Lingua e diritto nella Carta europea delle lingue

A
Mariangela Coppolella
Lingua e diritto nella Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie
Un’analisi linguistico–comparativa
tra la redazione inglese, italiana e spagnola
Prefazione di
Carlo Consani
Copyright © MMXIV
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I edizione: giugno 
Ai miei genitori
Indice
11
Prefazione
15
Introduzione
19
Capitolo I
Il linguaggio e il testo giuridico
1. I rapporti tra lingua e diritto, 19 – 2. Il linguaggio giuridico, 22 – 3. Il testo giuridico, 28 – 4. I linguaggi giuridici
in esame, 31 – 5. Il testo giuridico in esame: la Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie, 38
43
Capitolo II
Analisi linguistico-comparativa tra la redazione
inglese, italiana e spagnola della Carta Europea
delle Lingue Regionali o Minoritarie
1. Analisi linguistico-comparativa, 43 – 2. Peculiarità della
macrostruttura testuale, 46 – 3. Peculiarità della microstruttura testuale, 62 – 3.1. Analisi morfologica, 62 – 3.1.1. Aggettivo, 63 – 3.1.1.1. Aggettivi determinativi, 63 – 3.1.1.2.
Determinativi, 64 – 3.1.1.3. Indefiniti, 69 – 3.1.1.4. Possessivi, 74 – 3.1.1.2. Aggettivi qualificativi, 77 – 3.1.1.2.1.
Ordine modificatore-testa, 85 – 3.1.1.2.2. Ordine testamodificatore, 86 – 3.1.2. Articolo, 87 – 3.1.2.1. Articolo
determinativo e indeterminativo, 88 – 3.1.2.2 Articolo zero,
8 Indice
91 – 3.1.3. Avverbio, 96 – 3.1.3.1. Avverbi di luogo, 97 –
3.1.3.2. Avverbi di modo, 101 – 3.1.3.3. Avverbi di tempo,
105 – 3.1.3.4. Avverbiale strumentale, 108 – 3.1.4. Congiunzione, 111 – 3.1.5. Nomi, 115 – 3.1.5.1. Accumuli nominali, 115 – 3.1.5.2. Nominalizzazione, 117 – 3.1.6. Preposizione, 126 – 3.1.6.1. Preposizioni semplici, 126 –
3.1.6.2. Locuzioni preposizionali, 127 – 3.1.7. Pronome,
130 – 3.1.7.1. Pronomi dimostrativi, 131 – 3.1.7.2. Pronomi indefiniti, 132 – 3.1.7.3. Pronomi personali, 132 –
3.1.7.4. Pronomi relativi, 135 – 3.1.8. Verbo, 137 – 3.1.8.1.
I valori delle forme verbali, 137 – 3.1.8.1.1. Forme verbali
con valore deontico, 138 – 3.1.8.1.2. Forme verbali con valore epistemico, 146 – 3.1.8.1.3. Forme verbali con valore
performativo, 153 – 3.1.8.2. Espressione della temporalità,
157 – 3.1.8.2.1. Espressione della temporalità nella formula
di promulgazione e di sottoscrizione, 157 – 3.1.8.2.2.
Espressione dell’anteriorità, 158 – 3.1.8.2.3. Espressione
della posteriorità, 161 – 3.1.8.3. Diatesi, 166 – 3.2. Analisi
lessicale, 178 – 3.2.1. Acronimi, 178 – 3.2.2. Forestierismi,
179 – 3.2.2.1. Latinismi, 179 – 3.2.2.2. Francesismi, 180 –
3.2.3. Errori, 181 – 3.2.4. Forma singolare e plurale, 181 –
3.2.5. Tecnicismi, 182 – 3.2.6. Trasposizione, 186 – 3.3.
Analisi ortografica, 188 – 3.3.1. Carattere maiuscolo e minuscolo, 188 – 3.3.2. Punteggiatura, 194 – 3.4. Analisi semantica, 198 – 3.4.1. Ambiguità di significato, 198 – 3.4.2.
Isotopia semantica, 202 – 3.4.3. Ruoli semantici, 203 – 3.5.
Analisi sintattica, 206 – 3.5.1. Tematizzazione, 206 – 3.5.2.
Ordine dei costituenti, 208 – 3.5.3. Paratassi e Ipotassi, 219
– 3.5.3.1. Proposizioni principali, 219 – 3.5.3.2. Proposizioni subordinate, 225 – 3.6. Analisi stilistica, 233 – 3.6.1.
Costrutti impersonali, 235 – 3.6.2. Deissi testuale, 235 –
3.6.3. Determinanti formali, 236 – 3. 6.4. Forme arcaicizzanti, 240 – 3.6.5. Ripetizioni, 241 – 3.6.6. Stilemi, 242
245
Capitolo III
Considerazioni conclusive
255
Bibliografia
275
Sitografia
Indice 9
277
Iconografia
Prefazione
Le relazioni che intercorrono fra diritto e lingua sono
ben note: qualsiasi tradizione giuridica consolidata conosce anche una microlingua specialistica in grado di codificare con la massima efficacia e chiarezza principi e prescrizioni di volta in volta oggetto dell'atto giuridico.
Giuristi e linguisti, così, sono in qualche modo obbligati – ciascuno dal proprio ambito di competenze – ad una
collaborazione stretta e continua di carattere pratico ed utilitaristico; non solo: tale frequentazione ha rappresentato
la base sulla quale si è sviluppato un fertile terreno di ricerca in molteplici direzioni.
Da una parte, infatti, i linguisti hanno accentuato il loro
interesse per un'analisi delle caratteristiche del linguaggio
giuridico sia sul piano formale sia in prospettiva pragmatica.
Dall'altra parte, soprattutto nell'ambito del linguaggio
giuridico italiano, tradizionalmente caratterizzato da una
notevole divergenza rispetto alla lingua comune, ci si è
posti il problema di individuare le modalità per rendere tale linguaggio disponibile ed efficace non solo per gli addetti ai lavori, ma anche per fasce il più possibile ampie
della popolazione.
12 Prefazione
In una diversa prospettiva, internazionale e comparata,
come quella che caratterizza l'attività normativa dell'Unione europea, un aspetto che si ripropone con rinnovata attualità è quello di assicurare la corrispondenza esatta di un
determinato testo normativo in tutte le lingue ufficiali
dell'Unione.
L’equivalenza traduttologica tra redazioni in lingue diverse di un medesimo testo giuridico è complessa e difficile da raggiungere, in quanto tale obiettivo si scontra non
solo con le diversità strutturali delle lingue interessate, ma
anche con le diverse tradizioni culturali, storiche e giuridiche di ciascun paese.
In questa prospettiva teorica, il presente lavoro, che
rappresenta la rielaborazione di una tesi dottorale discussa
nel 2013 presso l'Ateneo di Chieti e Pescara, offre la possibilità di riflettere sulle risorse linguistiche a cui la lingua
inglese, italiana e spagnola attingono per codificare un
medesimo discorso giuridico di carattere normativo, nella
fattispecie la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.
Partendo da una premessa teorica sui rapporti che intercorrono tra lingua e diritto, e sulle peculiarità del linguaggio e del testo giuridico in genere, lo studio presenta
un’analisi della macrostruttura e della microstruttura testuale del testo oggetto di studio, rendendo conto in maniera puntuale dei differenti espedienti strutturali e pragmatici impiegati dalle tre lingue per esprimere un medesimo testo di partenza.
L'analisi mostra come, nonostante le distanze strutturali
dei tre sistemi linguistici coinvolti e la diversità dei rispettivi sistemi giuridici di riferimento, le tre versioni della
Carta raggiungano un notevole grado di equivalenza traduttiva.
Prefazione
Pescara, giugno 2014
Carlo Consani
13
Introduzione
Il presente studio affronta un’analisi linguisticocomparativa tra la redazione inglese, italiana e spagnola
della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie,
un trattato del Consiglio d’Europa che ha lo scopo di proteggere e promuovere le lingue storiche regionali e di minoranza.
Il lavoro è svolto secondo l’approccio proprio della linguistica testuale e, in particolare, della linguistica giuridica
nella prospettiva di rilevare le peculiarità linguistiche,
pragmatiche e comunicative del linguaggio giuridico inglese, italiano e spagnolo.
Oggetto di studio sono, primariamente, i tre testi sopramenzionati e, secondariamente, la redazione francese
dato che da un attento esame è emerso che è il testo di partenza di quella italiana e spagnola.
L’ipotesi di lavoro è che ad una conformità dell’assetto
testuale tra la redazione inglese, italiana e spagnola della
Carta, in quanto appartengono ad una tipologia testuale
specifica che va sotto la denominazione di testo normativo
e, per di più, riguardano uno stesso trattato, corrisponda
una difformità tra le caratteristiche linguistiche dei relativi
linguaggi giuridici, in quanto questi riflettono le tradizioni
culturali, giuridiche, linguistiche e storiche dello Stato di
16 Introduzione
appartenenza; in altre parole, si intende mostrare che i diversi linguaggi giuridici impiegano microstrutture testuali
differenti nel produrre una medesima macrostruttura testuale.
Il tipo di testo giuridico da analizzare è stato scelto considerando la sua equiparabilità tra Stati differenti e, in questa prospettiva, i trattati del Consiglio d’Europa sono adatti per un’analisi linguistico-comparativa poiché mantengono l’assetto testuale nella loro redazione nelle diverse
lingue. Ancora più in dettaglio, la scelta di analizzare redazioni di un unico trattato è motivata dalla volontà di
svolgere un’analisi di tipo qualitativo, mentre la scelta della Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie è
motivata dalla volontà di optare per un testo normativo
che tratti un argomento che ha a che fare con tematiche
specificamente attinenti alla linguistica e alla sociolinguistica.
La preferenza per le versioni del testo in inglese, italiano e spagnolo permette di confrontare lingue sia appartenenti a gruppi linguistici diversi, nella fattispecie una lingua germanica e lingue romanze, sia che fanno riferimento
a Stati con tradizioni giuridiche dissimili, la Gran Bretagna appartiene alla tradizione della Common Law mentre
l’Italia e la Spagna appartengono alla tradizione della Civil
Law.
L'analisi è articolata in tre capitoli. Il primo capitolo
fornisce le basi teoriche, in quanto disamina i rapporti che
intercorrono tra la lingua e il diritto, le caratteristiche linguistiche del linguaggio giuridico e quelle denotative del
linguaggio giuridico inglese, italiano e spagnolo, e definisce la tipologia testuale del testo giuridico e il testo normativo oggetto di studio.
Il secondo capitolo è incentrato sull’analisi linguisticocomparativa delle diverse redazioni della Carta per mette-
Introduzione
17
re in evidenza le affinità e le divergenze nell’impiego di
determinati elementi o fenomeni linguistici. La valutazione del grado di frequenza di un elemento o di un fenomeno linguistico si è avvalsa dell’utilizzo del software “Antconc” versione 3.2.4 w, uno strumento della linguistica dei
corpora, e della funzionalità “Trova” di Word, oltre ad un
lavoro svolto personalmente di verifica e conteggio delle
occorrenze.
Infine, il terzo capitolo riprende in maniera sintetica e
in prospettiva comparativa i risultati dello studio condotto.
Capitolo I
Il linguaggio e il testo giuridico
1. I rapporti tra lingua e diritto
La lingua e il diritto si mostrano, in apparenza, come
delle entità pienamente indipendenti tra loro ma, in concreto, presentano molteplici fattori che favoriscono
l’instaurarsi di una rete di relazioni reciproche. Gli studiosi della lingua e gli studiosi del diritto hanno rilevato ed
esaminato i rapporti che intercorrono tra la lingua e il diritto, adottando approcci differenti.
I linguisti hanno evidenziato le relazioni della lingua
con il diritto, mostrando che entrambi sono dei sistemi
fondati su regole.1
«Il diritto (o meglio: un determinato istituto giuridico) si presenta come un corpo di regole, cioè di volontà, […] avente una
propria realtà ed una propria autonomia nei confronti delle volontà e delle coscienze dei singoli; un corpo di regole, di volontà non già in atto, ma in potenza, ossia in agguato all’azione del
soggetto che ne produrrà l’attuazione specifica. Così nella lingua: un complesso di mezzi espressivi e comunicativi (di se1
G. NENCIONI, Idealismo e realismo nella scienza del linguaggio, La
Nuova Italia, Firenze 1946; G. DEVOTO, “Ius. Di là dalla grammatica”, in
Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1948, pp. 414–418.
20 Capitolo I
mantemi, di fonemi, di forme, di sintagmi, di possibilità verbali) è presente, come sistema potenziale, nella coscienza
dell’individuo, pronto a passare all’atto quando sorga in lui il
bisogno di parlare». 2
I giuristi, d'altra parte, hanno evidenziato le relazioni
del diritto con la lingua, sottolineando soprattutto le affinità riguardo il modo in cui i due ambiti sono nati e in cui si
sono sviluppati: il diritto non è semplicemente un prodotto
del legislatore ma, come la lingua, si forma spontaneamente nella coscienza del popolo; così, se il diritto e la lingua
si formano spontaneamente, la loro evoluzione è frutto di
un’elaborazione teorica compiuta, rispettivamente, dai
giuristi e dai grammatici.3
Anche la filosofia analitica del diritto si è interessata
delle relazioni tra lingua e diritto: secondo i filosofi Bobbio, Oppenheim e Scarpelli il diritto è «un testo, un insieme di enunciati, che costituiscono il linguaggio-oggetto di
quel metalinguaggio che è la scienza giuridica».4
I rapporti che intercorrono tra la lingua e il diritto sono
efficacemente riassunti da Mantovani secondo le categorie
dei parallelismi e delle interferenze.5 I parallelismi tra lingua e diritto sono sia funzionali, in quanto entrambi favoriscono l’instaurarsi di legami tra persone, 6 sia strutturali,
2
G. NENCIONI, Op. cit., 1946, p. 169.
Citato da P. DI LUCIA, “Introduzione”, a cura DI U. SCARPELLI, P. DI LUCIA, Il linguaggio del diritto, LED, Milano 1994, pp. 11–13.
4
Ivi, p. 16.
5
D. MANTOVANI, “Lingua e diritto. Prospettive di ricerca fra sociolinguistica e pragmatica”, a cura di G. GARZONE, F. SANTULLI, Il Linguaggio
giuridico. Prospettive interdisciplinari, Associazione Italiana Giuristi di
Impresa, Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 18.
6
Mantovani afferma che il parallelismo funzionale tra lingua e diritto è
stato sottolineato nell’antichità da Cicerone: «… cives … Romanos, qui et
sermoni set iuris et multarum rerum societate iuncti sunt», in Cicerone,
Verrem, II, 5.167; ibidem.
3