacco dei servizi essenziali e
primari oltre a non pagare con regolarità il personale impiegato. Anche su quest’ultimo versante, infatti,
si registrano ritardi continui ed episodi comportamentali spiacevoli nei confronti delle insegnanti.
Così come richiesto in sede di Consiglio Comunale dal nostro rappresentante Pietro Scioscia i Democratici
Autonomi chiedono urgentemente al sindaco di Lucera dott. Pasquale Dotoli di convocare l’avv.
Enricomaria Orsitto, amministratore dell’ASP nominato in quota al Comune di Lucera, per riferire e
relazionare sull’attività di gestione di questo Consiglio di Amministrazione.
Allo stesso tempo i Democratici Autonomi chiedono urgentemente al Prefetto di Foggia di convocare
l’organo di gestione dell’ASP, il Sindaco di Lucera e lo scrivente movimento politico al fine di conoscere i
problemi che attanagliano l’Ente in questione da diversi mesi senza che si intraveda una soluzione definitiva.
118
8
I Democratici Autonomi sono seriamente preoccupati che anche l’Ente possa essere oggetto di
ridimensionamenti o, peggio ancora, di chiusura definitiva allungando così la lista dopo le vicende legate alla
soppressione del Tribunale e al ridimensionamento drastico dell’Ospedale»;
In data 20 gennaio 2014, il Vice-Presidente dell’ASP di Lucera ha reso pubblica la seguente replica al
Movimento politico “Democratici Autonomi”:
“L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria De Peppo Serena e Tito Pellegrino” di Lucera, nata con
legge regionale dalla fusione della Casa di Riposo “Maria De Peppo Serena” e degli Orfanotrofi Riuniti “Tito
Pellegrino”, per espressa previsione statutaria persegue finalità nei settori dell’assistenza sociale,
dell’assistenza sociosanitaria e dell’educazione, indirizzando prioritariamente, ma non esclusivamente, i
propri interventi verso i soggetti residenti nel Comune di Lucera e nei comuni rientranti nell’ambito territoriale
del proprio Piano sociale di Zona.
L’A.S.P., lungi dal ricevere sussidi pubblici come erroneamente riportato nel citato comunicato stampa,
svolge la propria attività disponendo delle rette versate dagli utenti (utenti della casa di riposo ed alunni della
scuola elementare) e dei rimborsi erogati da enti pubblici per i servizi erogati (ad esempio enti locali e
Ministero della Pubblica Istruzione).
Purtroppo però, la crisi economica ha colpito duramente anche questo ente, infatti, il dimezzamento degli
ospiti presso la casa di riposo e le riduzioni dei contributi statali alle scuole private hanno comportato una
drastica diminuzione delle entrate.
Nonostante il momento storico decisamente negativo, sempre rappresentato agli organi competenti, l’attuale
consiglio di amministrazione dell’A.S.P., pur tra mille difficoltà, ha inteso mantenere inalterati i livelli
occupazionali ed, infatti, nessun licenziamento è stato mai operato seppure tale situazione avrebbe
legittimato l’adozione di procedimenti di mobilità.
Per superare l’attuale stato di crisi, l’amministrazione in carica ha delineato e sta portando a compimento un
complesso piano di rilancio dell’azienda per offrire nuovi servizi alla comunità e mantenere così inalterati i
posti di lavoro ed il conseguente miglioramento dell’attuale situazione economica.
A breve verranno attivate la R.S.S.A., nel rione cappuccini, e l’asilo nido all’interno dei locali di Piazza San
Leonardo.
L’amministrazione in carica comprende le ansie e le difficoltà di dipendenti e collaboratori che percepiscono
con ritardo lo stipendio ma tale tema non può prestare il fianco alla sterile speculazione politica.
Il movimento politico “Democratici Autonomi” di Lucera forse non è a conoscenza che questo ente,
all’incirca un anno fa, aveva invitato il suo rappresentate in seno al consiglio comunale di Lucera per
discutere insieme circa le problematiche dell’azienda.
Purtroppo però, a quell’invito, ad oggi, non è seguita alcuna risposta.
L’attuale consiglio di amministrazione ha sempre cercato il confronto con tutte le istituzioni coinvolte al fine di
risolvere le problematiche di una realtà che, come detto, serve l’intera comunità.
Ed allora poiché tale situazione è stata anche oggetto di discussione in qualche seduta di consiglio
comunale, ci saremmo attesi un impegno fattivo e collaborativo delle forze politiche.
Dobbiamo, invece, spiegare che l’interruzione della erogazione idrica è stato solo un errore dell’EAAP
prontamente scusatosi con l’Ente e risolto immediatamente (non veniva calcolato un conguaglio relativo ad
un contatore sito in via Piccolo e comunque si tratta di altra utenza diversa dalla sede A.S.P. in Piazza San
Leonardo) e che, quanto alla linea telefonica, basta telefonare alla sede dell’ente per verificare se la linea è
attiva o meno.
Purtroppo, però, come abbiamo sottolineato in altre occasioni molti amministratori comunali, in particolare
l’assessore alle politiche sociali Fabio Valerio, ed esponenti politici in genere si sono dimostrati attenti
interlocutori di questo ente per comprenderne problematiche e specificità mentre altri hanno preferito
imboccare la strada della critica demagogica tutt’altro che costruttiva.
Denigrare una istituzione così importante come l’ASP “Maria de Peppo Serena Tito Pellegrino”, significa
creare danni enormi a questa importante realtà. Avremmo preferito la collaborazione e il confronto invece
della ricerca spasmodica della visibilità e delle polemiche che portano solo divisioni e danni.
In questo caso bastava una telefonata e avremmo chiarito tutto come sempre abbiamo fatto.
E come sempre, siamo disponibili ad incontrare rappresentanti delle istituzioni, forze politiche e quanti nella
società civile ritengano sempre e comunque utile il confronto”.
In data 11 settembre 2014, l’ASP di Lucera ha pubblicato sul proprio sito web, con scadenza il quindicesimo
giorno successivo, un “AVVISO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, AI FINI DELLA FORMAZIONE DI
GRADUATORIA UNICA A TEMPO DETERMINATO (A TEMPO PIENO E PARZIALE) DEL PERSONALE
EDUCATIVO DEL NIDO E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA”.
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A tal fine, l’osservante evidenzia che l’articolo 18 (Pubblicazione dei bandi di concorso) della Legge
Regionale recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella
Regione Puglia” (n. 15 del 20 giugno 2008) riporta quanto segue:
“1. I bandi di concorso o gli avvisi di selezione, salvo quan’altro previsto dalla vigente normativa, devono
essere pubblicati, per intero, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia, nonché, per tutta la durata del
periodo utile alla presentazione delle domande, sui siti ufficiali internet della Regione e dell’amministrazione
che procede.
2. Il link di apertura della sezione concorsi e avvisi di selezione deve essere inserito nella prima pagina dei
siti internet e deve essere ben visibile e riconoscibile.
3. Sui siti internet di cui al comma 1 devono essere pubblicati anche i nominativi dei componenti le
commissioni esaminatrici e i loro curricula, le date di sorteggio dei commissari, i diari delle prove e
l’esito delle stesse, le generalità dei lavoratori avviati al lavoro dalle società o enti di lavoro
interinale”.
Conseguentemente, con posta elettronica certificata in data 22 settembre 2014, inviata al Sindaco del
Comune di Lucera, il sottoscritto ha rappresentato e richiesto quanto segue: “Tenuto conto che l'indirizzo
dell'ASP di Lucera (asplucera@pec.it ) risulta "non ammesso", il sottoscritto, con riferimento all'Avviso in
oggetto, pubblicato in data 11-09-2014, chiede, prima dello scadenza dei successivi 15 giorni dalla
medesima pubblicazione, al fine di verificare la PIANTA ORGANICA, il rilascio telematico di una copia
del "Regolamento di Contabilità e organizzazione" adottato dal Consiglio di Amministrazione di
quella Azienda”.
Non ricevendo riscontro, il sottoscritto, in data 1° ottobre 2014, ha sollecitato al Sindaco il riscontro della
suddetta richiesta, ricordandogli nel contempo che: “…nella Delibera di Consiglio comunale n. 8/2013, egli,
in qualità di Consigliere comunale, affermò che : “..nella struttura di via De Peppo Serena, molti dipendenti
sono assunti da cooperative ed è da una vita, praticamente, che sono dipendenti di queste cooperative. Io
credo che non sarebbe male se questo Consiglio Comunale votasse un ordine del giorno, magari da
preparare con calma nella prossima seduta di Consiglio Comunale, da mandare alla Regione Puglia che,
non a caso è governata da un governatore che ha fatto della lotta al precariato la sua bandiera, a sollecitarlo
a venire a guardare, prima che va avanti ai cancelli della FIAT, dove c’è un’azienda privata, a guardare
un’azienda dove è lui che decide come e quando la deve gestire. E quindi a chiedere di risolvere, una volta
per tutte, i problemi di questa gente che è lì da sempre e che vi posso garantire che anche la paga oraria,
perché più di qualcuno ha interessato anche me in questa situazione, anche la paga oraria che gli viene
corrisposta da queste cooperative è veramente miserevole e quindi, se un’azienda pubblica chiedo,
governata da un’amministrazione che da sempre fa di questi temi il cavallo di battaglia, deve essere gestita
in questo modo, onestamente credo che ce ne dobbiamo certamente interessare. Io propongo di preparare
un ordine del giorno da inviare al Presidente della Regione, dove si vanno a mettere in evidenza tutti i
problemi che ha evidenziato il Consigliere SCIOSCIA, ma anche il discorso di come sono assunti questi
lavoratori nella struttura, appunto, che è una struttura pubblica”.
Tutto ciò considerato, il sottoscritto ritiene di dover esplicitare un rapido excursus per fare un minimo di
chiarezza rispetto a tanta approssimazione e mancata trasparenza.
Già dal 1890, le norme sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza della così detta Legge Crispi
prevedevano che un incaricato del PREFETTO curasse l’osservanza della legge, delle TAVOLE DI
FONDAZIONE, degli statuti e dei regolamenti degli Istituti di Pubblica Assistenza e Beneficenza (II.PP.A.B.).
Le A.S.P., pur in presenza della cessazione dei controlli di legittimità sugli atti delle ex II.PP.A.B.,
conservano sempre diritti e gli obblighi anteriori al riordino e, tra questi ultimi, soprattutto il RISPETTO
DELLE VOLONTÀ DEL FONDATORE.
La Legge Regionale n. 24 del 1978, prevede che le nomine, le proposte o le designazioni dei Presidenti
delle ASP e dei Commissari straordinari, di competenza o del Presidente della Regione oppure della Giunta
regionale, SONO SOGGETTE AL PARERE PREVENTIVO, sulle candidature, della Commissione consiliare
permanente competente per gli Affari Generali della Regione Puglia.
Con raccomandata A.R. inviata al sottoscritto a giugno del 2010, il competente Dirigente della Regione
Puglia ha invece apoditticamente affermato che era stato “…eliminato l’iter che prevedeva il parere della
Commissione consiliare permanente, della Regione Puglia, per gli affari generali….GLI ATTI
RICHIESTI SONO INESISTENTI” (!!!).
La Giunta Regionale, con Delibera n. 2770 del 14 dicembre 2010 (in BURP n. 8 del 17-01-2011),
nell’ambito della propria “Titolarità del potere di nomina”, ha rimarcato, laddove ce ne fosse bisogno, “…la
persistenza della procedura prevista dall’art. 1 comma 2 della l.r. 24/78 che prevede il parere della
seconda commissione consiliare, nel caso di “prima nomina” a presidente, vicepresidente e
commissario in Enti e Istituti Pubblici, anche economici”.
La nomina nell’ASP, di competenza dell’Ambito Territoriale, è avvenuta in carenza di istruttoria e
conseguentemente di motivazione, senza il rispetto delle norme sulla par condicio, visto e considerato che
nel verbale inviato al sottoscritto è riportato che: “Il Sindaco del Comune di Motta Montecorvino., Dott. Pietro
CALABRESE, in considerazione che il Comune di Lucera ha la possibilità di nominare un proprio
rappresentante propone di designare, in rappresentanza dell’Ambito, il Sig. Raffaele SASSONE,
professionista esperto in materia di politiche sociali, come da curriculum vitae presentato ed acquisito agli
atti”.
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Il TAR PUGLIA infatti, richiamando il comma 6-bis dell’art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., ha ribadito che il
conferimento di un incarico in un Ente pubblico “…deve avvenire previo esperimento di procedure paraselettive e non già in base alla sola valutazione di idoneità del prescelto (quindi non si tratta di
incarichi che possono essere conferiti intuitu personae)…”.
Inoltre, secondo quanto stabilito dalla Legge regionale sulla “Pubblicità della situazione patrimoniale dei
titolari di cariche direttive di alcuni Enti”, i Presidenti ed i Vice-presidenti delle ASP devono depositare
presso la Presidenza della Giunta regionale e presso l' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale:
“1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le
azioni di società; le quote di partecipazione a società; l' esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di
società, con l' apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al
vero”;
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti alla imposta sui redditi delle persone fisiche”.
I suddetti adempimenti (che tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio della
Regione Puglia hanno diritto di conoscere!) riguardano anche la situazione patrimoniale e la
dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.
Il REGOLAMENTO comunale sui servizi sociali prevede che Il Comune di Lucera curi anche le funzioni e i
compiti relativi alla promozione e al coordinamento operativo dei soggetti, quali le associazioni, le
fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni sindacali e i privati, nonché delle strutture che agiscono
nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo alle istituzioni di pubblica assistenza e
beneficenza (II.PP.A.B.).
Il Comune di Lucera ha erogato all’ASP una somma di € 27.400,00, di cui € 18.200,00 con
Determinazione del 1° Settore n. 157 in data 18 luglio 2013, imputando la spesa al “cap. 1781 g.i. n.
478/2013” ed € 9.200,00 con Determinazione del Funzionario Responsabile dell’Ufficio di Piano n. 15 in data
21 gennaio 2014, con imputazione della spesa “al cap. 1886 g. i. n. 763/2011- liq. n. 884 /2013”;
Con Determinazione del Dirigente del Servizio Amministrativo del Patrimonio n. 51 del 16 aprile 2014, a
firma del dott. Michele De Finis, è stata autorizzata “…la spesa di € 30.229,00 per l’integrazione dei canoni
di occupazione dovuti per l’anno accademico 2010/2011 e la somma di €. 11.286,54 per le due mensilità
arretrate di novembre e dicembre 2013 per canoni di occupazione anno accademico 2013/2014, e quindi per
complessivi € 41.515,54 la cui disponibilità trova capienza al Cap. 1044 art. 10 del bilancio 2013,
gestione residui”.
La citata Determina dirigenziale n. 51/2014 è stata adotta sulla base delle seguenti premesse: “Con Decreto
Ministeriale del 05.08.1999 del M.U.R.S.T., ora MIUR, istitutivo dell’Università degli Studi di Foggia,
pubblicato nella G.U. n. 193 del 18.08.1999, è stata disposta anche l’istituzione, nel Comune di Lucera, della
Scuola di Specializzazione in professioni legali;
- in data 26.07.2001 è stato stipulato l’Accordo tra l’Università degli Studi di Foggia ed il Comune di Lucera
per l’attivazione della Scuola, che prevedeva l’impegno del Comune di corrispondere all’Università la somma
di € 154.937,00 a titolo di contribuzione per il funzionamento della stessa ed a mettere disposizione della
stessa scuola i locali, completi di arredi ed attrezzature, di proprietà dell’Ente “Orfanatrofi Riuniti”, ora
denominata ASP Maria De Peppo Serena e Tito Pellegrino;
- con deliberazioni n. 115 del 22.04.2011 e n. 121 del 6.5.2011 la Giunta Comunale stabiliva di ridurre anche
il contributo per il mantenimento della Scuola di specializzazione per le professioni legali ad € 100.000,00,
limitandolo al solo anno accademico 2010/2011 e di provvedere al pagamento delle spese per l’affitto
dei locali e delle utenze solo fino al mese di ottobre 2011, previo rilascio anticipato di parte dei locali
utilizzati, con l’avvertenza che se l’Università avesse voluto continuare ad utilizzare il predetto immobile
anche oltre la predetta data, avrebbe dovuto accollarsi le relative spese ed eventualmente stipulare un
nuovo contratto di locazione con l’ASP Maria De Peppo Serena e Tito Pellegrino per la locazione
dell’immobile utilizzato dalla e per la Scuola di Specializzazione;
- con la predetta deliberazione è stato recepito l’accordo raggiunto dall’assessore al Bilancio, delegato a
trattare la questione per conto dell’Amm.ne Comunale con il Vice Presidente dell’ASP, in
rappresentanza della stessa, secondo cui l’ASP accettava la somma annua ridotta di € 36.000,00 quale
canone di locazione, oltre le spese di gestione, a condizione che il Comune rilasciasse immediatamente
parte dei locali, individuati nell’allegata planimetria, messi a disposizione della Scuola di specializzazione e
da questa utilizzati;
- che i locali sopra indicati non sono mai stati liberati dall’Università;
- che l’Università non ha mai provveduto a pagare all’ASP i canoni secondo quanto stabilito con la
citata deliberazione per il periodo dall’1.11.2011 al 31.10.2013.
- che l’ASP Maria De Peppo Serena e Tito Pellegrino, ha più volte richiesto a questo Ente l’immediato
pagamento delle somme per i canoni arretrati ed ha minacciato di portare in giudizio entrambi gli Enti per
veder riconosciuto il suo diritto a riscuotere il saldo del canone di occupazione rivalutato, per il periodo
dall’1.11.2010 al 31 10.2011 ( € 66.229,00- 36.000,00) ed i canoni di locazione dal mese di ottobre 2011 al
31.12.2013, nella misura intera annua di € 66.229,00, da aggiornare, oltre le spese gestionali anziché nella
misura ridotta di € 36.000,00 non essendo stati mai restituiti i locali richiesti dall’ASP;
VISTA la disponibilità della citata Istituzione ad addivenire ad un accordo transattivo con questo Ente in
ossequio alla consolidata collaborazione ed agli ottimi rapporti avuti da anni;
221
1
CONSIDERATO che l’ASP ha accettato di ricevere dal Comune di Lucera solo la quota residua del canone
relativo all’anno accademico 2010 – 2011, rinunciando a richiedere al Comune i canoni arretrati , riferiti agli
anni accademici 2011/2012 e 2012/2013;
VISTA la delibera n. 130 del 09/04/2014, con cui la G.C. ha approvato la proposta di transazione tra il
Comune di Lucera e l’ASP Maria De Peppo Serena e Tito Pellegrino contenente patti , condizioni e tempi,
per la soluzione bonaria della questione;
ATTESO che in data odierna è stato stipulato l’atto di transazione tra i due citati Enti;
Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, per rispettare quanto pattuito, procedere all’impegno e
liquidazione della somma di €. 30.229,00 per l’integrazione dei canoni di occupazione arretrati fino al
31/10/2011 e della somma di €. 11.286,54 per le due mensilità di novembre e dicembre 2013 (per
complessivi €. 41.515,54), nonché all’impegno di € 56.719,24 per canoni dovuti per l’anno accademico
2013/2014 (dall’1.1.2014 al 31.10.2014) ed alla liquidazione della somma di € 16.929,81. per le
mensilità pregresse: gennaio 2014, febbraio 2014 e marzo 2014...”;
Rispetto agli inquietanti scenari innanzi evidenziati, il sottoscritto si limita semplicemente a RIBADIRE che:
- nell’ambito dei POTERI conferiti dalla Legge regionale di riforma delle II.PP.A.B. e disciplina delle aziende
pubbliche dei servizi alle persone, il Comune VIGILA sull’attività socio-assistenziale erogata dalle
strutture dell’A.S.P e sulla permanenza dei requisiti necessari all’esercizio delle attività autorizzate, così
come definiti dalla legge e dal regolamento di attuazione e, a tal fine, “… effettua, annualmente, visite
ispettive in loco e acquisisce una dichiarazione resa in autocertificazione con la quale i titolari delle
strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento attestano che non vi sono state modifiche circa i requisiti
strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell’autorizzazione al funzionamento”;
- gli ultimi bilanci di previsione e i bilanci consuntivi dell’A.S.P. di Lucera, unitamente alla relazione dei
revisori dei conti, non sono stati resi PUBBLICI MEDIANTE AFFISSIONE, PER DIECI GIORNI
CONSECUTIVI, NELL’ALBO INFORMATICO, così come prescritto dalle vigenti norme in materia;
- non è riuscito (come l’ex Sindaco) a reperire sul sito web alcun INVENTARIO nel quale siano descritti tutti i
beni che costituiscono il patrimonio dell’ Azienda Pubblica, né il “REGOLAMENTO DI
ORGANIZZAZIONE E CONTABILITÀ” che, secondo la legge in materia, deve stabilire: “a) l'articolazione
della struttura organizzativa, prevedendo specifica struttura per le relazioni con l'utenza; b) la pianta
organica; c) la definizione dei requisiti e delle modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto
previsto in materia di contratti collettivi e delle norme vigenti in materia di assunzione nel pubblico impiego;
d) le procedure di contabilità; e) la disciplina dei contratti, del servizio di cassa e di economato, degli
acquisti in economia, delle riscossioni e dei pagamenti; f) le modalità per l'affidamento del servizio di
tesoreria a un istituto di credito; g) gli strumenti di controllo; h) la carta dei servizi; i) ogni altra funzione
organizzativa”;
- non è riuscito ad accertare sia l’ ATTIVO dell’Azienda Pubblica (che dovrebbe essere costituito da: Fondi
rustici; Scorte rurali vive e morte; Fabbricati, con l'indicazione e la descrizione degli oggetti d'arte che ne
fanno parte; Censi, livelli, canoni e legati perpetui; e) Titoli di debito pubblico emessi o garantiti dallo Stato;
f) Altri valori pubblici o industriali; g) Crediti ipotecari e chirografari; h) Oggetti d'arte che non fanno parte
degli immobili, ed oggetti preziosi; i) Altri oggetti mobili; k) Attività diverse patrimoniali; l) Capitali esistenti in
cassa o in deposito, per effetto di trasformazione di patrimonio; m) Rimanenza netta di cassa proveniente
da sopravanzi di rendite; ecc.), sia il PASSIVO dell’Azienda Pubblica (che dovrebbe essere costituito da:
a) Debiti ipotecari e chirografari; b) Censi, livelli, canoni, legati ed altre annualità perpetue; c) Pensioni
vitalizie; d) Passività diverse patrimoniali; ecc.).
In conclusione, il sottoscritto evidenzia che le ultime norme della Regione Puglia in materia di controlli
(L.R. n. 26), in vigore dall’ 8 agosto 2013, prevedono quanto segue:
“Gli organismi di revisione e certificazione contabile, operanti nella vigilanza sui soggetti di cui al comma 1,
hanno l’obbligo di trasmettere alla Giunta regionale e alla Presidenza del Consiglio regionale, nel termine
perentorio di cinque giorni dalla data di adozione, i propri verbali, pareri e conclusioni, comunque
denominati, che contengano rilievi sulla gestione contabile o formulino osservazioni sulla regolarità
dell’attività con riferimento a norme di legge e principi di buona amministrazione.
L’obbligo di trasmissione di verbali, pareri e conclusioni, comunque denominati, previsto dal comma 6 è
esteso agli atti assunti nel semestre precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tale obbligo deve essere adempiuto nel termine perentorio di cinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge”.
7.2. Ambito territoriale “Appennino dauno settentrionale” Distretto Socio-sanitario n. 3 - Azienda
U.S.L. Foggia
Nel Piano delle Politiche Sociali 2013-2015, la Regione Puglia ha accertato, in generale, “…EVIDENZE
EMPIRICHE EMERSE DAI PRIMI DUE CICLI DI PROGRAMMAZIONE…”.
Il Regolamento Regionale n. 4/2007, a proposito della partecipazione e cittadinanza attiva, prevede che l'
AMBITO debba diffondere la RELAZIONE SOCIALE “sullo stato di attuazione del Piano Sociale di Zona,
relativamente all'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate, alle caratteristiche del contesto socioeconomico, alla efficacia delle azioni realizzate, alla qualità dei processi di partecipazione attivati, al
raggiungimento dei parametri di copertura dei servizi rispetto ai relativi bisogni sociali e degli indicatori di
costo medio delle prestazioni, così come individuati dalla Regione”.
222
2
Il Servizio Programmazione sociale ed Integrazione sociosanitaria della Regione, con Determinazione del 10
giugno 2013 n. 191, ha stabilito che la RELAZIONE SOCIALE doveva essere trasmessa entro e non oltre il
31 luglio 2013 anche in formato digitale a mezzo e-mail.
L’ Albo informatico del Comune di Lucera, invece, ha pubblicato con molto ritardo (dal 25 ottobre al 9
novembre 2013) solamente la Delibera del Coordinamento Istituzionale d’Ambito che in data 16 settembre
2013 ha approvato la RELAZIONE SOCIALE 2012…MA PRIVA DELLA STESSA RELAZIONE !!!
A tal proposito, ad esempio, dalla lettura della Delibera di Giunta Municipale del Comune di Lucera n.
270/2013 che ha approvato un transazione con il Comune di Torino di € 9.600,00, la stessa riporta: “Vista la
nota inviata all’Ufficio Contenzioso prot. n. 35509 del 14/08/2013 con la quale l’Ufficio Servizio alla Persona
in sintesi ritiene che per effetto del “Domicilio di soccorso” le somme sono dovute”; “Vista la delibera del
Coordinamento Istituzionale n. 42 del 16/09/2013 con la quale si autorizza il Comune di Lucera a poter
utilizzare le risorse residue già nella propria disponibilità per fronteggiare tale spesa”.
A seguito di specifiche richieste finalizzate a sapere se si trattasse realmente di spese connesse all’abrogato
“Domicilio di soccorso” di cui Testo Unico per la finanza locale n. 1175/1931 (art. 6) o di spese riconducibili
al Regolamento Regionale sui servizi sociali n. 4/2007, il Funzionario Responsabile del Servizio “Servizi alla
persona”, con nota PEC del 20-11-2013 prot. n. 51183 ha precisato all’osservante quanto segue: “Gli
interventi posti in essere dal Comune di Torino sono di competenza dei servizi sociali e nello specifico
trattasi di contributi di reddito di inserimento per abili al lavoro in condizioni di temporanea difficoltà
economica a copertura delle sole spese di base nonché contributi urgenti per necessità inderogabili;
Gli interventi in oggetto sono stati realizzati tra il 1995 e il 1996; Gli interventi di che trattasi non riguardano
spese di spedalità; Gli interventi di che trattasi non riguardano spese di accoglienza presso Istituti di
beneficenza; L’età dei beneficiari dei contributi in oggetto è irrilevante, come non è determinante una precisa
ed analitica evidenza dei metodi di computo e dei sottesi criteri della spesa per le leggi in vigore al tempo
dell’attuazione degli interventi”.
A tal proposito è anche opportuno precisare, da parte del sottoscritto, che oltre alla riordinata disciplina in
materia di trasparenza, già l’articolo 18 (Amministrazione aperta) della Legge 7 agosto 2012, n. 134,
prevedeva che “ La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese
e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone…sono soggetti alla pubblicità sulla rete
internet….”.
8. FINANZIAMENTO DEBITI CERTI, LIQUIDI ED ESIGIBILI MATURATI AL 31 DICEMBRE 2013 La GIUNTA MUNICIPALE in carica, con atto n. 272 in data 28 agosto 2014, viste le disposizioni urgenti per
il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e per il riequilibrio finanziario degli enti
territoriali, ha deliberato di “di conferire mandato al responsabile economico finanziario di questo Ente per la
ricognizione di tutti di debiti specificando per ognuno quelli certi, liquidi ed esigibili maturati alla
data del 31 dicembre 2013 al fine di procedere, per questi ultimi, all'inoltro alla Cassa DD.PP. della
domanda di prestito entro la data del 15 settembre 2014 secondo la modulistica prevista dal medesimo
Ente finanziatore”.
Nella Delibera del Consiglio comunale n. 46/2014 di approvazione del Rendiconto 2013, l’Assessore al
Bilancio ha evidenziato quanto segue:
“E’ opportuno precisare che la situazione debitoria dell’Ente desta notevole preoccupazione con particolare
riferimento al servizio espropriazioni. Infatti dopo la chiusura dell’esercizio finanziario 2013 è stato
notificato, in data 12.06.2014, l’atto di precetto da parte della Nicola Sacco & Figli spa in liquidazione
dell’importo complessivo di € 3.296.425,71 oltre rivalutazione sul capitale dal 30.04.2014 ed interessi sulla
somma rivalutata dal 01.06.2014 sino al soddisfo oltre al costo della notifica. Per tale fattispecie l’Ente deve
provvedere al riconoscimento del debito con il contestuale finanziamento della spesa.
Oltre al precitato giudizio l’Ente ha in essere i seguenti contenziosi che potrebbero incidere negativamente
sugli equilibri di bilancio 2014 e seguenti, per i quali si è in attesa di decisione da parte delle competenti
Autorità giudiziarie.
• “Mores Ettore + 4 c/Comune di Lucera – ricorso al TAR Puglia per l’annullamento di tutti gli atti relativi
all’adozione del piano attuativo di adeguamento e verifica del PEEP ed annullamento del piano di
adeguamento e verifica della zona 167. Nel corso del giudizio la controparte ha avanzato una proposta
transattiva consistente nella permuta del suolo edificabile esteso circa mq 13.000 incluso nel PEEP con
superfici agricole già individuate dai ricorrenti e di proprietà del Comune di Lucera invece di volumetrie in
zone di perequazione del PUG.
• Mores Ettore + 4 c/Comune di Lucera – ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello
di Bari n. 694/2012 emessa nel giudizio n. 1781/2005 in virtù della quale il Comune di Lucera
condeliberazione di Consiglio comunale n. 96/2012 corrispondeva, a titolo di indennità di occupazione
legittima, interessi e spese, agli attori l’importo complessivo di € 130.821,19. Il giudizio in argomento è
ancora oggi pendente.
• Follieri Concetta e Follieri Antonio Carmine c/Comune di Lucera – ricorso ex art. 702 bis cpc ed art. 42bis
T.U. n. 327/2001 dinanzi alla Corte di Appello civile di Bari per far determinare il valore attuale di mercato
223
3
dei mq 13870 del suolo edificatorio di proprietà dei ricorrenti ritenendolo superiore a quanto riconosciuto
dal Comune di Lucera con deliberazione di Consiglio comunale n. 106/2012. Il giudizio è ancora pendente.
• Immobiliare Aedes c/Comune di Lucera – ricorso al TAR Puglia prot. n. 7714/2012 per la condanna del
Comune di Lucera al pagamento della somma di € 3.350.000,00 da incrementarsi di € 500.000,00 per
ogni ulteriore anno di ritardo maturato in corso di causa ed a titolo di risarcimento del danno
derivante dal ritardo nella ritipizzazione dei suoli di proprietà della ricorrente. Il giudizio è ancora pendente.
• Olivieri costruzioni a r.l. c/Comune di Lucera – ricorso al TAR Puglia prot. n. 7712/2012 per la condanna
del Comune di Lucera al pagamento della somma di € 5.150.000,00 da incrementarsi di € 800.000,00
per ogni ulteriore anno di ritardo maturato in corso di causa ed a titolo di risarcimento del danno
derivante dal ritardo nella ritipizzazione dei suoli di proprietà della ricorrente. Il giudizio è ancora pendente.
Inoltre il IV e V settore con lettera prot. n. 29190 del 01/07/2014 ha evidenziato potenziali debiti non
coperti finanziariamente e derivanti da giudizi pendenti per i quali il Comune di Lucera si è ritualmente
costituito per un totale complessivo di € 4.143.445,31 come da elenco che segue:…”
La “GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO” del 12 settembre 2014 ha riportato la seguente dichiarazione di
Antonio TUTOLO Sindaco di Lucera: ”…A conti fatti, le entrate ammontano a 37.017.619,41 euro. Le uscite,
invece, sono previste e certificate in euro 42.747.466,31. Insomma una “squadratura” di bilancio di
previsione. Pari a quasi sei milioni, più precisamente: 5.729.844,90”.
Da ultimo, la Giunta Municipale, con Atto del 6 ottobre 2014 n. 305 (riportante PARERI CONTRARI DI
REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO),
evidenziando che il totale delle entrate ammonta ad € 47.646.083,43 e quello delle spese ad €
52.003.608,45 (- € 4.357.525,02), ha tra l’altro deliberato “DI PROPORRE al Consiglio comunale, sulla base
delle risultanze del bilancio di previsione 2014 in squilibrio stante l’impossibilità di applicare le misure di cui
all’articolo 193 e 194 del TUEL ed in relazione al parere espresso dal Dirigente del settore economico
finanziario affinché valuti la possibilità di ricorrere alla procedura del piano di riequilibrio pluriennale
di cui all’articolo 243 bis del TUEL”.
Nonostante quanto innanzi, la Determinazione del Servizio Ragioneria del 6 ottobre 2014 n.276 riporta
quanto segue: “- approvare lo schema di contratto di anticipazione di liquidità ex art. 32 del D. L. n. 66/2014
tra la Cassa DD. PP. ed il Comune di Lucera finalizzato a fornire a questo Ente risorse finanziarie per il
pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati al 31.12.2012… IN RELAZIONE AL DISPOSTO DEGLI
ARTICOLI 49, COMMA 1 E 151, COMMA 4 E ARTICOLO 147 BIS DEL TUEL APPROVATO CON D. LGS.
18.08.2000, N. 267 E DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI
INTERNI ESPRIME Il Parere di regolarità contabile Favorevole – ATTESTA la copertura finanziaria
della spesa € 1.631.452,81
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo ___________ al n. ____________, in data ___________”.
9. RELAZIONE DI INIZIO MANDATO 2014­2019 Tenuto conto che la Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22 agosto 2014 di approvazione del
rendiconto 21013 è stata pubblicata all’Albo informatico dal 30 settembre al 15 ottobre 2014, il sottoscritto
ritiene utile evidenziare infine che, a tutt’oggi, non risulta ancora approvata la RELAZIONE DI INIZIO
MANDATO.
Detta Relazione, com’è noto, deve essere redatta anche dal Comune di Lucera ai sensi dell’articolo 4-bis del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni,
province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione
economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo e
sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo giorno dall’inizio della sua proclamazione avvenuta in
data 27 giugno 2014.
Pertanto tutto quanto innanzi, il Rendiconto della gestione 2013 del Comune di Lucera:
a). NON SODDISFA le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio, in particolare dei cittadini […], in
quanto gli allegati in esso richiamati NON SONO STATI PUBBLICATI INTEGRALMENTE né risultano
pubblicati “i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione
amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti
l’organizzazione e l’attività dell’amministrazione o di singoli Uffici” , così come prescritto dall’art. 31 del
citato D. Lgs. 33/2013, in vigore dal 23 aprile 2013;
b). NON ASSICURA LA PIENA CONOSCENZA E L’ACCESSIBILITA TOTALE in quanto in esso non è
inserito espressamente di aver attivato “Idonee iniziative pubbliche … per assicurare la conoscenza dei dati
del rendiconto dell'ente”, così come stabilito dall’art. 14 (“Conoscenza dei contenuti del bilancio e dei suoi
allegati”) del Regolamento di Contabilità comunale;
c). NON E’ CORREDATO DA UN’ INFORMATIVA SUPPLEMENTARE che faciliti la comprensione della
struttura contabile, in grado di assicurare, in ogni caso, che la stessa sia:
- significativa per il processo decisionale degli utilizzatori, in primis i Cittadini;
- attendibile in modo tale che: rappresenti fedelmente i risultati e la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’ente; rifletta la sostanza economica degli eventi e delle operazioni e non meramente la forma legale;
neutrale, cioè libera da pregiudizi;
224
4
- prudente;
- completa in tutti gli aspetti rilevanti […];
d). NON DA ATTO DELL’OSSERVANZA DEI POSTULATI DEL SISTEMA DI BILANCIO SECONDO I
PRINCIPI CONTABILI E, IN PARTICOLARE, DELL’ATTENDIBILITÀ DELL’INFORMAZIONE FORNITA
quale rappresentazione fedele delle operazioni e degli eventi che si sono intesi rappresentare e dimostrare;
e) NON DA ADEGUATA INFORMAZIONE (ogni proposta di variazione deve essere accompagnata da
idonea relazione del servizio proponente, vistata dall’Assessore di riferimento e indirizzata all’Assessore al
Bilancio) SULLE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO L’ESIGENZA DI APPROVARE IN CORSO DI
ESERCIZIO n. 1 VARIAZIONE DI BILANCIO richiamata nella Relazione illustrativa approvata dalla Giunta
Municipale, tenuto conto, com'è noto, che le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative
delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a
nuove o maggiori entrate, oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno;
f) NON APPLICA IL PRINCIPIO DELLA PRUDENZA, che deve tradursi nella regola secondo la quale i
proventi non certi nella realizzazione non devono essere conteggiati, mentre gli oneri devono essere
dimostrati e analizzati nella loro totalità, anche se non definiti in tutti gli elementi;
g) NON EVIDENZIA CHE SIA STATO REDATTO in conformità ai Principi contabili per gli enti locali e
neppure dichiara espressamente che esso “rappresenta correttamente la situazione patrimoniale, finanziaria
ed economica ed i flussi finanziari dell’ente e che è stato redatto in modo conforme a tutti gli altri aspetti
rilevanti dei principi contabili per gli enti locali”.
In conclusione, qualora entro due giorni dalla ricezione della presente Posta Elettronica Certificata (PEC), le
ma
presenti osservazioni non venissero prese, formalmente, nella dovuta considerazione dalla Ill.
S.V. ,
inviandole al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Dirigenza
interessata, assicurandone la prescritta allegazione al Rendiconto di gestione 2013, il sottoscritto le
invierà alla CORTE DEI CONTI - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale di Bari affinché,
verifichi l’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri
economico-finanziari del Comune di Lucera (art. 148-bis “Rafforzamento del controllo della Corte dei
conti sulla gestione finanziarie degli enti locali “del TUEL).
Lo scrivente comunica infine che il domicilio digitale è quello della propria PEC e, pertanto, ogni riscontro
deve avvenire tramite questo (art. 3-bis, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, aggiunto dall’art.4, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179).
Con osservanza.Lucera, addì 16 ottobre 2014
Antonio Chiella
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