Sehr blaue Augen

La fase costituente della
Città Metropolitana di Torino
e la riforma delle Province
(legge n. 56 del 7/4/2014)
Intervento al convegno organizzato dal
Coordinamento del Partito Democratico del
Canavese & Chivassese.
28 giugno 2014
Contenuti della presentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
Le ragioni della “riforma Delrio” e le sue conseguenze a
breve e a lungo termine
La nuova “mappa” delle funzioni amministrative e la loro
interpretazione evolutiva
La Città Metropolitana: finalità istituzionali, forma di
governo e rapporto fra gli organi, autonomia statutaria,
rapporto con il territorio
Le nuove Province: nei territori non metropolitani
La gestione transitoria degli enti verso le elezioni di
secondo grado
1
Le ragioni della “riforma Delrio”
e le sue conseguenze a breve e a
lungo termine
Le ragioni e i cardini della riforma
L’interdipendenza politica e funzionale tra Comuni e Province
Soggetti e ruoli per l’attuazione della legge 56/2014
Le ragioni della riforma /1
|
La riforma degli Enti Locali approvata nella XVII Legislatura è la
legge n. 56 del 7 aprile 2014,
2014 cd. «Legge Delrio»,
definitivamente approvata dal Parlamento il 3/4/2014 dopo 8
mesi di discussione parlamentare.
|
L’esigenza di una riforma organica degli Enti Locali ha origini fin
dalla riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001
e dalla successiva esplosione del contenzioso costituzionale fra
Stato e Regioni sul riparto di competenze
|
La necessità di provvedere mediante una legge parlamentare è
stata determinata dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
220/2013, che nel luglio del 2013 ha censurato di illegittimità il
metodo di riforma utilizzato nel precedente disegno del Governo
Monti.
Le ragioni della riforma /2
|
Nelle Legislature dalla XIV in poi si sono succeduti almeno tre
tentativi organici di riforma dell’assetto locale, nessuno dei quali
ha prodotto un esito positivo.
|
Tutti i precedenti tentativi di riforma si sono fermati di fronte
alla complessità di riportare a unità e razionalità il sistema delle
competenze amministrative fondamentali dei sistemi di governo
locale multilivello.
|
L’applicazione della riforma del Titolo V del 2001 ha avuto un
andamento disomogeneo nelle diverse regioni italiane,
determinando fenomeni di neocentralismo regionale che hanno
penalizzato in particolare le grandi conurbazioni metropolitane
Le ragioni della riforma /3
|
Il cd. “federalismo amministrativo” avrebbe dovuto essere
accompagnato dal cd. “federalismo fiscale” e dalla
responsabilizzazione della classe politica locale nell’utilizzo delle
risorse proprie.
|
L’oscillazione delle metodologie e dei criteri di misurazione dei
fabbisogni standard di spesa per le funzioni fondamentali, unita a
un catalogo “fragile” e “stratificato” di competenze (peraltro,
molto povere di indirizzo politico) hanno determinato fin dal 2011
il fallimento della precedente stagione di riforme dell’ordinamento.
|
La congiuntura economica dal 2007 in poi ha accelerato la
necessità di riaccentrare funzioni e compiti verso i governi
regionali e verso l’indirizzo politico nazionale.
I “cardini” della riforma:
1/ la centralità dei sindaci
|
La riforma innova profondamente la logica degli interventi di
decentramento del ventennio 1977-1997, poiché afferma la netta
centralità dei Sindaci come “classe politica di base del governo locale e
quindi anche dell’ordinamento democratico”.
|
Al sistema attuale in cui le funzioni amministrative interessano tre
livelli di indirizzo politico autonomamente espressi
mediante elezioni democratiche, si sostituisce un sistema in cui
la rappresentatività degli interessi locali resta soltanto al Comune
e alla Regione.
Regione
|
Con la riforma Delrio, il cd. “governo di prossimità” arriva al cd.
“governo di area vasta” e provoca la ricostruzione dell’indirizzo
politico a partire dalle esigenze dei territori e dal loro peso relativo.
I “cardini” della riforma:
2/ la differenziazione
|
La legge 56/2014 comporta la “rottura” del principio di uniformità
dell’organizzazione amministrativa esistente fin dalla Legge Rattazzi
del 1859.
|
Alle conurbazioni metropolitane e, in misura minore, alle Province
viene consentito di differenziare i poteri interni alla forma di governo
e l’esercizio delle funzioni amministrative.
|
Alla fonte statutaria (e in misura solo marginale alla legge) viene
consegnato il compito di regolare il concreto funzionamento
dell’area vasta e delle sue competenze.
I “cardini” della riforma:
3/ l’autonomia e la responsabilità
|
La riforma richiede ai Sindaci di interpretare gli interessi di una comunità
molto più ampia di quella che li ha eletti, attraverso la composizione delle
esigenze territoriali.
|
Il Consiglio Metropolitano, eletto con voto diseguale e ponderato secondo
la popolazione rappresentata, è il luogo chiamato a operare la sintesi. Non
c’è un rapporto di fiducia tra il Consiglio e il Sindaco Metropolitano (o il
Presidente delle “nuove” Province) e il bilanciamento dei poteri va ricercato
nello Statuto e nell’assetto del decentramento funzionale.
|
I Sindaci sono anche chiamati a superare i limiti del municipalismo,
gestendo in forma associata 9 funzioni fondamentali comunali entro il
prossimo 31/12/2014. E’ una riforma che propone una nuova
interpretazione del principio di autonomia locale, basata sulla condivisione
delle responsabilità.
Il disegno complessivo:
riorganizzare due livelli di governo
|
La legge “Delrio” opera a Costituzione invariata, come già fece la riforma
della fine degli anni ’90 rispetto alla riforma del Titolo V del 2001.
|
Anche questa riforma opera dichiaratamente in funzione anticipatoria di
una revisione della Costituzione volta (tra l’altro) a eliminare la parola
“province” dalla Carta costituzionale, disegnando un nuovo e inedito
modello di “area vasta” azionabile in modo differenziato dalle Regioni.
|
L’obiettivo di lungo corso della riforma è far convergere sul modello
politico-organizzativo delle unioni di comuni due finalità e due
processi di riforma che finora, procedevano paralleli e con finalità
differenti:
z la riorganizzazione delle funzioni comunali per mezzo delle Unioni;
z la riorganizzazione delle funzioni sovra comunali, prima svuotando e
poi sopprimendo le Province
Il disegno nei territori unipolari:
le Città Metropolitane
|
La riforma separa la configurazione amministrativa delle 10 principali
conurbazioni da quella della cd. “altra Italia” delle Province non
metropolitane.
|
Le Città Metropolitane (territori unipolari) vengono investite di compiti
tipici del livello regionale (es. pianificazione strategica) per espandere la
competitività delle aree urbane a livello internazionale, semplificando la
filiera decisionale.
|
Il catalogo di competenze fondamentali delle Città Metropolitane non è
comparabile con quello delle attuali province, poiché è composto da ambiti
di materie e non da semplici funzioni amministrative (es. il coordinamento
dello sviluppo economico e sociale).
|
Nel riordino delle funzioni da parte della legge statale e regionale sarà
possibile determinare “doppie velocità” fra il territorio strettamente
metropolitano e il resto dell’area vasta (integrazione/decentramento).
L’interdipendenza politica e funzionale
tra la Città Metropolitana e i Comuni
|
La nuova forma di governo crea una stretta interdipendenza
tra le politiche di prossimità e quelle di area vasta.
|
Dal prossimo autunno, i Comuni avranno la responsabilità di
determinare il nuovo indirizzo politico per il governo del
territorio e per l’assetto dei servizi pubblici sovra-comunali.
|
Negli statuti provinciali e nei futuri accordi sul riordino delle
funzioni dovranno essere individuate le sinergie di gestione
delle funzioni fondamentali e di quelle che le Province hanno
ereditato dalle passate stagioni di decentramento
amministrativo.
Soggetti e ruoli per l’attuazione della
riforma
|
Nell’architettura della riforma, la Conferenza Unificata ha il
ruolo di “regia nazionale” del riordino delle funzioni.
|
Lo Stato ha dettato una disciplina omogenea a livello
nazionale, individuando un plafond unitario di funzioni
fondamentali tipiche del governo di area vasta.
|
Ampio spazio è lasciato alle scelte di ogni singola Regione,
nelle materie in cui esse hanno la potestà di legiferare
I tempi per l’attuazione della riforma
|
|
|
Entro l’8 luglio la Conferenza Unificata deve definire i
criteri di riordino delle funzioni non fondamentali (comma
89) e dette funzioni devono essere puntualmente individuate
dallo Stato e dalla Regione (comma 91)
Entro lo stesso termine, il Governo deve emanare un
DPCM che disciplini il trasferimento delle risorse collegate
al riordino delle funzioni (comma 92)
Le Regioni hanno tempo fino all’8 ottobre 2014 per dare
attuazione all’accordo, mediante l’approvazione di proprie
leggi di riordino delle funzioni conferite alle Province
I principi e i criteri direttivi per il
riordino delle funzioni
|
|
|
|
individuazione dell'ambito territoriale ottimale di
esercizio per ciascuna funzione;
efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da
parte dei comuni e delle unioni di comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra
gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino,
mediante intese o convenzioni.
Sono altresi' valorizzate forme di esercizio associato di
funzioni da parte di piu' enti locali, nonche' le
autonomie funzionali.
Rif: comma 91
2
La nuova “mappa” delle funzioni
amministrative e la loro
interpretazione evolutiva
I nuovi cataloghi delle funzioni fondamentali di Comuni,
Province e Città Metropolitane
Gli ambiti di materia dei due livelli del governo locale
Le funzioni fondamentali della Città Metropolitana
La ricomposizione delle attuali funzioni dei governi di area vasta: funzioni
caratterizzanti, funzioni interdipendenti, funzioni da riordinare
I nuovi cataloghi di funzioni fondamentali
e la loro interpretazione sistematica /1
|
La riforma ha coerentemente rinnovato il catalogo di funzioni
fondamentali, il cui riferimento per le Province e per le Città
Metropolitane era tornato a essere quello della legge 42/2009,
a seguito della dichiarazione di incostituzionalità degli artt. 1718 del D.L. 95/2012 operata con la sentenza n. 220/2013.
|
Per i Comuni, invece, il catalogo di funzioni fondamentali è
contenuto nell’art. 19 del D.L. 95/2012, che non è stato
oggetto della sentenza della Corte Costituzionale.
|
I due elenchi vanno letti in parallelo, per riordinare il sistema
complessivo delle competenze del governo locale
Le materie relative alle nuove
funzioni fondamentali di Comuni e Province
PROVINCE
COMUNI
•
Pianificazione territoriale
•Organizzazione dei servizi pubblici
•
Ambiente
•Pianificazione urbanistica ed edilizia
•
Trasporti
•Protezione Civile
•
Viabilità
•Rifiuti
•
Programmazione della rete
scolastica ed edilizia (2° grado)
•
Raccolta
dati
•
Assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali
•
Controllo dei fenomeni
discriminatori in ambito
occupazionale
•
Pari opportunità
•Servizi Sociali
•Edilizia Scolastica (1° grado)
•Polizia locale
•Stato civile, anagrafe, elettorale e
statistica
ed
elaborazione
di
Le materie relative alle nuove
funzioni fondamentali di Comuni e Città
Metropolitane
CITTA’ METROPOLITANE
COMUNI
•Organizzazione dei servizi pubblici
•
Tutte le funzioni delle Province
•Pianificazione urbanistica ed edilizia
•
Pianificazione strategica e generale
(reti, infrastrutture)
•
Gestione coordinata dei servizi
pubblici
•
Mobilità, viabilità e coordinamento
della pianificazione urbanistica
•Polizia locale
•
Sviluppo economico e sociale
•Stato civile, anagrafe, elettorale e
statistica
•
Informatizzazione e digitalizzazione
•Protezione Civile
•Rifiuti
•Servizi Sociali
•Edilizia Scolastica (1° grado)
Le funzioni fondamentali della Città
Metropolitana/1
| l’adozione
e aggiornamento annuale del piano strategico del
territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l'ente e
per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni dei comuni
compresi nell'area, anche rispetto all'esercizio di funzioni delegate o
assegnate dalle regioni;
| la
pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di
comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture di interesse
della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi
all'attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni ricompresi
nell'area
| la
strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi
pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di
ambito metropolitano;
Rif.: art. 1, comma 44
20
Le funzioni fondamentali della Città
Metropolitana/2
|la
mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la
coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito
metropolitano;
|la
promozione e coordinamento dello sviluppo economico e
sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività
economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della
città metropolitana come delineata nel piano strategico annuale del
territorio;
|la
promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione
e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
Rif.: art. 1, comma 44
21
Le nuove funzioni fondamentali delle Province
(che la Città Metropolitana eredita)
|
|
|
|
|
|
Pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela
e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale,
autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza
con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione
delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse
inerente;
Programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della
programmazione regionale;
Raccolta ed elaborazione dei dati, assistenza tecnico-amministrativa
agli enti locali;
Gestione dell’edilizia scolastica;
Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e
promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale
Rif.: art. 1, comma 44
22
Le ulteriori funzioni esercitabili
mediante intesa con i Comuni
D'intesa con i comuni interessati la Città Metropolitana o la
Provincia potrà esercitare anche le funzioni di:
• predisposizione dei documenti di gara
• stazione appaltante
• monitoraggio dei contratti di servizio
• organizzazione di concorsi e procedure selettive
Funzioni fondamentali, gestione
associata e differenziazione
|
I due cataloghi di funzioni sono entrambi fortemente innovativi,
e vanno interpretati anche alla luce degli obblighi di gestione
associata che interessano l’89% dei Comuni del Piemonte.
|
I criteri per interpretare le nuove funzioni fondamentali in
prospettiva del riordino, devono considerare il riparto di
competenza legislativa fra Stato e Regioni
|
La legge “Delrio” non fissa i criteri ermeneutici e lascia la
possibilità di differenziare l’assetto delle funzioni non
fondamentali in ciascuna Regione
L’ampiezza delle funzioni fondamentali di
Province e Città Metropolitane
|
Il nuovo catalogo di funzioni fondamentali è concettualmente
diverso dai precedenti, poiché fa riferimento non a singole
funzioni ma a interi ambiti di materia.
|La
riclassificazione operata dallo Stato implica il
consolidamento delle attuali funzioni amministrative delle
Province dentro il nuovo catalogo.
|Le
funzioni conferite dalla Regione negli anni dal 1998 a oggi
vengono parzialmente riassorbite nel nuovo elenco delle
funzioni fondamentali stabilito dallo Stato.
25
Ad esempio:
Le nuove funzioni di sviluppo
economico e sociale della Città
Metropolitana
9 Agricoltura
| “la
promozione
e
coordinamento
dello
sviluppo economico e
sociale, anche assicurando
sostegno e supporto alle
attività economiche e di
ricerca innovative e coerenti
con la vocazione della città
metropolitana come delineata
nel piano strategico del
territorio.”
9 Programmazione delle
attività produttive
9 Sviluppo montano e rurale
9 Concertazione territoriale
9 Politiche turistiche, culturali
e sportive
9 Progettazione su fondi UE
9 Relazioni europee e
internazionali
9 Solidarietà sociale
26
Ad esempio:
Le nuove funzioni di tutela e
valorizzazione dell’ambiente delle
Province
9 Valutazioni ambientali
strategiche
9 Pianificazione e gestione
delle risorse idriche ed
energetiche
| “…la
tutela e valorizzazione
dell’ambiente, per gli aspetti di
competenza.”
9 Qualità dell’aria
9 Difesa del suolo e attività
estrattive
9 Aree protette e gestione
della vigilanza volontaria
9 Tutela flora e fauna
27
L’area delle funzioni caratterizzanti di
ogni livello di governo
La riforma specializza i Comuni e le Province,
attribuendo a ciascuno alcune funzioni caratterizzanti
del rispettivo livello di governo
COMUNI
|
|
|
|
|
|
Anagrafe
Tributi
Commercio
Polizia locale e protezione civile
Edilizia residenziale pubblica e
privata
Socio-assistenza
„
„
„
„
„
PROVINCE/C.M.
Pianificazione territoriale
Ambiente
Viabilità e Trasporti
Sviluppo economico (solo
C.M.)
Regolazione servizi pubblici
(solo C.M.)
Le aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e
nuova Provincia (idem Città Metropolitana)
|
Nelle funzioni di erogazione dei
servizi pubblici locali
et
in
ro
go
po
li
e
lit
as
an
so
e
ci
at
i
Trasporto pubblico e viabilità
comunale
Illuminazione pubblica e sgombero
neve
M
Co
m
Farmacie comunali e servizi socioassistenziali
un
is
Servizi Cimiteriali
Pr
Edilizia scolastica (1°grado) e
servizi scolastici
ov
in
ce
e
Ci
ttà
Gestione servizi a rete (rifiuti, acqua,
energia) e SUAP
Trasporto pubblico e
privato sovra-comunale
Gestione viabilità
provinciale
Sgombero neve
Regolazione servizi a rete di
rilevanza economica
Programmazione ed edilizia
scolastica (2° grado)
Servizi di sviluppo
economico e sociale
Le aree di interdipendenza funzionale tra Comuni e
nuova Provincia (idem Città Metropolitana)
Co
m
un
is
in
g
ol
i
e
Concorso alla pianificazione
territoriale di area vasta
as
ov
so
in
ci
ce
at
i
e
Ci
ttà
M
et
ro
po
lit
a
Pianificazione Urbanistica ed edilizia
ne
Nelle funzioni di pianificazione e
gestione del territorio
Pr
|
Pianificazione Strategica
Triennale
Pianificazione territoriale
generale delle reti e delle
infrastrutture
Pianificazione territoriale di
coordinamento provinciale
Tutela e valorizzazione
dell’ambiente
Le aree di interdipendenza funzionale tra Comuni
e nuova Provincia (o Città Metropolitana)
Nelle attività strumentali al
funzionamento dell’ente
Funzioni generali di
amministrazione, gestione
finanziaria, contabile e controllo
Funzioni di acquisto e centrale di
committenza
Funzioni di gestione delle risorse
umane e organizzazione
Funzioni di stazione
appaltante
Co
m
Pr
un
ov
is
in
in
ce
go
e
li
Ci
e
as
ttà
so
M
ci
et
at
ro
i
po
lit
an
e
|
Organizzazione di
procedure concorsuali
Assistenza tecnicoamministrativa
Informatizzazione e
digitalizzazione
L’area delle funzioni soggette a riordino
legislativo
|
Nell’applicazione della riforma, dovranno essere attribuite alla
Provincia e alla Città Metropolitana le funzioni attinenti al
governo di area vasta e che oggi sono svolte da enti, agenzie ed
organismi regionali o sub-regionali
|
Alcune attuali funzioni della Provincia potranno essere riattribuite dallo Stato o dalla Regione ad altri livelli di governo, a
seconda del puntuale riparto di competenza legislativa che sarà
oggetto dell’accordo da sancire in Conferenza Unificata entro il
prossimo 8 luglio 2014.
|
La ri-attribuzione delle funzioni potrà avvenire anche in favore
della Città Metropolitana, ma non in favore delle altre Province
3
La Città Metropolitana
Le finalità istituzionali dell’ente
Gli organi e il sistema elettorale di secondo grado a
rappresentanza ponderata
Lo Statuto Metropolitano come atto paralegislativo, di
organizzazione e di programmazione
Il rapporto con il territorio: policentrismo, decentramento dei
servizi e zone omogenee
Le finalità istituzionali della Città
Metropolitana nella riforma Delrio
1.
2.
3.
Cura dello sviluppo strategico del
territorio metropolitano
Promozione e gestione integrata dei
servizi, delle infrastrutture e delle reti di
comunicazione di interesse della città
metropolitana
Cura delle relazioni istituzionali afferenti
al proprio livello, ivi comprese quelle
con le città e le aree metropolitane
europee
Rif.: art. 1, comma 2 -> commi 44/46
Nei diversi passaggi
parlamentari del disegno di
riforma, le finalità
istituzionali della Città
Metropolitana sono state
ridimensionate per evitare
un più marcato dualismo
con le finalità istituzionali
delle Regioni
34
Gli organi della Città Metropolitana
| Sindaco
Metropolitano, con funzioni di rappresentanza legale,
presidenza delle assemblee e sovrintendenza al funzionamento degli
uffici
| Consiglio
Metropolitano, con funzioni di indirizzo e controllo,
proposta nelle modifiche allo Statuto, potestà regolamentare, di
pianificazione e programmazione, adozione preliminare e definitiva dei
bilanci
| Conferenza
Metropolitana, con poteri di adozione dello Statuto,
nonché funzioni propositive e consultive in altre materie da definire
nello Statuto. Nelle modifiche statutarie e nel parere da rendere sui
bilanci, l’organo delibera “a doppia maggioranza” (1/3 dei comuni e
50%+1 della popolazione)
Rif.: art. 1, comma 7
35
Il Sindaco Metropolitano
| E’
il legale rappresentante della Città Metropolitana, ed è di diritto
il Sindaco del Comune capoluogo.
| Può
nominare un Vicesindaco e attribuire deleghe ai componenti
del Consiglio, per condividere il potere esecutivo secondo il
principio di collegialità.
| Il
suo incarico è gratuito.
| Non
è legato a un rapporto di fiducia con il Consiglio, nemmeno
presunto. Il suo rapporto con il Consiglio deve essere regolato
dallo Statuto.
| Ha
compiti di sovrintendenza sul funzionamento degli uffici.
Rif.: art. 1, comma 11
36
Il Consiglio Metropolitano/1
|
Il Consiglio Metropolitano è l’organo di indirizzo e controllo,
propone alla conferenza lo statuto e le sue modifiche,
approva regolamenti, piani e programmi; approva o adotta
ogni altro atto ad esso sottoposto dal sindaco
metropolitano; esercita le altre funzioni attribuite dallo
statuto.
|
Su proposta del sindaco metropolitano, il consiglio adotta gli
schemi di bilancio da sottoporre al parere della conferenza
metropolitana. A seguito del parere espresso dalla
conferenza metropolitana con i voti che rappresentino almeno
un terzo dei comuni compresi nella citta' metropolitana e la
maggioranza della popolazione complessivamente residente, il
consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente.
Rif. Comma 8
Il Consiglio Metropolitano/2
|
E’ composto da 18 consiglieri (ai quali va aggiunto il Sindaco
Metropolitano, che lo presiede)
|
Dura in carica 5 anni, ma si scioglie in corrispondenza del
rinnovo del consiglio comunale della città capoluogo (Torino
2016)
|
Deve essere rieletto entro 60 giorni dalla proclamazione del
nuovo sindaco della città capoluogo
Rif. Commi 20-21
Il Consiglio Metropolitano/3
|Il
Consiglio Metropolitano avrà una rappresentatività democratica
indiretta, ottenuta con elezioni di secondo grado da parte di un corpo
elettorale rappresentato dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in
carica.
|Il
sistema elettorale è di tipo plurinominale su liste concorrenti e
collegio unico, con possibilità di esprimere fino a una preferenza e
riparto proporzionale dei seggi secondo il metodo d’Hondt.
|Il
voto di lista e di preferenza sarà ponderato (9 fasce) a seconda della
popolazione residente nel Comune del Sindaco o del Consigliere
candidato.
Rif.: art. 1, commi 8 -20 -25ss
39
Il Consiglio Metropolitano/4
|Per
i primi 5 anni di applicazione non si dovranno rispettare le
regole previste per la parità di genere nella formazione delle liste
di candidati.
|Il
Consiglio durerà in carica 5 anni, ma seguirà le vicende del
Consiglio del comune capoluogo e sarà tenuto a rinnovarsi nel
caso in cui quest’ultimo vada a rinnovo per qualsiasi causa.
|L’incarico
di consigliere metropolitano sarà svolto a titolo
gratuito.
Rif.: art. 1, commi 8 -20 -25ss
40
Le classi demografiche di ponderazione per
l’elezione del Consiglio Metropolitano
a) comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
b) comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti;
c) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti;
d) comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti;
e) comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 100.000
abitanti;
f) comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000
abitanti;
g) comuni con popolazione superiore a 250.000 e fino a 500.000
abitanti;
h) comuni con popolazione superiore a 500.000 e fino a 1.000.000
abitanti;
i) comuni con popolazione superiore a 1.000.000.
Rif.: art. 1, comma 33
41
La “forza-voto” degli elettori del Consiglio
Metropolitano
FASCE
DEMOGRAFICHE
N.
COMUNI
POPOLAZION
E PER FASCIA
PERCENTUAL
E PER FASCIA
RIASSEGNAZI
ONE A
SEGUITO
RIDUZIONE A
35% DEL
COMUNE
MAGGIORE
>500.000 1.000.000
1
872.367
38,810
-3,81
35,000
41
853,659
>30.000 100.000
9
390.067
17,353
1,080
18,434
237
77,781
>10.000 30.000
23
383.810
17,075
1,063
18,138
391
46,389
>5.000 - 10.000
29
209.437
9,317
0,580
9,898
385
25,709
>3.000 - 5.000
48
177.911
7,915
0,493
8,408
585
14,373
<3.000
205
214.208
9,530
0,593
10,123
2.202
4,597
TOTALI
315
2.247.800
Simulazione per il Consiglio Metropolitano di Torino
Fonte: Provincia di Torino, Area Istituzionale, Ufficio Consiglio
%
RIDETERMIN
ATA PER
FASCIA
N. SINDACI E
CONSIGLIERI
PER FASCIA
INDICE
PONDERA
TO DI
VOTO
3.841
42
La Conferenza Metropolitana
|La
Conferenza Metropolitana sarà un organo consultivo e di
proposta, composto dal Sindaco Metropolitano e da tutti i
Sindaci dei Comuni appartenenti alla Città Metropolitana.
|La
legge prevede che quest’organo deliberi con “doppia
maggioranza” per le l’approvazione e le modifiche statutarie
(unico potere deliberativo) e nell’iter di approvazione del bilancio
(potere consultivo). Lo Statuto può disciplinare le maggioranze
previste per l’esercizio degli altri poteri consultivi.
|Anche
la partecipazione alla Conferenza Metropolitana sarà a
titolo gratuito.
Rif.: art. 1, commi 9-15-42ss
43
Lo Statuto Metropolitano
| La
legge Delrio delegifica molta della disciplina oggi scritta nel Testo Unico
Enti Locali e affida ampi spazi di regolazione allo Statuto Metropolitano
| Lo
Statuto è una fonte del diritto formalmente amministrativa ma con
questa legge assume un forte contenuto normativo generale, sia
nell’organizzazione interna dell’ente, sia nel riparto e nella gestione delle
funzioni, sia nel legittimare accordi tra la Città Metropolitana, i Comuni e le
Unioni di Comuni
| Lo
Statuto diventa molto più importante che in passato: per alcuni versi,
“atto di alta organizzazione”, per altri versi “fonte paralegislativa”, per altri
versi ancora “accordo-quadro”.
Rif.: art. 1, comma 10 /comma 11 lett. a-b-c-d /comma 22/comma 41/comma 43/comma 88 (province)
44
Focus/1: la funzione organizzativa dello
Statuto Metropolitano
Rispetto all’organizzazione interna, lo Statuto deve regolare e
distribuire fra gli organi dell’Ente:
z i poteri di ordinanza contingibile e urgente nelle materie di
competenza dell’Ente
z i criteri generali di ordinamento degli uffici e dei servizi e
nomina dei responsabili
z il sistema delle partecipazioni dell’Ente e l’organizzazione e le
concessioni di servizi pubblici
z i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici
z gli organismi di partecipazione democratica e gli strumenti di
garanzia per le minoranze
z l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, la disciplina delle
tariffe dei servizi
z le alienazioni e acquisizioni di beni
z la contrazione di mutui e l’emissione di prestiti obbligazionari,
il regime patrimoniale dell’Ente e le entrate connesse al suo
utilizzo
Rif.: art. 1, comma 10
45
Focus/2: la funzione paralegislativa dello
Statuto Metropolitano
|
La legge assegna allo Statuto alcuni compiti con
valenza “esterna”, che cioè incidono nei rapporti
istituzionali con gli altri livelli di governo e che sono
compiti tipici della legge.
legge Ad esempio:
z
z
z
Regolare le modalità e gli strumenti di
coordinamento dell’azione complessiva di
governo del territorio metropolitano;
Disciplinare i rapporti tra Città Metropolitana,
i Comuni e le unioni di Comuni
nell’organizzazione e nell’esercizio delle
funzioni metropolitane e comunali
La previsione di forme di organizzazione in
comune delle funzioni, eventualmente
differenziate per aree territoriali interne alla
Città Metropolitana
Rif.: art. 1, comma 11
Il potere
regolatorio
attribuito dalla
legge Delrio allo
Statuto è molto
più ampio di
quello previsto per
le attuali Province
dal TUEL e
dalla legge
131/2003
Focus/3: la funzione programmatica dello
Statuto Metropolitano
|
La legge assegna infine allo Statuto delle funzioni di promozione della
cooperazione territoriale, da realizzare mediante:
z Convenzioni con le quali la Città Metropolitana, i Comuni e le
Unioni di comuni possono accordarsi per avvalersi delle reciproche
strutture;
z Analoghe convenzioni con le quali determinate funzioni possono
essere delegate ai diversi livelli di governo, per realizzare migliori
economie di scala gestionali;
z Intese con la Regione per dividere la Città Metropolitana in zone
omogenee sul piano funzionale, con organismi di coordinamento
territoriale;
z Accordi tra i Comuni esterni e la Città Metropolitana
Rif.: art. 1, comma 11
Il rapporto con il territorio e il valore del
policentrismo
|
|
|
Il territorio della Città Metropolitana è caratterizzato da elevato
policentrismo, a causa della diffusione nel tempo di politiche insediative
di tipo “micro-metropolitano” attorno ad alcune medie o grandi città
molto lontane dalla conurbazione torinese.
Attorno a questi centri esiste un complesso tessuto di microimprese
impegnate in settori che vanno dal sistema manifatturiero,
all’agricoltura, all’ITC, ai servizi alle persone, profondamente radicate
nella rete socio-economica locale, ma che giocano un ruolo altrettanto
significativo nel sistema globale dell’export.
Per contro, l’area di influenza del Capoluogo torinese tende ad
estendersi su un ampio settore del territorio regionale coinvolgendo due
corone di centri abitati che si estendono in modo discretamente
omogeneo fino a 60-70 Km da Torino.
Integrazione della conurbazione e
decentramento nelle aree esterne
|
La Città Metropolitana di Torino dovrà tenere insieme due istanze
molto diverse:
z La necessità di integrare le politiche all’interno dei 38-40
Comuni della conurbazione attorno al Capoluogo;
z La necessità di mantenere un forte decentramento dei servizi
per i territori esterni, che sono in gran parte montani e confinanti
con la Francia.
|
E’ una situazione molto diversa da altre Città Metropolitane, in cui
esiste un’area inurbata molto coesa con il capoluogo, sia dal punto di
vista infrastrutturale, che sociale ed economico (es. Bologna, Milano,
Napoli)
|
L’opportunità di rendere forte e competitivo il capoluogo sul piano
internazionale non dovrà comportare la perdita degli effetti di
perequazione territoriale che fino a oggi ha garantito la Provincia
Le zone omogenee della Città
Metropolitana
|
|
|
|
Lo statuto metropolitano può prevedere che il territorio venga
ripartito in zone omogenee per specifiche funzioni
Le zone omogenee devono essere costituite con una specifica
intesa tra la Città Metropolitana e la Regione
Nelle zone omogenee si possono istituire organismi di
coordinamento collegati agli organi della città metropolitana,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Nel caso in cui manchi l’intesa con la Regione, le zone omogenee
possono comunque essere istituite con deliberazione della
conferenza metropolitana, assunta con la maggioranza dei due
terzi dei componenti (210 voti)
4
Le nuove Province
Le finalità istituzionali dei nuovi enti di area vasta nei territori non
metropolitani
Gli organi di governo e il sistema di elezione indiretta a
rappresentatività ponderata
La finalità istituzionale dei nuovi enti di
area vasta nei territori non metropolitani
|
|
|
.
Le “nuove” Province dell’Italia non metropolitana vengono confermate
(sia nell’esistenza che nel numero), in attesa della conclusione del processo
di revisione costituzionale del Titolo V.
La trasformazione in enti a elezione indiretta (come per le città
metropolitane) permette alle nuove Province di erogare servizi
specializzati ai Comuni, che possono usufruire attraverso di loro di
economie di scala altrimenti non raggiungibili, a causa delle ridotte risorse
e della polverizzazione dei comuni (es. le funzioni di stazione appaltante).
Le funzioni che non dovessero essere confermate all’attuale governo delle
Province potrebbero essere riaccentrate al livello regionale oppure
conferite ai Comuni e alle loro unioni, laddove operanti.
Gli organi di governo delle nuove Province
|Il
Presidente della Provincia, con funzioni di rappresentanza
legale, presidenza delle assemblee, sovrintendenza al
funzionamento degli uffici e all’esecuzione degli atti;
|Il Consiglio Provinciale, con funzioni di indirizzo e controllo,
proposta nelle modifiche allo Statuto, potestà regolamentare, di
pianificazione e programmazione, approvazione e adozione dei
bilanci e di ogni altro atto sottoposto dal Presidente della Provincia
|Assemblea dei Sindaci, con poteri di adozione dello Statuto,
nonché funzioni propositive e consultive. Nelle modifiche
statutarie e nell’approvazione dei bilanci, l’organo delibera “a
doppia maggioranza” (1/3 dei comuni e 50%+1 della popolazione)
53
L’elezione indiretta del Presidente della
Provincia
|
Il Presidente della Provincia è eletto dai Sindaci e dai Consiglieri
Comunali in carica al momento del voto.
|
Può essere eletto Presidente della Provincia solo un Sindaco e non
anche un Consigliere Comunale.
(non identità del diritto di elettorato attivo e passivo)
|
Ulteriore limitazione al diritto di elettorato passivo è data dal
vincolo che il Sindaco candidato Presidente non sia a scadenza di
mandato prima di 18 mesi.
|
L’elezione avviene sulla base di candidature sottoscritte da almeno il
15% degli aventi diritto al voto. Il sistema elettorale è uninominale
maggioritario, con voto ponderato.
Comma 61
54
Vicende della carica di Presidente della
Provincia
|
Il Presidente della Provincia dura in carica 4 anni e decade dalla carica
in caso di cessazione dalla carica di sindaco
|
Può nominare un vicepresidente tra i consiglieri provinciali e assegnare
deleghe ad altri consiglieri, dandone immediata comunicazione al
consiglio.
|
Lo Statuto può definire ulteriori modalità di esercizio della carica e le
deleghe ai consiglieri devono rispettare il principio di collegialità
|
La carica è gratuita per disposizione di legge, non derogabile dallo
Statuto
L’elezione indiretta del Consiglio
Provinciale /1
|
Il Consiglio Provinciale è composto dal Presidente della Provincia e da
Sindaci e Consiglieri comunali:
z
z
z
|
16 componenti nelle province con popolazione superiore a
700.000 ab;
12 componenti nelle province con popolazione da 300.000 a
700.000 ab;
10 componenti nelle province con popolazione inferiore
a 300.000 ab;
Viene eletto dai Sindaci e dai Consiglieri comunali in carica e dura in
carica 2 anni
L’elezione indiretta del Consiglio
Provinciale /2
|
|
|
|
L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere, e non
inferiore alla metà degli stessi
Il collegio elettorale è unico, pari al territorio della Provincia
Le liste devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi
diritto al voto
Fino al 2017 non si deve rispettare la legge 215/2012 sulla parità di
genere
L’elezione indiretta del Consiglio Provinciale /3
|
Il voto di ciascun elettore viene attribuito non alla lista, ma
direttamente al candidato di ciascuna lista
|
I seggi vengono attribuiti ai candidati con la maggiore cifra
individuale (sistema plurinominale maggioritario)
|
Il voto di ciascun elettore è ponderato secondo la fascia
demografica del comune di appartenenza
|
Solo nel caso di seggi rimasti vacanti, subentra il candidato
all’interno della stessa lista, il quale ha ottenuto la maggiore cifra
individuale ponderata
5
La gestione transitoria degli enti
verso le elezioni di secondo grado
La decadenza dei consigli provinciali e la proroga delle giunte
Le elezioni di secondo grado: indizione e svolgimento
Eleggibilità dei consiglieri uscenti
La nuova fase statutaria
La decadenza dei consigli provinciali, la proroga
di presidenti e giunte, la gestione provvisoria
|
Con la scadenza naturale del mandato amministrativo (comunque entro il
30 giugno) i consigli provinciali eletti dai cittadini sono decaduti. In
Piemonte, solo la Provincia di Vercelli mantiene in carica i propri organi
elettivi fino al 2016.
|
I Presidenti e le Giunte uscenti (o i vicepresidenti, nel caso di decadenza
del Presidente per sopraggiunta incompatibilità con altra carica) ovvero i
Commissari per le Province già commissariate assumono dal 1 luglio
2014 le funzioni del Consiglio provinciale decaduto.
|
Gli amministratori sono prorogati a titolo gratuito e possono esercitare
gli atti indifferibili e urgenti previsti dall’art. 163 TUEL, in regime di
gestione provvisoria dell’ente, anche se hanno già approvato il bilancio di
previsione 2014.
L’indizione e lo svolgimento delle elezioni per gli
organi di secondo grado
|
I Presidenti uscenti o i Commissari devono istituire gli uffici
elettorali e indire le elezioni per i nuovi consigli (e, nelle province,
per i nuovi presidenti) che si devono svolgere entro il 30
settembre 2014 (modifica operata dal D.L. 90/2014)
|
All’insediamento del nuovo presidente di Provincia, il Presidente
uscente decade definitivamente. Nella Città Metropolitana, invece,
il sindaco metropolitano assume pienamente la carica il 1 gennaio
2015.
Eleggibilità dei consiglieri uscenti e status dei
nuovi amministratori
|
Per le prime elezioni dei nuovi consigli provinciali (non nella Città
Metropolitana) sono eleggibili anche i consiglieri provinciali uscenti
(quindi anche i presidenti, che sono a tutti gli effetti dei consiglieri
provinciali)
|
I nuovi amministratori eserciteranno la carica a titolo gratuito, ma
godranno della copertura degli oneri previdenziali, assistenziali e
assicurativi. Avranno altresì diritto ai permessi retribuiti collegati al
proprio rapporto di lavoro dipendente.
La nuova fase statutaria
|
Entro il 31 dicembre 2014 la Conferenza Metropolitana e le
assemblee dei Sindaci delle Province devono approvare i nuovi
statuti. Fino a quella data, si applicano gli attuali statuti delle
Province.
|
I lavori preparatori ai nuovi statuti sono gestiti dai nuovi Consigli,
nel periodo dal 1 ottobre al 31 dicembre 2014.
|
Se gli statuti non vengono approvati entro il 31 dicembre 2014, la
legge non prevede sanzioni fino al 30 giugno 2015, quando scatta il
commissariamento del Governo.
|
Con l’approvazione dei nuovi statuti, la Città Metropolitana e le
nuove Province assumono anche le nuove funzioni fondamentali.
Grazie per l’attenzione
presentazione a cura di Marco Orlando
(Segretario Unione Province Piemontesi)
Tel. 011. 8612279
Cell. 349.4163024
uppsegr@provincia.torino.it