Foglio informativo DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO INFORMAZIONI SULLA BANCA Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE) Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237 CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387 Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272 Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: info@crcento.it N° iscrizione Albo delle Banche: 5099 Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza: _______________________________ Nome e cognome/Ragione sociale _____________________________ Sede (indirizzo) _____________________________ Telefono e e-mail _______________________________ Iscrizione ad Albi o elenchi _____________________________ Numero delibera iscrizione Albo/elenco _____________________________ Qualifica CHE COS’E’ Con il Deposito a risparmio la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, con l’obbligo di restituirle a richiesta del cliente (deposito libero), oppure alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme avviene esibendo il libretto di risparmio (nominativo o al portatore), dove vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Il saldo del libretto al portatore non può essere di importo pari o superiore a 1.000 euro. Principali rischi: Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questo la Cassa di Risparmio di Cento SpA aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. Altri rischi possono essere legati ad un utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un deposito a risparmio. Questo vuole dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo deposito sia all’operatività del singolo cliente. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre Condizioni Economiche“. Spese di apertura libretto 0€ Costo del libretto per rinnovo, estinzione, duplicazione 0€ Imposta di bollo per le persone fisiche 34,20 € annui (non dovuta se il valore medio di giacenza annuo è non superiore a 5.000 €) Imposta di bollo per soggetti diversi dalle persone fisiche 100 € annui Gestione liquidità SPESE FISSE VOCI DI COSTO Aggiornato al 03 Giugno 2014 pagina 1 di 3 Foglio informativo CAPITALIZZAZIONE Gestione liquidità Interessi creditori INTERESSI SOMME DEPOSITATE SPESE VARIABILI DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO Spese per operazione eseguita allo sportello 0,52 € Spese per operazione automatica pre-autorizzata 0,52 € Spese per ogni comunicazione a mezzo supporto cartaceo a mezzo posta elettronica disponibilità sul servizio di home banking via internet, se attivato spese invio comunicazione variazione condizioni recupero bollo comunicazione annuale condizioni Tasso creditore annuo nominale (al lordo della ritenuta fiscale) 0,70 € 0€ 0€ 1,50 € 2,00 € 0,005% Periodicità Annuale. Riferimento anno civile 365/365 (366/366 se bisestile) ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE Spese di estinzione rapporto Spese di ammortamento a seguito di smarrimento/furto del libretto 0€ 40 € RECESSO E RECLAMI Recesso Ciascuna delle parti, salvo diverso accordo, potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento. A questo scopo la Cassa dovrà inviare al Cliente una comunicazione con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni. Il Cliente potrà invece presentare il libretto per l’estinzione presso la filiale che lo ha emesso, senza necessità di alcun preavviso, e senza alcuna penalità o spesa. In caso di recesso il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 1 (uno) giorno lavorativo da quello in cui il libretto è presentato alla Cassa Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B, 44042 Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R oppure per via telematica all’indirizzo di posta: reclami@crcento.it. L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo. 2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF). 3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo Aggiornato al 03 Giugno 2014 pagina 2 di 3 Foglio informativo DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio di Cento SPA. LEGENDA Capitalizzazione degli interessi Costo del libretto Spese di ammortamento Spese di apertura libretto Spese di estinzione Spese di liquidazione Spese per singola operazione Tasso creditore annuo Valute su versamenti Aggiornato al 03 Giugno 2014 Meccanismo per cui, secondo cadenze e modalità prefissate gli interessi producono a loro volta interessi Commissione per rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento Spese per l’emissione del libretto di risparmio Spese per l’estinzione del libretto di risparmio Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul libretto di risparmio, al netto delle ritenute fiscali. Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all’estinzione. I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa durata al tasso minimo del momento. Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi. Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento pagina 3 di 3
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