Rassegna Stampa

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Venerdì 14 Novembre 2014
Sommario
Testata
Data
Pag. Titolo
p.
1. Fondi pensione
Sole 24 Ore (Il)
14/11/2014
1 Previdenza - Professionisti, tutele attenuate dal
2007 (Peruzzi Marco)
1
Italia Oggi
14/11/2014
30 Il tfr di ottobre a quota 1,32% (Toniolatti Bruno)
3
Italia Oggi
14/11/2014
33 Stabilità, attacco alle pensioni
4
Sole 24 Ore (Il)
14/11/2014
18 Agenzie di collocamento - Somministrazione in
crescita (Prisco Francesco)
6
Sole 24 Ore (Il)
14/11/2014
48 Liquidzioni - Aggiornato il coefficiente di
rivalutazione per il Tfr (Bianchi Nevio;Perrone Pierpaol)
7
Italia Oggi
14/11/2014
2. Previdenza
1 Inps, sanzioni senza minimo (Cirioli Daniele)
9
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Venerdì
14/11/2014
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Roberto Napoletano
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CASSAZIONE Casse previdenza: valide le
misure per «salvare» i conti Marco Feruzzi >•
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Previdenza. La Cassazione salva le modifiche delle Casse, peggiorative per gli
iscritti, adottate per assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo
Professionisti, tutele attenuate dal 2007 La garanzia del «pro rata» sul maturato è
«assoluta» solo per le pensioni liquidate fino al 2006
Le regole in campo 011 LA RIFORMA DINI In base alla legge 335/1995 di riforma della
previdenza, le Casse dei professionisti, nei provvedimenti di variazione delle aliquote contributive,
di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico, in termini peggiorativi per gli assicurati, «devono rispettare» il principio
del «pro rata». Si tratta di un principio di garanzia per l'iscritto, in base al quale devono essere
salvaguardate le anzianità già maturate rispetto all'introduzione di modifiche a opera di successivi
provvedimenti 021 LA FINANZIARIA PRODI Con la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) gli enti
di previdenza dei professionisti adottano i provvedimenti per la salvaguardia dell'equilibrio
finanziariodi lungo termine «avendo presente» (non più «devono rispettare») il principio del «pro
rata» in relazione alle anzianità maturate fino a quel momento 031 LA STABILITÀ LETTA La
legge di Stabilità 2014 (legge 147/2013) ha precisato che la disposizione della Finanziaria 2007 «si
interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dalle Casse»
approvati dai ministeri prima del 2007 si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano
finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziariodi lungotermine
Marco Peruzzi Un conto sono le
pensioni ai professionisti liquidate
prima del 2007, un conto quelle
successive. Per le prime, la garanzia
costituita dal principio del «pro rata»
(in base al quale non possono essere
disattese le aspettative dell'iscritto a
un ente previdenziale in relazione
alle anzianità maturate prima delle
modifiche peggiorative) deve essere
applicata in modo rigoroso; per le
seconde, invece, lo stesso principio
del «pro rata» può essere attenuato,
come previsto dalla Finanziaria del
2007 (legge 296/2006), per motivi di
interesse generale costituzionalmente
rilevanti, qual è, nel caso delle Casse
dei professionisti, l'esigenza di
assicurare
Cassa dei ragionieri tra il 2002 e il
2003 in base alle quali, per le
pensioni maturate
successivamente al 31 dicembre
2003, è prevista una quota A
l'equilibrio finanziario di lungo
(retributiva), determinata
periodo. E così - ha deciso la
considerando la media dei redditi
Corte di cassazione nella sentenza degli ultimi 24 anni (non più 15)
24221 depositata ieri - sono
come base di calcolo delle
legittime, ma solo per le pensioni anzianità contributive maturate
liquidate dal 2007 in poi, le
fino ad allora, e una quota B
vecchie delibere degli enti
(contributiva) per quelle
privatizzati che hanno tagliato le
successive. Nella sentenza la
pensioni attese dagli iscritti senza Cassazione precisa che per i
rispettare in modo rigido il
trattamenti pensionistici liquidati a
principio del «pro rata» previsto
partire dal i ° gennaio 2007 trova
all'articolo 3, comma 12 della
sì applicazio
legge 335/95. Salve, in
particolare, le delibere adottate
ne l'articolo 3, comma 12 della
dalla
legge 335/95, ma nella
Fondi pensione
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formulazione meno rigorosa introdotta
dall'articolo i, comma 763 della
legge 296/2006 che prevede che
le Casse dei professionisti
emettano i provvedimenti
necessari per la salvaguardia
dell'equilibrio finanziario di lungo
periodo «avendo presente» - e non
più rispettando «in modo assoluto»
come doveva essere per le pensioni
liquidate prima del 2007 - «il
principio del pro rata in relazione
alle anzianità già
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LA DECISIONE Respinto il
ricorso di un ragioniere, a
«riposo» dal 2008, contro
l'aumento a 24 anni della media
reddituale
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maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai
provvedimenti suddetti e
comunque tenendo conto dei
criteri di gradualità e di equità fra
generazioni con espressa salvezza
degli atti e delle deliberazioni in
materia previdenziale già adottati
dagli enti medesimi e approvati dai
ministeri vigilanti prima della data
di entrata in vigore della legge
296/2006». Atti e deliberazioni
che, in forza della disposizione di
interpretaziune autentica introdotta
con l'articolo i, comma 488 della
legge 147/2013 (legge di Stabilità
2014), «si intendono legittimi ed
efficaci a condizione che siano
finalizzati ad assicurare l'equilibrio
finanziario di lungo termine». Per
la Cassazione questa clausola di
salvaguardia, «in assenza di motivi
imperativi di interesse generale
costituzionalmente rilevanti», si
porrebbe «in contrasto con il
divieto di introdurre ingiustificate
disparità di trattamento e della
tutela dell'affidamento
legittimamente sorto nei soggetti
assicurati e già pensionati» ma
solo con riferimento alle pensioni
liquidate prima del i "gennaio
2007, come stabilito dalla stessa
Corte di cassazione con la sentenza
17892/2014 (si veda II Sole 24 Ore
del 13 agosto scorso). Al contrario
i professionisti collocati in
pensione a partire da quella data
«non potevano fare affidamento
sulla garanzia del pro rata
nell'originaria più ampia portata
(...) perché la normativa di legge
era già cambiata». Per questo
motivo la Corte ha rigettato il
ricorso proposto da un ragioniere
pensionato dal i ° aprile 2008.
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L'aggiornamento in base ai dati Istat //
tfr di ottobre a quota
A ottobre il coefficiente di
rivalutazione del trattamento di
fine rapporto è 1,320028 (vedi
colonna incr.mese). L'indice
dei prezzi al consumo
calcolato dall'Istituto nazionale
di statistica, con esclusione del
prezzo dei tabacchi lavorati, è
al valore di 107,2. Tramite i
dati resi noti ieri dall'Istituto di
statistica è possibile calcolare
il dato del trattamento di fine
rapporto, introdotto dalla legge
n. 297/82. Il calcolo viene
fornito mensilmente per
permettere di rivalutare le
somme accantonate al 31
dicembre dell'anno precedente,
nel caso di cessazione di
rapporti di lavoro e/o conteggi
in sede di bilanci infrannuali.
Secondo quanto stabilito dal
codice civile (articolo 2120) il
trattamento di fine rapporto
accantonato al termine di ogni
anno deve essere rivalutato
mensilmente sommando due
elementi: il 75% dell'aumento
del costo della vita rispetto al
mese di dicembre dell'anno
precedente (colonna rivai.
75%) e
l'I,50% annuo, frazionato su
base mensile (colonna rivai
1,5%).
a cura di Bruno Toniolatti,
Studio Associato Paoli
Tutti gli indici dal 1984 a oggi Anno Anno 1984 Anno 1985 Anno 1986 (1985 - 100,0)
Anno 1987 Anno 1988 Anno 1989 Anno 1990 (1989 - 100,0) Anno 1991 L'indice di d
Anno 1992 Anno 1993 (1992 - 100,0) Anno 1994 Anno 1995 Anno 1996 (1995 - 100,0)
Anno 1997 Anno 1998 Anno 1999 Anno 2000 Anno 2001 Anno 2002 Anno 2003 Anno
2004 Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011
Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Mese dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre
dicembre dicembre dicembre cembre 1991, a dicembre dicembre dicembre dicembre
dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre
dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre dicembre
gennaio febbraio marzo apnle maggio giugno luglio agosto settembre ottobre Indice 181,8
197,4 108,0 113,5 119,7 127,5 109,2 115,8 epurato dal 121,2 106,0 110,3 116,7 104,9
106,5 108,1 110,4 113,4 116,0 119,1 121,8 123,9 126,3 128,4 131,8 134,5 135,8 138,4
104,0 106,5 107,1 107,3 107,2 107,2 107,4 107,3 107,4 107,3 107,5 107,1 107,2 Incr. 14,7
15,6 4,5 5,5 6,2 7,8 6,5 6,6 Tiese di febbr 5,5 4,1 4,3 6,4 2,6 1,6 1,6 2,3 3 2.6 3,1 2,7 2,1
2,4 2,1 3,4 2,7 1,3 2,6 3,3 2,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,0 0,1 Rivai. 75%
6,597846 6,435644 3,260870 3,819444 4,096916 4,887218 4,746835 4,532967 aio
dell'incide 3,568060 2,9913350 3,0424528 4,3517679 1,9221744 1,1439466 1,1267605
1,5957447 2,0380435 1,7195767 2,0043103 1,7002519 1,2931034 1,4527845 1,2470309
1,9859813 1,5364188 0,724907 1,435935 2,380058 1,802885 0,422535 0,140056
0,070028 0,070028 0,210084 0,140056 0,210084 0,140056 0,280112 0,0 0,070028 Rivai.
1.5% 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 nza relativ 1,500 1,500 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0,125 0,250 0,375 0,500 0,625
0,750 0,875 1,000 1,125 1,250 incr. Mese 8,097846 7,935644 4,760870 5,319444
5,596916 6,387218 6,246895 6,032967 a ai tabacchi lavor 5,068060 4,491335 4,542452
5,851767 3,422174 2,643946 2,626760 3,095745 3,538043 3,219577 3,504310 3,200252
2,793103 2,952785 2,747031 3,485981 3,036419 2,224907 2,935935 3.880058 3,302885
1,922535 0,265056 0,320028 0,445028 0,710084 0,765056 0,960084 1,015056 1,280112
1,125000 1,320028 Montante ind. Dirig. 1,08097848 1,07935644 1,04760870 1,05319444
1,05596916 1,06372180 1,06246835 1,6032967 ati, si modifica in 1,05068060 1,04491335
1,0454245 1,0585176 1,0342217 1,0264394 1,0262676 1,0309574 1,0353804 1,0321958
1,0350431 1,0320052 1,0279310 1,0295278 1,0274703 1,0348598 1,0303642 1,0222491
1,0293594 1,0388006 1,0330288 1,0192254 1,0026506 1,0032003 1,0044503 1,0071008
1,0076506 1,0096008 1,0101506 1,0128011 1,0112500 1,0132003 Montante base comp.
1,30133598 1,40460535 1,46147678 1,54975116 1,63648943 1,74101558 1,96198674
1,96137020 115,69587 2,06077361 2,15400883 2,25185373 2,38362700 2,46519887
2,53037754 2,59684394 2,67723463 2,11195570 2,86120094 2,96146630 3,05624608
3,14160464 3,23436945 3,32321858 3,42520567 3,54349239 3,62233180 3,72868111
3,87335610 4,00128858 4,07821475 4,08902430 4,09126618 4,09636395 4,10717350
4,10941538 4,11736904 4,11961091 4,13042047 4,12409467 4,13204833
Esempio di calcolo tfr
Un dipendente ha cessato il
rapporto di lavoro il 30
settembre 2014. La sua
situazione è: •tfr maturato al
31/12/13 euro 25.000 •
imponibile previdenziale anno
2014 euro 15.900 • tfr
maturato nel 2014 euro
1.177,78 Pertanto la sua
liquidazione, al lordo delle
Fondi pensione
imposte sarà: • tfr maturato al
31.12.13 euro 25.000+ •
rivalutazione (1,125% di
25.000) euro 330,01+ • tfr
maturato nel 2014 euro
1.177,78+ • ritenuta
previdenziale (0,50% su
15900) € 79,50 • totale euro
26.428,28
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II punto sull'offensiva alle Casse nel corso del Forum dell'ente dei
ragionieri Stabilità, attacco alle pensioni Le tre batoste: rendite dei
patrimoni, tfr e integrativa
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Mariastella Gelmini Luigi Pagliuca Luigi Pagliuca Mauro Marè Luigi Pagl Massimo Angrisani
uca Mauro Marè Lu
a legge di Stabilità attacca le
Casse _di previdenza dei
professionisti su tre fronti: alza la
tassazione sui fondi pensione dal
20 al 26%, infierisce sul tfr e
colpisce la previdenza
integrativa. Inoltre, non viene
nemmeno specificato a cosa
serva quest» prelievo a danno
degli Istituti e cosa andrà a
finanziare. Si impone dunque
anche una fondamentale
questione di trasparenza». Lo ha
detto Mariastella Gelmini,
capogruppo di Forza Italia alla
Commissione affari
costituzionali della Camera dei
deputati, intervenendo al forum
«Previdenza, il ruolo delle Casse
professionali per superare la
crisi» promosso dalla Cassa
nazionale dei ragionieri. «A tutti
i partiti piace una Eolitica di
distribuzione delì ricchezza», ha
sottolineato Gelmini, «ma prima
di tutto occorre creare questa
ricchezza. I provvedimenti del
governo infieriscono anche sugli
enti locali tagliando i bilanci e
colpendo indifferentemente sia le
Regioni sprecone che quelle
virtuose. Abbiamo presentato
emendamenti, peraltro alcuni
bipartisan, che individuano
coperture alternative». «Le Casse
dei professionisti fanno
previdenza, non speculazione»,
ha ricordato Luigi Pagliuca,
presidente della Cassa
Ragionieri. «La proposta di
aumentare la già altissima
tassazione sui rendimenti
prestazioni attese». «La crescita
economica del Paese è
fondamentale per la sostenibilità
dei sistemi previdenziali. Gli
istituti», ha aggiunto Pagliuca,
«non sono insensibili alla
progettualità del ministro
dell'economia Pier Carlo Padoan di
creare un Fondo di investimento
par
tecipato dagli enti privatizzati e dai
fondi di previdenza
complementare, che investa in
attività infrastnitturali, utili al
rilancio della competitivita
generando occupazione. È
indubbio che indirizzare risorse del
patrimonio degli enti previdenziali
verso iniziative di investimento,
limitando l'autonomia della scelta
degli investitori, debba avere delle
compensazioni. Una di queste
potrebbe essere appunto
pensare che nei prossimi decenni
la previdenza possa riguardare
solo la pensione, bensì dovrà
necessariamente coinvolgere
forme di medicina, di assistenza
sanitaria a distanza, di welfare.
Bisognerà fare delle
sperimentazioni e le Casse
possono rappresentare l'alveo
ideale». «Portare la tassazione
delle Casse al 26% è sbagliato»,
ha affermato Mauro Marè,
docente di Scienza delle finanze
presso l'Università della Tuscia e
presidente del Mefop, «In questo
modo si penalizzano i fondi
pensione non capendo che un
risparmio previdenziale, che
alleggerisce l'onere per il settore
pubblico, è ben differente da una
rendita finanziaria. Ci sono
margini per recuperare la solidità
di un tempo. Ma credo che sia un
processo di riorganizzazione che
l'attenuazione della tassazione
vada lasciato autonomamente
dei rendimenti finanziari
alle Casse, che dovrebbero essere
derivanti dagli investimenti degli libere di investire, di consolidare
enti previdenziali privatizzati».
i propri bilanci, dopo aver
«La tassazione nei confronti
verificato la solidità patrimoniale
delle Casse è incongrua rispetto e gli eventuali squilibri.
alle finalità di chi accantona
Provvedimenti presi dall'alto su
fondi per avere una pensione
scioglimenti o fusioni», ha
adeguata», ha evidenziato
commentato Marè, «non sono
Massimo Angrisani, ordinario di auspicabili». «In soli cinque anni
Tecnica attuariale per la
tra ingegneri e architetti abbiamo
previdenza presso l'Università La registrato un 30% in meno di
Sapienza di Roma. «Una
redditi», ha osservato Paola
imposizione così elevata per un
Muratorio, presidente di
risparmio previdenziale di primo Inarcassa. «Occorre
livello è da record mondiale. Si
prioritariamente delineare un
tratta di una situazione
disegno complessivo per l'Italia,
assolutamente anomala, le Casse e solo successivamente
ne soffrono molto e i giovani
individuare la richiesta di risorse.
professionisti, in particolare,
Le infrastrutture rappresentano
finanziari va scongiurata quanto
sono costretti a sacrifici enormi. uno degli obiettivi strategici su
prima. A quanto pare, c'è
Credo che le Casse debbano
cui l'Italia dovrebbe puntare».
sensibilità in tutto l'arco
rappresentare un modello di
parlamentare per un dietrofront.
innovazione. Penso», spiega
Speriamo che il goverAngrisani, «agli inevitabili
no intervenga quanto prima, perché processi che interverranno in
un eventuale aumento
futuro sulla previdenza: è
dell'imposizione avrebbe un
assurdo
impatto considerevole sulle
Fondi pensione
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Capuozzo: secondo pilastro da tutelare Luigi Capuozzo, numero uno dell'Unione commercialisti ed esperti contabili, ha lanciato un appello nel
corso della tavola rotonda. Domanda. Quali sono i nodi da affrontare Risposta. Il problema del prelievo fiscale a carico della previdenza
complementare va affrontato quanto prima. Il viceministro dell'Economia Enrico Morando ha lanciato un primo segnale del governo e
sembrerebbe che si possa discutere con l'esecutivo per valutare dei correttivi. Si tratta di un'apertura positiva, ma è ovvio che la galassia delle
Casse dei professionisti auspica che queste parole possano trasformarsi quanto prima in un intervento legislativo concreto. La tassazione sui
rendimenti finanziari degli enti pensionistici dei professionisti è già a livelli record in Italia. Un ulteriore aumento dell'imposizione al 26%
rappresenterebbe un colpo difficile da digerire: le Casse non sono istituti che usano i propri Luigi Capuozzo, numero uno dell'Unione
commercialisti ed esperti contabili, ha lanciato un appello nel corso della tavola rotonda. Domanda. Quali sono i nodi da affrontare Risposta. Il
problema del prelievo fiscale a carico della previdenza complementare va affrontato quanto prima. Il viceministro dell'Economia Enrico
Morando ha lanciato un primo segnale del governo e sembrerebbe che si possa discutere con l'esecutivo per valutare dei correttivi. Si tratta di
un'apertura positiva, ma è ovvio che la galassia delle Casse dei professionisti auspica che queste parole possano trasformarsi quanto prima in un
intervento legislativo concreto. La tassazione sui rendimenti finanziari degli enti pensionistici dei professionisti è già a livelli record in Italia.
Un ulteriore aumento dell'imposizione al 26% rappresenterebbe un colpo difficile da digerire: le Casse non sono istituti che usano i propri fondi
per speculare, ma accumulano patrimoni finalizzati a finanziare le pensioni presenti e future dei propri iscritti. Appare evidente che un aumento
della tassazione avrà un impatto considerevole sulla previdenza di primo pilastro e, di conseguenza, sulle prestazioni attese. D. Cosa chiedete al
governo R. Innanzitutto non bisogna dimenticare che gli Istituti previdenziali si trovano nella difficile condizione di dover conciliare i diritti
acquisiti, l'equità intergenerazionale e la sostenibilità dei loro sistemi. La loro «mission» deve essere quella di garantire prestazioni
pensionistiche adeguate ai loro iscritti, e per questo motivo nel corso di questi anni sono state portate avanti riforme che hanno anche
comportato dei sacrifici per gli associati. È giunto il momento che la politica si accorga di questi sacrifici e del ruolo fondamentale che
rivestono nel nostro paese le Casse di previdenza dei professionisti. Luigi Capuozzo, numero uno dell'Unione commercialisti ed esperti
contabili, ha lanciato un appello nel corso della tavola rotonda. Domanda. Quali sono i nodi da affrontare Risposta. Il problema del prelievo
fiscale a carico della previdenza complementare va affrontato quanto prima. Il viceministro dell'Economia Enrico Morando ha lanciato un
primo segnale del governo e sembrerebbe che si possa discutere con l'esecutivo per valutare dei correttivi. Si tratta di un'apertura positiva, ma è
ovvio che la galassia delle Casse dei professionisti auspica che queste parole possano trasformarsi quanto prima in un intervento legislativo
concreto. La tassazione sui rendimenti finanziari degli enti pensionistici dei professionisti è già a livelli record in Italia. Un ulteriore aumento
dell'imposizione al 26% rappresenterebbe un colpo difficile da digerire: le Casse non sono istituti che usano i propri fondi per speculare, ma
accum
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Sblocca Italia Legge di Stabilità Jobs Act
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del software - contabilità, dichiarazione, paghe,
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Fondi pensione
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Agenzie di collocamento. Scabbio nuovo presidente di Assolavoro
Somministrazione in crescita
Francesco Prisco MILANO II lavoro
in somministrazione è in ripresa: a
settembre si contano 305.209 addetti
ascrivibili a questa tipologia
contrattuale mentre il numero medio
mensile di lavoratori su base annua
cresce dell'8,i per cento. Dati emersi
ieri, a margine dell'assemblea di
Assolavoro che all'unanimità ha
eletto nuovo presidente Stefano
Scabbio, numero uno del gruppo
Manpower per Ita
che vengano confermati nei
prossimi dati trimestrali Istat». Si
può dire, insomma, che il posto
fisso non esiste più? « Collegare i
due dati - secondo Scabbio può
essere fuorviante. La
somministrazione cresce, certo.
Ma secondo i dati del Cnel nel II
trimestre del 2014 i contratti a
tempo indeterminato segnano un
+1,4% anno su anno. Mentre i
contratti a progetto si sono ridotti
di i45mila unità in un anno.
Inoltre credo sia importante
precisare che il siste
lia e penisola iberica. Completano
il vertice dell'associazione delle
agenzie di lavoro Stefano Colli
Lanzi, Federico Vione, Giuseppe
Garesio e Francesca Contardi. «I
segnali positivi del nostro settore ha spiegato Scabbio, che succede
nell'incarico a Luigi Brugnaro possono rappresentare
prospetticamente un indicatore per
l'intero mercato del lavoro. Noi
siamo pronti a collaborare per il
rilancio del Paese nel segno della
continuità delle relazioni istituzio
ma delle agenzie ha creato fino a
oggi direttamente circa i2mila
posti a tempo indeterminato di
cui 1.500 solo nel 2014 Quindi il
tramonto del posto fisso a vita
non è una sconfitta ma
l'evoluzione di una "società dei
lavori" che, comunque, esige le
sue regole». Si va incontro, ha
concluso Scabbio, a due
tendenze: da un lato «una
flessibilità di qualità, piena di
tutte le garanzie, superando
alcune distorsioni, come le finte
partite Iva»; dall'altro «il
nali sviluppate negli anni e
completamento di una
dell'innovazione, elemento
rivoluzione nel lavoro che sposti
essenziale per imprese, lavoratori, l'attenzione dal posto alla
mercato». Come interpreta il
persona». ©RIPRODUZIONE
neopresidente il momento positivo RISERVATA
del settore? «La serie storica risponde Scabbio - ci da in
progressiva ripresa già da diversi
trimestri e, tenuto conto di quanto
accaduto in passato, questo può
lasciare presagire dati positivi sul
piano generale del lavoro.
D'altronde alcuni piccoli segnali
sembra stiano prendendo forma e
ci auguriamo
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Liquidazioni. Il valore di ottobre è 1,320028 Aggiornato il coefficiente di
rivalutazione per il Tfr
Nevio Bianchi Pierpaolo Perrone A
ottobre il coefficiente per rivalutare
le quote di Trattamento di fine
rapporto (Tfr) accantonate al 31
dicembre 2013 è pari a 1,320028.
L'articolo 2120 del codice civile
stabilisce che alla fine di ogni anno la
quota di Tfr accantonata va
rivalutata. Per determinare il
coefficiente di rivalutazione del Tfr,
o delle anticipazioni, si parte
dall'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati
diffuso ogni mese
su cui si calcola il75%, è 0,093371.
Pertanto il 75% è 0,070028.
Ad ottobre il tasso fisso è pari
a 1,250. Sommando quindi il
75% si ottiene il coefficiente
di rivalutazione 1,320028. In
caso di corresponsione di
un'anticipazione del Tfr, il
tasso di rivalutazione si
applica
sull'intero importo accantonato
fino al periodo di paga in cui
l'erogazione viene effettuata. Per
il resto dell'anno l'aumento si
applica, invece, solo sulla quota
al netto dell'anticipazione, quella
che rimane a disposizione del
dall'Istat, nel nostro caso quello
datore di lavoro. Non è soggetta
"senza tabacchi lavorati". In
a rivalutazione la quota di
particolare, si calcola la differenza
trattamento di fine rapporto
in percentuale tra il mese di
versata dai lavoratori ai Fondi di
dicembre dell'anno precedente e
previdenza complementare. Va
quello in cui si effettua la
rivalutazione. Poi si calcola il 75% invece rivalutata dal datore di
della differenza, a cui si aggiunge lavoro la quota di Tfr maturata
dal dipendente di un'azienda con
mensilmente un tasso fisso di
almeno 50 dipendenti che non
0,125 (cne su base annua è di
ha aderito alla previdenza
1,500). La somma tra il 75% e il
complementare. Come stabilito
tasso fisso è il coefficiente di
rivalutazione per il calcolo del Tfr. dal comma 755 dell'articolo i
L'indice Istat per ottobre è pari a
della legge finanziaria 2007, il
107,2. A partire dai dati di
trattamento di fine rapporto
gennaio 2O11 la base di
maturato dai suddetti lavoratori
riferimento
dal ^gennaio 2007 va trasferito
al Fondo di Tesoreria presso
dell'indice nazionale dei prezzi al
l'Inps. ©RIPRODUZIONE
consumo per le famiglie di operai
RISERVATA
ed impiegati è il 2010 (la base
precedente era 1995 = 100). La
differenza in percentuale rispetto
a dicembre 2013,
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I coefficienti annuali e mensili 2013 • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre
2012 a titolo di Tfr 2013 • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo
di Tfr ZOIA • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2013 a titolo di Tfr 2013
• Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo di Tfr NOTE (1) Anno
1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese
di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) II coefficiente della colonna "H"
consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di
determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre
2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero
ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99
euro). (3) II coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal
Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile
del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità
maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a
una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1 "gennaio 1978 e cessato
il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una
mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio
1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12
= 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549.37 per un totale
complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione
del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del
reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si
moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100.
(6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati"
usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100.
(9) Nuova serie 2010 = 100. ZOIA • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre
2013 a titolo di Tfr 2013 • Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2012 a titolo
di Tfr NOTE (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli
anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) II coefficiente
della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L"
consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al
31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il
3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione si ottiene invece moltiplicando 516,46 x
1,03200252 = 532,99 euro). (3) II coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la
"quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi,
deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base
alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della
vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di
calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale
assunto il 1 "gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003. Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità
è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una
mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una
mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) =
1.549.37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che,
in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della
determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per
ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5)
Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese
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Pierluigi Magnaschi
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CdKTK C.Uffiril 7.1(>*ALE Sommerso, le
sanzioni contributive senza minimo __ drioli
cipag. 30 mm Sommerso, le sanzioni
contributive senza minimo __ drioli cipag.
30 mm
La Corte costituzionale boccia il regime previsto per le ipotesi di
lavoro sommerso Inps, sanzioni senza minimo Necessario tenere
conto della durata della prestazione
DI DANIELE GIRIGLI Sanzioni
contributive senza «minimo».
Hanno funzione risarcitoria per
gli enti previdenziali e, perciò, la
previsione di una soglia minima
che non tenga conto dalla durata
della prestazione è irragionevole.
È il principio affermato dalla
Corte costituzionale nella
sentenza n. 254/2014 di ieri e
sulla base del quale dichiara
illegittimo l'importo minimo della
sanzione dovuta a Inps e Inail per
lavoro nero tra il 4 luglio 2006 e
23 novembre 2010 (3 mila euro a
lavoratore). Nella stessa
pronuncia la Corte dichiara
legittime le diverse discipline
sulla responsabilità solidale negli
appalti che si sono susseguite tra
il 2007 e il 2012. Responsabilità
solidale. Entrambe le questioni
sono state sollevate dal tribunale
di Bologna. La prima riguarda la
cosiddetta responsabilità solidale
negli appalti (ex art. 29, comma 2,
del digs n. 276/2003), in virtù
della qua-
E incostituzionale l'importo minimo di sanzione per lavoro nero (3
mila euro a lavoratore), operativo dal 4 luglio 2006 al 23
novembre 2010 Che cosa dice la Corte E incostituzionale
l'importo minimo di sanzione per lavoro nero (3 mila euro a
lavoratore), operativo dal 4 luglio 2006 al 23 novembre 2010
Sono legittime le discipline sulla responsabilità solidale negli
appalti susseguitesi tra il 2007 e 2012, anche se fino al 9 febbraio
2012 obbligano il committente al pagamento di contributi e
sanzioni non versati dall'appaltatore e dal 10 febbraio 2012 solo di
contributi E incostituzionale l'importo minimo di sanzione per
lavoro nero (3 mila euro a lavoratore), operativo dal 4 luglio 2006
al 23 novembre 2010 Sono legittime le discipline sulla
responsabilità solidale negli appalti susseguitesi tra il 2007 e
2012, anche se fino al 9 febbra
previdenziale rest[erebbe] soggetto
a due diverse discipline a seconda
della data in cui si viene a
collocare l'inadempimento
dell'appaltatore». La Corte non
concorda e dichiara non fondata la
questione «perché non contrasta
con il principio di eguaglianza
disparità di trattamento e perché
la prima norma ha introdotto una
sanzione sproporzionata alla
gravita complessiva della
violazione, eccessiva,
irragionevole e ingiustamente
vessatoria nei confronti del
datore di lavoro. La Corte
dichiara fondata la questione:
un trattamento differenziato
ritiene effettivamente che «la
applicato alle stesse fattispecie,
sanzione può risultare del tutto
ma in momenti diversi nel
sproporzionata rispetto alla
tempo, poiché il fluire del tempo gravita dell'inadempimento del
può costituire un valido elemento datore di lavoro e incoerente con
di diversificazione delle
la sua natura». Poiché le sanzioni
situazioni giuridiche». Un
hanno una funzione risarcitoria,
minimo alle sanzioni. La seconda spiega, la previsione di una
questione riguarda l'art. 36-bis,
soglia minima che non tenga
le, se l'appaltatore non paga i
conto dalla durata della
contributi dei dipendenti, gli enti comma 7, lett. a, del di n.
223/2006 (convertito dalla legge prestazione è irragionevole.
di previdenza li possono
L'irragionevolezza, chiosa la
richiedere al committente. L'art. n. 248/2006) nella parte in cui,
modificando l'art. 3, comma 3,
Corte, appare evidente nel caso
1, comma 911, della legge n.
del di n. 12/2002 (convertito
esaminato per cui si è verificato
296/2007 (Finanziaria 2007) ha
dalla legge n. 73/2002) «ha
che, per 12 lavoratori assunti in
previsto che tale responsabilità
previsto nel caso d'impiego di
nero tra il 1° maggio 2008 e il 30
comprende, oltre ai contributi,
lavoratori
in
nero
una
sanzione
novembre 2009, l'inadempimento
sanzioni e somme aggiuntive. La
civile connessa all'omesso
contributivo tra Inps e Inail è di
norma è stata operativa dal 1°
gennaio 2007 al 9 febbraio 2012. versamento di contributi e premi soli 2.704 euro, ma la sanzione è
riferita a ciascun lavoratore non di 90.000 euro.
Il 10 febbraio 2012 è entrato in
inferiore a 3.000 euro
vigore l'art. 21 del di n. 5/2012
indipendentemente dalla durata
(convertito dalla legge n.
della prestazione lavorativa
35/2012) che ha limitato la
accertata». La norma è stata
responsabilità ai soli
operativa dal 4 luglio 2006 al 23
novembre 2010. Il 24 novembre
contributi, escludendo sanzioni e
2010 è entrata in vigore la legge
somme aggiuntive. Il tribunale
sospetta che le norme contrastino
n. 183/2010 che ha abolito il
l'art. 3 della Costituzione per
minimo di sanzione. Anche in tal
disparità di trattamento, poiché «il caso il tribunale sospetta che le
regime della responsabilità
norme contrastino l'art. 3
solidale del committente in materia
della Costituzione per
Previdenza
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