CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO LUDOTECA E BABY PARKING “PALAZZO MARCONI” in frazione di QUERCETA del Comune di Seravezza. Articolo 1 - Oggetto della concessione ...............................................................................................................1 Articolo 2 - Durata della concessione .................................................................................................................1 Articolo 3 - Corrispettivo della concessione .......................................................................................................1 Articolo 4 - Tariffe ...............................................................................................................................................2 Articolo 5 - Descrizione e consistenza dell’impianto sportivo............................................................................2 Articolo 6 - Uso degli impianti ............................................................................................................................2 Articolo 7 - Orario minimo di apertura dell’impianto.........................................................................................3 Articolo 8 - Riserva d’uso degli impianti .............................................................................................................3 Articolo 9 - Servizi oggetto della gestione ..........................................................................................................3 Articolo 10 - Pubblicità .......................................................................................................................................6 Articolo 11 - Oneri ..............................................................................................................................................6 Articolo 12 - Interventi di manutenzione straordinaria......................................................................................7 Articolo 13 - Permessi e licenze ..........................................................................................................................7 Articolo 14 - Esercizio di attivita’ commerciali....................................................................................................7 Articolo 15 - Sub-concessione ............................................................................................................................7 Articolo 16 - Elaborazione della carta dei servizi e indagini di customer satisfaction........................................8 Articolo 17 - Personale........................................................................................................................................8 Articolo 18 - Codice di comportamento e tutela dei minori...............................................................................9 Articolo 19 - Direzione del servizio .....................................................................................................................9 Articolo 20 - Piano sicurezza e prevenzione incendi ..........................................................................................9 Articolo 21 - Sicurezza.......................................................................................................................................10 Articolo 22 - Tutela dei dati ..............................................................................................................................10 Articolo 23 - Responsabilità del Concessionario...............................................................................................11 Articolo 24 - Verifiche gestionali – rendiconto .................................................................................................11 Articolo 25 - Fatturazione ................................................................................................................................11 Articolo 26 - Pagamenti ...................................................................................................................................12 Articolo 27 - Modalità di scambio delle comunicazioni....................................................................................12 Articolo 28 - Restituzione dell’impianto ...........................................................................................................13 Articolo 29 - Scioperi ........................................................................................................................................13 Articolo 30 - Interruzione del servizio ..............................................................................................................13 Articolo 31 - Rifusione danni e spese ...............................................................................................................14 Articolo 32 - Risoluzione del contratto .............................................................................................................14 Articolo 33 - Revoca della concessione.............................................................................................................15 Articolo 34 - Penalità ........................................................................................................................................15 Articolo 35 - Revisione periodica del prezzo e pagamenti................................................................................15 Articolo 36 - Stipula del contratto ....................................................................................................................16 Articolo 37 - Controversie.................................................................................................................................16 Articolo 38 - Leggi e regolamenti......................................................................................................................16 Articolo 39 - Modalità di espletamento della gara ...........................................................................................16 Articolo 40 - Modalità di presentazione delle offerte ......................................................................................16 Articolo 41 - Offerta tecnica..............................................................................................................................18 Articolo 42 - Offerta economica .......................................................................................................................18 Articolo 43 - Criterio di aggiudicazione ............................................................................................................18 Articolo 44 - Garanzia a corredo dell’offerta ....................................................................................................20 Articolo 45 - Cauzione definitiva.......................................................................................................................20 Articolo 46 - Soggetti ammessi .........................................................................................................................21 Articolo 47 - Requisiti di ordine generale .........................................................................................................21 Articolo 48 - Requisiti di capacità tecnica ........................................................................................................21 Articolo 49 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica...............................................................................21 Articolo 50 - Raggruppamenti temporanei di impresa.....................................................................................22 Articolo 51 - Consorzi ordinari di concorrenti ..................................................................................................22 Articolo 52 - Consorzi stabili .............................................................................................................................23 Articolo 53 - Procedura di gara ........................................................................................................................23 Articolo 54 - Clausola consip ............................................................................................................................23 Articolo 55 - Motivi di esclusione dalla gara.....................................................................................................24 Articolo 56 - Verifica dei requisiti .....................................................................................................................24 Articolo 57 - Trattamento dei dati ....................................................................................................................25 Articolo 58 - Informazioni e responsabile del procedimento ...........................................................................25 ALLEGATO “A” – Modello per la presentazione delle dichiarazioni; ALLEGATO “B” – Modello per la presentazione dell’offerta tecnica; ALLEGATO “C” – Modello per la presentazione dell’offerta economica; Articolo 1 - Oggetto della concessione Oggetto della concessione sono la gestione del servizio Ludoteca e Baby Parking da svolgersi nella struttura comunale ubicata in Piazza Pertini n. 7 “Palazzo Marconi – piano terra” nella frazione di Querceta del Comune di 55047 - Seravezza (LU), attualmente sede della Ludoteca e del Baby Parking già debitamente arredati e di tutte le sue parti accessorie e di pertinenza, la cui planimetria è agli atti dell’ufficio scuola, nonché delle eventuali opere di miglioria proposte in sede di presentazione dell’offerta, Il locale dove è la struttura è attualmente così suddiviso Ludoteca circa mq. 145,00 e Baby Parking circa mq. 55,00. Il numero massimo consentito di bambini è 35 per la Ludoteca e n. 15 per il Baby Parking. La gestione dovrà assicurare tutti i servizi indicati nel presente capitolato e prevedere l’esecuzione di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara . La presente procedura avverrà ai sensi degli articoli 30 e 125 del D.Lgvo n. 163/2006 e del regolamento comunale delle acquisizioni in economia di forniture e servizi approvato con delibera CC n. 65 del 29/11/2011. Sono ammessi a partecipare i concorrenti alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgvo n. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui ai successivi articoli 46 (soggetti ammessi), 47(requisiti ordine generale) e 48 (requisiti di capacità tecnica) del presente capitolato . La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgvo n. 163/2006. La concessione sarà affidata con contratto di concessione stipulato in forma di scrittura privata all’ impresa che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata su elementi riguardanti la qualità del progetto,le sue modalità di gestione, la competenza e la qualità del personale utilizzato nel servizio, nonché le proposte migliorative del servizio. L’Amministrazione potrà non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o all’affidamento del servizio nel caso dovessero essere insufficienti gli stanziamenti di Bilancio e se alla data dell’affidamento definitivo lo stesso servizio fosse presente in CONSIP o sul MEPA. SOPRALLUOGO: I locali di svolgimento del servizio Ludoteca e Baby Parking sono quelli dettagliati nel presente articolo. E’ prevista la facoltà di un sopralluogo, per prendere visione dei locali oggetto dell’appalto. Per informazioni contattare l’ufficio Pubblica Istruzione numero telefono 0584/757728 -56 – 757722. Il concorrente dovrà dichiarare di aver preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi il servizio, ovvero di non essersi avvalso di tale facoltà. Articolo 2 - Durata della concessione La concessione del servizio decorre dal 1 gennaio 2015 e termina il 31 dicembre 2016. La concessione può essere prorogata per un ulteriore periodo di anni 2 (due) e cioè dal 01/01/2017 al 31/12/2018, previo provvedimento espresso dell’Amministrazione e alla presenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Durante la validità temporale della concessione l’Amministrazione comunale ha previsto di autorizzare nei mesi di luglio ed agosto, esclusivamente il solo servizio ludoteca e per un numero massimo di 30 bambini lo svolgimento di questo servizio presso lo stabilimento balneare del Comune di Seravezza, esclusivamente nella fascia oraria 9,00 -12,00 ed esclusivamente durante il periodo di apertura del servizio colonia marina del Comune di Seravezza e nella fascia oraria di presenza del bagnino sulla spiaggia, con trasporto, assistenza bambini ed assicurazioni a completo carico del concessionario del servizio ludoteca. Il gestore dovrà sempre comunicare preventivamente all’Amministrazione comunale, per gli eventuali atti di sua competenza, l’inizio del servizio Ludoteca presso la Colonia Marina. Il servizio ludoteca non potrà interferire con la gestione della colonia marina e dovrà rispettare le disposizioni che verranno impartite dall’A.C., dall’assistente bagnanti e dall’eventuale affidatario del servizio colonia marina. Articolo 3 - Corrispettivo della concessione La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Al concessionario compete la riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative ai servizi erogati nell’impianto. La concessione in comodato gratuito della struttura di svolgimento del servizio La voltura di tutte le utenze ed il pagamento delle stesse La ricezione e istruttoria delle domande d’iscrizione L’organizzazione delle attività inerenti al servizio Ai sensi dell’art.30 del d.lgs n.163/2006, per assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare e alle tariffe stabilite dal Comune di Seravezza, il Comune riconosce al Concessionario un corrispettivo integrativo presunto pari a € 5.000,00 anni oltre IVA se dovuta . Il corrispettivo inerente l’eventuale rinnovo della concessione per il periodo 01.01.2017 31.12.2018 potrà subire una riduzione non inferiore al 20% su valutazione del rendiconto spese/incassi presentato. Il Comune di Seravezza non riceverà alcun canone dal concessionario. Non saranno ammesse offerte in aumento. Articolo 4 - Tariffe Il Concessionario è obbligato a praticare le tariffe deliberate dall’Amministrazione comunale che dovranno essere sempre esposte al pubblico in modo visibile. Dette tariffe potranno essere soggette a revisione annuale da parte del Comune di Seravezza con propria deliberazione. Per l’anno 2015 le tariffe applicabili sono quelle approvate con atto Giunta comunale n.105 del 03/09/2014. Tali dati hanno valore indicativo ai soli fini dell’offerta e non costituiscono vincolo per l’Amministrazione comunale in quanto il rischio è a totale carico del concessionario. Articolo 5 - Descrizione e consistenza del servizio Il Concessionario del servizio rimane concessionario del locale di Palazzo Marconi Piano terra ove attualmente è già ubicata la Ludoteca con il Baby Parking , degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti alla stipula del contratto in contraddittorio tra i funzionari dell’Amministrazione Comunale e il Concessionario. I verbali sopra citati dovranno essere aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti, integrazioni, durante il rapporto di concessione. Per eventuali attività complementari compatibili con l’uso del locale ma di tipo diverso rispetto all’attività di Ludoteca e Baby Parking, dovrà essere preventivamente richiesto ai competenti uffici comunali, di volta in volta, il rilascio dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi ed in particolare dal Testo Unico Legge Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S). Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione del parere della C.P.V. , P.S., VV.FF., ASL o di altri eventuali organi di controllo. L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità della struttura all’attività che il conduttore o il suo avente causa intenda svolgere. E’ fatto divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli immobili, senza l’autorizzazione del Comune, così come è vietato il cambio di destinazione, sotto pena di decadenza della concessione, ripristino e risarcimento dei danni. Articolo 6 - Uso della struttura Il Concessionario gestisce il servizio con le modalità previste dal presente capitolato , e secondo l’offerta tecnica presentata in sede di gara. Il Concessionario è obbligato a trasmettere entro il mese di gennaio di ogni anno all’Amministrazione Comunale il rendiconto dell’utilizzo della struttura. Il concessionario deve osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del locale in oggetto. Il Concessionario: ℵ è responsabile, nell’ambito dell’attività di gestione e del funzionamento del servizio , del rapporto con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi; ℵ è garante del corretto uso della struttura da parte degli utenti ed è tenuto pertanto a vigilare sull’uso dello stesso da parte degli utilizzatori; ℵ è responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possa derivare alle persone ed alle cose a seguito dell’uso della struttura , sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall’esercizio della concessione del servizio. Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a mancanza di sorveglianza, negligenza e/o imperizia della gestione saranno a carico del Concessionario. Articolo 7 - Orario minimo di apertura dell’impianto Il Concessionario dovrà assicurare l’apertura del servizio Ludoteca e Baby Parking come segue: apertura minima del servizio Ludoteca e Baby Parking : dodici mesi annui tre ore al giorno dal lunedì al venerdì quattro ore il sabato L’Amministrazione concede la possibilità di apertura la domenica ed in altre giornate festive nella fascia oraria dalle 9,00 alle 20,00 per ulteriori e diverse attività rivolte ai bambini. Il tutto con le necessarie autorizzazioni di Legge ai sensi del sopra citato articolo 5 del presente capitolato. L’Amministrazione comunale per cause imprevedibili e/o di forza maggiore qualora sia necessario procedere ad interventi di manutenzione straordinaria, potrà sospendere il servizio concesso per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi, senza che il concessionario possa pretendere danni o risarcimenti dall’A.C. Articolo 8 - Riserva d’uso degli impianti L’Amministrazione si riserva l’eventuale uso gratuito della struttura da parte dell’Amministrazione comunale o dei propri delegati, concordandoli con il gestore, fino ad un massimo di 10 (dieci) giornate annue per particolari esigenze o manifestazioni sponsorizzate dalla stessa. L’Amministrazione si riserva l’uso gratuito della struttura per un massimo in compresenza di 5 (cinque) bambini complessivi tra Ludoteca e Baby Parking per interventi richiesti dai servizi sociali o “incontri protetti” monitorati coordinati dall’assistente sociale Articolo 9 - Servizi oggetto della gestione I servizi oggetto della presente concessione sono di seguito indicati: a. custodia della struttura durante tutti i giorni dell’anno, festivi compresi, facendo rispettare gli orari di apertura del servizio come indicati nel precedente articolo 7 e quelli indicati nel progetto tecnico presentato in sede di offerta; b. mantenimento del locale in perfetto stato di efficienza e conservazione; c. cura e manutenzione dello spazio circostante ; d. riparazione di intonaci interni, di pavimenti e rivestimenti interni, tinteggiature interne ; e. riparazioni e sostituzioni di rubinetterie e saracinesche, nonché dell'impianto di irrigazione e delle apparecchiature idro - sanitarie in genere; f. riparazioni e sostituzioni di parti di infissi e serramenti interni ed esterni comprese le parti accessorie; g. riparazioni e sostituzioni degli impianti elettrici installati e delle parti terminali d'uso compresa la sostituzione delle lampade di illuminazione ; h. manutenzione dell'arredamento mobile e delle attrezzature; i. pulizia generale delle apparecchiature costituenti gli impianti di riscaldamento; j. ordinaria manutenzione e pulizia dei locali concessi; k. accoglimento delle domande, istruttoria delle stesse l. riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe relative ai servizi offerti a copertura dei costi di gestione sulla base delle tariffe individuate annualmente con apposito atto della Giunta Comunale; m. organizzazione dell’attività ludico ricreativa; n. direzione amministrativa, tecnica, organizzativa; o. costi inerenti attrezzature e/o materiale occorrente e tutto quanto necessita per lo svolgimento della gestione del servizio p. Attività di segreteria con personale all’uopo destinato; q. interventi offerti dal Concessionario in sede di gara; Per manutenzione ordinaria si intendono gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti esistenti. A titolo esemplificativo, in relazione alla struttura oggetto della concessione, rientrano nella manutenzione ordinaria i seguenti interventi: 1. riparazione, rinnovo e sostituzione parziale di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni; 2. riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni e loro verniciatura; 3. riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie; 4. riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell’uso; 5. riparazione e sostituzione di parti accessorie e di tutte le apparecchiature elettriche installate; 6. cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole, apparecchi illuminazione; 7. verniciatura periodica ; 8. pulizia, riparazione, tinteggiatura, sostituzione parziale di scuri, persiane avvolgibili, inferriate, davanzali, cornici, zoccolature etc.; Annualmente il Gestore presenta al Comune (ufficio Sport) il piano delle manutenzioni, delle migliorie e degli acquisti che intende effettuare nell'anno; il piano delle manutenzioni deve essere approvato dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Seravezza. Ogni miglioria rimane di proprietà del Comune senza diritto ad alcun risarcimento. Articolo 10 - Pubblicità Il Concessionario può chiedere autorizzazione all’Amministrazione Comunale per effettuare, in forma sonora e/o visiva la pubblicità commerciale all’esterno della struttura , secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal regolamento comunale. Eventuali contratti di pubblicità che coinvolgano a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti , non devono eccedere la durata della concessione. Il Concessionario è tenuto a rimuovere a propria cura e spese tutta la pubblicità cartellonistica e video installata prima della fine della concessione, in modo tale che nessun messaggio pubblicitario permanga o possa essere diffuso nei locali avuti in uso. Il Concessionario è tenuto a provvedere al pagamento di tutte le tasse o imposte di legge relative all’installazione di prodotti pubblicitari nonché ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Articolo 11 - Oneri Nell’ambito della gestione del servizio e del funzionamento del servizio restano a carico del Concessionario i seguenti oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo) fermo restando gli obblighi che il Concessionario dettaglierà e sottoscriverà con la presentazione del progetto gestionale in sede di offerta: 1. gestione del personale addetto e assunzione delle rispettive spese nel rispetto di quanto previsto nel capitolato, nell’offerta presentata e dalle normative di legge; 2. spese per polizze assicurative a garanzia della struttura, del personale e degli utenti; 3. gestione pulizia straordinaria dei locali prima dell’inizio del servizio e almeno altre due volte all’anno 4. il gestore deve garantire l’inserimento nel servizio di personale in possesso dei necessari requisiti e titoli di studio adeguati allo svolgimento del servizio ed essere in possesso dei requisiti di cui alla delibera CR n.199/2001 e successive integrazioni e modificazioni 5. il gestore deve garantire la ricollocazione di eventuali operatori già impegnati nell’attività e rimasti disoccupati; 6. il gestore dovrà fornire al Comune l’elenco nominativo del coordinatore e degli operatori impegnati nel servizio con generalità, qualifiche, requisiti professionali richiesti e curricula prima dell’inizio del servizio 7. Attivazione a propria cura e spese di un servizio di medicazione e primo soccorso presso la struttura ; 8. Spese per l’energia elettrica, spese telefoniche e internet, per la fornitura di acqua, di gas, per il riscaldamento con intestazione delle utenze e per la relativa conduzione degli impianti tecnologici. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile procedere alla voltura delle utenze,i costi delle bollette che verranno pagati dal Comune per il servizio dato in concessione, saranno trattenuti dal corrispettivo da pagare alla ditta aggiudicataria. 9. Spese per la pubblicità, promozione e organizzazione del servizio e di eventuali manifestazioni. Articolo 12 - Interventi di manutenzione straordinaria La manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti elettrici, idraulici, ecc, è a carico del Comune ad eccezione di quelle spese imputabili al cattivo uso, impropria o mancata manutenzione ordinaria e comunque dovuti a danni causati da coloro che utilizzano la struttura , di fruitori o da terzi fornitori. Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono: ℵ Gli interventi necessari ad assicurare la stabilità delle strutture portanti dell’ edificio e degli impianti di illuminazione,in cui è ubicata la Ludoteca ed il Baby Parking; ℵ Le modifiche sostanziali del locale e delle pertinenze derivanti dall'adeguamento dello stesso a disposizioni di legge sopravvenute. In caso in cui emerga l’esigenza di una manutenzione straordinaria della struttura o degli impianti, il concessionario dovrà inviare tempestivamente la richiesta di intervento all’Amministrazione comunale che provvederà alla valutazione dell’urgenza e all’intervento. Le richieste o segnalazioni di manutenzioni od interventi straordinari dovranno sempre essere tempestivamente segnalati al Sindaco, all’UTC ed all’Ufficio Scuola del Comune di Seravezza. Articolo 13 - Permessi e licenze Il Concessionario si obbliga a richiedere agli organi competenti a cura e spese proprie, tutte le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta, i pareri prescritti per l’esercizio delle attività dallo stesso svolte nella struttura , a lui intestate o a suo delegato, per la durata della concessione con il divieto assoluto che tale esercizio avvenga in assenza di detti titoli. Il Concessionario si obbliga altresì a corrispondere tempestivamente - previa la necessaria istanza, denuncia o autorizzazione – i diritti e le tasse previsti in relazione alle attività svolte ed alla specifica modalità di svolgimento delle attività stesse. Articolo 14 - Esercizio di attività commerciali Il Concessionario può chiedere all’Amministrazione Comunale l’autorizzazione all’apertura di attività commerciali che non contrastino con la destinazione d’uso dei locali e previa richiesta e concessione della relativa autorizzazione ai sensi delle vigenti leggi in merito. Articolo 15 - Sub-concessione E’ fatto espressamente divieto all’aggiudicatario, di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l’oggetto della presente concessione, pena decadenza del contratto. E’ data facoltà al Concessionario di affidare in appalto a terzi i servizi sottoelencati mediante procedura di evidenza pubblica con le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006, dal Regolamento Comunale delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 29/11/2011 e dal Regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.45 del 10/06/2009, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal suddetto decreto: ℵ ℵ gestione attività commerciali manutenzioni; ℵ conduzione caldaie; ℵ pulizie; ℵ custodia e servizi di controllo; ℵ attività pubblicitaria I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante prima dell’attivazione del servizio. Articolo 16 - Elaborazione della carta dei servizi Durante il primo anno del servizio, l’impresa dovrà redigere una carta del servizio che sarà sottoposta all’Amministrazione per la relativa adozione; la carta dei servizi dovrà essere redatta in conformità alla seguente normativa: Conferenza Unificata - Accordo del 26/09/2013 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte della qualità dei servizi pubblici locali, in attuazione dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Direttiva 24 marzo 2004 del Ministro della Funzione Pubblica ”Rilevazione della qualità percepita dai cittadini”; Legge n. 150 del 7 giugno 2000 ”Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”; D.lg. n. 286 del 30/07/1999 “Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche”- art. 11 “Qualità dei servizi pubblici e Carte dei servizi”; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994; La carta dei servizi è distribuita all’utenza all’interno della struttura e deve avere i seguenti contenuti fondamentali: finalità del servizio; condizioni di accesso al servizio; organizzazione e modalità di erogazione del servizio, identificazione del gestore e del responsabile del servizio; responsabile operativo cui fare riferimento; tariffe. Articolo 17 - Personale Per l’espletamento del servizio, il Concessionario dovrà avvalersi di personale specializzato in possesso delle necessarie qualifiche professionali, in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto in sede di offerta gara e dalle normative vigenti in materia. Tutte le spese relative al personale tecnico, amministrativo, adibito a sorveglianza o a pulizia dei locali, o comunque addetto alla gestione ed allo svolgimento dei vari servizi necessari per un corretto funzionamento della struttura sono a completo carico del Concessionario che risponderà anche dell’opera dell’eventuale personale volontario. Il Concessionario è obbligato a regolare il rapporto di lavoro del personale (dipendente od autonomo) in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia. In nessun caso si verrà ad instaurare un rapporto di lavoro tra l’Amministrazione Comunale ed il personale suddetto. L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e il Concessionario, così come non si potrà porre a carico dell’Amministrazione Comunale, la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione del contratto. Il Concessionario è tenuto a fornire, prima dell'inizio della concessione, al Settore Pubblica Istruzione l’elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato, comprensivo quindi anche degli addetti impegnati in modo occasionale e saltuario, contenente i dati anagrafici, i titoli di specializzazione e, ove richiesti, gli estremi dei documenti di abilitazione. Tale elenco dovrà essere tenuto costantemente aggiornato. A richiesta dell’Amministrazione Comunale dovranno essere esibiti in visione, in ogni momento, il libro unico del lavoro contenente il personale addetto al servizio, i contratti di lavoro e le posizioni assicurative. L’Amministrazione Comunale potrà chiedere, ed il Concessionario si impegna ad attuarlo entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, l’allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscono ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del servizio ove, nonostante la diffida rivolta dal Comune al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico con particolare riferimento alla normativa di cui al successivo art.18. Articolo 18 - Codice di comportamento e tutela dei minori Ai sensi dell’art.2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici sono estesi al personale dell’impresa. La violazione degli obblighi previsti dal Codice di comportamento in parola sono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, tutto il personale addetto a qualsiasi titolo ad attività che coinvolgono minori dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza dei reati di cui agli articoli 600 bis, 600 – ter, 600 - quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Articolo 19 Direzione del servizio E' fatto obbligo al Concessionario di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome e i requisiti. Il responsabile operativo sarà il referente unico del Concessionario per il Comune e dovrà rapportarsi con il responsabile comunale. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito di coordinare le attività di gestione e di controllo dei servizi richiesti. Sarà sua cura garantire l’applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e coordinare le attività di servizio pianificate. Dovrà essere sempre reperibile dal responsabile comunale nelle fasce orarie di lavoro del Settore Pubblica Istruzione e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Il Concessionario dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza Articolo 20 - Piano sicurezza e prevenzione incendi Presso la struttura deve essere affissa la planimetria di orientamento e il piano di sicurezza . Il Concessionario si impegna a predisporre e a trasmettere all’Amministrazione Comunale, un Piano Operativo di Sicurezza e il DUVRI e ed attuarne i contenuti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto. Il Concessionario è tenuto, ai sensi di Legge, alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi ed al pronto soccorso e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi dell’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 L. 609/1996. Il Concessionario deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti e lavoratori tutti i comportamenti dovuti, per imporre il rispetto delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e malattie professionali. Il Concessionario deve osservare e far osservare al personale tutte le disposizioni legislative, le norme ed i regolamenti vigenti all’interno della struttura, operando affinché sia idoneamente informato. Articolo 21 - Sicurezza Per tutta la durata del presente contratto, vengono delegate al Concessionario la titolarità e la responsabilità del mantenimento delle condizioni di sicurezza sull’attività esercitata, il Concessionario deve in particolare provvedere a: a) nominare il Coordinatore della Sicurezza comunicandolo formalmente all’ufficio Pubblica Istruzione; b)aggiornare costantemente, e verificare annualmente il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza; c)a nominare il “terzo responsabile”, deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica comunicandolo formalmente all’ufficio Pubblica Istruzione; d) aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati; e) far effettuare le verifiche periodiche biennali dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati; f) conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della legge n.46/1990, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici; g) predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile dell’attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio. I suddetti registri devono essere tenuti presso la struttura ma devono essere consegnati in copia, quando richiesto, all’Ufficio Pubblica Istruzione, gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le indicazioni fornite). h) mantenere efficienti i presidi antincendio mediante verifica manutenzione e sostituzione delle attrezzature. Le condizioni di sicurezza devono essere assicurate dal Concessionario per tutta la durata del contratto anche in ottemperanza alle vigenti normative di legge in tema di sicurezza impianti tecnologici (L.46/90), sicurezza dei lavoratori (D. Lgs. 81/2008) sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro (D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56), sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M. 24/08/1996), norme antincendio (D.P.R. 37/98 e D.M. 10/03/1998). Articolo 22 - Tutela dei dati Il concessionario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.lgs 30 giugno 2003, n.196 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In sede di stipula del contratto l’aggiudicatario, tramite il proprio legale rappresentante, sarà nominato quale soggetto responsabile del trattamento dei dati personali in discussione. Il concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati informatici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato speciale. In particolare si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti con il Comune. Il concessionario è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti. A tal fine l’aggiudicatario dovrà fornire i nominativi che potranno avere accesso alle informazioni nell’esecuzione dei servizi; questi ultimi verranno nominati dal summenzionato responsabile, incaricati del trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n.196. Su richiesta del Comune l’aggiudicatario dovrà inoltre comunicare le misure minime di sicurezza adottate nel trattamento dei dati personali in esecuzione del Capo II del D.lgs 30 giugno 2003, n.196. Articolo 23 - Responsabilità del Concessionario Il Concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune di Seravezza che verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti: ogni responsabilità connessa con l’uso degli immobili, degli impianti, delle apparecchiature e delle attrezzature per l’erogazione del servizio oggetto del presente avviso è assunto a totale carico del Concessionario, rimanendo il Comune di Seravezza sollevato e indenne da qualsiasi responsabilità per danni a persone o a cose che dovessero accadere nell’esercizio del servizio. L’aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva l’Amministrazione comunale concedente da ogni responsabilità e conseguenza derivanti da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato. L’aggiudicatario dovrà segnalare immediatamente agli uffici del Comune tutte le situazioni che possono ingenerare pericolo all’incolumità di terzi. L’aggiudicatario sarà responsabile per tutti i danni che potranno derivare alle strutture, in conseguenza di uso improprio delle medesime e per danni recati alla mancanza di una accurata sorveglianza e controllo degli utenti. L’aggiudicatario, pertanto, con oneri a proprio carico, dovrà stipulare con primaria compagnia assicurativa e per tutta la durata del contratto apposita polizza per responsabilità civile verso terzi, con massimali non inferiori a: €. 3.000.000,00 per danni a ciascuna persona; €. 1.500.000,00 per danni a cose nonché polizza infortuni a copertura di eventuali infortuni subiti dai uentanti l’impianto con i seguenti massimali: € 3.000.000,00 per morte € 3.000.000,00 per invalidità € 35.000,00 per diaria ricovero da infortunio - € 20.000,00 per rimborso spese mediche da infortunio Articolo 24 - Verifiche gestionali – rendiconto Entro il termine di gennaio di ogni anno, il Concessionario deve presentare all’Amministrazione Comunale: 1. una relazione tecnica sullo stato della manutenzione generale dei locali; nella stessa dovranno essere indicate le date ed i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti, oltre alla attestazione dell’osservanza dell’art. 19 del Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 relativamente alla gestione della sicurezza. Dovrà altresì essere allegata copia del registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all’efficienza degli impianti; 2. il rendiconto annuale di tutte le entrate e delle spese relativi agli impianti in concessione e una relazione sull’andamento delle attività che si sono svolte nella struttura ed in particolare dovrà fornire i dati di affluenza disaggregati per le singole fasce di utenza. 3. il riepilogo degli interventi annui di manutenzione e della relativa spesa sostenuta. Articolo 25 Fatturazione Il Concessionario fatturerà semestralmente il corrispettivo integrativo indicato in sede di offerta. Alle fatture dovranno essere allegate le quietanze di pagamento delle utenze e i rendiconti trimestrali di cui all'art.11 punto 3. La fattura con gli allegati dovrà essere inviata all’ufficio protocollo del Comune di Seravezza via XXIV Maggio n.22. Articolo 26 Pagamenti 1. Fatturazione Il pagamento del corrispettivo integrativo a carico del Comune di Seravezza avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. I termini indicati saranno interrotti qualora il versamento effettuato dal Concessionario sia privo della documentazione prevista al precedente art..25. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti per la mancata comprova dei requisiti citati, il concessionario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a chiedere risarcimenti di danni. I costi del pagamento mediante bonifico bancario e/o postale, pari a € 1,50, solo per operazioni superiori a € 250,00 e inferiori a € 1.000,00 per operazione, sono a carico del concessionario medesimo. Il concessionario, sotto la propria esclusiva responsabilità, comunicherà tempestivamente al Settore Pubblica Istruzione, le variazioni che dovessero verificarsi circa le modalità di pagamento; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il concessionario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il concessionario potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto. Nel caso di pagamenti superiori a € 10.000,00 il Settore procederà alle verifiche previste dal Decreto 18 gennaio 2008, n.40 – Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. In caso di RTI il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente in favore dell’impresa mandataria del RTI stesso. In caso di sub concessione si applica in via analogica quanto previsto dall’art.118 del d.lgs n.163/2006. 2. Documento unico di regolarità contributiva Ai sensi dell'art. 17 della legge Regionale Toscana n.38/2007 la liquidazione dei corrispettivi dovuti è subordinata all’acquisizione da parte del Settore Pubblica Istruzione, del Documento Unico di Regolarità contributiva previsto dall’art.2, comma 2, del D.L n.210/2002 convertito dalla legge 22 novembre 2002, n.266 dell'esecutore e degli eventuali subappaltatori. L'Amministrazione acquisirà d’ufficio il documento dagli enti competenti; i termini di pagamento di cui al presente articolo (30 giorni data ricevimento fattura) saranno interrotti dalla richiesta e decorreranno nuovamente dalla data di ricevimento del D.U.R.C. 3. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Lucca della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti d, il codice identificativo di gara (CIG) della presente procedura: Z3C10DAC45. Articolo 27 - Modalità di scambio delle comunicazioni Prima dell’inizio del servizio il concessionario dovrà dotarsi di una Casella di Posta Certificata e della firma digitale ai sensi degli artt.48 e 24 del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale; il responsabile operativo di cui al precedente art.19 dovrà essere dotato di firma digitale. Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra il Comune e il Concessionario potrà avvenire, se stabilito dal Comune, con gli strumenti oggetto del presente articolo. Il Concessionario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC; a tale scopo, prima della stipula del contratto il concessionario e il Comune formalizzeranno un documento nel quale sarà precisato: - indirizzo esatto da usare per tali scambi; - lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documenti scambiati; - tipologie di files che potranno essere utilizzati per le comunicazioni (a tale ultimo proposito si precisa che, salve diverse tipologie di files che potranno essere utilizzate previo accordo tra le parti, l’aggiudicatario dovrà utilizzare obbligatoriamente i formati .pdf, .rtf, odf, .xls). Il Concessionario e il Comune sono tenuti, in caso di modifiche di qualsiasi tipo (cambio indirizzo PEC, persone firmatarie, ecc.), a comunicarlo tempestivamente alla controparte. Articolo 28 - Restituzione della struttura Alla scadenza della concessione il Concessionario deve riconsegnare all’Amministrazione Comunale i locali come descritti nei precedenti art. 1 e art.5 comprensivi di eventuali addizioni, nonché i beni mobili e le attrezzature in essi esistenti alla data di sottoscrizione del contratto dal Concessionario quali emergenti dal verbale di consegna e relativi aggiornamenti. Tale riconsegna deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, ovvero, in caso di cessazione anticipata, senza che l’Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcunché, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo. Gli immobili e i beni mobili devono essere consegnati in perfetto stato di manutenzione e di funzionalità. All’atto della riconsegna deve essere redatto un verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante la consistenza e lo stato di manutenzione e funzionalità degli immobili e mobili. L’Amministrazione Comunale non ha alcun obbligo di indennizzo o rimborso per i lavori eseguiti ai sensi dell’art.9. I suddetti interventi, una volta realizzati, vengono, infatti, acquisiti in proprietà dall’Amministrazione Comunale. Nel caso di inottemperanza dei termini e delle condizioni suindicate, l’Amministrazione Comunale procederà allo sgombero d’ufficio ed al ripristino delle condizioni di funzionalità a spese del Concessionario. Se in occasione della riconsegna degli immobili all’Amministrazione Comunale risultasse, da apposita perizia redatta in contraddittorio tra le parti, una diminuzione della funzionalità degli immobili imputabile a cattiva ed insufficiente manutenzione ordinaria, l’Amministrazione provvederà ad escutere la cauzione definitiva fino alla concorrenza dell’importo e a richiedere gli ulteriori oneri in caso di incapienza di detta cauzione. Il Concessionario, all’atto della riconsegna dei locali , ha il diritto e l’obbligo di liquidare le pendenze attive e passive afferenti il periodo della propria gestione ed antecedenti la riconsegna degli immobili all’Amministrazione Comunale. Dovrà altresì consegnare all’ufficio Pubblica Istruzione /scuola una dichiarazione che non sussistono crediti in denaro od di utilizzo in merito all’utenza iscritta e la liberatoria relativa alle spese di utenza da parte dei vettori fino alla data di termine della concessione. I beni d’investimento acquistati dal concessionario con le modalità indicate in sede di offerta resteranno di proprietà comunale. Articolo 29 - Scioperi In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influire sul normale espletamento del servizio, il Comune di Seravezza dovrà essere avvisato con almeno 4 giorni di anticipo. Articolo 30 - Interruzione del servizio Il servizio oggetto del presente contratto non può essere sospeso per nessun motivo senza il preventivo benestare dell’Amministrazione Comunale, salvo eventi straordinari e imprevedibili non imputabili al Concessionario. Al Concessionario potrà essere concesso di sospendere temporaneamente i servizi di cui alla presente concessione per limitati periodi preventivamente convenuti con l’Amministrazione, esclusivamente nei seguenti casi: 1. nel caso in cui ciò si rendesse necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione non prevedibile della struttura e dei locali; 2. per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore che impongano la sospensione delle attività. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l’Amministrazione potrà sostituirsi al Concessionario, previa diffida ad adempiere, per l’esecuzione d’ufficio, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni e l’applicazione delle relative penali. Articolo 31 - Rifusione danni e spese Il concessionario dovrà rifondere al Comune le sanzioni a quest’ultimo comminate da organi esterni di vigilanza per i servizi oggetto della presente concessione, con ulteriore aggravio degli oneri anche economici. Eventuali multe comminate, dovute al mancato rispetto da parte del Concessionario degli obblighi contrattuali, sono risarcite dal Concessionario al soggetto sanzionato. Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti del concessionario o sulla garanzia di cui al successivo art.44. Il reiterato mancato rispetto di cui al comma precedente da parte del Concessionario, comporta la revoca della relativa concessione. Articolo 32 - Risoluzione del contratto Il Concessionario decade dalla concessione della gestione del servizio in caso di fallimento dell’impresa, scioglimento dell’ente o società contraente. La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi. Oltre ai casi di risoluzione previsti dalla legge, il contratto di concessione potrà altresì essere risolto per inadempimento, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio oltre che nei seguenti casi: 1. inadempimento degli impegni relativi alla realizzazione delle opere previste nell’offerta tecnica e/o alla mancata presentazione delle certificazioni di Legge previste e/o del collaudo lavori; 2. mancato reintegro entro trenta giorni della cauzione nei casi di incameramento della stessa; 3. sub - concessione anche parziale dei servizi in oggetto del contratto al di fuori delle fattispecie previste dal contratto; 4. mancata intestazione dei contratti di utenza nei termini previsti, salvo qunto previsto dal precedente art. 11; 5. mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative, a seguito di richiesta dell’Amministrazione Comunale; 6. inosservanza delle norme di legge relative al personale e dei collaboratori/volontari. Nel caso di risoluzione del contratto, il Concessionario deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso al nuovo gestore e garantire al medesimo, o all’Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per il servizio. In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutti gli immobili – e dei beni in essi esistenti – compresi quelli realizzati dal Concessionario - con le modalità previste dall’art.28 - senza corresponsione alcuna di indennizzo o altre somme a qualsiasi titolo dovute. E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali, oltre che con la cauzione ed eventuali crediti verso l’Amministrazione, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio. Articolo 33 - Revoca della concessione L’Amministrazione Comunale può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi: 1.per rilevanti motivi di interesse pubblico; 2.per gravi motivi di ordine pubblico o sanitario. L’atto di revoca è preceduto da formale comunicazione al Concessionario con Posta Elettronica Certificata. La revoca del contratto è disposta con specifico atto dell’Amministrazione Comunale ed ha effetto dal giorno stabilito nell’atto stesso. Nel caso di revoca, l’Amministrazione Comunale rimborserà al Concessionario i costi che il Concessionario comprova di sostenere in conseguenza della cessazione anticipata dei contratti con terzi concessionari di spazi per lo svolgimento di attività complementari, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di optare, in alternativa, per il subentro nei contratti in essere. Inoltre: In conformità a quanto indicato nel Protocollo d’intesa tra ANAC e Ministero dell’Interno del 15.07.2014, il contraente concessionario s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo , manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p.( Concussione) Inoltre, il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art.317 del c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., ., 319ter c.p., 319quater c.p, 320 c.p., 322 c.p., 322bis, c.p., 346bis c.p., 353 c.p. e 353bis c.p. Ai sensi dell’art.2 del D.legisl n.39/2014 in materia di lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile tutto il personale dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti l’assenza dei reati di cui agli articoli 600bis, 600ter, 600quater, 600quinquies e 609undecies del C.P., ovvero l’irrorazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale si intendono espressamente richiamate le disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo alle disposizioni previste nel DPR n.62 del 16.04.2013 ad oggetto “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.” per quanto applicabili. Articolo 34 - Penalità Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato si procederà, previa contestazione scritta, all’applicazione delle seguenti penalità commisurate per ogni inadempienza: 1. 2. 3. 4. € 50,00 per ciascun giorno di ritardo nell’intestazione delle utenze gas, acqua, elettricità, ecc. a partire da 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto o, se successiva, dal 1 gennaio 2015, salvo quanto previsto al precedente art. 11; € 100,00 per ciascun caso di non ottemperanza al programma delle manutenzioni ordinarie; € 300,00 per ciascun caso di non ottemperanza al programma delle manutenzioni straordinarie offerte in sede di gara; € 100,00 per ciascun giorno di mancato rispetto dell’orario di apertura del servizio ; Articolo 35 - Revisione periodica del prezzo e pagamenti Le tariffe sono stabilite con cadenza annuale dal Comune di Seravezza. Nel caso in cui il Comune di Seravezza deliberi tariffe superiori a quelle indicate nel presente capitolato, il corrispettivo integrativo riconosciuto al Concessionario sarà ridotto di un importo proporzionale all’aumento deliberato calcolato sulla tipologia di utenza dell’anno precedente. Nel caso in cui il Comune di Seravezza riduca le tariffe indicate nel presente capitolato, il corrispettivo integrativo riconosciuto al Concessionario sarà aumentato di un importo proporzionale alla riduzione deliberata calcolata sulla tipologia di utenza dell’anno precedente. Ai sensi degli artt.30, comma 7, e 143 del d.lgs n.163/2006 i presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione, da richiamare nelle premesse del contratto e che ne costituiscono parte integrante, sono indicate dall’impresa nella scheda per la presentazione dell’offerta economica. Le variazioni apportate dalla stazione appaltante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o che comunque incidono sull'equilibrio del piano economico finanziario, comportano la necessaria revisione della concessione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio. In mancanza della predetta revisione da parte del Comune il concessionario può recedere dal contratto senza avanzare pretesa economica alcuna. Articolo 36 - Stipula del contratto Il contratto di concessione viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata. Il Concessionario deve produrre, preliminarmente alla stipula del contratto, le prescritte polizze assicurative e la cauzione definitiva. Laddove l’affidatario si sottragga alla stipula in mancanza di giusta causa, l’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di revocare l’affidamento iniziale della concessione e di procedere, alternativamente, ad un nuovo affidamento a favore del concorrente che segue oppure di procedere a nuova gara. Nel caso, tutti gli oneri economici connessi sono in carico al primo aggiudicatario. Articolo 37 - Controversie Ogni controversia in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto sono deferite in via esclusiva al Foro di Lucca. Articolo 38 - Leggi e regolamenti Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento a quanto previsto dal Codice Civile e dalle vigenti normative in materia. Il Concessionario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente atto. SEZIONE III – NORME RELATIVE ALLA PROCEDURA DI GARA Articolo 39 - Modalità di espletamento della gara La gara verrà espletata mediante cottimo fiduciario previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art.125 del D.lgs n. 163/2006 e del Regolamento Comunale delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.65 del 29/11/2011. Articolo 40 - Modalità di presentazione delle offerte L’affidamento avverrà alle condizioni contenute nel presente capitolato speciale approvato con determinazione del Responsabile del Settore Pubblica Istruzione n 922 del 20/09/2014. Per poter partecipare alla gara, l’impresa, così come descritta nel precedente art. 1 del presente capitolato, dovrà far pervenire a questo Comune, entro e non oltre i termini indicati nel bando di gara, un plico chiuso e sigillato con indicazione del mittente, completa del numero di fax e/o indirizzo di PEC, e con la seguente scritta: “Offerta per la concessione del servizio Ludoteca e Baby Parking” mediante Raccomandata A.R., corriere privato o tramite recapito diretto al Protocollo. L’indirizzo al quale inoltrare il plico è: Comune di Seravezza – via XXIV maggio – 55047 Seravezza (LU). Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile; prova dell’avvenuto recapito è data esclusivamente dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. Per “plico sigillato” s’intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura propria del plico o della busta (lembi incollati o nastro a funicella) sia applicato sulla chiusura (e cioè sui lembi incollati o sulla legatura) un sigillo, ossia una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare l’autenticità della chiusura originaria al fine di evitare manomissioni del contenuto. In particolare, il sigillo può consistere sia in una impronta impressa su materiale plastico, come ceralacca riscaldata o piombo, sia in una striscia incollata con timbri e firme. In caso di mancato rispetto di tali modalità, poste a tutela della segretezza dell'offerta, quest'ultima verrà esclusa, salvo l'ipotesi dell'unica offerta. Per le offerte pervenute in ritardo, non saranno ammessi reclami. Tale plico dovrà contenere: 1. Dichiarazione, redatta in carta libera contenente quanto previsto dall’allegato “A” al presente capitolato speciale, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa munito di regolare mandato (tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione ove sia prodotta unitamente a copia fotostatica, firmata, di un documento d’identità del sottoscrittore; in caso contrario la sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000). Si prega di porre particolare attenzione alle dichiarazioni contenenti più opzioni da contrassegnare; nel caso in cui non venga barrata nessuna opzione o vengano barrate più opzioni in contrasto tra di esse si procederà all’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara. Ai sensi dell’art.77 del d.lgs n.163/2006 a pena di esclusione dell’offerta il concorrente è obbligato ad indicare l’indirizzo esatto ed un indirizzo di posta elettronica certificata e/o di fax ai quali saranno inviate tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara; tale adempimento equivale ad accettazione da parte del concorrente che le tutte le comunicazioni, e in particolare quelle di cui all’art.79 del d.lgs n.163/2006 vengano effettuate via posta elettronica certificata e/o fax. L’obbligo viene previsto a garanzia dell’interesse pubblico alla certezza dei rapporti giuridici che dovranno intercorrere tra la PA e i concorrenti. 2. Busta chiusa contenente l’offerta tecnica L’offerta tecnica dovrà essere redatta con le modalità indicate all’art.41 del presente capitolato speciale. A pena di esclusione dalla procedura di gara l’offerta tecnica dovrà: essere firmata, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal legale rappresentante dell’impresa munito di regolare mandato; essere chiusa in una busta separata dalla rimanente documentazione con sopra indicato “Offerta tecnica”; in tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti; tale busta chiusa dovrà essere inserita nel plico sigillato contenente tutti gli altri documenti di gara come sopra specificato. 3. Busta chiusa contenente l’offerta economica L’offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato “C” al presente capitolato speciale . Sull’offerta economica deve essere apposta marca da bollo da € 16,00. I documenti non in regola con le disposizioni sul bollo non comportano esclusione dalla gara. Ne sarà fatta denuncia al competente Ufficio del Registro per i provvedimenti consequenziali (art. 19 D.P.R 26/10/1972, N. 642, come sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 30/12/1982, N. 955) L’offerta economica deve contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, del corrispettivo di cui al successivo art.42; nel caso in cui per lo sfruttamento dell’impianto l’impresa intendesse offrire un canone di concessione al Comune di Seravezza il corrispettivo dovrà essere indicato con il segno negativo (ad es. – 1.000,00 (meno mille/00). A pena di esclusione dalla procedura di gara, la scheda per la presentazione dell’offerta economica dovrà: essere completata senza abrasioni o correzioni di sorta, in ogni sua parte e dovrà contenere tutti i dati richiesti; essere firmata, in modo leggibile, per esteso e previa apposizione di timbro, dal legale rappresentante dell’impresa munito di regolare mandato; essere chiusa in una busta con sopra indicato “Offerta economica”. In tale busta non dovranno essere inseriti altri documenti. Tale busta chiusa dovrà essere inserita nel plico sigillato contenente tutti gli altri documenti di gara come sopra specificato. 4. Documento attestante l’avvenuta costituzione della garanzia a corredo dell’offerta nei modi indicati al successivo art.44. Il Plico da recapitare al Comune di Seravezza sarà così formato: * con la dicitura: “Offerta per la concessione del servizio Ludoteca e Baby Parking – Settore Pubblica Istruzione– NON APRIRE” dovrà contenere: Dichiarazione, redatta in carta libera contenente quanto previsto dall’allegato “A” + Busta chiusa con la dicitura OFFERTA TECNICA Busta chiusa con la dicitura OFFERTA ECONOMICA (allegato “C”) garanzia a corredo dell’offerta Articolo 41 - Offerta tecnica L’offerta tecnica dovrà essere scritta in lingua italiana, dovrà contenere tutte le informazioni indicate nel presente articolo, dovrà essere rispettosa delle prescrizioni del presente Capitolato speciale e dovrà essere esecutiva, ovvero immediatamente applicabile e realizzabile. L’offerta tecnica dovrà essere formulata sinteticamente in un numero massimo di n.30 facciate formato A4 carattere corpo 12 comprensivi di copertina, grafici, indici e quanto altro contenga elementi scritti o grafici. A pena di esclusione dell’offerta il documento dovrà essere articolato come segue: 1. Progetto di gestione del servizio Il concorrente descrive le modalità con le quali intende gestire il servizio e con particolare attenzione al potenziamento della ricettività dello stesso. In particolare devono essere descritte: a. Attività di promozione del servizio Ludoteca e Baby Parking b. Le modalità di riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe comunali; c. il servizio di custodia della struttura; d. Orario di apertura della struttura :il concorrente indica l’orario di apertura del servizio fermo restando l’orario minimo obbligatorio indicato dall’art.7. 2. Piano delle attività inerenti il servizio Il concorrente descrive le attività sportive che intende svolgere nell’impianto evidenziando: La natura dell’attività da svolgere nella struttura e nel servizio La tipologia e varietà di attività proposte; 3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura comunale 3.A Organizzazione dell’attività inerente il servizio Ludoteca e Baby Parking Il concorrente descrive l’organizzazione con la quale intende esercitare l’attività indicando il numero, la qualifica, le professionalità e l’esperienza dei soggetti coinvolti . 3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l’uso dei locali Il concorrente descrive l’organizzazione con la quale intende assicurare attività complementari eventualmente proposte e l’organico utilizzato per la loro gestione . 4. Piano della manutenzione programmata Il concorrente descrive il programma degli interventi di manutenzione dei locali e della struttura e delle attrezzature. 5.Interventi migliorativi Il concorrente indica gli interventi migliorativi che intende effettuare nell’arco della concessione. Articolo 42 - Offerta economica L’offerta economica dovrà indicare il corrispettivo annuo a carico del Comune di Seravezza. Il corrispettivo annuo base d’asta a carico del Comune per la gestione del servizio Ludoteca e baby Parking è pari a € 5.000,00 oltre IVA se dovuta. Nel caso in cui per lo sfruttamento del servizio la Coop. Sociale di Tipo “A” intendesse offrire un canone di concessione al Comune di Seravezza il corrispettivo dovrà essere indicato con il segno negativo (ad es. – 1.000,00 (meno mille/00). Non sono ammesse offerte parziali, limitate ad una parte del servizio od offerte condizionate, anche indirettamente, o con riserva o univocamente non determinabili. Non saranno ammesse offerte in aumento. Articolo 43 - Criterio di aggiudicazione Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. lgs n.163/2006 e successive modificazioni. Ad ogni offerta validamente presentata verrà attribuito un punteggio, derivante dalla valutazione dei seguenti elementi: - 60 punti per l’offerta tecnica; - 40 punti per l’offerta economica. Il punteggio totale riportato da ciascuna impresa è la somma dei punteggi conseguiti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. Il punteggio provvisorio sarà dato dalla sommatoria dei punteggi conseguiti dall’impresa per i singoli parametri di valutazione. Il punteggio definitivo all’offerta tecnica verrà assegnato con le seguenti modalità: all’impresa che avrà conseguito il punteggio provvisorio più alto secondo la somma dei precedenti parametri verranno assegnati 60 punti, alle altre imprese punteggi direttamente proporzionali secondo la seguente formula: X= (B*60)/A Dove: B = Punteggio provvisorio conseguito dall’impresa oggetto di valutazione; A = Punteggio provvisorio più alto conseguito; 60 = punteggio attribuito all’offerta che ha conseguito il punteggio provvisorio più alto; X = punteggio da assegnare all’impresa B. Ai fini dell’attribuzione del punteggio si terrà conto dei parametri di seguito specificati. I – OFFERTA TECNICA 1. Progetto di gestione del servizio Max Punti 20 (venti) Max Punti 7 (sette) a. Attività di promozione del servizio Ludoteca e Baby Parking. Il punteggio verrà assegnato in base al numero delle attività promozionali per incrementare l’utilizzo della struttura e dei servizi Ludoteca e baby parking. Ottimo = punti 7 Discreto = punti 5 Sufficiente = punti 4 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0 Max Punti 3 (tre) b. modalità riscossione diretta ordinaria e coattiva delle tariffe comunali Il punteggio verrà assegnato in base all’organizzazione per la riscossione delle tariffe comunali con particolare riferimento alla riscossione coattiva. Ottimo = punti 3 Discreto = punti 2 Sufficiente = punti 1 Mediocre =punti 0 Scarso = punti 0 Max Punti 2 (due) c. Servizio di custodia della struttura Il punteggio verrà assegnato in base alla tipologia di custodia e sorveglianza che il concorrente intende assicurare Ottimo = punti 2 Discreto = punti 1 Sufficiente = punti 0 Mediocre =punti 0 Scarso = punti 0 Max Punti 8 (otto) d. Orario di apertura della struttura Il punteggio verrà assegnato in proporzione alle ore settimanali di apertura della struttura in aggiunta all’orario minimo previsto all’art. 7 del capitolato Ottimo = punti 8 Discreto = punti 6 Sufficiente = punti 4 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0 2. Piano delle attività inerenti il servizio Max Punti 16 (sedici) Il punteggio verrà assegnato in relazione alla tipologia e varietà di attività proposte per l’attività di Ludoteca e di baby parking , alla luce della naturale destinazione della struttura. Il punteggio sarà assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 16 Discreto = punti 14 Sufficiente = punti 8 Mediocre =punti 4 Scarso = punti 0 3.Struttura organizzativa proposta per la gestione della struttura comunale 3.A Organizzazione dell’attività inerente il servizio (organico) Verrà assegnato il punteggio in relazione all'organico utilizzato per la gestione delle attività Ludoteca e Baby Parking, valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a: a) Numero di addetti impiegati, b) Brevetti ed attestati di specializzazione, c) Esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum) d) Formazione del personale. Il punteggio sarà assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 9 Discreto = punti 7 Sufficiente = punti 5 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0 3.B Organizzazione di attività complementari compatibili con l’uso dei locali Verrà assegnato il punteggio in relazione al numero delle attività complementari eventualmente proposte ed all'organico utilizzato per la loro gestione, valutando numero e qualifica del personale impiegato per i singoli servizi con particolare riferimento a: a) Numero attività complementari, b) Numero addetti ed esperienze nel settore del personale utilizzato (curriculum) c) Formazione del personale. Il punteggio sarà assegnato in base alle seguenti Max Punti 16 (sedici) Max Punti 9 (nove) Max Punti 7 (cinque) valutazioni: Ottimo = punti 7 Discreto = punti 5 Sufficiente = punti 4 Mediocre =punti 2 Scarso = punti 0 4. Piano della manutenzione programmata Il punteggio verrà assegnato in base al numero e alla rilevanza degli interventi di manutenzione programmata. Il punteggio sarà assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 4 Discreto = punti 3 Sufficiente = punti 2 Mediocre =punti 1 Scarso = punti 0 5.Interventi migliorativi Sarà privilegiata la disponibilità del concorrente ad effettuare interventi migliorativi alla struttura sede della Ludoteca e del baby Parking Saranno valutati : 1. l'ambito di miglioramento (strutturale, impiantistico) e la sua consistenza; 2. la compiutezza, il grado di dettaglio dell'elaborato e il livello dei contenuti progettuali; 3. la tipologia e la qualità dei materiali; 4. la funzionalità delle strutture; 5. i tempi massimi previsti per la realizzazione. Il punteggio sarà assegnato in base alle seguenti valutazioni: Ottimo = punti 4 Discreto = punti 3 Sufficiente = punti 2 Mediocre =punti 1 Scarso = punti 0 Max Punti 4 (cinque) Max Punti 4 (cinque) II – OFFERTA ECONOMICA All’impresa che avrà proposto ribasso più alto verranno assegnati 40 punti, alle altre imprese punteggi inversamente proporzionali secondo la seguente formula: P=(B*40)/A Dove: B = Ribasso in euro offerto dall’impresa oggetto di valutazione; A = Ribasso in euro più alto; 40 = max punteggio attribuito all’impresa che ha offerto il ribasso più alto; P = punteggio da assegnare all’impresa B. Articolo 44 - Garanzia a corredo dell’offerta Ai sensi dell’art.75 del d.lgs n.163/2006 e con le modalità ivi previste l’impresa deve presentare apposita garanzia a corredo dell’offerta. La garanzia dovrà essere pari a € 200,00 (2%, duepercento dell’ammontare presunto del contratto) e dovrà avere una durata almeno pari a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui la garanzia sia presentata in contanti il versamento in contanti o tramite bonifico bancario dovrà essere effettuato presso la Tesoreria comunale: Cassa di Risparmio di Carrara – via Aurelia loc. Querceta – 5507 – Seravezza (LU) – IBAN IT44N0611070124000000023580. In tal caso dovrà essere presentata copia della quietanza rilasciata dal Tesoriere. Nel caso di versamento in contanti il versamento dovrà essere accompagnato dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui all’art.113 – Garanzie di esecuzione e coperture assicurative del d.lgs n. 163/2006 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. In caso di RTI dalla fidejussione bancaria o dalla polizza fidejussoria dovrà risultare univocamente che la garanzia stessa è prestata a favore del costituendo RTI o, comunque, di tutte le imprese destinate a confluire nello stesso, con copertura, per tutte queste ultime, del rischio di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. Nel caso in cui il concorrente versi una garanzia di importo inferiore a quanto previsto non sarà soggetto automaticamente ad esclusione ma sarà chiamato ad integrare l’importo entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione pena l’esclusione dell’offerta. Articolo 45 - Cauzione definitiva Il Concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità di cui all'articolo 113 del d.lgs n.163/2006; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Articolo 46 - Soggetti ammessi Alla procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgvo n. 163/2006, possono partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgvo n. 163/2006, nonché i concorrenti di altri Stati alle condizioni di cui all’articolo 47 del medesimo decreto legislativo. Articolo 47 - Requisiti di ordine generale Sono escluse dalla partecipazione alla presente procedura di affidamento i soggetti che non posseggono i requisiti di ordine generale indicati all’art.38 del D.lgs n. 163/2006. Si rammenta che l’operatore economico è tenuto ad indicare per ciascun legale rappresentante tutti gli eventuali provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione o relative a reati successivamente abrogati/depenalizzati, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza, allegando ogni documentazione utile alla Commissione di gara per valutare la moralità professionale. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Nel caso in cui ricorra tra due o più imprese partecipanti la situazione di cui all’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs.163/2006 (imprese collegate e/o controllate) le imprese: a) dichiarano, anche utilizzando il modello allegato con lett. “A” al presente capitolato, di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; b) corredano la dichiarazione dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, la documentazione in argomento deve essere inserita in separata busta chiusa come previsto dal D.Lgs. 163/2006, art. 38, c. 2, lett. b). Articolo 48 - Requisiti di capacità tecnica Per partecipare alla presente procedura di gara : 1. – Le Imprese potranno partecipare se iscritte al registro delle Imprese della competente CCIAA, con un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento,corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di appartenenza, se esistente. 2. - Le cooperative sociali di tipo “A” e i loro Consorzi di cui alla Legge n.381 dell’08/11/1991, potranno partecipare se iscritte all’Albo della Regione di appartenenza con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto, da almeno novanta giorni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara 3. - Attestazione del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 e/o equivalenti in corso di validità per l’attività oggetto dell’appalto. 4. - Aver gestito nel triennio 2011 – 2013 e fino alla data di presentazione delle offerte, con buon esito, almeno un (1) servizio di gestione di un servizio Ludoteca o di Baby Parking e della durata di almeno un anno. 5.- Aver gestito nel triennio 2011 – 2013 almeno un (1) servizio analogo- attinente , cioè servizi relativi ad attività ludico ricreative rivolte all’infanzia per un periodo complessivo di almeno sei mesi . 6.- Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o Enti Locali esse sono provate da certificazioni rilasciati dalle PP.AA. sul buon esito di gestione di almeno un servizio gestione servizi educativi e/o ricreativi , senza procedure di contenzioso comprovata da certificazioni vistate dai committenti, se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. A tale scopo l’impresa dovrà trasmettere le certificazioni, in originale, rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni interessate che comprovino la durata e il buon esito del servizio allegando i documenti alle dichiarazioni di cui al precedente art.40, comma 1. Ai sensi degli artt. 41 e 42 del d.lgs n.163/2006 l’impresa concorrente può attestare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, salvo poi produrre i documenti comprovanti i requisiti nei casi stabiliti dagli artt. 41, 42 e 48 del d.lgs n.163/2006 e con le tempistiche ivi indicate. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. Articolo 49 - Avvalimento dei requisiti di capacità tecnica Ai sensi dell’art. 57 – Avvalimento del d.lgs n.163/2006 l’impresa concorrente, singola o consorziata o raggruppata può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico di cui al precedente art. 48, punto 1, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo l’impresa allega alle dichiarazioni di cui al modello allegato sub “A” al presente capitolato speciale: a) una sua dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del d.lgs n. 163/2006; c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ,non si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese che partecipano alla gara; e) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione; l’obbligo deve evincersi chiaramente e senza condizione alcuna dal contratto di avvalimento. f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti in tema di normativa antimafia. L’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Articolo 50 - Raggruppamenti temporanei di impresa Ai sensi dell’art. 37 del D.lgs n.163/2006 sono ammessi alla presente procedura di gara i raggruppamenti temporanei di imprese. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Salvo quanto disposto al citato art.37, commi 18 e 19, del D.lgs n.163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima concessione. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ciascuna impresa dovrà eseguire almeno il 10% del servizio fermo restando che dovrà essere garantito lo svolgimento del 100% del servizio. In caso di richiesta di partecipazione da parte del RTI tutti i soggetti in raggruppamento dovranno ricadere tra i soggetti indicati al precedente art.46 e comprovare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente art.47, anche compilando il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’allegato "A". Il requisito di capacità tecnica previsto dal precedente art.48 dovrà essere posseduto almeno da un impresa partecipante al RTI. Articolo 51 - Consorzi ordinari di concorrenti E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti se indicati quali esecutori del servizio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in consorzio ordinario di concorrenti e siano indicati quali esecutori. L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in consorzio ordinario di concorrenti. Tutti i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno ricadere tra i soggetti indicati al precedente art.46. Il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art.47 deve essere comprovato sia dal consorzio che dai consorziati indicati quali esecutori del servizio, pertanto tali soggetti devono compilare il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’allegato "A" al presente capitolato. Il requisito di capacità tecnica previsto dal precedente art.48 dovrà essere posseduto dal consorzio e/o dagli eventuali consorziati esecutori. Articolo 52 - Consorzi stabili Ai sensi dell’art.36 del d.lgs. n.163/2006 si intendono per consorzi stabili quelli formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di operatore economico. Ai sensi dell’art.36, comma 2, del d.lgs n.163/2006, il consorzio potrà indicare per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura; in caso contrario il consorzio concorrerà autonomamente e conseguentemente effettuerà le prestazioni con la propria organizzazione. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Il consorzio stabile e tutti i soggetti consorziati indicati quali esecutori dovranno ricadere tra i soggetti indicati al precedente art.46. Il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art.47 deve essere comprovato sia dal consorzio che dai consorziati indicati quali esecutori del servizio, pertanto tali soggetti devono compilare il modulo per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’allegato "A" al presente capitolato. Il requisito di capacità tecnica dovrà essere posseduto dal consorzio e/o dalle eventuali consorziate esecutrici. Articolo 53 - Procedura di gara La gara avrà inizio all’ora stabilita nel bando anche se nessuno dei concorrenti fosse presente nella sala. La Commissione si riserva la facoltà di non procedere oppure di modificare la data dell’esperimento di gara senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. La procedura di gara si svolgerà nel modo seguente: si procederà in seduta pubblica per quanto riguarda la verifica della regolarità dei plichi, delle dichiarazioni di cui all’art.40, punto 1, della costituzione della garanzia di cui all’art.40 punto 4, all’apertura dell’offerta tecnica si cui all’art.40, punto 2 e per quanto riguarda l’apertura della busta contenente l’offerta economica di cui all’art.40, punto 3, mentre l’offerta tecnica di cui all’art.40, punto 2, sarà valutata in seduta riservata. La Commissione aggiudicherà il servizio in via provvisoria a favore dell’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l’offerta tecnica e per l’offerta economica. In caso di parità di punteggio, entro la seconda cifra decimale con arrotondamento in base alla terza cifra decimale, alle imprese verrà richiesta un’offerta economica migliorativa, ove nessuna delle imprese accetti di migliorare l’offerta economica si procederà mediante sorteggio. Le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni della gara stessa è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti dei concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura o delega scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara. In caso di revoca dell’aggiudicazione, o se gli accertamenti di cui agli artt. 38, 41 e 42 del d.lgs n.163/2006 in merito al rispetto dei requisiti per la partecipazione non confermino quanto dichiarato dall’aggiudicatario, o in caso di risoluzione del contratto, il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare la gara all’impresa che segue la prima nella graduatoria formulata nel verbale di aggiudicazione, ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria sarà tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Ai sensi dell’art. 11 del D.lgs n. 163/2006 per ciascun concorrente l’offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al sessantesimo giorno dalla data dell’aggiudicazione definitiva. Articolo 54 - Clausola consip e insufficienti stanziamenti di bilancio Qualora MEPA e Consip Spa avesse attivato, successivamente all’indizione della presente gara, ai sensi dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e dell’articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388, o qualora la Regione Toscana avesse stipulato una convenzione relativa alla medesima categoria di servizi, è facoltà del Comune revocare o modificare il presente procedimento di gara. L’Amministrazione potrà non procedere all’aggiudicazione definitiva e/o all’affidamento del servizio nel caso dovessero essere insufficienti gli stanziamenti di Bilancio del Comune di Seravezza. Articolo 55 - Motivi di esclusione dalla gara Oltre a quanto previsto espressamente in altri punti del presente capitolato speciale e nel bando di gara, non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui: a. non risulti pervenuta entro il termine stabilito nel bando di gara e con le modalità previste dall’art.40 del presente capitolato speciale ; b. manchi o risulti incompleta di alcuna delle dichiarazioni contenute nell’allegato “A” al presente capitolato speciale; per incompleta si intende sia la mancanza della dichiarazione sia la mancata apposizione della barratura nel caso di dichiarazione con più opzioni o siano barrate più opzioni fra loro contrastanti; c. sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati nel precedente art.46; d. non siano soddisfatti i requisiti di ordine generale di cui all’art.47 del presente capitolato speciale; e. non sia soddisfatto il requisito di capacità tecnica di cui al precedente 48; f. l’offerta tecnica non sia redatta con le modalità descritte agli artt.40 e 41; g. l’offerta economica non sia redatta con le modalità descritte agli artt.40 e 42; h. l’offerta economica sia superiore alla base d’asta di cui al precedente art.42; i. sia mancante della garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art.44 del presente capitolato; j. in caso di RTI o consorzi non sia rispettata la disciplina dettata dagli artt.50, 51 e 52 del presente capitolato speciale; k. non sottoscritta dal Legale Rappresentante o idoneo procuratore. l. in caso di avvalimento dei requisiti non siano rispettate le modalità di cui all’art.49 del presente capitolato speciale; Ai sensi del combinato disposto degli art. 46, comma 1-ter e 38,comma 2-bis del D. Lgvo 163/2006 e s.m.i., introdotti dal decreto legge 24.06.2014, n. 90 (denominato Riforma P.A.),il concorrente sarà invitato a produrre ovvero ad integrare o regolarizzare,entro un termine non superiore a 10 giorni,eventuali dichiarazioni,anche di soggetti terzi,mancanti,incomplete ovvero per le quali venga rilevata ogni altra irregolarità essenziale. La mancanza, l’incompleta e ogni altra irregolarità essenziale delle suddette dichiarazioni obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,in favore del Comune di Seravezza, di una sanzione pecuniaria pari all’1% dell’importo a base della gara. Articolo 56 - Verifica dei requisiti Il Comune, prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario, si riserva di compiere gli accertamenti relativi alle dichiarazioni di cui all’allegato “A” del presente capitolato speciale. Qualora tale prova non sia fornita o non confermi i requisiti dichiarati, il Comune procederà alla revoca dell’aggiudicazione all’impresa prima classificata; in tale caso è facoltà del Comune provvedere all’aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. A tale fine si precisa che la falsa dichiarazione: a) comporta l’applicazione di sanzioni penali [art.76 D.P.R. n.445/2000 ed artt.483, 489 e 495 Codice Penale], b) comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (revoca eventuale aggiudicazione) [art.75 D.P.R. n.445/2000]; c) costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive procedure per ogni tipo di concessione (art. 38, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 163/2006); d) comporta la segnalazione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi ai fini dell’iscrizione nel relativo casellario. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni il Comune potrà procedere, anche a campione, a verifiche d’ufficio nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari. Articolo 57 - Trattamento dei dati Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, c.1, del D.lgs 30 giugno 2003, n.196 si informa che: la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto; il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste; la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara; i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell’ente implicato nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione; i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.lgs n. 196/2003; soggetto attivo del trattamento dati è il Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, Sig.ra Carla Ferrari. Articolo 58 - Informazioni e responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006 e della Legge n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento è la Sig.ra Carla Ferrari – Settore Pubblica Istruzione – via XXIV maggio – 55047 Seravezza (LU) – tel 0584757722 – fax 05847571808 – email demografici@comune.seravezza.lucca.it - PEC comune.seravezza.lu@halleycert.it. Le informazioni potranno essere richieste esclusivamente via fax, PEC o tramite recapito diretto utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, disponibili presso il Settore Pubblica Istruzione e pubblicati sul sito web del Comune di Seravezza: www.comune.seravezza.lucca.it. Il Comune fornirà le informazioni complementari richieste ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D.lgs n.163/2006, inviando la risposta via fax o PEC al richiedente e pubblicando l’elenco delle domande e delle risposte sul sito www.comune.seravezza.lucca.it.
© Copyright 2024 Paperzz