n. 2 – febbraio 2015 - Studio Tecnico Bortolotti

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Mensile di aggiornamento e approfondimento in
materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza
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Ambiente
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n. 2 – febbraio 2015
Sommario
2
Pagina
NEWS
Ambiente, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, immobili, professione,
Pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro
4
RASSEGNA DI NORMATIVA
Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione
17
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
Ambiente, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, immobili, professione,
Pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro
24
APPROFONDIMENTI
Sicurezza
LE FUNZIONI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Compiti e funzioni del Cse - L'attività di coordinamento e controllo - I poteri del CSE in caso
di difformità dei lavori
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 5 febbraio 2015)
27
Antincendio
POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE PORTE ANTINCENDIO: LA NORMA UNI 11473
Uno degli aspetti più problematici e controversi della sicurezza antincendio riguarda la posa
in opera delle porte tagliafuoco, il mantenimento in esercizio ed in particolare
l'accertamento delle condizioni di affidabilità in caso di mancanza di documentazione
tecnica.
(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 5 febbraio 2015)
37
L’ESPERTO RISPONDE
Ambiente, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, immobili, professione,
Pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro
45
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 Ambiente
 Sanzionato chi omette l'iscrizione al Sistri
Da domenica 1° febbraio costerà caro non essere iscritti al sistema informatico e/o non aver
pagato il relativo contributo annuale per il Sistri. Infatti per gli operatori obbligati domani scade la
moratoria per le sanzioni relative all’omessa iscrizione e all’omesso pagamento del contributo 4
annuale nei termini previsti.
Pertanto, da domenica 1° febbraio, gli agenti accertatori potranno verificare queste violazioni e
irrogare le pesanti sanzioni amministrative pecuniarie previste: da 15.500 a 93.000 euro, poichè il
Sistri è fondamentalmente riservato ai rifiuti pericolosi. Per le situazioni relative ai rifiuti non
pericolosi, gli importi oscillano da 2.600 a 15.500 euro.
La sanzione è identica per entrambe le violazioni ed è prevista dall’articolo 260-bis del Dlgs
152/2006, commi 1 e 2. Tutte le altre sanzioni previste dai commi da 3 a 9 di tale articolo e dal
260-ter, invece, si applicheranno dal 1° gennaio 2016.
Il calendario che ha previsto questa partenza differita delle sanzioni è stato stilato dal decreto
legge milleproroghe (192/2014) che con il suo articolo 9 è intervenuto sull’articolo 11, comma 3bis, del Dl 101/2013. Tuttavia sulla definitività dello sdoppiamento della partenza delle sanzioni
non è ancora detta l’ultima parola. Infatti il Parlamento sta lavorando sulla conversione in legge del
milleproroghe e molti degli emendamenti proposti il 22 gennaio, in sede di discussione alla
Camera, mirano a unificare l’applicazione di tutte le sanzioni a decorrere dal 1° gennaio 2016. I
termini per la conversione in legge del Dl 192/2014 scadranno il prossimo 1° marzo.
In ogni caso, sotto il profilo operativo, fino alla fine del 2015 continueranno ad applicarsi le regole
e le sanzioni relative al registro di carico e scarico e al formulario come previste dal Dlgs 152/2006
nella versione vigente prima della riforma intervenuta con il Dlgs 205/2010. Per tutto il 2015,
dunque, le imprese obbligate al Sistri dovranno seguire il regime del “doppio binario”: compilare e
conservare le scritture tradizionali (registri, formulari e Mud) e assolvere gli obblighi imposti dal
Sistri.
La platea dei produttori di rifiuti obbligati al Sistri è stata ridisegnata dal Dm 24 aprile 2014 nei
seguenti termini:
-enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali, di pesca
professionale e di acquacoltura, con più di 10 dipendenti, che non conferiscano i rifiuti a circuiti
organizzati di raccolta;
-enti e imprese, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di
demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali,
attività di servizio e attività sanitarie;
-enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e che svolgono attività di stoccaggio
(deposito preliminare D15 e messa in riserva R13).
Nel portale www.sistri.it si legge che da ieri è stata rilasciata in ambiente di pre-esercizio
(simulatore) la nuova versione dell’applicazione di movimentazione. La versione in ambiente di
esercizio, sempre stando a quanto si legge nel portale, sarà disponibile dal 12 febbraio 2015.
(Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 30 gennaio 2015)

L'obbligo di bonifica non costituisce "servizio pubblico"
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 27 Ottobre 2014 n. 5305
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato è tornato nuovamente a delineare i confini della
nozione di servizio pubblico, partendo dalla definizione che individua la prestazione resa alla
generalità dei cittadini o utenti da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema
dei pubblici poteri o sia a questi collegato.
Il caso di specie deciso dal Consiglio di Stato, Sez. V, del 27 Ottobre 2014 n. 5305, originava dal
ricorso avverso l'ordinanza di un Sindaco per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 5
di una località nei confronti del responsabile dell'inquinamento.
La definizione consolidata dalla giurisprudenza amministrativa e civile prevede, infatti, che possa
configurare un pubblico servizio la prestazione resa, non soltanto da un soggetto pubblico, ma
anche da un privato che si sostituisca a quello pubblico, e diretta a una generalità di utenti.
Meglio, la prestazione resa alla generalità, da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito
nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato e che sia sottoposto a un regime giuridico
derogatorio dal diritto comune.
Tale contesto, ricordano ancora i giudici di Palazzo Spada, deriva dalla necessità di definire
oggettivamente la nozione di servizio pubblico nell'ordinamento nazionale orientata secondo i
dettami del diritto dell'Unione Europea, sottolineando quindi il requisito della prestazione
necessaria a favore della generalità, così attraendo al novero dei servizi di interesse generale tutte
le attività di servizio, anche non a carattere commerciale, che siano sottoposte a obblighi specifici
di servizio pubblico, perché considerate d'interesse generale dalle pubbliche autorità.
Sulla scorta della nozione così delineata, i giudici amministrativi sono andati via via attraendo
specifiche attività al novero di servizi pubblici di interesse generale, specie in campo ambientale,
compresa l'attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito di interesse nazionale.
Con due importanti pronunce, infatti, il Consiglio di Stato ha chiaramente statuito come anche la
bonifica e messa in sicurezza di siti di interesse nazionale configurano una attività obbligatoria ex
lege, ricorrendo determinati presupposti di fatto, contemplata da fonti di rango primario, diretta a
favore di una collettività indeterminata di beneficiari, che persegue un chiaro interesse pubblico
alla salubrità ambientale e al ripristino del bene ambiente compromesso dagli inquinamenti e che
consiste in una attività economica, quindi certamente qualificabile come servizio pubblico.
In particolare, secondo i giudici amministrativi, non è indispensabile la natura pubblica del soggetto
incaricato, per qualificare giuridicamente una attività come servizio pubblico, essendo invece
essenziale che via sia una norma legislativa a sanzionarne l’obbligatorietà, prevedendone la
relativa disciplina ovvero rimandando al provvedimento della Pubblica Amministrazione per
l'istituzione e la gestione. Da un punto di vista oggettivo, si sottolinea, quindi, che tale attività
debba avere contenuto economico e produttivo, non prevalentemente esercizio di potestà
amministrativa, diretta a una collettività di cittadini o utenti.
Così inquadrando la nozione di servizio pubblico in materia ambientale, rileviamo, la giustizia
amministrativa ne ha fortemente ampliato i contorni, statuendo anche come non sia nemmeno
indispensabile la previsione di un corrispettivo o un profitto, potendo, da un punto di vista
strettamente economico, l’utilità dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti
inquinati essere rappresentata dal vantaggio conseguito in precedenza con un non corretto
processo di smaltimento delle sostanze inquinanti, addossandone cioè i costi alla collettività, nella
forma di inquinamento. Secondo i giudici, in applicazione del principio ambientale “chi inquina
paga”, i soggetto obbligati sostanzialmente vedrebbero addossarsi nuovamente parte di tali costi
attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza compensando, seppure parzialmente, gli
inevitabili danni all'ambiente e alla salute pubblica.
Sulla scorta di tale ricostruzione, infatti, nelle pronunce citate, i giudici hanno esplicitamente
considerato le attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale, di
cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, cosiddetto Codice dell'Ambiente, quali servizio pubblico, essendo
obbligatorie ex lege, al ricorrere di determinati presupposti di fatto, disciplinate da fonti di rango
primario, svolte a favore di una collettività, più o meno ampia, di beneficiari, perseguendo un
interesse pubblico e connotate da rilievo economico e produttivo.
Con la più recente pronuncia del 27 Ottobre 2014, n.5305, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato,
tende forse a porre una doverosa limitazione alla portata espansiva della nozione di servizio
pubblico fin qui delineata, in materia ambientale, in presenza di attività di bonifica e messa in
6
sicurezza imposte dalla autorità amministrativa.
Invero, ci dice la Corte, pur confermando i requisiti della nozione di pubblico servizio che individua
la prestazione resa alla generalità da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel
sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato e che sia sottoposto ad un regime giuridico
derogatorio dal diritto comune, nel caso specifico il carattere temporaneo e contingente dell’attività
a rilevanza ambientale da parte del soggetto privato, unità alla circostanza che la stessa sia dovuta
quale conseguenza di una condotta vietata dall’ordinamento, non consente ragionevolmente di
ricondurre l’oggetto del provvedimento amministrativo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale nell’ambito del servizio pubblico.
Il fine pubblico perseguito dall'ordinanza impugnata del Sindaco mira certamente al ripristino dello
stato ambientale da parte del responsabile dell’inquinamento, ma, sottolineano stavolta i giudici
amministrativi, in base alla vigente legislazione, non può essere qualificata come servizio pubblico
l’attività di un privato, dovuta per legge a seguito della commissione di un suo illecito: in tal caso,
l’attività doverosa non è rivolta a una collettività di beneficiari o utenti, seppure astrattamente
individuabile una cerchia di cittadini interessati alla salubrità della specifica area inquinata, né può
essere qualificata come attività a rilevanza economico-produttiva.
Infatti, sottolinea ancora la pronuncia della Quinta Sezione, nel caso in esame l'obbligatorietà della
prestazione sorge immediatamente in capo al soggetto privato, quale conseguenza della propria
condotta illecita, prevedendo che solo in via sussidiaria e sostitutiva, di fronte all'inerzia del
responsabile, spetti alla Pubblica Amministrazione attivarsi per porre in essere le attività di
rilevanza ambientale.
(Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 21 gennaio 2015)
 Catasto

Casa, pronta la revisione delle rendite catastali
Superficie ricostruita a tavolino per le abitazioni senza planimetria. Possibilità per i proprietari di
trasmettere i dati degli immobili alle Entrate. Intese da definire con i professionisti per le stime
dirette e, se necessario, per il rilievo delle caratteristiche delle unità ordinarie. Valori patrimoniali e
rendite ridotte del 30% per le unità ordinarie – per neutralizzare l'alea delle stime – e del 20% per
quelle a destinazione speciale. Specifiche riduzioni dei valori fiscali proporzionate alla consistenza
per gli immobili storico-artistici. Possibilità di adeguamento degli estimi già dopo cinque anni – in
attesa della revisione generale decennale – partendo dai valori Omi.
Mentre la riforma del catasto si avvicina al primo passaggio in Consiglio dei ministri – per il
momento ipotizzato al 20 febbraio – Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare alcuni dei contenuti
dello schema di decreto delegato sui criteri estimativi. Viene confermato l'impianto generale che i
dirigenti delle Entrate hanno presentato nei giorni scorsi alla proprietà edilizia, alle categorie
produttive e ai professionisti. Ma vengono anche svelati alcuni dettagli in più.
Partiamo dagli elementi inediti. Una delle questioni pratiche più complicate da risolvere è la
raccolta delle informazioni con cui alimentare le funzioni statistiche che saranno usate per calcolare
i valori fiscali di case, uffici, negozi e pertinenze (immobili destinazione ordinaria). Per le unità
senza planimetria, sarà determinata una superficie catastale convenzionale moltiplicando il numero
dei vani per un parametro di conversione variabile in base alla categoria: ad esempio, 21 metri al
vano per una casa oggi in A/2. Dopodiché, toccherà al proprietario segnalare eventuali divergenze.
Al di là della superficie, per ogni categoria di unità ordinaria sarà rilevato un set di caratteristiche,
che potrà anche essere integrato a livello locale. Ad esempio, per i negozi saranno considerati
anche la posizione commerciale e il fronte strada. Mentre per le abitazioni monofamiliari saranno
presi in esame l'intorno, la tipologia edilizia e l'affaccio.
L'ipotesi è affidare ai Comuni il compito di rilevare queste caratteristiche - anche se l'Anci non si è
ancora espressa ufficialmente - secondo piani operativi dettagliati. Ma, se si renderà necessario, c'è
la possibilità di coinvolgere i professionisti sulla base di convenzioni e dietro rimborso spese.
Anche i proprietari degli immobili a destinazione ordinaria, però, potranno trasmettere online alle
Entrate e ai Comuni le informazioni sui propri immobili, usando una modulistica che sarà messa a
punto dall'Agenzia. E le stesse Entrate potranno inviare dei questionari via internet ai proprietari,
ma anche agli amministratori di condominio. Insomma, dopo la possibilità di usare fotografie aeree
e Street view, banche dati del fisco e dei Comuni, le nuove tecnologie entrano decisamente in
campo nella riforma.
Tra le altre novità c'è la riduzione dei valori e delle rendite di una quota fissa (30% per le unità
ordinarie, 20% per quelle speciali) per evitare che l'alea insita nelle funzioni statistiche porti alcuni
proprietari ad avere valori fiscali superiori a quelli di mercato. E altri abbattimenti specifici sono
previsti per gli immobili storico-artistici, ad esempio, del 30% per le unità oltre i 300 metri
quadrati.
C'è poi la possibilità di adeguare gli estimi prima della revisione generale decennale. Per questo
primo riallineamento si potrebbero usare le variazioni Omi su base locale per le unità ordinarie e il
coefficiente deflatore del Pil elaborato dall'Istat su base nazionale per gli immobili speciali.
Tra le conferme destinate a lasciare più perplessi i proprietari c'è invece l'invarianza di gettito
prevista solo su base nazionale (si veda l'articolo a fianco) e la possibilità di definire gli ambiti
territoriali del mercato immobiliare di riferimento anche aggregando più zone Omi, eventualmente
di Comuni diversi.
(Cristiano Dell’Oste, Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 febbraio 2015)
 Condominio

Il condominio non è parte lesa nel disastro colposo
La Cassazione (sentenza 3320/15) stabilisce che il condominio non può considerarsi “persona
offesa” del reato, e quindi non ha legittimazione ad impugnare con ricorso (in cassazione) una
sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’articolo
425 del Codice di procedura penale.
Il caso
Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava il non doversi procedere per
insussistenza dei fatti nei confronti del direttore dei lavori e del legale rappresentante di una ditta
committente i lavori di scavo di un parcheggio sito in Milano, lavori che a dire dell’accusa avevano
7
pregiudicato la stabilità dei fabbricati limitrofi all’area dei lavori, determinando una situazione di
pericolo per la privata e pubblica incolumità.
Contro tale decisione proponeva ricorso uno dei condòmini. La Cassazione, tuttavia, respingeva il
ricorso.
Persona offesa e parte
Rilevava in proposito anzitutto la Corte come ai sensi dell’articolo 428 del Codice di procedura
penale la sentenza di non luogo a procedere può essere assoggettata a ricorso per cassazione su
impulso di parte civile nel solo caso in cui la stessa sia anche persona offesa e non solo
danneggiata del reato.
Sul punto, la Cassazione ricorda una propria precedente decisione (16528/2010) con la quale si era
ribadito che la persona danneggiata, pur costituita parte civile, «non è legittimata a proporre
8
ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il
riconoscimento di tale legittimazione della persona offesa costituita parte civile si giustifica
esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, ai quali resta estranea la persona
danneggiata».
In sostanza, seguendo il ragionamento della Corte, il condominio ricorrente avrebbe avuto diritto a
proporre il proprio ricorso solo ed esclusivamente se gli fosse stata riconosciuta la qualità di
persona offesa e quindi vittima dell’asserito reato criminale commesso dagli imputati.
Tale qualifica, tuttavia, secondo la Corte deve essere negata al condominio per quanto riguarda il
reato di disastro colposo «attesa la specificità oggettiva giuridica della fattispecie criminosa in
esame», caratterizzata da una dimensione diffusa che pertanto non ricorre nel caso di condominio,
vista la sua definizione civilista di «centro comune di interessi dei comproprietari dei singoli beni».
Il «centro di interessi»
Anche con riferimento al reato di abuso d’ufficio, inoltre, osserva la Corte, non può essere
riconosciuta al condominio la qualifica di persona offesa (e quindi la legittimazione a proporre il
reclamo) poiché tale figura criminosa ha natura monoffensiva, tutelando cioè soltanto «l’interesse
al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, con
la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato non può essere considerato persona
offesa del reato».
Il condominio, quindi, si vede negata la possibilità di proporre un ricorso che, viceversa, gli stessi
individui avrebbero potuto proporre purché non tutti facenti parte dello stesso stabile.
(Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 27 gennaio 2015)

L’amministratore dura un anno
L’amministratore di condominio resta in carica un anno. A seguito della riforma, la disciplina
prevede ora che l’incarico «si intende rinnovato per eguale durata» (articolo 1129, comma 10, del
Codice civile). La laconica previsione potrebbe indurre a concludere che si sia dinanzi a una
generalizzata ipotesi di rinnovo tacito dell’incarico. In realtà, questa conclusione è da scartare.
Per un verso, anche in occasione del rinnovo dell’incarico l’amministratore è tenuto a comunicare i
dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile (dati anagrafici e professionali,
codice fiscale, sede legale e denominazione se si tratta di società, locale in cui sono tenuti i registri
condominiali, orari in cui è possibile prenderne visione) e a «specificare analiticamente... l’importo
dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» (articolo 1129, comma 14, del Codice civile).
Adempimenti, questi, difficilmente conciliabili con un tacito rinnovo.
Per altro verso, l’amministratore è pur sempre obbligato a convocare l’assemblea in prossimità
della scadenza del suo incarico affinché si determini in merito alla successiva gestione, tanto che
«il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea» per la nomina del nuovo amministratore configura
un’espressa ipotesi di “grave irregolarità” (articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile) che
legittima ciascun condomino ad agire per la revoca giudiziale.
A questo punto, è possibile ipotizzare quattro possibili esiti:
1) l’assemblea nomina un nuovo amministratore;
2) l’assemblea conferma l’amministratore uscente definendo espressamente – con modifiche,
aggiornamenti e integrazioni – le condizioni del rapporto e dell’incarico;
3) l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito al
rapporto e all’incarico;
4) l’assemblea, magari riconvocata (per scrupolo del professionista o perché gli sia stato richiesto
dai condomini), non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della
deliberazione di nomina.
È possibile ritenere che solo nelle due ultime ipotesi operi il rinnovo dell’incarico, a giustificare il
quale non è il semplice spirare del termine, ma la circostanza che l’assemblea non abbia voluto o
potuto determinarsi su condizioni e termini della conferma o sulla nomina di un nuovo
amministratore.
In altri termini, il rinnovo dell’incarico per eguale durata è ipotizzabile solo nell’ipotesi in cui un
passaggio assembleare si sia consumato e si sia accertata la sua infruttuosità o l’assenza di
determinazioni di segno diverso rispetto alla conferma del rapporto alle medesime condizioni.
Senza questo passaggio procedimentale, la scadenza del termine può determinare solo quella
situazione, comunemente indicata, di prorogatio imperii a cui, con la riforma, fa ora espresso
riferimento l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile: «alla cessazione dell’incarico
l’amministratore è tenuto... ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi
comuni senza diritto ad ulteriori compensi».
La nuova disciplina, dunque, non tollera manovre dilatorie o evasive da parte dell’amministratore in
scadenza, prevedendo, in queste situazioni, precisi effetti: la stringente delimitazione dell’ambito di
operatività dei poteri dell’amministratore in regime di prorogatio (solo «attività urgenti al fine di
evitare pregiudizi agli interessi comuni») e il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso
costituiscono chiare indicazioni dirette a dare impulso all’iniziativa dell’amministratore in scadenza,
tenuto a convocare l’assemblea per le necessarie determinazioni sulla successiva gestione.
La lettura qui proposta consente di trarre due conclusioni:
a) delinea con maggiore chiarezza la distinzione tra l’ipotesi del rinnovo dell’incarico (articolo 1129,
comma 10, del Codice civile) e quella della prorogatio (articolo 1129, comma 8, del Codice civile),
con le diverse e significative conseguenze sul piano dei poteri e del compenso riconosciuti
all’amministratore;
b) induce a ritenere, anche alla luce del dato letterale della norma, che non vi siano ragioni per
confinare la fattispecie del rinnovo solo alla prima scadenza dell’incarico (un anno più un “solo”
ulteriore anno), con esclusione di ogni possibilità di rinnovo alle scadenze successive, come pure
alcuni commentatori hanno ipotizzato; un tacito rinnovo, dunque, ben può riproporsi, alle
condizioni prima richiamate, dopo ogni scadenza, non solo alla prima.
IN SINTESI
01 RINNOVO DELL’INCARICO
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In prossimità della scadenza del suo incarico, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea
affinché si determini in merito alla successiva gestione. Si possono ipotizzare quattro situazioni:
1) l’assemblea nomina un nuovo amministratore;
2) l’assemblea conferma l’amministratore uscente definendo espressamente le condizioni del nuovo
incarico;
3) l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito alle
condizioni del nuovo incarico;
4) l’assemblea non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della
deliberazione di nomina.
Solo nelle due ultime ipotesi è possibile ritenere che l’incarico si rinnovi per eguale durata
02 PROSECUZIONE
In assenza di un passaggio assembleare – quando non si sia accertata la sua infruttuosità o la
mancanza di determinazioni di segno diverso rispetto alla conferma del rapporto alle medesime
condizioni – la scadenza del termine determina unicamente la prosecuzione dell’incarico (la
«prorogatio») cui si riferisce l’articolo 1129, comma 8 del Codice civile.
(Vincenzo Colonna, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 20 gennaio 2015)

Difetti dell’immobile, denuncia entro 10 anni
L'amministratore di condominio, nella gestione delle parti e degli impianti comuni, può accorgersi di
«vizi» di questi beni sia in relazione all’incarico conferito per la loro manutenzione straordinaria, sia
di gravi difetti conseguenti a una non perfetta esecuzione a regola d’arte della costruzione
dell’edificio.
In entrambi i casi si tratta di un inadempimento, da parte di un’impresa, agli obblighi derivanti
dalla stipula di un contratto d’appalto (come il rifacimento dell’intonaco di una facciata dello stabile
o la messa in sicurezza della centrale termica). Le fattispecie che possono riguardare un
condominio sono due:
a) il contratto di appalto è deliberato dall’assemblea, per esempio, per il restauro dell’edificio;
b) il contratto di appalto inerisce alla nuova costruzione o alla ristrutturazione completa di un
immobile, venduto successivamente in modo frazionato.
Nella prima ipotesi, terminati i lavori, l’amministratore deve effettuare la verifica, eventualmente
con il tecnico professionista del condominio e, solo constata la mancanza di difetti, accettare
l’opera. Qualora insorgessero vizi occulti, l’amministratore deve denunciarli all’appaltatore,
mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta
giorni dalla scoperta e, nel caso l’appaltatore non provvedesse alla riparazione, deve agire in
giudizio per il risarcimento dei danni entro due anni dalla consegna dell’opera.
Nella seconda ipotesi, al riscontrarsi di gravi difetti che minaccino pericoli o, comunque, rendano
inservibili le parti comuni del condominio, l’amministratore deve contestarli al costruttore, e non al
venditore, a meno che non si tratti della stessa impresa, entro un anno dalla scoperta e deve
ricorrere all’autorità giudiziaria entro un successivo anno e sempre che non siano trascorsi oltre
dieci anni dalla presentazione in Comune della dichiarazione di ultimazione lavori. Anche se, in
questo caso, il condominio non è il committente e, quindi, non è parte contraente dell’appalto,
tuttavia per l’inciso «e suoi aventi causa» contenuto nel primo comma dell’articolo 1669 del Codice
civile il condominio è eccezionalmente autorizzato a chiamare in causa l’appaltatore.
10
Ma quando decorrono i termini sopra indicati dalla scoperta del vizio o del difetto da quando
decorrono? Le sentenza hanno ha sempre affermato che devono essere calcolati a partire dalla
reale consapevolezza dell’esistenza dei medesimi e non dalla mera loro prospettazione.
Con la recente sentenza 9966/2014 la Cassazione ha confermato il principio stabilendo che: «(...)
in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa
denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale
consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei
difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena
comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle generiche a carattere
esplorativo (Cass. civ. Sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1463, tra le altre). L’inizio della decorrenza del
termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli
accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei
difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una
eventuale azione del danneggiato. Non necessariamente né automaticamente il decorso del
11
termine è postergato all’esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di
problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo
primo manifestarsi (...)».
L’amministratore, nell’ipotesi peculiare di pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione, deve
quindi tempestivamente convocare una prima assemblea per nominare un tecnico che valuti i vizi e
possa riferire gli esiti della sua perizia in una seconda assemblea, che può indire, in base al n uovo
articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, direttamente con un’unica
raccomandata iniziale.
Si rammenta che i vizi di lieve entità, viceversa, devono essere contestati personalmente dai
condomini al venditore ai sensi degli articoli 1490 e 1491 del Codice civile.
TEMPI E PROCEDURE
01 MANUTENZIONE
Quando il contratto di appalto è deliberato dall’assemblea, per esempio, per il restauro dell’edificio,
terminati i lavori, l’amministratore deve effettuare la verifica
Se insorgessero vizi occulti, deve denunciarli all’appaltatore entro 60 giorni
02 NUOVA COSTRUZIONE
Se il contratto di appalto è per la costruzione di un nuovo edificio o la ristrutturazione completa, al
riscontrarsi di gravi difetti che minaccino pericoli o, comunque, rendano inservibili le parti comuni
del condominio, l’amministratore deve contestarli al costruttore, e non al venditore, a meno che
non si tratti della stessa impresa, entro un entro un anno dalla scoperta e deve ricorrere all’autorità
giudiziaria entro un successivo anno
(Gian Vincenzo Tortorici, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 13 gennaio 2015)
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Energia
 Infissi, l'ANFIT lancia l'etichetta energetica su base volontaria
La direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente
“L’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante
l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti”, istituisce un quadro normativo relativo
appunto all’etichettatura e all’informazione dei consumatori sul consumo energetico dei prodotti
connessi all’energia. Precedentemente obbligatoria solo per gli elettrodomestici, il campo di
applicazione si è dunque allargato anche a quei prodotti con impatto significativo, diretto o
indiretto, sul consumo di energia.
Lo scopo primario è quello di fornire informazioni corrette e pertinenti sul consumo specifico di
energia dei prodotti, consentendo agli utilizzatori una scelta mirata verso prodotti che garantiscano
il minor consumo di energia durante l’uso, e inducendo gli stessi produttori nella ricerca di migliorie
atte a ridurne i consumi.
In linea con quanto previsto dalla direttiva, ma anche con la direttiva europea Ecodesign1 emanata
dalla Commissione Europea nell’ambito delle misure da attuare per il conseguimento del risparmio
energetico, che ne prevede l’obbligatorietà nel 2017, l’ANFIT (Associazione nazionale per la tutela
della finestra Made in Italy) ha previsto, su base volontaria, sin dal 2014 l’adozione di una etichetta
energetica (o Label Energetico) per i serramenti, che potesse garantire le migliori prestazioni
energetiche, sia nel periodo estivo sia in quello invernale degli infissi, e la certezza della
provenienza del prodotto.
La direttiva 2009/125/UE (ErP) del 21 Ottobre 2009 (GUCE 31/10/2009) ha modificato la direttiva
2005/32/CE EuP, estendendone il campo di applicazione anche agli Energy Related Products,
ovvero quei prodotti, come per esempio i serramenti, i materiali isolanti o i rubinetti per l’acqua,
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che, sebbene non consumino direttamente energia, hanno una diretta relazione con il consumo
energetico degli EuP. Il D.Lgs. 15 del 16 febbraio 2011 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE
relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all'energia” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 55 del 8 marzo 2011
(fonte www.assil.it). Questa Direttiva fissa un quadro di norme e indica precisi requisiti tecnici ai
quali i produttori dovranno attenersi sin dalla fase progettuale per incrementare l’efficienza
energetica e ridurre l’impatto ambientale dei prodotti nel loro tempo di esercizio.
A questa etichetta, infatti, è abbinato un certificato di origine nel quale sono riportati tutti i
riferimenti della commessa di produzione e che funge anche da garanzia per eventuali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
Questa etichetta, lanciata in Italia da ANFIT, è attualmente l’unica in vigore nel nostro Paese, in
attesa di un label energetico nazionale e di uno europeo. Insieme ad Enea e ad altre associazioni
del settore serramentistico, infatti, ANFIT partecipa a un gruppo di lavoro che possa finalmente
definirne uno schema nazionale che venga approvato ed adottato dal Ministero competente.
L’attuale etichetta energetica è adottabile solo dalle ditte associate ad ANFIT e in possesso di un
marchio Quality, rilasciato dalla stessa associazione dopo attenta analisi degli standard di qualità,
di realizzazione e di affidabilità nell’uso dei serramenti nel pieno rispetto delle normative nazionali.
Ricordiamo che l’etichetta classifica porte e finestre secondo una scala decrescente che va dalla
classe A++ alla classe G, variabili in base alle prestazioni energetiche (sia estive che invernali) del
serramento, a seconda della zona climatica in cui viene installato; il territorio nazionale, infatti, è
stato suddiviso in 6 zone climatiche, così come indicato dal D.P.R. 412/1993 (poi integrato dal
D.P.R. 551/19999). I dati riportati consentono al consumatore di identificare immediatamente lo
standard qualitativo del serramento e di conoscere il livello di isolamento termico e della
prestazione estiva (a garanzia di un risparmio sulle spese di riscaldamento/condizionamento).
Il caso della Svizzera
Sulla scia dell’iniziativa lanciata da ANFIT, anche la Svizzera ha ufficialmente approvato
un’etichetta nazionale (in vigore dal 1° gennaio 2015) che, tuttavia, resta di uso facoltativo da
parte dei produttori di serramenti. Come per quella italiana, anche questa etichetta riporta
informazioni sull’efficienza energetica degli infissi, classificandoli in sette classi (dalla A – finestre di
qualità ottima che consente di guadagnare energia, fino alla G – finestre scadenti che andrebbero
sostituite o migliorate), ma in maniera molto più dettagliata: la ripartizione tiene conto anche del
coefficiente energetico Uw,eq, che si regola anche sulla differenza fra perdite e guadagni di
energia.
Inoltre riporta tutta una serie di informazioni sulla qualità dell’infisso, agevolando il consumatore
nella scelta finale; in particolare si indicano i coefficienti di trasmissione termica del telaio, del
vetro, del distanziatore, il potere isolante del sistema finestra (telaio/vetro), il fattore solare del
vetro (cioè il grado di irraggiamento che lo trapassa) e la permeabilità all’aria e all’acqua.
(Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 febbraio 2014)
 Legge di stabilità 2015: le novità in
energetico
materia di agevolazioni fiscali per il risparmio
L’articolo 1 comma 47 della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha prorogato, con alcune
modifiche, l’attuale sistema di incentivazione fiscale in materia di risparmio energetico.
Il recente intervento normativo ha previsto che le agevolazioni fiscali stabilite dall’articolo 1,
comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano, nella misura del 65 per cento,
anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. In particolare si tratta delle
spese sostenute per eseguire interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti così
come meglio individuati dall’articolo 1 commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
La medesima detrazione si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e
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rimaste a carico del contribuente:
a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis
del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio,
sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015;
b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto
legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a
un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Il recente intervento normativo ha esteso questa agevolazione fiscale anche alle spese sostenute
per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di
generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista
per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Infine, è opportuno ricordare che l’art. 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175), ha eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione
all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta.
(Fausto Indelicato, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 febbraio 2014)
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Professione
 Arpinge, al via gli investimenti
Decolla lo “sblocca-cantieri privato”. Arpinge, la società di investimenti in infrastrutture costituita
dalle tre casse previdenziali di architetti-ingegneri (Inarcassa), geometri (Cipag) e periti industriali
(Eppi), tiene fede alle promesse e vara i primi cinque progetti in altrettanti settori strategici per un
impegno diretto di 22 milioni di euro che ne attiva 68 comprendendo gli apporti di partners e
credito bancario.
I cinque settori di intervento sono parcheggi, residenze sanitarie e per anziani, efficienza
energetica, generazione elettrica da fonti rinnovabili e riqualificazione di immobili a uso ricettivo e
culturale: si tratta di progetti di media dimensione, fra i 10 e i 45 milioni ciascuno, localizzati in
sette regioni, per il 41% al nord, per il 40% al centro e per il 19% al sud. Coerentemente alla
missione che si è data la società, tutti gli interventi puntano a sbloccare cantieri fermi per carenza
di finanza per lo sviluppo o per crisi finanziaria dei promotori.
«Abbiamo individuato - dice Giuseppe Santoro, presidente di Arpinge e vicepresidente di Inarcassa
- i primi cinque mercati di intervento e selezionato le migliori opportunità tra quelle di ciascun
ambito. Siamo orgogliosi di avere potuto dare, come effetto derivato ma non secondario, un primo
contributo alla ripresa del lavoro per le professioni tecniche».
I due progetti più innovativi del portafoglio sono «Free Conad», un piano di efficientamento
energetico dei punti vendita Conad (di cui riferiamo nell'articolo qui a fianco), e «Rsa Gran Torino»
che costituisce il primo intervento di un piano nel settore delle strutture residenziali per anziani
autosufficienti e non, con la realizzazione nella periferia torinese di una struttura con 190 posti
letto. Partner di Arpinge, che avrà il 70% del capitale della «Immobiliare sociale Torino», sarà
Anteo, cooperativa sociale con larga esperienza nella costruzione e gestione di Rsa. Il progetto Il
piano di Arpinge in questo settore prevede lo sviluppo di altri progetti, ma anche la messa a punto
di modelli innovativi per il financing del settore socio-sanitario, che potrebbe contemplare
l’emissione di titoli quotati su mercati regolamentati e/o la promozione di Sicaf o fondi di
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investimento specializzati. «Stiamo studiando - dice l’amministratore delegato di Arpinge, Federico
Merola - forme virtuose di possibile sostegno finanziario alle infrastrutture sociali di questo tipo da
proporre anche alle autorità politiche per conciliare, con specifiche garanzie e fondi rotativi di
credito agevolato, le esigenze delle infrastrutture sociali con quelle di investitori di natura
previdenziali».
Arpinge, che ha una dotazione iniziale di 100 milioni e un obiettivo di 500 milioni, guarda al
modello dei fondi pensione nord-americani e anglosassoni. Un approccio diverso da investitori
puramente finanziari come fondi pensioni o fondi infrastrutturali. «Il nostro progetto - sottolinea
Merola - nasce dalla consapevolezza delle opportunità date dall’impiego di risparmio previdenziale
in capitale fisso produttivo. La logica è da promotore industriale, analoga a quella di esempi esteri
di successo che hanno dimostrato i significativi benefici di questa impostazione per investitori ed
economia reale».
In questa chiave innovativa anche le proposte che Arpinge intende avanzare a Demanio e Cdp. Sul
primo fronte si proporrà la riqualificazione di immobili mediante lo strumento della «concessione di
valorizzazione» che mette in relazione stretta la capacità del bene di generare flussi di cassa con il
prezzo da pagare alla Pa. Anche a Cdp Investimenti sgr Arpinge vuole proporre «formule di stampo
privatistico per possibili operazioni su immobili».
(Giorgio Santilli, Il Sole 24 ORE – Impresa&Territori, 4 febbraio 2015)
 Gestione studio, il bonus sui nuovi assunti vale anche per i professionisti
Circolare dell'Inps per spiegare e rendere con ciò operativa la misura di cui all'articolo 1, commi da
118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha introdotto
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
La durata dell'esonero è stabilita dalla legge in un triennio a decorrere dalla data di assunzione del
lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.
Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati (anche nel settore agricolo, con misure,
condizioni e modalità di finanziamento specifiche), sia che abbiano natura imprenditoriale (art.
2082 codice civile) sia che non l'abbiano (ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali,
associazioni di volontariato, studi professionali, ecc...).
Dunque anche gli studi professionali che assumono a tempo indeterminato un lavoratore che non
ha avuto un contratto fisso nei sei mesi precedenti potranno avere l'esenzione contributiva totale
per tre anni.
Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico.
L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il
lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo
indeterminato.
«Inoltre - spiega l'Inps - allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti
per l'applicazione del beneficio non conformi all'obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso
l'applicazione dell'esonero medesimo laddove, nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata
in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo
indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate
o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta
persona, al datore di lavoro medesimo».
La parte più interessante della circolare è quella sulle condizioni per l'accesso all'agevolazione. In
sostanza l'Inps spiega che l'obiettivo della norma è favorire l'occupazione stabile, le assunzioni a
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tempo indeterminato.
«Le risorse che finanziano la misura di cui si tratta sono preordinate, infatti, a "promuovere forme
di occupazione stabile" attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato.
Tant'è che, con una visione decisamente innovativa rispetto alle norme che nel tempo si sono
succedute in materia di incentivi all'occupazione, la condizione soggettiva del lavoratore che
integra il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo viene individuata nell'assenza, nei sei mesi
precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La finalità ultima
perseguita con l'introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quindi quella di promuovere la
massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In questa prospettiva, la
specifica regolamentazione introdotta con la Legge di stabilità 2015 reca disposizioni speciali che
prevalgono sui principi generali del citato art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, con specifico
riferimento alle condizioni ostative previste dalla lettera a), della citata norma».
Di conseguenza, prosegue l'Inps, le assunzioni a tempo indeterminato, con l'unico vincolo dei sei
mesi, fruiscono dell'esenzione contributiva triennale anche se sono state fatte in adempimento ad
obblighi di legge.
«E' da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel
rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell'ambito della presente circolare,
fruiscano dell'esonero contributivo di cui all'articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di
stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da
norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire
dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in
attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a
tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o
più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei
mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in
un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all'esonero contributivo introdotto
dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o
affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 47, comma 6,
della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo
indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze».
(Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio on line, 3 febbraio 2015)
 Sicurezza sul lavoro
 Registro infortuni ancora da abolire
A sette anni di distanza dal Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)
si attende ancora l’emanazione dei decreti per l’attuazione di alcune disposizioni che potrebbero
semplificare i vari e numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro. Questo è un esempio del
fatto che la materia della sicurezza sul lavoro non sempre suscita la necessaria attenzione del
legislatore.
Per quanto riguarda il Testo unico, alcuni decreti sono stati emanati nel 2014, ma numerosi altri
restano nel limbo delle competenze tra Stato e Regioni. Alcuni di questi sono infatti legati
all’attuazione del decreto che il ministro del Lavoro avrebbe dovuto adottare, d’intesa con quello
per le riforme e delle innovazioni nella Pubblica amministrazione, entro 180 giorni dalla entrata in
vigore del Tu.
Il decreto, in base all’articolo 8, comma 4 del Testo unico avrebbe dovuto definire le regole
tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale integrato per la
prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (Sinp). Proprio alla realizzazione del Sinp sono state
legate le modalità di partecipazione delle Forze armate e di polizia, nonché alcuni adempimenti
formali e documentali tra i quali la soppressione del registro infortuni e degli esposti agli agenti
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cancerogeni e biologici che, nel frattempo, in relazione alle procedure informatiche autonomamente
introdotte, non trovano più alcuna utilità, anche formale, per la sicurezza.
A tale ritardo si aggiunge la mancata operatività dei comitati regionali di coordinamento che,
istituiti inizialmente dall’articolo 27 del Dlgs 626/1994 e richiamati dal Dpcm del 21 dicembre 2007
e per ultimo dall’articolo 7 del Testo unico, non hanno trovato pratica attuazione con la
conseguente mancata programmazione e uniformità di interventi in ambito regionale, che alcune
volte vengono duplicati.
Un possibile intervento risolutore era riposto nel Jobs act ma non sembra che l’attuale formulazione
risolva il problema. Infatti, pur essendo prevista l’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, essa
dovrebbe essere istituita solo in seconda battuta, in alternativa, cioè, alle misure di
“coordinamento” dell’attività ispettiva nei luoghi di lavoro. Si tratta, in verità, di una norma già
esistente nel nostro ordinamento. Infatti l’articolo 5 della legge 628/1961, ribadito poi dall’articolo
3 del Dl 463/1983 conferisce all’ispettorato del lavoro i compiti di coordinamento dell’attività
ispettiva con quella svolta in materia contributiva dall’Inps e dall’Inail. Iniziativa che, malgrado i
numerosi successivi interventi ministeriali, non è stata mai realizzata: gli stessi istituti vi si sono
sempre sottratti.
Non ha avuto maggior fortuna il coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, benché previsto
dalle norme sopra richiamate.
L’ultima speranza è riposta nella riforma costituzionale dell’articolo 197, con particolare riferimento
al Titolo V, con un eventuale ritorno della materia sulla sicurezza del lavoro alle competenze
esclusive dello Stato. In tal caso scomparirà la Commissione permanente Stato-Regioni, che finora
ha costituito un forte rallentamento all’emanazione delle disposizioni normative di secondo livello, e
sarà ricondotta all’unitarietà dell’ispezione del lavoro la complessiva attività di vigilanza in tutti i
suoi aspetti, anche quelli della sicurezza, nell’ambito della costituenda Agenzia.
(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 4 febbraio 2015)
Legge e prassi
(G.U. 5 febbraio 2015, n. 29)

 Ambiente
AUTORITA' DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO
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COMUNICATO
Avvio della partecipazione sul «Progetto di Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico
del fiume Serchio - Primo aggiornamento».
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)
AUTORITA' DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO
COMUNICATO
Avvio della partecipazione sul «Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto
idrografico del fiume Serchio».
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 ottobre 2014
Istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini
spiaggiati (C.Re.Di.Ma), presso la sede di Genova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.
(G.U. 16 gennaio 2015, n. 12)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2014
Cofinanziamento nazionale del progetto Life + «Coastal lagoon long term management» n. LIFE13
NAT/IT/000115, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto
n. 55/2014.
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2014
Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «RESTO con LIFE - Island conservation in Tuscany,
restoring habitat not only for bird» - LIFE13 NAT/IT/000471, di cui al Regolamento CE n.
614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 60/2014).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 12 gennaio 2015
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità
atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana.
(Ordinanza n. 218).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella
provincia di Grosseto.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella
provincia di Ferrara.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 dicembre 2014
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella
provincia di Forli-Cesena.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
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DECRETO 29 dicembre 2014
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle
province di Mantova e Pavia.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Proroga della validita' del decreto di pronuncia di compatibilita' ambientale relativo al progetto della
Centrale termoelettrica di Presenzano.
(G.U. 21 gennaio 2015, n. 16)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 15 gennaio 2015
Ulteriori disposizioni di protezione civile relative agli eventi meteorologici che hanno colpito il
territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011. (Ordinanza n. 219).
(G.U. 24 gennaio 2015, n. 19)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e
privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e
prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'unione europea.
(G.U. 27 gennaio 2015, n. 21)
AUTORITA' DI B ACINO DEI FI UMI I SONZO, TAGLIAMENTO, LIV ENZA, PIAV E, BRENTABACCHIGLIONE
COMUNICATO
Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del
rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali.)
(G.U. 28 gennaio 2015, n. 22)
AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO
COMUNICATO
Adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio frana-Bacini Liri
Garigliano e Volturno - regione Lazio relativamente al comune di Minturno.
(G.U. 28 gennaio 2015, n. 22)
AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE
COMUNICATO
Aggiornamento del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige regione Veneto.
(G.U. 29 gennaio 2015, n. 23)
AUTORITA' DI B ACINO DEI FI UMI I SONZO, TAGLIAMENTO, LIV ENZA, PIAV E, BRENTABACCHIGLIONE E AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE
COMUNICATO
Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del
rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali. (15A00686)
(G.U. 30 gennaio 2015, n. 24)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2014
Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + SMART4Action «Sustainable monitoring And
Reporting To Inform Forest - and Environmental Awareness and Protection» - LIFE13
ENV/IT/000813, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto
n. 66/2014).
(G.U. 04 febbraio 2015, n. 28)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 dicembre 2014
Cofinanziamento nazionale del progetto Life + SelPiBioLife n. LIFE13 BIO/IT/000282 «Selvicoltura
innovativa per accrescere la biodiversità dei suoli in popolamenti artificiali di pino nero», di cui al
Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 67/2014).
(G.U. 04 febbraio 2015, n. 28)
AUTORITA' DI B ACINO DEI FI UMI I SONZO, TAGLIAMENTO, LIV ENZA, PIAV E, BRENTABACCHIGLIONE
COMUNICATO
Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico
del fiume Tagliamento.
(G.U. 04 febbraio 2015, n. 28)
 Economia e Fisco
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 dicembre 2014
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini
della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 gennaio 2015
Norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato.
(G.U. 17 gennaio 2015, n. 13)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2014
Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla
legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo
Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del
prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 56/2014).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 dicembre 2014
Integrazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per
l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della regione Campania. (Decreto
n. 57/2014).
(G.U. 19 gennaio 2015, n. 14)
19
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2014
Individuazioni di mutui e prestiti obbligazionari ad attivazione differita ovvero attivati con ritardo
rispetto alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa di spesa da parte delle Regioni, province ed
enti locali, autorizzati da specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali.
(G.U. 21 gennaio 2015, n. 16, S.O. n. 5)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 29 dicembre 2014
Garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per i finanziamenti bancari a
favore dei beneficiari della tariffa incentivante di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
(G.U. 22 gennaio 2015, n. 17)
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
(G.U. 24 gennaio 2015, n. 19)
 Energia
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 gennaio 2015
Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei comuni, in attuazione
dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.
(G.U. 28 gennaio 2015, n. 22)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 dicembre 2014
Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n.
651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008.
(G.U. 29 gennaio 2015, n. 23)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 novembre 2014
Determinazione del contributo per l'anno 2014 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano
(OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte
petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. (15A00577)
(G.U. 30 gennaio 2015, n. 24)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Adozione del decreto 16 gennaio 2015 recante modalità e criteri per le importazioni e le
esportazioni di energia elettrica per l'anno 2015. (15A00595)
(G.U. 02 febbraio 2015, n. 26)
 Immobili
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 dicembre 2014
Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)
20
 Pubblica Amministrazione
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 dicembre 2014
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini
della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
DECRETO 15 dicembre 2014
Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015.
(G.U. 14 gennaio 2015, n. 10)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2014
Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e
per il triennio 2015-2017.
(G.U. 15 gennaio 2015, n. 11, SO. n. 3)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 gennaio 2015
Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione
per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2012.
(G.U. 27 gennaio 2015, n. 21)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2014
Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014.
(G.U. 27 gennaio 2015, n. 21)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DETERMINA 8 gennaio 2015
Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti. (Determina n. 1).
(G.U. 28 gennaio 2015, n. 22)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 gennaio 2015
Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi
spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione.
(G.U. 29 gennaio 2015, n. 23)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 26 gennaio 2015
Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale. (15A00607)
(G.U. 30 gennaio 2015, n. 24)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 23 gennaio 2015
Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche
amministrazioni.
(G.U. 03 febbraio 2015, n. 27)
COMMISSIONE DI GARANZ IA PER L'ATTUAZ IONE DELLA LE GGE SULL O SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 19 gennaio 2015
Interpretazione dell'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive
21
modificazioni. (Delibera n. 15/12).
(G.U. 04 febbraio 2015, n. 28)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 21 gennaio 2015
Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla
violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013). (Delibera n.
10).
(G.U. 04 febbraio 2015, n. 29)
 Sicurezza
22
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 novembre 2014
Recepimento della direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli
allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine
intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli.
(G.U. 15 gennaio 2015, n. 11)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 dicembre 2014
Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione, che modifica l'allegato III della
direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento
acustico.
(G.U. 15 gennaio 2015, n. 11)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18 novembre 2014, n. 201
Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia,
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
(G.U. 20 gennaio 2015, n. 15)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati
per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
(G.U. 24 gennaio 2015, n. 19)
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento
(UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri
nel trasporto effettuato con autobus, del 21 gennaio 2015.
(G.U. 27 gennaio 2015, n. 21)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo
«Kiwa Cermet Italia spa», in Granarolo dell'Emilia.
(G.U. 02 febbraio 2015, n. 26)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa
a terra di impianti elettrici all'organismo «Italiana Ispezioni srl», in Benevento.
(G.U. 02 febbraio 2015, n. 26)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Rinuncia dell'organismo «Kiwa Italia spa», in San Vendemiano all'effettuazione di verifiche
periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01.
(G.U. 02 febbraio 2015, n. 26)
23
Giurisprudenza
 Condominio
 Tribunale di Milano - Sezione XIII - Sentenza 22 luglio 2014 n. 9629
 NOTA
Sopraelevazione, condòmini da indennizzare anche se l'altezza del fabbricato non cambia
Il diritto dei condòmini a percepire l'indennizzo per le sopraelevazioni fatte dal proprietario
dell'attico (articolo 1127 ultimo comma c.c.), non presuppone necessariamente il superamento
dell'altezza originaria dell'edificio. Infatti, «l'indennità è dovuta non solo nel caso di realizzazione di
nuovi piani ma anche nel caso di trasformazione di locali preesistenti, mediante l'incremento delle
superfici e delle volumetrie a prescindere dall'aumento dell'altezza del fabbricato». Lo ha stabilito il
Tribunale di Milano, sentenza 22 luglio 2014 n. 9629, rifacendosi all'indirizzo stabilito dalle Sezioni
unite della Cassazione con la sentenza 16794/2007. La vicenda riguardava il recupero di un
sottotetto a fini abitativi per una superficie complessiva di 80 mq realizzato mediante
l'innalzamento della falda di copertura di 30/40 cm.
Parti comuni - Secondo un altro precedente di Legittimità, sempre citato dalla sentenza,
«l'indennità trae fondamento dell'aumento proporzionale del diritto del proprietario che realizza la
sopraelevazione sulle parti comuni». In altri termini, «per effetto della sopraelevazione il
proprietario dell'ultimo piano aumenta a scapito, degli altri condomini, il suo diritto sulle parti
comuni dell'edificio, sicché l'obbligo di corrispondere l'indennità deriva dalla maggiore utilizzazione
da parte del primo del suolo comune sul quale sorge l'edificio (Cassazione n. 12880/2005).
Mentre è del tutto irrilevante il fatto che parte dello spazio ricavato sia stato riempito da un
«pacchetto di isolamento», risultando accertato che il convenuto alzando la falda del tetto, si è
appropriato di un spazio che prima era comune, escludendone gli altri condomini. «Sicché prosegue il testo - l'indennità è dovuta per l'intera volumetria realizzata, senza distinzione tra area
destinata a particolari materiali di nuova costruzione ed isolamento e spazi interni non occupati da
detti materiali».
Determinazione dell'indennità - Nel caso di sopraelevazione di un solo piano, la determinazione
dell'indennità, a norma dell'articolo 1127 ultimo comma c.c., «deve essere effettuata assumendo
come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che
viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di
nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente così ottenuto, la quota che spetterebbe al
condomino che ha eseguito la sopraelevazione».
La sentenza ricorda poi che tale indennità è oggetto di un «debito di valore» per cui è dovuta
anche la rivalutazione monetaria del credito con decorrenza dal giorno dell'ultimazione dei lavori di
sopraelevazione.
È stata respinta invece la domanda di riduzione in pristino in quanto la Ctu ha escluso che
l'innalzamento della falda del tetto abbia comportato un danno al decoro architettonico,
«trattandosi di un innalzamento percentualmente irrilevante sulla dimensione della facciata e non
avendo il resistente innalzato la quota esterna dell'estradosso del colmo».
(Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 13 gennaio 2015)
24

Edilizia e Urbanistica
 Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 5 febbraio 2015 n.2109

NOTA
Va demolita la veranda sull'attico che lede il decoro dell'edificio
La veranda in alluminio e lamiera adibita a camera da letto ed edificata abusivamente sulla
terrazza di un palazzo a due passi da San Pietro reca un'offesa al decoro che può essere sanata
solo dalla demolizione. La Cassazione, con la sentenza 2109, conferma l'ordine di demolizione di
una veranda che la proprietaria era decisa a mantenere, negando la disarmonia con l'edificio e
giocandosi anche la carta della prescrizione: la stanza era stata costruita, nell'86 da un precedente
proprietario. Per i giudici però l'unica soluzione è il “piccone”. Una scelta quasi “dettata” dalla
25
perizia. Secondo il consulente il corpo di fabbrica nulla aveva a che fare con la composizione
prevista dal progettista, era posto in maniera occasionale e incombeva sulla facciata principale. La
grave lesione, desumibile già dalla tecnica di costruzione, risparmiava al giudice l'obbligo di trovare
un accomodamento meno radicale della demolizione, come chiesto dalla proprietaria della camera
“con vista”. L'opera, spiegano i giudici, rientra nella nozione di intervento sulla porzione di piano di
proprietà personale, perché riguarda un bene esclusivo, come quelli menzionati nell'articolo 1122
del Codice civile, che non può essere modificato in danno della cosa comune. E il danno va
individuato in base all'articolo 1120 che indica gli interessi dei condomini che non possono essere
lesi neppure con le innovazioni votate dalla maggioranza dell'assemblea: tra queste ci sono quelle
che pregiudicano stabilità e decoro architettonico dell'edificio. Un'indicazione recepita anche dal
legislatore che, con la riforma del condominio, ha completato l'articolo 1122 recependo
l'insegnamento espresso anche in questa occasione dalla giurisprudenza.
(Patrizia Macciocchi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Diritto, 6 febbraio 2015)

Sicurezza
 Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 3 febbraio 2015 n. 1917

NOTA
Niente responsabilità del datore se il dipendente si fa male per colpa propria
Non sempre è il datore a doversi assumere la responsabilità per l'incidente avvenuto sul luogo di
lavoro. Ci sono dei casi in cui la colpa deve essere ricondotta esclusivamente al lavoratore senza
possibilità di equivoci. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 1917/15.
I fatti. - Alla base una vicenda che ha visto protagonista un lavoratore che - smontando una gru aveva avuto la peggio. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva sottolineato come la condotta
del dipendente fosse sfornita di ogni movente razionale e probabilmente riconducibile «a un puro
istinto ludico dell'interessato e pertanto in presenza di un fattore causale imprevedibile e inevitabile
da solo sufficiente a cagionare l'evento e a escludere ogni responsabilità della società datrice».
Contro la decisione aveva proposto ricorso l'Inail evidenziando l'erronetà della pronuncia nel non
aver debitamente considerato la categoria del rischio elettivo ed escludere il nesso di causalità tra
la prestazione lavorativa e il danno determinatosi finendo per esonerare la società datrice dalla
prova della stessa culpa in vigilando.
Un co mportamento abnorme - La Cassazione ha precisato come nella fase di merito i giudici
avessero già evidenziato l'abnormità del comportamento del lavoratore facendo così corretta
applicazione della nozione di rischio elettivo «dal momento che fondava tale giudizio sulla
esclusione della funzionalità del comportamento medesimo dall'esecuzione dell'operazione di
smontaggio della gru cui era addetto». L'Inail, invece, erroneamente a giudizio dei Supremi giudici,
si era mosso sul fronte opposto eccependo come quel comportamento - per quanto imprudente fosse giustificabile e potesse rientrare nel nesso causale tra prestazione e danno e integrare,
quindi, gli estremi del rischio elettivo. La Cassazione ha accolto la tesi dei giudici di merito secondo
cui non poteva essere riconosciuta nel caso di specie l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza
anche sub specie della culpa in vigilando per essere desumibile appunto dalle pacifiche modalità di
svolgimento dell'evento l'imprevedibilità e inevitabilità dello stesso.
Alcune riflessioni - Una decisione questa in controtendenza rispetto al riconoscimento pressochè
unanime della responsabilità del datore anche in casi molto dubbi. Si pensi, infatti, che i giudici del
Palazzaccio hanno recentemente riconosciuto la responsabilità del datore anche nel caso in cui
l'infortunio era capitato di notte a cantiere chiuso per non aver adoperato tutta la diligenza nel
creare un'adeguata barriera contro l'intrusione dei lavoratori stessi o di terzi che per l'appunto
entrando nell'area si erano infortunati (Cassazione penale n. 43168/2014).
(Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 3 febbraio 2015)
26
Sicurezza

Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 5 febbraio 2015)
1. Compiti e funzioni del Cse
Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche detto coordinatore in materia di
sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, è la figura professionale definita dal punto f)
del comma 1 dell'Articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92 del decreto, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da
lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra
committente e impresa esecutrice
Il ruolo del Coordinatore per l'esecuzione è, quindi, un ruolo assolutamente operativo, che prende
forma e sostanza al momento dell'inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi,
che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi
compiti:
a. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti
o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;
c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
d. Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro
in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in raccordo con il RLS. In
particolare, durante i lavori: verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali
al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento
della sicurezza in cantiere.
27
2. L'attività di coordinamento e controllo
L'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 prevede, al comma 1, lettera a), che il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori provveda a verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo,
l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento”.
Quanto prescritto dall'articolo implica alcune specifiche mansioni che devono essere assolte dal
coordinatore per l'esecuzione dei lavori e delle conseguenti responsabilità; si tratta, in questo
senso di dare corso ad una serie di azioni che prevedono:
- la completa e continua conoscenza di quello che avviene in cantiere in materia di sicurezza, tutela
della salute e provvedimenti conseguenti;
- la verifica della rispondenza di quanto realmente in corso nel cantiere rispetto alle misure previste
28
dal piano di sicurezza e coordinamento;
- svolgimento di periodiche riunioni di coordinamento (delle quali redigere dettagliati verbali) con i
soggetti preposti all'organizzazione dei lavori e con specifiche responsabilità in merito alla
prevenzione della salute e della sicurezza;
- una continua attività di sorveglianza sulla effettiva attuazione delle prescrizioni contenute nel
piano di sicurezza e coordinamento o impartite direttamente dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori;
- una attività di costante monitoraggio sulla effettiva efficacia delle misure previste includendo
anche la valutazione e l'eventuale integrazione con misure aggiuntive ritenute necessarie in
relazione a specifiche lavorazioni o situazioni operative.
Tutto questo porta ad alcuni elementi di sintesi che devono essere ben presenti nello svolgimento
dell'attività di coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
- analisi approfondita del piano di sicurezza e coordinamento prima dell'inizio dei lavori - verifica
del piano operativo della sicurezza presentato dall'impresa esecutrice;
- efficacia delle misure adottate e del controllo sulla loro applicazione;
- chiarezza e tempestività delle istruzioni fornite.
Lo strumento che risponde e attua soprattutto questo ultimo punto è costituito dalle riunioni di
coordinamento che periodicamente il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge con i soggetti
destinatari della responsabilità sulla sicurezza e i cui contenuti sono riportati nel verbale di
coordinamento.
Si tenga infatti presente che sono previste a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sanzioni di particolare gravità in caso di mancato rispetto degli propri obblighi. In proposito l'art.
158, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia
punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro qualora non
verifichi, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento. Si deve aggiungere, per completezza che, in ogni caso, la mancata
verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e
coordinamento non esonera da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori.
Provincia di .................
Comune di ................
Lavori di ................
VERBALE DI COORDINAMENTO
art. 92, D.Lgs. 81/2008
Data ......................
N. ordine ...............
LAVORI DI .................................................................................................................
LOCALITA' .................................................................................................................
CONTRATTO N. ..........................................................................................................
IMPORTO LAVORI IN APPALTO ...................................................................................
IMPRESA AGGIUDICATATRIA .....................................................................................
DIRETTORE DEI LAVORI ...........................................................................................
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....................................................
L'anno duemila ............... il giorno ............... (...) del mese di ......................................
Il sottoscritto ............... in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previo adeguato
preavviso trasmesso a mezzo .................. con la convocazione per la data odierna, presenti:
....................... per l'Esecutore dei lavori in qualità di .........................
........................per la Stazione appaltante in qualità di ......................
........................per .............................. in qualità di ......................
VISTI
- gli articoli 92 e 100 del d.lgs. 81/2008 smi;
- il piano di sicurezza e coordinamento redatto da ........................................
- il piano operativo per la sicurezza redatto da ............................................
- quanto emerso dalla riunione di coordinamento tenuta in data .......... ore .....................
con i soggetti indicati in premessa,
CONSIDERATI
I seguenti elementi emersi nella visita svolta in data ......................... e relativi a:
- mancato completamento di ...............................
- non adeguata protezione di .....................
- presenza in cantiere di manodopera sprovvista dei dispositivi di protezione individuale
29
relativamente a caschi, cinture di sicurezza ...............
- effettuazione delle lavorazioni di ....................... senza applicazioni delle richieste
precauzioni indicate dal piano di sicurezza e coordinamento riportate al capitolo ............
punto ................
- posizionamento non adeguato di materiale infiammabile nei pressi di ................ anziché,
come previsto, nel deposito .....................
SONO STATE ESAMINATE
nel corso della riunione le problematiche relative ai vari punti emersi dalla richiamata visita in
cantiere effettuata in data ..................... e sono state concordate le seguenti azioni:
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
che verranno poste in essere istantaneamente oltre alle seguenti misure:
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
che verranno poste in essere nel termine di ......... giorni dal presente verbale da parte di
..................................................................................................................................
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha poi fornito ogni chiarimento in merito alle
problematiche riguardanti i rischi che le fasi lavorative indicate possono comportare con
particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attività e lavorazioni che potranno
svolgersi contemporaneamente.
Per le successive lavorazioni previste dal cronoprogramma delle opere e che dovranno essere
eseguite nei prossimi giorni, il coordinatore dell'esecuzione dei lavori ha disposto che:
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
- ......................................................................................................................
I lavori indicati dovranno essere svolti con particolare attenzione specialmente nelle aree
............. dove sono possibili delle sovrapposizioni e interferenze che potrebbero costituire
elementi di pericolosità a seguito della presenza di ..................................................
Qualora, nel procedere dei lavori, dovessero modificarsi le condizioni di lavoro o le sequenze di
attività, sarà cura di ciascuna ditta contattare il coordinatore in fase di esecuzione mettendolo
al corrente delle nuove problematiche rispetto alle quali il coordinatore provvederà ad
30
aggiornare adeguatamente il piano di sicurezza e ripromuovere il coordinamento al fine
dell'eliminazione dei rischi che tale nuove situazioni potrebbero comportare.
La riunione di coordinamento si conclude alle ore .............................
Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta:
- di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nelle aree
di cantiere in cui l'impresa che rappresentano è chiamata ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività di cantiere;
- l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto del cantiere;
- che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di
prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, della formazione dei lavoratori e del rispetto
delle norme di sicurezza da parte degli stessi;
- di provvedere, nei tempi indicati dal presente verbale, ad effettuare tutti gli adeguamenti e
interventi richiesti dal coordinatore.
Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto come appresso.
Un esemplare del presente atto viene consegnato a ............................ e dovrà essere
depositato in cantiere e custodito unitamente a tutti i documenti relativi alle misure di
prevenzione e tutela della sicurezza e salute prescritte per i lavori in corso di esecuzione.
..... li .....
visto
Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
________________________
Il Responsabile dei lavori
_______________________
Impresa
________________________
Impresa
________________________
Come emerge con chiarezza nell'ambito dell'attività che deve essere svolta dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, le riunioni di coordinamento rivestono un'importanza centrale, non soltanto
riguardo l'attribuzione di responsabilità per eventuali difformità normative (possibili sanzioni) o non
auspicabili incidenti, ma diventano il momento di verifica effettiva e controllo della situazione di
cantiere che può essere accertata solo con una presenza continua ed efficace (fare verbali e
impartire istruzioni scritte) e una continua interlocuzione delle parti.
3. I poteri del CSE in caso di difformità dei lavori
In caso di non corretta applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi,
delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento o di non
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
31
a) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei
lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e
dei preposti) e 97 comma 1 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), ove previsto, e
propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal
cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria
locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
b) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
In buona sostanza, quindi, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
1) Verifica il rispetto degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori autonomi (idoneità tecnico
professionale, attrezzature di lavoro, DPI, tesserino riconoscimento, cooperazione in caso di
interferenza, rispetto delle indicazioni del coordinatore, rispetto PSC e POS). In caso di rilievo di
inadempienze, situazioni contrattuali e /o organizzative anomale segnala al committente e alle
imprese la difformità.
2) In base al programma dell'attività esecutiva, o se ne ravvisa la necessità, effettua sopralluoghi
sul cantiere, anche accompagnato dal capo cantiere, per verificare la corretta applicazione
operativa del PSC (e delle procedure complementari e di dettaglio qualora previste) da parte delle
imprese o dei lavoratori autonomi. In caso di inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e
coordinamento, delle procedure complementari e di dettaglio o alle normative antinfortunistiche,
contesta immediatamente quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti, riportando il
tutto sul verbale di sopralluogo. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato,
sospende la fase di lavoro, impartisce le prescrizioni d'adeguamento necessarie, e verifica
l'attuazione di quanto impartito, in caso di esito positivo svincola le attività sospese.
3) In caso di inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, o a quanto
previsto alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di
tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) del D.Lgs. 81, contesta
immediatamente quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti, riportando il tutto sul
verbale di sopralluogo.
4) Segnala al committente le inosservanze riscontrate, e notificate alle imprese o ai lavoratori
autonomi attraverso i verbali di sopralluogo.
5) A seconda della gravità della situazione propone al committente o al responsabile dei lavori le
seguenti azioni:
- La sospensione dei lavori;
- L'allontanamento dal cantiere dell'impresa o del lavoratore autonomo inadempiente;
- La risoluzione del contratto (nella comunicazione deve essere indicato un congruo termine
affinché il committente si attivi).
6) Nel caso in cui il committente o al responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in
merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione
dell'inadempienza dell'impresa o del lavoratore autonomo agli organismi di vigilanza
territorialmente competenti
32
COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE
Luogo e data, ...
Modalità di trasmissione:
[_] a mano
[_] fax
[_] racc.
[_] e-mail (per questa modalità accertarsi del ricevimento)
Spett.le Committente o Responsabile dei Lavori ...........................................
Recapito ...............................................................................................................
Oggetto: Cantiere di ............................................................................................
Comunicazione d'inosservanza al piano di sicurezza e coordinamento o alle disposizioni degli artt.
94, 95 e 96 D.Lgs. 81/2008
Il sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in conformità a quanto previsto
dall'art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008, avendo accertato che,
[_] l'impresa esecutrice ....................
[_] il lavoratore autonomo ...............
non si è attenuto a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento o negli artt. artt. 94, 95
e 96 D.Lgs. 81/2008 e precisamente ..............................................................................
..........................................................................................................................................
.................
..........................................................................................................................................
.................
Nel rispetto dei contenuti della norma è stata eseguita contestazione scritta agli interessati
relativamente alle inadempienze commesse, pertanto si
PROPONE
[_] la sospensione dei lavori;
[_] l'allontanamento dell'impresa/lavoratore autonomo inadempiente;
[_] la risoluzione del contratto.
Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro, per giorni ................
Distinti saluti
33
COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE DEI LAVORI
Luogo e data, .........
Modalità di trasmissione:
[_] a mano
[_] fax
[_] racc.
[_] e-mail (per questa modalità accertarsi del ricevimento)
Spett.le Responsabile dei Lavori .........................................................................
Recapito ..................................................................................................................
Oggetto: Cantiere di ...............................................................................................
Comunicazione d'inosservanza al piano di sicurezza e coordinamento o alle disposizioni degli artt.
94, 95 e 96 D.Lgs. 81/2008
Il sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in conformità a quanto previsto
dall'art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008, avendo accertato che,
[_] l'impresa esecutrice ....................
[_] il lavoratore autonomo ...............
non si è attenuto a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento o negli artt. 94, 95 e 96
D.Lgs. 81/2008 e precisamente: .........................................................................................
..........................................................................................................................................
.................
..........................................................................................................................................
.................
Nel rispetto dei contenuti della norma è stata eseguita contestazione scritta agli interessati
relativamente alle inadempienze commesse, pertanto si
PROPONE
[_] la sospensione dei lavori;
[_] l'allontanamento dell'impresa/lavoratore autonomo inadempiente;
[_] la risoluzione del contratto.
Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro, per giorni .......................
Distinti saluti .................................
34
COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA
Luogo e data, ...
Modalità di trasmissione:
[_] fax
[_] racc.
Spett.le Azienda Sanitaria Locale: ............
Recapito: ................................................................................................................
Spett.le Dipartimento Provinciale del Lavoro: ...................................................
Recapito: ................................................................................................................
p.c.
Spett.li
Committente: .......................................................
Impresa esecutrice: ............................................
Lavoratore Autonomo: ...
Recapito: ... .................................................................................................................
Oggetto: Cantiere di ........................
Comunicazione ex art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008.
Il sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in conformità a quanto previsto
dall'art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008,
COMUNICA
che il Committente e/o il Responsabile dei lavori del cantiere in oggetto, pur essendo stato/i
informato/i non ha/hanno adottato alcun provvedimento nei riguardi, dell'impresa esecutrice
(denominazione e indirizzo) ....................................................................................... del
lavoratore autonomo ......................................................................................... inosservanti
delle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 nonché di quanto di loro pertinenza contenuto nel PSC, in
particolare:
..........................................................................................................................................
..................
..........................................................................................................................................
..................
..........................................................................................................................................
35
..................
(eventualmente allegare fotografie)
Per il corretto proseguimento dell'attività di coordinamento in cantiere, rimango in attesa di un
vostro cenno di riscontro, e della convocazione per la visita di sopralluogo.
Distinti saluti ................
36
Antincendio

Posa in opera e manutenzione delle
11473
porte antincendio: la norma UNI
Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 5 febbraio 2015
Uno degli aspetti più problematici e controversi della sicurezza antincendio riguarda la posa in
opera delle porte tagliafuoco, il mantenimento in esercizio ed in particolare l'accertamento delle
37
condizioni di affidabilità in caso di mancanza di documentazione tecnica.
La materia è regolamentata dalla norma UNI 11473, che definisce le modalità di esecuzione e del
mercato dei servizi di posa in opera e manutenzione delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco
e/o per il controllo della dispersione di fumo, tenuto conto degli orientamenti europei e nazionali
per la normazione delle "professioni non regolamentate", che descrive nella normativa volontaria le
modalità di effettuazione delle attività svolte da queste professioni.
La norma UNI 11473 viene suddivisa in tre parti:
UNI 11473-1: 2013
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1:
Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
Data entrata in vigore: 17 gennaio 2013
La norma descrive i requisiti per la erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione
periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di 38
fumo, la cui prestazione è stata provata inizialmente secondo la UNI EN 1634 (varie parti), oppure
la UNI 9723 oppure la Circolare 91/1961. Si applica alle porte resistenti al fuoco purché identificate
come tali tramite targhetta o tramite documenti esistenti, primariamente il "progetto di
prevenzione incendi approvato da VVF". Si applica alle porte resistenti al fuoco poste sulle vie di
fuga.
UNI 11473-2: 2014
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 2:
Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione
Data entrata in vigore: 11 settembre 2014
La norma descrive i requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e/o
manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della
dispersione di fumo.
UNI 11473-3: 2014
Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3:
Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'installatore e del manutentore
Data entrata in vigore: 18 dicembre 2014
La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all'attività professionale
dell'installatore e del manutentore di porte resistenti al fuoco e/o a controllo della dispersione del
fumo.
A regime, la normativa regolerà il come deve essere eseguita l'attività di posa in opera, che
organizzazione devono avere e quali conoscenze e competenze di coloro che effettuano tale
attività.
La norma guida è la UNI 11473-1 riguarda le modalità con cui si svolgono le attività di installazione
e manutenzione di porte resistenti al fuoco purché identificate come tali tramite targhetta o tramite
documenti esistenti, primariamente il "progetto di prevenzione incendi approvato da VVF".
I principali aspetti trattati sono:
Termini e definizioni
Accessori per serramenti (building hardware): Prodotti e componenti quali cerniere, maniglie,
serrature, dispositivi di apertura, rosette per serrature, placche coprifessura per cassette lettere,
lastre paracolpi (kick plates), meccanismi di scorrimento, dispositivi di chiusura, componenti
elettrici, cablaggi, ecc. che sono, o possono essere, utilizzati nella porta o nella finestra apribile.
Componenti: Elementi costruttivi della porta che influiscono sul suo comportamento di resistenza
all'incendio. Nella serie UNI EN 15269, i componenti sono elencati nell'appendice A, colonna
"parametro costruttivo". I componenti significativi ai fini della presente norma sono le guarnizioni,
le verniciature, gli elementi decorativi, la segnaletica applicata, e in generale gli accessori.
Controllo periodico: Misura di prevenzione atta a verificare con frequenza almeno semestrale
l'efficienza delle porte, dei loro componenti, ed accessori.
Finestra apribile: Finestra con una o più ante mobili complete di ogni pannello laterale o superiore,
telaio al perimetro ed ogni accessorio. Le finestre fisse senza elementi apribili non sono sottoposte 39
alle prove di resistenza al fuoco delle porte, ma alle prove delle pareti non portanti secondo la UNI
EN 1364-1.
Installatore: Persona fisica o giuridica che provvede all'installazione della porta con i relativi
componenti, in modo da realizzarne il funzionamento previsto.
Manutentore: Persona fisica o giuridica incaricata della manutenzione della porta installata,
comprendente tutte le operazioni necessarie per mantenere il funzionamento previsto del sistema
costituito dalla porta e dai relativi componenti per l'intero ciclo di vita della porta resistente al
fuoco.
Manutenzione ordinaria: Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente.
Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli (che comportano l'impiego) unicamente di
minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di
modesto valore espressamente previste.
Si evidenzia che la sostituzione di componenti è riferita a quelli previsti come manutenzione
ordinaria riportati nel libretto di installazione uso e manutenzione fornito dal produttore della
chiusura tagliafuoco.
Manutenzione straordinaria: Intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo
eseguito in loco richieda mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni
particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o
sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.
Si evidenzia che la sostituzione di componenti è riferita a quelli considerati come manutenzione
straordinaria nel libretto di installazione uso e manutenzione fornito dal produttore della chiusura
tagliafuoco (o comunque non a scadenza prefissata).
Definizione coerente con il Decreto 10 marzo 1998 e che tiene conto della UNI 11063.
Porta o sistema di chiusura: Porta o sistema di chiusura completa di ogni tipo di telaio o guida,
anta(e), manto avvolgibile pieghevole, ecc. destinate a fornire resistenza al fuoco quando
impiegata per la chiusura di aperture permanenti in elementi di separazione resistenti al fuoco.
Queste includono nell'assemblaggio i pannelli laterali, finestrature, pannelli sopraluce con o senza
traversa intermedia, unitamente agli accessori costruttivi, guarnizioni qualora inserite ai fini della
resistenza al fuoco o controllo della dispersione del fumo - o per altre prestazioni quali la tenuta
all'aria o l'isolamento acustico.
Porte che hanno perso la prestazione di resistenza al fuoco: Porte che non soddisfano le
caratteristiche di funzionalità iniziali.
Presa in carico: Verifica preliminare eseguita da un tecnico competente e qualificato dell'azienda di
manutenzione incaricata.
La verifica può essere effettuata in occasione della stipula del contratto o successivamente in
occasione della 1° visita di controllo periodico.
Sorveglianza: Controllo visivo atto a verificare lo stato delle attrezzature e riferire alla persona
responsabile.
La definizione degli operatori e del loro ruolo
Compiti del produttore delle porte
Il produttore delle porte ha il compito primario di progettare e produrre porte resistenti al fuoco,
sottoporle a prova per determinare la loro prestazione e fornirle con allegati i documenti previsti 40
dalla regolamentazione.
Compiti del titolare della attività
Il titolare dell'attività è la figura responsabile degli ambienti nei quali si svolge una qualsiasi attività
soggetta alla regolamentazione sulla prevenzione incendi.
Il suo compito è quello di fare posare correttamente la porta (secondo le istruzioni del produttore
allineate alle indicazioni regolamentari e norme tecniche ove esistenti) e verificare l'efficienza della
porta mediante un piano di sorveglianza (da parte di personale interno addestrato) e piano di
manutenzione ordinaria periodica (da parte di personale qualificato), seguendo le indicazioni di
regolamenti, norme tecniche, ed istruzioni di posa, uso e manutenzione presenti nel libretto
redatto dal produttore.
Compiti dell'installatore (posatore)
L'installatore deve:
- effettuare la posa in opera come previsto dalla normativa
- fornire la dichiarazione di corretta posa in opera
Il manutentore deve:
- eseguire il servizio di manutenzione come indicato nella normativa;
- fornire la documentazione di registrazione del servizio effettuato.
Deve inoltre avere capacità organizzative adeguate come da UNI 11473-2 e UNI 11473-3
Le caratteristiche delle porte e loro componenti
Elenco dei componenti costituenti le porte che influiscono sulla resistenza al fuoco (serie
UNI 15269)
1
Anta della porta (e suoi sub componenti quali telaio dell'anta, panello dell'anta,
coprigiunto, materiale di riempimento, fogli o reti di armatura, adesivi, viti di fissaggio,
elementi irrigidenti, spioncini, battute dell'anta, verniciature, elementi decorativi, ...)
2
Telaio e sua conformazione (battute, soglie alla base, ...)
3
Elementi di fissaggio al supporto murario (zanche, tasselli)
4
Materiali di riempimento del giunto tra telaio e muratura di supporto (paste sintetiche o
di gesso, schiume, malte, materiali fibrosi)
5
Vetrazione dell'anta, dei pannelli superiore e/o laterale e suoi elementi di fissaggio (viti,
profilati, ecc.)
6
Pannelli laterali o sovrapporta (e loro sub componenti quali telaio, panello di
riempimento, vetrazione, fissaggi, ecc.)
7
Accessori (cerniere, maniglie, serrature, scrocchi, chiudi porta, fermo in apertura,
maniglioni, barra a spinta, coordinatore della sequenza di chiusura, ecc.)
8
Finiture decorative e rivestimenti protettivi (cornici, pitture, laminati di legno, di
plastica, lastre metalliche, ecc.)
9
Guarnizioni (intumescenti, a tenuta di fumo, a tenuta all'aria od acustiche, ecc.)
10
Struttura di supporto muraria (di tipo rigido a base di mattoni; di tipo flessibile a base
di cartongesso, pannelli metallici; di tipo associato per porte da posare con una
struttura di supporto appositamente configurata)
11
Condotti e cavi di comando elettrico (per serrature, dispositivi di fermo in apertura,
segnalazioni, ecc.)
12
Segnaletica (di vario tipo e pittogrammi)
13
Carrelli, rotaie di scorrimento, fermi in apertura, guide, rulli di avvolgimento, ecc. (per
porte scorrevoli, avvolgibili, e similari)
41
Caratteristiche specifiche degli accessori - Norme/progetti applicabili agli accessori
UNI EN 179
Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati
mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga
- Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1303
Accessori per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di
prova
UNI EN 1125
Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati
mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1935
Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi
di prova
UNI EN 1154
Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte
- Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1155
Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per
porte girevoli - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1158
Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della
sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova
UNI EN 1906
Accessori per serramenti - Maniglie e pomoli - Requisiti e metodi di
prova
UNI EN 12209
Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate
meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi
di prova
UNI EN 14637
Accessori per serramenti - Sistemi di uscita controllati elettricamente
per assemblaggi di porte tagliafumo - Requisiti, metodi di prova,
applicazione e manutenzione
UNI EN 14846
Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate
elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di
prova
FprEN 15685:2012
Building hardware - Requirements and test methods - Multipoint locks,
latches and lockingplates
FprEN 15887:2012
Building hardware - Uncontrolled Door ClosingDevices for single
actiondoors - Requirements and test methods
FprEN 13637:2012
Building hardware - Electricallycontrolled exit systems for use on
escaperoutes - Requirements and test methods
La posa in opera
42
Ai fini dello svolgimento dell'attività di posa in opera, il posatore deve considerare diversi elementi
contenuti nella lista di controllo riassuntiva
Lista di controllo per le verifiche
Piano per la posa in opera di porte resistenti a fuoco
Committente
Luogo di posa in opera
Posatore
Periodo di posa in opera
Persona di riferimento in cantiere
Verifiche da effettuare
- verificare la esistenza della documentazione di progetto
per la collocazione delle porte e relativa alla sicurezza (PSC)
- verificare la adeguatezza del supporto murario (rigido,
flessibile) rispetto alle indicazioni date nel libretto
- verificare la adeguatezza dello stato di esecuzione dei
lavori che interagiscono con la funzionalità della porta, quale
per esempio la quota del pavimento, ecc.
- verificare la rispondenza del tipo di porta (compresi i suoi
componenti) a quanto previsto nel contratto - progetto
- verificare la posa del falso telaio e/o del telaio: materiali,
fissaggi; riempimento dei vuoti tra telaio e muratura
(rispetto a libretto/progetto)
- verificare la posa delle ante: posizione e valori dei giochi,
verifica di eventuali parti assemblate in cantiere (rispetto al
libretto)
- effettuare verifiche funzionali, quali le forze di apertura, le
forze di chiusura, eventuali sganci elettrici, ecc. rispetto al
libretto
- ... altro
- consegna della documentazione della porta e di quella
Data effettuazione ed eventuali note
relativa alla posa in opera (redatta su propria carta intestata
o sul modello Dich. Posa in opera previsto dalla normativa
antincendio)
La attività di manutenzione
Il controllo periodico e la necessaria manutenzione deve essere eseguito da persona competente e
qualificata incaricata dall'azienda di manutenzione.
Il controllo periodico può dare luogo ad interventi di manutenzione ordinaria, se necessari e
secondo quanto previsto dal contratto; diversamente il controllo origina la segnalazione della
necessità di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria.
Le verifiche da effettuare durante le operazioni di controllo periodico sono descritte nei punti
seguenti.
-Verifica presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore
-Verificare la presenza della targhetta sulle porte (ove esistente).
-Verifica esistenza di ritegni impropri
-Verifica guarnizioni
-Verifica fissaggio e giochi
-Verifica integrità costruttiva
Tabella riguardante attività di manutenzione
Attività
Frequenza
Circostanza
Documenti
Operazioni
PRESA IN CARICO
N.A.
Alla firma del contratto
o come operazione
preliminare alla 1°
visita di controllo
periodico
SORVERGLIANZA
In relazione al
Documento
Valutazione Rischi
dell'attività
Secondo il piano di
manutenzione redatto
dal responsabile
dell'attività
CONTROLLO
PERIODICO
Almeno 2 volte
l'anno con cadenza
semestrale
Compilazione
Durante le uscite del
del rapporto di
manutentore, come da intervento ed
programmazione
aggiornamento
del cartellino
Interventi
tecnici
MANUTENZIONE
ORDINARIA
Occasionale in caso
di lievi anomalie
riscontrate
Secondo esigenza per
riparazioni definite
manutenzione
ordinaria)
Compilazione
del rapporto di
intervento
Interventi
tecnici
MANUTENZIONE
Occasionale in caso
Secondo esigenza per
Compilazione
Interventi
Verbale di
registrazione
della presa in
carico
Verifiche
Registrazione di
avvenuta
sorveglianza e
delle eventuali
anomalie
riscontrate
Controllo
visivo
43
STRAORDINARIA
di non conformità
rilevate
riparazioni definite
manutenzione
straordinaria)
del rapporto di
intervento
tecnici
44
Casi pratici
 Catasto
 ONERI CATASTALI, PRIMA DELLA RENDITA PRESUNTA
D. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, Fabbricati fantasma, 45
pubblicati nell'elenco del 15/12/2009. Il catasto ha chiesto il pagamento degli oneri per spese
generali e di predisposizione dell'istruttoria per gli accatastamenti di fabbricati effettuati oltre il
termine del 30/aprile/2011 però prima che emettesse gli elenchi per l'attribuzione della rendita
presunta, oneri calcolati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 19 Aprile
2011. Secondo il Catasto avevano avviato la procedura per l'attribuzione della rendita presunta,
appunto avviato ma non conclusa, infatti negli elenchi delle rendite presunte non vi sono; bisogna
pagare oppure no?
---R. Si richiede se sia legittima la richiesta del pagamento degli oneri per le spese generali e per
quelle inerenti la predisposizione dell'istruttoria per gli accatastamenti dei fabbricati in oggetto.
INQUADRAMENTO NORMATIVO
L'art. 19, comma 8, del d.l. n. 78/2010 ha disposto per i titolari di diritti reali sugli immobili non
dichiarati in catasto l'obbligo di presentare le dichiarazioni per l'aggiornamento del Catasto Terreni
e del Catasto Edilizio Urbano entro il termine del 31 dicembre 2010. Detto ultimo termine è stato
successivamente prorogato al 30 aprile 2011 ad opera dell'art. 2, comma 5 bis, del d.l. n.
225/2010. Con l'art. 19, comma 10, del d.l. n. 78/2010 è stato disposto altresì che nel caso di
inadempienza l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto, procede all'attribuzione,
con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del Territorio, di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, anche
sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. I criteri per l'attribuzione della rendita
presunta, nonché per la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti in caso di
mancato o tardivo adempimento, sono stati stabiliti con provvedimento del 19 aprile 2011,
emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio. Occorre precisare che l'attribuzione della rendita
catastale ai fabbricati mai dichiarati si articola in due fasi ben distinte, ovvero la prima, relativa
all'attribuzione della rendita presunta che si conclude con la registrazione in atti degli esiti degli
accertamenti eseguiti, cui consegue la notifica dell'avviso di accertamento all'intestatario catastale
e la seconda, finalizzata invece all'attribuzione della rendita definitiva. Tale ultima fase si attiva con
la presentazione di un atto di aggiornamento da parte del soggetto interessato o, in mancanza,
attraverso la predisposizione d'ufficio delle apposite dichiarazioni redatte in conformità al D.M. 19
aprile 1994 n. 701. Tale ultimo procedimento si conclude con l'accatastamento dell'immobile e
l'attribuzione della rendita definitiva, ovvero con la sua completa regolarizzazione catastale, salva
ogni valutazione in merito alla regolarità urbanistica del fabbricato, rimessa al Comune competente
per territorio. Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 7/2011 dell'Agenzia del Territorio, in
ragione della peculiare natura del procedimento di attribuzione della rendita presunta, nonché del
carattere presuntivo e transitorio della stessa, le richieste di riesame in autotutela degli avvisi di
accertamento per la sua attribuzione possono essere presentate in relazione alle seguenti ipotesi:
(i) errata intestazione della particella su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato; (ii)
verifica dell'obbligo di accatastamento dell'immobile (ovvero dell'accatastabilità o meno del
fabbricato); (iii) avvenuta presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale; (iv)
quantificazione delle sanzioni, dei tributi e degli oneri connessi all'attribuzione della rendita
presunta. Per quanto invece riguarda eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri
utilizzati per la determinazione della rendita presunta, i soggetti destinatari dell'avviso di
accertamento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento in catasto,
secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701,
utilizzando le procedure disponibili (Pregeo e Docfa). In ogni caso, resta ferma la facoltà di
proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione tributaria
provinciale.
CONCLUSIONI
Posto che l'attribuzione della rendita presunta risulta essere stata, comunque, notificata al soggetto
interessato si ritiene che, data l'avvenuta formale conoscenza, sussista l'onere per il destinatario
della notificazione di effettuare il pagamento degli oneri addebitati, salvo la facoltà di contestare
eventuali errori commessi dall'amministrazione.
(Raffaele Cusmai, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 26 gennaio 2015)
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 Sicurezza
 CALDAIE SITE AL PIANO SEMINTERRATO
D. Un Condominio formato da 3 scale, 24 appartamenti e 6 locali a piano seminterrato. I 24
appartamenti hanno gli scarichi delle caldaie con canne fumarie comuni sul lastrico condominiale,
mentre alcuni dei locali al piano seminterrato hanno lo scarico a parete sotto i balconi degli
appartamenti del piano rialzato. Gli abitanti dei piani superiori (in particolare quelli del piano
rialzato) hanno denunciato immissioni di odori da combustione provenienti dalle caldaie dei locali
del piano seminterrato. Lo "scarico a parete" in quali casi è consentito? ai fini della sicurezza, sono
legittime le installazione di caldaie a gas metano al piano seminterrato?
----R. Non ci sono particolari divieti per l'installazione di caldaie, di qualsiasi potenza, al piano semi
interrato, se alimentate con gas metano. Sussistono limitazioni nel caso di GPL o gas più pesante
dell'aria (in generale in questo caso sono proibiti). Quanto all'emissione dei fumi i regolamenti di
igiene prescrivono che debbano sfociare in copertura, oltre il colmo dei tetti (con piccole variazioni
di disposizioni locali). La norma UNI 7129 consente l'uscita dei fumi in facciata, con prescrizioni
piuttosto stringenti in merito alle distanze dalle finestre. Fra le due sorgenti normative è senz'altro
prevalente il regolamento di Igiene, che nella fattispecie ha forza di legge; quindi gli scarichi
devono essere portati alla copertura. Nel caso che ci prospetta (con la debita premessa che se le
caldaie sono a metano o GPL i prodotti della combustione sono esclusivamente vapore acqueo,
anidride carbonica e, speriamo di no, monossido di carbonio in caso di cattiva combustione.
Composti, questi completamente inodori: non è quindi possibile che siano percepibili puzze di
combustione) tutto lascia pensare che le caldaie con scarico sotto i balconi non siano ammissibili.
(Giovanni Moschioni, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 14 gennaio 2015)

Condominio
 IL CONDOMINO SI DISTACCA MA RESTANO ALCUNI ONERI
D. In un condominio di cinque proprietari, con il riscaldamento a gasolio centralizzato, tre
condomini si sono distaccati da circa 15 anni, ma per la vecchia normativa pagavano il 30% del
gasolio. Ora, anche un quarto condomino si vuole staccare, ma con la nuova normativa i distaccati
non vogliono più contribuire al pagamento del gasolio: è regolare?
----R. La nuova norma introdotta dalla riforma del condominio all’articolo 1118, quarto comma del
Codice civile, stabilisce che: «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di
riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di
funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a
concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la
sua conservazione e messa a norma». La giurisprudenza formatasi prima della legge n. 220/2012
riteneva che il condomino potesse legittimamente distaccarsi dall’impianto di riscaldamento
centralizzato senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini; gli rimaneva
però l’obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, e di quelle di gestione,
se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolvesse in una diminuzione degli oneri del servizio di
cui continuavano a godere gli altri condomini (Cassazione 30 marzo 2006, n. 7518; 25 marzo
2004, n. 5974; 2 luglio 2001, n, 8924). Una sentenza di legittimità abbastanza recente
(Cassazione civile, sezione II, 30 aprile 2014 n.9526) ritiene che il nuovo articolo 1118 del Codice
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civile, comma 4, abbia recepito il precedente orientamento sopra riportato. In sintesi, oggi, il
condomino, anche dopo aver distaccato la propria unità abitativa dall'impianto di riscaldamento
centralizzato, rimane comproprietario dell'impianto centrale e quindi obbligato a sostenere gli oneri
relativi alla manutenzione del bene stesso e a partecipare alle spese di consumo del carburante o
di esercizio, se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del
servizio a carico degli altri condomini. Ciò potrebbe valere anche nel caso di specie, comunque da
attestarsi da parte di una perizia tecnica.
(Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 26 gennaio 2015).
 SE MANCA L'AMMINISTRATORE «CONVOCA» IL CONDOMINO
D. Abito all'ultimo piano di un palazzo con proprietari, che si sono sempre rifiutati di costituirsi in
condominio. Giorni fa ho notato nel mio appartamento infiltrazioni d'acqua piovana dal soffitto. Ho
informato alcuni condomini che si sono mostrati decisamente "freddini". Ho interpellato il mio
geometra di fiducia, il quale ha detto che il tetto è completamente da rifare. Vorrei sapere come
muovermi. Convoco un'assemblea?
----R. Il condominio è costituito automaticamente a seguito del primo frazionamento della proprietà
unica in una pluralità di unità. In tale contesto, poiché il tetto è una parte comune condominiale, il
lettore può convocare l’assemblea a norma dell’articolo 66, secondo comma, disposizioni attuative
del Codice civile, per il quale «in mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria, può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino», con all’ordine del giorno la
questione degli interventi sul tetto e del risarcimento danni. Se nell’assemblea «non si prendono i
provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza,
ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere
all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un
amministratore» (articolo 1105, quarto comma, Codice civile).
(Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 26 gennaio 2015).