Circolare n°15 del 11/03/2014 INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE: PROROGATO AL 31.01.2017 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE L’indennizzo per la rottamazione delle licenze viene concesso fino al 31.12.2016 agli operatori del settore commerciale e turistico che cessano l’attività nei 3 anni precedenti il pensionamento di vecchiaia nel periodo 01.01.2012 – 31.12.2016. L'art. 1 comma 490, della Legge di Stabilità 2014, ha previsto che l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale può essere concesso per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2016 a coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 28 marzo 1996, n. 207. L'indennizzo è: • incompatibile con qualsiasi attività di lavoro sia dipendente sia autonoma; • compatibile con altri trattamenti pensionistici di cui il richiedete è titolare, sia diretti sia indiretti (Circ. 20 del 21 gennaio 2002). DESTINATARI Possono chiedere l'indennizzo : • i titolari o coadiutori di attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • i titolari o coadiutori di attività commerciale su aree pubbliche; • gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; • gli agenti e rappresentanti di commercio (Circ. 39 del 18 febbraio 1998). REQUISITI L'indennizzo può essere corrisposto se il richiedente: • ha compiuto 62 anni di età, se uomo, o 57 anni di età, se donna; • è iscritto, al momento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, come titolare o coadiutore, nella Gestione speciale commercianti. p.zza Regina Margherita 7, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it DOMANDA La domanda deve essere presentata, entro il 31.1.2017, presso la sede Inps territorialmente competente per residenza, utilizzando il modulo appositamente predisposto (Mod. IND COM/207-448). IMPORTO È pari al trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla gestione commercianti. Con le stessa modalità previste per la generalità dei trattamenti pensionistici, l'indennizzo è: • assoggettato a tassazione (Circ. 8 del 14.gennaio 1999); • pagato all'avente diritto. Tale importo è erogato: • mensilmente, secondo la cadenza prevista per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali; • dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; • anche ai soggetti già titolari di trattamenti pensionistici. CESSAZIONE DELL’INDENNIZZO L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario: • compie 65 anni di età se uomo, 60 anni se donna; • abbia ripreso un'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato. Si ricorda che la ripresa dell'attività deve essere comunicata all'INPS entro 30 giorni dall'evento. COPERTURA FINANZIARIA Il finanziamento dell’agevolazione avviene, fino al 31 dicembre 2018, attraverso l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva da parte degli iscritti alla gestione IVS commercianti, che è stata fissata nella misura dello 0,09%. p.zza Regina Margherita 7, 73037 Poggiardo (Le) - Tel. 0836.901766 Fax 0836.904366 postmaster@studiocarlucciocirchetta.it www.studiocarlucciocirchetta.it
© Copyright 2024 Paperzz