ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. CIVININI” ALBINIA Distretto Scolastico n. 37 di Orbetello Tel. n. 0564/870157 Fax n. 0564/872061 Cod. fiscale n. 91011040531 E.mail: gric81600v@istruzione.it Pec : gric81600v@pec.it SitoWeb : www.icalbinia.it Prot.n. 3898/A32 Circolare N.1 Albinia, 01/09/2014 A TUTTI I DOCENTI AL PERSONALE ATA LORO SEDE OGGETTO: disposizioni per l’a.s. 2014/15 1. ASSENZE PER MALATTIA 1. L’assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve essere comunicata in Segreteria dalle ore 7,30 alle ore 8,00 anche nel caso di eventuale prosecuzione della stessa, indipendentemente dall’orario di servizio osservato nella giornata. 2. In applicazione del D.L.gvo 150/2009, che ha introdotto l’invio telematico, direttamente all’INPS, del certificato medico attestante l’assenza per malattia dei pubblici dipendenti, il personale è obbligato a comunicare al proprio medico, in caso di malattia, che lo stesso è dipendente della Pubblica Amministrazione ed il domicilio, se diverso da quello abituale. Non esiste, pertanto, l’obbligo di presentare certificazione medica cartacea al datore di lavoro. 3. L’istituzione scolastica ha l’obbligo di disporre, sin dal primo giorno e anche nel caso in cui l’assenza sia limitata ad un solo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il dipendente che durante l’assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all’amministrazione, deve darne immediata comunicazione, precisando l’indirizzo dove può essere reperito. 4. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all’amministrazione, in ciascun giorno, compresi i non lavorativi e festivi, secondo l’orario previsto dalle vigenti disposizioni. (fasce di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) 5. Per garantire la continuità della supplenza si prega di essere tempestivi nella richiesta di prolungamento. Gli insegnanti sono pregati di controllare accuratamente i documenti relativi alle assenze e avvisare subito la segreteria qualora si riscontrassero degli errori. 2. ASSENZE PER VISITE SPECIALISTICHE, TERAPIE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI 1. Nel caso di assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici, il dipendente può ricorrere, per la giustificazione dell’assenza, ai seguenti istituti: Permessi brevi,soggetti a recupero, nel caso in cui le assenze in questione non superino la metà dell’orario giornaliero e, comunque, per il personale docente siano di una o due ore. Permessi per documentati motivi personali. Assenza per malattia, giustificata mediante certificazione medica, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti. Ferie (di cui all’art.13,comma 9,CCNL 2007 prescindendo dalle condizioni previste da tali norme) 2. L’assenza può essere autorizzata solo a condizione che venga prodotta, contestualmente alla domanda, la documentazione comprovante l’impossibilità di effettuare la visita al di fuori dell’orario di servizio. 3. PERMESSI RETRIBUITI Al personale scolastico sono concessi, sulla base di idonea documentazione, i seguenti permessi retribuiti: 8 giorni complessivi per la partecipazione a concorsi ed esami, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio (personale a T.I.) 3 giorni per ogni evento luttuoso (perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica) 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali e familiari documentati, anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, vengono fruiti ulteriori sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica (personale a T.I.). 15 giorni consecutivi per matrimonio. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico. L’ aspettativa per motivi di famiglia, di studio e di ricerca, continua ad essere regolata dagli art. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10/01/1957 e delle leggi speciali che a tali norme si richiamano. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. 4. PERMESSI BREVI Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente, fino ad un massimo di due ore. I permessi brevi si riferiscono ad unità orarie di lezione. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere nel corso dell’anno scolastico, per il personale docente, il limite corrispondente al rispettivo orario settimanale di insegnamento e, per il personale ATA, le 36 ore. Entro due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. Per il personale docente, la concessione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio. La richiesta del permesso breve deve essere presentata anticipatamente in Segreteria. Sul sito web della scuola vi sono i modelli da utilizzare in caso di assenza o permesso. 5. DATI DEL PERSONALE Tutto il personale dovrà comunicare per iscritto eventuali variazioni relative a: indirizzo, numero telefono, titoli di studio conseguiti, stato di famiglia, coordinate bancarie ed ogni altra notizia utile per la corretta gestione amministrativa. 6. DIVIETO DI ACCESSO N.B. E’ fatto divieto agli estranei di accedere all’edificio scolastico, durante le ore di lezione, senza l’autorizzazione del dirigente scolastico o altra persona da lui delegata. I genitori degli alunni non possono intrattenersi con gli insegnanti prima o durante le lezioni salvo che per ragioni urgenti e per espresso invito da parte degli insegnanti. Sono vietate, all’interno della scuola, iniziative commerciali private che riguardano alunni e insegnanti. 7. OBBLIGO DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI Si ricorda che l’ “affidamento” degli alunni alle Istituzioni Scolastiche, da parte dei genitori,è un principio giuridico che fa sorgere la responsabilità civile e penale. Essa permane fino al momento in cui la Scuola non provvede ad affidare nuovamente il minore agli esercenti la potestà parentale o a persona maggiorenne da questi appositamente delegata e conosciuta alla scuola. Ne deriva l’esigenza di svolgere un’accurata vigilanza da parte di tutto il personale della scuola. Il personale docente, la cui responsabilità è disciplinata in via generale dall’art. 2048 del Codice Civile da coordinarsi con il disposto dell’art. 2047 del C.C. stesso, ha infatti fra gli obblighi di servizio previsti dal C.C.N.L. all’art. 29 quello di vigilare sugli allievi anche cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, oltre ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. L’obbligo di vigilanza, che impone di adottare in via preventiva tutte quelle misure idonee ad evitare ogni danno prevenibile, ha rilevato primario rispetto agli altri obblighi di servizio e si estende a tutto il tempo in cui gli allievi vengono a trovarsi legittimamente all’interno del territorio scolastico anche oltre l’orario delle lezioni. I collaboratori scolastici hanno compiti di accoglienza e sorveglianza sugli allievi all’interno del territorio scolastico anche nei periodi antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche, oltre che durante la ricreazione. La responsabilità del minore affidato all’Istituzione scolastica viene meno soltanto all’atto del riaffidamento di questi agli esercenti la potestà parentale o a persona maggiorenne delegata da questi e conosciuta alla scuola. Per assicurare l’accoglienza, la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, la permanenza nelle scuole e durante l’uscita valgono inoltre le seguenti norme estratte dal Regolamento del Consiglio di istituto e dell’art. 29 del CCNL: a) Gli insegnanti son tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi; b) Durante l’intervallo delle lezioni, che è di norma di 10 minuti, l’insegnante di classe vigila sul comportamento degli alunni anche al fine di evitare che si arrechi danno a persone o cose; c) L’obbligo di vigilanza si estende anche al momento della mensa e a qualunque altra attività; d) L’alunno potrà ritardare l’arrivo a scuola solo se accompagnato da uno dei genitori e/o da chi ne fa legalmente le veci o da persona maggiorenne, nota all’insegnante, che abbia avuto da uno dei genitori una delega in tal senso, da conservare agli atti della scuola, provvedendo alla compilazione dell’apposito modulo per l’entrata posticipata; e) Gli alunni in ritardo giustificato sono ammessi in classe; in caso di ritardo ingiustificato, l’insegnante ammette comunque l’alunno in classe e segnala alle famiglie l’impegno a rispettare l’orario; è da evitare in modo assoluto la non accettazione e il conseguente rinvio a casa degli alunni che per dimenticanza o per altri motivi si presentino a scuola senza giustificazione; f) L’alunno potrà lasciare la scuola prima del termine delle attività didattiche o al termine delle lezioni solo se accompagnato dagli esercenti la potestà parentale o da persona maggiorenne conosciuta alla scuola, che abbia avuto da uno dei genitori una delega in tal senso, da conservare agli atti della scuola, provvedendo alla compilazione dell’apposito modulo per l’uscita anticipata; g) Gli alunni trasportati, a carico dell’Ente Locale, saranno affidati al personale a ciò preposto, accompagnati dai collaboratori scolastici se l’uscita è antecedente all’orario di uscita del plesso scolastico, dai docenti se al termine delle lezioni; h) Nel caso di famiglie separate o divorziate, il genitore affidatario del bambino comunicherà in direzione, con dichiarazione scritta, le modalità di comportamento che la scuola dovrà adottare nei confronti dell’altro genitore; i) In attesa dell’insegnante supplente, in caso di assenza del titolare, gli alunni sono affidati alla vigilanza dei collaboratori scolastici e/o degli insegnanti del plesso; j) La frequenza degli alunni a scuola è obbligatoria, pertanto tutte le assenze devono essere giustificate dalle famiglie; solo per le assenze dovute a malattia che si protraggono oltre i cinque giorni è necessario il certificato medico; k) In caso di assenza che si prolunghi oltre il quinto giorno, l’insegnante si mette, possibilmente, in contatto con la famiglia per conoscerne i motivi; in mancanza di elementi giustificativi l’assenza deve essere segnalata in direzione; l) Nel caso l’alunno dovesse manifestare sintomi febbrili o altre situazioni anomale, l’insegnante ricorrerà in primo luogo ad avvertire la famiglia; qualora ce ne sia urgente necessità, non avendo rintracciato alcun componente familiare, ricorrerà al medico curante dell’alunno, o ad altro medico, o al pronto soccorso; m) Per poter fronteggiare al meglio eventuali malori dei bambini, nel rispetto della riservatezza dell’informazione, si suggerisce alle famiglie di comunicare alla scuola eventuali malattie dei propri figli. 8. ANAGRAFE I docenti controlleranno che gli alunni presenti in classe corrispondano all’elenco trasmesso dall’Ufficio e segnaleranno tempestivamente eventuali variazioni o casi di alunni inadempienti. Il registro di classe, i registri personali degli insegnanti, compilati in ogni sua parte dovranno essere tenuti con cura. I documenti scolastici non devono uscire, neanche temporaneamente, dalla sede scolastica. Si ricordano a tutti gli insegnanti gli obblighi derivanti dalla legge sulla privacy come da incarico che verrà trasmesso. 9. INFORTUNI AGLI ALUNNI In caso di incidente ad un alunno in orario scolastico, il docente responsabile in quel momento dell’alunno inoltrerà il giorno stesso circostanziata dichiarazione in Direzione. La dichiarazione dovrà contenere: Cognome e nome dell’alunno e classe di appartenenza Data, ora, luogo in cui si è verificato l’evento Descrizione della dinamica dell’infortunio e relative conseguenze Prime cure prestate, dove, da chi, quando. Se, in seguito ad incidente di un alunno, i genitori intendono presentare la denuncia all’assicurazione, la stessa dovrà essere firmata dai genitori presso gli uffici di segreteria. Si ricorda che è vietato far uscire dall’aula gli alunni come misura disciplinare, non solo per la discutibilità della scelta, ma soprattutto in relazione alle conseguenze civili, disciplinari e penali in cui l’insegnante potrebbe incorrere, con l’accusa di incustodia di minore a lui affidato, qualora l’alunno mandato fuori dall’aula dovesse farsi male o procurare danni ad altri e a cose. 10. RITARDO DOCENTI Il rispetto dell’orario di lavoro è un preciso dovere del docente a cui non è consentito sottrarsi. Qualora, per cause di forza maggiore, l’insegnante incorresse in un ritardo è tenuto ad avvisare tempestivamente la Scuola affinchè si provveda alla vigilanza degli alunni. 11. VARIE Le circolari, le convocazioni degli organi collegiali, le comunicazioni varie verranno inviate agli interessati prioritariamente via email e, qualora necessario, in formato cartaceo, per la firma di presa visione o, quando richiesto, per adesione. Copie del foglio delle firme dovrà essere trasmesso in direzione in tempi brevi, a cura dei collaboratori/coordinatori di plesso. Il personale ATA e i docenti sono pregati di segnalare tempestivamente in Segreteria guasti, manutenzioni, lavori da fare, rotture etc……Preso atto della consistente riduzione di organico del personale ATA, delle difficoltà oggettive dello stesso personale a svolgere le ordinarie mansioni, si chiede a tutto il personale scolastico massima collaborazione nella cura e gestione ordinata delle classi. A tal fine appare necessario, anche se con rammarico, poiché la scuola rappresenta in alcuni contesti l’unico centro di aggregazione per gli alunni, evitare vere e proprie feste di compleanno durante lo svolgimento dell’attività didattica. Si invita tutto il personale in indirizzo a firmare la presente circolare per presa visione Il Dirigente Scolastico (Dott.ssa Roberta Capitini)
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