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Anno VI | numero 3
maggio | giugno 2014
ISSN 2283-9356
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Spazio Confinato | Adriano Paolo Bacchetta
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CondominioExpo
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| A Bergamo il primo appuntamento
per efficientare un milione di case |
Psicologia del Lavoro | Piergiorgio Frasca
26
D.Lgs 81 | Fulvio Fornaro
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Formazione alla Sicurezza | Mario Romeo
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2 | Il Notiziario sulla Sicurezza | maggio - giugno 2014
L’editoriale
La sicurezza in condominio | Renato Pedrazzini
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RSPP e docente
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Sommario
Il Notiziario sulla Sicurezza | maggio - giugno 2014
Non tira una bell’aria fra le pareti di casa | Achille Cester
La Parola al Legale | Maurizio Cilione
ThyssenKrupp
La certificazione degli assiemi |
Massimo Granchi, Christian Trinastich
40
| Sentenza non risolutiva della
Cassazione|
54
Non vince nessuno: non viene riconosciuto il dolo, ma
i sei imputati sono tutti colpevoli. Le pene però saranno decise in seguito.
Massimiliano Quirico
62
Verifiche Elettriche | Natale Zumbo
La formazione in ambito agricolo | Paolo Peretti
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Gentili lettrici e gentili lettori,
purtroppo fatti di cronaca recente riportano con allarmante frequenza di alcuni casi di morti bianche, i casi più recenti
a Rimini (operaio caduto da un’altezza di 4 metri), a Molfetta (padre e figlio morti in spazi confinati) e vicino a Merano
(operaio caduto da gru). Il tutto a distanza di pochi giorni dalla “Quinta Giornata Nazionale per la sicurezza nei cantieri” che Federarchitetti, il sindacato nazionale degli architetti liberi professionisti, ha organizzato il 27 marzo scorso
a Roma e in altre undici città italiane.
Il tema proposto per la Giornata di quest’anno è stato “CHIFACHECOSA - ruoli, responsabilità e sanzioni”, per riflettere
sulle funzioni e sulle criticità dei ruoli legati a vario titolo nel processo edilizio (committente, direttore e responsabile dei
lavori, imprenditore, preposto, operaio, artigiano, lavoratore autonomo, medico competente, responsabile dei servizi
di prevenzione e protezione, rappresentante della sicurezza dei lavoratori, coordinatore per la sicurezza). In concomitanza con la celebrazione della V Giornata e per sottolineare il dramma degli infortuni sul lavoro, è stata predisposta
l’installazione “100 sogni morti sul lavoro” ad opera di Gianfranco Angelico
Benvenuto, allestita sia sulla Scalinata del Vignola in Piazza del Campidoglio
a Roma, sia in altre delle città che partecipano all’evento.
Il fenomeno infortunistico in Italia viene registrato in calo, sia riguardo i “semplici infortuni”, sia gli incidenti mortali, ma lungi dal permetterci di ritenerci
soddisfatti, questa tendenza positiva deve essere un ulteriore stimolo a mantenerci vigili e prudenti: nonostante l’attenzione verso questo problema sia
cresciuta molto, sono ancora troppe le realtà in cui la sicurezza sul lavoro viene praticata in modo improvvisato e disorganizzato.
Come sappiamo da tempo, il maggior fattore di rischio sui luoghi di lavoro
è rappresentato da comportamenti e manovre non corrette. Per questo, al
fine di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, le imprese devono puntare
soprattutto sull’addestramento e sulla formazione dei lavoratori, non solo
dal punto di vista tecnico, ma anche incrementando la consapevolezza di
responsabilità e consequenzialità delle proprie e altrui azioni. Uno strumento
in più per consentire all’azienda di migliorare in toto la gestione della sicurezza è l’adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL
certificato a norma Ohsas 18001:2007), in pratica linee guida INAIL di indirizzo alla progettazione, implementazione e
attuazione di sistemi di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro, rivolte soprattutto alle piccole e medie imprese
che caratterizzano il sistema produttivo italiano. I dati INAIL testimoniano con evidenza l’efficacia dell’adozione di un
SGSL per la riduzione del fenomeno infortunistico: le imprese certificate con il sistema di gestione Ohsas 18001 presentano indici di infortunio del 27% più bassi della media per la frequenza e del 35% in meno per la gravità.
Diventa quindi evidente come un’opportuna organizzazione aziendale e una formazione continua, a volte considerati
come costi superflui, possano invece determinare una minore incidenza di infortuni che si trasforma necessariamente
in un risparmio per l’azienda e dunque un vantaggio per tutti. Un vero imprenditore deve essere dotato anche di questa
lungimiranza.
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4 | Il Notiziario sulla Sicurezza | maggio - giugno 2014
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1) Ricezione tessera socio ALV personale con Username e Password per l’accesso alla parte riservata ai soci
2) Ricezione della rivista tecnico scientifica “Il Notiziario sulla Sicurezza” rivista bimestrale con parte riservata all’Associazione Linea Vita
3) Partecipazione ai convegni gratuiti organizzati da ALV
4) Partecipazione a due seminari tecnici con sconto del 10%
Socio Sostenitore: quota € 250,00 - (Duecentocinquanta Euro)
Servizi offerti:
1) Ricezione tessera socio ALV personale con Username e Password per l’accesso alla parte riservata ai soci
2) Ricezione della rivista tecnico scientifica “Il Notiziario sulla Sicurezza” rivista bimestrale con parte riservata all’Associazione Linea Vita
3) Partecipazione ai convegni gratuiti organizzati da ALV
4) Partecipazione a tutti i seminari tecnici e corsi di formazione con uno sconto del 10%
5) Pubblicazione dell’indirizzo della società nella pagina soci con indirizzo web
6) Presenza del proprio logo su newsletter mensile dell’Associazione Linea Vita
Socio Fondatore
Coloro che vorranno iscriversi come Soci Fondatori dovranno fare una domanda scritta che verrà posta al vaglio del consiglio direttivo.
Condizione necessaria per poter inviare la richiesta d’iscrizione è avere 2 requisiti base:
• essere produttore di linee vita;
• essere Socio Sostenitore ALV;
Servizi offerti:
Un socio fondatore ha diritto a tutti i punti indicati nella voce socio sostenitore; in più avrà la possibilità di:
• essere pubblicato nel sito nella home page con il proprio link di rimando;
• poter usufruire del logo ALV e avrà diritto al bollino blu di riconoscimento atto a certificare che i sistemi linee vita prodotti dall’azienda rispettino
le indicazioni contenute nel “Documento di buone prassi”.
(dopo aver sottoposto la domanda d’iscrizione al coordinatore del comitato).
• partecipare ai lavori del comitato tecnico
• diventare centro di formazione regionale accreditato ALV
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od anche cancellare i dati.
e D.Lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare,
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Modulo di iscrizione per l’anno 2014
La sicurezza in condominio
II parte
a cura di
Renato Giovanni Pedrazzini
Recenti Sentenze della Cassazione prendono in considerazione le responsabilità di amministratori di condominio nell’esercizio della loro posizione di garanzia dal punto di vista della
salute e sicurezza del lavoro.
P
roseguendo l’excursus all’interno delle problematiche nella gestione della salute e sicurezza nell’ambito del condominio, e quindi sulle responsabilità
delle funzioni di garanzia, è interessante e utile analizzare alcune Sentenza di Cassazione che hanno trattato
casi specifici sulla materia. L’ intento è quello di prendere
maggior coscienza possibile sulle questioni reali e contestuali sulla base dei casi esaminati, i quali possono essere
considerati esempi di attenzione verso problematiche importanti e, come nei casi specifici, totalmente trascurate da
quella che deve essere un’accurata valutazione dei rischi.
Cassazione penale sez. IV Sentenza n. 32345 del
10/05/2012
La Corte di Appello di Roma in data 14/4/2010 confermava la sentenza del Tribunale di Roma in data 17/8/2008
con la quale riconosceva colpevoli dei delitti di incendio colposo ed omicidio colposo e condannati, con attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi otto
in cooperazione colposa tra loro, l’amministratore della
società che gestiva l’immobile e l’amministratore dell’immobile per colpa consistita in imprudenza e negligenza,
in particolare nell’aver dotato locali di dimensioni ridottissime prive di qualunque aerazione e presa d’aria - di
un fornello alimentato a bombole di GPL, ad uso angolo
cottura e nell’aver omesso di predisporre le opportune
cautele al fine di evitare dispersioni di gas, segnatamente nel non consentire la collocazione delle bombole stesse all’esterno dei locali abitati, cagionavano l’incendio di
locali siti al terzo piano del predetto immobile a seguito
della saturazione di gas degli ambienti stessi, nonché
nell’aver chiuso le singole unità abitative sia da grate
murate alla finestra del bagno, sia da cancelli in ferro non
rimuovibili in caso di emergenza … (omissis).
Cassazione penale sez. IV Sentenza n. 27032 del
15/03/2011
Il Sig. XX è stato chiamato a rispondere... (Continua)
“...è
interessante
e utile
analizzare alcune
Sentenza di
Cassazione che
hanno
trattato casi
specifici sulla
materia”.
Meglio fare chiarezza
a cura di
Ruoli operativi nelle attività
nei Confined Spaces
La centralità dell’azione dell’attendente
Paolo Peretti
Il cosiddetto “Decreto del fare” ha differito al 22 marzo 2015 l’applicazione dell’obbligo di
abilitazione all’uso di macchine operatrici in ambito agricolo e forestale previsto dall’Accordo
Stato-Regioni. Resta tuttavia in vigore l’obbligo di formazione, con pesanti rischi a livello di
responsabilità civile e penale per chi non è ancora in regola.
I
l Ministero del Lavoro ha emanato lo scorso 24 dicembre 2013 una nuova circolare in merito all’applicazione dell’obbligo di abilitazione all’uso di macchine operatrici previsto dall’articolo 73 del decreto
legislativo 81/2008 e attuato mediate l’Accordo StatoRegioni del 22 febbraio 2012. L’articolo 45 del Decreto
legislativo 98/2013, il cosiddetto “Decreto del fare”, ha
in effetti differito l’applicazione dell’obbligo di abilitazione al 22 marzo 2015, scatenando le più disparate interpretazioni da parte di organizzazioni e associazioni
di settore...(Continua)
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a cura di
Adriano Paolo Bacchetta
Tra le varie figure che sono coinvolte nelle attività nei confined spaces, quella
dell’attendente è forse quella che passa più inosservata. Certamente è chiaro il
ruolo degli operatori entranti, in altre parole di chi deve effettivamente svolgere l’attività, come pure lo è ovviamente quella del preposto ma...
R
ispetto a queste figure il ruolo dell’attendente, in prima analisi, potrebbe erroneamente non
essere considerato importante. Molte volte, infatti, l’attendente è visto solo come una persona che resta in piedi al di fuori dell’ambiente di lavoro, non rendendosi conto che invece
rappresenta una componente chiave nella gestione in sicurezza delle operazioni programmate.
Ma innanzi tutto, chi è e cosa fa un attendente? E inoltre, quali requisiti deve avere per svolgere
al meglio questo importante compito? Cominciamo con il dire che l’attendente è un lavoratore,
adeguatamente informato/formato e addestrato, che conosce i pericoli e i rischi associati alle attività che sono svolte nei “Confined spaces” e la cui responsabilità principale è quella di garantire
il mantenimento delle condizioni di sicurezza dei colleghi che stanno operando, ad esempio controllando il corretto funzionamento del sistema di ventilazione meccanica (se installato) oppure
verificando l’eventuale modifica delle iniziali condizioni di sicurezza (ad esempio in caso di accesso
all’interno di un pozzetto stradale in corrispondenza di una stazione di servizio, l’arrivo di un’autocisterna per il rifornimento dei serbatoi interrati e l’inizio delle operazioni di travaso potrebbe
portare l’attendente a ordinare l’interruzione dei lavori e l’uscita dallo spazio interrato per il rischio
di un eventuale spandimento di liquidi infiammabili e possibile coinvolgimento del pozzetto interessato dai lavori) e più in generale vigilando su tutte le eventuali situazioni di...(Continua)
“L’attendente
è un lavoratore
adeguatamente
informato/formato
e addestrato
che conosce
i pericoli
e i rischi
associati
alle attività nei
confined spaces
...”
Spazio Confinato
La formazione in ambito agricolo
Psicologia del Lavoro
Sicurezza e benessere nelle
organizzazioni lavorative
4
Parapetto Barrial
fisso diritto, fisso inclinato, fisso curvato, ribaltabile
I parte
a cura di
Piergiorgio Frasca
Ogni attività lavorativa che comporta l’intervento di un operatore umano
può essere rappresentata come un sistema socio-tecnico composto da tre
sottosistemi: il sottosistema uomo (costituito dagli operatori umani con le
loro capacità, abilità e competenze), il sottosistema “macchina” (costituito
dalla tecnologia e dai suoi impieghi) e il sottosistema “ambiente” (costituito
dalle condizioni organizzative, psicosociali e climatiche che caratterizzano il
contesto di lavoro).
I
sottosistemi sono in continua interazione e forniscono le “risorse”, materiali, concettuali, fisiche e mentali che sono necessarie per ottenere i risultati di volta in volta prefissati. Gli input
del sistema sono costituiti dalle risorse necessarie per realizzare le finalità dello stesso. Si tratta di risorse economiche, tecnologiche e umane. A livello di output troviamo i beni ed i servizi
prodotti dal sistema, ma anche degli scarti e dei rifiuti nonché le conseguenze che i processi
lavorativo e organizzativo possono avere sull’operatore umano e sull’ambiente, sia in termini
positivi (ad esempio aumento del benessere), sia in termini negativi (ad esempio incidenti, infortuni, inquinamento, ecc...) .
Gli output del sistema dipendono dalle caratteristiche (in quantità e qualità) delle risorse immesse e dal tipo e dalla qualità delle interazioni che avvengono tra i sottosistemi componenti,
in relazione alle caratteristiche dei processi organizzativi e lavorativi attivati.
In un sistema in cui le relazioni tra i tre sottosistemi sono qualitativamente di...(Continua)
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la sicurezza
in prima linea
perchè non volerla?
a cura di
Fulvio Fornaro, AIESIL
Il 15 gennaio 2013 il senatore Oreste Tofani ha tenuto presso il Senato della
Repubblica la relazione finale sull’attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche», da lui presieduta.
I
l Presidente Tofani, tracciando un bilancio della Commissione sull’attività svolta nel corso della XVI legislatura, si soffermava su questioni ancora aperte in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
Aspetto principale il completamento, in tempi rapidi, dell’attuazione del Testo Unico n.81 del
2008, che registra purtroppo ancora alcune lacune come la mancanza di alcuni provvedimenti di
particolare importanza: il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro
(SINP), la banca dati che dovrà riunire tutte le informazioni inerenti agli infortuni sul lavoro, alle
malattie professionali e alle attività di prevenzione e vigilanza svolte dai vari enti competenti.
Il completamento dell’attuazione del Testo cercando di “superare le asimmetrie e le contraddizioni che ancora rimangono”. Ostacoli e ritardi sono presenti infatti nei settori dove si concentra maggiormente la presenza delle piccole o piccolissime imprese, come edilizia, agricoltura e
artigianato, che non a caso sono anche i comparti con il maggior numero di infortuni (anche
mortali), le cui prime vittime - è bene ricordarlo...(Continua)
Formazione alla Sicurezza
D.Lgs 81 - Analisi - Approfondimenti - News
Una riflessione sulla
Commissione Morti Bianche:
La giornata mondiale per le
vittime dell’amianto
a cura di
Mario Romeo, Responsabile Dipartimento Salute e Sicurezza UIL ER
Il 28 aprile è stata la Giornata Mondiale Vittime Amianto, introdotta per ricordare gli effetti nefasti dell’amianto in tutto il mondo, e soprattutto i milioni
di vittime a causa dell’utilizzo che ne è stato fatto da più di un secolo. Una
strage compiuta a danno di una moltitudine di lavoratori considerati merce
per garantire il profitto di pochi.
E
ancora continuano a morire coloro che sono stati esposti in passato (la stima ufficiale è di
5000 decessi all’anno) perché le malattie asbesto-correlate hanno periodi di latenza assai
lunghi.
È inaccettabile che, a fronte della pericolosità dimostrata e della strage umana causata dall’amianto, vi siano ancora paesi produttori (Russia, Canada, Cina, Brasile….) che lo esportano in paesi in
via di sviluppo (Africa, Asia, America Latina...) dove le forme di protezione sanitaria e sociale sono
quasi inesistenti! I singoli governi che hanno già posto divieti si devono attivare per sollecitare il
divieto in tutto il mondo. Sicuramente l’Europa non dovrebbe attendere la data stabilita del 2025
come dichiarato, ma è necessario che si attivi da subito per attuare le bonifiche dei territori contaminati ed evitare che questa strage silenziosa di innocenti prosegua.
In Italia la legge n. 257/92 pur avendo vietato l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la produzione e la commercializzazione non ha tuttavia vietato espressamente l’utilizzo dell’amianto né
definito un termine alla sua dismissione graduale, così si continuano a respirare le fibre assassine
diffuse nell’ambiente e nei luoghi di lavoro con il rischio serio e concreto che le future generazioni
continuino...(Continua)
Non tira una bell’aria fra le
pareti di casa!
Tra inquinanti chimici, naturali, animali e anche radioattivi
non c’è proprio di che stare allegri.
ORGANISMO ABILITATO AI SENSI D.LGS 81/2008 E DEL D.M. 14.04.2011
a cura di
Achille Cester
“Una mattina Gregor Samsa si svegliò da sogni angosciosi e si trovò trasformato in un mostruoso insetto...“. Purtroppo per noi questo incipit di uno dei più famosi romanzi del 900, ci
richiama ad un aspetto della realtà con il quale conviviamo quotidianamente tra le pareti
domestiche. Se fuori le polveri sottili e i cosiddetti NOx (ossidi di azoto) avvelenano la nostra giornata, in casa l’ inquinamento indoor la fa da padrone.
Il datore di lavoro deve sottoporre
le proprie attrezzature a verifiche periodiche o di primo impianto, volte a valutarne l’effettivo
stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
L
“La polvere è
composta per ogni
granello da
migliaia di allergeni
vegetali,
sostanze nocive
chimiche e
dai residui dei
metaboliti di ospiti
indesiderati”.
a polvere, spesso invisibile, è composta per ogni
granello da migliaia di allergeni vegetali, sostanze nocive chimiche, e dai residui dei metaboliti di
ospiti indesiderati: parassiti, acari, topi e anche gli scarafaggi di Kafka.
Primi fra tutti gli acari, storici nemici “indoor”, resi oggi
più numerosi dal fatto che le nostre case sono sempre
più adatte a loro. La colpa delle abitudini della vita moderna con le nostre abitazioni a prova di spiffero, molto
riscaldate e in cui non si cambia a sufficienza l’aria.
Abitudini che vanno a nozze con gli acari, piccoli scarafaggi a cui piace vivere in ambienti caldo umidi. I più
a rischio sono, come per l ‘influenza, bambini, anziani
e persone debilitate: per difenderli bisogna fare come
Mary Poppins ed armarsi di stracci antipolvere, aspirapolvere con filtri assoluti, prodotti antiparassiti, spazzole e tanta pazienza.
Discorso a sè per il letto con coprimaterassi e copricuscini dalle fibre spesse, frequenti cambi e doppie federe
dovrebbero farci avere sogni un po’ migliori; cambiare
l’ aria prima di coricarsi vale come consiglio per tutti i
tipi di inquinamento indoor, dal radon alla formaldeide,
con qualche attenzione per i pollini.
E già! Ci sono anche i pollini che da marzo ad ottobre
inoltrato ci perseguitano in casa e fuori.
I pollini veicolano gli allergeni, proteine di difesa che le
piante producono quando sono attaccate dai loro parassiti o in situazioni di stress ambientale. Oggi questa produzione è più massiccia anche per via dell’aumento di
CO2 e, in generale, dello smog. Fenomeni a cui si affianca
l’innalzamento di un grado della “temperatura globale”.
E così le piante si adattano...(Continua)
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a) Scala aerea ad inclinazione variabile
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200Kg
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motorizzato
GRUPPO GVR– Gas, Vapore, Riscaldamento
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azionati a mano
4) Tubazioni contenenti gas vapori e liquidi
d) Ponti sospesi e relativi argani
e) Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne
f) Ascensori e montacarichi da cantiere
e) Idroestrattori a forza centrifuga
5) Generatori di calore con potenzialità
superiori a 116 KW
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ThyssenKrupp: sentenza non
risolutiva della Cassazione
Non vince nessuno: non viene riconosciuto il dolo, ma i sei
imputati sono tutti colpevoli. Le pene però saranno decise
in seguito.
a cura di
Massimiliano Quirico
È arrivata alle ore 23.20 del 24 aprile 2014, dopo quattro ore di Camera di Consiglio, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, presiedute da Giorgio Santacroce, relativa al
rogo del 6 dicembre 2007 all’acciaieria torinese ThyssenKrupp in cui morirono sette operai
che lavoravano sulla Linea 5: Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò, Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto Scola.
È
“La Suprema Corte ha
respinto l’ipotesi
di omicidio con dolo
eventuale a
carico dell’a.d. Harald
Espenhah...”
arrivata alle ore 23.20 del 24 aprile 2014, dopo
quattro ore di Camera di Consiglio, la sentenza
delle Sezioni Unite della Cassazione, presiedute
da Giorgio Santacroce, relativa al rogo del 6 dicembre
2007 all’acciaieria torinese ThyssenKrupp in cui morirono sette operai che lavoravano sulla Linea 5: Giuseppe
Demasi, Angelo Laurino, Rocco Marzo, Rosario Rodinò,
Bruno Santino, Antonio Schiavone e Roberto Scola.
La Suprema Corte ha respinto l’ipotesi di omicidio con
dolo eventuale a carico dell’a.d. Harald Espenhahn,
prospettata dal pool di magistrati guidati dal procuratore di Torino Raffaele Guariniello e accolta in primo
grado con la sentenza della Corte d’Appello di Torino
del 15 aprile 2011 (tesi poi respinta dalla Corte d’Assise
d’Appello di Torino il 28 febbraio 2013 e riproposta in
Cassazione).
La Cassazione ha però riconosciuto la responsabilità
di tutti i sei imputati: oltre all’a.d., dichiarato colpevole
di omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente, i
due componenti del Comitato Esecutivo - il “Board” Marco Pucci e Gerald Priegnitz, il dirigente responsabile
dell’Area Tecnica e della pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio delle acciaierie di
Terni e di Torino Daniele Moroni (unico imputato presente in giornata in aula, ma non al momento del verdetto), il direttore dello stabilimento torinese Raffaele
Salerno e Cosimo Cafueri, RSPP dell’acciaieria torinese
e per i giudici “dirigente di fatto” dell’area EAS (Ecologia,
Ambiente e Sicurezza)...(Continua)
La Parola al Legale
Gli obblighi dei lavoratori
Certificazione degli assiemi
Il lavoratore come parte attiva nella tutela della sicurezza
Direttiva ATEX 94/9/CE
a cura di
a cura di
Massimo Granchi e Christian Trinastich
Maurizio Cilione, LML Avvocati Associati
Recependo le sollecitazioni dei lettori, l’attenzione, in questa sede, cade sugli
obblighi dei lavoratori.
I
n generale, è opportuno ricordare che, oltre all’obbligazione principale di eseguire la prestazione lavorativa, sottostando, entro i limiti sanciti dalla legge e dai contratti collettivi, al
potere direttivo del datore di lavoro, al lavoratore compete anche l’adempimento ad altri obblighi, anch’essi espressamente previsti dal codice civile: si tratta, in particolare, degli obblighi di
diligenza, di obbedienza (entrambi disciplinati dall’art. 2104 c.c.) e di fedeltà (di cui all’art. 2105
c.c.). In merito al primo, il profilo problematico consiste nell’individuazione dell’estensione e del
grado di diligenza che il datore di lavoro è legittimato a pretendere. Secondo l’orientamento
ormai consolidato della giurisprudenza, il lavoratore è tenuto non solo ad eseguire la sua prestazione attenendosi ai canoni tecnici di esecuzione a regola d’arte, tenuto conto della natura
dell’attività (c.d. “diligenza in senso tecnico”), ma anche a compiere ogni operazione accessoria
finalizzata a garantire l’utilità della prestazione stessa per l’organizzazione aziendale.
Per quanto concerne l’obbligo di obbedienza, esso è adempiuto correttamente se il lavoratore
osserva puntualmente le disposizioni per l’esecuzione impartite dal datore di lavoro o dai suoi
collaboratori che siano a lui sovraordinati. È sempre fatto salvo, tuttavia, il diritto-dovere del
lavoratore di rifiutarsi di eseguire atti che siano vietati dalla legge.
In merito, infine, all’obbligo di fedeltà, l’art. 2105 c.c. lo individua in due distinti doveri, entrambi
di contenuto negativo: il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza (anche detto “di segretezza”). Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o
di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa...(Continua)
“...al
lavoratore compete
anche
l’adempimento
degli
obblighi
di diligenza,
di obbedienza
e di
fedeltà...”
La Direttiva Atex 94/9/CE, si applica agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Nella definizione di “apparecchi” sono
contemplati anche più apparecchi tra loro combinati, dunque gli assiemi. Nel presente articolo analizzeremo esattamente cosa si intende per apparecchi combinati, dunque per assiemi, e
constateremo come la Direttiva Atex si applica sempre, laddove l’assieme debba essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva, ma potrebbe cambiare il percorso di certificazione che deve adottare il Fabbricante di tale assieme.
L
a classificazione del luogo di installazione e utilizzo di un apparecchio spetta al cliente finale
secondo la valutazione del rischio esplosione da
analizzare, in Italia, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e richiesta dalla Direttiva Atex sociale 1999/92/CE. Il fabbricante di una attrezzatura idonea a poter essere utilizzata
in ambiente potenzialmente esplosivo deve certificare
il proprio prodotto in accordo alle richieste della Direttiva Atex 94/9/CE che prevede di poter certificare
il prodotto secondo diverse categorie di protezione.
Compito dell’utilizzatore è dunque quello di acquistare
sul mercato attrezzature che siano certificate CE Atex
secondo una precisa categoria di protezione conforme
alla zonizzazione effettuata, rispetto al rischio esplosione, nel proprio luogo di lavoro. La direttiva Atex 94/9/
CE parla di apparecchi e sistemi di protezione. Vediamo
nel dettaglio cosa si intende per queste due definizioni:
“Compito
dell’utilizzatore è
acquistare
sul mercato attrezzature
che siano
certificate CE Atex
secondo una
precisa categoria di
protezione...”
• apparecchi: “le macchine, i materiali, i dispositivi fissi e
mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati,
sono destinati alla produzione, al trasporto, al deposito,
alla misurazione, alla regolazione e alla conversione di
energia e al trattamento di materiale e che, per via delle
potenziali sorgenti di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare un’esplosione”.
• sistemi di protezione: “i dispositivi, incorporati negli
apparecchi o separati da essi, diversi componenti degli
apparecchi (di cui sopra), la cui funzione è arrestare le
esplosioni o circoscrivere la zona da esse colpita, se immessi separatamente sul mercato come sistemi con funzioni autonome”.
Senza soffermarci ulteriormente sulla definizione di “sistemi di protezione”, in quanto non è...(Continua)
Verifiche Elettriche
Lavorare in prossimità di una
linea elettrica
Nuova norma CEI 11-27 e corrispondenze con il D.Lgs n. 81/08
a cura di
Natale Zumbo, Ocert Srl
L’art. 82 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che disciplina i lavori sotto
tensione, stabilisce che:
“È vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei
casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto
dallo stato della tecnica”.
Tali lavori sono inoltre consentiti quando sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni, per le
quali si fa esplicito rinvio all’art. 82 del citato decreto, tendenti ovviamente a garantire la più
completa sicurezza degli operatori.
Lo stesso decreto, all’art. 83 relativo ai lavori in prossimità di parti attive, recita che:
“Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici
con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’ALLEGATO IX, salvo
che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle
pertinenti norme tecniche”.
E consultando l’allegato IX del testo unico sulla sicurezza si trova la tabella seguente che riporta
le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o
non sufficientemente protette da osservarsi, nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli
ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati,
nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche...(Continua)
Un (KV)
≤1
1 < Un ≤ 30
30 < Un ≤ 132
> 132
D (m)
3
3,5
5
7
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22 | Il Notiziario sulla Sicurezza | maggio - giugno 2014
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