Prassitele - Prassicoop.it

144
n°
Gen 14
Prassitele
newsletter Prassicoop
su commercio,
servizi ed Enti Locali
In questo numero:
• Legge di stabilità 2014 e dintorni
• Nuovi obblighi amministrativi-Pubblicazione
dello scadenzario sui siti istituzionali delle
PP.AA. – Fissati gli obblighi per il responsabile
della trasparenza
• Interessi legali scendono dal 2,5% all’1%
• L’ISTAT I dati definitivi del 15° Censimento
• Istituiti 16 nuovi Comuni
• Il Consiglio Nazionale del Notariato
pubblica una Giuda operativa alla disciplina
nazionale dell’attività edilizia
REGIONI
Lombardia
• Formalmente finita la moratoria sulla
grande distribuzione in lombardia.
Come stanno realmente le cose..?
• Aggiornate le Disposizioni regionali sugli
impianti termici e la Disciplina per l’efficienza e
la certificazione energetica degli edifici
• Online la nuova release del portale Open
Data regionale
PRASSICOOP
• Corsi prassicoop;
• Novità sito prassicoop
ENGLISH SUMMARY
I PROVVEDIMENTI DI FINE ANNO DEL
GOVERNO: LEGGE DI STABILITA’ E DINTORNI.
Di Renato Cavalli
Come al solito, alla fine dell’anno si affolla una serie di
provvedimenti legislativi fondamentali (la vecchia finanziaria e relative leggi di contorno) che contengono le
disposizioni fondamentali di ordine economico, fiscale e
organizzativo per il funzionamento della macchina pubblica e conseguentemente per la vita dei cittadini.
Data l’importanza di tali norme, solitamente si scatena
una bagarre incredibile e si arriva alla conclusione con
il Governo che in qualche modo forza l’approvazione di
uno o più maxiemendamenti per arrivare entro i termini
di scadenza.
Tali provvedimenti sono in genere chilometrici ed
estremamente complessi e, a causa della fretta con
cui vengono conclusi, spesso contengono errori e imprecisioni o “trappole” inserite all’ultimo momento da
politici che debbono pagare qualche debito elettorale
(il cosiddetto assalto alla diligenza), con risultati disastrosi per il Bilancio dello Sato e per l’applicabilità dei
provvedimenti stessi.
Quest’anno, il regalino di Natale agli Italiani è stato
molto ricco e variegato.
I principali provvedimenti che ne danno parte sono i
seguenti:
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n° 145
”Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione
Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche e
del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione
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delle imprese, nonché’ misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015” di cui abbiamo parlato nello
scorso numero
VAI ALLA NORMA
LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”
VAI ALLA NORMA
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” –
Prima parte del classico “Milleproroghe”
VAI ALLA NORMA
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 151
“Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate
a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di
misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni
colpite da calamità.”
Seconda parte del classico “Milleproroghe”, relativo alle
norme di carattere finanziario
VAI ALLA NORMA
L’esame analitico di questi provvedimenti richiederebbe
una specie di Enciclopedia Treccani, inoltre con il rischio di
parlare di cose scritte sulla sabbia perché ancora soggetta
a conversione.
La normativa che dovrebbe risultare più “stabile”, per definizione, cioè la Legge di Stabilità ha già subito qualche
ritocco con il milleproroghe, ed uno dei componenti più
sostanziosi, quello sulla fiscalità dei Comuni (IMU. IUC,
TASI, TARI) è già in via di modifica prima di divenire effettivamente operativo.
Inoltre, nella legge di stabilità, il parlamento è tornato ad
uno dei peggiori difetti delle vecchie leggi finanziarie, licenziando un provvedimento “monstre” di un solo articolo
diviso in 739 commi, oltretutto privi di titolo.
Districarsi in questa palude senza sprofondarvi è un’impresa epica, per cui la prima cosa che abbiamo cecato di
fare per i nostri lettori è stata di cercare di dare un titolo
ai commi di interesse più generale (almeno per quanto
riguarda gli argomenti di cui ci occupiamo normalmente),
di conseguenza vi offriamo un tentativo di sommario della Legge di Stabilità
1 – Livello massimo saldo di bilancio da finanziare
6 – Dotazione aggiuntiva e riparto fondo per lo Sviluppo
e la Coesione
14/17 – Interventi pilota per il riequilibrio dei servizi di
base nelle aree interne del Paese
22 – Incentivi stabilizzazione dipendenti call center
24 – Lotta incendi boschivi
33 – Obbligo di ricorso a soggetti con partita IVA in Italia
per acquisto di servizi di pubblicità e spazi sponsorizzati
on-line
48 – Sistema Nazionale di Garanzia per l’accesso al credito delle famiglie e delle imprese - Fondo di garanzia per
la prima casa
49 – Funzioni di monitoraggio dei consumi sui pagamenti
delle locazioni abitative
50 – Divieto pagamento in contanti canoni locazioni abitative
52 – Garanzia Cassa DDPP sui finanziamenti per incremento dell’efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione
54 – Confidi - incentivazione crescita dimensionale e rafforzamento patrimoniale
55 – Confidi – finanziamenti del Sistema Camerale
70/71 – Rischio idrogeologico
72 – Modifica comma 9 art. 176 codice contratti pubblici
(D.Lgs. 163/06)
83/85 - TPL
101/104 – Rifinalizzazione finanziamenti EXPO
111 – Interventi di messa in sicurezza del territorio
118/121 – Sardegna ed eventi alluvionali
128 – Riduzione premi e contribuzioni INAIL
132 – Deducibilità di imposte per nuovi assunti
139 – Proroga deduzioni imposta per riqualificazioni
energetiche, ristrutturazioni, acquisti mobili ed elettrodomestici
140/147 – Rivalutazione beni e partecipazioni di imprese
183/184 – Ammortizzatori sociali
201/203 – Istituzione Fondo Nuovi Nati
204 – Centri di accoglienza
206 – Edilizia scolastica
208/215 – Fondo occupazione
219 - Giovani
236/239 – Distribuzione gratuita di alimentari agli indigenti
255/256 – Eventi sismici
273 – Risorse per il semestre europeo di presidenza UE
304/305 – Impianti sportivi
314 – Interventi per impianti sportivi
319 - Lampedusa
325 – Commissariamento amministrazioni provinciali
334 – Proroga termini tracciabilità vendite stampe quotidiani e periodici
343 – Modifica comma 3 bis art. 33 D.Lgs. 163/06
346/374 e 379 – Fondo Eventi Emergenziali
398/401 – Consultazioni elettorali
532/549 – Patto di Stabilità EELL
550/569 – Patto per le società
573 – Piano di riequilibrio
612/615 – Cartelle esattoriali
636/8 – Concessioni per la raccolta del gioco del BINGO
639 – Istituzione IUC
640 – Allegato IUC
641/668 – TARI
669/679 – TASI
680/681 – Differimenti pagamenti
682 – Regolamento Comunale IUC
683 – Approvazione tariffa TARI
684/5 – Presentazione dichiarazione IUC
686/7 – Dichiarazione TASI/TARI
688/692 – Versamenti TASI/TARI
693/705 – Accertamenti e sanzioni
706 – Imposte di scopo
707/709 – Modificazione IMU
715/718 – IMU immobili strumentali
719/739 – Varie / IMU
Cerchiamo poi di dare un’illustrazione generale della normativa, attraverso alcuni articoli “tematici” che speriamo
vi risultino utili
Le principali novità in materia fiscale sono consultabili nel
documento scaricabile dal sito.
VAI AL DOCUMENTO
La legge di stabilità per il 2014 ridisegna
la fiscalità municipale
LA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)
La Stabilità 2014 individua, in primo luogo, la disciplina
dell’imposta unica comunale (Iuc), che assorbirà l’Imu
per gli immobili, la Tari per i rifiuti e la Tasi, che andrà a
coprire i costi dei servizi indivisibili. affidandone l’applicazione ai Comuni tramite regolamento.
Due i presupposti del tributo, uno collegato al possesso di
immobili, l’altro all’erogazione dei servizi comunali: l’imposta, quindi, include l’Imu (escluse le abitazioni principali), la Tari, cioè la tassa sui rifiuti, a carico dell’utilizzatore,
e la Tasi, il tributo sui “servizi indivisibili” (ad esempio,
illuminazione, strade, eccetera), dovuta dal possessore
e, in parte, dall’utilizzatore dell’immobile.
La dichiarazione relativa alla Iuc deve essere presentata
entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio
del possesso o della detenzione dei locali. In caso di variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta,
il termine di presentazione è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Il modello dichiarativo sarà messo a disposizione dal Comune.
Spetta ai Comuni la determinazione del numero e delle
scadenze di pagamento del tributo, con la previsione di
almeno due rate semestrali, anche differenziate fra Tari e
Tasi. Il versamento andrà effettuato tramite modello F24,
bollettino di conto corrente o altre modalità di pagamento elettronico.
Tari
È il tributo destinato a finanziare i costi di raccolta e smaltimento rifiuti, in sostituzione della Tares.
È dovuto da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa o conduce locali, indipendentemente dall’uso a cui sono adibiti,
mentre è esclusa per le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili, ecc)
e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate
in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale,
aree destinate al parcheggio).
In via provvisoria, la superficie delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria assoggettabile al tributo è quella
calpestabile. Successivamente sarà attivata una procedura ad hoc fra Entrate e Comuni, in base alla quale si potrà
determinare l’area soggetta ad imposta, pari all’80% di
quella catastale. Per le unità immobiliari diverse da quelle
a destinazione ordinaria, la superficie assoggettabile alla
Tari rimane quella calpestabile.
Specifiche riduzioni tariffarie possono essere adottate dai
Comuni (ad esempio, abitazioni con unico occupante,
abitazioni tenute a disposizione per uso limitato, fabbricati rurali a uso abitativo).
La Tari è dovuta nella misura massima del 20% in caso di
mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o
nel caso in cui lo stesso sia gravemente carente, mentre
nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è dovuta in
misura non superiore al 40%.
Infine, dovranno essere previste riduzioni per la raccolta
differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Tasi
È destinata al finanziamento dei servizi comunali rivolti
alla collettività, come manutenzione del manto stradale,
pubblica illuminazione, eccetera.
Soggetto passivo è il possessore o detentore di fabbricati,
aree scoperte, aree edificabili. In caso di pluralità di fruitori, essi sono tenuti all’obbligazioni in solido.
Nelle locazioni finanziarie, la Tasi è dovuta dal locatario
per tutta la durata del contratto, vale a dire dalla stipula
alla riconsegna del fabbricato.
La base imponibile è quella prevista per l’Imu, cioè il valore catastale dell’immobile.
L’aliquota base è pari all’1 per mille, ma il Comune ha il
potere di operare riduzioni (fino all’azzeramento) o aumenti, rispettando comunque il vincolo in base al quale
la somma delle aliquote di Tasi e Imu non deve superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima consentita per l’Imu nel 2013 (nel 2014, comunque,
l’aliquota massima della Tasi non può eccedere il 2,5 per
mille).
Per i fabbricati rurali strumentali, l’aliquota non può andare oltre l’1 per mille.
Come per la Tari, anche per la Tasi il Comune può stabilire riduzioni ed esenzioni (l’abitazione ha un unico occupante, è ad uso stagionale, è abitata da persone che risiedono per più di sei mesi all’anno all’estero, il fabbricato
rurale è a uso abitativo, eccetera).
Tari e Tasi, tariffe in un regolamento comunale
Per quanto riguarda la Tari, il Comune deve stabilire con
un regolamento i criteri di determinazione delle tariffe, la
classificazione delle categorie di attività con omogenea
potenzialità di produzione di rifiuti, le eventuali riduzioni
ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva (anche con riferimento all’Isee), le categorie di attività
produttive di rifiuti speciali alle quali applicare eventuali
riduzioni, in caso di difficoltà a individuare le esatte superfici ove si formano tali rifiuti.
Per la Tasi, il regolamento deve determinare le riduzioni e
individuare i servizi indivisibili, con i relativi costi.
Principali novità Imu
Completa il quadro della riforma della tassazione immobiliare locale, la disciplina dell’Imu, che fissa il suo presupposto nel possesso di immobili. In sintesi, i ritocchi
apportati dalla legge di stabilità.
L’imposta (due rate di pari importo che scadono il 16
giugno e il 16 dicembre), a partire dal 2014, non si applicherà all’abitazione principale e alle relative pertinenze,
escluse quelle accatastate come A/1, A/8 e A/9, che però
fruiranno dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200
euro.
Per l’anno d’imposta 2013 l’Imu sugli immobili strumentali sarà deducibile dalle imposte sui redditi nella misura
del 30%, quota che scende al 20% negli anni successivi.
Invece, il reddito delle case non locate che scontano
l’Imu, ubicate nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale, sarà assoggettato a Irpef nella misura
del 50 per cento.
Non mancano i casi di esclusione che possono essere
disposti dal Comune (come, ad esempio, per i proprietari
o gli usufruttuari anziani o disabili che trasferiscono la
residenza in istituti di ricovero, per i cittadini italiani non
residenti, per la casa concessa in comodato a parenti in
linea retta entro il primo grado e da questi utilizzata come
abitazione principale) e le esenzioni ex lege (case delle
cooperative edilizie assegnate ai soci che le destinano ad
abitazione principale, alloggi sociali, casa assegnata al
coniuge separato, unico immobile posseduto dal personale delle forze armate o delle forze di polizia, fabbricati
rurali a uso strumentale).
Ridotto da 110 a 75 il moltiplicatore per determinare la
base Imu dei terreni agricoli e di quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
E’ escluso, inoltre, il pagamento di sanzioni e interessi
in caso di insufficiente versamento della seconda rata
dell’Imu 2013, se la differenza è corrisposta entro il termine della prima rata 2014, cioè entro il 16 giugno prossimo.
Infine, è posticipata al 2015 l’introduzione dell’“imposta
municipale secondaria”, prevista dal Dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale municipale. Il prelievo andrà a sostituire
la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, il
canone di occupazione di spazi e aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche
affissioni, il canone per l’autorizzazione all’installazione
dei mezzi pubblicitari.
Legge di stabilità 2014: le novità per gli
organismi partecipati dagli enti locali
La legge di stabilità vi dedica ampio spazio dal comma
550 al comma 569, laddove ridisegna la disciplina applicabile agli organismi partecipati dagli enti locali.
In primo luogo vi è da evidenziare l’ampliamento dei soggetti che la normativa disciplina: non più solo le società,
ma anche le istituzioni e le aziende speciali con la sola
esclusione degli intermediari finanziari di cui all’articolo
106 del testo unico (approvato con il decreto legislativo
385/1993) e delle società emittenti strumenti finanziari
quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
Si tratta di un provvedimento normativo che prende in
considerazione ed accomuna tipologie di soggetti sottoposti a differenti regimi giuridici: società di diritto privato
come le società e soggetti pubblicistici come le aziende
speciali, soggetti dotati di autonomia giuridica come le
società o le aziende speciali e soggetti privi di qualsiasi
autonomia giuridica come le istituzioni.
Dal 2015, per le aziende speciali, le istituzioni e le società
partecipate dagli enti locali, che presentino un risultato
di esercizio o un saldo finanziario negativo, gli enti locali
partecipanti accantonino nell’anno successivo, in un apposito fondo vincolato, che per natura potrebbe essere
considerato analogo a un fondo rischi, un importo equi-
valente al risultato negativo che non è stato ripianato.
L’importo da accantonare è determinato in misura proporzionale alla quota di possesso nella partecipata.
L’importo accantonato che, a fine esercizio, confluisce
nell’avanzo di amministrazione vincolato, è reso disponibile solo nel caso in cui l’ente partecipante ripiani la
perdita di esercizio, dismetta la partecipazione o allorquando l’organismo partecipato sia posto in liquidazione.
Lo stesso accade nel caso in cui gli organismi partecipati
ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli
esercizi precedenti.
Per le società Holding e per quelle operative che detengono partecipazioni in altre società, che redigono il
bilancio consolidato, viene precisato che il risultato di
esercizio da prendere in considerazione è quello relativo
a tale bilancio.
Per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, ivi compresa la gestione dei rifiuti, per
risultato d’esercizio s’intende il risultato operativo lordo
(M.O.L.) dato dalla differenza tra il valore della produzione e il costo della produzione.
In questo caso si prende in considerazione un risultato
parziale della complessa attività societaria che è quello
afferente alla gestione dell’area “caratteristica”.
La norma spinge per l’adozione di un criterio prudenziale con l’obiettivo di evitare che nella predisposizione
del bilancio di previsione dell’ente locale non siano prese
in considerazione le perdite della partecipata e che le
stesse possano, in futuro, incidere negativamente sugli
equilibri di bilancio.
Per evitare che l’impatto della norma porti a conseguenze non volute o troppo pesanti sulla programmazione di
bilancio dell’ente locale, gli accantonamenti al fondo vincolato, che decorrono dall’esercizio 2015, sono effettuati
con una particolare metodologia che tende a considerare
non solo il risultato dell’esercizio precedente, ma anche,
in sede di prima applicazione, la media dei risultati del
triennio 2011-2013 distinguendo il caso nel quale il risultato medio triennale sia positivo o negativo.
Dall’esercizio 2015, gli organismi gestionali partecipati
dagli enti locali, che siano titolari di affidamento diretto
senza gara da parte di soggetti pubblici per una quota
superiore all’80 per cento del valore della produzione,
che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un
risultato economico negativo, riducono del 30 per cento
il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione o dell’amministratore unico.
Un risultato economico negativo per due anni consecutivi
costituisce una giusta causa per la revoca degli amministratori.
Queste due sanzioni non si applicano agli organismi gestionali il cui risultato economico, benché negativo, sia
coerente con un piano di risanamento preventivamente
approvato dall’ente controllante.
Con la legge n° 147/2013 vengono abrogati i commi 1,
2, 3, 3 sexies, 9, 10 e 11 dell’articolo 4 del decreto legge
95/2012 convertito, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
In questo modo viene abrogata la normativa che:
•
•
•
prevedeva lo scioglimento o la privatizzazione, entro
il 31 dicembre 2013 delle società strumentali, cioè
di quelle società che avevano conseguito nell’esercizio 2011 un fatturato da prestazioni di servizi nei
confronti degli enti locali in misura superiore al 90%
del volume complessivo dei ricavi da prestazione di
servizi iscritti a conto economico;
le disposizioni limitative delle assunzioni (riviste in
maniera uniforme per tutte le tipologie di organismi
partecipati, con il nuovo articolo 18, comma 2 bis
della legge 133 del 2008 introdotto dall’attuale legge);
la limitazione ad avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti del 50%
della stessa spesa sostenuta nell’esercizio 2009.
Sono mantenuti, invece, i commi 7 e 8 risolvendo in tal
modo il problema dell’interpretazione da attribuire al
combinato disposto dei commi 2 e 8 dell’articolo 4 che
numerosi problemi aveva creato sulla possibilità o meno
di utilizzare lo strumento dell’in house providing.
Con l’abrogazione del comma 1 dell’articolo 9 del decreto
legge 95/2012 si dà nuovo vigore e legittimità alle società
in house degli enti locali, riallineando l’ordinamento giuridico ai princìpi comunitari in materia di partecipazioni
per i quali il modello dell‘in house providing è un modello
organizzativo legittimo cui gli enti locali possono ricorrere
nel rispetto dei dettami comunitari.
Vengono, inoltre, abrogati i commi da 1 a 7 dell’articolo 9
del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.
L’abrogazione parziale dell’articolo 9 determina l’abrogazione della norma che imponeva agli enti locali la soppressione, l’accorpamento o la riduzione degli oneri finanziari
in misura non inferiore al 20%, degli enti, delle agenzie e
degli organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che alla data del 15 agosto 2012 esercitavano
le funzioni fondamentali previste dall’art. 117, comma 2,
lett. p) della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province e città metropolitane.
Con l’abrogazione del comma 32 del decreto legge
78/2010 vengono, inoltre, eliminate le disposizioni che
imponevano dei limiti al possesso di organismi partecipati, in relazione alle dimensioni demografiche dell’ente
locale.
Il problema della dismissione delle società partecipate è
rinviato all’esercizio 2017. La legge di stabilità dispone
che, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque
esercizi precedenti, le società partecipate (ad eccezione
delle società che svolgono servizi pubblici locali), che realizzano un servizio superiore all’80 per cento a favore
dell’ente partecipante, sono poste in liquidazione entro
sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio.
La sanzione per il mancato avvio della procedura di liquidazione entro tale termine, consiste nella nullità dei
successivi atti di gestione e la loro adozione comporta
responsabilità erariale dei soci.
Abbandonato l’obiettivo di assoggettare le società partecipate alle regole del patto di stabilità e sviluppo interno,
dall’esercizio 2014 gli organismi partecipati dagli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, attraverso la gestione dei servizi secondo criteri
di economicità e di efficienza.
Si tratta di una disposizione di principio con la quale si
vuole far partecipi anche gli organismi gestionali al risanamento dei conti pubblici evitando che essi incidano
negativamente con le perdite di bilancio e obbligandoli
a migliorare la capacità di utilizzo delle risorse limitate a
fronte del soddisfacimento di bisogni pubblici.
A tal fine, per i servizi pubblici locali, dovranno essere individuati dei parametri standard dei costi e dei rendimenti
costruiti nell’ambito della banca dati delle Amministrazioni
pubbliche, di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
Per gli organismi strumentali i parametri standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato. Saranno
i prezzi di mercato per prestazioni similari a orientare le
scelte dell’amministrazione locale. In altre parole è ribadito il concetto che il costo dei contratti di servizio non
può essere superiore a quello praticato in regime di concorrenza.
La nuova normativa è innovativa, rispetto alle disposizioni
cassate, poiché abbandona la regola della riduzione del
numero delle partecipate sulla base di principi indifferenziati e generali, senza considerare la natura e le caratteristiche di ogni singolo organismo, adottando il criterio
più razionale dell’efficienza economica (il risultato di bilancio).
Con la legge di stabilità 2014 sono inaspriti i vincoli in materia di personale. Si prevede, infatti, che le disposizioni a
carico delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 165/2001, che stabiliscono divieti
o limitazioni alle assunzioni di personale sono estesi, in
relazione al regime previsto per l’amministrazione controllante, anche:
•
alle aziende speciali,
•
alle istituzioni,
•
alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di
servizi senza gara:
•
che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze
di interesse generale aventi carattere non industriale né
commerciale,
•
che svolgano attività nei confronti della pubblica
amministrazione, a supporto di funzioni amministrative di
natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall’Istituto Nazionale di Statistica.
Agli organismi di cui sopra (e non solo alle società) si applicano le disposizioni che prevedono per gli enti locali gli
obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle
altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso l’estensione al personale dei soggetti
partecipati della vigente normativa in materia di vincoli
alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.
Di conseguenza gli enti locali sono obbligati a elaborare
un atto di indirizzo (nei confronti della partecipata) per il
quale, nella contrattazione di secondo livello, sia stabilita
la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione
individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di
entrata in vigore della presente disposizione.
In questo modo la legge di stabilità 2014 individua in
maniera più adeguata i limiti agli incrementi stipendiali che debbono attenere sia al salario individuale sia a
quello accessorio, ma precisa meglio che è fatta salva
l’applicazione del contratto di categoria risolvendo in tal
modo alla fonte i problemi d’incertezza applicativa.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, comma
7 del decreto 112/2008 (impossibilità ad assumere quando la spesa del personale rappresenta più del 50% della
spesa corrente), le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli in materia di personale.
Per queste società, l’ente locale controllante, nell’esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, deve stabilire le modalità e l’applicazione dei vincoli assunzionali e
di contenimento delle politiche retributive.
Gli enti locali, inoltre, possono escludere da tale regime
limitativo, con propria motivata deliberazione, le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex
IPAB) e le farmacie, fermo restando l’obbligo di garantire
il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale.
Nel passaggio dell’esame del provvedimento dal Senato
alla Camera dei Deputati sono state inserite, alcune disposizioni in materia di:
•
•
processi di mobilità del personale,
eccedenza del personale.
A proposito del primo punto le società controllate dagli enti locali (con la sola eccezione delle società che
emettono strumenti finanziari quotati nei mercati rego-
lamentati e delle società da queste controllate) possono
realizzare, senza la necessità del consenso del lavoratore,
processi di mobilità del personale in relazione al proprio
fabbisogno e per esigenze funzionali e organizzative proprie, con il solo obbligo dell’informativa alle rappresentanze aziendali e alle organizzazioni sindacali firmatarie
del contratto collettivo applicato in azienda.
E fatto divieto, altresì, di attuare processi di mobilità fra
la partecipata e l’Ente controllante. In tal modo si vuole
evitare una corsia di favore per l’accesso alla Pubblica
Amministrazione dando nel contempo sostanza al dettato
costituzionale per il quale nella Pubblica Amministrazione il percorso di accesso è rappresentato dal concorso
pubblico.
Riguardo al secondo punto le società partecipate che rilevino eccedenze di personale, in relazione alle esigenze
funzionali e organizzative, oppure, nell’ipotesi in cui l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50
per cento delle spese correnti, inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, un’informativa preventiva nella quale sono
individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili
professionali del personale in eccedenza.
Entro dieci giorni dal ricevimento dell’informativa si procede, a cura dell’ente controllante, alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della
stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società
controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
Per gestire tale problematica gli enti e le società controllate possono stipulare accordi collettivi e farsi carico
di una quota del trattamento economico del personale
interessato alla mobilità per un periodo non superiore ai
tre anni e per una quota non eccedente il 30% del costo
totale.
Fonte: Servizi pubblici
Decreti milleproroghe - Tutte le novità
Il decreto milleproroghe è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale N°304 del 30/12/2013, suddiviso nei decreti n.
150 e n. 151.
E’ abitualmente l’atto finale dell’anno solare per il Governo in carica, dove trovano spazio tutte quelle correzioni
ai provvedimenti non ancora attuati nella loro interezza,
o per rivedere alcune disposizioni che non trovano l’efficacia sperata.
Anche il 2013, in questo senso, non ha fatto eccezione e
nel testo licenziato dal Governo, si trovano alcune misure
di assoluta rilevanza, che vanno a modificare sia norme
già vigenti, sia quelle in procinto di entrare a regime con
l’inizio del nuovo anno.
È il caso della web tax, che dopo un concitato dibattito in
occasione della legge di stabilità 2014, dove è stata infine inserita, ma dimezzata rispetto all’intento iniziale, per
trovarsi, in conclusione, rinviata al 1° luglio per effetto
proprio di una delle previsioni del nuovo Milleproroghe.
C’è poi il capitolo sfratti, con la sospensione fino al 30
giugno 2014 i provvedimenti esecutivi per coloro che abbiano reddito familiare lordo sotto i 21mila euro e nelle
località ad elevata densità di popolazione. Crescono, infine, anche le accise sui tabacchi.
Sintetizziamo il comunicato di Palazzo Chigi successivo
all’approvazione:
Emergenza casa, sospensione degli sfratti per le
categorie disagiate: nessuna proroga generalizzata
degli sfratti, ma attenzione alle emergenze reali e alle
situazioni disagiate.
È stata decisa la sospensione sino al 30 giugno 2014 dei
provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione di
immobili adibiti ad abitazione nei confronti di conduttori
con un reddito annuo lordo familiare inferiore a 21.000
euro, residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei
comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti e nei comuni ad
alta tensione abitativa di cui alla delibera Cipe del 13 novembre 2003 n. 87103, che siano o abbiano nel proprio
nucleo familiare figli fiscalmente a carico, persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non siano in
possesso di un’altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza.
Termini relativi a interventi emergenziali: gestione commissariale della Costa Concordia, completamento
dell’attività del commissario per interventi infrastrutturali
nelle zone colpite dal terremoto del 1980, gestione liquidatoria in favore della città di Palermo già prevista legge
74/2012, incentivi per attivazione impianti alimentati da
fonti rinnovabili nelle zone colpite dal sisma in Emilia,
sorveglianza delle Forze Armate all’Aquila.
Termini in materia di assunzioni, organizzazione
e funzionamento delle pubbliche amministrazioni:
assunzioni dei Vigili del Fuoco, assegnazioni temporanee
di personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, validità graduatorie
assunzioni nella pubblica amministrazione, termine per la
riorganizzazione dei ministeri.
Termini di competenza del Ministero dell’interno:
bilanci enti locali, uso guardie giurate su navi commerciali
italiane, autodichiarazione per i permessi di soggiorno,
organizzazione prefetture delle province di Monza, Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani.
Termini in materia di infrastrutture e trasporti:
adozione termini del regolamento salvamento acquatico,
aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d’inflazione, adeguamento delle autoscuole a disposizioni europee, taxi e noleggio, attestazione SOA.
Termini in materia di politiche agricole, alimentari
e forestali: adeguamento stabilimenti di mozzarella di
bufala, macchinari agricoli.
Termini in materia di istruzione, università e ricerca: dismissioni sede del Ministero dell’istruzione, università e ricerca a piazzale Kennedy a Roma, bilanci consolidati nelle Università, termine affidamento lavori per
messa in sicurezza edifici scolastici.
Termini in materia di salute: filiera del farmaco.
Termini in materia di lavoro e politiche sociali: invio telematico del certificato medico di gravidanza.
Termini in materia di economia e finanze: attività
di consulenza finanziaria anche in assenza dell’iscrizione
all’apposito Albo in quanto non ancora istituito, attività in
esaurimento delle sezioni della Commissione Tributaria
centrale, poteri di controllo della Banca d’Italia su agenti
e mediatori creditizi, differimento e sperimentazione contabile, fondo Sirio.
Termini in materia ambientale: proroga di un anno
dell’attuale regime che consente di mettere in discarica rifiuti con Potere calorifico inferiore (PCI) > 13.000
kJ/kg, termini per le attività di raccolta, spazzamento,
trasporto rifiuti e smaltimento o recupero inerenti alla
raccolta differenziata in Campania.
Termini in materia di beni culturali e turismo:
completamento dell’adeguamento alle disposizioni di
prevenzione incendio delle strutture ricettive turisticoalberghiere.
Termini in materia di comunicazioni: divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali
quotidiani per i soggetti che esercitano l’attività televisiva in ambito nazionale con ricavi superiori a quelli fissati
dalla norma relativa.
Termini in materia di servizi pubblici locali:i gestori già operanti potranno esercitare il servizio fino al
31 dicembre 2014. Definizione entro il 30 giugno 2014
degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla
normativa europea; in assenza, intervento sostitutivo del
prefetto territorialmente competente.
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO INDIFFERIBILI
Web tax.
L’entrata in vigore è posticipata al 1° luglio 2014.
Lsu regionali.
Dal 1° luglio 2014 sarà possibile la stabilizzazione, a carico delle Regioni, dei lavoratori socialmente utili.
Salva Comuni.
I comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità
vedranno ridotte le sanzioni previste.
Bonus mobili.
Viene chiarito che le detrazioni fiscali sono concesse per
gli arredi degli immobili in ristrutturazione anche se l’importo complessivo supera il valore della ristrutturazione.
Locazioni passive delle Pubbliche amministrazioni (“affitti d’oro”).
Viene introdotta la facoltà per le Pubbliche Amministrazioni di recedere dai contratti di locazione passiva entro
il 30 giugno 2014.
Cessione immobili.
Non sono più necessarie le dichiarazioni di conformità
catastali e l’attestato di prestazione energetica all’atto di
cessione dell’immobile: queste documentazioni potranno
essere prodotte anche successivamente.
TPL Campania.
Disposizione dirette a favorire l’attuazione da parte del
commissario straordinario del piano di rientro del disavanzo accertato in materia di trasporto pubblico locale in
Campania.
Rapporti finanziari tra Roma Capitale e gestione
commissariale.
Il commissario straordinario è autorizzato a inserire, per
un importo massimo di 115 milioni di euro nella massa
passiva di cui all’articolo 14 del dl 31 maggio 2010 da
destinare a partite debitorie rivenienti da obbligazioni od
oneri anteriori al 28 aprile 2008.
Roma Capitale può riacquisite l’esclusiva titolarità dei
crediti e può avvalersi di appositi piani pluriennali per il
rientro dal crediti verso le proprie partecipate.
Risorse per il “Patto per Roma per la raccolta differenziata”.
Sbloccati fondi, nel limite di 6 milioni di euro per il 2013,
6,5 milioni di euro per il 2014, e 7,5 milioni di euro per
il 2015.
Trenitalia Sicilia.
Il Ministero dell’economia e finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.A. le somme previste per l’anno
2013, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario esercitati nella Regione Sicilia.
Pagamento dei servizi ferroviari Valle d’Aosta.
Lo Stato concorre per il servizio reso nel triennio 20112013 al pagamento diretto a Trenitalia S.p.A. dell’importo
di 23 milioni di euro per l’anno 2013.
Rifinanziamento della Carta Acquisti.
Il fondo viene incrementato per il 2013 di 35 milioni di
euro.
Expo 2015.
Per l’anno 2013 è attribuito al Comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.
Semplificazione del procedimento di alienazione
immobili pubblici.
Possibilità di attribuire all’Agenzia del demanio la competenza a effettuare pagamenti diretti nei confronti degli
acquirenti di immobili.
Disposizioni finanziarie in materia di Province.
Limitatamente all’anno 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle
province già adottate con decreto del ministro dell’Interno il 4 maggio 2012.
Comitato permanente di consulenza globale e di
garanzia delle privatizzazioni.
Vengono prorogati i termini per il comitato tecnico e viene istituito un comitato di ministri che fa capo al Presidente del Consiglio.
ANAS.
Il Ministero dell’economia anticiperà alla società le risorse
disponibili per il 2013 per far fronte ai pagamenti dovuti
sulla base degli stati d’avanzamento lavori.
Accise sui tabacchi.
Dalla data di entrata in vigore della conversione di questo
provvedimento, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, possono essere stabilite modificazioni, nella
misura massima dello 0,7%, delle aliquote di accisa e di
imposta di consumo che gravano sui prodotti da fumo e
loro succedanei.
Contratto di programma RFI (Rete Ferroviaria
Italiana).
Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla
rete ferroviaria nazionale i rapporti tra lo Stato e il Gestore sono regolati sulla base del contratto di programma
2007-2013.
Alluvione Sardegna.
Vengono concesse ai residenti dei comuni alluvionati nel
novembre 2013 delle proroghe negli adempimenti fiscali
che ricalcano quelli già concessi per il terremoto dell’Emilia.
Tassa di sbarco per le isole minori.
Un’imposta da applicare fino a un massimo di 2,50 euro
ai passeggeri che sbarcano sul territorio di un’isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono
collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono trasporto di persone a fini commerciali.
Fonte: La Gazzetta degli Enti locali
NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI Pubblicazione dello scadenzario sui siti
istituzionali delle PP.AA. – Fissati gli
obblighi per il responsabile della trasparenza
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 20 dicembre
2013, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8
novembre 2013, che fissa le modalità per la pubblicazione, sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti,
di uno scadenzario contenente l’indicazione delle date
di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e
disciplina le modalità di comunicazione del predetto scadenzario al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai fini
della pubblicazione riepilogativa degli stessi in un’apposita sezione del sito istituzionale.
Il decreto si applica a tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (comprese anche le Camere di Commercio).
La misura di semplificazione, introdotta con l’art. 29 del
D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n. 98/2013 (c.d. “Decreto del Fare”), fissa in due soli giorni l’anno (1° luglio e
1° gennaio, salvo particolari esigenze di celerità amministrativa) l’entrata in vigore delle disposizione normative
e regolamentari e degli atti amministrativi a carattere generale di amministrazioni statali, agenzie ed enti pubblici.
Entro il 20 gennaio 2014, su ogni sito istituzionale delle
Pubbliche Amministrazioni, nella sezione amministrazione “Amministrazione Trasparente”, deve essere creata
un’area denominata “Scadenzario dei nuovi obblighi amministrativi”, distinguendo quali riguardano i cittadini e
quali le imprese.
Tale obbligo - ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 12,
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, aggiunto dall’art. 29,
comma 3 del D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. n.
98/2013 – incombe sul responsabile della trasparenza
delle Amministrazioni competenti.
L’inosservanza di tale obbligo costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale
causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei
responsabili.
Le amministrazioni dovranno, inoltre, aggiornare tempestivamente lo scadenzario a seguito dell’approvazione di
ciascun provvedimento che introduce un nuovo obbligo”.
Per ognuno di questi, come precisato nel comma 3
dell’art. 2, del D.P.C.M. dovrà essere indicata denominazione, sintesi del contenuto, riferimento normativo e
il collegamento alla pagina del sito che contiene le informazioni sull’adempimento e il procedimento.
Anche le amministrazioni per le quali non è previsto l’obbligo delle date uniche sono comunque tenute a pubblicare un riepilogo dettagliato delle scadenze sul proprio
sito istituzionale.
VAI ALLA NORMA
INTERESSI LEGALI - Dal 1° gennaio
2014 scendono dal 2,5% all’ 1%
Con decreto del 12 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2013, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sulla base del rendimento
medio annuo lordo dei titoli di Stato e del tasso di inflazione annuo registrato, ha stabilito che la misura del
saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del Codice
Civile - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - scende dal
2,5% all’1% in ragione d’anno.
La novità ha ripercussioni anche di carattere fiscale;
cambieranno ad esempio, gli importi dovuti all’Erario per
i versamenti eseguiti a seguito di ravvedimento operoso.
Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi (compreso il diritto annuale) occorre,
infatti, corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta,
anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, a
partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui
si effettua il pagamento.
Il nuovo saggio del 1% va applicato solo in relazione al
periodo di tempo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e
il giorno del versamento tardivo.
L’ISTAT ha diffuso i nuovi dati definitivi
del 15° Censimento
L’Istat ha diffuso i nuovi dati definitivi del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, disaggregati fino a livello comunale. Tutte le informazioni
sono consultabili e scaricabili sulla Banca dati dedicata.
Al 9 ottobre 2011, data di riferimento del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, la popolazione residente in Italia ammonta a 59.433.744 unità.
Rispetto al 2001 (56.995.744 residenti) l’incremento è
del 4,3%, da attribuire esclusivamente alla componente
straniera: i cittadini stranieri risultano in crescita in tutte
le regioni della Penisola, mentre gli italiani diminuiscono
nel Mezzogiorno oltre che in Piemonte, Liguria e FriuliVenezia Giulia.
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Istituiti 16 nuovi Comuni per fusioni intercorse fra 37 Comuni
L’Istat ha ufficializzato la lista delle prime variazioni amministrative dovute ai processi di fusione in corso in molti
Comuni italiani.
Complessivamente dal 1° Gennaio 2014 sono stati istituiti ben 16 nuovi Comuni, nati a seguito delle fusioni di 37
Comuni.Le Regioni interessate sono: Friuli Venezia Giulia
(1), Emilia Romagna (4), Marche (2), Toscana (7), Campania (1) e Veneto (1).
Nei prossimi mesi sono attese ulteriori fusioni nei Comuni
di altre Regioni (Lombardia in primis) in cui non sono ancora terminate le procedure normative o di consultazione
popolare tramite referendum.
Infine, l’istituzione del Comune di Mappano (TO) avvenuta nel 2013 è sospesa, per effetto della sentenza del TAR
Piemonte e sino all’emanazione della sentenza definitiva della Corte Costituzionale sulla legittimità della Legge
istitutiva.
Il numero complessivo dei Comuni italiani passa dunque
da 8092 a 8071.
Fonte: ANCITEL
Per scaricare la lista dei nuovi Comuni e di quelli soppressi per fusione clicca sul link.
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Il Consiglio Nazionale del Notariato pubblica una Giuda operativa alla disciplina
nazionale dell’attività edilizia
A cura del Dott. Antonio Maletta
In data 13 dicembre 2013 il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato lo studio n° 893-2013/C avente ad oggetto: “La disciplina nazionale dell’attività edilizia - Guida
operativa 2013”.
Tale studio fa il punto della situazione con riguardo alla
legislazione nazionale in materia edilizia, la cui normativa
dovrà ovviamente essere coordinata ed integrata con la
normativa emanata a livello regionale.
Gli argomenti trattati nel citato studio, la cui versione integrale è scaricabile dal nostro sito www.prassicoop.it,
sono i seguenti:
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Lo sportello unico per l’edilizia (SUE);
L’attività edilizia libera.
L’attività edilizia totalmente libera.
L’attività edilizia libera previa comunicazione inizio
lavori.
L’attività edilizia soggetta a permesso di costruire.
Le caratteristiche del permesso di costruire.
L’efficacia temporale del permesso di costruire.
L’onerosità del permesso di costruire;
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
L’attività edilizia soggetta a S.C.I.A. o a super-D.I.A..
L’ambito applicativo della S.C.I.A..
L’ambito applicativo della super-D.I.A..
La disciplina applicabile alla S.C.I.A. ed alla superD.I.A..
La S.C.I.A. e la super-D.I.A. e l’incidenza sulla commerciabilità dei fabbricati.
La demolizione e successiva ricostruzione.
La sanatoria ex lege delle difformità marginali.
L’agibilità.
La funzione del certificato di agibilità.
Il procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
La dichiarazione di agibilità “parziale”.
La dichiarazione “alternativa” di conformità ed agibilità.
Il certificato di agibilità e riflessi sulla circolazione immobiliare;
Il piano nazionale per le città;
Il piano casa.
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REGIONI
LOMBARDIA
FORMALMENTE FINITA LA MORATORIA
SULLA GRANDE DISTRIBUZIONE IN
LOMBARDIA. COME STANNO REALMENTE LE COSE..?
di Renato Cavalli
L’entrata in vigore, il primo di gennaio, della Delibera
di giunta Regionale della Lombardia N. X/1193 del 20
dicembre “Disposizioni attuative finalizzate all’apertura o
alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla DCR 12 novembre 2013 Nr. X/187 “Nuove
linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale” ha portato a compimento il processo di cambiamento della normativa regionale sulla grande distribuzione previsto dalla L.R. 4 del 2013, e di conseguenza
si è concluso il periodo di moratoria introdotto da tale
legge.
È una buona notizia? Cosa significa?
Vuol dire che dal primo gennaio in Lombardia si può
ricominciare a presentare le domande per l’apertura o la
modifica di grandi strutture di vendita e che la Regione
ricomincerà ad esaminare le domande presentate prima
di luglio e che erano state congelate.
La domanda è se ora aprire grandi strutture di vendita
sarà più facile o più difficile di prima.
La riposta è semplice: nella maggioranza dei casi sarà
più difficile, ma soprattutto più lungo, grazie ad una
disposizione introdotta nella nuova normativa che impone la procedura di accordo di programma per tutte le
strutture superiori ai 10.000 mq di superficie di vendita
e anche per i parchi commerciali sopra i 5.000 mq. nei
comuni fino a 10.000 abitanti. L’accordo di programma
è una procedura che richiede il consenso della Regione,
che può decidere quasi del tutto discrezionalmente se e
quando avviare la procedura, e che richiede per essere
conclusa mediamente un anno in aggiunta ai 6 mesi della procedura ordinaria.
In pratica una specie di moratoria occulta.
La nuova procedura rende quindi più lunga e difficile
l’apertura degli esercizi sopra i 10.000 mq. di vendita
ed è quindi un forte incentivo al downsizing delle grandi
strutture, forse con qualche vantaggio in termini ambientali, ma certamente rendendo la Lombardia meno
attrattiva per gli investitori esteri.
Sotto il profilo procedurale la nuova norma ha in qualche
modo semplificato i criteri di valutazione delle domande rendendoli in parte più chiari, dando maggiore peso
alle valutazioni di sostenibilità soprattutto ambientali, al
sostegno delle produzioni locali, alla ripartizione delle risorse tra i comuni dell’area vasta anziché al solo comune
in cui avviene l’insediamento.
La normativa della Lombardia sulle grandi strutture di vendita.
In Lombardia il rilascio delle autorizzazioni per le grandi
strutture di vendita è disciplinato, oltre che dalla normativa ordinaria generale sul commercio (programma triennale) DCR 2 ottobre 2006 numero 215 e testo unico sul
commercio L.R. 6/2010 e successive integrazioni e modifiche) dalla Delibera di Consiglio Regionale 13 marzo
2007 numero 352 (indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale), dalla Delibera di Consiglio Regionale 12 novembre 2013 numero 187
(Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore
commerciale) e dalla Delibera di Giunta regionale numero 1193 del 20 dicembre 2013 (disposizioni attuative
finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita).
Con l’entrata in vigore della DGR 1193/2013 vengono
sostituite la DGR 4 luglio 2007 N° 5054 e successive
modifiche, la DGR 24 aprile 2008 N° 7182 e i relativi
decreti dirigenziali che contenevano i criteri attuativi dei
suddetti provvedimenti.
Sotto il profilo urbanistico la nuova normativa ribadisce
l’esigenza di un coordinamento più stretto con la normativa sulla gestione del territorio, ma di fatto rinvia il
tutto ad eventuali norme che potranno venire introdotte
in sede di revisione della legge 12 del 2005 in materia di
pianificazione del territorio. Restano comunque in vigore
le norme della Delibera di Consiglio regionale 13 marzo
2007 numero 352 (indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale), per quanto
applicabili dopo il recepimento della direttiva europea
sui servizi, che si riferiscono essenzialmente alle modalità di formazione dei piani di governo del territorio per
quanto riguarda la relativa componente commerciale,
per la quale vengono fornite essenzialmente indicazioni
di natura procedurale relative agli studi su cui tale componente del PGT andrà basata, e che contengono pochissimi indicazioni di contenuto strategico.
Rimane l’elemento fondamentale che prescrive, quale
requisito urbanistico fondamentale per il rilascio di autorizzazioni di grandi strutture di vendita, che lo strumento
urbanistico (PRG o PGT) preveda espressamente nell’area
l’ammissibilità delle grandi strutture. L’indicazione generale di destinazione commerciale o terziaria ammette
esclusivamente la realizzazione di esercizi di vicinato.
Anche per le medie strutture si richiede una specifica destinazione in sede di piano urbanistico.
I contenuti della nuova normativa.
Senza entrare eccessivamente nel dettaglio sintetizziamo
le principali disposizioni risultanti dal combinato disposto
della nuova normativa e delle parti sopravviventi della
normativa precedente. Va infatti tenuto in considerazione
che le nuove delibere sostituiscono le previgenti disposizioni attuative ma non il programma triennale (successivamente divenuto poliennale), che rimane formalmente
in vigore, pur dovendosi ritenere che eventuali punti che
risultassero in contrasto con le nuove disposizioni debbono considerarsi superati.
In particolare, alcuni degli obiettivi del programma pluriennale sono più o meno integralmente sostituiti da agli
obiettivi indicati nella DCR 187 che ha contenuti sostanzialmente di principio e non di tipo prescrittivo.
Parecchie delle disposizioni sono state via via integrate e
modificate da nuovi provvedimenti, sia di tipo attuativo
come la DGR 5054 del 2007, sia di tipo generale come
la DCR 187 del 2013 che ha aggiornato gli aspetti di tipo
analitico informativo e ridefinito gran parte degli obiettivi
di sviluppo. I nuovi provvedimenti non hanno formalmente abrogato, neppure in parte, il piano pluriennale, per
cui è compito dell’operatore individuare di volta in volta
le residue norme che possono considerarsi tuttora applicabili e quelle invece oramai obsolete.
In pratica la componente più significativa rimasta in vigore è quella del paragrafo 4 “Indirizzi per lo sviluppo e la
riqualificazione della rete commerciale”.
Questo paragrafo contiene sia le indicazioni generali di
indirizzo sia quelle particolari per la riqualificazione sviluppo della rete distributiva, da cui sono derivati interventi di tutela e valorizzazione delle testimonianze storiche
del commercio, gli interventi di rilancio del commercio
nei piccoli comuni e nelle aree montane rurali e alla fine
anche le strategie che hanno portato alla creazione dei
distretti del commercio.
Sempre il paragrafo 4 contiene anche indirizzi ai comuni
per l’adozione dei criteri per le medie strutture e quelli
alle province per i piani commerciali di settore del commercio. In realtà le indicazioni per le medie strutture
sono poi state innovate dalla delibera del 2007 e verranno ulteriormente aggiornate in funzione delle scelte
operate alla DCR 187.
Conseguentemente la parte che rimane valida ai fini delle
scelte autorizzative per la grande distribuzione è essenzialmente quella del paragrafo 4.2 “Disciplina degli ambiti
territoriali”.
Il primo elemento di giudizio sulle istanze di grande distribuzione è quindi il rispetto degli obiettivi riferiti all’ambito territoriale di appartenenza. Eventuali condizioni di
assoluta incompatibilità per i parametri di natura infrastrutturale, territoriale ed ambientale con riferimento alle
disposizioni nazionali e regionali vigenti in tali materie,
comportano il rigetto della domanda.
Modalità di valutazione delle domande
La valutazione integrata d’impatto e di sostenibilità delle
domande per l’apertura e la modificazione dei punti di
vendita della grande distribuzione, in sede di Conferenza
di servizi, avviene sulla base dei criteri generali di valutazione di cui alla DGR 1193/13 e con i seguenti passaggi:
a) esame di ammissibilità e procedibilità della domanda;
b) Valutazione integrata di impatto (compatibilità) e determinazione del relativo indicatore;
c) Verifica della sostenibilità dell’intervento;
d) decisione finale sull’accoglibilità della domanda.
Il Rapporto di impatto finalizzato a fornire tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione integrata
prevista dal Programma pluriennale in sede di Conferenza di servizi, è articolato nelle seguenti sezioni:
- commerciale
- urbanistico-territoriale
- paesistico-ambientale
Infatti la sostenibilità misura, individua e propone la
piena valorizzazione delle opportunità offerte dal nuovo
insediamento commerciale per la competitività, lo sviluppo di medio-lungo periodo, del sistema economicoterritoriale considerato.
Nella sostanza, la procedura prevede che per prima cosa
venga effettuata una valutazione integrata dell’impatto
della struttura in oggetto, per la quale si tiene conto dei
seguenti fattori:
Grandi strutture a
rilevanza Intercomunale
Fino a mq. 5.000
15’
15’
15’
15’ centri comm. aggregati e parchi
25’ centri comm. Multifunzione
30’ factory outlet centre
Grandi strutture a
rilevanza Provinciale
Da mq. 5.001 a mq. 10.000
25’
25’
25’
25’ centri comm aggregati e parchi
30’ centri comm. Multifunzione
30’ factory outlet centre
Grandi strutture a
rilevanza Interprovinciale Da
mq. 10.001 a mq.15.000
35’
35’
35’
35’ centri comm. aggregati e parchi 40’
centri comm. Multifunzione
50’ factory outlet centre
Grandi strutture a rilevanza
regionale
da mq. 15.000 a mq 30.000
50’
50’
50’
50’ centri comm. aggregati e parchi 60’
centri comm. Multifunzione
70’ factory outlet centre
Grandi strutture a rilevanza
regionale
Fino a mq. 30,000
60’
60’
60’
60’ centri comm. aggregati e parchi 60’
centri comm. Multifunzione
70’ factory outlet centre
GSV da 30.001 a 50.000 mq
70’
70’
70’
Punteggio dei
singoli fattori
di valutazione
Alimentare ed extra alim. in centri
commerciali parchi commerciali
Peso singoli
fattori %
Extra
Alimentare
Misto
Tipologia distributiva
Alimentare
L’analisi degli impatti commerciali va effettuata all’interno di una fascia isocrona definita in rapporto alla dimensione, alla merceologia ed alla tipologia dell’intervento,
secondo la seguente tabella:
GSV da 50.001 a 80.000 mq
80’
80’
80’
1) Tipologia intervento ai fini della razionalizzazione rete distributiva
5%
7
GSV oltre 80.000 mq
90’
90’
90’
2) Tipologia insediamento commerciale
5%
7
3) Dimensioni insediamento commerciale
5%
7
4) Effetti occupazionali territorio di area vasta
5%
7
5) Livelli occupazionali
5%
7
6) Coerenza con livello di gerarchia urbana dei Comuni
5%
7
7) Coerenza con gli indirizzi stabiliti dalla programmazione regionale per
l’ambito commerciale di riferimento.
5%
7
8) Coerenza con atti di programmazione e pianificazione di rilievo
urbanistico-territoriale regionale
5%
7
9) Rapporto con il sistema della viabilità
12%
18
10) Dotazione di parcheggi e integrazione con il sistema logistico di
distribuzione delle merci
5%
7
Per le sezioni urbanistico-territoriale e paesistico-ambientale il Rapporto deve essere articolato in:
- quadro di riferimento programmatico
- quadro di riferimento progettuale
- descrizione dell’impatto.
In relazione agli impatti il Rapporto dovrà contenere una
descrizione sintetica dei diversi effetti di impatto previsti
negli intorni territoriali relativi ai diversi fattori di valutazione evidenziando in particolare la valorizzazione delle
opportunità offerte dal nuovo insediamento commerciale, nonché le criticità generate con riferimento a:
- aspetti socio-economici;
- aspetti urbanistico-territoriali;
- aspetti paesistico-ambientali.
La sostenibilità, quale elemento di valutazione, va ben
oltre la valutazione integrata d’impatto, analizzando i
fattori di sviluppo connessi potenzialmente all’investimento commerciale più ancora che i vincoli e le esternalità negative da esso prodotte.
FATTORI CONSIDERATI PER LA VALUTAZIONE
INTEGRATA D’IMPATTO
11) Consumo di suolo , tutela aree verdi e agricole e gestione delle acque
7%
11
12) Localizzazione integrazione TPL
5%
7
13) Compatibilità paesistica
5%
7
14) Coerenza e integrazione con il tessuto urbanistico
(relazioni urbanistiche locali)
5%
7
15) Tutela delle risorse ambientali
11%
16
16) Efficienza energetica e uso fonti rinnovabili
5%
7
17) Inquinamento acustico ed altri agenti fisici
5%
7
18) Inquinamento atmosferico
5%
7
100%
150
TOTALE GENERALE
L’indicatore massimo di impatto può raggiungere i 150
punti.
La sostenibilità dell’intervento è valutata mediante un
sistema a punteggi e la domanda consegue la sostenibilità e quindi la definitiva accoglibilità da parte della
Conferenza di servizi se sono ridotti a zero gli effetti di
impatto dell’insediamento proposto
La domanda è accolta se il valore dell’indicatore di impatto è azzerato con le condizioni di sostenibilità valutate dalla Conferenza di servizi e garantite dall’operatore
In relazione al predetto valore dell’indicatore di impatto
sono individuate una serie di condizioni di sostenibilità, consistenti in opere e misure di mitigazione per gli
aspetti socio-economici, territoriali e ambientali, il cui
assolvimento deve ridurre a zero i diversi effetti di im-
Peso dei singoli fattori
sul totale delle singole
componenti %
Componenti e fattori sostenibilità
Peso delle singole
componenti sul totale %
patto che la struttura provoca sul territorio interessato.
Le condizioni di sostenibilità sono raggruppate in tre
componenti:
- socio-economica;
- territoriale-ambientale;
- contributo valutativo dei soggetti interessati.
A) MISURE DI NATURA SOCIO-ECONOMICA
1) mantenimento e sviluppo occupazionale
20
2) valoriz. dei produttori lombardi e loro inserimento nella filiera distributiva
20
3) marketing e promozione dell’attrattività del territorio di area vasta
15
4) valorizzazione del piccolo commercio di vicinato e azioni finalizzate al
riequilibrio delle diverse forme distributive
25
5) disponibilità di servizi accessori per i consumatori e i piccoli esercizi
commerciali
10
6) altre azioni di mitigazione
TOTALE
10
45
L’obiettivo dell’azzeramento dell’impatto può essere raggiunto solo parzialmente in alcuni casi particolari collegati alla tipologia di domanda (ampliamenti e modifiche di strutture esistenti e operanti da almeno un anno,
strutture sotto i 5.000 mq, ecc.). Il tutto è ovviamente
specificato nel testo della DGR 1193.
Ulteriori disposizioni sono previste per le strutture considerate di “eccezionale incidenza”, cioè superiori a 70.000
mq di vendita.
100
Quali sono le principali novità?
B) MISUREDI NATURA TERRITORIALE AMBIENTALE
1)Misure compensative per gli aspetti di natura infrastrutturale e ambientale
50
2) cessione area al comune destinata a verde / opera di interesse pubblico
5
3) oneri di urbanizzazione e altri strumenti di mitigazione territoriale
30
4) contenimento dell’inquinamento dell’aria
10
5) altre azioni di mitigazione
TOTALE
•
•
5
40
100
C) CONTRIBUTO VALUTATIVO DEI SOGGETTI
Comuni prima corona
55
Associazioni categoria commercio
30
Associazioni Consumatori
15
TOTALE
15
TOTALE GENERALE
100
100
Nel caso di pratiche preventivamente assoggettate a VIA
con esito positivo., nel calcolo dell’impatto e delle relative condizioni di sostenibilità non si tiene conto degli
elementi già valutati nella VIA, per cui la normativa regionale prevede una tabella semplificata.
La valutazione delle condizioni di sostenibilità è effettuata utilizzando dei correttivi in funzione della dimensione
dell’intervento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obbligo di accordo di programma sopra i 10.000 mq
(5.000 per i parchi commerciali nei comuni <10.000
ab anziché 15.000
Divieto di cambio di destinazione d’uso aree agricole
(anche non strategiche) per generare volumetrie ad
uso commerciale (anche tramite varianti ordinarie
di Piano)
Tempi di attivazione delle autorizzazioni
Introduzione di nuovi e/o più restrittivi elementi di
valutazione dell’impatto
Semplificazione del meccanismo di conteggio
dell’impatto e della sostenibilità
Aumento degli importi di compensazione monetaria
di circa il 10%
Richiesta di garanzie fidejussorie per il mantenimento degli impegni
Esclusione verifiche inquinamento suolo per edifici
commerciali esistenti
Introduzione del concetto di area vasta, ed effettuazione delle valutazioni di impatto e di compensazione, nonché ridistribuzione delle risorse e interventi derivanti dall’insediamento tra tutti i comuni
dell’area vasta.
Introduzione nozione di strutture di particolare ed
eccezionale incidenza
Differenziazione criteri di valutazione di impatto e di
sostenibilità a seconda di interventi soggetti o meno
a VIA e ricadenti o meno tra le strutture di particolare ed eccezionale incidenza
La novità forse più rilevante è l’assoggettamento obbligatorio di tutte le nuove autorizzazioni per strutture so-
pra i 10.000 mq nonché, nei comuni sotto i 10.000 abitanti, anche per i parchi commerciali superiori ai 5.000
mq, alla procedura dell’accordo di programma con la
Regione.
Si tratta di un aggravio del procedimento, sia in termini
di tempi, che di onerosità dell’istruttoria, ma soprattutto
per il fatto di lasciare alla Regione un potere discrezionale che rende più aleatorio l’esito dell’istanza, e quindi
meno appetibile, per gli investitori, specialmente quelli
stranieri abituati a ben altre procedure, l’avviare iniziative in Lombardia.
Una ulteriore novità è quella di rendere impossibile la
trasformazione di aree agricole per realizzare strutture
commerciali.
Infatti, anche se teoricamente è possibile approvare dei
piani attuativi in variante agli strumenti urbanistici che
cambino la destinazione di aree agricole in commerciali,
la Regione si è vincolata a non promuovere né sottoscrivere accordi di programma che contengano tali tipi di
modifiche.
Il senso di questa norma è coerente con l’obiettivo generale della Regione (ancorché non formalmente dichiarato) di scoraggiare le grandi strutture di vendita e in
particolar modo i parchi commerciali (ma perché? che
male fanno più di altre strutture della stessa dimensione?), ma esalta anche una delle altre scelte (in linea di
principio condivisibili) della nuova normativa consistente
nella maggior attenzione ai problemi ambientali ed alla
riduzione del consumo di suolo.
I temi della sostenibilità ambientale, come vedremo, assumono nella nuova normativa un ruolo più significativo,
sia negli aspetti generali di principio, sia per il fatto che
sono state aumentate il numero ed il peso delle valutazioni ambientali nel conteggio del carico di impatto e dei
relativi elementi di sostenibilità.
Superficie di vendita e SLP (Definizioni).
La normativa precedente prevedeva che non facesse
parte della superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi,
aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale
mobili, ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli
automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).
La nuova norma prevede inoltre che al fine di determinare gli standard di cui all’art. 150, comma 5 della l.r. n.
6/2010, nella superficie lorda di pavimentazione non si
computano le aree a disposizione dei consumatori (quali
gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori)
Sono inoltre escluse dal computo le aree di sosta dedicate al movimento merci.
Questa modifica sarà molto gradita ai promotori, in
quanto ridurrà l’incidenza degli oneri di urbanizzazione.
Il fatto che le aree “a disposizione dei consumatori” non
siano più esplicitamente indicate tra quelle escluse dalla superficie di vendita a nostro avviso non implica che
ora siano ricomprese nelle S.V. in quanto non essendo
aree destinate “alla vendita” ma ad altre funzioni, la loro
esclusione è implicita.
Un ulteriore elemento di totale novità è l’individuazione
di disposizioni specifiche per le situazioni di crisi aziendale ufficialmente individuate a norma di legge. In questi
casi:
a) Nella eventualità di una cessazione totale o parziale
delle attività commerciali attive, in particolare di quelle
allocate nelle strutture organizzate in forma unitaria, il
comune, su richiesta dell’operatore, può modificare l’autorizzazione riducendo proporzionalmente la superficie
complessivamente autorizzata
b) La superficie di vendita ritenuta non più necessaria,
qualora superi le dimensioni di una MSV, può essere ricollocata per una sola volta, con contestuale riduzione di
almeno il 5%, in un solo ambito del territorio regionale,
purché siano garantiti almeno i medesimi livelli occupazionali esistenti prima della modificazione nonché il
corretto inserimento urbanistico, infrastrutturale ed ambientale nel nuovo contesto territoriale.
c) La medesima procedura ed i medesimi impegni in
tema occupazionale si applicano anche nel caso in cui,
per far fronte alla crisi, un’impresa intenda aumentare
la propria superficie di vendita concentrando/accorpando, nella medesima o in altra area, attività commerciali
autorizzate ed in esercizio provenienti da altre parti del
territorio regionale.
E’ stata anche aggiornata la procedura di riconoscimento (quasi una sanatoria) delle attività che “di fatto” co-
stituiscono grandi strutture di vendita, il che in pratica
significa dei centri commerciali non dichiarati come tali.
La procedura esisteva nella normativa anteriore all’ultimo programma triennale, ma poi le disposizioni attuative (DGR 4054) l’avevano limitata alle sole attività autorizzate in base alla legislazione precedente al Decreto
Bersani.
Ora i termini vengono riaperti per tutti, a condizione che
l’istanza venga presentata entro un anno (cioè per la
fine del 2014) e che l’area abbia una destinazione urbanistica che comunque ammetta le grandi strutture di
vendita.
Una ulteriore semplificazione consiste nel fatto che le
strutture di vendita non alimentare possano ora liberamente vendere generi alimentari su una superficie di
vendita non superiore al 5% del totale senza bisogno di
specifica autorizzazione (ovviamente, anche se la DGR
non lo spiega espressamente è necessaria la presenza di
un preposto con i necessari requisiti).
I criteri di valutazione sia dell’impatto che della sostenibilità sono stati modificati rispetto alla normativa precedente. Sono stati introdotti nuovi elementi di valutazione
e differenti modalità (in genere più restrittive) di calcolo
dei punteggi.
La descrizione analitica di tali meccanismi di calcolo esulano dallo scopo di questo articolo, ma saranno inserite
nello “speciale” che verrà tra breve pubblicato sul sito
Prassicoop.
Fra breve inizieranno a svolgersi le prime conferenze di
servizi basate sulla nuova normativa. Fra qualche mese,
visto come andranno le cose, vi informeremo in un nuovo articolo.
Consulta la DCR X/187
Consulta la DGR X/ 1193
Consulta la LR 6/2010 aggiornata
Aggiornate le Disposizioni regionali sugli
impianti termici e la Disciplina per l’efficienza e la certificazione energetica
degli edifici
Regione Lombardia ha recentemente approvato due Delibere che aggiornano le disposizioni sugli impianti termici e la disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli edifici.
La DGR n. X/1118 “Aggiornamento delle disposizioni
per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici”, pubblicata sul B.U.R.L. Serie
Ordinaria del 30 dicembre 2013, approva le nuove disposizioni che sostituiscono le precedenti, previste dalla
DGR n. IX/2601/2011, e recepiscono a livello regionale
quanto stabilito dalla normativa nazionale (Decreto del
Presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013).
Le principali novità delle nuove disposizioni partono dalle definizioni di impianto termico e del relativo ambito
di applicazione, che portano a contemplare nella nuova
regolamentazione tipologie di impianti precedentemente escluse, come gli apparecchi a biomassa installati in
modo fisso e gli impianti per la climatizzazione estiva di
potenza superiore a 12 kW.
Inoltre la Regione si pone l’obiettivo di dotare ciascun
impianto termico di una targa che renda inequivocabile
l’individuazione dell’impianto, a beneficio delle operazioni di manutenzione e di ispezione.
La targatura degli impianti agevolerà anche la realizzazione di analisi del parco impianti esistente sul territorio
regionale, ai fini del miglior monitoraggio della qualità
dell’aria e della costante diffusione degli impianti a fonte
di energia rinnovabile.
Il provvedimento prevede anche la trasmissione dei modelli dichiarativi esclusivamente attraverso la piattaforma
informatica di CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti
Termici) – gestita da Finlombarda SpA - ed il coinvolgimento di tutti gli Enti Locali nell’utilizzo del Portafoglio
Digitale, che consentirà in modo indifferenziato per l’intero territorio regionale di versare in modo semplice e
rapido i contributi di competenza degli Enti Locali.
Lo strumento di Portafoglio Digitale è già in uso presso
7 dei 33 Enti Locali competenti ed attivi nell’ambito del
controllo e della ispezione degli impianti termici.
La delibera introduce anche un’importante novità riguardante il terzo responsabile dell’impianto, che potrà
essere rappresentato soltanto da una figura giuridica.
Invece, per quanto riguarda la frequenza delle manutenzioni degli impianti, vengono confermate le tempistiche
indicate dalla precedente Delibera di Giunta.
La DGR n. X/1216 “Aggiornamento della disciplina regionale per l’efficienza e la certificazione energetica degli
edifici e criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica delle serre e delle logge, al fine di equipararle
a volumi tecnici”.
Le nuove disposizioni mirano a recepire le ultime novità introdotte dalla disciplina nazionale; in particolare,
per quanto riguarda l’accreditamento dei professionisti all’elenco dei certificatori energetici, viene ampliato
l’elenco dei titoli di studio idonei sulla base di quanto
previsto dal DPR 75/2013 con l’inclusione della classe di
laurea magistrale LM 71, ex D.M. 16.3.2007.
Rimane invariato il requisito del superamento di uno
specifico corso di formazione, con esame finale, per tutti
coloro che chiedono di essere accreditati per l’attività di
certificazione energetica, indipendentemente dal titolo
di studio conseguito e dall’iscrizione all’Ordine o Collegio
professionale.
Alla luce dell’approvazione del D.L. 63/2013, convertito
con L. 90/2013, l’Attestato di Certificazione Energetica
viene denominato “Attestato di Prestazione Energetica”
a far data dal 15 gennaio 2014 e viene sostituita la definizione di impianto termico contenuta all’art.2, lett. ee)
della DGR 8745/2008 con la definizione di cui all’art. 2,
comma 1, lettera Itricies) del D.lgs 192/2005, come modificato con D.L. 63/2013, nel testo integrato dalla legge
di conversione 3 agosto 2013, n. 90.
L’ultima importante novità riguarda l’approvazione dei
criteri per il riconoscimento della funzione bioclimatica
delle serre e delle logge, ai fini dell’equiparazione a volumi tecnici, prevista dall’Art. 4 della L.R. 39/2004.
Online la nuova release del portale
Open Data regionale
Si rinnova il portale Open Data di Regione Lombardia,
basato su piattaforma Socrata, e vengono messe a disposizione degli utenti nuove funzionalità di consultazione e nuovi servizi.
In particolare è ora possibile:
- autenticarsi al portale;
- fare il rating (dare una valutazione) di un dataset;
- lasciare un commento a un dataset;
- segnalare eventuali problemi di un dataset;
- creare una nuova vista, tramite i filtri, a partire da un
dataset esistente e renderla disponibile alla comunità;
- copiare il codice per includere (embedding) la visualizzazione di un dataset (tabellare, mappa, grafico, etc)
all’interno di un proprio portale;
Le nuove funzionalità si presentano con dei bottoni colorati in testa alle pagine dei dataset.
È stata migliorata la visualizzazione dei metadati che accompagnano i dataset.
La creazione di una nuova vista è particolarmente rilevante perché dà la possibilità all’utente di “confezionare”
un dato esattamente rispondente alle proprie esigenze.
Ad esempio un dato filtrato su una variabile geografica
(provincia o comune), oppure su una categoria che gli
interessa (es. a partire dall’offerta formativa complessiva, filtrare solo i Licei di una provincia in particolare).
La possibilità di creare un dataset conforme ai propri
bisogni semplifica il lavoro a chi intende utilizzare quel
dato attraverso le API (Application Programming Interface) per realizzare un’applicazione e offrire servizi ai
cittadini.
La componente “social” della piattaforma si rivela estremamente utile in un contesto in cui, superata la prima
fase in cui la priorità consisteva nel rendere disponibili
i dati in formato aperto, l’esperienza dell’open data ha
bisogno di crescere, innalzando la qualità dei dati, concentrandosi su quelli che, più degli altri, possano aiutare
chi li utilizza a creare valore per il territorio.
Per questo è importante attivare un canale di ascolto
degli utenti.
Poter copiare il codice per l’embedding del dataset è utile
per semplificarne l’utilizzo diretto, all’interno di altre pagine web. Un esempio di questa funzione è quello realizzato
da Finlombarda per i dati del CENED, disponibile fra i collegamenti.
English Summary:
•
The “end of the year” decisions by the
Government. Stability law and surroundings
•
New procedures. Deadlines of procedures
must be published on each Public
Institution’s website
•
CORSI PRASSICOOP
Legal interests rate falls from 2,5% to 1%
since Jan. 1st
•
L’ultimo corso della sessione Autunnale 2013 si è svolto il
29 gennaio,ha avuto come tema La nuova normativa della
Regione Lombardia sulla Grande Distribuzione.
ISTAT: published 15° populations’ census
data
• 16 new municipalities born by merger of 37
existing ones
Al corso hanno partecipato circa 40 persone.
• National Public Notaries Council issues
guidelines to the national regulations for
building activities
Per vedere i principali punti di novità, cliccare sul LINK.
VAI AL LINK
In gennaio si è anche concluso il ciclo di corsi per i dirigenti dei Circoli Cooperativi.
La sessione Primavera 2014 avrà inizio mercoledì 26 marzo 2014. Il programma sarà disponibile all’inizio di marzo.
REGIONS - Lombardy
•
Formally concluded the moratorium on new
big retail and shopping centers: how are
things really? (special report on new regional
legislation)
•
Upgraded Regional rules on heating plants
and energy efficiency certifications of
buildings
•
On line a new release of regional open data
portal
Per informazioni e iscrizioni collegarsi al sito Prassicoop
con il seguente LINK.
VAI su PRASSICOOP.IT
NOVITA’ SITO PRASSICOOP
Il sito Prassicoop ha superato a fine gennaio i 508.600
contatti e 1 1577 utenti registrati.
Da metà febbraio saranno disponibili sulla Homepage due
nuovi “speciali”:
LA NUOVA NORMATIVA DELLA LOMBARDIA SULLA GD
LE NORME PER IL CONTRASTO ALA LUDOPATIA
PRASSICOOP
•
Prassicoop courses;
•
Prassicoop site news.
144
n°
Gen 14
Prassitele
newsletter Prassicoop
su commercio,
servizi ed Enti Locali
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