La fase costituente della Città Metropolitana di Torino e la riforma delle Province (legge n. 56 del 7/4/2014) Intervento al convegno organizzato dal Coordinamento del Partito Democratico del Canavese & Chivassese. 28 giugno 2014 Contenuti della presentazione: 1. 2. 3. 4. 5. Le ragioni della “riforma Delrio” e le sue conseguenze a breve e a lungo termine La nuova “mappa” delle funzioni amministrative e la loro interpretazione evolutiva La Città Metropolitana: finalità istituzionali, forma di governo e rapporto fra gli organi, autonomia statutaria, rapporto con il territorio Le nuove Province: nei territori non metropolitani La gestione transitoria degli enti verso le elezioni di secondo grado 1 Le ragioni della “riforma Delrio” e le sue conseguenze a breve e a lungo termine Le ragioni e i cardini della riforma L’interdipendenza politica e funzionale tra Comuni e Province Soggetti e ruoli per l’attuazione della legge 56/2014 Le ragioni della riforma /1 | La riforma degli Enti Locali approvata nella XVII Legislatura è la legge n. 56 del 7 aprile 2014, 2014 cd. «Legge Delrio», definitivamente approvata dal Parlamento il 3/4/2014 dopo 8 mesi di discussione parlamentare. | L’esigenza di una riforma organica degli Enti Locali ha origini fin dalla riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001 e dalla successiva esplosione del contenzioso costituzionale fra Stato e Regioni sul riparto di competenze | La necessità di provvedere mediante una legge parlamentare è stata determinata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2013, che nel luglio del 2013 ha censurato di illegittimità il metodo di riforma utilizzato nel precedente disegno del Governo Monti. Le ragioni della riforma /2 | Nelle Legislature dalla XIV in poi si sono succeduti almeno tre tentativi organici di riforma dell’assetto locale, nessuno dei quali ha prodotto un esito positivo. | Tutti i precedenti tentativi di riforma si sono fermati di fronte alla complessità di riportare a unità e razionalità il sistema delle competenze amministrative fondamentali dei sistemi di governo locale multilivello. | L’applicazione della riforma del Titolo V del 2001 ha avuto un andamento disomogeneo nelle diverse regioni italiane, determinando fenomeni di neocentralismo regionale che hanno penalizzato in particolare le grandi conurbazioni metropolitane Le ragioni della riforma /3 | Il cd. “federalismo amministrativo” avrebbe dovuto essere accompagnato dal cd. “federalismo fiscale” e dalla responsabilizzazione della classe politica locale nell’utilizzo delle risorse proprie. | L’oscillazione delle metodologie e dei criteri di misurazione dei fabbisogni standard di spesa per le funzioni fondamentali, unita a un catalogo “fragile” e “stratificato” di competenze (peraltro, molto povere di indirizzo politico) hanno determinato fin dal 2011 il fallimento della precedente stagione di riforme dell’ordinamento. | La congiuntura economica dal 2007 in poi ha accelerato la necessità di riaccentrare funzioni e compiti verso i governi regionali e verso l’indirizzo politico nazionale. I “cardini” della riforma: 1/ la centralità dei sindaci | La riforma innova profondamente la logica degli interventi di decentramento del ventennio 1977-1997, poiché afferma la netta centralità dei Sindaci come “classe politica di base del governo locale e quindi anche dell’ordinamento democratico”. | Al sistema attuale in cui le funzioni amministrative interessano tre livelli di indirizzo politico autonomamente espressi mediante elezioni democratiche, si sostituisce un sistema in cui la rappresentatività degli interessi locali resta soltanto al Comune e alla Regione. Regione | Con la riforma Delrio, il cd. “governo di prossimità” arriva al cd. “governo di area vasta” e provoca la ricostruzione dell’indirizzo politico a partire dalle esigenze dei territori e dal loro peso relativo. I “cardini” della riforma: 2/ la differenziazione | La legge 56/2014 comporta la “rottura” del principio di uniformità dell’organizzazione amministrativa esistente fin dalla Legge Rattazzi del 1859. | Alle conurbazioni metropolitane e, in misura minore, alle Province viene consentito di differenziare i poteri interni alla forma di governo e l’esercizio delle funzioni amministrative. | Alla fonte statutaria (e in misura solo marginale alla legge) viene consegnato il compito di regolare il concreto funzionamento dell’area vasta e delle sue competenze. I “cardini” della riforma: 3/ l’autonomia e la responsabilità | La riforma richiede ai Sindaci di interpretare gli interessi di una comunità molto più ampia di quella che li ha eletti, attraverso la composizione delle esigenze territoriali. | Il Consiglio Metropolitano, eletto con voto diseguale e ponderato secondo la popolazione rappresentata, è il luogo chiamato a operare la sintesi. Non c’è un rapporto di fiducia tra il Consiglio e il Sindaco Metropolitano (o il Presidente delle “nuove” Province) e il bilanciamento dei poteri va ricercato nello Statuto e nell’assetto del decentramento funzionale. | I Sindaci sono anche chiamati a superare i limiti del municipalismo, gestendo in forma associata 9 funzioni fondamentali comunali entro il prossimo 31/12/2014. E’ una riforma che propone una nuova interpretazione del principio di autonomia locale, basata sulla condivisione delle responsabilità. Il disegno complessivo: riorganizzare due livelli di governo | La legge “Delrio” opera a Costituzione invariata, come già fece la riforma della fine degli anni ’90 rispetto alla riforma del Titolo V del 2001. | Anche questa riforma opera dichiaratamente in funzione anticipatoria di una revisione della Costituzione volta (tra l’altro) a eliminare la parola “province” dalla Carta costituzionale, disegnando un nuovo e inedito modello di “area vasta” azionabile in modo differenziato dalle Regioni. | L’obiettivo di lungo corso della riforma è far convergere sul modello politico-organizzativo delle unioni di comuni due finalità e due processi di riforma che finora, procedevano paralleli e con finalità differenti: z la riorganizzazione delle funzioni comunali per mezzo delle Unioni; z la riorganizzazione delle funzioni sovra comunali, prima svuotando e poi sopprimendo le Province Il disegno nei territori unipolari: le Città Metropolitane | La riforma separa la configurazione amministrativa delle 10 principali conurbazioni da quella della cd. “altra Italia” delle Province non metropolitane. | Le Città Metropolitane (territori unipolari) vengono investite di compiti tipici del livello regionale (es. pianificazione strategica) per espandere la competitività delle aree urbane a livello internazionale, semplificando la filiera decisionale. | Il catalogo di competenze fondamentali delle Città Metropolitane non è comparabile con quello delle attuali province, poiché è composto da ambiti di materie e non da semplici funzioni amministrative (es. il coordinamento dello sviluppo economico e sociale). | Nel riordino delle funzioni da parte della legge statale e regionale sarà possibile determinare “doppie velocità” fra il territorio strettamente metropolitano e il resto dell’area vasta (integrazione/decentramento). L’interdipendenza politica e funzionale tra la Città Metropolitana e i Comuni | La nuova forma di governo crea una stretta interdipendenza tra le politiche di prossimità e quelle di area vasta. | Dal prossimo autunno, i Comuni avranno la responsabilità di determinare il nuovo indirizzo politico per il governo del territorio e per l’assetto dei servizi pubblici sovra-comunali. | Negli statuti provinciali e nei futuri accordi sul riordino delle funzioni dovranno essere individuate le sinergie di gestione delle funzioni fondamentali e di quelle che le Province hanno ereditato dalle passate stagioni di decentramento amministrativo. Soggetti e ruoli per l’attuazione della riforma | Nell’architettura della riforma, la Conferenza Unificata ha il ruolo di “regia nazionale” del riordino delle funzioni. | Lo Stato ha dettato una disciplina omogenea a livello nazionale, individuando un plafond unitario di funzioni fondamentali tipiche del governo di area vasta. | Ampio spazio è lasciato alle scelte di ogni singola Regione, nelle materie in cui esse hanno la potestà di legiferare I tempi per l’attuazione della riforma | | | Entro l’8 luglio la Conferenza Unificata deve definire i criteri di riordino delle funzioni non fondamentali (comma 89) e dette funzioni devono essere puntualmente individuate dallo Stato e dalla Regione (comma 91) Entro lo stesso termine, il Governo deve emanare un DPCM che disciplini il trasferimento delle risorse collegate al riordino delle funzioni (comma 92) Le Regioni hanno tempo fino all’8 ottobre 2014 per dare attuazione all’accordo, mediante l’approvazione di proprie leggi di riordino delle funzioni conferite alle Province I principi e i criteri direttivi per il riordino delle funzioni | | | | individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni; sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni. Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le autonomie funzionali. Rif: comma 91 2 La nuova “mappa” delle funzioni amministrative e la loro interpretazione evolutiva I nuovi cataloghi delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane Gli ambiti di materia dei due livelli del governo locale Le funzioni fondamentali della Città Metropolitana La ricomposizione delle attuali funzioni dei governi di area vasta: funzioni caratterizzanti, funzioni interdipendenti, funzioni da riordinare I nuovi cataloghi di funzioni fondamentali e la loro interpretazione sistematica /1 | La riforma ha coerentemente rinnovato il catalogo di funzioni fondamentali, il cui riferimento per le Province e per le Città Metropolitane era tornato a essere quello della legge 42/2009, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1718 del D.L. 95/2012 operata con la sentenza n. 220/2013. | Per i Comuni, invece, il catalogo di funzioni fondamentali è contenuto nell’art. 19 del D.L. 95/2012, che non è stato oggetto della sentenza della Corte Costituzionale. | I due elenchi vanno letti in parallelo, per riordinare il sistema complessivo delle competenze del governo locale Le materie relative alle nuove funzioni fondamentali di Comuni e Province PROVINCE COMUNI • Pianificazione territoriale •Organizzazione dei servizi pubblici • Ambiente •Pianificazione urbanistica ed edilizia • Trasporti •Protezione Civile • Viabilità •Rifiuti • Programmazione della rete scolastica ed edilizia (2° grado) • Raccolta dati • Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali • Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale • Pari opportunità •Servizi Sociali •Edilizia Scolastica (1° grado) •Polizia locale •Stato civile, anagrafe, elettorale e statistica ed elaborazione di Le materie relative alle nuove funzioni fondamentali di Comuni e Città Metropolitane CITTA’ METROPOLITANE COMUNI •Organizzazione dei servizi pubblici • Tutte le funzioni delle Province •Pianificazione urbanistica ed edilizia • Pianificazione strategica e generale (reti, infrastrutture) • Gestione coordinata dei servizi pubblici • Mobilità, viabilità e coordinamento della pianificazione urbanistica •Polizia locale • Sviluppo economico e sociale •Stato civile, anagrafe, elettorale e statistica • Informatizzazione e digitalizzazione •Protezione Civile •Rifiuti •Servizi Sociali •Edilizia Scolastica (1° grado) Le funzioni fondamentali della Città Metropolitana/1 | l’adozione e aggiornamento annuale del piano strategico del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni; | la pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi nell'area | la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano; Rif.: art. 1, comma 44 20 Le funzioni fondamentali della Città Metropolitana/2 |la mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano; |la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del territorio; |la promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano. Rif.: art. 1, comma 44 21 Le nuove funzioni fondamentali delle Province (che la Città Metropolitana eredita) | | | | | | Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; Raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; Gestione dell’edilizia scolastica; Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale Rif.: art. 1, comma 44 22 Le ulteriori funzioni esercitabili mediante intesa con i Comuni D'intesa con i comuni interessati la Città Metropolitana o la Provincia potrà esercitare anche le funzioni di: • predisposizione dei documenti di gara • stazione appaltante • monitoraggio dei contratti di servizio • organizzazione di concorsi e procedure selettive Funzioni fondamentali, gestione associata e differenziazione | I due cataloghi di funzioni sono entrambi fortemente innovativi, e vanno interpretati anche alla luce degli obblighi di gestione associata che interessano l’89% dei Comuni del Piemonte. | I criteri per interpretare le nuove funzioni fondamentali in prospettiva del riordino, devono considerare il riparto di competenza legislativa fra Stato e Regioni | La legge “Delrio” non fissa i criteri ermeneutici e lascia la possibilità di differenziare l’assetto delle funzioni non fondamentali in ciascuna Regione L’ampiezza delle funzioni fondamentali di Province e Città Metropolitane | Il nuovo catalogo di funzioni fondamentali è concettualmente diverso dai precedenti, poiché fa riferimento non a singole funzioni ma a interi ambiti di materia. |La riclassificazione operata dallo Stato implica il consolidamento delle attuali funzioni amministrative delle Province dentro il nuovo catalogo. |Le funzioni conferite dalla Regione negli anni dal 1998 a oggi vengono parzialmente riassorbite nel nuovo elenco delle funzioni fondamentali stabilito dallo Stato. 25 Ad esempio: Le nuove funzioni di sviluppo economico e sociale della Città Metropolitana 9 Agricoltura | “la promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio.” 9 Programmazione delle attività produttive 9 Sviluppo montano e rurale 9 Concertazione territoriale 9 Politiche turistiche, culturali e sportive 9 Progettazione su fondi UE 9 Relazioni europee e internazionali 9 Solidarietà sociale 26 Ad esempio: Le nuove funzioni di tutela e valorizzazione dell’ambiente delle Province 9 Valutazioni ambientali strategiche 9 Pianificazione e gestione delle risorse idriche ed energetiche | “…la tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza.” 9 Qualità dell’aria 9 Difesa del suolo e attività estrattive 9 Aree protette e gestione della vigilanza volontaria 9 Tutela flora e fauna 27 L’area delle funzioni caratterizzanti di ogni livello di governo La riforma specializza i Comuni e le Province, attribuendo a ciascuno alcune funzioni caratterizzanti del rispettivo livello di governo COMUNI | | | | | | Anagrafe Tributi Commercio Polizia locale e protezione civile Edilizia residenziale pubblica e privata Socio-assistenza PROVINCE/C.M. Pianificazione territoriale Ambiente Viabilità e Trasporti Sviluppo economico (solo C.M.) Regolazione servizi pubblici (solo C.M.) Le aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e nuova Provincia (idem Città Metropolitana) | Nelle funzioni di erogazione dei servizi pubblici locali et in ro go po li e lit as an so e ci at i Trasporto pubblico e viabilità comunale Illuminazione pubblica e sgombero neve M Co m Farmacie comunali e servizi socioassistenziali un is Servizi Cimiteriali Pr Edilizia scolastica (1°grado) e servizi scolastici ov in ce e Ci ttà Gestione servizi a rete (rifiuti, acqua, energia) e SUAP Trasporto pubblico e privato sovra-comunale Gestione viabilità provinciale Sgombero neve Regolazione servizi a rete di rilevanza economica Programmazione ed edilizia scolastica (2° grado) Servizi di sviluppo economico e sociale Le aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e nuova Provincia (idem Città Metropolitana) Co m un is in g ol i e Concorso alla pianificazione territoriale di area vasta as ov so in ci ce at i e Ci ttà M et ro po lit a Pianificazione Urbanistica ed edilizia ne Nelle funzioni di pianificazione e gestione del territorio Pr | Pianificazione Strategica Triennale Pianificazione territoriale generale delle reti e delle infrastrutture Pianificazione territoriale di coordinamento provinciale Tutela e valorizzazione dell’ambiente Le aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e nuova Provincia (o Città Metropolitana) Nelle attività strumentali al funzionamento dell’ente Funzioni generali di amministrazione, gestione finanziaria, contabile e controllo Funzioni di acquisto e centrale di committenza Funzioni di gestione delle risorse umane e organizzazione Funzioni di stazione appaltante Co m Pr un ov is in in ce go e li Ci e as ttà so M ci et at ro i po lit an e | Organizzazione di procedure concorsuali Assistenza tecnicoamministrativa Informatizzazione e digitalizzazione L’area delle funzioni soggette a riordino legislativo | Nell’applicazione della riforma, dovranno essere attribuite alla Provincia e alla Città Metropolitana le funzioni attinenti al governo di area vasta e che oggi sono svolte da enti, agenzie ed organismi regionali o sub-regionali | Alcune attuali funzioni della Provincia potranno essere riattribuite dallo Stato o dalla Regione ad altri livelli di governo, a seconda del puntuale riparto di competenza legislativa che sarà oggetto dell’accordo da sancire in Conferenza Unificata entro il prossimo 8 luglio 2014. | La ri-attribuzione delle funzioni potrà avvenire anche in favore della Città Metropolitana, ma non in favore delle altre Province 3 La Città Metropolitana Le finalità istituzionali dell’ente Gli organi e il sistema elettorale di secondo grado a rappresentanza ponderata Lo Statuto Metropolitano come atto paralegislativo, di organizzazione e di programmazione Il rapporto con il territorio: policentrismo, decentramento dei servizi e zone omogenee Le finalità istituzionali della Città Metropolitana nella riforma Delrio 1. 2. 3. Cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano Promozione e gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della città metropolitana Cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello, ivi comprese quelle con le città e le aree metropolitane europee Rif.: art. 1, comma 2 -> commi 44/46 Nei diversi passaggi parlamentari del disegno di riforma, le finalità istituzionali della Città Metropolitana sono state ridimensionate per evitare un più marcato dualismo con le finalità istituzionali delle Regioni 34 Gli organi della Città Metropolitana | Sindaco Metropolitano, con funzioni di rappresentanza legale, presidenza delle assemblee e sovrintendenza al funzionamento degli uffici | Consiglio Metropolitano, con funzioni di indirizzo e controllo, proposta nelle modifiche allo Statuto, potestà regolamentare, di pianificazione e programmazione, adozione preliminare e definitiva dei bilanci | Conferenza Metropolitana, con poteri di adozione dello Statuto, nonché funzioni propositive e consultive in altre materie da definire nello Statuto. Nelle modifiche statutarie e nel parere da rendere sui bilanci, l’organo delibera “a doppia maggioranza” (1/3 dei comuni e 50%+1 della popolazione) Rif.: art. 1, comma 7 35 Il Sindaco Metropolitano | E’ il legale rappresentante della Città Metropolitana, ed è di diritto il Sindaco del Comune capoluogo. | Può nominare un Vicesindaco e attribuire deleghe ai componenti del Consiglio, per condividere il potere esecutivo secondo il principio di collegialità. | Il suo incarico è gratuito. | Non è legato a un rapporto di fiducia con il Consiglio, nemmeno presunto. Il suo rapporto con il Consiglio deve essere regolato dallo Statuto. | Ha compiti di sovrintendenza sul funzionamento degli uffici. Rif.: art. 1, comma 11 36 Il Consiglio Metropolitano/1 | Il Consiglio Metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo, propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche, approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto. | Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza metropolitana. A seguito del parere espresso dalla conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. Rif. Comma 8 Il Consiglio Metropolitano/2 | E’ composto da 18 consiglieri (ai quali va aggiunto il Sindaco Metropolitano, che lo presiede) | Dura in carica 5 anni, ma si scioglie in corrispondenza del rinnovo del consiglio comunale della città capoluogo (Torino 2016) | Deve essere rieletto entro 60 giorni dalla proclamazione del nuovo sindaco della città capoluogo Rif. Commi 20-21 Il Consiglio Metropolitano/3 |Il Consiglio Metropolitano avrà una rappresentatività democratica indiretta, ottenuta con elezioni di secondo grado da parte di un corpo elettorale rappresentato dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica. |Il sistema elettorale è di tipo plurinominale su liste concorrenti e collegio unico, con possibilità di esprimere fino a una preferenza e riparto proporzionale dei seggi secondo il metodo d’Hondt. |Il voto di lista e di preferenza sarà ponderato (9 fasce) a seconda della popolazione residente nel Comune del Sindaco o del Consigliere candidato. Rif.: art. 1, commi 8 -20 -25ss 39 Il Consiglio Metropolitano/4 |Per i primi 5 anni di applicazione non si dovranno rispettare le regole previste per la parità di genere nella formazione delle liste di candidati. |Il Consiglio durerà in carica 5 anni, ma seguirà le vicende del Consiglio del comune capoluogo e sarà tenuto a rinnovarsi nel caso in cui quest’ultimo vada a rinnovo per qualsiasi causa. |L’incarico di consigliere metropolitano sarà svolto a titolo gratuito. Rif.: art. 1, commi 8 -20 -25ss 40 Le classi demografiche di ponderazione per l’elezione del Consiglio Metropolitano a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti; b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti; c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti; d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti; e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000 abitanti; f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti; g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000 abitanti; h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000 abitanti; i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000. Rif.: art. 1, comma 33 41 La “forza-voto” degli elettori del Consiglio Metropolitano FASCE DEMOGRAFICHE N. COMUNI POPOLAZION E PER FASCIA PERCENTUAL E PER FASCIA RIASSEGNAZI ONE A SEGUITO RIDUZIONE A 35% DEL COMUNE MAGGIORE >500.000 1.000.000 1 872.367 38,810 -3,81 35,000 41 853,659 >30.000 100.000 9 390.067 17,353 1,080 18,434 237 77,781 >10.000 30.000 23 383.810 17,075 1,063 18,138 391 46,389 >5.000 - 10.000 29 209.437 9,317 0,580 9,898 385 25,709 >3.000 - 5.000 48 177.911 7,915 0,493 8,408 585 14,373 <3.000 205 214.208 9,530 0,593 10,123 2.202 4,597 TOTALI 315 2.247.800 Simulazione per il Consiglio Metropolitano di Torino Fonte: Provincia di Torino, Area Istituzionale, Ufficio Consiglio % RIDETERMIN ATA PER FASCIA N. SINDACI E CONSIGLIERI PER FASCIA INDICE PONDERA TO DI VOTO 3.841 42 La Conferenza Metropolitana |La Conferenza Metropolitana sarà un organo consultivo e di proposta, composto dal Sindaco Metropolitano e da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana. |La legge prevede che quest’organo deliberi con “doppia maggioranza” per le l’approvazione e le modifiche statutarie (unico potere deliberativo) e nell’iter di approvazione del bilancio (potere consultivo). Lo Statuto può disciplinare le maggioranze previste per l’esercizio degli altri poteri consultivi. |Anche la partecipazione alla Conferenza Metropolitana sarà a titolo gratuito. Rif.: art. 1, commi 9-15-42ss 43 Lo Statuto Metropolitano | La legge Delrio delegifica molta della disciplina oggi scritta nel Testo Unico Enti Locali e affida ampi spazi di regolazione allo Statuto Metropolitano | Lo Statuto è una fonte del diritto formalmente amministrativa ma con questa legge assume un forte contenuto normativo generale, sia nell’organizzazione interna dell’ente, sia nel riparto e nella gestione delle funzioni, sia nel legittimare accordi tra la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni di Comuni | Lo Statuto diventa molto più importante che in passato: per alcuni versi, “atto di alta organizzazione”, per altri versi “fonte paralegislativa”, per altri versi ancora “accordo-quadro”. Rif.: art. 1, comma 10 /comma 11 lett. a-b-c-d /comma 22/comma 41/comma 43/comma 88 (province) 44 Focus/1: la funzione organizzativa dello Statuto Metropolitano Rispetto all’organizzazione interna, lo Statuto deve regolare e distribuire fra gli organi dell’Ente: z i poteri di ordinanza contingibile e urgente nelle materie di competenza dell’Ente z i criteri generali di ordinamento degli uffici e dei servizi e nomina dei responsabili z il sistema delle partecipazioni dell’Ente e l’organizzazione e le concessioni di servizi pubblici z i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici z gli organismi di partecipazione democratica e gli strumenti di garanzia per le minoranze z l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina delle tariffe dei servizi z le alienazioni e acquisizioni di beni z la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari, il regime patrimoniale dell’Ente e le entrate connesse al suo utilizzo Rif.: art. 1, comma 10 45 Focus/2: la funzione paralegislativa dello Statuto Metropolitano | La legge assegna allo Statuto alcuni compiti con valenza “esterna”, che cioè incidono nei rapporti istituzionali con gli altri livelli di governo e che sono compiti tipici della legge. legge Ad esempio: z z z Regolare le modalità e gli strumenti di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano; Disciplinare i rapporti tra Città Metropolitana, i Comuni e le unioni di Comuni nell’organizzazione e nell’esercizio delle funzioni metropolitane e comunali La previsione di forme di organizzazione in comune delle funzioni, eventualmente differenziate per aree territoriali interne alla Città Metropolitana Rif.: art. 1, comma 11 Il potere regolatorio attribuito dalla legge Delrio allo Statuto è molto più ampio di quello previsto per le attuali Province dal TUEL e dalla legge 131/2003 Focus/3: la funzione programmatica dello Statuto Metropolitano | La legge assegna infine allo Statuto delle funzioni di promozione della cooperazione territoriale, da realizzare mediante: z Convenzioni con le quali la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni di comuni possono accordarsi per avvalersi delle reciproche strutture; z Analoghe convenzioni con le quali determinate funzioni possono essere delegate ai diversi livelli di governo, per realizzare migliori economie di scala gestionali; z Intese con la Regione per dividere la Città Metropolitana in zone omogenee sul piano funzionale, con organismi di coordinamento territoriale; z Accordi tra i Comuni esterni e la Città Metropolitana Rif.: art. 1, comma 11 Il rapporto con il territorio e il valore del policentrismo | | | Il territorio della Città Metropolitana è caratterizzato da elevato policentrismo, a causa della diffusione nel tempo di politiche insediative di tipo “micro-metropolitano” attorno ad alcune medie o grandi città molto lontane dalla conurbazione torinese. Attorno a questi centri esiste un complesso tessuto di microimprese impegnate in settori che vanno dal sistema manifatturiero, all’agricoltura, all’ITC, ai servizi alle persone, profondamente radicate nella rete socio-economica locale, ma che giocano un ruolo altrettanto significativo nel sistema globale dell’export. Per contro, l’area di influenza del Capoluogo torinese tende ad estendersi su un ampio settore del territorio regionale coinvolgendo due corone di centri abitati che si estendono in modo discretamente omogeneo fino a 60-70 Km da Torino. Integrazione della conurbazione e decentramento nelle aree esterne | La Città Metropolitana di Torino dovrà tenere insieme due istanze molto diverse: z La necessità di integrare le politiche all’interno dei 38-40 Comuni della conurbazione attorno al Capoluogo; z La necessità di mantenere un forte decentramento dei servizi per i territori esterni, che sono in gran parte montani e confinanti con la Francia. | E’ una situazione molto diversa da altre Città Metropolitane, in cui esiste un’area inurbata molto coesa con il capoluogo, sia dal punto di vista infrastrutturale, che sociale ed economico (es. Bologna, Milano, Napoli) | L’opportunità di rendere forte e competitivo il capoluogo sul piano internazionale non dovrà comportare la perdita degli effetti di perequazione territoriale che fino a oggi ha garantito la Provincia Le zone omogenee della Città Metropolitana | | | | Lo statuto metropolitano può prevedere che il territorio venga ripartito in zone omogenee per specifiche funzioni Le zone omogenee devono essere costituite con una specifica intesa tra la Città Metropolitana e la Regione Nelle zone omogenee si possono istituire organismi di coordinamento collegati agli organi della città metropolitana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Nel caso in cui manchi l’intesa con la Regione, le zone omogenee possono comunque essere istituite con deliberazione della conferenza metropolitana, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti (210 voti) 4 Le nuove Province Le finalità istituzionali dei nuovi enti di area vasta nei territori non metropolitani Gli organi di governo e il sistema di elezione indiretta a rappresentatività ponderata La finalità istituzionale dei nuovi enti di area vasta nei territori non metropolitani | | | . Le “nuove” Province dell’Italia non metropolitana vengono confermate (sia nell’esistenza che nel numero), in attesa della conclusione del processo di revisione costituzionale del Titolo V. La trasformazione in enti a elezione indiretta (come per le città metropolitane) permette alle nuove Province di erogare servizi specializzati ai Comuni, che possono usufruire attraverso di loro di economie di scala altrimenti non raggiungibili, a causa delle ridotte risorse e della polverizzazione dei comuni (es. le funzioni di stazione appaltante). Le funzioni che non dovessero essere confermate all’attuale governo delle Province potrebbero essere riaccentrate al livello regionale oppure conferite ai Comuni e alle loro unioni, laddove operanti. Gli organi di governo delle nuove Province |Il Presidente della Provincia, con funzioni di rappresentanza legale, presidenza delle assemblee, sovrintendenza al funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti; |Il Consiglio Provinciale, con funzioni di indirizzo e controllo, proposta nelle modifiche allo Statuto, potestà regolamentare, di pianificazione e programmazione, approvazione e adozione dei bilanci e di ogni altro atto sottoposto dal Presidente della Provincia |Assemblea dei Sindaci, con poteri di adozione dello Statuto, nonché funzioni propositive e consultive. Nelle modifiche statutarie e nell’approvazione dei bilanci, l’organo delibera “a doppia maggioranza” (1/3 dei comuni e 50%+1 della popolazione) 53 L’elezione indiretta del Presidente della Provincia | Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri Comunali in carica al momento del voto. | Può essere eletto Presidente della Provincia solo un Sindaco e non anche un Consigliere Comunale. (non identità del diritto di elettorato attivo e passivo) | Ulteriore limitazione al diritto di elettorato passivo è data dal vincolo che il Sindaco candidato Presidente non sia a scadenza di mandato prima di 18 mesi. | L’elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il sistema elettorale è uninominale maggioritario, con voto ponderato. Comma 61 54 Vicende della carica di Presidente della Provincia | Il Presidente della Provincia dura in carica 4 anni e decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco | Può nominare un vicepresidente tra i consiglieri provinciali e assegnare deleghe ad altri consiglieri, dandone immediata comunicazione al consiglio. | Lo Statuto può definire ulteriori modalità di esercizio della carica e le deleghe ai consiglieri devono rispettare il principio di collegialità | La carica è gratuita per disposizione di legge, non derogabile dallo Statuto L’elezione indiretta del Consiglio Provinciale /1 | Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da Sindaci e Consiglieri comunali: z z z | 16 componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 ab; 12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 ab; 10 componenti nelle province con popolazione inferiore a 300.000 ab; Viene eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica e dura in carica 2 anni L’elezione indiretta del Consiglio Provinciale /2 | | | | L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, e non inferiore alla metà degli stessi Il collegio elettorale è unico, pari al territorio della Provincia Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto Fino al 2017 non si deve rispettare la legge 215/2012 sulla parità di genere L’elezione indiretta del Consiglio Provinciale /3 | Il voto di ciascun elettore viene attribuito non alla lista, ma direttamente al candidato di ciascuna lista | I seggi vengono attribuiti ai candidati con la maggiore cifra individuale (sistema plurinominale maggioritario) | Il voto di ciascun elettore è ponderato secondo la fascia demografica del comune di appartenenza | Solo nel caso di seggi rimasti vacanti, subentra il candidato all’interno della stessa lista, il quale ha ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata 5 La gestione transitoria degli enti verso le elezioni di secondo grado La decadenza dei consigli provinciali e la proroga delle giunte Le elezioni di secondo grado: indizione e svolgimento Eleggibilità dei consiglieri uscenti La nuova fase statutaria La decadenza dei consigli provinciali, la proroga di presidenti e giunte, la gestione provvisoria | Con la scadenza naturale del mandato amministrativo (comunque entro il 30 giugno) i consigli provinciali eletti dai cittadini sono decaduti. In Piemonte, solo la Provincia di Vercelli mantiene in carica i propri organi elettivi fino al 2016. | I Presidenti e le Giunte uscenti (o i vicepresidenti, nel caso di decadenza del Presidente per sopraggiunta incompatibilità con altra carica) ovvero i Commissari per le Province già commissariate assumono dal 1 luglio 2014 le funzioni del Consiglio provinciale decaduto. | Gli amministratori sono prorogati a titolo gratuito e possono esercitare gli atti indifferibili e urgenti previsti dall’art. 163 TUEL, in regime di gestione provvisoria dell’ente, anche se hanno già approvato il bilancio di previsione 2014. L’indizione e lo svolgimento delle elezioni per gli organi di secondo grado | I Presidenti uscenti o i Commissari devono istituire gli uffici elettorali e indire le elezioni per i nuovi consigli (e, nelle province, per i nuovi presidenti) che si devono svolgere entro il 30 settembre 2014 (modifica operata dal D.L. 90/2014) | All’insediamento del nuovo presidente di Provincia, il Presidente uscente decade definitivamente. Nella Città Metropolitana, invece, il sindaco metropolitano assume pienamente la carica il 1 gennaio 2015. Eleggibilità dei consiglieri uscenti e status dei nuovi amministratori | Per le prime elezioni dei nuovi consigli provinciali (non nella Città Metropolitana) sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti (quindi anche i presidenti, che sono a tutti gli effetti dei consiglieri provinciali) | I nuovi amministratori eserciteranno la carica a titolo gratuito, ma godranno della copertura degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi. Avranno altresì diritto ai permessi retribuiti collegati al proprio rapporto di lavoro dipendente. La nuova fase statutaria | Entro il 31 dicembre 2014 la Conferenza Metropolitana e le assemblee dei Sindaci delle Province devono approvare i nuovi statuti. Fino a quella data, si applicano gli attuali statuti delle Province. | I lavori preparatori ai nuovi statuti sono gestiti dai nuovi Consigli, nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014. | Se gli statuti non vengono approvati entro il 31 dicembre 2014, la legge non prevede sanzioni fino al 30 giugno 2015, quando scatta il commissariamento del Governo. | Con l’approvazione dei nuovi statuti, la Città Metropolitana e le nuove Province assumono anche le nuove funzioni fondamentali. Grazie per l’attenzione presentazione a cura di Marco Orlando (Segretario Unione Province Piemontesi) Tel. 011. 8612279 Cell. 349.4163024 uppsegr@provincia.torino.it
© Copyright 2024 Paperzz