A E S S E I N F O R MA N u m e r osei sei Numero G i u g n o 2 0 Giugno 20141 4 a n n oVII VII anno AESSE INFORMA Incentivi alle imprese, oltre 23mila domande per i 307 milioni del bando Isi Notizie di rilievo: • Incentivi alle imprese, oltre 23mila domande per i 307 milioni del bando Isi; • L’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; • Lavoratori, preposti e dirigenti: le novità nella formazione; • La direzione centrale dei VVF sugli impianti termici a gas; • Interpello: è sanzionabile la mancata vidimazione del registro infortuni?; • Responsabilità del datore e ritmi di lavoro del lavoratore; • L’articolo 2087 del codice civile e gli obblighi del datore di lavoro. Ieri pomeriggio si è svolta la seconda fase della procedura telematica per l’assegnazione dei finanziamenti a fondo perduto dell'Inail a sostegno di interventi che migliorano le condizioni di salute e sicurezza sul lavoro. En t ro i l 4 g i ug no la pubblicazione degli elenchi con l’indicazione dei progetti ammessi al contributo. Sono più di 23mila le aziende che tra le ore 16 e le 16,30 di ieri hanno partecipato alla seconda fase della procedura telematica per l’assegnazione degli oltre 307 milioni di euro a fondo perduto messi a disposizione dall’Inail con il bando Isi 2013 per la realizzazione di interventi di prevenzione, l’adozione di modelli organizzativi orientati alla sicurezza e la sostituzione o l’adeguamento delle attrezzature di lavoro. I fondi distribuiti fino a esaurimento dei budget regionali. Nei 30 minuti di apertura dello sportello virtuale circa l’80% delle 29mila aziende che avevano inserito i propri progetti online nel corso della prima fase – che si è svolta nel periodo compreso tra il 21 gennaio e l’8 aprile – si sono collegate di nuovo al portale dell’Istituto per inviare il codice identificativo attribuito alla loro domanda. Anche quest’anno, infatti, i fondi stanziati dal bando Isi, che in questa difficile congiuntura economica si conferma un importante strumento di sostegno economico alle imprese, saranno assegnati rispettando la priorità cronologica di arrivo del codice, fino all’e sa urime nt o d e l b ud ge t assegnato a ogni regione, che tiene conto del numero complessivo dei lavoratori e dell’indice di gravità degli infortuni rilevato sul territorio. Un mese di tempo per trasmettere tutta la documentazione. Gli elenchi cronologici comprensivi di tutte le domande inoltrate ieri, con l’indicazione di quelle collocate in posizione utile per l’accesso al contributo – cumulabile anche con i benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, come quelli gestiti dal Fondo di garanzia delle piccole e medie imprese e da Ismea – saranno pubblicati entro il 4 giugno nella sezione “Incentivi per la sicurezza”. Le imprese avranno poi un mese di tempo per trasmettere all’Inail tutta la documentazione prevista utilizzando la posta elettronica certificata e, in caso d i co n f e r m a d e l l’ a m m i ss i o n e all’incentivo, dovranno realizzare e rendicontare il progetto entro un anno. I costi coperti fino al 65% fino a un massimo di 130mila euro. L’ultimo bando Isi, rivolto alle aziende, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, ha innalzato del 15% la copertura dei costi ammissibile per ciascun progetto, dal 50% al 65%, per un importo compreso tra un minimo di cinquemila euro e un massimo di 130mila (100mila nel 2012). Il limite minimo di spesa non è invece previsto per le imprese fino a 50 lavoratori che abbiano presentato progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale. Nel bando è stato inoltre introdotto un nuovo asse di finanziamento, con fondi trasferiti dal Ministero (segue in II° pagina) L’aggiornamento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), istituita ufficialmente col D.Lgs. 626/1994 e rafforzata con il D.Lgs. 81, è di estrema importanza per una reale tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. La sua funzione è quella di collaborare alla gestione della sicurezza facendosi anche portatore delle istanze dei lavoratori. Il ruolo del RLS non è semplice. È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva. È consultato anche in relazione alla designazione di varie figure aziendali e in merito all’organizzazione della formazione. Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati. Promuove l’elaborazione e l’attuazione di misure di prevenzione idonee, formula osservazioni e può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione dai rischi adottati non siano sufficienti a garantire sicurezza. È evidente che per una funzione così ricca di potenzialità è necessaria non solo una idonea e particolare formazione, ma anche un continuo aggiornamento relativo alla evoluzione della normativa e delle metodologie di prevenzione come richiesto espressamente dall’art. 37 del D.Lgs. 81. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha dunque un obbligo di aggiornamento periodico con cadenza annuale (tenendo come riferimento la data di rilascio dell’attestato di formazione del corso iniziale da 32 ore) la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori o a 8 ore annue per RLS di aziende oltre i 50 dipendenti. Benché il corso di aggiornamento RLS non sia obbligatorio, è comunque consigliato anche per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori alla luce delle recenti disposizioni normative emanate dal Ministero del lavoro secondo cui la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o l'insorgenza di nuovi rischi. Nei corsi di aggiornamento vengono affrontati i seguenti argomenti: - Il quadro normativo in materia di sicurezza sul lavoro - Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; - Principi giuridici della sicurezza e salute sul lavoro - La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: misure di prevenzione e protezione; - Emergenza e piano di evacuazione in azienda - Misure di prevenzione e protezione per la gestione dell'emergenza; - Definizione e individuazione dei fattori di rischio - La consapevolezza del rischio; - Il rischio rumore - Misure di prevenzione e protezione dall'esposizione al rumore; - Vibrazioni meccaniche - Misure di prevenzione e protezione dal rischio vibrazioni meccaniche; - Senso, ruoli e principi nella formazione degli adulti lavoratori - I principi dell'andragogia; - I rischi psicosociali all’interno delle organizzazioni - Psicologia, lavoro e sicurezza. Pagina 2 AESSE INFORMA Segue dalla I° pagina. del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti di sostituzione o adeguamento delle attrezzature messe in servizio prima del 21 settembre 1996. È la tranche più consistente di uno stanziamento da 800 milioni. I 307 milioni assegnati attraverso la procedura a sportello di ieri pomeriggio rappresentano la quarta e più consistente tranche di uno Numero sei stanziamento complessivo pari a circa 800 milioni di euro, che l’Inail ha messo a disposizione del sistema produttivo italiano a partire dal 2010 e che comprende anche gli 80 milioni destinati nel 2012 agli interventi per la messa in sicurezza di fabbriche e capannoni nelle aree d e l l ’E m il ia R o m a g n a , d e l la Lombardia e del Veneto colpite dal terremoto. Seguiteci anche su Facebook, Twitter e YouTube - Confcooperative di Cuneo ha partecipato al Bando ISI con esiti positivi. A breve si riceverà dall’INAIL la conferma del finanziamento attribuito. Lavoratori, preposti e dirigenti: la novità nella formazione. In quest’articolo si approfondisce la formazione di lavoratori: successivamente si affronterà quella rivolta ai preposti e ai dirigenti. Intanto va ricordato che la formazione è una importante “misura di sicurezza” che svolge una funzione essenziale nel controllo dei rischi lavorativi, è necessario quindi come Aesse Servizi che se ne ricordi periodicamente le novità, e i principali aspetti normativi e qualitativi. Per farlo utilizziamo un articolo di Punto Sicuro pubblicato il 30 maggio che prende in considerazione una relazione presentata ad un seminario che si è svolto il 20 febbraio 2014 e organizzato dalla Regione Toscana.. L’intervento “Accordi Stato Regioni FORMAZIONE in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro”, a cura di Amerigo Bianchi è partito dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/11 che, come è noto, disciplina i processi formativi, ai sensi dell'art. 37, co. 2, del D. Lgs. 81 per quanto attiene a durata (ore minime), contenuti (minimi) e modalità (organizzazione, metodologia, attestati) con riferimento alla formazione obbligatoria (percorsi “base” e aggiornamento) di lavoratrici e lavoratori. (...). Si precisa ancora che i contenuti dell’accordo sono validi anche per la formazione facoltativa dei soggetti di cui all’art. 21, co. 1, del D.lgs 81 (imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti) (segue in ultima pagina) La Direzione centrale dei VVF sugli impianti termici a gas. La vignetta di PuntoSicuro: Elettricità Circolare n. 6181 del 08 maggio 2014. D.M. 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi"- Indicazioni applicative . Il 12 aprile 1996 un Dm ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. Da allora sono trascorsi molti anni e nel frattempo “si è registrata una significativa evoluzione tecnologica nel settore” tant’è che se ne avverte la necessità di avviare l’aggiornamento della regola tecnica. La premessa è servita alla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, area prevenzioni incendi del Dipartimento dei Vigili del fuoco, per presentare una circolare sull’argomento, inviata in questi giorni alle proprie sedi territoriali. Nel documento si ricorda che l’impianto interno di adduzione del gas (Lett. h dell’allegato al DM 12/04/96): è soggetto alle procedure del decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 22/01/08 n. 37 (Regolamento … per il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici); - deve essere progettato e realizzato a regola dell’arte; - può essere conforme a norme di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario (ad esempio norme Uni En) che a livello nazionale dall’Ente di Unificazione Italiano (norme Uni). Così, l’applicazione di questa norma- tiva nazionale e comunitaria consente agli operatori del settore di agire in armonia con l’evoluzione tecnologica in merito alla progettazione, alla costruzione e all’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. La circolare dei Vvf segnala anche la: a) la norma Uni 11528 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW” (emanata nello scorso febbraio); b) la norma Uni 8723:2010 ”Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicurezza”; che per la Direzione centrale dei Vigili del fuoco, “ben rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei rispettivi aspetti impiantistici, individuandone la regola dell’arte”. Interpello: è sanzionabile la mancata vidimazione del registro infortuni? Un interpello risponde al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81. Il SINP e le modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni. L’ultimo interpello pubblicato nel mese di marzo 2014 riguarda un altro chiarimento reso necessario dal ritardo accumulato dal legislatore in uno dei decreti più annunciati e promessi da vari dirigenti ministeriali, ma mai realizzati. Stiamo parlando evidentemente del decreto ministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del SINP. In effetti con il nuovo decreto verranno meno le disposizioni relative al registro infortuni. Però qualcuno si è chiesto, se nel passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81 che all’art. 8 istituisce il SINP, si applichino o meno le sanzioni per mancata vidimazione del registro. Per rispondere al quesito è stato pubblicato l’Interpello n. 9/2014 avente per oggetto “risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81” e la Commissione fa alcune premesse normative. Innanzitutto si premette che l'art. 53, co. 6, del D.Lgs. n. 81 prevede che “fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'art. 8 co. 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”. Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni. In attesa dunque dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, co. 4, D.Lgs. 81) istitutivo del SINP che “disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie”, la Commissione Interpelli dichiara che “sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso”. In particolare il registro deve essere redatto “conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro”. E in definitiva la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni “comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa” prevista dall’art. 89, co. 3, del D.Lgs. 626/1994. Concludiamo infine segnalando che nella Regione Lombardia la vidimazione del registro è stata abrogata con Legge regionale 2 aprile 2007 - n. 8 - Disposizioni in materia di attività sanitarie e sociosanitarie. AESSE INFORMA Numero sei Pagina 3 Responsabilità del datore e i ritmi di lavoro del lavoratore. convin cimento espresso n ella Incidente stradale e licenzia- Per un infortunio dovuto a sovraccarico di lavoro ritenuti responsabili il datore di lavoro e il direttore dello stabilimento in quanto, pur non presenti, non potevano ignorare i ritmi di lavoro del lavoratore. Commento La circostanza che un datore di lavoro non sia quasi mai presente sul luogo di lavoro non vale ad escludere la sua responsabilità nel caso di un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente a causa del sovraccarico dell’attività lavorativa e dei ritmi di lavoro al quale lo stesso è stato sottoposto. E’ questa la conclusione alla quale è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza nell’esaminare il caso del manovratore di un convoglio che si è infortunato durante la sua attività per motivi ritenuti legati alle eccessive ore di lavoro svolte. Il datore di lavoro ha sostenuto infatti la suprema Corte, pur se non presente, è tenuto a conoscere l’ organizzazione del lavoro della propria azienda nonché i turni di lavoro svolti dai propri dipendenti. Il fatto e l’iter giudiziario Il legale rappresentante di una società e il direttore di uno stabilimento della società stessa sono stati tratti a giudizio avanti il Tribunale per rispondere del reato previsto dagli artt. 113 e 590 cod. pen. per aver creato, nelle rispettive qualità, un antecedente causale all'infortunio di un lavoratore dipendente impiegato nella movimentazione di un convoglio composto da 30 carri merci proveniente dallo stabilimento e diretto allo scalo. L’infortunio era accaduto in quanto il lavoratore, scivolando dal predellino, è finito nei binari sbattendo la testa e procura ndo si un a lesio ne personale (…) Agli imputati era stato contestato di avere violato le norme poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro consentendo che il lavoratore svolgesse la propria attività di manovratore pur essendo privo del prescritto patentino e inoltre lavorasse in condizioni di estremo sovraccarico venendo impiegato in attività lavorativa sino a 300 ore mensili (rispetto alle 168 ore mensili previste) e per 14 ore nella giornata precedente l'infortunio, in violazione del D. Lgs. 8/4/2003 n. 66. La Corte di Appello ha successivamente riconosciuta la responsabilità penale di entrambi gli imputati e ha confermata la sentenza di primo grado e, (…) ha aumentata la pena inflitta al responsabile legale della società revocando nei suoi confronti la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il ricorso alla Corte di Cassazione Avverso la sentenza della Corte di Appello hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati contestando il sentenza impugnata secondo cui essi dovevano ritenersi perfettamente consapevoli della situazione di rischio in cui versava il lavoratore. (…) Entrambi hanno lamentato, altresì, che nella sentenza di condanna non era stato indicato come essi avrebbero potuto impedire che il lavoratore manovrasse e che non erano state altresì tenute in considerazione le dichiarazioni dell’infortunato che ha affermato di essere scivolato nonché di avere sempre avuto a disposizione i presidi antinfortunistici e di non aver mai parlato di stanchezza. Le decisioni della cassazione. Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione. Secondo la stessa la Corte di Appello nella sua sentenza aveva adeguatamente evidenziato il rilevante eccesso di ore lavorate e l'assenza di giorni di riposo nonché l’elevato numero di ore di lavoro svolte nel giorno precedente quello dell'infortunio. La circostanza che il legale rappresentante della società, ha sostenuto la suprema Corte, non era quasi mai presente nell'unità locale e si limitava a compiti meramente amministrativi discendendo essa dalla sua qualifica di D.d.L. come tale certamente tenuto a conoscere e governare l'organizzazione del lavoro e dei turni dei dipendenti, tanto più considerando che la predetta era perfettamente a conoscenza del dato di causa più rilevante, e cioè del numero esorbitante di ore lavorate dai dipendenti se non anche dello loro specifiche funzioni, posto che i dati le mento disciplinare Con sentenza n. 9597 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo in capo al lavoratore che durante la propria attività lavorativa ha provocato un incidente stradale danneggiando anche la merce trasportata. Secondo la Suprema Corte, l'episodio non può essere considerato estraneo al rapporto di lavoro in quanto si è verificato nel pieno svolgimento delle mansioni espletate dal lavoratore. erano direttamente comunicati dall'impiegata amministrativa e che sulla base di tali dati erano anche predisposti i pagamenti dei lavoratori”. Altrettanto è da affermarsi per quanto riguarda la posizione del direttore dello stabilimento atteso che era proprio lui che impartiva materialmente le istruzioni ai dipendenti (…).“A maggior ragione, dunque, non giova all'imputato”, ha così concluso la Sez. IV, “la presunta, saltuaria presenza in azienda non essendo pensabile che una decisione strategica, quale quella di far lavorare i dipendenti un numero esorbitante di ore e di non concedere riposi non fosse riconducibile alla società, al datore di lavoro e al di lei direttore di stabilimento”. (a cura di G. Porreca) L’articolo 2087 del codice civile e gli obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato non solo al rispetto delle misure imposte da leggi e regolamenti in materia di salute e sicurezza, ma anche all’adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica del lavoratore. Commento. È presa in esame dalla Corte di Cassazione la violazione dell’art. 2087 del c. c. riguardante l’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica dovessero risultare necessarie per tutelare la integrità fisica dei lavoratori. Nella stessa sentenza è stato ribadito che le misure di prevenzione degli infortuni, finalizzate ad impedire l’insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare i lavoratori non solo dagli incidenti legati alla sua disattenzione ma anche da quelli dovuti alla loro imperizia, imprudenza e negligenza. Il datore di lavoro dal canto suo risponde dell’infortunio occorso ad un lavoratore dipendente non solo quando non ha adottato le misure necessarie ma anche se non ha provveduto a verificare che le misure stesse fossero messe in atto indipendentemente dal comportamento dei lavoratori a meno che questi non abbia compiuto delle abnormità e non abbia tenuto un comportamento, rispetto alle sue mansioni, esorbitante, imprevedibile e inopinabile. Il fatto e l’iter giudiziario Il titolare di un’azienda agricola essendo accaduto nella stessa un infortunio ad un suo dipendente, deceduto mentre prestava la propria attività lavorativa per essere stato incornato da un toro all'interno di una stalla, adiva il Tribunale chiedendo allo stesso di accertare che l’accaduto fosse avvenuto per colpa esclusiva o, quanto meno concorrente e prevalente, del lavoratore. Il Tribunale, dichiarava l'esclusiva responsabilità del lavoratore nella causazione dell'infortunio mortale di cui era rimasto vittima. Il giudice, infatti, ha osservato che a quest'ultimo andava addebitata una mancanza di prudenza nell'esercizio della sua mansione, (…) essendo emerso dalla incontestata ricostruzione dell'incidente che lo stesso era accaduto per avere il lavoratore assunto una posizione, addossata alla parete, che aveva consentito all'animale di vibrargli con la testa un colpo violento e mortale all'addome, fatto questo che avrebbe potuto essere evitato solo se si fosse posto, come altri e come egli stesso in precedenti occasioni aveva fatto, alla sinistra dell'animale, sì da poter sfuggire agevolmente ai movimenti dello stesso. Il Tribunale ha osservato altresì che, dalle testimonianze assunte, era emerso che nell'ambito aziendale era presente un altro tipo di impianto che avrebbe consentito, ove adoperato, di bloccare l'animale (…). La Corte di Appello, accogliendo il ricorso presentato dalla moglie dell’infortunato, ha successivamente dichiarato invece che l'infortunio sul lavoro si era verificato per esclusiva responsabilità del datore di lavoro condannando in solido le eredi di quest’ultimo, nelle more deceduto, al risarcimento, in favore del'appellante, (…) determinando il tutto nella somma di €.93.242,68 (…). Il ricorso e le motivazioni Le eredi del datore di lavoro hanno proposto ricorso per cassazione nonostante fosse stato accertato dal c.t.u. che il sistema utilizzato dall'azienda per eseguire l'esame antitubercolinico sui bovini era quello generalmente adottato presso gli allevamenti zootecnici e che, come era stato evidenziato dal primo giudice, era stato il lavoratore a provocare l'infortunio mortale (…), aveva comunque ritenuto violato l'art. 2087 c.c. per non avere il datore di lavoro adottato tutte le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, risultassero necessarie per tutelare l'integrità fisica del lavoratore, riconoscendo così alla citata norma codicistica la natura di fonte di responsabilità oggettiva.. In ogni caso, hanno messo in evidenza altresì le ricorrenti, la sentenza impugnata non aveva considerato che la responsabilità del datore di lavoro viene comunque meno in presenza di comportamenti abnormi o imprevedibili o di rischio elettivo, (…). Le decisioni della Corte di Cassazione Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione che lo ha pertanto rigettato. Secondo la Corte suprema la sentenza impugnata è risultata rispettosa dei principi più volte affermati in materia dalla stessa Corte e dal giudice delle leggi secondo cui “seppure è vero che l'art. 2087 c.c. non introduce una responsabilità oggettiva del datore di lavoro, è altrettanto vero che, (…) esso obbliga il datore di lavoro non solo al rispetto delle particolari misure imposte da leggi e regolamenti in materia anti infortunistica, ma anche all'adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore, salvi i casi di comportamenti o atti abnormi ed imprevedibili del lavoratore medesimo, ma non di colpa di quest'ultimo”. “In sostanza le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'in sor ge n za d i situ a zion i pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, (…)”. A cura di G. Porreca. ADERISCE a: AESSE SERVIZI predispone tutte le pratiche per la sicurezza sul lavoro. In particolare provvede alla valutazione dei Rischi sul Lavoro: Rischi da Rumore, da Incendio; Rischi Chimici, Biologici; Rischi da movimenti ripetuti e da movimentazione dei carichi; Rischi da radiazioni ionizzanti e non, compreso il Rischio da agenti cancerogeni e amianto e il Rischio di campi elettromagnetici; Rischio per l’utilizzo videoterminali, ecc.. Provvede alla realizzazione di Piani di Emergenza e Evacuazione; di Piani operativi di sicurezza per cantieri mobili e non; di Piani di sicurezza e coordinamento per cantieri temporanei o mobili e, ecc.. Provvede alla realizzazione di azioni di Informazione, Formazione e Addestramento e Istruzione ed ad organizzare direttamente le docenze nei corsi previsti dalla normativa, sia direttamente, sia presso le strutture dei clienti o presso la sede di Confcooperative di Cuneo e di Alba. Provvede nell’ambito della Medicina del lavoro, avvalendosi di medici del lavoro convenzionati, ad effettuare visite mediche preassuntive, periodiche, specialistiche e a svolgere corsi di formazione per addetti al primo soccorso (da 12 e da 16 ore). Provvede ad Assistere il cliente nella gestione delle pratiche, compresa l’Assistenza telefonica e l’Aggiornamento ed informazione costante sulla normativa dell’ambiente e sicurezza sul lavoro. E’ in grado di fornire l’Incarico di R.S.P.P. in qualità di consulente esterno. QUESITI. Agli allievi degli istituti di istruzione, universitari e ai partecipanti ai corsi di formazione professionale si applica il DLgs 81/2008? Si. In particolare, l’art. 2 del D.Lgs. 81/2008 equipara tali soggetti ai lavoratori unicamente nei casi e per il tempo in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e biologici ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali. Inoltre, come si identificano il datore di lavoro, il dirigente e il preposto nelle scuole cattoliche? Il datore di lavoro è quello identificato dall’art. 8 del DM 29.9.1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle Istituzioni scolastiche ed educative non statali, specifica che, per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al Titolo VIII, artt. 345 e 353 del D.Lgs. 297/1994. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell’ente (Comm. Min. in materia di sicurezza sul lavoro, interpello 1/2014). , Segue dalla II° pagina l’articolo: “Lavoratori, preposti e dirigenti: le novità nella formazione”. Sempre in merito al campo di applicazione l’intervento si sofferma sulle conseguenze di due provvedimenti recenti. Ad esempio il Decreto del 27//03/2013 relativo alla semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo. Tale decreto è valido per: - stagionali agricoli con un numero uguale o minore di 50 giornate/anno a condizione che svolgano lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali; - occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti <25 anni; - attività esclusivamente in comuni montani <1.000 abit.; - attività agricole con volumi d’affari inferiori o uguali a 20.658 euro di cui 2/3 derivanti dalla vendita prodotti”. In cosa consistono le semplificazioni del decreto interministeriale? All’art. 3 si indica che gli adempimenti relativi alla informazione e formazione, e limitatamente ai lavoratori individuati dal presente decreto, “si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro”. (Tratto da Punto Sicuro) Nota del 9 maggio. Domanda di riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi dell’art.20 MAT e domanda di riduzione del premio ai sensi della Legge 147/2013 Pubblicato online da Inail il Modulo OT20 utile alla richiesta di riduzione di tasso medio di tariffa e premio per le aziende nel primo biennio di attività. Il modulo potrà essere utilizzato per la richiesta delle riduzioni previste (15% sul tasso medio di tarrifa e 14,17% sul premio) a condizione che le imprese abbiano rispettato le norme sulla sicureza sul lavoro (ai sensi degli articoli 19 e 20 Decreto minsteriale 12 dicembre 200). Il nuovo modello è disponibile dal 9 maggio nella sezione Denunce dei Servizi online. ùInfo: - nota Inail 9 maggio - Servizi online Denunce La presenza del Rspp non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di sicurezza. Con sentenza n. 18296 del 5 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di fornire, ai propri dipendenti, i dispositivi di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in relazione alle lavorazioni svolte nell’azienda, la presenza del RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sul luogo di lavoro. Fonte: DPL Modena AMBIENTE SICURO SERVIZI Società Cooperativa Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A181684 Sede: Via Cascina Colombaro, 56 – 12100 CUNEO C.F. e P. IVA 03157080049 Tel. 0171/ 451725 FAX 0171/451734 e-mail: info@aesseservizi.eu sito: www.aesseservizi.eu Per informazioni si prega di telefonare al seguente numero: 0171/ 451725 . Non sono più attivi invece gli interni 719 e 733. ATTIVITA’ FORMATIVE Confcooperative Cuneo in collaborazione con l’Agenzia Formativa I.Re.Coop Piemonte propone i seguenti corsi finanziati in ambito sicurezza: - RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) - 32 ore; - Aggiornamento RLS - 4 ore; - Aggiornamento RLS - 8 ore; - Aggiornamento RSPP - per Datori di Lavoro, in attività a rischio basso - 8 ore; - Aggiornamento RSPP - per Datori di Lavoro in attività a rischio medio ed alto - 16 ore; - RSPP - per Datori Di Lavoro in attività a rischio basso -16 ore; - RSPP - per Datori Di Lavoro in attività a rischio medio - 32 ore; - Formazione generale per la Sicurezza dei Lavoratori rivolto a lavoratori di aziende operanti in attività a rischio basso medio e alto 4 ore; - Addetto antincendio e gestione delle emergenze - livello di rischio elevato - gestione delle emergenze - livello di rischio elevato - 16 ore. • N.B.: Ai costi va aggiunta l’IVA. Per informazioni e iscrizioni contattare Ufficio Progetti e Formazione - Roberta Rallo 0171/451739 - e-mail: rallo.r@confcooperative.it Hanno collaborato a questo numero: B. A. DAMIANO, Simone DOGLIANI, Matteo CASSINO, Valeria PELLEGRINO, Cinzia DUTTO e Roberta RALLO.
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