STUDIO COMMERCIALISTA BUSCEMI Viale Monte Nero, 17 – 20135 MILANO Tel. 02/54.100.190 (R.A.) – Fax 02/54.100.511 www.studiobuscemi.it – e-mail: info@studiobuscemi.it – pec: studiobuscemi@legalmail.it Prot. Circolare n. 009/2014 Milano, 29 aprile 2014 ALLE SOCIETA’ IN INDIRIZZO LORO SEDI Oggetto: Registro Imprese – le novità introdotte dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3668/C in materia di depositi camerali Con Decreto direttoriale del 18/10/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la nuova modulistica informatica per il deposito delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del Registro delle Imprese ed al REA e, successivamente, con la propria Circolare n. 3668/C del 27/02/2014, ha definito le istruzioni per la compilazione della predetta nuova modulistica. La nuova modulistica Registro Imprese/REA è di fatto entrata in vigore il 1° febbraio 2014, ma i programmi informatici in uso (ComUnica, Starweb e FedraPlus) hanno recepito le nuove specifiche tecniche solamente dallo scorso 1° aprile 2014. Dettagliamo di seguito le principali novità in materia di depositi camerali. Bilancio consolidato e bilancio sociale La novità più rilevante riguarda il deposito di bilanci ulteriori rispetto a quelli di esercizio che si considerano “collegati” al deposito “primario” e si configurano come un unico adempimento, anche se da effettuarsi (per mere esigenze informatiche) con distinti depositi camerali. Deposito del bilancio consolidato L’art. 42 del D.lgs. 127/1991 prevede che “una copia del bilancio consolidato ....deve essere depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese, con il bilancio d'esercizio”. Per evidenziare il collegamento del bilancio consolidato al bilancio d’esercizio (il primo da depositare in CCIAA), al fine di procedere ORA ad un unico addebito del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo, devono essere riportati in un riquadro apposito (“xx note”) dei programmi informatici gli estremi di deposito del bilancio di esercizio, avvenuto prima di quello consolidato. Deposito del bilancio sociale Ai sensi della disciplina di settore (art. 5, c. 2, del D.lgs. 155/2006) le imprese sociali ottengono l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese. Per quanto riguarda il deposito del loro bilancio, il D.M. del 24/01/2008, attuativo dell’art. 5, c. 5 del citato D.lgs. 155/2006, ha previsto che, tra i documenti che l’impresa sociale deve depositare presso il Registro delle Imprese, vi siano: - un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa; - il bilancio sociale, di cui all’articolo 10, c. 2, del D.lgs. 155/2006, redatto secondo le linee guida emanate dal Ministro della Solidarietà Sociale; - per i gruppi di imprese sociali, i documenti in forma consolidata, di cui ai punti precedenti, oltre all'accordo di partecipazione ed ogni sua modificazione. Così come per il deposito del bilancio consolidato, per evidenziare il collegamento tra bilancio COD. FISC.: BSC NNN 50E25 F231P – P.IVA: 04837620154 d’esercizio e bilancio sociale, al fine di procedere anche ad un unico addebito del diritto di segreteria e dell’imposta di bollo, devono essere riportati nel quadro “xx note” dei programmi informatici gli estremi di deposito del bilancio di esercizio, avvenuto prima di quello sociale. Bilancio Start-up e incubatori certificati Segnaliamo che il deposito di un bilancio di esercizio di una società iscritta nella sezione speciale delle start-up è assoggettato al pagamento di bolli e diritti. In base all’art. 26, c. 8 della Legge 221/2012 “la start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25 comma 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione.” Il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto, pertanto, che le esenzioni dal pagamento di diritti di segreteria e imposta di bollo previste per le Start-up siano applicabili alle sole iscrizioni e non possano essere applicate per analogia, in via estensiva, anche agli altri depositi obbligatori, come i bilanci di esercizio. Si evidenzia, inoltre, che le Start-up e gli incubatori certificati non hanno più la facoltà di allegare l’attestazione del mantenimento dei requisiti, previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 del D.L. 179/2012 convertito nella Legge 221/2012, che dovranno essere, pertanto, oggetto di separato deposito. Albo Cooperative Una delle novità più interessanti è l’abolizione del modello C17 per la comunicazione dei dati relativi ai bilanci d’esercizio delle Cooperative, obbligatoria per il mantenimento dell’iscrizione nell’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente. Di fatto, però, le informazioni che venivano richieste nel modello C17, vengono direttamente compilate all’interno dei programmi informatici del Registro delle Imprese (All. sub A). N.B. Al fine del deposito del bilancio d’esercizio delle Cooperative nostre Clienti, chiediamo cortesemente di inviarci il prospetto allegato alla presente circolare debitamente compilato. Via alla sperimentazione del bilancio xbrl completo di nota integrativa Da quest’anno è possibile depositare, esclusivamente in via sperimentale, il bilancio d’esercizio in formato xbrl completo di nota integrativa, redatta secondo la nuova tassonomia “2014-01-10” pubblicata nel sito http://www.xbrl.org/it/. Sottolineiamo che il bilancio xbrl così redatto, pur essendo completo di prospetto contabile e nota integrativa, non può in alcun modo sostituire l’usuale piano dei conti in formato xbrl. La tassonomia sperimentale, infatti, non entrerà in vigore, fino a che non comparirà l’avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che annunci la sua pubblicazione sul sito ministeriale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi dell’art. 5 c. 6 del D.P.C.M 10/12/2008. Evidenziamo, infine, che per poter aderire alla sperimentazione, è necessario che i software utilizzati per la produzione del bilancio e dei relativi allegati siano abilitati alla creazione del bilancio xbrl con la nota integrativa, a norma della predetta nuova tassonomia. STUDIO BUSCEMI 2 Deposito iscrizione persona fisica Per le persone fisiche, anche non residenti in Italia, che a qualsiasi titolo vanno iscritte nel R.I. o nel REA, è sempre obbligatoriamente richiesto il C.F. italiano. Con la nuova modulistica del Registro delle Imprese fissata dal MSE, infatti, è stato introdotto l’obbligo di indicare il codice fiscale per tutte le persone fisiche che si iscrivono con una carica/qualifica nel Registro Imprese/REA, compresi i soggetti con cittadinanza straniera, anche se residenti e/o domiciliati all’estero. A partire dal 1° aprile 2014 quindi non potranno più essere iscritte persone fisiche senza codice fiscale. I soggetti con cittadinanza estera dovranno preventivamente richiedere il proprio codice fiscale all’Agenzia delle Entrate, rivolgendosi al Consolato Italiano nel Paese in cui risiedono. Contratti di rete In materia di contratti rete, segnaliamo che, nei nuovi programmi informatici, sono state inibite le comunicazioni di modifica al contratto di rete per le imprese partecipanti, che non sono di riferimento al contratto stesso. Infatti, le modifiche al contratto di rete possono essere comunicate solo dall’impresa di riferimento (D.L. n. 83/2012). Ricordiamo, inoltre, che il deposito della situazione patrimoniale ("bilancio") dei contratti di rete è stabilito dall'art. 3, comma 4 ter, numero 3) del D.L. 5/2009 che prevede l'obbligo, per i contratti di rete dotati di fondo patrimoniale, del deposito della situazione patrimoniale entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio (28 febbraio). Il deposito deve essere fatto presso l'ufficio RI in cui il contratto di rete ha sede. Codice LEI (Legal Entity Identifier) Come già anticipato via e-mail, tutte le operazioni effettuate in strumenti finanziari derivati, sia OTC che quotati nei mercati regolamentati, devono obbligatoriamente essere segnalate all'Autorità di Vigilanza Europea sui mercati Finanziari (ESMA). L'obbligo di segnalazione vige per entrambe le parti del contratto e la scadenza è stata prorogata al 13 maggio 2014. Già dallo scorso mese di febbraio, si è sentito parlare dell’obbligo per gli operatori finanziari di possedere il “Codice LEI (Legal Entity Identifier)”. Nella fattispecie, i soggetti giuridici che operano sui mercati finanziari internazionali (imprese, fondi di investimento, ecc.) possono ottenere telematicamente il codice univoco di identificazione valido su scala internazionale (LEI) per la registrazione dei contratti derivati presso i trade repository e per gli utilizzi previsti dalle autorità. Il rilascio del Codice LEI si ottiene tramite il sito http://lei-italy.infocamere.it, ma abbiamo verificato che molti Istituti di Credito stanno provvedendo all’iscrizione in accordo col proprio cliente. Per tale ragione, è opportuno che Vi consultiate con la Vostra Banca. Ricordiamo, inoltre, che sono state previste delle sanzioni per ogni singolo inadempimento e sono comprese tra 2.500 Euro e 250.000 Euro. Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e, con l’occasione, porgiamo i nostri cordiali saluti. Studio Buscemi STUDIO BUSCEMI 3 All. sub A) STUDIO BUSCEMI 4
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